ASSEGNI SOCIALI ALLE FAMIGLIE ANNO 2016

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ASSEGNI SOCIALI ALLE FAMIGLIE ANNO 2016
COMUNE DI BEINASCO
Città Metropolitana di Torino
Piazza Alfieri, 7
Telefono 011/39.89.1 – Fax 011/39.89.382 – [email protected]
AREA DEI SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE E ASSISTENZA
ASSEGNI SOCIALI ALLE FAMIGLIE
ANNO 2016
o ASSEGNO DI MATERNITA’
o ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE
3 MINORI
CON ALMENO
INFORMAZIONI PER OTTENERLI
Com’è noto la normativa nazionale ha introdotto, con effetto dal 1° gennaio 1999 (legge
finanziaria 448/98), interventi di sostegno per le famiglie che, con figli minori, dispongono di
patrimoni e redditi limitati, e, vale a dire: l’assegno di maternità e l’assegno per il nucleo familiare
con almeno tre figli minori.
Questi interventi sono contributi economici che il Comune concede, ai cittadini che ne
fanno richiesta, dopo avere svolto un’attenta e doviziosa verifica del possesso dei requisiti
necessari per ottenerli.
L’assegno è pagato dall’Inps dopo che il Comune ha trasmesso tutti i dati necessari per il
pagamento.
In questo opuscolo sono descritti i requisiti e le modalità per ottenere gli assegni sociali nel
Comune di Beinasco.
Ricordo che da gennaio 2015 ci sono importanti novità sull'ISEE e sui limiti per ottenere
il beneficio. In base alle nuove norme (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159) è prevista una
revisione delle soglie degli assegni sociali che, a decorrere dal 1°.1.2015, si riferiscono all'ISEE e
non all'ISE..
Con circolare n. 46 del 2.3.2016 l''INPS, tenendo conto della variazione dell'Indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie , ha comunicato gli importi delle prestazioni per
l'anno 2016, , invariati rispetto al 2015.
Sperando di aver fatto cosa utile e apprezzata, è gradita l’occasione per salutare
cordialmente
Beinasco, marzo 2016
L’Assessore alle Politiche Sociali
Ernesto RONCO
Riferimenti normativi
Assegno di maternità dei Comuni
 art. 74 del D.lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni (Testo Unico delle disposizioni normative a tutela e
sostegno della maternità e paternità);
 artt. 10 e ss. del D.p.c.m. 452/2000 e successive modificazioni.
Assegno per il nucleo familiare con tre figli minori
 Legge 23 dicembre 1998, n. 448 (art. 65) e successive modificazioni;
 Decreto 18 gennaio 2002, n. 34, recante modifiche al Decreto del Ministero per la solidarietà sociale del 25
maggio 2001, n. 337, in materia di assegni di maternità e per i nuclei familiari con tre figli minori e successive
modificazioni.
 Legge 26 agosto 2013, n.97 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea – Legge Europea 2013”.
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L’ASSEGNO DI MATERNITA’
1.CHE COS'E'
E’ un assegno che la madre non lavoratrice può chiedere al proprio Comune di
residenza per la nascita del figlio oppure per l’adozione o l’affidamento preadottivo di
un minore di età non superiore ai 6 anni (o ai 18 anni in caso di adozioni o affidamenti
internazionali).
La madre lavoratrice può chiedere l’assegno se non ha diritto all’indennità di maternità
dell’Inps oppure alla retribuzione per il periodo di maternità. Se l’importo
dell’indennità o della retribuzione è inferiore all’importo dell’assegno, la madre
lavoratrice può chiedere al Comune l’assegno in misura ridotta.
2.CHI PUO’ FARE LA RICHIESTA
L’assegno di maternità può essere richiesto dalla madre (maggiorenne e residente nel
Comune di Beinasco) del bimbo (o dal tutore della madre solo se quest'ultima è
interdetta) e, solo in casi particolari disciplinati dalla legge, da altri soggetti. Il
richiedente, per beneficiare dell’assegno, deve avere il bambino nella propria scheda
anagrafica (stato di famiglia) e convivere effettivamente con lui (fa eccezione il caso
d’affidamento pre-adottivo in presenza di particolari misure di tutela stabilite
dall’autorità competente).
3.A CHI SPETTA
L’assegno “di maternità” spetta alle madri
 cittadine italiane o comunitarie residenti in Italia al momento del parto o ingresso
in famiglia del minore adottato/affidato;
 cittadine non comunitarie residenti in Italia al momento del parto o ingresso in
famiglia del minore adottato/affidato in possesso di uno dei seguenti titoli di
soggiorno:
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

 carta di soggiorno (non scaduta all’atto di presentazione domanda);
 permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo(ex carta di
soggiorno);
cittadine di nazionalità extracomunitarie in possesso dello status di rifugiate
politiche, anche se non in possesso del permesso di soggiorno CE;
cittadine non comunitarie in possesso della carta di soggiorno di familiare di
cittadino dell’Unione (o italiano), di durata quinquennale, nonché le cittadine in
possesso della carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro. Per “familiare” devono intendersi: il coniuge, i
discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge, gli
ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge ( circ. INPS 35/2010).
Il figlio di cittadina non comunitaria nato all’estero deve essere in possesso dello
stesso titolo di soggiorno della madre. Al pari, se il minore non è cittadino di uno
stato dell’Unione Europea, deve essere iscritto sul permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo di uno dei genitori.
N.B.: la cittadina non comunitaria che sia in attesa del rilascio del permesso di soggiorno CE, può
presentare, entro sei mesi dall’evento, la domanda di assegno di maternità allegando la
ricevuta comprovante l’avvenuta richiesta del titolo di soggiorno; tale domanda è tenuta
in sospeso dal Comune fino all’esibizione del titolo (in forma elettronica o cartacea) da parte
dell’interessata, eventualmente anche oltre il predetto termine di sei mesi. Solo a seguito
della presentazione del titolo, il Comune procederà a trasmettere all’INPS i dati relativi
alla domanda sospesa ai fini del pagamento assegno. (circ. INPS n. 35/2010);
L’assegno è concesso se:
 il calcolo della situazione economica equivalente (indicatore I.S.E.E.) lo consente
(vedi punto 4);

la madre non ha fruito dell’indennità di maternità o ne ha fruito in misura ridotta
rispetto all’importo dell’assegno. In quest’ultimo caso, le lavoratrici interessate
possono avanzare richiesta per la concessione della quota differenziale. Ai fini del
calcolo si deve considerare, sia l’importo dell’indennità di maternità percepita, sia
quello dell’indennità spettante, anche se non ancora percepita. Per i nati nell’anno
2016, l’importo dell’indennità non deve superare € 338,89 mensili – misura intera
(in altre parole non deve essere superiore ad € 1.694,45).
L’assegno di maternità concesso dal Comune non è cumulabile con quello concesso
dall’INPS, ai sensi dell’art. 49, comma 8, della Legge n. 488/99. Quest’ultimo tipo
d’assegno è riservato alle donne che vantano il versamento all’INPS di contributi per
maternità, per aver svolto almeno 3 mesi d’attività lavorativa, in un periodo compreso
tra i 18 e i 9 mesi, prima del parto o dell’ingresso del minore nella famiglia anagrafica
della donna affidataria pre-adottiva o adottante senza affidamento.
In caso di parto gemellare o plurigemellare, le madri devono dichiarare la nascita di
tutti i neonati, poiché possono usufruire di un importo dell’assegno proporzionale al
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numero dei nati (ad esempio fino a € 3.388,90 per due figli nati nel 2016 e fino ad
€5.083,35 per tre figli nati nello stesso anno).
4. REDDITO, PATRIMONIO E NUCLEO FAMILIARE DA DICHIARARE
Per ottenere l’assegno di maternità relativo ai nati, agli affidamenti preadottivi, etc.
avvenuti nel 2016 è necessario che il nucleo familiare della richiedente disponga di
ISEE Minorenni con indicatore I.S.E.E. inferiore ad € 16.954,95, come
determinato dall'INPS con circolare n.46 del 2.3.2016.
ATTENZIONE: Si ricorda che dal 1° gennaio 2015 (D.P.C.M. 5 dicembre 2013,
n.159) le soglie degli assegni sociali si riferiscono all'indicatore ISEE e non
all'indicatore ISE.
5.IMPORTO
DELL’ASSEGNO,
DECORRENZA
E
CESSAZIONE
DEL
DIRITTO
Se il calcolo della situazione economica equivalente lo consente ed il neonato permane
iscritto nella scheda anagrafica della richiedente, il diritto all’assegno decorre dalla
data del parto, dell’affidamento pre-adottivo o dell’adozione senza affidamento e può
durare per un periodo massimo di cinque mesi.
L’assegno può essere erogato:
 sino a €338,89 mensili (per 5 mesi) per i parti, gli affidamenti pre-adottivi e le
adozioni senza affidamento avvenute nell’anno 2016, in caso di madre non
lavoratrice o che non abbia fruito dell’indennità di maternità da parte di Enti
previdenziali nel periodo di congedo obbligatorio dal lavoro (due mesi prima del
parto e tre dopo);
 in caso di madre lavoratrice, l’assegno viene pagato per intero se durante il
periodo di maternità non spetta l’indennità di maternità dell’Inps oppure la
retribuzione; se l’indennità di maternità dell’Inps oppure la retribuzione sono di
importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno, l’assegno viene pagato per la
differenza (c.d. quota differenziale). In pratica per le richiedenti che abbiano
usufruito, nell’anno 2016, di un’indennità inferiore a € 338,89 mensili per 5 mesi
(cioè meno di € 1.694,45) l’assegno consiste nella differenza tra questa somma
(€1.694,45) e l’indennità percepita. Le madri che usufruiscono di un'indennità
previdenziale, nella domanda devono dichiarare l'intero importo percepito o che
percepiranno durante il periodo d’astensione obbligatoria dal lavoro, sia nei due
mesi precedenti il parto, sia nei tre mesi successivi.
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6.QUANDO E DOVE PRESENTARE LA DOMANDA
Le richiedenti devono presentare la domanda al Comune in cui sono residenti al
momento della richiesta, entro 6 mesi (fa fede la data di presentazione domanda
al protocollo comunale, a cura dei CAF convenzionati, pena la decadenza del diritto
all’assegno) dalla data del parto o dell’ingresso del minore nella famiglia anagrafica
della donna che lo riceve in affidamento pre-adottivo o in adozione senza
affidamento. La domanda consente di ottenere anche le somme maturate
retroattivamente.
Al punto 15 sono illustrate le modalità e le sedi in cui può essere presentata la
richiesta e la dichiarazione I.S.E.E. necessarie.
7.PAGAMENTO DELL’ASSEGNO
Il Comune, dopo avere controllato la sussistenza di tutti i requisiti, concede o nega
l’assegno con un proprio provvedimento. In caso di rifiuto, lo comunica a chi ha
presentato la richiesta, spiegandone i motivi. In caso di accettazione il Comune
trasmette all’I.N.P.S. i dati necessari per il pagamento, che vi provvede in un’ unica
soluzione entro 45 giorni dalla ricezione dei dati trasmessi dal Comune.
ATTENZIONE!!! NOVITA’ DAL 2012 : in ottemperanza al D.L. 6.12.2011, n.201, è vietato alle pubbliche
amministrazioni effettuare pagamenti con denaro contante per un importo superiore a 1.000 euro. Al momento della
domanda, quindi, si deve assolutamente indicare il codice IBAN della banca o posta presso cui effettuare il pagamento.
Sono consentiti tutti gli strumenti di pagamento elettronici disponibili presso il sistema bancario o postale, ivi comprese carte
di pagamento prepagate e le carte di cui al D.L. 31.05.2010, n.78, purché intestate al richiedente. Al momento non ci sono
novità per pagamenti inferiori a 1.000 euro.
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ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE
CON ALMENO TRE FIGLI MINORI
8.CHE COS'E'
E’ un assegno, concesso dal Comune ma pagato dall'INPS, per le famiglie con almeno
tre figli minori e che hanno patrimoni e redditi limitati.
9.CHI PUO’ FARE LA RICHIESTA
Gli assegni al nucleo familiare sono concessi ai nuclei familiari composti da cittadini
italiani o comunitari (anche se non nati in Italia), da cittadini di paesi terzi che siano
soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno
stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente, residenti in Italia e, nella fattispecie, nel Comune di Beinasco al momento
di presentazione della richiesta, conviventi con almeno tre minori di anni 18, che siano
figli propri o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento pre-adottivo, che possono
anche non essere cittadini italiani o essere nati all’estero.
In altre parole che:
 siano genitori naturali e/o adottivi e/o pre-adottivi di almeno tre minori;

abbiano nella propria scheda anagrafica (stato di famiglia) e convivano
effettivamente con almeno tre minori figli del coniuge;

abbiano nella propria scheda anagrafica e convivano effettivamente con almeno
tre minori di cui, almeno uno figlio proprio e gli altri del coniuge o viceversa;

abbiano nella propria scheda anagrafica e convivano effettivamente con almeno
tre minori di cui almeno uno figlio proprio o del coniuge e gli altri ricevuti in
affidamento pre-adottivo da entrambi o viceversa;
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Nel caso in cui i due genitori presenti nel nucleo non siano sposati, potrà
richiedere l’assegno solo il genitore naturale, adottivo o pre-adottivo, dei tre
minori.
10. A CHI SPETTA
L’assegno “alla famiglia”, se il calcolo della situazione economica equivalente
(indicatore I.S.E.E) lo consente (vedi punto 11), spetta ai nuclei familiari in cui il
genitore richiedente sia:

cittadino italiano o comunitario;
cittadino straniero titolare dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria;

cittadino di paesi terzi che sia soggiornante di lungo periodo;

familiare di cittadini italiani, comunitari, lungosoggiornanti, non avente la
cittadinanza di uno stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente (per l'individuazione vedi circolare INPS n. 5 del
2014)

che, durante l’anno per il quale inoltrano la richiesta, hanno avuto presenti nel proprio
nucleo familiare tre figli di età inferiore ai 18 anni.
Gli assegni possono essere richiesti per tutti gli anni, o parte di essi, in cui nel nucleo
familiare ci siano almeno tre figli minori. Nella richiesta il genitore deve dichiarare il
periodo nel quale sono stati presenti contemporaneamente i tre figli minori.
11. REDDITO,
PATRIMONIO E NUCLEO FAMILIARE DA DICHIARARE
Per ottenere l’assegno, con riferimento al 2016, è necessario che il nucleo familiare
richiedente disponga di ISEE Minorenni con indicatore I.S.E.E. inferiore ad
€8.555,99, come determinato dall'INPS con circolare n. 46 del 2.3.2016.
L'importo dell'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori è corrisposto:
–
in misura intera per i valori dell'ISE del beneficiario inferiori o uguali alla
differenza tra la soglia ISE (ottenuta moltiplicando il valore ISEE sopra
indicato per la scala di equivalenza del nucleo del beneficiario) e l'importo
dell'assegno su base annua;
–
in misura ridotta, per importi annui non inferiori ad € 10,33, per i valori
dell'ISE compresi tra la predetta differenza e la soglia ISE sopra definita.
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ATTENZIONE: Si ricorda che dal 1° gennaio 2015 (D.P.C.M. 5 dicembre 2013,
n.159) le soglie degli assegni sociali si riferiscono all'indicatore ISEE e non
all'indicatore ISE.
12. IMPORTO
DELL’ASSEGNO, DECORRENZA E CESSAZIONE DEL DIRITTO
Se il calcolo della situazione economica lo consente, il diritto all'assegno decorre dal
1° gennaio dell’anno in cui si è verificata l’iscrizione dei tre figli minori nella scheda
anagrafica del richiedente, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo
familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica
del richiedente, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal
primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato.
Il diritto cessa se almeno uno dei tre minori viene iscritto in una scheda anagrafica
diversa da quella del richiedente, o, comunque, viene meno la presenza di almeno un
minore nella famiglia del richiedente (ad esempio, perché è diventato maggiorenne o
perché è stato affidato a terzi). In questo caso, il diritto all'assegno cessa dal primo
giorno del mese successivo a quello in cui viene meno la presenza del minore.
L’assegno al nucleo familiare con tre figli minori può essere erogato, per le richieste
relative all’anno 2016:
 sino ad un importo massimo di € 141,30 mensili -misura intera (per 13
mensilità pari ad € 1.836,90);
 per il numero dei mesi in cui sono stati effettivamente presenti i tre minori,
secondo quanto indicato al punto 9;
 fino ad un periodo massimo di dodici mesi e tredici mensilità.
Gli assegni al nucleo familiare possono essere richiesti dallo stesso nucleo ogni
anno, purché sussistano i requisiti relativi alla composizione e alla situazione
economica del nucleo.
13. QUANDO E DOVE PRESENTARE LA DOMANDA
Le richieste devono essere presentate entro il termine perentorio del 31 gennaio
dell'anno successivo a quello per il quale viene richiesto l'assegno (ad esempio, per
ottenere gli assegni relativi all’anno 2016, il richiedente deve presentare la domanda
entro e non oltre il 31.1.2017 (fa fede la data di presentazione domanda, a
cura dei CAF convenzionati, al protocollo comunale).
La domanda consentirà di ottenere anche le somme maturate retroattivamente.
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Al punto 15 di questo testo vengono illustrate le sedi e le modalità con cui si devono
presentare la domanda e la dichiarazione I.S.E.E. necessarie.
14. PAGAMENTO DELL’ASSEGNO
Il Comune, dopo avere controllato la sussistenza di tutti i requisiti, concede o nega
l’assegno con un proprio provvedimento; in caso di rifiuto lo comunica a chi ha
presentato la richiesta, spiegandone i motivi. In caso di concessione trasmette
direttamente all’I.N.P.S. i dati necessari per il pagamento. L’INPS paga gli assegni con
cadenza semestrale posticipata: saranno, pertanto, erogati due assegni, ciascuno con
l’importo totale dovuto nel semestre precedente, sulla base dei dati trasmessi dal
Comune almeno 45 giorni prima della scadenza dello stesso.
ATTENZIONE!!! NOVITA’ DAL 2012: in ottemperanza al D.L. 6.12.2011, n.201, è
vietato alle pubbliche amministrazioni effettuare pagamenti con denaro contante per un
importo superiore a 1.000 euro. Al momento della domanda, quindi, si deve
assolutamente indicare il codice IBAN della banca o posta presso cui effettuare
il pagamento. Sono consentiti tutti gli strumenti di pagamento elettronici disponibili
presso il sistema bancario o postale, ivi comprese carte di pagamento prepagate e le carte
di cui al D.L. 31.05.2010, n.78, purché intestate al richiedente. Al momento non ci sono
novità per pagamenti inferiori a 1.000 euro.
15.
COME E DOVE PRESENTARE LE RICHIESTE
Se si ritiene che la propria famiglia anagrafica si trovi nelle condizioni descritte ai
punti precedenti, si deve presentare:
a) una richiesta di assegni;
b) una dichiarazione sulla composizione e sulla situazione economica della famiglia,
compilando un apposito modulo che è previsto dalla legge.
La dichiarazione sarà utilizzata per compilare una certificazione dei redditi e del
patrimonio della famiglia, calcolando un valore chiamato Indicatore della Situazione
Economica Equivalente (I.S.E.E.), e per verificare, quindi, se si abbia il diritto o meno
agli assegni.
In seguito a questa certificazione e al calcolo, il Comune emetterà un provvedimento
per concedere o no gli assegni e l’I.N.P.S. provvederà a pagarli come precisato ai punti
7 e 14.
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Si ricorda che chi presenta dichiarazioni false sulla composizione della famiglia oppure
sulla situazione economica, incorre in gravi responsabilità penali. Il Comune procederà
a controllare quanto dichiarato, anche tramite la Guardia di Finanza.
Per presentare la richiesta e la dichiarazione, i residenti nel comune di Beinasco
devono rivolgersi ad uno dei sotto indicati Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) che
operano per conto del Comune di Beinasco. Il C.A.F. fornirà tutto l’aiuto necessario
per la compilazione delle richieste e delle dichiarazioni sulla situazione economica
equivalente (I.S.E.E.).
L’assistenza prestata dai C.A.F. è completamente gratuita per i cittadini.
C.A.F. CONVENZIONATI
C.A.F. A.C.L.I – su appuntamento: tel. 011-5712760
• Beinasco - locali a lato dell’ex Chiesa S. Croce, Piazza Alfieri, telefono
011/3989307 - Orario: martedì' dalle ore 14,00 alle ore 17,00; giovedì dalle ore
9,00 alle ore 13,00.
• Borgaretto - presso Ufficio per il Cittadino di piazza Kennedy, 37 – telefono
011/3989 315 Orario: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
CAF ITALIA S.r.l. - Centri di raccolta:
• Beinasco – Via P. Amedeo 33/c – tel. 011/3497860 su appuntamento - Orario:
dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,30;
il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00.
• Fornaci di Beinasco - Strada Torino, 136 telefono n. 011/3498136 prefer. su
appuntamento - Orario: lunedì/martedì/mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 18,00 giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 - venerdì dalle
ore 9,30 alle ore 12,30.
• Borgaretto - piazza Kennedy, 26 – tel. n. 011/19707191- Orario: dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00
Il cittadino che presenta la richiesta non deve, pertanto, recarsi in Comune per la
consegna dei documenti: il C.A.F., al quale ha presentato la dichiarazione e la richiesta,
provvede ad inviare la relativa documentazione gli Uffici comunali preposti. Il Comune
trasmetterà, quindi, i dati all’I.N.P.S., che provvederà a pagare gli assegni.
I cittadini che hanno presentato le richieste, devono comunicare tempestivamente al
Centro di Assistenza Fiscale ogni evento che determini la variazione della
composizione del nucleo familiare o dei redditi dello stesso.
11
16.
CUMULO DEI DUE TIPI DI ASSEGNI
I due assegni (di maternità, al nucleo familiare con almeno tre minori) possono essere
concessi assieme, non costituiscono reddito ai fini fiscali e previdenziali, possono,
inoltre, essere cumulati con analoghe provvidenze od indennità e con qualsiasi altro
reddito.
Il Comune di Beinasco li considera come facenti parte del reddito del nucleo, ai
fini della valutazione dell’accesso ad eventuali altri interventi socio assistenziali
comunali.
17.
PER AVERE ALTRE INFORMAZIONI
Ufficio Politiche Sociali – Area dei Servizi del Comune di Beinasco Piazza Alfieri,
7– Stanza 106 tel. 011- 39 89 379
Il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30
UFFICIO PER IL CITTADINO SEDI di
BEINASCO - Piazza Generale Dalla Chiesa, 1BORGARETTO - Piazza Kennedy, 37 BEINASCO:
tel. 011 39.89. 258/259
tel. 011 39.89. 317
nei relativi orari d'apertura al pubblico
dal lunedì al venerdì,
dalle 8.30 alle 14.30, solo il mercoledì fino alle 18.30;
BORGARETTO: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore14.30;
Per ulteriori approfondimenti sulla nuova normativa e sulle modalità di presentazione
nuova D.S.U. visita il sito:
www.inps.it -sezione servizi – ISEE 2015.
Questa GUIDA è anche disponibile sul sito istituzionale:
DC/DCI/ED/ed
Y:\SocioAss\ASSISTENZA\ASSEGNI
SOCIALI\2016\OPUSCOLO 2016.odt
&
12
BONUS
www.comune.beinasco.to.it
SOCIALI\ASSEGNI
SOCIALI\PUBBLICITA'
assegni