2013 - sulpl

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2013 - sulpl
01_aprile 2013:IMP 01_dicembre
29-03-2013
12:40
Pagina 2
ISSN 1591-0466
MODELLO
UNICO: LEAI
NUOVE
SCADENZE
E RATEIZZAZIONI
UN’INDENNITA’
CO.CO.CO.
SENZA
LAVORO
www.leggiillustrate.it
ANNO XXXIV
XXXV N.
N. 371
378- -SETTEMBRE
APRILE 2013
2012
- €- €
4,50
4,50ininItalia
Italia -- MENSILE
MENSILE
Tariffa R.O.C. - Poste Italiane Spa Sped. in Abb. Post. D.L. 353/2003 (conv. in L. 27.02.2004, n. 46), art. 1, comma 1, Roma - Aut. n. 134/2007
TASSE: COME FARE
PER PAGARE MENO
PREVIDENZA FISCO
• Casa con i soldi di papà:
• Reddito familiare
e pensione di invalidità la Cassazione dà torto al Fisco
PUBBLICO IMPIEGO
• Debiti contributivi:
• Le regole di comportamento
come difendersi dall’Inps in un Decreto del Governo
LAVORO
❱ GLI INCENTIVI
ALLE ASSUNZIONI
DOPO LA LEGGE
DI RIFORMA
❱ CONDOMINIO
E RESPONSABILITA’
SOLIDALE
NEGLI APPALTI
COMPILIAMO
IL MODELLO
UNICO 2013
In un inserto di 56 pagine la prima parte della dichiarazione dei redditi - Tutte le novità di quest’anno
ARTIGIANI E COMMERCIANTI
CONTRIBUTI PIU’ CARI NEL 2013
02 scadenzario:IMP 2 Scadenze
29-03-2013
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Aprile 2013
SCADENZARIO
LE SCADENZE DA NON DIMENTICARE
F ISCO
Martedì 2 aprile
Scadenza prorogata a questa data poiché dal 30 marzo al 1° aprile sono giornate festive.
REGISTRO - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° marzo 2013 e per il versamento dell’imposta di registro (2% o 1% per alcune locazioni effettuate da soggetti Iva) sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente.
Il versamento dell’imposta di registro dovrà essere effettuato utilizzando il modello di pagamento F23
ed i seguenti codici tributo: 115T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - 1° annualità;
112T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - annualità successive; 107T - Imposta di
registro per contratti di locazione fabbricati - intero periodo; 114T - Imposta di registro per proroghe;
108T - Imposta di registro per affitto fondi rustici; 113T - Imposta di registro per risoluzioni.
OPERAZIONI CON PARADISI FISCALI – E’ l’ultimo giorno utile per presentare la comunicazione delle
operazioni – di importo superiore a 500 euro - effettuate a febbraio 2013 nei confronti di operatori residenti in Paesi a fiscalità privilegiata (cosiddetti territori “black list”).
Martedì 16 aprile
IVA MENSILE - Ultimo giorno utile per versare l’IVA relativa al mese di marzo. Il codice tributo da utilizzare è il 6003 - Versamento IVA mensile marzo.
IRPEF - Scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute operate nel mese precedente sui seguenti compensi:
1) retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio e emolumenti arretrati (codici 1001 e 1002). Per il versamento dell’addizionale regionale Irpef il codice tributo è il 3802, mentre
per l’addizionale comunale il codice tributo è il 3848;
2) emolumenti corrisposti per prestazioni stagionali (codice 1001);
3) redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente: compensi corrisposti da terzi, assegni periodici, indennità per cariche elettive, rendite vitalizie, borse di studio e simili, rapporti di collaborazione a progetto
(codice 1004);
4) indennità per cessazione di rapporto di lavoro (cod. 1012);
5) indennità per cessazione del rapporto di collaborazione a progetto (codice 1004);
6) provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza di commercio (cod. 1038);
7) redditi di lavoro autonomo: compensi per l’esercizio di arti e professioni (cod. 1040);
8) redditi derivanti da utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e redditi erogati nell’esercizio di attività sportive dilettantistiche (codice 1040);
9) indennità per cessazione di rapporti di agenzia o di collaborazione di cui al punto 6) (codice 1040);
10) compensi per prestazioni di lavoro autonomo corrisposti a soggetti residenti all’estero (codice
1040);
11) ritenute alla fonte su somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi (codice 1049);
12) compensi per perdita di avviamento commerciale L.19/63 (codice 1040);
13) ritenute operate nel 1° trimestre 2013 in relazione agli utili corrisposti nello stesso periodo per i quali al socio è stata applicata la ritenuta a titolo d’imposta (codice 1035).
Per il versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme
erogate ai dipendenti per incrementi di produttività il codice tributo è il 1053 (oppure 1604 sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione; 1904 per quelli
maturati in Sardegna e versata fuori regione; 1905 per i quelli maturati in Valle d’Aosta e versata fuori regione; 1305 per i sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e
Valle d’Aosta e maturata fuori delle predette regioni).
CONDOMINIO – Versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti a marzo
per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi. I codici tributo da indicare nella delega di
pagamento F24 sono i seguenti:
1019 - Ritenute del 4% a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal percipiente;
1020 - Ritenute del 4% a titolo di acconto dell’Ires dovuta dal percipiente.
DICHIARAZIONI D’INTENTO - I contribuenti IVA devono presentare on line all’Agenzia delle entrate una
comunicazione con i dati relativi alle lettere d’intento che hanno ricevuto dagli esportatori abituali e, per
effetto delle quali, possono emettere fattura senza applicazione dell’IVA. Questa comunicazione va fatta
entro questa data dai contribuenti con liquidazione Iva mensile, se nel mese di marzo hanno effettuato
operazioni senza applicazione dell’IVA. Se, invece, pur avendo ricevuto la dichiarazione di intento nel
mese di marzo, il contribuente non ha effettuato operazioni, la comunicazione al Fisco non deve essere
effettuata.
Mercoledì 17 aprile
RAVVEDIMENTO OPEROSO - Scade il termine per regolarizzare gli adempimenti (omessi, tardivi o insufficienti versamenti di imposte o ritenute) non effettuati entro il 18 marzo scorso. Per usufruire del ravvedimento occorre versare le somme dovute, più la sanzione ridotta al 3%, più gli interessi del 2,5% annuo dal 19 marzo fino al giorno del pagamento. I principali codici tributo da utilizzare per il pagamento
delle sanzioni e degli interessi sono i seguenti: 8904 - Sanzione pecuniaria IVA; 8906 - Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta; 1991 - Interessi sul ravvedimento IVA.
Per il ravvedimento operoso delle ritenute da parte dei sostituti d’imposta gli interessi vanno sommati e
versati insieme al tributo principale.
Venerdì 26 aprile
INTRASTAT - Entro questa data devono essere presentati per via telematica gli elenchi Intrastat delle
cessioni e/o acquisti e prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel mese precedente (operatori
mensili) o nel 1° trimestre 2013 (operatori con obbligo trimestrale).
Martedì 30 aprile
REGISTRO - Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili stipulati il 1° febbraio 2013 e per pagare l’imposta di registro (2% o 1% per alcune locazioni effettuate da soggetti Iva)
sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente. Nessun pagamento, invece, per chi ha optato per
la “cedolare secca”. Per le modalità di versamento ed i codici tributo si veda la scadenza del 2 aprile.
730 - Ultimo giorno per presentare al datore di lavoro o ente pensionistico il mod. 730 e la busta chiusa
contenente il modello per la scelta della destinazione dell’8 e/o 5 per mille dell’IRPEF.
OPERAZIONI CON PARADISI FISCALI – E’ l’ultimo giorno utile per presentare la comunicazione delle
operazioni effettuate a marzo 2013 o nel 1° trimestre 2013 (operatori con periodicità trimestrale) nei
confronti di operatori residenti in Paesi a fiscalità privilegiata (cosiddetti territori “black list”). L’obbligo di
comunicazione riguarda solo le operazioni che superano 500 euro.
ELENCO CLIENTI E FORNITORI – Entro questa data si deve trasmettere per via telematica all’Agenzia
delle entrate la comunicazione delle operazioni Iva (cessioni di beni e prestazioni di servizio) rese e ricevute nel 2012. Soltanto per le operazioni per le quali non c’è l’obbligo di emettere la fattura (per esempio, vendite effettuate da commercianti al dettaglio) la comunicazione deve essere effettuata solo per le
operazioni che superano 3.600 euro (Iva compresa).
P R EVI DENZ A
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Lunedì
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Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Mercoledì 10 aprile
Lunedì
LAVORATORI DOMESTICI - Primo appuntamento con l’anno 2013. Scade il termine per il versamento
dei contributi all’Inps relativi al primo trimestre, gennaio/marzo 2013, da parte dei datori di lavoro che
hanno alle proprie dipendenze lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari. Il versamento deve avvenire con le modalità fissate dall’Inps nella circolare n. 49/2011.
Martedì
Mercoledì
I CONTRIBUTI ORARI DEL 2013
Orario
settimanale
Giovedì
Venerdì
Fino
a 24 ore
Sabato
Oltre 24 ore
Domenica
Lunedì
Tipo assunzione:
Tempo indeterm. (2) (3)
Retribuzione oraria
Sì Cuaf
No Cuaf
Tempo determ. (1) (2) (3)
Sì Cuaf
No Cuaf
Fino a 7,77 euro
1,37 (0,35)
1,38 (0,35)
1,47 (0,35)
1,48 (0,35)
Oltre 7,77
e fino a 9,47 euro
1,55 (0,39)
1,56 (0,39)
1,66 (0,39)
1,67 (0,39)
Oltre 9,47 euro
1,89 (0,47)
1,90 (0,47)
2,02 (0,47)
2,03 (0,47)
Qualsiasi
1,00 (0,25)
1,00 (0,25)
1,07 (0,25)
1,07 (0,25)
1) Include il contributo addizionale (1,4% ), restituibile in caso di conversione del rapporto a tempo indeterminato.
2) Le cifre tra parentesi indicano la quota a carico del lavoratore/trice.
3) Il contributo “No Cuaf” (Cuaf = contributo assegni familiari) si paga solo nei casi in cui il domestico sia coniuge
del datore di lavoro oppure parente e affine entro il terzo grado e con lui convivente. In ogni altro caso si paga sempre il contributo “Sì Cuaf”
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Sabato 13 aprile
ELENCHI ANNUALI AGRICOLI - Termina il periodo di 15 giorni (cominciato il 30 marzo) di pubblicazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli relativi all’anno 2012, con valore di notifica agli interessati, sul sito internet dell’Inps (www.inps.it) (Inps, circolare n. 43/2012).
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Martedì 16 aprile
CONTRIBUTI INPGI - Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi al mese di
marzo 2013 da parte delle aziende giornalisti ed editoriali.
CONTRIBUTI INPS (LAVORATORI DIPENDENTI) - Scade il termine per versare i contributi relativi al
mese di marzo 2013 da parte della generalità dei datori di lavoro. Il versamento va fatto con modello
F24.
TFR AL FONDO TESORERIA DELL’INPS - Scade il termine per versare il contributo al fondo di Tesoreria
dell’Inps pari alla quota mensile (integrale o parziale) del trattamento di fine rapporto lavoro (tfr) maturata nel mese di marzo 2013 dai lavoratori dipendenti (esclusi i domestici) e non destinata a fondi pensione. Il versamento interessa le aziende del settore privato con almeno 50 addetti e va fatto con modello F24.
CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA INPS (COLLABORATORI E ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE) Scade il termine per versare i contributi previdenziali relativi al mese di marzo 2013 da parte dei committenti. Il pagamento va fatto tramite modello F24.
LAVORATORI SPORT E SPETTACOLO - Va effettuato il pagamento dei contributi all’Enpals relativi al
mese di marzo 2013.
VERSAMENTI IRPEF - Tutti i datori di lavoro e committenti, sostituti d’imposta, devono versare le ritenute Irpef operate sulle retribuzioni e sui compensi erogati nel mese di marzo 2013, incluse eventuali addizionali.
PREMIO SPECIALE INAIL - Versamento trimestrale (gennaio/marzo 2013) per i lavoratori soci di cooperative e di organismi associativi, anche di fatto, che svolgono attività di facchinaggio.
MAGGIO
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Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Giovedì 25 aprile
LAVORATORI SPORT E SPETTACOLO - Va effettuata la trasmissione telematica della denuncia contributiva all’Enpals relativa al mese di marzo 2013.
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Martedì 30 aprile
LIBRO UNICO DEL LAVORO (LUL) - I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari (consulenti,
ecc.) devono stampare il Lul o, nel caso di soggetti gestori, consegnarne copia al soggetto obbligato alla
tenuta, con riferimento al periodo di paga di marzo 2013.
DENUNCIA UNIEMENS - I datori di lavoro e i committenti devono inoltrare all’Inps, in via telematica, i
dati retributivi (EMens) e contributivi (denuncia mod. Dm/10) relativi a dipendenti e collaboratori per il
mese di marzo 2013.
MANODOPERA AGRICOLA - I datori di lavoro agricolo devono produrre all’Inps il modello Dmag-Unico
relativo alla denuncia della manodopera occupata nel trimestre gennaio/marzo 2013.
ELENCHI COOPERATIVE FACCHINAGGIO - Entro questa data le cooperative di facchinaggio devono
trasmettere all’Inail, in via telematica, gli elenchi del I trimestre 2013 (gennaio/marzo 2013) dei soci
lavoratori (Inail nota protocollo n. 655/2012).
03-08 borgnino:IMP 5-14 ICI+IVA
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Aprile 2013
PROBLEM I FISCALI
LE OCCASIONI DA NON PERDERE
PER RISPARMIARE SULLE TASSE
di ANNALISA D’ANTONIO
mposte, tasse, tributi, accise, bolli, addizionali, contributi, canoni, dazi, diritti, maggiorazioni, prelievi straordinari, una tantum. Che li si chiami in un
modo o nell’altro, la sostanza è sempre la stessa, il risultato pratico è sempre uguale: sono tutti strumenti a cui fa ricorso lo Stato per reperire risorse finanziarie necessarie alla gestione e all’amministrazione della cosa pubblica.
Fatto sta che ormai la pressione fiscale nel nostro Paese ha raggiunto livelli
smisurati: per il 2013 è previsto il nuovo record, il 45,1% del Pil. E’ insopportabile sapere che quasi la metà dell’anno lavoriamo esclusivamente per far fronte agli obblighi contributivi e fiscali che ci sono stati imposti.
Tuttavia, a volte, il conto da pagare al Fisco potrebbe risultare meno salato
se si sfruttassero adeguatamente le diverse opportunità che lo stesso ordinamento tributario offre, a determinate categorie di contribuenti o in presenza di
specifici requisiti e circostanze, per alleggerire un po’ il carico fiscale.
I
Si tratta per lo più di regimi agevolativi, finché durano, la cui puntuale e corretta conoscenza e applicazione potrebbe consentire risparmi anche significativi. Un esempio fra tutti è il regime della
cedolare secca sui canoni abitativi, che
assegna ai proprietari di case la possibilità di applicare alle somme corrisposte
dagli inquilini una tassazione più contenuta rispetto a quella prevista ordinariamente. Il nuovo meccanismo, che nasce
in realtà con l’obiettivo di far emergere i
contratti in nero, è in piedi da due anni,
ma non sembra, almeno al momento,
aver attecchito molto. Eppure, come vedremo, il vantaggio economico che ne
può derivare è quasi sempre assicurato
e, spesso, non di poco conto. L’opzione
va fatta in sede di registrazione del contratto di locazione e può essere rinnovata. Perciò chi non ha effettuato
l’opzione in quest’occasione, per farlo
deve aspettare l’anno successivo. Sia il
Modello 730 che il l’Unico dedicano alcuni campi a questo tipo di scelta.
Ma, non solo cedolare secca. Nelle
pagine che seguono ricordiamo anche
altre interessanti occasioni che, se in
possesso dei requisiti necessari per avvalersene, sarebbe il caso di non lasciarsi scappare: il regime agevolato dei
“nuovi minimi”, per chi intraprende una
nuova attività imprenditoriale o professionale o l’ha avviata non prima del
2008; il regime dell’Iva per cassa, che,
basato sul principio secondo il quale
l’imposta diventa esigibile al momento
in cui si incassa effettivamente il corrispettivo dal cliente, solleva il lavoratore
autonomo, nei casi in cui venga pagato
in ritardo, dall’obbligo di anticipare l’Iva
di tasca sua; la deducibilità dell’Irap che
grava sul costo del lavoro, ossia sulle
spese sostenute per il personale dipendente. Non va infine trascurata la particolare chance legata alle detrazioni per i
lavori di ristrutturazione e per quelli finalizzati al risparmio energetico: fino al
30 giugno prossimo, sarà possibile lucrare un risparmio fiscale maggiore con
il bonus ristrutturazioni al 50%, che da
luglio tornerà al “tradizionale” 36%, e
con il bonus energetico al 55%, ridimensionato anch’esso al 36% a partire
dal 1° luglio.
Entro giugno, infine, è possibile effettuare la rivalutazione agevolata dei terreni edificabili (ennesima proroga) per
pagare meno tasse al momento della
vendita.
Conoscere meglio il fisco, insomma,
aiuta a temerlo meno, a non subirlo
passivamente e, soprattutto, a limitare i
danni per le nostre tasche.
LA CEDOLARE SECCA:
UNA SCELTA QUASI OBBLIGATA
Ricordiamo che dal 2013, per i proprietari di immobili ad uso abitativo dati
in affitto, è diventato ancor più conveniente optare per il regime della cedolare secca. Il confronto con la tassazione
IRPEF ordinaria, che già prima, nella
maggior parte dei casi, faceva propendere per la scelta dell’imposizione sostitutiva, risulta ancor più sbilanciato a favore di quest’ultima. Dal 1° gennaio, infatti, è entrata in vigore la disposizione
contenuta nella “riforma Fornero” (articolo 4, comma 74, legge n. 92/2012),
che ha ridotto dal 15 al 5% la deduzione forfetaria prevista per i redditi derivanti dai canoni di locazione da assoggettare ad IRPEF (non è cambiato il
maggior sconto, fissato al 25%, per i
fabbricati che si trovano a Venezia centro e nelle isole lagunari Giudecca, Murano e Burano).
La modifica apportata all’articolo 37
del TUIR (”determinazione del reddito
dei fabbricati”), che mira ad aumentare
la base imponibile ai fini delle imposte
sui redditi delle persone fisiche, di fatto
ha accresciuto l’appetibilità del regime
della cedolare secca. Questo, infatti,
prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva con aliquota del 21% ovvero,
per i contratti a canone convenzionale
nei comuni ad alta tensione abitativa,
addirittura del 19%. Se non si opera tale scelta, ai redditi provenienti dai canoni locativi vanno invece applicate le aliquote IRPEF progressive, la più bassa
delle quali (per i redditi meno significativi, fino a 15.000 euro), essendo fissata
al 23%, è già superiore a quella stabilita
per la cedolare secca.
Con la deduzione forfetaria ora ridotta al solo 5%, è praticamente annullato
uno dei pochi elementi che ancora potevano mettere in discussione la convenienza a scegliere il regime alternativo,
il fatto cioè che, per quest’ultimo, la base imponibile è rappresentata dall’ammontare complessivo dei canoni percepiti, senza alcun abbattimento.
Per i contratti liberi,
convenienza
garantita
Il regime della cedolare, in verità, strizza l’occhio, in particolar modo, a chi ha
redditi elevati. Comunque, in caso di
contratti in regime di libero mercato, offre risparmi un po’ a tutti, qualunque sia
il reddito del locatore (in caso di contratti
a canone concordato, invece, i benefici si
fanno sentire a partire dai 28.000 euro di
reddito complessivo). Naturalmente, più
si va su con il reddito, più il beneficio è
significativo: la convenienza massima è
per i contribuenti che superano l’asticella
dei 75.000 euro di reddito annuo. Grazie
alla cedolare secca, possono assoggettare i redditi da locazione abitativa ad
un’aliquota decisamente più bassa (21 o
19%) rispetto a quella IRPEF ordinaria
prevista per chi si posiziona nell’ultimo
scaglione di reddito, cioè il 43%.
Il vantaggio indiscusso per chi sceglie
la tassazione sostitutiva consiste proprio
nel fatto che i canoni percepiti per gli immobili dati in locazione subiscono un
prelievo “secco” con aliquota fissa (tant’è
che si parla anche di “tassa piatta”), non
influenzato dall’eventuale presenza di altri redditi. Viceversa, il sistema della tassazione ordinaria fa sì che i redditi fondiari
da locazione, diminuiti della deduzione
forfetaria del 5% (fino allo scorso anno
era del 15%), concorrono alla formazione
del reddito complessivo del contribuente,
finendo con l’essere assoggettati alle diverse aliquote fissate per gli scaglioni IRPEF.
Nelle due tabelle in basso abbiamo
messo a confronto gli effetti delle due tipologie di tassazione, tenendo conto
semplicemente delle diverse aliquote applicabili. Per una comparazione più puntuale, però, vanno considerati anche altri
elementi, due dei quali accrescono ulteriormente l’appeal del regime alternativo:
● la cedolare secca – come diremo
più dettagliatamente in seguito – sostituisce anche l’imposta di registro (2%
annuo) e quella di bollo sul contratto di
affitto (questo beneficio aggiuntivo, quindi, coinvolge in parte anche l’inquilino,
generalmente chiamato a dividere il costo di questi tributi);
● la cedolare secca sostituisce anche
le addizionali all’IRPEF, sia la regionale
che la comunale, le quali, con le pur
spesso grosse differenze da regione a regione e da comune a comune, mediamente si attestano intorno ad un altro
2% complessivo (percentuale che, con
l’avvento del federalismo fiscale, è destinata inevitabilmente a crescere).
I valori rappresentati nelle tabelle, pertanto, andrebbero ritoccati alla luce di
queste variabili. Ad esempio, con riferimento al prospetto sui contratti liberi,
per ogni 1.000 euro di canone, il risparmio conseguito tramite l’applicazione
della cedolare secca da un contribuente
con reddito complessivo tra i 28.001 e i
55.000 euro, lì evidenziato in 151 euro,
potrebbe arrivare a 180 euro, se si aggiunge un 2% di addizionali locali ed un
altro 1% quale quota parte dell’imposta
di registro a carico del proprietario, tributi, che come abbiamo appena visto, sono
assorbiti dall’imposta sostitutiva.
Va infine segnalato che dalla scelta per
la tassazione sostitutiva, che compete
esclusivamente al proprietario, derivano
benefici anche per l’inquilino che, oltre a
risparmiare la sua quota annuale di imposta di registro, avrà anche la sicurezza
di un canone immodificabile per l’intera
durata contrattuale, a meno che il proprietario non decida di revocare
l’opzione per la cedolare secca.
GLI EFFETTI DELLE DUE TIPOLOGIE DI TASSAZIONE
Contratti in regime di libero mercato (tassazione per ogni 1.000 euro di canone)
Reddito
complessivo
fino a 15.000 euro
oltre 15.000
e fino a 28.000 euro
oltre 28.000
e fino a 55.000 euro
oltre 55.000
e fino a 75.000 euro
oltre 75.000 euro
Aliquota
IRPEF
Tassazione
ordinaria (1)
Cedolare
secca (2)
23%
218,5
- 8,5
27%
256,5
- 46,5
38%
361
41%
389,5
- 179,5
43%
408,5
- 198,5
210
Differenza di imposta
applicando la cedolare
- 151
1) L’imposta è calcolata tenendo conto che nel sistema di tassazione IRPEF ordinaria, per i fabbricati dati in locazione,
il canone annuo percepito fruisce di una deduzione forfetaria del 5% (per i soli fabbricati situati nella città di Venezia
centro e nelle isole delle Giudecca, di Murano e di Burano, l’abbattimento dell’imponibile sale al 25%). In pratica, i canoni derivanti da contratti liberi sono tassati sul 95% del loro ammontare (75% nelle zone della laguna veneta).
2) L’imposta sostitutiva va calcolata sull’intero ammontare dei canoni percepiti
Contratti a canone concordato(tassazione per ogni 1.000 euro di canone)
Reddito
complessivo
Aliquota
IRPEF
Tassazione
ordinaria (1)
Cedolare
secca (2)
fino a 15.000 euro
oltre 15.000
e fino a 28.000 euro
oltre 28.000
e fino a 55.000 euro
oltre 55.000
e fino a 75.000 euro
oltre 75.000 euro
23%
152,95
+ 37,05
27%
179,55
+ 10,45
38%
252,7
41%
272,65
- 82,65
43%
285,95
- 95,95
190
Differenza di imposta
applicando la cedolare
- 62,7
1) L’imposta è calcolata tenendo conto che nel sistema di tassazione IRPEF ordinaria, per i fabbricati situati in un comune ad alta tensione abitativa e locati ad un canone convenzionale sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini, il canone annuo percepito fruisce, oltre che della deduzione forfetaria del 5% riconosciuta a tutti gli immobili locati, di un’ulteriore riduzione del 30%. In pratica, i canoni
concordati rappresentano reddito imponibile per il 66,5% del loro ammontare.
2) L’imposta sostitutiva va calcolata sull’intero ammontare dei canoni percepiti
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Aprile 2013
PROBLEM I FISCALI
LE OCCASIONI DA NON PERDERE
Soltanto
persone fisiche
e unità abitative
Come qualsiasi regime agevolato, anche
quello della cedolare secca non si rivolge
all’intera platea dei contribuenti e, per la
sua adozione, prescrive una serie di condizioni:
● oggetto di locazione devono essere
unità immobiliari a destinazione abitativa
(cioè accatastate nelle categorie da A/1 ad
A/11, con la sola esclusione di quelle classificate in A/10, cioè gli uffici e gli studi privati), locate effettivamente per finalità abitative (resta fuori, ad esempio, un appartamento A/2 utilizzato però come studio
professionale), e relative pertinenze (cantine, box, ecc.), affittate congiuntamente
all’appartamento. Il regime sostitutivo non
è pertanto applicabile alle locazioni ad uso
diverso da quello d’abitazione (uffici, negozi, ecc.), nonché alle sublocazioni, che
non producono redditi fondiari, ma redditi
“diversi”;
● il locatore (proprietario o titolare del
diritto reale di godimento) deve essere
una persona fisica che non agisce
nell’esercizio di un’attività d’impresa o di
arti e professioni. Niente cedolare secca,
quindi, per gli alloggi dati in affitto dalle
imprese, che continueranno a pagarvi
l’IRES;
● il locatore che sceglie il regime della
cedolare secca, per il periodo nel corso del
quale l’affitto sarà assoggettato a questo tipo di tassazione, non potrà avvalersi della
facoltà di richiedere alcun aggiornamento
del canone, compresa la “consueta” variazione ISTAT dell’indice nazionale dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente. A
tale scopo, deve comunicare preventivamente all’inquilino, con lettera raccomandata, che rinuncia, per il periodo corrispondente alla durata dell’opzione (la comunicazione, quindi, non va replicata in ogni
annualità contrattuale), alla possibilità di
esigere qualsiasi tipo di aggiornamento. Se
non lo fa, non può avvalersi della cedolare
secca, in quanto l’opzione viene considerata inefficace. E’ consentito dribblare la seccatura della raccomandata, se nel contratto di locazione viene fatta inserire
un’apposita clausola di rinuncia agli adeguamenti. La comunicazione, ovviamente,
non è richiesta per le locazioni di durata
complessiva inferiore a trenta giorni; in
questi casi (si tratta, generalmente, delle
locazioni uso vacanza), l’adempimento risulterebbe inutile, trattandosi di una somma fissa, che di per sé non è soggetta ad
aggiornamenti.
Due sole aliquote
per una tassa
cosiddetta “piatta”
L’applicazione pratica della cedolare
secca è molto semplice. Chi decide di avvalersene, per calcolare l’imposta dovuta,
deve applicare alla base imponibile, rappresentata dal canone annuo di locazione,
l’aliquota del 21% o del 19%, a seconda
del tipo di contratto. La base imponibile,
comunque, non può mai essere inferiore
al reddito catastale. Si chiama tassa piatta
perché non influenzata, come abbiamo
detto, dagli altri redditi di chi la paga: la
percentuale resta fissa per ricchi e poveri…
L’aliquota del 21% riguarda i contratti
cosiddetti liberi, quella più bassa i contratti
a canone concordato, vale a dire i contratti-tipo definiti con appositi accordi locali fra
le organizzazioni della proprietà edilizia e
quelle degli inquilini, relativi a immobili situati nei comuni con carenze di disponibilità abitative, individuati dal Dl 551/1988
(Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova,
Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e
Venezia, e comuni con essi confinanti, e
tutti gli altri comuni capoluogo di provincia), e in quegli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE (delibera
del 13 novembre 2003, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18/2/2004).
OCCHIO, PERO’, ALLE DETRAZIONI E DEDUZIONI
l calcolo di convenienza merita
una valutazione più approfondita
quando si hanno deduzioni o detrazioni da far valere nell’ambito della dichiarazione dei redditi, soprattutto in considerazione del fatto che
l’opzione per la cedolare secca può
essere esercitata di anno in anno, con
la possibilità quindi di indirizzare la
propria scelta a seconda della situazione del singolo periodo d’imposta.
La presenza di “sconti” fiscali (oneri deducibili o detraibili, detrazioni
per carichi di famiglia) assume un peso rilevante nella scelta da compiere,
se il contribuente ha esclusivamente
o prevalentemente redditi da locazione. In questa circostanza, infatti, assoggettandoli alla cedolare secca,
probabilmente perderebbe la possibilità (del tutto o in gran parte) di beneficiare dei vantaggi derivanti da oneri
e detrazioni, dal momento che si troverebbe ad avere un reddito complessivo inesistente o troppo basso per
poter “scalare” gli oneri deducibili
oppure risulterebbe debitore di
un’IRPEF lorda incapiente, cioè talmente bassa da non consentire di
sfruttare le detrazioni d’imposta.
Pertanto, i contribuenti con oneri
deducibili consistenti, che riducono
I
Aliquota ridotta del 19% anche per i contratti con canone concordato stipulati per
soddisfare le esigenze abitative di studenti
universitari, sulla base di apposite convenzioni nazionali.
Una scelta
variabile
di anno in anno
La cedolare secca può essere applicata
anche ai canoni relativi ai contratti di locazione “brevi” per i quali non è previsto
l’obbligo di registrazione, vale a dire quelli
di durata non superiore a 30 giorni complessivi nell’anno.
Chi decide di optare per il regime della
cedolare secca, può farlo:
● in sede di registrazione del contratto,
presentando all’ufficio delle Entrate il mo-
DETRAZIONI
E DEDUZIONI
sensibilmente o abbattono del tutto il
reddito imponibile, oppure con importanti detrazioni (per oneri, per familiari a carico), che diminuiscono o
azzerano l’imposta dovuta, per decidere il regime fiscale più conveniente,
devono porre particolare attenzione
alla loro concreta situazione, perché
potrebbero trovare maggiore vantaggio nel continuare ad applicare la tassazione ordinaria, anziché passare alla cedolare secca.
dello 69, quello da sempre adoperato per
la registrazione dei contratti, con il quale,
ora, è possibile anche esprimere l’opzione
per la tassazione sostitutiva;
● in caso di proroga (anche tacita) del
contratto di locazione, entro il termine per
versare la relativa imposta di registro, presentando il citato modello 69;
● per i contratti senza obbligo di registrazione in termine fisso, cioè quelli di durata non superiore a 30 giorni complessivi
nell’anno, applicando direttamente
l’imposta sostitutiva nella dichiarazione dei
redditi relativa all’anno nel quale è prodotto il reddito oppure al momento dell’eventuale registrazione volontaria (ad esempio,
nel caso d’uso).
Se non si esercita l’opzione nella prima
annualità di durata del contratto, è possibile farlo per quelle successive, entro la scadenza per il pagamento dell’imposta di re-
3
Nella colonna 5 va riportato
il codice “3” per segnalare
che in colonna 6, avendo
optato per il regime della
cedolare secca, viene indicato il 100% del canone
In colonna 6 va riportato l’importo del
canone annuo, senza
alcuna deduzione
gistro relativa all’annualità di riferimento,
utilizzando il modello 69.
L’opzione vale per l’intero periodo di
durata del contratto o della proroga ovvero
per il residuo periodo di durata del contratto, se viene esercitata nelle annualità
successive alla prima. Tuttavia, è possibile
revocarla in ciascuna annualità successiva
a quella in cui è stata esercitata, effettuando la scelta entro il termine previsto per
pagare l’imposta di registro relativa
all’annualità di riferimento. In caso di revoca, venendo a mancare l’applicazione della
tassazione sostitutiva, sarà dovuta
l’imposta di registro. L’aver revocato
l’opzione, comunque, non impedisce di
scegliere nuovamente la cedolare secca
per le annualità successive. Sarà ad esempio possibile, per un contratto con decorrenza maggio 2013, una situazione del genere:
● 2013: opto per la cedolare secca (pago solo l’imposta sostitutiva, non l’IRPEF e
le relative addizionali, non le imposte di
registro e di bollo per la registrazione del
contratto);
● 2014: entro il 31 maggio 2014 revoco
l’opzione (non pago l’imposta sostitutiva;
pago l’IRPEF, le addizionali regionale e comunale e l’imposta di registro per il nuovo
anno contrattuale);
● 2015: entro il 31 maggio 2015 opto
di nuovo per la cedolare secca (pago
esclusivamente l’imposta sostitutiva).
L’amministrazione finanziaria ancora
non ha predisposto un modello ad hoc
con cui poter esprimere la revoca
dell’opzione per la cedolare secca. Di conseguenza, ha chiarito che è possibile adottare una soluzione “casareccia”, sottoscrivendo e presentando all’ufficio delle Entrate una semplice dichiarazione in carta libera con i dati necessari ad identificare il
contratto e le parti. In alternativa, è possibile utilizzare il modello 69, adattandolo
alla circostanza.
Anche se la norma non ne prevede
l’obbligatorietà, è opportuno che la revoca
dell’opzione per la cedolare sia comunicata all’inquilino. Questi, infatti, a seguito della rinuncia al regime sostitutivo, torna ad
essere responsabile solidale per il pagamento dell’imposta di registro, che è nuovamente dovuta. In più, comunicandogli la
revoca dell’opzione, lo si informa della circostanza che è venuta meno anche la rinuncia agli aumenti del canone.
☞
X
Chi ha scelto di tassare i canoni abitativi con la cedolare seccadeve barrare la
casella di colonna 11. La casella può
essere compilata solo se in col. 2 “utilizzo” è stato indicato uno dei seguenti
codici: “3” (canone libero), “4” (equo
canone), “8” (canone concordato), “11”
(locazione parziale dell’abitazione
principale con canone libero), “12”
(locazione parziale dell’abitazione
principale a canone agevolato), “14”
(locazione agevolata di un immobile
situato in Abruzzo).
Quando viene barrata la casella di colonna 11, va compilato il rigo B11 “Dati relativi ai contratti di locazione”
Sia il Modello 730 che l’Unico dedicano alcuni campi alla cedolare secca.
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5
Aprile 2013
PROBLEM I FISCALI
LE OCCASIONI DA NON PERDERE
Con la cedolare
registrazione
anche “on line”
Per registrare il contratto di locazione ed
esercitare contestualmente l’opzione per la
cedolare secca, si può utilizzare anche lo
specifico modello SIRIA, disponibile su
www.agenziaentrate.it. Il modello può essere presentato, solo in via telematica, direttamente dal locatore (serve il codice pin
di accesso ai servizi telematici dell’Amministrazione fiscale) o tramite intermediari abilitati (commercialisti, consulenti del
lavoro, geometri, Caf, agenzie immobiliari,
organizzazioni della proprietà edilizia e dei
conduttori, agenzie che svolgono attività di
pratiche amministrative, ecc.).
Il termine è quello consueto per la registrazione di un contratto di locazione,
quindi entro 30 giorni dalla data di stipula
ovvero, se anteriore, entro 30 giorni dalla
data di decorrenza. Se si utilizza SIRIA, il
contratto di locazione non deve essere allegato, in quanto nello stesso modello se
ne riportano gli elementi essenziali, ma va
conservato, insieme alla ricevuta di avve-
nuta presentazione rilasciata dal servizio
telematico, ed esibito in caso di richiesta
da parte degli uffici fiscali.
Il modello SIRIA può essere utilizzato
soltanto nei casi più semplici, che sono anche quelli più frequenti. Il contratto, cioè,
deve presentare una serie di caratteristiche
(la mancanza anche di uno solo dei requisiti impedisce di avvalersi della procedura
telematica semplificata, rendendo necessario l’utilizzo del tradizionale modello 69
per la richiesta di registrazione degli atti):
● numero di locatori non superiore a
tre;
● tutti i locatori esercitano l’opzione per
la cedolare secca in relazione alla propria
quota di possesso;
● numero di conduttori non superiore a
tre;
● una sola unità abitativa e un numero
di pertinenze non superiore a tre;
● tutti gli immobili sono censiti, con attribuzione di rendita;
● nessun’altra disposizione o clausola
aggiuntiva (ad esempio, fideiussioni prestate da terzi, locazioni congiunte di immobili abitativi e strumentali, ecc.) rispetto
al rapporto di locazione dell’immobile.
RIVALUTAZIONE DEI TERRENI:
PAGARE SUBITO PER PAGARE MENO
Non è certo una novità, tutt’altro. Ma è
pur sempre un’occasione da non lasciarsi
sfuggire nell’ambito di un’oculata “pianificazione” fiscale. Si chiude il prossimo 30
giugno l’ennesima finestra temporale
aperta per rivalutare il valore dei terreni
agricoli e delle aree edificabili.
La disposizione, che questa volta riguarda i beni posseduti alla data del 1° gennaio 2013 (sono quindi esclusi sia i terreni ceduti prima che quelli acquistati dopo
la data indicata), può risultare particolarmente interessante soprattutto per quanti
sono in procinto o hanno intenzione di
vendere terreni con destinazione edificatoria. La loro cessione, infatti, genera sempre una plusvalenza tassabile, costituita, in
linea di massima, dalla differenza tra il
costo di acquisto e il prezzo di vendita:
generalmente, un importo rilevante.
Grazie all’operazione da perfezionare
entro la metà dell’anno, è possibile
aumentare il valore fiscale dell’area,
pagando un’imposta agevolata. In tal
modo, si riduce l’ammontare della plusvalenza imponibile (e, quindi, del relativo
prelievo fiscale) che si andrà a realizzare
nel momento della vendita e che dovrà
essere tassata in sede di dichiarazione dei
redditi.
Deve trattarsi di terreni la cui vendita
configura una delle fattispecie imponibili
individuate dall’articolo 67 del TUIR:
● terreni che sono stati oggetto di lottizzazione o sui quali sono state costruite
opere per renderli edificabili;
● terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria in base agli strumenti urbanistici
vigenti al momento della cessione (perché un’area si consideri edificabile, è sufficiente lo strumento urbanistico generale
adottato dal Comune, a prescindere dal
perfezionamento dell’iter amministrativo
che richiede l’approvazione della Regione
e l’adozione di strumenti attuativi). Sono
equiparabili ai terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria e, quindi, possono essere oggetto di rivalutazione anche i fabbricati rientranti in un Piano di recupero e
destinati, secondo le disposizioni di tale
piano, ad essere demoliti (risoluzione
dell’Agenzia delle entrate n. 395/2008);
terreni agricoli quando, in caso di cessione, determinano plusvalenza tassabile
(ad esempio, se rivenduti entro cinque
anni dall’acquisto, con l’eccezione di quelli ricevuti per successione o in donazione
la cui cessione non crea mai “materia”
imponibile, oppure se, una volta passato il
quinquennio di “sorveglianza”, al momento della rivendita risultano edificabili
secondo gli strumenti urbanistici vigenti).
La rivalutazione avviene attraverso il
pagamento di un’imposta sostitutiva, con
aliquota del 4%, da applicare al valore fissato da una perizia giurata di stima redatta da un professionista abilitato, ossia un
soggetto competente in materia urbanistica: ingegnere, architetto, geometra, dottore agronomo, agrotecnico, perito agrario o
perito industriale con specializzazione
edile, od anche un iscritto al ruolo dei
periti e degli esperti in valutazioni immobiliari presso le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura. La perizia deve essere asseverata a cura dello
stesso professionista presso la cancelleria
del tribunale, un giudice di pace o anche
un notaio. Non va allegata al successivo
atto di cessione del terreno, ma conservata a cura del contribuente ed esibita o trasmessa in caso di richiesta da parte degli
uffici finanziari. La perizia va redatta e
asseverata entro il 30 giugno 2013, giorno
che rappresenta anche il termine di scadenza per effettuare il pagamento
dell’imposta sostitutiva, in unica soluzione
o come prima di tre rate annuali di pari
importo (in realtà, il termine, cadendo di
domenica, slitta al 1° luglio). Se si opta
per la seconda soluzione, sugli
importi relativi alle rate successive alla
prima saranno dovuti gli interessi al tasso
annuale del 3%, da versare cumulativamente all’imposta.
Anche chi si è già avvalso nel passato
della procedura di rivalutazione, potrebbe
trovare convenienza a replicare
l’operazione nel caso in cui il terreno, nel
frattempo, si sia ulteriormente valorizzato.
Dalla nuova imposta sostitutiva dovuta si
potrà detrarre quella pagata in occasione
della precedente rideterminazione. Se
viceversa il terreno si è deprezzato,
potrebbe essere comunque utile ripetere
la procedura, per attribuire all’area il giusto valore fiscalmente rilevante; in tal
caso, non deve essere versata alcuna
imposta, ma quella pagata in più in occasione della precedente rivalutazione non
è rimborsabile.
La rivalutazione dei terreni posseduti al
1° gennaio 2013 andrà segnalata nel quadro RM del modello UNICO 2014.
L’eventuale omissione non pregiudica gli
effetti dell’operazione, il cui perfezionamento si ottiene versando - per intero o la
prima rata - la relativa imposta sostitutiva;
si tratta comunque di una violazione formale, per la quale è prevista l’applicazione
di una pena pecuniaria, da un minimo di
258 ad un massimo di 2.065 euro.
Nella imminente dichiarazione UNICO
2013 andranno invece indicate le rivalutazioni effettuate lo scorso anno (la scadenza era fissata al 30 giugno 2012) con riferimento ai terreni posseduti alla data del
1° luglio 2011.
CEDOLARE SECCA: CASI PARTICOLARI
● Unico contratto
con più immobili
E’ possibile scegliere la cedolare anche per uno solo di essi. Va pagata l’imposta di registro sui canoni esclusi dal regime della cedolare; se è previsto un canone unitario, la
quota riferibile agli immobili esclusi dalla cedolare e, quindi, da assoggettare all’imposta di registro va determinata
in misura proporzionale alla rendita catastale. L’imposta di
bollo è dovuta per intero
● Immobile
con più proprietari
Ciascun locatore è libero di optare o meno per la cedolare, senza che la sua scelta abbia effetti sugli altri, con
l’unica eccezione della rinuncia all’aggiornamento dei canoni, che colpisce tutti. Chi non sceglie la cedolare, è tenuto a pagare l’imposta di registro dovuta sulla parte del canone a lui imputabile in base alle quote di possesso. Va
pagata per intero anche l’imposta di bollo
● Trasferimento
di immobile locato
con opzione
per la cedolare secca
A qualunque titolo avvenga il trasferimento (acquisto, eredità, donazione), il nuovo proprietario, se vuole applicare
la cedolare, deve esercitare l’opzione tramite modello 69
entro trenta giorni dal passaggio di proprietà ovvero, nei
casi consentiti, direttamente nella dichiarazione dei redditi.
La scelta espressa dal precedente proprietario continua ad
avere effetto, ed esclusivamente fino al termine
dell’annualità in corso, solo per l’imposta di registro: il tributo sarà dovuto dall’anno successivo, se il nuovo proprietario non avrà anch’egli optato per la cedolare secca
Va indicata l’imposta sostitutiva dovuta, ottenuta applicando il 4% all’importo di col. 1
L’imposta da versare è pari
alla differenza tra l’importo
di col. 2 e quello di col. 3
Va barrata se
l’imposta da versare di colonna 4
è stata rateizzata
,
Sez. X - Rivalutazione
del valore dei terreni
ai sensi dell’art. 2 D.L.
n. 282 del 2002 e
successive modificazioni
RM20
Imposta sostitutiva dovuta
Valore rivalutato
1
RM21
RM22
Va riportato il valore
rivalutato risultante
dalla perizia giurata
,00
2
,00
Imposta versata
3
Imposta da versare
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
4
Rateizzazione
,00
5
,
Versamento cumulativo
6
,00
d ll
Va indicata l’imposta versata
in occasione di una precedente rivalutazione dello stesso
terreno, che può essere portata a scomputo della nuova
imposta sostitutiva dovuta
,00
d
Al
Va barrata se l’imposta da versare è
parte di un versamento cumulativo effettuato per più terreni
RISTRUTTURAZIONI E RISPARMIO ENERGETICO:
PIU’ CONVENIENTI FINO AL GIUGNO 2013
corsa contro il tempo. Chi sta ristrutturando casa o effettuando lavori finalizzati al risparmio energetico o ha in animo di farlo, è bene che si
affretti e provveda ai relativi pagamenti
entro il 30 giugno prossimo. In quella data, infatti, avrà termine il regime transitorio
previsto dal DL n. 83/2012 (c.d. “decreto
crescita”), che ha reso fiscalmente più appetibili le spese sostenute dal 26 giugno
dell’anno scorso (data di entrata in vigore
del medesimo decreto legge) fino a tutto
giugno 2013.
In particolare, è stato operato un doppio intervento sul bonus ristrutturazioni,
innalzando dal 36 al 50% lo sconto
d’imposta da far valere nella dichiarazione
dei redditi e raddoppiando, da 48.000 a
96.000 euro, il limite di spesa per unità
immobiliare (da suddividere, quindi. tra i
vari eventuali aventi diritto) su cui poter
calcolare la detrazione IRPEF spettante.
Per quanto riguarda invece gli interventi di riqualificazione energetica, la relativa
disciplina del 55%, che sarebbe dovuta
cessare al 31 dicembre scorso, è stata
prorogata di sei mesi.
Cosa succederà a partire dal 1° luglio
2013? Per entrambe le agevolazioni resterà in piedi la disposizione contenuta
nell’articolo 16-bis del TUIR (“Detrazione
delle spese per interventi di recupero del
patrimonio edilizio e di riqualificazione
energetica degli edifici”), con cui questi
benefici - prima a tempo e sopravvissuti
grazie a ripetute proroghe - sono stati unificati e finalmente inseriti stabilmente
nell’ordinamento tributario? A regime, è
previsto un unico tipo di “sconto”, fissato
nella misura del 36%, su un importo di
spesa non superiore a 48.000 euro per
E’
unità immobiliare.
Pertanto, per sfruttare al meglio la
chance a tempo e trarre il maggior risparmio fiscale possibile, i pagamenti devono
avvenire entro la fine del mese di giugno.
Poiché la norma si riferisce genericamente alle spese documentate e sostenute
nel periodo 26 giugno 2012 - 30 giugno
2013, le condizioni transitorie più vantaggiose sono applicabili anche agli interventi già iniziati prima del 26 giugno 2012 o,
addirittura, anche finiti, relativamente ai
quali, però, i relativi bonifici bancari (o postali) di pagamento risultano effettuati in
un giorno compreso nell’intervallo temporale “straordinario”. Allo stesso modo,
per non perdere l’opportunità del maxisconto, se i lavori sono in via di conclusione o stanno per essere avviati (e, aggiungiamo, ci si fida della ditta che li esegue),
sarebbe il caso di fare un pensierino
all’eventualità di anticiparne il pagamento,
proprio per rientrare nel periodo più redditizio.
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Aprile 2013
PROBLEM I FISCALI
LE OCCASIONI DA NON PERDERE
POCHE TASSE ED OBBLIGHI RIDOTTI
COL REGIME DEI “NUOVI MINIMI”
Ai contribuenti titolari di redditi di impresa e di lavoro autonomo consigliamo
di verificare se sono in possesso dei requisiti necessari per applicare il regime fiscale di vantaggio per i “nuovi minimi”.
Farne parte comporta una serie di vantaggi considerevoli, sia dal punto di vista del
prelievo fiscale, estremamente ridotto, sia
dal punto di vista degli adempimenti contabili e tributari, limitati al minimo indispensabile.
La fonte normativa è l’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge n. 98 del
2011, mentre la disciplina attuativa è arrivata con il provvedimento dell’Agenzia
delle entrate del 22 dicembre 2011. Il regime è entrato in funzione dal 1° gennaio
dello scorso anno ed è aperto a chi intraprende una nuova attività di impresa, arte
o professione ovvero l’ha iniziata dopo il
31 dicembre 2007, vale a dire dopo
l’entrata in vigore del vecchio regime dei
“minimi” (articolo 1, commi da 96 a 117,
della legge n. 244/2007), che è stato
mandato in pensione proprio a seguito
dell’avvento del regime dei “nuovi minimi”. Un occhio di riguardo, come vedremo meglio più avanti, è rivolto ai giovani
e a coloro che rischiano di perdere
l’impiego, tant’è che la norma istitutiva lo
definisce come “regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”.
Il regime dei “nuovi minimi” esige requisiti di accesso particolarmente stringenti, ma, nello stesso tempo, ai contribuenti che riescono a starci dentro, offre
benefici veramente allettanti, su tutti, la
tassazione sostitutiva con aliquota del solo 5% (i “vecchi minimi” pagavano il
20%).
Vediamoli nel dettaglio:
● il reddito d’impresa o di lavoro autonomo non concorre alla formazione
del reddito complessivo del contribuente e, quindi, non è assoggettato alla progressività delle aliquote IRPEF, ma è tassato in misura forfetaria con un’imposta
sostitutiva (anche delle addizionali regionale e comunale) nella misura del 5%.
Come per i “vecchi minimi”, anche il reddito d’impresa o di lavoro autonomo dei
“nuovi minimi” viene determinato per differenza tra i ricavi o i compensi incassati
nel periodo d’imposta e le spese sostenute nello stesso anno, secondo cioè il
“principio di cassa”, tenendo conto anche
delle eventuali plusvalenze e minusvalenze dei beni relativi all’impresa o
all’esercizio dell’arte o professione, e deducendo i contributi previdenziali e assistenziali;
● sui ricavi/compensi dell’attività non
si subiscono ritenute d’acconto. A tale
scopo, l’interessato deve rilasciare a chi
eroga le somme, cioè al “potenziale” sostituto d’imposta, una dichiarazione per
attestare che si tratta di reddito soggetto
ad imposta sostitutiva. In tal modo, si evita di chiudere ogni anno la dichiarazione
dei redditi con l’esposizione di un credito,
circostanza che si verificherebbe puntualmente in quanto l’aliquota prevista per le
ritenute d’acconto (20%) è decisamente
più alta di quella fissata per la tassazione
dei redditi secondo il regime dei “nuovi
minimi” (5%);
● spetta l’esonero dall’IRAP e
dall’obbligo di presentare la relativa dichiarazione;
● non si applicano gli studi di settore e i parametri, né va presentato il modello per la comunicazione dei relativi dati;
● le operazioni vanno effettuate senza
applicazione dell’IVA. Di conseguenza,
fatture e scontrini devono essere emessi
non addebitando l’imposta (né, viceversa,
è detraibile quella assolta sugli acquisti,
che in tal modo diventa un costo deducibile). Sulla fattura deve essere riportata la
dicitura “operazione fuori campo IVA ai
sensi dell’articolo 1, comma 100, legge n.
244/2007 e dell’articolo 27, commi 1 e 2,
decreto legge n. 98/2011”. Inoltre, sempre in ambito IVA, niente obblighi di:
●
liquidazione e versamento
dell’imposta;
● registrazione delle fatture emesse,
dei corrispettivi e degli acquisti;
● tenuta e conservazione dei registri e
documenti, ad esclusione delle fatture di
acquisto e delle bollette doganali di importazione;
● dichiarazione e comunicazione annuale;
● comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. “spesometro”);
● comunicazione delle operazioni con
soggetti residenti o domiciliati in Paesi a
fiscalità privilegiata (c.d. “black list”).
I pochi obblighi che restano in piedi
sono quelli di:
● numerazione e conservazione delle
fatture di acquisto e delle bollette doganali di importazione;
● certificazione dei corrispettivi;
● integrazione della fattura per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni in riferimento alle quali si risulta debitore di imposta (ad esempio, quelle
soggette al regime dell’inversione contabile o reverse charge), con indicazione
dell’aliquota e dell’imposta (questa va
versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione
dell’operazione);
● richiesta di inserimento nell’archivio
VIES se si intende fare acquisti intracomunitari;
● presentazione degli elenchi Intrastat,
riepilogativi degli acquisti intracomunitari.
CONDIZIONI PIU’ FAVOREVOLI PER I GIOVANI
na disciplina, dunque, particolarmente vantaggiosa quella riservata
ai “nuovi minimi”. Anche per questo, il legislatore ha fissato delle condizioni
di accesso più restrittive rispetto al precedente regime dei minimi.
Innanzitutto, va detto che il regime dei
“nuovi minimi” è applicabile, in linea generale, per il periodo d’imposta in cui
l’attività è iniziata e per i quattro successivi.
L’intero quinquennio, in realtà, potrà essere sfruttato in pieno soltanto da chi avvia
un’attività d’ora in poi o l’ha avviata non
più tardi dell’anno scorso. Infatti, per chi
l’ha iniziata prima (ricordiamo che possono accedere al regime anche coloro che
hanno avviato l’attività dopo il 31 dicembre 2007), gli anni trascorsi si considerano
già sfruttati rispetto al limite di cinque. Ad
esempio, chi ha cominciato nel 2009 potrà considerarsi “nuovo minimo” al massimo nel biennio 2012-2013, essendo già
passati tre anni (2009, 2010 e 2011)
dall’avvio dell’attività.
U
Una deroga al tetto dei cinque anni
è prevista a favore dei giovani con
meno di 35 anni. A loro è concessa
la possibilità di applicare il nuovo
regime anche oltre il quinquennio,
fino al periodo d’imposta – compreso - in cui festeggeranno il “compleanno limite”.
Ad esempio, un ventitreenne che ha iniziato l’attività nel 2012 potrà conservarsi
“nuovo minimo” (ovviamente se perdurano tutte le condizioni necessarie) per dodici annualità, fino al 2023 compreso,
quando compirà i 35 anni.
Tornando ai requisiti di accesso, innanzitutto bisogna possedere quelli che erano
previsti per l’ex regime dei minimi, cioè:
● non aver, nell’anno precedente, conseguito ricavi o percepito compensi superiori a 30.000 euro;
● non aver effettuato, nell’anno precedente, cessioni all’esportazione;
● non aver sostenuto, nell’anno precedente, spese per lavoratori dipendenti o
collaboratori non occasionali;
● non aver erogato somme, nell’anno
precedente, sotto forma di utili da partecipazione agli associati che apportano solo
lavoro;
● non aver effettuato, nel triennio solare precedente, acquisti di beni strumentali
per un ammontare complessivo superiore
a 15.000 euro.
A questi sono stati aggiunti ulteriori requisiti, quelli che servono per accedere
all’altro regime fiscale agevolato riservato
alle nuove attività produttive (c.d. “forfettino”). Pertanto:
● il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
● l’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione
di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo
(ad eccezione della pratica obbligatoria ai
fini dell’esercizio di arti o professioni);
● in caso di prosecuzione di attività
d’impresa prima svolta da un altro soggetto, i ricavi realizzati nel periodo d’imposta
precedente non devono superare 30.000
euro.
Infine, a prescindere dai requisiti elencati, l’ingresso al regime è precluso a chi:
● ha la residenza all’estero;
● effettua, in via esclusiva o prevalente,
attività di cessione di fabbricati o porzioni
di fabbricati e di terreni edificabili;
● effettua, in via esclusiva o prevalente,
attività di cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi;
● partecipa a società di persone o associazioni professionali oppure a SRL che
hanno optato per il regime di trasparenza;
● adotta uno dei regimi speciali IVA (ad
esempio, agricoltura e attività connesse e
pesca, editoria, agenzie di viaggi e turismo,
rivendita di beni usati, vendita sali e tabacchi, vendite a domicilio, ecc.).
NUOVI MINIMI: ALLENTATI DAL FISCO I PALETTI DELLA NORMA
n caso di applicazione rigida delle norme, la richiesta coesistenza di tutte le condizioni appena ricordate avrebbe consentito l’accesso al regime di vantaggio ad uno sparuto numero
di contribuenti. Fortunatamente, l’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 17/E del 2012, ha aperto, in via interpretativa, una serie
di spiragli allo scopo di ampliare la platea dei potenziali beneficiari.
I
Verifica caso per caso
Come visto, uno dei paletti fissati dalla disposizione di legge è
la circostanza che l’attività intrapresa non deve essere il proseguimento di un’altra attività svolta in precedenza sotto forma di lavoro dipendente o autonomo. A tal proposito, è stato precisato che
non ostacolano l’adesione al regime le forme di lavoro precario
(come i contratti di collaborazione coordinata e continuativa o a
tempo determinato), in quanto rappresentative di marginalità
economica e sociale; la condizione si considera senz’altro sussistente se il lavoro precario è svolto per un periodo di tempo non
superiore alla metà del triennio precedente l’inizio dell’attività.
Inoltre, in presenza di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o di rapporti di lavoro precario protratti per più
di 18 mesi nell’ultimo triennio, la preclusione al regime non scatta automaticamente. Va verificato, caso per caso, se la nuova attività, in sostanza, è svolta in continuità con la precedente. Ciò non
accade mai (e quindi si può applicare il regime di vantaggio), se
le due attività sono svolte in ambiti che richiedono competenze
non omogenee.
Niente regime di favore, invece, per chi avvia l’attività nello
stesso ambito professionale e rivolgendosi allo stesso mercato di
riferimento (ad esempio, un medico ortopedico lavoratore dipendente che avvia un’attività libero professionale in un’altra branca
della medicina, ma con lo stesso bacino d’utenza del lavoro precedente). Tuttavia, è stata concessa una “scappatoia” anche in
questa ipotesi: la preclusione non opera, se il contribuente
prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per
cause indipendenti dalla propria volontà.
Allo stesso modo, non impedisce l’accesso al regime dei “nuovi
minimi” il fatto di aver svolto nell’anno precedente prestazioni occasionali, in quanto sono produttive di redditi diversi e non di reddito di lavoro autonomo o di impresa.
Semaforo verde, poi, anche per i lavoratori dipendenti che,
una volta andati in pensione, decidono di svolgere la stessa attività in forma di lavoro autonomo, aprendo partita IVA.
Circa la pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni, non si configura come mera prosecuzione di altra attività
precedentemente svolta, e quindi non è di ostacolo al regime,
qualsiasi attività indispensabile per poter operare in un determinato settore economico-produttivo (ad esempio, la pratica richiesta in alcuni settori dell’artigianato). Al contrario, potrebbe essere
di impedimento la condizione di praticante avvocato: se infatti
l’attività è svolta non in qualità di co.co.co., ma aprendo partita
IVA, l’opportunità di accesso al regime va valutata in quel momento e non dopo il superamento dell’esame di abilitazione. In
pratica, in questo caso, il periodo di lavoro autonomo svolto da
praticante rientra nel computo del triennio.
Rapporto col lavoro dipendente
Ancora due aperture: chi applica il regime dei “nuovi minimi”
può continuare a farlo se inizia un’attività di lavoro dipendente
anche negli stessi ambiti dell’attività di lavoro autonomo o di impresa svolta. In questo caso, infatti, non ci può essere l’intento elusivo di dirottare base imponibile verso un regime più favorevole.
Ugualmente, nessuna conseguenza negativa per il “nuovo minimo” che avvia altre attività produttive di redditi diversi da quelli di
lavoro autonomo o di impresa.
Per quanto riguarda infine la condizione di non svolgimento di
attività d’impresa o di lavoro autonomo nei tre anni precedenti, il
conteggio deve partire dalla data in cui si vuole accedere al regime di vantaggio, non dal periodo d’imposta. Ad esempio, un contribuente che ha cessato la precedente attività il 31 maggio 2010,
può iniziarne un’altra già dal 1° giugno 2013 (trascorsi, quindi,
tre anni), senza dover necessariamente aspettare il 1° gennaio
2014, ossia che siano passati tre periodi d’imposta completi.
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7
Aprile 2013
PROBLEM I FISCALI
LE OCCASIONI DA NON PERDERE
Opzione e rinuncia
al regime
dei “nuovi minimi”
Chi avvia un’attività e presume di possedere i requisiti di accesso al regime di vantaggio, comunica la circostanza barrando
l’apposita casella del modello AA9/11, da
presentare per la dichiarazione di inizio attività.
Chi invece ha iniziato l’attività precedentemente (comunque, dopo il 31 dicembre
2007) e per il 2012 voleva adottare il regime dei “nuovi minimi”:
● vi è passato automaticamente, se era
nel regime dei minimi;
● dovrà comunicare la scelta barrando la
casella 1 del rigo VO35 nel quadro VO da
allegare ad Unico 2013, se, nonostante i requisiti per essere un “vecchio minimo”, aveva optato per il regime ordinario ed è trascorso il triennio di permanenza obbligatoria in quel regime;
● ha dovuto comunicare la revoca dal
forfettino presentando il modello AA9/11,
se applicava quel regime.
Chi inizia un’attività e, pur essendo in
possesso dei requisiti per essere un “nuovo
minimo”, decide – chissà perché – di non
fruire del nuovo regime, così come chi è già
nel nuovo regime e vuole uscirne, scegliendo di determinare le imposte sul reddito e
l’IVA nei modi ordinari, deve esprimere la
relativa opzione tramite comportamento
concludente e successiva comunicazione
attraverso il quadro VO della dichiarazione
annuale (rigo VO33, casella 1).
Allo stesso modo, chi rifiuta
l’inquadramento nei “nuovi minimi” e sceglie invece il regime contabile agevolato (articolo 27, comma 3, D.L. n. 98/2011), pensato per chi ha i requisiti dei “vecchi minimi” ma non anche quelli per transitare tra i
“nuovi minimi”, deve rappresentare la circostanza barrando la casella 2 del rigo VO33.
Chi invece, avviando l’attività, decide di
snobbare il regime dei “nuovi minimi” ed
opta per il “forfettino”, deve manifestare la
propria scelta nel modello AA9/11 con cui
dichiara l’inizio dell’attività.
E’ bene sapere che, una volta rifiutata
l’opportunità, non è più possibile tornare indietro. Diversamente da quanto accadeva
per i “vecchi minimi”, se si esce dal nuovo
regime di vantaggio, per scelta o per sopraggiunto motivo di esclusione, non vi si
può più rientrare, anche nel caso in cui si
riacquistino i requisiti di accesso.
Oltre che volontariamente, l’uscita dal regime può avvenire perché viene meno uno
dei requisiti necessari o si realizza una causa di esclusione. In tali ipotesi, il regime cessa di avere efficacia dall’anno successivo a
quello in cui si manifesta la causa, e da quel
periodo andranno applicate le regole ordinarie di determinazione e tassazione del
reddito. Invece, se nel corso d’anno si superano i 45.000 euro di ricavi/compensi,
l’applicazione del regime va interrotta immediatamente, con ritorno al regime ordinario a partire da quella stessa annualità.
Imposta sostitutiva
con le regole
dell’Irpef
I versamenti relativi all’imposta sostitutiva
dovuta dai “nuovi minimi” seguono le regole generali previste per le imposte risultanti
dalla dichiarazione dei redditi. Pertanto, due
acconti e un saldo, alle canoniche scadenze
del 16 giugno (ovvero del 16 luglio con
maggiorazione dello 0,40) e del 30 novembre, termini che quest’anno slittano, rispettivamente, al 17 giugno (ovvero al 17 luglio)
e al 2 dicembre. E’ ammessa anche la rateizzazione del primo acconto e del saldo.
Per i pagamenti va utilizzato l’F24 telematico, riportando i seguenti codici tributo:
● acconto prima rata;
● acconto seconda rata o in unica soluzione;
● saldo.
Va barrata dai contribuenti che, pur essendo in possesso dei requisiti previsti dal regime dei “nuovi minimi”, hanno optato, nel 2012,
per la determinazione dell’Iva e del reddito nei modi ordinari
REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L’IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITÀ
VO33 Determinazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 27, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011)
Opzione per il regime contabile agevolato (art. 27, comma 3, d.l. n. 98/2011)
Opzione
1
Opzione
2
Va barrata dai contribuenti che, pur in possesso dei requisiti previsti dal regime dei “nuovi minimi”, hanno scelto di non avvalersene
optando, nel 2012, per il regime contabile agevolato (art. 27, co. 3, Dl 98/2011)
Va barrata dai contribuenti che hanno iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2007 e dal 2012 hanno applicato il regime dei “nuovi
minimi”. Si tratta di coloro che, pur in possesso dei necessari requisiti, non si erano avvalsi del vecchio regime dei “minimi” e hanno
concluso il periodo triennale di permanenza obbligatoria nel regime ordinario
CONTRIBUENTI MINIMI - Determinazione
(art. 1, comma 96, l. n. 244/2007)
dell’IVA
e
del
reddito
nei
modi
ordinari
VO35 Applicazione regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità
Revoca
1
Revoca
2
(art. 27, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011)
Applicazione regime contabile agevolato (art. 27, comma 3, d.l. n. 98/2011)
IMPRESE E PROFESSIONISTI: DA QUEST’ANNO L’IRAP PAGATA
SUL COSTO DEL PERSONALE E’ DEDUCIBILE DAL REDDITO
Debutta nel modello UNICO 2013 per i
redditi 2012 una delle poche disposizioni
normative pro contribuente contenute nel
“famigerato” DL n. 201/2011 (c.d. “salva Italia”). Si tratta della deducibilità integrale ai fini delle imposte sui redditi, tanto delle persone fisiche quanto di quelle giuridiche
(quindi, ai fini sia IRPEF che IRES), dell’IRAP
relativa al costo del lavoro.
In pratica, il reddito di impresa e di lavoro
autonomo viene ridotto di un importo pari
all’imposta regionale sulle attività produttive
relativa alla quota imponibile delle spese per
il personale dipendente e assimilato (compresi co.co.co. e amministratori di società), al
netto delle varie deduzioni riconosciute
dall’articolo 11 del decreto legislativo n.
446/1997 (il “decreto IRAP”) per ridurre il
“cuneo fiscale”, cioè la differenza tra il costo
del lavoro a carico dell’azienda e la retribuzione effettiva percepita dal lavoratore (si
stituisce quella forfetaria introdotta nel 2008,
pari al 10% dell’IRAP pagata, riferibile alle
spese per interessi passivi ed oneri assimilati
e alle spese per il personale dipendente e
assimilato. La vecchia disposizione resta in
piedi con riferimento ai soli interessi passivi e
può essere fruita contemporaneamente alla
nuova deduzione legata alla componente lavoro. Destinatari del nuovo beneficio fiscale
sono le imprese individuali e le società di
persone, gli esercenti arti e professioni, le società di capitali e gli enti commerciali, le banche e gli altri enti e società finanziari, le imprese di assicurazione.
Nelle immagini che seguono, i campi dei
quadri RE (redditi di lavoro autonomo), RF
(redditi di impresa in contabilità ordinaria)
ed RG (redditi di impresa in regime di contabilità semplificata), introdotti nel modello
UNICO PF 2013 per consentire alle persone
fisiche la fruizione della nuova deduzione.
tratta, in particolare: dei contributi per
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro; della deduzione forfetaria di
4.600 euro per ogni dipendente a tempo indeterminato impiegato nell’anno, elevata a
10.600 euro nel caso di lavoratori di sesso
femminile o con meno di 35 anni; della deduzione forfetaria di 9.200 euro per i dipendenti a tempo indeterminato impiegati nelle
regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, incrementata a 15.200 euro per i lavoratori di
sesso femminile o con meno di 35 anni; dei
contributi assistenziali e previdenziali relativi
ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato; delle spese relative agli apprendisti, ai
disabili e per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro, nonché dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo).
Questa nuova deduzione analitica non so-
RE18 Minusvalenze patrimoniali
RE19
,00
Irap 10%
Altre spese documentate
1
RF39 Altre
variazioni in
diminuzione
33
(di cui
2
7
8
13
14
19
20
25
26
31
32
37
38
,00
,00
,00
,00
,00
,00
3
4
9
10
15
16
21
22
27
28
33
34
1
Irap personale dipendente
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
2
,00 )
5
6
11
12
17
18
23
24
29
30
35
36
3
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
39
,00
RF40 E) Totale delle variazioni in diminuzione (sommare gli importi da rigo RF26 a RF39)
,00
,00
Il codice “33” identifica, tra le altre variazioni in diminuzione, la deduzione dell’IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato
RG18 Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali
RG19 Spese ed altri componenti negativi da stati o territori diversi da quelli di cui all’art. 168-bis
Altri
RG20 componenti
negativi
Irap 10%
Spese di rappresentanza
1
Per determinare la quota di IRAP deducibile, va applicato sempre il principio di
cassa, non quello di competenza, nel senso che, ad esempio, nella imminente dichiarazione dei redditi per il 2012, sarà
possibile dedurre il tributo pagato lo scorso anno, quindi sia il saldo 2011 che
l’acconto 2012, nei limiti, quest’ultimo,
dell’imposta effettivamente dovuta per il
medesimo periodo d’imposta. In pratica,
la quota di acconto versata in eccesso rispetto all’IRAP complessiva calcolata in
sede di dichiarazione, non va conteggiata
nel calcolo della deduzione, dal momento
che, non risultando definitivamente dovuta, rappresenta un credito dell’esercizio.
Una volta individuata l’imposta rilevante per la deduzione, da questo importo va
tirata fuori la quota riferibile ai costi del
personale non dedotti dalla base imponi-
,00
2
,00
Irap personale dipendente
,00
3
bile IRAP, calcolando il rapporto tra il costo del lavoro, al netto delle deduzioni per
ridurre il “cuneo fiscale”, e l’intero valore
della produzione imponibile, al netto delle eventuali altre deduzioni previste (deduzione forfetaria, per le imprese di autotrasporto, delle indennità di trasferta; deduzione forfetaria per i contribuenti con
,00
Deduzione autotrasportatori
4
,00
5
,00
,00
base imponibile non eccedente
180.999,91 euro; deduzione forfetaria per
i soggetti con componenti positivi non superiori a 400.000 euro). Il risultato ottenuto rappresenterà la percentuale da applicare all’imposta versata nell’anno per ottenere l’importo deducibile dalle imposte
sui redditi.
ESEMPIO
Valore della produzione, al netto delle deduzioni di legge
Costo per lavoratori dipendenti
Costo per co.co.co.
Deduzioni per la riduzione del “cuneo fiscale”
Quota del costo del lavoro imponibile [(B + C – D) / A]
IRAP versata nel 2012 (saldo 2011 e acconti 2012)
Quota di IRAP deducibile dalle imposte sui redditi (F x E)
80.000
50.000
15.000
9.200
69,75%
3.500
2.441,25
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Aprile 2013
PROBLEM I FISCALI
LE OCCASIONI DA NON PERDERE
REGIME DELL’IVA PER CASSA: UN RIMEDIO
CONTRO I PAGAMENTI TARDIVI DEI CLIENTI
Un’altra importante novità normativa
degli ultimi mesi a favore dei titolari di
redditi di impresa e di lavoro autonomo è
l’introduzione del regime contabile “IVA
per cassa”. E’ riservato ai soggetti che
nell’anno precedente hanno realizzato
(ovvero, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare) un volume di affari non
superiore a due milioni di euro (nel limite
vanno considerate sia le operazioni assoggettate al nuovo regime sia quelle
escluse, ad esempio le operazioni cui si
applica il meccanismo dell’inversione
contabile o reverse charge).
Non si tratta di una vera e propria opportunità di risparmio sulle tasse, tuttavia
rappresenta quanto meno un’interessante soluzione ad un ricorrente problema che si trovano ad affrontare, in
questo periodo di crisi più che mai, gli
operatori economici: dover anticipare
l’imposta di tasca loro, in caso di mancato
pagamento del corrispettivo da parte
dell’acquirente/committente.
Il nuovo meccanismo (articolo 32-bis
del “decreto crescita” n. 83/2012), entrato in funzione a partire dal 1° dicembre
scorso, consente di derogare al normale
criterio di applicazione dell’IVA, prevedendo che l’imposta sulle cessioni di beni e
sulle prestazioni di servizi divenga esigibile quando il cliente, anche lui soggetto
passivo, effettua il relativo pagamento.
Passato un anno dalla data dell’operazione, l’IVA diventa comunque esigibile,
a meno che, prima di quel termine,
l’acquirente o il committente non sia stato assoggettato a procedure concorsuali.
Per chi sceglie la contabilità di cassa,
parallelamente slitta la detraibilità
dell’imposta assolta sugli acquisti di beni
e servizi effettuati: il diritto è rinviato al
momento del pagamento dei relativi corrispettivi ai fornitori. Non subiscono il differimento del diritto alla detrazione: gli
acquisti cui si applica il meccanismo
dell’inversione contabile, gli acquisti intracomunitari di beni, le importazioni di
beni, le estrazioni di beni dai depositi
IVA.
Invece, per l’acquirente/committente
del soggetto che ha scelto il regime
dell’“IVA per cassa”, il diritto alla detrazione sorge già al momento di effettuazione
dell’operazione, a meno che non abbia
scelto, a sua volta, la contabilità per cassa,
nel qual caso potrà detrarre l’imposta solo al pagamento del corrispettivo.
La scelta del regime “IVA per cassa” ha
effetto su tutte le operazioni eseguite,
tranne che su quelle espressamente
escluse dalla norma, ossia:
● operazioni effettuate da soggetti che
si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell’IVA (agenzie di viaggio e turismo, produttori agricoli, ecc.);
VO12 CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ PRESSO TERZI
Opzione
(art. 1, comma 3, d.P. R. n. 100/1998)
VO13 Art. 10 - n. 11 - APPLICAZIONE DELL’IVA
singole operazioni
ALLE CESSIONI DI ORO DA INVESTIMENTO Cedente
Opzioni
1
VO14 Art. 74 quater - comma 5 - APPLICAZIONE DEL REGIME ORDINARIO IVA
PER SPETTACOLI VIAGGIANTI E CONTRIBUENTI MINORI
VO15
REGIME IVA PER CASSA
(art. 32-bis d.l. n. 83/2012)
● operazioni effettuate nei confronti di
soggetti che non agiscono nell’esercizio
d’imprese, arti o professioni (privati consumatori);
● operazioni effettuate nei confronti di
soggetti che assolvono l’imposta mediante il meccanismo dell’inversione contabile
(c.d. reverse charge);
● operazioni per le quali il decreto IVA
già prevede una specifica esigibilità differita, vale a dire le cessioni di prodotti farmaceutici, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti, le operazioni nei confronti di enti
pubblici ed amministrazioni statali (articolo 6, quinto comma, secondo periodo,
DPR n. 633/1972).
I contribuenti che vogliono adottare il
regime “IVA per cassa”, non devono compilare nessun modello specifico e non devono effettuare alcuna comunicazione
preventiva: la scelta si desume dal c.d.
“comportamento concludente” del contribuente. E’ richiesto soltanto che l’opzione
venga segnalata nel quadro VO della dichiarazione IVA relativa all’anno per il
quale la scelta stessa è stata operata. Ad
esempio, chi ha adottato il regime lo
scorso anno, dovrà darne comunicazione
nella dichiarazione IVA 2013 per l’anno
2012, barrando la casella del rigo VO15.
Revoca
1
tutte le operazioni
2
Revoca
2
singole operazioni
Intermediario Opzione
3
Opzione
1
Opzione
1
Revoca
4
2
X
La scelta ha effetto dal 1° gennaio
dell’anno in cui è esercitata o, in caso di
attività avviata nel corso dell’anno, dalla
data di inizio attività (per il 2012, primo
anno di applicazione della disciplina, la
scelta interessa le operazioni effettuate a
partire dal 1° dicembre 2012, data di entrata in vigore della disciplina). Una volta
espressa l’opzione, l’IVA per cassa va applicata almeno per un triennio, a meno
che non si fuoriesca dal regime per aver
superato il tetto di due milioni di euro di
volume d’affari; se si verifica tale ultima
circostanza, il regime cessa e tornano ad
applicarsi le regole ordinarie dell’IVA a
partire dal mese successivo a quello in
cui il limite viene superato, non dalla prima operazione successiva. Trascorso il
periodo minimo di permanenza,
l’opzione resta valida di anno in anno, a
meno che non si decida per la revoca.
Questa va esercitata con le stesse modalità previste per l’opzione, ossia comunicandola nella dichiarazione IVA relativa
all’anno in cui si adotta il relativo comportamento.
Sulle fatture emesse in applicazione
del regime, deve essere specificato che si
tratta di operazione con “IVA per cassa” e
va indicata la relativa norma istitutiva (articolo 32-bis del DL n. 83/2012).
Una guida aggiornatissima
per scoprire quali sono
le opportunità (e le trappole)
delle nuove misure fiscali,
con particolare riferimento
a locazioni, “cedolare secca”,
imposte locali (IMU), nuove
iniziative imprenditoriali,
spese deducibili o detraibili
dal reddito, ecc.
Un vero e proprio manuale
di sopravvivenza per tutti
i contribuenti che vogliono
difendersi da leggi spesso
oscure e incomprensibili.
Scritto con competenza
e con una prosa chiara
e lineare, è un libro da leggere
e da tenere a portata di mano,
per poterlo consultare in vista
della dichiarazione dei redditi
nel caso di un poco auspicabile
approccio con l’Agenzia
delle entrate.
EURO 9,90
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Aprile 2013
NOVITA’ LEGISLATIVE
APPALTI: QUANDO SI APPLICA
LA RESPONSABILITA’ SOLIDALE
di ANDREA PICARDI
uovi chiarimenti del Fisco sulla responsabilità solidale del committente
nei confronti dell’appaltatore e di questi col subappaltatore (Legge 134
del 7 agosto 2012). C’erano, infatti, numerose questioni che rimanevano aperte, con riferimento sia all’ambito oggettivo che soggettivo di applicazione del cosiddetto “Decreto crescita”. Proprio per questo è intervenuta una
nuova circolare interpretativa dell’Agenzia delle Entrate, la N.2/E, che è stata
emanata il 1° marzo 2013.
In primo luogo, la circolare ha affrontato la questione dei settori di applicazione della nuova disciplina, cioè se ad essa si debba attribuire portata generale o se, invece, riguardi soltanto i contratti stipulati dagli operatori economici del settore edilizio.
N
La nuova normativa
interessa tutti
i settori economici
Un dubbio derivante dal fatto che l’art.
13 ter è inserito nel Titolo I della l. n.
134/2012, relativo alle “misure urgenti per
le infrastrutture, l’edilizia e i trasporti” e
specificamente nel Capo III, riguardante le
“misure per l’edilizia”. Da questo punto di
vista l’indicazione che arriva dall’Agenzia
delle Entrate è chiara, nel senso che la responsabilità solidale riguarda tutti i settori
economici e non solo l’edilizia. La circolare
precisa che l’obiettivo della disposizione di
legge consiste nel far emergere la base imponibile in relazione alle prestazioni di servizi in esecuzione di contratti di appalto intesi nella loro generalità.
Tuttavia, le nuove regole non si applicano a tutti i contratti. L’obbligo solidale, infatti, riguarda solo gli appalti che rientrano
nella definizione dell’art. 1655 del codice
civile (“L’appalto è il contratto col quale
una parte assume, con organizzazione dei
mezzi necessari e con gestione a proprio
rischio, il compimento di un’opera o di un
servizio verso un corrispettivo in danaro”),
in cui l’appaltatore, con organizzazione di
mezzi, assume il compimento dell’opera o
del servizio, ricavandone il pagamento di
una somma di denaro.
Quindi, la disposizione si applica agli appalti di opere e servizi mentre rimangono
esclusi i seguenti casi:
● gli appalti di fornitura di beni;
● il contratto d’opera, previsto dall’art.
2222 del codice civile (ricorre “quando
una persona si obbliga a compiere in cambio di un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e
senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”);
● il contratto di trasporto;
● il contratto di subfornitura;
● le prestazioni rese nell’ambito del rapporto consortile.
La circolare ricorda, peraltro, che la responsabilità si applica sia nel caso del subappalto, sia nell’ipotesi in cui l’appaltatore
provveda direttamente, senza cioè ricorrere al subappaltatore, alla realizzazione
dell’opera affidatagli dal committente. Da
questo punto di vista si sottolinea come la
figura del subappaltatore sia, ai termini di
legge, soltanto eventuale.
Chiarimenti preziosi anche per quanto
concerne la dimensione temporale. Assodato che il nuovo regime solidale si applica ai contratti stipulati a partire dal 12 agosto dell’anno scorso, la circolare aggiunge,
poi, che l’eventuale rinnovo del contratto
deve ritenersi equivalente a una nuova stipula. Per cui, la nuova disciplina si applica,
a decorrere dalla data di rinnovo, anche ai
vecchi contratti rinnovati successivamente
al 12 agosto 2012.
La solidarietà
non interessa
i condomìni
Sotto il profilo soggettivo, la nuova disciplina concerne i contratti di appalto e subappalto conclusi da soggetti che rientrano
nel campo d’applicazione dell’iva oppure
da soggetti su cui grava l’imposta sul reddito delle società (c.d. IRES), prevista dagli
articoli 73 e 74 del TUIR, (il testo unico
delle imposte sui redditi, adottato con decreto del Presidente della Repubblica n.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
La legge 134/2012 dà facoltà ad appaltatori e subappaltatori di attestare
l’adempimento degli obblighi fiscali e previdenziali mediante autocertificazione
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………
nato/a a ……………………… (……) il …………, residente in………………………… (……)
Via …………………………………… n. ……, in qualità di ………………………………………
della ditta …………………………… avente sede legale a ……………………………… (……)
in Via ………………………………………………………………………………………… n. ……,
Partita Iva …………………………………………,
consapevole che, in caso di mendaci dichiarazioni, il Dpr n. 445/2000 prevede sanzioni penali e decadenza dai benefici (artt. 76 e 75)
DICHIARA
ai sensi dell’articolo 35, commi 28, 28 -bis e 28-ter, del Dl n. 223/2006, come modificato
dall’articolo 13-ter del Dl n. 83/2012, che per, le seguenti fatture emesse:
— n. …………del ……………
— n. …………del ……………
— n. …………del ……………
— n. …………del ……………
riferite al contratto di appalto/subappalto/fornitura di beni o servizi in essere con la Società
……………………, con sede a ……………………(……), in Via …………………………n. …,
C.F. e P. Iva n. ……………………………………………
- l’Iva non è ancora stata contabilizzata e liquidata, non essendo ancora scaduti i relativi
termini di legge;
- l’Iva è stata contabilizzata nella liquidazione relativa al Mese di …………………… ovvero
al …… Trimestre, che si è chiusa con un debito di Euro………………………
- il Modello F24 con cui è stata versata o compensata l’Iva è stato presentato il …………
con il n. di protocollo …………
- credito di Euro ……………
- l’Iva non è ancora stata contabilizzata e liquidata in quanto è stato applicato il Regime
dell’Iva per cassa (articolo 7, Dl n.185 del 2008 o articolo 32-bis Dl n. 83/2012);
- l’Iva non è stata contabilizzata e liquidata in quanto è stata applicata la disciplina del reverse charge (art.17, comma 6, lett. a, del Dpr n. 633 del 1972).
In merito alle ritenute sui redditi di lavoro dipendenti inerenti le prestazioni rese
nell’ambito del contratto di cui sopra, tali ritenute (dopo l’eventuale scomputo di Euro
…………) sono state versate come segue:
- Modello F24 presentato in data ………… con il n. di protocollo …………… di importo pari ad Euro ………… .
Tali ritenute non sono state versate perché:
■ non sono ancora scaduti i relativi termini di legge;
■ il contratto non ha ancora originato alcuna prestazione di lavoro dipendente;
■ le prestazioni di cui al contratto non sono state effettuate da lavoratori dipendenti.
Si allega copia del documento di identità.
Si dichiara altresì di essere informato, giusta articolo 13 del Dlgs n. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data ………………………
917 del 1986).
Sono escluse, invece, le stazioni appaltanti dei contratti pubblici, le persone fisiche prive di soggettività passiva ai fini
dell’iva e i condomìni, non essendo que-
Il dichiarante ………………………
☞
st’ultimi dotati di personalità giuridica e di
personalità tributaria.
LA RESPONSABILITA’ SOLIDALE NEL “DECRETO CRESCITA” (LEGGE 134/2012)
all’11 ottobre del 2012, gli appaltatori sono
responsabili anche della regolarità dei pagamenti di tasse e contributi da parte dei subappaltatori. Tale responsabilità, cosiddetta solidale,
riguarda il versamento all’erario delle ritenute fiscali
sui redditi di lavoro dipendente e dell’Iva (imposta
sul valore aggiunto) e dei contributi previdenziali a
favore dei dipendenti. Inoltre, il committente è soggetto a una sanzione pecuniaria amministrativa, da
5.000 a 200.000 euro, se effettua il pagamento
all’appaltatore, senza che quest’ultimo abbia dimostrato il corretto versamento dell’Iva e delle ritenute.
Quelle appena citate, sono le due grandi novità,
introdotte dall’ultimo Governo in materia di responsabilità solidale. Queste nuove regole sono contenute nell’articolo 13 ter del decreto legge numero 83
del 2012 (il c.d. decreto crescita), poi convertito dalla legge numero 134 del 7 agosto 2012. Tale disposizione – che ha sostituito integralmente il comma
28 dell’art. 35 della legge numero 248 del 2006, aggiungendo i commi 28 bis e 28 ter – era stata, poi,
oggetto di chiarimento da parte dell’Agenzia
dell’Entrate, con una prima circolare interpretativa
dell’8 ottobre 2012.
D
Possibilità
di autocertificazione
In questo documento è stato, tra l’altro, chiarito che il
momento a partire dal quale l’appaltatore ed il committente sono tenuti a verificare che gli adempimenti fiscali
(consistenti nel versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e nel versamento dell’iva dovuta al fisco in relazione alle prestazioni effettuate
nell’ambito del rapporto di appalto e subappalto e scaduti alla data del pagamento del corrispettivo) siano stati correttamente eseguiti è il 12 agosto del 2012, data di
entrata in vigore del citato art. 13 ter della l. n. 83/2012.
Dall’altra parte, vi è stato il riconoscimento della possibilità per gli appaltatori e subappaltatori di attestare
l’adempimento degli obblighi richiesti dalle nuove disposizioni mediante un’autodichiarazione sostitutiva. In
particolare, la dichiarazione sostitutiva da produrre deve:
a) indicare il periodo nel quale l’IVA relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero se in relazione alle fatture in
questione è stata applicata l’IVA per cassa o il reverse
charge (o inversione contabile, un meccanismo che praticamente elimina la detrazione dell’iva sugli acquisti);
b) indicare il periodo nel quale le ritenute sui redditi
di lavoro dipendente sono state versate, mediante
scomputo totale o parziale;
c) riportare gli estremi del modello F24 con il quale,
eventualmente, sono stati effettuati i versamenti dell’IVA
e delle ritenute non scomputate;
d) dichiarare che l’IVA e le ritenute versate includono
quelle da riferire al contratto di appalto per il quale la dichiarazione viene resa (questo vale nel caso di pagamenti cumulativi che riguardano tasse e ritenute anche
per altri contratti).
Asseverazione
dei professionisti
Ricordiamo anche che, in alternativa all’autodichiarazione sostitutiva, l’attestazione dell’avvenuto
adempimento degli obblighi fiscali e contributivi può essere rilasciata anche attraverso l’asseverazione dei CAF
(Centri di assistenza fiscale) o dei professionisti abilitati
ai sensi delle leggi tributarie vigenti. Queste modalità
anzi sono le uniche indicate dalla legge, la quale nel testo non fa menzione dell’autocertificazione, opportunamente introdotta dalla prima circolare ministeriale
dell’ottobre scorso.
09-10 picardi:IMP 5-14 ICI+IVA
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10
Aprile 2013
NOVITA’ LEGISLATIVE
APPALTI CONTRATTI PUBBLICI
L’attestazione
in casi
particolari
Nel caso di più contratti tra le stesse parti, la certificazione che attesta
la regolarità dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente
e dell’Iva relativi al contratto
d’appalto, può essere rilasciata in
modo unitario. La certificazione, inoltre, può essere fornita periodicamente, fermo restando che, al momento
del pagamento, deve essere attestata
la regolarità di tutti i versamenti relativi alle ritenute e all’iva scaduti a tale
data, che non siano stati oggetto di
precedente attestazione.
Con riferimento all’ipotesi in cui
l’appaltatore o il subappaltatore cedano il proprio credito a terzi,
l’autocertificazione deve essere rilasciata nel momento in cui il cedente
(l’appaltatore o subappaltatore) dà
notizia della cessione al debitore ceduto (committente o appaltatore).
La solidarietà
in campo
previdenziale
Il regime di responsabilità solidale
negli appalti guarda anche la retribuzione, contribuzione e premi assicurativi. Sono invece escluse dall’obbligazone le sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.
Ma quando scatta la tutela solidaristica? dopo le modifiche previste dal
decreto 5/2012, l’intervento più recente sul campo è stato operato dalla
riforma del lavoro (legge 92/2012)
che ha innovato l’articolo 29 della
legge Biagi: il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in
solido con l’appaltatore, nonché con
gli eventuali subappaltatori, a corrispondere ai lavoratori, entro il limite
di due anni dalla cessazione
dell’appalto, i trattamenti retributivi e
contributivi dovuti in relazione al periodo di esecuzione dell’appalto.
In caso pertanto di inadempienza
dell’appaltatore/subappaltatore, la
norma chiama in causa il committente.
Si realizzano, quindi, due tipi di tutela nei confronti del lavoratore impiegato nell’appalto, coinvolgendo
tutti gli obblighi propri del rapporto
di lavoro:
● la prima è relativa alle retribuzioni;
● poi c’è quella previdenziale e assistenziale.
Si tratta di una tutela omnicomprensiva e tra le pretese esigibili rientrano anche il TFR e l’eventuale indennità sostitutiva del preavviso. Sono invece esclusi gli emolumenti di
altra natura, quali - per esempio - le
indennità risarcitorie.
La solidarietà sul trattamento di fine rapporto è riferita - come dichiarato dal decreto legge 5/2012 - alle
sole quote maturate nel periodo di
esecuzione del contratto di appalto.
Oltre ai lavoratori, anche gli enti
previdenziali e assistenziali sono interessati al recupero degli oneri legati
alla retribuzione: così come per i trattamenti retributivi, anche per i crediti
contributivi e assicurativi, la responsabilità può essere fatta valere nel limite temporale di due anni.
IN FORMA ELETTRONICA
e imprese debbono dotarsi il prima
possibile di sistemi di sottoscrizione
mediante firma digitale, in modo da
essere pronte a ogni modifica normativa e
anche ad interpretazioni a volte di segno
diverso della disciplina vigente.
E’ infatti previsto che le amministrazioni
aggiudicatrici si debbano dotare di un sistema di sottoscrizione con firma digitale.
Analogo obbligo, invece, non sussiste, per
ora, per le aziende.
Anche questo elemento ha fatto emergere dubbi e interpretazioni contrastanti
riguardo alla immediata applicabilità di
quanto previsto dalla Legge 221 del 2012
chiamata appunto “normativa sull’agenda
digitale”.
Con il cosiddetto decreto sviluppo bis
(il decreto legge n. 179 del 2012), poi
convertito dalla legge n. 221 del 2012, è
stato, infatti, modificato l’art. 11, comma
13, del Codice degli appalti, concernente
le modalità di stipulazione dei contratti
pubblici.
La nuova disposizione stabilisce che “il
contratto è stipulato, a pena di nullità, con
atto pubblico notarile informatico, ovvero,
in modalità elettronica secondo le norme
vigenti per ciascuna stazione appaltante,
in forma pubblica amministrativa a cura
dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione
aggiudicatrice o mediante scrittura privata”. Tale disposizione di legge è entrata in
vigore il 1° gennaio del 2013.
L’obiettivo di questa modifica è certamente da rinvenire nella volontà di estendere al settore dei contratti pubblici
l’utilizzo delle modalità elettroniche di stipulazione, in linea con l’intento più generale di informatizzare e dematerializzare i
procedimenti amministrativi.
Ma sono subito sorte difficoltà e incertezze in ordine all’applicazione della nuova disciplina che hanno spinto l’Autorità di
vigilanza sui contratti pubblici ad adottare
lo scorso 13 febbraio un atto
d’interpretazione (n. 1/2013) della nuova
normativa. Una determinazione resa ancora più necessaria dal fatto che le nuove
forme di stipulazione dei contratti pubblici
sono prescritte a pena di nullità. Quindi,
se non fossero rispettate, si andrebbe incontro alla nullità del contratto pubblico,
con tutte le conseguenze del caso.
Il primo chiarimento attiene al tipo di
contratti interessato alla nuova disciplina:
essa si applica solo ai contratti relativi ad
appalti di lavori, servizi e forniture (art. 3
del codice dei contratti pubblici). Ne rimangono, dunque, escluse altre tipologie
come, ad esempio, i contratti di compravendita o locazione immobiliare stipulati
dalla pubblica amministrazione.
L
Contratti
di diritto
privato
Quanto alla forma del contratto,
l’Autorità di Vigilanza ha evidenziato come, da quanto previsto dal nuovo art. 11,
comma 13, del codice degli appalti, si
debba desumere la regola per cui tutti i
contratti stipulati dalla pubblica amministrazione, anche quando questa agisce
secondo il diritto privato, richiedano la
forma scritta.
Chiarito questo punto, l’Authority si è
concentrata in particolare su un altro
aspetto, quello riguardante la forma da
utilizzare nell’eventualità che il contratto
venga stipulato mediante scrittura privata. Ci si è chiesti se la forma elettronica
dovesse necessariamente utilizzarsi an-
che in caso di scrittura privata oppure no.
La risposta è nel senso di negare la necessità della forma digitale quando si agisca con scrittura privata.
Quindi, secondo l’Autorità la stipulazione del contratto conseguente
all’aggiudicazione di un appalto da parte
di un’amministrazione pubblica può assumere tre diverse forme:
a) l’atto pubblico notarile informatico;
b) la forma pubblica amministrativa,
con modalità elettronica, secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, a cura dell’Ufficiale rogante
dell’amministrazione aggiudicatrice;
c) la scrittura privata, per la quale, è
scritto testualmente, “resta ammissibile
la forma cartacea e le forme equipollenti
ammesse dall’ordinamento”.
Si specifica inoltre che, laddove sia
ammessa la stipulazione per scrittura privata, rimane nella facoltà delle parti di
sottoscrivere il contratto con firma digitale.
Tale interpretazione è stata, però, successivamente contestata da parte
dell’ufficio legislativo del Ministero per la
pubblica amministrazione e la semplificazione che, in una nota del 28 febbraio
scorso, nel commentare il nuovo art. 11,
comma 13 del codice degli appalti, ha affermato come in ogni caso, anche quando vi sia una scrittura privata, si debba
procedere con la forma elettronica.
A tal proposito, emerge con chiarezza
l’urgenza di un intervento normativo
chiarificatore.
Modalità
della firma
elettronica
Per quanto riguarda la forma pubblica
amministrativa con modalità elettronica,
Autorità di vigilanza e Ministero della pubblica amministrazione concordano sul potere dell’ufficiale rogante presso l’amministrazione aggiudicatrice di sopperire
all’eventuale mancanza della firma digitale
in capo all’impresa.
Ciò appare, peraltro, coerente con il fatto che non sia ancora previsto un obbligo
generale per le aziende di dotarsi della firma digitale. Questo strumento diventerà,
invece, obbligatorio per uno scopo diverso,
ossia in virtù della necessità di inserire i
documenti nel nuovo sistema AVCpass,
con il quale verranno verificati i requisiti
dei concorrenti alle gare d’appalto. Tale sistema di verifica– come si è chiarito nel
numero di febbraio – entrerà in vigore a
pieno regime gradatamente, con un sistema a scaglioni suddiviso per importi e tipologie di appalti. Tuttavia, l’AVCpass a
partire dal prossimo 1° luglio diventerà obbligatorio per la maggior parte degli affidamenti.
L’attestazione
del rappresentante
della P.A.
Proprio per questo, è da ritenersi che le
imprese possano sottoscrivere contratti in
forma elettronica con le stazioni appaltanti,
pur non disponendo di firma digitale. La
veridicità della sottoscrizione apposta con
qualsiasi forma elettronica dall’impresa
contraente al documento informatico sarà
garantita dall’attestazione che l’ufficiale rogante (rappresentante della P.A. che in
quel momento ha i poteri del pubblico ufficiale) compie delle operazioni di sottoscrizione effettuate in sua presenza.
Per le amministrazioni pubbliche
l’ufficiale rogante sostituisce quasi sempre
il notaio, essendo un funzionario dotato
per legge dei poteri di autenticare e certificare il contratto secondo una forma particolare, detta appunto “forma pubblica amministrativa”.
La figura dell’ufficiale rogante cambia
per le diverse amministrazioni pubbliche
aggiudicatrici. Nei comuni e nelle province,
ad esempio, le funzioni di ufficiale rogante
sono svolte dal segretario comunale e provinciale.
Quindi, in buona sostanza, si può dire
che la modalità elettronica della forma
pubblica amministrativa possa essere assolta anche attraverso l’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 25, comma 2
del d.lgs. n. 82 del 2005, il cosiddetto Codice dell’amministrazione digitale
(“L’autenticazione della firma elettronica,
anche mediante l’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di qualsiasi
altro tipo di firma elettronica avanzata consiste nell’attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in
sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della
validità dell’eventuale certificato elettronico
utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con
l’ordinamento giuridico”).
11 Biagiotti:IMP 5-14 ICI+IVA
29-03-2013
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Aprile 2013
NOVITA’ LEGISLATIVE
PUBBLICO IMPIEGO E TRASPARENZA
L’ULTIMA GRIDA DEL VECCHIO GOVERNO
di MARCO BIAGIOTTI
l Governo Monti, ancora in carica per l’ordinaria amministrazione, l’8 marzo scorso ha approvato lo schema di un decreto contenente il codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, in attuazione di quanto previsto
nell’art. 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”). Questo Codice definisce i “doveri minimi” di diligenza,
lealtà, imparzialità e buona condotta che ciascun pubblico dipendente è tenuto ad osservare non solo durante l’esercizio della propria attività lavorativa,
ma anche – per alcuni aspetti – nell’ambito della propria vita al di fuori
dell’ufficio (pensate un po’…!).
Analogo Codice fu emanato il 29 novembre 2000 con un decreto dell’allora
Ministro per la funzione pubblica. Ad essere sinceri, non ci sembra che questi
ultimi 12 anni e mezzo siano trascorsi dimostrando in modo inoppugnabile
l’utilità di un certo genere di strumenti, la cui applicazione concreta è, tuttavia, (ne prendiamo atto) sempre molto difficile da controllare.
I
Ampia
platea
di destinatari
Destinatari del nuovo decreto sono
i dipendenti delle pubbliche amministrazioni: ministeri, scuole di ogni ordine e grado, aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, regioni, province, comuni,
comunità montane, camere di commercio, enti pubblici non economici,
aziende ed enti del servizio sanitario
nazionale, agenzie fiscali.
I principi di comportamento valgono anche per professori universitari,
magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, per collaboratori o consulenti con qualunque tipologia di contratto o di incarico, nonché per i titolari
di organi e di incarichi negli uffici di
diretta collaborazione delle autorità
politiche e per i collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi per le
amministrazioni, o che realizzano
opere in favore delle amministrazioni
stesse.
Precetti
e divieti
nel Decreto
Allora, vediamo in sintesi la nuova lista di precetti e di divieti che i pubblici
dipendenti e tutti coloro che in qualche modo lavorano per la pubblica amministrazione saranno tenuti ad osservare.
A monte di tutto, vi è un generico richiamo al rispetto della Costituzione e
ai principi di “integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza” cui
l’azione degli operatori pubblici deve
ispirarsi, e “astenendosi dal conflitto di
interessi”.
Niente regali
costosi, soltanto
“pensierini”
L’articolo 4 sancisce il perentorio divieto per i pubblici dipendenti di chiedere, accettare o sollecitare per sé o per altre persone regali o compensi di qualsiasi tipo, tranne quelli “di modico valore”
effettuati occasionalmente nell’ambito
delle normali relazioni di cortesia.
L’espressione “modico valore” è ambigua e solleva interrogativi certo angoscianti.! Per esempio: se un impiegato
pubblico viene invitato al bar da un
utente cortese, può accettare che gli si
paghi la colazione o soltanto il caffè?
Forse per prevenire l’insorgere di un
drammatico contenzioso giudiziario dai
delicati risvolti sociali, il comma 6
dell’art. 4 del Codice ha chiarito che per
“modico valore” si deve intendere, in via
orientativa, quello che non supera i 100
euro anche sotto forma di sconto. Ma attenzione, perché i piani triennali di prevenzione della corruzione, che ciascuna
amministrazione singolarmente dovrà
adottare potranno ridurre o elevare tale
importo, che in ogni caso non potrà mai
superare i 150 euro!
A questo punto noi suggeriamo un tavolo permanente Stato-Regioni per armonizzare gli atteggiamenti di Amministrazioni più severe e più permissive…
Gli impiegati dei livelli inferiori non
potranno offrire doni ai loro superiori, se
non nei limiti economici sopra ricordati.
Nel caso poi che qualche cittadino o
qualche imprenditore dalla generosità
particolarmente ostinata si presentasse
dall’impiegato/a con regali di valore più
elevato, il comma 5 dell’art. 4 impone di
metterli immediatamente a disposizione
dell’Amministrazione per essere restituiti
al donatore. Visti i tempi della nostra burocrazia, …si sconsiglia di regalare a un
impiegato statale pesce fresco e frutti di
mare!
VIETATA L’APPARTENENZA A ORGANIZZAZIONI “RISERVATE”
articolo 5 del Codice prevede
infatti l’obbligo per i dipendenti
pubblici di comunicare al responsabile dell’ufficio la propria adesione o appartenenza ad associazioni
o organizzazioni (ma sono esclusi i
partiti politici e i sindacati) anche a carattere riservato, le cui attività possano
potenzialmente “interferire” con lo
svolgimento dell’attività di ufficio.
Spetterà poi all’amministrazione valutare se l’appartenenza a tali organizzazioni sia compatibile o meno con lo
svolgimento delle attività di servizio!
L’
Per quanto riguarda il conflitto di interesse (un campo nel quale, come è
noto, la classe politica italiana può giustamente vantarsi di aver dato il buon
esempio), l’articolo 6 stabilisce l’obbligo
per gli impiegati pubblici di comunicare
per iscritto al dirigente dell’ufficio, tutti i
rapporti diretti o indiretti di collaborazione con soggetti privati esistenti o esistiti
nei tre anni precedenti e in qualunque
modo retribuiti, precisando anche se
questi rapporti riguardino o abbiano riguardato il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini entro il secondo grado.
Inoltre, l’impiegato dovrà astenersi dal
prendere decisioni o svolgere attività
d’ufficio nelle quali si possano ravvisare
situazioni di conflitto, anche potenziale,
con interessi personali, del coniuge, di
conviventi, di parenti e di affini entro il
secondo grado.
soprattutto gli alti dirigenti, vengono paracadutati da Gesù bambino…
Infine (art. 14), non potranno essere
conclusi contratti di appalto o altri atti
negoziali per conto dell’amministrazione da parte di dipendenti che abbiano stipulato contratti a titolo privato
con le stesse imprese nel corso del
biennio , precedente: in questo caso, il
dipendente dovrà astenersi dal partecipare alle decisioni relative alla stipula
del contratto.
LA BUONA EDUCAZIONE
OBBLIGO PER DECRETO
Dipendenti
con conflitti
di interessi
Attenzione: qui non sono in ballo solo
interessi di carattere patrimoniale, ma di
qualunque natura; ad esempio, come
precisa il comma 2 dell’art. 6, il conflitto
può riguardare anche interessi derivanti
dall’assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici!
Ovviamente, la valutazione sul conflitto di interessi del dipendente spetta al
dirigente responsabile dell’ufficio, sperando che alla fine, vista l’ampiezza della casistica prospettata, i dirigenti più
scrupolosi, dopo aver escluso per un
motivo o per un altro tutti i dipendenti
potenzialmente incompatibili, non si ritrovino a doversi smaltire le pratiche da
soli.
Anche ai dirigenti (art. 13) spetta
l’obbligo di comunicare all’amministrazione le partecipazioni azionarie e
gli altri “interessi finanziari” che potrebbero creare una situazione di conflitto
con la funzione che svolgono. Inoltre,
essi dovranno dichiarare se eventuali
parenti e affini entro il secondo grado,
coniuge o convivente esercitino attività
politiche, professionali o economiche
per effetto delle quali si trovino in frequente contatto con il proprio ufficio o
che siano in qualunque modo coinvolti
nelle decisioni o nelle attività svolte
dall’ufficio stesso. Come è noto, in Italia
li articoli 10, 11 e 12 dettano
le regole di comportamento a
cui tutti i pubblici dipendenti
sono tenuti ad attenersi, sia durante l’espletamento del servizio, che
fuori dall’ufficio. Cortesia con gli
utenti e, nei rapporti privati (art.
10), essi non dovranno in alcun
modo sfruttare, né menzionare la
posizione ricoperta al fine di ottenere vantaggi personali; né dovranno assumere atteggiamenti che
possano nuocere all’immagine
dell’amministrazione. Il comportamento in servizio (art 11), poi, dovrà sempre essere improntato
all’effettivo adempimento delle responsabilità affidate, evitando di
scaricare sui colleghi il peso della
propria inerzia e dei propri ritardi.
Inoltre, tutte le attrezzature ed il
materiale assegnato (computer, fotocopiatrici, fax, telefoni, penne,
matite e quant’altro) non potranno
essere usati per esigenze personali,
fatti salvi i casi d’urgenza.
G
12 pubblicita? leggi:IMP 5-14 ICI+IVA
29-03-2013
12:46
Pagina 3
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Italia -- MENSILE
MENSILE
Tariffa R.O.C. - Poste Italiane Spa Sped. in Abb. Post. D.L. 353/2003 (conv. in L. 27.02.2004, n. 46), art. 1, comma 1, Roma - Aut. n. 134/2007
TASSE: COME FARE
PER PAGARE MENO
PREVIDENZA FISCO
• Casa con i soldi di papà:
• Reddito familiare
e pensione di invalidità la Cassazione dà torto al Fisco
PUBBLICO IMPIEGO
• Debiti contributivi:
• Le regole di comportamento
come difendersi dall’Inps in un Decreto del Governo
LAVORO
❱ GLI INCENTIVI
ALLE ASSUNZIONI
DOPO LA LEGGE
DI RIFORMA
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In un inserto di 56 pagine la prima parte della dichiarazione dei redditi - Tutte le novità di quest’anno
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Aprile 2013
PROBLEM I PREVI DENZIALI
ARTIGIANI E COMMERCIANTI
PIU’ CARI I CONTRIBUTI 2013
di DANIELE CIRIOLI
umentano anche quest’anno per i contributi di artigiani e commercianti.
Dopo il rincaro di 270 euro dell’anno scorso, artigiani e commercianti
dovranno sborsare anche quest’anno almeno 160 euro di aumento. Un
aumento che scaturisce non solo dalla consueta variazione del reddito minimo annuo su cui vengono calcolati i contributi, ma soprattutto dagli effetti
della Manovra Monti “Salva Italia” (dl n. 201/2011 convertito in legge n.
214/2011) che ha previsto l’aumento graduale delle aliquote contributive fino
a raggiungere la soglia del 24%. L’anno scorso c’è stato l’aumento di 1,3 punti
percentuali; quest’anno si aggiunge l’ulteriore incremento di 0,45 punti percentuali (e così avverrà, anno dopo anno, fino a raggiungere il traguardo del
24%). A conti fatti, quest’anno un artigiano dovrà pagare il contributo minimo
di 3.201 euro (2.931 euro l’anno scorso); un commerciante di 3.188 euro (2.918
nel 2012). La notizia buona è che tutto l’incremento è destinato a finanziare le
pensioni; ciò vuol dire che, è vero che si pagherà di più, ma quel di più contribuirà a calcolare un assegno di pensione più “pesante”. Il quadro della nuova
contribuzione per artigiani e commerciati arriva come ogni anno dall’Inps,
nella circolare n. 24/2013. Il primo appuntamento per il pagamento è fissato
al 16 maggio, termine entro cui andrà versata la prima rata trimestrale dei
contributi relativi all’anno in corso 2013.
A
La scalata
delle aliquote
verso il 24%
L’incremento di quest’anno, come accennato, è il secondo passo verso il traguardo del 24% fissato dalla Manovra
Monti per le aliquote contributive di artigiani e commercianti. L’anno scorso
(2012) l’incremento è stato dell’1,3%; a
partire da quest’anno, e per ogni anno
successivo, invece, le aliquote saliranno
dello 0,45% fino a raggiungere il 24% a
partire dal 1° gennaio 2018.
Le aliquote contributive per l’anno
2013, dunque, sono fissate in misura
del 21,75%. La circolare spiega che continuano ad applicarsi le disposizioni relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e commercianti con più di 65 anni di età, già pensionati presso l’Inps. Per coadiuvanti e
coadiutori di età inferiore a 21 anni, an-
RAPPORTI CON L’INPS
SOLO ONLINE
bene ricordare un’altra novità
in vigore da quest’anno: il definitivo passaggio al telematico,
da parte dell’Inps. Da anni, ormai,
l’istituto di previdenza sta privilegiando il canale telematico nei collegamenti con la propria utenza perché
dovrebbe facilitare l’accesso alle informazioni (dovrebbe! ma non sempre
avviene: si veda, ad esempio, la vicenda del Cud online per i pensionati).
In relazione a commercianti e artigiani, nonché dei loro intermediari,
c’è stato un ulteriore potenziamento
negli strumenti telematici con la messa a disposizione del cosiddetto “Cassetto previdenziale artigiani e commercianti”: una sorta di “fascicolo virtuale del lavoratore”, presente sul sito internet dell’Inps, a cui si può accedere con Pin. Pertanto, l’istituto fa
sapere che, a partire da quest’anno,
non invierà più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il
pagamento della contribuzione dovuta da artigiani e commercianti, potendo queste essere prelevate, a cura
del contribuente o di un suo delegato, da Cassetto previdenziale. Da dove, inoltre, è possibile anche visualizzare e stampare, in formato Pdf, il
modello F24 da utilizzare per effettuare il pagamento.
E’
cora, continuano ad applicarsi le agevolazioni contributive (riduzione di tre
punti).
Per gli iscritti alla gestione commercianti, va sommato il contributo dello
0,09%
per
il
finanziamento
dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività, prorogato prima dal dl
anticrisi (dl n. 185/2008) e poi dalla
legge n. 183/2010 fino al 31 dicembre
2014.
Il contributo per le prestazioni di maternità è stabilito, invece, sia per artigiani che per i e commercianti, in misura di
euro 0,62 mensili.
Aumenta
il minimale
di reddito
Per l’anno 2013 il reddito minimo annuo da prendere in considerazione per
il calcolo del contributo Ivs (cioè del
contributo destinato alla vecchiaia, ossia
per le pensioni di invalidità, di vecchiaia
e ai superstiti) dovuto da artigiani e
commercianti è pari a euro 15.357 (427
euro in più rispetto al 2012 quando è
stato 14.930 euro). Ne consegue un
contributo minimale per i commercianti
pari a euro 3.361,41 (euro 2.900,70 per
quelli con età fino a 21 anni) e per gli
artigiani pari a euro 3.347,59 (euro
2.886,88 per quelli con età fino a 21
anni). Per i periodi inferiori all’anno solare, il contributo sul “minimale” deve
essere rapportato a mese e risulta pari a
euro 280,12 e 278,97 rispettivamente
per i commercianti e per gli artigiani, da
ridurre a euro 241,72 ed euro 240,57 se
di età non superiore a 21 anni.
ro
eu ,00
0
5
1
superiore, si applica l’aliquota contributiva maggiorata di un punto percentuale (si veda tabella).
In presenza di redditi d’impresa superiori a 45.530 euro (limite di retribuzione annua pensionabile), la quota eccedente tale limite, per il 2013, è presa in
considerazione ai fini del versamento
dei contributi fino a concorrenza di un
successivo limite che varia a seconda
dell’anzianità contributiva posseduta dal
lavoratore, commerciante e/o artigiano.
Due le categorie: i “vecchi iscritti”, ossia quei lavoratori iscritti all’Inps con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o
che possono comunque far valere
un’anzianità contributiva a tale data; i
“nuovi iscritti”, ossia quei lavoratori privi
di anzianità contributiva al 31 dicembre
1995 (iscritti all’Inps con decorrenza da
gennaio 1996 o successiva). Per i “vecchi iscritti” il limite è pari ai due terzi del
limite di retribuzione pensionabile annua, ossia euro 75.883 per l’anno 2013
(limite fino al quale, dunque, dovranno
pagare i contributi). Per i “nuovi iscritti”,
invece, il limite per l’anno 2013 è pari a
99.034 euro. Ne consegue un contributo massimale annuo per i commercianti
Contribuzione
a saldo
in due rate
Il contributo Ivs dovuto da artigiani
e commercianti:
● è calcolato sulla totalità dei redditi
d’impresa denunciati ai fini Irpef (e
non soltanto su quello derivante
dall’attività che dà titolo all’iscrizione
nella gestione di appartenenza);
● è rapportato ai redditi d’impresa
prodotti nello stesso anno al quale il
contributo si riferisce (quindi, per i
☞
I CONTI 2013 CON L’INPS
Soggetti
Titolari
qualunque età
e coadiuvanti /
coadiutori
di età superiore
a 21 anni
Contribuzione
sul reddito
eccedente
La contribuzione per l’anno 2013 è
dovuta provvisoriamente sui redditi
d’impresa prodotti nell’anno 2012. Se
tali redditi risultano superiori al minimale (fino al quale si versa il contributo
minimo, senza alcuno sconto anche laddove il reddito risultasse inferiore al minimale), sulla quota eccedente euro
15.537 (che è il minimale per l’anno
2013, come detto prima) vanno applicate le aliquote contributive fino al limite di retribuzione annua pensionabile
che, per l’anno in corso, è pari ad euro
45.530. Se il reddito d’impresa è ancora
pari a euro 16.876,38 ovvero 22.164,07
(euro 14.599,89 ovvero euro 19.193,05
per quelli con età fino a 21 anni) a seconda, rispettivamente, che si tratta di
“vecchi” ovvero “nuovi” iscritti; e per gli
artigiani pari a euro 16.808,08 ovvero
22.074,94 (euro 14.531,59 ovvero euro
19.103,92 per quelli con età fino a 21
anni) a seconda, rispettivamente, che si
tratta di “vecchi” ovvero “nuovi” iscritti.
Coadiuvanti /
coadiutori di età
non superiore
a 21 anni
Scaglione di reddito
Artigiani
Commercianti
Fino a 45.530 euro
(1) (2)
Aliquota 21,75%
Aliquota 21,84%
(contributo minimo
(contributo minimo
annuo = euro 3.347,59);
annuo = euro 3.361,41);
(contributo minimo mensile = (contributo minimo mensile =
euro 278,97 (4) )
euro 280,12 (4) )
Oltre 45.530 euro
fino a 75.883 euro (1)
ovvero fino
a 99.034 euro (2)
Aliquota 22,75%
Aliquota 22,84%
(contributo massimo annuo = (contributo massimo annuo =
euro 16.530,00 (1)
euro 16.876,38 (1)
ovvero euro 22.074,94 (2) )
ovvero euro 22.164,07 (2) )
Fino a 45.530
euro (1) (2)
Aliquota 18,75% (3)
Aliquota 18,84% (3)
(contributo minimo =
(contributo minimo =
euro 2.886,88);
euro 2.900,70);
(contributo minimo mensile = (contributo minimo mensile =
euro 240,57 (4) )
euro 241,72 (4) )
Oltre 45.530 euro
fino a 75.883 euro (1)
ovvero fino
a 99.034 euro (2)
Aliquota 19,75%
Aliquota 19,84%
(contributo massimo annuo = (contributo massimo annuo =
euro 14.531,59 (1)
euro 14.599,89 (1)
ovvero euro 19.103,92 (2) )
ovvero euro 19.193,05 (2) )
(1) Lavoratori iscritti con decorrenza ante 1 gennaio 1966 o in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.
(2) Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva.
(3) La riduzione contributiva (18,75% o 18,84%) è applicabile fino a tutto il mese in cui il
collaboratore compie 21 anni.
(4) per i periodi inferiori all’anno solare, il “minimale annuale” va rapportato a mese
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PROBLEM I PREVI DENZIALI
ARTIGIANI E COMMERCIANTI
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contributi dell’anno 2013 ai redditi
2013 da denunciare al fisco nel
2014).
Pertanto, i contributi che vengono
pagati nello stesso anno di competenza valgono come “acconto”, e il conguaglio definitivo viene versato l’anno
successivo quando è dato sape re
“l’effettivo” reddito del commerciante
o artigiano. Allora, prendendo ad
esempio l’anno in corso, durante il
2013 sono versati i contributi sul minimale e gli eventuali acconti sul reddito eccedente il minimale (pari a
15.357 euro) prendendo a riferimento
il reddito dell’anno 2012; nell’anno
2014, quando sarà noto l’effettivo
reddito dell’anno 2013, si procederà
al conguaglio (è lo stesso meccanismo, insomma, utilizzato per versare
l’Irpef).
Imprese
con collaboratori
familiari
Qualora il titolare si avvalga anche
dell’attività di familiari collaboratori, i
contributi eccedenti il minimale devono essere determinati nella seguente
maniera:
● imprese familiari legalmente costituite:
● sia i contributi per il titolare, sia
quelli per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della
zione (terzo e quarto gruppo) iscritti
alla gestione commercianti non sono
soggetti all’osservanza del minimale
annuo di reddito.
Di conseguenza gli stessi lavoratori
sono tenuti al solo versamento dei
contributi a percentuale Ivs calcolati
sull’effettivo reddito, maggiorati
dell’importo della contribuzione, dovuta per le prestazioni di maternità, pari
a euro 0,62 mensili.
COMMERCIANTI CON ATTIVITA’ STAGIONALI
assicurazione Inps è obbligatoria per l’intero anno anche per i
commercianti che svolgono
un‘attività di tipo stagionale.
Occorre tuttavia distinguere tra:
1) soggetti che svolgono solo attività stagionale per i quali l’assicurazione deve coprire in ogni caso
l’intero anno, in quanto si ritiene che
essa comporti (tipica l’attività turistica
o alberghiera) anche nei mesi di chiusura un impegno lavorativo per la manutenzione, la promozione, ecc.
2) soggetti che negli altri mesi
dell’anno svolgono un’altra attività autonoma (es. coltivatore diretto). In
questo caso il soggetto sarà assicurato
ad entrambe le gestioni per i mesi relativi a ciascuna attività.
Allo stesso modo ci si regolerà se
un soggetto nei mesi in cui non svolge un’attività commerciale di tipo stagionale, lavora come dipendente o
L’
quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali;
● aziende non costituite in imprese
familiari:
● il titolare può attribuire a ciascun
collaboratore una quota del reddito
denunciato ai fini fiscali; in ogni caso,
il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49 per cento del reddito globale dell’impresa; i
contributi per il titolare e per i collabo-
Termini
e modalità
dei versamenti
collaboratore. Sarà quindi iscritto al
relativo fondo per i mesi di lavoro e
per la parte rimanente dell’anno alla
gestione commercianti.
Le stesse regole valgono, a parità di
condizioni, anche per i familiari coadiutori.
ratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi.
Affittacamere
e produttori
di assicurazione
Coloro che esercitano attività di affittacamere e i produttori di assicura-
Nessuna novità sui termini di versamento dei contributi. Come nel passato, dunque, il pagamento deve avvenire, tramite i modelli di pagamento unificato F24, entro le seguenti scadenze:
● 16 maggio 2013, 16 agosto 2013
(il termine slitta al giorno 20 per il rinvio delle scadenze per il periodo estivo), 16 novembre 2013 (cadendo di
sabato il termine slitta al giorno 18) e
16 febbraio 2014 (cadendo di domenica il termine slitta al giorno 17), per
il versamento delle quattro rate dei
contributi dovuti sul minimale di reddito;
● entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle
persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo
2012, primo acconto 2013 e secondo
acconto 2013.
DEBITI CONTRIBUTIVI: COME DIFENDERSI DA INPS E DA EQUITALIA
lt ad Equitalia anche sui crediti contributivi dell’Inps. Se il
contribuente ritiene di non
essere debitore di ciò che è iscritto
nella cartella di pagamento notificata da Equitalia può richiedere
l’immediata stop delle attività di riscossione forzata. A stabilirlo è la
legge Stabilità del 2013 (legge n.
228/2012) che recepisce la pratica
amministrativa già seguita da Equitalia. Ma c’è un’altra novità; la procedura di sospensione si applica
anche all’avviso di addebito Inps
(che funge oggi da cartella di pagamento ‘ad hoc’ per i debiti contributivi). L’Inps, con il messaggio n.
1636/2013 spiega come deve
comportarsi il debitore per chiedere la sospensione dell’atto esecutivo.
A
La riscossione
dell’Inps
Prima di vedere nel dettaglio come e quando funziona questa procedura di “sospensione”, è utile ricordare con quali strumenti l’Inps,
oggi, attiva la riscossione dei debiti
contributivi.
L’attuale sistema di riscossione
dell’Inps, in vigore dal 1° gennaio
2011, si caratterizza per la presenza
di un “avviso di addebito”, unico
per tutti i debiti nei confronti
dell’istituto di previdenza, dotato di
valore di titolo esecutivo. In altre
parole, a differenza del passato
quando l’Inps doveva affidare ad
Equitalia i propri crediti perché li
notificasse ai debitori tramite cartella di pagamento e poi procedesse
(sempre Equitalia) ad eventuale riscossione coattiva, ora è sufficiente
questo “avviso di addebito”, emesso e notificato a cura dell’Inps, ad
autorizzare sempre Equitalia a procedere alla riscossione coattiva (ovviamente in caso di mancato pagamento). L’avviso di addebito è
emesso direttamente dall’Inps che
procede anche alla notifica al con-
LA RISCOSSIONE INPS
L’avviso
di addebito
E’ lo “strumento” attraverso cui l’Inps procede autonomamente alla contestazione e richiesta delle
somme a qualunque titolo dovute dai contribuenti
L’avviso è in ruolo
La novità più rilevante è che l’avviso di addebito è
dotato di valore di titolo esecutivo
La notifica
L’avviso di addebito è notificato direttamente
dall’Inps utilizzando varie procedure (posta elettronica certificata; messi comunali o agenti di polizia municipale; raccomandata con avviso di ricevimento)
Il pagamento
o esecuzione
forzata
Gli avvisi di addebito Inps devono essere pagati entro 60 giorni dalla notifica. In caso di mancato pagamento scatta l’esecuzione forzata da parte
dell’agente della riscossione
tribuente; esso contiene l’intimazione a pagare nel termine di
60 giorni, nonché l’indicazione che,
in mancanza, l’agente della riscossione (ossia Equitalia) procederà
all’esecuzione forzata con poteri, facoltà e modalità che disciplinano la
riscossione a mezzo ruolo.
L’avviso di addebito può scaturire da due situazioni:
● da omissioni contributive;
● da accertamento contributivo.
L’avviso di addebito
per omissioni
contributive
L’avviso di addebito può scaturire, prima di tutto, da omissione
contributive, ossia da contribuzione
denunciata e non versata, in tutto o
in parte, alle scadenze di legge ovvero versata in ritardo. E’ tale, ad
esempio, la situazione dell’artigiano
che non versi, alla prevista scadenza di legge, una o più rate trimestrali di contributi.
L’avviso
di addebito
da accertamento
L’avviso di addebito in secondo
luogo può scaturire da un accerta-
mento; in tal caso, evidentemente,
avrà ad oggetto i crediti accertati a
seguito di verifica ispettiva
dell’Inps o di altri enti (ispettori
del ministero del lavoro, per
esempio), ovvero a seguito di un
accertamento d’ufficio. In tutti
questi casi, prima di aver notificato
l’avviso di addebito, il debitore
(colui che ha avuto l’accertamento) riceve la notifica di un altro provvedimento, ossia lo “atto
di accertamento”, insieme a una
lettera di diffida di adempiere al
pagamento della contribuzione accertata entro 90 giorni. Il debitore,
a questo punto, può percorrere
una di queste tre possibili strade:
1) pagare e così chiudere la partita;
2) proporre ricorso amministrativo all’Inps, cosa possibile entro lo
stesso termine di 90 giorni che è
previsto anche per il pagamento;
3) proporre azione giudiziaria
(cioè ricorso al giudice del lavoro),
entro il termine di 40 giorni dalla
notifica dell’atto di accertamento.
Lasciamo da parte la prima strada. La seconda, quella del ricorso
amministrativo, è una strada che
comporta la sospensione dell’azione di recupero fino alla decisione
dell’organo amministrativo cui è
stato proposto ricorso. In caso di
rigetto del ricorso, e se non c’è il
pagamento delle somme dovute
entro 10 giorni dalla notifica
dell’esito del rigetto del ricorso, seguirà la formazione e la notifica dell’avviso di addebito Inps al
contribuente. Invece, in presenza
di accoglimento parziale del ricorso dal quale derivi una rideterminazione degli importi dovuti, l’Inps
richiede al debitore il pagamento
della somma rideterminata entro
10 giorni e, in caso di mancato pagamento, notifica l’avviso di addebito. La terza strada (ricorso al giudice del lavoro), parimenti, comporta la sospensione della riscossione fino alla sentenza, ossia fino
a che il giudice non dichiari la conferma del debito a carico del contribuente.
Se non viene seguita nessuna
delle predette tre vie, trascorsi 90
giorni l’Inps procede all’emissione
e alla notifica dell’avviso di addebito. A questo punto la partita si rimette in gioco e il contribuente ha
60 giorni di tempo per pagare; se
non lo fa, l’avviso di addebito passa
nelle mani di Equitalia che avvia la
procedura di riscossione coattiva.
Gli importi sono maggiorati
dell’aggio e delle ulteriori somme
dovute all’agente della riscossione
nella misura del 9 per cento.
Attenzione
a fare i furbi
Qualora nel corso dell’esame
della richiesta di sospensione dovesse emergere che, a corredo della richiesta, siano stati prodotti documenti falsi oppure contraffatti, i
direttori delle strutture territoriali
competenti dell’Inps sono tenuti a
procedere, “senza indugio”, alla denuncia all’autorità giudiziaria. Inoltre, è prevista in tal caso l’irrogazione di una sanzione amministrativa di misura variabile dal 100
al 200% dell’ammontare delle
somme dovute, con importo minimo pari a 258 euro.
COME BLOCCARE EQUITALIA
Per quali debiti
Lo stop si può richiedere sia per i debiti notificati in
cartella di pagamento (Equitalia), sia per quelli richiesti dall’Inps tramite avviso di addebito
Quando i debiti siano stati interessati:
a) da prescrizione o decadenza intervenuta in data
antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio;
Quando è possibile c) da una sospensione amministrativa;
d) da una sospensione giudiziale o da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte il debito;
e) da un pagamento effettuato prima della formazione del ruolo;
f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito.
Termini
La richiesta va presentata all’agente della riscossione (Equitalia) o all’Inps entro 90 giorni dalla notifica, rispettivamente, della cartella di pagamento o
dell’avviso di addebito (Inps).
Attenzione; il termine è perentorio
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I NSERTO
APRILE 2013
DICHIARAZIONE
CON “UNICO“ 2013
a cura di FRANCESCA FRANCESCHI
Q
uesto inserto è la prima parte dell’illustrazione del modello UNICO 2013 Persone
fisiche dedicata principalmente ai professionisti che debbono presentare la dichiarazione unificata, ma serve anche a quei lavoratori dipendenti che non hanno
un sostituto d’imposta (cioè che provvede a trattenere le tasse sulla busta paga) oppure
che svolgono contemporaneamente anche una attività professionale autonoma o, infine, ai contribuenti con altri redditi che avrebbero potuto presentare il 730 o il Modello
UNICO MINI, ma hanno dirottato la scelta verso il tradizionale modello UNICO.
In questa prima parte vengono trattati i principali quadri del fascicolo base, vale a dire quelli dedicati ai terreni e fabbricati, lavoro dipendente, oneri e spese detraibili e deducibili. Nella seconda parte, che sarà pubblicata con il numero di maggio, illustreremo
il quadro RE (lavoro autonomo), il nuovo quadro LM (contribuenti cosiddetti “nuovi minimi”) ed RR (contributi INPS) e vedremo anche come vanno dichiarati i dividendi e altri
redditi. Concluderemo con i quadri “finali” di UNICO 2013 e cioè RN (calcolo dell’IRPEF),
RV (addizionali all’IRPEF), RX (utilizzo dei crediti), compensazione, rateizzazione, il quadro RS (contributo di solidarietà per redditi oltre 300mila euro) e la dichiarazione IRAP.
Verrà trattato, infine, il quadro AC che interessa gli amministratori di condominio. Agli
imprenditori, artigiani e commercianti e a chi possiede altri redditi particolari è dedicata, invece, l’edizione 2013 del volume “Compiliamo insieme il modello UNICO” che
verrà distribuito in edicola a maggio ed inviato gratuitamente agli abbonati, che lo hanno richiesto.
Le novità più importanti di quest’anno riguardano case e terreni e risultano legate
all’introduzione e alla natura sostitutiva dell’Imu. In particolare, niente Irpef e addizionali sul reddito dominicale dei terreni non affittati e sugli immobili non locati o a disposizione. Immobili in primo piano anche per le novità sui fabbricati storici affittati e
per lo sconto sulle ristrutturazioni edilizie. E se i fabbricati sono all’estero? Ci sono cambiamenti anche nel quadro RM (situato nel fascicolo 2 di Unico) dove va calcolata l’imposta patrimoniale su questi e altri investimenti esteri.
Sul fronte della beneficenza quest’anno si può destinare l’otto per mille dell’Irpef anche alla Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale e
Chiesa Apostolica in Italia.
INS aprile 2013_1-33:INS_aprile_2007_1-27
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Aprile 2013
COME E’ FATTO IL MODELLO DI QUEST’ANNO
Modello UNICO 2013 si articola
IlinDICHIARAZIONE
due parti:
DEI REDDITI;
●
●
Riservato alla Poste italiane Spa
DICHIARAZIONE IVA.
Anche quest’anno la dichiarazione IVA può essere presentata in via autonoma (cioè separata da UNICO) a partire da
febbraio 2013 (è il caso di chi
intende utilizzare subito il credito IVA 2012 superiore a 5.000
euro in compensazione o chiederne il rimborso).
La dichiarazione IRAP non va
compresa nel Modello UNICO, ma
deve essere presentata in forma
autonoma direttamente alla
Regione (mediante invio telematico all’Agenzia delle Entrate).
Il Modello UNICO per la dichiarazione dei redditi, a sua volta, è composto di 3 fascicoli:
■ IL FASCICOLO 1, deve essere
utilizzato da tutti i contribuenti.
Contiene il frontespizio, dove
vanno riportati i dati identificativi
del dichiarante, il Prospetto familiari a carico, ed i quadri RA (terreni), RB (fabbricati), RC (lavoro
dipendente), RP (oneri e spese),
RN (IRPEF), RV (addizionali
all’IRPEF) CR (crediti d’imposta),
RX (rimborsi e compensazioni) e
CS (contributo di solidarietà).
N. Protocollo
Data di presentazione
UNI
PERSONE FISICHE
2013
genzia
ntrate
Periodo d’imposta 2012
COGNOME
NOME
CODICE FISCALE
Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede un sistema di garanzie a tutela dei
Informativa sul
trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.
trattamento dei dati
Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i diritti riconosciuti al
personali (art. 13,
D.Lgs. n. 196, 2003) cittadino.
Finalità
del trattamento
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti,
che nella dichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dall’Agenzia delle
Entrate e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d’imposta, agenzie postali, associazioni di
categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e che, a tal fine, alcuni dati possono essere
pubblicati ai sensi del combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del
6 agosto 2008, e 66-bis del DPR n. 633 del 26 ottobre 1972.
I dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici
(quali, ad esempio, i Comuni, l’I.N.P.S.), in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia
comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante della Privacy
.
Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.
Dati personali
La maggior parte dei dati richiesti nella dichiarazione (quali, ad esempio, quelli anagrafici, quelli reddituali e quelli necessari per la
determinazione dell’imponibile e dell’imposta) devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere
amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.
L’indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell’indirizzo di posta elettronica è invece facoltativa, e consente di ricevere
gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.
Altri dati (ad esempio quelli relativi agli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta) possono, invece, essere indicati facoltativamente
dal contribuente qualora intenda avvalersi dei benefici previsti.
Dati sensibili
L’effettuazione della scelta per la destinazione dell’otto per mille dell’Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell’art. 47 della legge 20
maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose.
L’effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell’Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell’art.2, comma 250 della
legge 23 dicembre 2009, n. 191. Tali scelte comportano, secondo il D.Lgs. n. 196 del 2003, il conferimento di dati di natura “s ensibile”.
L’inserimento, tra gli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dell’imposta, di spese sanitarie, ha anch’esso carattere facoltativo e
comporta ugualmente il conferimento di dati sensibili.
Modalità
del trattamento
La dichiarazione può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i
dati al Ministero dell’Economia e delle Finanze e all’Agenzia delle Entrate.
I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche
mediante verifiche dei dati presenti nelle dichiarazioni:
• con altri dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri
soggetti (ad esempio, dai sostituti d’imposta);
• con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.).
Titolari
del trattamento
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Agenzia delle Entrate e gli intermediari, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 2003,
assumono la qualifica di “titolare del trattamento dei dati personali” quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
In particolare sono titolari:
• il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta l’elenco dei responsabili;
• gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.
Responsabili
del trattamento
I “titolari del trattamento” possono avvalersi di soggetti nominati “responsabili”.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate si avvale della So.Ge.I. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner
tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell’AnagrafeTributaria.
Diritti dell’interessato
Presso il titolare o i responsabili del trattamento l’interessato, in base all’ar t. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, può accedere aipropri dati personali
per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro
trattamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:
• Ministero dell’Economia e delle Finanze, Via XX Settembre 97 – 00187 Roma;
• Agenzia delle Entrate – Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 Roma.
Consenso
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli
interessati per poter trattare i loro dati personali.
Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali comuni in quanto il loro conferimento è obbligatorio per
legge, mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati per trattare i dati sensibili relativi alla scelta dell’ o tto per mille e del cinque
per mille dell’Irpef e/o a particolari oneri deducibili o per i quali spetti la detrazione dell’imposta e per poterli inoltre comunicare al Ministero
dell’Economia e delle Finanze e all’Agenzia delle Entrate.
Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell’ otto per
mille dell’IRPEF e del cinque per mille dell’IRPEF
.
■ IL FASCICOLO 2, che contiene
i quadri necessari per dichiarare i
contributi INPS e gli altri redditi da
La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.
parte dei contribuenti non obbliga1
ti alla tenuta delle scritture contabili (ad esempio redtri), se rientra tra i soggetti obbligati;
diti di capitale, redditi diversi, altri redditi di lavoro
● il quadro AC se è tenuto a questa comunicazione
autonomo, ecc.), nonché il quadro RW (investimenti
in qualità di amministratore di condominio.
all’estero) e il quadro AC (amministratori di condominio).
SOSTITUTI D’IMPOSTA (MODELLO 770/2013)
■ IL FASCICOLO 3, che contiene i quadri necessari
per dichiarare gli altri redditi da parte dei contribuenti
obbligati alla tenuta delle scritture contabili.
I contribuenti senza partita IVA devono compilare
solo il “fascicolo 1” più gli eventuali quadri contenuti
nel fascicolo 2 per dichiarare particolari redditi.
Chi ha la partita IVA, invece, oltre al modello per la
dichiarazione dei redditi (fascicolo 1, 2 e/o 3), deve
compilare anche:
● i quadri IVA, se deve presentare la dichiarazione
IVA (anche in via autonoma);
● Il Modello per la comunicazione dei dati rilevanti
per l’applicazione degli studi di settore (o dei parame-
Il Modello 770 non fa parte della dichiarazione unificata e quindi deve essere presentato autonomamente
(considerate anche le diverse scadenze per la presentazione). Questo modello è “sdoppiato” in due dichiarazioni:
● Modello 770/2013 SEMPLIFICATO: deve essere
utilizzato se sono state effettuate ritenute sui redditi di
lavoro dipendente o assimilati, di lavoro autonomo,
sulle provvigioni e sui compensi corrisposti dallo Stato.
● Modello 770/2013 ORDINARIO: deve essere utilizzato per dichiarare ritenute diverse da quelle che
rientrano nel Modello semplificato (ad esempio ritenute su redditi di capitale).
Per entrambi i Modelli, la scadenza per la trasmissione telematica è fissata al 31 luglio 2013.
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CHI DEVE FARE LA DICHIARAZIONE CON UNICO 2013
ono obbligati alla presentazione della dichiarazione
dei redditi con UNICO 2013, i lavoratori autonomi
e imprenditori (commercianti, artigiani, professionisti, artisti, industriali), anche se dalla loro attività non hanno conseguito alcun reddito. Debbono presentare la dichiarazione anche i lavoratori dipendenti con altri redditi
che avrebbero potuto avvalersi del 730, ma non lo hanno
fatto.
Devono presentare, inoltre, la dichiarazione con UNICO,
sempreché non siano esonerati dalla presentazione per
effetto delle detrazioni per lavoro dipendente, pensione
e/o per altri redditi, delle detrazioni per familiari a carico e
delle ritenute subite:
● i lavoratori dipendenti da soggetti privati non obbligati ad effettuare la ritenuta d’acconto (ad esempio collaboratori domestici, autisti e altri addetti alla casa). Costoro
possono anche utilizzare il Modello UNICO “Mini” (si veda
pag. 7);
● i lavoratori dipendenti ed i pensionati che, oltre allo
stipendio o alla pensione, hanno avuto altri redditi (derivanti da attività di lavoro autonomo o d’impresa) oppure
redditi dei figli minori di cui hanno l’usufrutto legale;
● i lavoratori dipendenti a cui sono state riconosciute
dal sostituto d’imposta deduzioni dal reddito e/o detrazioni d’imposta non spettanti, in tutto o in parte, anche se
in possesso di un solo Mod. CUD e non hanno a questo
fine utilizzato il Modello 730;
● i contribuenti che hanno conseguito, anche se in
qualità di eredi, redditi sui quali l’imposta si applica separatamente (sono esclusi quelli che non devono essere
indicati nella dichiarazione, come, ad esempio, gli emolumenti arretrati e le indennità di fine rapporto, le indennità
per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, quando sono erogati da soggetti obbligati ad effettuare le ritenute alla fonte). Costoro, tuttavia,
se posseggono anche redditi da lavoro dipendente o
equiparato, avrebbero potuto anche utilizzare il Modello
730;
● i lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore
di lavoro e sono in possesso di più modelli CUD se l'imposta corrispondente al reddito complessivo supera di
oltre 10,33 euro il totale delle ritenute subìte. Costoro
avrebbero potuto anche utilizzare il Modello 730;
● i lavoratori dipendenti che hanno percepito diretta-
S
mente dall’INPS o da altri Enti indennità e somme a titolo
di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute e sempreché
non ricorrano le condizioni di esonero. Costoro avrebbero
potuto anche utilizzare il Modello 730;
● gli eredi, relativamente ai redditi di persone decedute, se queste ultime erano tenute a presentare la dichiarazione;
● i lavoratori dipendenti o pensionati ai quali non
sono state trattenute nella misura dovuta le addizionali
comunale e regionale all’IRPEF. In questo caso l’obbligo di
presentare la dichiarazione sussiste solo se l’importo da
versare per ciascuna addizionale supera 10,33 euro.
Costoro avrebbero potuto anche utilizzare il Modello 730;
● i dipendenti a cui il datore di lavoro non ha trattenuto
il contributo di solidarietà (redditi superiori a 300mila
euro);
● i contribuenti non residenti in Italia per i redditi prodotti nel territorio nazionale non soggetti a ritenuta alla
fonte a titolo di imposta (escluse le borse di studio anche
se erogate da soggetti residenti);
● contribuenti che hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da
indicare nei quadri RT e RM. Non vanno dichiarati i dividendi sui quali è stato già trattenuto il 20% a titolo di
“cedola secca”;
● chi possiede immobili, attività finanziarie oppure investimenti all’estero da dichiarare nel quadro RW. Per calcolare la nuova imposta dovuta su tali investimenti (0,76%
per gli immobili e 1 per mille per le attività finanziarie) va
compilato anche il quadro RM.
È consigliabile presentare la dichiarazione dei redditi
anche per i lavoratori dipendenti e per i pensionati
che, pur avendo solo lo stipendio o la pensione e
quindi non avendo tale obbligo, hanno sostenuto degli oneri deducibili o detraibili e intendono ottenere il
rimborso di parte delle ritenute subite (sempreché
non abbiano già presentato il 730). Lo stesso discorso
vale per i contribuenti che intendono chiedere il rimborso di eccedenze di imposta, derivanti dalla dichiarazione presentata nel 2012 o da acconti versati nello
stesso anno.
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VERSAMENTI E PRESENTAZIONE DEL MODELLO
versamenti risultanti dalla dichiarazione, compresi
quelli relativi al primo acconto 2013 devono essere effettuati (utilizzando la delega Mod. F24) entro il 17
giugno 2013 (il 16 giugno è domenica) oppure entro il
17 luglio 2013 con la maggiorazione dello 0,40%. È
sempre possibile usufruire della rateizzazione pagando
gli interessi nella misura del 4% annuo (0,33% per ogni
mese).
I
Gli importi delle imposte che scaturiscono dalla dichiarazione devono essere versati arrotondati all’unità di euro, così come determinati nella dichiarazione stessa. Se, invece, gli importi indicati in dichiarazione devono essere successivamente elaborati (acconti, rateizzazioni), nel versarli si applica la
regola generale dell’arrotondamento al centesimo
di euro (es. euro 10.500,752 arrotondato diventa
10.500,75; euro 10.500,755 arrotondato diventa
10.500,76) trattandosi di ammontari che non si indicano in dichiarazione ma direttamente nel modello di versamento F24.
I contribuenti non titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti con il Modello F24 presso una qualsiasi banca o concessionario della riscossione, oppure alla
posta.
E’ consentito, inoltre, effettuare i versamenti telematici
utilizzando i servizi on line dell’Agenzia delle Entrate o
del sistema bancario o postale (home banking).
I contribuenti titolari di partita IVA, invece, devono effettuare i pagamenti esclusivamente con modalità telematiche.
Ricordiamo che, con riferimento alla dichiarazione
dei redditi, i versamenti non devono essere effettuati se gli importi da versare a saldo per ciascuna
imposta (comprese le addizionali) non superano
ciascuna 12 euro. Per l’IVA e l’IRAP resta il limite è
di euro 10,33.
Pagamento
a rate
Il pagamento delle imposte dovute a saldo e in acconto (escluso quello di novembre) può essere effettuato in
uno numero di rate mensili scelte dal contribuente. In
ogni caso il pagamento rateale deve terminare entro
novembre 2013.
La rateizzazione non deve necessariamente riguardare
tutti gli importi dovuti: ad esempio, si potrà rateizzare il
saldo IRPEF 2012 e pagare in un’unica soluzione il primo
acconto per il 2013, o viceversa.
Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi del 4%
annuo. Ne parleremo ampiamente nell’inserto del prossimo mese di UNICO 2013.
Sanzioni
e ravvedimento operoso
In caso di omesso o insufficiente versamento delle
imposte (o anche di una rata) si applica la sanzione del
30% sulle somme non versate (o versate in meno) e gli
interessi. Per ridurre queste ammende il contribuente
può comunque avvalersi del ravvedimento operoso (vedi
box).
Per perfezionare il ravvedimento operoso è necessario
che, entro il termine previsto, siano pagate imposte, sanzione ridotta e interessi legali (ciò non vale per il ravvedimento “sprint” per il quale la sanzione ridotta opera
anche in caso di contestazione da parte del Fisco).
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tipo
ravvedimento
Pagamento
Quanto
si paga
Ravvedimento
“sprint”
Sanzione 0,2% per
Entro 14 giorni suc- ogni giorno di ritarcessivi alla scadenza do, più interessi
legali (*)
Ravvedimento
“breve”
Entro 30 giorni suc- Sanzione 3%, più
cessivi alla scadenza interessi legali (*)
Ravvedimento
“lungo”
Entro il 30/9/2013
(termine di presenta- Sanzione 3,75%, più
zione denuncia rela- interessi legali (*)
tiva al 2012)
(*) Gli interessi legali sono del 2,5% annuo e si calcolano per ogni giorno di ritardo. Ad esempio, per un mancato pagamento entro il 17 luglio 2013, in caso di
ravvedimento operoso, gli interessi legali andranno conteggiati dal 18 luglio fino
al giorno in cui viene eseguito il pagamento.
Come si presenta
il Modello
Tutti i contribuenti devono presentare la dichiarazione per via telematica, direttamente o tramite un
intermediario abilitato.
Può continuare a presentare il Modello cartaceo soltanto chi:
● non può presentare il Mod. 730 perché non ha un
sostituto d’imposta, pur avendo un datore di lavoro (es.
lavoratori domestici) o non è pensionato;
● pur potendo presentare il 730 deve dichiarare alcuni
redditi o comunicare dati utilizzando i quadri del Modello
UNICO (RM, RT, RW, AC);
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● deve presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti;
● non ha un sostituto d’imposta al momento della
presentazione della dichiarazione perché il rapporto di
lavoro è cessato.
La consegna del Modello cartaceo (per chi non è
obbligato all’invio on-line) può essere effettuata, indipendentemente dal proprio domicilio fiscale:
● alla posta (non è possibile presentarlo in banca);
● agli Uffici locali dell’Agenzia delle Entrate abilitati a
fornire l’assistenza ai contribuenti per la compilazione,
che ne cureranno l’invio per via telematica;
● agli intermediari autorizzati (ad esempio dottori
commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro,
avvocati, Caf, ecc.).
La dichiarazione consegnata alla posta deve essere
inserita nell’apposita busta in modo che il triangolo
posto in alto a sinistra del frontespizio corrisponda al
triangolo sulla facciata della busta e che attraverso la
finestra della busta siano visibili il tipo di Modello, la
data di presentazione e i dati identificativi del contribuente.
La presentazione telematica delle dichiarazioni può
essere effettuata attraverso:
● il servizio telematico Entratel, riservato a coloro che
svolgono un ruolo di intermediazione tra contribuenti e
Agenzia delle Entrate e a chi presenta la dichiarazione
dei sostituti d’imposta (Mod. 770 SEMPLIFICATO o ORDINARIO) in relazione a più di 20 soggetti;
● il servizio telematico Fisconline. Questo servizio è
utilizzato dai contribuenti che, previa richiesta all’Agenzia
delle Entrate di un codice PIN personale, vogliono o devono trasmettere la propria dichiarazione per via telematica e da coloro che sono obbligati a presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta per non più di 20
soggetti oppure pur non dovendo presentare tale dichiarazione sono comunque tenuti alla trasmissione telematica delle altre dichiarazioni(ad esempio, dichiarazione IVA).
Le dichiarazioni presentate alla posta da parte dei
contribuenti obbligati alla presentazione telematica sono soggette ad una sanzione da 258 a 2.065 euro.
Presentazione
telematica diretta
I contribuenti che predispongono da soli la propria
dichiarazione, possono scegliere di trasmetterla direttamente, senza avvalersi di un intermediario abilitato; in
questo caso la dichiarazione si considera presentata nel
giorno in cui viene trasmessa telematicamente
dall’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione
è costituita dalla comunicazione rilasciata “telematicamente” dalla stessa Agenzia.
La presentazione telematica diretta può avvenire
anche consegnando la dichiarazione presso un qualsiasi
Ufficio dell’Agenzia delle Entrate che ne curerà l’invio
telematico.
Presentazione
ad intermediari
Le dichiarazioni dei redditi predisposte dagli intermediari abilitati (ad esempio, commercialisti, consulenti
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del lavoro, avvocati, revisori contabili, ecc.) devono
essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate solo per via
telematica tramite il servizio Entratel. Gli intermediari
devono rilasciare al contribuente contestualmente alla
ricezione della dichiarazione o dell’assunzione dell’incarico per la sua compilazione, l’impegno (in forma libera,
ma datato e sottoscritto) a trasmettere i dati in essa
contenuti, precisando se la dichiarazione gli è stata data
già compilata o verrà da lui predisposta. Entro 30 giorni
dal termine previsto per la trasmissione telematica, l’intermediario deve rilasciare al contribuente anche l’originale della dichiarazione unitamente alla copia dell’avvenuta ricezione da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Esito
del controllo
Anche quest’anno l’Agenzia delle Entrate invierà
eventuali comunicazioni relative alla liquidazione del
Modello UNICO (da cui emerge un’imposta da versare
o un minore credito) direttamente all’intermediario
che ha inviato on-line la dichiarazione soltanto se il
contribuente ha espresso tale scelta e il professionista
di fiducia ha accettato, a sua volta, di ricevere l’avviso
telematico (vedi casella “invio avviso telematico” e riquadro “impegno alla presentazione telematica” del
frontespizio). Chi non effettua la scelta per l’avviso telematico, riceverà l’eventuale comunicazione di irregolarità e l’invito a fornire chiarimenti da parte delle Entrate
mediante raccomandata.
Quando
si presenta
Il Modello UNICO 2012 si presenta:
dal 2 maggio al 1° luglio 2013 (il 30 giugno è domenica), se la presentazione viene effettuata in forma
cartacea per il tramite di un ufficio postale (non interessa i professionisti);
● entro il 30 settembre 2013, se la presentazione
viene effettuata in via telematica, direttamente dal contribuente via Entratel, via Internet o se viene trasmessa
da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati o
da un Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
●
La dichiarazione degli eredi (per conto del defunto)
agli uffici postali deve essere presentata entro il:
- 1° luglio 2013, se il decesso è avvenuto tra il 1°
gennaio 2012 e il 28 febbraio 2013;
- 31 dicembre 2013 se il decesso è avvenuto successivamente.
Per le persone decedute nel 2012 o entro il 16
febbraio 2013 il pagamento delle imposte deve
essere effettuato dagli eredi nei termini ordinari.
Per chi è deceduto successivamente, invece, la
scadenza per i pagamenti è fissata al 16 dicembre
2013.
Se nel 2012 la persona deceduta aveva presentato il
mod. 730 dal quale risultava un credito successivamente non rimborsato dal sostituto d’imposta, l’erede può
indicare tale credito nella dichiarazione che presenta
per conto del defunto.
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CHI NON DEVE FAR NULLA
on deve presentare alcuna dichiarazione:
● chi nel 2012 non ha avuto alcun reddito (purchè non obbligato a tenere le
scritture contabili);
● chi nel 2012 ha avuto un reddito complessivo, non superiore a 8.000 euro, nel quale
concorre il reddito di lavoro dipendente o assimilato (borse di studio, compensi ai soci di
cooperative di lavoro, agricole, ecc.) con periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni e non
sono state operate le ritenute fiscali;
● chi nel 2012 ha avuto un reddito complessivo, non superiore a 7.500 euro, nel quale
concorre un reddito di pensione con periodo
di pensione non inferiore a 365 giorni e non
sono state operate le ritenute. Tale limite è elevato a 7.750 euro se il pensionato ha almeno
75 anni;
● chi ha posseduto redditi di pensione, goduti per l’intero anno, per complessivi 7.500 euro
ed eventualmente anche redditi dei terreni non
superiori a 185,92 euro;
● chi ha percepito un reddito complessivo fino a 7.500 euro, al quale concorre un assegno
periodico corrisposto dal coniuge, ad eccezione di quello destinato ai figli;
● chi ha percepito un reddito complessivo
non superiore a 4.800 euro, al quale concorre
uno dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per il quale la detrazione prevista
non va rapportata al periodo di lavoro (ad
esempio, medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale per i compensi percepiti con l’attività di intramenia, ecc.) e/o redditi da attività
occasionali;
● chi possiede solo redditi di terreni e/o fabbricati imponibili ai fini Irpef per un reddito
complessivo non superiore a 500 euro. Considerato che i redditi degli immobili sfitti o a disposizione per i quali è dovuta l’Imu da quest’anno non sono più imponibili ai fini Irpef,
per verificare il superamento dei 500 euro non
bisogna considerare questi ultimi fabbricati;
● i lavoratori dipendenti e i pensionati che
hanno percepito solo redditi da un unico sostituto di imposta obbligato ad effettuare le ritenute d’acconto ed eventualmente il reddito
dell’abitazione principale e sue pertinenze e altri fabbricati non locati;
● i titolari di più pensioni tassate alla fonte
in modo cumulativo, se non posseggono altri
redditi e se la tassazione alla fonte è stata effettuata sul cumulo dei trattamenti;
● i contribuenti che hanno solo redditi derivanti da rapporti di collaborazione a progetto
intrattenuti con uno o diversi sostituti d’imposta, se interamente conguagliati;
● i lavoratori dipendenti che possiedono
redditi di lavoro dipendente corrisposti anche
da più datori di lavoro, ma certificati comples-
N
sivamente dall’ultimo sostituto
d’imposta che
ha effettuato il
conguaglio con
in più l’abitazione principale e
pertinenze (box,
cantina, ecc.) e
altri fabbricati
non locati;
● chi possiede
solo
l’abitazione principale e le sue eventuali pertinenze
e altri fabbricati
non locati. L'esonero si estende
anche all'ipotesi
in cui, oltre all’abitazione principale e fabbricati
sfitti, il contribuente possieda parti comuni
condominiali (es. casa del portiere), la cui quota di reddito spettante non sia superiore a
25,82 euro (sempreché non sia stato affittato e
non si tratti di negozi).
● chi possiede solo redditi esenti (ad esempio, pensioni di guerra, pensioni, indennità e
assegni erogati dal Ministero dell’interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, pensioni
sociali, compensi derivanti da attività sportive
dilettantistiche per un importo complessivo
non superiore a 7.500 euro, ecc.);
● chi ha avuto redditi soggetti ad imposta
sostitutiva (ad esempio interessi sui Bot o sugli altri titoli del debito pubblico);
● chi ha avuto redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad esempio, interessi sui conti correnti bancari o postali, redditi
derivanti da attività sportive dilettantistiche per
un importo fino a 28.158,28 euro);
● gli incaricati delle vendite a domicilio
quali ad esempio i venditori di libri con il sistema “porta a porta” e le “dealers” che raccolgono, nel corso delle riunioni indette nei vari domicili di privati consumatori gli ordinativi di acquisto di alcuni prodotti, le cui provvigioni, nel
2012 hanno scontato una ritenuta a titolo
d’imposta, e che non possiedono altri redditi.
Sono in ogni caso esonerati dalla dichiarazione i contribuenti, non obbligati alla tenuta
delle scritture contabili, che hanno un’IRPEF
lorda corrispondente al reddito complessivo
che diminuita delle detrazioni per lavoro dipendente, pensione e/o altri redditi, delle detrazioni per i familiari a carico e delle ritenute,
non supera 10,33 euro.
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COME SI INTEGRA IL MODELLO 730
C
hi ha già presentato la dichiarazione dei redditi
con il Modello 730, può ancora integrare o correggere i dati della propria dichiarazione presentando
il Modello UNICO. In questo modo, potrà esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte, oppure evidenziare
oneri deducibili o detraibili non indicati nel Modello
730.
In tal caso deve essere barrata a casella “CORRETTIVA
NEI TERMINI” situata nel rigo “Tipo di dichiarazione” del
frontespizio.
Per la dichiarazione correttiva nei termini o integrativa non è possibile utilizzare il Modello
UNICO MINI.
Chi presenta il Modello UNICO sostitutivo del
Modello 730 è tenuto a compilare integralmente il
modello, a ricalcolare l’imposta complessiva dovuta
(comprese le addizionali IRPEF) e a rispettare tutte le
modalità e i termini di presentazione previsti per il
modello stesso.
Se la nuova dichiarazione comporta maggiori imposte rispetto a quelle che risultavano dal 730, il contribuente dovrà versare la differenza entro i termini previsti per i pagamenti di UNICO 2013.
Il versamento va fatto anche quando il 730 si chiudeva a credito, ma dal Modello UNICO risulta un credito
minore di quello vantato in precedenza, che verrà
comunque rimborsato dal sostituto d’imposta.
Viceversa, se dal Modello UNICO risulta dovuta un'imposta minore oppure un credito maggiore, si può scegliere se chiedere il rimborso della differenza o se indicarla a credito in diminuzione dalle imposte dell'anno
successivo (credito in compensazione).
Il Modello UNICO può essere usato anche dai lavoratori dipendenti che hanno già presentato il 730 se nel
frattempo è cessato il rapporto con il datore di lavoro. In
questo caso, si potrà chiedere il rimborso delle somme
che risultano a credito dal prospetto di liquidazione.
Si fa presente, comunque, che il credito non rimborsato dal sostituto di imposta può essere vantato direttamente nella dichiarazione da presentare nell’anno suc-
cessivo, quale eccedenza risultante dalla precedente
dichiarazione senza necessità di presentare un Mod.
UNICO sostitutivo. Quest’ultima procedura potrà essere
seguita anche dagli eredi, che in caso di decesso del
contribuente, presentano la dichiarazione dei redditi per
conto del defunto.
Ricordiamo, comunque che se vengono riscontrati
errori commessi dal contribuente nel mod. 730, la
cui correzione comporta a favore dello stesso un
rimborso o un minor debito (ad esempio per
oneri non indicati in precedenza), sarà possibile
presentare al Caf o ai professionisti abilitati un
nuovo 730 entro il 25 ottobre 2013, senza dover
presentare il Modello Unico.
ESEMPIO
Il signor Rossi, dopo aver presentato il modello 730 si
accorge di non aver dichiarato la quota a lui spettante
del reddito dell'appartamento del portiere affittato, e di
non aver dedotto la donazione ad una Onlus.
In questo caso il signor Rossi dovrà presentare il
modello UNICO barrando la casella “correttiva nei termini” situata nel frontespizio.
Indicherà, quindi, oltre ai redditi e agli oneri già evidenziati nel 730, anche la quota di reddito dell'appartamento del portiere nel quadro RB e la donazione alla
Onlus nel quadro RP. Ma mentre nel 730 il signor Rossi
si era limitato ad indicare i redditi percepiti e le spese
sostenute, senza fare nessun altro conteggio, ora dovrà
seguire tutte le regole previste per la compilazione del
Modello UNICO. Ad esempio nel quadro RB dei fabbricati dovrà fare tutti i calcoli per arrivare al reddito imponibile.
Nel quadro RP il signor Rossi dovrà indicare le spese
sanitarie al netto della franchigia di 129,11 euro e non
per intero come aveva fatto nel 730.
L’eventuale maggiore IRPEF dovuta che scaturisce
dalla dichiarazione del Signor Rossi dovrà essere versata, entro il 17 giugno 2013 (in unica soluzione o ratealmente). Entro lo stesso termine dovrà versare, se dovuta, anche la differenza dell’acconto IRPEF 2013.
IL MODELLO UNICO MINI 2013
nche quest’anno, al tradizionale modello di dichiarazione si affianca il modello UNICO MINI, una versione
semplificata della denuncia ideata per i contribuenti
che si trovano nelle situazione meno complesse e che non
possono o non vogliono utilizzare il Mod. 730. In particolare UNICO MINI 2013 può essere utilizzato dai contribuenti
residenti in Italia che:
● non hanno variato il domicilio fiscale dal 1° novembre 2011 alla data di presentazione della dichiarazione;
● non sono titolari di partita IVA;
● hanno percepito uno o più dei seguenti redditi:
– redditi di terreni e di fabbricati, anche con cedolare
secca (escluse situazioni particolari, come ad esempio,
mancata coltivazione del terreno, terreni esenti da Imu, immobili locati a canone convenzionale, concessi in locazione o comodato ai terremotati, immobili distrutti o inagibili,
ecc. per le quali va utilizzato il modello Unico ordinario);
– redditi di lavoro dipendente o assimilati e di pensione
(esclusi compensi per lavori socialmente utili agevolati,
A
redditi soggetti al contributo di solidarietà perché superiori
a 300mila euro e redditi prodotti in “zone di frontiera”). Interessa in particolare i dipendenti che non possono usufruire del Modello 730 in quanto il datore di lavoro non è
sostituto d’imposta (ad esempio lavoratori domestici);
– redditi derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo occasionali;
● intendono usufruire delle detrazioni e deduzioni per
le spese sostenute (escluse le spese sanitarie per patologie
esenti sostenute per familiari non a carico; contributi per
previdenza complementare; detrazione per canoni di locazione, spese per manutenzione e salvaguardia dei boschi),
nonché delle detrazioni per lavoro e familiari a carico;
● non devono presentare la dichiarazione per conto di
altri (ad. esempio erede, tutore, ecc.);
● non devono presentare una dichiarazione correttiva
nei termini o integrativa.
La dichiarazione MINI verrà trattata nell’inserto di giugno.
INS aprile 2013_1-33:INS_aprile_2007_1-27
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8
Aprile 2013
IL FRONTESPIZIO DEL FASCICOLO BASE
el frontespizio, che contiene anche l’informativa
sul trattamento dei dati personali, occorre riportare, in alto a destra del modello il cognome, il
nome e il codice fiscale del contribuente.
N
Tipo
di dichiarazione
Nella seconda facciata, devono essere barrate le caselle relative ai modelli di dichiarazione compilati (ad
esempio “redditi”, “IVA”, ecc.).
Quadro VO
I contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA per l’anno 2012 (ad esempio
i medici che hanno solo operazioni esenti da IVA) che
devono comunicare opzioni e revoche con riferimento al 2012, devono allegare al Modello UNICO 2013 il
Quadro VO contenuto nella dichiarazione IVA 2013 e
barrare la relativa casella. Di conseguenza le caselle
“IVA” e “Quadro VO” sono alternative.
Amministratori
di condominio
L’amministratore di condominio obbligato a presentare il proprio Modello UNICO 2013 effettua la
comunicazione dei beni e servizi acquistati dal condominio nell’anno solare, compilando e allegando alla
dichiarazione il quadro AC del Modello UNICO 2013.
In questo caso deve essere barrata l’apposita casella
posta nel frontespizio. Se non è obbligato, per i propri
redditi, a presentare l’UNICO, deve comunque presentare il frontespizio ed il Quadro AC per le spese
effettuate per il condominio e per comunicare i dati
catastali del condominio in caso di interventi di
ristrutturazione detraibili al 36% o al 50%.
Parametri, studi di settore
e indicatori di normalità
Barrare le relative caselle se all’attività esercitata dal
contribuente si applicano gli studi di settore, i parametri e/o gli indicatori di normalità economica, compilare e allegare gli appositi modelli.
Correzione
della dichiarazione
Se la dichiarazione che si presenta, rettifica, sostituisce o integra una presentata in precedenza deve essere barrata la casella:
● correttiva nei termini, se la dichiarazione viene
presentata, prima della scadenza del termine di presentazione del Modello UNICO 2013, in sostituzione
di quella fatta con il Modello 730 o con un precedente Modello UNICO 2013;
● dichiarazione integrativa, se questa dichiarazione è presentata, dopo la scadenza del termine ordinario, per integrare o rettificare la dichiarazione già
consegnata. Se la nuova dichiarazione viene presentata per correggere errori che hanno determinato l’indicazione di un maggior reddito o comunque un maggior debito di imposta o di un minor credito, va barrata la casella “dichiarazione integrativa a favore”.
Lo stesso vale per la correzione di errori formali.
La casella “dichiarazione integrativa” (art. 2,
co. 8-ter DPR 322/98) va barrata solo da chi intende
modificare l’originaria richiesta di rimborso in compensazione del credito. Naturalmente, a patto che la
somma non sia stata già restituita al contribuente.
Eventi
eccezionali
La casella relativa agli eventi eccezionali deve essere compilata da coloro che hanno usufruito del differimento dei termini a seguito di calamità naturali (ad
esempio alluvione, terremoto, ecc.) o altri eventi eccezionali.
In particolare si deve indicare uno dei seguenti codici:
1 – Vittime di richieste estorsive e dell’usura;
2 – Soggetti colpiti ddal terremoto del 20 e 29
maggio 2012 nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio emilia, Mantova e Rovigo;
3 – Soggetti residenti o con sede operativa alla data
del 12/2/2011 nei comuni di Lampedusa e Linosa interessati dall’eccezionale afflusso di immigrati del
Nord Africa;
4 – Soggetti colpiti dall’alluvione di ottobre 2011
nelle province di La Spezia e Massa Carrara;
5 – Soggetti colpiti dall’alluvione nella provincia di
Genova e Livorno dal 4 all’8 novembre 2011, oppure
nel mese di marzo 2011 nel comune di Ginosa e dal
18 febbraio al 1° marzo 2011 in provincia di Matera;
6 – Soggetti interessati dall’alluvione del 22 novembre 2011 in provincia di Messina;
7 – contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali.
Se il contribuente ha usufruito di agevolazioni disposte da più provvedimenti di legge deve indicare il
codice relativo all’evento che ha previsto il maggior
differimento dal termine di presentazione della dichiarazione o dei versamenti.
Dati
del contribuente
La compilazione non presenta particolari problemi:
basta seguire le indicazioni del Modello. Se il dichiarante è nato all’estero, dovrà dichiarare lo Stato di
nascita e lasciare in bianco lo spazio relativo alla provincia. Chi ha la posta elettronica potrà indicare il proprio indirizzo per ricevere eventuali comunicazioni da
parte dell’Agenzia delle Entrate.
Stato civile
e residenza
La casella relativa al proprio stato civile deve essere
barrata facendo riferimento alla data in cui il contribuente presenta il modello UNICO. La residenza
anagrafica deve essere indicata solo se è variata nel
periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e la data di
presentazione del Modello UNICO 2013, oppure se è
la prima volta che si presenta la dichiarazione dei redditi (in quest’ultimo caso deve essere barrata la casella 2).
Se la residenza è variata occorre riportare l’indirizzo
della nuova residenza alla data di presentazione di
UNICO 2013 e anche la data della variazione.
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Aprile 2013
9
Codice fiscale (*)
TIPO
DI DICHIARAZIONE
Redditi
DATI DEL
CONTRIBUENTE
Comune (o Stato estero) di nascita
Quadro
AC
Quadro
VO
Modulo
RW
Iva
Studi di
settore
Parametri
Dichiarazione
integrativa
Eventi
Dichiarazione
Dichiarazione (art. 2, co. 8-ter,
Correttiva
integrativa
a
favore
integrativa
DPR 322/98) eccezionali
nei termini
Indicatori
Provincia (sigla)
Sesso
Data di nascita
giorno
mese
(barrare la relativa casella)
anno
M
celibe/nubile coniugato/a
1
2
vedovo/a
3
Accettazione
eredità giacente
separato/a
divorziato/a
4
deceduto/a
5
tutelato/a
6
7
8
Riservato al liquidatore ovvero al curatore fallimentare
Liquidazione
volontaria
Periodo d’imposta
Stato
giorno
mese
anno
giorno
dal
RESIDENZA
ANAGRAFICA
F
Partita IVA (eventuale)
minore
mese
Codice comune
Provincia (sigla) C.a.p.
Comune
Da compilare solo se
Tipologia (via, piazza, ecc.) Indirizzo
variata dal 1/1/2012
alla data di presentazione
della dichiarazione
anno
al
Numero civico
Frazione
Data della variazione
giorno
Domicilio
fiscale
diverso dalla
residenza
Indirizzo di posta elettronica
mese
1
2
TELEFONO
E INDIRIZZO DI POSTA
ELETTRONICA
Telefono
prefisso
DOMICILIO FISCALE
AL 01/01/2012
Comune
Provincia (sigla)
Codice comune
DOMICILIO FISCALE
AL 31/12/2012
Comune
Provincia (sigla)
Codice comune
DOMICILIO FISCALE
AL 01/01/2013
Comune
Provincia (sigla)
Codice comune
SCELTA PER LA
DESTINAZIONE
Domicilio
DELL’OTTO PER
MILLE DELL’IRPEF
Cellulare
Dichiarazione
presentata per
la prima volta
anno
numero
Stato
Chiesa cattolica
Unione Chiese cristiane avventiste
Assemblee di Dio in Italia
del 7° giorno al 1° gennaio 2012: se la variaDomicilio fiscale
zione
è
avvenuta
dal 3 novembre
2011, indicare il pre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
per
le addizionali
per scegliere,
FIRMARE in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
cedente
domicilio;
se,
invece,
il
cambio
è avvenuto
UNO SOLO dei riquadri
Chiesa Valdese unione delle chiese
Chiesa Evangelica Luterana in
Italia
Unione
Comunità Ebraiche
Italiane
Sacra
arcidiocesi ortodossa
d’Italia ed enSe il contribuente nonmetodiste
ha variato
e valdesi la propria residenper l’Europa Meridionale
tro il 2 novembre 2011 indicareEsarcato
il nuovo
domicilio.
za, oppure se la variazione
è avvenuta nell’ambito del. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .2012:
. . . . . . . se
. . . .la
. . variazio. . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Domicilio
. . .
. . . . . . . .fiscale
. . . . . . . . al
. . . 31
. . . .dicembre
. . .
lo stesso Comune, si deve
compilare solo il Unione
rigoCristiana
“Do-Evangelica
Chiesa Apostolica in Italia
ne è avvenuta
a partire
dalDEL2CONTRIBUENTE,
novembre
2012
indicare il
IN CASO DI SCELTA NON
ESPRESSA DA PARTE
LA RIPARTIZIONE
DELLA QUOTA
Battista d’Italia
micilio fiscale al 1/1/2012”.
D’IMPOSTA NON ATTRIBUITA SI STABILISCE IN PROPORZIONE ALLE SCELTE ESPRESSE.
precedente
domicilio;
se,ALLEinvece,
laINvariazione
è avvenuta
LA QUOTA NON
ATTRIBUITA SPETTANTE
ASSEMBLEE DI DIO
ITALIA E ALLA CHIESA APOSTOLICA
Chi, invece, ha trasferito
ITALIA È DEVOLUTA ALLA GESTIONE STATALE.
. . . . . . . . . la
. . . residenza
. . . . . . . . . . . . .in .un
. . . .Comune
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
entro ilIN1°
novembre 2012 indicare il nuovo domicilio.
In aggiuntatutti
a quanto e
spiegato
trattamento dei
si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall’Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.
diverso deve compilare
trenell’informativa
i righi sulrelativi
aldati,doDomicilio fiscale al 1° gennaio 2013 se la variazioSostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale,
micilio
che gli effetti della variazioSCELTAfiscale.
PER LA Va ricordato
ne è avvenuta a partire
dal della
3 novembre
delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute
Finanziamento
ricerca scientifica 2012, indicare il
DESTINAZIONE
che operano nei settori di cui all’art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997
e dell’università
neDEL
decorrono
dal
sessantesimo
giorno
successivo
a
precedente
domicilio;
se,
invece,
il cambio è avvenuto
CINQUE PER
MILLE in
DELL’IRPEF
entro il 2 novembre 2012 indicare il nuovo domicilio.
quello
cui si sono verificati.
per scegliere, FIRMARE in
UNO SOLO dei riquadri.
Per alcune delle finalità
è possibile indicare
anche il codice fiscale
di un soggetto beneficiario
Q
FIRMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)
FIRMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)
LA DICHIARAZIONE DEI MINORI E DEGLI EREDI
Codice fiscale (*)
Mod. N.
uando la diFinanziamento delle attività di tutela, promozione
Finanziamento della ricerca sanitaria
e valorizzazioneCodice
dei beni
Codice fiscale
caricaculturali e paesaggisticiData carica
RISERVATO A CHI
chiarazione dei
PRESENTA LA
redditi deve esDICHIARAZIONE
Cognome
Sesso
Nome
ALTRI
FIRMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FIRMA . . . . . . . .PER
............................................................
sere presentata dall’eM
F
EREDE, CURATORE
Data di nascita
Provincia
Comune (o Stato estero) di nascita
rede, dal rappresenCodice fiscale del FALLIMENTARE
o DELL’EREDITÀ, ecc.
tante legale, dal beneficiario
cura- (eventuale)
(vedere Istruzioni)
C.a.p.
Provincia
Comune (o Stato estero)
tore fallimentare o
Telefono
Sostegno delle attività sociali svolteFrazione, via e numero civico / Indirizzo estero
Sostegno alle associazioni sportive
dilettantistiche
dai genitori per i redprefisso
numero
dal comune di residenza del contribuente
riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono
diti dei figli minori
una
rilevante
attività
di
interesse
Data di inizio procedura
Data di fine procedura
Codice fiscale società osociale
ente dichiarante
esclusi dall'usufrutto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FIRMA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FIRMA
legale (come, ad
CANONE RAI
Tipologia apparecchio (Riservata ai contribuenti che esercitano attività d’impresa)
IMPRESE
Codice fiscaledi
del eredità devoluta sotto condizione soministratore
esempio, i beni acquistati dal figlio colFamiliari
proprio lavobeneficiario (eventuale)
FIRMA DELLA
a carico RA
LM
CE
RQ
RB
RC
RP
RN
RV
CR
RX
CS
RL
RM
RR
RT
RE
RF
RG
RD
RS
o inRH favore
di
nascituro
non
ancora
concero, oppure quelliIn aggiunta
donati
alspiegato
figlio
ai fini
di studio),
a quanto
nell’informativa
sul trattamento
dei dati, si precisa che i spensiva
dati personali del contribuente
verranno utilizzati
solo
dall’Agenzia delle
Entrate per
attuare la scelta.
DICHIARAZIONE
Codice dello Stato estero
Codice fiscale
Stato estero
di residenza
Il contribuente dichiara
di aver
dovrà essere utilizzato
il estero
Modello
UNICO
indicando
i
pito,
amministratore
di
sostegno;
RESIDENTE
Invio comunicazione telematica
anomalie
N. moduli IVA
FC
RU
compilato e allegato i seguenti EC
NAZIONALITÀ
Invio avviso telematico all’intermediario
(barrare le caselle che
dati studi di settore all’intermediario
ALL’ESTERO
dati anagrafici ed i redditiquadri
del
contribuente a cui si
● 3 - curatore fallimentare;
interessano)
FIRMA del CONTRIBUENTE
DA COMPILARE
Stato federato, provincia, contea
Località
di residenza
Codice
riferisce
rappresenta● 6 - rappresentante fiscale di soggetto non resiparticolari
SE
RESIDENTE la dichiarazione (“defunto” oSituazioni
ALL’ESTERO
NEL 2012
1
Estera
to).
dente;
IMPEGNO ALLA
Indirizzo
PRESENTAZIONE
Codice fiscale
dell’intermediario
N. iscrizione all’albo dei C.A.F
.
Deve inoltre essere
compilato
il
riquadro
“Riservato
●
7
erede;
TELEMATICA
2
Italiana
Riservato all’intermediario
a chi presenta la dichiarazione
per altri”
situato nel● 11 - Soggetto
esercente l’attività
tutoria
del
miRicezione comunicazione
telematica
Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione
Ricezione avviso telematico
anomalie dati studi di settore
(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.
la terza pagina del frontespizio per indicare le genenore o interdetto in relazione alla funzione istituzioData dell’impegno
FIRMA DELL’INTERMEDIARIO
ralità di colui che presenta la dichiarazione.
In parti- 2 nale rivestita.
VISTOcarica”
DI
colare nella casella “Codice
va indicato uno
Nella casella “dataCodice
carica”
indicare
la data di noCONFORMITÀ
Codice fiscale del responsabile del C.A.F
.
fiscale del C.A.F
.
Riservato al C.A.F.
dei seguenti codici (per brevità
si
riportano
solo
i
mina
o
la
data
del
decesso
se
la
dichiarazione
è
o al professionista
Codice fiscale del professionista
FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA
più ricorrenti):
presentata
dall’erede.
Si rilascia il visto
di conformità
ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997
● 1 - rappresentante legale, negoziale o di fatto;
I redditi
del soggetto che presenta la dichiarazioCERTIFICAZIONE
Codice
fiscale
del
professionista
● 2 - rappresentante di
minore, inabilitato o inne non devono essere mai cumulati a quelli del
TRIBUTARIA
terdetto, ovvero curatore Riservato
dell’eredità giacente,
amconto del quale viene presentata.
Codice fiscale o partita
IVA del soggettocontribuente
diverso dal certificatore cheper
ha predisposto
al professionista
(obbligatorio)
giorno
mese
anno
(barrare la relativa casella)
(sigla)
giorno
mese
anno
(sigla)
RESIDENZA ANAGRAFICA
(O SE DIVERSO)
DOMICILIO FISCALE
Rappresentante
residente all’estero
giorno
mese
Procedura non
ancora terminata
anno
giorno
mese
anno
CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHE
IL CONSENSO AL TRATTAMENTO
DEI DATI SENSIBILI EVENTUALMENTE
INDICATI NELLA DICHIARAZIONE
giorno
mese
(o di chi presenta la dichiarazione per altri)
anno
la dichiarazione e tenuto le scritture contabili
FIRMA DEL PROFESSIONISTA
Si attesta la certificazione ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997
FAMILIARI A CARICO
BARRARE LA CASELLA:
C = CONIUGE
F1 = PRIMO FIGLIO
F = FIGLIO
A = ALTRO FAMILIARE
D = FIGLIO DISABILE
Relazione di parentela
1
C
CONIUGE
2
F1
PRIMO
FIGLIO
3
F
4
5
6
1
7
4
3
D
F
A
D
F
A
D
F
A
D
RA1
Minore di
tre anni
6
D
A
Reddito dominicale
1
N. mesi
a carico
5
8
PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI
QUADRO RA
REDDITI DEI TERRENI
2
Codice fiscale (Indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico)
,00
Reddito agrario
Titolo
2
3
giorni
,00
4
Possesso
Reddito dominicale
Detrazione
100%
affidamento
figli
8
7
NUMERO FIGLI RESIDENTI ALL’ESTERO A CARICO DEL CONTRIBUENTE
Canone di affitto
in regime vincolistico
%
5
Percentuale
detrazione
spettante
6
,00
Reddito agrario
Casi
particolari
7
Continuazione (**)
8
Reddito dominicale
Esenzione
IMU
9
Coltivatore
alla data di presentazione
della dichiarazione
INS aprile 2013_1-33:INS_aprile_2007_1-27
Frazione
29-03-2013
9:46
Pagina 10
Data della variazione
giorno
Domicilio
fiscale
diverso dalla
residenza
Indirizzo di posta elettronica
mese
1
TELEFONO
E INDIRIZZO DI POSTA
ELETTRONICA
Telefono
prefisso
DOMICILIO FISCALE
AL 01/01/2012
Comune
Provincia (sigla)
Comune
Provincia (sigla)
Comune
Provincia (sigla)
10DOMICILIO FISCALE
Cellulare
Dichiarazione
presentata per
la prima volta
anno
numero
AL 31/12/2012
DOMICILIO FISCALE
AL 01/01/2013
SCELTA PER LA
DESTINAZIONE
DELL’OTTO PER
MILLE DELL’IRPEF
per scegliere, FIRMARE in
UNO SOLO dei riquadri
2
Codice comune
Codice comune2013
Aprile
Codice comune
Stato
Chiesa cattolica
Unione Chiese cristiane avventiste
del 7° giorno
Assemblee di Dio in Italia
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chiesa Valdese unione delle chiese
metodiste e valdesi
Chiesa Evangelica Luterana in Italia
Unione Comunità Ebraiche Italiane
Sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia ed
Esarcato per l’Europa Meridionale
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chiesa Apostolica in Italia
Unione Cristiana Evangelica
Battista d’Italia
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IN CASO DI SCELTA NON ESPRESSA DA PARTE DEL CONTRIBUENTE, LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA
D’IMPOSTA NON ATTRIBUITA SI STABILISCE IN PROPORZIONE ALLE SCELTE ESPRESSE.
LA QUOTA NON ATTRIBUITA SPETTANTE ALLE ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA E ALLA CHIESA APOSTOLICA
IN ITALIA È DEVOLUTA ALLA GESTIONE STATALE.
In aggiunta a quanto spiegato nell’informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall’Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.
SCELTA PER LA
DESTINAZIONE
DEL CINQUE PER
MILLE DELL’IRPEF
per scegliere, FIRMARE in
UNO SOLO dei riquadri.
Per alcune delle finalità
è possibile indicare
anche il codice fiscale
di un soggetto beneficiario
Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale,
delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute
che operano nei settori di cui all’art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997
FIRMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)
Finanziamento della ricerca scientifica
e dell’università
FIRMA
.....................................................................
Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)
Finanziamento delle attività di tutela, promozione
e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici
Finanziamento della ricerca sanitaria
FIRMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FIRMA
.....................................................................
Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)
Sostegno delle attività sociali svolte
dal comune di residenza del contribuente
Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche
riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono
una rilevante attività di interesse sociale
FIRMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FIRMA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)
In aggiunta a quanto spiegato nell’informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall’Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.
RESIDENTE
ALL’ESTERO
Codice dello Stato estero
Stato estero di residenza
Codice fiscale estero
NAZIONALITÀ
ciascun ente o associazione riceverà dallo Stato il 5 per
Destinazione
DA COMPILARE
Stato federato, provincia, contea
Località di residenza
mille che gli spetta.
SE RESIDENTE
dell’8
e del 5 per mille
ALL’ESTERO NEL 2012
Estera
Ricordiamo che la scelta del 5 per mille e1 quella
dell’8
Indirizzo
Come è noto il contribuente
ogni anno può destinare
per
mille
non
sono
in
alcun
modo
alternative,
ma
si
pos2
una quota pari all’8 per mille dell’Irpef per scopi di inteItaliana
sono
esprimere
entrambe. Destinare il 5 e/o l’8 per mille
(*)
Da
compilare
per
i
soli
modelli
predisposti
su
fogli
singoli,
ovvero
su
moduli
meccanografici
a
striscia
continua.
resse sociale o di carattere umanitario, religioso e caritatinon determina maggiori imposte da pagare.
vo. La scelta si deve manifestare con la firma nel riqua- 2
dro corrispondente ad una soltanto delle istituzioni preCanone Rai
senti nel Modello. Da quest’anno a spartirsi la torta dell’8
imprese
per mille ci saranno anche la Sacra Arcidiocesi Ortodossa
La casella “Canone Rai imprese”, nella terza pagina del
d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale e la Chiesa
modello base, interessa solo le imprese per indicare
Apostolica in Italia.
(attraverso un codice: 1 radio, 2 televisore, 3 niente) se
Il contribuente può anche destinare il 5 per mille della
detengono o meno apparecchi radio-televisivi nei negozi,
in locali aperti al pubblico o impiegati a scopo di lucro.
propria IRPEF 2012 per iniziative sociali, umanitarie e di
ricerca o a favore del Comune di residenza per il sosteFirma
gno delle attività sociali.
della dichiarazione
La scelta del 5 per mille si effettua mettendo la firma
Codice fiscale (*)
In questo riquadro si devono barrare Mod.
le caselle
corriN.
in uno dei sei riquadri presenti nel modello corrisponspondenti ai quadri compilati. E’ prevista la possibilità
denti alle rispettive finalità.
A
differenza
dell’8
per
mille,
Codice carica
Codice fiscale(obbligatorio)
Data carica
A CHI
per il contribuente di evidenziare “situazioni
particolagiorno
mese
anno
qui ilRISERVATO
contribuente
può anche indicare il codice fiscale
PRESENTA
LA
ri”.
Tale
esigenza
potrebbe
emergere
per
alcune
fattispeDICHIARAZIONE
del soggetto
a cui intende
destinare direttamente la
Cognome
Sesso
Nome
(barrare la relativaUNICO,
casella)
cie definite dopo la pubblicazione del Modello
quotaPER
delALTRI
5 per mille (esclusa la scelta del “Comune di
M
F
ad esempio a seguito di chiarimenti dell’Agenzia
delle
residenza
e finanziamento
delle attivitàComune
di tutela
e proEREDE, CURA
TORE
Data di nascita
Provincia (sigla)
(o Stato estero)
di nascita
giorno
mese
anno
FALLIMENTARE
Entrate su alcuni quesiti fatti dai contribuenti e riferiti a
mozione
dei
beni
culturali
e
paesaggistici”).
o DELL’EREDITÀ, ecc.
specifiche problematiche. Provincia (sigla)
(vedere Istruzioni)
C.a.p.
Attenzione
però: la scelta
possibile
solo
seestero)
l’ente indiComune
(o Stato
RESIDENZAè
ANAGRAFICA
(O SE DIVERSO)
Pertanto, questa casella può essere compilata solo se
cato è compreso negli elenchi
predisposti
dall’Agenzia
delDOMICILIO FISCALE
Rappresentante
Telefonocomunicare (ad esempio
Frazione, via e numero civico / Indirizzo
le entrate (disponibile sul
sito www.agenziaentrate.it).
In estero l’Agenzia delle Entrate dovesse
residente all’estero
prefisso
numero
con
circolari,
risoluzioni
o
comunicato
stampa) uno specifibase alla scelta effettuata dal contribuente (con l’apposiData di inizio
procedura
Data di fineco
procedura
Codice
fiscale
società ola
entesituazione
dichiarante
Procedura
non
codice
da
utilizzare
per
indicare
particolare.
zione della firma e del giorno
codice
fiscale
dell’ente
preferito),
ancora terminata
mese
anno
giorno
mese
anno
CANONE RAI
IMPRESE
FIRMA DELLA
DICHIARAZIONE
Il contribuente dichiara di aver
compilato e allegato i seguenti
quadri (barrare le caselle che
interessano)
Tipologia apparecchio (Riservata ai contribuenti che esercitano attività d’impresa)
Familiari
a carico RA
EC
RU
RB
RC
FC
N. moduli IVA
Riservato all’intermediario
RV
CR
RX
CS
RH
RL
RM
RR
RT
CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHE
IL CONSENSO AL TRATTAMENTO
DEI DATI SENSIBILI EVENTUALMENTE
INDICATI NELLA DICHIARAZIONE
mese
VISTO DI
CONFORMITÀ
Codice fiscale del responsabile del C.A.F
.
Riservato al C.A.F.
o al professionista
Codice fiscale del professionista
RG
RD
RS
RQ
CE
LM
N. iscrizione all’albo dei C.A.F
.
Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione
giorno
RF
FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per altri)
Codice fiscale dell’intermediario
Data dell’impegno
RE
Invio comunicazione telematica anomalie
dati studi di settore all’intermediario
Invio avviso telematico all’intermediario
Codice
Situazioni particolari
IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE
TELEMATICA
RN
RP
anno
Ricezione avviso telematico
Ricezione comunicazione telematica
anomalie dati studi di settore
FIRMA DELL’INTERMEDIARIO
Codice fiscale del C.A.F
.
Si rilascia il visto di conformità
FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA
Riservato all’intermediario
Ricezione comunicazione telematica
anomalie dati studi di settore
Impegno a presentare29-03-2013
in via telematica la dichiarazione
INS aprile 2013_1-33:INS_aprile_2007_1-27
9:46 PaginaRicezione
11 avviso telematico
Data dell’impegno
giorno
mese
VISTO DI
CONFORMITÀ
Codice fiscale del responsabile del C.A.F
.
Riservato al C.A.F.
o al professionista
Codice fiscale del professionista
Aprile 2013
CERTIFICAZIONE
TRIBUTARIA
Riservato
al professionista
anno
FIRMA DELL’INTERMEDIARIO
Codice fiscale del C.A.F
.
Si rilascia il visto di conformità
ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997
FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA
11
Codice fiscale del professionista
FAMILIARI A CARICO
Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto
la dichiarazione e tenuto le scritture contabili
FIRMA DEL PROFESSIONISTA
Si attesta la certificazione ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997
FAMILIARI A CARICO
BARRARE LA CASELLA:
C = CONIUGE
F1 = PRIMO FIGLIO
F = FIGLIO
A = ALTRO FAMILIARE
D = FIGLIO DISABILE
Relazione di parentela
1
2
1
C
CONIUGE
F1
PRIMO
FIGLIO
2
4
3
F
A
D
4
F
A
D
5
F
A
D
6
F
A
5
D
Reddito dominicale
Minore di
tre anni
6
8
PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI
QUADRO RA
N. mesi
a carico
D
3
7
Codice fiscale (Indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico)
Reddito agrario
Titolo
giorni
Possesso
Percentuale
detrazione
spettante
Detrazione
100%
affidamento
figli
8
7
NUMERO FIGLI RESIDENTI ALL’ESTERO A CARICO DEL CONTRIBUENTE
Canone di affitto
in regime vincolistico
%
Casi
particolari
Continuazione (**)
Esenzione
IMU
DEI TERRENI
,00
,00
,00
non
risultati da provvedimenti
dell’Autorità
giudizianREDDITI
questo
prospetto,
RA1 situato nella terza pagina del
Reddito dominicale
Reddito agrario
Reddito dominicale
Coltivatore
diretto o IAP
imponibile
imponibile
non imponibile
Esclusi i terreni all’estero
frontespizio,
devono
essere
indicati
i
dati
dei
famiria.
da includere nel Quadro RL
,00
,00
,00
liari che sono stati fiscalmente a carico nel 2012
,00
,00
,00
RA2spettare le apposite detrazioni
La condizione
di persona
fiscalmente,00 a carico
per i quali possono
,00
,00
sussiste,
però,
solo
se
gli
stessi
nel 2012 hanno
d’imposta. Se nel corso del 2012
è
cambiata
la
,00
,00
,00
RA3
avuto un
reddito complessivo
(al lordo
degli
situazione di un familiare,
si deve compilare un rigo
,00
,00
,00
oneri deducibili) uguale
per ogni situazione,
cioè
uno
per
,00la situazione vec- ,00
,00 o inferiore a 2.840.51
RA4
euro. ,00
,00
,00
chia(**)e Barrare
unolaper
casellala situazione nuova.
se si tratta dello stesso
,00
,00
,00
Possono
essere considerati
a carico:
RA5
terreno o della stessa
Nel limite
devono essere
consi,00 di 2.840,51 euro
,00
,00
immobiliare del
● unità
il coniuge
non legalmente ed effettivamente separigo precedente.
,00
,00
,00
derate
anche:
RA6
rato;
,00
,00
,00 reddito
● le somme
che non sono
comprese nel
● i figli, indipendentemente dall’età e dal fatto che
,00
,00
,00
complessivo,
e
cioè:
le
retribuzioni
corrisposte
da EnRA7o a tirocinio gratuito.
siano dediti agli studi
,00
,00
,00
ti e Organismi
Internazionali,
Rappresentanze
diploSomma col. 10,
e 12; a carico spettano
Le deduzioni perRA11
coniuge
e 11
figli
,00 dalla Santa Sede,
,00
TOTALI matiche e ,00
consolari, Missioni,
dagli
(*) Da
compilare per i solicon
modelli il
predisposti
su fogli singoli, ovvero
meccanografici a striscia continua.
anche se questi non
convivono
contribuente
e su moduli
Enti
gestiti
direttamente
da
essa
e
dagli
Enti
centrali
3
non risiedono in Italia.
della Chiesa Cattolica;
● Possono essere considerati a carico, come “altri
● i redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone
familiari”, il coniuge legalmente ed effettivamente
di frontiera e in altri Paesi limitrofi in via continuativa
separato, i discendenti dei figli, i genitori, i generi e le
da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
● i redditi di lavoro autonomo o di impresa sognuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle, i
getti all’imposta sostitutiva prevista per il regime dei
nonni e le nonne, a patto che convivano con il concosiddetti “nuovi minimi” (5%) oppure per il regime
tribuente oppure ricevano da lui assegni alimentari
delle nuove iniziative produttive (10%);
● il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca.
ONERI PER PERSONE A CARICO
Il reddito degli immobili per i quali si è optato per
l contribuente può chiedere la detrazione per le
la cedolare secca deve essere “aggiunto” al reddito
spese sanitarie, le spese di istruzione, i premi di
complessivo non solo per verificare la condizione di
assicurazione, le spese per i mezzi necessari per
familiare fiscalmente a carico, ma anche per il calcolo
la deambulazione dei soggetti con difficoltà motorie,
dell’ISEE a cui sono legate alcune prestazioni sociali.
I
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
11
12
5
6
7
11
12
10
10
1
2
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4
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10
1
2
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4
5
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1
2
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10
1
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4
5
10
1
2
3
4
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6
7
11
12
6
7
11
12
6
7
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12
6
7
11
12
6
7
10
11
12
10
11
12
8
9
13
8
9
13
8
9
13
8
9
13
8
9
13
8
9
13
8
9
13
I
dei non vedenti e sordomuti, le spese per sussidi
informatici dei portatori di handicap, le spese per la
frequenza di asili nido, per attività sportive praticate
dai ragazzi, l’affitto sostenuto da studenti fuori sede
e la deduzione dei contributi previdenziali anche se
queste spese sono state sostenute nel 2012 nell’interesse di persone fiscalmente a carico.
Quando la spesa è sostenuta per i familiari, la detrazione spetta al contribuente al quale è intestato il
documento che certifica la spesa. Se il documento è
intestato al figlio le spese devono essere suddivise
tra i genitori in relazione al loro effettivo sostenimento. Se i genitori intendono ripartire le spese in
misura diversa dal 50% devono annotare sul documento comprovante la spesa, la percentuale di ripartizione.
Ovviamente, se uno dei due coniugi è fiscalmente
a carico dell’altro, quest’ultimo può sempre considerare l’intera spesa sostenuta, ai fini del calcolo della
detrazione.
La richiesta è ammessa purché tali persone abbiano un reddito complessivo annuo 2012 non superiore a 2.840,51 euro.
Come si compila
il prospetto dei familiari
Per ciascun familiare a carico deve essere barrata
la casella posta a fianco della lettera C se trattasi di
coniuge, F se trattasi di figli successivi al primo, la
casella A se trattasi di altri parenti; occorre poi riportare il codice fiscale, il numero dei mesi (da 1 a 12)
per i quali spetta la detrazione e la percentuale di
detrazione spettante.
Il secondo rigo in cui è presente la casella “F1 primo figlio” deve essere compilato esclusivamente
per indicare i dati del primo figlio a carico del contribuente (intendendo per tale quello anagraficamente
di età maggiore e cioè il più grande degli altri). Per i
figli successivi al primo si devono compilare i righi a
seguire, barrando la casella “F”.
La casella “D” va barrata se si tratta di figli disabili
(in questo caso non è necessario barrare la casella
“F”).
INS aprile 2013_1-33:INS_aprile_2007_1-27
29-03-2013
9:46
Pagina 12
12
Aprile 2013
Il codice fiscale del coniuge deve essere indicato
anche se non è fiscalmente a carico. In caso di
decesso, matrimonio, separazione legale ed effettiva
o annullamento del matrimonio nel corso del 2012,
occorre indicare i mesi per i quali il coniuge è stato a
carico del contribuente (ad esempio il contribuente
che si è sposato a giugno del 2012, se il coniuge è a
carico, deve indicare 7 mesi).
La detrazione per figli a carico non può essere ripartita liberamente tra i genitori.
Se questi non sono separati la detrazione per figli
a carico va ripartita al 50% fra i genitori o, su accordo
tra gli stessi, spetta al genitore con il reddito più elevato.
Per i figli di separati o divorziati le regole sono
le seguenti:
- se non c’è accordo tra i genitori, la detrazione
spetta al 100% al genitore affidatario o, se l’affidamento è congiunto o condiviso, va ripartita al 50%;
- quando il genitore affidatario (o uno dei genitori
affidatari, in caso di affidamento congiunto) ha un
reddito tale da non consentirgli di usufruire in tutto o
Codice fiscale (*)
in parte
della detrazione (cioè nelle ipotesi di incapienza),
la
detrazione
può
(obbligatorio) assegnata al 100%
Codice
fiscaleessere
RISERVATO A CHI
all’altro
genitore;
PRESENTA
LA
- ilDICHIARAZIONE
genitore che Cognome
usufruisce della detrazione al
PER ALTRI
100% deve barrare anche la casella 8.
EREDE, CURATORE
FALLIMENTARE
o DELL’EREDITÀ, ecc.
Data di nascita
(vedere Istruzioni)
RESIDENZA ANAGRAFICA Comune (o Stato estero)
(O SE DIVERSO)
DOMICILIO FISCALE
●
giorno
mese
Questo criterio di ripartizione della detrazione
per i figli a carico vale solo per questi fini e
quindi per la ripartizione tra coniugi delle deN.
trazioni e delle deduzioni per leMod.
spese
sostenute per i figli,
valido il criterio
Codice resta
carica
Data carica in base al
giorno
mese
anno
quale la detrazione o la deduzione spetta al
Nome
contribuente
al quale è intestato
il Sesso
documento
(barrare la relativa casella)
M
F
che certifica la spesa.
Provincia (sigla)
Comune (o Stato estero) di nascita
anno
FIGLI A CARICO: CASI PARTICOLARI
C.a.p.
Provincia (sigla)
Rappresentante
Telefono
Frazione, via e numero civico / Indirizzo estero
all’estero
CONTRIBUENTE residente
CON
DUE FIGLI
A CARICO; UNO DI QUESTI SI SPOSA IL 31 LUGLIO
E DA QUESTA DATA
prefisso 2012
numero
E’ A CARICO DEL PROPRIO CONIUGE.
Data di inizio procedura
Data di fine procedura
Codice fiscale società o ente dichiarante
Procedura non
ancora
terminata
giorno
mese
anno
giorno
meseconsiderato
anno
Il secondo figlio, anagraficamente
più
piccolo,
viene
per i primi 7 mesi “secondo figlio”, mentre
per i successivi 5, assume la veste di “primo figlio”. Si devono, pertanto, compilare due prospetti “Coniuge e
RAIa carico” e utilizzare due righi F1 per rappresentare la situazione del 2012. In particolare:
altriCANONE
familiari
Tipologia apparecchio (Riservata ai contribuenti che esercitano attività d’impresa)
IMPRESE
- 1° prospetto: barrare
la casella F1 e indicare il codice fiscale del figlio che si è sposato ed il numero dei
Familiari
FIRMA
DELLA
a carico RA
LM
CE
RQ
RC
RP
RN
RV
RX
CS
RL
RM
RR
RT
RE
RF
RG
RD
RS
mesi
(7)
in
cui
è
rimasto
a RBcarico;
barrare
poiCRla casella
FRH e indicare
i dati
dell’altro
figlio
(il secondo)
per 7
DICHIARAZIONE
mesi;
Il contribuente dichiara di aver
Invio comunicazione telematica anomalie
N. moduli IVA
FC
RU
e allegato i seguenti EC
Invio avviso telematico all’intermediario
- compilato
2° prospetto:
a carico
ed il numero dei
quadri
(barrare le caselle che barrare la casella F1 e indicare il codice fiscale del figlio rimasto
dati studi di settore
all’intermediario
interessano)
mesi (5) per i quali viene considerato “primo figlio”. CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHE
FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per altri)
Codice
Situazioni particolari
●
IL CONSENSO AL TRATTAMENTO
DEI DATI SENSIBILI EVENTUALMENTE
INDICA
TI NELLA DICHIARAZIONE
CONTRIBUENTE CON UN SOLO FIGLIO A CARICO AL
50%
PER 4 MESI E AL 100% PER I SUCCESSIVI 8 MESI
IMPEGNO
ALLA
DEL 2012.
PRESENTAZIONE
Codice fiscale dell’intermediario
N. iscrizione all’albo dei C.A.F
.
Se
nel corso dell’anno
è variata la percentuale di spettanza della detrazione,
occorre sempre
compilare due
TELEMATICA
Riservato
all’intermediariociascuno corrispondente ai diversi periodi. In entrambi i prospetti
distinti
prospetti,
sicomunicazione
deve indicare
Ricezione
telematicail codice
Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione
Ricezione avviso telematico
anomalie dati studi di settore
fiscale del figlio fiscalmente a carico ed in particolare, nel rigo F1 del primo prospetto,
il numero dei mesi (4) e
giorno
mese
anno
Data di
dell’impegno
la relativa percentuale
spettanza (50%), mentreFIRMA
nel DELL’INTERMEDIARIO
secondo prospetto il numero dei mesi (8) e la percentuale del 100%.
●
VISTO DI
CONFORMITÀ
del FIGLI,
responsabile
del C.A.F
.
Codice fiscale del (AD
C.A.F
. ESEMPIO A LUGLIO 2012).
CONTRIBUENTE Codice
CONfiscale
DUE
RIMASTO
VEDOVO NEL CORSO DELL’ANNO
Riservato al C.A.F.
o al professionista
Per
il primo figlio,Codice
nel fiscale
corso
dell’anno possono spettare due detrazioni diverse: quella relativa al primo figlio
del professionista
FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA
il vistorelativa
di conformitàal coniuge per il periodo successivo al decesa carico per il periodo in cui il coniuge era in vitaSierilascia
quella
ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997
so.
InCERTIFICAZIONE
questo caso occorre
compilare
due righi: nel primo rigo si barra la casella F1 e si indica il numero dei mesi
Codice fiscale
del professionista
TRIBUTARIA
(7) a
carico come “primo figlio”; nel secondo rigo si deve riportare la lettera “C” nella casella percentuale e il
Riservato
fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto
al professionista
numero
dei mesi (inCodice
caso
5)lecorrispondenti
al secondo periodo dell’anno.
laquesto
dichiarazione
e tenuto
scritture contabili
Per il secondo figlio, invece, deve essere compilato un solo rigo in cui va riportato ilFIRMA
numero
“12” come mesi a
DEL PROFESSIONISTA
attesta la certificazione
sensi dell’art.
del D.Lgs. variazione
n. 241/1997
carico, non essendo Siintervenuta
peraitale
figlio36alcuna
nel corso del 2012 (vedi fac-simile compilato).
FAMILIARI A CARICO
BARRARE LA CASELLA:
C = CONIUGE
F1 = PRIMO FIGLIO
F = FIGLIO
A = ALTRO FAMILIARE
D = FIGLIO DISABILE
Relazione di parentela
1
1
CX
PRIMO
2
F1X FIGLIO
3
FX
4
5
6
7
3
D
A
D
FX
A
D
F
A
D
F
A
D
Coniuge deceduto nel 2012
MRAMRZ93P01F205L
MRAMRZ93P01F205L
MRAFNC96S43F205H
Reddito dominicale
1
RA1
,00
Reddito agrario
Titolo
2
3
giorni
,00
Esclusi i terreni all’estero
da includere nel Quadro RL
4
,00
2
3
,00
4
1
RA3
,00
2
3
,00
4
1
RA4
,00
2
3
,00
4
1
RA5
,00
2
3
,00
4
5
1
2
3
4
5
11
11
6
,00
5
11
6
,00
5
11
6
,00
10
Detrazione
100%
affidamento
figli
8
7
Secondo figlio
,00
Casi
particolari
7
Reddito agrario
imponibile
6
,00
10
6
Percentuale
detrazione
spettante
Primo figlio
Canone di affitto
in regime vincolistico
,00
10
Minore di
tre anni
5
12
6
5
10
7
7
100
C
100
NUMERO FIGLI RESIDENTI ALL’ESTERO A CARICO DEL CONTRIBUENTE
%
5
10
RA2
(**) Barrare la casella
se si tratta dello stesso
terreno o della stessa
unità immobiliare del
rigo precedente.
8
Possesso
Reddito dominicale
imponibile
1
N. mesi
a carico
5
FLCMRA50S49H501P
PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI
QUADRO RA
REDDITI DEI TERRENI
2
Codice fiscale (Indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico)
4
CONIUGE
11
6
Continuazione (**)
8
9
Reddito dominicale
non imponibile
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
12
7
,00
8
12
7
,00
7
,00
7
7
,00
13
13
9
,00
8
13
9
8
12
13
9
8
12
Coltivatore
diretto o IAP
9
8
12
Esenzione
IMU
13
9
CONFORMITÀ
Codice fiscale del responsabile del C.A.F
.
Riservato al C.A.F.
INS aprile 2013_1-33:INS_aprile_2007_1-27
29-03-2013
o al professionista
Codice fiscale del C.A.F
.
9:46
Pagina 13
Codice fiscale del professionista
Si rilascia il visto di conformità
ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997
CERTIFICAZIONE
TRIBUTARIA
Riservato
al professionista
Aprile 2013
FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA
Codice fiscale del professionista
Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto
la dichiarazione e tenuto le scritture contabili
13
FIRMA DEL PROFESSIONISTA
Si attesta la certificazione ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997
FAMILIARI A CARICO
BARRARE LA CASELLA:
C = CONIUGE
F1 = PRIMO FIGLIO
F = FIGLIO
A = ALTRO FAMILIARE
D = FIGLIO DISABILE
Relazione di parentela
1
2
1
C
CONIUGE
F1
PRIMO
FIGLIO
4
3
F
A
D
4
F
A
D
5
F
A
D
6
F
A
5
D
Reddito dominicale
Minore di
tre anni
6
8
PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI
QUADRO RA
N. mesi
a carico
D
3
7
REDDITI
DEI TERRENIi
Ad
esempio,
2
Codice fiscale (Indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico)
Reddito agrario
Titolo
giorni
1
2
3
4
1
2
3
4
Possesso
Percentuale
detrazione
spettante
Detrazione
100%
affidamento
figli
8
7
NUMERO FIGLI RESIDENTI ALL’ESTERO A CARICO DEL CONTRIBUENTE
Canone di affitto
in regime vincolistico
%
Casi
particolari
5
6
7
11
12
5
6
7
11
12
Continuazione (**)
8
Esenzione
IMU
9
,00 ripartire al 50% le
,00
genitori
possono
caso occorre indicare “0”,00(zero) nella casella relativa
RA1
Reddito dominicale
Reddito agrario
Reddito dominicale
Coltivatore
diretto o IAP
imponibile
non imponibile
alla
percentuale. imponibile
detrazioni per i figli ed uno dei genitori potrà detrarre
,00
,00
,00
La casella 8 “Detrazione 100% affidamento fial 100% una spesa sanitaria per il figlio stesso, ovvia,00
,00
gli”, va barrata nel caso,00di affidamento esclusivo,
RA2
mente se ne ricorrono
i presupposti.
,00
,00
,00
congiunto
o condiviso dei
figli, dal genitore
che usuOvviamente se un genitore ,00
usufruisce al 100%
,00
,00
RA3
fruisce
al
100%
della
detrazione
per
i
figli
a
carico.
della detrazione per figlio a carico l’altro genitore
,00
,00
,00
Per
quanto
riguarda
l’ulteriore
detrazione
a fornon può fruirne. La detrazione,00spetta sicuramente
,00
,00
RA4
fait
di
1.200
euro
prevista
per
chi
ha
almeno
4 figli
,00
,00
,00
per
intero ad uno solo dei genitori quando l’altro
(**) Barrare la casella
a
carico,
questa
deve
essere
ripartita
al
50%
tra i
se si tratta dello stesso
,00
,00
,00
genitore
è fiscalmente
a carico del primo.
RA5
terreno o della stessa
genitori
e
non
è
possibile
decidere
di
comune
ac,00
,00
,00
unità immobiliare del
Per
il primo figlio si ha diritto alla stessa detrazione
rigo precedente.
cordo una diversa ripartizione.
Ovviamente se il co,00
,00
,00
RA6 quando l’altro genitore manca
per coniuge a carico
niuge è fiscalmente
a carico
dell’altro, la,00detrazione
,00
,00
perché è deceduto o non ha riconosciuto
il figlio,
compete per intero. In caso
di separazione o divor,00
,00
,00
RA7
oppure per i figli adottivi, affidati o affiliati ad un solo
,00
zio, la detrazione
spetta,00in proporzione,00agli affidacol. 10, 11 e 12o,
;
genitore che nonRA11
si èSomma
risposato
se risposato, siTOTALI
è
,00
,00
,00
menti stabiliti
dal Giudice.
(*) Da compilare per i soli modelli
predisposti su fogli
ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.
legalmente ed effettivamente
separato.
Insingoli,
questo
La percentuale riferita alla ulteriore detrazione
caso nella colonna 7 (percentuale di detrazione) 3 va indicata nella casella del rigo 7.
riportare “C”.
Questo bonus spetta anche se i quattro figli
Nella casella “Mesi a carico” si deve indicare il
sono a carico solo per una parte del 2012.
numero dei mesi dell’anno durante i quali il familiare
è stato a carico e, pertanto, spetta la detrazione.
L’Agenzia delle Entrate fa sapere che se è un soScrivere “12” se il familiare è stato a carico per tutto
lo
genitore a possedere il requisito richiesto dei
il 2012; se, invece, è stato a carico solo per una parte
quattro
figli (ad esempio due figli avuti con un codel 2012 scrivere il numero dei mesi corrispondenti.
niuge e due con un altro), l’ulteriore detrazione di
Per esempio, per un figlio nato il 27 maggio 2012 la
1.200 euro gli spetta per intero, pur non avendo il
detrazione spetta per otto mesi, pertanto, nella caselconiuge a carico.
la scrivere “8”.
In caso di incapienza, (cioè quando la detrazioNella casella “Minore di 3 anni” si devono indicane supera l’Irpef lorda, diminuita di tutte le altre
re i mesi dell’anno durante i quali il figlio a carico ha
detrazioni), viene riconosciuto un credito pari alla
un’età inferiore a 3 anni (per esempio, per un figlio
detrazione che non ha trovato capienza nell’imnato il 27 maggio 2012, nella casella bisogna indicaposta dovuta.
re “8”; per un figlio che ha compiuto 3 anni il 25
La casella del rigo 8 serve per indicare il numero dei figli residenti all’estero per i quali il contrimarzo 2011, indicare “3”).
buente non ha potuto indicare nel prospetto in esaNella casella “percentuale di detrazione spettanme il codice fiscale dei figli stessi, in quanto resite” occorre indicare:
denti all’estero (ad esempio, i cittadini extracomu● “100” se la detrazione spetta per intero;
nitari). Tale informazione è necessaria per determi● “50” se la detrazione per i figli è ripartita tra i
nare correttamente la detrazione per figli a carico
genitori;
essendo la stessa diversamente modulata in base al
● “0” se la detrazione viene utilizzata per intero
numero di figli.
dall’altro genitore;
● la lettera C nel rigo 2 se per il primo figlio spetta
DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO
la detrazione per coniuge a carico per l’intero anno
(perché ad esempio il coniuge è deceduto). Se queer i contribuenti con coniuge, figli o altri fasta detrazione non spetta per tutto l’anno 2012
miliari a carico sono previste delle detrazioni
occorre compilare il rigo 2 per i mesi in cui spetta la
d’imposta, che se spettanti, diminuiscono didetrazione come figlio e il rigo 3 per i mesi in cui
rettamente l’Irpef da pagare. Gli importi previsti
per i familiari, generalmente corrispondono a “despetta la detrazione come coniuge (vedi fa-simile
trazioni teoriche” proporzionali al reddito, tanto
modello compilato a pagina precedente);
che l’importo effettivamente spettante può azze● la percentuale di spettanza della detrazione per
rarsi per chi ha redditi elevati (oltre 95.000 euro
gli “altri familiari” nel caso in cui l’onere del manteniper le detrazioni dei figli e 80.000 euro per quelle
mento gravi su più persone.
del coniuge e degli altri familiari). Nella seconda
Il codice fiscale dei figli e degli altri familiari deve
parte dell’inserto Unico 2013 che sarà pubblicata
essere comunque indicato anche se il contribuente
nel mese di maggio, verranno riportate tutte le tanon usufruisce della detrazione perché attribuita ad
belle per il calcolo delle detrazioni spettanti.
altro soggetto (ad esempio al coniuge). In questo
Esclusi i terreni all’estero
da includere nel Quadro RL
10
10
1
2
3
4
5
10
1
2
3
4
5
10
1
2
3
4
5
10
1
2
3
4
5
10
1
2
3
4
5
6
7
11
12
6
7
11
12
6
7
11
12
6
7
11
12
6
7
10
11
12
10
11
12
P
13
8
9
13
8
9
13
8
9
13
8
9
13
8
9
13
8
9
13
INS aprile 2013_1-33:INS_aprile_2007_1-27
29-03-2013
9:46
Pagina 14
14
Aprile 2013
I QUADRI RA - RB - RC DEL FASCICOLO BASE
Quadro RA:
redditi dei terreni
TERRENI DA NON DENUNCIARE
E’ obbligato alla compilazione di questo quadro:
● chi possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale terreni situati nel territorio dello Stato
che sono o devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita;
● l’affittuario che esercita l’attività agricola nei fondi
condotti in affitto e gli associati in caso di conduzione
associata. In questo caso occorre compilare il quadro
limitatamente alla colonna relativa al reddito agrario;
inoltre l’affittuario deve dichiarare il reddito agrario a
partire dalla data in cui ha effetto il contratto;
● il titolare dell’impresa agricola individuale, anche
in forma di impresa familiare o il titolare dell’azienda
coniugale non gestita in forma societaria che conduce il fondo. Se questi contribuenti non possiedono il
terreno a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto
reale, deve essere compilata solo la colonna del reddito agrario.
In caso di usufrutto o altro diritto reale il nudo proprietario non deve dichiarare il terreno; non va indicato neppure zero quale reddito a lui spettante.
I partecipanti dell’impresa familiare agricola, il
coniuge dell’azienda coniugale e i soci di società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e i soci di società di fatto, non
devono compilare questo quadro, ma utilizzare
l’apposito quadro RH.
Dal 2012, per i terreni non affittati l’Imu sostituisce l’Irpef e le relative addizionali sul reddito
dominicale, mentre il reddito agrario continua
ad essere assoggettato a tassazione.
Pertanto, per il reddito dei terreni non affittati si deve tener conto solo del reddito agrario. Per i terreni
affittati, invece, risultano dovute sia l’Imu che l’Irpef.
danno luogo a reddito dominicale ed a
N on
reddito agrario:
i terreni che costituiscono pertinenze di fab●
bricati urbani (ad esempio, giardini, cortili, ecc.);
● i terreni utilizzati del possessore come beni
strumentali nell'esercizio di specifiche attività
commerciali.
Invece i terreni situati all’estero e quelli dati in
affitto per usi non agricoli (ad esempio una cava
o una miniera, per attività sportive, parcheggio,
ecc.) devono essere dichiarati nel quadro RL e,
non trattandosi di redditi fondiari, ma di “redditi
diversi”, continuano ad essere soggetti all’Irpef
(pur essendo dovuta anche l’Imu).
Restano, invece, assoggettati ad Irpef, anche se
non affittati, i terreni per i quali è prevista l’esenzione
Imu, come per esempio, i terreni in determinate aree
montane o di collina.
Come si compila
il quadro RA
Anche se i redditi dei terreni non sono variati rispetto
all’anno precedente devono essere comunque compilati
dettagliatamente i singoli righi del Quadro RA, che quest’anno si presenta con una grafica diversa.
Se durante il 2012 si sono verificate situazioni diverse
per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso,
terreno dato in affitto, ecc.), occorre compilare un rigo
per ogni situazione e nella colonna 4 deve essere indicato il relativo periodo (in giorni) barrando, inoltre, la casella di colonna 8 per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente.
FABBRICATI RURALI DA NON DICHIARARE
e costruzioni rurali non danno luogo a reddito di fabbricati, e non
vanno indicate nel quadro RB in
quanto il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno. Per il
riconoscimento della ruralità degli immobili ad uso abitativo devono essere
rispettate le seguenti condizioni:
1) il fabbricato deve essere utilizzato come abitazione:
a) dal proprietario del terreno per
esigenze connesse all'attività agricola
svolta;
b) dall'affittuario del terreno o da
colui che con altro titolo conduce il terreno a cui l'immobile è asservito;
c) dai familiari conviventi a carico o
da coadiuvanti iscritti come tali a fini
previdenziali;
d) da pensionati agricoli;
e) da uno dei soci o amministratori
delle società agricole, con la qualifica
di imprenditore agricolo professionale.
L
I soggetti indicati ai punti a), b) ed
e) devono avere la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese.
2) il terreno asservito al fabbricato
deve essere censito al catasto terreni
(con reddito agrario) ed avere una superficie non inferiore a 10 ettari (3 per
le colture specializzate);
3) il volume di affari derivante dal-
l’attività agricola deve superare la metà
del reddito complessivo di chi conduce il fondo (un quarto nei comuni
montani). Il volume d’affari di chi non
presenta la dichiarazione IVA si presume pari a 7.000 euro.
I fabbricati ad uso abitativo, di categoria catastale A/1 ed A/8 oppure con
caratteristiche di lusso non possono
comunque essere riconosciuti rurali.
Il carattere di ruralità spetta alle costruzioni strumentali necessarie allo
svolgimento dell'attività agricola destinate, ad esempio, all’agriturismo, ad
abitazione dei dipendenti, ad uso ufficio dell’azienda agricola, alla protezione delle piante, alla conservazione di
prodotti agricoli, alla custodia di macchine agricole o attrezzi, ecc.
Tutte le regole relative ai fabbricati
rurali sono contenute nell’articolo 9
del D.L. n. 557 del 1993 e successive
modificazioni.
Si attesta la certificazione ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997
INS aprile 2013_1-33:INS_aprile_2007_1-27
FAMILIARI A CARICO
BARRARE LA CASELLA:
C = CONIUGE
F1 = PRIMO FIGLIO
F = FIGLIO
A = ALTRO FAMILIARE
D = FIGLIO DISABILE
Aprile 2013
Relazione di parentela
1
2
1
C
CONIUGE
F1
PRIMO
FIGLIO
2
3
Pagina 15
Codice fiscale (Indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico)
F
A
D
F
A
D
5
F
A
D
5
F
A
D
RA1
,00
Reddito agrario
Titolo
2
3
giorni
4
,00
Esclusi i terreni all’estero
da includere nel Quadro RL
RA3
RA4
4
Canone di affitto
in regime vincolistico
6
,00
,00
5
,00
2
3
4
,00
,00
2
3
4
,00
RA5
,00
2
3
4
,00
,00
,00
1
RA6
,00
2
3
4
,00
,00
1
,00
2
3
4
,00
10
Somma col. 10, 11 e 12;
TOTALI
10
11
11
11
6
,00
5
10
11
6
5
11
6
,00
5
11
6
,00
,00
Casi
particolari
7
Reddito agrario
imponibile
6
5
10
,00
6
5
10
1
RA11
3
10
1
RA7
,00
2
10
1
8
7
NUMERO FIGLI RESIDENTI ALL’ESTERO A CARICO DEL CONTRIBUENTE
%
5
10
RA2
(**) Barrare la casella
se si tratta dello stesso
terreno o della stessa
unità immobiliare del
rigo precedente.
8
Possesso
Reddito dominicale
imponibile
1
Detrazione
100%
affidamento
figli
Percentuale
detrazione
spettante
15
Reddito dominicale
1
Minore di
tre anni
6
PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI
QUADRO RA
N. mesi
a carico
D
4
7
9:46
4
3
6
REDDITI DEI TERRENI
29-03-2013
11
11
Continuazione (**)
8
9
Reddito dominicale
non imponibile
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
12
7
,00
8
12
7
7
,00
7
,00
7
,00
7
12
12
13
13
9
,00
8
12
13
9
8
12
13
9
8
12
Coltivatore
diretto o IAP
9
8
12
Esenzione
IMU
13
9
,00
8
13
9
,00
13
,00
(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.
Occorre, inoltre, compilare due distinti righi, senza barrare la casella di colonna 8, nel caso in cui la percentuale
di possesso del reddito dominicale è diversa da quella
del reddito agrario (ad esempio, nell’ipotesi in cui solo
una parte del terreno è concessa in affitto).
Se i righi del quadro non sono sufficienti deve essere compilato un ulteriore quadro RA. In questo
caso va numerata progressivamente la casella
“Mod. n.” posta in alto a destra dei modelli utilizzati. I totali dei redditi dominicale e agrario devono essere riportati nel rigo RA11 del primo quadro
utilizzato (Mod. n. 1).
Nelle colonne 1 e 3 indicare rispettivamente il reddito
dominicale e agrario di ciascun terreno, rivalutati, rispettivamente, dell’80 e del 70%.
Se i redditi dominicali e agrari vengono rilevati dal
Quadro A del Mod. 730 dell’anno precedente (o dai certificati catastali), gli importi da indicare nella colonna 1 e
3 devono essere rivalutati moltiplicando i corrispondenti
redditi, rispettivamente, per 1,80 e 1,70, in quanto i redditi riportati nel Mod. 730 o nei certificati catastali sono
indicati senza le relative rivalutazioni. La rivalutazione
non va fatta per i terreni dati in affitto per usi agricoli a
giovani imprenditori.
Nella colonna 2 indicare uno di seguenti codici:
● 1 - proprietario del terreno;
● 2 - proprietario del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico);
● 3 - proprietario del terreno concesso in affitto in regime di libero mercato;
● 4 - conduttore del fondo (diverso dal possessore) o
affittuario;
● 7 - titolare dell’impresa agricola individuale non in
forma di impresa familiare;
● 8 - titolare dell’impresa agricola individuale in forma
di impresa familiare;
● 9 - titolare dell’impresa agricola coniugale non gestita in forma societaria.
Se il proprietario del terreno è anche titolare dell’impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare
può essere indicato indifferentemente il codice 1 o 7.
Se il conduttore del fondo è anche il titolare dell’impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare si può indicare il codice 4 o 7.
Il periodo di possesso espresso in giorni (365, se il terreno è stato posseduto per tutto l’anno) e la percentuale
di possesso (100% se per intero) devono essere indicati,
nelle colonne 4 e 5.
Se il terreno è concesso in affitto in regime vincolistico,
nella colonna 6 deve essere indicato l’ammontare del
canone risultante dal contratto, corrispondente al periodo indicato nella colonna 4.
Nella colonna 7, per i seguenti casi particolari, indicare
uno dei seguenti codici:
● 1 - in caso di mancata coltivazione;
● 2 - in caso di perdite per eventi naturali di almeno il
30% del prodotto;
● 3 - in caso di terreno in conduzione associata;
● 4 - per i terreni concessi o condotti in affitto per usi
agricoli a/da giovani che non hanno ancora compiuto i
quarant’anni; questi ultimi devono possedere la qualifica
di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo
principale o acquisire tali qualifiche entro dodici mesi
dalla stipula del contratto di affitto purché duri non meno di 5 anni;
● 5 - se ricorrono contemporaneamente le condizioni
indicate con i codici 1 e 4;
● 6 - se ricorrono contemporaneamente le condizioni
2 e 4.
La casella di colonna 8 deve essere barrata per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente,
tranne nel caso in cui la percentuale di possesso del reddito dominicale sia diversa da quella del reddito agrario.
La nuova colonna 9 deve essere barrata se il terreno
è esente dall’Imu, mentre la successiva colonna 13 va
barrata se si tratta di terreno agricolo, oppure di un terreno non coltivato, posseduto e condotto da un coltivatore
diretto e da imprenditore agricolo professionale (IAP)
iscritto nella previdenza agricola.
Nelle colonne 10 e 11 indicare, rispettivamente, la
quota di reddito dominicale e agrario “imponibile”, calcolata tenendo conto dei giorni e della percentuale di
possesso e di eventuali agevolazioni spettanti.
3 rispettivamente,
Con l’introduzione dell’Imu, il reddito del terreno
non affittato e non esente da Imu non viene più
tassato ai fini Irpef e relative addizionali. Il reddito
dominicale “virtuale” deve essere, comunque, calcolato e indicato nella nuova colonna 12 “reddito
dominicale non imponibile”.
Il reddito non imponibile, pur non essendo tassato
dovrà essere riportato tra gli altri dati del quadro RN (rigo
RN50) poiché può assumere rilievo nell’ambito delle
prestazioni assistenziali e previdenziali.
Al rigo RA11 indicare l'importo complessivo dei redditi
dominicali ed agrari dei terreni indicati nei righi da RA1
ad RA17.
INS aprile 2013_1-33:INS_aprile_2007_1-27
29-03-2013
9:46
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16
Casi particolari
Terreni
in affitto
Il reddito dei terreni agricoli dati in affitto viene ripartito tra il proprietario e il conduttore del fondo. L’affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data
in cui ha effetto il contratto (e compilare solo la colonna
del reddito agrario), mentre il proprietario deve dichiarare il reddito dominicale.
Per i terreni dati in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico), il possessore può dichiarare, indipendentemente dall'effettiva
percezione, l'ammontare corrispondente al canone annuo di affitto se questo risulta inferiore all’80% del reddito dominicale indicato nella colonna 1.
In questo caso bisognerà indicare:
● nella colonna 2 il codice "2";
● nella colonna 6 il canone risultante dal contratto
corrispondente al periodo indicato nella colonna 4;
● nella colonna 10 l'ammontare del canone annuo
rapportato alla quota di possesso.
Se, invece, il canone annuo di affitto è pari o superiore
all'80% del reddito dominicale, bisognerà indicare nella
colonna 10 la quota spettante di tale reddito dominicale
indicato nella colonna 1.
Terreni che godono
di agevolazioni
Non sempre i redditi dominicale ed agrario da dichiarare sono quelli che risultano dalle tariffe desunte dagli
elenchi presso l'Ufficio del Territorio (ex Ufficio Tecnico
Erariale).
Ci sono dei casi in cui il reddito imponibile viene notevolmente ridotto. Ecco i casi più frequenti.
Perdita del raccolto. In caso di perdita, per eventi
naturali, (es: grandinata, gelo, ecc.) di almeno il 30% del
prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore
danneggiato ha denunciato all'Ufficio del Territorio l'evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non è esattamente determinabile, almeno quindici giorni prima dell'inizio del raccolto, i
redditi dominicale e agrario relativi ai terreni colpiti dall'evento stesso sono esclusi dall'IRPEF.
In tal caso nelle colonne 10 e 11 non deve essere
indicato alcun importo; nella colonna 7 va indicato,
invece, il codice “2”.
Terreni incolti. La mancata coltivazione, per un'intera
annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica
agraria, del fondo rustico costituito per almeno due terzi
da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali
dà diritto alla riduzione al 30% del reddito dominicale e
alla esclusione del reddito agrario dall’IRPEF.
In tal caso il dichiarante deve indicare:
● nella colonna 7 il codice "1";
● nella colonna 10 il 30% del reddito dominicale indicato nella colonna 1, rapportato alla percentuale ed al
periodo di possesso;
● nella colonna 11 non deve essere indicato alcun
importo.
Rientrano in queste ipotesi anche i casi di ritiro di
seminativi dalla produzione, sempreché i terreni che
costituiscono il fondo rustico siano ri ma sti ef fet tivamente incolti per l'intera annata agraria.
Aprile 2013
Quadro RB: redditi
dei fabbricati e altri dati
Le novità più importanti del quadro RB di quest’anno sono legate all’introduzione e alla natura sostitutiva dell’Imu.
Deve compilare il quadro relativo al reddito dei
fabbricati:
● chi possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale fabbricati situati nel territorio dello
Stato italiano che sono o devono essere iscritti, con
attribuzione di rendita, nel catasto fabbricati;
● tra gli altri diritti reali rientra il diritto di abitazione che spetta al coniuge superstite, ai sensi dell'art. 540 c.c. sulla casa adibita a residenza (comprese
le eventuali pertinenze);
● va detto che in caso di usufrutto o di altro diritto
reale il nudo proprietario non deve dichiarare il fabbricato. Non deve esporre neanche il valore zero
quale reddito a lui spettante;
● gli artisti e professionisti, nonché i titolari di reddito di impresa che possiedono immobili utilizzati
promiscuamente all'esercizio della propria attività e
all'uso personale o familiare (gli immobili adibiti
esclusivamente alla propria attività, invece, non vanno dichiarati);
● deve compilare il quadro RB anche chi esercita
attività di impresa per gli immobili, che pur utilizzati
per l’esercizio della propria attività, non sono considerati relativi all’impresa in quanto non sono stati indicati nell’inventario o nel registro dei beni ammortizzabili, oppure sono stati esclusi dal patrimonio dell’impresa;
● i soci di cooperative edilizie (non a proprietà indivisa) assegnatari di alloggi, anche se non ancora titolari di mutuo individuale, devono indicare nella
propria dichiarazione il reddito relativo all'alloggio assegnato con verbale di assegnazione della cooperativa. Lo stesso dicasi per gli assegnatari di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Enti
(es. IACP, ex INCIS, ecc.);
● i locali per la portineria, l’alloggio del portiere e
per gli altri servizi oggetto di proprietà condominiali
dotati di una rendita catastale autonoma devono essere dichiarati dal singolo condomino solo se la quota di reddito a lui spettante per ciascuna unità immobiliare è complessivamente superiore a 25,82 euro.
Se tali locali sono affittati o si tratta di negozi, dovrà
essere dichiarato il relativo reddito qualunque ne sia
l’importo.
Non vanno dichiarati, in quanto considerati compresi nel reddito dominicale ed agrario dei terreni su
cui insistono, i fabbricati situati nelle zone rurali e
non utilizzabili come abitazione alla data del
7/5/2004, che vengono ristrutturati dall’imprenditore
agricolo proprietario, acquisendo i requisiti di abitabilità, e da questo concessi in affitto. Questa agevolazione si applica solo per il periodo del primo contratto di affitto che abbia una durata compresa tra cinque e nove anni.
I fabbricati situati all’estero devono essere indicati nel quadro RL di cui tratteremo nella seconda parte dell’inserto UNICO 2013 che sarà
pubblicato a maggio prossimo.
INS aprile 2013_1-33:INS_aprile_2007_1-27
29-03-2013
9:46
Pagina 17
PERIODO D’IMPOSTA 2012
CODICE FISCALE
PERSONE FISICHE
REDDITI
2013
Aprile 2013
genzia
ntrate
QUADRO RB
REDDITI DEI
FABBRICATI
E ALTRI DATI
Rendita catastale
1
giorni
4
Tassazione ordinaria
REDDITI
IMPONIBILI 13
Rendita catastale
1
Utilizzo
1
2
,00
RB3
REDDITI
IMPONIBILI
1
5
,00
Canone
di locazione
6
,00
Cedolare secca 21%
Cedolare secca 19%
15
,00
4
5
,00
Canone
di locazione
Possesso
Codice
percentuale canone
6
,00
Cedolare secca 19%
13
14
15
,00
2
3
4
5
,00
Canone
di locazione
Possesso
Codice
giorni
percentuale canone
6
9
IMU dovuta
per il 2012
Codice
Comune
8
7
9
10
8
9
REDDITI
NON IMPONIBILI
7
8
10
9
10
11
12
Immobili non locati
IMU dovuta
per il 2012
,00
Cedolare Esenzione
secca
IMU
11
,00
,00
Codice
Comune
,00
Cedolare Esenzione
secca
IMU
17
12
Immobili non locati
Abitazione principale
16
12
Immobili non locati
,00
,00
7
11
17
IMU dovuta
per il 2012
Abitazione principale
REDDITI
NON IMPONIBILI 16
Codice
Comune
Cedolare Esenzione
secca
IMU
,00
,00
Casi Continuaparticolari zione (*)
,00
10
Abitazione principale
REDDITI
NON IMPONIBILI 16
Casi Continuaparticolari zione (*)
Cedolare secca 21%
,00
8
Casi Continuaparticolari zione (*)
14
3
Utilizzo
,00
Cedolare secca 19%
15
,00
Tassazione ordinaria
Rendita catastale
RB4
giorni
,00
7
Mod. N.
Codice
Comune
Casi Continuaparticolari zione (*)
Cedolare secca 21%
4
,00
Utilizzo
6
Possesso
Codice
percentuale canone
Tassazione ordinaria
REDDITI
IMPONIBILI 13
Rendita catastale
5
14
3
2
,00
RB2
giorni
Canone
di locazione
Possesso
Codice
percentuale canone
3
,00
Sezione I
Redditi dei fabbricati
Esclusi i fabbricati all’estero
da includere nel Quadro RL
Utilizzo
2
,00
RB1
17
QUADRO RB – Redditi dei fabbricati
QUADRO RC – Redditi di lavoro dipendente
17
IMU dovuta
per il 2012
,00
Cedolare Esenzione
secca
IMU
11
,00
12
3Cedolare
- unità
immobiliare locata
in regime di
libero mercaCedolare secca 21%
Immobili non locati
secca 19%
Abitazione principale
Tassazione ordinaria
REDDITI
REDDITI
IMPONIBILI
NON oppure
IMPONIBILI affittato a canone concordato
o
patti
in
deroga
,00
,00
,00
,00
,00
Possesso
Codice
dovutalegge
CedolareeEsenzione
to, madi Canone
non
ci sono
richiestiIMU
dalla
quindi
Codice
Casi i requisiti
ContinuaRendita catastale
Utilizzo
locazione
giorni
percentuale canone
secca
IMU
per il 2012
Comune
particolari zione (*)
non si può utilizzare
il successivo codice 8;,00
,00
,00
RB5occorre compilare un rigo per
Nel Quadro RB
4
unità
immobiliare
locata
ad principale
equo-canone;
Cedolare secca 21%
Immobili non locati
Cedolare secca 19%
Abitazione
Tassazione ordinaria
REDDITI
REDDITI
IMPONIBILI
NON
IMPONIBILI
ogni unità immobiliare.
dell'abitazione
principale
(box, cantina,
,00 5 - pertinenza
,00
,00
,00
,00
Canone
Possesso
IMU dovuta Cedolare Esenzione
Codice
Casi
Continuaecc.) con
propria
rendita;
Se nel corso del 2012
variato Utilizzo
l’utilizzo
dell’im
- Codice
Renditaècatastale
di locazione
giorni
percentuale canone
per il 2012
secca
IMU
Comune
particolari zione (*)
6 - unità immobiliare
utilizzata in parte ,00
come abitaziomobile o la quota di possesso,,00si deve compilare un
,00
RB6
ne Cedolare
principale
in parte
perprincipale
la propria
rigo per ogni situazione.
Barrare,
inoltre,
la casella
Cedolare secca 21%
Immobili nonattività.
locati
secca 19% ed REDDITI
Abitazione
Tassazione
ordinaria
REDDITI
IMPONIBILI
NON
IMPONIBILI
Indicando questo
codice
non sono dovute
l’Irpef e ,00
relatidi colonna 8 per indicare che
si tratta dello
,00
,00
,00
,00 stesso
REDDITI
REDDITI dall’Imu;
ve
addizionali
sostituite
TOTALI
fabbricato del rigoRB10
precedente.
,00
,00
,00
,00
,00
IMPONIBILI
NON IMPONIBILI
Eccedenza
Eccedenza
Imposta
Imposta
Totale imposta
8 - immobile
situato in
un
comune
adAcconti
altaversati
densità
Se i righi
non
sono
deve
es- cedolare
dichiarazione precedente
compensata
Mod. F24
Imposta
cedolaredel
secca quadrocedolare
secca
21% sufficienti
cedolare secca
19%
secca
abitativa
e concesso
concordato”
,00
,00
,00
,00 in affitto a “canone
,00
,00
sere compilato un
ulteriore quadro
RB numerando
RB11
Cedolare secca risultante dal Mod. 730/2013
(articolo
2,
comma
3,
articolo
5,
comma
2
e aarticolo
8
Acconti
sospesi
Imposta
credito
Imposta
a
debito
progressivamente l’apposita casella “Mod.
postarimborsata dal sostituto credito compensato F24 IMU
trattenuta dal n.”
sostituto
della
Legge
n.
431/98);
,00
,00
,00
,00
,00
,00
in alto a destra dei modell utilizzati.
Estremi di registrazione del contratto
Contratti non
di
Mod. N.
N. di rigo
Sezione II
9 - unità
nonAnno
rientra
superiori a 30che
gg
presentazione
dich. ICIin nessuno dei
Data
Serie
Numero e sottonumero
Codiceimmobiliare
ufficio
Dati relativi ai contratti RB21
casi
indicati
con
i
codici
da
1
a
17.
Può trattarsi, ad
/
Sezione I del quadro RB devono essere indidiNella
locazione
RB22
esempio,
di:
/
cati anche i dati degli immobili non affittati (per
RB23
/ - immobili senza luce, acqua e gas e di fatto non utiesempio, abitazione principale, immobili a dispoImponibile
Acconto
Sezione III
Acconto IRPEF
Differenza
lizzati;
addizionale comunale
addizionale comunale
sizione
o
dati
in
uso
gratuito)
il
cui
reddito
non
Immobili storici
RB31 Ricalcolo degli acconti 2012
,00
,00
,00 (ad
- pertinenza,00di un immobile tenuto
a disposizione
viene tassato ai
fini Irpef, in quanto per
tali fabIndeterminato/Determinato
Redditi
RC1 Tipologia reddito
QUADRO RC
,00
esempio
il
box
della
casa
al
mare);
bricati l’Imu sostituisce
l’Irpef e le relative addiREDDITI
RC2
,00
- immobile tenuto a disposizione in Italia da contriDIzionali.
LAVORO Nel quadro RB vanno indicati anche gli
RC3
DIPENDENTE
,00posbuenti
residenti
all’estero
(se
il
residente
all’estero
già assoggettati
a tassazione
Premi già assoggettati ad imposta
Imposta Sostitutiva
Importi art. 51, comma 6 Tuir (Punto 255 CUD 2013)
Eimmobili
ASSIMILATI per i quali si è Premi
optato
per
la cedolare
CUD 2013)
INCREMENTO ordinaria (Punto 251 CUD 2013) sostitutiva (Punto 251 CUD 2013)
Non imponibili
Non
imponibili assog.
imp. sotitutiva
siede(Punto
più252abitazioni
a disposizione,
questo
codice
può
Sezione
I sugli affitti. PRODUTTIVITÀ
secca
,00
,00
,00
essere indicato ,00
solo per una di queste)
oppure se,00l’im-
Come si compila
il Quadro RB (Sezione I)
13
1
2
3
13
1
14
15
4
5
3
7
6
14
2
16
8
5
10
9
15
4
17
16
7
6
8
10
9
13
14
15
16
17
13
14
15
16
17
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2
3
4
5
6
1
7
2
1
1
2
11
12
8
3
4
3
2
Redditi di lavoro
RC4 (compilare solo Opzione o rettifica
dipendente e assimilati
Imp. Sost.
nei casi previsti Tass. Ord
12
17
1
1
11
3
5
4
Premi assoggettati ad imposta sostitutiva Premi assoggettati a tassazione ordinaria da
assoggettare ad imposta sostitutiva
da assoggettare a tassazione ordinaria
Eccedenza di imposta sostitutiva
Imposta sostitutiva a debito
trattenuta e/o versata (o permobile è già utilizzato come abitazione principale
,00
,00
,00
Colonna 1 - Rendita
tinenza
di
abitazione
principale)
da
contribuenti
trasferiti
in Italia
RC1+ catastale
RC2 + RC3 + RC4rivalutata
col. 8 – (minore tra
RC4 5%.
col. 1 e RC4 col. – 9) RC5 col.1
VaRientro
indicata
la rendita
del
temporaneamente in un altro comune;
RC5 Riportare in RN1 col.5
Quota esentenon
frontalieri
(di cui L.S.U.
) TOTALE
Per i fabbricati non censiti o con rendita
più
- ,00
immobile
di proprietà,00condominiale
(locali ,00
per la
Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni)
Lavoro dipendente
RC6
Pensione
adeguata (ad esempio perché sono intervenute
portineria, alloggio del portiere, autorimesse
collettive,
Sezione II
RC7 Assegno del coniuge
,00
variazioni
strutturali
o di destinazioni permanenti,
ecc.) edRedditi
è dichiarato dal singolo
condomino;
Altri redditi assimilati
a quelli dise
lavoro
- abitazione o pertinenza,00data in uso gratuito a un proanche
dovuteRC8ad accorpamenti di più unità
dipendente
Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5
TOTALE
,00
prio Ritenute
familiare
a patto che
lo stesso
vi dimori
abitualmente
immobiliari
che RC9
influiscono
sul l’am montareRitenute
della
Ritenute saldo
acconto
Ritenute acconto
Ritenute IRPEF
Sezione III
addizionaleanagrafica,
comunale 2012 oppure
addizionale
regionale
comunale
2012
addizionale se
comunale
2013
eaddizionale
ciò risulti
dall’iscrizione
si tratta
di
(puntocatastale
5 del CUD2013 presunta.
rendita)
indicare
la rendita
Se
la
Ritenute IRPEF
e
(punto 11 del CUD2013)
RC10
(punto 6 del CUD2013)
(punto 10 del CUD2013)
(punto 13 del CUD2013)
e RC4 colonna 11)
addizionali
regionale
immobili
in comproprietà utilizzati integralmente
come
rendita
del
fabbricato
è
stata
aggiornata,
indicare
la
e comunale all’IRPEF
,00
,00
,00
,00
,00
abitazione principale
di uno o più
comproprietari diversi
nuova
attribuita.
Sezione rendita
IV
RC11 Ritenute per lavori socialmente utili
,00
Ritenute
per immobili
lavori
dal dichiarante. Indicando questo codice non sono dovuPer gli
riconosciuti di interesse storico
RC12 Addizionale regionale all’IRPEF
socialmente utili
,00
te l’Irpef e relative
addizionali
sostituite
dall’Imu.
Reddito
al netto del contributo
di Contributo
o Sezione
artistico,
va
indicata
la
rendita
catastale
“effettiva”
di solidarietà trattenuto
V
Detrazione personale
Dati contributo perequazione (Punto 136 CUD 2013)
(Punto 138 CUD 2013)
sicurezza
Comparto del
sicurezza
ridotta
50%RC13
(e comparto
non più
quella determinata,00 RC14 di solidarietà
(punto 118 del CUD2013)
e altri dati
,00
,00
I nuovi codici 11 e 12 devono
essere utilizzati
mediante l'applicazione
tra terreno
le tariffe
di unità immobiliare
(*) Barrare ladella
casella seminore
si tratta dello stesso
o della stessa
del rigo precedente.
quando
una parte dell’abitazione principale
estimo previste per le abitazioni). Al riguardo si veda
viene concessa in locazione.
quanto precisato a pag. 19.
4
In particolare, il codice 11 va indicato se l’affitto è a
Colonna 2 - Utilizzo
canone libero o con i vecchi “patti in deroga”, mentre
Vanno evidenziati, riportando i codici sottoelencati, i
il c odice 12 se si tratta di immobile affittato a canone
seguenti casi:
concordato, situato in uno dei comuni ad alta densità
1 - immobile utilizzato come abitazione principale. Se
abitativa. Chi ha optato per la cedolare secca deve anl’appartamento viene in parte anche affittato si deve utiche ricordarsi di barrare la casella di colonna 11 (Celizzare il nuovo codice 11 o 12 che vedremo in seguito;
dolare secca) e compilare la sezione II del quadro RB;
2 - unità immobiliare tenuta a disposizione per la
14 - immobile situato in Abruzzo e concesso in locaquale si applica l'aumento di un terzo della rendita catazione a soggetti residenti o stabilmente dimoranti nei
stale rivalutata. Indicando questo codice non sono dovuterritori colpiti dal terremoto dell’aprile 2009, le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili;
te l’Irpef e relative addizionali sostituite dall’Imu;
nelle istruzioni)
6
7
8
,00
9
10
1
11
3
2
1
1
2
2
1
2
3
4
1
5
2
INS aprile 2013_1-33:INS_aprile_2007_1-27
29-03-2013
9:46
Pagina 18
18
Aprile 2013
15 - immobile situato in Abruzzo e concesso in comodato a soggetti residenti o stabilmente dimoranti nei territori colpiti dal terremoto le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili.
Indicando questo codice non sono dovute l’Irpef e relative addizionali, sostituite dall’Imu.
L’ammontare del canone è quello che risulta dal contratto di locazione, compresa l’eventuale rivalutazione
Istat e la maggiorazione percepita in caso di sublocazione ed escluse le spese di condominio, luce, acqua, gas,
portiere, ascensore, riscaldamento e simili, se sono comprese nel canone.
In caso di comproprietà il canone va indicato per intero a prescindere dalla quota di possesso. Se, invece, il
fabbricato è stato posseduto per una parte di anno va indicato il canone relativo al periodo di possesso. Stesso
discorso se il fabbricato è concesso in locazione solo per
una parte dell’anno: il canone da riportare nella colonna
6 va considerato in proporzione ai giorni (colonna 3) di
durata della locazione.
Il canone di locazione deve essere indicato anche se il
contratto di affitto è stato stipulato da uno solo dei comproprietari o contitolari del diritto reale.
Se l’immobile è in comproprieta, ma è dato in locazione soltanto da uno o più proprietari per la propria quota
(per esempio immobile posseduto da 3 fratelli dato in
affitto ad uno di questi dagli altri 2) nella colonna 6 si
deve indicare soltanto la quota del canone annuo che
spetta al contribuente e nella colonna 7 “casi particolari”
va indicato il codice “5”.
Per gli immobili situati in Abruzzo e dati in locazione a famiglie rimaste senza abitazione a causa
del terremoto (codice 14) è prevista una riduzione
del 30% del relativo reddito. A tal fine è necessario compilare la sezione II del quadro B “Dati relativi ai contratti di locazione” (vedi pag. 27).
Se, invece, si è optato per la cedolare secca va barrata
la casella di colonna 11 e va compilata la Sezione II del
quadro RB. Il reddito va indicato nella colonna 14 (aliquota 21%) o colonna 15 (aliquota 19%). Al riguardo si
veda quanto precisato alle pagine 22 e 23.
Colonna 3 - Giorni di possesso
Riportare il periodo di possesso espresso in giorni
(365 se per tutto l'anno). Per i fabbricati di nuova costruzione il reddito relativo va dichiarato a partire dalla data
in cui il fabbricato è pronto all'uso o è stato comunque
utilizzato dal possessore.
Non devono essere dichiarati i canoni derivanti da
contratto di locazione di immobili ad uso abitativo
non percepiti a patto che, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, si sia concluso il procedimento giurisdizionale di convalida di
sfratto per morosità dell’inquilino. In tal caso deve
comunque essere dichiarata la rendita catastale.
Colonna 4 - Percentuale di possesso
Indicare la quota di possesso espressa in percentuale
(100% se per intero).
Colonne 5 e 6 - Canone di locazione
Se il canone di affitto si riferisce, oltre che alla abitazioPer gli immobili concessi in locazione, nella colonna 5
ne, anche alle sue pertinenze (box, cantina, ecc.) iscritte
va indicato uno dei seguenti codici, corrispondente alla
in catasto con autonoma rendita, indicare nella colonna
percentuale del canone che dovrà essere riportato nella
6 per ciascuna unità immobiliare la quota del canone ad
successiva colonna 6:
essa relativa; quest'ultima va determinata ripartendo il
“1” - se si applica la tassazione ordinaria ed il canone
canone stesso in misura proporzionale alla rendita catadi locazione viene tassato per l’85% (come avviene nella
stale di ciascuna unità immobiliare.
maggior parte dei casi);
“2” - se si applica la tassazione ordinaria e l’immobile
ESEMPIO
dato in affitto è situato nella città di Venezia centro e nelProprietario di un appartamento (R.C. rivalutata euro
le isole della Giudecca, Murano e Burano (tassazione sul
1.400,00) e di un box (R.C. rivalutata euro 240,00) affittati
75% del canone);
con un unico contratto di affitto a euro 8.400,00 annue
“3” - se si è optato per la cedolare secca e, pertanto, il
(senza opzione per la cedolare secca).
canone di locazione va dichiarato per intero;
Quota del canone relativo all’abitazione
“4” - se si tratta di immobile storico affittato con appli8.400,00
cazione della tassazione ordinaria (tassazione sul 65%
€ ––––––––––
X 1.400,00 =
€ 7.171,00
(*)
1.640,00
del canone).
Quota del canone relativo al box
Nella colonna 6 deve essere indicato:
● l’85% del canone di locazione, se nella colonna 5
8.400,00
2012
€ ––––––––––
X 240,00 = PERIODO D’IMPOSTA
€ 1.229,00
(codice canone) è stato scritto “1”;
1.640,00 (*)
CODICE FISCALE
€
8.400,00
_______
● il 75% del canone di locazione, se nella colonna 5,
(*)
(1.400,00 + 240,00).
è stato indicato il codice “2”;
● il 100% del canone
di
locazione,
se
nella
colonna
5,
PERSONE FISICHE
Nella colonna 6 di ciascun rigo deve essere indicato (arREDDITI
è stato indicato il codice
“3”;
rotondato) l’85% della quota di canone di locazione e,
2013
– Redditi
deil’abitazione
fabbricati € 6.095,00 e per il box € 1.045,00
● il 65% del canonegenzia
se nella colonna 5 è statoQUADRO
ripor- RBquindi,
per
QUADRO RC(vedi
– Redditi
di lavoro
dipendente
tato il codice 4.
fac-simile
Modello
in basso).
ntrate
Mod. N.
QUADRO RB
Rendita catastale
1
REDDITI DEI
FABBRICATI
E ALTRI DATI
RB1
,00
Utilizzo
3
2
giorni
3
Tassazione ordinaria
REDDITI
IMPONIBILI 13
6.095
Rendita catastale
1
RB2
240 ,00
Utilizzo
3
2
giorni
3
365
Tassazione ordinaria
REDDITI
IMPONIBILI 13
1.045
Indicare l’85% delle quote
catastale
del canone diRendita
affitto
1
RB3
,00
REDDITI
IMPONIBILI
,00
Utilizzo
2
1
,00
6
6.095 ,00
Cedolare secca 21%
Cedolare secca 19%
15
,00
4
100
5
1
6
1.045 ,00
Cedolare secca 21%
Cedolare secca 19%
14
15
,00
5
,00
Canone
di locazione
Possesso
Codice
percentuale canone
6
,00
14
15
3
4
Utilizzo
2
giorni
Utilizzo
6
,00
Cedolare secca 21%
Cedolare secca 19%
15
,00
4
5
,00
Canone
di locazione
Possesso
Codice
percentuale canone
6
,00
Cedolare secca 19%
14
15
Possesso
Codice
giorni
percentuale canone
9
H501
,00
Canone
di locazione
Codice
Comune
Casi Continuaparticolari zione (*)
7
8
9
IMU dovuta
per il 2012
2.374
10
H501
10
7
8
9
REDDITI
NON IMPONIBILI
7
8
10
16
Codice
Comune
9
10
Codice
Comune
7
8
9
REDDITI
NON IMPONIBILI
Casi Continuaparticolari zione (*)
10
16
Codice
Comune
,00
11
12
,00
Cedolare Esenzione
secca
IMU
11
12
Immobili non locati
17
,00
,00
12
Cedolare Esenzione
secca
IMU
17
IMU dovuta
per il 2012
Abitazione principale
11
Immobili non locati
,00
,00
,00
Immobili non locati
IMU dovuta
per il 2012
Abitazione principale
REDDITI
NON IMPONIBILI 16
12
Cedolare Esenzione
secca
IMU
17
,00
,00
11
Immobili non locati
IMU dovuta
per il 2012
Abitazione principale
Cedolare Esenzione
secca
IMU
17
407 ,00
,00
Codice
Comune
,00
IMU dovuta
per il 2012
Abitazione principale
REDDITI
NON IMPONIBILI 16
Casi Continuaparticolari zione (*)
Cedolare secca 21%
,00
8
Casi Continuaparticolari zione (*)
14
3
,00
5
,00
Canone
di locazione
Possesso
Codice
giorni
percentuale canone
Utilizzo
2
,00
7
Casi Continuaparticolari zione (*)
13
,00
Codice
Comune
Casi Continuaparticolari zione (*)
Abitazione principale
REDDITI
Il codice 1 è per
gli
NON IMPONIBILI 16
,00
,00
affitti tassati
all’85%
Canone
di locazione
Possesso
Codice
percentuale canone
4
Tassazione ordinaria
REDDITI
IMPONIBILI 13
Rendita catastale
1
Cedolare secca 19%
Rendita catastale
,00
5
Cedolare secca 21%
Tassazione ordinaria
REDDITI
IMPONIBILI 13
1
100
14
3
,00
RB5
4
Tassazione ordinaria
Rendita catastale
RB4
giorni
Canone
di locazione
Possesso
Codice
percentuale canone
365
,00
Sezione I
Redditi dei fabbricati
Esclusi i fabbricati all’estero
da includere nel Quadro RL
1.400
,00
Cedolare Esenzione
secca
IMU
11
12
Immobili non locati
17
IMU dovuta
per il 2012
,00
Cedolare Esenzione
secca
IMU
INS aprile 2013_1-33:INS_aprile_2007_1-27
29-03-2013
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Aprile 2013
19
Colonna 7 - Casi particolari
Colonna 8 - Continuazione
Vanno evidenziati, riportando i codici sottoelencati, i
seguenti casi:
1 - unità immobiliari distrutte o inagibili a seguito di
eventi sismici o altri eventi calamitosi, ed esclusi per legge da tassazione (a condizione che sia stato rilasciato un
certificato del Comune attestante la distruzione ovvero
l'inagibilità del fabbricato). Questo codice va utilizzato
anche per gli immobili distrutti o inagibili a seguito del
sisma nel Nord Italia del 20 e 29 maggio 2012;
3 - unità immobiliari inagibili per altre cause ed è stata
richiesta la revisione della rendita catastale.
Barrare la casella per indicare che si tratta dello stesso
fabbricato del rigo precedente.
In entrambi i casi (1 e 3) si deve indicare il codice
9 nella colonna 2, “Utilizzo” (al riguardo si veda
quanto precisato per gli immobili inagibili a pag.
24).
4 - unità immobiliare per la quale non sono stati percepiti i canoni di locazione, come risulta dal provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità
dell’inquilino;
5 - immobile posseduto in comproprietà e dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari per la propria quota (es.: immobile posseduto da tre soggetti locato ad uno di essi dagli altri due). In tal caso nella colonna
6 va indicata soltanto la quota del canone annuo di locazione che spetta al contribuente e non l’intero canone
annuo;
6 - immobile dato in affitto a soggetti che si trovano in
particolari condizioni di disagio abitativo (ad esempio:
soggetti che nel proprio nucleo familiare hanno ultrasessantacinquenni o handicappati gravi) per i quali è intervenuta la sospensione del provvedimento di sfratto fino
tutto il 2013.
Colonne 9 e 10 - Comune e Imu dovuta
Nella colonna 9 indicare il codice catastale del comune dove è situato l’immobile (ad esempio, H501 per Roma, F839 per Napoli, F205 per Milano, ecc.). Se i dati del
fabbricato sono indicati su più righi, il codice catastale
deve essere riportato solo sul primo rigo del quadro RB
in cui il fabbricato è stato indicato.
Per ciascuna unità immobiliare nella colonna 10 deve
essere indicato l’importo dell’Imu dovuta per il 2012 (acconto e saldo anche se non è stato pagato o pagato meno del dovuto). Se l’immobile è in comproprietà, nella
casella 10 va indicata l’Imu dovuta in base alla percentuale di possesso. Se i dati del fabbricato sono indicati su
più righi, l’importo dell’Imu deve essere riportato solo sul
primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato.
Per gli immobili che rientrano nei casi di esenzione
previsti dal Comune e per gli immobili condominiali, per
i quali l’Imu viene pagata dall’amministratore di condominio, la colonna 10 non deve essere compilata.
Colonna 11 - Cedolare secca
La casella presente nella colonna 11 deve essere barrata da chi ha optato per la cedolare secca sulle locazioni
(si veda il box di pag. 22 e 23).
La nuova casella di colonna 12 va barrata se il
fabbricato è esente da Imu. In questo caso sul
reddito del fabbricato sono dovute l’Irpef e le
relative addizionali, anche se l’immobile è sfitto.
IMMOBILI STORICI AFFITTATI
on la denuncia dei redditi di quest’anno cambia notevolmente il trattamento fiscale degli
immobili storici vincolati dati in locazione,
senza opzione per la cedolare secca. E’ stato, infatti, eliminato il vantaggioso trattamento fiscale che
consentiva di non dichiarare il canone di locazione, ma solo la rendita catastale, che tra l’altro veniva determinata applicando la tariffa d’estimo più
bassa tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria in cui era situato il fabbricato.
D’ora in poi per calcolare il reddito dell’immobi-
C
le storico dato in affitto (senza cedolare secca) occorre confrontare il canone annuo di locazione ridotto del 35% e la rendita catastale “effettiva”, rivalutata del 5% e poi ridotta del 50%. L’importo
più alto costituisce il reddito imponibile ai fini Irpef.
Se, invece, si è optato per la cedolare secca si
applicano le regole previste per tale regime e, pertanto, sul 100% del canone di locazione è dovuta
l’imposta sostitutiva del 21% (19% se si tratta di
affitto a canone “concordato”).
REDDITO IMPONIBILE
ALIQUOTA
Affitto (regime ordinario)
Il valore più alto tra:
- rendita catastale (rivalutata) ridotta del 50% e IRPEF marginale
- 65% del canone di locazione
Affitto con cedolare secca
Il valore più alto tra:
- rendita catastale (rivalutata) ridotta del 50% e
- 100% del canone di locazione
- 19% affitto a canone concordato
- 21% negli altri casi
Case storiche adibite ad abitazione principale
Case storiche a disposizione
Altri immobili storici non locati
Non sono dovute IRPEF e addizionali, poiché sono già comprese nell’IMU
INS aprile 2013_1-33:INS_aprile_2007_1-27
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20
Aprile 2013
Colonne 13, 16 e 17 – Tassazione ordinaria
e fabbricati non tassati
riportato il codice 1 e/o 5 nella colonna 2 “utilizzo” ):
indicare nella colonna 16 (Abitazione principale) la
rendita catastale (colonna 1) rapportata ai giorni e alla quota di possesso. Per approfondimento si rimanda pag. 25;
- immobile non locato o non tenuto a disposizione (cioè è stato riportato nella colonna 2 “utilizzo”
il codice 9 e 10): indicare nella colonna 17 (Immobili non locati) l’importo della rendita catastale (colonna 1) rapportato ai giorni e alla percentuale di possesso;
- immobile tenuto a disposizione (codice 2 nel
campo “Utilizzo” di colonna 2): indicare nella colonna 17 (Immobili non locati) l’importo della rendita
catastale (colonna 1) maggiorato di un terzo, rapportato ai giorni e alla percentuale di possesso;
- immobile affittato a libero mercato o col vecchio “patto in deroga” (codice 3 nella colonna 2
“Utilizzo”): indicare nella colonna 13 (Tassazione or-
Nella colonna 13 deve essere indicato il reddito dei
fabbricati soggetti a tassazione ordinaria e cioè quelli
concessi in locazione senza opzione per la cedolare
secca.
Le nuove colonne 16 e 17, invece, servono per indicare il reddito “non imponibile” rispettivamente, dell’abitazione principale e dei fabbricati non locati, i quali ricordiamo non pagano Irpef né addizionali, sostituite
dall’Imu (vedi box).
Per gli immobili affittati con opzione per la cedolare
secca si devono compilare le colonne 14 e 15 a cui si rimanda.
Vediamo ora le situazioni che si possono presentare
più di frequente e quale colonna deve essere compilata.
FABBRICATO INDICATO SU UN SOLO RIGO:
- abitazione principale e pertinenze (cioè è stato
IMMOBILI SFITTI
(rivalutata del 5% e maggiorata di 1/3 per gli immobili a disposizione) sia pari a 2.500 euro. Finora questo “reddito” veniva sommato agli altri eventuali redditi posseduti dal signor Antonio e scontava sia l’Irpef
che le relative addizionali. Dal 2012, introdotta l’Imu,
il reddito dell’immobile sfitto non viene più tassato
(anche se deve essere indicato nel quadro RB nella
nuova colonna 17).
Nel prospetto che segue riportiamo alcuni casi in
cui il reddito non è imponibile.
al 2012 l’Imu sostituisce anche l’Irpef e le relative
addizionali dovute sul reddito dei fabbricati non
locati, compresi quelli dati in comodato gratuito.
In pratica, se il signor Antonio è proprietario di una seconda casa (o di un appartamento o locale sfitto), deve
sempre indicare il fabbricato nel quadro RB, ma a partire da questa denuncia dei redditi non pagherà né Irpef,
né addizionali comunali e regionali, perché tali imposte
sono sostituite dall’Imu.
Supponiamo, per esempio che la rendita catastale
D
UTILIZZO
Abitazione principale e relative pertinenze
CODICE UTILIZZO (COL. 2)
IRPEF
DOVUTA (*)
DOVE VA IL REDDITO
“NON IMPONIBILE”
1e5
NO (**)
Colonna 16
Immobile destinato ad uso promiscuo per
attività professionali, artigianali o di impresa
6
NO
Colonna 16 o 17
Residenze secondarie sfitte
2
NO
Colonna 17
Altri immobili sfitti (negozi, uffici, botteghe,
ecc.)
9
NO
Colonna 17
Immobile dato in uso gratuito ad un familiare che vi risiede
10
NO
Colonna 17
Pertinenze di residenze secondarie
9
NO
Colonna 17
Immobile tenuto a disposizione da cittadini
che abitano temporaneamente all’estero
9
NO
Colonna 17
Immobili di proprietà condominiali (es. alloggio del portiere)
9
NO
Colonna 17
Immobili situati in Abruzzo dati in comodato
a famiglie senza casa dopo il terremoto
15
NO
Colonna 17
(*) Comprese le addizionali regionale e comunale. (**) Fino all’anno scorso il reddito concorreva a formare il reddito
complessivo Irpef e poi spettava una deduzione dal reddito di pari importo. Dal 2012, invece, il reddito non viene
per niente considerato, anche se va indicato tra i “redditi non imponibili”del quadro RB.
Affitto solo per una parte dell’anno. Se l’immobile è rimasto sfitto solo per una parte del 2012, il reddito è escluso dall’imponibile Irpef solo per questo
periodo.
Per i restanti mesi in cui l’immobile è stato affittato, invece, il relativo reddito è soggetto ad Irpef con le
regole ordinarie (o della cedolare secca in caso di opzione per la tassa piatta).
ESEMPIO
Negozio (rendita rivalutata 3.000 euro) tenuto a disposizione fino al 31 maggio 2012 e poi affittato a 12.000
euro l’anno.
Per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 maggio 2012 non è dovuta l’Irpef, in quanto sostituita dall’Imu. Il
reddito “non imponibile” di questo periodo deve essere, comunque, indicato nella colonna 17 del quadro RB.
Da giugno a dicembre 2012, invece, il reddito dell’immobile è soggetto ad Irpef.
INS aprile 2013_1-33:INS_aprile_2007_1-27
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PERIODO D’IMPOSTA 2012
CODICE FISCALE
PERSONE FISICHE
REDDITI
2013
Aprile 2013
genzia
ntrate
QUADRO RB
REDDITI DEI
FABBRICATI
E ALTRI DATI
Rendita catastale
1
giorni
4
Tassazione ordinaria
REDDITI
IMPONIBILI 13
Rendita catastale
1
Utilizzo
,00
1
Utilizzo
2
,00
RB3
REDDITI
IMPONIBILI
1
Cedolare secca 19%
15
,00
5
,00
Canone
di locazione
Possesso
Codice
percentuale canone
6
,00
Cedolare secca 21%
Cedolare secca 19%
15
,00
4
5
,00
Canone
di locazione
Possesso
Codice
percentuale canone
6
,00
Cedolare secca 19%
13
14
15
3
4
Tassazione ordinaria
REDDITI
IMPONIBILI 13
,00
Utilizzo
5
,00
Canone
di locazione
Possesso
Codice
giorni
percentuale canone
2
Rendita catastale
,00
6
,00
Cedolare secca 21%
Cedolare secca 19%
15
,00
Canone
Possesso
Codice
percentuale canone
10
IMU dovuta
per il 2012
,00
Codice
Comune
8
7
9
10
8
9
REDDITI
NON IMPONIBILI
7
8
10
9
10
11
17
12
,00
Cedolare Esenzione
secca
IMU
11
,00
12
Immobili non locati
17
IMU dovuta
Codice
Continua-
,00
Immobili non locati
IMU dovuta
per il 2012
,00
12
Cedolare Esenzione
secca
IMU
,00
Abitazione principale
REDDITI
NON IMPONIBILI 16
Casi
11
Immobili non locati
IMU dovuta
per il 2012
,00
Codice
Comune
,00
Cedolare Esenzione
secca
IMU
17
Abitazione principale
16
12
Immobili non locati
,00
,00
7
11
17
IMU dovuta
per il 2012
Abitazione principale
REDDITI
NON IMPONIBILI 16
Codice
Comune
Cedolare Esenzione
secca
IMU
,00
Abitazione principale
REDDITI
NON IMPONIBILI 16
Casi Continuaparticolari zione (*)
14
,00
9
Casi Continuaparticolari zione (*)
Cedolare secca 21%
,00
8
Casi Continuaparticolari zione (*)
14
3
Utilizzo
,00
,00
7
Mod. N.
Codice
Comune
Casi Continuaparticolari zione (*)
Tassazione ordinaria
Rendita catastale
RB4
giorni
6
Cedolare secca 21%
4
Tassazione ordinaria
REDDITI
IMPONIBILI 13
Rendita catastale
5
14
3
2
,00
RB2
giorni
Canone
di locazione
Possesso
Codice
percentuale canone
3
,00
Sezione I
Redditi dei fabbricati
Esclusi i fabbricati all’estero
da includere nel Quadro RL
Utilizzo
2
,00
RB1
21
QUADRO RB – Redditi dei fabbricati
QUADRO RC – Redditi di lavoro dipendente
,00
Cedolare Esenzione
di locazione
secca
IMU
per il 2012
Comune
particolari zione (*)
(Redditi
non imponibili,
abitazione
principale
e imdinaria) il maggiore tra l’importo di colonna 1, rap,00
,00
,00
mobili
non
locati)
valgono
le
regole
appena
viste.
portato ai giorni eRB5
alla quota di possesso,
e
quello
di
Cedolare secca 21%
Immobili non locati
Cedolare secca 19%
Abitazione principale
Tassazione ordinaria
REDDITI
REDDITI
IMPONIBILI moltiplicato per la
NON IMPONIBILI
colonna 6 (canone di locazione)
,00
,00
,00
,00
,00
Canone
Possesso
Codice Se, invece,
Esenzione il
dovuta Cedolare
Codicerigo IMU
in
almeno
un
è stato
indicato
Casi
Continuapercentuale di possesso;
Rendita catastale
Utilizzo
di locazione
giorni
percentuale canone
per il 2012
secca
IMU
Comune
particolari zione (*)
canone di locazione
- senza opzione,00per la cedo- immobile affittato ad “equo
,00 canone” (codice 4
,00
RB6
lareCedolare
secca
il contribuente
deve:
nel campo “Utilizzo” di colonna
2): Tassazione
indicare
nella
co-secca 21%
Cedolare
Immobili non locati
secca -19%
Abitazione
principale
ordinaria
REDDITI
REDDITI
IMPONIBILI
NON IMPONIBILI
la relativa
,00 ● calcolare
,00 per ogni rigo del fabbricato
,00
,00
lonna 13 (Tassazione ordinaria)
l’importo di,00colonna
REDDITI
REDDITI
RB10 TOTALI
,00 è stato
,00
,00
,00
,00 di
IMPONIBILI
NON
IMPONIBILI
quota di rendita
rapportando
la rendita
catastale
6 rapportato alla percentuale
di possesso. Se
Eccedenza
Eccedenza
Imposta
Imposta
Totale imposta
Acconti
versati terzo
dichiarazione
precedente
compensata
Mod. F24
Imposta cedolare
secca particolare
cedolare 4
secca
21%
cedolare
19%
secca
1 (eventualmente
maggiorata
di un
indicato
il caso
(canoni
non secca
riscossi)
e cedolarecolonna
,00
,00
,00
,00
,00 nuquando
l’immobile,00 è tenuto a disposizione)
al
nella colonna 6 non
RB11è stato indicato nessun importo,
Cedolare secca risultante dal Mod. 730/2013
Acconti sospesi
Imposta a credito
Imposta a debito
compensato
F24 IMU
rimborsatamero
dal sostituto di credito
trattenuta dal sostituto
giorni
e
alla
percentuale
di
possesso
(colonnella colonna 13 riportare la rendita catastale rappor,00
,00
,00
,00
necontratto
3,00e 4). Sommare
successivamente
gli importi,00deltata
ai giorni e alla percentuale
di possesso; Estremi di registrazione del
Contratti
non
Anno di
Mod. N.
N. di rigo
Sezione II
superiori a 30 gg
presentazione dich. ICI
Data
Serie
Numero e sottonumero
Codice ufficio
le quote di rendita;
-Datiimmobile
a canone convenzionale
relativi ai contrattiaffittato
RB21
/
di locazione
● calcolare per ogni rigo nel quale è presente il ca(cioè
3+2) (codiceRB22
8 nella colonna 2 “Utilizzo”) indi/
none
di locazione la relativa quota di canone moltiplicare nella colonnaRB23
13 il maggiore tra l’importo di co/
Imponibile
Acconto
cando
il IRPEF
canone di addizionale
affitto
(colonna 6)
per
la percenSezione1III (rendita catastale) rapportato ai giorni
lonna
e alla
Acconto
Differenza
comunale
addizionale comunale
Ricalcolo degli
acconti 2012 6, rapportato ,00 tuale di possesso
Immobili
valori
,00 (colonna 4); in
,00presenza di più ,00
quota
distorici
possessoRB31
e quello
di colonna
reddito
Indeterminato/Determinato
Redditidi canone. Il canone
RC1 Tipologia
QUADRO
,00
sommare gli importi delle quote
alla
quota RC
di possesso,
ridotto
del 30% (vedi
esempio
REDDITI
RC2 regole valgono per gli immobili
di locazione è pari a zero se nella colonna 7 “casi,00para pag.
27). Le stesse
DI LAVORO
RC3
DIPENDENTE
,00 per
ticolari”Imposta
è Sostitutiva
stato indicato
il codice 6 (agevolazione
situati
in Abruzzo e dati in locazione
a soggetti terPremi già assoggettati a tassazione Premi già assoggettati ad imposta
Importi art. 51, comma 6 Tuir (Punto 255 CUD 2013)
E ASSIMILATI
(Punto 252 CUD 2013)
INCREMENTO ordinaria (Punto 251 CUD 2013) sostitutiva (Punto 251 CUD 2013)
Non imponibili di sfratto).
Non imponibiliPer
assog. imp.
sotitutiva
sospensione
della
procedura
determiremotati
colonna 2 “Utilizzo”);
Sezione I (codice 14 nella
PRODUTTIVITÀ
,00
,00
,00
,00
,00
di lavoro situato
nare
ila tassazione
reddito
delImposta
fabbricato
occorre
verificare
RC4 (compilare
solo
-Redditi
immobile
in
Abruzzo
e concesso
co-sostitutiva Premi
assoggettati
ordinaria da
Eccedenzapoi
di imposta
sostitutiva
Premi assoggettatiin
ad imposta
Opzione o rettifica
sostitutiva a debito
dipendente e assimilati
assoggettare ad imposta sostitutiva
trattenuta e/o versata
Imp. Sost. da assoggettare a tassazione ordinaria
nei casi previsti Tass. Ord
situazioni interessa il fabbricato:
modato a soggetti terremotati
(codice 15 nella co- ,00 quali delle seguenti
nelle istruzioni)
,00
,00
,00
a)
se
nel
campo
“Utilizzo” (colonna 2) di almeno
in Italia
lonnaRientro
2 “Utilizzo”):
indicare
nella
colonna
17
(ImmoRC1+ RC2 + RC3 + RC4 col. 8 – (minore tra RC4 col. 1 e RC4 col. – 9) RC5 col.1
col.5
un rigo
è indicato il codice
8 o 14 (affitto a canone
bili non locati) il RC5
70%Riportare
dellain RN1
rendita
catastale
di coQuota esente frontalieri
,00 ) TOTALE
,00 (di cui L.S.U.
,00
convenzionale
oppure a soggetti terremotati):
Periodo die
lavoro
per i quali spettanodi
le detrazioni)
Lavoro dipendente
Pensione
lonna 1 rapportataRC6
ai giorni
alla(giorni
percentuale
posSezione II
- prendere
il maggiore,00tra il totale delle quote di
RC7 Assegno del coniuge
Redditi
sesso;
Altri redditi assimilati
RC8
rendita ed il totale delle ,00
quote di canone di locazio-a quelli
immobile
affittato
a comproprietari: se nella
di lavoro
dipendente
RC9 Sommare
gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo
RN1
5
,00
ne
ecol.
calcolare
su tale valore ilTOTALE
70%;
casella
“casi particolari”
di colonna
7 è stato indicato
Ritenute saldo
Ritenute
Ritenute acconto
Ritenute acconto
Ritenute IRPEF
Sezione III
riportare
l’importo
così
determinato
nella
colonna
addizionale comunale 2012
il codice
5e (percentuale (punto
di 5locazione
diversa
dalla
addizionale
regionale
addizionale comunale 2012
addizionale comunale 2013
del CUD2013
Ritenute IRPEF
(punto 11 del CUD2013)
RC10
(punto 6 del CUD2013)
10 del CUD2013)
CUD2013)
e RC4 colonna 11)
addizionali regionale
13(punto
del
primo rigo del
quadro RB in (punto
cui 13
il del
fabbricato
è
percentuale
di
possesso)
il
canone
di
locazione
da
e comunale all’IRPEF
,00
,00
,00
,00
,00
stato
indicato.
considerare
per il RC11
calcolo
del reddito imponibile non
Sezione IV
Ritenute per lavori socialmente utili
,00
per lavori alla percentuale di possesso, in quanto
b) se in tutti i righi nei quali è presente il canone
va Ritenute
rapportato
RC12 Addizionale regionale all’IRPEF
socialmente utili
,00
Reddito al netto del contributo
di locazione perequazione
(colonna
6) è diindicato
nel campo
Contributo di solidarietà
trattenuto
in Sezione
questo
caso il canone
di personale
colonna 5 rappresenta
V
Detrazione
(Punto 136 CUD 2013)
Dati contributo
(Punto 138 CUD 2013)
sicurezza
RC13 comparto sicurezza
RC14
di solidarietà
“Utilizzo”
(colonna 2) il codice
4, riportare il totale
giàComparto
la quota
che spetta
al contribuente.
(punto
118 del CUD2013)
e altri
dati
,00
,00
,00
(*) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unità immobiliare
del rigo precedente.
delle quote
di canone di locazione nella colonna 13
del primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è
Se è stata barrata la casella di colonna 12
“Esenzione Imu” il reddito calcolato con le mo- 4 stato indicato.
dalità appena viste va riportato nella colonna
Colonne 14 e 15 – Imponibile
13 (imponibile tassazione ordinaria) anziché
nella colonna 17 (Immobili non locati).
cedolare secca
In queste colonne va indicato il reddito del fabbriFABBRICATO INDICATO IN PIU’ RIGHI
cato soggetto alla cedolare secca con l’aliquota del
Se i dati del fabbricato sono stati indicati in più ri21% (immobile per il quale è stato indicato nella coghi (ad esempio, perché è variato nel corso del 2012
lonna 2 il codice di “utilizzo” 3, 4, 11, 12 e 14 con
l’utilizzo o la quota di possesso), ma in nessuno di
canone), oppure soggetto all’aliquota agevolata del
questi è stato riportato il canone di locazione (colon19% (codice di “utilizzo” 8). Si veda quanto precisana 6) per la compilazione delle colonne 16 e 17
to alle pagine seguenti.
1
giorni
2
3
4
13
1
5
14
2
3
7
6
8
15
4
5
10
9
16
7
6
8
10
9
13
14
15
16
17
13
14
15
16
17
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2
3
4
5
6
1
2
1
3
2
7
3
3
8
8
4
2
1
6
7
5
4
9
10
1
11
3
2
1
1
2
2
1
2
3
4
1
12
11
12
17
1
1
11
5
2
INS aprile 2013_1-33:INS_aprile_2007_1-27
29-03-2013
9:46
Pagina 22
22
Aprile 2013
OPZIONE PER LA CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI
er le abitazioni concesse in locazione è sempre valida l’opzione per la cedolare secca. Si
tratta, ricordiamo, di un regime di tassazione
del canone di locazione degli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze che sostituisce l’IRPEF,
le relative addizionali comunali e regionali e l’imposta di registro e di bollo dovute sul contratto di
locazione.
In altri termini, sul canone di locazione annuo si
può pagare un’imposta sostitutiva del 21% per i
contratti a canone libero (oppure 19% per i contratti concordati), anziché tassare il reddito del fabbricato stesso con le modalità ordinarie.
P
L’opzione per la cedolare secca comporta,
quindi, che i canoni tassati con l’imposta
sostitutiva sono esclusi dal reddito complessivo IRPEF.
Va ricordato che per usufruire di questo regime
di favore, il locatore deve comunicare preventivamente all’inquilino, tramite lettera raccomandata
(è esclusa la consegna a mano), di aver scelto la
cedolare secca e di rinunciare (per il periodo di vigenza della cedolare secca) all’aggiornamento del
canone a qualsiasi titolo (ad esempio, rivalutazione Istat).
L’opzione per la cedolare secca si effettua in sede di registrazione del contratto presso l’Agenzia
delle Entrate e vale per tutta la durata della locazione, salva la possibilità di revoca.
Per i contratti che durano meno di 30 giorni in
un anno (per i quali la registrazione è facoltativa)
l’opzione va fatta nella dichiarazione dei redditi.
Come si compila
il quadro RB
Vediamo in sintesi come si compila il quadro RB
per gli immobili affittati con cedolare secca.
1) compilare la colonna 2 “utilizzo”per indicare
il relativo codice;
2) indicare nella colonna 5 il codice “3” (opzione per la cedolare secca);
3) indicare nella colonna 6 l’importo totale del
canone annuo;
4) barrare la casella 11 “cedolare secca”.
La casella può essere compilata solo se nella colonna 2 (utilizzo) è stato indicato uno dei seguenti
codici:
- 3: canone libero;
- 4: equo canone;
- 8: canone concordato con applicazione dell’aliquota agevolata del 19%;
- 11: locazione parziale dell’abitazione principale con canone libero;
- 12: locazione parziale dell’abitazione principale a canone agevolato;
- 14: locazione agevolata di un immobile situato
in Abruzzo.
5) calcolare il reddito imponibile da indicare
nelle colonne 14 e 15. Questo è costituito dal
maggior importo tra la rendita catastale (colonna
1) rapportata ai giorni e alla percentuale di possesso e il canone di locazione (colonna 6) rapportato alla quota di possesso;
6) calcolare la cedolare secca dovuta per l’anno
2012 (o l’eventuale credito spettante), compilando
il rigo RB11;
7) compilare la sezione II del quadro RB “Dati
relativi ai contratti di locazione” (rigo da RB21 a
RB23, vedi pag. 27).
Rigo RB11 - imposta cedolare secca
Il rigo RB11 serve per “tirare le somme” e determinare l’importo della cedolare secca da pagare a
saldo per il 2012 (oppure l’eventuale credito).
I dati da riportare sono i seguenti:
- nelle colonne 1 e 2 si calcola l’imposta sostitutiva dovuta e cioè il 21% di quanto riportato nella colonna 14 del rigo RB10 e/o il 19% dell’importo di colonna 15 del rigo RB10. Il totale di queste
colonne va riportato nella c ase lla 3;
- le nuove colonne 4 e 5 servono per indicare,
rispettivamente, il credito 2011 della cedolare secca (risultante dal rigo RX16 colonna 4 di Unico
2012) e l’importo di tale eccedenza eventualmente compensata tramite il Modello F24;
- colonna 6, indicare gli acconti versati per l’anno 2012 con il modello F24, compreso l’acconto
dovuto e non versato a causa di eventi eccezionali,
da indicare anche nella successiva colonna 7;
Le colonne 8, 9 e 10 del rigo RB11 riguardano
chi presenta il modello Unico per correggere o integrare il 730 già presentato, dal quale risulti
un’imposta sostitutiva già trattenuta dal sostituto
d’imposta.
Per determinare il debito/credito della cedolare
secca occorre fare la seguente operazione:
col. 3 – col. 4 + col. 5 - col. 6 - col. 8 + col. 9 + col. 10
Se il risultato di tale operazione è positivo (debito) riportare l’importo così ottenuto nella colonna
11 (imposta a debito). Questo importo dovrà essere versato entro gli stessi termini previsti per i
pagamenti IRPEF (17 giugno o 17 luglio in unica
soluzione o ratealmente).
Se, invece, il risultato dell’operazione è negativo,
il credito della cedolare secca dovrà essere riportato prima nella colonna 12 del rigo RB11 e anche
nella colonna 1 del rigo RX15.
Le modalità di calcolo dell’acconto per il 2013
verranno analizzate unitamente al calcolo dell’Irpef
nell’inserto di maggio.
INS aprile 2013_1-33:INS_aprile_2007_1-27
29-03-2013
9:46
Pagina 23
Aprile 2013
23
LA CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI
ESEMPIO
Il Signor Verdi è proprietario di un appartamento dato in affitto con contratto a canone libero dal 1° giugno 2010 al 31 maggio 2014. Il canone annuo è pari a 20.000 euro. Il Signor Verdi ha optato per la cedolare secca dall’anno 2011 e per il restante periodo del contratto (cioè fino al 2014, salvo disdetta). L’imposta sostitutiva dovuta per l’anno 2011 è pari a:
Cedolare secca 2012 (rigo RB11, colonna 1 € 20.000,00 x 21%) .....................................................€ 4.200,00
– Acconto pagato per il 2012 (rigo RB11, col. 6) ..................................................................................... € 3.990,00
—————————
Saldo dovuto per il 2012 (rigo RB11, col. 11) ........................................................................................€ 210,00
PERIODO D’IMPOSTA 2012
CODICE FISCALE
F R N F N C 6 0 A 5 5 H 5 0 1 M
PERSONE FISICHE
REDDITI
2013
QUADRO RB – Redditi dei fabbricati
QUADRO RC – Redditi di lavoro dipendente
genzia
ntrate
QUADRO RB
REDDITI DEI
FABBRICATI
E ALTRI DATI
Rendita catastale
1
RB1
Utilizzo
2
,00
giorni
3
3
,00
Rendita catastale
1
Utilizzo
,00
RB2
giorni
giorni
2
IMPONIBILI
1
2
1
Utilizzo
2
,00
Imposta cedolare secca
13
Imposta
cedolare secca 21%
1
Sezione II
Dati relativi ai contratti
di locazione
RB21
1
1
Cedolare secca 19%
5
Cedolare secca 21%
Cedolare secca 19%
15
5
Cedolare secca 19%
15
14
,00
3
Mod. N.
8
2
3
Data
20/06/10
4
3
2810
5
/
RB22
,00
Codice ufficio
RCG
210
,00
11
12
Immobili non locati
,00
,00
Acconti versati
6
3.990
,00
Imposta a credito
Imposta a debito
11
12
Cedolare Esenzione
secca
IMU
,00
,00
Contratti non
superiori a 30 gg
11
Immobili non locati
Eccedenza
compensata Mod. F24
5
,00
IMU dovuta
per il 2012
,00
12
Cedolare Esenzione
secca
IMU
17
17
,00
11
,00
16
REDDITI
NON IMPONIBILI
10
6
10
9
,00
Cedolare Esenzione
secca
IMU
17
17
4
,00
Estremi di registrazione del contratto
Serie
Numero e sottonumero
Codice
Comune
12
Immobili non locati
Abitazione principale
REDDITI
NON IMPONIBILI 16
Eccedenza
dichiarazione precedente
4.200 ,00
10
9
17
IMU dovuta
per il 2012
,00
,00
Totale imposta
cedolare secca
9
,00
,00
12
,00
Anno di
presentazione dich. ICI
8
7
/
/
RB31 Ricalcolo degli acconti 2012
QUADRO RC
RC1 Tipologia reddito
1
1
Imponibile
addizionale comunale
Acconto IRPEF
Differenza
,00
2
3
,00
Indeterminato/Determinato
Acconto
addizionale comunale
,00
2
Redditi
4
,00
3
,00
RC2
,00
RC3
gli estreINCREMENTO
mi di registrazioSezione I
PRODUTTIVITÀ
nedi del
Redditi
lavorocontratto
RC4 (compilare solo
,00
Premi già assoggettati a tassazione Premi già assoggettati ad imposta
ordinaria (Punto 251 CUD 2013) sostitutiva (Punto 251 CUD 2013)
1
,00
Opzione o rettifica
Imp. Sost.
nei casi previsti Tass. Ord
nelle istruzioni)
Rientro in Italia
6
7
2
,00
Importi art. 51, comma 6 Tuir (Punto 255 CUD 2013)
Imposta Sostitutiva
(Punto 252 CUD 2013)
3
Non imponibili
4
,00
Premi assoggettati ad imposta sostitutiva Premi assoggettati a tassazione ordinaria da
assoggettare ad imposta sostitutiva
da assoggettare a tassazione ordinaria
8
,00
9
,00
5
,00
Eccedenza di imposta sostitutiva
trattenuta e/o versata
Imposta sostitutiva a debito
10
,00
Non imponibili assog. imp. sotitutiva
,00
11
,00
RC1+ RC2 + RC3 + RC4 col. 8 – (minore tra RC4 col. 1 e RC4 col. – 9) RC5 col.1
RC5 Riportare in RN1 col.5
Sezione II
Altri redditi assimilati
a quelli di lavoro
dipendente
Sezione III
Ritenute IRPEF e
addizionali regionale
e comunale all’IRPEF
Sezione IV
Ritenute per lavori
socialmente utili
Sezione V
Comparto sicurezza
e altri dati
7
,00
15
8
,00
,00
,00
,00
Cedolare secca 21%
10
Codice
Comune
Casi Continuaparticolari zione (*)
14
,00
Sezione III
Immobili storici
dipendente e assimilati
Canone
di locazione
,00
Abitazione principale
REDDITI
NON IMPONIBILI 16
,00
6
,00
7
12
Immobili non locati
17
IMU dovuta
per il 2012
,00
,00
11
11
16
9
Casi Continuaparticolari zione (*)
14
RB23
REDDITI
DI LAVORO
DIPENDENTE
Indicare
E ASSIMILATI
Canone
di locazione
8
,00
Cedolare Esenzione
secca
IMU
,00
Abitazione principale
REDDITI
NON IMPONIBILI 16
,00
6
,00
7
,00
15
,00
Imposta
cedolare secca 19%
8
,00
N. di rigo
6
12
Immobili non locati
17
10
Codice
Comune
Casi Continuaparticolari zione (*)
X
11
IMU dovuta Cedolare Esenzione
Barrare
caso
per ilin
2012
seccadiIMU
applicazione
,00 della
cedolare
Immobili non locati
Abitazione
principalesecca
Codice
Comune
9
0 1
Cedolare Esenzione
secca
IMU
IMU dovuta
per il 2012
,00
NON IMPONIBILI
,00
Canone
di locazione
10
9
8
Cedolare secca risultante dal Mod. 730/2013
credito compensato F24 IMU
rimborsata dal sostituto
trattenuta dal sostituto
Acconti sospesi
7
5
4
,00
2
4.200 ,00
RB11
15
14
3
,00
REDDITI
IMPONIBILI
7
Possesso
Codice
percentuale canone
Tassazione ordinaria
REDDITI
IMPONIBILI 13
RB10 TOTALI
Codice
Comune
Abitazione principale
REDDITI
NON IMPONIBILI 16
6
,00
4
giorni
8
7
,00
Cedolare secca 21%
3
,00
RB6
5
4
Tassazione ordinaria
REDDITI
IMPONIBILI 13
Rendita catastale
,00
Possesso
Codice
giorni
percentuale canone
Utilizzo
,00
15
3
,00
1
14
IMU dovuta
per il 2012
2.417 ,00
,00
,00
Cedolare secca 19%
10
H501
9
Casi Continuaparticolari zione (*)
Cedolare secca 21%
14
Tassazione ordinaria
REDDITI
IMPONIBILI 13
RB5
Canone
di locazione
6
8
Abitazione principale
REDDITI
NON IMPONIBILI 16
,00
Possesso
Codice
giorni
percentuale canone
2
Rendita catastale
5
4
,00
Utilizzo
,00
RB4
Cedolare secca 19%
15
,00
7
Canone
Casi ContinuaIl codice
3 è per
di locazione
particolari zione (*)
gli affitti ,00
con
cedolare
secca
Cedolare secca 21%
Cedolare secca 19%
REDDITI
3
13
Rendita catastale
Cedolare secca 21%
14
20.000
Codice
Comune
Casi Continuaparticolari zione (*)
20.000 ,00
Possesso
Codice
percentuale canone
Indicare
il 100%
,00
delREDDITI
canone
Tassazione ordinaria
1
RB3
6
3
4
,00
Utilizzo
5
100
Possesso
Codice
percentuale canone
Tassazione ordinaria
REDDITI
IMPONIBILI 13
Rendita catastale
4
3
2
Canone
di locazione
Possesso
Codice
percentuale canone
365
Tassazione ordinaria
REDDITI
IMPONIBILI 13
Sezione I
Redditi dei fabbricati
Esclusi i fabbricati all’estero
da includere nel Quadro RL
1.496
Mod. N.
Quota esente frontalieri
1
,00
(di cui L.S.U.
2
,00 ) TOTALE
Lavoro dipendente
RC6 Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni)
2
RC7 Assegno del coniuge 1
Redditi
RC8
RC9 Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5
Ritenute
addizionale regionale
(punto 6 del CUD2013)
Ritenute IRPEF
(punto 5 del CUD2013
e RC4 colonna 11)
RC10
1
2
,00
RC11 Ritenute per lavori socialmente utili
3
4
,00
,00
Pensione
2
,00
,00
TOTALE
,00
Ritenute saldo
addizionale comunale 2012
(punto 11 del CUD2013)
Ritenute acconto
addizionale comunale 2012
(punto 10 del CUD2013)
,00
3
1
,00
Ritenute acconto
addizionale comunale 2013
(punto 13 del CUD2013)
5
,00
,00
RC12 Addizionale regionale all’IRPEF
,00
Detrazione personale
contributo
RC14 Dati
di solidarietà
RC13 comparto sicurezza
Reddito al netto del contributo di Contributo di solidarietà trattenuto
perequazione (Punto 136 CUD 2013)
(Punto 138 CUD 2013)
1
(punto 118 del CUD2013)
,00
(*) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo precedente.
4
,00
2
,00
INS aprile 2013_1-33:INS_aprile_2007_1-27
29-03-2013
9:46
Pagina 24
24
Aprile 2013
Immobili
in comodato
ve indicare il fabbricato nel quadro RB, a meno
che non ne sia proprietario (o usufruttuario).
L’immobile concesso in comodato va equiparato all’immobile a disposizione del proprietario e di conseguenza il comodante (cioè colui che cede in comodato
l’immobile) deve dichiarare la rendita catastale aumentata di 1/3. Tale aumento non si applica nel caso in cui
l’immobile sia dato in uso gratuito ad un proprio familiare
a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente, e ciò
risulti dall’iscrizione anagrafica. In quest’ultimo caso occorre indicare il codice 10 nella colonna 2 “Utilizzo”. In
ogni caso per l’immobile in comodato non sono dovute
né l’Irpef né le addizionali Irpef, poiché sostituite dall’Imu.
Se, invece, il coniuge possiede una quota del fabbricato, indicherà l’appartamento per la percentuale di possesso.
Supponiamo, ad esempio, che il signor Giovanni sia
unico proprietario dell’appartamento assegnato dal Tribunale alla ex moglie. L’immobile deve essere dichiarato al 100% dal signor Giovanni.
Immobili
inagibili
Nei casi di inagibilità per accertato degrado fisico
(immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) e per obsoleImmobili tenuti
scenza funzionale, strutturale e tecnologica (non superaa disposizione
bile con interventi di manutenzione) è possibile attivare
Sul reddito degli immobili ad uso di abitazione, posseuna procedura catastale volta a far risultare la mancanza
duti in aggiunta a quelli adibiti ad abitazione principale
dei requisiti che determinano l’ordinaria destinazione
del possessore o dei suoi familiari o all'esercizio di arti e
(categoria) dell’unità immobiliare e quindi ad ottenere la
professioni o di imprese commerciali da parte degli stesvariazione dell’accertamento catastale.
si, si applica l'aumento di 1/3 sulla rendita catastale
Tale procedura consiste nell’inoltro all’Ufficio del Terririvalutata.
torio (e dal 1° dicembre 2012, a seguito di incorporazioSi tratta, quindi, non solo delle residenze secondarie
ne, ai competenti Uffici dell’Agenzia delle Entrate) di una
ma di tutti gli immobili ad uso abitativo (esclusi quindi
denuncia di variazione, corredata dall’attestazione degli
negozi, botteghe, ufficio, box, ecc.) tenuti più genericaorgani comunali o di eventuali ulteriori organi competenmente a disposizione.
ti. Tale dichiarazione va presentata entro il 31 gennaio ed
Anche per questi immobili il reddito non viene tassato
ha effetto per l’anno in cui laPERIODO
denuncia
è stata prodotta
e
D’IMPOSTA
2012
ai fini Irpef e relative addizionali, poiché sostituite
per gli anni successivi (naturalmente a condizione che
CODICE FISCALE
dall’Imu.
l’unità immobiliare non sia di fatto utilizzata).
In questa ipotesi nel quadro RB oltre ad indicare il codice 3 nella colonna 7 deve essere indicata nella colonComunione
PERSONE FISICHE
REDDITI
na 1 la nuova rendita attribuita dall’Ufficio del Territorio
di immobili
2013
QUADRO RBo,– in
Redditi
dei fabbricati
mancanza
dell’attribuzione, la rendita presunta. Se,
genzia
Nel caso di comunione
di immobili (comproprietà
o
QUADRO RC – Redditi di lavoro dipendente
ntrate
invece,
il
contribuente
non ha presentato
entro il
Mod.all’Ute,
N.
contitolarità di diritti reali di godimento) come anche nel
31/01/2012, la denuncia di variazione dell’accertamento
caso di coesistenza di più diritti reali che attribuiscano
il
Canone
Possesso
Codice
dovuta Cedolare Esenzione
Codice
Casi ContinuaRendita catastale
QUADROdiRBuna quota del
Utilizzo
di locazione
giorni
percentuale canone
per
il 2012
secca deve
IMU
Comune
catastale,
il reddito
di (*)dette
unità IMU
immobiliari
coparticolari zione
godimento
reddito (ad
esempio,
proREDDITI DEI
,00
,00
,00
munque
essere
assoggettato
a
imposizione
secondo
i
prietàFABBRICA
e usufrutto
parziale),
ciascuno dei possessori doRB1
TI
Cedolare secca 21%
Immobili non locati
Cedolare
secca 19%
Abitazione principale
Tassazione ordinaria
REDDITI
REDDITI
criteri
ordinari.
E ALTRI DATI
vrà indicare
nella propria dichiarazione,
le
quote
di
reddiIMPONIBILI
NON IMPONIBILI
,00 Non è obbligatorio
,00
,00
,00
,00
produrre
la IMU
suddetta
denuncia
di
to spettantigli.
Sezione I
Canone
Possesso
Codice
dovuta Cedolare Esenzione
Codice
Casi ContinuaRendita catastale
Utilizzo
di
locazione
giorni
percentuale
canone
2012
secca
IMU a separticolari
zione (*) èComune
variazione se l’immobile
distruttoperoil reso
inagibile
Redditi dei fabbricati
,00
,00
guito di eventi
calamitosi e ciò risulta ,00
da un certificato
Esclusi i fabbricati all’estero RB2
Diritto
Cedolare secca 21%
non locati
Cedolare secca 19%
principale
Tassazione ordinaria
da includere nel Quadro RL
REDDITI
REDDITI
del
Comune
che
attesta
laAbitazione
distruzione
oImmobili
l’inagibilità
totaIMPONIBILI
NON
IMPONIBILI
di abitazione
,00
,00
,00
,00
,00
le o parziale
fabbricato.
Canone del Casi
Possesso
Cedolare
Esenzione
Codice
IMU
dovuta
Codice
ContinuaTra i diritti reali di godimento
è previsto,
effettivaRendita catastale
Utilizzo se
di locazione
giorni
percentuale canone
per il 2012
secca
IMU
Comune
particolari zione (*)
,00
,00
,00
mente esercitato, il diritto
di
abitazione
sulla
casa
adibita
RB3
Per
gli
immobili
colpiti
da
eventi
calamitosi
avveCedolare
Immobili non locati
Abitazione principale
Tassazione
a residenza familiare, che viene acquisito
dal ordinaria
coniuge
su- secca 21% Cedolare secca 19%
REDDITI
REDDITI
nuti
nel
2012
è
necessario
compilare
due
righi
per
IMPONIBILI
NON
IMPONIBILI
,00 perti,00
,00
,00
,00
perstite. Il diritto di abitazione si estende anche alle
immobile:
per
il
periodo
precedente
Canone
Possesso
Esenzione
Codice lo stesso
IMU
dovuta Cedolare
Codice
Casi Continua- uno
Rendita
catastale
Utilizzo
di locazione
giorni
percentuale canone
per il 2012
secca
IMU
Comune
nenze della prima casa.
particolari zione (*)
alla data,00della calamità, ed un altro
per il periodo
,00 che continua a vive,00
In questi casi il coniuge
superstite
RB4
successivo
(sino
alla definitiva
ricostruzione
e agiCedolare secca 21%
Immobili non locati
Cedolare secca 19%
Abitazione principale
Tassazione interamente
ordinaria
REDDITI
REDDITI
re nella residenza familiare deve
dichiarare
IMPONIBILI
NON IMPONIBILI indicando nella colonna 7
bilità
dell’immobile)
,00
,00
,00
,00
,00
il relativo reddito (indipendentemente dalla percentuale
Canone
Possesso
Codice
dovuta Cedolarela
Esenzione
Codice 1 eIMU
Casi Continuaparticolari”
il codice
barrando
casella
Utilizzo
di locazione
percentuale
secca
IMU
per il 2012
Comune
particolari zione (*)
di possesso), senza che gliRendita
altricatastale
dimoranti
(ad giorni
esempio
i canone “Casi
di
colonna
8
“continuazione”
per
specificare
che si
,00
,00
,00
figli eredi) dichiarino RB5
nulla.
dello
del rigo
Cedolare secca 21% tratta
Immobiliprecedente.
non locati
Cedolare secca
19% stesso
Abitazione principale
Tassazione ordinaria
REDDITI
REDDITI fabbricato
IMPONIBILI
NON IMPONIBILI
inagibili è dovuta
Il coniuge separato o divorziato,
per la casa
,00 Per gli immobili
,00
,00 solo l’Imu
,00e per,00 famiCanone
Possesso
Codice
IMU dovuta Cedolare Esenzione
Codice
Casi Continuaniente
Irpefzionee(*)relative
addizionali.
liare che gli è stata assegnata
non percentuale
de- canone tanto
Rendita catastaledal Giudice,
Utilizzo
di locazione
giorni
per il 2012
secca
IMU
Comune
particolari
1
2
3
4
13
1
3
3
3
1
3
1
3
5
10
9
8
10
16
7
8
7
,00
8
10
9
RB10 TOTALI
REDDITI
IMPONIBILI
,00
10
9
,00
Cedolare secca 21%
Cedolare secca 19%
14
15
Abitazione principale
REDDITI
NON IMPONIBILI 16
17
14
15
16
17
,00
REDDITI
NON IMPONIBILI
12
11
12
11
12
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
RB23
,00
RB31 Ricalcolo degli acconti 2012
QUADRO RC
RC1 Tipologia reddito
,00
2
Indeterminato/Determinato
3
,00
Acconto
addizionale comunale
,00
2
Redditi
4
,00
3
,00
RC2
RC3
,00
,00
INCREMENTO
PRODUTTIVITÀ
Premi già assoggettati a tassazione Premi già assoggettati ad imposta
ordinaria (Punto 251 CUD 2013) sostitutiva (Punto 251 CUD 2013)
Sezione I
Redditi di lavoro
RC4 (compilare solo Opzione o rettifica
dipendente e assimilati
Imp. Sost.
nei casi previsti Tass. Ord
nelle istruzioni)
1
6
7
,00
2
,00
Importi art. 51, comma 6 Tuir (Punto 255 CUD 2013)
Imposta Sostitutiva
(Punto 252 CUD 2013)
3
Non imponibili
,00
4
Premi assoggettati ad imposta sostitutiva Premi assoggettati a tassazione ordinaria da
assoggettare ad imposta sostitutiva
da assoggettare a tassazione ordinaria
8
,00
9
,00
5
,00
Eccedenza di imposta sostitutiva
trattenuta e/o versata
Imposta sostitutiva a debito
10
,00
Non imponibili assog. imp. sotitutiva
,00
11
,00
RC1+ RC2 + RC3 + RC4 col. 8 – (minore tra RC4 col. 1 e RC4 col. – 9) RC5 col.1
RC5 Riportare in RN1 col.5
Sezione II
Altri redditi assimilati
a quelli di lavoro
1
1
Imponibile
addizionale comunale
Acconto IRPEF
Differenza
8
7
/
Sezione III
Immobili storici
Rientro in Italia
,00
Immobili non locati
,00
pef virtuale) e Eccedenza
sul nuovo importo
ottenuto pagare gli acconti.
Un’altra novità riguarda il rigo
RB31 presenteImposta
nella sezione Totale imposta
Eccedenza
Imposta
Acconti versati
dichiarazione precedente
compensata Mod. F24
Imposta
cedolareRB
secca
secca 21%
cedolare secca 19%
In particolare
le informazioni
da riportare nelle
colonne
III del
quadro
introdottacedolare
quest’anno
per indicare
i dati uti- cedolare secca
,00
,00
,00
dadal1,00
a 4730/2013
del rigo RB31
sono: l’importo,00indicato nel rigo
“diflizzati per il “RicalcoloRB11
degli acconti 2012”.
Ricordiamo,,00
infatti,
Cedolare
secca risultante
Mod.
sospesi
Imposta a credito
a debito
credito compensato F24 IMU
rimborsataferenza”
dal sostituto
dal dovevano
sostituto
della
denuncia dei Imposta
redditi
dell’anno
scorso (rigo
che i proprietari di immobiliAcconti
storici
locati, neltrattenuta
2012
,00
,00
,00
,00
,00
di Unico 2012Contratti
o rigo
57 delAnno
730/3),
l’acconto,00Irpef
calcolare gli acconti Irpef 2012 applicando
già le nuove
Estremiregodi registrazione RN33
del contratto
non
di
Mod. N.
N. di rigo
Sezione II
superiori a 30 gg
presentazione dich. ICI
Serie
Numero e sottonumero
Codice ufficio
2012 rideterminato,
nonché il reddito
imponibile ai fini delle di
tassazione degli affitti. In altre parole, si Data
doveva assumeDati relativi ai contratti RB21
/
l’addizionale
comunale 2011 e il relativo acconto 2012 ridere come
imposta del 2011 quella che si sarebbe determinata
di locazione
RB22
/
terminato.
applicando il nuovo regime
previsto dal 2012 (cosiddetta Ir-
REDDITI
DI LAVORO
DIPENDENTE
E ASSIMILATI
,00
11
17
IMMOBILI STORICI:
RICALCOLO
DEGLI
ACCONTI ,00
,00
,00
,00
13
12
17
16
6
11
17
9
15
4
Tassazione ordinaria
REDDITI
IMPONIBILI 13
7
6
14
2
,00
8
12
17
16
6
5
10
16
7
11
17
9
15
4
13
RB6
5
14
2
8
15
4
13
7
6
14
2
16
6
5
10
9
15
4
13
1
5
14
2
8
15
4
13
7
6
14
2
1
5
Quota esente frontalieri
1
RC6 Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni)
RC7 Assegno del coniuge 1
RC8
,00
(di cui L.S.U.
2
Lavoro dipendente
Redditi
2
,00 ) TOTALE
1
3
,00
Pensione
,00
,00
2
INS aprile 2013_1-33:INS_aprile_2007_1-27
29-03-2013
9:46
Pagina 25
PERIODO D’IMPOSTA 2012
Aprile 2013
CODICE FISCALE
PERSONE FISICHE
25
REDDITI
2013
QUADRO
RB – Redditi dei fabbricati PRINCIPALE
TRATTAMENTO
FISCALE
DELL’ABITAZIONE
genzia
ntrate
QUADRO RB
REDDITI DEI
FABBRICATI
E ALTRI DATI
Rendita catastale
1
Utilizzo
2.000 ,00
RB1
1
3
3
4
giorni
2
,00
Utilizzo
,00
RB4
giorni
1
Utilizzo
REDDITI
IMPONIBILI
1
,00
Canone
di locazione
,00
Cedolare secca 19%
,00
Canone
di locazione
Possesso
Codice
percentuale canone
6
,00
13
14
15
4
5
,00
Canone
di locazione
Possesso
Codice
giorni
percentuale canone
3
8
9
6
7
8
Codice
Comune
9
10
10
7
8
9
REDDITI
NON IMPONIBILI
7
8
10
16
9
10
,00
11
12
Immobili non locati
,00
Cedolare Esenzione
secca
IMU
11
,00
12
Immobili non locati
17
IMU dovuta
per il 2012
,00
Cedolare Esenzione
secca
IMU
11
,00
12
Immobili non locati
17
IMU dovuta
per il 2012
,00
Cedolare Esenzione
secca
IMU
11
,00
,00
12
Cedolare Esenzione
secca
IMU
17
12
Immobili non locati
Abitazione principale
Codice
Comune
Casi Continuaparticolari zione (*)
,00
10
17
IMU dovuta
per il 2012
,00
Codice
Comune
11
,00
Abitazione principale
REDDITI
NON IMPONIBILI 16
Casi Continuaparticolari zione (*)
Cedolare secca 19%
2
Codice
Comune
Cedolare Esenzione
secca
IMU
Immobili non locati
IMU dovuta
per il 2012
,00
Casi Continuaparticolari zione (*)
15
,00
2.000 ,00
16
Cedolare secca 21%
,00
16
9
15
Cedolare secca 21%
5
IMU dovuta
per il 2012
1.080 ,00
Abitazione principale
Codice
Comune
Casi Continuaparticolari zione (*)
14
4
10
Abitazione principale
REDDITI
NON IMPONIBILI 16
Qui
,00
6
,00
8
7
H501
va il reddito
non tassato
della
Cedolare secca 19%
Abitazione principale
REDDITI
NON IMPONIBILI
“prima
casa”
,00
,00
Possesso
Codice
percentuale canone
5
9
REDDITI
NON IMPONIBILI
7
6
Cedolare secca 21%
14
3
Utilizzo
,00
Canone
di locazione
Possesso
Codice
percentuale canone
5
,00
Tassazione ordinaria
Rendita catastale
RB6
giorni
2
,00
RB5
,00
4
,00
Rendita catastale
Cedolare secca 19%
15
3
Tassazione ordinaria
REDDITI
IMPONIBILI 13
,00
Cedolare secca 21%
4
Tassazione ordinaria
REDDITI
IMPONIBILI 13
6
8
Casi Continuaparticolari zione (*)
14
3
2
5
,00
Canone
di locazione
Possesso
Codice
giorni
percentuale canone
Utilizzo
Rendita catastale
,00
7
Mod. N.
Codice
Comune
Casi Continuaparticolari zione (*)
,00
15
Rendita catastale
1
6
14
,00
2
,00
5
13
,00
1
100
Cedolare secca 19%
Tassazione ordinaria
REDDITI
IMPONIBILI 13
RB3
4
Cedolare secca 21%
Utilizzo
,00
Canone
di locazione
Possesso
Codice
percentuale canone
365
Tassazione ordinaria
Rendita catastale
RB2
giorni
1
2
REDDITI
IMPONIBILI
Sezione I
Redditi dei fabbricati
Esclusi i fabbricati all’estero
da includere nel Quadro RL
QUADRO RC – Redditi di lavoro dipendente
17
IMU dovuta
per il 2012
,00
Cedolare Esenzione
secca
IMU
11
,00
Tassazione ordinaria
Cedolare secca 21%
Cedolare secca 19%
Abitazione principale
13
14
15
16
17
13
14
15
16
17
12
Immobili non locati
REDDITI
REDDITI
er abitazione principale
si intende quella
nella ,00principale”,00e per
IMPONIBILI
NON l’altro
IMPONIBILI 50% nella colonna 17 “Im,00
,00
,00
REDDITI
REDDITI
mobili
non
locati”.
quale il contribuente
o
i
suoi
familiari
(coniuRB10 TOTALI
,00
,00
,00
,00
,00
IMPONIBILI
NON IMPONIBILI
Eccedenza
Eccedenza
Totale imposta
parenti
entrocedolare
il Imposta
terzo
gradocedolare
edImposta
affini
Acconti versati
dichiarazione precedente
compensata Mod. F24
Impostage,
cedolare
secca
secca 21%
secca 19% entrocedolare secca
Abitazione
principale
,00
,00
,00
,00
,00
,00
il secondo) dimorano
abitualmente.
RB11
Cedolare secca risultante dal Mod. 730/2013
Acconti
sospesi
Imposta a credito
Imposta a debito
creditoaffittata
compensato F24 IMU
rimborsata dal
trattenutapertinenze)
dal sostituto
insostituto
parte
Per questa abitazione (ed eventuali
,00
,00
,00
,00
,00
non sono dovute l’Irpef e le relative
addizionali,
soSe
una parte dell’appartamento
utilizzato ,00
come
Estremi di registrazione del contratto
Contratti non
Anno di
Mod. N.
N. di rigo
Sezione II
superiori a 30 gg
presentazione dich. ICI
Data
Serie
Numero e sottonumero
Codice ufficio
stituite
dall’Imu. Il reddito di questi immobili utilizabitazione principale è stata concessa in locazione
Dati relativi ai contratti RB21
/
di locazione
zati
come abitazione
in
regime di libero mercato o patti in deroga (codiRB22 principale e pertinenze (qua/
ce
11 nella colonna “Utilizzo”) il reddito del fabbridro RB colonna “utilizzo”
uguale da 1 a 5) deve esRB23
/
Imponibile
catoAcconto
è pari
importo
traaddizionale
la Acconto
rendita
sere
comunque
indicato tra i “redditi non imponibiSezione
III
IRPEF al maggior
Differenza
addizionale
comunale
comunale di co2012 RB (vedi Mo- ,00
RB31 Ricalcolo
lonna 1 (rapportata
ai giorni ,00
e alla quota di posses,00
,00
li”Immobili
nellastorici
nuova colonna
16degli
delacconti
quadro
Indeterminato/Determinatoso) e il canone di colonna 6
Redditi
RC1 Tipologia reddito
QUADRO
RC
(rapportato alla ,00
quota
dello
in
alto).
REDDITI
RC2
,00
di possesso).
DISe
LAVORO
il contribuente
possiede due immobili, uno
RC3
DIPENDENTE
,00
dopo
aver effettuato
il confronto, la rendita
adibito
a propria abitazionePremi
principale
ed Premi
uno
uti- ad imposta Se Imposta
già assoggettati a tassazione
già assoggettati
Sostitutiva
Importi art. 51, comma 6 Tuir (Punto 255 CUD 2013)
E ASSIMILATI
(Punto 252 CUD 2013)
INCREMENTO ordinaria (Punto 251 CUD 2013) sostitutiva (Punto 251 CUD 2013)
Non imponibili
Non imponibili assog. imp. sotitutiva
catastale
risulta
maggiore
del
canone
di
locazione,
Sezione I da un proprio
lizzato
familiare il codice
1 relativo ,00
PRODUTTIVITÀ
,00
,00
,00
Redditi di lavoro
RC4 (compilare solo Opzione o rettifica Premi assoggettati ad imposta sostitutiva Premiilassoggettati
reddito
non ,00
viene
tassato,
ma
va
a tassazionedel
ordinariafabbricato
da
Eccedenza
di imposta sostitutiva
Imposta sostitutiva a debito
all’abitazione
può
essere
indicato
solo
dipendente e assimilatiprincipale
assoggettare ad imposta sostitutiva
trattenuta e/o versata
da
assoggettare
a tassazione
ordinaria
Imp. Sost.
nei casi previsti Tass. Ord
comunque
indicato
nella
colonna
16
“Abitazione
nelle istruzioni)
per la “prima casa” del contribuente e solo per,00
,00
,00
,00
Rientro in Italia
RC1+ RC2 + RC3 + RC4 col.
8 – (minore
tra RC4
col. 1 e RC4 col.principale”.
– 9) RC5 col.1
quest’ultima
spetta
l’agevolazione
della
non
tassaRC5 Riportare in RN1 col.5
In
l’immobile
Quota esente frontalieri
(di cui contrario,
L.S.U.
,00 ) TOTALE viene tassato
,00 caso
,00sulla
zione ai fini Irpef.
base del
Lavorocanone
dipendente di affitto e il reddito
RC6 Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni)
Pensione deve essere
Si considera abitazione principale anche l’immoSezione II
RC7 Assegno del coniuge
Redditi
indicato
nella colonna ,00
13 (tassazione ordinaria) o
bile
posseduto
Altri redditi
assimilati a titolo di proprietà o usufrutto da
RC8
,00
nelle colonne 14 o 15 della
cedolare secca se parte
a quelli di lavoro
persone
propria
abituadipendente che trasferiscono
RC9 Sommare la
gli importi
da RC7dimora
a RC8; riportare
il totale al rigo dell’abitazione
RN1 col. 5
TOTALE
è affittata con
l’opzione per la,00“tasRitenute saldo
Ritenuteche
Ritenute acconto
Ritenute acconto
Ritenute IRPEF a condizione
leSezione
in istituti
di ricovero o sanitari,
III
sa piatta”.
addizionale comunale 2012
addizionale regionale
addizionale
comunale 2012
addizionale comunale 2013
(punto 5 del CUD2013
Ritenute IRPEF e
(punto 11 del CUD2013)
RC10
(punto 6 del CUD2013)
(punto 10 del CUD2013)
(punto 13 del CUD2013)
e
RC4
colonna
11
)
l’immobile
non
risulti
dato
in
affitto.
addizionali regionale
Stesse regole quando l’affitto è a canone “cone Sono
comunaleconsiderate
all’IRPEF
,00
,00
,00
,00
pertinenze le unità
immobiliari,00 cordato” (codice
12 nella colonna
“Utilizzo”).
In
Sezione IV
RC11 Ritenute per lavori socialmente utili
,00
classificate
Ritenute per lavorio classificabili nelle categorie diverse da
questo
caso,
però,
occorre
tener
presente
anche
RC12 Addizionale regionale all’IRPEF
socialmente utili
,00
quelle
ad uso abitativo
(ad esempio C/2, C/6 e
Reddito
al netto
del contributo
Contributo di
trattenutodei
della
riduzione
del
30%
che discatta,
asolidarietà
seconda
Sezione V
Detrazione personale
Dati contributo perequazione (Punto 136 CUD 2013)
(Punto 138 CUD 2013)
comparto sicurezza utilizzate in modo
Comparto
sicurezza ed
RC13
RC14 di solidarietà
C/7),
destinate
effettivamente
casi, sulla rendita catastale ,00
o sul canone di locazio(punto 118 del CUD2013)
e altri dati
,00
,00
durevole a servizio
della
abitazione
principale
(*) Barrare
la casella
se si tratta dello stesso
terreno o della(anstessa unità immobiliare
rigo precedente.si rimanda a pag. 27).
ne (aldelriguardo
che se non appartengono allo stesso fabbricato).
Naturalmente se l’affitto dell’abitazione principa4
le riguarda solo un periodo dell’anno, il confronto
Uso promiscuo
di cui abbiamo parlato tra rendita rivalutata e canone di locazione si applica solo al periodo in cui c’è
(abitazione e professione)
la locazione.
Se l'abitazione principale è utilizzata anche come
luogo di esercizio dell'attività di impresa o dell'arte
ESEMPIO
e della professione del contribuente (codice 6 nella
colonna “Utilizzo”) l’importo della rendita catastale
Unico proprietario di abitazione principale con
(rapportato ai giorni e alla quota di possesso) va inuna rendita catastale (rivalutata del 5%) pari a
dicato per il 50% nella colonna 16 “Abitazione
2.000 euro (vedi Modello in alto).
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2
1
3
4
5
6
1
2
1
3
2
7
3
3
8
8
4
2
1
6
7
5
4
9
10
1
11
3
2
1
1
2
2
1
2
3
4
1
5
2
INS aprile 2013_1-33:INS_aprile_2007_1-27
29-03-2013
9:46
Pagina 26
26
Aprile 2013
LA RIFORMA DEL CONDOMINIO È LEGGE
I NUOVI REGISTRI PER IL CONDOMINIO
IN VENDITA NEI 600 PUNTI VENDITA
CHIAMA IL NUMERO 0774.570889 PER SAPERE IL PUNTO VENDITA PIÙ VICINO
INS aprile 2013_1-33:INS_aprile_2007_1-27
29-03-2013
9:46
Pagina 27
Aprile 2013
27
Quadro RB (Sezione II)
Locazioni agevolate
e dati del contratto
- il rigo del quadro RB nel quale sono stati riportati i dati dell’immobile locato;
- il numero del modello se sono stati compilati
più modelli;
- gli estremi di registrazione del contratto di locazione o di comodato e cioè: la data di registrazione,
la serie (ad esempio 3, 3A, 3T, ecc.), il numero e
sottonumero di registrazione ed il codice dell’Ufficio
delle Entrate (per esempio, TJN se la registrazione è
stata fatta all’Agenzia di Roma 1, ecc.);
- barrare la casella 7 se il contratto di locazione
è di durata non superiore a 30 giorni nell’anno;
- l’anno di presentazione della denuncia dell’immobile ai fini dell’Ici, ora Imu.
La sezione II “Dati relativi ai contratti di locazione”
deve essere compilata nei seguenti casi:
1) opzione per la cedolare secca (casella 11 barrata);
2) richiesta della riduzione del 30% del reddito del
fabbricato (in caso di tassazione ordinaria) prevista se:
● l’appartamento è situato in un comune ad alta
densità abitativa e viene dato in affitto ad un canone
“concordato” (e quindi nella colonna 2 dei righi da
RB1 a RB6 è stato riportato il codice 8 o il codice 12).
Si tratta degli immobili affittati situati, ad esempio, nei
comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, MiESEMPIO
lano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché nei comuni confinanti con gli stessi, oppure situaUnico proprietario di un appartamento (R.C. riti nei comuni della Campania e della Basilicata colpiti
valutata euro 2.500,00) affittato a “canone condagli eventi tellurici dei primi anni ottanta, ecc.).
venzionale” per euro 12.000,00 annui senza ap● l’immobile è situato in Abruzzo ed è dato in loplicazione della cedolare secca (casella 11 non
cazione a famiglie rimaste senza abitazione a causa
barrata).
del terremoto (codice 14 nella colonna 2 dei righi da
Nella colonna 6 (canone di locazione) indicare
RB1 a RB6).
l’85% del canone annuo risultate dal contratto di
Per determinare il reddito imponibile degli immolocazione e cioè euro 10.200,00.
bili che godono dell’ulteriore “sconto” del 30% (solo
Nella colonna 13 (tassazione
ordinaria) il reddiPERIODO D’IMPOSTA 2012
in caso di tassazione ordinaria) occorre, prima di
to imponibile così determinato:
CODICE
tutto, raffrontare la rendita catastale rivalutata
del-FISCALE ● euro 10.200,00 x 30% = euro 3.060,00
l’immobile affittato e l’85% del canone di locazione
● euro 10.200,00 - 3.060,00 = euro 7.140,00
(colonna 6) e considerare l’importo più elevato. Su
PERSONE
FISICHE
tale maggior importo si applica l’ulteriore riduzione
REDDITI
Se la rendita catastale rivalutata fosse superiore
2013
del 30% (vedi esempio).
PERIODO
D’IMPOSTA
all’85%
canone, l’ulteriore
deduzione
del 2012
30%
QUADRO RB
– Redditi del
dei fabbricati
genzia
QUADRO
RC
– Redditi
di lavoro
dipendente
CODICE FISCALE
dovrà
essere
applicata
sulla
stessa
rendita
catastale.
ntrate
Mod. N.
Come si compila
RB
PERSONE
FISICHE
ilQUADRO
Quadro
RB
(Sezione
II)REDDITI
Canone
IMU dovuta
Esenzione
Codice
Casi ContinuaLa dinuova
Sezione
del quadro
RBCedolare
riguarda
locazione
per il 2012
secca
IMU
particolari zione (*)III Comune
gli immobili
storici dati in affitto.
,00
,00
,00 Della SeRB1 2013
caselle previste
nei Tassazione
righi ordinaria
da RB21
asecca RB
II 19%
si
è parlato
in
precedenza
(vedi
Cedolare
21% zione
Immobili
non locatibox
Abitazione
principale
REDDITI
REDDITI
QUADRO
– Cedolare
Redditisecca
dei
fabbricati
genzia
IMPONIBILI
NON IMPONIBILI
RB23 occorre indicare:
pag.di24)
,00 –aRedditi
,00
,00
,00
,00 QUADRO RC
lavoro
dipendente
ntrate
Mod.Cedolare
N.
Sezione I
Canone
Possesso
Codice
IMU dovuta
Esenzione
Codice
Casi ContinuaRendita catastale
FABBRICATI
E ALTRI DATI
Sezione I
Redditi dei fabbricati
Esclusi i fabbricati all’estero
da includere nel Quadro RL
RB2
1
RB1
1
giorni
1
RB2
5
4
,00
2
,00
3
Rendita catastale
Utilizzo
giorni
3
2
Tassazione
ordinaria
REDDITI
,00 13
IMPONIBILI
,00
2
,00
,00
3
Rendita catastale
Utilizzo
giorni
2
3
Tassazione
ordinaria
REDDITI
,00 13
IMPONIBILI
,00
1
2
,00
4
5
,00
,00
3
Rendita catastale
Utilizzo
giorni
2
3
Tassazione
ordinaria
REDDITI
,00 13
IMPONIBILI
,00
1
1
RB11
RB6
10
9
,00
,00
Imposta
secca
11
IMU
12
2
IMPONIBILI
2
3
,00
,00
6
7
8
,00
10
9
,00
12
11
4
5
,00
,00
,00
,00
Immobili non locati
Cedolare secca 19%
Abitazione principale
Canone
IMU dovuta Cedolare Esenzione
Codice
Casi REDDITI
Continua16
17
NON IMPONIBILI
di locazione
per il 2012
secca
IMU
Comune
particolari
zione (*)
15
,00
6
7
8
,00
10
9
,00
12
11
,00 Cedolare Esenzione
Canone ,00
Possesso
Codice
IMU dovuta
Codice
Casi Continuadi locazione
percentuale canone
per il 2012
secca
IMU
Comune
particolari zione (*)
10
12
Cedolare
secca 21%
7
8
Immobili11non locati
Cedolare
secca 19%
4
5
6
9 Abitazione principale
REDDITI
,00 NON IMPONIBILI 16
14
15
17,00
,00
4
5
,00
,00
,00
,00
Immobili non locati
Cedolare secca 19%
Abitazione principale
Canone
IMU dovuta Cedolare Esenzione
Codice
Casi REDDITI
Continua16
17
NON IMPONIBILI
di locazione
secca
IMU
per il 2012
Comune
particolari
zione (*)
15
,00
6
7
8
,00
10
9
,00
12
11
,00 Cedolare Esenzione
Canone ,00
Possesso
Codice
IMU dovuta
Codice
Casi Continuadi locazione
percentuale canone
per il 2012
secca
IMU
Comune
particolari zione (*)
10
12
7
8
Cedolare
secca 21%
Immobili11non locati
4
5
6
Cedolare
secca 19%
9 Abitazione principale
REDDITI
,00 NON IMPONIBILI 16
14
15
17,00
,00
4
5
,00
,00
,00
,00
Immobili non locati
Cedolare secca 19%
Abitazione principale
Canone
IMU dovuta Cedolare Esenzione
Codice
Casi REDDITI
Continua16
17
NON IMPONIBILI
di locazione
per il 2012
secca
IMU
Comune
particolari
zione (*)
15
,00
6
7
8
,00
10
9
,00
12
11
,00 Cedolare Esenzione
Canone ,00
Possesso
Codice
IMU dovuta
Codice
Casi Continuadi locazione
percentuale canone
secca
IMU
per il 2012
Comune
particolari zione (*)
10
12
7
8
Cedolare
secca 21%
Immobili11non locati
4
5
6
Cedolare
secca 19%
9 Abitazione principale
REDDITI
,00 NON IMPONIBILI 16
14
15
17,00
14Cedolare
14
,00
3
,00
,00
secca 21%
15Cedolare
15
,00
,00
Totale imposta
4
REDDITI
REDDITI
,00
NONIMPONIBILI
IMPONIBILI
NON
,00
Eccedenza
Abitazione
16
16
,00
principale
,00
,00
17Immobili
17
,00
non locati
,00
,00
Eccedenza
versati
dichiarazione precedente
Canone
Cedolare
Esenzione
IMU dovutaAcconti
Codice Mod. F24
Casi Continua- compensata
4
6
di locazione
per il 2012
secca
IMU
particolari zione (*) 5 Comune
6
,00
5
,00
secca 19%
,00 8
7
10
,00
9
11
12
,00
,00
,00
Cedolare secca risultante dal Mod. 730/2013,00
Acconti sospesi
Imposta a credito
Imposta a debito
credito compensato F24 IMU
rimborsata dal sostituto
trattenuta dal sostituto Cedolare
Cedolare secca
19%
Tassazione
ordinaria
7
8
9 secca 21%
10
REDDITI
REDDITI 11 Abitazione principale 12Immobili non locati
13
15
17
,00
,00 14
,00
,00IMPONIBILI 16
,00
,00
IMPONIBILI
NON
,00
,00
,00
,00
,00
Estremi di registrazione del contratto
Contratti non
Anno di
Mod.
N. 13
N. di rigo
14
15
16 presentazione dich. ICI
17
REDDITI
REDDITI
superiori
a
30
gg
Data
Serie
Numero
e
sottonumero
Codice
ufficio
TOTALI
1
1
Imposta
cedolare secca 21%
2
,00
,00
Mod. N.
N. di rigo
,00
4701
/
Totale imposta
5
cedolare secca 19%
,00
3
/
NON IMPONIBILI
7
Eccedenza
dichiarazione precedente
4
,00
,00
1
,00
2
Estremi di registrazione
,00 del contratto
Serie
Numero e sottonumero
2
Data
1
Tipologia reddito
Indeterminato/Determinato
2
3
5
RC1
4
RB21 1
/
RC2
RB22
/
RC3
RB23
Premi già assoggettati a tassazione Premi già assoggettati ad imposta/
INCREMENTO
PRODUTTIVITÀ
TJN,00
6
cedolare secca
,00
,00
2006
8
5
ordinaria (Punto 251 CUD 2013)
1
,00
Differenza
,00
4
Contratti non
superiori a 30 gg
7
8
Acconto IRPEF
3
,00
RC2
RC1+ RC2 + RC3 + RC4 col. 8 – (minore tra RC4 col. 1 e RC4 col. – 9) RC5 col.1
RC3 Riportare in RN1 col.5
RC5
1
Quota
esentePremi
frontalieri
Premi già assoggettati
a tassazione
già assoggettati ad imposta
1
,00
,00
,00
Imposta a credito
Acconto
12
addizionale
comunale
Redditi
,00
,00
,00
,00
Imposta Sostitutiva
(Punto 252 CUD 2013)
4
3
2
INCREMENTO ordinaria (Punto 251 CUD 2013) sostitutiva (Punto 251 CUD 2013)
Periodo di lavoro
(giorni per i quali spettano
le detrazioni)
1
2
PRODUTTIVITÀ
6
,00Anno di
presentazione
3 dich. ICI
Importi art. 51, comma 6 Tuir (Punto 255 CUD 2013)
Imponibile
Acconto
Non
imponibili
Non imponibili
assog. imp. sotitutiva
addizionale comunale
addizionale comunale
5
,00
,00
,00
,00
Ricalcolo
acconti 2012 Premi
RB31
,00 Premi assoggettati a tassazione ordinaria
,00da
,00
RC4
(compilare
solo degli
assoggettati ad imposta sostitutiva
Opzione o rettifica
Imposta sostitutiva a debito
assoggettare
ad imposta sostitutiva
da assoggettare a tassazione ordinaria
1 Imp. Sost.
2
Ord
casi
previsti Tass.
Tipologia
reddito
Indeterminato/Determinato
Redditi
RC1nei
7
8
9
10
nelle istruzioni) 6
1
Acconti versati
,00
sostitutiva (Punto 251 CUD 2013)
2
6
,00
3
,00
Codice ufficio
,00
Eccedenza
compensata Mod. F24
Cedolare secca risultante
/ dal Mod. 730/2013
Imposta a debito
credito compensato F24 IMUImponibile
rimborsata dal sostituto
trattenuta dal sostituto
8
10
Acconto IRPEF
Differenza 9
addizionale11comunale
Acconti sospesi
7
,00
4
3
05/01/12
Imposta
RB31 Ricalcolo degli acconti 2012
RC6
per il 2012
,00
Possesso
Codice
cedolare secca 19%
cedolare
secca
Utilizzo
2
3
giorni
percentuale
canone
,00
1
RB10
RB21 1
RB22
RB11
RB23
,00
Tassazione ordinaria
REDDITI 13
REDDITI
IMPONIBILI 13
IMPONIBILI
Imposta
cedolare secca 21%
Rendita catastale
1
,00
3
Rendita catastale
Utilizzo
giorni
2
3
Tassazione
ordinaria
REDDITI
,00 13
IMPONIBILI
RB10 TOTALI
Imposta cedolare secca
2
,00
RB5
8
Immobili non locati
Cedolare secca 19%
Abitazione principale
Canone
IMU dovuta Cedolare Esenzione
Codice
Casi REDDITI
Continua16
17
NON IMPONIBILI
di locazione
per il 2012
secca
IMU
Comune
particolari
zione (*)
15
,00
Cedolare secca 21%
Tassazione ordinaria
REDDITI
Possesso
Codice
14percentuale canone
Rendita catastale
IMPONIBILI 13
Utilizzo
giorni
RB6
7
17
Comune
particolari zione (*)
12
11
,00 Cedolare Esenzione
Canone ,00
Possesso
Codice
IMU dovuta
Codice
Casi Continuadi locazione
percentuale canone
per il 2012
secca
IMU
Comune
particolari zione (*)
10
12
Cedolare
secca 21%
8
7
Immobili11non locati
Cedolare
secca 19%
4
5
6
9 Abitazione principale
REDDITI
,00 NON IMPONIBILI 16
14
15
17,00
Cedolare secca 21%
Tassazione ordinaria
REDDITI
Possesso
Codice
14percentuale canone
Rendita catastale
IMPONIBILI 13
Utilizzo
giorni
1
di locazione
6
Cedolare secca 21%
Tassazione ordinaria
REDDITI
Possesso
Codice
14percentuale canone
Rendita catastale
IMPONIBILI 13
Utilizzo
giorni
RB4
10
9
16
percentuale canone
3
8
,00 Cedolare Esenzione
Canone ,00
Possesso
Codice
IMU dovuta
Codice
Casi ContinuaRendita catastale
Utilizzo
di locazione
giorni
percentuale canone
per il 2012
secca
IMU
Comune
particolari zione (*)
10
12
Cedolare
secca 21%
Immobili11non locati
7
8
Cedolare
secca 19%
2
3
4
5
6
Tassazione
ordinaria
9 Abitazione principale
REDDITI
REDDITI
10.200
3.710
1
H501
2.500
8
365
100
,00 13
,00 NON IMPONIBILI 16
14
15
17,00
IMPONIBILI
,00
RB3
RB5
Sezione I
Utilizzo
7
6
15
,00
1
REDDITI
Rientro in Italia
DI LAVORO
DIPENDENTE
E ASSIMILATI
5
Cedolare secca 21%
Tassazione ordinaria
REDDITI
Possesso
Codice
14percentuale canone
Rendita catastale
IMPONIBILI 13
Utilizzo
giorni
7.140
RB3
QUADRO RC
4
14
2
,00
1
Sezione III
Immobili storici
Sezione II
QUADRO
Dati relativi RC
ai contratti
REDDITI
di locazione
DI LAVORO
DIPENDENTE
E ASSIMILATI
SezioneI III
Sezione
Immobili
Redditi
di storici
lavoro
dipendente e assimilati
3
Rendita catastale
1
RB4
Sezione II
Dati relativi ai contratti
diImposta
locazione
cedolare secca
Possesso
Codice
percentuale canone
giorni
2
13
Redditi dei fabbricati
Esclusi
i fabbricati
QUADRO
RBall’estero
da
includereDEI
nel Quadro RL
REDDITI
Utilizzo
1
REDDITI DEI
FABBRICA
TI
Nelle varie
E ALTRI DATI
,00
3
,00
(di cui
L.S.U.
Imposta
Sostitutiva
(Punto 252 CUD 2013)
,00
4
,00
,00
Eccedenza di imposta sostitutiva
trattenuta e/o versata
3
,00
,00
,00
11
,00
3
2
) TOTALE
Importi ,00
art. 51,
comma 6 Tuir (Punto 255 CUD 2013)
,00
1
4
Lavoro dipendente
,00
2
Non imponibili
Non imponibili 2assog. imp. sotitutiva
,00
5
Pensione
,00
INS aprile 2013_1-33:INS_aprile_2007_1-27
29-03-2013
9:46
Pagina 28
28
Quadro CR
Crediti d’imposta
uesto quadro, situato in fondo al quadro RV,
deve essere utilizzato per calcolare e/o rappresentare alcuni crediti d’imposta, tra cui quelli
per il riacquisto della prima casa, per i canoni non
percepiti e per gli immobili colpiti dal terremodo in
Abruzzo.
Q
Riacquisto prima casa
Chi intende recuperare con la denuncia dei redditi
il credito d’imposta per la prima casa (è il caso ad
esempio di chi ha acquistato un nuovo immobile
soggetto ad IVA e non ha potuto usufruire del credito
“direttamente dal notaio”), deve compilare il rigo
CR7.
Il beneficio consiste in un credito d’imposta pari all’imposta di registro o all’IVA, corrisposta in relazione
la primo acquisto agevolato.
Il credito d’imposta non può mai essere superiore all’imposta di registro o all’IVA dovuta in
relazione al secondo acquisto. Non può, inoltre, dar luogo a rimborsi d’imposta e, pertanto, l’eventuale eccedenza si perde.
Per i contribuenti che devono compilare il rigo
CR7, i dati da riportare sono i seguenti:
● colonna 1, il credito d’imposta che non ha trovato capienza nell’Irpef della dichiarazione precedente,
indicato nel rigo RN43, colonna 2, del modello UNICO 2012, oppure nel rigo 131 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod. 730/2012;
● colonna 2, l’importo del credito d’imposta maturato nel 2012 che spetta a chi si trova nelle seguenti
condizioni:
- nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e la
data di presentazione di questa dichiarazione, ha acquistato un immobile usufruendo delle agevolazioni
prima casa;
- l’acquisto è stato effettuato entro un anno dalla
vendita di altro immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa;
- non ha perso i requisiti per usufruire dei benefici
“prima casa”;
● colonna 3, l’importo del credito d’imposta eventualmente utilizzato in compensazione, fino alla data
di presentazione della presente dichiarazione, con il
modello F24.
Il rigo CR7 non va compilato dai contribuenti che
hanno già utilizzato il credito d’imposta in diminuzione
dell’imposta di registro dovuta sull’atto di acquisto agevolato, oppure dalle imposte di registro, ipotecarie e
catastali, ovvero dalle imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.
Affitti non riscossi
Il quadro CR deve essere utilizzato anche dai proprietari di immobili che non hanno riscosso i canoni
di locazione. In particolare, nel rigo CR8 va indicato
l’importo del credito d’imposta spettante per le imposte già pagate sui canoni di locazione di immobili
ad uso abitativo venuti a scadenza e non percepiti
come da accertamento avvenuto nell’ambito del
provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto
per morosità. Per determinare il credito d’imposta è
necessario “riliquidare” la dichiarazione dei redditi di
Aprile 2013
ciascuno degli anni per i quali sono state pagate
maggiori imposte per effetto dei canoni non riscossi,
ricalcolare le imposte dovute (con le aliquote, gli scaglioni di reddito, le deduzioni e le detrazioni allora
previste) e verificare quanto si è pagato in più (ricordiamo che la rendita catastale è comunque tassata).
Il credito d’imposta in questione può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale
di convalida dello sfratto e comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale.
Per quanto riguarda il termine relativamente ai periodi d’imposta utili cui fare riferimento per la rideterminazine delle imposte e del conseguente credito, vale il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni e,
pertanto, si può effettuare detto calcolo con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 2003,
sempreché per ciascuna delle annualità risulti accertata la morosità del conduttore nell’ambito del procedimento di convalida dello sfratto conclusosi nel 2012.
L’importo indicato nel rigo CR8 deve poi essere riportato nel rigo RN31, colonna 2.
Terremoto Abruzzo
La Sezione IV è riservata ai contribuenti colpiti dal
terremoto in Abruzzo ai quali è stato riconosciuto, a
seguito di apposita domanda presentata al Comune
dove è situato l’immobile, un credito d’imposta per le
spese sostenute relative agli interventi di riparazione
o ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti,
oppure per l’acquisto di una nuova abitazione principale equivalente a quella distrutta. Il bonus va ripartito in 20 anni se si tratta della prima casa oppure in 5
o 10 anni (a scelta del contribuente) per le spese relative ad altri immobili.
Se il credito si riferisce all’abitazione principale occorre compilare il r i g o C R 1 0 ; per gli immobili diversi
dall’abitazione principale compilare il r i g o C R 1 1.
● Abitazione principale. I dati da indicare nel r i g o
C R 1 0 sono i seguenti:
- nella c o l o n n a 1 indicare il codice fiscale della
persona (diversa dal dichiarante) che ha presentato,
anche per conto del dichiarante, l’apposito domanda
per l’accesso al contributo. Per gli interventi su parti
condominiali o di cooperative edilizie va indicato il
codice fiscale, rispettivamente, del condominio o della cooperativa;
- nella colonna 2 indicare il numero della rata che
si utilizza per il 2012 (ad esempio “4” per le spese
del 2009);
- nella colonna 3 indicare l’importo del credito
d’imposta riconosciuto;
- nella colonna 4 indicare la quota del credito
d’imposta fruibile nell’anno 2012 (cioè importo di
colonna 3 diviso 20 rate) che va poi riportato nel rigo
RN28.
- nella colonna 5 riportare il credito d’imposta che
non ha trovato capienza nell’IRPEF della precedente
dichiarazione, indicato nel rigo RN43 colonna 6 di
UNICO 2012 o rigo 133 del 730/2012.
● Per gli interventi riguardanti immobili diversi
dall’abitazione principale occorre compilare il rigo
CR11:
- barrare la casella di colonna 1 se l’immobile locato per il quale è stato riconosciuto il credito è adibito all’esercizio d’impresa o della professione;
- nella colonna 2 indicare il codice fiscale di chi ha
Trattenuto dal sostituto
RV6 da trattenere o da rimborsare 1
INS aprile 2013_1-33:INS_aprile_2007_1-27
29-03-2013
risultante dal Mod. 730/2013
9:46
Rimborsato dal sostituto
Mod F24 per i versamenti IMU
,00Pagina
2
29
3
,00
,00
RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF A DEBITO
,00
RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF A CREDITO
,00
Sezione II-A
RV9 ALIQUOTA DELL’ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE
Addizionale
comunale all’IRPEF
RV10 ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF DOVUTA
Aprile 2013
Aliquote per scaglioni
1
2
2
Agevolazioni
1
,00
ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF TRATTENUTA O VERSATA
RV11
RC
1
730/2012
2
altre trattenute
4
,00
3
F24
,00
(di cui sospesa
,00
5
6
,00 )
di cui credito IMU 730/2012
RV12
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF RISUL
T ANTE Cod. Comune
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE(RX3 col. 4 Mod. UNICO 2012) 1
RV13
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24
Addizionale comunale Irpef
risultante dal Mod. 730/2013
1
2
Credito compensato con
Mod F24 per i versamenti IMU
Trattenuto dal sostituto
RV14 da trattenere o da rimborsare
2
,00
,00
3
,00
,00
,00
Rimborsato dal sostituto
3
,00
,00
RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF A DEBITO
,00
RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF A CREDITO
Sezione II-B
Acconto addizionale
comunale all’IRPEF
per il 2013
RV17
Agevolazioni
1
QUADRO CR
CREDITI D’IMPOSTA
1
CR1
Sezione I-A
Dati relativi al credito
d’imposta per redditi
prodotti all’estero
,00
3
2
7
,00
8
,00
,00
3
2
7
,00
8
,00
,00
,00
1
2
1
2
4
Credito d’imposta per il riacquisto della prima casa 1
CR8
Credito d’imposta per canoni non percepiti
9
9
4
Credito d’imposta
per immobili colpiti
dal sisma in Abruzzo
CR11 Altri
immobili
Credito d’imposta reintegro CR12
anticipazioni fondi pensione
Sezione VI
Credito d’imposta
per mediazioni
Sezione VII
Altri crediti d’imposta
,00
1
2
,00
2
,00
11
,00
6
,00
11
,00
Credito da utilizzare
nella presente dichiarazione
4
,00
4
,00
,00
di cui compensato nel Mod. F24
1
2
,00
Rata annuale
4
4
,00
,00
3
5
,00
6
,00
,00
Credito anno 2012
4
,00
di cui compensato nel Mod. F24
6
,00
di cui compensato nel Mod. F24
,00
3
di cui compensato nel Mod. F24
,00
,00
Rata annuale
Totale credito
Credito anno 2012
2
,00
Credito
Residuo precedente dichiarazione
4
5
,00
,00
Residuo precedente dichiarazione
5
Residuo precedente dichiarazione
Somma reintegrata
3
2
,00
6
Residuo precedente dichiarazione
Rateazione
1
1
,00
11
3
,00
Residuo precedente dichiarazione
Codice
,00
6
di cui compensato nel Mod. F24
Credito anno 2012
,00
3
2
1
,00
Totale credito
N. rata
CR13
CR14
3
3
Codice fiscale
Anno anticipazione Totale/Parziale
,00
3
,00
11
Capienza nell’imposta netta
,00
N. rata
2
Reintegro
Sezione V
,00
10
,00
,00
6
,00
Codice fiscale
Impresa/
professione
,00
5
,00
9
,00
10
,00
4
,00
5
,00
9
,00
10
,00
Imposta estera entro il limite
della quota d’imposta lorda
,00
5
,00
CR9
Credito d’imposta
incremento occupazione
Abitazione
CR10 principale 1
,00
10
,00
Acconto da versare
8
Imposta lorda
Quota di imposta lorda
,00
4
Sezione III
Sezione IV
,00
5
,00
di cui relativo
allo Stato estero di colonna1
Residuo precedente dichiarazione
CR7
7
Reddito complessivo
Totale col. 11 sez. I-A
riferite allo stesso anno
Anno
CR5
Determinazione del
credito d’imposta per
redditi prodotti all’estero CR6
Prima casa e canoni
non percepiti
,00
8
,00
Sezione I-B
Sezione II
,00
3
7
1
CR4
8
,00
1
CR3
,00
Credito utilizzato
nelle precedenti dichiarazioni
2
6
Imposta estera
3
2
1
,00
Reddito estero
Imposta netta
Addizionale comunale Importo trattenuto o versato
(da compilare in caso
2013 trattenuta dal
di dichiarazione integrativa)
datore di lavoro
Acconto dovuto
5
4
Anno
7
CR2
3
,00
Codice
Stato estero
,00
Aliquote
per scaglioni Aliquota
Imponibile
2
29
,00
,00
,00
Credito residuo
5
,00
7
presentato, anche per conto del dichiarante, l’apposito domanda per l’accesso al contributo;
- nella colonna 3 indicare il numero della rata che
si utilizza per il 2012;
- nella colonna 4 indicare il numero di rate (5 o
10) in cui si è scelto di ripartire il credito d’imposta;
- nella colonna 5 indicare l’importo del credito
d’imposta riconosciuto in relazione agli interventi di
riparazione o ricostruzione dell’immobile diverso dall’abitazione principale danneggiato o distrutto. Il bonus spetta nel limite complessivo di 80.000 euro;
- nella colonna 6 indicare la quota del credito
d’imposta fruibile nell’anno 2012 (cioè importo di
colonna 5 diviso il numero delle rate indicate nella
colonna 4). Tale importo va poi riportato nel rigo
RN27.
ALTRI CREDITI DI IMPOSTA
Reintegro fondi pensione
Chi ha aderito alle forme pensionistiche complementari può richiedere per determinate esigenze (ad
esempio, spese sanitarie a seguito di gravi situazioni
oppure acquisto della prima casa) un’anticipazione
delle somme relative alla posizione individuale maturata, le quali possono essere reintegrate in qualsiasi
momento. Sulle somme anticipate viene applicata
una ritenuta a titolo di imposta.
Il reintegro, che ha lo scopo di ricostituire la posizione esistente all’atto dell’anticipazione, può avvenire in unica soluzione o mediante contributi annuali,
anche eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Sulle somme eccedenti il suddetto limite è riconosciuto un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento
dell’anticipazione. Per sfruttare tale agevolazione si
deve compilare il rigo CR12.
Mediazioni
Il rigo CR13 interessa chi si è avvalso della mediazione per risolvere una controversia civile o commer-
ciale, per la quale viene riconosciuto un credito d’imposta commisurato all’indennità pagata ai mediatori.
In particolare, se la mediazione conclusa nel 2012 ha
avuto successo, spetta un credito massimo di 500 euro; se, invece, la mediazione non è andata a buon fine il credito è ridotto a 250 euro.
L’importo del credito d’imposta spettante risulta
dalla comunicazione inviata all’interessato dal Ministero della Giustizia entro il 30 maggio 2013, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi e può essere utilizzato in compensazione tramite il Modello F24.
I titolari d’impresa (ad esempio, imprenditori,
artigiani) e gli artisti e professionisti non devono compilare questo quadro, ma indicare il credito d’imposta nel quadro RU della denuncia
dei redditi relativa all’anno in cui hanno ricevuto la comunicazione dal Ministero.
Costoro, inoltre, possono utilizzare il bonus
soltanto in compensazione con il Modello F24.
INS aprile 2013_1-33:INS_aprile_2007_1-27
29-03-2013
9:46
Pagina 30
30
Aprile 2013
Quadro RC: redditi
di lavoro dipendente
l quadro RC deve essere compilato dai possessori di
redditi di lavoro dipendente, di pensione e redditi ad
essi assimilati. Questo quadro è suddiviso in sei sezioni.
I
SEZIONE I
In questa sezione vanno dichiarati:
● i redditi di lavoro dipendente e di pensione;
● redditi di lavoro dipendente prestato all’estero nelle zone di frontiera (ad esempio Francia, Austria, San
Marino, Slovenia) e in altri paesi limitrofi, che sono imponibili IRPEF per la parte che eccede 6.700 euro;
● le indennità e le somme corrisposte dall’INPS o
da altri Enti a lavoratori dipendenti a titolo di integrazione salariale o a titolo di trattamento speciale di disoccupazione, di indennità di mobilità o ad altro titolo;
● le borse di studio, assegni, premi o sussidi per fini
di studio e di addestramento professionale (incluse le
somme corrisposte ai soggetti impegnati in piani di inserimento professionale), se erogate al di fuori di un
rapporto di lavoro dipendente e sempreché non sia
prevista una specifica esenzione;
● i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili per effetto di specifiche disposizioni
normative;
● le indennità e i compensi, a carico di terzi, percepiti dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità, esclusi quelli che, per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e
quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
● i compensi, corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali e ad altre figure professionali operanti nelle A.S.L.
con contratto di lavoro dipendente come, ad esempio,
biologi, psicologi, medici addetti all’attività della medicina dei servizi, alla continuità assistenziale e all’emergenza sanitaria territoriale;
● le remunerazioni ai sacerdoti della Chiesa Cattolica;
● gli assegni corrisposti dalle altre istituzioni religiose per il sostentamento dei propri ministri di culto (ad
esempio, Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno,
Assemblee di Dio in Italia, Chiesa Evangelica Luterana in Italia, Chiesa apostolica in Italia, ecc.);
● le retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti,
giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa
e le altre retribuzioni, sulle quali, in base alla legge, non
sono state effettuate le ritenute d’acconto;
● i compensi percepiti dai lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola
pesca, qualora gli stessi siano di importo complessivo
non superiore ai salari correnti contrattuali maggiorati
del 20%;
● i trattamenti periodici integrativi corrisposti dai
Fondi Pensione maturati fino al 31 dicembre 2006 ed il
riscatto della posizione individuale presso la forma pensionistica complementare che non dipenda dal pensionamento dell’iscritto o dalla cessazione del rapporto di
lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla
volontà delle parti (riscatto volontario);
● i redditi derivanti da rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa, i lavori a progetto o collaborazioni occasionali. Tra questi rientrano anche quelli
percepiti per:
– cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti, salvo che rientrino nell’oggetto della professione del contribuente (ad esempio
compenso percepito dal commercialista per l’incarico di
revisore ricoperto in una società che dovrà essere dichiarato nel Quadro RE), oppure che abbiano una connessione oggettiva con l’attività professionale (ad esempio, ingegnere che si occupa dell’amministrazione di
una società edile).
– collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, esclusi quelli corrisposti a titolo di diritto d’autore;
– partecipazioni a collegi e a commissioni.
Le collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese a società e associazioni sportive dilettantistiche
non devono essere dichiarate nel quadro C, ma nel
quadro RL e solo se eccedono complessivamente 7.500
euro;
● le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa quando il diritto a percepirle non risulta da atto di data certa anteriore
all’inizio del rapporto o se non derivano da controversie
o transazioni in materia di cessazione del rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa.
La nuova casella “Rientro in Italia”, situata in
basso a sinistra del quadro RC, interessa lavoratori dipendenti rientrati dall’estero o docenti e
ricercatori occasionalmente residenti all’estero
ai quali il datore di lavoro non ha potuto riconoscergli l’agevolazione prevista e intendono
sfruttarla in sede di dichiarazione dei redditi.
In questo caso il reddito di lavoro dipendente deve
essere indicato nei successivi righi da RC1 a RC3 già
nella misura ridotta (20% per le lavoratrice, il 30% per i
lavoratori rientrati in Italia, 10% per docenti e ricercatori).
Rigo RC1 - RC3
I dati da riportare nei righi da RC1 a RC3 della
Sezione I, sono:
● colonna 1: Indicare il codice:
- 1. se vengono dichiarati redditi di pensione;
- 2. se vengono dichiarati redditi di lavoro dipendente
o assimilato oppure trattamenti pensionistici integrativi
(ad esempio quelli corrisposti dai fondi pensione);
- 3. se si indicano compensi percepiti dai soggetti
impegnati in lavori socialmente utili che hanno raggiunto l’età per la pensione di vecchiaia, per i quali si applica
un regime fiscale agevolato. In particolare, se tali soggetti hanno un reddito complessivo, al netto della
deduzione prevista per l’abitazione principale e per le
relative pertinenze, non superiore a 9.296,00 euro, i
compensi per lavori socialmente utili sono assoggettati
a ritenuta a titolo di imposta con l’aliquota prevista per
il primo scaglione di reddito sull’importo che eccede
3.098,74 euro. La somma di tali compensi deve essere
riportata nella colonna 1 del rigo RC5;
RB6
Cedolare
secca 21% 31
Cedolare secca 19%
Tassazione ordinaria
INS aprile 2013_1-33:INS_aprile_2007_1-27REDDITI
29-03-2013
9:46
Pagina
RB10 TOTALI
Imposta cedolare secca
IMPONIBILI
13
REDDITI
IMPONIBILI
13
Imposta
cedolare secca 21%
1
,00
2
,00
RB11
,00
Sezione II
Dati relativi ai contratti
di locazione
7
RB21
Mod. N.
2
1
14
3
,00
16
17
REDDITI
NON IMPONIBILI
4
4
5
/
RB22
6
,00
Eccedenza
compensata Mod. F24
,00
11
,00
,00
Acconti versati
6
,00
Imposta a credito
Imposta a debito
Contratti non
superiori a 30 gg
Codice ufficio
,00
5
,00
10
,00
Estremi di registrazione del contratto
Serie
Numero e sottonumero
Data
3
9
,00
,00
12
,00
Anno di
presentazione dich. ICI
31
8
7
/
/
Sezione III
Immobili storici
RB31 Ricalcolo degli acconti 2012
QUADRO RC
RC1 Tipologia reddito
1
1
Imponibile
addizionale comunale
Acconto IRPEF
Differenza
,00
2
3
,00
Acconto
addizionale comunale
4
,00
2
Indeterminato/Determinato
Redditi
,00
3
,00
RC2
,00
RC3
,00
INCREMENTO
PRODUTTIVITÀ
Premi già assoggettati a tassazione Premi già assoggettati ad imposta
ordinaria (Punto 251 CUD 2013) sostitutiva (Punto 251 CUD 2013)
1
Sezione I
Redditi di lavoro
RC4 (compilare solo Opzione o rettifica
dipendente e assimilati
Imp. Sost.
nei casi previsti Tass. Ord
nelle istruzioni)
Rientro in Italia
6
7
,00
2
,00
Importi art. 51, comma 6 Tuir (Punto 255 CUD 2013)
Imposta Sostitutiva
(Punto 252 CUD 2013)
3
Non imponibili
,00
9
,00
5
,00
Eccedenza di imposta sostitutiva
trattenuta e/o versata
Imposta sostitutiva a debito
10
,00
Non imponibili assog. imp. sotitutiva
4
,00
Premi assoggettati ad imposta sostitutiva Premi assoggettati a tassazione ordinaria da
assoggettare ad imposta sostitutiva
da assoggettare a tassazione ordinaria
8
11
,00
,00
RC1+ RC2 + RC3 + RC4 col. 8 – (minore tra RC4 col. 1 e RC4 col. – 9) RC5 col.1
RC5 Riportare in RN1 col.5
Sezione II
Altri redditi assimilati
a quelli di lavoro
dipendente
Sezione III
Ritenute IRPEF e
addizionali regionale
e comunale all’IRPEF
Sezione IV
Ritenute per lavori
socialmente utili
Sezione V
Comparto sicurezza
e altri dati
17
Eccedenza
dichiarazione precedente
,00
Immobili non locati
Abitazione principale
REDDITI
NON IMPONIBILI 16
,00
,00
Totale imposta
cedolare secca
RB23
REDDITI
DI LAVORO
DIPENDENTE
E ASSIMILATI
,00
15
,00
Imposta
cedolare secca 19%
8
,00
N. di rigo
15
,00
Cedolare secca risultante dal Mod. 730/2013
credito compensato F24 IMU
rimborsata dal sostituto
trattenuta dal sostituto
Acconti sospesi
Aprile 2013
14
Quota esente frontalieri
1
,00
(di cui L.S.U.
2
Ritenute
addizionale regionale
(punto 6 del CUD2013)
Ritenute IRPEF
(punto 5 del CUD2013
e RC4 colonna 11)
RC10
1
,00
2
3
,00
1
4
,00
Pensione
2
,00
,00
TOTALE
,00
Ritenute saldo
addizionale comunale 2012
(punto 11 del CUD2013)
Ritenute acconto
addizionale comunale 2012
(punto 10 del CUD2013)
,00
3
,00 ) TOTALE
Lavoro dipendente
RC6 Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni)
2
RC7 Assegno del coniuge 1
Redditi
RC8
RC9 Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5
Ritenute acconto
addizionale comunale 2013
(punto 13 del CUD2013)
5
,00
RC11 Ritenute per lavori socialmente utili
RC12 Addizionale regionale all’IRPEF
,00
Reddito al netto del contributo di
Detrazione personale
RC13 comparto sicurezza
Contributo di solidarietà trattenuto
(Punto 138 CUD 2013)
contributo perequazione (Punto 136 CUD 2013)
RC14 Dati
1
di solidarietà
(punto 118 del CUD2013)
,00
,00
(*) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo precedente.
- 4. per i redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera e in altri paesi limitrofi (per esempio chi lavora a San Marino, in Svizzera, ecc.)
La colonna 2 riguarda i lavoratori dipendenti o chi
dichiara compensi per lavori socialmente utili (e quindi
è stato indicato il codice 2, 3 o 4 nella colonna 1).
In tal caso va riportato il codice:
- 1. se il contratto di lavoro è a tempo indeterminato;
- 2. se il contratto è a tempo determinato.
● colonna 3: l'importo arrotondato dei redditi percepiti per il 2012 rilevabile dal punto 1 del CUD 2013 o
del CUD 2012.
Chi nel 2012 ha intrattenuto più rapporti di lavoro
e ha chiesto all’ultimo sostituto d’imposta di tener conto dei redditi percepiti per gli altri rapporti deve compilare il quadro RC indicando solo i dati che risultano
dall’ultimo CUD consegnato dall’ultimo datore di lavoro.
I lavoratori frontalieri devono scrivere nella colonna
3 “Reddito”, l’intero ammontare del reddito percepito,
comprensivo della quota esente di 6.700 euro. Tale
quota esente va riportata nel nuovo campo 1 del successivo rigo RC5.
4
Rigo RC6
Nella colonna 1 indicare il numero dei giorni relativo al
periodo di lavoro dipendente o assimilato (365 per l’intero anno), per il quale è prevista la detrazione d’imposta.
E’ bene sapere che per i rapporti di lavoro part-time
le detrazioni spettano per l’intero periodo anche se
viene effettuato un orario ridotto.
2
,00
In particolare, se è stato compilato un solo rigo perché il contribuente ha avuto un unico rapporto di lavoro, si può tener conto del numero dei giorni indicato
nel punto 3 del CUD. Se sono stati compilati più righi,
indicare nella colonna 1 il numero totale dei giorni
compresi nei vari periodi, tenendo conto che quelli
compresi in periodi contemporanei vanno calcolati una
volta sola.
Nella colonna 2, indicare il numero dei giorni relativi
al periodo di pensione per il quale spetta la detrazione
d’imposta per i pensionati (365 per l’intero anno).
Chi dichiara un solo reddito di pensione, può tener
conto del numero dei giorni indicato nel punto 4 del
CUD. Se, invece, sono stati indicati più redditi di pensione, nella colonna 2 va riportato il totale dei giorni,
tenendo comunque conto che i giorni compresi in
periodi contemporanei vanno indicati una volta sola.
Chi dichiara sia il lavoro dipendente che la pensione deve sapere che la somma dei giorni delle
caselle 1 e 2 del rigo RC6 non può superare 365 (i
periodi contemporanei vanno, cioè, indicati una
sola volta).
Rigo RC5
La nuova colonna 1 interessa i frontalieri e serve per
indicare la quota di reddito esente pari a 6.700 euro
(l’importo da indicare in questa colonna non può superare 6.700 euro).
Nella colonna 3 riportare il totale dei redditi che
risulta dalla seguente operazione: RC1 + RC2 + RC3 +
RC4 colonna 8 – (il minore importo tra RC4 col.1 e RC4
col. 9) – RC5 col. 1.
Nella colonna 2 la somma dei redditi per i quali
nella colonna 1 dei righi da RC1 a RC3 è stato indicato
il codice 3 (lavori socialmente utili).
,00
,00
PREMI DI PRODUTTIVITA’
l rigo RC4 interessa solo i lavoratori dipendenti del settore privato, con contratto di lavoro
subordinato che tra il 1° gennaio e il 31
dicembre 2012 hanno percepito compensi per
incrementi di produttività e il datore di lavoro
ha tassato questi compensi con l’imposta sostitutiva del 10% entro i limiti di 2.500 euro (punti
251 e 252 del CUD compilati), oppure ha assoggettato gli stessi a tassazione ordinaria (punti 251
e 254 del CUD compilati). In quest’ultimo caso il
datore di lavoro non ha applicato la tassazione
agevolata (a seguito di espressa richiesta del
dipendente oppure perché ha verificato che la
tassazione ordinaria era più favorevole).
Considerata la finalità di questo inserto, dedicato principalmente ai professionisti, riteniamo inutile soffermarsi sull’argomento.
I
INS aprile 2013_1-33:INS_aprile_2007_1-27
29-03-2013
9:46
Pagina 32
32
Aprile 2013
SEZIONE II
In questa sezione nei righi RC7 e RC8 vanno indicati gli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione d’imposta eventualmente spettante non è rapportata al periodo di
lavoro dell’anno.
Se vengono dichiarati assegni periodici percepiti
dal coniuge si deve barrare la colonna 1.
I redditi da dichiarare sono:
gli assegni periodici percepiti dal coniuge, ad
esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva,
di scioglimento o annullamento del matrimonio o di
cessazione dei suoi effetti civili (sempreché risultino
da provvedimenti dell'autorità giudiziaria).
● gli assegni periodici comunque denominati alla
cui produzione non concorrono né capitale né lavoro
(escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni
testamentari e quelli alimentari;
● i compensi corrisposti per l’attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente
del Servizio Sanitario Nazionale;
● le indennità o altri compensi corrisposti dalle
Amministrazioni statali ed Enti pubblici territoriali
(Stato, Regioni, ecc.) per l'esercizio di pubbliche funzioni.
● i compensi corrisposti ai giudici tributari, ai giudici di pace e agli esperti del Tribunale di sorveglianza;
● le indennità e gli assegni vitalizi percepiti per
l'attività parlamentare e per le cariche pubbliche
elettive (membri del Parlamento, consiglieri regionali, provinciali, comunali), nonché quelle percepite dai
giudici costituzionali;
● le rendite vitalizie quali, ad esempio, le rendite
costituite mediante alienazione di un bene mobile o
immobile o mediante cessione di capitali e le altre
rendite vitalizie a titolo oneroso.
Tipico esempio di rendita vitalizia è quella corrisposta da una impresa assicuratrice in forza di contratto di assicurazione stipulato a tale titolo.
●
BORSE DI STUDIO
evono essere dichiarate le borse di studio percepite da contribuenti residenti in Italia, a meno che non sia prevista una esenzione specifica, come ad esempio per le borse di studio corrisposte dalle Regioni, dalle Università per la frequenza di
corsi di perfezionamento, di specializzazione e di
corsi di dottorato di ricerca.
Per le borse di studio non esenti il numero dei
giorni da indicare nella colonna 1 del rigo RC6 è
quello compreso nel periodo dedicato allo studio
(anche se relativo ad anni precedenti) per il quale
è stata concessa la borsa di studio. Pertanto, se la
borsa di studio è stata erogata per il rendimento
scolastico o accademico, la detrazione spetta per
l’intero anno; se, invece, è stata corrisposta in relazione alla frequenza di un particolare corso, spetta
per il periodo di frequenza obbligatoria prevista.
D
presa anche l’eccedenza di imposta sostitutiva trattenuta e/o versata sui premi di produttività, così come
risulta nel rigo RC4 colonna 11.
● colonna 2, indicare il totale dell’addizionale regionale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati
indicati nelle sezioni I e II (risultante dal punto 6 del
CUD). Se il contribuente ha dichiarato esclusivamente i redditi derivanti da compensi per lavori socialmente utili, individuati con il codice 3, le relative ritenute IRPEF e addizionale regionale, indicate nella
certificazione devono essere riportate, rispettivamente, nei righi RC11 e RC12;
● colonna 3, riportare l’acconto dell’addizionale
comunale IRPEF 2012 indicato al punto 10 del CUD;
● colonna 4, indicare il saldo dell’addizionale comunale per l’anno 2012 sui redditi di lavoro dipendente o assimilati, così come risulta al punto 11 del CUD;
● colonna 5, indicare l’acconto dell’addizionale
comunale IRPEF per l’anno 2013, risultante dal punto 13 del CUD.
SEZIONE IV
Le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso derivanti da contratti
stipulati fino al 31 dicembre 2000, godono di un
particolare trattamento fiscale in quanto sono tassabili solo per il 60% dell’ammontare percepito.
Per i contratti stipulati successivamente le rendite
costituiscono reddito per l’intero ammontare.
In questa sezione devono essere indicate le ritenute IRPEF e l’addizionale regionale relative ai compensi percepiti per lavori socialmente utili se il contribuente ha raggiunto l’età prevista per la pensione di
vecchiaia (regime agevolato).
Nella colonna 2 dei righi RC7 e RC8 indicare il
reddito assimilato risultante, nella maggior parte dei
casi, dal punto 2 del CUD. La somma degli importi
indicati nella colonna 2 dei righi RC7 e RC8 va riportata nel rigo RC9.
Questa sezione è riservata:
● ai lavoratori del comparto sicurezza, difesa e
soccorso pubblico, che nel 2011 hanno avuto un
reddito di lavoro dipendente fino a 35 mila euro, per
indicare la riduzione IRPEF spettante sul trattamento
economico accessorio (importo massimo 145,75 euro), così come determinata dal sostituto d’imposta
(punti 118 e 119 del CUD compilati).
● a chi dichiara un reddito oltre 300 mila euro per
indicare il contributo di solidarietà già trattenuto dal
sostituto d’imposta (così come risulta al punto 138
del CUD) e l’eventuale trattamento pensionistico
erogato al netto del contributo di perequazione
(punto 136 del CUD).
SEZIONE III
Nelle diverse colonne del rigo RC10 si devono indicare le ritenute subite e, in particolare:
● colonna 1, indicare il totale delle ritenute IRPEF
sui redditi di lavoro dipendente e assimilati o da
pensione indicati nelle sezioni I e II (risultanti dal
punto 5 del CUD). In questo rigo deve essere com-
SEZIONE V
INS aprile 2013_1-33:INS_aprile_2007_1-27
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Aprile 2013
33
ESEMPIO REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE O PENSIONE: DAL CUD ALL’UNICO
Professionista (consulente) di 67 anni ancora in attività che nel 2012 ha percepito anche il reddito
di pensione, pari a 22.015,17 euro lordi.
Di seguito si riporta la prima parte del CUD 2013 che gli ha rilasciato l’Ente previdenziale e il facsimile del quadro RC compilato con i dati presenti nel CUD.
PERIODO D’IMPOSTA 2012
CODICE FISCALE
RSSMRA39R12F205Q
ROSSI
PERSONE FISICHE
2013
genzia
M
12 10
QUADRO RB
REDDITI DEI
FABBRICATI
E ALTRI DATI
Sezione I
Redditi dei fabbricati
Esclusi i fabbricati all’estero
da includere nel Quadro RL
Rendita catastale
ROMA
1
Utilizzo
REDDITI
IMPONIBILI
CUD
1
1
15
15
RB10 TOTALI
3
Imposta cedolare secca
1
RB21
15
3
5
6
13
14
15
,00
,00
Canone
di locazione
4
5
6
Cedolare secca 19%
13
14
15
1.035,00
,00
2
,00
14
,00
Imposta
cedolare secca 19%
3
,00
7
,00
Cedolare secca 21%
Eccedenza
dichiarazione precedente
Totale imposta
cedolare secca
4
,00
Mod. N.
3
9
,00
Data
4
10
,00
Estremi di registrazione del contratto
Serie
Numero e sottonumero
5
/
RB22
6
,00
Codice ufficio
17
,00
11
,00
12
Immobili non locati
17
,00
Cedolare Esenzione
secca
IMU
11
12
Immobili non locati
17
,00
17
Eccedenza
compensata Mod. F24
,00
Acconti versati
6
,00
Imposta a credito
Imposta a debito
11
,00
,00
,00
12
Cedolare Esenzione
secca
IMU
IMU dovuta
per il 2012
16
,00
Contratti non
superiori a 30 gg
11
Immobili non locati
Abitazione principale
5
,00
Cedolare secca risultante dal Mod. 730/2013
credito compensato F24 IMU
rimborsata dal sostituto
trattenuta dal sostituto
8
,00
10
,00
Cedolare Esenzione
secca
IMU
,00
16
REDDITI
NON IMPONIBILI
,00
17
IMU dovuta
per il 2012
16
12
365
Abitazione principale
9
11
,00
,00
Codice
Comune
,00
Cedolare Esenzione
secca
IMU
IMU dovuta
per il 2012
16
12
Immobili non locati
59,44
10
11
17
Abitazione principale
9
REDDITI
NON IMPONIBILI
,00
15
8
10
,00
,00
,00
12
Cedolare Esenzione
secca
IMU
IMU dovuta
per il 2012
16
H501
Immobili non locati
Abitazione principale
Codice
Comune
Casi Continuaparticolari zione (*)
Tassazione ordinaria
,00
8
17
,00
,00
10
11
Immobili non locati
IMU dovuta
per il 2012
16
9
REDDITI
NON IMPONIBILI
,00
Possesso
Codice
giorni
percentuale canone
3
7
,00
Cedolare secca 19%
12
,00
Anno di
presentazione dich. ICI
8
7
/
/
RB31 Ricalcolo degli acconti 2012
QUADRO RC
RC1 Tipologia reddito
1
Indicare
il tipo di reddiAcconto IRPEF
Differenza
to: “1” per la pensione
,00
1
1
2
Indeterminato/Determinato
Imponibile
addizionale comunale
3
,00
Acconto
addizionale comunale
,00
2
Redditi
4
22.015 ,00
3
,00
RC2
RC3
,00
,00
INCREMENTO
PRODUTTIVITÀ
Premi già assoggettati a tassazione Premi già assoggettati ad imposta
ordinaria (Punto 251 CUD 2013) sostitutiva (Punto 251 CUD 2013)
1
Sezione I
Redditi di lavoro
RC4 (compilare solo Opzione o rettifica
dipendente e assimilati
Imp. Sost.
nei casi previsti Tass. Ord
nelle istruzioni)
Rientro in Italia
6
7
,00
2
,00
Importi art. 51, comma 6 Tuir (Punto 255 CUD 2013)
Imposta Sostitutiva
(Punto 252 CUD 2013)
3
Non imponibili
4
,00
Premi assoggettati ad imposta sostitutiva Premi assoggettati a tassazione ordinaria da
assoggettare ad imposta sostitutiva
da assoggettare a tassazione ordinaria
8
,00
9
,00
5
,00
Eccedenza di imposta sostitutiva
trattenuta e/o versata
Imposta sostitutiva a debito
10
,00
Non imponibili assog. imp. sotitutiva
,00
11
,00
RC1+ RC2 + RC3 + RC4 col. 8 – (minore tra RC4 col. 1 e RC4 col. – 9) RC5 col.1
RC5 Riportare in RN1 col.5
Sezione III
Ritenute IRPEF e
addizionali regionale
e comunale all’IRPEF
Sezione IV
Ritenute per lavori
socialmente utili
Sezione V
Comparto sicurezza
e altri dati
4
8
Casi Continuaparticolari zione (*)
Cedolare secca 21%
Sezione III
Immobili storici
Sezione II
Altri redditi assimilati
a quelli di lavoro
dipendente
Canone
di locazione
Possesso
Codice
giorni
percentuale canone
10
Cedolare Esenzione
secca
IMU
,00
Abitazione principale
Codice
Comune
REDDITI
NON IMPONIBILI
,00
Tassazione ordinaria
RB23
REDDITI
DI LAVORO
DIPENDENTE
E ASSIMILATI
,00
7
,00
9
138,69
RM
16
Codice
Comune
REDDITI
NON IMPONIBILI
,00
14
,00
13
2
1
59,44
13
,00
N. di rigo
6
Cedolare secca 19%
Acconti sospesi
Sezione II
Dati relativi ai contratti
di locazione
5
8
IMU dovuta
per il 2012
Abitazione principale
9
Casi Continuaparticolari zione (*)
Cedolare secca 21%
,00
7
Canone
di locazione
Tassazione ordinaria
Imposta
cedolare secca 21%
RB11
4
380,86
7
,00
Possesso
Codice
giorni
percentuale canone
2
REDDITI
IMPONIBILI
,00
8
REDDITI
NON IMPONIBILI
,00
14
,00
2
REDDITI
IMPONIBILI
6
13
Utilizzo
,00
5
Cedolare secca 19%
5.344,15Utilizzo
1
4
10
Codice
Comune
Casi Continuaparticolari zione (*)
Cedolare secca 21%
Rendita catastale
RB6
Canone
di locazione
Possesso
Codice
giorni
percentuale canone
3
7
,00
Tassazione ordinaria
Rendita catastale
REDDITI
IMPONIBILI
,00
Codice
Comune
9
REDDITI
NON IMPONIBILI
,00
14
,00
Utilizzo
,00
6
13
2
1
5
Cedolare secca 19%
,00
4.309,15
RB5
4
8
Casi Continuaparticolari zione (*)
Cedolare secca 21%
22.015,37
REDDITI
IMPONIBILI
Canone
di locazione
Possesso
Codice
giorni
percentuale canone
3
7
,00
Tassazione ordinaria
Rendita catastale
RB4
,00
Mod. N.
Casi Continuaparticolari zione (*)
,00
15
2
REDDITI
IMPONIBILI
6
14
,00
Utilizzo
,00
5
13
Rendita catastale
1
4
Cedolare secca 19%
2
REDDITI
IMPONIBILI
Canone
di locazione
Possesso
Codice
percentuale canone
Cedolare secca 21%
Utilizzo
,00
RB3
giorni
3
Tassazione ordinaria
Rendita catastale
RB2
MILANO
MI
QUADRO RC – Redditi di lavoro dipendente
2
,00
RB1
QUADRO RB – Redditi dei fabbricati
1939
ntrate
MARIO
REDDITI
Quota esente frontalieri
1
,00
(di cui L.S.U.
2
,00 ) TOTALE
Lavoro dipendente
RC6 Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni)
2
RC7 Assegno del coniuge 1
Redditi
RC8
RC9 Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5
Ritenute
addizionale regionale
(punto 6 del CUD2013)
Ritenute IRPEF
(punto 5 del CUD2013
e RC4 colonna 11)
RC10
1
4.309 ,00
2
381 ,00
59 ,00
4
22.015 ,00
3 6 5
Pensione
2
,00
,00
TOTALE
,00
Ritenute saldo
addizionale comunale 2012
(punto 11 del CUD2013)
Ritenute acconto
addizionale comunale 2012
(punto 10 del CUD2013)
3
3
1
139 ,00
Ritenute acconto
addizionale comunale 2013
(punto 13 del CUD2013)
5
RC11 Ritenute per lavori socialmente utili
RC12 Addizionale regionale all’IRPEF
59 ,00
,00
,00
Detrazione personale
contributo
RC14 Dati
di solidarietà
RC13 comparto sicurezza
Reddito al netto del contributo di Contributo di solidarietà trattenuto
perequazione (Punto 136 CUD 2013)
(Punto 138 CUD 2013)
1
(punto 118 del CUD2013)
,00
(*) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo precedente.
4
,00
2
,00
INS aprile 2013_34-56:INS aprile 2007_28-48
29-03-2013
9:48
Pagina 34
34
Aprile 2013
GLI ONERI DETRAIBILI DALLE IMPOSTE
QUADRO RP
ONERI E SPESE
Sezione I
Spese per le quali
spetta la detrazione
d’imposta del 19%
1
2
RP1 Spese sanitarie
,00
RP2 Spese sanitarie per familiari non a carico
RP3 Spese sanitarie per disabili
1
2
RP5 Spese per l’acquisto di cani guida
RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza
1
2
1
2
Interessi per mutui ipotecari
RP8 per acquisto altri immobili
RP17
Altre spese
(Codice spesa
)
TOTALE S ESE SU CU
,00 RP18
Altre spese
(Codice spesa
Se è barrata la c
QUADRO RP
li oneri detraibili sono le spese che si possono
detrarre parzialmente dall’IRPEF. Le spese, infatti,
si distinguono in due categorie:
● spese per le quali si può detrarre dall’imposta una
percentuale della spesa sostenuta (detrazione di imposta
del 19%, oppure del 36, 50% o 55%) oppure un importo a forfait (ad esempio, detrazione per gli inquilini a
basso reddito);
● spese deducibili dal reddito complessivo su cui poi si
calcola l’IRPEF;
Gli oneri per i quali compete la detrazione d'imposta
del 19% vanno indicati nella Sezione I del Quadro RP.
Anche quest’anno a ciascun onere è stato attribuito un
codice. Questi codici sono gli stessi che risultano nelle
Annotazioni del CUD 2013 (si veda quanto precisato a
pag. 44). Nel quadro RP il codice deve essere indicato
soltanto per alcuni oneri e spese (ad esempio, erogazioni
liberali), mentre per le spese più “ricorrenti” (ad esempio,
spese mediche, interessi passivi, ecc.) il codice non va
indicato.
G
SEZIONE I
RP1: spese sanitarie
In questo rigo indicare le spese sanitarie pagate nel
2012.
Per queste spese la detrazione spetta solo per la parte
di spesa che eccede € 129,11.
Dal totale delle spese sanitarie sostenute bisognerà
quindi togliere la franchigia di € 129,11 e indicare
l’importo ottenuto nel rigo RP1 (casella 2).
Se, ad esempio, sono state sostenute spese per un
totale di € 465,00, nel rigo RP1 va indicato l’importo di €
336,00.
In particolare sono detraibili per la parte che eccede €
129,11:
● le spese per l’acquisto di medicinali ed i tickets per
visite ed accertamenti presso ospedali e ambulatori delle
ASL e di privati, nonché quelli pagati per l’acquisto di
medicinali;
● le spese di degenza, anche se collegate ad un intervento chirurgico, e di ricovero in case di cura e ospedali.
In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e all’assistenza specifica, ma solo
per le spese mediche, che devono essere indicate separatamente nella documentazione rilasciata dall’Istituto;
● le spese sostenute per prestazioni chirurgiche, analisi,
indagini radioscopiche, ricerche ed applicazioni, per pre-
,00
,00
,00 RP12 Assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni
,00 RP13 Spese di istruzione
,00
,00 RP14 Spese funebri
RP15 Spese per addetti all’assistenza personale
,00
,00 RP16 Spese sport ragazzi
Rateizzazioni spese
,00
RP10 costruzione dell’abitazione principale
,00
,00 RP11 Interessi per prestiti o mutui agrari
RP7 Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale
2
Interessi per mutui contratti nel 1997
per recupero edilizio
Interessi per mutui ipotecari per la
,00
RP4 Spese veicoli per disabili
1
RP9
,00
1
2
,00 RP19
)
1 indic
1
import
ta,
,00
,00
Altre spese
(Codice spesa
S mmare l
ti
,00
2
1
,00
2
,00
)
So
imp
stazioni specialistiche nonché per l’acquisto o l’affitto di
protesi sanitarie;
● le spese sostenute per l’acquisto e l’affitto di dispositivi medici (ad esempio, apparecchio per aerosol, test di
autodiagnosi per la celiachia, o apparecchi per la misurazione della pressione del sangue, a patto che sullo scontrino o sulla fattura sia indicata la descrizione del dispositivo contrassegnato dalla marcatura CE);
● le spese per per visite e cure di medicina omeopatica;
● le spese di assistenza specifica (ad esempio, assistenza
infermieristica e riabilitativa, fisioterapia, laserterapia, prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore, ecc.).
Per l’acquisto di medicinali la detrazione spetta solo se la spesa è documentata da fattura o da
“scontrino parlante” in cui devono essere specificati la natura (farmaco, medicinale o sigle come “otc”
- medicinale da banco, “sop” - senza obbligo di
prescrizione, ecc.), il codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale, la quantità acquistata e il codice fiscale del contribuente. Va ricordato che se lo scontrino riporta la dicitura “parafarmaco” (ad esempio, integratori alimentari) non
spetta alcuna detrazione d’imposta.
Le spese sanitarie della persona defunta sostenute
dagli eredi, dopo il suo decesso possono essere detratte
o dedotte direttamente dagli eredi stessi.
La detrazione del 19%, sempre sulla parte che eccede
€ 129,11, spetta anche per le spese sostenute
nell’interesse dei familiari non fiscalmente a carico
affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dal
ticket, per la parte che non trova capienza nell’Irpef
dovuta da questi ultimi (ad esempio, malattie oncologiche; per un elenco completo si può consultare la
banca dati sul sito www.salute.gov.it).
QUANDO LE SPESE SONO DETRAIBILI
er essere “deducibili” o “detraibili” le spese devono:
● essere state effettivamente sostenute nell'anno
2012 ed essere rimaste a carico del dichiarante;
● risultare da idonea documentazione;
● non essere state già dedotte o detratte dai singoli
redditi che formano il reddito complessivo (ad esempio, gli interessi pagati sulle rate di mutuo di un immobile adibito a studio professionale, eventualmente
dedotti quando è stato determinato il reddito di lavoro
autonomo, non sono ulteriormente detraibili).
P
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Aprile 2013
Per individuare la spesa che può essere trasferita
al familiare che le ha sostenute (il quale le potrà
indicare nel rigo RP2 della propria dichiarazione dei
redditi), il contribuente affetto dalle suddette patologie deve indicare:
● nella colonna 1 del rigo RP1 l’importo totale di
tali spese;
● nella colonna 2 del rigo RP1 le altre spese sanitarie che non riguardano dette patologie.
Per applicare correttamente la franchigia di €
129,11 si deve:
- ridurre l’importo da indicare nella colonna 2 del
rigo RP1 di € 129,11;
- se l’importo da indicare nella colonna 2 del rigo
RP1 è inferiore a € 129,11, si deve ridurre l’importo
da indicare nel rigo RP1 colonna 1 della quota rimanente della franchigia.
ESEMPIO
Spese sanitarie relative a patologie
€ 150,00
Altre spese sanitarie
€ 250,00
Totale
€ 400,00
- Franchigia
€ 129,00
Spese detraibili
€ 271,00
Queste spese andranno indicate nel rigo RP1
come segue:
- colonna 1 = € 150,00
- colonna 2 = 121,00 (spese 250,00 - franchigia
129,00).
La detrazione d’imposta prevista per le spese indicate nella colonna 1 deve essere riportata direttamente nel rigo RN23.
RP2: spese sanitarie
per familiari non a carico
Nel rigo RP2 deve essere indicato l’importo delle
spese sanitarie sostenute nell’interesse del familiare
non fiscalmente a carico affetto da patologie esenti
dal ticket, la cui detrazione non ha trovato capienza
nell’imposta lorda da questi dovuta. L’importo di tali
spese si ottiene dividendo per 0,19 la parte di detrazione non utilizzata dal familiare desumibile dalle
annotazioni del 730 o dal rigo RN43 colonna 1 del
Modello UNICO del familiare. L’ammontare massimo
delle spese su cui spetta la detrazione del 19%, in
questi casi, è di 6.197,48 euro ridotto della franchigia
di 129,11 euro, anche se la stessa è stata già applicata dal familiare malato nella propria dichiarazione dei
redditi. Se, però, la franchigia è stata già sottratta
sulle spese sostenute per proprio conto (rigo RP1
colonna 2), essa non va nuovamente presa in considerazione.
Se le spese sanitarie complessivamente sostenute
nel 2011 (rigo RP1 + RP2 + RP3) sono superiori a €
15.493,71 (al lordo della franchigia di 129,11 euro),
il contribuente può scegliere di ripartire la detrazione d’imposta che spetta per queste spese in 4
quote annuali di pari importo.
Se il contribuente intende usufruire della “rateizzazione” deve barrare l’apposita casella di rigo RP20 e
compilare gli altri campi dello stesso rigo al quale si rimanda.
35
SPESE SANITARIE RIMBORSATE
e le spese sanitarie indicate nei righi da
RP1 a RP4 sono state rimborsate nel corso
del 2012 da Enti mutualistici di previdenza
o da altri soggetti (escluse le assicurazioni private: vedi avanti) la detrazione non è consentita;
se il rimborso è stato parziale, l'importo da considerare è proporzionalmente ridotto.
Tra le spese sanitarie che NON DANNO DIRITTO ALLA DETRAZIONE rientrano:
● le spese nel caso di danni alla persona arrecati da terzi e risarcite dal danneggiante (o da
altri per suo conto);
● quelle rimborsate a fronte di contributi per
assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro
o dal lavoratore ad enti o casse con esclusivi fini
assistenziali che, fino all’importo massimo di e
3.615,20, non hanno concorso a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente. La presenza
dei suddetti contributi è evidenziata al punto
131 del CUD 2013 o punto 129 del CUD 2012; se
nelle annotazioni del CUD viene indicata la quota di contributi sanitari, che, essendo superiore
a 3.615,20 euro, ha concorso a formare il reddito, le spese sanitarie eventualmente rimborsate
potranno essere proporzionalmente detratte.
Se il rimborso trae origine da contributi o
premi di assicurazione versati dal contribuente
per i quali non spetta la detrazione di imposta o
che non sono deducibili dal suo reddito complessivo (ad esempio le polizze malattia) le
spese mediche sostenute, ancorché rimborsate,
SI POSSONO DETRARRE.
Anche le spese mediche rimborsate per effetto
dei contributi volontari, non deducibili dal reddito, versati per il coniuge non a carico (ad esempio FASI e CASAGIT) danno diritto alla detrazione del 19% sul totale della spesa sanitaria da
parte del coniuge stesso.
La detrazione spetta anche per le spese sanitarie rimborsate dalle assicurazioni sanitarie stipulate dal datore di lavoro o semplicemente
pagate dallo stesso con o senza trattenuta a
carico del dipendente o pensionato. Per queste
assicurazioni l’esistenza dei premi versati dal
datore di lavoro o dal dipendente è segnalata al
punto 133 del CUD 2013 o punto 131 del CUD
2012.
S
Le spese mediche sostenute all’estero sono
soggette allo stesso regime di quelle analoghe sostenute in Italia. Se la documentazione
sanitaria è in inglese, francese, tedesco o
spagnolo, essa va corredata da una traduzione in italiano eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta; se invece è redatta in
lingua diversa da quelle sopra indicate, va
aggiunta una traduzione giurata.
Per i contribuenti con domicilio fiscale in Valle
d’Aosta e nella Provincia di Bolzano non è
necessaria la traduzione se la documentazione è
scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco.
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36
Aprile 2013
RP3-RP4: DETRAZIONI PER I DISABILI
La detrazione compete sull'intero importo, indicandolo nel rigo RP3, per le spese sostenute nel
2012 per i mezzi necessari per l’accompagnamento, la deambulazione, la locomozione e il sollevamento di portatori di handicap.
È il caso ad esempio dell’acquisto di poltrone
per inabili e minorati non deambulanti, di apparecchi per il contenimento di fratture e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale e delle
spese sostenute per il trasporto in autoambulanza
(le spese per prestazioni specialistiche o generiche effettuate durante il trasporto sono però detraibili solo per la parte che eccede € 129,11 euro). Vanno indicate nel rigo RP3 anche le spese
sostenute per i sussidi tecnici informatici volti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap (ad esempio
l’acquisto di un fax, modem, computer, ecc).
Nel rigo RP4 vanno indicate le spese sostenute
per l’acquisto:
● di motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni
permanenti alle capacità motorie dei portatori di
handicap;
● di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, dei sordi, dei soggetti con
handicap psichico e mentale così grave da aver
determinato il riconoscimento dell’indennità di
accompagnamento, degli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e dei soggetti affetti da pluriamputazioni.
La detrazione spetta per un solo veicolo una
sola volta nell’arco di quattro anni (a meno che
non risulti che il veicolo sia stato cancellato dal
PRA) e per una spesa massima di 18.075,99 euro a patto che il veicolo sia utilizzato in via esclusiva o principale a beneficio del portatore di handicap.
Se il veicolo è stato rubato e non ritrovato, dalla
spesa massima di 18.075,99 euro deve essere sottratto l’importo eventualmente rimborsato dall’assicurazione.
Se l’auto viene venduta o ceduta gratuitamente
entro 2 anni dall’acquisto è dovuta la differenza
tra l’Irpef calcolata senza agevolazione e quella risultante dall’applicazione della detrazione d’imposta. Tale disposizione non si applica se il trasferimento del veicolo è avvenuto a seguito del mutamento dell’handicap che comporta per il disabile la necessità di un nuovo acquisto.
La detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo. In questo caso nell’apposita casella occorre indicare “1” per segnalare
che si vuole usufruire della prima rata, indicando
nel rigo RP4 l’importo della rata spettante.
Se, invece, la spesa è stata sostenuta nel 2009,
nel 2010 o nel 2011 e nella dichiarazione relativa
a questi anni è stata barrata la casella per la ripartizione in quattro rate, nella casella di rigo RP4 occorre scrivere il numero 4, 3 o 2 per segnalare che
si vuole fruire della quarta, terza o seconda e indicare l’importo della rata spettante nel rigo RP4.
La detrazione spetta anche per le riparazioni che
non rientrano nell’ordinaria manutenzione. Sono,
pertanto, esclusi i costi d’esercizio quali, ad esempio, il carburante e il lubrificante, la tassa di possesso e il premio assicurativo.
E’ bene tener presente che per le spese di manutenzione straordinaria dell’autoveicolo non può
essere richiesta la rateizzazione. Pertanto, chi vuole dividere la detrazione in 4 rate ed ha sostenuto
anche spese straordinarie, deve compilare due distinti righi RP4. La detrazione d’imposta compete
a tutti i disabili con ridotte o impedite capacità
motorie a prescindere dal possesso di una qualsiasi patente di guida da parte sia del portatore di
handicap che dei soggetti cui risulta a carico.
RP5: SPESE PER I CANI GUIDA
Nel rigo RP5 deve essere indicata l’intera spesa
sostenuta per acquisto del cane guida dei non vedenti. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di 4 anni, salvo i casi di perdita dell’animale.
La detrazione spetta per l’acquisto di un solo cane.
Se il contribuente intende ripartire la detrazione in 4
rate annuali di pari importo, deve indicare nella ca-
RP6: spese
mediche già rateizzate
Questo rigo deve essere compilato soltanto da chi
nel 2009, 2010 e/o 2011, avendo sostenuto spese sanitarie per oltre 15.493,71 euro, ha optato per la rateizzazione di tali spese.
I dati da indicare sono i seguenti:
- nella casella 1, il numero della rata di cui si intende usufruire (ad esempio per le spese del 2011 indicare il numero 2);
- nella casella 2, l’importo della rata spettante; questo importo può essere ricavato dal modello Unico
sella di rigo RP5 il numero della rata di cui usufruisce e nel rigo RP5 l’importo della rata.
Ricordiamo, inoltre, che il non vedente ha diritto
anche ad una detrazione forfettaria di 516,46 euro
per le spese di mantenimento del cane guida. A tal
fine occorre barrare l’apposita casella di rigo RP81
(vedi pag. 53).
2012:
a) per le spese sostenute nel 2009 e nel 2010: rigo
RP6 colonna 2;
b) per le spese sostenute nel 2011: rigo RP22 colonna 2.
Chi ha presentato il modello 730 può dividere per
4 (numero delle rate previste) l’importo indicato nel
730/2012, rigo E6 per le spese sostenute nel 2009 o
nel 2010 e rigo 136 del prospetto 730-3 per le spese
sostenute nel 2011. Chi ha optato per la rateizzazione
delle spese sostenute in più di una delle precedenti
dichiarazioni, deve compilare il rigo RP6 in distinti modelli.
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Aprile 2013
37
PERIODO D’IMPOSTA 2012
CODICE FISCALE
PERSONE FISICHE
2013
REDDITI
genzia
QUADRO RP – Oneri e spese
ntrate
QUADRO RP
ONERI E SPESE
Sezione I
Spese per le quali
spetta la detrazione
d’imposta del 19%
Mod. N.
1
2
RP1 Spese sanitarie
,00
,00
RP2 Spese sanitarie per familiari non a carico
RP3 Spese sanitarie per disabili
1
2
RP5 Spese per l’acquisto di cani guida
RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza
1
2
1
2
RP7 Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale
Interessi per mutui ipotecari
RP8 per acquisto altri immobili
RP17
Sezione II
Spese e oneri
per i quali spetta
la deduzione
dal reddito complessivo
Altre spese
,00
Interessi per mutui ipotecari per la
RP10 costruzione dell’abitazione principale
,00
,00 RP11 Interessi per prestiti o mutui agrari
,00
RP4 Spese veicoli per disabili
1
Interessi per mutui contratti nel 1997
per recupero edilizio
RP9
Altre spese
,00
,00 RP12 Assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni
,00 RP13 Spese di istruzione
,00
,00 RP14 Spese funebri
RP15 Spese per addetti all’assistenza personale
,00
,00 RP16 Spese sport ragazzi
2
,00
1
1
,00
,00
,00
Altre spese
2
1
2
,00
2
,00 RP18 (Codice spesa
,00 RP19 (Codice spesa
,00
(Codice spesa
)
)
)
Sommare gli importi
Sommare gli importi
TOTALE SPESE SU CUI Rateizzazioni spese Se è barrata la casella 1, indicare importo rata,
altrimenti sommare RP1 col. 2, RP2 e RP3
dal rigo RP4 a RP19
di colonna 2 e colonna3
righi RP1, RP2 e RP3
DETERMINARE
RP20
1
2
3
4
LA DETRAZIONE
,00
,00
,00
Contributi
CSSN-RC veicoli
CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE
previdenziali
1
2
Esclusi dal sostituto
Non esclusi dal sostituto
RP21 ed assistenziali
,00
,00
1
2
Assegno al coniuge
RP27 Deducibilità ordinaria
,00
,00
RP7-RP8: detraibilità
Codice fiscale del coniuge
RP22
dei mutui
In ogni caso, è bene ricordare che se l’importo
Lavoratori di prima
delRP28
capitale
di mutuo è supeoccupazioneerogato a titolo,00
,00
riore Fondi
al in squilibrio
costo sostenuto per l’acquisto
RP29 finanziario
dell’abita
zione principale (valore
dichiarato
,00
,00
,00
carico
RP30 Familiari
nell’atto
dia compravendita
più spese notarili,
,00
,00
,00
Fondo
pensione
negoziale
dipendenti
pubblici la quota di inimposte
e
altri
oneri
accessori),
RP31
Non esclusi dal sostituto
Quota TFR
dal sostituto detraibile
,00
teressiEsclusi
passivi
va rapportata
al pre,00
,00
,00
,00
detto costo.
2
1
1
,00
2
Contributi
addetti ai
La detrazione riguarda
gliperinteressi
passivi pagati
RP23 servizi domestici
e familiari
nel 2012 in dipendenza di mutui ipotecari, a prescinErogazioni liberali a favore di istituzioni religiose
RP24 della
dere dalla scadenza
rata. Nel computo rientraSpese mediche
e di assistenza
per disabili
no, oltre agli interessi
anche
gli oneri
accessoRP25 passivi,
ri al mutuo e cioè:RP26 Altri oneri e spese deducibili Codice
● le commissioni
bancarie;
RP32
TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli impor
ti da rigo RP21 a RP31)
,00
● le provvigioni
compensative
per scarto cartelle;
Situazioni particolari
Sezione
III A
Periodo
rate
Numero
Per
determinare
la
parte
di
interessi
su
cui
calcolare
2006/
N. d’ordine la
(vedere
RideterminaSpese
le quali fiscali e le differenze
● gliperoneri
di cambio
relative
a
Importo rata
Anno
Codice
fiscale
istruzioni) Codice
Anno
2012
immobile
10
5
3
zione rate
detrazione
può
essere
utilizzata
la
seguente
formula:
spetta la detrazione
4
6
7
5
8
8
8
9
10
2
1
3
mutui
stipulati
RP41 o in altra valuta;
d’imposta
del 36%, in ECU
,00
del
41%
o
del
50%
● le spese di istruttoria
e di perizia;
RP42
,00
(interventi di recupero
costo di acquisizione dell’immobile x interessi pagati
nel 2012
RP43
del
edilizio)
● patrimonio
l’imposta
sostitutiva
sul capitale prestato;
,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capitale dato in mutuo
RP44
,00
● le spese notarili
(comprendendo sia l’onorario del
RP45
,00
notaio per la stipula di mutuo che le spese sostenute
RP46
,00
dal notaio per conto
del cliente, come ad esempio
ESEMPIO
RP47
,00
l’iscrizione e la cancellazione
dell’ipoteca.
(Righi col.di
2 compilata
con codice
1)
Prezzo
acquisto
dell’abitazione
principale € 170.000
RP48 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 41%
,00
Non è invece, detraibile l’onorario del notaio per il
(Righi col.
2 compilataimposte
con codice 2eo altri
non compilata)
RP49 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 36%Spese
notarili,
oneri connessi € 10.000
,00
contratto di compravendita).
(Righi col.costo
2 compilata
con codice 3)
RP50 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 50%Totale
,00
di acquisizione
€ 180.000
Da segnalare
che N.immobile
le
per l’assicurazione
Sez. urb./comune
d’ordinespese
Particella
I/P
Condominio Codice comune
Subalterno
Sezione
III B
Foglio
T/U
catast.Mutuo richiesto
alla banca € 200.000 9
1
2
4 ad5 ulteDati catastali
identificativi
3richiedono
8
6
7
dell’im
mobile
(cheRP51
alcune
banche
degli immobili e altri dati
Interessi
pagati
nel
2012 Particella€ 3.000
Sez.
urb./comune
N.
d’ordine
I/P del
riore
garanzia)
non rientrato
tra gli oneri accessori
Subalterno
per fruire
della detrazione
Foglio
T/U
immobile Condominio Codice comune
catast.
RP52 1
2
4
5
del 36% o del 50%
8
3
6
7
9
L’importo
su
cui
può
calcolare la detrazione
è pari a
mutuo e, pertanto, non sono detraibili.
Sez. urb./comune
N. d’ordine
Particella
I/P
2.700
euro,
così
determinato:
Subalterno
Condominio
Codice
comune
Foglio
T/U
Sulla detraibilitàRP53
deiimmobile
mutui casa, a seconda che si catast.
1
2
4
5
8
3
9
6
7
tratti di prima casa od altra ed in base al periodo in cui
CONDUTTORE (estremi registrazione
contratto)x 3.000
DOMANDA ACCATASTAMENTO
180.000
è stato stipulato il relativo
contratto, vedi le pagine se———————————
Provincia Uff. Agenzia
Cod. Ufficio= € 2.700
N. d’ordine
Data
Serie
Numero e sottonumero
Data
Numero
Territorio/Entrate
Ag. Entrate
immobile Condominio
200.000
guenti.
Altri dati RP54 1
7
8
9
2
3
4
5
6
1
Sezione IV
Spese per le quali
RP61
spetta la detrazione
RP62
d’imposta del 55%
(inteventi finalizzati
RP63
al risparmio energetico)
Tipo
intervento
1
Anno
2
Casi
particolari
3
1
2
Rideterminazione rate
4
Rateazione
5
2
1
2
2
3
Spesa totale
N. rata
6
1
7
Importo rata
,00
8
GLI INTERESSI PASSIVI CHE NON SONO DETRAIBILI
,00
,00
,00
,00
,00
RP64
,00
,00
partire dal 1998 per la costruzione
e la ristruttuon sono detraibili
gli interessi derivanti da:
TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE 55% (Sommare gli importi da rigo RP61 a RP64)
RP65
,00
● mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 per
razione edilizia dell’abitazione principale;
Sezione V
Tipologia N. di giorni Percentuale
N. di giorni Percentuale
Lavoratori
dipendenti
che
trasferiscono
Inquilini
di
alloggi
adibiti
●
motivi
diversi
dall’acquisto
della
propria
abitaaperture
di
credito
bancarie,
anche
se
garanRP72 la residenza per motivi di lavoro
Dati per fruire di detrazioni RP71 ad abitazione principale
1
2
3
1
2
per canoni(ad
di locazione
zione
es.: per la ristrutturazione);
tite ipotecariamente.
Spese
acquisto
mobili,
Sezione VI
Codice
Mantenimento
dei
cani
elettrodomestici,
TV,
stipulati
partire dal 1993
motivi
Non sono comunque
detraibili
gli2 interessi pagaRP83 Altre detrazioni
RP81 a
RP82per
Dati●
permutui
fruire di altre
1
guida (Bararre la casella)
computer (ANNO 2009)
,00
detrazioni
diversi
dall’acquisto della propria abitazione
ti a seguito ,00
di cessione di stipendio e in generaprincipale (ad es.: per l’acquisto di una residenza
le, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento
secondaria), esclusi i mutui stipulati nel 1997
diversi da quelli relativi a contratti di mutuo,
per ristrutturare gli immobili e quelli stupulati a
anche se con garanzia ipotecaria su immobili.
N
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PERIODO D’IMPOSTA 2012
CODICE FISCALE
38
PERSONE FISICHE
2013
genzia
QUADRO RP – Oneri e spese
ntrate
QUADRO RP
ONERI E SPESE
Sezione I
Spese per le quali
spetta la detrazione
d’imposta del 19%
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REDDITI
Mod. N.
1
2
RP1 Spese sanitarie
,00
,00
RP2 Spese sanitarie per familiari non a carico
RP3 Spese sanitarie per disabili
1
2
RP5 Spese per l’acquisto di cani guida
RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza
1
2
1
2
RP7 Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale
Interessi per mutui ipotecari
RP8 per acquisto altri immobili
RP17
Altre spese
,00
Interessi per mutui ipotecari per la
RP10 costruzione dell’abitazione principale
,00
,00 RP11 Interessi per prestiti o mutui agrari
,00
RP4 Spese veicoli per disabili
1
Interessi per mutui contratti nel 1997
per recupero edilizio
RP9
Altre spese
2
,00
,00 RP12 Assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni
,00 RP13 Spese di istruzione
,00
,00 RP14 Spese funebri
RP15 Spese per addetti all’assistenza personale
,00
,00 RP16 Spese sport ragazzi
1
,00
1
,00
,00
2
1
Altre spese
2
,00
,00
2
,00 RP18 (Codice spesa
,00 RP19 (Codice spesa
,00
(Codice spesa
)
)
)
Sommare gli importi
Sommare gli importi
TOTALE SPESE SU CUI Rateizzazioni spese Se è barrata la casella 1, indicare importo rata,
altrimenti sommare RP1 col. 2, RP2 e RP3
dal rigo RP4 a RP19
di colonna 2 e colonna3
righi RP1, RP2 e RP3
DETERMINARE
RP20
1
2
3
4
LA DETRAZIONE
,00
,00
,00
Contributi
CSSN-RC veicoli
CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE
previdenziali
1
2
Esclusi dal sostituto
Non esclusi dal sostituto
RP21 ed assistenziali
,00
,00
1
2
Assegno al coniuge
RP27 Deducibilità ordinaria
,00
,00
Rigo
mutui per recupero edilizio
SezioneRP9:
II
Se il contratto di mutuo è stato stipulato da un
condominio la detrazione spetta a ciascun condomino in base ai millesimi di proprietà.
La detrazione d’imposta del 19% spetta anche per
gli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutafiscale del coniuge
zione dipendenti da
clausoleCodice
di indicizzazione
per muLavoratori di prima
RP22
occupazione della detrazione
PerRP28
beneficiare
,00d’imposta il mutuo
,00
,00
tui (anche non ipotecari) stipulati nel 1997 per effetContributi per addetti
ai
deve essere
stipulato
per
effettuare
interventi
di
matuare interventi diRP23
manutenzione,
restauro
e ristruttuFondi in squilibrio
servizi domestici e familiari
,00 straordinaria,
,00 re,00 RP29 finanziario
nutenzione
ordinaria, manutenzione
razione degli edifici situati nel territorio dello Stato.
,00
,00
,00 RP30 Familiari a carico
RP24 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose
stauro
e risanamento conservativo
o per ristrutturaL’importo massimo
su cui calcolare la detrazione è di
Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici
Spese
e di assistenza
disabili
RP31
zioni
edilizie
e deve trattarsiQuota
esclusivamente
di sostituto
un con2.582,28 euro e inRP25
caso
di mediche
contitolarità
delpercontratto
di
Non esclusi dal
TFR
Esclusi dal sostituto
,00
tratto
di
mutuo,
a
nulla
rilevando
gli
altri
tipi
di
finanmutuo, il suddetto
limite
è
riferito
all’ammon
tare
RP26 Altri oneri e spese deducibili Codice
,00
,00
,00
,00
complessivo degliRP32
interessi,
oneri
accessori
ziamento
(ad
esempio
aperture
di
credito,
cambiali
TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli impor
ti da rigo RP21 a RP31)
,00
Spese e oneri
per i quali spetta
la deduzione
dal reddito complessivo
2
1
1
Sezione III A
Spese per le quali
spetta la detrazione
d’imposta del 36%,
del 41% o del 50%
(interventi di recupero
del patrimonio edilizio)
Anno
1
Periodo
2006/
2012
2
3
2
1
Situazioni particolari
Codice fiscale
(vedere
istruzioni) Codice
Anno
4
6
5
Ridetermina3
zione rate
7
8
1
2
1
2
1
2
2
3
Numero rate
10
5
8
8
RP41
DETRAIBILITA’
DEI MUTUI PER L’ACQUISTO DELLA CASA
RP42
RP43
RP44
Mutui prima casa stipulati
dal 1° gennaio
1993 (Rigo RP7)
RP45
☞
N. d’ordine
immobile
Importo rata
9
,00
,00
10
,00 fiscalSe, invece, il mutuo è cointestato con il coniuge
mente a carico, il coniuge che sostiene interamente
la
,00
spesa può usufruire della detrazione per entrambe
le
,00
quote di interessi passivi.
,00
● Gli interessi sono detraibili soltanto per l’acquisto
RP46
dell’abitazione principale. Per abitazione principale si
,00
intende quella RP47
nella quale il contribuente o i suoi
● Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal perioTOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 41% (Righi col. 2 compilata con codice 1)
RP48abitualmente.
familiari dimorano
Pertanto, la detrado d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è,00più
SUL QUALE DETERMINARE
DETRAZIONE 36%utilizzato
(Righi col. 2come
compilata
con codice 2principale
o non compilata)
RP49 TOTALE SPESE
,00
zione spetta al contribuente
acquirente
ed intestataabitazione
ad eccezione del trasfeSPESE SUL
QUALE se
DETERMINARE
DETRAZIONE
(Righi col. 2
compilata
condi
codice
3)
RP50
rio del contratto
diTOTALE
mutuo,
anche
l’immobile
è 50%rimento
per
motivi
lavoro
o di trasferimento in istituti
,00 di
Sez. urb./comune
N. d’ordine
I/P
adibito
principale di un suoT/Ufamiliare
ricovero oFoglio
sanitari. Tuttavia, seParticella
il contribuente tornaSubalterno
ad adibiSezione
III Bad abitazione
immobile Condominio Codice comune
catast.
2
4
5
Dati
catastali identificativi
3
8
7
9
re l’immobile
ad abitazione
principale, per le rate
di mutuo
(coniuge,
parentiRP51
entro1 il terzo
grado
ed affini
entro
il6
degli immobili e altri dati
pagate daFoglio
quel momento, è possibile
usufruire nuovamente
Sez. urb./comune
secondo
grado).
N. d’ordine
Particella
I/P
Subalterno
per fruire della detrazione
T/U
immobile Condominio Codice comune
RP52 1 a condizione
La detrazione
spetta
che l’immobile
sia6 catast.della detrazione.
2
4
5
del 36%
o del 50%
8
3
7
9
● La detrazione degli interessi passivi spetta anche per gli
adibito ad abitazione
principale
entro
un
anno
Sez. urb./comune
N. d’ordine
Particella
I/P
Subalterno del
Condominio
Codice
comune
Foglio
T/U
immobile
catast.immobili destinati ad abitazione principale dei familiari
dall’acquisto e che
sia3 avvenuto 4 nell’anno
RP53 l’acquisto
1
2
5
8
9
6
7
contribuente.
Questo
vuol
dire
che,
ad
esempio,
nelle
ipoteprecedente o successivo al mutuo. Non si tiene conto
si di contratto)
separazione legale, il coniuge
separato,
finché non
(estremi registrazione
DOMANDA ACC
ATASTAMENTO
delle variazioni dall’abitazione principale CONDUTTORE
dipendenti
Uff. Agenzia
Ufficio
interviene laCod.
sentenza
di divorzio
rientraNumero
tra i Provincia
familiari
del
N. d’ordine
Condominio di ricovero
Data
Serie
Numero e sottonumero
Data
da ricoveri
permanenti
in istituti
o sanitari,
Territorio/Entrate
Ag. Entrate
immobile
Altri dati RP54 1
contribuente,
potrà
continuare
ad
usufruire
della
7
8
9
2
3
4
5
6 e, pertanto,
a condizione che l’immobile non risulti locato. Per i
detrazione anche se ha trasferito la dimora abituale altrove.
Tipo
Casi
mutuiIVante 2001 il suddetto
termine
era
di seiRideterminamesi,RateazioneIn caso
N. rata
Anno
totale
Importo rata
Sezione
zione rate
intervento
particolari
di divorzio, alSpesa
coniuge
che ha “cambiato
casa” spet4
3
1
5
6
2
7
8
mentre
mutui stipulati nel 1993, la detrazioSpese
per le per
quali i soliRP61
terà
comunque
la
detrazione,
,00per la quota di spettanza,
,00
spetta
la
detrazione
ne spetta a condizione
che l’unità immobiliare sia
nell’ipotesi in cui presso l’immobile
acquistato abbiano
RP62
d’imposta del 55%
,00
,00 la
stata adibita
abitazione principale entro l’8 giugno
propria dimora abituale i suoi,00familiari, ad esempio, i,00figli
(inteventi
finalizzati ad RP63
al
risparmio energetico)
1994.
(ovviamente l’ex coniuge non è più un familiare).
RP64
,00
,00
● La detrazione è ammessa
anche per i contratti
di
SUL QUALE
DETERMINARE LA
DETRAZIONE
55% (Sommare
gli importi
rigo RP61 residenti
a RP64)
RP65 TOTALE
Non si tiene conto
del SPESE
periodo
intercorrente
tra
la
mutuo
stipulati
dadasoggetti
nel territorio di ,00
uno
Sezione
V di acquisto eInquilini
N. di giorni Percentuale
N. di giorni Percentuale
data
quella
del adibiti
mutuo Tipologia
se l’originario
Stato membro
dell’Unione
dipendenti Europea.
che trasferiscono
di alloggi
RP72 Lavoratori
Dati per fruire di detrazioni RP71 ad abitazione principale
1
1
2
la residenza spetta
per motivi dianche
lavoro al nudo
● La detrazione
proprietario
contratto
è estinto e ne viene stipulato
uno 2nuovo 3
per canoni
di locazione
dell’immobile sempreché ricorrano
tutte le condizioni richieSpese acquisto
mobili,
(anche
con una banca
diversa) di importo
non
Sezione
VI
Codice
Mantenimento dei cani
elettrodomestici, TV,
RP83
Altre detrazioni
RP82 da
Dati per
fruire di altre allaRP81
ste, mentre non
compete
mai all’usufrut
tuario poiché lo
1
2
superiore
residua
di capitale
rimbor(Bararre la casella)
guida quota
computer
(ANNO 2009)
,00
,00
detrazioni
stesso non acquista
l’unità immobiliare.
sare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati
● La detrazione non compete, invece, nel caso in cui il
all’estinzione del vecchio mutuo e all’accenzione
mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare
del nuovo.
una pertinenza dell’abitazione principale (ad esempio box,
cantina, ecc.).
● La detrazione si calcola su un importo massimo di
La detrazione è riconosciuta per gli interessi passivi corri4.000 euro e, in caso di contitolarità del contratto di
sposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permutuo o di più contratti di mutuo relativi all’acquisto
manente delle Forze Armate e Forze di Polizia ad ordinamendello stesso immobile, detto limite è riferito
to militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di Polizia
all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accesad ordinamento civile, in riferimento ai mutui ipotecari per
sori e quote di rivalutazione compresi.
l’acquisto dell’unica abitazione di proprietà, prescindendo dal
L’esempio classico è quello di marito e moglie cointerequisito della dimora abituale.
statari in parti uguali del mutuo che grava sulla propria
● Qualora l’immobile acquistato sia oggetto di ristrutturaabitazione principale: in questo caso si può indicare al
zione edilizia la detrazione spetta dalla data in cui
massimo un importo di 2.000 euro ciascuno.
l’immobile è adibito ad abitazione principale che comunque
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Aprile 2013
39
ACCOLLO E RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI
e il contribuente si è accollato un mutuo, anche per successione a causa di morte, successivamente al 1° gennaio 1993 ha diritto alla
detrazione se ricorrono nei suoi confronti le condizioni previste per i mutui stipulati a partire da tale
data. In questi casi per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipulazione del contratto di accollo del mutuo.
Quando si rinegozia un contratto di mutuo cambiano alcune condizioni del mutuo in essere, come, ad esempio, il tasso di interesse. In questo caso le parti contraenti (cioè banca e soggetto mutuatario) e l’immobile dato in garanzia restano invariate.
Se l’importo del “nuovo” mutuo non supera la residua quota di capitale da rimborsare (maggiorata
delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo
di interessi del semestre in corso e degli oneri derivanti dall’estinzione anticipata della provvista in
S
ipotecarie, ecc.). Gli interventi di recupero edilizio possono riguardare qualsiasi tipo di immobile (abitazione
principale, secondaria, uffici, negozi, cantine, box,
☞
valuta estera) si può continuare a detrarre normalmente gli interessi pagati nell’anno. In caso contrario, la detrazione del 19% spetta nei limiti riferiti alla residua quota di capitale del “vecchio” mutuo.
Per determinare la percentuale di interessi detraibili può essere utilizzata la seguente formula: residua quota da rimborsare del primo mutuo, diviso
importo del secondo mutuo, moltiplicato 100.
Le parti contraenti si considerano invariate anche
se la rinegoziazione avviene, anziché con il contraente originario, tra la banca e colui che nel frattempo è subentrato nel rapporto di mutuo a seguito di accollo. In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da Enti pubblici, non erogati in conto capitale, gli interessi passivi possono essere detratti solo per
l’importo realmente rimasto a carico del contribuente.
ecc.) anche se di proprietà di terzi, ma utilizzati dal
contribuente sulla base di un contratto a titolo oneroso o gratuito di altro titolo idoneo.
DETRAIBILITA’ DEI MUTUI PER L’ACQUISTO DELLA CASA
deve avvenire entro due anni dall’acquisto.
● Se è stato acquistato un immobile locato, la detrazione
spetta, a partire dalla prima rata di mutuo pagata, a condizione che entro tre mesi dall’acquisto, l’acquirente notifichi
al locatario l’intimazione di sfratto per finita locazione e che
entro l’anno dal rilascio l’immobile sia adibito ad abitazione
principale.
Mutui prima casa stipulati
prima del 1993 (Rigo RP7)
● La detrazione si calcola su un importo massimo di
4.000 euro per ciascun intestatario del mutuo ed è
ammessa a condizione che l’immobile sia stato adibito ad
abitazione principale alla data dell’8/12/1993 e che nella
rimanente parte dell’anno e negli anni successivi il contribuente non abbia variato l’abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro. Anche in questo caso il diritto
alla detrazione non si perde se l’originario contratto viene
estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non
superiore alla residua quota di capitale da rimborsare,
maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In questo
caso si continua ad applicare la disciplina fiscale relativa al
mutuo che viene estinto.
Se nel corso dell’anno l’immobile non è stato più
utilizzato come abitazione principale (per motivi
diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso
anno, la detrazione degli interessi passivi per il
mutuo ipotecario contratto per l’acquisto di tale
abitazione spetta solo sull’importo massimo di
2.065,83 euro, per ciascun intestatario del mutuo.
Mutui per altri immobili
(Rigo RP8)
Nel rigo RP8 vanno indicati, per un importo non superiore a 2.065,83 euro per ciascun intestatario del mutuo, gli interessi passivi e gli altri oneri per mutui ipotecari su immobili
diversi da quelli utilizzati come abitazione principale stipulati
prima del 1993.
Mutui stipulati nel 1991 e nel 1992
● La detrazione di 2.065,83 euro spetta solo per quelli
relativi all’acquisto di immobili da adibire a propria abitazio-
ne diversa da quella principale (per la quale valgono, invece,
le istruzioni appena viste per i mutui “prima casa”) e per i
quali non sia variata tale condizione (ad esempio se
l’immobile viene dato in affitto).
Mutui stipulati prima del 1° gennaio 1991
● La detrazione spetta a condizione che si tratti di mutui
garantiti da ipoteca su qualsiasi tipo di fabbricato nel limite
di 2.065,83 euro per ciascun intestatario del mutuo. Se si
tratta di abitazione principale, il limite è elevato a 4.000
euro.
Se l’ammontare di rigo RP7 è maggiore o uguale a €
2.066,00 (arrotondato), nel rigo RP8 non può essere
indicato alcun importo. Se, invece, l’importo di rigo
RP7 è inferiore a € 2.066,00 (arrotondato), la somma
degli importi indicati nei righi RP7 e RP8 non può
superare € 2.066,00.
ESEMPIO
Interessi passivi relativi:
- all’abitazione principale (rigo RP7)
- a residenza secondaria (mutuo ante 1993)
Nel Rigo RP8 non va indicato nessun importo.
Interessi passivi relativi:
- all’abitazione principale (rigo RP7)
- a residenza secondaria (mutuo ante 1993)
Nel Rigo RP8 indicare (2.066 – 1.510)
€ 4.000,00
€ 1.200,00
€ 1.510,00
€ 1.100,00
€ 556,00
Con le stesse modalità appena viste, nel rigo RP7 o nel rigo RP8 vanno anche indicate le somme pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa o all’impresa
costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri
accessori e quote di rivalutazione relativi a mutui ipotecari
stipulati dalla cooperativa stessa o da imprese costruttrici e
ancora indivisi. Per avere diritto alla detrazione, va fatto riferimento al momento della delibera di assegnazione
dell’alloggio (con conseguente assunzione dell’obbligo di
pagamento del mutuo e di immissione in possesso) e non a
quello dell’acquisto formale redatto dal notaio. In questo caso il pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo può
essere anche certificato dalla documentazione rilasciata dalla cooperativa intestataria del mutuo.
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RP10: mutui
per costruire la prima casa
Tra gli interessi passivi per i quali spetta la detrazione d’imposta del 19% ci sono anche quelli
pagati nel 2012 per mutui ipotecari stipulati a
partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell’im mobile da adibire ad
abitazione principale.
L’importo massimo sul quale applicare la percentuale di detrazione è di 2.582,28 euro e, in
caso di contitolarità del contratto di mutuo o di
più contratti di mutuo, il suddetto limite si riferisce all’ammontare complessivo degli interessi,
oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.
Per poter usufruire della detrazione in questione è necessario che vengano rispettate le seguenti condizioni:
● l’unità immobiliare che si costruisce deve essere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente;
● il mutuo deve essere stipulato non oltre sei
mesi, antecedenti o successivi, dalla data di inizio
dei lavori di costruzione (dal 1° dicembre 2007 la
stipula del contratto deve avvenire non oltre 6
mesi prima o 18 mesi dopo l’inizio dei lavori di
costruzione);
● l’immobile deve essere adibito ad abitazione
principale entro sei mesi dalla conclusione dei lavori di costruzione;
● il contratto di mutuo deve essere stipulato
dal soggetto che avrà il possesso dell’unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale.
La condizione del trasferimento della dimora
abituale nell’immobile destinato ad abitazione
principale non è richiesta per il personale in servizio permanente delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare e al personale dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile.
Il diritto alla detrazione si perde a partire dal
periodo d’imposta successivo se l’immobile non è
più utilizzato come abitazione principale. A tal fine non si tiene conto delle variazioni dipendenti
da trasferimenti per motivi di lavoro.
La detrazione spetta solo relativamente agli interessi calcolati sull’importo del mutuo effettivamente utilizzato per sostenere le spese relative
alla costruzione dell’immobile. Pertanto, se
l’ammontare del mutuo è superiore alle spese effettivamente sostenute e documentate, la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono
alla parte di mutuo eccedente le spese stesse.
RP11: interessi passivi
su prestiti e mutui agrari
Nel rigo RP11 devono essere indicati gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le
quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni
specie.
La detrazione si calcola su un importo non superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati
(compresi i redditi dichiarati nel quadro RH per i
quali è stata barrata la casella 6), indipendentemente dalla data di stipula del mutuo.
PREMI DI ASSICURAZIONE
er i pre mi
di
assicurazione pagati
nel 2012 il
diritto
alla
detrazione
dipende dalla
data di stipula
o di rinnovo
del contratto.
In particolare,
nel rigo RP12,
vanno indicati
fino all’importo
massimo di €
1.291,14:
● per i contratti stipulati
o rinnovati sino al 31 dicembre 2000, i premi
per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, anche se versati all’estero o a compagnie
estere. La detrazione relativa ai premi di assicurazione sulla vita del contribuente sono
detraibili solo se si riferiscono a contratti che
durano almeno 5 anni e che non prevedono
per i primi 5 anni la possibilità di ricevere prestiti dalla Compagnia Assicu ratrice; tali condizioni devono risultare - pena l'inammissibilità
del beneficio - dalla documentazione conservata dal contribuente.
● per i contratti stipulati o rinnovati a partire
dal 1° gennaio 2001, i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte; di
invalidità permanente superiore al 5% (da
qualunque causa derivante), di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani.
Solo in quest’ultimo caso la detrazione spetta
a condizione che l’impresa di assicurazione
non abbia facoltà di recedere dal contratto.
P
Vanno comprese nell’importo da indicare
nel rigo RP12 anche i premi di assicurazione indicati nelle annotazioni del CUD
con il codice 12.
RP13: spese
per l’istruzione
Rientrano nel calcolo per la detrazione le spese
pagate nel 2012, anche se riferibili a più anni, per
la frequenza a corsi di istruzione secondaria e
universitaria, di perfezionamento o specializzazione universitaria (ad esempio i master universitari), tenuti presso istituti o università italiane o
straniere, in misura però non superiore a quella
delle tasse e contributi degli analoghi istituti statali italiani.
La detrazione spetta anche per le spese di iscrizione ad un dottorato di ricerca e per i contributi
versati per partecipare alla prova di preselezione
necessaria per accedere al corso universitario.
INS aprile 2013_34-56:INS aprile 2007_28-48
29-03-2013
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Aprile 2013
41
PERIODO D’IMPOSTA 2012
CODICE FISCALE
PERSONE FISICHE
2013
REDDITI
genzia
QUADRO RP – Oneri e spese
ntrate
QUADRO RP
ONERI E SPESE
Sezione I
Spese per le quali
spetta la detrazione
d’imposta del 19%
Mod. N.
1
2
RP1 Spese sanitarie
,00
,00
RP2 Spese sanitarie per familiari non a carico
RP3 Spese sanitarie per disabili
1
2
RP5 Spese per l’acquisto di cani guida
1
2
1
2
RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza
RP7 Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale
RP10 costruzione dell’abitazione principale
,00
,00 RP11 Interessi per prestiti o mutui agrari
Interessi per mutui ipotecari
RP8 per acquisto altri immobili
RP14: spese
Sezione II
funebri
Spese e oneri
Altre spese
1
,00
Interessi per mutui ipotecari per la
,00
RP4 Spese veicoli per disabili
RP17
Interessi per mutui contratti nel 1997
per recupero edilizio
RP9
Altre spese
1
,00
,00 RP12 Assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni
,00 RP13 Spese di istruzione
,00
,00 RP14 Spese funebri
RP15 Spese per addetti all’assistenza personale
,00
,00 RP16 Spese sport ragazzi
2
,00
1
,00
,00
,00
Altre spese
2
1
2
,00
2
,00 RP18 (Codice spesa
,00 RP19 (Codice spesa
,00
(Codice spesa
)
)
)
Se è barrata la casella 1, indicare importo rata,
Sommare gli importi
Sommare gli importi
TOTALE SPESE SU CUI Rateizzazioni spese
altrimenti sommare RP1 col. 2, RP2 e RP3
dal rigo RP4 a RP19
di
colonna
2
e
colonna
3
righi
RP1,
RP2
e
RP3
RP20 DETERMINARE
1
2
3
4
LA DETRAZIONE
,00
,00
,00
Contributi
CSSN-RC veicoli
CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE
previdenziali
1
2
Esclusi dal sostituto
Non esclusi dal sostituto
RP21 ed assistenziali
,00
,00
1
2
Assegno al coniuge
RP27 Deducibilità ordinaria
,00
,00
che non sono in grado, ad esempio, di assumere
alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e
provvedere all’igiene personale, di deambulare,
per
i quali spettanel calcolo per la detrazione, le spese
Entrano
la deduzione
di indossare gli indumenti. Può essere considerafunebri
dal reddito pagate
complessivo nel 2012 a seguito della morte dei
Codice fiscale del coniuge
ta non
autosufficiente
anche la persona che neLavoratori di prima
RP22
familiari (vedi pag. 11).
RP28 occupazione
,00
,00
,00
cessita
di sorveglianza continuativa.
Lo stato
di
La detraibilità è comunque
limitata
ad
un
massiContributi per addetti ai
Fondi
in
squilibrio
RP23
non
autosufficienza
deve
risultare
da
certificazioRP29
servizi
domestici edecesso.
familiari
mo di € 1.549,37 per
ciascun
La spesa in
finanziario
,00
,00
,00
ne
medica.
parola, sempreRP24
entro
illiberali
predetto
limite
Erogazioni
a favore di istituzioni
religiose di €
,00
,00
,00 RP30 Familiari a carico
La detrazione
non
spetta,
pertanto,
per spese di
Fondo pensione
negoziale
dipendenti
pubblici
1.549,37, può essere
frazionata
tra
più
persone
che
RP31
RP25 Spese mediche e di assistenza per disabili
Non esclusi dal sostituto
Quota TFR
Esclusisostenute
dal sostituto
,00
assistenza
a beneficio
di
soggetti come
l'hanno congiuntamente sostenuta anche se il
RP26 Altri oneri e spese deducibili Codice
,00 esempio, i bambini
,00
,00 la non autosuffi,00
ad
quando
documento contabile (ricevuta o fattura quietanzaRP32 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli impor
ti da rigo RP21 a RP31)
,00
cienza non si ricollega all’esistenza di patologie.
ta) è intestato o rilasciato
ad una sola persona.
Situazioni particolari
Sezione III A
Periodo
Numero rate
2006/
d’ordine
In per
questo
originale
si deve
(vedere
Il limite Anno
di 2.100
euro
è riferito
al singoloN.immobile
contriRideterminaSpese
le quali caso nel documento
Importo rata
Anno
Codice fiscale
istruzioni) Codice
2012
10
5
3
zione rate
spetta la detrazione
4
6
7
5
8
8
8
9
10
2
1
3
fare
una
dichiarazione
di
ripartizione
della
spesa
buente
a
prescindere
dal
numero
delle
persone
cui
RP41
d’imposta del 36%,
,00
del 41% o del 50%dallo RP42
sottoscritta
stesso intestatario del documento.
si
riferisce
l’assistenza.
In
sostanza,
se
un
,00 contri(interventi di recupero
Il del
limite
diedilizio)
RP43
€ 1.549,37
si riferisce a ciascun decesso
patrimonio
buente nel 2012 ha sostenuto spese per,00sé e per
RP44 comunque rispettare il criterio
e la detrazione deve
un altro familiare, l’importo da indicare,00 nel rigo
RP45 per un coniuge deceduto nel
,00
di cassa (esempio,
RP15 non può essere comunque superiore
a 2.100
RP46
,00
dicembre 2012 le
spese sostenute a gennaio 2013
euro. Naturalmente se la spesa sostenuta
per
RP47
,00
sono da indicare
nel Modello UNICO relativo al
(Righi col. 2 compilata
con codice
1)
non
raggiunge
il limite di 2.100,00euro,
RP48 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 41%l’assistenza
2013 e cioè a giugno
2014).
(Righi col.
2 compilata
codice essere
2 o non compilata)
RP49 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 36% nel
rigo
RP15condeve
indicata la spesa effetti,00
Non rientrano RP50
nel TOTALE
calcolo
spese
funebriDETRAZIONE
quel- 50% vamente
SPESEper
SUL QUALE
DETERMINARE
(Righi col. 2 compilata
con
codice
3)
,00
sostenuta.
Sez. urb./comune
N. d’ordine
leSezione
sostenute
anticipatamente
dal contribuente
Particella
I/P
Subalterno
III B
Foglio
T/U
immobile Condominio Codice comune
catast.
Se
più
familiari
hanno
sostenuto
spese
per
as2
4
5
Dati catastali identificativi RP51 1
8
3
6
7
9
(costruzione
per il loculo, ecc.),
nonché
tutte
quelle
degli immobili e altri dati
sistere
lo
stesso
familiare,
il
limite
massimo
di
Sez. urb./comune
N. d’ordine
Particella
I/P
Subalterno
per fruire della l'importo
detrazione
Codiceindicato.
comune
Foglio
T/U
immobile Condominio
eccedenti
massimo
sopra
catast.
RP52 1
2
4
5
del 36% o del 50%
8
3
6
7
2.100
euro deve
essere ripartito tra9 coloro che
Sez. urb./comune
N. d’ordine
Particella
I/P
sostenuto la spesa.
Subalterno
Condominio Codice comune
T/U
catast. hanno Foglio
RP15: spese RP53 immobile
1
2
4
5
8
3
9
6
Le7 spese devono
risultare da idonea
documenper assistenza familiare
CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)
DOMANDA ACCATASTAMENTO
tazione,
che
può
anche
consistere
in
una
ricevuta
Provincia Uff. Agenzia
Cod. Ufficio
d’ordine
Condominio
Data un importo
Serie
Numero e sottonumero
Data
Numero
Il rigo RP15
serveN.immobile
per
indicare, per
Ag. Entrate
Altri dati RP54 1
d e b i t a m6e
n t e f i r7 m a t a , r i l a s c8 i a t a d aTerritorio/Entrate
l9l ’ a d d e t t o
2
3
4
5
non superiore a 2.100 euro, le spese sostenute per
all’assistenza.
LaSpesa
documentazione
deve
contenere
RideterminaTipo
Casi
N. rata
Anno
totale
Importo rata
Sezione
IV
zione rate
particolari
gliSpese
addetti
all’assistenintervento
za
personale,
nei
casi di
nonRateazione
4
3
1
5
2
8
per le quali
gli6 estremi 7anagrafici e ,00il codice
fiscale del,00 sogRP61
autosufficienza
nel compimento degli atti della vita
spetta la detrazione
getto che effettua il pagamento
e di quello
RP62
d’imposta del 55%
,00
,00 che
quotidiana.
Queste
spese sono detraibili sia se so(inteventi finalizzati
RP63
,00spesa è sostenuta,00
presta
l’assistenza.
Se
la
in faal
risparmio
energetico)
stenute dal contribuente
nel proprio interesse che
RP64
,00 ricevuta devono essere
,00
vore
di
un
familiare,
nella
nell’interesse degli
suoi
(anche se
non
TOTALE
SPESEfamiliari
SUL QUALE DETERMINARE
LA DETRAZIONE
55% (Sommare gli importi da rigo RP61 a RP64)
RP65altri
,00
indicati anche gli estremi anagrafici e il codice
fifiscalmente
a carico
o
conviventi)
indicati
Sezione V
Tipologia
N.
di
giorni
N. di giorni
Percentuale
Percentuale
Lavoratori dipendenti che trasferiscono
Inquilini di alloggi adibiti
RP72
Dati per fruire di detrazioni RP71 ad abitazione principale
scale
di
quest’ultimo.
1
2
3
1
2
la
residenza
per
motivi
di
lavoro
nell’articolo
433 del Codice Civile (ad esempio, geper canoni di locazione
2
1
1
Sezionesuoceri,
VI
nitori,
fratelli,
ecc.). dei cani
RP81 Mantenimento
Dati per fruire di altre
detrazioni
guida (Bararre la casella)
RP82
2
Spese acquisto mobili,
elettrodomestici, TV,
computer (ANNO 2009)
E’ possibile usufruire della detrazione solo se il
reddito complessivo del 2012 non supera
40.000 euro. Nel limite dei 40mila euro si deve
considerare anche il reddito dei fabbricati
assoggettato alla cedolare secca.
Sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti
1
1
2
1
2
1
2
2
3
RP83 Altre detrazioni
RP16: spese
,00
per attività sportive
Codice
1
2
,00
Nel rigo RP16 si devono indicare le spese pagate
nel 2012 per l’iscrizione annuale e l’abbonamento,
dei ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture
ed impianti sportivi destinati allo sport dilettantistico.
L’importo da considerare non può superare 210 euro per ciascun ragazzo e, pertanto, il beneficio massi-
INS aprile 2013_34-56:INS aprile 2007_28-48
29-03-2013
9:48
42
Pagina 42
Aprile 2013
mo globale che si può ottenere per ciascuno figlio è
di 40 euro (19% di 210 euro).
I 210 euro rappresentano, infatti, il tetto massimo detraibile riferito alla spesa globalmente sostenuta per ciascun ragazzo. Ad esempio, mamma e papà che per il
2012 hanno speso 500 euro per l’attività sportiva del figlio, possono indicare, ciascuno nella propria denuncia
dei redditi, l’importo massimo di 105 euro.
Nel rigo RP16 sono previste due caselle:
- se la spesa riguarda un solo ragazzo, l’importo va
indicato nella colonna 1;
- se la spesa riguarda due ragazzi, nelle colonne 1 e
2 va riportato l’ammontare della spesa riferita a
ciascun ragazzo;
- se le spese riguardano più di 2 figli, occorre compilare un Modello aggiuntivo.
Per usufruire della detrazione, che spetta se le spese
sono sostenute per i familiari fiscalmente a carico, è necessario acquisire e conservare il bollettino bancario o
postale, oppure la fattura, ricevuta o quietanza di pagamento da cui risultino i dati dei soggetti che hanno reso
la prestazione (dati anagrafici e codice fiscale); la causale del pagamento; l’attività sportiva esercitata; l’importo
pagato; i dati anagrafici del ragazzo e il codice fiscale di
chi effettua il pagamento.
RP17-RP19: Altri oneri
per i quali spetta la detrazione
Vanno indicati tutti gli altri oneri per i quali è prevista
la detrazione d’imposta diversi da quelli riportati nei precedenti righi della sezione. In questi righi devono essere
riportati solamente gli oneri contraddistinti dai codici da
17 a 34, utilizzando per ognuno di essi un apposito rigo
ad iniziare da RP17. Nella colonna I indicare il codice
relativo e nella colonna 2 il relativo importo.
Provvigioni alle agenzie immobiliari
Con il codice 17 indicare i compensi pagati nel 2012
a soggetti di intermediazione immobiliare per l’acquisto
dell’appartamento da adibire ad abitazione principale.
L’importo da indicare nel rigo non può essere superiore
a 1.000 euro. Se l’appartamento è stato acquistato da
più soggetti, la detrazione, nel limite di 1.000 euro, va ripartita tra i comproprietari in base alla percentuale di
proprietà.
Studenti universitari fuori sede
Con il codice 18 indicare (fino ad un massimo di
2.633 euro) le spese sostenute dagli studenti universitari
iscritti ad un corso di laurea presso una università situata
in un Comune diverso da quello di residenza per canoni
di locazione derivanti da contratti di locazione (stipulati
o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431).
La detrazione spetta anche per i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione stipulati con università, collegi universitari, enti no profit e cooperative, mentre non spetta
in caso di sublocazione.
Per usufruire della detrazione l’università deve essere
situata in un Comune distante almeno 100 chilometri
dal comune di residenza dello studente e comunque in
una Provincia diversa o all’estero.
La detrazione - sempre entro il limite massimo complessivo di 2.633 euro - spetta anche se tali spese sono
state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.
Erogazioni a favore di partiti politici
La detrazione d’imposta compete anche per le erogazioni liberali a favore dei movimenti e partiti politici
comprese tra un importo minimo di € 51,65 ed un
massimo di € 103.291,38 (indicare il codice 19).
La detrazione non spetta se il contribuente, nella
dichiarazione dei redditi relativa al 2011, ha dichiarato perdite che hanno determinato un reddito complessivo negativo.
Per usufruire della detrazione, l’erogazione deve
essere effettuata tramite versamento postale o bancario a favore di uno o più movimenti e partiti politici.
E’ bene sapere che le per avere diritto alla detrazione, le erogazioni liberali devono riguardare partiti o
movimenti politici che abbiano o abbiano avuto almeno un parlamentare eletto alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica.
Erogazioni a favore delle Onlus
Con il codice 20 indicare le erogazioni liberali, per
un importo non superiore a € 2.065,83, a favore
delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(Onlus) ed anche di altre iniziative umanitarie, religiose o laiche gestite da fondazioni, associazioni, comitati (indicati in apposito decreto del Governo). Sono
comprese anche le erogazioni in denaro effettuate a
favore delle popolazioni colpite da calamità o da altri
eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati,
effettuate esclusivamente tramite:
● ONLUS;
● Organizzazioni internazionali di cui l’Italia è
membro;
● altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti
che, nell’atto costitutivo o statuto (redatto per atto
pubblico o scrittura privata autenticata o registrata),
tra le proprie finalità hanno interventi umanitari in
favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari;
● amministrazioni pubbliche statali, regionali e
locali, enti pubblici non economici;
● associazioni sindacali di categoria.
Per le erogazioni liberali alle ONLUS (codice 20)
e alle associazioni di promozione sociale (codice 23) è prevista, in alternativa alla detrazione
d’imposta del 19%, la possibilità di dedurre le
stesse dal reddito complessivo (vedi rigo RP26).
Il contribuente, pertanto, deve scegliere, per
queste erogazioni, se preferisce usufruire della
detrazione d’imposta del 19% o della deduzione dal reddito, non potendo cumulare entrambe
le agevolazioni.
Erogazioni alle società sportive dilettantistiche
Il codice 21 identifica le erogazioni in denaro, per
un importo non superiore a € 1.500,00, a favore
delle società e associazioni sportive dilettantistiche.
Contributi alle società di mutuo soccorso
I contributi associativi, per un importo non superiore a € 1.291,14, versati dai soci alle società di mutuo
soccorso, devono essere indicati con il codice 22.
INS aprile 2013_34-56:INS aprile 2007_28-48
29-03-2013
9:48
Pagina 43
PERIODO D’IMPOSTA 2012
CODICE FISCALE
Aprile 2013
PERSONE FISICHE
2013
genzia
QUADRO RP – Oneri e spese
ntrate
QUADRO RP
ONERI E SPESE
Sezione I
Spese per le quali
spetta la detrazione
d’imposta del 19%
43
REDDITI
Mod. N.
1
2
RP1 Spese sanitarie
,00
RP2 Spese sanitarie per familiari non a carico
RP3 Spese sanitarie per disabili
1
RP4 Spese veicoli per disabili
RP5 Spese per l’acquisto di cani guida
,00
2
1
2
1
2
Interessi per mutui ipotecari
RP8 per acquisto altri immobili
RP17
Sezione II
Spese e oneri
per i quali spetta
la deduzione
dal reddito complessivo
Altre spese
,00
Interessi per mutui ipotecari per la
RP10 costruzione dell’abitazione principale
,00
,00 RP11 Interessi per prestiti o mutui agrari
,00
RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza
RP7 Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale
1
Interessi per mutui contratti nel 1997
per recupero edilizio
RP9
Altre spese
,00
,00 RP12 Assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni
,00 RP13 Spese di istruzione
,00
,00 RP14 Spese funebri
RP15 Spese per addetti all’assistenza personale
,00
,00 RP16 Spese sport ragazzi
2
,00
1
1
,00
,00
Altre spese
2
,00
1
2
,00
2
,00 RP18 (Codice spesa
,00 RP19 (Codice spesa
,00
(Codice spesa
)
)
)
Se è barrata la casella 1, indicare importo rata,
Sommare gli importi
Sommare gli importi
TOTALE SPESE SU CUI Rateizzazioni spese
altrimenti sommare RP1 col. 2, RP2 e RP3
dal rigo RP4 a RP19
di colonna 2 e colonna3
righi RP1, RP2 e RP3
RP20 DETERMINARE
1
2
3
4
LA DETRAZIONE
,00
,00
,00
Contributi
CSSN-RC veicoli
CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE
previdenziali
1
2
Esclusi dal sostituto
Non esclusi dal sostituto
RP21 ed assistenziali
,00
,00
1
2
Assegno al coniuge
RP27 Deducibilità ordinaria
,00
,00
RP22
Codice fiscale del coniuge
2
1
Lavoratori di prima
,00
RP28 occupazione
1
,00
2
,00
Fondi in squilibrio
- codice
32: i contributi pagati nel 2012
Associazioni di promozione sociale
,00
,00
,00 RP29 finanziario
nell’interesse
di
un familiare fiscalmente
a carico,
il
Con il codice 23
si indicano le erogazioni liberali a
,00
,00
,00 RP30 Familiari a carico
RP24 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose
quale
ha
riscattato
il
corso
di
laurea
pur
non
avendo
favore delle associazioni di promozione sociale fino a
Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici
RP31iniziato l’attività lavorativa Non
RP25 Spese mediche e di assistenza per disabili
ancora
e esclusi
nondalessendo
sostituto
€ 2.065,83.
Quota TFR
Esclusi dal sostituto
,00
iscritto
ad alcuna ,00
forma obbligatoria
di previdenza.
RP26 Altri oneri e spese deducibili Codice
,00
,00
,00
Le suddette erogazioni
(codici 20, 21, 22 e 23) ti da In
RP32 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli impor
rigo questo
RP21 a RP31)caso i contributi versati possono essere
,00
devono
mediante versamento
detratti,
nella
misura Numero
del 19%
dall’Irpef dovuta dal
Situazioni
particolari
Sezione
III A essere effettuatePeriodo
rate
2006/
N. d’ordine
(vedere
RideterminaSpese
per le quali
postale
o bancario ovvero
mediante carta
di creImporto
rata
Anno
Codice fiscale
contribuente
l’interessato
fiscalmente
a
istruzioni) Codice
Anno cui
2012
immobile
10 risulta
5
3
zione rate
spetta la detrazione
4
6
7
5
8
8
8
9
10
2
1
3
dito, del
carte
assegni bancari e circolari.
RP41
d’imposta
36%, prepagate,
,00
carico.
del 41% o del 50%
RP42
,00
Per quelle
Si ricorda che negli altri casi i contributi versati
per
(interventi
di recuperoeffettuate con carta di credito il condel
patrimonio
edilizio)
il riscatto del corso di laurea costituiscono,00oneri detribuente può RP43
conservare (ed eventualmente esiRP44
,00
ducibili e vanno indicati nel rigo RP21;
bire a richiesta
dell’Agenzia delle Entrate)
RP45
,00
l’estratto contoRP46
della società che gestisce la carta
,00
di credito.
RP47
SPESE VETERINARIE ,00
Contributi per addetti ai
RP23 servizi domestici e familiari
1
1
2
1
2
1
2
2
3
RP48 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 41% (Righi col. 2 compilata con codice 1)
2 compilata
con codice
compilata) le
RP49 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 36% (Righi col.on
il codice
29 2sio non
indicano
Biennale di Venezia
,00
,00
spese veterinarie
SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 50% (Righi col.sostenute
2 compilata con nel
codice2012
3)
RP50 TOTALE
,00 da
per la cura di animali
Indicare con il codice
24,
per
un
importo
non
suSez. urb./comune
N. d’ordine
Particella
I/P
Subalterno
Sezione III B
Foglio
T/U
immobile Condominio Codice comune
catast.
compagnia
o
per
la
pratica
sportiva.
Tali
spese
periore
al
30%
del
reddito
complessivo
dichiarato
RP51
1
2
4
5
Dati catastali identificativi
8
3
6
7
9
devono essere indicate nel limite massimo di
degli immobili
altri daticomprende anche il reddito dei fab(che
in tal ecaso
Sez. urb./comune
N. d’ordine
Particella
I/P
Subalterno
per fruire della detrazione
Foglio
T/U
immobile Condominio Codice comune
catast.
258,23
euro. 8
RP52 1
2
4 secca),
5
del 36% o delassoggettato
50%
3
6
7
9
bricati
alla
cedolare
Infatti,
per
queste
spese
la
detrazione
spetta
su un
Sez. urb./comune
N. d’ordine
l’ammontare delle erogazioni
in denaro in favore
Particella
I/PdelSubalterno
Foglio
T/U
immobile Condominio Codice comune
catast.
importo
massimo
di
387,34
euro
e
solo
sulla
parte
RP53 1
2
4
5
8
3
9
6
7
la società di cultura “La Biennale
di
Venezia”.
che
eccede
129,11
euro.
Dall’importo
di
387,34
CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)
DOMANDA ACCATASTAMENTO
euro, si dovrà
di e
Provincia Uff. Agenzia
Cod. Ufficio pertanto togliere la franchigia
N. d’ordine
Data
Serie
Numero e sottonumero
Data
Numero
Territorio/Entrate
Ag. Entrate
immobile Condominio
Altri oneri
detraibili
Altri dati
129,11. Se,
ad esempio,
sono state
sostenute
spese
RP54 1
7
8
9
2
3
4
5
6
un totale diSpesa
300
euro nel rigo RP19
(oppure
Gli altri oneri da indicare
nei righi
da RP17
aRideterminaRP19Rateazione per
Tipo
Casi
N. rata
Anno
totale
Importo rata
Sezione IV
zione rate
intervento
particolari
RP20
o
RP21)
si
dovrà
indicare,
4
3
1
5
6
2
7
8 arrotondato, 171
Spese per le quali
sono:
RP61
,00
,00
spetta la detrazione
euro (300 – 129,11). Se, invece,
le spese sono pari
a
- codice
25: leRP62
spese sostenute dai contribuenti
d’imposta
del 55%
,00
,00
800 euro si dovrà scrivere
258 euro (387,34
–
(inteventi finalizzati
RP63
obbligati
alla
manutenzione,
protezione
e
restauro
,00
,00
al risparmio energetico)
129,11). In pratica l’importo
massimo della detrazioRP64
,00
,00
dei beni soggetti al
regime vincolistico:
ne(Sommare
d’imposta
spettante
di
gli importi
da rigo RP61 sarà
a RP64)pari a 49 euro (19%
RP65 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE 55%
,00
- codice 26: le erogazioni liberali per attività cultu258,23
euro).
E’
possibile
usufruire
della
detrazione
Sezione V
Tipologia
N. di giorni
N. di giorni
Percentuale
Percentuale
Lavoratori dipendenti che trasferiscono
Inquilini di alloggi adibiti
rali
artistiche;
Datieper
fruire di detrazioni RP71 ad abitazione principale
1
2
3
1
2
motivi di lavoro
sia RP72
per lela residenza
spese per
relative
per canoni di locazione
- codice
liberali in denaro,
Spese per
acquistoun
mobili,
alle prestazioni profes- Codice
Sezione
VI 27: le erogazioni
dei cani
elettrodomestici, TV,
RP83 Altre detrazioni 1
RP81 Mantenimento
RP82complessiDati per fruire
di altre
2
(Bararre del
la casella)
guida
importo
non
superiore
al 2%
reddito
sionali rese
computer (ANNO 2009)
,00 dal medico
,00
detrazioni
vo dichiarato, a favore di enti o istruzioni pubbliche,
veterinario che per
l’acquisto di medicinali
fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e
specifici da questi presenza scopo di lucro che svolgono esclusivamente
scritti. Il limite di spesa
attività nello spettacolo;
di 387,34 euro deve
- codice 28: le erogazioni liberali in denaro, per un
essere riferito alle spese
importo non superiore al 2% del reddito complessiveterinarie complessive
vo dichiarato, a favore di fondazioni che operano nel
sostenute dal contrisettore musicale;
buente, indipendente- codice 29: spese veterinarie (vedi box a destra);
mente dal numero di
animali posseduti. La
- codice 30: le spese sostenute per i servizi di
detrazione spetta al soginterpretariato dei soggetti riconosciuti sordi;
getto che ha sostenuto
- codice 31: le erogazioni a favore degli istituti
la spesa anche se non è
scolastici di ogni ordine e grado senza scopo di lucro,
proprietario dell’ani finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scomale.
C
lastica e all’ampliamento dell’offerta formativa;
INS aprile 2013_34-56:INS aprile 2007_28-48
29-03-2013
9:48
Pagina 44
44
Aprile 2013
- codice 33: serve per indicare le spese sostenute
dai genitori per il pagamento delle rette di frequenza dell’asilo nido (sia pubblico che privato) per un
importo complessivamente non superiore a 632
euro l’anno per ciascun figlio. In pratica, il beneficio
massimo che si può ottenere è di 120 euro per ciascun figlio di età compresa tra 3 mesi e 3 anni
(19% di e 632,00). Naturalmente chi, nel 2012 ha
speso meno di 632 euro deve calcolare la detrazione del 19% sull’importo effettivamente documentato e sostenuto. La documentazione dell’avvenuto
pagamento può essere costituita da fattura, bollettino bancario o postale, ricevuta o quietanza di pagamento.
La detrazione deve essere ripartita tra i genitori in
base all’onere sostenuto da ciascuno. Se il documento è intestato al bimbo o ad uno solo dei genitori, è comunque possibile specificare, annotandola
sul documento, la percentuale di spesa imputabile
a ciascuno dei coniugi.
E’ bene ricordare che la detrazione è ammessa
per l’importo pagato nel 2012 per l’asilo nido, a
prescindere dal fatto che il piccolo possa compiere
tre anni durante l’anno di frequenza;
- codice 34: altri oneri per i quali è prevista la
detrazione d’imposta del 19%.
DAL “CUD” ALL’UNICO
lcune spese da indicare nel quadro degli oneri
sono riportate anche nella certificazione rilasciata dal sostituto d’imposta. In particolare si
dovrà far riferimento al CUD rilasciato dal datore di
lavoro.
In particolare, le spese detraibili vanno indicate
nel Mod. UNICO 2013, anche se sono state già
detratte dal datore di lavoro, che le indica con apposito codice nelle Annotazioni del CUD. Il codice di
spesa corrisponde anche al rigo del quadro RP in cui
indicare l’importo. Per esempio, se nelle
Annotazioni del CUD sono indicate spese sanitarie
con il codice “1” lo stesso importo va scritto nel rigo
RP1; per le assicurazioni con il codice “12” il rigo è
RP12 e così via.
Le spese indicate nel CUD con i codici da 17 a 34
vanno riportate nei righi da RP17 a RP19. Invece,
non devono essere indicati gli oneri deducibili, poiché il sostituto d’imposta li ha già esclusi dal reddito
di lavoro dipendente.
A
RP20: totale degli oneri
Questo rigo deve essere sempre compilato se il contribuente ha indicato oneri che danno diritto alla detrazione del 19%. In particolare:
● se viene richiesta la rateizzazione delle spese sanitarie (poiché superiori a € 15.493,71 al lordo della franchigia di € 129,11) si deve barrare la casella 1 e riportare
nella colonna 2 l’importo della rata di cui si intende usufruire e cioè:
RP1, col 1 e 2, + RP2 + RP3
––––––––––––––––––––––––––
4
CUD 2012/2013
Modello UNICO
Codice 1
Codice 3
Codice 4
Codice 5
Codice 6
Codice 7
Codice 8
Codice 9
Codice 10
Codice 11
Codice 12
Codice 13
Codice 14
Codice 15
Codice 16
Codici da 17 a 34
Rigo RP1*
Rigo RP3
Rigo RP4
Rigo RP5
Rigo RP6
Rigo RP7
Rigo RP8
Rigo RP9
Rigo RP10
Rigo RP11
Rigo RP12
Rigo RP13
Rigo RP14
Rigo RP15
Rigo RP16
Righi da RP17 a RP19
● Se invece non si effettua la rateizzazione delle spese
PERIODO
D’IMPOSTA
2012
Vanno comprese anche le spese mediche
annotate
nel CUD con
il
sanitarie sostenute nel 2012 occorre soltanto riportare
CODICE FISCALE
codice 1 o alla voce “importo spese mediche inferiori alla franchigia”.
nella colonna 2 la somma degli importi indicati nei righi
RP1 col. 2, RP2 e RP3.
tare il totale della colonna 3;
●
PERSONE FISICHE
REDDITI
- riportare, infine, nella colonna 4 la somma di quanto
Per tutti gli altri oneri:
2013
– Oneri enelle
spese colonne 2 e 3 del rigo RP20.
- sommare gli importi
dei righi da RP4 a RP19 eQUADRO
ripor- RPindicato
genzia
ntrate
Mod. N.
QUADRO RP
ONERI E SPESE
Sezione I
Spese per le quali
spetta la detrazione
d’imposta del 19%
1
2
RP1 Spese sanitarie
,00
RP2 Spese sanitarie per familiari non a carico
RP3 Spese sanitarie per disabili
1
RP4 Spese veicoli per disabili
,00
2
1
2
2
Interessi per mutui ipotecari
RP8 per acquisto altri immobili
RP17
Sezione II
Spese e oneri
per i quali spetta
la deduzione
dal reddito complessivo
Altre spese
,00
Interessi per mutui ipotecari per la
RP10 costruzione dell’abitazione principale
,00
,00 RP11 Interessi per prestiti o mutui agrari
,00
RP5 Spese per l’acquisto di cani guida
1
RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza
RP7 Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale
1
Interessi per mutui contratti nel 1997
per recupero edilizio
RP9
Altre spese
,00
,00 RP12 Assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni
,00 RP13 Spese di istruzione
,00
,00 RP14 Spese funebri
RP15 Spese per addetti all’assistenza personale
,00
,00 RP16 Spese sport ragazzi
2
,00
1
1
,00
,00
2
,00
1
Altre spese
2
,00
2
,00 RP18 (Codice spesa
,00 RP19 (Codice spesa
,00
(Codice spesa
)
)
)
Se è barrata la casella 1, indicare importo rata,
Sommare gli importi
Sommare gli importi
TOTALE SPESE SU CUI Rateizzazioni spese
altrimenti sommare RP1 col. 2, RP2 e RP3
dal rigo RP4 a RP19
di colonna 2 e colonna3
righi RP1, RP2 e RP3
RP20 DETERMINARE
1
2
3
4
LA DETRAZIONE
,00
,00
,00
Contributi
CSSN-RC veicoli
CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE
previdenziali
1
2
Esclusi dal sostituto
Non esclusi dal sostituto
RP21 ed assistenziali
,00
,00
1
2
Assegno al coniuge
RP27 Deducibilità ordinaria
,00
,00
RP22
Codice fiscale del coniuge
2
1
Contributi per addetti ai
RP23 servizi domestici e familiari
RP24 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose
RP25 Spese mediche e di assistenza per disabili
RP26 Altri oneri e spese deducibili
Codice
1
Lavoratori di prima
,00
RP28 occupazione
,00
Fondi in squilibrio
RP29 finanziario
,00
RP30 Familiari a carico
,00
2
,00
RP31
1
2
,00
1
2
,00
1
,00
,00
2
,00
,00
Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici
Non esclusi dal sostituto
Quota TFR
Esclusi dal sostituto
1
,00
2
,00
3
,00
RP32 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli impor
ti da rigo RP21 a RP31)
Sezione III A
Spese per le quali
spetta la detrazione
d’imposta del 36%,
del 41% o del 50%
(interventi di recupero
del patrimonio edilizio)
Anno
RP41
RP42
1
Periodo
2006/
2012
2
3
,00
Situazioni particolari
Codice fiscale
(vedere
istruzioni) Codice
Anno
4
6
5
Ridetermina3
zione rate
7
8
Numero rate
10
5
8
8
N. d’ordine
immobile
Importo rata
9
,00
,00
RP43
RP44
,00
RP45
,00
,00
10
genzia
INS aprile 2013_34-56:INS aprile 2007_28-48
ntrate
QUADRO RP
ONERI E SPESE
Sezione I
Spese per le quali
spetta la detrazione
d’imposta2013
del 19%
Aprile
29-03-2013
1
9:48
Pagina 45
Mod. N.
2
RP1 Spese sanitarie
,00
RP2 Spese sanitarie per familiari non a carico
RP3 Spese sanitarie per disabili
1
RP4 Spese veicoli per disabili
RP5 Spese per l’acquisto di cani guida
,00
Interessi per mutui contratti nel 1997
per recupero edilizio
RP9
,00
Interessi per mutui ipotecari per la
RP10 costruzione dell’abitazione principale
,00
,00 RP11 Interessi per prestiti o mutui agrari
,00
2
1
2
1
2
RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza
RP7 Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale
,00
,00
,00 RP12 Assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni
,00 RP13 Spese di istruzione
,00
,00 RP14 Spese funebri
RP15 Spese per addetti all’assistenza personale
,00
45
,00
ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO
Interessi per mutui ipotecari
RP8 per acquisto altri immobili
RP17
Sezione II
Spese e oneri
per i quali spetta
la deduzione
dal reddito complessivo
Altre spese
1
,00 RP16 Spese sport ragazzi
1
Altre spese
2
1
,00
,00
Altre spese
2
2
1
,00
2
,00 RP18 (Codice spesa
,00 RP19 (Codice spesa
,00
(Codice spesa
)
)
)
Se è barrata la casella 1, indicare importo rata,
Sommare gli importi
Sommare gli importi
TOTALE SPESE SU CUI Rateizzazioni spese
altrimenti sommare RP1 col. 2, RP2 e RP3
dal rigo RP4 a RP19
di colonna 2 e colonna3
righi RP1, RP2 e RP3
RP20 DETERMINARE
1
2
3
4
LA DETRAZIONE
,00
,00
,00
Contributi
CSSN-RC veicoli
CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE
previdenziali
1
2
Esclusi dal sostituto
Non esclusi dal sostituto
RP21 ed assistenziali
,00
,00
1
2
Assegno al coniuge
RP27 Deducibilità ordinaria
,00
,00
RP22
Codice fiscale del coniuge
Lavoratori di prima
2
1
Contributi per addetti ai
RP23 servizi domestici e familiari
RP24 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose
RP25 Spese mediche e di assistenza per disabili
RP26 Altri oneri e spese deducibili
Codice
1
,00
RP28 occupazione
,00
Fondi in squilibrio
RP29 finanziario
,00
RP30 Familiari a carico
,00
2
,00
RP31
1
,00
1
,00
1
,00
2
,00
2
,00
2
,00
Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici
Non esclusi dal sostituto
Quota TFR
Esclusi dal sostituto
1
,00
2
,00
3
,00
RP32 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli impor
ti da rigo RP21 a RP31)
Sezione III A
Spese per le quali
spetta la detrazione
d’imposta del 36%,
del 41% o del 50%
(interventi di recupero
del patrimonio edilizio)
Periodo
2006/
2012
2
3
●
Situazioni particolari
(vedere
istruzioni) Codice
Anno
4
6
5
,00
Numero rate
N. d’ordine
Importo rata
immobile
10
5
3 obbligatoriamente
zione
rate
il contributo Rideterminaversato
alla gestione
7
8
8
8
9
10
1
RP41
,00
separata dell’INPS;
RP42
● i contributi agricoli unificati versati all’INPS ,00
-Gestione
RP43
,00
SEZIONE
II
ex-Scau
per
costituire
la
propria
posizione
previdenziale
e
RP44
,00
assistenziale
(è
indeducibile
la
parte
dei
contributi
che
si
,00
ella Sezione IIRP45
del Quadro RP vanno indicati tutti gli
riferisce ai lavoratori dipendenti);
RP46
,00
oneri sostenutiRP47
dal contribuente, per i quali è consen● i contributi previdenziali ed assistenziali
,00 versati
tita la deduzione
dal reddito complessivo, che di se(Righi col. 2 compilata con
codice
1)
facoltativamente
alla
gestione
della forma pensionistica
RP48 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 41%
,00
guito vengono elencati.
(Righi col. 2 compilata
con codice 2 o non compilata)
RP49 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 36%
obbligatoria
di appartenenza,
compresi quelli per
,00 la
(Righi col. 2 compilata di
con periodi
codice 3)
RP50 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 50%
,00
ricongiunzione
assicurativi. Sono, pertanto
Sez. urb./comune
N. d’ordine
Particella
I/P
RP21:
Subalterno
Sezionecontributi
III B
Foglio
T/U
immobile Condominio Codice comune
catast.
deducibili
i
contributi
versati
al
cosiddetto
“fondo
casaRP51
1
2
4
5
Dati catastali identificativi
8
3
6
7
9
previdenziali
degli immobili e altri dati
linghe”, i contributi versati per il riscatto degli anni di
Sez.
urb./comune
N. d’ordine
Particella
I/P
Subalterno
per fruire della detrazione
Foglio
immobile Condominio Codice comune
catast.
Sono
i RP52
contributi
previdenziali
ed 4T/U
assistenlaurea7 (sia
ai fini8 pensionistici che ai fini della
“buonu1
2
5
del 36%deducibili
o del 50%
3
6
9
ziali versati nel 2012 in base
a disposizioni di legge. I/PTaliSez. urb./comune
scita”),
per
la
prosecuzione
volontaria,
ecc;
N. d’ordine
Particella
Subalterno
Foglio
T/U
immobile Condominio Codice comune
catast.
RP53
oneri sono deducibili
anche
se2 sostenuti
per i4 familiari
1
5
8
3
9
6
7
● i contributi versati all’INAIL per la tutela contro gli
fiscalmente a carico. In particolare nella nuova
colonna
CONDUTTORE
(estremi registrazione contratto)
DOMANDA ACCATASTAMENTO
infortuni domestici
(c.d. assicurazione
casalinghe).
Provincia Uff. Agenzia
Cod. Ufficio
d’ordine
1 deve essere indicato N.l’importo
dei
contributi
al SSN
Condominio
Data
Serie
Numero e sottonumero
Data
Numero
Territorio/Entrate
Ag. Entrate
immobile
Altri dati RP54 1
7
8
9
2
3
4
5
6
pagati nel 2012 con il premio di assicurazione RC veicoli.
Chi ha adottato il regime previsto per i cosiddetti
QUADRO RP
Anno
Codice fiscale
N
N. rata
totale dedurre i contributi
Importo rata previ“nuovi
minimi”Spesa
deve
6
8
,00
denziali
ed7 assistenziali,00direttamente
dal reddito
,00
,00 di
determinato nel nuovo quadro
LM. Se l’importo
,00
tali contributi supera il ,00
reddito così determinato,
,00
,00
la parte eccedente può essere portata in deduzioRP65 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE 55% (Sommare gli importi da rigo RP61 a RP64)
,00
Ad
esempio,
se
i
contributi
al
SSN
pagati
nel
2012
ne
quale
onere
deducibile
dal
reddito
complessiSezione V
Tipologia
N. di giorni
N. di giorni
Percentuale
Percentuale
Lavoratori
dipendenti
che
trasferiscono
Inquilini
di
alloggi
adibiti
RP72
Dati per fruire dicomplessivamente
detrazioni RP71 ad abitazione
ammontano
a principale
50 euro, nella
colonna
vo e,
pertanto,
va
nel presente
rigo.
1
2
3
1
2
la residenza
perindicata
motivi di lavoro
per canoni di locazione
Sezione IV
Tipo
Anno
Casi
Ridetermina-
zione rate
particolari
Da
per intervento
questi
contributi
4
3è prevista
1
2
Spese quest’anno
per le quali
RP61
spetta lafranchigia
detrazione
una
di
40
euro.
Ciò
vuol
dire
che
nella
RP62
d’imposta del 55%
colonna
1 si deve
indicare l’importo dei contributi
(inteventi finalizzati
RP63
al risparmio energetico)
versati
che supera
RP64tale limite.
Rateazione
5
1 siSezione
deve VI
indicare 10 euro.
Spese acquisto mobili,
dei cani
elettrodomestici, TV,
RP81 Mantenimento
RP82versati
Dati per colonna
fruire di altre 2 indicare
Nella
gli
altri
contributi
nel 2009)
(Bararre
la casella)
guida
computer (ANNO
detrazioni
2012, tra cui rientrano:
● i contributi Enasarco corrisposti dai rappresentanti di
commercio;
● i contributi INPS di artigiani e commercianti;
● i contributi obbligatori versati alle casse di previdenza dei professionisti;
Contributi
per i domestici
Nel rigo RP23 indicare i contributi previdenziali ed assistenziali
obbligatori versati nel 2012 (quindi generalmente 4° trimestre 2011
e 1°, 2° e 3° trimestre 2012) per gli
addetti ai servizi domestici ed
all’assistenza personale o familiare (ad esempio, colf, baby sitter e
assistenti alle persone anziane),
fino all’importo massimo di €
1.549,37.
E’ bene sapere che la quota deducibile è quella a carico del datore di lavoro.
RP22: assegni
RP83 Altre detrazioni
,00
periodici al coniuge
Codice
1
2
,00
Sono integralmente deducibili gli assegni periodici (alimenti) corrisposti al coniuge, anche se residente all’estero,
a seguito di separazione legale ed effettiva, divorzio, scioglimento o annullamento del matrimonio, sempreché risultino da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.
ESEMPIO
Lavoratore domestico che effettua 24 ore settimanali.
La retribuzione oraria è inferiore a € 7,54.
24 ore x 13 settimane del trimestre = 312 ore.
Contributi versati per il trimestre
€ 436,80
(312 ore x contributo di € 1,40)
€ 106,08
- Quota a carico del lavoratore
(312 ore x € 0,34)
€ 330,72
Differenza a carico del datore di lavoro
(quota deducibile)
Per conoscere la misura dei contributi dovuti vedi il sito Inps www.inps.it.
INS aprile 2013_34-56:INS aprile 2007_28-48
29-03-2013
9:48
Pagina 46
46
Aprile 2013
Non si possono, invece, dedurre gli analoghi assegni
(sempre determinati dal Giudice) destinati al mantenimento dei figli. Se il provvedimento non distingue la quota per
l’assegno periodico destinata al coniuge da quella per il
mantenimento dei figli, l’assegno si considera destinato per
metà al coniuge e per metà ai figli.
Non sono deducibili le somme corrisposte al coniuge separato in unica soluzione.
Nella colonna 1 deve essere indicato il codice fiscale
del coniuge al quale sono stati pagati gli assegni periodici. Senza questa indicazione non è possibile dedurre l’importo corrisposto.
RP24: erogazioni a favore
di istituzioni religiose
In questo rigo vanno indicate le erogazioni liberali in denaro versate nel 2012 a favore delle istituzioni religiose (ad
esempio, istituto centrale per il sostentamento del clero
della Chiesa cattolica, Chiesa Valdese, Luterana, ecc., compresi i contributi annuali versati alle Comunità ebraiche).
Da quest’anno è possibile dedurre anche i veramenti fatti
alla Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia ed Esarcato per
l’Europa Meridionale, all’Ente patrimoniale della Chiesa di
Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni e alla Chiesa Apostolica in Italia.
Ciascuna di tali erogazioni (compresi i contributi annuali
per le Comunità ebraiche) è deducibile fino ad un importo di 1.032,91 euro e occorre conservare il bollettino di versamento in conto corrente postale, la quietanza liberatoria,
la ricevuta del bonifico bancario oppure l’estratto conto inviato dalla società che gestisce la carta di credito.
RP25: assistenza specifica
per i disabili
Le spese mediche generiche (ad esempio acquisto di
medicinali, prestazioni rese da un medico generico) e quelle di assistenza specifica sostenute dai disabili, sono interamente deducibili dal reddito complessivo.
Per quanto riguarda l’acquisto di medicinali certificati dallo scontrino della farmacia, si veda quanto precisato a pag.
34.
Le spese di assistenza specifica sostenute dai portatori di
handicap sono quelle relative:
- all’assistenza infermieristica e riabilitativa;
- al personale in possesso della qualifica professionale di
addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della
persona;
- al personale di coordinamento delle attività assistenziali
di nucleo;
- al personale con la qualifica di educatore professionale;
- al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.
La deduzione è consentita anche se il disabile usufruisce
dell’assegno di accompagnamento.
In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero non è possibile portare in deduzione l’intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda
le spese mediche e le spese paramediche di assistenza
specifica. A tal fine è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto
di assistenza.
Tali spese sono deducibili anche se sostenute per familiari non fiscalmente a carico.
RP26: altri oneri
deducibili
Anche per gli altri oneri deducibili diversi da quelli
appena visti, è prevista l’indicazione del relativo codice.
●
Fondi integrativi SSN
Con il codice 1, indicare i contributi versati ai fondi
integrativi del Servizio Sanitario Nazionale. L’importo
massimo da indicare nel rigo RP26 è di € 3.615,20
(tenendo conto di quanto eventualmente indicato nel
punto 131 del CUD 2013 o punto 129 del CUD 2012).
La deduzione spetta anche quando l’onere è stato sostenuto per le persone fiscalmente a carico per la sola
parte da questi ultimi non dedotta.
●
Contributi paesi in via di sviluppo
Con il codice 2 possono essere dedotti dal reddito i
contributi, le donazioni o le oblazioni fatte in favore
delle Organizzazioni Non Governative (ONG) che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di
sviluppo. Tali organizzazioni devono essere riconosciute
idonee dal Ministero degli Affari Esteri. La deduzione è
ammessa nella misura massima del 2% del reddito
complessivo dichiarato (compreso il reddito dei fabbricati eventualmente assoggettato a cedolare secca).
Poiché le Organizzazioni Non Governative (ONG)
sono comprese di diritto nella categoria delle Onlus,
per queste liberalità si può indicare il codice 3 (anziché il codice 2). In questo caso l’importo è deducibile
nella misura massima del 10% del reddito complessivo dichiarato (che in tal caso comprende anche il
reddito dei fabbricati soggetti alla cedolare secca)
fino ad un importo massimo di 70.000 euro.
●
Erogazioni alle Onlus
Con il codice 3 si deducono dal reddito le erogazioni
liberali in denaro o in natura a favore di Onlus (organizzazioni non lucrative di utilità sociale), di associazioni di
promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni
riconosciute.
Queste liberalità possono essere dedotte, se erogate a
favore di:
- Onlus e associazioni di promozione sociale;
- fondazioni e associazioni riconosciute che hanno per
oggetto la tutela, la promozione e la valorizzazione dei
beni di interesse artistico, storico e paesaggistico;
- fondazioni e associazioni impegnate nella ricerca
scientifica individuate da DPCM 8 maggio 2007.
Tali importi sono deducibili nel limite del 10% del
reddito complessivo dichiarato (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati soggetti alla cedolare secca) e comunque nella misura massima di 70.000
euro.
●
Erogazioni per la ricerca e le Università
Il codice 4 serve per indicare le erogazioni liberali in
denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e
di quelli vigilati nonché degli enti parco regionali e
nazionali.
Le erogazioni indicate con i codici 2, 3 e 4 per essere
deducibili devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, con carte di credito, carte
prepagate, assegni bancari o circolari. Per le donazioni fatte tramite carta di credito si può conservare, in
caso di richiesta dell’Agenzia delle Entrate, l’estratto
conto della società che gestisce la carta di credito.
QUADRO RP
RP1 Spese sanitarie
ONERI E SPESE aprile 2007_28-48
INS aprile 2013_34-56:INS
Sezione I
Spese per le quali
spetta la detrazione
d’imposta del 19%
Aprile 2013
Pagina ,00
47
RP2 Spese sanitarie per familiari non a carico
RP3 Spese sanitarie per disabili
1
2
RP5 Spese per l’acquisto di cani guida
1
2
RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza
1
2
RP7 Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale
Interessi per mutui ipotecari
RP8 per acquisto altri immobili
Altre spese
(Codice spesa
1
,00 RP18
)
TOTALE SPESE SU CUI
Sezione II
Spese e oneri
per i quali spetta
la deduzione
dal reddito complessivo
LA DETRAZIONE
Contributi
previdenziali
RP21 ed assistenziali
Assegno al coniuge
RP22
Rateizzazioni spese
righi RP1, RP2 e RP3
1
,00
,00 RP14 Spese funebri
RP15 Spese per addetti all’assistenza personale
,00
1
Altre spese
(Codice spesa
2
)
Se è barrata la casella 1, indicare importo rata,
altrimenti sommare RP1 col. 2, RP2 e RP3
2
,00
3
Contributi per addetti ai
RP23 servizi domestici e familiari
RP24 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose
RP25 Spese mediche e di assistenza per disabili
1
1
Altre spese
(Codice spesa
2
,00
2
,00
)
Sommare gli importi
dal rigo RP4 a RP19
4
,00
Sommare gli importi
di colonna 2 e colonna3
,00
Esclusi dal sostituto
,00
Lavoratori di prima
RP28 occupazione
1
,00
Fondi in squilibrio
RP29 finanziario
1
,00
RP30 Familiari a carico
,00
2
1
,00
RP31
Non esclusi dal sostituto
2
,00
2
,00
,00
2
,00
1
,00
,00
2
,00
,00
Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici
Non esclusi dal sostituto
Quota TFR
Esclusi dal sostituto
1
,00
2
,00
3
,00
RP32 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli impor
ti da rigo RP21 a RP31)
Sezione III A
Spese per le quali
spetta la detrazione
d’imposta del 36%,
del 41% o del 50%
(interventi di recupero
del patrimonio edilizio)
Anno
RP41
RP42
1
Periodo
2006/
2012
2
3
47
,00
,00
,00
2
Codice
,00
CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE
2
Codice fiscale del coniuge
RP26 Altri oneri e spese deducibili
1
,00 RP19
RP27 Deducibilità ordinaria
1
,00
,00
CSSN-RC veicoli
1
,00
,00 RP12 Assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni
,00 RP13 Spese di istruzione
,00 RP16 Spese sport ragazzi
2
RP20 DETERMINARE
,00
Interessi per mutui ipotecari per la
RP10 costruzione dell’abitazione principale
,00
,00 RP11 Interessi per prestiti o mutui agrari
,00
RP4 Spese veicoli per disabili
RP17
Interessi per mutui contratti nel 1997
per recupero edilizio
RP9
29-03-2013
,00 9:48
,00
Situazioni particolari
(vedere
istruzioni) Codice
Anno
4
6
5
Codice fiscale
Ridetermina3
zione rate
7
8
Numero rate
10
5
8
8
N. d’ordine
immobile
Importo rata
9
,00
10
,00
RP43
Non vanno indicate
nel rigo RP26 le somme per le
RP44
quali si intende fruire
della
detrazione prevista per le
RP45
erogazioni liberali aRP46
favore delle ONLUS (codice 20) e
delle associazioni diRP47
promozione sociale (codice 23).
●
Sono altresì deducibili:
,00
,00
- il 50% dellle spese sostenute dai genitori
adot,00
tivi di minori stranieri (ad esempio, spese
,00 per la
richiesta di visti, trasferimenti e soggiorni all’estero,
,00
(Righi col. 2 compilata con codice 1)
RP48 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 41%
ecc.)
,00
ALTRI ONERIRP49 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 36% (Righi
2 compilata con
codice
non compilata)
- lecol.somme
che
in2 oanni
precedenti sono ,00
state
SPESE
DETERMINARE
DETRAZIONE 50%
(Righi col. 2 compilata
con
codice 3)
RP50
Nel rigo RP26 con
il TOTALE
codice
5SUL
si QUALE
indicano
i seguenti
,00
assoggettate
a
tassazione,
anche
separata,
e
che,
Sez. urb./comune
d’ordine
Particella
I/P
Condominio Codice comune
Subalterno
Foglio
T/U
altriSezione
oneriIII Bdeducibili: N.immobile
catast.
nel
2012,
sono
state
restituite
al
soggetto
erogato2
4
5
Dati catastali identificativi RP51 1
8
3
6
7
9
degli immobili e altri dati
re. Può trattarsi, oltre che
dei redditi di lavoro
Sez. urb./comune
N. d’ordine
Particella
I/P
Condominio Codice comune
Subalterno
per fruire della detrazione
Foglio
T/U
immobile
catast.
● Assegni
periodici
dipendente,
anche
di compensi di lavoro
autonoRP52 1
2
4
5
del 36% o del 50%
8
3
6
7
9
Sono integralmente
deducibili
gli
assegni
(ad
mo
professionale
(compresi
i
diritti
di
autore,
ecc.),
Sez.
urb./comune
N. d’ordine
Particella
I/P
Subalterno
Foglio
T/U
immobile Condominio Codice comune
catast.
RP53 1 ecc.)
esempio rendite, vitalizi,
corrisposti
dal
contri2
4
5
8
3
di redditi
diversi
(lavoro autonomo occasionale,
o
9
6
7
buente in forza di testamento o di donazione
modaaltro);
CONDUTTORE
(estremi registrazione
contratto)
DOMANDA ACCATASTAMENTO
Provincia
Uff. Agenzia
Cod. Ufficio
le, nonché gli assegni N.immobile
alimentari
ai famid’ordine
le somme
che non avrebbero
dovuto
concorreCondominio corrisposti
Data
Serie
Numero e-sottonumero
Data
Numero
Territorio/Entrate
Ag. Entrate
Altri dati RP54 1
7
8
9
2
3
4
5
6
liari (nella misura
in cui risultino
da provvedimenti
re a formare i redditi di lavoro dipendente e assiRideterminaTipo
Casi
dell'autorità
giudiziaria).intervento
Rateazione
N. ratae che, invece,
Anno
Spesa totale
Importo rata
milati
sono state assoggettate
a tasSezione IV
zione rate
particolari
4
3
1
5
6
2
7
8
Spese per le quali
RP61
sazione;
,00
,00
spetta la detrazione
RP62
d’imposta del 55%
,00 oneri difensivi dei,00
● Perdita
di
avviamento
- le erogazioni liberali per
sog(inteventi finalizzati
RP63
Èal risparmio
integralmente
deducibile dal reddito l’indennità
getti che usufruiscono del ,00
patrocinio gratuito. ,00
energetico)
RP64
,00
,00
pagata dal proprietario
all’inquilino di un immobile
RP65 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE 55% (Sommare gli importi da rigo RP61 a RP64)
,00
destinato ad uso diverso
da quello di abitazione, a
RP
32:
Totale
oneri
Sezione V
Tipologia
N. di giorni
N. di giorni
Percentuale
Percentuale
Lavoratori
dipendenti
che
trasferiscono
Inquilini
di
alloggi
adibiti
RP72 la residenza per motivi di lavoro
titolo
difruire
risarcimento
per
la perdita di1 avviamento
Dati per
di detrazioni RP71 ad
deducibili
2
3
1
2
abitazione principale
per canoni di locazione
commerciale
(cosiddetta buona uscita). Questo
Il totale degli oneri deducibili,
da
riportare
nel
Spese acquistosi
mobili,
Sezione VI
Codice
Mantenimento dei cani
elettrodomestici, TV,
RP83 Altre
detrazioni
RP82
Dati per fruire
di altre
1
verifica
quando,
inRP81
base
alle
norme
contratti
di
2
dato
dalla
somma
dei
righi da RP21
a
(Bararre
la casella) sui
guida
computer (ANNO 2009) rigo RP32, è,00
,00
detrazioni
locazione, il proprietario non intende proseguire nella
RP26, più colonna 2 dei righi da RP27 a RP30, più
locazione sulla base delle condizioni offerte
colonna 3 del rigo RP31. Questa somma deve essere riportata nel rigo RN3.
dall’inquilino.
RP27-RP31: PREVIDENZA COMPLEMENTARE
contributi versati alle forme pensionistiche complementari sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore a 5.164,57 euro.
Questo limite di deducibilità non si applica a chi è
iscritto alle forme pensionistiche per le quali è stato
accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano
di riequilibrio da parte del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale. In questo caso si possono dedurre
interamente i contributi versati a tali fondi nel 2012.
Per determinare la deduzione effettivamente spettante, si deve compilare il rigo corrispondente alla
forma pensionistica a cui il contribuente risulta iscritto (righi da RP27 a RP31). Chi ha aderito a più fondi
pensione versando contributi per i quali è applicabile
un diverso limite di deducibilità, deve compilare diversi righi.
I righi da RP27 a RP31 non devono essere compilati se il contribuente non ha contributi per previdenza
complementare da far valere in dichiarazione. Tale si-
I
tuazione si verifica quando, in assenza di ulteriori versamenti per contributi relativi ad altre forme di previdenza integrativa, il contribuente è in possesso di un
CUD in cui non è stato indicato alcun importo al punto 121.
Per i lavoratori autonomi che non sono anche dipendenti, i righi da compilare sono i seguenti:
● Rigo RP27: indicare, entro l’importo massimo di
5.164,57 euro, i contributi versati nel 2012 alle forme
pensionistiche individuali.
● Rigo RP30: serve per indicare le somme versate
per i familiari fiscalmente a carico per la parte da
questi non dedotta.
Se sono stati compilati più righi da RP27 a RP31,
l’ammontare massimo della deduzione non può superare 5.164,57 euro. In tal caso, l’importo delle singole deduzioni deve essere ridotto in misura tale che
la loro somma non sia superiore al limite di deducibilità.
INS aprile 2013_34-56:INS aprile 2007_28-48
29-03-2013
9:48
Pagina 48
48
Aprile 2013
DETRAZIONI PER IL RECUPERO EDILIZIO
QUADRO RP
SEZIONE III-A
Una sezione a parte del quadro RP è riservata alle
spese sostenute nel 2012 o negli anni precedenti per
interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Nella sezione III-A si indicano le spese sostenute e altri
dati utili per i calcolo della detrazione, mentre nella sezione III-B vanno indicati i dati catastali dell’immobile in cui
sono stati fatti gli interventi nel 2012.
Le spese per il recupero edilizio danno diritto alla
seguente detrazione d’imposta:
- 36% per le spese sostenute dal 2007 al 25 giugno
2012;
- 36% per le spese sostenute dal 2000 al 2005 e nel
2006 relative a fatture emesse a partire dal 1° ottobre
2006 nonché per le spese sostenute nel 2006 relative a
fatture emesse fino al 31 dicembre 2005;
- 41% per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture
che portano la data dal 1° gennaio al 30 settembre 2006.
Per le spese pagate dal 26 giugno 2012 al 30 giugno
2013 il bonus è del 50% (anzichè del 36%) e si può
calcolare su una spesa massima di 96.000 euro per
immobile (importo doppio rispetto all’ordinario limite dei 48.000 euro).
La detrazione continua ad essere ripartita in 10 rate
e ciò vale anche per gli over 75 o 80 che non possono più sfruttare la detrazione “veloce” di 5 e 3 rate.
Da quest’anno, pertanto, i contribuenti di età non inferiore a 75 o 80 anni non possono più scegliere una diversa
ripartizione della spesa, potendo ripartire il bonus solo in
10 anni, come gli altri cittadini, giovani e meno giovani.
Restano, comunque, valide le scelte fatte negli anni precedenti e, quindi, se il contribuente nel 2010 aveva, per
esempio, scelto di ripartire la detrazione in 5 anni, può
proseguire secondo tale rateazione fino al 2014.
Ricordiamo che già dall’anno scorso in caso di vendita
o donazione dell’immobile per il quale si sta beneficiando
della detrazione, le quote di detrazione non acora utilizzate
possono essere utilizzate dal venditore, oppure possono (e
non devono) essere trasferite all’acquirente. In caso di
morte del titolare, il diritto alla detrazione si trasmette
esclusivamente all’erede che detiene materialmente o
direttamente l’immobile su sui sono stati effettuati gli
interventi.
Il limite di spesa su cui applicare la detrazione è di:
● 96.000 euro per le spese sostenute dal 26 giugno al
31 dicembre 2012, al netto delle spese sostenute fino al
25 giugno nel limite di 48.000 euro;
● 48.000 euro per le spese sostenute dal 2003 al 2011;
● 77.468,53 euro per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2002.
Il limite di spesa su cui applicare la detrazione (per
quelle fino al 30 settembre 2006) si riferisce a ciascun
contribuente, ad ogni singolo immobile su cui sono stati
fatti i lavori e spetta separatamente per ciascun anno.
Per le spese sostenute dal 1° ottobre 2006 il limite di
spesa su cui calcolare la detrazione va riferito solo al
singolo immobile sul quale sono stati fatti i lavori e
quindi, in caso di più soggetti che hanno diritto al
bonus (ad esempio, comproprietari) il limite di
48.000 euro (o 96.000 euro) va ripartito tra gli stessi.
Se gli interventi consistono nella prosecuzione di lavori
iniziati negli anni precedenti sulla singola unità immobiliare, ai fini del computo del limite massimo delle spese
detraibili occorre tenere conto anche delle spese sostenute
negli anni precedenti (vedi esempio a pagina 50).
Ricordiamo che sono detraibili al 36% in 5 o 10 quote
annuali di pari importo, anche le spese sostenute dal 2002 al
2006 per interventi di manutenzione o salvaguardia dei
boschi a difesa del territorio contro i rischi di dissesto geologico.
Le condizioni
per ottenere la detrazione
Ricordiamo che è possibile usufruire della detrazione a
condizione che:
● le spese siano state pagate tramite bonifico bancario
o postale da cui risulti la causale del versamento
(dall’1/1/2012 scrivere: “Art. 16 bis TUIR”) il codice fiscale
DETRAZIONE PER CASE RISTRUTTURATE
La detrazione spetta anche per l’acquisto o
l’assegnazione di immobili che fanno parte di un edificio sul quale sono stati effettuati interventi di restauro
e risanamento conservativo, riguardanti l’intero edificio,
direttamento dall’impresa o dalla cooperativa. La percentuale è del:
- 36%, se il rogito è avvenuto dopo il 1° gennaio
2008 e i lavori di ristrutturazione sono stati eseguiti a
partire dal 2008. Per le spese degli anni passati la
detrazione spetta se il rogito è avvenuto dal 2002 al
2005 oppure dal 1° ottobre 2006 al 30 giugno 2007, a
patto che i lavori di ristrutturazione siano stati ultimati
entro fine 2006;
- 41% se il rogito è avvenuto dal 1° gennaio al 30
settembre 2006.
L’importo su cui spetta la detrazione d’imposta è
pari al 25% del prezzo di acquisto con un massimo di:
● 77.468,53 euro se l’atto di acquisto o di assegnazione è avvenuto entro il 30 giugno 2003 e riguarda
immobili facenti parte di edifici ristrutturati entro il 31
dicembre 2002;
● 48.000,00 euro se l’acquisto o l’assegnazione è
avvenuto dal 2008 in poi (oppure dal 2003 al 2006 e
riguarda unità immobiliari situate in edifici i cui lavori
di ristrutturazione sono stati ultimati dopo il 31 dicembre 2002). Si fa presente che per gli acquisti o assegnazioni effettuati dal 1° ottobre 2006 il limite di spesa
su cui applicare la percentuale va riferito solo alla singola unità immobiliare e quindi in caso di più soggetti
aventi diritto alla detrazione (comproprietari, ecc.) il
limite di spesa di 48.000 euro va ripartito tra gli stessi.
Anche per le spese relative all’acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati sostenute dal 26
giugno 2012 al 30 giugno 2013 la detrazione è
elevata al 50%, entro l’importo di 96.000 euro.
Anche per queste spese la detrazione deve essere
ripartita in 10 rate annuali di pari importo.
RP21 ed assistenziali
,00
per i quali spetta
INS aprile 2013_34-56:INS
aprile Assegno
2007_28-48
29-03-2013
al coniuge
la deduzione
dal reddito complessivo
RP22
Pagina 49
RP27 Deducibilità ordinaria
Codice fiscale del coniuge
Lavoratori di prima
,00
RP28 occupazione
RP23 servizi domestici e familiari
,00
Fondi in squilibrio
RP29 finanziario
RP24 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose
,00
RP30 Familiari a carico
2
1
Contributi per addetti ai
Aprile 2013
Esclusi dal sostituto
,00
9:48
RP25 Spese mediche e di assistenza per disabili
RP26 Altri oneri e spese deducibili
Codice
RP31
,00
1
2
Non esclusi dal sostituto
2
,00
1
2
,00
1
,00
2
,00
1
,00
,00
2
,00
,00
Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici
,00
2
,00
3
,00
RP32 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli impor
ti da rigo RP21 a RP31)
Sezione III A
Spese per le quali
spetta la detrazione
d’imposta del 36%,
del 41% o del 50%
(interventi di recupero
del patrimonio edilizio)
Anno
RP41
RP42
RP43
RP44
1
,00
Situazioni particolari
Periodo
2006/
2012
2
3
(vedere
istruzioni) Codice
Anno
4
6
5
Codice fiscale
Ridetermina3
zione rate
7
8
Numero rate
10
5
8
8
N. d’ordine
immobile
Importo rata
9
,00
10
,00
,00
,00
RP45
RP46
RP47
,00
,00
,00
RP48 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 41% (Righi col. 2 compilata con codice 1)
RP49 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 36% (Righi col. 2 compilata con codice 2 o non compilata)
,00
,00
RP50 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 50% (Righi col. 2 compilata con codice 3)
Sezione III B
Dati catastali identificativi RP51
49
Non esclusi dal sostituto
Quota TFR
Esclusi dal sostituto
1
,00
1
N. d’ordine
immobile Condominio
1
2
Codice comune
T/U
3
4
I/P
5
Sez. urb./comune
catast.
6
7
,00
Particella
Foglio
8
Subalterno
9
degli
immobili e altri dati
del
beneficiario
della detrazione
e la partita IVA o il codice
dal 2002 al 2012 in
Sez. urb./comune1 – nel caso di spese sostenute
N. d’ordine
Particella
I/P
Subalterno
per fruire della detrazione
Foglio
T/U
immobile Condominio Codice comune
catast.
relazione
a lavori8 iniziati in anni precedenti9 ed ancora in
fiscale
ditta alla
quale
viene
effettuato
il bonifico.
RP52
1
2
4
5
del 36%della
o del 50%
3
6
7
corso in tale anno;
● nella dichiarazione
dei redditi ( righi da RP51
a urb./comune
Sez.
N. d’ordine
Particella
I/P
Subalterno
Foglio
T/U
immobile Condominio Codice comune
di immobili
RP53 1 i dati
RP54) vengano indicati
dell’immobile
e catast. 2 7– nel caso 8di acquisto o assegnazione
2 catastali
4
5
3
9
6
ristrutturati
entro
il
31/12/2002
il
cui
atto
di
acquisto sia
altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.
CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)
DOMANDA ACCATASTAMENTO
stato stipulato
entro il 30/6/2003;
Va ricordato che dalN.14
maggio
2011Data
è stato abolito
Provincia Uff. Agenzia
Cod. Ufficio
d’ordine
Condominio
Serie
Numero
e
sottonumero
Data
Numero
Territorio/Entrate
Ag. Entrate
immobile
dati RP54
3 – per gli
interventi
di manutenzione
e salvaguardia
dei
l’obbligo di Altri
inviare
la comunicazione
7
8
9
1
2
3 preventiva al Centro
4
5
6
boschi
(spese
dal
2002
al
2006);
Operativo di Pescara.
RideterminaTipo
Casi
Rateazione
N. rata
Anno
Spesa totale
Importo rata
Sezione IV
zione rate
intervento
particolari
46 – per l’acquisto
o l’assegnazione8di immobili ristruttuAl posto
dell’invio della
il3 contribuente
4
1 comunicazione,
5
2
7
Spese
per le quali
RP61
,00
,00
spetta compilare
la detrazione la Sezione III-B (righi da RP51 a RP54).
rati dopo il 31/12/2002.
deve
RP62
d’imposta del 55%
,00
,00
Le
colonne
5,
6
e
7
riguardano
situazioni
particolari
e
Ciò
valefinalizzati
anche per l’acquisto di box o posti auto di perti(inteventi
RP63
,00
,00
al risparmio
energetico)
devono essere compilate soltanto dai seguenti contribuenti:
nenza
dell’abitazione.
RP64
,00
- di età non inferiore a 75 ,00
o 80 anni che, con riferimento
RP65 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE 55% (Sommare gli importi da rigo RP61 a RP64)
,00
alle
spese
sostenute
in
anni
precedenti
hanno
rideterminaSezione V
Tipologia N. di giorni Percentuale
N. di giorni Percentuale
Lavoratori
dipendenti
che
trasferiscono
Inquilini
di
alloggi
adibiti
RP72
to negli
annila residenza
dal 2008
al 2011,
delle 2rate;
Dati per fruire di detrazioni RP71 ad abitazione principale
1
2
3
1
per motivi
di lavoroil numero
per canoni di locazione
che
hanno
ereditato,
acquistato
o
ricevuto
in donazioSpese
acquisto
mobili,
Sezione VI
Codice
dei cani
RP83
Altre detrazioni
RP81 Mantenimento
RP82 elettrodomestici, TV,
ne
l’immobile
dai
predetti
soggetti.
Dati per fruire di altre
1
2
guida (Bararre la casella)
computer (ANNO 2009)
,00
,00
detrazioni
● In particolare, nella colonna 5 indicare il codice:
RP41 - RP47
“1” - se il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevuPer ogni anno, ogni singola unità immobiliare e per ogni
to in donazione l’immobile da un soggetto che, avendo
parte comune di edificio residenziale che ha subito interun’età non inferiore a 75 anni, aveva scelto di rateizzare
venti di recupero deve essere compilato un singolo rigo
ovvero aveva rideterminato, la spesa in 3 o 5 rate;
(da RP41 a RP47).
“2” se il contribuente ha compiuto 80 anni nel 2010 o
I dati da indicare sono i seguenti:
2011
ed ha rideterminato nel medesimo anno in 3 rate la
● nella colonna 1 va indicato l’anno in cui sono state
detrazione che nella precedente dichiarazione aveva ridesostenute le spese;
terminato in 5 rate;
● la colonna 2 riguarda le spese sostenute nel 2006
“3” - se il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevu(escluse quelle per la manutenzione e salvaguardia dei
to in donazione l’immobile da un soggetto che, avendo
boschi) o nel 2012 per indicare uno dei seguenti codici:
compiuto 80 anni nel 2010 o 2011 aveva rideterminato in
“1”: se le spese riguardano fatture emesse dal 1° gen3 rate la detrazione che nella precedente dichiarazione
naio al 30 settembre 2006 (detrazione 41%);
aveva già rideterminato in 5 rate;
“2”: se le spese pagate sono relative a fatture emesse
“4” - se nel 2011 o 2012 il contribuente ha ereditato,
dal 1° ottobre al 31 dicembre 2006 o prima del 1° gennaio
acquistato o ricevuto in donazione l’immobile da un sog2006 e spese sostenute dal 1° gennaio 2012 (detrazione
getto che aveva ripartito la spesa in 10 rate e quindi non
36%);
rientra in uno dei casi precedenti;
“3”: spese sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre
● nella colonna 6 indicare l’anno in cui è stato rideter2012 (detrazione al 50%);
minato il numero delle rate. Chi ha compilato la colonna 5
● nella colonna 3 va indicato il codice fiscale di chi evenindicando i codici “2” o “3”, e quindi si trova in uno dei
tualmente ha presentato, anche per conto del dichiarante,
due casi che prevedono la doppia rideterminazione, deve
l’apposito modulo di comunicazione per fruire della detraindicare in questa colonna l’anno della prima rideterminazione per i lavori iniziati prima del 14/5/2011 (ad esempio,
zione;
il comproprietario dell’immobile). Tale colonna non deve
● nella colonna 7 deve essere indicato il numero delle
essere compilata se la comunicazione è stata effettuata
rate (5 o 10) in cui è stata ripartita la detrazione nell’anno
direttamente dal contribuente. Per gli interventi su parti
di sostenimento della spesa;
condominiali iniziati prima del 14/5/2011 va indicato il
● nella colonna 8 indicare nella casella corrispondente
codice fiscale del condominio o della cooperativa. Per i
al numero delle rate (3, 5 o 10) il numero della rata di cui
lavori iniziati dopo tale data si deve indicare il codice fiscale
si intende usufruire. Ad esempio, se la spesa è stata sostedel condominio e barrare la casella 2 “Condominio” di uno
nuta nel 2008 e si è scelta la ripartizione in dieci rate,
dei righi da RP51 a RP54 senza riportare i dati catastali
occorre indicare “5” nella casella contraddistinta dal numerichiesti.
ro 10;
Per l’acquisto o l’assegnazione di immobili che fanno
● nella colonna 9 l’importo di ciascuna rata delle spese
parte di edifici ristrutturati deve essere indicato il codice
sostenute (dividere la spesa sostenuta per il numero delle
fiscale dell’impresa di costruzione o ristrutturazione o
rate prescelte: 3, 5 o 10). Se è stata compilata la colonna 7
della cooperativa che ha effettuato i lavori.
“rideterminazione delle rate” per stabilire l’importo della
● la colonna 4 deve essere compilata solo da chi si trova
in una di queste situazioni, indicando il relativo codice:
rata da indicare nella colonna 9 è necessario:
Come si compila
la Sezione III-A
INS aprile 2013_34-56:INS aprile 2007_28-48
29-03-2013
9:48
Pagina 50
PERIODO D’IMPOSTA 2012
CODICE FISCALE
PERSONE FISICHE
2013
50
REDDITI
genzia
Mod. N.
1
QUADRO
RP le
1) sommare
2
Interessi per77.468,53
mutui contratti nelper
1997 le spese fino al 2002).
96.000RP9o ancora
per recupero edilizio
spese
sostenute;
sanitarie
RP1 Spese
2) sottrarre il totale degli
importi delle rate già,00utilizzate
RP2 Spese sanitarie per familiari non a carico
Sezione I
nelle
precedenti
dichiarazioni
(tenendo
conto anche delle rate
Spese per le quali
RP3 Spese sanitarie per disabili
spetta la detrazione
eventualmente
non
usufruite
nell’anno
in
RP4 Spese veicoli per disabili cui spettavano);
d’imposta del 19%
3) dividere il risultato
ottenuto
leguida
tre o cinque rate
per l’acquistoper
di cani
RP5 Spese
rateizzate
in precedenza
indicate nella colonna
In sanitarie
pratica,
la rata
spettante è pari a:
RP68.Spese
ONERI E SPESE
1
2
1
2
1
2
,00
Totale spese sostenute
rate già utilizzate
Interessi per mutui -ipotecari
RP8 per acquisto altri immobili
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3
o
5
Altre spese
1
2
(Codice spesa
RP10 costruzione
Ricordiamo
chedell’abitazione
se l’importo
delle
principale
spese sostenute
nel
,00
,00
2012
si Interessi
riferisce
alla
prosecuzione
di lavori iniziati
per prestiti
o mutui
agrari
,00 RP11
,00 in
anni
precedenti
suvitauna
Assicurazioni sulla
e controsingola
gli infortuni unità immobiliare,
,00 RP12
,00
l’importo
sudi istruzione
cui calcolare la rata (da indicare,00
nella
,00 RP13 Spese
colonna
9) funebri
non può essere superiore alla differenza
,00
,00 RP14 Spese
Spese per euro
addetti all’assistenza
personale
,00 per
tra RP15
48.000,00
(o 96.000
euro) e quanto speso
sport ragazzi negli anni precedenti.
RP16 Spese
,00
,00
,00
lo stesso
intervento
1
,00 RP18
)
,00
Interessi per mutui ipotecari per la
,00
RP7 Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale
RP17
Aprile 2013
QUADRO RP – Oneri e spese
ntrate
1
Altre spese
(Codice spesa
2
2
1
Altre spese
(Codice spesa
,00 RP19
)
2
,00
)
Rateizzazioni spese
è barrata la casella 1, indicare importo rata,
Sommare gli importi
Sommare gli importi
TOTALE SPESE SU CUI di
Per l’acquisto o l’assegnazione
immobili Seche
LaRP1colonna
deve
compialtrimenti sommare
col. 2, RP2 e 10
RP3 (n. d’ordine
dal rigo RP4 immobile)
a RP19
di
colonnaessere
2 e colonna
3
righi RP1, RP2 e RP3
RP20 DETERMINARE
LA DETRAZIONE l’importo da indicare
fanno parte di edifici ristrutturati
,00 In particolare si,00
lata per gli,00
interventi iniziati nel 2011.
dovrà
Contributi
Sezione
II
CSSN-RC veicoli
CONTRIBUTI
PER PREVIDENZA
COMPLEMENTARE
nella
colonna
9 va calcolato
indicare il numero
progressivo
che indica
l’immobile su cui
previdenziali facendo riferimento al
Spese e oneri
dal sostituto
Non esclusi dal sostituto
ed assistenziali
,00
,00
per i del
quali spetta
25%
prezzo di RP21
acquisto
tenendo sempre conto
del
sono
stati eseguiti i lavori. Esclusi
Lo stesso
numero
dovrà essere
Assegno al coniuge
la deduzione
RP27 Deducibilità ordinaria
,00
,00
riportato nella successiva Sezione III-B.
limite
massimo
di spesa previsto (48.000 euro, oppure
dal reddito
complessivo
1
2
1
3
4
2
1
RP22
Codice fiscale del coniuge
Lavoratori di prima
2
1
RP28 occupazione
,00
ESEMPIO 1 - PROSECUZIONE LAVORI
Contributi per addetti ai
RP23 servizi domestici e familiari
ristrutturazione
sostenute nel 2011:
2
1
Fondi in squilibrio
RP29 finanziario
2
,00
,00
Spese di
€ 30.000.
,00
,00
,00
Spese di ristrutturazione
sostenute
2012 religiose
in prosecuzione del
intervento:
€ 20.000. ,00
a carico
liberaliaa marzo
favore di istituzioni
RP30 Familiari
,00
,00medesimo
RP24 Erogazioni
In questo caso, poiché le spese sono state pagate prima del 26 giugno 2012,Fondo
il limite
massimo
da prendere
pensione
negoziale dipendenti
pubblici in considerazione è
RP31
RP25 Spese mediche e di assistenza per disabili
Non –
esclusi
dal sostituto
di 48.000 euro e l’importo
da indicare nella colonna 9 è di 1.800 euro,,00
così determinato:
48.000 (limite
massimo)
30.000
(spesa
Quota TFR
Esclusi dal sostituto
Codice
Altri
oneri
e
spese
deducibili
RP26
sostenuta nel 2011) = € 18.000.
,00
,00
,00 D’IMPOSTA 2012
,00
PERIODO
€ 18.000 : 10 rate RP32
= € 1.800.
TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare
gli impor
ti da rigo RP21 a RP31)
,00
CODICE
FISCALE
1
Sezione III A
Spese per le quali
spetta la detrazione
d’imposta del 36%,
del 41% o del 50%
(interventi di recupero
del patrimonio edilizio)
1
Spese per le quali
spetta la detrazione
d’imposta del 19%
(vedere
istruzioni) Codice
Anno
4
6
5
Codice fiscale
2011 FISICHE
RP41PERSONE
2
RP42 2012
RP43 genzia
RP44 ntrate
2013
Indicare “2” per leRP45
spese
anteRP26/6/2012
RP46
QUADRO
Spese sanitarie
conE SPESE
detrazione RP1
36%
ONERI
RP47
Sezione I
Situazioni particolari
Periodo
2006/
2012
2
3
Anno
1
2
1
1
REDDITI
Ridetermina3
zione rate
7
8
1
2
1
2
2
3
Numero rate
10
5
8
3.000 ,00
1.000 ,00
9
QUADRO RP – Oneri e spese
Codice relativo
,00
Interessi per mutui contratti nel 1997
per recupero edilizio
RP9
,00
,00
,00
sanitarie
perSUL
familiari
nonDETERMINARE
a carico
TOTALE
SPESE
QUALE
DETRAZIONE 41% (Righi
conmutui
codice
1)
RP2 Spese
RP48
Interessi per
ipotecari
per la
,00 col. 2 compilata
RP10 costruzione dell’abitazione principale
sanitarie
perSUL
disabili
RP3
TOTALE
SPESE
QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 36% (Righi
con codice 2 o non compilata)
RP49Spese
,00 col. 2 compilata
,00
,00
2
4.800
2 - PROSECUZIONE LAVORI POST
RP53
immobile
1 spese
Altre
,00
Subalterno ,00
3
9
Sez. urb./comune
,00
catast.
Spese funebri
Particella
RP14
Foglio
5
6
7
RP15 Spese per 8addetti all’assistenza personale
1
26 GIUGNO
2012
Sez. urb./comune
Spese sport ragazzi
Particella
I/P
Foglio
,00
,00 RP16
catast.
I/P
,00
,00
veicoli
per disabili
Interessi per
o 3)
mutui agrari
RP4
RP11
TOTALE
SPESE
SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 50% (Righi
2 compilata
conprestiti
codice
RP50Spese
,00 col.
1
2
Sez. urb./comune
N. d’ordine
per l’acquisto di cani guida
Assicurazioni sulla vita e contro
gli infortuni
Particella
I/P
RP5 Spese
Sezione III B
Foglio
T/U
,00 RP12
immobile Condominio Codice comune
catast.
Dati catastali identificativi RP51
8
6
7
H501 1 4U 2 5 I
845
Spese di istruzione
RP6 Spese11sanitarie 2rateizzate in3precedenza
,00 RP13 15
degli immobili e altri dati
N. d’ordine
mutui ipotecari acquisto abitazione principale
per fruire della detrazione RP7 Interessi
T/U
immobile Condominio Codice comune
RP52 1
2
4
del 36% o del 50%
3
Interessi per mutui ipotecari
RP8
ESEMPIO
d’ordine altri immobili
perN.acquisto
Condominio Codice comune
T/U
1
Mod. N. ,00
2
1
10
,00
alla prosecuzione
dei lavori
1
N. d’ordine
immobile
Importo rata
8
2
1
,00
Subalterno ,00
9
2
,00
Subalterno ,00
2
4
5
Altre
Altre spese
8
3
9
6 spese
7
RP17 (Codice
Spese di ristrutturazione
sostenute
nel
,00 RP18 (Codice spesa
,00 RP19 (Codice spesa
,00
spesa
) 2010: € 10.000
)
)
Rateizzazioni spese
Se è barrata la casella 1, indicare importo rata,
Sommare gliDOMANDA
importi
Sommare gli importi
TOTALE
SPESE
SU
CUI
CONDUTTORE
(estremi
registrazione
contratto)
ACC
ATASTAMENTO
Spese di ristrutturazione
sostenute
nel
2011
in
prosecuzione
del
medesimo
€
30.000
altrimenti
sommare
RP1 col. 2, intervento:
RP2 e RP3
dal
rigo RP4 a RP19
di
colonna
2
e
colonna
3
righi
RP1,
RP2
e
RP3
RP20 DETERMINARE
Provincia Uff. Agenzia
Cod. Ufficio
N. d’ordine
Condominio
Serie
Numero
e sottonumero intervento:
Data
Numero
LA
DETRAZIONE
,00Ag. Entrate
,00
,00
Spese di ristrutturazione
sostenute
nel 2012Data
in prosecuzione
del
medesimo
Territorio/Entrate
immobile
Altri dati RP54 1
7
8
9
2
3
4
5
6
Contributi
Sezione
II
CSSN-RC
veicoli
CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE
- fino al 25 giugno = € 10.000
previdenziali
Spese e oneri
RideterminaTipo
Casi
NonImporto
esclusirata
dal sostituto
Rateazione
Anno
Spesa totale Esclusi dal sostituto
assistenziali
Sezione
,00N. rata
- dopo
ilspetta
25 giugnoRP21
= €ed16.000
intervento
particolari ,00zione rate
per
i qualiIV
4
3
1
5
6
2
7
8
Spese
per le quali
Assegno
al
coniuge
ordinaria
la
deduzione
RP27 Deducibilità
,00
,00
RP61
Devono
essere compilati
due righi per l’anno 2012:
,00
,00
spetta
la
detrazione
dal reddito complessivo
fiscale
del coniuge
RP62 prima Codice
d’imposta
55% sostenute
,00la rata da indicare nella,00
- per ledel
spese
del 26
giugno
2012 l’importo detraibile è di 8.000
euro
e, dunque,
colonLavoratori
di prima
RP22
RP28 occupazione
,00
,00
,00negli
RP63 dalla seguente operazione: 48.000 (limite massimo)
,00
,00
na(inteventi
è di finalizzati
800
euro, data
– 40.000 (spesa complessivamente
sostenuta
al9risparmio
energetico)
Contributi per addetti ai
,00
,00
anni 2010 e 2011). RP64
Fondi in squilibrio
RP23 servizi domestici e familiari
RP29 finanziario
TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE 55%
gli importi da rigo RP61 a RP64)
,00
,00
,00(Sommare
€ 8.000 : 10 rate =RP65
€ 800.
a carico
liberali
a favore
di istituzioni
religiose
Sezione
Vspese sostenute
RP30 Familiari
,00
,00mas,00l’intero
Tipologia
N. di giornispetta
RP24 Erogazioni
N. di giorni ilPercentuale
Percentuale
-Datiper
le
dal
26
giugno
2012,
la
detrazione
per
importo,
poiché
non
è
stato
raggiunto
limite
Lavoratori
dipendenti
che
trasferiscono
Inquilini
di
alloggi
adibiti
RP72 la residenza per motivi di lavoro
per fruire di detrazioni RP71 ad abitazione principale
2
3
2
Fondocomplessiva
pensione negoziale
dipendenti pubblici
per canoni
di locazione
simo
consentito
dei 96mila
euro.
Infatti:
96.0001 per
(limite
(spesa
sostenuta
negli1 anni 2010,
2011 e
mediche
e di assistenza
disabilimassimo) – 48.000
RP31
RP25 Spese
Non esclusi dal sostituto
acquisto mobili,
Sezione
VI
Quota
TFR
Esclusi dal
sostituto
,00
Codice
fino
al 25/6/2012,
ricondotta
nel limite
= Spese
48.000
(residuo
limite
di spesa
usufruibile).
dei massimo)
cani
elettrodomestici,
TV,
RP83 Altre detrazioni 1
RP81 Mantenimento
RP82
Dati per fruire di altre
2
(Bararre
la casella)
guida
Codice computer (ANNO 2009)
Altri
oneri
e
spese
deducibili
RP26
,00
,00
,00
,00
,00
detrazioni
L’importo della rata da indicare nella colonna 9, pertanto, sarà pari a € 1.600 (16.000 : 10 rate).
1
1
2
1
1
2
2
1
3
2
4
2
2
1
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
2
3
RP32 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli impor
ti da rigo RP21 a RP31)
Sezione III A
Spese per le quali
spetta la detrazione
d’imposta del 36%,
del 41% o del 50%
(interventi di recupero
del patrimonio edilizio)
Anno
RP41
RP42
RP43
RP44
1
2010
2011
2012
2012
,00
Situazioni particolari
Periodo
2006/
2012
2
3
(vedere
istruzioni) Codice
Anno
4
6
5
Codice fiscale
1
1
1
1
2
3
Rideterminazione rate
7
8
Numero rate
10
5
3
8
8
3
2
1
1
Importo rata
1.000 ,00
3.000 ,00
800 ,00
1.600 ,00
9
Indicare “2” per le spese
fino al 25/6/2012 e “3”
per quelle successive
RP45
RP46
RP47
Condominio
N. d’ordine
immobile
1
Condominio
RP53
N. d’ordine
immobile
1
Condominio
RP54
N. d’ordine
immobile
1
Condominio
Dati catastali identificativi RP51
degli immobili e altri dati
per fruire della detrazione
RP52
del 36% o del 50%
1
2
Codice comune
3
2
2
I/P
T/U
F205
U
4
Codice comune
T/U
3
4
Codice comune
T/U
3
4
5
I
I/P
5
I/P
5
,00
Sez. urb./comune
catast.
,00
4.800
1.600
Particella
Foglio
6
495
7
Sez. urb./comune
catast.
6
Altri dati
Sezione IV
Spese per le quali
spetta la detrazione
d’imposta del 55%
(inteventi finalizzati
al risparmio energetico)
RP61
Tipo
intervento
1
2
3
Anno
2
9
Particella
9
Casi
particolari
3
Rideterminazione rate
4
5
DOMANDA ACCATASTAMENTO
Cod. Ufficio
Ag. Entrate
5
7
Provincia Uff. Agenzia
Territorio/Entrate
8
9
Spesa totale
N. rata
6
Numero
7
6
Rateazione
Data
Importo rata
8
,00
,00
,00
,00
RP63
,00
RP64
,00
RP65 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE 55% (Sommare gli importi da rigo RP61 a RP64)
Inquilini di alloggi adibiti
Dati per fruire di detrazioni RP71 ad abitazione principale
per canoni di locazione
Dati per fruire di altre
4
Numero e sottonumero
Subalterno
8
7
RP62
Sezione V
Sezione VI
Serie
Subalterno
8
Foglio
6
RP81 Mantenimento dei cani
Tipologia
1
RP82
N. di giorni
2
Percentuale
3
Spese acquisto mobili,
elettrodomestici, TV,
RP72
,00
3
9
Particella
7
Sez. urb./comune
catast.
,00
Subalterno
48
8
Foglio
CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)
Data
1
1
,00
RP50 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 50% (Righi col. 2 compilata con codice 3)
N. d’ordine
immobile
1
10
,00
RP48 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 41% (Righi col. 2 compilata con codice 1)
RP49 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 36% (Righi col. 2 compilata con codice 2 o non compilata)
Sezione III B
N. d’ordine
immobile
Lavoratori dipendenti che trasferiscono
la residenza per motivi di lavoro
RP83 Altre detrazioni
Codice
,00
,00
,00
N. di giorni
1
Percentuale
2
INS aprile 2013_34-56:INS aprile 2007_28-48
29-03-2013
9:50
Pagina 51
Aprile 2013
51
da RP41 a RP47 nei quali non risulta compilata la
colonna 2 (periodo 2006) oppure è compilata con il
codice 2 e cioè si tratta di fatture emesse in data precedente al 2006 oppure fatture emesse dal 1° ottobre al
31 dicembre 2006.
Nel nuovo rigo RP50, infine, scrivere la somma delle
spese detraibili al 50% vale a dire gli importi indicati nei
righi da RP41 a RP47 nei quali è compilata la colonna 2
con il codice 3.
RP48 - RP50
Nel rigo RP48 va indicato il totale delle spese per le
quali spetta la detrazione del 41%. A tal fine occorre
sommare gli importi indicati nei righi da RP41 a RP47
nei quali è stato indicato il codice “1” nella colonna 2
(spese dal 1° gennaio al 30 settembre 2006).
Nel rigo RP49 si inserisce, invece, il totale delle spese
sul quale determinare la detrazione del 36%. In particolare, va indicata la somma degli importi indicati nei righi
ESEMPIO 3 - ACQUISTO IMMOBILE RISTRUTTURATO
Contribuente che a febbraio 2012 ha acquistato per 200.000 euro un appartamento situato in un edificio interamente ristrutturato dall’impresa di costruzione.
Per tale acquisto spetta una detrazione d’imposta pari al 25% del prezzo di acquisto (cioè € 200.000,00 x 25% = €
50.000,00). Tuttavia, poiché, tale importo supera il tetto massimo dei 48.000 euro, la detrazione del 36% potrà essere calcolata solo su 48.000 euro. L’importo della rata da indicare nella colonna 9, pertanto, sarà pari a € 4.800 (48000 : 10 rate).
R
TALE O
E SPES
Sezione III A
Spese per le quali
spetta la detrazione
d’imposta del 36%,
del 41% o del 50%
(interventi di recupero
del patrimonio edilizio)
Anno
RP41
RP42
1
2012
DUCIBILI (
mare gli i
da rigo
a RP31)
00
Situazioni particolari
Periodo
2006/
2012
2
3
(vedere
istruzioni) Codice
Anno
4
6
5
Codice fiscale
4
039970058573
Rideterminazione rate
7
8
Numero rate
10
5
3
1
8
8
N. d’ordine
immobile
Importo rata
9
4.800
,00
10
,00
RP43
RP44
Indicare il codice fiscale
dell’impresa
di costruzione
RP45
RP46
RP47
,00
Indicare “4” perché
l’atto d’acquisto è stato
stipulato nel 2012
,00
,00
,00
,00
RP48 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 41% (Righi col. 2 compilata con codice 1)
RP49 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 36% (Righi col. 2 compilata con codice 2 o non compilata)
,00
4.800
RP50 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 50% (Righi col. 2 compilata con codice 3)
Dati catastali identificativi RP51
degli immobili e altri dati
per fruire della detrazione
RP52
del 36% o del 50%
N. d’ordine
immobile
1
Condominio
N. d’ordine
immobile
1
Condominio
RP53
N. d’ordine
immobile
1
Condominio
RP54
N. d’ordine
immobile
1
Condominio
Sezione III B
2
2
2
Codice comune
T/U
3
4
Codice comune
T/U
3
4
Codice comune
T/U
3
4
I/P
5
Sez. urb./comune
catast.
5
I/P
9
Particella
Foglio
9
Particella
Foglio
6
Altri dati
IV
Tipo
2
3
Serie
4
Casi
ol
Numero e sottonumero
5
rmina-
9
DOMANDA ACCATASTAMENTO
Cod. Ufficio
Ag. Entrate
6
N
Subalterno
8
7
CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)
Data
Subalterno
8
7
Sez. urb./comune
catast.
Subalterno
8
7
Sez. urb./comune
catast.
6
5
,00
Particella
Foglio
6
I/P
,00
Data
7
Numero
8
Provincia Uff. Agenzia
Territorio/Entrate
9
a totale
COME SI COMPILA LA SEZIONE III-B
a sezione III-B deve essere compilata solo per i lavori iniziati a partire dal 2011 per indicare i dati catastali (e non) dell’immobile su cui sono stati fatti
gli interventi. Queste informazioni sono necessarie per
usufruire della detrazione del 36% o del 50%.
L
Questa sezione deve essere compilata nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è
stata sostenuta la spesa (ad esempio, Unico 2013
per le spese pagate nel 2012) o, comunque, nella
prima dichiarazione in cui si usufruisce della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Non è obbligatorio indicare nuovamente i dati identificativi degli immobili nella dichiarazione dei redditi in
cui vengono riportate le successive rate in cui è ripartita
la detrazione.
I dati da indicare nei righi da RP51 a RP53 sono i seguenti:
● colonna 1: riportare il numero progressivo che
identifica l’immobile, oggetto dei lavori di ristrutturazione, indicato nella colonna 10 della Sezione III A;
● la colonna 2 deve essere barrata per gli interventi
effettuati su parti comuni condominiali. In questo caso
nella colonna 3 della sezione III-A va riportato il codice
fiscale del condominio, mentre non devono essere com-
pilate le successive colonne dei righi da RP51 a RP53,
relative ai dati catastali dell’immobile, in quanto tali dati
saranno indicati dall’amministratore di condominio nel
quadro AC della propria dichiarazione dei redditi;
- colonna 3: indicare il codice catastale del comune
dove è situata l’unità immobiliare;
- colonna 4: scrivere ”U” se l’immobile è censito nel
catasto edilizio urbano (oppure “T” per il catasto terreni);
- colonna 5: indicare: “I” se si tratta di immobile intero, oppure “P” se si tratta di porzione di immobile;
- colonna 6: riportare le lettere o i numeri della “sezione urbana” indicati nel certificato catastale (se presenti). Per gli immobili situati nelle zone dove è vigente
il sistema tavolare indicare il codice il “comune catastale”;
- colonne 7, 8 e 9: indicare, rispettivamente, il numero di foglio, particella e subalterno indicati nel documento catastale.
Se le spese di ristrutturazione sono state sostenute dall’inquilino (o comodatario) si deve compilare
anche il rigo RP54 (colonne da 3 a 6) per indicare
gli estremi di registrazione del contratto di affitto
o di comodato. Se l’immobile non è ancora censito al momento della presentazione della denuncia
dei redditi devono essere riportati gli estremi della domanda di accatastamento (colonne da 7 a 9).
INS aprile 2013_34-56:INS aprile 2007_28-48
29-03-2013
9:48
52
Pagina 52
Aprile 2013
ONERI DETRAIBILI AL 55%
QUADRO RP
SEZIONE IV
La sezione IV – righi da RP61 a RP65 – interessa chi
nel 2012 e/o negli anni precedenti ha eseguito interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, per i quali spetta
una detrazione d’imposta del 55%.
Per le spese sostenute nel 2012 e/o nel 2011 la
spesa deve essere ripartita in 10 rate annuali di
pari importo.
Per le spese del 2010 e 2011 la detrazione è ripartita in 5 rate, mentre per quelle sostenute nel
2008 le rate annuali continuano ad essere scelte
dal contribuente (da 3 a 10).
Per ciascun intervento è stabilito un limite massimo
di detrazione che va riferito all’unità immobiliare. Pertanto, in caso di più proprietari (o detentori) che partecipano alla spesa, il limite va suddiviso tra di loro in ragione dell’importo effettivamente sostenuto.
La detrazione del 55% non è cumulabile con altre
agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi,
come ad esempio il bonus del 36% per il recupero del
patrimonio edilizio né con altri contributi comunitari, regionali o locali eventualmente riconosciuti per i medesimi interventi.
Va ricordato che in caso di vendita dell’immobile
per il quale si sta beneficiando del bonus del
55%, le quote di detrazione non ancora utilizzate
possono essere utilizzate dal venditore oppure
possono (e non devono) essere trasferite
all’acquirente.
In caso di morte di chi aveva diritto allo sconto del
55% la detrazione si trasmette soltanto all’erede che
detiene materialmente e direttamente l’immobile.
Come si compila
la Sezione IV
RP61 - RP65
Nella col onna 1 deve essere indicato il codice che
individua il tipo di intervento:
1 - per gli interventi di riqualificazione energetica. Sono tali gli interventi finalizzati alla riduzione del
fabbisogno di energia primaria che permettono di
conseguire un indice di prestazione energetica per la
climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20%
rispetto ai valori richiesti. Rientrano, ad esempio, la
sostituzione o l’installazione di climatizzazione invernale anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse, gli impianti
di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione non aventi le
caratteristiche indicate richieste per la loro inclusione
negli interventi descritti ai punti successivi. L’importo
da indicare con questo codice non può superare
181.818,18 euro.
2 - per gli interventi sull’involucro di edifici esistenti. Si tratta, ad esempio, degli interventi su edifici
(o parti di essi) relativi a strutture opache verticali
(pareti), strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), fornitura e posa in opera di materiale coibente, di materiale ordinario, di finestre nuove comprensive di infissi, miglioramento termico di componenti vetrati esistenti, demolizione e ricostruzione
dell’elemento costruttivo, a patto che siano rispettati
i requisiti richiesti di trasmittanza termica definiti con
decreto del Ministro dello sviluppo economico
11/3/2008. L’importo massimo su cui calcolare la
detrazione è di 109.090,90 euro.
3 - Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per uso domestico. L’importo
massimo su cui calcolare la detrazione è di
109.090,90 euro.
4 - Nuove caldaie. Si tratta della sostituzione (integrale o parziale), di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Rientra in questa tipologia di spesa anche la
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia.
L’importo massimo su cui calcolare la detrazione è di
54.545,45 euro.
Dal 2012 questa detrazione spetta anche per la
sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
Gli altri dati da indicare sono i seguenti:
- nella colonna 2, l’anno in cui sono state sostenute le spese;
- nella colonna 3, indicare il codice:
“1” nel caso di spese sostenute per lavori iniziati
dal 2008 al 2011 e ancora in corso nel 2012;
“2” se dal 2009 al 2012 il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l’immobile;
“3” se ricorrono contemporaneamente le condizioni 1 e 2;
- la colonna 4 è riservata a chi dal 2009 al 2012
ha acquistato, o ereditato un immobile oggetto di lavori di riqualificazione energetica nel corso del 2008
e che intende rideterminare il numero delle rate in
cui ripartire la detrazione residue (la detrazione potrà
essere rideterminata solo in 10 rate). Chi si trova in
questa situazione deve indicare nella colonna 4 il numero delle rate in cui è stata inizialmente ripartita la
detrazione (scelta effettuata dal soggetto dal quale
l’immobile è stato ereditato o acquistato);
- nella colonna 5 indicare il numero di rate in cui
va ripartita la detrazione:
● se la spesa è del 2011 e/o del 2012 indicare
‘10’ (numero delle rate in cui è possibile ripartire la
detrazione);
● se la spesa è stata sostenuta nel 2009 e/o 2010
indicare ‘5’;
● se la spesa è stata sostenuta nel 2008 indicare il
numero di rate, compreso tra ‘3’ e ‘10’, in cui si è
scelto di ripartire la detrazione. La scelta del numero
INS aprile 2013_34-56:INS aprile 2007_28-48
29-03-2013
9:48
Pagina 53
Aprile 2013
53
di rate operata inizialmente è irrevocabile. Se è stata
nale (codice 4): l’importo da indicare non può superare 54.545,45 euro, in quanto la detrazione massicompilata la colonna 4, in questa colonna indicare
ma consentita è di 30 mila euro.
“10” (numero rate in cui è possibile rideterminare);
- nella colonna 8, l’importo della rata, così ottenu- nella colonna 6 indicare il numero della rata che
to:
si utilizza nell’anno 2012 (“1” per le spese del 2012,
“2” per le spese del 2011, ecc.);
spesa sostenuta (colonna 7)
- nella colonna 7,, l’importo della spesa sostenuta
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
numero rate (colonna 5)
entro i limiti previsti per ciascun tipo di intervento e
PERIODO D’IMPOSTA 2012
cioè:
Per chi ha rideterminato il numero delle rate (e quindi
CODICE FISCALE
a) riqualificazione energetica (codice 1): l’importo
ha compilato la colonna 4) l’importo della rata da indicada indicare non può superare 181.818,18 euro, in
re nella colonna 8 sarà così determinata:
quanto la detrazione
massima
consentita è di 100
PERSONE
FISICHE
REDDITI
mila euro (181.818,18
x 55% = 100.000);
2013
spesa sostenuta (colonna 7) - Rate utilizzate
QUADRO
e–spese
b) coperture, pavimenti
e in- RP – Oneri –
genziae infissi (codice 2)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mod. N.
10
stallazione di pannellintrate
solari (codice 3): l’importo da
indicare non può essere superiore a 109.090,90 euLa somma
degli importi indicati nella colonna 8 dei riInteressi per mutui contratti nel 1997
RP
RP1 Spese sanitariemassima consentita è di
ro,QUADRO
visto
che
la detrazione
ghi,00daRP9
RP61
a RP64,
va scritta nel rigo RP65.
per recupero
edilizio
ONERI
E SPESE
,00
,00
60Sezione
milaI euro;
La
detrazione
d’imposta
va poi indicata nel rigo
RP2 Spese sanitarie per familiari non a carico
Interessi per mutui ipotecarispettante
per la
,00
RP10 costruzione dell’abitazione principale
Spese
per le quali
c) sostituzione
di impianti
didisabili
climatizzazione inverRN19.
Spese sanitarie per
RP3
,00
,00
1
spetta la detrazione
d’imposta del 19%
2
RP4 Spese veicoli per disabili
Spese per l’acquistoAL
di cani
guida
ESEMPIO - SPESERP5
DETRAIBILI
55%
RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza
1
2
1
2
1
2
,00 RP11 Interessi per prestiti o mutui agrari
,00 RP12 Assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni
,00
,00 RP13 Spese di istruzione
,00
,00
Il signor Mario nel
ha ipotecari
fattoacquisto
installare
gli infissi) che rispettano i requisiti del ,00
risparInteressi mutui
abitazione delle
principale nuove finestre (compresi
RP72010
,00 RP14 Spese funebri
mio energetico e ha speso
8.500
euro
(per
queste
spese
indicare
il
codice
2
nella
colonna
1).
Spese
per
addetti
all’assistenza
personale
RP15
Interessi per mutui ipotecari
,00
Nel 2012, poi, haRP8speso
6.000
euro per la sostituzione dell’impianto
di climatizzazione invernale
(indicare il codice
4
per acquisto
altri immobili
,00
,00
,00 RP16 Spese sport ragazzi
nella colonna 1). RP17 Altre spese
Altre spese
Altre spese
RP19
RP18
,00
,00
,00
(Codice spesa
)
(Codice spesa
)
spesa
)
Per le spese del 2010TOTALE
si poteva
scegliere
la detrazione
in 5 larate
e,1, quindi,
l’importo
della(Codice
rata
da indicare
nella
colonna 8
Se è barrata
casella
indicare importo
rata,
Sommare
gli
importi
Sommare
gli importi
SPESE SU CUI Rateizzazioni spese
altrimenti sommare RP1 col. 2, RP2 e RP3
dal rigo RP4 a RP19
di colonna 2 e colonna3
righi RP1, RP2 e RP3
DETERMINARE
del rigo RP61 è di €RP20
1.700
(8.500 : 5 rate).
LA DETRAZIONE
,00
,00
Per le spese del 2012,Contributi
invece, la detrazione va ripartita in 10 rate e così
l’importo della rata da,00indicare nella colonna
8
Sezione II
CSSN-RC veicoli
CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE
delSpese
rigoe oneri
RP62 sarà pari aprevidenziali
€ 600 (6.000 : 10
rate).
1
1
1
2
1
per i quali spetta
la deduzione
dal reddito complessivo
2
1
RP21 ed assistenziali
4
Esclusi dal sostituto
,00
Assegno al coniuge
RP22
RP27 Deducibilità ordinaria
Codice fiscale del coniuge
2
1
Contributi per addetti ai
RP23 servizi domestici e familiari
RP24 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose
RP25 Spese mediche e di assistenza per disabili
RP26 Altri oneri e spese deducibili
Codice
2
1
,00
Lavoratori di prima
RP28 occupazione
1
,00
Fondi in squilibrio
RP29 finanziario
1
,00
RP30 Familiari a carico
RP31
,00
1
2
3
2
,00
2
1
2
2
,00
,00
2
,00
1
,00
,00
2
,00
,00
Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici
Non esclusi dal sostituto
Quota TFR
Esclusi dal sostituto
1
,00
Non esclusi dal sostituto
2
,00
2
,00
3
,00
,00
RP32 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli impor
ti da rigo RP21 a RP31)
Sezione III A
Spese per le quali
spetta la detrazione
d’imposta del 36%,
del 41% o del 50%
(interventi di recupero
del patrimonio edilizio)
RP41
RP42
RP43
RP44
Situazioni particolari
Periodo
2006/
2012
2
3
Anno
1
,00
(vedere
istruzioni) Codice
Anno
4
6
5
Codice fiscale
Ridetermina3
zione rate
7
8
Numero rate
10
5
8
8
N. d’ordine
immobile
Importo rata
9
,00
10
,00
,00
,00
RP45
RP46
RP47
,00
,00
,00
RP48 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 41% (Righi col. 2 compilata con codice 1)
RP49 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 36% (Righi col. 2 compilata con codice 2 o non compilata)
,00
,00
RP50 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 50% (Righi col. 2 compilata con codice 3)
N. d’ordine
immobile
1
Condominio
N. d’ordine
immobile
1
Condominio
RP53
N. d’ordine
immobile
1
Condominio
RP54
N. d’ordine
immobile
1
Condominio
Sezione III B
Dati catastali identificativi RP51
degli immobili e altri dati
per fruire della detrazione
RP52
del 36% o del 50%
2
2
2
Codice comune
T/U
3
4
Codice comune
T/U
3
4
Codice comune
T/U
3
4
I/P
5
I/P
5
I/P
5
Sez. urb./comune
catast.
,00
Particella
Foglio
6
8
7
Sez. urb./comune
catast.
9
Particella
Foglio
6
9
Particella
Foglio
6
Altri dati
Sezione IV
Spese per le quali
spetta la detrazione
d’imposta del 55%
(inteventi finalizzati
al risparmio energetico)
RP61
RP62
Tipo
intervento
1
2
4
2
3
Anno
2
2010
2012
9
Inquilini di alloggi adibiti
Dati per fruire di detrazioni RP71 ad abitazione principale
per canoni di locazione
Dati per fruire di altre
detrazioni
4
Casi
particolari
3
Rideterminazione rate
4
Numero e sottonumero
5
DOMANDA ACCATASTAMENTO
Cod. Ufficio
Ag. Entrate
6
Rateazione
5
5
10
3
1
Numero
7
7
Provincia Uff. Agenzia
Territorio/Entrate
8
9
Spesa totale
N. rata
6
Data
Importo rata
8
8.500 ,00
6.000 ,00
1.700 ,00
600 ,00
RP63
,00
RP64
,00
RP65 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE 55% (Sommare gli importi da rigo RP61 a RP64)
Sezione V
Sezione VI
Serie
Subalterno
8
7
CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)
Data
Subalterno
8
7
Sez. urb./comune
catast.
Subalterno
dei cani
RP81 Mantenimento
guida (Bararre la casella)
Tipologia
1
RP82
N. di giorni
2
Percentuale
3
Spese acquisto mobili,
elettrodomestici, TV,
computer (ANNO 2009)
RP72
,00
,00
2.300 ,00
N. di giorni
Lavoratori dipendenti che trasferiscono
la residenza per motivi di lavoro
,00
RP83 Altre detrazioni
1
Percentuale
2
Codice
1
2
,00
INS aprile 2013_34-56:INS aprile 2007_28-48
29-03-2013
9:48
Pagina 54
54
Aprile 2013
ALTRE DETRAZIONI D’IMPOSTA
QUADRO RP
SEZIONE V
Detrazione per canoni di locazione
Per le detrazioni indicate in questa sezione è previsto
che se le stesse risultano superiori all’Irpef lorda, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e delle altre
detrazioni relative a particolari tipologie di reddito, la
quota di detrazione che non ha trovato capienza può essere considerata nella determinazione dell’imposta dovuta e, pertanto, comporterà un maggior rimborso o un
minor importo a debito. Questi conteggi andranno fatti
nel quadro RN del Modello Unico.
Affitto “prima casa”
Il rigo RP71 interessa gli inquilini a basso reddito titolari di contratti di locazione di immobili utilizzati come
abitazione principale che si trovano in uno dei seguenti
casi (contraddistinti da un codice che va riportato nella
colonna 1 del rigo RP71):
1 - il contratto è stato stipulato o rinnovato ai sensi
della legge n. 431 del 1998. In questo caso è prevista
una detrazione d’imposta pari a:
- 300 euro, se il reddito complessivo non supera
15.493,71 euro;
- 150 euro se il reddito è compreso tra 15.493,72 e
30.987,41 euro. Se il reddito supera quest’ultimo importo non spetta alcuna detrazione;
2 - il contratto è a canone “convenzionale” (cioè stipulato o rinnovato in base alla legge n. 431 del 1998, articolo 2, comma 3 e articolo 4, commi 2 e 3). Qui la detrazione d’imposta è pari a:
- 495,80 euro, se il reddito complessivo non supera
15.493,71 euro;
- 247,90 euro, se il reddito è compreso tra 15.493,72
e 30.987,41 euro. Se il reddito complessivo supera quest’ultimo importo non spetta alcuna detrazione.
Ricordiamo che la detrazione non spetta per i contratti di locazione stipulati tra enti pubblici e contribuenti privati (ad esempio, contribuenti con contratto di affitto stipulato con gli Istituti autonomi case popolari non possono beneficiare della detrazione);
3 – giovani di età compresa fra i 20 ed i 30 anni che
hanno stipulato un contratto di affitto in base alla legge
n. 431 del 1998. In questo caso è necessario che
l’appartamento preso in affitto sia diverso da quello destinato ad abitazione principale dei genitori o di coloro
cui sono affidati. La detrazione è di 991,60 euro e spetta
solo se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro.
Tale detrazione d’imposta spetta per i primi 3 anni
dalla stipula del contratto e, pertanto, se questo è stato
stipulato nel 2010, potrà essere sfruttata per il triennio
2010-2012.
Se nel corso del 2012 il contribuente si trova in situazioni identificate con codici differenti deve compilare un
rigo RP71 per ognuna di esse, utilizzando un quadro aggiuntivo. In questo caso, la somma dei giorni indicati
nella colonna 2 dei diversi righi non può superare 365.
Nella colonna 2 indicare il numero dei giorni del
2012 nei quali l’immobile è stato adibito ad abitazione
principale (365 per tutto l’anno).
Nella colonna 3, scrivere la percentuale di spettanza
della detrazione (ad esempio 100% se il contratto è intestato solo al contribuente, oppure 50% se il contratto
è intestato a marito e moglie, ecc.).
L’importo della detrazione spettante dovrà essere indicata nel rigo RN14.
Lavoratori trasferiti
Il rigo RP72 interessa i lavoratori dipendenti (sono
esclusi i collaboratori coordinati e continuativi) che
hanno trasferito la loro residenza nel comune di lavoro o
in un comune vicino nei 3 anni precedenti a quello in
cui viene richiesta la detrazione d’imposta, e che hanno
preso in affitto (con qualunque tipo di contratto) nel
nuovo comune un immobile adibito ad abitazione principale. L’abitazione principale deve essere situata nel
nuovo comune di residenza, a più di 100 Km di distanza
dal precedente e comunque fuori dalla propria regione.
La detrazione d’imposta spetta solo per i primi 3 anni
dal trasferimento della residenza e se il reddito complessivo non supera 30.987,41 euro (ad esempio residenza
trasferita ad ottobre 2010, la detrazione spetta per il
2010, 2011 e 2012).
In particolare la detrazione è pari a:
● 991,60 se il reddito complessivo non supera 15.493,71
euro;
● 495,80 se il reddito complessivo supera 15.493,71 ma
non i 30.987,41 euro.
I dati da indicare nel rigo RP72 sono i seguenti:
● nella colonna 1, il numero dei giorni del 2012 nei quali l’immobile preso in affitto è stato adibito ad abitazione
principale;
● nella colonna 2, la percentuale di detrazione spettante,
nel caso in cui il contratto di locazione sia cointestato a più
soggetti. Questa percentuale deve essere determinata facendo riferimento ai soli cointestatari in possesso della qualifica di lavoratore dipendente.
Le detrazioni dei righi RP71 e RP72 sono alternative e,
pertanto, il contribuente è libero di scegliere quella a
lui più favorevole compilando esclusivamente il relativo rigo. Tuttavia, il contribuente può beneficiare di
entrambe le detrazioni (compilando i rispettivi righi),
se si trova in una situazione per una parte dell’anno e
in una delle altre per la restante parte del 2012.
SEZIONE VI
Mantenimento cani guida
Nel rigo RP81 barrare la casella per usufruire della detrazione forfetaria di 516,46 euro, spettante per le spese di
mantenimento dei cani guida. La detrazione spetta esclusivamente al soggetto non vedente (e non anche alle persone cui questi risulti fiscalmente a carico) a prescindere dalla
documentazione della spesa effettivamente sostenuta.
La detrazione di 516,46 euro deve essere riportata nel rigo RN20.
Acquisto mobili, computer e TV
Il rigo RP82 riguarda le spese sostenute dal 7 febbraio al 31 dicembre 2009 per l’acquisto di mobili, computer, televisori ed elettrodomestici di classe energetica
RP53
1
2
4
3
INS aprile 2013_34-56:INS aprile 2007_28-48
5
29-03-2013
6
8
7
9:48
9
Pagina 55
CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)
Altri dati
RP54
N. d’ordine
immobile Condominio
1
2
Sezione IV
Spese per le quali
RP61
spetta la detrazione
RP62
d’imposta del 55%
(inteventi finalizzati
RP63
al risparmio energetico)
Tipo
intervento
1
Data
Serie
3
Numero e sottonumero
4
Casi
particolari
3
Anno
2
Rideterminazione rate
4
5
DOMANDA ACCATASTAMENTO
Cod. Ufficio
Ag. Entrate
Rateazione
Numero
6
7
Aprile 2013
Provincia Uff. Agenzia
Territorio/Entrate
8
9
Spesa totale
N. rata
5
Data
7
6
Importo rata
8
,00
,00
,00
,00
,00
,00
RP64
,00
RP65 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE 55% (Sommare gli importi da rigo RP61 a RP64)
Sezione V
Inquilini di alloggi adibiti
Dati per fruire di detrazioni RP71 ad abitazione principale
per canoni di locazione
Sezione VI
Dati per fruire di altre
detrazioni
dei cani
RP81 Mantenimento
guida (Bararre la casella)
Tipologia
1
N. di giorni
2
RP82
Percentuale
3
RP72
Spese acquisto mobili,
elettrodomestici, TV,
computer (ANNO 2009)
non inferiore ad A+, destinati ad arredare case ristrutturate. Il bonus interessa solo chi ha sostenuto spese per
ristrutturazioni edilizie a partire dal 1° luglio 2008 per le
quali usufruisce della detrazione del 36%.
La detrazione spetta solo per le spese sostenute
(fino ad un massimo di spesa di 10.000 euro) nel
2009 che vanno ripartite in 5 rate annuali.
Nel rigo RP82, pertanto, va indicata la quarta rata della detrazione che spetta per il 2012. L’importo da indicare è lo stesso di quello riportato nel rigo RP82 da Unico
2012 (oppure rigo E82 del Modello 730/2012).
Altre detrazioni
Nel rigo RP83 indicare le altre detrazioni contraddistinte
dai seguenti codici (da indicare nella colonna 1):
,00
,00
N. di giorni
Lavoratori dipendenti che trasferiscono
la residenza per motivi di lavoro
,00
RP83 Altre detrazioni
55
1
Percentuale
2
Codice
1
2
,00
1. importo della borsa di studio assegnato dalle regioni
o dalle province autonome di Trento e Bolzano, a sostegno delle famiglie per le spese di istruzione. Possono usufruire di questo beneficio i soggetti che al momento della
richiesta sulla borsa di studio hanno optato per la detrazione fiscale in sostituzione della liquidazione in altre forme (D.P.C.M. del 14 febbraio 2001, pubblicato in G.U. n.
84 del 10 aprile 2001);
2. donazioni effettuate all’ente “Ospedali Galliera di Genova” finalizzate all’attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo. Questa detrazione spetta nei limiti del 30% dell’IRPEF lorda dovuta. Pertanto nella colonna
2 va indicato il totale della donazione effettuata, mentre
nel rigo RN20 si indica la detrazione effettivamente spettante.
TUTTI GLI ONERI E LE SPESE CHE CONSENTONO DI PAGARE MENO TASSE
TIPO DI ONERE O SPESA
DEDUCIBILITA'
limite spesa agevolabile
DETRAIBILITA'
rigo; “codice”
%
limite spesa agevolabile
rigo; “codice”
36/41
25% prezzo d'acquisto
(max € 48.000 o € 96.000)
RP41-RP50
19
€ 2.100
RP15
19
€ 632 per ogni figlio
RP17-R19; “33”
Assicurazioni vita, infortuni, invalidità, non autosufficienza
19
€ 1.291,14
RP12
Borsa di studio Regioni o Province autonome
100
Cani guida per non vedenti (acquisto)
19
Acquisto immobili in edifici ristrutturati
Addetti all'assistenza personale (es. badanti)
Adozione di minori stranieri
50%
RP26; “5”
Asilo nido (rette per la frequenza)
Assegni periodici al coniuge
RP22
Assegni periodici in forza di testamento o donazione
RP26; “5”
Assicurazione INAIL casalinghe
RP21
Cani guida per non vedenti (mantenimento)
Canone di locazione abitazione principale
Canoni di locazione: studenti universitari fuori sede
19
Contributi ai fondi integrativi del SSN
€ 3.615,20
RP26; “1”
Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari
€ 1.549,37
RP23
Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori
Contributi previdenza complementare
una volta in quattro anni
RP5
detrazione forfetaria € 516,46
RP81
detrazione forfetaria in base al reddito
RP71-RP72
€ 2.633
RP17-R19; “18”
30% imposta lorda
RP83; “2”
RP21
€ 5.164,57
Contributi volontari
RP27-RP31
RP21
Donazioni all’ente “Ospedali Galliera” di Genova
Erogazioni a enti universitari, di ricerca, enti parco
Erogazioni alle ONG per i Paesi in via di sviluppo (*)
RP83; “1”
RP26; “4”
2% redd. compless.
RP26; “2”
10% Rc (max € 70.000)
RP26; “3”
Erogazioni a favore de “La Biennale di Venezia”
19
30% del reddito complessivo
RP17-R19; “24”
Erogazioni a favore di enti operanti nello spettacolo
19
2% del reddito complessivo
RP17-R19; “27”
Erogazioni a favore di fondazioni del settore musicale
19
2% o 30% del reddito complessivo
RP17-R19; “28”
Erogazioni a favore di istituti scolastici
19
RP17-R19; “31”
INS aprile 2013_34-56:INS aprile 2007_28-48
29-03-2013
9:48
Pagina 56
56
Aprile 2013
TUTTI GLI ONERI E LE SPESE CHE CONSENTONO DI PAGARE MENO TASSE
TIPO DI ONERE O SPESA
Erogazioni a favore di istituzioni religiose
DEDUCIBILITA'
DETRAIBILITA'
limite spesa agevolabile
rigo; “codice”
€ 1.032,91 ciascuna
RP24
Erogazioni ai partiti politici
%
limite spesa agevolabile
rigo; “codice”
19
tra € 51,65 ed € 103.291,38
RP17-R19; “19”
Erogazioni alle associazioni di promozione sociale (**)
10% Rc (max € 70.000)
RP26; “4”
19
€ 2.065,83
RP17-R19; “23”
Erogazioni alle Onlus (**)
10% Rc (max € 70.000)
RP26; “3”
19
€ 2.065,83
RP17-R19; “20”
Erogazioni alle società di mutuo soccorso
19
€ 1.291,14
RP17-R19; “22”
Erogazioni a società e ass. sportive dilettantistiche
19
€ 1.500
RP17-R19; “21”
Erogazioni per attività culturali ed artistiche
19
Erogazioni per gratuito patrocinio
Imposte sul reddito ante 1974
RP17-R19; “26”
RP26; “5”
50%
Indennità per perdita dell'avviamento
RP26; “5”
RP26; “5”
Intermediario per acquisto abitazione principale
19
€ 1.000
RP17-R19; “17”
Manutenzione e restauro beni in regime vincolistico
19
100% (50% se si chiede bonus 36%)
RP17-R19; “25”
Mediazione per conciliazione controversie civili
(***)
Mobili, TV, computer, per immobili ristrutturati (acq. 2009)
quarta rata
RP82
Mutuo 1997 per recupero edilizio
19
€ 2.582,28
RP9
Mutuo ipotecario per acquisto abitazione principale
19
€ 4.000
RP7
Mutuo ipotecario (ante ‘93) per acquisto altri immobili
19
€ 2.065,83
RP8
Mutuo ipotecario per costruzione abitazione principale
19
€ 2.582,28
RP10
Palestra, piscina (attività sportive giovani 5 - 18 anni)
19
€ 210 per ragazzo
RP16
Prestiti o mutui agrari
19
importo dei redditi dei terreni dichiarati
RP11
Oneri fondiari (canoni, livelli, censi, ecc.)
Premio RC auto (SSN)
Riscatti anni di laurea
"RP26; “5”
con franchigia di € 40,00
RP21
RP21
Riscatto anni di laurea dei familiari a carico senza lavoro
e non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza
19
Risparmio energetico: installazione di pannelli solari
55
€ 109.090,90
RP61; “3”
Risparmio energetico: interventi su involucro edifici
55
€ 109.090,90
RP61; “2”
Risparmio energetico: riqualificazione edifici esistenti
55
€ 181.818,18
RP61; “1”
Risparmio energetico: sostituzione climatizzazione
55
€ 54.545,45
RP61; “4”
36/41
€ 77.468,53 o € 48.000, secondo gli anni
( € 96.000 per spese dal 26/6/2012)
RP41-RP50
Ristrutturazioni edilizie
Servizi di interpretariato per sordi
RP17-RP19; “32”
19
RP17-RP19; “30”
Spese di istruzione
19
RP13
Spese funebri
19
€ 1.549,37 per decesso
RP14
Spese sanitarie
19
con franchigia di € 129,11
RP1
Spese sanitarie familiari non a carico e incapienti (patologie esenti)
19
€ 6.197,48
RP2
Spese sanitarie per disabili
19
Spese veterinarie
19
€ 387,34, con franchigia di € 129,11
RP17-RP19; “29”
Veicoli per i portatori di handicap
19
€ 18.075,99 (uno in quattro anni)
RP4
Somme inserite per errore tra i redditi di lavoro dipendente
RP26; “5”
Somme già tassate e poi restituite al soggetto erogatore
RP26; “5”
Spese mediche e di assistenza specifica per disabili
RP25
RP3
(*) Le due modalità di deduzione sono alternative.
(**) E’ possibile scegliere tra deduzione e detrazione.
(***) Per queste spese spetta un credito d’imposta (massimo 500 o 250 euro in base all’esito della mediazione stessa) da indicare nel quadro CR, rigo 13 (oppure quadro RU per lavoratori autonomi e imprenditori).
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Aprile 2013
PROBLEM I DEL LAVORO
INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI
MA, PER ORA, SOLO TEORICI
di DANIELE CIRIOLI
re novità in materia di agevolazioni all’occupazione. La prima: introdotto
un bonus per assunzione di lavoratori licenziati da imprese con meno di
16 dipendenti. Infatti, con la dote di risorse pari a 20 milioni di euro, il
ministero del lavoro ha finanziato una nuova misura che aiuta le riassunzioni
dei lavoratori licenziati da aziende non destinatarie della cassa integrazione,
riconoscendo alle imprese che assumano tali lavoratori un bonus economico
di 190,00 euro mensili per un anno.
La seconda novità: via libera allo sgravio contributivo superiore al 25% a
favore dei contratti di inserimento stipulati con donne negli anni dal 2009 al
2012. In questo caso, il ministero del lavoro ha individuato le regioni caratterizzate da elevati tassi di disoccupazione femminile per le quali è data la possibilità di applicare gli incentivi contributivi in misura superiore al minimo
(pari al 25%).
Terza ed ultima novità: fissate le coordinate per individuare i «lavoratori
svantaggiati» ai sensi del regolamento comunitario n. 800/2008, i quali hanno
diritto ad essere occupati in rapporti di somministrazione a termine senza
una specifica causale.
T
Le novità si inseriscono nel panorama
delle agevolazioni previste a favore dei
datori di lavoro che assumono nuovo
personale. Un panorama, oggi, estremamente variegato poiché alle previsioni di
legge nazionale si aggiungono quelle di
fonte regionale e, spesso, anche provinciale. Questa enorme variabilità di disciplina a livello territoriale (detta «a macchia di leopardo») è una delle ragioni
per cui l’ultima riforma del lavoro, quella
Fornero della legge n. 92/2012, ha introdotto dei presupposti in materia di agevolazioni vincolanti per ogni tipo di incentivo all’occupazione. Nello specifico,
a partire dal 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della riforma), qualunque
incentivo di cui possa fruire un datore di
lavoro (sgravi contributivi, fiscalizzazioni,
bonus, e via dicendo) deve rispettare tre
principi e due regole. Prima di entrare
nel dettaglio di questi principi e regole,
vediamo gli ultimi aggiornamenti sulle
assunzioni agevolate.
La prima notizia è una vera e propria
novità, anche molto ghiotta per le aziende. Consiste, infatti, in un bonus economico di 190 euro mensili, per un anno
(2.280,00 euro complessivi), a chi assuma lavoratori licenziati per giustificato
motivo oggettivo da parte di imprese che
occupano fino a 15 dipendenti. La novità
è stata annunciata dal ministro del lavoro, Elsa Fornero, con un comunicato
stampa l’11 marzo 2013, nel quale si aggiunge anche che il bonus resterà operativo limitatamente alle assunzioni
dell’anno 2013 e comunque entro il limite di 20 milioni di euro. Ma perché questo incentivo?
BONUS ECONOMICO A CHI ASSUME
LICENZIATI DA PICCOLE AZIENDE
Lo ha spiegato lo stesso ministro: per
compensare la mancata proroga della
possibilità d’iscrizione alle liste di mobilità
per gli stessi lavoratori (quelli, cioè, licenziati da aziende fino a 15 dipendenti).
Cerchiamo di capire allora. La vicenda
risale alla mancata proroga per il 2013 di
una particolare “facoltà” riconosciuta ai
lavoratori licenziati per motivo oggettivo
da piccole imprese escluse dal campo di
applicazione delle integrazioni salariali,
(quelle con meno di 16 lavoratori), ossia
quella di potersi iscrivere alle liste di mobilità pur non avendo titolo a percepire la
relativa indennità economica. La legge
Stabilità per il 2013 (legge n. 228/2012),
infatti, non ha riproposto, come è sempre
avvenuto nell’ultimo decennio da parte di
tutte le manovre finanziarie, la proroga
della predetta possibilità d’iscrizione nelle
liste di mobilità da parte dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo
dalle piccole imprese. Questi lavoratori, in
quanto dipendenti da aziende che occupano fino a 15 dipendenti, sono esclusi
dal regime delle integrazioni salariali e
non possono quindi percepire l’indennità
di mobilità; tuttavia, anche la sola possibilità d’iscriversi alle liste di mobilità li favoriva nella ricerca di un nuovo lavoro, perché in caso di nuova assunzione ai datori
di lavoro sarebbe spettato il diritto agli incentivi contributivi ordinariamente previsti
a favore di chi assume lavoratori iscritti
nelle liste di mobilità (che sono ordinariamente solo quelli licenziati da imprese
con più di 15 dipendenti).
In tal modo, dunque, si riconosceva ai
lavoratori una sorta di preferenza alla loro assunzione in virtù dell’attribuzione di
sgravi contributivi.
L’incentivo proposto dall Fornero consiste in un bonus capitario, cioè di una cifra
fissa mensile da riproporzionare per le assunzioni a tempo parziale, riconosciuto ai
datori di lavoro che, durante l’anno 2013,
procedano ad assumere a tempo indeterminato oppure a termine, sia a tempo
pieno che parziale, e anche se per la
somministrazione di lavoro, i lavoratori licenziati nei 12 mesi precedenti per giustificato motivo oggettivo per riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di
lavoro. Il contributo, precisa il comunicato, è di misura pari a 190,00 euro mensili
e spetta per 12 mesi nelle assunzione a
tempo indeterminato, ovvero per massimo sei mesi nelle assunzioni a termine.
L’incentivo, ovviamente, non è ancora operativo essendo stato solamente annunciato e, peraltro, da
un comunicato stampa. Tale modalità suscita più di un dubbio
sull’effettiva capacità che il nuovo
bonus arrivi definitivamente in
porto, per lo meno in breve termine e senza intervento del Parlamento. Trattandosi di novità assoluta, infatti, appare illegittimo che
sia soltanto un “decreto ministeriale” a disciplinare ex novo
un’agevolazione individuandone
beneficiari e anche la misura. E’ un
compito, questo, che spetta solo ed
esclusivamente alla “legge” (cioè
al Parlamento). Pertanto è bene attendere ulteriori sviluppi, prima di
prendere una definitiva decisione
sul ricorso al nuovo incentivo.
IMPRESA
AIUTO
DONNE: CONTRATTI DI INSERIMENTO
NELLE AREE GEOGRAFICHE DISAGIATE
La seconda notizia riguarda l’individuazione delle regioni caratterizzate
da elevati tassi di disoccupazione femminile, al fine di rendere operative le agevolazioni contributive superiori al 25%, previste per tutti nei contratti di inserimento
stipulati negli anni dal 2009 al 2012.
Recupero dei contributi
Quindi ora le aziende che hanno operato le assunzioni in rosa in queste zone
possono recuperare le agevolazioni. Il
contratto di inserimento, abrogato dalla
riforma Fornero dal 1° gennaio 2013, è
un contratto di lavoro a termine, con finalità di inserimento o reinserimento nel
mercato del lavoro di alcune categorie di
soggetti. Poteva essere stipulato soltanto
nel settore privato, da parte di enti pubblici economici, imprese e loro consorzi;
gruppi di imprese; associazioni professionali, socio-culturali, sportive; fondazioni;
enti di ricerca, pubblici e privati; organizzazioni e associazioni di categoria. Il contratto di inserimento si rivolgeva a determinati lavoratori specificatamente individuati dal dlgs n. 276/2003 (riforma Biagi); in particolare: soggetti d’età compresa tra i 18 e i 29 anni; disoccupati di lunga durata con età tra i 29 e i 32 anni; lavoratori con più di 50 anni di età, privi di
un posto di lavoro; lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e
che non abbiano lavorato per almeno 2
anni; persone riconosciute affette da un
grave handicap fisico, mentale o psichico; donne di qualsiasi età residenti in
una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile ovvero in
cui il tasso di disoccupazione femminile
superi del 10% quello maschile.
Ai fini della praticabilità dell’ultima ipotesi occorreva, ogni anno, emanare un
apposito decreto che individuasse i territori in possesso delle predette caratteristiche occupazionali in rosa; ciò in considerazione della normativa europea (regolamento Ce n. 2204/2002) che legittima gli
aiuti di stato all’occupazione. Quello appena annunciato dal ministero del lavoro
individua tali zone ai fini dell’operatività
degli incentivi per gli anni dal 2009 al
2012 (ultimo di validità del contratto di
lavoro).
Una strada stretta
Ma la strada del recupero di parte dei
contributi versati resta stretta. Infatti, lo ricordiamo, la normativa europea imponeva di distinguere un doppio binario ai fini
dell’accesso agli sgravi contributivi: quello
generalizzato (di misura pari al 25%) applicabile a tutte le assunzioni; quello di
misura superiore, con possibilità di riconoscerlo esclusivamente «alle donne residenti in un’area geografica… nella quale
il tasso medio di disoccupazione superi il
100% della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il
150% del tasso di disoccupazione maschile dell’area considerata per almeno
due dei tre anni precedenti».
CONTRATTI DI “SOMMINISTRAZIONE”
A TERMINE E LAVORATORI SVANTAGGIATI
La terza novità è l’individuazione delle categorie di lavoratori svantaggiati
che possono essere utilizzati a termine
nel caso del cosiddetto “contratto di
somministrazione”, pur in assenza delle
specifiche motivazioni previste dalla
legge.
Caratteristiche del contratto
Con la somministrazione di lavoro, ex
lavoro interinale, un’impresa (detta utilizzatrice) richiede una certa quantità di
manodopera dipendente alle Agenzie
per il lavoro (dette “somministratori”;
sono società iscritte in apposito Albo tenuto presso il ministero del lavoro). La
somministrazione prevede, dunque, il
coinvolgimento di tre soggetti:
● l’impresa che ha necessità e richiede un certo quantitativo di manodopera
(cioè di lavoratori con specifiche qualifiche e mansioni);
● l’agenzia per il lavoro che offre la
manodopera richiesta dall’impresa;
● i lavoratori che, assunti dall’agenzia
vengono da questa “somministrati”
all’impresa che ne utilizza le prestazioni
lavorative.
● I tre soggetti sono tra di loro legati
da due contratti:
● dal ‘contratto di somministrazione’,
che è un contratto ‘commerciale’, stipulato tra l’impresa e l’agenzia;
☞
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44
Aprile 2013
PROBLEM I PREVI DENZIALI
INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI
☞
●
da un ‘contratto di lavoro’, stipulato tra Agenzia e lavoratori mandati in
missione presso l’impresa utilizzatrice.
Gli obblighi di pagare la retribuzione al lavoratore e di versare i contributi previdenziali (Inps) e i premi assicurativi (Inail) sono a carico del somministratore (agenzia). L’impresa, invece, paga un corrispettivo di somministrazione all’agenzia.
I contenuti del decreto
Con riferimento all’ipotesi di somministrazione a termine che il ministro
del lavoro, Elsa Fornero, ha predisposto uno specifico decreto (testo già disponibile, firmato il 20 marzo 2013 e
ora al vaglio della corte dei conti per la
pubblicazione in gazzetta ufficiale). Il
provvedimento, che si compone di un
unico articolo, stabilisce che sono da
considerati svantaggiati i lavoratori che
(i dettagli sono nella tabella a fianco):
● «non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi»;
● «non possiedono un diploma di
scuola media superiore o professionale (Isced 3)»;
● «sono occupati in uno dei settori
economici dove c’è un tasso di disparità uomo-donna che supera di almeno
il 25% la disparità media uomo-donna
in tutti i settori economici italiani».
Ciò significa, pertanto, quando il decreto sarà entrato in vigore, con questi
lavoratori sarà sempre possibile effettuare cicli di somministrazione a tempo determinato, senza fornire alcuna
causa, in derogare alle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo ordinariamente richieste per la somministrazione a termine.
QUANDO UN LAVORATORE E’ SVANTAGGIATO
Definizione
Spiegazione
Ovvero coloro che negli ultimi sei mesi non
hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della
di almeno sei mesi ovvero coloro che
Chi non ha un impiego regolarmente re- durata
negli ultimi sei mesi hanno svolto attività latribuito da almeno sei mesi
vorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al
reddito annuo minimo escluso da imposizione
Ovvero coloro che non abbiano conseguito
Chi non possiede un diploma di scuola un titolo di studio di istruzione secondaria
media superiore o professionale (Isced superiore, rientrante nel livello terzo della
3)
classificazione internazionale sui livelli di
istruzione
Chi è occupato in uno dei settori economici dove c’è un tasso di disparità uomodonna che supera di almeno il 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici italiani
Ovvero coloro che sono occupati in settori
economici in cui sia riscontrato il richiamato
differenziale nella misura di almeno il 25%,
come annualmente individuati dalla Rilevazione continua sulle forze di lavoro dell’Istat
e appartengono al genere sottorappresentato
PRINCIPI E REGOLE IN MATERIA DI INCENTIVI
allo scorso anno gli incentivi sulle
assunzioni di cui può fruire un datore di lavoro (sgravi, riduzioni
contributive, ecc.) devono rispettare nuovi
principi e nuove regole. I nuovi principi e
le nuove regole, hanno il fine di garantire
la presenza di un’unica disciplina, omogenea su tutto il territorio nazionale delle
condizioni di spettanza degli incentivi.
D
• Obbligo di assumere
«Non è possibile fruire di incentivi
quando il datore di lavoro non è libero di
scegliere chi assumere». Questo il primo
principio. Per l’Inps, ciò si declina in due
situazioni principali:
a) situazione in cui ad essere assunto
è un lavoratore nei cui confronti sussiste
un obbligo di assunzione di legge o contrattazione collettiva;
b) situazione in cui ad essere assunto
è un lavoratore diverso da quello nei cui
confronti sussiste un obbligo di assunzione di legge o di contrattazione collettiva.
La prima situazione, per esempio, si
verifica quando il datore di lavoro assuma un ex dipendente il quale, ai sensi
dell’articolo 15 della legge n. 264/1949,
abbia diritto di precedenza nelle assunzioni in quanto è stato oggetto di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, presso la stessa azienda
che adesso vuole assumerlo, negli ultimi
sei mesi. In questo caso, poiché il datore
di lavoro “è tenuto” a dover (ri)assumere
quel lavoratore, non può fruire degli incentivi.
La prima situazione, ancora, si verifica
per esempio qualora il datore di lavoro
assuma un ex dipendente a temine il cui
precedente rapporto è venuto a cessare
negli ultimi 12 mesi. Ai sensi dell’articolo
5 del dlgs n. 368/2001 (disciplina del lavoro a termine), il lavoratore ha diritto di
precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato, pertanto anche in questo
caso il datore di lavoro “è tenuto” (per
legge) a dover (ri)assumere quel lavoratore e quindi non può fruire degli incentivi.
La prima situazione, ancora, si verifica
per esempio quando un’azienda subentri
ad un’altra azienda in un appalto di pulizie; in questa fattispecie, la contrattazione collettiva stabilisce che l’azienda che
subentra “è obbligata” ad assumere i dipendenti della precedente azienda. Pertanto, poiché l’azienda “è tenuto” per
contrattazione collettiva ad assumere i lavoratori della precedenza azienda, per
quegli stessi lavoratori non può fruire di
incentivi.
• Lavoratori sospesi
• Coincidenza assetti proprietari
Il secondo principio delimita l’ammissione agli incentivi nei casi in cui il datore di lavoro abbia alle proprie dipendenze lavoratori sospesi per crisi o riorganizzazione aziendale. Fanno eccezione i
casi in cui l’assunzione sia finalizzate
all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei dipendenti sospesi o quelle che vengano
effettuate presso un’unità produttiva diversa da quella presso la quale sono in
atto le sospensioni dal lavoro.
Un esempio: non ha diritto ad incentivi il datore di lavoro che ponga in essere una sospensione di alcuni lavoratori per crisi e poi ne assuma altri sostanzialmente identici per mansioni e professionalità a quelli sospesi; in tal caso
non avrà diritto ad incentivi sulle nuove
assunzioni.
Attenzione; se, però, le assunzioni sono di diverso tipo (per mansioni e professionalità) da quelle dei lavoratori licenziati, allora non scatta limitazione e
il datore di lavoro potrà fruire degli incentivi.
Infine il terzo principio: gli incentivi non
spettano per le assunzioni di lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da un
datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti con quelli del
datore di lavoro che li assume (la norma
ostacola il giochetto delle “scatole cinesi”).
• Cumulo incentivi
Un nuovo criterio di “flessibilità” ha eliminato alcuni vecchi vincoli alla fruizione
degli incentivi, in particolare quello previsto dalla legge n. 407/1990 a favore della
riassunzione di disoccupati. Questo incentivo è datato e assai utilizzato da parte delle imprese. Spetta «in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno 24
mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di
trattamento straordinario di integrazione
salariale (cigs, ndr) da un periodo uguale
a quello suddetto». L’agevolazione consiste, in particolare, nel riconoscimento dello sgravio contributivo:
a) in misura del 50% per un periodo di
36 mesi a tutte le aziende;
I PRINCIPI IN SINTESI
● Gli incentivi non spettano se
l’assunzione costituisce attuazione di un
obbligo preesistente, stabilito da norme
di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore
avente diritto all’assunzione venga utilizzato in somministrazione
● Gli incentivi non spettano se
l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto
collettivo, alla riassunzione di un altro
lavoratore licenziato da un rapporto a
tempo indeterminato o cessato da un
rapporto a termine; gli incentivi sono
esclusi anche nel caso in cui, prima
dell’utilizzo di un lavoratore mediante
contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere
stato precedentemente licenziato da un
rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine
● Gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in
atto sospensioni dal lavoro connesse ad
una crisi o riorganizzazione aziendale,
salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle
dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva
● Gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati
licenziati, nei sei mesi precedenti, da
parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che
assume ovvero risulti con quest’ultimo
in rapporto di collegamento o controllo;
in caso di somministrazione tale condizione si applica anche all’utilizzatore
LE REGOLE IN SINTESI
● Nella determinazione del diritto
agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha
prestato l’attività in favore dello stesso
datore di lavoro, a titolo di lavoro subordinato o somministrato
● L’inoltro tardivo delle comunicazioni
obbligatorie (Co) inerenti l’instaurazione
e la modifica di un rapporto di lavoro o
di somministrazione produce la perdita
di quella parte dell’incentivo relativa al
periodo compreso tra la decorrenza del
rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione
b) in misura del 100% per un periodo
di 36 mesi nelle ipotesi di assunzioni effettuate da imprese operanti nei territori del
Mezzogiorno;
c) in misura del 100% per un periodo di
36 mesi nelle ipotesi di assunzioni effettuate da imprese artigiane di tutto il territorio nazionale.
La novità, in sostanza, è che dal 18 luglio 2012 l’incentivo è riconosciuto anche
nell’ipotesi di “trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a
termine”, se il lavoratore avrebbe avuto
un’anzianità di disoccupazione di almeno
24 mesi qualora il rapporto fosse cessato
invece di essere trasformato. Un esempio
chiarirà meglio: la società Alfa assume a
termine Tizio, disoccupato da 24 mesi; poi
decide di trasformare il rapporto (da termine) a tempo indeterminato. In tal caso poiché Tizio, se non fosse intervenuta la trasformazione, sarebbe tornato ad essere un
disoccupato con un’anzianità di disoccupazione di 24 mesi, alla trasformazione può
essere applicato l’incentivo.
• Mancata comunicazione
L’invio tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie (le “Co” dovute dal
datore di lavoro al centro per l’impiego,
tramite il sistema informativo clicklavoro su
www.lavoro.gov.it) inerenti l’instaurazione
e la modifica di un rapporto di lavoro o di
somministrazione produce la perdita di
quella parte dell’incentivo relativamente al
periodo compreso tra la decorrenza del
rapporto di lavoro agevolato e la data della
tardiva comunicazione.
• Tutela condizioni di lavoro
Infine, vale la pena di osservare (e ricordare) che le novità della riforma Fornero
non toccano la condizione già vigente per
cui gli incentivi sono subordinati al rispetto
delle norme poste a tutela delle condizioni
di lavoro. Si tratta dell’obbligo introdotto
dall’articolo 9 del dm 24 ottobre 2007 in
attuazione del commi 1175 e 1176
dell’articolo 1 della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007). In particolare, queste norme stabiliscono che tutti i benefici normativi e contributivi sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva
(Durc) e che ai fini del rilascio di quest’ultimo l’interessato è tenuto ad autocertificare l’inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione delle
violazioni delle norme sulla sicurezza del
lavoro (violazioni precisare nell’allegato A
del citato dm 24 ottobre 2007).
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Aprile 2013
LE NOSTRE RU BRICH E
PREVIDENZA IN CHIARO
a cura di DANIELE CIRIOLI
Reddito familiare
per la pensione
di invalidità
(Cassazione, sentenza n. 7320 depositata il 22 marzo 2013)
gestioni diverse, inclusi i periodi figurativi, i
riscatti e le ricongiunzioni.
articolo 14 septies, comma 4, in conformità
con i generali criteri del sistema di sicurezza sociale, che riconoscono alla solidarietà
familiare una funzione integrativa
dell’intervento assistenziale pubblico.
Se non ci saranno modifiche normative
(che può fare soltanto il Legislatore, cioè il
parlamento), questa sentenza ha l’effetto di
una regola vincolante per l’Inps che, a questo punto, si vedrà costretto a ripristinare il
principio che aveva introdotto ad inizio
anno, revocando di conseguenza numerose
pensioni ad altrettanti invalidi civili.
Aspi
per lavoratori
sospesi
Requisiti
e condizioni
(Circola re Inps n. 37 del 14 ma rzo
2013)
Calcolatore della pensione
e del momento
del pensionamento
(Comunicato Ministero del lavoro del
20 marzo 2013)
Cattive notizie per gli invalidi civili al
100%. Se coniugati rischiano di ritrovarsi
senza più pensione perché il requisito reddituale fa riferimento al reddito familiare,
non a quello personale. A ribadirlo è la
Corte di cassazione nella sentenza n. 7320
depositata il 22 marzo 2013. La pronuncia
conferma l’operato dell’Inps d’inizio
dell’anno (di cui abbiamo riferito sul numero di febbraio), poi stoppato dal ministro
del lavoro. Ma soprattutto la sentenza ha la
forza di segnare definitivamente il destino
degli invalidi, a meno che non intervenga il
Parlamento con una norma ad hoc. Perché
la pronuncia della Cassazione, non solo
conferma che il limite di reddito che dà
diritto alla pensione d’invalidità
(quest’anno pari a 16.127 euro) va riferito
anche al coniuge, ma esclude che sulla
vicenda sia necessario un intervento delle
sezioni unite, attesa la presenza di sentenze di senso contrario molto datate.
Spieghiamo meglio la vicenda.
La stretta
alle invalidità
La vicenda è scoppiata ad inizio anno,
dopo che l’Inps con la circolare n.
149/2012 ha stabilito che, a partire dal 1°
gennaio 2013, avrebbe riconosciuto il diritto alla pensione di invalidità soltanto agli
invalidi civili totali con un reddito “familiare”, anziché personale (come fatto fino
all’anno scorso), non superiore al limite di
legge. Il limite è pari a euro 16.127,30 e dà
diritto a una pensione di 275,87 euro mensili. La novità non è stata il frutto di una
modifica normativa, ma di un nuovo orientamento assunto dall’Inps che si è adeguato in via amministrativa, legittimamente,
alla sentenza della Corte di cassazione n.
4677/2012 che lo ha visto prevalere in un
giudizio su una questione attinente proprio
alle condizioni economiche per il riconoscimento della pensione d’inabilità.
Lo stop
del ministro
Contestata da sindacati e associazioni, la
vicenda è finita sul tavolo del ministro del
lavoro, Elsa Fornero, che ha invitato il
Presidente dell’Inps a tornare sulla decisione. Così è arrivato lo stop dell’istituto. Con
il messaggio n. 717/2013 veniva deciso di
continuare a liquidare sia l’assegno
d’invalidità civile parziale e sia la pensione
d’inabilità civile facendo riferimento solo al
reddito personale dell’invalido (e non
anche a quello del coniuge).
La nuova pronuncia
della Cassazione
Ma il 22 marzo scorso è arrivata una
nuova pronuncia giurisprudenziale destinata, con molta probabilità, a dare la svolta
finale alla vicenda. La Corte di cassazione
ha affermato a chiare lettere che «ai fini
dell’accertamento del requisito reddituale
previsto per l’attribuzione della pensione di
inabilità prevista dalla legge 30 marzo
1971, n. 118, articolo 12, deve tenersi
conto anche della posizione reddituale del
coniuge dell’invalido, secondo quanto stabilito dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33,
INPS
LA TUA
PENSIONE
xyzyxk
Una novità, che dovrebbe partire da questo mese di aprile, è l’attivazione sul sito
dell’Inps (www.inps.it) di una procedura
denominata “Calcolatore della pensione”
che consentirà agli iscritti all’Inps di conoscere in via previsionale la data del proprio
pensionamento e l’importo presuntivo della
pensione. Nella prima fase potranno accedere al servizio solo i lavoratori iscritti all’Inps
nati prima del 31 dicembre 1955, che sono
in possesso di contribuzione accreditata in
una sola delle seguenti gestioni:
● fondo pensioni lavoratori dipendenti;
● gestioni speciali dei lavoratori autonomi
(artigiani, commercianti, coltivatori diretti);
● gestione separata (lavoratori a progetto,
professionisti senza cassa, co.co.co., ecc).
Solo per coloro che hanno contributi
accreditati sia nel fondo pensioni lavoratori
dipendenti sia nella gestione separata, il
servizio consente anche il calcolo della pensione in regime di totalizzazione, cioè con la
somma dei periodi di contribuzione versanti
in entrambe le due gestioni. Il servizio, invece, non potrà essere utilizzato da chi è già
titolare di pensione; per esempio, nel caso
di pensionati che lavorano e che vorrebbero
conoscere l’importo di un’eventuale supplemento di pensione. Nei mesi successivi,
spiega ancora il comunicato del ministero
del lavoro, il servizio sarà progressivamente
attivato in modo da renderlo disponibile a
tutti i lavoratori in prossimità del conseguimento dei requisiti di pensione.
In verità, già all’inizio di quest’anno l’Inps
aveva messo online, ben evidente sulla
homepage del sito internet (la prima pagina
di presentazione del sito internet), un calcolatore della pensione. Il programma è rimasto operativo per alcune settimane e poi è
stato tolto senza spiegazioni.
L’Estratto Conto
Integrato (ECI)
Altra novità. In Italia esiste una platea stimata di 5-6 milioni di lavoratori che hanno
contributi previdenziali versati in differenti
gestioni Inps o presso diverse casse previdenziali. Per assicurare la completa informazione (e un possibile controllo) dello stato
della loro contribuzione previdenziale è
stato avviato il progetto “Estratto conto
integrato” (ECI), che fornirà la visione completa della contribuzione previdenziale individuale, con un’unica operazione di consultazione.
Grazie alla collaborazione tra Inps e casse
previdenziali, un altro milione di cittadini,
entro il mese di aprile, potrà fruire di questo
servizio, consultando tutti i periodi riguardanti la propria posizione assicurativa,
anche se maturati presso enti, casse, fondi e
senza degli altri requisiti richiesti) in caso di
sospensione del rapporto di lavoro.
Operativa l’indennità di ‘disoccupazione’
in caso di crisi aziendali ed occupazionali.
Sperimentale per il triennio 2013/2015, è
una novità della riforma Fornero (la legge
n. 92/2012) che l’ha prevista con un limite
di spesa annuale di 20 milioni di euro.
La nuova tutela, tuttavia, scatta soltanto
quando c’è un intervento integrativo e “pari
almeno al 20%” da parte dei fondi bilaterali ovvero a carico dei fondi di solidarietà (si
tratta di fondi istituiti e disciplinati dalla
contrattazione collettiva e, dunque, diversi
e specifici per ambiti settoriali di appartenenza dell’azienda). Se manca tale intervento (intervento che si realizza, operativamente, sulla base di regolamentazione fissata tra Inps e gli stessi fondi), l’indennità
non può essere erogata ai lavoratori.
Tra i beneficiari
anche gli apprendisti
I beneficiari della nuova prestazione
sono, in particolare, i lavoratori, sia con
contratto a tempo indeterminato che a termine, dipendenti da aziende non destinatarie, per settore o dimensione, di interventi di cassa integrazione guadagni ordinaria
(cigo), cassa integrazione guadagni gestione speciale per l’edilizia e l’agricoltura e di
cassa integrazione guadagni straordinaria
(cigs) ovvero dipendenti di imprese artigiane con più di 15 dipendenti. Per espressa
previsione di legge, invece, restano esclusi:
a) i lavoratori dipendenti da aziende
destinatarie di trattamenti di integrazione
salariale;
b) i lavoratori che abbiano contratti di
lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni di lavoro programmate;
c) i lavoratori che abbiano contratti di
lavoro a tempo parziale verticale.
Per quanto riguarda gli apprendisti, l
situazione è la seguente:
● non ne hanno diritto (perché hanno
diritto all’Aspi e alla miniAspi ordinarie) in
caso di eventi di disoccupazione involontaria e cessazione del rapporto di lavoro;
● ne hanno diritto (ovviamente in pre-
Ai fini dell’erogazione della prestazione è
previsto il possesso dei seguenti requisiti
assicurativi e contributivi (praticamente gli
stessi previsti per l’Aspi):
● due anni di assicurazione contro la
disoccupazione; occorre cioè che siano trascorsi almeno due anni dal versamento del
primo contributo contro la disoccupazione,
con la precisazione che il biennio si determina a decorrere dal primo giorno in cui il
lavoratore risulta disoccupato;
● un anno di contribuzione contro la
disoccupazione (sia contributi della vecchia
disoccupazione, cosiddetta “DS”, che contributi finalizzati alla nuova Aspi) nel biennio precedente l’inizio del periodo di
sospensione.
La misura
dell’indennità
Il calcolo prevede la fissazione
dell’indennità spettante al lavoratore con i
seguenti criteri (gli stessi dell’Aspi):
● se la “retribuzione media mensile”
risulta pari o inferiore a 1.180 euro (limite
valido per l’anno 2013 e soggetto a rivalutazione annuale in base all’indice Istat),
essa sarà pari al 75% della stessa “retribuzione media mensile”;
● altrimenti (se cioè la “retribuzione
media mensile” risulta superiore a 1.180
euro), essa sarà pari a 885 euro (75% di
1.180) più il 25% della differenza tra “retribuzione media mensile” e il limite di
1.180.
Nell’esempio precedente, poiché la retribuzione media mensile di 1.540,49 risulta
superiore a 1.180 euro, si seguirà il secondo criterio per calcolare l’indennità: 885
euro più il 25% di 360,49 (pari alla differenza tra 1.540,49 e 1.180,00), cioè 975,13
euro.
In ogni caso l’importo della prestazione
non può superare un limite massimo stabilito annualmente per legge.
Durata
dell’indennità
L’indennità è erogabile per un limite
massimo di 90 giornate, da computare nel
biennio mobile. Il biennio mobile è il parametro utilizzato nelle prestazioni di cassa
integrazione guadagni, ed è dato dall’arco
temporale che copre le 104 settimane
immediatamente precedenti quella (settimana) di integrazione salariale richiesta
(circolare Inps n. 84/1988). Data questa
regola, nella ipotesi di sospensione, il biennio mobile va calcolato a partire dalla
prima giornata effettiva d’inizio della
sospensione del lavoratore e considerando
le 104 settimane immediatamente precedenti.
QUANDO L’AZIENDA SI FERMA
☞
Si intendono situazioni di mercato o eventi naturali transitori e di caratteSospensioni
per crisi aziendali
re temporaneo che determinino, per qualunque tipologia di datore di
od occupazionali (1) lavoro privato, mancanza di lavoro, di commesse, di ordini o clienti
a) crisi di mercato, comprovata dall’andamento negativo ovvero involutivo degli indicatori economico finanziari complessivamente considerati;
Eventi naturali
transitori
e di carattere
temporaneo (2)
b)mancanza o contrazione di lavoro, commesse, clienti, prenotazioni o
ordini, ovvero contrazione o cancellazione delle richieste di missioni nel
caso di agenzie di somministrazioni di lavoro;
c) mancanza di materie prime o contrazioni di attività non dipendente da
inadempienze contrattuali della azienda o da inerzia del datore di lavoro;
d) sospensioni o contrazioni dell’attività lavorativa in funzione di scelte
economiche, produttive o organizzative dell’impresa che esercita
l’influsso gestionale prevalente;
e) eventi improvvisi e imprevisti quali incendio, calamità naturali, condizioni meteorologiche incerte
1) Definizione contenuta nel decreto interministeriale 19 maggio 2009, n. 46441
2) Casi individuati, a titolo esemplificativo, dal decreto interministeriale 19 maggio 2009, n.
46441 (circolare Inps n. 73/2009)
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Aprile 2013
LE NOSTRE RU BRICH E
PREVIDENZA IN CHIARO
Una tantum
per i lavoratori a progetto
disoccupati
(Circola re Inps n. 38 del 14 ma rzo
2013)
Un assegno minimo di 1.075 euro al collaboratore a progetto che rimanga senza lavoro. Vale tanto l’indennità di disoccupazione (cosiddetta «una tantum» anche se viene pagata ratealmente) che, introdotta nel 2008, è stata riformulata dall’ultima riforma del lavoro (legge n.
92/2012). Ma, come vedremo più avanti,
l’assegno può valere molto di più. Il termine per
la presentazione delle domande è fissato al 31
dicembre di ogni anno.
Chi ne può beneficiare
In base alla nuova disciplina, introdotta a decorrere dall’anno 2013, i beneficiari sono i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto (cosiddetti co.co.co. e co.co.pro.) iscritti in
via esclusiva alla gestione separata presso
l’Inps. Sono invece esclusi per espressa previsione normativa i titolari di redditi di lavoro autonomo (per esempio le partite Iva ed i professionisti senza cassa), nonché i lavoratori iscritti
alla gestione separata Inps ad altro titolo e non
inquadrabili nell’ambito dei contratti di collaborazione a progetto; ad esempio: assegnisti di ricerca, dottorandi di ricerca con borsa di studio.
Per la stessa ragione, inoltre, sono esclusi i soggetti assicurati presso altre istituti o casse di
previdenza oppure già titolari di pensione (in
pratica i soggetti che pagano i contributi con
l’aliquota ridotta al 20% anziché del 27,72%).
I presupposti per l’indennità
Il diritto all’indennità si matura qualora risultino soddisfatti congiuntamente i seguenti presupposti:
● si sia operato, nel corso dell’anno precedente, in regime di mono committenza. In merito, l’Inps ha precisato che tale “mono committenza” (cioè il fatto che il collaboratore abbia lavoratore in relazione ad un unico e solo committente) deve sussistere per tutto l’anno precedente a quello durante il quale viene presentata
la domanda di una tantum. Pertanto, l’indennità
spetta anche se il lavoratore abbia avuti più rapporti di collaborazione purché con un unico e
solo committente Per esempio, se il collaboratore ha avuto due contratti di collaborazione il primo con il committente A e il secondo con il
committente B non avrà diritto all’una tantum;
se invece i due contratti di collaborazione sono
intercorsi entrambi con il committente A (oppure B), avrà diritto all’indennità;
● si sia conseguito l’anno precedente un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione
fiscale non superiore a 20.000 euro (annualmente rivalutato sulla base della variazione
dell’indice Istat). L’Inps ha precisato che per
‘reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale’ deve intendersi solo la quota parte di reddito conseguito in qualità di co.co.co..
La precisazione è interessante e facilita
l’accesso alla prestazione; infatti, se il collaboratore possiede altri redditi (fabbricati, terreni, o
anche per altri lavori, ecc.), ai fini del diritto
all’indennità, ossia del non superamento del limite di 20 mila euro, va preso in considerazione soltanto il reddito da co.co.co.;
● con riguardo all’anno di riferimento (anno
cioè per il quale si richiede l’una tantum) risulti
accreditato, presso la gestione separata Inps, un
numero di mensilità non inferiore a uno. L’Inps
ha precisato che sono considerati utili i contributi effettivi, cioè da lavoro, nonché quelli figurativi relativi alla maternità;
● risulti un periodo di disoccupazione ininterrotta di almeno due mesi nell’anno precedente.
Sul punto l’Inps ha ricordato che lo stato di disoccupazione va comprovato dalla presentazione del lavoratore presso il centro per l’impiego
del suo domicilio, accompagnata da una dichiarazione attestante l’eventuale attività lavorativa
precedentemente svolta, nonché l’immediata
disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In relazione al primo anno di riferimento
dell’una tantum, cioè l’anno 2013, il periodo di
disoccupazione ininterrotto di almeno due mesi deve sussistere nell’anno 2012 (che è l’anno
precedete come richiesto dalla norma);
● risultino accreditate nell’anno precedente
almeno 4 mensilità presso la gestione separata
Inps, limite ridotto a 3 mensilità per il triennio
2013/2015. L’Inps ha precisato che sono considerati utili i contributi effettivi, cioè da lavoro,
nonché quelli figurativi relativi alla maternità.
Per i soggetti che abbiano maturato il diritto
alla fruizione dell’indennità entro il 31 dicembre
2012, resta ferma la previgente disciplina,
quanto a requisiti di accesso e misura della prestazione.
La misura dell’indennità
Nella nuova disciplina in vigore dal 1° gennaio 2013 la misura dell’una tantum, è pari al
5% del minimale annuo di reddito imponibile
previsto per il versamento dei contributi degli
artigiani ed esercenti attività commerciali. Tuttavia, limitatamente al triennio 2013/2015 la applicata una misura superiore, cioè pari al 7%
del minimale contributivo di artigiani e commercianti. Per ottenere l’importo totale di una
tantum che spetta al lavoratore, occorre moltiplicare la misura base mensile (come prima
calcolata) per il minor numero risultante tra:
a) le mensilità accreditate dal lavoratore
l’anno precedente presso la gestione separata
Inps;
b) le mensilità del lavoratore non coperte da
contribuzione.
Determinato l’importo totale, l’una tantum è
liquidata in importi mensili di mille euro, fino al
raggiungimento del totale (la differenza minore
di mille euro viene erogata con l’ultima rata).
Ad esempio, in relazione all’importo di una tantum complessivo di 2.400 euro, verranno erogati un primo assegno mensile di 1.000 euro,
poi un secondo assegno mensile ancora di
1.000 euro e infine un terzo assegno mensile di
400 euro). In tabella sono riportati gli importi
della nuova indennità validi per l’anno in corso,
calcolati sul valore del minimale contributivo di
artigiani e commercianti che per l’anno 2013 è
pari ad euro 15.357,00.
La domanda entro fine anno
L’una tantum è erogata dall’Inps a domanda
del lavoratore interessato. La domanda può essere presentata anche in costanza di rapporto
di lavoro, cioè non è necessario che il lavoratore risulti disoccupato all’atto di presentazione
della domanda. Il termine ultimo è fissato al 31
dicembre dell’anno di riferimento che, come visto nel paragrafo relativo ai presupposti per
l’indennità, è l’anno durante il quale il collaboratore matura il requisito minimo di almeno 1
mese di accredito contributivo presso la gestione separata Inps, che consente di presentare la
domanda di una tantum.
Solo nel caso in cui il predetto requisito minimo venga maturato nel mese di dicembre, il
termine ultimo per presentare la domanda slitta al 31 gennaio dell’anno successivo (a quello
di riferimento).
QUANTO VALE L’UNA TANTUM
Minimale annuo 2013 di artigiani
e commercianti
15.357,00 euro
Compenso minimo mensile
per accredito contributi
1.279,75 euro
Misura indennità (valore mensile)
1.074,99 euro, pari al 7% di 15.357
LA MISURA COMPLESSIVA DELLA PRESTAZIONE (UNA TANTUM)
Mesi
accreditati
Compensi
lordi
Misura
una tantum
Mesi
accreditati
Compensi
lordi
Misura
una tantum
3
4
5
6
7
3.840,00
5.120,00
6.400,00
7.680,00
8.960,00
3.225,00
4.300,00
5.375,00
6.450,00
5.375,00
8
9
10
11
12
10.240,00
11.520,00
12.800,00
14.080,00
15.360,00
4.300,00
3.225,00
2.150,00
1.075,00
-
Contributo
(ticket)
di licenziamento
(Circola re Inps n. 44 del 22 ma rzo
2013)
Via libera al pagamento del nuovo contributivo (ticket) sui licenziamenti introdotto dalla
riforma Fornero per finanziare i nuovi ammortizzatori sociali (Aspi e miniAspi). Il versamento,
in un’unica soluzione, va fatto entro il giorno 16
del secondo mese successivo a quello durante
il quale c’è stato il licenziamento, insieme ai
contributi previdenziali. Per i rapporti chiusi nei
mesi precedenti la circolare (da gennaio a marzo) il termine è fissato al 16 giugno. La misura
del ticket va rapportata a mese, considerando
intero quel mese in cui c’è stata prestazione lavorativa di almeno 15 giorni.
Quanto costa all’azienda
Le nuove prestazioni di disoccupazione,
l’Aspi e la mini-Aspi, vengono finanziate dai
contributi già pagati negli anni passati dalle imprese per le vecchie indennità di disoccupazione, più alcuni nuovi oneri aggiuntivi sui rapporti
a termine (addizionale dell’1,4%) e sui contratti
di apprendistato (1,61%). Non solo, c’è una
nuova terza fonte di finanziamento: la “tassa”
sui licenziamenti. Su quelli che intervengono a
partire da quest’anno, infatti, i datori di lavoro
devono pagare un ticket (un contributo) all’Inps
d’importo variabile da un minimo di 40,32 euro
(nel caso di rapporto della durata di un solo
mese, ovvero di almeno 15 giorni) a un massimo di 1.451 euro.
Il ticket, ha spiegato l’Inps, vale 483,80 euro
annui ed è dovuto per un massimo di 36 mesi
(tre anni) di anzianità aziendale. Di conseguenza, l’importo massimo è pari a 1.451,00 euro
(483,80 per 3). Il ticket, ha aggiunto l’Inps, va
versato in unica soluzione e, in caso di rapporto
inferiore a un anno, la misura va rideterminata
in base al numero effettivo di mesi di durata
della prestazione lavorativa; in tal caso, il mese
si considera intero quando si è lavorato per 15
o più giorni. Pertanto, essendo la misura annua
pari a 483,80 euro, ne deriva un importo mensile pari a 40,32 euro. Il ticket, invece, secondo
l’Inps, è scollegato all’importo della prestazione
individuale, il che significa che la sua misura è
sempre la stessa a prescindere dalla tipologia
del rapporto cessato, ossia se a tempo pieno o
parziale.
Il nuovo ticket va pagato in ogni caso
d’interruzione di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato per causa diversa dalle dimissioni intervenuti a partire dal 1º gennaio 2013,
nonché per le interruzioni di rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso
del lavoratore, ivi incluso il recesso del datore di
lavoro al termine del periodo di apprendistato
(art. 2, comma 1, lett. m, del dlgs n. 167/2011).
In merito, l’Inps, nella circolare n. 44/2013,
ha precisato che l’obbligo contributivo è escluso
per le cessazioni dei rapporti che siano avvenute a seguito di: dimissioni, ad eccezione di quel-
CUD AI PENSIONATI:
PATRONATI ABILITATI
nche i patronati potranno assistere i
pensionati nell’operazione CUD telematico. Con un nuovo messaggio (m.
5024 del 22 marzo scorso) l’Inps amplia ulteriormente la platea degli intermediari abilitati al rilascio della certificazione delle pensione erogate nel 2012.
Gli interessati, quindi, infatti, oltre al canale e agli strumenti già comunicati dall’Inps
(CAF, consulenti del lavoro, fiscalisti, ecc.),
potranno avvalersi del servizio di rilascio del
CUD offerto dagli enti di patronato.
Al riguardo, l’Inps ricorda che il servizio
viene svolto dai patronati senza alcun onere
a carico del cittadino. L’erogazione del servizio è ammessa solo su richiesta del cittadino
interessato e dietro apposito mandato, che
dovrà essere conservcato dal patronato, unitamente a una copia del documento di identità del richiedente ed esibiti a richiesta
dell’Inps.
All’atto dell’accesso in procedura
l’intermediario dovrà dichiarare il possesso
del mandato e il rispetto della normativa
sulla privacy.
A
le per giusta causa o durante il periodo tutelato
di maternità (ossia il periodo che va da 300
giorni prima della data presunta del parto fino
al compimento del primo anno di vita del figlio); risoluzioni consensuali, ad eccezione di
quelle attivate dalla procedura di conciliazione
presso la direzione territoriale del lavoro (in base al cosiddetto nuovo rito Fornero per i licenziamenti economici); decesso del lavoratore.
La nuova tassa inoltre non è dovuta, fino al
31 dicembre 2016, nei casi in cui sia dovuto il
contributo di ingresso alla mobilità ex articolo 5,
comma 4, della legge n. 223/1991. Tale norma
fa obbligo, per impresa, per ciascun lavoratore
posto in mobilità, di versare, alla gestione degli
interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, in 30 rate mensili, una somma
pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di
mobilità spettante al lavoratore; la somma è ridotta alla metà quando la dichiarazione di eccedenza del personale abbia formato oggetto
di accordo sindacale.
Per il periodo 2013-2015, inoltre, il ticket
non va versato nei seguenti casi:
a) licenziamenti effettuati in conseguenza di
cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai ccnl stipulati
dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e
dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
b) interruzione di rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura
del cantiere.
Il versamento
Il termine di versamento, in un’unica soluzione, è fissato al giorno 16 del secondo mese
successivo a quello durante il quale c’è stato il
licenziamento. Per i rapporti chiusi nei mesi da
gennaio a marzo di quest’anno il termine è fissato al 16 giugno, termine previsto anche il versamento del contributo in relazione ai licenziamenti cadenti nel mese di aprile. Pertanto, entro il 16 giugno, in unica soluzione, i datori di
lavoro dovranno sborsare i ticket sui licenziamenti avvenuti dal 1° gennaio al 30 aprile. In
seguito, al 16 luglio andrà versato il ticket per i
licenziamenti avvenuti nel mese di maggio; al
16 agosto (termine che slitta al 20 agosto per
lo stop agli adempimenti durante il periodo
estivo) andrà versato il ticket per i licenziamenti
avvenuti nel mese di giugno; al 16 settembre il
ticket per i licenziamenti del mese di luglio; e
così via dicendo.
Ai fini del versamento si utilizza il modello
F24, lo stesso per il versamento delle contribuzioni mensili all’Inps. Inoltre il ticket va indicato
in Uniemens in <CausaleADebito>, di <AltreADebito>, di <DatiRetributivi> con il nuovo codice causale “M400”. Per i licenziamenti già intervenuti nei periodo di paga da gennaio a marzo
2013, il cui versamento andrà effettuato, senza
oneri accessori, entro il 16 giugno, il ticket va indicato in <CausaleADebito> di <AltrePartiteADebito> di <DenunciaAziendale>, con la nuova
causale “M401”.
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47
Aprile 2013
LE NOSTRE RU BRICH E
IL FISCO SI SPIEGA
di ANNALISA D’ANTONIO
Fuori dall’imponibile Irpef
l’abitazione principale e i redditi
di case e terreni non affittati
(Agenzia delle entrate, circolare n. 5/E
dell’8 marzo 2013)
IMU
All’esame del Fisco gli effetti sulle imposte dirette che derivano dall’introduzione dell’Imu.
Tutto prende le mosse dal principio contenuto
nell’articolo 8 del decreto legislativo n.
23/2011, in base al quale il nuovo tributo municipale sostituisce, per la componente immobiliare, l’Irpef e le relative addizionali relative ai
redditi fondiari derivanti dai beni non locati.
La prima importante conseguenza è
l’esclusione dalla determinazione della base imponibile Irpef dei redditi fondiari prodotti dagli immobili (terreni e fabbricati) non affittati o non locati, soggetti a Imu, che, pertanto,
non concorrono più alla formazione del reddito
complessivo del contribuente. Da questa prima
considerazione discendono altri effetti significativi in riferimento alla spettanza di deduzioni e
detrazioni legate al reddito complessivo. Pensiamo alle detrazioni per i familiari a carico o a
quelle riconosciute in funzione della tipologia di
redditi posseduti, il cui importo effettivamente
spettante è strettamente influenzato
dall’ammontare del reddito complessivo, scendendo a mano a mano che quel valore sale: il
minor reddito complessivo risultante
dall’esclusione dei redditi fondiari da beni non
locati consentirà, dunque, di beneficiare di detrazioni maggiori. Inoltre - ulteriore effetto non
da poco - tali redditi, restando fuori dal reddito
complessivo, risulteranno irrilevanti ai fini del limite di 2.840,51 che non bisogna superare per
poter essere considerati fiscalmente a carico di
un altro soggetto; per assurdo, potrà esserlo anche chi è proprietario di un numero significativo
di fabbricati non locati (anche di elevata consistenza), se non possiede altri redditi che, da soli, vanno al di là della soglia indicata.
Nei confronti di coloro che possiedono solo
redditi fondiari sostituiti dall’Imu, viene anche
meno l’obbligo di presentare la dichiarazione
dei redditi. Se questa, però, è dovuta, nei quadri dei terreni e dei fabbricati vanno riportati i
dati relativi a tutti gli immobili posseduti, anche
quelli i cui redditi sono sostituiti dall’Imu.
Per quanto riguarda l’esatta individuazione
dei “beni non locati”, la circolare puntualizza
che l’effetto sostitutivo dell’Imu si esplica sia
in riferimento ai terreni, relativamente alla componente dominicale, sia sui fabbricati, non affittati e non locati. Rientrano tra gli immobili non
locati, quindi assoggettati solo ad Imu e non
più ad Irpef, oltre quelli tenuti a disposizione
(ad esempio, la casa la mare), anche quelli
concessi in comodato gratuito e quelli utilizzati
in modo promiscuo dal professionista. Viceversa, continuano a subire l’ordinaria tassazione: i
redditi agrari; i redditi dei fabbricati dati in locazione senza applicare la cedolare secca; i redditi
degli immobili che non producono reddito fondiario (ad esempio, gli immobili relativi ad imprese commerciali o quelli che rappresentano
beni strumentali per l’esercizio di arti e professioni); i redditi degli immobili posseduti dai
soggetti passivi Ires. Analogamente, l’Irpef continua ad essere applicata ai redditi da terreni affittati per usi non agricoli (ad esempio, cava, miniera), perché producono redditi “diversi” e non
dominicale, e le indennità di occupazione, anch’esse considerate redditi “diversi”.
Dall’effetto sostitutivo dell’Imu discende anche il fatto che, se l’immobile è esente
dall’imposta municipale, tornano ad applicarsi
l’Irpef e le relative addizionali (è il caso, ad
esempio, dei terreni incolti situati in aree montane e di collina), a meno che anch’esse risultino non dovute per qualche altra espressa previ-
sione normativa (ad esempio, i fabbricati rurali
ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani secondo
l’elenco Istat, che non scontano né Imu né Irpef).
Non si tratta di vera e propria esenzione - e
non incide quindi sull’effetto sostitutivo l’agevolazione riconosciuta per gli immobili
inagibili o inabitabili, in riferimento ai quali la
base imponibile Imu è ridotta del 50%: per essi
sarà comunque dovuto il solo tributo municipale, non anche l’Irpef. Stessa sorte per coloro che
partecipano, non in regime d’impresa, in società semplici: niente Irpef sulla quota di partecipazione riferibile ai redditi fondiari sottoposti ad Imu, corrispondenti, cioè, al reddito dominicale dei terreni non affittati e al reddito dei
fabbricati non locati. Gli importi non imponibili
ai fini delle imposte sui redditi dovranno risultare dal prospetto di ripartizione del reddito rilasciato dalla società semplice ai soci persone fisiche.
La circolare, infine, si occupa di due situazioni abbastanza ricorrenti: la locazione di un immobile soltanto per una parte dell’anno e la
locazione di una parte della propria abitazione
principale. Nel primo caso, se è stato scelto il
regime della cedolare secca, nei mesi in cui
l’appartamento non è stato affittato vanno applicate le regole Irpef, con l’Imu che la sostituisce unicamente per quel periodo, mentre per
quello restante vigono le regole della cedolare.
Se invece ai canoni di locazione non si applica
(per scelta o per obbligo) la cedolare secca,
nulla cambia per il periodo di non locazione,
con l’Irpef che viene sostituita dall’Imu, mentre
per gli altri mesi vanno messi a confronto la
rendita catastale rivalutata e il canone di locazione ridotto forfetariamente, rapportato ai mesi: l’importo più alto tra i due rappresenterà
l’imponibile Irpef.
CIRCOLARE
e CIRCOLARI sono interpretazioni dell’Amministrazione finanziaria
su questioni di interesse generale e gli Uffici fiscali vi si devono
attenere quando applicano le norme di legge nei confronti dei
contribuenti. Le RISOLUZIONI, invece, sono risposte a quesiti di natura
tributaria - posti da singoli privati, aziende, imprenditori, società, enti,
ecc., su casi particolari - che, comunque, possono essere applicate in
circostanze simili da parte di altri contribuenti. In questa rubrica
segnaliamo le principali circolari e risoluzioni diffuse nel mese scorso.
Inoltre, richiamiamo l’attenzione su alcune sentenze della giurisprudenza tributaria di particolare interesse. I lettori che hanno a disposizione un collegamento internet possono scaricare i testi completi delle
circolari e delle risoluzioni che interessano digitando il nostro indirizzo
www.leggiillustrate.it e consultando la voce CIRCOLARI E RISOLUZIONI.
L
QUADRO RB
REDDITI DEI
FABBRICATI
E ALTRI DATI
Rendita catastale
1
RB1
1
2
181
Tassazione ordinaria
REDDITI
IMPONIBILI 13
Rendita catastale
1
RB2
Utilizzo
1.890 ,00
3
2
Tassazione ordinaria
REDDITI
IMPONIBILI 13
LOCAZIONE DI UN IMMOBILE PER UNA
PARTE DELL’ANNO
Il contribuente possiede un immobile a Roma (rendita catastale di 1.800 euro) che ha
utilizzato come abitazione principale fino al 30
giugno 2012 e che, dal 1° luglio, ha dato in locazione percependo un canone mensile di
1.200 euro.
Deve compilare due righi del quadro RB, evidenziando le due diverse situazioni attraverso
la col. 2 “Utilizzo”: per i primi sei mesi dell’anno
(181 in colonna 3 “Giorni”) indica il codice “1”
(immobile utilizzato come abitazione principale), per gli altri sei mesi (184 giorni) il codice
“3” (immobile locato in regime di libero mercato). Nel secondo rigo, poi, deve riportare alla
colonna 6 l’importo dei canoni percepiti da luglio a dicembre (7.200 euro) meno la deduzione forfetaria del 15% (va indicato “1” come
“codice canone” in col. 5), ossia 6.120 euro, e
barrare la casella di col. 8 “Continuazione”, per
segnalare che si tratta dello stesso fabbricato
del rigo precedente.
Per il primo periodo, quello in cui
l’appartamento è stato utilizzato come abitazione principale, l’IRPEF non è dovuta, in quanto
sostituita dall’IMU. La relativa quota di reddito,
calcolata rapportando la rendita catastale (col.
1) ai giorni (col. 3) e alla percentuale (col. 4) di
possesso, deve essere riportata in col. 16 (reddito non imponibile abitazione principale).
In rela zione invece a l periodo in cui
l’immobile è stato affittato, l’IMU non ha effetto
sostitutivo dell’IRPEF. Per stabilire il relativo reddito fondiario imponibile da far confluire nel
reddito complessivo (quadro RN, rigo RN1, col.
5), occorre confrontare la rendita catastale rivalutata e il canone di locazione ridotto forfetariamente, sottoponendo a tassazione il maggiore
tra i due valori. Nel nostro caso, l’imponibile è
rappresentato dall’importo indicato in col. 6,
che va riportato nella col. 13 (redditi imponibili
– tassazione ordinaria) del primo rigo. Avvertono infatti le istruzioni ministeriali alla compilazione del modello UNICO 2013 che, quando i
dati di un fabbricato sono esposti in più righi,
gli importi relativi ai redditi imponibili e non imponibili (colonne da 13 a 17) devono essere riportati esclusivamente sul primo dei righi utilizzati per indicare i dati del fabbricato stesso.
RB10 TOTALI
REDDITI
IMPONIBILI
13
100
5
6
Cedolare secca 19%
14
15
,00
6.120 ,00
4
100
5
1
6.120
Cedolare secca 19%
15
,00
H501
IMU dovuta
per il 2012
2.259 ,00
10
937 ,00
8
7
Codice
Comune
X
9
H501
,00
REDDITI
NON IMPONIBILI
,00
16
937 ,00
11
17
2.259 ,00
10
Cedolare Esenzione
secca
IMU
12
Immobili non locati
IMU dovuta
per il 2012
Abitazione principale
REDDITI
NON IMPONIBILI 16
,00
15
9
Abitazione principale
REDDITI
NON IMPONIBILI 16
,00
Cedolare secca 21%
14
8
Casi Continuaparticolari zione (*)
14
,00
7
,00
Canone
di locazione
6
Codice
Comune
Casi Continuaparticolari zione (*)
,00
Cedolare secca 21%
184
,00
ESEMPIO 1
4
Possesso
Codice
percentuale canone
giorni
3
Canone
di locazione
Possesso
Codice
percentuale canone
giorni
3
6.120 ,00
Sezione I
Redditi dei fabbricati
Esclusi i fabbricati all’estero
da includere nel Quadro RL
Utilizzo
1.890 ,00
,00
Cedolare Esenzione
secca
IMU
11
12
Immobili non locati
17
,00
17
,00
L’importo va sommato agli
altri redditi posseduti per
determinare l’Irpef dovuta
QUADRO RN
IRPEF
RN1 REDDITO
Altri dati
RN50
COMPLESSIVO
1
Reddito di riferimento
per agevolazioni fiscali
Credito per fondi comuni
di cui ai quadri RF, RG e RH
2
,00
,00
Reddito abitazione principale
Perdite compensabili
con credito per fondi comuni
3
937
1
,00
5
Reddito minimo da partecipazione in società non operative
4
,00
,00
Redditi fondiari non imponibili
,00
2
,00
E’ il nuovo rigo del quadro RN del modello UNICO, in cui vanno riportati i redditi relativi all’abitazione
principale (col. 1) e agli altri redditi fondiari non imponibili (col. 2), cioè quelli relativi ai fabbricati non
locati e, per la componente dominicale, ai terreni non affittati. Tali redditi non scontano l’IRPEF e le relative addizionali regionale e comunale in quanto sostituite dall’IMU, ma gli importi possono assumere rilievo
nell’ambito di prestazioni assistenziali o previdenziali.
abitazione principale. Vivendo da solo, ha deciso di affittare una camera ad uno studente per
300 euro al mese, anche per attutire i contraccolpi dell’imposizione fiscale.
La situazione va rappresentata compilando
un unico rigo del quadro RB di UNICO 2013,
nel quale devono essere indicati il codice “11”
(immobile in parte utilizzato come abitazione
principale e in parte concesso in locazione in
regime di libero mercato) nella col. 2 “Utilizzo”,
e l’ammontare dei canoni percepiti meno la
deduzione forfetaria del 15% in col. 6 “Canone
di locazione”, cioè 3.060 euro [(300 x 12) –
15%].
Il reddito del fabbricato è rappresentato
dall’importo di col. 6, in quanto maggiore di
quello di col. 1. Quindi, è da considerare un immobile locato e, in quanto tale, non fruisce
dell’effetto sostitutivo dell’IMU: vanno dunque
pagate anche l’IRPEF e le relative addizionali
regionale e comunale.
L’importo di col. 6 deve essere riportato, se
non è stata esercitata l’opzione per il regime
della cedolare secca, in col. 13 (“redditi imponibili - tassazione ordinaria”), per poi concorrere
alla formazione del reddito complessivo.
L’altro caso riguarda la locazione parziale
dell’abitazione principale da parte del proprietario (situazione non infrequente, soprattutto nell’attuale periodo di crisi economica). In tale ipotesi, anche se si è in presenza di immobile
parzialmente locato, si potrebbe avere l’effetto
sostitutivo dell’Imu. Questo, però, si verifica soltanto se la rendita catastale rivalutata è maggiore del canone annuo di locazione (circostanza,
in verità, assai poco probabile), assunto nel suo
intero ammontare in caso di cedolare secca ovvero abbattuto della deduzione forfetaria (15%
fino allo scorso anno, 5% a partire dal 2013).
Viceversa, se il canone supera la rendita rivalutata (come accade nella stragrande maggioranza dei casi), sono dovute sia l’Imu che l’Irpef (o
la cedolare secca).
ESEMPIO 2
LOCAZIONE PARZIALE DELL’ABITAZIONE
PRINCIPALE
Il contribuente è proprietario, a Roma,
dell’appartamento (rendita catastale di 2.200
euro) in cui dimora, che pertanto utilizza come
QUADRO RB
REDDITI DEI
FABBRICATI
E ALTRI DATI
Rendita catastale
1
RB1
1
RB10 TOTALI
QUADRO RN
IRPEF
giorni
3
13
3.060 ,00
2
100
5
1
6
3.060
Cedolare secca 19%
14
15
,00
4
5
,00
Canone
di locazione
6
Codice
Comune
Casi Continuaparticolari zione (*)
,00
Cedolare secca 21%
3
7
8
9
REDDITI
NON IMPONIBILI
8
7
IMU dovuta
per il 2012
1.648 ,00
10
Abitazione principale
16
,00
Codice
Comune
Casi Continuaparticolari zione (*)
,00
H501
10
9
REDDITI
IMPONIBILI
1
13
3.060 ,00
Reddito di riferimento
per agevolazioni fiscali
,00
14
15
14
,00
15
Credito per fondi comuni
di cui ai quadri RF, RG e RH
2
16
,00
,00
REDDITI
NON IMPONIBILI
Perdite compensabili
con credito per fondi comuni
3
,00
16
,00
Reddito minimo da partecipazione in società non operative
4
,00
Cedolare Esenzione
secca
IMU
11
12
Immobili non locati
17
IMU dovuta
per il 2012
L’importo
va sommato
agli REDDITI
Cedolare secca 21%
Cedolare secca 19%
Abitazione principale
NON IMPONIBILI
altri redditi,00posseduti per
,00
,00
,00
determinare l’Irpef dovuta
Tassazione ordinaria
REDDITI
IMPONIBILI 13
RN1 REDDITO
COMPLESSIVO
4
Possesso
Codice
giorni
percentuale canone
Utilizzo
,00
Canone
di locazione
Possesso
Codice
percentuale canone
365
Tassazione ordinaria
Rendita catastale
RB2
11
2
REDDITI
IMPONIBILI
Sezione I
Redditi dei fabbricati
Esclusi i fabbricati all’estero
da includere nel Quadro RL
Utilizzo
2.130 ,00
,00
,00
Cedolare Esenzione
secca
IMU
11
12
Immobili non locati
17
17
,00
,00
5
,00
47-48 fisco si spiega:IMP 5-14 ICI+IVA
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48
Aprile 2013
LE NOSTRE RU BRICH E
IL FISCO SI SPIEGA
Iva agevolata al 10%
per manutenzione caldaie
e controllo delle emissioni
(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 15/E
del 4 marzo 2013)
La revisione periodica obbligatoria degli
impianti di riscaldamento e il controllo delle
relative emissioni sono qualificabili come interventi di manutenzione ordinaria e costituiscono prestazioni di servizi soggette ad Iva
con l’aliquota ridotta del 10% e non quella
ordinaria del 21%. Nel caso in cui sia stata
erroneamente applicata l’aliquota ordinaria,
la ditta che ha fornito il servizio può recuperare la maggiore imposta versata, facendone
richiesta entro due anni dalla data del versamento, sempre che dimostri di averla effettivamente restituita ai consumatori finali.
Il chiarimento è arrivato dall’Agenzia delle
entrate, sollecitata ad esprimersi sulla questione dall’istanza di interpello presentata da
una Srl che fornisce servizi di assistenza e
manutenzione di impianti di riscaldamento a
gas, prevalentemente nei confronti di cittadini privati. Secondo la ditta, l’aliquota ridotta
spetterebbe esclusivamente per gli impianti
condominiali, non anche per quelli individuali, che resterebbero conseguentemente
assoggettati all’aliquota ordinaria del 21%.
Di diverso avviso l’Amministrazione finanziaria, secondo la quale la revisione periodica degli impianti di riscaldamento installati
in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata ed il controllo delle emissioni degli stessi, in quanto finalizzati ad integrare o
mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, sono da considerare interventi
di manutenzione ordinaria, secondo la definizione contenuta nell’articolo 3 del DPR n.
380/2011 (“Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia”). Non v’è dubbio, dunque, che a tali prestazioni possa essere applicata l’Iva al 10%,
agevolazione che, dopo anni di ripetute proroghe, è stata “stabilizzata” ad opera della
legge 191/2009. Nulla cambia se l’impianto
è condominiale o del singolo utente. Attenzione, però, se il contratto prevede, oltre alla
manutenzione ordinaria, anche ulteriori prestazioni (ad esempio, la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi), per
le quali non è indicato un corrispettivo distinto: in questi casi, l’agevolazione – si legge nella circolare – non può trovare applicazione.
In chiusura, l’Agenzia delle entrate indica
la strada da seguire per rientrare
dell’eventuale imposta versata in più a seguito dell’erronea applicazione dell’aliquota ordinaria. Viene escluso il ricorso al meccanismo delle note di variazione delle fatture
(articolo 26 del DPR n. 633/1972), che potrebbe dar luogo ad indebiti arricchimenti. La
soluzione individuata è quella che il condominio o il privato “danneggiato” chieda la restituzione dell’eccedenza d’imposta
all’impresa che ha addebitato erroneamente
l’Iva ordinaria e, una volta rimborsato, le rilasci un’attestazione in tal senso. La ditta, a
sua volta, potrà richiedere il rimborso dell’Iva
applicata in misura eccedente entro due anni dalla data in cui è avvenuto il versamento
“maggiorato”, con l’onere di dimostrare di
aver effettivamente restituito ai consumatori
finali il tributo pagato in più.
5 per mille 2013:
iscrizioni aperte
fino al 7 maggio
(Agenzia delle entrate, circolare n. 6/E del
21 marzo 2013)
Gli enti del volontariato e le associazioni
sportive dilettantistiche (Asd), che intendono
essere ammessi al riparto del 5 per mille
dell’esercizio finanziario 2013 (lo stanziamento è di 400 milioni di euro), hanno tempo fino al 7 maggio per presentare la relativa
domanda di iscrizione. L’Agenzia delle entrate ha infatti reso noto il calendario riguardante la disciplina che, da alcuni anni, consente ai contribuenti persone fisiche di decidere di destinare una parte della propria Irpef a determinati soggetti o per determinate
finalità: enti del volontariato (vale a dire, Onlus, enti ecclesiastici, organizzazioni iscritte
nel registro del volontariato,organizzazioni
non governative riconosciute idonee, associazioni di promozione sociale, associazioni
e fondazioni riconosciute che operano nei
settori previsti per le Onlus); enti della ricerca scientifica e università; finanziamento della ricerca sanitaria; attività sociali realizzate
CONTI CORRENTI E BOT: NIENTE SEGRETI COL FISCO
arte l’Anagrafe dei rapporti finanziari. Banche, Poste e società di gestione e
intermediazione del risparmio dovranno comunicare entro il prossimo 31 ottobre
all’Agenzia delle Entrate tutti i dati sui conti correnti, le movimentazioni degli
stessi, gli investimenti, l’utilizzo delle carte di credito e perfino delle cassette di sicurezza riferiti al 2011. Per quelli del 2012 il termine è il 31 marzo 2014 mentre per gli
anni 2013 e seguenti le comunicazioni dovranno avvenire entro il 20 aprile dell’anno
successivo. Con il provvedimento firmato ieri dal direttore dell’Agenzia, Attilio Befera,
diventa così operativo il sistema, previsto dal decreto salva Italia del dicembre 2011,
che di fatto annulla il segreto bancario consentendo al Fisco di incrociare i dati sui
conti correnti con le dichiarazioni dei redditi per scovare più facilmente gli evasori.
P
dal Comune di residenza; tutela, promozione
e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; associazioni sportive dilettantistiche
che svolgono una rilevante attività di interesse sociale. Per quanto riguarda queste ultime, in particolare, deve trattarsi di Asd, riconosciute ai fini sportivi dal Coni, nella cui organizzazione è presente il settore giovanile,
affiliate alle Federazioni sportive nazionali o
alle Discipline sportive associate o agli enti
di promozione sportiva riconosciuta dal Coni,
che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport nei confronti di giovani minorenni, di adulti almeno
sessantenni o di persone svantaggiate (per
condizioni fisiche, psichiche, economiche,
sociali o familiari).
Il calendario predisposto dalle Entrate riguarda, come accennato, gli enti del volontariato e le Asd, gestiti direttamente dalla stessa Agenzia, mentre per gli altri soggetti le
istruzioni sono fornite dalle rispettive amministrazioni di competenza. La richiesta di
iscrizione è possibile, fino al 7 maggio, soltanto per via telematica, utilizzando il software disponibile su www.agenziaentrate.it. Una
settimana dopo, dal 14 maggio, l’Agenzia
pubblicherà gli elenchi dei soggetti ammessi
al beneficio (anche quelli degli enti di ricerca
scientifica e dell’università e degli enti della
ricerca sanitaria, predisposti dai Ministeri
competenti), con possibilità, da parte degli
interessati, di far correggere eventuali errori
fino al 20 maggio. Ancora una settimana
(entro il 27 maggio) e sarà pubblicato
l’elenco degli iscritti depurato degli errori segnalati.
Per perfezionare l’iscrizione, i soggetti interessati dovranno poi presentare, entro il 1°
luglio, una dichiarazione sostitutiva, corredata da copia fotostatica di un documento di
identità del rappresentante legale che la sottoscrive, attestante il possesso dei requisiti
che danno diritto al contributo. La dichiarazione andrà resa su uno specifico modello,
presente anch’esso sul sito internet delle Entrate, e trasmessa, dagli enti del volontariato,
alla Direzione regionale nel cui ambito territoriale è domiciliato l’ente, con raccomandata a.r. oppure tramite posta elettronica certi-
DAL 1° MAGGIO MORA PIU’ CARA SULLE CARTELLE FISCALI
(Agenzia delle entrate, provvedimento del 4 marzo 2013)
Inversione di tendenza per
gli interessi di mora dovuti dai
contribuenti ritardatari che versano le somme iscritte a ruolo,
notificate con cartella di pagamento, oltre il termine di sessanta giorni dal ricevimento
della cartella stessa. Dopo alcuni ribassi registrati negli ultimi anni (dal 1° ottobre scorso
si era passati dal 5,0243%, che
rappresentava già una diminuzione di quasi 0,75 punti
percentuali rispetto al precedente saggio, al 4,5504%), questa volta si va in direzione opposta: il tasso annuale da applicare con decorrenza 1° maggio 2013 è stato fissato al
5,2233%, con un incremento,
quindi, di quasi 0,7 punti percentuali.
A stabilire la nuova misura,
come previsto dall’articolo 30
(“Interessi di mora”) del DPR n.
602/1973 (“Disposizioni sulla
riscossione delle imposte sul
reddito”), il “consueto” provvedimento dell’Agenzia delle
entrate, che ogni anno è chiamata a tale compito, di fatto limitandosi ad ufficializzare un
valore che, in realtà, viene determinato dalla Banca d’Italia
sulla base della media dei tassi bancari attivi riferiti all’anno
precedente.
Gli interessi di mora sono il
“sovraprezzo” dovuto quando,
ricevuta una cartella di pagamento, si lascia decorrere inutilmente il termine di sessanta
giorni dalla notifica dell’atto,
non si provvede cioè al suo pagamento. Ricordiamo che, scaduti i sessanta giorni, a carico
del contribuente scatta anche
l’intero importo dell’aggio di ri-
1°
MAGG
IO
scossione a favore di Equitalia,
fissato, a partire dal 1° gennaio
2013, nella misura dell’8% (un
punto in meno rispetto ai ruoli emessi fino al 31 dicembre
2012); invece, se si paga entro
i sessanta giorni, l’aggio è del
4,65%. Gli interessi di mora
vengono calcolati esclusivamente sull’importo del debito
iscritto a ruolo (quindi, non anche sulle sanzioni pecuniarie
tributarie e sugli interessi già
presenti nella cartella), a par-
tire dalla data di notifica della cartella e fino a quella di pagamento.
La modifica del saggio di interesse riguarda esclusivamente le cartelle pagate in ritardo. Nulla cambia, invece, per
gli interessi legali, quelli dovuti, ad esempio, quando si fa
ricorso al ravvedimento operoso per regolarizzare violazioni tributarie: la misura resta
fissa al 2,5%, percentuale in vigore dal 1° gennaio 2012.
ficata; le Asd, invece, dovranno farla pervenire all’ufficio del Coni territorialmente competente.
L’ultima data da ricordare, per distratti e
ritardatari, è quella del 30 settembre 2013,
termine ultimo per poter sanare eventuali
tardività od omissioni relative alla domanda
di iscrizione o alla dichiarazione sostitutiva
(riguarda tutti gli enti destinatari del 5 per
mille, non solo quelli del volontariato e le
Asd). La regolarizzazione può avvenire se: si
è in possesso dei requisiti necessari già alla
data originaria di scadenza per presentare la
domanda di iscrizione; si trasmette la domanda e/o si provvede alla integrazione documentale (dichiarazione sostitutiva e copia
del documento d’identità) entro il 30 settembre; si versa la sanzione di 258 euro (tramite F24, con codice tributo 8115, senza
possibilità di compensazione).
LA CASA COMPRATA
CON I SOLDI DI PAPA’
I
giudici tributari debbono tenere in
considerazione la dichiarazione del
padre del contribuente a favore del
figlio: basta che ci sia almeno un altro
elemento di riscontro.
Lo ha stabilito la sezione tributaria
della Corte di cassazione, con la sentenza n. 7707/13 depositata il 27 marzo scorso.
In pratica ha osservato che il divieto
di prova testimoniale nel processo tributario, imposto dall’art. 7 del decreto
legislativo 546/92 va interpretato con
elasticità.
La vicenda è quella di un contribuente che aveva acquistato un immobile nel 1999 e l’Agenzia delle Entrate
gli aveva inviato un avviso di accertamento, ritenendo l’investimento eccessivo rispetto al reddito.
Il contribuente si era difeso affermando che i soldi glieli aveva procurati
il padre, attraverso un finanziamento
bancario.
L’Agenzia aveva ottenuto ragione in
primo grado, ma in secondo grado la
Commissione tributaria regionale del
Lazio aveva ribaltato il giudizio. Di qui
il ricorso delle Entrate in Cassazione.
Il ricorso puntava proprio sul divieto
della prova testimoniale. La Commissione tributaria regionale, però, aveva
preso in cosiderazione a favore del
contribuente anche la certificazione
bancaria dell’apertura di credito a nome del padre.
La Cassazione gli ha dato ragione ed
ha spiegato che, proprio perché la sola
testimonianza non vale, la Commissione regionale ha correttamente utilizzato anche un riscontro obiettivo, cioè la
certificazione bancaria.
49-50 quesiti fiscali:39-40 Quesiti fiscali
29-03-2013
11:29
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49
Aprile 2013
GLI ESPERTI RISPON DONO
QUESITI FISCALI
a cura di PAOLA TRIA
Fondo
patrimoniale
e obblighi fiscali
Costituito un fondo patrimoniale, l’Imu e l’Irpef spettano al 50%
tra i coniugi o spettano al 100% al
coniuge che ha conservato la titolarità dei diritti reali del bene? I coniugi sono comunque in regime di
separazione di beni.
C.S. – Udine
Il fondo patrimoniale è quell’istituto, previsto dall’articolo 167 del
Codice civile, cui i coniugi possono
ricorrere per destinarvi determinati beni allo scopo di “far fronte ai
bisogni della famiglia”.
In base all’articolo 4 del TUIR, i
redditi che ne deriva no va nno
imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi, a prescindere dalla circostanza che il fondo sia stato costituito con il trasferimento del diritto di proprietà ovvero con la riserva di proprietà in capo al proprietario originario. Ai fini delle
imposte dirette, dunque, la suddivisione al 50% opera a prescindere dalla titolarità o meno di un
diritto reale sul bene da parte di
ciascun coniuge. Tale principio di
imputazione dei redditi dei beni
che formano oggetto di fondo patrimoniale è stato recentemente
ribadito dall’Agenzia delle entrate
nella circolare n. 20/E del 2012,
a nche a proposito dell’imposta
sostitutiva dovuta sui canoni abitativi quando, in luogo dell’IRPEF
ordinaria, si opta per l’applicazione della cedola re secca : potrà
scegliere autonomamente il regime a lterna tivo della cosiddetta
“imposta piatta” anche il coniuge
non proprietario, al quale, però,
per effetto della costituzione del
fondo pa trimonia le, deriva una
parte del reddito fondiario sui canoni di locazione.
Nella disciplina IMU, però non è
previsto un principio analogo a
quello dettato dal TUIR per le imposte dirette. Ne consegue che la
costituzione di un fondo patrimoniale non incide sulla soggettività
a i fini dell’imposta municipa le.
Pertanto, rimarrà soggetto passivo
ai fini IMU, tenuto al pagamento
del tributo comunale per l’immobile attribuito al fondo e non locato, soltanto chi ne è l’intestatario
formale (proprietario o titolare di
altro diritto reale).
Ristrutturazioni
e soppressione
di alcune agevolazioni
Ristrutturazioni edilizie. Nel corso del corrente anno ho compiuto
75 anni e desidererei sapere se
l’eliminazione della possibilità riservata ai contribuenti con più di
75 anni è stata cancellata dall’art.
16-bis del Tuir anche per quelle
opere realizzate negli anni precedenti al 2012 (ad esempio nel
2010 per le quali ho recuperato le
prime due rate di dieci e mi accingevo a ricalcolare il residuo in 5
rate).
Sirio Brunetti – Roma
Purtroppo, la novità introdotta a
partire dall’anno d’imposta 2012
riguarda in generale la possibilità,
prima riconosciuta ai contribuenti
con più di 75 e 80 anni, di scegliere di fruire più velocemente della
detrazione IRPEF del 36% per le
spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio, ri-
partendo lo sconto fiscale in cinque e in tre anni, anziché in dieci.
Come precisano anche le istruzioni alla compilazione del modello UNICO 2013, la scelta di distribuire il beneficio su un periodo
temporale più breve, oltre che per
le spese sostenute a partire dal
2012, non può essere effettuata
neppure per quelle degli anni precedenti. E’ proprio questo il caso
del nostro lettore che, a vendo
compiuto il 75° anno di età, era
intenzionato a sfruttare l’opportunità di ridetermina re il numero
delle rate residue da utilizzare.
Invece, coloro che neg li a nni
passati, avendone diritto, avevano
ripartito la detrazione in cinque o
in tre anni, possono continua re
con quella rateazione.
Recupero
ticket sanitari
non presentati
Ho dimenticato di inserire, nella
lista dei ticket sanitari da portare
in detrazione nella dichiarazione
del 2012, una fattura per visita
specialistica del dicembre 2011.
Posso riportarla in detrazione nella
prossima dichiarazione dei redditi
del 2013?
Salvatore Distaso – Prato
La risposta è negativa. Perché
infatti gli oneri diano diritto a detrazione ovvero siano deducibili,
occorre che rientrino tra quelli
previsti dalla legge (l’elencazione
è cioè tassativa), risultino da idonea documentazione e siano sostenuti nel corso dell’anno di imposizione. Vige, pertanto, il principio di cassa, ossia la fruizione del
beneficio deve avvenire necessariamente all’interno della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui la spesa è
sta ta a ffronta ta . La fa ttura del
2011 non può quindi essere detratta nella dichiarazione dei redditi 2012, da presentare quest’anno.
Tuttavia, è possibile non perdere il beneficio spettante, se si presenta una “dichiarazione integrativa a favore”. Il lettore ha ancora
l’opportunità di adottare questa
soluzione. Infa tti, per integ ra re
una dichiarazione già presentata,
c’è tempo fino al termine previsto
per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di im-
posta successivo: per i redditi
2011, quindi, il rimedio è possibile
fino alla scadenza fissata per Unico 2013 (redditi 2012), ossia entro il 30 settembre di quest’anno.
Il credito emerg ente da l nuovo
modello potrà essere utilizzato in
compensazione o richiesto a rimborso.
Spalmatura
di contratto
di leasing
La nostra società ha ceduto un
contratto di leasing immobiliare ad
altra società contro un corrispettivo di 40.000 euro.
E’ possibile spalmare questo introito eccezionale su più annualità? Oppure occorre dichiararlo in
rata unica nella prossima dichiarazione dei redditi con una tassazione sproporzionata rispetto ai nostri
redditi normali?
Piergiorgio Tosatto – Torino
La cessione a nticipa ta di un
contratto di leasing fa sorgere, in
capo al cedente, una sopravvenienza attiva pari al valore normale del bene (articolo 88, comma 5, del Tuir); rileva cioè il prezzo di mercato e non il corrispettivo
ricevuto. Tale voce concorre alla
determinazione del reddito d’impresa in base al principio di competenza (a rticolo 109 del Tuir).
L’imponibile da a ssog g etta re a
tassazione deve essere calcolato
detraendo dal valore normale del
bene il valore dei canoni relativi
alla residua durata del contratto e
il prezzo stabilito per il riscatto, attualizzati alla data della cessione
(circolare del Ministero delle finanze n. 108/E del 1996).
Se la sopravvenienza attiva è
superiore al corrispettivo pattuito
per la cessione del contratto, la
differenza sarà oggetto di variazione nel modello Unico: andrà effettuata una variazione in diminuzione, pari al corrispettivo per la
cessione, ed una variazione in aumento, pari alla sopravvenienza
attiva.
Detrazioni
per dispositivi
medici
Sono detraibili i cosiddetti dispositivi medici, ad esempio colliri
generici, pile per apparecchi acustici, soluzioni fisiologiche uso aerosol, ecc.?
Angela Serra – Cagliari
Sulla detraibilità delle spese sostenute per l’acquisto di dispositivi
medici, l’Agenzia delle entrate ha
di recente fornito indica zioni in
due circolari (n. 20/E del 2011 e
n. 19/E del 2012). Secondo il Fisco, per poter benefica re dello
sconto IRPEF del 19%, è necessario che dallo scontrino fiscale risulti, oltre al codice fiscale di chi paga, anche la descrizione del prodotto, non bastando quindi la dicitura generica “dispositivo medico”
(alla circolare n. 20/2011 è alleg a to un elenco, comunque non
esaustivo, dei dispositivi medici
detraibili). Inoltre, bisogna essere
in grado di documentare che i beni abbiano la marcatura “CE”, siano cioè conformi alle direttive comunitarie. A tal fine, può essere
utile richiedere al venditore di integrare lo scontrino fiscale con la
dicitura “prodotto con marcatura
CE”; altrimenti, se si è chiamati a
provare la circostanza, potrebbe
essere necessario esibire la scatola del dispositivo.
La risposta è affermativa. Ai lavori di ampliamento e completamento della “prima casa” è applicabile l’IVA ridotta al 4% se il committente dei lavori non possiede
un’altra abitazione nel medesimo
comune, diversa da quella che va
ad ampliare. In tal caso, può legittimamente dichiarare all’appaltatore
di non essere titolare di diritti reali
su altra abitazione nel comune.
L’agevolazione spetta solo se i
lavori effettuati rimangono contenuti nell’ambito del semplice ampliamento. In pratica, devono ricorrere le seguenti condizioni: i locali
di nuova realizzazione non devono
configurare una nuova unità immobiliare né avere consistenza tale da poter essere destinati a costituire una nuova unità immobiliare;
l’abitazione deve conservare, anche dopo l’esecuzione dei lavori, le
caratteristiche non di lusso, sulla
base dei parametri fissati dal decreto del Ministero dei lavori pubblici del 2 agosto 1969.
Tassa rifiuti
su appartamento
non occupato
Completamento
della casa
in costruzione
Acquisto immobile come prima
casa nel 2001 e acquisto altro immobile nel 2009 come seconda
casa. Vendo nel gennaio 2012
l’appartamento acquistato nel
2001 come prima casa. Nel maggio 2012 acquisto una porzione di
casa, come seconda casa da adibire successivamente a prima casa.
A maggio 2012 sposto la residenza nell’appartamento acquistato nel 2009. Considerando che
gli immobili sono tutti nello stesso comune, se vendo l’appartamento dove ho la residenza posso avere agevolazioni come aliquota IVA al 4% per lavori di
completamento nella casa in costruzione che verrà destinata ad
abitazione principale?
Andrea De Lorenzo
Mirano (VE)
Il Comune mi invia avviso di accertamento Tarsu relativa ad un appartamento che non occupo da diversi anni, non locato, non utilizzato neppure in parte da residente in
altro Comune.
L’art. 62 del decreto legislativo n.
507 del 15 novembre 1993 prevede che non sono soggetti alla tassa
per lo smaltimento dei rifiuti solidi
“… i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura per il particolare uso cui sono
stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di
non utilizzabilità nel corso dell’anno”.
Il Comune applica nella fattispecie la tariffa sia per la parte fissa sia
per la parte variabile (persone che
occuperanno l’appartamento): pos-
I TERMINI UTILI PER LA NOTIFICA DEGLI ACCERTAMENTI
n materia di accertamento il più delle
volte si fa confusione
sui termini di notifica
dell’avviso. Molti sostengono sei anni, altri
cinque. Si può fare un
quadro chiaro della normativa in merito?
Rosetta Spina
Cosenza
I
Ai sensi dell’articolo
43 del DPR n. 600/1973
(“Disposizioni comuni in
materia di accertamento de lle imposte sui
redditi”), gli uffici fiscali devono notificare gli
avvisi di accertamento,
a pena di deca denza ,
entro il 31 dicembre del
quarto anno successivo
a quello in cui è stata
presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di
nullità o di omessa presentazione della dichiarazione, entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in
cui la dichia r a zione
avrebbe dovuto essere
presentata.
Tutta via , in ca so di
violazione che comporta l’obbligo di denuncia
per un reato fiscale, i
termini appena visti sono raddoppiati in relazione al periodo d’imposta in cui l’illecito è
stato commesso. In tali
ipotesi, pertanto, l’ufficio, per notificare l’accertamento, ha tempo
fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo
anno
d’imposta
anno
di presentazione
dichiarazione
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
a quello in cui è stata
presentata la dichiarazione ovvero, in caso di
dichiarazione omessa o
nulla, fino al 31 dicem-
con dichiarazione presentata
termine
ordinario
scaduto
scaduto
scaduto
scaduto
scaduto
scaduto
31/12/2013
31/12/2014
31/12/2015
31/12/2016
termine
prorogato per
reati tributari
scaduto
scaduto
31/12/2013
31/12/2014
31/12/2015
31/12/2016
31/12/2017
31/12/2018
31/12/2019
31/12/2020
br e de l de cimo a nno
successivo a quello in
cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione.
☞
in caso
di dichiarazione omessa
termine
termine
prorogato per
ordinario
reati tributari
scaduto
31/12/2013
scaduto
31/12/2014
scaduto
31/12/2015
scaduto
31/12/2016
scaduto
31/12/2017
31/12/2013
31/12/2018
31/12/2014
31/12/2019
31/12/2015
31/12/2020
31/12/2016
31/12/2021
31/12/2017
31/12/2022
L’a vviso di a ccerta mento notificato dopo il
decorso del termine decadenziale è affetto da
nullità insanabile.
49-50 quesiti fiscali:39-40 Quesiti fiscali
29-03-2013
11:29
Pagina 50
50
☞
Aprile 2013
GLI ESPERTI RISPON DONO
so chiedere in autotutela l’annullamento?
Allegare autocertificazione che si
risiede altrove e che l’immobile è
vuoto e non è occupato da anni?
Giuseppe Schillaci
Adrano (CT)
Nel ca so descritto ritenia mo
che molto difficilmente il Comune
annulli l’accertamento in autotutela. La Corte di cassazione, più
volte investita del problema, ha
assunto da diversi anni un orientamento costante, riassumibile in
questi termini: il tributo sui rifiuti
è dovuto se l’immobile è oggettivamente utilizzabile, a prescindere dal fatto che il contribuente lo
utilizzi o no.
Detrazione
per spese
funebri
Tra le spese funebri, oltre alle
spese ordinarie, si può detrarre anche la cremazione effettuata prima
della sepoltura?
Giorgio Romano - Pordenone
La risposta è affermativa. Le spese legate al decesso del coniuge,
dei figli legittimi e legittimati, naturali e riconosciuti, adottati, affidati
od affiliati, dei discendenti dei figli, dei genitori e degli ascendenti
più prossimi, dei fratelli e delle sorelle, dei suoceri/e, delle nuore, dei
generi, possono essere detratte,
entro il limite di 1.549,37 euro, in
presenza di un rapporto di causaeffetto tra il decesso della persona
e il sostenimento delle spese attuali sostenute; devono cioè rispondere ad un criterio di attualità rispetto
all’evento cui sono finalizzate. Pertanto, sono ammesse allo sconto fiscale le spese per l’acquisto del loculo e della bara, per il trasporto e
il “posizionamento” della salma al
cimitero, per la cremazione, per il
necrologio funebre.
Non sono invece detra ibili le
spese che non rispondono a questo
criterio di attualità, ad esempio
l’acquisto di un loculo cimiteriale
effettuato in previsione di un decesso, la risistemazione o trasferimento in un altro loculo della salma di un fa milia re deceduto in
precedenza, la “cremazione di spoglie mortali” in seguito alla riesumazione per decorrenza dei termini della concessione del loculo.
Versamenti Imu
con codice errato
e non dovuti
Ho calcolato l’Imu su un fabbricato cat. C/2 versando sul codice
3918, 122 euro, e sul codice 3919,
80 euro. Ora il proprietario mi riferisce che si tratta di un fabbricato rurale ad uso strumentale, con regolare richiesta al catasto di riconoscimento della ruralità entro il 30 settembre 2012. Che posso fare per
pagare il tributo col codice giusto e
soprattutto per recuperare il versamento fatto e non dovuto?
Mario Paganucci
Farnese (VT)
La disciplina IMU riserva ai fabbricati rurali strumentali un trattamento di favore, prevedendone, in
linea generale, l’assoggettamento
ad imposta con aliquota ridotta allo 0,2%, che i Comuni possono ulteriormente ridurre fino allo 0,1%.
Per altri, invece, c’è proprio l’esenzione dal tributo municipale: ne
beneficiano i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani, secondo l’elenco predisposto
dall’ISTAT e rinvenibile sul sito internet dello stesso Istituto di statistica.
Nella circolare ministeriale n.
3/DF del 2012, l’Amministrazione
fina nzia ria ha a fferma to che la
strumentalità e, conseguentemente, l’applicazione della tassazione
agevolata può essere riconosciuta
ai fabbricati rurali strumentali a
prescindere dalla categoria catastale di appartenenza (quindi, ad
esempio, anche a quelli classati
nelle categorie C/1, C/2, C/6, in
base alle norme vigenti).
Per quanto riguarda la possibilità di recuperare l’imposta pagata
in più per effetto dell’errata classificazione dell’immobile, la risoluzione n. 2/DF del 13 dicembre scorso
ha sancito che l’unico interlocutore
per i rimborsi è il Comune, il quale
– in base alla disposizione contenuta nell’articolo 1, comma 164,
della legge n. 296/2006 – deve
provvedervi entro 180 giorni dalla
data di presentazione dell’istanza.
In quel documento di prassi, si legge che l’IMU è un tributo comunale
e che il contribuente, nell’ottica della semplificazione degli adempimenti a suo carico, per ottenere il
rimborso deve presentare un’unica
istanza all’ente locale. Si ritiene che
in quella stessa sede si possa anche segnalare l’errato utilizzo dei
codici tributo 3918 e 3919 (rispettivamente, IMU per altri fabbricati
con Comune destinatario e IMU
per altri fabbricati con Stato destinatario) e chiedere che parte delle
somme versate sia invece imputata
all’unico codice tributo 3913 - IMU
per fabbricati rurali ad uso strumentale (in questo caso, infatti, il
gettito va interamente al Comune).
L’IMU
sulla casa vuota
e in vendita
Oltre cinque anni fa ho comprato, per motivi di lavoro di mio marito, una abitazione nel centro di Como. Nel 2009 questi ebbe il trasferimento a Napoli, per cui siamo
rientrati nell’abitazione paterna.
L’appartamento acquistato a Como
è stato messo in vendita attraverso
una agenzia immobiliare e per godere di qualche piccolo risparmio
sulla tassa sui rifiuti dall’inizio dell’anno ho fatto distaccare la fornitura di gas metano (così come consigliato da un funzionario del Comune).
Per quanto riguarda l’IMU, la casa in vendita viene considerata ora
seconda casa (oppure a disposizione) quando, come detto in precedenza, non è stata mai utilizzata
negli ultimi 4 anni.
Cosa mi suggerisce per godere di
qualche beneficio valido?
Ermelinda Acanfora – Napoli
Alla gentile lettrice, purtroppo,
c’è poco da suggerire. La disciplina
IMU prevede infatti agevolazioni
per l’unità immobiliare che rappresenta, per il soggetto passivo, l’abitazione principale, intendendo tale
l’appartamento nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Quindi, anche se si
possiede un solo immobile che
però non costituisce a bita zione
principale, l’imposta municipale è
dovuta applicando le regole ordinarie di tassazione, senza i benefici
riservati alla casa in cui si vive.
A parziale “consolazione”, va ricordato che l’assoggettamento ad
IMU dell’appartamento comporta
per lo stesso l’esclusione dall’IRPEF.
Il nuovo tributo comunale, infatti,
ha sostituito sia la vecchia ICI sia
l’IRPEF e le relative addizionali comunale e regionale dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti i beni non locati. Pertanto,
per gli immobili non dati in locazione (tenuti a disposizione, concessi
in comodato d’uso gratuito o utilizzati promiscuamente dal professionista) è dovuta la sola IMU.
Appartamento
occupato
dalla figlia
Sono proprietario di un appartamento di circa 150 mq, occupato
da mia figlia, dove esercita l’attività
di libero professionista. L’appartamento è occupato gratuitamente.
Con la dichiarazione dei redditi
per l’anno 2011 ho pagato l’Irpef e
l’addizionale e per il 2012, oltre all’Irpef ed addizionali, ho pagato l’Imu come seconda casa.
Con la dichiarazione dei redditi
per l’anno 2012 debbo pagare solo
l’Imu per il 2013 o anche l’Irpef
dovuta per il 2012?
Luigi D’Apolito
San Giovanni Rotondo (FG)
Sono le stesse norme che disciplinano l’IMU (articolo 8 del decreto legislativo n. 23/2011) a prevedere che il nuovo tributo municipale, introdotto a titolo sperimentale
con decorrenza dal 2012, sostituisce sia l’ICI sia, per la componente
immobiliare, l’IRPEF e le relative
addizionali regionale e comunale
dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti i beni non locati.
Ciò vuol dire che i redditi dei terreni (per la componente dominicale)
e dei fabbricati, non affittati e non
locati, scontano soltanto l’IMU, non
più a nche l’imposta sul reddito
delle persone fisiche.
Come chiarito dalla circolare n.
3/2012 del Dipartimento delle finanze e ribadito di recente dalla
circolare n. 5/2013 dell’Agenzia
delle entrate, rientrano tra gli immobili non locati, oltre a quelli tenuti a propria disposizione, anche
quelli concessi in comodato gratuito e quelli destinati a uso promiscuo del professionista. Pertanto,
venendo al quesito posto, l’appartamento in questione, in riferimento al quale è stata pagata l’IMU
nel 2012, per lo stesso anno non
andrà assoggettato ad IRPEF.
Dai vecchi minimi
al regime agevolato
e modello Unico
Nel 2012 sono passato dal regime dei vecchi minimi a quello
agevolato di cui all’art. 27 comma
3, del D.L. 98/2011. Nel predisporre la dichiarazione dei redditi per il
2012, dopo aver letto le istruzioni
dei quadri RE, RF, RG, LM, non sono stato in grado di capire quale
devo compilare.
Faccio presente che nella dichiarazione precedente non ho allegato il quadro VO in quanto non era
riportata l’opzione per il predetto
regime agevolato.
E.A. – Torino
La disciplina cui si fa riferimento nel quesito (articolo 27, comma
3, del DL n. 98/2011) è un regime
contabile agevolato introdotto soprattutto a beneficio dei contribuenti che, pur avendo le caratteristiche che consentivano di applicare il regime dei “minimi” (articolo 1, commi da 96 a 99, della legge n. 244/2007), ora soppresso,
dal 2012 non possono beneficiare
del nuovo “regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità” (articolo 27, commi 1 e 2, del DL n.
98/2011), c.d. dei “nuovi minimi”,
in quanto non posseggono gli ulteriori, più stringenti, requisiti necessari per accedervi.
Si tratta, più che altro, di un regime semplificato dal punto di vista contabile: i contribuenti che se
ne avvalgono non hanno più l’obbligo della registrazione e della
tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dell’IVA, nonché
della tenuta del registro dei beni
ammortizzabili se, a seguito di richiesta degli uffici, sono in grado
di fornire, ordinati in forma siste-
matica, i dati che lì si sarebbero
dovuti annotare. Chi ha i requisiti
per il regime contabile agevolato
può, comunque, optare per l’applicazione del regime contabile ordinario (articoli 14, 18 e 19 del DPR
n. 600/1972), comunica ndo la
scelta, valida per almeno un triennio, con la prima dichia ra zione
annuale da presentare successivamente (trascorso il periodo minimo di permanenza, l’opzione resta
valida per ciascun anno successivo, fino a revoca).
Da l punto di vista fisca le, g li
unici vantaggi riconosciuti ai contribuenti ammessi al regime contabile agevolato sono l’esclusione
dall’IRAP (non va versata l’imposta né presentata la relativa dichiarazione) e l’esonero dalle liquidazioni e dai versamenti periodici (compreso l’acconto) dell’IVA:
l’imposta, comunque, va versata
interamente in sede di dichiarazione annuale.
Per quanto riguarda le imposte
sui redditi, la determinazione del
reddito deve avvenire in base alle
ordinarie regole dettate dall’articolo 54 (determinazione del reddito di lavoro autonomo) o dall’articolo 66 (imprese minori) del TUIR.
Quale sia il quadro del modello
Unico da compilare dipende, quindi, dall’inquadramento dell’attività
svolta: quadro RE per l’esercizio di
arti e professioni, quadro RF per
gli esercenti imprese commerciali
in regime di contabilità ordinaria,
quadro RG per gli esercenti imprese commerciali in regime di contabilità semplifica ta , non certo il
qua dro LM, riserva to invece a i
“nuovi minimi”.
L’adesione al regime contabile
in questione non va espressa in
nessun campo della dichiarazione,
in quanto rappresenta il regime
naturale per chi ne possiede i requisiti. Al contrario, è previsto che
coloro i quali, pur potendo applicarlo, preferiscono di non avvalersene, devono comunicare la scelta
nel quadro VO della dichiarazione
IVA, riservato alla comunicazione
di opzioni e revoche. Proprio da
quest’a nno è presente il nuovo
campo VO34, la cui casella deve
essere ba rra ta da i contribuenti
che, pur essendo in possesso dei
requisiti fissa ti da ll’a rticolo 27,
comma 3, del DL n. 98/2011, nel
2012 hanno optato per il regime
contabile ordinario.
Appartamento
dato in uso
alla moglie separata
In sede di separazione, avvenuta
il 19 gennaio 2012, è stato stabilito di assegnare un appartamento
di mia proprietà a mia moglie e figli. Ora, in fase di compilazione
del modello 730/2013 sono io
che devo dichiarare l’immobile o
mia moglie? Se devo dichiararlo io
con quale codice utilizzo devo indicarlo, visto che io sono in possesso di un altro appartamento
dove ho la residenza?
Giorgio Gabrielli – Trento
L’unità immobiliare posseduta
in aggiunta a quella adibito a propria abitazione principale ed assegnata all’ex coniuge in sede di separazione va comunque dichiarata da chi è titolare della proprietà,
indicando nella colonna 2 (“Utilizzo”) del qua dro B del modello
730/2013 il codice “2” (immobile,
ad uso abitativo, tenuto a disposizione). Per quell’a ppa rta mento,
comunque, non saranno dovute
l’IRPEF e le relative addizionali, sostituite dall’IMU.
Detrazione
contributi
pagati all’estero
Mio figlio, giovane architetto,
dopo il triennio delle nuove iniziative professionali (art. 13, legge
388/2000), nel 2012 ha utilizzato
il regime fiscale agevolato dei
contribuenti minimi (art. 27, comma 1, decreto legge 98/2011).
Per la prossima dichiarazione dei
redditi, compilando il quadro LM
per determinare il reddito professionale, nel rigo LM7 riporterà i
contributi previdenziali versati nell’anno 2012 e, poiché non trova
capienza nell’importo del rigo precedente LM6 (reddito negativo),
verranno riportati nel rigo LM19 e
poi nel modello Unico, ossia nel
quadro RP prima e nel quadro RN
dopo, per essere sottratti dal reddito complessivo tassabile, vista la
presenza di un reddito di fabbricati.
Poiché i contributi del rigo LM7
non sono stati versati all’Inarcassa
italiana, ma alla corrispondente tedesca, possono essere dedotti regolarmente?
Le istruzioni per la compilazione
del quadro LM non farebbero nessuna distinzione fra i contributi
previdenziali pagati in Italia e quelli pagati nella Comunità europea.
Pasquale Scopacase
Potenza
L’articolo 10, comma 1, lettera
e), del Tuir, riconosce la deducibilità dal reddito complessivo dei
contributi previdenzia li ed a ssistenziali versati in ottemperanza a
disposizioni di legge (vale a dire
quelli il cui omesso versamento
comporta l’applicazione di sanzioni da parte dell’ente pensionistico
di appartenenza), nonché quelli
versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica
obblig a toria di a ppa rtenenza ,
compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi, senza
null’altro specificare in merito al
soggetto destinatario della contribuzione.
Sulla possibilità di scalare i contributi previdenziali versati all’estero, l’Amministrazione finanziaria
ha a vuto modo di pronuncia rsi
con la circola re ministeria le n.
137/E del lontano 1997, ammettendo la detraibilità (oggi deducibilità) di quelli non obbligatori per
legge versati all’estero da un cittadino straniero fiscalmente residente in Italia. Si ritiene, pertanto, che,
a maggior ragione, il beneficio sia
fruibile anche in relazione ai contributi obbligatori.
51 quesiti previ.:43_44_Quesiti immobili_OTT_06
29-03-2013
11:29
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51
Aprile 2013
GLI ESPERTI RISPON DONO
PREVIDENZA
a cura del Patronato ACLI
Massimale
ed anzianità
contributiva
Ai fini del calcolo dei contributi sul
compenso di un amministratore di
srl iscritto alla gestione separata
dell’Inps, l’articolo 2, comma 18 della
legge 335/95 prevede l’applicazione
di un massimale annuo della base
contributiva da applicare ai lavoratori
privi di anzianità contributiva al 1°
gennaio 2006.
Cosa si intende esattamente per
lavoratori privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 2006?
Giampaolo Paoletti – Firenze
La L. 335/95 ha introdotto il sistema di calcolo contributivo ed ha previsto l’adozione di un massimale, annua lmente riva luta to in ba se
all’indice Istat dei prezzi al consumo,
oltre il quale il reddito percepito non
è soggetto a contribuzione previdenziale.
Il massimale opera per tutti i lavoratori privi di anzianità contributiva
al 1° gennaio 1996 (non 2006) ma
anche a tutti gli iscritti alla Gestione
Separata, essendo stata, questa gestione, istituita dopo tale data ed
espressamente assoggettata al sistema contributivo.
Gli iscritti alla gestione separata,
anche in presenza di contribuzione
presso altri fondi (dipendente privato, pubblico, artigiano, commerciante, ecc) precedente l’1/1/1996, per
quanto riguarda il reddito da assoggettare alla contribuzione di tale gestione è soggetto all’applicazione del
massimale.
Esodati
e aspettativa
di vita
Sono nato il 9 maggio 1952 con
1879 settimane di contribuzione,
soggetto esodato già salvaguardato
come contribuente volontario nei
primi 65.000 (ho ricevuto a conferma anche la lettera dell’Inps).
Secondo le vecchie regole (compresa la Legge Sacconi) a maggio
2012 ho raggiunto il diritto a pensione (60+36 = 96) con effetto economico a partire da giugno 2013 (primo assegno pensionistico). Vi chiedo: anche per me viene applicata
l’aspettativa di vita, ovvero lo slittamento di ulteriori 3 mesi e quindi riceverei la pensione a settembre
2013? Nemmeno la circolare Inps
13343 ha dissipato il dubbio mio e
di altri colleghi (Enel) che si trovano
nella stessa situazione.
A.L. – Mantova
L’incremento dell’aspettativa di vita è scattato dall’ 1/1/2013 e si applica a coloro i quali maturano i requisiti da tale data.
Chi ha maturato, in salvaguardia,
i vecchi requisiti nel 2012 non è interessato all’incremento dell’aspettativa di vita. Chi ha maturato la
quota 96 nel 2012 è semplicemente
in attesa dell’apertura della vecchia
finestra mobile di 12 mesi.
Pertanto chi ha raggiunto quota
96 a maggio 2012 accederà alla
pensione 12 mesi più tardi, con decorrenza giugno 2013, ovviamente
se collocato in posizione utile nella
graduatoria dei salvaguardati.
Chi accede alla pensione in salvaguardia sulla base dei 40 anni di
contribuzione è soggetto alla finestra
mobile di 12 mesi cui vanno aggiunti i periodi di sospensione previsti
dalla L. 111/2011. Pertanto se hanno raggiunto le 2.080 settimane nel
2012 saranno soggetti alla finestra
mobile di 12 mesi + 1 di sospensione. Se raggiungono i requisito nel
2013, alla finestra mobile si aggiungeranno 2 mesi di sospensione, che
saliranno a 3 per coloro i quali raggiungono i requisiti dal 2014.
In pensione
con 15 anni
di contributi
Faccio riferimento al nuovo orientamento dell’Inps rispetto alle norme
che permettono di andare in pensione con soli 15 anni di contributi.
La sottoscritta, nata il 1° gennaio
1952, con 18 anni di contributi Inps,
già autorizzata ai versamenti volontari dal 1978, chiede quanto segue:
successivamente al D.L. 201/2011
che elevava da 15 a 20 anni i contributi minimi per l’accesso alla pensione, veniva classificata dall’Inps fra i
“salvaguardati”; nel contempo, al fine
di evitare la perdita dei contributi versati, veniva consigliata dalla stessa Inps a proseguire la contribuzione fino
al raggiungimento dei 20 anni.
A seguito di quanto precede ho
versato ulteriori due trimestri, ossia
secondo e terzo per il 2012, e mi appresto a versare il quarto del 2012.
Chiedo: quando potrò fare domanda di pensione e a quale età
anagrafica mi verrà concessa? Al momento del pensionamento, verranno
valutati anche i contributi superiori ai
15 anni, compresi quelli versati dopo
la legge 214/2011? Si ritiene conveniente proseguire la contribuzione fino al ventesimo anno? Ci sarà un
vantaggioso rapporto economico relativo al “suppletivo” importo versato
dopo la legge 241/2011 e quello
che potrà essere erogato tenendone
o non tenendone conto?
Maria Ruzittu
Arzachena (OT)
Col cambio di parere contenuto
nella circolare n. 16 del 1/02/2013
è pacifico che è possibile ottenere la
pensione di vecchiaia con un requisito contributivo ridotto (15 anni anziché 20) per coloro i quali si trovavano nelle deroghe di cui al dlgs
503/1992.
Pertanto sicuramente lei potrà
avere liquidata la pensione di vecchiaia col compimento dei 63 anni e
9 mesi (se tutta la sua contribuzione
è nel Fondo pensione dipendenti)
anche se non avrà a tale data raggiunto la 1040° settimana di contribuzione.
Non abbiamo ben compreso se
lei è stata inserita nella graduatoria
dei primi 65.000 salvaguardati. Per
esserlo lei avrebbe dovuto essere
autorizzata ai versamenti volontari
prima del 4/12/2011 (e lei lo era
dal 1978), aver effettuato almeno 1
versamento volontario accreditabile
entro il 4/12/2011 e non aver mai
ripreso l’attività lavorativa ottenuta
l’autorizzazione ai versamenti volontari (degli ultimi due requisiti non
sappiamo nulla).
Se fosse inserita nella suddetta
graduatoria lei potrebbe accedere
alla pensione con decorrenza immediata.
Difficile dire se valga la pena versare fino al raggiungimento dei 20
anni. Sicuramente col versamento
viene a determinarsi una quota di
pensione in più rispetto a quella maturata nel sistema retributivo ma si
tratta di valutare costi benefici. Benefici sono la deduzione/detrazione fiscale dei versamenti, la determinazione di un montante in aggiunta.
Si tratta di verificare che importo
di pensione lei ha maturato a calcolo con i contributi ad oggi versati
(superiore o inferiore al trattamento
minimo? Si tratta di verificare se,
qualora la pensione a calcolo fosse
inferiore al trattamento minimo, lei
sia nelle condizione di ottenerlo o
meno. Per stabilire se possano esserci vantaggi tangibili nell’effettuare
il versamento volontario è necessario che facciate predisporre appositi
calcoli.
Rischio
amianto
e prescrizione
Pensionato di 66 anni, ho lavorato
in uno stabilimento petrolchimico
dal 1972 al 1999, in un ambiente
dove c’era l’amianto (lavoratore soggetto all’assicurazione Inail). Non ho
mai richiesto i benefici per
l’esposizione a questo rischio. Alcuni
colleghi, nel mio stesso posto di lavoro, ricorrendo al giudice hanno
avuto il riconoscimento dei suddetti
benefici. La domanda è: sono ancora
in tempo per iniziare la pratica per il
suddetto riconoscimento o ci sono
norme che, per decorrenza dei termini, mi impediscono di chiedere
ciò?
Giuseppe Esposito
Manfredonia (FG)
L’esposizione all’amianto per poter produrre un beneficio pensionistico è necessario che sia stata non inferiore a 10 anni, maturati entro il
2/10/2003 e la domanda di riconoscimento all’INAIL deve essere stata
presentata entro 15/06/2005 a pena di decadenza.
A grandi linee tenga presente che
si devono distinguere due grandi categ orie: i la vora tori sog g etti
all’assicurazione INAIL e quelli non
soggetti.
Per i primi il beneficio previdenziale consiste nel fatto che ai fini del
diritto e della misura della pensione
i periodi di esposizione all’amianto
devono essere moltiplicati per 1,5;
per i secondi i periodi di esposizione
all’amianto devono essere moltiplicati per 1,25 e sono utili solo per la
misura della pensione.
La pensione
del dipendente
di Ente locale
Sono un dipendente di Ente locale
assunto a tempo indeterminato dal
14 aprile 1982. Sono nato il 9 agosto
1951 e ho difficoltà a determinare la
decorrenza esatta della mia pensione in quanto sembra una situazione
“sul filo del rasoio”. Dai miei calcoli
dovrei avere 1546 settimane presso
l’Inpdap e altri 5 anni, 7 mesi e 19
giorni risultano dalla domanda di ri-
congiunzione accolta dall’Inps. Dalla
sommatoria dovrebbero risultare
35,4 anni di contribuzione e 60 anni
di età al 31 dicembre 2011, quindi
quota 95.
La circolare del 14 marzo 2012
dell’Inps, al punto 6 “Disposizioni eccezionali” o punto 7 e F.1 potrebbe
venirmi incontro favorevolmente? Il
mio ufficio pensioni continua ad affermare di no.
Antonio Ferrari
Vibo Valentia
La sua situazione al 31/12/2011,
in base a quanto ci ha scritto era la
seguente: 35 anni 4 mesi e 7 giorni
di servizio utile e 60 anni e 4 mesi e
21 giorni di età, ed una quota pari a
95, 735. Il requisito necessario per la
pensione nel 2011 era quota 96.
Lei pertanto non ha maturato i requisiti entro il 31/12/2011 e non è
un derogato dalla riforma.
Ai dipendenti pubblici non si applica l’eccezione di cui all’art. 24, c.
15 bis, in quanto riservata ai lavoratori dipendenti del settore pr iv a to
(non settore pubblico) alla data del
28/12/2011.
Lei non appartiene a nessuna categoria di lavoratori in attesa di decreto di armonizzazione (FFAA o simili).
Pertanto è soggetto alla riforma e
deve a ttendere il compimento
dell’età pensionabile che per un nato il 9 agosto 1951 sarà il compimento dei 66 anni e 7 mesi di età: 9
marzo 2018, la decorrenza dal giorno successivo.
La decorrenza
della pensione
dell’insegnante
Sono insegnante nella scuola primaria statale, nata il 28 marzo 1954,
vincitore di concorso ed immesso in
ruolo con decorrenza giuridica ed
economica dal 10 settembre 1981.
Vorrei sapere quando potrò andare
in pensione con la nuova normativa.
Pietro Cugnidoro
Cagnano Varano (FG)
Sia che il quesito si riferisca ad
un uomo nato il 28 marzo 1954,
sia che si riferisca ad una donna,
appartenenti al comparto scuola
statale, se il periodo utile ai fini
pensionistici è quello legato al servizio dal 10/09/1981, la prima decorrenza utile della pensione sarà
il raggiungimento dell’età pensionabile: 67 anni e 2 mesi. Avranno
pertanto diritto alla pensione di
vecchia ia
con
decorrenza
1/9/2021.
Non raggiungono prima di tale
data l’anzianità contributiva necessaria per avere liquidata la pensione anticipata.
Cassa
integrazione
e disoccupazione
Usufruisco della cassa integrazione guadagni. Al termine della stessa posso presentare, entro otto
giorni, domanda di disoccupazione
(Aspi) come per la maternità ed
usufruire della relativa indennità?
Cioè, chi usufruisce della cassa integrazione o della mobilità, alla scadenza, può presentare domanda di
disoccupazione come per la maternità oppure no?
A.S. – Cosenza
Il lavoratore in cassa integrazione ha ancora in essere il proprio
rapporto di lavoro, al termine della
cassa integrazione dovrebbe riprendere l’attività lavorativa. Qualora l’azienda non fosse in grado di
riprendere l’attività, deciderà se ricorrere alla mobilità o semplicemente procedere alla cessazione
dell’attività e quindi ai licenziamenti.
Solo nel momento in cui il lavoratore è licenziato si apre la possibilità di accesso alla mobilità (ordinaria o in deroga a seconda dei
casi) ovvero all’ASpI.
Se si usufruisce di indennità di
mobilità non è possibile poi richiedere l’ASpI.
ARCHITETTO CHE NON PAGA I CONTRIBUTI
Sono un architetto, iscritto
all’Albo, ma non all’Inarcassa
perché non ho partita Iva e fatturo nell’anno prestazioni occasionali inferiori a 5.000 euro.
Se nel corso di uno o più anni
dovessi superare la soglia dei
5.000 euro, cosa dovrei fare:
iscrivermi all’Inarcassa per
quell’anno e poi cancellarmi e
per poi ancora riscrivermi? I
contributi sono alti e difficilmente potrò maturare i requisiti per il diritto alla pensione.
Se non raggiungo il diritto alla pensione, i contributi versati
sono rimborsabili? Qual è il vostro consiglio in questo caso?
G.C. – Catania
Nulla consociamo della sua
spe cifica situa zione . Te ng a
presente che l’art. 7 del Nuovo
Sta tuto INARCASSA prevede
l’obbligo di iscrizione per inge-
gneri e architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità e ad essi
esclusivamente riservata. Il requisito dell’esercizio professionale con carattere di continuità
ricorre nel caso in cui il professionista sia: iscritto all’Albo
professionale, non iscritto a
forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rappor-
to di lavoro subordinato o comunque altra attività esercitata, sia in possesso di partita
I.V.A. Sono esclusi dall’iscri zione ing eg neri e a rchitetti
iscritti a forme di previdenza
obbligatorie in dipendenza di
un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata.
La Giunta Esecutiva di INARCASSA può provvedere alla revisione degli iscritti con riferimento ai requisiti di continuità
dell’esercizio professiona le
nell’ultimo quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti della anzianità di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuità
non risulti dimostrata. Lo statuto prevede la rimborsabilità
a richiesta dei contributi soggettivi relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci.
52 quesiti condominio:Quesiti condominio_10
29-03-2013
12:55
Pagina 53
52
Aprile 2013
GLI ESPERTI RISPON DONO
CONDOMINIO
a cura di CARLO PARODI
Nuova legge
sul condominio
e inquilino
In base a quale legge l’amministratore può chiedere al proprietario
dell’immobile i dati personali
dell’inquilino?
Fortuna Pesce
Cerveteri (RM)
L’art. 10 della legge n. 220/2012
(Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici) ha integrato le attribuzioni dell’amministratore previste
dall’art. 1130 c.c. prevedendo al punto
6) l’obbligo di curare la tenuta del “registro di anagrafe condominiale” contenente sia le generalità dei singoli
proprietari delle unità immobiliari, sia
“dei titolari di diritti di godimento” (ovvero gli inquilini). Ogni variazione deve essere comunicata all’amministratore entro sessanta giorni in forma
scritta.
Riscaldamento
autonomo
e tubi di scarico
Sono proprietario di un alloggio
all’ultimo piano, di tre fuori terra, in un
condominio di 14 unità abitative in
provincia di Savona. A seguito di distacco dal riscaldamento centralizzato,
regolarmente deliberato, i condomini
in ordine sparso e senza alcuna autorizzazione comunale (silente l’amministratore) hanno scelto di applicare
caldaie a gas, stufe, climatizzatori o
quant’altro.
Il sottoscritto ha optato, nel 2003,
per l’installazione di una caldaia a
gas incassata, con tubo di scarico fumi, sporgente da filo parete di 20
cm. Oggi il Comune comunica a me
e a pochi altri, con raccomandata AR,
che a seguito di sopralluogo, in data
3 settembre 2012 ha constatato che
sulle facciate del fabbricato sono visibili scarichi di calderine a gas in contrasto con quanto prevede il regolamento edilizio, in quanto onere di
manutenzione straordinaria in assenza di SCIA e che mi saranno applicate le sanzioni amministrative previste
(1.000 euro).
A parte il fatto che coloro i quali
hanno canalizzato i fumi fino al tetto
non abbiano ricevuto alcun avviso, il
sottoscritto chiede se non siano riscontrabili responsabilità anche da parte
del nuovo amministratore in carica da
appena 18 mesi.
Giovanni Paltro
Baldissero Torinese (TO)
Nei confronti dell’amministratore
non è da individuare alcuna responsabilità in quanto i condomini hanno
fatto uso della parte comune (facciata
dell’edificio) consentita dall’art. 1102
c.c. anche senza necessità di una preventiva autorizzazione assembleare o
dell’amministratore. Occorre verificare
le disposizioni del vigente regolamento edilizio locale in quanto di recente
una nuova riformulazione dell’art.5
comma 9 del DPR n. 412/1993 non
consente più ai regolamenti edilizi di
vietare gli scarichi a parete. Va comunque verificata la necessità o meno della SCIA per tale tipo di intervento.
Delibere
con le nuove
regole
Può essere approvata a marzo una
delibera per la realizzazione di 30 cantine sotto il piano pilotis con decorrenza 18 giugno 2013, data dell’entrata in
vigore del nuovo regolamento condominiale?
Una volta approvata la realizzazione
delle citate cantine (con gli 800 millesimi previsti) è da considerare automatico anche il cambio di destinazione d’uso?
Se dei condomini non possono sostenere le spese e rinunciano momentaneamente alle cantine, può provvedere alle spese, in vece loro, uno o più
condomini o deve per forza farsene
carico tutta la maggioranza che ha approvato l’opera, fermo restando il diritto dei rinunciatari di chiederne
l’attribuzione in qualsiasi momento
naturalmente con tutte le disposizioni
previste anche per loro?
Vittorio Moro – Cagliari
La trasformazione del piano pilotis
in cantine individuali prevede prelimina rmente un benesta re dell’Amministrazione comunale competente
secondo le locali norme edilizie. La delibera assembleare con la maggioranza prevista dall’art. 1117 ter della nuova normativa (quattro quinti dei partecipanti al condominio e del valore
millesimale dell’edificio) potrà essere
adottata soltanto dal prossimo 18 giugno in poi. Si tratta di atti di compravendita che dovranno essere sottoscritti con rogito notarile da chi è disponibile ad acquisire la proprietà individuale.
Le scelte
del costruttore
e condominio
Nel condominio in cui abito, dove
sono proprietario di un alloggio e di
un box, l’imprenditore ha venduto ad
un comproprietario tre superfici (coperture) di box (di proprietà di altrettanti condomini) contigue alle superfici di due box di proprietà di detto condomino, il quale ha così realizzato
un’unica terrazza, con esclusione delle
superfici del mio box e di quello adiacente, che secondo detto imprenditore, sono da considerarsi parti comuni.
Atteso che nel regolamento condominiale non vi è alcuna precisazione, la
mia domanda è: le superfici dei box
contigui in ambito condominiale sono
da considerarsi parti comuni? Oppure
l’imprenditore può a sua discrezione
venderne alcune in proprietà esclusiva?
Antonio Ciorlieri
Rondissone (TO)
Il quesito non consente di valutare
le reali situazioni proprietarie tenuto
conto che è possibile alienare soltanto
le unità immobiliari che risultano da
regolare atto registrato alla Conservatoria, mentre le parti comuni sono evidenziate all’art. 1117 c.c. con le eventuali indicazione del regolamento condominiale.
Obbligo
della contabilizzazione
del calore
Vorrei conoscere se c’è o meno obbligatorietà di installazione della contabilizzazione del calore e termoregolazione individuale in un condominio di
Roma con riscaldamento centralizzato,
potenza della caldaia di circa 130 kW,
anno di costruzione dell’immobile
1967. Quali sono le norme vigenti
sull’impianto di riscaldamento?
Eliseo Morini – Roma
La Regione Lazio ha fissato al 31
dicembre 2015 l’obbligo di installare il
sistema di contabilizzazione del calore
negli impianti di riscaldamento centralizzati (legge 24/12/2010, n. 9, art.
41) e la Comunità europea nella recente direttiva 2012/27/UE ha stabilito la scadenza del 31 dicembre 2016
per favorire il contenimento energetico nell’Unione.
Il computo
delle “teste”
in assemblea
Un condominio è composto da 130
abitazioni (m/m 738,08), 18 negozi
ed ex garage (m/m 256,99) ed un locale condominiale (m/m 4,93), per un
totale di m/m 1.000. Un condomino
proprietario dell’alloggio in cui abita
(m/m 10,02) è anche proprietario di 8
negozi circostanti (m/m 41,80), per
cui quando è presente in assemblea vi
partecipa con un totale di m/m 51,02.
Tale condomino in assemblea viene
conteggiato dall’amministratore per
una unità presente anziché per 9 unità
e, ciò facendo, diminuisce il numero
dei presenti partecipanti all’assemblea,
cosa molto importante ai fini del calcolo delle “teste” presenti con riferimento al “quorum costitutivo” in seconda convocazione.
Lo stesso criterio lo applica per altri
3 condomini proprietari di due alloggi
attigui. Desidero sapere se tale modalità applicata dall’amministratore è corretta, poiché il più delle volte
l’assemblea non si è costituita per il
numero di teste mancanti, pur essendo stato raggiunto e superato il prescritto requisito di 1/3 del valore
dell’edificio.
Giuseppe Mignola – Napoli
L’amministratore ha bene interpretato la norma del codice civile (art.
1136) il cui riferimento personale sono i partecipanti al condominio o gli
intervenuti in assemblea che vanno
individualmente considerati anche se
portatori di una somma di millesimi di
proprietà. Si tratta di un concetto de-
mocratico molto importante (utilizzato
anche in altre legislazioni europee) in
quanto la doppia maggioranza (personale e di valore espresso in millesimi) evita un condizionamento a favore di chi ha più unità immobiliari o più
millesimi.
Terrazzo
di uso
esclusivo
Amministro un edificio di venti unità
immobiliari e durante l’inverno si sono
manifestate infiltrazioni nell’appartamento sottostante ad un terrazzo di
proprietà esclusiva dell’appartamento
situato all’attico. E’ stata ora effettuata
una impermeabilizzazione e per quanto riguarda la ripartizione della spesa
relativa l’assemblea ha manifestato
perplessità sull’applicazione dell’art.
1126 c.c. che credo non sia stato modificato dalla recente riforma. Come
debbo utilizzare i millesimi dei rispettivi proprietari coperti per venire incontro a queste richieste? Qual’è
l’interpretazione corretta dell’articolo in
questione? E’ possibile comprendere
nel riparto anche il ripristino del soffitto sottostante deteriorato dalle infiltrazioni?
Franca Sacchi - Roma
Una sentenza del Tribunale di Bologna (Sez. I 27 novembre 2001, n.
3343) ha dato risposta al quesito che
spesso si ripropone in questi casi: la ripartizione deve essere effettuata considerando interamente i millesimi delle unità immobiliari comunque “coperte” dal terrazzo esclusivo (anche
parzialmente) in quanto il codice civile
considera quale “porzione di piano”
ogni singola unità.
Gli oneri per “risarcimento danni”
all’appartamento sottostante vanno
compresi nella spesa complessiva da
ripartire.
LA RIFORMA DEL CONDOMINIO E LE PERPLESSITA’ DEGLI AMMINISTRATORI
ultimo articolo della cosiddetta “riforma del condominio” ha previsto l’entrata in vigore della nuova normativa entro sei mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della legge n. 220/2012, cioè il 18
giugno 2013.
In questo periodo di attesa
dell’applicazione concreta della
nuova legge, molti dubbi interpretativi sono stati sollevati dagli
operatori del settore. Se da un
lato c’è attesa, quindi, sulle prime decisione dei giudici che comunque avverranno dopo giugno, già si parla di nuove iniziative legislative di modifica alla
nuova normativa che appare alquanto raffazzonata.
La nuova disciplina ha recepito molte indicazioni già fornite
dalla giurisprudenza, nel corso
degli anni, a cominciare dalla
tenuta di un registro di anagrafe condominiale non solo per
rendere possibile un corretto
recupero delle quote insolute
ma anche per consentire la regolare convocazione degli
aventi diritto in sede assem-
L’
bleare; confermato anche
l’obbligo dell’apertura di uno
specifico conto corrente postale
o bancario intestato al condominio sul quale far transitare le
somme ricevute ed erogate a
qualsiasi titolo e l’obbligo di
consentire ai condomini di
prendere visione di tutta la documentazione condominale e di
ottenerne copia previo rimborso delle spese relative.
Le critiche maggiori, invece,
degli amministratori si sono concentrate, finora, sugli artt. 1129
(Nomina, revoca ed obblighi
dell’amministratore) e 1130 (attribuzioni dell’amministratore).
La norma prevede:
1) contestualmente all’accettazione della nomina e ad ogni
rinnovo dell’incarico l’amministratore comunica i propri dati
anagrafici, il codice fiscale, ecc.;
2) l’amministratore all’accettazione della nomina e del suo
rinnovo deve specificare analiticamente l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta;
3) l’incarico ha la durata di un
anno e si intende rinnovato per
eguale durata;
4) alla cessazione dell’incarico
l’amministratore è tenuto alla
consegna della documentazione
in suo possesso e ad eseguire
“attività urgenti” senza diritto a
ulteriori compensi;
5) l’amministratore è obbligato
ad agire per il recupero delle morosità entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, fatta salva la
specifica dispensa deliberata
dall’assemblea;
6) ogni condomino può richiedere una attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli
oneri condominiali e delle eventuali liti in corso.
Non sembra ipotizzabile - questa una delle critiche - che la nomina dell’amministratore da parte dell’assemblea senza preventiva conoscenza del compenso richiesto dal candidato amministratore. Inoltre non è indicato a
chi eventualmente il “nominato”
amministratore debba comunicare sia l’accettazione della nomina sia i propri dati anagrafici ed
il codice fiscale (a tutti i condomini? all’amministratore uscente
che potrebbe essere a lui sconosciuto?). Ed ancora: in caso di rinnovo del mandato i suoi dati
anagrafici sono già noti al condominio.
In ordine alla durata del man-
dato, l’interpretazione più accreditata degli addetti ai lavori è
quella di un rinnovo tacito di anno in anno se le condizioni restano invariate (il compenso) e
fino a quando non viene presentata richiesta di sostituzione
dell’amministratore o di dimissioni dello stesso.
Le “attività urgenti” non retribuite, a seguito di sostituzione
nell’incarico, dovranno essere ratificate dall’assemblea e potrebbero richiedere anticipazioni di
fondi che l’amministratore sostituito non potrebbe effettuare.
In merito all’obbligo ad agire
per il recupero delle morosità dei
condomini (punto 5) l’assemblea
può dispensare l’amministratore
ma non è precisata la necessaria
maggioranza assembleare richiesta al riguardo.
Per fornire l’attestazione relativa allo stato dei pagamenti
(punto 6) è indispensabile, infine,
che l’amministratore deve annotare sul registro di contabilità i
movimenti di entrata e di uscita
da annotare entro trenta giorni
da quello dell’effettuazione.
53-54 quesiti immobili:43_44_Quesiti immobili_OTT_06
29-03-2013
11:30
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53
Aprile 2013
GLI ESPERTI RISPON DONO
IMMOBILI
a cura di ANDREA SABINO
Cedolare secca
e contenuti
del contratto
Quale locatore, devo rinnovare
un contratto. Vorrei optare per la
cedolare secca. Se ho ben capito,
non posso applicare Istat e l’aumento per interessi legali su spese
straordinarie, considerato che l’affitto è basso.
Posso sempre, con la cedolare
secca, prevedere nel contratto una
cauzione infruttifera, il costo dell’assicurazione immobile e costo amministratore, oltre alle spese condominiali a carico del conduttore?
Piera Lanterna
Marcignago (PV)
A parte la rinuncia all’aggiornamento del canone, l’opzione per la
cedolare secca non comporta altri
limiti alla libertà negoziale delle
parti. Ciò non toglie, però, che occorre sempre prestare attenzione
alle clausole che si inseriscono. Infatti, se è legittimo, ad esempio, dal
punto di vista civilistico, prevedere
ad esclusivo carico del conduttore il
pagamento degli oneri condominiali in un contratto di tipo libero
(4+4), così non è per i contratti
concordati (3+2), per i quali, invece, occorre far riferimento – in materia di riparto di spese tra locatore
e conduttore – a quanto previsto
dal D.M. 30.12.’02, allegato “G”. La
Sig.ra Lanterna nulla ci dice circa il
tipo di contratto che vuole stipulare, sicché, da questo punto di vista,
purtroppo non possiamo aiutarla.
Nuova legge
sul condominio
e comunione
La legge n. 220 dell’11 dicembre
2012 si applica solamente al condominio oppure anche alla comunione?
Emanuele Guida – Roma
La legge n. 220/’12 si applica
esclusivamente agli edifici in condominio e ai complessi immobiliari
composti da più edifici o comunque da più unità immobiliari (i cosiddetti supercondominii).
Spese
straordinarie
e inquilino
L’affittuario di un’abitazione deve
provvedere a sue spese alla riparazione di una caldaia che ha subito
un danno di circa 150 euro a causa
di un temporale, o la spesa è a carico del proprietario, trattandosi di
spesa straordinaria?
Paolo Monaco – Lecce
La spesa in questione è di competenza del locatore non trattandosi –
per quanto è dato evincere dal quesito – di esborso riconducibile all’ordinaria manutenzione dell’impianto.
Questo, salvo diversa disposizione
contenuta nel contratto di locazione,
e sempreché il guasto non sia occorso per causa riconducibile al conduttore (il che potrebbe accadere, ad
esempio, se quest’ultimo avesse rimosso una pensilina che protegge la
caldaia dagli agenti atmosferici).
Area destinata
a parcheggio
inutilizzata
Un lotto di terreno è stato destinato nel 1974, sul P.R.G., ad area
parcheggio. Detto P.R.G. è scaduto
nel 1994, né è stato confermato o
aggiornato né si è provveduto all’uso del terreno per parcheggio.
Sono trascorsi circa 20 anni dal
1994. Può il proprietario richiedere
al comune l’indennizzo o il danno
provocato, essendo il terreno lasciato abbandonato definito a “verde
privato” con alberi di olivo ed altri
alberi ad alto fusto?
Esiste qualche legge in materia
urbanistica che va osservata da una
amministrazione pubblica, o si è
costretti a subire?
Angelo Lauricella
Ravanusa (AG)
Purtroppo il lettore non ci fornisce i dettagli necessari sulla questione di interesse, al punto che la domanda ci risulta confusa. Possiamo
comunque rispondere, in linea generale, che un privato che ritiene di
aver subito un pregiudizio da parte
della pubblica amministrazione non
è costretto affatto “a subire”, avendo
la possibilità di rivolgersi all’autorità
giudiziaria per far valere i suoi diritti.
Ci sono però dei tempi da rispettare. Tempi che – per quanto ci è dato
di capire leggendo il quesito – sono
stati, nel caso di specie, ampiamente superati.
Pulizie a turno
effettuate
dagli inquilini
Siamo quattro pensionati ed abitiamo in un piccolo edificio composto da 5 piccoli appartamenti.
Essendo la nostra situazione economica un po’ disagiata e al fine di
risparmiare soldi, per la pulizia delle
scale abbiamo deciso di provvedervi personalmente, facendo il lavoro
a turno.
Vorremmo sapere se il locatore
può inserire nel contratto di locazione, una dichiarazione, una clausola che lo esonera da ogni respon-
sabilità nel caso di un eventuale incidente quando facciamo la pulizia.
Se la risposta è positiva, ci potrebbe indicare come bisognerebbe
essere formulata la clausola o la dichiarazione?
Giovannni Acunzo
Ercolano (NA)
Acconsentire ad un’operazione
del genere da parte del proprietario
di un edificio è comunque rischioso.
Per tacer d’altro, questi potrebbe, ad
esempio, essere considerato da
qualche giudice alla stregua di un
datore di lavoro, con tutte le responsabilità che da ciò conseguono,
(tra l’altro: assenza di un’assicurazione in caso di eventuali infortuni).
Ciò posto, se proprio vogliamo
ipotizzare un accordo per regolare
quanto ci viene richiesto – ferme le
perplessità di cui sopra – si può
pensare ad una pattuizione del seguente tenore: “Le pulizie delle parti comuni dell’edificio in cui sono ricompresi gli immobili locati verranno svolte – così come da loro richiesta – a cura e spese degli stessi
conduttori i quali, firmando la presente pattuizione, sollevano il locatore da ogni responsabilità al riguardo”.
Locazione
commerciale
transitoria
Scrivo in merito alla stipula di un
contratto di locazione commerciale,
avente ad oggetto attività ricreative,
culturali e scolastiche (nello specifico, scuola di danza). Le due parti
(locatore e conduttore) vorrebbero
optare, per ragioni proprie, per un
contratto transitorio (nel loro caso
un anno).
La mia domanda è: la scuola di
danza può essere considerata attività transitoria? Se la stipula di tale
contratto è possibile, cosa bisogna
allegare per sostenere la “transitorietà” dell’attività? Infine, questo tipo di contratto può essere rinnovato, anno per anno?
Celestino Bufalo
Scafati (SA)
La norma che disciplina le locazioni transitorie per l’uso diverso
dall’abitativo è l’art. 27, quinto comma, della legge 392/’78, a mente
del quale il contratto di locazione
può essere stipulato per un periodo
più breve (dei classici 6 anni + 6, o
9 anni + 9), qualora l’attività esercitata o da esercitare nell’immobile
abbia, “per sua natura”, carattere
transitorio. L’attività di cui al quesito
non ha - a nostro avviso - queste
caratteristiche, ma anche volendo
forzare la lettura del dato normativo, il rinnovo di anno in anno che si
propone contraddice la transitorietà
e spazza via qualsiasi dubbio al riguardo.
Comodato
gratuito
e successione
I miei genitori, da circa 30 anni,
hanno concesso verbalmente a mio
fratello, in uso gratuito, un appartamento di loro proprietà acquistato
dopo il matrimonio (sono in comunione di beni).
Quali potrebbero essere i miei
diritti da far valere nel momento
della successione (anche riferita alla perdita di uno solo dei miei genitori) per poter recuperare tale situazione pregressa (cioè l’occupazione
dell’immobile da parte di mio fratello)?
La fattispecie potrà essere considerata come “donazione indiretta”
e di conseguenza chiedere che venga inserita nella ”collazione ereditaria”?
Vi sono dei tempi di prescrizione
per tali richieste (legge 80/2005).
Quali percentuali saranno attribuite
pro quota a tutti gli eredi?
Mario Rizzi – Bari
Secondo la giurisprudenza non è
qualificabile come donazione soggetta a collazione il godimento, a titolo gratuito, di un immobile concesso durante la propria vita dal defunto a uno degli eredi (Cass. n.
24866 del 23.11.’06). Ciò posto, rimane dunque solo da dire, in riferimento al quesito postoci, che, nella
specie, la ripartizione fra gli eredi
dell’asse ereditario (ipotizzando –
come ci sembra di aver capito – la
morte di un solo genitore e l’esistenza in vita di due figli, e sempreché il defunto non abbia fatto testamento) avverrà secondo la seguen-
☞
DIRITTO DI AGENZIA E CONCLUSIONE DELL’AFFARE
o sottoscritto una
proposta di vendita con un agente
immobiliare il quale il
giorno stesso della scadenza del mandato mi
ha comunicato che aveva ricevuto una proposta
conforme alle mie richieste. Io – che nel frattempo avevo per mio conto
trovato un acquirente –
gli ho detto che non mi
interessava. Adesso mi
ha scritto l’avvocato
dell’agente il quale afferma che comunque devo riconoscere al suo
cliente la provvigione.
Ha ragione?
A.B. - L’Aquila
H
In risposta al quesito,
segnaliamo il contenuto
di due pronunce dalla
Cassazione attinenti al
caso in oggetto, salvo
formulare, di seguito, alcune considerazioni di
sintesi.
1) Secondo Cass. sent.
n. 9904 del 6 ottobre
1998, "Colui che dà incarico ad un mediatore è
libero di concludere o
meno l'affare, e poiché
la provvigione spetta al
mediatore solo in caso
di conclusione dell'affare
stesso, ne deriva che di
nulla può dolersi il mediatore se il committen-
te, avvalendosi nel suo
libero apprezzamento
della facoltà che la legge
gli attribuisce, non addivenga a detta conclusione, avendo egli solo diritto, in tal caso, al rimborso delle spese ai sensi dell'art. 1756 cod. civ.".
2) Per Cass. sent. n.
7273 del 1° giugno 2000,
"In tema di contratto di
mediazione per un tempo prestabilito, la parte
che conferisce l'incarico
può impegnarsi a non
concludere l'affare se
non per mezzo del mediatore e a pagare la
provvigione anche se
durante il periodo di
mandato rinunci a vendere alle condizioni stabilite. In tal caso perché
sorga il diritto alla mediazione occorre che la
comunicazione del mediatore di aver trovato
persona interessata a
concludere il contratto
pervenga alla parte prima che il termine di efficacia del contratto di
mediazione scada."
Alla luce di quanto sopra espresso, pertanto, è
possibile trarre le seguenti conclusioni:
a) sotto un profilo più
generale, con riferimento alla massima indicata
sub 1, merita di essere
ribadito che la struttura
"naturale" del contratto
di mediazione è tale per
cui la parte che conferisce l'incarico di vendita
non è poi obbligata a
concludere l'affare propostole dall'agenzia, pur
se esso risulti del tutto
conforme alle richieste
originariamente avanzate.
A tale libertà, peraltro,
il cliente può convenzionalmente rinunciare
concordando - all'atto
della stipulazione dell'incarico di mediazione
ed in deroga al disposto
dell'art. 1755 - l'obbligo
di corresponsione della
provvigione indipendentemente dalla conclusione dell'affare e per effetto della semplice acquisizione, da parte del mediatore, di un offerta
omogenea a quella indicatagli. (si parla, in tal
caso, di mediazione ati-
pica);
b) nello specifico, se
l'incarico di vendita di
cui trattasi aveva un termine di durata, deve
conseguentemente ritenersi che ogni proposta
d'acquisto pervenuta
nelle forme di legge - e
cioè con atto recante la
sottoscrizione autografa
del proponente - oltre
tale termine sia comunque tardiva e non idonea ad impegnare la lettrice alla conclusione del
contratto preliminare di
vendita.
Bisognerà pertanto
valutare in concreto il tipo di incarico conferito
all'agenzia e trarre le debite considerazioni secondo i seguenti criteri:
- se l'incarico integrava una mediazione c.d.
atipica, allora il vincolo
ad accettare una proposta conforme potrà impegnare il proprietario
solo laddove tale proposta sia tempestivamente
arrivata al suo indirizzo
con la sottoscrizione autografa del proponente,
non bastando una generica comunicazione verbale circa l'avvenuto reperimento di un cliente
interessato all'acquisto;
- se, invece, l'incarico
di mediazione non conteneva clausole idonee
ad obbligare l'incaricante ad accettare proposte
conformi (mediazione tipica), il problema viene
meno sin dall'origine,
stante la libertà di scelta
del venditore se dare
corso o meno alla segnalazione.
Ovviamente - ma questo non è il caso del nostro lettore, almeno per
quanto ci è dato capire laddove ci si volesse comunque avvalere della
segnalazione fornita dall'intermediario, pur se
giunta a conoscenza oltre il termine di scadenza dell'incarico, si dovrà
allora corrispondere al
mediatore la provvigione di legge per aver dimostrato, nei fatti, di volere valorizzare l'intermediazione utilizzandone gli effetti utili (cfr., in
tal senso, Cass. n. 5762
dell’11.4.’03)
53-54 quesiti immobili:43_44_Quesiti immobili_OTT_06
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Aprile 2013
GLI ESPERTI RISPON DONO
☞
te proporzione: 1/3 al coniuge superstite, 2/3 ai figli.
Istat: il mese
di riferimento
per le locazioni
Dal 1° gennaio 2011 ho stipulato
un contratto di locazione (libero)
ad uso abitazione principale con un
canone mensile di 250 euro. Nel
contratto è scritto che all’inizio del
terzo anno (cioè da gennaio 2013)
partono gli aumenti Istat al 100%.
Vi chiedo: quale deve essere il
mese di riferimento per gli aumenti? In verità ho tenuto conto dell’indice Istat di dicembre 2012. Ho
sbagliato?
Antonia MInervini
Molfetta (BA)
Per rispondere correttamente alla
domanda occorrerebbe conoscere il
contratto, così da verificare cosa sia
stato scritto. Limitandoci alle poche
informazioni a nostra disposizione,
l’aggiornamento sembra doversi
operare con riguardo all’indice di
gennaio 2013 e non di dicembre
2012. Comunque non è un gran
problema. Si tratta di piccoli scostamenti (2,4%, invece che 2,2%) che
possono essere scontati sul pagamento del prossimo canone, così
da riportare la pigione in linea con
aggiornamento previsto per il periodo di interesse.
Oneri
di urbanizzazione
errati
Nell’ottobre 2010 abbiamo pagato gli oneri di urbanizzazione per ristrutturazione al comune di competenza. Il tecnico incaricato dei lavori
non si è accorto che il conteggio
degli oneri effettuato dal comune
era errato (eccessivo per un importo di circa 11.000 euro).
Siamo venuti a conoscenza dell’errore solo quando abbiamo dato
l’incarico dei lavori di ristrutturazione ad un nuovo professionista nel
maggio 2012.
Il tecnico del comune ha ammesso l’errore, ma non sa come restituire tale importo. Per diminuire la
cifra che il comune deve restituire
ha anche sostenuto che, visti alcuni
problemi sorti in fase di esecuzione
dei lavoro, il comune avrebbe potuto calcolare gli oneri non come ristrutturazione ma come nuova costruzione.
Quale iter un privato deve seguire quando una pubblica amministrazione gli deve dei soldi? Dobbiamo sostenere ulteriori spese instaurando una causa legale? Il tecnico
che non si è accorto dell’errore può
essere in qualche modo ritenuto responsabile?
Milena Lorenzi
Busto Arsizio (VA)
In verità ciò che è successo al nostro lettore avviene abbastanza di
frequente. Al punto, che ormai
presso la maggior parte degli sportelli comunali sono presenti dei
moduli da compilare per richiedere
il rimborso di quanto versato in eccesso. Nella domanda bisogna indicare i motivi su cui la richiesta si
fonda. Ad essa occorre anche allegare la documentazione che confermi l’avvenuto indebito esborso. Naturalmente ove non si riceva soddisfazione, non resta altro da fare che
ricorrere all’autorità giudiziaria. Il diritto si prescrive entro 10 anni dalla
data del versamento. Quanto ad
eventuali responsabilità dell’originario tecnico, non possiamo esprimerci al riguardo non conoscendo, nel
dettaglio, la questione. In ogni caso
la prima cosa da fare è presentare
l’istanza di cui abbiamo detto. Magari tutto si risolve senza il ricorso
ad avvocati e carte bollate.
Eredità
e immobile
in comodato
I miei genitori sono proprietari in
comunione di beni di due immobili,
uno adibito ad abitazione principale,
l’altro concesso in uso gratuito, senza canone, a mia sorella. Venendo a
mancare uno dei miei genitori, senza lasciare testamento, la successione: cadrà sul 100% degli immobili
oppure sul 50%? Quale quota spetta rispettivamente agli eredi (coniuge superstite più due figli)?
Silvana Pastore – Bari
La successione riguarderà l’intero
asse ereditario e la ripartizione fra
gli eredi avverrà secondo la seguente proporzione: 1/3 al coniuge superstite, 2/3 ai figli.
Acquisto
con scrittura
privata
Nell’anno 1987 ho comprato la
casa dei miei genitori pagando le
quote spettanti ai miei cinque fratelli con scrittura privata.
Purtroppo, per ragioni più che altro economiche, non ho provveduto
a regolarizzare quanto sopra. Se oggi volessi cedere questa casa a miei
due figli come potrei fare?
Antonio Vecchiano
Nola (NA)
Per rendere opponibile a terzi la
cessione iniziale del bene il lettore
dovrà recarsi dal notaio, insieme alle parti originarie e stipulare la compravendita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Nel caso in
cui qualcuno degli interessati si rifiuti di rogitare, non vi sarà altra soluzione che ricorrere alle vie legali
chiedendo l’accertamento, in giudizio, della sottoscrizione della scrittura privata in questione, di modo che
tale scrittura possa, senza problemi,
essere trascritta nei pubblici registri.
Denuncia
di acquisto
ai fini Imu
Mia figlia, nubile e a carico dei
genitori, dal gennaio 2013 ha comprato una casa in provincia di Viterbo dove andrà ad abitare godendo
delle agevolazioni riguardanti l’abitazione principale.
Ai fini Imu deve fare denuncia di
acquisto al Comune dove si trasferirà? Lei non è proprietaria di altri
immobili.
Pietro Paesano – Paceco (TP)
No, non occorre, giacché il Comune acquisisce l’informazione in questione direttamente dagli archivi
informatici del Catasto. Ricordiamo
che per godere delle agevolazioni
prima casa occorre che vi si abbia la
residenza e la dimora.
Ricostruzione
di parte comune
di immobile
Un fabbricato privato adibito a
stalla e fienile, diviso a metà tra due
proprietari in parti uguali, ha il tetto
sorretto da una trave principale che
è in comunione tra i due proprietari.
Causa neve e causa usura (il fabbricato risale al 1600) a febbraio di
quest’anno è crollato il tetto per il
cedimento della trave principale.
Questo fabbricato è sito a 6-7 metri
dalla mia abitazione (seconda casa
utilizzata durante l’estate per vacanze estive).
Vi chiedo: se voglio ricostruire il
tetto dalla mia parte, l’altro proprietario è obbligato a farlo altrettanto
dalla sua parte dividendo le spese?
Mario Parazza – Bologna
A nostro avviso, nel caso di specie, si devono applicare le norme
sul condominio, trattandosi – sulla
base di quanto ci è dato sapere – di
ipotesi sussumibile in quella particolare fattispecie che dottrina e giurisprudenza qualificano come “condominio minimo”, cioè composto
da due soli condòmini. Il lettore dovrà allora, ritualmente convocare
un’assemblea, e porre all’ordine del
giorno il da farsi in relazione al tetto
rovinosamente crollato (cfr., fra le
altre, Cass. sent. n. 5298 del
29.5.’98). Ove non si raggiunga un
accordo sul punto, sarà in facoltà
del lettore ricorrere al giudice, il
quale potrà nominare un amministratore giudiziario per l’esecuzione
delle opere manutentive straordinarie ed urgenti, utili a far tornare agibile l’immobile in questione.
Palestra
e indennità
di avviamento
Ho in affitto una palestra. Il proprietario mi ha inviato più di un anno fa la disdetta del contratto e visto che gli affari non vanno granché
bene ho deciso di andarmene e di
non rinegoziare un nuovo contratto.
Vorrei sapere, però, se ho diritto o
meno all’indennità di avviamento.
A.S. - Roma
Sì, il diritto sussiste.. La Cassazione ha così statuito: “L’attività di palestra sportiva esercitata a fini di lucro e con gestione a struttura imprenditoriale, con pagamento da
parte degli iscritti di quote mensili a
titolo di corrispettivo del servizio reso a loro favore, integra attività commerciale, rientrante nella previsione
dell’art. 27 della legge 27 luglio
1978 n. 392”. Ne consegue che “al
conduttore di un immobile adibito
alla suddetta attività esercitata in
forma di impresa spetta, alla cessazione del rapporto, l’indennità di avviamento”.
Restituzione
canone
in eccesso
Sono inquilino di un locale adibito a ristorante. Ogni mese pago il
canone così come previsto nel contratto di locazione più una somma
in nero (in genere con assegno).
Ora, per via della crisi, vorrei versare
al proprietario solo quanto previsto
in contratto. Lo posso fare?
Biagio Loris - Firenze
L’art. 79 della legge 392 del 1978
(abrogato, limitatamente alle locazioni abitative, dall’art. 14, comma
4, della L. 9 dicembre 1998, n. 431,
ma tuttora in vigore per le locazioni
commerciali) commina la nullità di
ogni pattuizione diretta ad attribuire
al locatore un canone maggiore rispetto a quello stabilito pattiziamente dalle parti ovvero ad attribuire allo stesso altro vantaggio in contrasto con le disposizioni di legge. In
più dispone che il conduttore, con
azione proponibile fino a sei mesi
dopo la riconsegna dell’immobile
locato, può ripetere le somme sotto
qualsiasi forma corrisposte in violazione dei divieti e dei limiti previsti
dalla legge.
Venendo al caso di specie, pertanto, il nostro lettore non solo ha
tutto il diritto di corrispondere solo
la somma prevista in contratto, ma
ha anche la possibilità di richiedere
la restituzione di quanto versato
(peraltro con assegno e dunque facilmente dimostrabile) in eccesso.
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55 - istat:47_Istat_OTT_06
29-03-2013
11:33
Pagina 55
55
Aprile 2013
ISTAT - COSTO DELLA VITA
INDICI ISTAT PER L’AGGIORNAMENTO DEGLI AFFITTI
on l’aggravarsi della crisi economica
scende anche l’inflazione. Quella registrata nel mese di febbraio è dell’1,8%,
rispetto al 2,2% dello stesso mese dell’anno precedente.
Questi dati, ufficializzati dall’Istat, sono
quelli utili per l’aggiornamento dei canoni
derivanti da contratti liberi per le abitazioni
(non interessano coloro che hanno applicato
per il pagamento delle tasse la cedolare
secca) e per l’adeguamento degli affitti commerciali. Come è noto esistono più indici: c’è
l’indice Istat che indica il costo della vita per
la collettività nazionale, ed è quello che
viene per lo più comunicato dai mass-media
(giornali e televisione); invece, per l’adeguamento dei canoni di affitto, l’indice da prendere in considerazione è il cosiddetto “indice
del costo della vita per le famiglie di operai
ed impiegati”.
C
Risultato di questa assurda duplicazione è che spesso si registrano differenze
tra i due indici (poiché diversi sono i beni
presi in considerazione per stabilire l’aumento dei prezzi).
La variazione dell’indice del costo della
vita, applicabile ai canoni d’affitto, registrata a febbraio 2013 (Gazzetta Ufficiale
n. 63 del 15 marzo 2013), è il seguente:
● VARIAZIONE COSTO DELLA VITA
DA FEBBRAIO 2012 A FEBBRAIO 2013:
+1,8 % (ridotto al 75%: +1,35 %).
● VARIAZIONE COSTO DELLA VITA DA
FEBBRAIO 2011 A FEBBRAIO 2013:
+5,1% (ridotto al 75%: +3,825%).
Riepiloghiamo, infine, le variazioni ISTAT
dei mesi precedenti (già ridotte al 75% e
quindi immediatamente utilizzabili).
Mese
MARZO 2012
APRILE 2012
MAGGIO 2012
GIUGNO 2012
LUGLIO 2012
AGOSTO 2012
SETTEMBRE 2012
OTTOBRE 2012
NOVEMBRE 2012
DICEMBRE 2012
GENNAIO 2013
FEBBRAIO 2013
variaz.
annuale
variaz.
biennale
+ 2,4%
+ 2,4%
+ 2,25%
+ 2,325%
+ 2,175%
+ 2,325%
+ 2,325%
+ 2,025%
+ 1,8%
+ 1,8%
+ 1,65%
+ 1,35%
+ 4,35%
+ 4,425%
+ 4,35%
+ 4,5%
+ 4,275%
+ 4,425%
+ 4,65%
+ 4,5%
+ 4,275%
+ 4,275%
+ 4,05%
+ 3,825%
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PERIODICO MENSILE
Spedizione in abbonamento postale
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Direttore responsabile
Mario Spreafico
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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DATI DEL LETTORE
Nome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cognome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Via (o Piazza) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . .
Cap. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Città . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (. . . . . . . . . . . .)
E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ai sensi della Legge 675/96, acconsento al trattamento dei miei dati personali.
Firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(*) Indicare se: Fisco - Casa - Condominio - Previdenza - Lavoro
LE REGOLE DA SEGUIRE PER FORMULARE IL QUESITO
Invitiamo i lettori a rispettare, nella formulazione dei quesiti, queste regole:
•
E' possibile inviare un solo quesito per volta, rispettando
la massima sinteticità e chiarezza espositiva. E’ preferibile evitare saluti, ringraziamenti e altre formule di rito o particolari
non utili alla comprensione del problema.
•
Le domande dovranno essere scritte a macchina o in
stampatello utilizzando lo spazio tratteggiato. Il lettore dovrà
indicare anche il proprio nome, cognome e l'indirizzo com-
pleto. Ai sensi della Legge 675/96 dovrà acconsentire, firmando di proprio pugno, al trattamento dei dati personali.
•
Se nella domanda il lettore cita articoli apparsi su "Le
Leggi Illustrate" è opportuno indicarne in modo completo gli
estremi e, possibilmente, allegarne una fotocopia.
•
Nel rispondere si darà precedenza ai quesiti che rivestono un interesse di carattere generale. I nostri consulenti non
possono rispondere privatamente ai quesiti. Inutile inviare
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Registrazione presso il Tribunale
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