ASSEGNI SOCIALI ALLE FAMIGLIE ANNO 2016
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ASSEGNI SOCIALI ALLE FAMIGLIE ANNO 2016
COMUNE DI BEINASCO Città Metropolitana di Torino Piazza Alfieri, 7 Telefono 011/39.89.1 – Fax 011/39.89.382 – [email protected] AREA DEI SERVIZI ALLA PERSONA SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE E ASSISTENZA ASSEGNI SOCIALI ALLE FAMIGLIE ANNO 2016 o ASSEGNO DI MATERNITA’ o ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE 3 MINORI CON ALMENO INFORMAZIONI PER OTTENERLI Com’è noto la normativa nazionale ha introdotto, con effetto dal 1° gennaio 1999 (legge finanziaria 448/98), interventi di sostegno per le famiglie che, con figli minori, dispongono di patrimoni e redditi limitati, e, vale a dire: l’assegno di maternità e l’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori. Questi interventi sono contributi economici che il Comune concede, ai cittadini che ne fanno richiesta, dopo avere svolto un’attenta e doviziosa verifica del possesso dei requisiti necessari per ottenerli. L’assegno è pagato dall’Inps dopo che il Comune ha trasmesso tutti i dati necessari per il pagamento. In questo opuscolo sono descritti i requisiti e le modalità per ottenere gli assegni sociali nel Comune di Beinasco. Ricordo che da gennaio 2015 ci sono importanti novità sull'ISEE e sui limiti per ottenere il beneficio. In base alle nuove norme (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159) è prevista una revisione delle soglie degli assegni sociali che, a decorrere dal 1°.1.2015, si riferiscono all'ISEE e non all'ISE.. Con circolare n. 46 del 2.3.2016 l''INPS, tenendo conto della variazione dell'Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie , ha comunicato gli importi delle prestazioni per l'anno 2016, , invariati rispetto al 2015. Sperando di aver fatto cosa utile e apprezzata, è gradita l’occasione per salutare cordialmente Beinasco, marzo 2016 L’Assessore alle Politiche Sociali Ernesto RONCO Riferimenti normativi Assegno di maternità dei Comuni art. 74 del D.lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni (Testo Unico delle disposizioni normative a tutela e sostegno della maternità e paternità); artt. 10 e ss. del D.p.c.m. 452/2000 e successive modificazioni. Assegno per il nucleo familiare con tre figli minori Legge 23 dicembre 1998, n. 448 (art. 65) e successive modificazioni; Decreto 18 gennaio 2002, n. 34, recante modifiche al Decreto del Ministero per la solidarietà sociale del 25 maggio 2001, n. 337, in materia di assegni di maternità e per i nuclei familiari con tre figli minori e successive modificazioni. Legge 26 agosto 2013, n.97 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge Europea 2013”. 2 L’ASSEGNO DI MATERNITA’ 1.CHE COS'E' E’ un assegno che la madre non lavoratrice può chiedere al proprio Comune di residenza per la nascita del figlio oppure per l’adozione o l’affidamento preadottivo di un minore di età non superiore ai 6 anni (o ai 18 anni in caso di adozioni o affidamenti internazionali). La madre lavoratrice può chiedere l’assegno se non ha diritto all’indennità di maternità dell’Inps oppure alla retribuzione per il periodo di maternità. Se l’importo dell’indennità o della retribuzione è inferiore all’importo dell’assegno, la madre lavoratrice può chiedere al Comune l’assegno in misura ridotta. 2.CHI PUO’ FARE LA RICHIESTA L’assegno di maternità può essere richiesto dalla madre (maggiorenne e residente nel Comune di Beinasco) del bimbo (o dal tutore della madre solo se quest'ultima è interdetta) e, solo in casi particolari disciplinati dalla legge, da altri soggetti. Il richiedente, per beneficiare dell’assegno, deve avere il bambino nella propria scheda anagrafica (stato di famiglia) e convivere effettivamente con lui (fa eccezione il caso d’affidamento pre-adottivo in presenza di particolari misure di tutela stabilite dall’autorità competente). 3.A CHI SPETTA L’assegno “di maternità” spetta alle madri cittadine italiane o comunitarie residenti in Italia al momento del parto o ingresso in famiglia del minore adottato/affidato; cittadine non comunitarie residenti in Italia al momento del parto o ingresso in famiglia del minore adottato/affidato in possesso di uno dei seguenti titoli di soggiorno: 3 carta di soggiorno (non scaduta all’atto di presentazione domanda); permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo(ex carta di soggiorno); cittadine di nazionalità extracomunitarie in possesso dello status di rifugiate politiche, anche se non in possesso del permesso di soggiorno CE; cittadine non comunitarie in possesso della carta di soggiorno di familiare di cittadino dell’Unione (o italiano), di durata quinquennale, nonché le cittadine in possesso della carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro. Per “familiare” devono intendersi: il coniuge, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge, gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge ( circ. INPS 35/2010). Il figlio di cittadina non comunitaria nato all’estero deve essere in possesso dello stesso titolo di soggiorno della madre. Al pari, se il minore non è cittadino di uno stato dell’Unione Europea, deve essere iscritto sul permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di uno dei genitori. N.B.: la cittadina non comunitaria che sia in attesa del rilascio del permesso di soggiorno CE, può presentare, entro sei mesi dall’evento, la domanda di assegno di maternità allegando la ricevuta comprovante l’avvenuta richiesta del titolo di soggiorno; tale domanda è tenuta in sospeso dal Comune fino all’esibizione del titolo (in forma elettronica o cartacea) da parte dell’interessata, eventualmente anche oltre il predetto termine di sei mesi. Solo a seguito della presentazione del titolo, il Comune procederà a trasmettere all’INPS i dati relativi alla domanda sospesa ai fini del pagamento assegno. (circ. INPS n. 35/2010); L’assegno è concesso se: il calcolo della situazione economica equivalente (indicatore I.S.E.E.) lo consente (vedi punto 4); la madre non ha fruito dell’indennità di maternità o ne ha fruito in misura ridotta rispetto all’importo dell’assegno. In quest’ultimo caso, le lavoratrici interessate possono avanzare richiesta per la concessione della quota differenziale. Ai fini del calcolo si deve considerare, sia l’importo dell’indennità di maternità percepita, sia quello dell’indennità spettante, anche se non ancora percepita. Per i nati nell’anno 2016, l’importo dell’indennità non deve superare € 338,89 mensili – misura intera (in altre parole non deve essere superiore ad € 1.694,45). L’assegno di maternità concesso dal Comune non è cumulabile con quello concesso dall’INPS, ai sensi dell’art. 49, comma 8, della Legge n. 488/99. Quest’ultimo tipo d’assegno è riservato alle donne che vantano il versamento all’INPS di contributi per maternità, per aver svolto almeno 3 mesi d’attività lavorativa, in un periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi, prima del parto o dell’ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna affidataria pre-adottiva o adottante senza affidamento. In caso di parto gemellare o plurigemellare, le madri devono dichiarare la nascita di tutti i neonati, poiché possono usufruire di un importo dell’assegno proporzionale al 4 numero dei nati (ad esempio fino a € 3.388,90 per due figli nati nel 2016 e fino ad €5.083,35 per tre figli nati nello stesso anno). 4. REDDITO, PATRIMONIO E NUCLEO FAMILIARE DA DICHIARARE Per ottenere l’assegno di maternità relativo ai nati, agli affidamenti preadottivi, etc. avvenuti nel 2016 è necessario che il nucleo familiare della richiedente disponga di ISEE Minorenni con indicatore I.S.E.E. inferiore ad € 16.954,95, come determinato dall'INPS con circolare n.46 del 2.3.2016. ATTENZIONE: Si ricorda che dal 1° gennaio 2015 (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159) le soglie degli assegni sociali si riferiscono all'indicatore ISEE e non all'indicatore ISE. 5.IMPORTO DELL’ASSEGNO, DECORRENZA E CESSAZIONE DEL DIRITTO Se il calcolo della situazione economica equivalente lo consente ed il neonato permane iscritto nella scheda anagrafica della richiedente, il diritto all’assegno decorre dalla data del parto, dell’affidamento pre-adottivo o dell’adozione senza affidamento e può durare per un periodo massimo di cinque mesi. L’assegno può essere erogato: sino a €338,89 mensili (per 5 mesi) per i parti, gli affidamenti pre-adottivi e le adozioni senza affidamento avvenute nell’anno 2016, in caso di madre non lavoratrice o che non abbia fruito dell’indennità di maternità da parte di Enti previdenziali nel periodo di congedo obbligatorio dal lavoro (due mesi prima del parto e tre dopo); in caso di madre lavoratrice, l’assegno viene pagato per intero se durante il periodo di maternità non spetta l’indennità di maternità dell’Inps oppure la retribuzione; se l’indennità di maternità dell’Inps oppure la retribuzione sono di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno, l’assegno viene pagato per la differenza (c.d. quota differenziale). In pratica per le richiedenti che abbiano usufruito, nell’anno 2016, di un’indennità inferiore a € 338,89 mensili per 5 mesi (cioè meno di € 1.694,45) l’assegno consiste nella differenza tra questa somma (€1.694,45) e l’indennità percepita. Le madri che usufruiscono di un'indennità previdenziale, nella domanda devono dichiarare l'intero importo percepito o che percepiranno durante il periodo d’astensione obbligatoria dal lavoro, sia nei due mesi precedenti il parto, sia nei tre mesi successivi. 5 6.QUANDO E DOVE PRESENTARE LA DOMANDA Le richiedenti devono presentare la domanda al Comune in cui sono residenti al momento della richiesta, entro 6 mesi (fa fede la data di presentazione domanda al protocollo comunale, a cura dei CAF convenzionati, pena la decadenza del diritto all’assegno) dalla data del parto o dell’ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento pre-adottivo o in adozione senza affidamento. La domanda consente di ottenere anche le somme maturate retroattivamente. Al punto 15 sono illustrate le modalità e le sedi in cui può essere presentata la richiesta e la dichiarazione I.S.E.E. necessarie. 7.PAGAMENTO DELL’ASSEGNO Il Comune, dopo avere controllato la sussistenza di tutti i requisiti, concede o nega l’assegno con un proprio provvedimento. In caso di rifiuto, lo comunica a chi ha presentato la richiesta, spiegandone i motivi. In caso di accettazione il Comune trasmette all’I.N.P.S. i dati necessari per il pagamento, che vi provvede in un’ unica soluzione entro 45 giorni dalla ricezione dei dati trasmessi dal Comune. ATTENZIONE!!! NOVITA’ DAL 2012 : in ottemperanza al D.L. 6.12.2011, n.201, è vietato alle pubbliche amministrazioni effettuare pagamenti con denaro contante per un importo superiore a 1.000 euro. Al momento della domanda, quindi, si deve assolutamente indicare il codice IBAN della banca o posta presso cui effettuare il pagamento. Sono consentiti tutti gli strumenti di pagamento elettronici disponibili presso il sistema bancario o postale, ivi comprese carte di pagamento prepagate e le carte di cui al D.L. 31.05.2010, n.78, purché intestate al richiedente. Al momento non ci sono novità per pagamenti inferiori a 1.000 euro. 6 ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI 8.CHE COS'E' E’ un assegno, concesso dal Comune ma pagato dall'INPS, per le famiglie con almeno tre figli minori e che hanno patrimoni e redditi limitati. 9.CHI PUO’ FARE LA RICHIESTA Gli assegni al nucleo familiare sono concessi ai nuclei familiari composti da cittadini italiani o comunitari (anche se non nati in Italia), da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, residenti in Italia e, nella fattispecie, nel Comune di Beinasco al momento di presentazione della richiesta, conviventi con almeno tre minori di anni 18, che siano figli propri o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento pre-adottivo, che possono anche non essere cittadini italiani o essere nati all’estero. In altre parole che: siano genitori naturali e/o adottivi e/o pre-adottivi di almeno tre minori; abbiano nella propria scheda anagrafica (stato di famiglia) e convivano effettivamente con almeno tre minori figli del coniuge; abbiano nella propria scheda anagrafica e convivano effettivamente con almeno tre minori di cui, almeno uno figlio proprio e gli altri del coniuge o viceversa; abbiano nella propria scheda anagrafica e convivano effettivamente con almeno tre minori di cui almeno uno figlio proprio o del coniuge e gli altri ricevuti in affidamento pre-adottivo da entrambi o viceversa; 7 Nel caso in cui i due genitori presenti nel nucleo non siano sposati, potrà richiedere l’assegno solo il genitore naturale, adottivo o pre-adottivo, dei tre minori. 10. A CHI SPETTA L’assegno “alla famiglia”, se il calcolo della situazione economica equivalente (indicatore I.S.E.E) lo consente (vedi punto 11), spetta ai nuclei familiari in cui il genitore richiedente sia: cittadino italiano o comunitario; cittadino straniero titolare dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria; cittadino di paesi terzi che sia soggiornante di lungo periodo; familiare di cittadini italiani, comunitari, lungosoggiornanti, non avente la cittadinanza di uno stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (per l'individuazione vedi circolare INPS n. 5 del 2014) che, durante l’anno per il quale inoltrano la richiesta, hanno avuto presenti nel proprio nucleo familiare tre figli di età inferiore ai 18 anni. Gli assegni possono essere richiesti per tutti gli anni, o parte di essi, in cui nel nucleo familiare ci siano almeno tre figli minori. Nella richiesta il genitore deve dichiarare il periodo nel quale sono stati presenti contemporaneamente i tre figli minori. 11. REDDITO, PATRIMONIO E NUCLEO FAMILIARE DA DICHIARARE Per ottenere l’assegno, con riferimento al 2016, è necessario che il nucleo familiare richiedente disponga di ISEE Minorenni con indicatore I.S.E.E. inferiore ad €8.555,99, come determinato dall'INPS con circolare n. 46 del 2.3.2016. L'importo dell'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori è corrisposto: – in misura intera per i valori dell'ISE del beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra la soglia ISE (ottenuta moltiplicando il valore ISEE sopra indicato per la scala di equivalenza del nucleo del beneficiario) e l'importo dell'assegno su base annua; – in misura ridotta, per importi annui non inferiori ad € 10,33, per i valori dell'ISE compresi tra la predetta differenza e la soglia ISE sopra definita. 8 ATTENZIONE: Si ricorda che dal 1° gennaio 2015 (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159) le soglie degli assegni sociali si riferiscono all'indicatore ISEE e non all'indicatore ISE. 12. IMPORTO DELL’ASSEGNO, DECORRENZA E CESSAZIONE DEL DIRITTO Se il calcolo della situazione economica lo consente, il diritto all'assegno decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui si è verificata l’iscrizione dei tre figli minori nella scheda anagrafica del richiedente, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato. Il diritto cessa se almeno uno dei tre minori viene iscritto in una scheda anagrafica diversa da quella del richiedente, o, comunque, viene meno la presenza di almeno un minore nella famiglia del richiedente (ad esempio, perché è diventato maggiorenne o perché è stato affidato a terzi). In questo caso, il diritto all'assegno cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene meno la presenza del minore. L’assegno al nucleo familiare con tre figli minori può essere erogato, per le richieste relative all’anno 2016: sino ad un importo massimo di € 141,30 mensili -misura intera (per 13 mensilità pari ad € 1.836,90); per il numero dei mesi in cui sono stati effettivamente presenti i tre minori, secondo quanto indicato al punto 9; fino ad un periodo massimo di dodici mesi e tredici mensilità. Gli assegni al nucleo familiare possono essere richiesti dallo stesso nucleo ogni anno, purché sussistano i requisiti relativi alla composizione e alla situazione economica del nucleo. 13. QUANDO E DOVE PRESENTARE LA DOMANDA Le richieste devono essere presentate entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale viene richiesto l'assegno (ad esempio, per ottenere gli assegni relativi all’anno 2016, il richiedente deve presentare la domanda entro e non oltre il 31.1.2017 (fa fede la data di presentazione domanda, a cura dei CAF convenzionati, al protocollo comunale). La domanda consentirà di ottenere anche le somme maturate retroattivamente. 9 Al punto 15 di questo testo vengono illustrate le sedi e le modalità con cui si devono presentare la domanda e la dichiarazione I.S.E.E. necessarie. 14. PAGAMENTO DELL’ASSEGNO Il Comune, dopo avere controllato la sussistenza di tutti i requisiti, concede o nega l’assegno con un proprio provvedimento; in caso di rifiuto lo comunica a chi ha presentato la richiesta, spiegandone i motivi. In caso di concessione trasmette direttamente all’I.N.P.S. i dati necessari per il pagamento. L’INPS paga gli assegni con cadenza semestrale posticipata: saranno, pertanto, erogati due assegni, ciascuno con l’importo totale dovuto nel semestre precedente, sulla base dei dati trasmessi dal Comune almeno 45 giorni prima della scadenza dello stesso. ATTENZIONE!!! NOVITA’ DAL 2012: in ottemperanza al D.L. 6.12.2011, n.201, è vietato alle pubbliche amministrazioni effettuare pagamenti con denaro contante per un importo superiore a 1.000 euro. Al momento della domanda, quindi, si deve assolutamente indicare il codice IBAN della banca o posta presso cui effettuare il pagamento. Sono consentiti tutti gli strumenti di pagamento elettronici disponibili presso il sistema bancario o postale, ivi comprese carte di pagamento prepagate e le carte di cui al D.L. 31.05.2010, n.78, purché intestate al richiedente. Al momento non ci sono novità per pagamenti inferiori a 1.000 euro. 15. COME E DOVE PRESENTARE LE RICHIESTE Se si ritiene che la propria famiglia anagrafica si trovi nelle condizioni descritte ai punti precedenti, si deve presentare: a) una richiesta di assegni; b) una dichiarazione sulla composizione e sulla situazione economica della famiglia, compilando un apposito modulo che è previsto dalla legge. La dichiarazione sarà utilizzata per compilare una certificazione dei redditi e del patrimonio della famiglia, calcolando un valore chiamato Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), e per verificare, quindi, se si abbia il diritto o meno agli assegni. In seguito a questa certificazione e al calcolo, il Comune emetterà un provvedimento per concedere o no gli assegni e l’I.N.P.S. provvederà a pagarli come precisato ai punti 7 e 14. 10 Si ricorda che chi presenta dichiarazioni false sulla composizione della famiglia oppure sulla situazione economica, incorre in gravi responsabilità penali. Il Comune procederà a controllare quanto dichiarato, anche tramite la Guardia di Finanza. Per presentare la richiesta e la dichiarazione, i residenti nel comune di Beinasco devono rivolgersi ad uno dei sotto indicati Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) che operano per conto del Comune di Beinasco. Il C.A.F. fornirà tutto l’aiuto necessario per la compilazione delle richieste e delle dichiarazioni sulla situazione economica equivalente (I.S.E.E.). L’assistenza prestata dai C.A.F. è completamente gratuita per i cittadini. C.A.F. CONVENZIONATI C.A.F. A.C.L.I – su appuntamento: tel. 011-5712760 • Beinasco - locali a lato dell’ex Chiesa S. Croce, Piazza Alfieri, telefono 011/3989307 - Orario: martedì' dalle ore 14,00 alle ore 17,00; giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00. • Borgaretto - presso Ufficio per il Cittadino di piazza Kennedy, 37 – telefono 011/3989 315 Orario: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00. CAF ITALIA S.r.l. - Centri di raccolta: • Beinasco – Via P. Amedeo 33/c – tel. 011/3497860 su appuntamento - Orario: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,30; il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00. • Fornaci di Beinasco - Strada Torino, 136 telefono n. 011/3498136 prefer. su appuntamento - Orario: lunedì/martedì/mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 18,00 giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 - venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30. • Borgaretto - piazza Kennedy, 26 – tel. n. 011/19707191- Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 Il cittadino che presenta la richiesta non deve, pertanto, recarsi in Comune per la consegna dei documenti: il C.A.F., al quale ha presentato la dichiarazione e la richiesta, provvede ad inviare la relativa documentazione gli Uffici comunali preposti. Il Comune trasmetterà, quindi, i dati all’I.N.P.S., che provvederà a pagare gli assegni. I cittadini che hanno presentato le richieste, devono comunicare tempestivamente al Centro di Assistenza Fiscale ogni evento che determini la variazione della composizione del nucleo familiare o dei redditi dello stesso. 11 16. CUMULO DEI DUE TIPI DI ASSEGNI I due assegni (di maternità, al nucleo familiare con almeno tre minori) possono essere concessi assieme, non costituiscono reddito ai fini fiscali e previdenziali, possono, inoltre, essere cumulati con analoghe provvidenze od indennità e con qualsiasi altro reddito. Il Comune di Beinasco li considera come facenti parte del reddito del nucleo, ai fini della valutazione dell’accesso ad eventuali altri interventi socio assistenziali comunali. 17. PER AVERE ALTRE INFORMAZIONI Ufficio Politiche Sociali – Area dei Servizi del Comune di Beinasco Piazza Alfieri, 7– Stanza 106 tel. 011- 39 89 379 Il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 UFFICIO PER IL CITTADINO SEDI di BEINASCO - Piazza Generale Dalla Chiesa, 1BORGARETTO - Piazza Kennedy, 37 BEINASCO: tel. 011 39.89. 258/259 tel. 011 39.89. 317 nei relativi orari d'apertura al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 14.30, solo il mercoledì fino alle 18.30; BORGARETTO: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore14.30; Per ulteriori approfondimenti sulla nuova normativa e sulle modalità di presentazione nuova D.S.U. visita il sito: www.inps.it -sezione servizi – ISEE 2015. Questa GUIDA è anche disponibile sul sito istituzionale: DC/DCI/ED/ed Y:\SocioAss\ASSISTENZA\ASSEGNI SOCIALI\2016\OPUSCOLO 2016.odt & 12 BONUS www.comune.beinasco.to.it SOCIALI\ASSEGNI SOCIALI\PUBBLICITA' assegni