diritti della personalità e beni immateriali
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diritti della personalità e beni immateriali
/H]LRQ VHFRQGD Introduzione al diritto privato e al diritto dell’ICT: diritti della personalità e beni immateriali 1 GLULWW GHOO SHUVRQDOLWj • Art. 2 Cost. - La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. • In tale articolo trova base e garanzia una sfera di protezione della persona umana, con tutti i suoi aspetti e le sue manifestazioni (concezione monistica dei diritti della personalità) 2 GLULWW GHOO SHUVRQDOLWj • L’individuazione e la disciplina dei diritti della personalità sono dedotte dalla Costituzione, dal codice civile, dal codice penale e da leggi speciali. In dottrina sono variamente catalogati. • Questi i diritti usualmente menzionati nella categoria: – il diritto alla vita e all’integrità psicofisica (artt. 1 e 5 c.c.) – il diritto alla libertà – il diritto all’onore e alla reputazione (artt. 584 e 595 c.p., art. 97 L.d.A.) – il diritto alla riservatezza (art. 2 Cost., d. lgs 196/2003) – il diritto all’identità personale – il diritto al nome (art. 6 c.c.) e allo pseudonimo (art. 9 c.c.) – il diritto all’immagine (art. 10 c.c.) – il diritto morale d’autore (art. 2575 c.c., L. 633/41) 3 GLULWW GHOO SHUVRQDOLWj • I diritti della personalità sono immediatamente e direttamente collegati alla persona che ne è titolare e in generale sono: – indisponibili (salvo parziali limitazioni o rinunce compatibili con la dignità della persona umana secondo la coscienza sociale), e quindi – non prescrittibili (art. 2934, comma 2, c.c.); – non patrimoniali (pur potendo avere riflessi patrimoniali tutelati con azione risarcitoria); – assoluti. 4 DOO·RQRU GLULWW , UHSXWD]LRQH • Il diritto all’onore e alla reputazione comprende: – l’onore in senso soggettivo, o decoro: la coscienza della propria identità personale – l’onore in senso sociale, o reputazione: la stima e la considerazione dei consociati 5 DOO·RQRU GLULWW , UHSXWD]LRQH • L’esistenza del diritto in esame è deducibile da varie disposizioni, fra cui in particolare gli artt. 594 e 595 c.p. e l’art. 97 L.d.A. • Art. 594 Ingiuria - [1] Chiunque offende l'ono re o il decorodi una persona presente e' pun ito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire un milione. (…) • Art. 595 Diffamazione - [1] Chiunque, fuori dei casi indicati nell' articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire due milioni. [2] Se l'o ffesa consiste nell' attribuzione di un fatto determinato, la pena e' d ella reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a lire quattro milioni. [3] Se l'o ffesa e' recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena e' d ella reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a lire un milione. (…) 6 DOO·RQRU GLULWW , UHSXWD]LRQH • Art. 97 L.d.A. - [1]Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o colturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. [2] Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata. 7 DOO·RQRU GLULWW , UHSXWD]LRQH • Il diritto all’onore e alla reputazione trova un limite nel diritto alla libera manifestazione del pensiero e in particolare nei diritti di cronaca e di critica, che hanno fondamento nell’Art. 21, 1° comma, Cost.: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”. 8 G GLULWW , FURQDFD • Il diritto di cronaca è il diritto di esporre fatti reali attraverso i mezzi di informazione, in ragione dell’interesse che tali fatti rivestono per la generalità dei consociati. Il suo esercizio è sottoposto alle seguenti condizioni: – i fatti esposti devono essere oggettivamente o putativamente veri secondo un diligente lavoro di accertamento e verifica (c. d. continenza sostanziale); – deve esistere l’utilità o l’interesse pubblico riguardo a tali fatti; – l’informazione dev’essere corretta e obbiettiva, sia nell’esposizione che nella valutazione dei fatti (c. d. continenza formale). 9 G FULWLF G GLULWW VDWLUD • Il diritto di critica è il diritto di formulare un giudizio, non necessariamente rigorosamente obiettivo, sulle opinioni e i comportamenti altrui. Si ritiene che possa prescindere dalla verità oggettiva dei fatti e dalla correttezza dell’esposizione. • la satira non risponde ad esigenze informative, non ha alcun rapporto di necessità e di coincidenza con la verità del fatto e non deve conformarsi a canoni di equilibrata espressione. Il suo legittimo esercizio è però subordinato alla notorietà del personaggio cui è destinata e a diversi limiti esterni, propri di ciascuno dei mezzi di diffusione della satira stessa e collegati ai contenuti del messaggio satirico (Tribunale di Roma, 13 febbraio 1992) 10 D G FURQDFD GLULWW UDSSRUW GLULWW L , G·DXWRUH Art. 65 L.d.A. (come integrato dal decreto legislativo n. 68/2003) • 1. Gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l'utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell'autore, se riportato. • 2. La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità è consentita ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore, se riportato. 11 GLULWW , DOO·LGHQWLW SHUVRQDOH • Trova fondamento nell’art. 2 della Costituzione. • L’identità personale è la proiezione sociale della personalità dell' individuo, cui si correla un interesse del soggetto ad essere rappresentato, nella vita di relazione, con la sua vera identità, a non vedere quindi, all' esterno, alterato il proprio patrimonio intellettuale, ideologico, etico, professionale quale già estrinsecatosi o destinato, comunque, ad estrinsecarsi, nell' ambiente sociale, secondo indici di previsione costituiti da circostanze obiettive ed univoche • è un valore tendenzialmente oggettivo (dove invece l’onore ha dimensione soggettiva) • è un mezzo di tutela contro l’alterazione in se stessa dell’identità, che sia positiva o meno (dove invece il diritto al reputazione tutela contro la denigrazione) • tutela la fedeltà della rappresentazione (dove invece la riservatezza riguarda il diritto di non essere affatto rappresentati) 12 GLULWW , DOO·LGHQWLW SHUVRQDOH IL CASO nel 1977 il celebre calciatore Re Cecconi simula per scherzo una rapina in gioielleria, e viene ucciso dal gioielliere che, in seguito, è assolto per aver commesso il fatto in stato di legittima difesa putativa. Anni dopo la RAI realizza uno sceneggiato della vicenda, in cui rappresenta il gioielliere come persona ignorante, avida e incline all’uso delle armi (com’era, in effetti, abbastanza vero) e lo pone a esempio della società violenta degli anni ‘70. Il gioielliere chiede il sequestro del filmato in quanto lesivo della sua identità personale. • quale rapporto fra la verità dei fatti e la correttezza dell’esposizione? • quale rapporto fra l’interesse sociale alla vicenda e il diritto alla riservatezza, inteso come diritto all’oblio? 13 GLULWW , DOO·LGHQWLW SHUVRQDOH Giurisprudenza: • La tutela dell'identità personale costituisce un limite esterno alla libertà di manifestazione del pensiero ed alla libertà di scienza, ma non può invece fondare la pretesa del soggetto ad un generale riconoscimento di notorietà per fatti dallo stesso compiuti od ai quali ha partecipato (nella specie, il tribunale ha escluso che l'autore del recupero di un pezzo archeologico avesse "diritto" ad essere citato nell'opera, da altri redatta, dedicata al reperto). Tribunale Roma, 16 dicembre 2002 • Nel caso della lesione del diritto all'identità personale, l'informazione travisata costituisce il canone di valutazione del danno patrimoniale, nella misura in cui essa è quantificabile come il costo che l'attore deve sostenere per ottenere l'effetto riparatorio della distorta rappresentazione della sua identità, non altrimenti ottenuto con altri mezzi di riparazione in forma specifica (rettifica, inibitoria, ecc.). Tribunale Roma, 28 febbraio 2001 14 G GLULWW , UHWWLILFD • Art. 8, 1° comma, l. 47/1948 • Il diritto di risposta o rettifica garantisce al soggetto leso una forma di reintegrazione in forma specifica. Oltre che a tutela dell’onore, tale diritto, con portata più estesa, è un mezzo di difesa contro le offese all’identità personale. 15 GLULWW , D QRPH • Art. 22 Cost. - Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome. • Art. 6 c.c. - Diritto al nome 1. Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito. 2. Nel nome si comprendono il prenome e il cognome. 3. Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati • Art. 7 c.c. - Tutela del diritto al nome. 1. La persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni. 2. L'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali 16 GLULWW , D QRPH • Il diritto al nome può considerarsi un mezzo di tutela del più vasto diritto all’identità personale. • Il nome acquisito ai sensi di legge è un segno distintivo e identificativo della persona nella sua vita di relazione. Oltre a distinguere un essere umano dagli altri, assume un valore simbolico della personalità e costituisce quindi un aspetto fondamentale del diritto all’identità personale. • Il nome ha natura unidimensionale, nel senso che non può presentarsi in modo diverso a seconda delle circostanze ed è, tranne rare eccezioni, immodificabile, a differenza dell’identità personale. 17 GLULWW , D QRPH • Il diritto al nome comprende il potere di: – usarlo in via esclusiva – esigere il suo uso dai terzi per designare chi lo porta – impedirne ai terzi l’uso indebito e pregiudizievole • Il diritto al nome non dà luogo ad un autonomo diritto all'u tilizzazione commerciale del proprio patronimico (caso Capucci / Capucci) • D’altra parte, si ritiene che il nome delle persone note possa costituire un bene immateriale, oggetto di un diritto esclusivo allo sfruttamento economico. 18 GLULWW , D QRPH • Art. 9 c.c. - Tutela dello pseudonimo. Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato l'importanza del nome può essere tutelato ai sensi dell'articolo 7. • In ambito virtuale, si ritiene che tale tutela possa essere accordata al Nick Name, ove questo abbia acquisito importanza in un dato contesto (forum, IRC, mail list etc.) 19 GLULWW , DOO·LPPDJLQH • Art. 10 c.c. - Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni. • Art. 96 L.d.A. 1. Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente. 2. Dopo la morte della persona ritratta si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 93. (occorre il consenso del coniuge e dei figli, o, in loro mancanza, dei genitori; mancando il coniuge, i figli e i genitori, dei fratelli e delle sorelle, e, in loro mancanza, degli ascendenti e dei discendenti diretti fino al quarto grado. Quando le persone indicate nel comma precedente siano più e vi sia tra loro dissenso decide l'autorità giudiziaria, sentito il pubblico ministero. E' rispettata, in ogni caso, la volontà del defunto quando risulti da scritto). 20 GLULWW , DOO·LPPDJLQH • Viola il diritto della persona, garantito dalla Costituzione, e dà luogo pertanto al risarcimento del danno ai sensi degli art. 10 e 2043 c.c., la pubblicazione dell'immagine di una persona senza il suo consenso, in circostanze nelle quali non sia ravvisabile un apprezzabile interesse sociale alla diffusione dell'immagine e la stessa avvenga in un contesto idoneo a travisare l'identità del soggetto rappresentato. Corte appello Genova, 11 giugno 2002 • Il danno patrimoniale da lesione dell'altrui diritto all'immagine, consistita nella abusiva pubblicazione di fotografie senza il consenso della persona ritratta, può equitativamente liquidarsi in misura pari al presumibile compenso che il titolare dell'immagine avrebbe ottenuto, se avesse voluto cedere la propria immagine. Tribunale Roma, 25 agosto 1999 21 GLULWW , DOO·LPPDJLQH • I messaggi di posta elettronica (e-mail) sono soggetti alle medesime regole di riservatezza ed inviolabilità che tutelano la posta ordinaria. Ne consegue che l'invio di una fotografia per mezzo della posta elettronica non può mai ritenersi indice di consenso presunto alla pubblicazione della stessa su un sito Web, e l'eventuale pubblicazione senza il consenso dell'autore costituisce violazione dell'altrui diritto all'immagine. Tribunale Roma, 25 agosto 1999 22 GLULWW , DOO·LPPDJLQH • Il consenso alla pubblicazione della propria immagine costituisce un negozio unilaterale, avente ad oggetto non il diritto, personalissimo ed inalienabile, all'immagine, ma soltanto il suo esercizio; dal che deriva che tale consenso, sebbene possa essere occasionalmente inserito in un contratto, da esso resta tuttavia distinto ed autonomo (ciò che rileva anche ai fini della sua revocabilità, quale che sia il termine eventualmente indicato per la pubblicazione consentita), e che la pattuizione del compenso non costituisce un elemento del negozio autorizzativo in questione. Cassazione Civile 3014 / 2004 23 DOO GLULWW , ULVHUYDWH]]D • Storicamente, è il diritto alla vita privata, unitamente al diritto di essere “lasciati soli” e al diritto all’oblio. • L’evoluzione della tutela ha condotto alla Legge 675/96 e poi al D. Lgs. 196/2003, che: – introduce la tutela dei dati personali, quale diritto al controllo sul flusso dei dati – integra, rafforzandola, la tutela dell’identità personale, cioè il diritto ad essere rappresentati come si è 24 PRUDO GLULWW , G·DXWRUH • Esistono diverse teorie sul diritto d’autore: • Teoria monistica: trattasi di un diritto unico, che comprende molteplici facoltà di natura personale e patrimoniale. A sua volta, la teoria monistica si divide in due scuole di pensiero: – trattasi di unico diritto della personalità – trattasi di diritto misto personale-patrimoniale • Teoria dualistica: esistono due diversi diritti: patrimoniale d’autore e morale d’autore. A sua volta la teoria dualistica si divide in due scuole di pensiero: – il diritto patrimoniale è configurabile come diritto di proprietà, o comunque come diritto assoluto affine ai diritti reali – il diritto patrimoniale è un diritto di monopolio, catalogabile fra le limitazioni legali della concorrenza 25 PRUDO GLULWW , G·DXWRUH • Aderendo alla teoria dualistica, il diritto morale d’autore si configura quale diritto avente ad oggetto la paternità intellettuale dell’autore, che è un bene personale consistente in un modo di essere, o qualità, morale dello stesso autore. • Mentre l’opera dell’ingegno, una volta venuta in essere, costituisce una entità staccata dalla persona che l’ha creata, esteriore rispetto ad essa, la paternità intellettuale è un attributo costante di questa stessa persona, un suo intrinseco e indissolubile modo di essere. In quest’ottica: • Il diritto morale d’autore ha per oggetto la paternità intellettuale dell’autore • Il diritto patrimoniale d’autore ha per oggetto l’opera, che è una cosa incorporale, o bene immateriale 26 PRUDO GLULWW , G·DXWRUH • Potere di difesa della paternità intellettuale contro il suo disconoscimento: • Art. 20, 1° comma, L.d.A. - Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica della opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione. 27 - - PRUDO GLULWW , G·DXWRUH Potere di difesa della paternità intellettuale contro il suo disconoscimento (segue): Art. 126, 1° comma, L.d.A. - L'editore è obbligato a riprodurre e porre in vendita l'opera col nome dell'autore, ovvero anonima o pseudonima se ciò è previsto nel contratto in conformità dell'originale e secondo le buone norme della tecnica editoriale; Art. 138, 1° comma, L.d.A. - Il concessionario è obbligato: a rappresentare l'opera senza apportarvi aggiunte, tagli o variazioni non consentite dall'autore, e previo annuncio al pubblico, nelle forme d'uso, del titolo dell'opera, del nome dell'autore e del nome dell'eventuale traduttore o riduttore; 28 PRUDO GLULWW , G·DXWRUH • Potere di occultare, e di rivelare, la paternità intellettuale • Art. 126, 1° comma: opera anonima o pseudonima. Deve risultare da esplicita manifestazione di volontà. Nel silenzio del contratto, l’opera dev’essere riprodotta e posta in vendita col nome dell’autore. • Qui l’uso dello pseudonimo ha (di regola) funzione occultatrice. • Uso dello pseudonimo con funzione identificativa: Art. 8 L.d.A. – 1. E' reputato autore dell' opera, salvo prova contraria chi è in essa indicato come tale, nelle forme d' uso, ovvero è annunciato come tale, nella recitazione, esecuzione, rappresentazione e radiodiffusione dell' opera stessa. 2. Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d' arte, la sigla o il segno convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero. 29 - - PRUDO GLULWW , G·DXWRUH Potere di occultare, e di rivelare, la paternità intellettuale (segue): Art. 9 L.d.A. – 1. Chi abbia rappresentato, eseguito o comunque pubblicato un'opera anonima o pseudonima [con funzione occultatrice] è ammesso a far valere i diritti dell'autore, finché questi non si sia rivelato. 2. Questa disposizione non si applica allorché si tratti degli pseudonimi indicati nel secondo comma dell'articolo precedente [con funzione identificativa]. Art. 21 L.d.A. – 1. L'autore di un'opera anonima o pseudonima ha sempre il diritto di rivelarsi e di far riconoscere in giudizio la sua qualità di autore. 2. Nonostante qualunque precedente patto contrario, gli aventi causa dell'autore che si sia rivelato ne dovranno indicare il nome nelle pubblicazioni, riproduzioni, trascrizioni, esecuzioni, rappresentazioni, recitazioni e diffusioni o in qualsiasi altra forma di manifestazione o annuncio al pubblico. 30 PRUDO GLULWW , G·DXWRUH • Potere di modifica dell’opera • La corrispondenza dell’opera alla personalità dell’autore è attuale nel momento dell’atto creativo, ma può venir meno se mutano nel tempo le convinzioni, i pensieri e i sentimenti dell’autore. • In tal caso, ha diritto l’autore di modificare l’opera affinché questa corrisponda alla sua nuova personalità? 31 PRUDO GLULWW , G·DXWRUH - Potere di modifica dell’opera (segue): • L’Art. 18, 3° comma – (l’autore ha) il diritto esclusivo di introdurre nell' opera qualsiasi modificazione. [questo è però un diritto di natura patrimoniale] • Art. 129 L.d.A. – 1. L' autore può introdurre nell' opera tutte le modificazioni che crede, purché non ne alterino il carattere e la destinazione, fino a che l' opera non sia stata pubblicata per la stampa, salvo a sopportare le maggiori spese derivanti dalla modificazione. 2. L' autore ha il medesimo diritto nei riguardi delle nuove edizioni. L' editore deve interpellarlo in proposito prima di procedere alle nuove edizioni. In difetto di accordo tra le parti il termine per eseguire le modificazioni è fissato dall' autorità giudiziaria. 32 PRUDO GLULWW , G·DXWRUH - Potere di ritirare l'opera dal commercio. • Art. 142 L'autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l'opera dal commercio, salvo l'obbligo di indennizzare coloro che hanno acquistati i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o spacciare l'opera medesima. • Questo diritto è personale e non è trasmissibile. • Agli effetti dell'esercizio di questo diritto l'autore deve notificare il suo intendimento alle persone alle quali ha ceduto i diritti ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale dà pubblica notizia dell'intendimento medesimo nelle forme stabilite dal regolamento. • Entro il termine di un anno a decorrere dall'ultima data delle notifiche e pubblicazioni, gli interessati possono ricorrere all'autorità giudiziaria per opporsi all'esercizio della pretesa dell'autore o per ottenere la liquidazione ed il risarcimento del danno. 33 PRUDO GLULWW , G·DXWRUH • Potere di opporsi alle alterazioni dell’opera • Art. 20 - Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica della opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione. 34 PRUDO GLULWW , G·DXWRUH - Potere di opporsi alle alterazioni dell’opera (segue): • Il diritto è sottoposto alla condizione che l’atto dei terzi rechi pregiudizio all’onore o alla reputazione dell’autore. Come deve intendersi questa norma? - secondo una prima tesi, qualsiasi alterazione pregiudica l’interesse all’integrità dell’opera - secondo altra tesi, l’offesa contro cui può reagire l’autore è solo quella che colpisce l’onore collegato alla paternità intellettuale, e l’opposizione non è quindi ammessa contro quelle alterazioni che, pur facendo apparire l’opera diversa da quella che è, non compromettono l’onore e la reputazione dell’autore 35 • • • • PRUDO GLULWW , G·DXWRUH Caratteristiche generali del diritto morale d’autore Il diritto morale d’autore è indisponibile e inalienabile E’ controverso se sia trasferibile per causa di morte. Art. 22 L.d.A. I diritti indicati nei precedenti articoli sono inalienabili. Tuttavia l' autore che abbia conosciute ed accettate le modificazioni della propria opera non è più ammesso ad agire per impedirne l' esecuzione o per chiederne la soppressione. 36 FRV / EHQL • Art. 810 c.c: “sono beni le cose che possono formare oggetto di diritto”. • Per “cosa” si intende una parte separata dalla materia circostante. In senso astratto o filosofico cosa è qualunque entità estranea al soggetto pensante, che esiste o è soltanto pensata o pensabile: anche lo stesso pensiero e la stessa persona pensante sono cose, qualora si considerino come entità staccate dal soggetto. Tale nozione non serve però per il diritto, giacché nulla dice di giuridicamente rilevante. • Per “bene” si intende un’entità utile, cioè adatta a soddisfare un bisogno umano e suscettibile di appropriazione • Esistono tuttavia numerose teorie e interpretazioni riguardo ai concetti di cosa e di bene. 37 FRV / EHQL Beni mobili e immobili: Art. 812 c.c. [1] Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo. [2]. Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione. [3]. Sono mobili tutti gli altri beni 38 FRV / EHQL Beni mobili e immobili: Art. 814 c.c. [1] Si considerano beni mobili le energie naturali che hanno valore economico. Nota: le energie umane non sono cose, perché: – sono inseparabili da chi li produce, nel caso costituiscano lavoro applicativo – oppure danno luogo a opere creative, e in tal caso sono queste ultime l’oggetto del diritto 39 EHQ LPPDWHULDOL • I beni immateriali: – sono creazioni intellettuali (corpus mysticum) estrinsecate in un elemento materiale (corpus mechanicum). – La titolarità del corpus mysticum è indipendente da quella del corpus mechanicum 40 EHQ LPPDWHULDOL Si considerano beni (privati) immateriali: • le opere dell’ingegno (artt. 2575 e ss c.s., L. 633/1941 – “L.d.A”.) • le invenzioni industriali (art. 2584 c.c., L. 1127/1939) • i modelli di utilità (art. 2592 c.c., L. 1411/1940) • i modelli e disegni ornamentali (art. 2593 c.c., L. 1411/1940) • i marchi (art. 2569 c.c., L. 929/1942 – “Legge Marchi”) • la ditta (art. 2563 c.c.) e l’insegna (art. 2568 c.c.) 41 EHQ LPPDWHULDOL • Nel diritto romano, e talvolta ancor oggi in dottrina e in giurisprudenza, si qualificano altresì “beni immateriali” i diritti della personalità, e in particolare il diritto alla reputazione. • “Le percezioni di tangenti che hanno avuto notevole risonanza nell'ambiente locale e attraverso i mezzi di informazione ed hanno gettato discredito sulla p.a. e sulla gestione del pubblico denaro con conseguenti inevitabili costi per la perdita di prestigio e deterioramento dell'immagine producono la lesione di un bene immateriale cui consegue il c.d. danno patrimoniale indiretto, non essendo nel processo contabile perseguibile il danno morale non patrimoniale conseguente all'illecito”. Corte Conti, sez. I, 5 novembre 2002, n. 381 42 EHQ LPPDWHULDOL Le opere dell’ingegno: • Art. 1 L.d.A – Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell' ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all' architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. – Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell' autore. 43 EHQ LPPDWHULDOL Le invenzioni industriali: • Art. 2585 c.c. Oggetto del brevetto: [1]. Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere una applicazione industriale, quali un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l'applicazione tecnica di un principio scientifico, purchè essa dia immediati risultati industriali. [2]. In quest'ultimo caso il brevetto è limitato ai soli risultati indicati dall'inventore • Art. 1. Legge Brevetti (L. 1127/1939): I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previsti da questo decreto. Tale facoltà esclusiva si estende anche al commercio del prodotto a cui l'invenzione si riferisce, ma si esaurisce una volta che il prodotto stesso sia stato messo in commercio dal titolare del brevetto o con il suo consenso nel territorio dello Stato. 44 EHQ LPPDWHULDOL I modelli di utilità: • Art. 2592 c.c. - Modelli di utilità. [1]. Chi, in conformità della legge, ha ottenuto un brevetto per una invenzione atta a conferire a macchine o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti particolare efficacia o comodità di applicazione o d'impiego, ha il diritto esclusivo di attuare l'invenzione, di disporne e di fare commercio dei prodotti a cui si riferisce. [2]. Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la protezione delle singole parti. 45 EHQ LPPDWHULDOL I modelli e disegni ornamentali: • Art. 2593 c.c. - [1]. Chi ha ottenuto una registrazione per un nuovo disegno o modello che abbia carattere individuale, ha il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso, in conformità alle leggi speciali. 46 EHQ LPPDWHULDOL I marchi: • Art. 2569 c.c. - Diritto di esclusività. [1]. Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato [2]. In mancanza di registrazione il marchio è tutelato a norma dell'articolo 2571. • Art. 2571 c.c. - Preuso. [1]. Chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è valso 47 EHQ LPPDWHULDOL La ditta: • Art. 2563 c.c. Ditta. [1]. L'imprenditore [ 2082] ha diritto all'uso esclusivo della ditta da lui prescelta. [2]. La ditta, comunque sia formata, deve contenere almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore, salvo quanto è disposto dall'articolo 2565. • Art. 2565 c.c. Trasferimento della ditta. [1]. La ditta non può essere trasferita separatamente dall'azienda. [2]. Nel trasferimento dell'azienda per atto tra vivi la ditta non passa all'acquirente senza il consenso dell'alienante. [3]. Nella successione nell'azienda per causa di morte la ditta si trasmette al successore, salvo diversa disposizione testamentaria. • Secondo l’opinione prevalente, la ditta è un segno distintivo necessario dell’imprenditore (e non dell’impresa) Art. 2082 c.c. È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. 48 EHQ LPPDWHULDOL L’insegna: • L’insegna è un segno distintivo facoltativo dei locali in cui l’imprenditore svolge la sua attività • Secondo altra tesi, contraddistingue invece l’azienda (ove invece la ditta contraddistingue l’impresa) 49 EHQ LPPDWHULDOL Giurisprudenza: Il nome di sito Internet è equiparabile al marchio o alla ditta, mai al mero indirizzo, e l'utilizzo d'un identico "domain name", da parte del concorrente, in linea di massima può considerarsi attività di contraffazione del segno distintivo e concorrenza sleale confusoria. Tribunale Modena, 1 agosto 2000 Il "domain name" ha qualche affinità con la figura dell'insegna, in quanto il sito configura il luogo virtuale ove l'imprenditore contatta il cliente fino a concludere con esso il contratto. Tribunale Milano, 3 giugno 1997 50 EHQ LPPDWHULDOL Giurisprudenza: I "domain names", se usati in ambito commerciale, sono equiparabili ai segni distintivi dell'impresa e ad essi si applica la relativa disciplina, in particolare quella dei marchi; pertanto, in applicazione dell'art. 21 l. marchi, è legittimo il "domain name" previamente registrato coincidente con il nome civile di persona non notoria, sempre che non si leda la fama, il credito o il decoro di quest'ultima. Tribunale Napoli, 8 marzo 2003 51 EHQ LPPDWHULDOL Art. 21. Legge Marchi Comma 1. I ritratti di persone non possono essere registrati come marchi, senza il consenso delle medesime e, dopo la loro morte, senza il consenso del coniuge e dei figli, in loro mancanza, o dopo la loro morte, dei genitori e degli altri ascendenti; e, in mancanza, o dopo la morte anche di questi ultimi, dei parenti fino al quarto grado incluso. 52 EHQ LPPDWHULDOL Art. 21. Legge Marchi Comma 2. I nomi di persona diversi da quello di chi chiede la registrazione possono essere registrati come marchi, purché il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha tuttavia la facoltà di subordinare la registrazione al consenso stabilito al comma 1 del presente articolo. In ogni caso, la registrazione non impedirà, a chi abbia diritto al nome, di farne uso nella ditta da lui prescelta. Comma 3. Se notori, possono essere registrati come marchio solo dall'avente diritto, o con il consenso di questi, o dei soggetti di cui al comma uno: i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelle di Enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi 53 EHQ LPPDWHULDOL Giurisprudenza: Il "domain name" può essere qualificato come "un segno distintivo" del contenuto di un sito internet (c.d. "segno distintivo atipico") e pertanto deve essere assoggettato alla disciplina legale dei segni distintivi, dal momento che anche attraverso l'utilizzo di un determinato "domain name" è possibile svolgere attività di concorrenza sleale e generare confusione nel mercato dei consumatori. Tribunale Teramo, 5 novembre 2002 54 EHQ LPPDWHULDOL Giurisprudenza: I "domain names", se usati in ambito commerciale, sono equiparabili ai segni distintivi dell'impresa e ad essi si applica la relativa disciplina, in particolare quella dei marchi; pertanto, in applicazione dell'art. 21 l. marchi, è legittimo il "domain name" previamente registrato coincidente con il nome civile di persona non notoria, sempre che non si leda la fama, il credito o il decoro di quest'ultima. Tribunale Napoli, 8 marzo 2003 55 6FKHP ULDVVXQWLYR Diritti soggettivi Diritti patrimoniali Diritti reali Diritti di credito Diritti della personalità Diritti sui beni immateriali Diritti fondamentali dell’uomo 56