diritti della personalità e beni immateriali

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diritti della personalità e beni immateriali
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Introduzione al diritto privato
e al diritto dell’ICT:
diritti della personalità
e beni immateriali
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GLULWW
GHOO
SHUVRQDOLWj
• Art. 2 Cost. - La Repubblica riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni
sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede
l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà
politica, economica e sociale.
• In tale articolo trova base e garanzia una sfera di
protezione della persona umana, con tutti i suoi
aspetti e le sue manifestazioni (concezione
monistica dei diritti della personalità)
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GLULWW
GHOO
SHUVRQDOLWj
• L’individuazione e la disciplina dei diritti della personalità sono
dedotte dalla Costituzione, dal codice civile, dal codice penale e da
leggi speciali. In dottrina sono variamente catalogati.
•
Questi i diritti usualmente menzionati nella categoria:
– il diritto alla vita e all’integrità psicofisica (artt. 1 e 5 c.c.)
– il diritto alla libertà
– il diritto all’onore e alla reputazione (artt. 584 e 595 c.p., art. 97 L.d.A.)
– il diritto alla riservatezza (art. 2 Cost., d. lgs 196/2003)
– il diritto all’identità personale
– il diritto al nome (art. 6 c.c.) e allo pseudonimo (art. 9 c.c.)
– il diritto all’immagine (art. 10 c.c.)
– il diritto morale d’autore (art. 2575 c.c., L. 633/41)
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GLULWW
GHOO
SHUVRQDOLWj
• I diritti della personalità sono immediatamente e
direttamente collegati alla persona che ne è titolare e in
generale sono:
– indisponibili (salvo parziali limitazioni o rinunce
compatibili con la dignità della persona umana secondo
la coscienza sociale), e quindi
– non prescrittibili (art. 2934, comma 2, c.c.);
– non patrimoniali (pur potendo avere riflessi
patrimoniali tutelati con azione risarcitoria);
– assoluti.
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DOO·RQRU
GLULWW
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UHSXWD]LRQH
• Il diritto all’onore e alla reputazione
comprende:
– l’onore in senso soggettivo, o decoro: la
coscienza della propria identità personale
– l’onore in senso sociale, o reputazione: la stima
e la considerazione dei consociati
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DOO·RQRU
GLULWW
,
UHSXWD]LRQH
• L’esistenza del diritto in esame è deducibile da varie disposizioni, fra
cui in particolare gli artt. 594 e 595 c.p. e l’art. 97 L.d.A.
•
Art. 594 Ingiuria - [1] Chiunque offende l'ono re o il decorodi una persona
presente e' pun ito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire un
milione. (…)
•
Art. 595 Diffamazione - [1] Chiunque, fuori dei casi indicati nell' articolo
precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è
punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire due milioni.
[2] Se l'o ffesa consiste nell' attribuzione di un fatto determinato, la pena e' d ella
reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a lire quattro milioni. [3] Se
l'o ffesa e' recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di
pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena e' d ella reclusione da sei mesi a tre
anni o della multa non inferiore a lire un milione. (…)
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DOO·RQRU
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UHSXWD]LRQH
• Art. 97 L.d.A. - [1]Non occorre il consenso della persona
ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è
giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto,
da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici,
didattici o colturali, o quando la riproduzione è collegata a
fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o
svoltisi in pubblico. [2] Il ritratto non può tuttavia essere
esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o
messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla
reputazione od anche al decoro della persona ritrattata.
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DOO·RQRU
GLULWW
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UHSXWD]LRQH
• Il diritto all’onore e alla reputazione trova un limite nel
diritto alla libera manifestazione del pensiero e in
particolare nei diritti di cronaca e di critica, che hanno
fondamento nell’Art. 21, 1° comma, Cost.:
“Tutti hanno diritto di manifestare
liberamente il proprio pensiero con la
parola, lo scritto e ogni altro mezzo di
diffusione”.
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GLULWW
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FURQDFD
• Il diritto di cronaca è il diritto di esporre fatti reali attraverso i mezzi di
informazione, in ragione dell’interesse che tali fatti rivestono per la
generalità dei consociati. Il suo esercizio è sottoposto alle seguenti
condizioni:
– i fatti esposti devono essere oggettivamente o putativamente veri secondo
un diligente lavoro di accertamento e verifica (c. d. continenza
sostanziale);
– deve esistere l’utilità o l’interesse pubblico riguardo a tali fatti;
– l’informazione dev’essere corretta e obbiettiva, sia nell’esposizione che
nella valutazione dei fatti (c. d. continenza formale).
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FULWLF
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GLULWW
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• Il diritto di critica è il diritto di formulare un giudizio, non
necessariamente rigorosamente obiettivo, sulle opinioni e i
comportamenti altrui. Si ritiene che possa prescindere dalla
verità oggettiva dei fatti e dalla correttezza
dell’esposizione.
• la satira non risponde ad esigenze informative, non ha alcun rapporto
di necessità e di coincidenza con la verità del fatto e non deve
conformarsi a canoni di equilibrata espressione. Il suo legittimo
esercizio è però subordinato alla notorietà del personaggio cui è
destinata e a diversi limiti esterni, propri di ciascuno dei mezzi di
diffusione della satira stessa e collegati ai contenuti del messaggio
satirico (Tribunale di Roma, 13 febbraio 1992)
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G·DXWRUH
Art. 65 L.d.A. (come integrato dal decreto legislativo n. 68/2003)
• 1. Gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso,
pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a
disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere
possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre
riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o
l'utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino
la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell'autore, se riportato.
• 2. La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali
protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità è consentita ai
fini dell'esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo
informativo, sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte,
incluso il nome dell'autore, se riportato.
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SHUVRQDOH
• Trova fondamento nell’art. 2 della Costituzione.
• L’identità personale è la proiezione sociale della personalità
dell' individuo, cui si correla un interesse del soggetto ad essere
rappresentato, nella vita di relazione, con la sua vera identità, a non
vedere quindi, all' esterno, alterato il proprio patrimonio intellettuale,
ideologico, etico, professionale quale già estrinsecatosi o destinato,
comunque, ad estrinsecarsi, nell' ambiente sociale, secondo indici di
previsione costituiti da circostanze obiettive ed univoche
• è un valore tendenzialmente oggettivo (dove invece l’onore ha
dimensione soggettiva)
• è un mezzo di tutela contro l’alterazione in se stessa dell’identità, che
sia positiva o meno (dove invece il diritto al reputazione tutela contro
la denigrazione)
• tutela la fedeltà della rappresentazione (dove invece la riservatezza
riguarda il diritto di non essere affatto rappresentati)
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DOO·LGHQWLW
SHUVRQDOH
IL CASO
nel 1977 il celebre calciatore Re Cecconi simula per scherzo una
rapina in gioielleria, e viene ucciso dal gioielliere che, in seguito, è
assolto per aver commesso il fatto in stato di legittima difesa putativa.
Anni dopo la RAI realizza uno sceneggiato della vicenda, in cui
rappresenta il gioielliere come persona ignorante, avida e incline
all’uso delle armi (com’era, in effetti, abbastanza vero) e lo pone a
esempio della società violenta degli anni ‘70.
Il gioielliere chiede il sequestro del filmato in quanto lesivo della sua
identità personale.
•
quale rapporto fra la verità dei fatti e la correttezza dell’esposizione?
•
quale rapporto fra l’interesse sociale alla vicenda e il diritto alla riservatezza,
inteso come diritto all’oblio?
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DOO·LGHQWLW
SHUVRQDOH
Giurisprudenza:
• La tutela dell'identità personale costituisce un limite esterno alla libertà
di manifestazione del pensiero ed alla libertà di scienza, ma non può
invece fondare la pretesa del soggetto ad un generale riconoscimento
di notorietà per fatti dallo stesso compiuti od ai quali ha partecipato
(nella specie, il tribunale ha escluso che l'autore del recupero di un
pezzo archeologico avesse "diritto" ad essere citato nell'opera, da altri
redatta, dedicata al reperto). Tribunale Roma, 16 dicembre 2002
• Nel caso della lesione del diritto all'identità personale, l'informazione
travisata costituisce il canone di valutazione del danno patrimoniale,
nella misura in cui essa è quantificabile come il costo che l'attore deve
sostenere per ottenere l'effetto riparatorio della distorta
rappresentazione della sua identità, non altrimenti ottenuto con altri
mezzi di riparazione in forma specifica (rettifica, inibitoria, ecc.).
Tribunale Roma, 28 febbraio 2001
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• Art. 8, 1° comma, l. 47/1948
• Il diritto di risposta o rettifica garantisce al soggetto leso
una forma di reintegrazione in forma specifica. Oltre che a
tutela dell’onore, tale diritto, con portata più estesa, è un
mezzo di difesa contro le offese all’identità personale.
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• Art. 22 Cost. - Nessuno può essere privato, per motivi
politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del
nome.
• Art. 6 c.c. - Diritto al nome 1. Ogni persona ha diritto al nome che le
è per legge attribuito. 2. Nel nome si comprendono il prenome e il
cognome. 3. Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al
nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati
• Art. 7 c.c. - Tutela del diritto al nome. 1. La persona, alla quale si
contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire
pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere
giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei
danni. 2. L'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia
pubblicata in uno o più giornali
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• Il diritto al nome può considerarsi un mezzo di tutela del più vasto
diritto all’identità personale.
• Il nome acquisito ai sensi di legge è un segno distintivo e identificativo
della persona nella sua vita di relazione. Oltre a distinguere un essere
umano dagli altri, assume un valore simbolico della personalità e
costituisce quindi un aspetto fondamentale del diritto all’identità
personale.
• Il nome ha natura unidimensionale, nel senso che non può presentarsi
in modo diverso a seconda delle circostanze ed è, tranne rare eccezioni,
immodificabile, a differenza dell’identità personale.
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• Il diritto al nome comprende il potere di:
– usarlo in via esclusiva
– esigere il suo uso dai terzi per designare chi lo porta
– impedirne ai terzi l’uso indebito e pregiudizievole
• Il diritto al nome non dà luogo ad un autonomo diritto
all'u tilizzazione commerciale del proprio patronimico (caso
Capucci / Capucci)
• D’altra parte, si ritiene che il nome delle persone note
possa costituire un bene immateriale, oggetto di un diritto
esclusivo allo sfruttamento economico.
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GLULWW
,
D
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• Art. 9 c.c. - Tutela dello pseudonimo. Lo pseudonimo,
usato da una persona in modo che abbia acquistato
l'importanza del nome può essere tutelato ai sensi
dell'articolo 7.
• In ambito virtuale, si ritiene che tale tutela possa essere
accordata al Nick Name, ove questo abbia acquisito
importanza in un dato contesto (forum, IRC, mail list etc.)
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DOO·LPPDJLQH
• Art. 10 c.c. - Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del
coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui
l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con
pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti
congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può
disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni.
• Art. 96 L.d.A. 1. Il ritratto di una persona non può essere esposto,
riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le
disposizioni dell'articolo seguente. 2. Dopo la morte della persona
ritratta si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma
dell'art. 93. (occorre il consenso del coniuge e dei figli, o, in loro mancanza, dei
genitori; mancando il coniuge, i figli e i genitori, dei fratelli e delle sorelle, e, in loro
mancanza, degli ascendenti e dei discendenti diretti fino al quarto grado. Quando le
persone indicate nel comma precedente siano più e vi sia tra loro dissenso decide
l'autorità giudiziaria, sentito il pubblico ministero. E' rispettata, in ogni caso, la volontà
del defunto quando risulti da scritto).
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DOO·LPPDJLQH
• Viola il diritto della persona, garantito dalla Costituzione, e dà luogo
pertanto al risarcimento del danno ai sensi degli art. 10 e 2043 c.c., la
pubblicazione dell'immagine di una persona senza il suo consenso, in
circostanze nelle quali non sia ravvisabile un apprezzabile interesse
sociale alla diffusione dell'immagine e la stessa avvenga in un contesto
idoneo a travisare l'identità del soggetto rappresentato. Corte appello
Genova, 11 giugno 2002
• Il danno patrimoniale da lesione dell'altrui diritto all'immagine,
consistita nella abusiva pubblicazione di fotografie senza il consenso
della persona ritratta, può equitativamente liquidarsi in misura pari al
presumibile compenso che il titolare dell'immagine avrebbe ottenuto,
se avesse voluto cedere la propria immagine. Tribunale Roma, 25
agosto 1999
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DOO·LPPDJLQH
• I messaggi di posta elettronica (e-mail) sono soggetti alle
medesime regole di riservatezza ed inviolabilità che
tutelano la posta ordinaria. Ne consegue che l'invio di una
fotografia per mezzo della posta elettronica non può mai
ritenersi indice di consenso presunto alla pubblicazione
della stessa su un sito Web, e l'eventuale pubblicazione
senza il consenso dell'autore costituisce violazione
dell'altrui diritto all'immagine.
Tribunale Roma, 25 agosto 1999
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DOO·LPPDJLQH
• Il consenso alla pubblicazione della propria immagine costituisce un
negozio unilaterale, avente ad oggetto non il diritto, personalissimo
ed inalienabile, all'immagine, ma soltanto il suo esercizio; dal che
deriva che tale consenso, sebbene possa essere occasionalmente
inserito in un contratto, da esso resta tuttavia distinto ed autonomo (ciò
che rileva anche ai fini della sua revocabilità, quale che sia il termine
eventualmente indicato per la pubblicazione consentita), e che la
pattuizione del compenso non costituisce un elemento del negozio
autorizzativo in questione. Cassazione Civile 3014 / 2004
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• Storicamente, è il diritto alla vita privata, unitamente al
diritto di essere “lasciati soli” e al diritto all’oblio.
• L’evoluzione della tutela ha condotto alla Legge 675/96 e
poi al D. Lgs. 196/2003, che:
– introduce la tutela dei dati personali, quale diritto al
controllo sul flusso dei dati
– integra, rafforzandola, la tutela dell’identità personale,
cioè il diritto ad essere rappresentati come si è
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GLULWW
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G·DXWRUH
• Esistono diverse teorie sul diritto d’autore:
• Teoria monistica: trattasi di un diritto unico, che comprende molteplici
facoltà di natura personale e patrimoniale. A sua volta, la teoria
monistica si divide in due scuole di pensiero:
– trattasi di unico diritto della personalità
– trattasi di diritto misto personale-patrimoniale
• Teoria dualistica: esistono due diversi diritti: patrimoniale d’autore e
morale d’autore. A sua volta la teoria dualistica si divide in due scuole
di pensiero:
– il diritto patrimoniale è configurabile come diritto di proprietà, o
comunque come diritto assoluto affine ai diritti reali
– il diritto patrimoniale è un diritto di monopolio, catalogabile fra le
limitazioni legali della concorrenza
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PRUDO
GLULWW
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G·DXWRUH
• Aderendo alla teoria dualistica, il diritto morale d’autore si configura
quale diritto avente ad oggetto la paternità intellettuale dell’autore, che
è un bene personale consistente in un modo di essere, o qualità, morale
dello stesso autore.
• Mentre l’opera dell’ingegno, una volta venuta in essere, costituisce una
entità staccata dalla persona che l’ha creata, esteriore rispetto ad essa,
la paternità intellettuale è un attributo costante di questa stessa persona,
un suo intrinseco e indissolubile modo di essere. In quest’ottica:
• Il diritto morale d’autore ha per oggetto la paternità intellettuale
dell’autore
• Il diritto patrimoniale d’autore ha per oggetto l’opera, che è una cosa
incorporale, o bene immateriale
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PRUDO
GLULWW
,
G·DXWRUH
• Potere di difesa della paternità intellettuale contro il suo
disconoscimento:
• Art. 20, 1° comma, L.d.A.
- Indipendentemente dai diritti
esclusivi di utilizzazione economica della opera,
previsti nelle disposizioni della sezione
precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti
stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la
paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi
deformazione, mutilazione od altra modificazione,
ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che
possano essere di pregiudizio al suo onore o alla
sua reputazione.
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PRUDO
GLULWW
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G·DXWRUH
Potere di difesa della paternità intellettuale contro il suo
disconoscimento (segue):
Art. 126, 1° comma, L.d.A. - L'editore è obbligato a riprodurre e porre
in vendita l'opera col nome dell'autore, ovvero anonima o pseudonima
se ciò è previsto nel contratto in conformità dell'originale e secondo le
buone norme della tecnica editoriale;
Art. 138, 1° comma, L.d.A. - Il concessionario è obbligato: a
rappresentare l'opera senza apportarvi aggiunte, tagli o variazioni non
consentite dall'autore, e previo annuncio al pubblico, nelle forme d'uso,
del titolo dell'opera, del nome dell'autore e del nome dell'eventuale
traduttore o riduttore;
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G·DXWRUH
• Potere di occultare, e di rivelare, la paternità intellettuale
• Art. 126, 1° comma: opera anonima o pseudonima. Deve risultare da
esplicita manifestazione di volontà. Nel silenzio del contratto, l’opera
dev’essere riprodotta e posta in vendita col nome dell’autore.
• Qui l’uso dello pseudonimo ha (di regola) funzione occultatrice.
• Uso dello pseudonimo con funzione identificativa: Art. 8 L.d.A. –
1. E' reputato autore dell' opera, salvo prova contraria chi è in essa
indicato come tale, nelle forme d' uso, ovvero è annunciato come tale,
nella recitazione, esecuzione, rappresentazione e radiodiffusione
dell' opera stessa. 2. Valgono come nome lo pseudonimo, il nome
d' arte, la sigla o il segno convenzionale, che siano notoriamente
conosciuti come equivalenti al nome vero.
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PRUDO
GLULWW
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G·DXWRUH
Potere di occultare, e di rivelare, la paternità intellettuale (segue):
Art. 9 L.d.A. – 1. Chi abbia rappresentato, eseguito o comunque
pubblicato un'opera anonima o pseudonima [con funzione occultatrice]
è ammesso a far valere i diritti dell'autore, finché questi non si sia
rivelato. 2. Questa disposizione non si applica allorché si tratti degli
pseudonimi indicati nel secondo comma dell'articolo precedente [con
funzione identificativa].
Art. 21 L.d.A. – 1. L'autore di un'opera anonima o pseudonima ha
sempre il diritto di rivelarsi e di far riconoscere in giudizio la sua
qualità di autore. 2. Nonostante qualunque precedente patto contrario,
gli aventi causa dell'autore che si sia rivelato ne dovranno indicare il
nome nelle pubblicazioni, riproduzioni, trascrizioni, esecuzioni,
rappresentazioni, recitazioni e diffusioni o in qualsiasi altra forma di
manifestazione o annuncio al pubblico.
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PRUDO
GLULWW
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G·DXWRUH
• Potere di modifica dell’opera
• La corrispondenza dell’opera alla personalità dell’autore è attuale nel
momento dell’atto creativo, ma può venir meno se mutano nel tempo
le convinzioni, i pensieri e i sentimenti dell’autore.
• In tal caso, ha diritto l’autore di modificare l’opera affinché questa
corrisponda alla sua nuova personalità?
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PRUDO
GLULWW
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G·DXWRUH
- Potere di modifica dell’opera (segue):
• L’Art. 18, 3° comma – (l’autore ha) il diritto esclusivo di introdurre
nell' opera qualsiasi modificazione. [questo è però un diritto di natura
patrimoniale]
• Art. 129 L.d.A. – 1. L' autore può introdurre nell' opera tutte le
modificazioni che crede, purché non ne alterino il carattere e la
destinazione, fino a che l' opera non sia stata pubblicata per la stampa,
salvo a sopportare le maggiori spese derivanti dalla modificazione. 2.
L' autore ha il medesimo diritto nei riguardi delle nuove edizioni.
L' editore deve interpellarlo in proposito prima di procedere alle nuove
edizioni. In difetto di accordo tra le parti il termine per eseguire le
modificazioni è fissato dall' autorità giudiziaria.
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PRUDO
GLULWW
,
G·DXWRUH
- Potere di ritirare l'opera dal commercio.
• Art. 142 L'autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto
di ritirare l'opera dal commercio, salvo l'obbligo di indennizzare coloro
che hanno acquistati i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire,
rappresentare o spacciare l'opera medesima.
• Questo diritto è personale e non è trasmissibile.
• Agli effetti dell'esercizio di questo diritto l'autore deve notificare il suo
intendimento alle persone alle quali ha ceduto i diritti ed alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale dà pubblica notizia
dell'intendimento medesimo nelle forme stabilite dal regolamento.
• Entro il termine di un anno a decorrere dall'ultima data delle notifiche
e pubblicazioni, gli interessati possono ricorrere all'autorità giudiziaria
per opporsi all'esercizio della pretesa dell'autore o per ottenere la
liquidazione ed il risarcimento del danno.
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PRUDO
GLULWW
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G·DXWRUH
• Potere di opporsi alle alterazioni dell’opera
• Art. 20 - Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione
economica della opera, previsti nelle disposizioni della sezione
precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore
conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a
qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni
atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo
onore o alla sua reputazione.
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PRUDO
GLULWW
,
G·DXWRUH
- Potere di opporsi alle alterazioni dell’opera (segue):
• Il diritto è sottoposto alla condizione che l’atto dei terzi rechi
pregiudizio all’onore o alla reputazione dell’autore. Come deve
intendersi questa norma?
- secondo una prima tesi, qualsiasi alterazione pregiudica
l’interesse all’integrità dell’opera
- secondo altra tesi, l’offesa contro cui può reagire l’autore è
solo quella che colpisce l’onore collegato alla paternità
intellettuale, e l’opposizione non è quindi ammessa contro
quelle alterazioni che, pur facendo apparire l’opera diversa da
quella che è, non compromettono l’onore e la reputazione
dell’autore
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•
•
•
•
PRUDO
GLULWW
,
G·DXWRUH
Caratteristiche generali del diritto morale d’autore
Il diritto morale d’autore è indisponibile e inalienabile
E’ controverso se sia trasferibile per causa di morte.
Art. 22 L.d.A. I diritti indicati nei precedenti articoli sono
inalienabili. Tuttavia l' autore che abbia conosciute ed
accettate le modificazioni della propria opera non è più
ammesso ad agire per impedirne l' esecuzione o per
chiederne la soppressione.
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FRV
/
EHQL
• Art. 810 c.c: “sono beni le cose che possono
formare oggetto di diritto”.
• Per “cosa” si intende una parte separata dalla materia circostante. In
senso astratto o filosofico cosa è qualunque entità estranea al soggetto
pensante, che esiste o è soltanto pensata o pensabile: anche lo stesso
pensiero e la stessa persona pensante sono cose, qualora si considerino
come entità staccate dal soggetto. Tale nozione non serve però per il
diritto, giacché nulla dice di giuridicamente rilevante.
• Per “bene” si intende un’entità utile, cioè adatta a soddisfare un
bisogno umano e suscettibile di appropriazione
• Esistono tuttavia numerose teorie e interpretazioni riguardo ai concetti
di cosa e di bene.
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FRV
/
EHQL
Beni mobili e immobili:
Art. 812 c.c.
[1] Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi
d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se
unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che
naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo.
[2]. Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri
edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla
riva o all'alveo e sono destinati ad esserlo in modo
permanente per la loro utilizzazione.
[3]. Sono mobili tutti gli altri beni
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FRV
/
EHQL
Beni mobili e immobili:
Art. 814 c.c.
[1] Si considerano beni mobili le energie naturali che
hanno valore economico.
Nota: le energie umane non sono cose, perché:
– sono inseparabili da chi li produce, nel caso costituiscano lavoro
applicativo
– oppure danno luogo a opere creative, e in tal caso sono queste
ultime l’oggetto del diritto
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EHQ
LPPDWHULDOL
• I beni immateriali:
– sono creazioni intellettuali (corpus mysticum)
estrinsecate in un elemento materiale (corpus
mechanicum).
– La titolarità del corpus mysticum è
indipendente da quella del corpus mechanicum
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EHQ
LPPDWHULDOL
Si considerano beni (privati) immateriali:
• le opere dell’ingegno (artt. 2575 e ss c.s., L. 633/1941 –
“L.d.A”.)
• le invenzioni industriali (art. 2584 c.c., L. 1127/1939)
• i modelli di utilità (art. 2592 c.c., L. 1411/1940)
• i modelli e disegni ornamentali (art. 2593 c.c., L.
1411/1940)
• i marchi (art. 2569 c.c., L. 929/1942 – “Legge Marchi”)
• la ditta (art. 2563 c.c.) e l’insegna (art. 2568 c.c.)
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EHQ
LPPDWHULDOL
• Nel diritto romano, e talvolta ancor oggi in dottrina e in
giurisprudenza, si qualificano altresì “beni immateriali” i
diritti della personalità, e in particolare il diritto alla
reputazione.
• “Le percezioni di tangenti che hanno avuto notevole risonanza
nell'ambiente locale e attraverso i mezzi di informazione ed hanno
gettato discredito sulla p.a. e sulla gestione del pubblico denaro con
conseguenti inevitabili costi per la perdita di prestigio e deterioramento
dell'immagine producono la lesione di un bene immateriale cui
consegue il c.d. danno patrimoniale indiretto, non essendo nel processo
contabile perseguibile il danno morale non patrimoniale conseguente
all'illecito”. Corte Conti, sez. I, 5 novembre 2002, n. 381
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Le opere dell’ingegno:
• Art. 1 L.d.A
– Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell' ingegno di carattere
creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative,
all' architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o
la forma di espressione.
– Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai
sensi della convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed
artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399,
nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale
costituiscono una creazione intellettuale dell' autore.
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Le invenzioni industriali:
•
Art. 2585 c.c. Oggetto del brevetto: [1]. Possono costituire oggetto di brevetto
le nuove invenzioni atte ad avere una applicazione industriale, quali un metodo
o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un
utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e
l'applicazione tecnica di un principio scientifico, purchè essa dia immediati
risultati industriali. [2]. In quest'ultimo caso il brevetto è limitato ai soli
risultati indicati dall'inventore
•
Art. 1. Legge Brevetti (L. 1127/1939): I diritti di brevetto per invenzione
industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne
profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previsti da
questo decreto.
Tale facoltà esclusiva si estende anche al commercio del prodotto a cui
l'invenzione si riferisce, ma si esaurisce una volta che il prodotto stesso sia
stato messo in commercio dal titolare del brevetto o con il suo consenso nel
territorio dello Stato.
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I modelli di utilità:
• Art. 2592 c.c. - Modelli di utilità. [1]. Chi, in conformità
della legge, ha ottenuto un brevetto per una invenzione atta
a conferire a macchine o parti di esse, strumenti, utensili
od oggetti particolare efficacia o comodità di applicazione
o d'impiego, ha il diritto esclusivo di attuare l'invenzione,
di disporne e di fare commercio dei prodotti a cui si
riferisce. [2]. Il brevetto per le macchine nel loro
complesso non comprende la protezione delle singole parti.
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I modelli e disegni ornamentali:
• Art. 2593 c.c. - [1]. Chi ha ottenuto una registrazione per
un nuovo disegno o modello che abbia carattere
individuale, ha il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare
a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso, in conformità
alle leggi speciali.
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I marchi:
• Art. 2569 c.c. - Diritto di esclusività. [1]. Chi ha registrato nelle forme
stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o
servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi
per i quali è stato registrato [2]. In mancanza di registrazione il
marchio è tutelato a norma dell'articolo 2571.
• Art. 2571 c.c. - Preuso. [1]. Chi ha fatto uso di un marchio non
registrato ha la facoltà di continuare ad usarne, nonostante la
registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è
valso
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La ditta:
• Art. 2563 c.c. Ditta. [1]. L'imprenditore [ 2082] ha diritto all'uso
esclusivo della ditta da lui prescelta. [2]. La ditta, comunque sia
formata, deve contenere almeno il cognome o la sigla
dell'imprenditore, salvo quanto è disposto dall'articolo 2565.
• Art. 2565 c.c. Trasferimento della ditta. [1]. La ditta non può essere
trasferita separatamente dall'azienda. [2]. Nel trasferimento
dell'azienda per atto tra vivi la ditta non passa all'acquirente senza il
consenso dell'alienante. [3]. Nella successione nell'azienda per causa di
morte la ditta si trasmette al successore, salvo diversa disposizione
testamentaria.
•
Secondo l’opinione prevalente, la ditta è un segno distintivo necessario
dell’imprenditore (e non dell’impresa) Art. 2082 c.c. È imprenditore chi
esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della
produzione o dello scambio di beni o di servizi.
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L’insegna:
• L’insegna è un segno distintivo facoltativo dei locali in cui
l’imprenditore svolge la sua attività
• Secondo altra tesi, contraddistingue invece l’azienda (ove invece la
ditta contraddistingue l’impresa)
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Giurisprudenza:
Il nome di sito Internet è equiparabile al marchio o alla
ditta, mai al mero indirizzo, e l'utilizzo d'un identico
"domain name", da parte del concorrente, in linea di
massima può considerarsi attività di contraffazione del
segno distintivo e concorrenza sleale confusoria.
Tribunale Modena, 1 agosto 2000
Il "domain name" ha qualche affinità con la figura dell'insegna, in
quanto il sito configura il luogo virtuale ove l'imprenditore contatta il
cliente fino a concludere con esso il contratto.
Tribunale Milano, 3 giugno 1997
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Giurisprudenza:
I "domain names", se usati in ambito commerciale, sono
equiparabili ai segni distintivi dell'impresa e ad essi si
applica la relativa disciplina, in particolare quella dei
marchi; pertanto, in applicazione dell'art. 21 l. marchi, è
legittimo il "domain name" previamente registrato
coincidente con il nome civile di persona non notoria,
sempre che non si leda la fama, il credito o il decoro di
quest'ultima. Tribunale Napoli, 8 marzo 2003
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Art. 21. Legge Marchi
Comma 1. I ritratti di persone non possono essere registrati come marchi,
senza il consenso delle medesime e, dopo la loro morte, senza il consenso del
coniuge e dei figli, in loro mancanza, o dopo la loro morte, dei genitori e degli
altri ascendenti; e, in mancanza, o dopo la morte anche di questi ultimi, dei
parenti fino al quarto grado incluso.
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Art. 21. Legge Marchi
Comma 2. I nomi di persona diversi da quello di chi chiede la registrazione
possono essere registrati come marchi, purché il loro uso non sia tale da
ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi.
L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha tuttavia la facoltà di subordinare la
registrazione al consenso stabilito al comma 1 del presente articolo. In ogni
caso, la registrazione non impedirà, a chi abbia diritto al nome, di farne uso
nella ditta da lui prescelta.
Comma 3. Se notori, possono essere registrati come marchio solo dall'avente
diritto, o con il consenso di questi, o dei soggetti di cui al comma uno: i nomi
di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o
sportivo, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelle di Enti ed
associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici
di questi
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Giurisprudenza:
Il "domain name" può essere qualificato come "un segno
distintivo" del contenuto di un sito internet (c.d. "segno
distintivo atipico") e pertanto deve essere assoggettato alla
disciplina legale dei segni distintivi, dal momento che
anche attraverso l'utilizzo di un determinato "domain
name" è possibile svolgere attività di concorrenza sleale e
generare confusione nel mercato dei consumatori.
Tribunale Teramo, 5 novembre 2002
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Giurisprudenza:
I "domain names", se usati in ambito commerciale, sono
equiparabili ai segni distintivi dell'impresa e ad essi si
applica la relativa disciplina, in particolare quella dei
marchi; pertanto, in applicazione dell'art. 21 l. marchi, è
legittimo il "domain name" previamente registrato
coincidente con il nome civile di persona non notoria,
sempre che non si leda la fama, il credito o il decoro di
quest'ultima. Tribunale Napoli, 8 marzo 2003
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Diritti soggettivi
Diritti patrimoniali
Diritti
reali
Diritti di
credito
Diritti della personalità
Diritti sui beni
immateriali
Diritti
fondamentali
dell’uomo
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