Responsabilità solidale del committente

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Responsabilità solidale del committente
Il trasporto delle merci su strada: le novità per i committenti e i
vettori introdotte dalla Legge di Stabilità 2015
BHR Treviso Hotel, 4 febbraio 2015
Relatori: Prof. Avv. Maurizio Riguzzi
Prof. Avv. Marco Lopez De Gonzalo
Elaborazione a cura dell’Area Legale – Trasporti
Unindustria Treviso
«LEGGE DI STABILITA’ 2015»
Legge 23 dicembre 2014 n. 190
Modifica l’art. 83-bis
D.L. n. 112/2008
Modifica il decreto
legislativo n. 286/05
In vigore dal 1° gennaio 2015
Le modifiche apportate
all’art. 83-bis del D.L. n. 112/2008
Abolizione dei costi minimi di esercizio e ripristino della
libertà negoziale tra le parti
Adeguamento dei corrispettivi al costo del carburante ed
ai pedaggi autostradali
Responsabilità solidale del committente e obbligo di
accertamento della regolarità dell’impresa di
autotrasporto merci
Le modifiche apportate
all’art. 83-bis del D.L. n. 112/2008
Abolizione dei costi minimi di esercizio e ripristino
della libertà negoziale tra le parti, sia nei contratti scritti che verbali
Dal 1° gennaio 2015 i prezzi e le condizioni del trasporto sono
rimessi all’autonomia negoziale delle parti (tenuto conto dei
principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale)
Le modifiche apportate
all’art. 83-bis del D.L. n. 112/2008
Abolizione dei costi minimi di esercizio
e ripristino della libertà negoziale tra le parti
Per contratti di durata superiore a 30 giorni, adeguamento del
corrispettivo qualora il costo del gasolio vari più del 2%, così come
per le variazioni delle tariffe autostradali
Le modifiche apportate
all’art. 83-bis del D.L. n. 112/2008
Obbligo verifica «regolarità» retributiva e contributiva del vettore
Il committente, al più tardi alla stipula del contratto, è tenuto ad
acquisire dall’impresa di trasporto un’attestazione rilasciata dagli
enti previdenziali, di data non anteriore a 3 mesi, dalla quale risulti
che il vettore sia in regola con i versamenti (N.B. il vettore è tenuto
a fornire l’attestazione)
Le modifiche apportate
all’art. 83-bis del D.L. n. 112/2008
Responsabilità solidale del committente
(per mancata verifica della «regolarità» del vettore)
Se il committente non effettua tale verifica, è obbligato in solido con il vettore,
nonché con ciascuno degli eventuali sub-vettori, entro il limite di un anno dalla
cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti
retributivi, nonché i contributi previdenziali ed i premi assicurativi agli enti
competenti (che sono dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso
della durata del contratto di trasporto, con esclusione di eventuali sanzioni
amministrative)
Le modifiche apportate
all’art. 83-bis del D.L. n. 112/2008
Responsabilità solidale del committente
Qualora il contratto non sia stato stipulato in forma scritta,
il committente che non ha effettuato la verifica di regolarità,
assume anche gli oneri relativi all’inadempimento degli
obblighi fiscali ed alla violazioni del Codice della Strada
commesse dal vettore nell’espletamento del servizio di
trasporto effettuato per conto del committente.
Le modifiche apportate
al D.LGS. n. 286/05
Introduzione della definizione di sub-vettore
Viene definito come sub-vettore l’impresa di autotrasporto merci
iscritta all’apposito Albo oppure l’impresa non stabilita in Italia,
abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di
cabotaggio in territorio italiano, che svolga un servizio di trasporto su
incarico di altro vettore
Le modifiche apportate
al D.LGS. n. 286/05
Integrazione della definizione di vettore
Si considera vettore anche l’impresa iscritta all’apposito Albo
associata ad una cooperativa, aderente ad un consorzio o parte di una
rete di imprese, nel caso in cui esegua prestazioni di trasporto ad essa
affidate dal raggruppamento a cui aderisce.
Le modifiche apportate
al D.LGS. n. 286/05
Integrazione della definizione di committente
Si considera committente anche l’impresa iscritta all’Albo nazionale
degli autotrasportatori di cose per conto di terzi che stipula contratti
scritti per svolgere servizi di deposito, movimentazione e lavorazione
delle merci, connessi o preliminari all’affidamento del trasporto.
Le modifiche apportate
al D.LGS. n. 286/05
La sub-vezione deve essere
concordata tra le parti
Le modifiche apportate
al D.LGS. n. 286/05
Il nuovo articolo 6-ter sulla sub-vezione, introdotto nel D.Lgs.
n. 286/05, prevede che dal 1° gennaio 2015 il vettore venga ad
assumere gli oneri del committente circa la regolarità del subvettore
Le modifiche apportate
al D.LGS. n. 286/05
Il sub-vettore non può a sua volta affidare ad altri
la prestazione di trasporto, pena la nullità del
contratto, fatto salvo il pagamento del compenso
pattuito per le prestazioni già eseguite,
assumendosi inoltre le responsabilità in caso di
inadempimento degli obblighi fiscali, retributivi,
contributivi ed assicurativi del reale esecutore del
trasporto
Le modifiche apportate
al D.LGS. n. 286/05
Per le imprese che effettuano trasporti di collettame
con raggruppamento di più partite e spedizioni,
ciascuna di peso non superiore ai 50 quintali e rottura
del carico, è ammesso avvalersi di uno o più subvettori dopo ogni rottura del carico
Le modifiche apportate
al D.LGS. n. 286/05
Il vettore che non esegue il controllo sulla regolarità
del sub-vettore, è obbligato in solido con quest’ultimo
entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto
di trasporto, a corrispondere ai dipendenti del subvettore i trattamenti retributivi, nonché i contributi
previdenziali ed i premi assicurativi agli enti
competenti, dovuti limitatamente alle prestazioni
ricevute nel corso della durata del contratto di
trasporto
Le modifiche apportate
al D.LGS. n. 286/05
Abrogazione della scheda di trasporto (dal 1° gennaio
2015)
N.B. Permane l’obbligo per il committente di fornire
istruzioni scritte al vettore qualora non sia stato
stipulato un contratto di trasporto in forma scritta (art. 7
comma 4)
La negoziazione assistita
(art. 1, comma 249,
Legge n. 190/2014)
La legge n. 190/14 ha introdotto l’obbligo della
negoziazione assistita come condizione per l’esercizio
dell’azione in giudizio in caso di controversie legate al
contratto di trasporto, ad eccezione dell’azione
diretta (in alternativa mediazione presso le
associazioni di categoria a cui aderiscono le imprese)
Le responsabilità dei soggetti della
filiera del trasporto, ai sensi del
D.LGS n. 286/05
Il caricatore
Responsabilità per
irregolarità del vettore
(art. 7 comma 2)
Responsabilità per
sistemazione del carico
(art. 7 comma 7)
Le responsabilità dei soggetti
coinvolti nella filiera del trasporto
Caricatore e irregolarità
dell’impresa di autotrasporto
(art. 7 comma 2)
CONSEGUENZE
PER IL
CARICATORE
Sanzione da 1.549 a
9.296 euro, cui consegue
la confisca della merce
Le responsabilità dei soggetti
coinvolti nella filiera del trasporto
CARICATORE E
SISTEMAZIONE DEL
CARICO
Il caricatore sarà considerato
responsabile ove venga
accertata la violazione delle
norme sulla massa limite,
sovraccarico e corretta
sistemazione a bordo
dell’autocarro (art. 7 comma 7)
Le responsabilità dei soggetti della
filiera del trasporto, ai sensi del
D.LGS n. 286/05
Il committente con
contratto in forma
scritta (art. 7 comma 3)
Responsabilità per
irregolarità del vettore
(art. 7 comma 2)
Responsabilità per
inosservanza normativa
circolazione
(art. 7 comma 3)
Le responsabilità dei soggetti
coinvolti nella filiera del trasporto
Committente e irregolarità
dell’impresa di autotrasporto
(art. 7 comma 2)
CONSEGUENZE
PER IL
COMMITTENTE
Sanzione da 1.549 a 9.296
euro, cui consegue il
sequestro e la confisca della
merce
Le responsabilità dei soggetti
coinvolti nella filiera del trasporto
Committente e inosservanza
normativa circolazione
(art. 7 comma 3)
CONSEGUENZE
PER IL
COMMITTENTE
Se dal contratto scritto emergono
istruzioni incompatibili con le norme
su peso, dimensioni, sistemazione del
carico e sovraccarico, limiti di
velocità, tempi di guida/riposo, il
committente è obbligato in concorso
con conducente
Le responsabilità dei soggetti della
filiera del trasporto, ai sensi del
D.LGS n. 286/05
Il committente con
contratto in forma verbale
(art. 7 comma 4)
Responsabilità per inosservanza
normativa circolazione,
segnatamente: superamento limiti di
velocità e mancato rispetto tempi di
guida e di riposo (art. 7 comma 4)
Responsabilità per
irregolarità del vettore
(art. 7 comma 2)
Istruzioni di
trasporto a
bordo veicolo
Le responsabilità dei soggetti della
filiera del trasporto, ai sensi del
D.LGS n. 286/05
Il proprietario delle merci
Responsabilità per
irregolarità del vettore
(art. 7 comma 2)
Responsabilità per
inosservanza normativa
circolazione
(art. 7 comma 3)
Vi ringrazia per la cortese attenzione