Responsabilità solidale del committente
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Responsabilità solidale del committente
Il trasporto delle merci su strada: le novità per i committenti e i vettori introdotte dalla Legge di Stabilità 2015 BHR Treviso Hotel, 4 febbraio 2015 Relatori: Prof. Avv. Maurizio Riguzzi Prof. Avv. Marco Lopez De Gonzalo Elaborazione a cura dell’Area Legale – Trasporti Unindustria Treviso «LEGGE DI STABILITA’ 2015» Legge 23 dicembre 2014 n. 190 Modifica l’art. 83-bis D.L. n. 112/2008 Modifica il decreto legislativo n. 286/05 In vigore dal 1° gennaio 2015 Le modifiche apportate all’art. 83-bis del D.L. n. 112/2008 Abolizione dei costi minimi di esercizio e ripristino della libertà negoziale tra le parti Adeguamento dei corrispettivi al costo del carburante ed ai pedaggi autostradali Responsabilità solidale del committente e obbligo di accertamento della regolarità dell’impresa di autotrasporto merci Le modifiche apportate all’art. 83-bis del D.L. n. 112/2008 Abolizione dei costi minimi di esercizio e ripristino della libertà negoziale tra le parti, sia nei contratti scritti che verbali Dal 1° gennaio 2015 i prezzi e le condizioni del trasporto sono rimessi all’autonomia negoziale delle parti (tenuto conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale) Le modifiche apportate all’art. 83-bis del D.L. n. 112/2008 Abolizione dei costi minimi di esercizio e ripristino della libertà negoziale tra le parti Per contratti di durata superiore a 30 giorni, adeguamento del corrispettivo qualora il costo del gasolio vari più del 2%, così come per le variazioni delle tariffe autostradali Le modifiche apportate all’art. 83-bis del D.L. n. 112/2008 Obbligo verifica «regolarità» retributiva e contributiva del vettore Il committente, al più tardi alla stipula del contratto, è tenuto ad acquisire dall’impresa di trasporto un’attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a 3 mesi, dalla quale risulti che il vettore sia in regola con i versamenti (N.B. il vettore è tenuto a fornire l’attestazione) Le modifiche apportate all’art. 83-bis del D.L. n. 112/2008 Responsabilità solidale del committente (per mancata verifica della «regolarità» del vettore) Se il committente non effettua tale verifica, è obbligato in solido con il vettore, nonché con ciascuno degli eventuali sub-vettori, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali ed i premi assicurativi agli enti competenti (che sono dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto, con esclusione di eventuali sanzioni amministrative) Le modifiche apportate all’art. 83-bis del D.L. n. 112/2008 Responsabilità solidale del committente Qualora il contratto non sia stato stipulato in forma scritta, il committente che non ha effettuato la verifica di regolarità, assume anche gli oneri relativi all’inadempimento degli obblighi fiscali ed alla violazioni del Codice della Strada commesse dal vettore nell’espletamento del servizio di trasporto effettuato per conto del committente. Le modifiche apportate al D.LGS. n. 286/05 Introduzione della definizione di sub-vettore Viene definito come sub-vettore l’impresa di autotrasporto merci iscritta all’apposito Albo oppure l’impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio in territorio italiano, che svolga un servizio di trasporto su incarico di altro vettore Le modifiche apportate al D.LGS. n. 286/05 Integrazione della definizione di vettore Si considera vettore anche l’impresa iscritta all’apposito Albo associata ad una cooperativa, aderente ad un consorzio o parte di una rete di imprese, nel caso in cui esegua prestazioni di trasporto ad essa affidate dal raggruppamento a cui aderisce. Le modifiche apportate al D.LGS. n. 286/05 Integrazione della definizione di committente Si considera committente anche l’impresa iscritta all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi che stipula contratti scritti per svolgere servizi di deposito, movimentazione e lavorazione delle merci, connessi o preliminari all’affidamento del trasporto. Le modifiche apportate al D.LGS. n. 286/05 La sub-vezione deve essere concordata tra le parti Le modifiche apportate al D.LGS. n. 286/05 Il nuovo articolo 6-ter sulla sub-vezione, introdotto nel D.Lgs. n. 286/05, prevede che dal 1° gennaio 2015 il vettore venga ad assumere gli oneri del committente circa la regolarità del subvettore Le modifiche apportate al D.LGS. n. 286/05 Il sub-vettore non può a sua volta affidare ad altri la prestazione di trasporto, pena la nullità del contratto, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite, assumendosi inoltre le responsabilità in caso di inadempimento degli obblighi fiscali, retributivi, contributivi ed assicurativi del reale esecutore del trasporto Le modifiche apportate al D.LGS. n. 286/05 Per le imprese che effettuano trasporti di collettame con raggruppamento di più partite e spedizioni, ciascuna di peso non superiore ai 50 quintali e rottura del carico, è ammesso avvalersi di uno o più subvettori dopo ogni rottura del carico Le modifiche apportate al D.LGS. n. 286/05 Il vettore che non esegue il controllo sulla regolarità del sub-vettore, è obbligato in solido con quest’ultimo entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere ai dipendenti del subvettore i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali ed i premi assicurativi agli enti competenti, dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto Le modifiche apportate al D.LGS. n. 286/05 Abrogazione della scheda di trasporto (dal 1° gennaio 2015) N.B. Permane l’obbligo per il committente di fornire istruzioni scritte al vettore qualora non sia stato stipulato un contratto di trasporto in forma scritta (art. 7 comma 4) La negoziazione assistita (art. 1, comma 249, Legge n. 190/2014) La legge n. 190/14 ha introdotto l’obbligo della negoziazione assistita come condizione per l’esercizio dell’azione in giudizio in caso di controversie legate al contratto di trasporto, ad eccezione dell’azione diretta (in alternativa mediazione presso le associazioni di categoria a cui aderiscono le imprese) Le responsabilità dei soggetti della filiera del trasporto, ai sensi del D.LGS n. 286/05 Il caricatore Responsabilità per irregolarità del vettore (art. 7 comma 2) Responsabilità per sistemazione del carico (art. 7 comma 7) Le responsabilità dei soggetti coinvolti nella filiera del trasporto Caricatore e irregolarità dell’impresa di autotrasporto (art. 7 comma 2) CONSEGUENZE PER IL CARICATORE Sanzione da 1.549 a 9.296 euro, cui consegue la confisca della merce Le responsabilità dei soggetti coinvolti nella filiera del trasporto CARICATORE E SISTEMAZIONE DEL CARICO Il caricatore sarà considerato responsabile ove venga accertata la violazione delle norme sulla massa limite, sovraccarico e corretta sistemazione a bordo dell’autocarro (art. 7 comma 7) Le responsabilità dei soggetti della filiera del trasporto, ai sensi del D.LGS n. 286/05 Il committente con contratto in forma scritta (art. 7 comma 3) Responsabilità per irregolarità del vettore (art. 7 comma 2) Responsabilità per inosservanza normativa circolazione (art. 7 comma 3) Le responsabilità dei soggetti coinvolti nella filiera del trasporto Committente e irregolarità dell’impresa di autotrasporto (art. 7 comma 2) CONSEGUENZE PER IL COMMITTENTE Sanzione da 1.549 a 9.296 euro, cui consegue il sequestro e la confisca della merce Le responsabilità dei soggetti coinvolti nella filiera del trasporto Committente e inosservanza normativa circolazione (art. 7 comma 3) CONSEGUENZE PER IL COMMITTENTE Se dal contratto scritto emergono istruzioni incompatibili con le norme su peso, dimensioni, sistemazione del carico e sovraccarico, limiti di velocità, tempi di guida/riposo, il committente è obbligato in concorso con conducente Le responsabilità dei soggetti della filiera del trasporto, ai sensi del D.LGS n. 286/05 Il committente con contratto in forma verbale (art. 7 comma 4) Responsabilità per inosservanza normativa circolazione, segnatamente: superamento limiti di velocità e mancato rispetto tempi di guida e di riposo (art. 7 comma 4) Responsabilità per irregolarità del vettore (art. 7 comma 2) Istruzioni di trasporto a bordo veicolo Le responsabilità dei soggetti della filiera del trasporto, ai sensi del D.LGS n. 286/05 Il proprietario delle merci Responsabilità per irregolarità del vettore (art. 7 comma 2) Responsabilità per inosservanza normativa circolazione (art. 7 comma 3) Vi ringrazia per la cortese attenzione