2013 - sulpl
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01_aprile 2013:IMP 01_dicembre 29-03-2013 12:40 Pagina 2 ISSN 1591-0466 MODELLO UNICO: LEAI NUOVE SCADENZE E RATEIZZAZIONI UN’INDENNITA’ CO.CO.CO. SENZA LAVORO www.leggiillustrate.it ANNO XXXIV XXXV N. N. 371 378- -SETTEMBRE APRILE 2013 2012 - €- € 4,50 4,50ininItalia Italia -- MENSILE MENSILE Tariffa R.O.C. - Poste Italiane Spa Sped. in Abb. Post. D.L. 353/2003 (conv. in L. 27.02.2004, n. 46), art. 1, comma 1, Roma - Aut. n. 134/2007 TASSE: COME FARE PER PAGARE MENO PREVIDENZA FISCO • Casa con i soldi di papà: • Reddito familiare e pensione di invalidità la Cassazione dà torto al Fisco PUBBLICO IMPIEGO • Debiti contributivi: • Le regole di comportamento come difendersi dall’Inps in un Decreto del Governo LAVORO ❱ GLI INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI DOPO LA LEGGE DI RIFORMA ❱ CONDOMINIO E RESPONSABILITA’ SOLIDALE NEGLI APPALTI COMPILIAMO IL MODELLO UNICO 2013 In un inserto di 56 pagine la prima parte della dichiarazione dei redditi - Tutte le novità di quest’anno ARTIGIANI E COMMERCIANTI CONTRIBUTI PIU’ CARI NEL 2013 02 scadenzario:IMP 2 Scadenze 29-03-2013 11:09 Pagina 2 2 Aprile 2013 SCADENZARIO LE SCADENZE DA NON DIMENTICARE F ISCO Martedì 2 aprile Scadenza prorogata a questa data poiché dal 30 marzo al 1° aprile sono giornate festive. REGISTRO - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° marzo 2013 e per il versamento dell’imposta di registro (2% o 1% per alcune locazioni effettuate da soggetti Iva) sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente. Il versamento dell’imposta di registro dovrà essere effettuato utilizzando il modello di pagamento F23 ed i seguenti codici tributo: 115T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - 1° annualità; 112T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - annualità successive; 107T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - intero periodo; 114T - Imposta di registro per proroghe; 108T - Imposta di registro per affitto fondi rustici; 113T - Imposta di registro per risoluzioni. OPERAZIONI CON PARADISI FISCALI – E’ l’ultimo giorno utile per presentare la comunicazione delle operazioni – di importo superiore a 500 euro - effettuate a febbraio 2013 nei confronti di operatori residenti in Paesi a fiscalità privilegiata (cosiddetti territori “black list”). Martedì 16 aprile IVA MENSILE - Ultimo giorno utile per versare l’IVA relativa al mese di marzo. Il codice tributo da utilizzare è il 6003 - Versamento IVA mensile marzo. IRPEF - Scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute operate nel mese precedente sui seguenti compensi: 1) retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio e emolumenti arretrati (codici 1001 e 1002). Per il versamento dell’addizionale regionale Irpef il codice tributo è il 3802, mentre per l’addizionale comunale il codice tributo è il 3848; 2) emolumenti corrisposti per prestazioni stagionali (codice 1001); 3) redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente: compensi corrisposti da terzi, assegni periodici, indennità per cariche elettive, rendite vitalizie, borse di studio e simili, rapporti di collaborazione a progetto (codice 1004); 4) indennità per cessazione di rapporto di lavoro (cod. 1012); 5) indennità per cessazione del rapporto di collaborazione a progetto (codice 1004); 6) provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza di commercio (cod. 1038); 7) redditi di lavoro autonomo: compensi per l’esercizio di arti e professioni (cod. 1040); 8) redditi derivanti da utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e redditi erogati nell’esercizio di attività sportive dilettantistiche (codice 1040); 9) indennità per cessazione di rapporti di agenzia o di collaborazione di cui al punto 6) (codice 1040); 10) compensi per prestazioni di lavoro autonomo corrisposti a soggetti residenti all’estero (codice 1040); 11) ritenute alla fonte su somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi (codice 1049); 12) compensi per perdita di avviamento commerciale L.19/63 (codice 1040); 13) ritenute operate nel 1° trimestre 2013 in relazione agli utili corrisposti nello stesso periodo per i quali al socio è stata applicata la ritenuta a titolo d’imposta (codice 1035). Per il versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti per incrementi di produttività il codice tributo è il 1053 (oppure 1604 sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione; 1904 per quelli maturati in Sardegna e versata fuori regione; 1905 per i quelli maturati in Valle d’Aosta e versata fuori regione; 1305 per i sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturata fuori delle predette regioni). CONDOMINIO – Versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti a marzo per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi. I codici tributo da indicare nella delega di pagamento F24 sono i seguenti: 1019 - Ritenute del 4% a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal percipiente; 1020 - Ritenute del 4% a titolo di acconto dell’Ires dovuta dal percipiente. DICHIARAZIONI D’INTENTO - I contribuenti IVA devono presentare on line all’Agenzia delle entrate una comunicazione con i dati relativi alle lettere d’intento che hanno ricevuto dagli esportatori abituali e, per effetto delle quali, possono emettere fattura senza applicazione dell’IVA. Questa comunicazione va fatta entro questa data dai contribuenti con liquidazione Iva mensile, se nel mese di marzo hanno effettuato operazioni senza applicazione dell’IVA. Se, invece, pur avendo ricevuto la dichiarazione di intento nel mese di marzo, il contribuente non ha effettuato operazioni, la comunicazione al Fisco non deve essere effettuata. Mercoledì 17 aprile RAVVEDIMENTO OPEROSO - Scade il termine per regolarizzare gli adempimenti (omessi, tardivi o insufficienti versamenti di imposte o ritenute) non effettuati entro il 18 marzo scorso. Per usufruire del ravvedimento occorre versare le somme dovute, più la sanzione ridotta al 3%, più gli interessi del 2,5% annuo dal 19 marzo fino al giorno del pagamento. I principali codici tributo da utilizzare per il pagamento delle sanzioni e degli interessi sono i seguenti: 8904 - Sanzione pecuniaria IVA; 8906 - Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta; 1991 - Interessi sul ravvedimento IVA. Per il ravvedimento operoso delle ritenute da parte dei sostituti d’imposta gli interessi vanno sommati e versati insieme al tributo principale. Venerdì 26 aprile INTRASTAT - Entro questa data devono essere presentati per via telematica gli elenchi Intrastat delle cessioni e/o acquisti e prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel mese precedente (operatori mensili) o nel 1° trimestre 2013 (operatori con obbligo trimestrale). Martedì 30 aprile REGISTRO - Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili stipulati il 1° febbraio 2013 e per pagare l’imposta di registro (2% o 1% per alcune locazioni effettuate da soggetti Iva) sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente. Nessun pagamento, invece, per chi ha optato per la “cedolare secca”. Per le modalità di versamento ed i codici tributo si veda la scadenza del 2 aprile. 730 - Ultimo giorno per presentare al datore di lavoro o ente pensionistico il mod. 730 e la busta chiusa contenente il modello per la scelta della destinazione dell’8 e/o 5 per mille dell’IRPEF. OPERAZIONI CON PARADISI FISCALI – E’ l’ultimo giorno utile per presentare la comunicazione delle operazioni effettuate a marzo 2013 o nel 1° trimestre 2013 (operatori con periodicità trimestrale) nei confronti di operatori residenti in Paesi a fiscalità privilegiata (cosiddetti territori “black list”). L’obbligo di comunicazione riguarda solo le operazioni che superano 500 euro. ELENCO CLIENTI E FORNITORI – Entro questa data si deve trasmettere per via telematica all’Agenzia delle entrate la comunicazione delle operazioni Iva (cessioni di beni e prestazioni di servizio) rese e ricevute nel 2012. Soltanto per le operazioni per le quali non c’è l’obbligo di emettere la fattura (per esempio, vendite effettuate da commercianti al dettaglio) la comunicazione deve essere effettuata solo per le operazioni che superano 3.600 euro (Iva compresa). P R EVI DENZ A APRILE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica Mercoledì 10 aprile Lunedì LAVORATORI DOMESTICI - Primo appuntamento con l’anno 2013. Scade il termine per il versamento dei contributi all’Inps relativi al primo trimestre, gennaio/marzo 2013, da parte dei datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari. Il versamento deve avvenire con le modalità fissate dall’Inps nella circolare n. 49/2011. Martedì Mercoledì I CONTRIBUTI ORARI DEL 2013 Orario settimanale Giovedì Venerdì Fino a 24 ore Sabato Oltre 24 ore Domenica Lunedì Tipo assunzione: Tempo indeterm. (2) (3) Retribuzione oraria Sì Cuaf No Cuaf Tempo determ. (1) (2) (3) Sì Cuaf No Cuaf Fino a 7,77 euro 1,37 (0,35) 1,38 (0,35) 1,47 (0,35) 1,48 (0,35) Oltre 7,77 e fino a 9,47 euro 1,55 (0,39) 1,56 (0,39) 1,66 (0,39) 1,67 (0,39) Oltre 9,47 euro 1,89 (0,47) 1,90 (0,47) 2,02 (0,47) 2,03 (0,47) Qualsiasi 1,00 (0,25) 1,00 (0,25) 1,07 (0,25) 1,07 (0,25) 1) Include il contributo addizionale (1,4% ), restituibile in caso di conversione del rapporto a tempo indeterminato. 2) Le cifre tra parentesi indicano la quota a carico del lavoratore/trice. 3) Il contributo “No Cuaf” (Cuaf = contributo assegni familiari) si paga solo nei casi in cui il domestico sia coniuge del datore di lavoro oppure parente e affine entro il terzo grado e con lui convivente. In ogni altro caso si paga sempre il contributo “Sì Cuaf” Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Sabato 13 aprile ELENCHI ANNUALI AGRICOLI - Termina il periodo di 15 giorni (cominciato il 30 marzo) di pubblicazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli relativi all’anno 2012, con valore di notifica agli interessati, sul sito internet dell’Inps (www.inps.it) (Inps, circolare n. 43/2012). Domenica Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica Lunedì Martedì Martedì 16 aprile CONTRIBUTI INPGI - Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi al mese di marzo 2013 da parte delle aziende giornalisti ed editoriali. CONTRIBUTI INPS (LAVORATORI DIPENDENTI) - Scade il termine per versare i contributi relativi al mese di marzo 2013 da parte della generalità dei datori di lavoro. Il versamento va fatto con modello F24. TFR AL FONDO TESORERIA DELL’INPS - Scade il termine per versare il contributo al fondo di Tesoreria dell’Inps pari alla quota mensile (integrale o parziale) del trattamento di fine rapporto lavoro (tfr) maturata nel mese di marzo 2013 dai lavoratori dipendenti (esclusi i domestici) e non destinata a fondi pensione. Il versamento interessa le aziende del settore privato con almeno 50 addetti e va fatto con modello F24. CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA INPS (COLLABORATORI E ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE) Scade il termine per versare i contributi previdenziali relativi al mese di marzo 2013 da parte dei committenti. Il pagamento va fatto tramite modello F24. LAVORATORI SPORT E SPETTACOLO - Va effettuato il pagamento dei contributi all’Enpals relativi al mese di marzo 2013. VERSAMENTI IRPEF - Tutti i datori di lavoro e committenti, sostituti d’imposta, devono versare le ritenute Irpef operate sulle retribuzioni e sui compensi erogati nel mese di marzo 2013, incluse eventuali addizionali. PREMIO SPECIALE INAIL - Versamento trimestrale (gennaio/marzo 2013) per i lavoratori soci di cooperative e di organismi associativi, anche di fatto, che svolgono attività di facchinaggio. MAGGIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mercoledì Giovedì Venerdì Giovedì 25 aprile LAVORATORI SPORT E SPETTACOLO - Va effettuata la trasmissione telematica della denuncia contributiva all’Enpals relativa al mese di marzo 2013. Sabato Domenica Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Martedì 30 aprile LIBRO UNICO DEL LAVORO (LUL) - I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari (consulenti, ecc.) devono stampare il Lul o, nel caso di soggetti gestori, consegnarne copia al soggetto obbligato alla tenuta, con riferimento al periodo di paga di marzo 2013. DENUNCIA UNIEMENS - I datori di lavoro e i committenti devono inoltrare all’Inps, in via telematica, i dati retributivi (EMens) e contributivi (denuncia mod. Dm/10) relativi a dipendenti e collaboratori per il mese di marzo 2013. MANODOPERA AGRICOLA - I datori di lavoro agricolo devono produrre all’Inps il modello Dmag-Unico relativo alla denuncia della manodopera occupata nel trimestre gennaio/marzo 2013. ELENCHI COOPERATIVE FACCHINAGGIO - Entro questa data le cooperative di facchinaggio devono trasmettere all’Inail, in via telematica, gli elenchi del I trimestre 2013 (gennaio/marzo 2013) dei soci lavoratori (Inail nota protocollo n. 655/2012). 03-08 borgnino:IMP 5-14 ICI+IVA 29-03-2013 11:09 Pagina 3 3 Aprile 2013 PROBLEM I FISCALI LE OCCASIONI DA NON PERDERE PER RISPARMIARE SULLE TASSE di ANNALISA D’ANTONIO mposte, tasse, tributi, accise, bolli, addizionali, contributi, canoni, dazi, diritti, maggiorazioni, prelievi straordinari, una tantum. Che li si chiami in un modo o nell’altro, la sostanza è sempre la stessa, il risultato pratico è sempre uguale: sono tutti strumenti a cui fa ricorso lo Stato per reperire risorse finanziarie necessarie alla gestione e all’amministrazione della cosa pubblica. Fatto sta che ormai la pressione fiscale nel nostro Paese ha raggiunto livelli smisurati: per il 2013 è previsto il nuovo record, il 45,1% del Pil. E’ insopportabile sapere che quasi la metà dell’anno lavoriamo esclusivamente per far fronte agli obblighi contributivi e fiscali che ci sono stati imposti. Tuttavia, a volte, il conto da pagare al Fisco potrebbe risultare meno salato se si sfruttassero adeguatamente le diverse opportunità che lo stesso ordinamento tributario offre, a determinate categorie di contribuenti o in presenza di specifici requisiti e circostanze, per alleggerire un po’ il carico fiscale. I Si tratta per lo più di regimi agevolativi, finché durano, la cui puntuale e corretta conoscenza e applicazione potrebbe consentire risparmi anche significativi. Un esempio fra tutti è il regime della cedolare secca sui canoni abitativi, che assegna ai proprietari di case la possibilità di applicare alle somme corrisposte dagli inquilini una tassazione più contenuta rispetto a quella prevista ordinariamente. Il nuovo meccanismo, che nasce in realtà con l’obiettivo di far emergere i contratti in nero, è in piedi da due anni, ma non sembra, almeno al momento, aver attecchito molto. Eppure, come vedremo, il vantaggio economico che ne può derivare è quasi sempre assicurato e, spesso, non di poco conto. L’opzione va fatta in sede di registrazione del contratto di locazione e può essere rinnovata. Perciò chi non ha effettuato l’opzione in quest’occasione, per farlo deve aspettare l’anno successivo. Sia il Modello 730 che il l’Unico dedicano alcuni campi a questo tipo di scelta. Ma, non solo cedolare secca. Nelle pagine che seguono ricordiamo anche altre interessanti occasioni che, se in possesso dei requisiti necessari per avvalersene, sarebbe il caso di non lasciarsi scappare: il regime agevolato dei “nuovi minimi”, per chi intraprende una nuova attività imprenditoriale o professionale o l’ha avviata non prima del 2008; il regime dell’Iva per cassa, che, basato sul principio secondo il quale l’imposta diventa esigibile al momento in cui si incassa effettivamente il corrispettivo dal cliente, solleva il lavoratore autonomo, nei casi in cui venga pagato in ritardo, dall’obbligo di anticipare l’Iva di tasca sua; la deducibilità dell’Irap che grava sul costo del lavoro, ossia sulle spese sostenute per il personale dipendente. Non va infine trascurata la particolare chance legata alle detrazioni per i lavori di ristrutturazione e per quelli finalizzati al risparmio energetico: fino al 30 giugno prossimo, sarà possibile lucrare un risparmio fiscale maggiore con il bonus ristrutturazioni al 50%, che da luglio tornerà al “tradizionale” 36%, e con il bonus energetico al 55%, ridimensionato anch’esso al 36% a partire dal 1° luglio. Entro giugno, infine, è possibile effettuare la rivalutazione agevolata dei terreni edificabili (ennesima proroga) per pagare meno tasse al momento della vendita. Conoscere meglio il fisco, insomma, aiuta a temerlo meno, a non subirlo passivamente e, soprattutto, a limitare i danni per le nostre tasche. LA CEDOLARE SECCA: UNA SCELTA QUASI OBBLIGATA Ricordiamo che dal 2013, per i proprietari di immobili ad uso abitativo dati in affitto, è diventato ancor più conveniente optare per il regime della cedolare secca. Il confronto con la tassazione IRPEF ordinaria, che già prima, nella maggior parte dei casi, faceva propendere per la scelta dell’imposizione sostitutiva, risulta ancor più sbilanciato a favore di quest’ultima. Dal 1° gennaio, infatti, è entrata in vigore la disposizione contenuta nella “riforma Fornero” (articolo 4, comma 74, legge n. 92/2012), che ha ridotto dal 15 al 5% la deduzione forfetaria prevista per i redditi derivanti dai canoni di locazione da assoggettare ad IRPEF (non è cambiato il maggior sconto, fissato al 25%, per i fabbricati che si trovano a Venezia centro e nelle isole lagunari Giudecca, Murano e Burano). La modifica apportata all’articolo 37 del TUIR (”determinazione del reddito dei fabbricati”), che mira ad aumentare la base imponibile ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, di fatto ha accresciuto l’appetibilità del regime della cedolare secca. Questo, infatti, prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva con aliquota del 21% ovvero, per i contratti a canone convenzionale nei comuni ad alta tensione abitativa, addirittura del 19%. Se non si opera tale scelta, ai redditi provenienti dai canoni locativi vanno invece applicate le aliquote IRPEF progressive, la più bassa delle quali (per i redditi meno significativi, fino a 15.000 euro), essendo fissata al 23%, è già superiore a quella stabilita per la cedolare secca. Con la deduzione forfetaria ora ridotta al solo 5%, è praticamente annullato uno dei pochi elementi che ancora potevano mettere in discussione la convenienza a scegliere il regime alternativo, il fatto cioè che, per quest’ultimo, la base imponibile è rappresentata dall’ammontare complessivo dei canoni percepiti, senza alcun abbattimento. Per i contratti liberi, convenienza garantita Il regime della cedolare, in verità, strizza l’occhio, in particolar modo, a chi ha redditi elevati. Comunque, in caso di contratti in regime di libero mercato, offre risparmi un po’ a tutti, qualunque sia il reddito del locatore (in caso di contratti a canone concordato, invece, i benefici si fanno sentire a partire dai 28.000 euro di reddito complessivo). Naturalmente, più si va su con il reddito, più il beneficio è significativo: la convenienza massima è per i contribuenti che superano l’asticella dei 75.000 euro di reddito annuo. Grazie alla cedolare secca, possono assoggettare i redditi da locazione abitativa ad un’aliquota decisamente più bassa (21 o 19%) rispetto a quella IRPEF ordinaria prevista per chi si posiziona nell’ultimo scaglione di reddito, cioè il 43%. Il vantaggio indiscusso per chi sceglie la tassazione sostitutiva consiste proprio nel fatto che i canoni percepiti per gli immobili dati in locazione subiscono un prelievo “secco” con aliquota fissa (tant’è che si parla anche di “tassa piatta”), non influenzato dall’eventuale presenza di altri redditi. Viceversa, il sistema della tassazione ordinaria fa sì che i redditi fondiari da locazione, diminuiti della deduzione forfetaria del 5% (fino allo scorso anno era del 15%), concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente, finendo con l’essere assoggettati alle diverse aliquote fissate per gli scaglioni IRPEF. Nelle due tabelle in basso abbiamo messo a confronto gli effetti delle due tipologie di tassazione, tenendo conto semplicemente delle diverse aliquote applicabili. Per una comparazione più puntuale, però, vanno considerati anche altri elementi, due dei quali accrescono ulteriormente l’appeal del regime alternativo: ● la cedolare secca – come diremo più dettagliatamente in seguito – sostituisce anche l’imposta di registro (2% annuo) e quella di bollo sul contratto di affitto (questo beneficio aggiuntivo, quindi, coinvolge in parte anche l’inquilino, generalmente chiamato a dividere il costo di questi tributi); ● la cedolare secca sostituisce anche le addizionali all’IRPEF, sia la regionale che la comunale, le quali, con le pur spesso grosse differenze da regione a regione e da comune a comune, mediamente si attestano intorno ad un altro 2% complessivo (percentuale che, con l’avvento del federalismo fiscale, è destinata inevitabilmente a crescere). I valori rappresentati nelle tabelle, pertanto, andrebbero ritoccati alla luce di queste variabili. Ad esempio, con riferimento al prospetto sui contratti liberi, per ogni 1.000 euro di canone, il risparmio conseguito tramite l’applicazione della cedolare secca da un contribuente con reddito complessivo tra i 28.001 e i 55.000 euro, lì evidenziato in 151 euro, potrebbe arrivare a 180 euro, se si aggiunge un 2% di addizionali locali ed un altro 1% quale quota parte dell’imposta di registro a carico del proprietario, tributi, che come abbiamo appena visto, sono assorbiti dall’imposta sostitutiva. Va infine segnalato che dalla scelta per la tassazione sostitutiva, che compete esclusivamente al proprietario, derivano benefici anche per l’inquilino che, oltre a risparmiare la sua quota annuale di imposta di registro, avrà anche la sicurezza di un canone immodificabile per l’intera durata contrattuale, a meno che il proprietario non decida di revocare l’opzione per la cedolare secca. GLI EFFETTI DELLE DUE TIPOLOGIE DI TASSAZIONE Contratti in regime di libero mercato (tassazione per ogni 1.000 euro di canone) Reddito complessivo fino a 15.000 euro oltre 15.000 e fino a 28.000 euro oltre 28.000 e fino a 55.000 euro oltre 55.000 e fino a 75.000 euro oltre 75.000 euro Aliquota IRPEF Tassazione ordinaria (1) Cedolare secca (2) 23% 218,5 - 8,5 27% 256,5 - 46,5 38% 361 41% 389,5 - 179,5 43% 408,5 - 198,5 210 Differenza di imposta applicando la cedolare - 151 1) L’imposta è calcolata tenendo conto che nel sistema di tassazione IRPEF ordinaria, per i fabbricati dati in locazione, il canone annuo percepito fruisce di una deduzione forfetaria del 5% (per i soli fabbricati situati nella città di Venezia centro e nelle isole delle Giudecca, di Murano e di Burano, l’abbattimento dell’imponibile sale al 25%). In pratica, i canoni derivanti da contratti liberi sono tassati sul 95% del loro ammontare (75% nelle zone della laguna veneta). 2) L’imposta sostitutiva va calcolata sull’intero ammontare dei canoni percepiti Contratti a canone concordato(tassazione per ogni 1.000 euro di canone) Reddito complessivo Aliquota IRPEF Tassazione ordinaria (1) Cedolare secca (2) fino a 15.000 euro oltre 15.000 e fino a 28.000 euro oltre 28.000 e fino a 55.000 euro oltre 55.000 e fino a 75.000 euro oltre 75.000 euro 23% 152,95 + 37,05 27% 179,55 + 10,45 38% 252,7 41% 272,65 - 82,65 43% 285,95 - 95,95 190 Differenza di imposta applicando la cedolare - 62,7 1) L’imposta è calcolata tenendo conto che nel sistema di tassazione IRPEF ordinaria, per i fabbricati situati in un comune ad alta tensione abitativa e locati ad un canone convenzionale sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini, il canone annuo percepito fruisce, oltre che della deduzione forfetaria del 5% riconosciuta a tutti gli immobili locati, di un’ulteriore riduzione del 30%. In pratica, i canoni concordati rappresentano reddito imponibile per il 66,5% del loro ammontare. 2) L’imposta sostitutiva va calcolata sull’intero ammontare dei canoni percepiti 03-08 borgnino:IMP 5-14 ICI+IVA 29-03-2013 12:08 Pagina 4 4 Aprile 2013 PROBLEM I FISCALI LE OCCASIONI DA NON PERDERE Soltanto persone fisiche e unità abitative Come qualsiasi regime agevolato, anche quello della cedolare secca non si rivolge all’intera platea dei contribuenti e, per la sua adozione, prescrive una serie di condizioni: ● oggetto di locazione devono essere unità immobiliari a destinazione abitativa (cioè accatastate nelle categorie da A/1 ad A/11, con la sola esclusione di quelle classificate in A/10, cioè gli uffici e gli studi privati), locate effettivamente per finalità abitative (resta fuori, ad esempio, un appartamento A/2 utilizzato però come studio professionale), e relative pertinenze (cantine, box, ecc.), affittate congiuntamente all’appartamento. Il regime sostitutivo non è pertanto applicabile alle locazioni ad uso diverso da quello d’abitazione (uffici, negozi, ecc.), nonché alle sublocazioni, che non producono redditi fondiari, ma redditi “diversi”; ● il locatore (proprietario o titolare del diritto reale di godimento) deve essere una persona fisica che non agisce nell’esercizio di un’attività d’impresa o di arti e professioni. Niente cedolare secca, quindi, per gli alloggi dati in affitto dalle imprese, che continueranno a pagarvi l’IRES; ● il locatore che sceglie il regime della cedolare secca, per il periodo nel corso del quale l’affitto sarà assoggettato a questo tipo di tassazione, non potrà avvalersi della facoltà di richiedere alcun aggiornamento del canone, compresa la “consueta” variazione ISTAT dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente. A tale scopo, deve comunicare preventivamente all’inquilino, con lettera raccomandata, che rinuncia, per il periodo corrispondente alla durata dell’opzione (la comunicazione, quindi, non va replicata in ogni annualità contrattuale), alla possibilità di esigere qualsiasi tipo di aggiornamento. Se non lo fa, non può avvalersi della cedolare secca, in quanto l’opzione viene considerata inefficace. E’ consentito dribblare la seccatura della raccomandata, se nel contratto di locazione viene fatta inserire un’apposita clausola di rinuncia agli adeguamenti. La comunicazione, ovviamente, non è richiesta per le locazioni di durata complessiva inferiore a trenta giorni; in questi casi (si tratta, generalmente, delle locazioni uso vacanza), l’adempimento risulterebbe inutile, trattandosi di una somma fissa, che di per sé non è soggetta ad aggiornamenti. Due sole aliquote per una tassa cosiddetta “piatta” L’applicazione pratica della cedolare secca è molto semplice. Chi decide di avvalersene, per calcolare l’imposta dovuta, deve applicare alla base imponibile, rappresentata dal canone annuo di locazione, l’aliquota del 21% o del 19%, a seconda del tipo di contratto. La base imponibile, comunque, non può mai essere inferiore al reddito catastale. Si chiama tassa piatta perché non influenzata, come abbiamo detto, dagli altri redditi di chi la paga: la percentuale resta fissa per ricchi e poveri… L’aliquota del 21% riguarda i contratti cosiddetti liberi, quella più bassa i contratti a canone concordato, vale a dire i contratti-tipo definiti con appositi accordi locali fra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle degli inquilini, relativi a immobili situati nei comuni con carenze di disponibilità abitative, individuati dal Dl 551/1988 (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, e comuni con essi confinanti, e tutti gli altri comuni capoluogo di provincia), e in quegli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE (delibera del 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18/2/2004). OCCHIO, PERO’, ALLE DETRAZIONI E DEDUZIONI l calcolo di convenienza merita una valutazione più approfondita quando si hanno deduzioni o detrazioni da far valere nell’ambito della dichiarazione dei redditi, soprattutto in considerazione del fatto che l’opzione per la cedolare secca può essere esercitata di anno in anno, con la possibilità quindi di indirizzare la propria scelta a seconda della situazione del singolo periodo d’imposta. La presenza di “sconti” fiscali (oneri deducibili o detraibili, detrazioni per carichi di famiglia) assume un peso rilevante nella scelta da compiere, se il contribuente ha esclusivamente o prevalentemente redditi da locazione. In questa circostanza, infatti, assoggettandoli alla cedolare secca, probabilmente perderebbe la possibilità (del tutto o in gran parte) di beneficiare dei vantaggi derivanti da oneri e detrazioni, dal momento che si troverebbe ad avere un reddito complessivo inesistente o troppo basso per poter “scalare” gli oneri deducibili oppure risulterebbe debitore di un’IRPEF lorda incapiente, cioè talmente bassa da non consentire di sfruttare le detrazioni d’imposta. Pertanto, i contribuenti con oneri deducibili consistenti, che riducono I Aliquota ridotta del 19% anche per i contratti con canone concordato stipulati per soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari, sulla base di apposite convenzioni nazionali. Una scelta variabile di anno in anno La cedolare secca può essere applicata anche ai canoni relativi ai contratti di locazione “brevi” per i quali non è previsto l’obbligo di registrazione, vale a dire quelli di durata non superiore a 30 giorni complessivi nell’anno. Chi decide di optare per il regime della cedolare secca, può farlo: ● in sede di registrazione del contratto, presentando all’ufficio delle Entrate il mo- DETRAZIONI E DEDUZIONI sensibilmente o abbattono del tutto il reddito imponibile, oppure con importanti detrazioni (per oneri, per familiari a carico), che diminuiscono o azzerano l’imposta dovuta, per decidere il regime fiscale più conveniente, devono porre particolare attenzione alla loro concreta situazione, perché potrebbero trovare maggiore vantaggio nel continuare ad applicare la tassazione ordinaria, anziché passare alla cedolare secca. dello 69, quello da sempre adoperato per la registrazione dei contratti, con il quale, ora, è possibile anche esprimere l’opzione per la tassazione sostitutiva; ● in caso di proroga (anche tacita) del contratto di locazione, entro il termine per versare la relativa imposta di registro, presentando il citato modello 69; ● per i contratti senza obbligo di registrazione in termine fisso, cioè quelli di durata non superiore a 30 giorni complessivi nell’anno, applicando direttamente l’imposta sostitutiva nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno nel quale è prodotto il reddito oppure al momento dell’eventuale registrazione volontaria (ad esempio, nel caso d’uso). Se non si esercita l’opzione nella prima annualità di durata del contratto, è possibile farlo per quelle successive, entro la scadenza per il pagamento dell’imposta di re- 3 Nella colonna 5 va riportato il codice “3” per segnalare che in colonna 6, avendo optato per il regime della cedolare secca, viene indicato il 100% del canone In colonna 6 va riportato l’importo del canone annuo, senza alcuna deduzione gistro relativa all’annualità di riferimento, utilizzando il modello 69. L’opzione vale per l’intero periodo di durata del contratto o della proroga ovvero per il residuo periodo di durata del contratto, se viene esercitata nelle annualità successive alla prima. Tuttavia, è possibile revocarla in ciascuna annualità successiva a quella in cui è stata esercitata, effettuando la scelta entro il termine previsto per pagare l’imposta di registro relativa all’annualità di riferimento. In caso di revoca, venendo a mancare l’applicazione della tassazione sostitutiva, sarà dovuta l’imposta di registro. L’aver revocato l’opzione, comunque, non impedisce di scegliere nuovamente la cedolare secca per le annualità successive. Sarà ad esempio possibile, per un contratto con decorrenza maggio 2013, una situazione del genere: ● 2013: opto per la cedolare secca (pago solo l’imposta sostitutiva, non l’IRPEF e le relative addizionali, non le imposte di registro e di bollo per la registrazione del contratto); ● 2014: entro il 31 maggio 2014 revoco l’opzione (non pago l’imposta sostitutiva; pago l’IRPEF, le addizionali regionale e comunale e l’imposta di registro per il nuovo anno contrattuale); ● 2015: entro il 31 maggio 2015 opto di nuovo per la cedolare secca (pago esclusivamente l’imposta sostitutiva). L’amministrazione finanziaria ancora non ha predisposto un modello ad hoc con cui poter esprimere la revoca dell’opzione per la cedolare secca. Di conseguenza, ha chiarito che è possibile adottare una soluzione “casareccia”, sottoscrivendo e presentando all’ufficio delle Entrate una semplice dichiarazione in carta libera con i dati necessari ad identificare il contratto e le parti. In alternativa, è possibile utilizzare il modello 69, adattandolo alla circostanza. Anche se la norma non ne prevede l’obbligatorietà, è opportuno che la revoca dell’opzione per la cedolare sia comunicata all’inquilino. Questi, infatti, a seguito della rinuncia al regime sostitutivo, torna ad essere responsabile solidale per il pagamento dell’imposta di registro, che è nuovamente dovuta. In più, comunicandogli la revoca dell’opzione, lo si informa della circostanza che è venuta meno anche la rinuncia agli aumenti del canone. ☞ X Chi ha scelto di tassare i canoni abitativi con la cedolare seccadeve barrare la casella di colonna 11. La casella può essere compilata solo se in col. 2 “utilizzo” è stato indicato uno dei seguenti codici: “3” (canone libero), “4” (equo canone), “8” (canone concordato), “11” (locazione parziale dell’abitazione principale con canone libero), “12” (locazione parziale dell’abitazione principale a canone agevolato), “14” (locazione agevolata di un immobile situato in Abruzzo). Quando viene barrata la casella di colonna 11, va compilato il rigo B11 “Dati relativi ai contratti di locazione” Sia il Modello 730 che l’Unico dedicano alcuni campi alla cedolare secca. 03-08 borgnino:IMP 5-14 ICI+IVA 29-03-2013 11:12 Pagina 5 5 Aprile 2013 PROBLEM I FISCALI LE OCCASIONI DA NON PERDERE Con la cedolare registrazione anche “on line” Per registrare il contratto di locazione ed esercitare contestualmente l’opzione per la cedolare secca, si può utilizzare anche lo specifico modello SIRIA, disponibile su www.agenziaentrate.it. Il modello può essere presentato, solo in via telematica, direttamente dal locatore (serve il codice pin di accesso ai servizi telematici dell’Amministrazione fiscale) o tramite intermediari abilitati (commercialisti, consulenti del lavoro, geometri, Caf, agenzie immobiliari, organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, agenzie che svolgono attività di pratiche amministrative, ecc.). Il termine è quello consueto per la registrazione di un contratto di locazione, quindi entro 30 giorni dalla data di stipula ovvero, se anteriore, entro 30 giorni dalla data di decorrenza. Se si utilizza SIRIA, il contratto di locazione non deve essere allegato, in quanto nello stesso modello se ne riportano gli elementi essenziali, ma va conservato, insieme alla ricevuta di avve- nuta presentazione rilasciata dal servizio telematico, ed esibito in caso di richiesta da parte degli uffici fiscali. Il modello SIRIA può essere utilizzato soltanto nei casi più semplici, che sono anche quelli più frequenti. Il contratto, cioè, deve presentare una serie di caratteristiche (la mancanza anche di uno solo dei requisiti impedisce di avvalersi della procedura telematica semplificata, rendendo necessario l’utilizzo del tradizionale modello 69 per la richiesta di registrazione degli atti): ● numero di locatori non superiore a tre; ● tutti i locatori esercitano l’opzione per la cedolare secca in relazione alla propria quota di possesso; ● numero di conduttori non superiore a tre; ● una sola unità abitativa e un numero di pertinenze non superiore a tre; ● tutti gli immobili sono censiti, con attribuzione di rendita; ● nessun’altra disposizione o clausola aggiuntiva (ad esempio, fideiussioni prestate da terzi, locazioni congiunte di immobili abitativi e strumentali, ecc.) rispetto al rapporto di locazione dell’immobile. RIVALUTAZIONE DEI TERRENI: PAGARE SUBITO PER PAGARE MENO Non è certo una novità, tutt’altro. Ma è pur sempre un’occasione da non lasciarsi sfuggire nell’ambito di un’oculata “pianificazione” fiscale. Si chiude il prossimo 30 giugno l’ennesima finestra temporale aperta per rivalutare il valore dei terreni agricoli e delle aree edificabili. La disposizione, che questa volta riguarda i beni posseduti alla data del 1° gennaio 2013 (sono quindi esclusi sia i terreni ceduti prima che quelli acquistati dopo la data indicata), può risultare particolarmente interessante soprattutto per quanti sono in procinto o hanno intenzione di vendere terreni con destinazione edificatoria. La loro cessione, infatti, genera sempre una plusvalenza tassabile, costituita, in linea di massima, dalla differenza tra il costo di acquisto e il prezzo di vendita: generalmente, un importo rilevante. Grazie all’operazione da perfezionare entro la metà dell’anno, è possibile aumentare il valore fiscale dell’area, pagando un’imposta agevolata. In tal modo, si riduce l’ammontare della plusvalenza imponibile (e, quindi, del relativo prelievo fiscale) che si andrà a realizzare nel momento della vendita e che dovrà essere tassata in sede di dichiarazione dei redditi. Deve trattarsi di terreni la cui vendita configura una delle fattispecie imponibili individuate dall’articolo 67 del TUIR: ● terreni che sono stati oggetto di lottizzazione o sui quali sono state costruite opere per renderli edificabili; ● terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria in base agli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione (perché un’area si consideri edificabile, è sufficiente lo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, a prescindere dal perfezionamento dell’iter amministrativo che richiede l’approvazione della Regione e l’adozione di strumenti attuativi). Sono equiparabili ai terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria e, quindi, possono essere oggetto di rivalutazione anche i fabbricati rientranti in un Piano di recupero e destinati, secondo le disposizioni di tale piano, ad essere demoliti (risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 395/2008); terreni agricoli quando, in caso di cessione, determinano plusvalenza tassabile (ad esempio, se rivenduti entro cinque anni dall’acquisto, con l’eccezione di quelli ricevuti per successione o in donazione la cui cessione non crea mai “materia” imponibile, oppure se, una volta passato il quinquennio di “sorveglianza”, al momento della rivendita risultano edificabili secondo gli strumenti urbanistici vigenti). La rivalutazione avviene attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva, con aliquota del 4%, da applicare al valore fissato da una perizia giurata di stima redatta da un professionista abilitato, ossia un soggetto competente in materia urbanistica: ingegnere, architetto, geometra, dottore agronomo, agrotecnico, perito agrario o perito industriale con specializzazione edile, od anche un iscritto al ruolo dei periti e degli esperti in valutazioni immobiliari presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La perizia deve essere asseverata a cura dello stesso professionista presso la cancelleria del tribunale, un giudice di pace o anche un notaio. Non va allegata al successivo atto di cessione del terreno, ma conservata a cura del contribuente ed esibita o trasmessa in caso di richiesta da parte degli uffici finanziari. La perizia va redatta e asseverata entro il 30 giugno 2013, giorno che rappresenta anche il termine di scadenza per effettuare il pagamento dell’imposta sostitutiva, in unica soluzione o come prima di tre rate annuali di pari importo (in realtà, il termine, cadendo di domenica, slitta al 1° luglio). Se si opta per la seconda soluzione, sugli importi relativi alle rate successive alla prima saranno dovuti gli interessi al tasso annuale del 3%, da versare cumulativamente all’imposta. Anche chi si è già avvalso nel passato della procedura di rivalutazione, potrebbe trovare convenienza a replicare l’operazione nel caso in cui il terreno, nel frattempo, si sia ulteriormente valorizzato. Dalla nuova imposta sostitutiva dovuta si potrà detrarre quella pagata in occasione della precedente rideterminazione. Se viceversa il terreno si è deprezzato, potrebbe essere comunque utile ripetere la procedura, per attribuire all’area il giusto valore fiscalmente rilevante; in tal caso, non deve essere versata alcuna imposta, ma quella pagata in più in occasione della precedente rivalutazione non è rimborsabile. La rivalutazione dei terreni posseduti al 1° gennaio 2013 andrà segnalata nel quadro RM del modello UNICO 2014. L’eventuale omissione non pregiudica gli effetti dell’operazione, il cui perfezionamento si ottiene versando - per intero o la prima rata - la relativa imposta sostitutiva; si tratta comunque di una violazione formale, per la quale è prevista l’applicazione di una pena pecuniaria, da un minimo di 258 ad un massimo di 2.065 euro. Nella imminente dichiarazione UNICO 2013 andranno invece indicate le rivalutazioni effettuate lo scorso anno (la scadenza era fissata al 30 giugno 2012) con riferimento ai terreni posseduti alla data del 1° luglio 2011. CEDOLARE SECCA: CASI PARTICOLARI ● Unico contratto con più immobili E’ possibile scegliere la cedolare anche per uno solo di essi. Va pagata l’imposta di registro sui canoni esclusi dal regime della cedolare; se è previsto un canone unitario, la quota riferibile agli immobili esclusi dalla cedolare e, quindi, da assoggettare all’imposta di registro va determinata in misura proporzionale alla rendita catastale. L’imposta di bollo è dovuta per intero ● Immobile con più proprietari Ciascun locatore è libero di optare o meno per la cedolare, senza che la sua scelta abbia effetti sugli altri, con l’unica eccezione della rinuncia all’aggiornamento dei canoni, che colpisce tutti. Chi non sceglie la cedolare, è tenuto a pagare l’imposta di registro dovuta sulla parte del canone a lui imputabile in base alle quote di possesso. Va pagata per intero anche l’imposta di bollo ● Trasferimento di immobile locato con opzione per la cedolare secca A qualunque titolo avvenga il trasferimento (acquisto, eredità, donazione), il nuovo proprietario, se vuole applicare la cedolare, deve esercitare l’opzione tramite modello 69 entro trenta giorni dal passaggio di proprietà ovvero, nei casi consentiti, direttamente nella dichiarazione dei redditi. La scelta espressa dal precedente proprietario continua ad avere effetto, ed esclusivamente fino al termine dell’annualità in corso, solo per l’imposta di registro: il tributo sarà dovuto dall’anno successivo, se il nuovo proprietario non avrà anch’egli optato per la cedolare secca Va indicata l’imposta sostitutiva dovuta, ottenuta applicando il 4% all’importo di col. 1 L’imposta da versare è pari alla differenza tra l’importo di col. 2 e quello di col. 3 Va barrata se l’imposta da versare di colonna 4 è stata rateizzata , Sez. X - Rivalutazione del valore dei terreni ai sensi dell’art. 2 D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni RM20 Imposta sostitutiva dovuta Valore rivalutato 1 RM21 RM22 Va riportato il valore rivalutato risultante dalla perizia giurata ,00 2 ,00 Imposta versata 3 Imposta da versare ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 4 Rateizzazione ,00 5 , Versamento cumulativo 6 ,00 d ll Va indicata l’imposta versata in occasione di una precedente rivalutazione dello stesso terreno, che può essere portata a scomputo della nuova imposta sostitutiva dovuta ,00 d Al Va barrata se l’imposta da versare è parte di un versamento cumulativo effettuato per più terreni RISTRUTTURAZIONI E RISPARMIO ENERGETICO: PIU’ CONVENIENTI FINO AL GIUGNO 2013 corsa contro il tempo. Chi sta ristrutturando casa o effettuando lavori finalizzati al risparmio energetico o ha in animo di farlo, è bene che si affretti e provveda ai relativi pagamenti entro il 30 giugno prossimo. In quella data, infatti, avrà termine il regime transitorio previsto dal DL n. 83/2012 (c.d. “decreto crescita”), che ha reso fiscalmente più appetibili le spese sostenute dal 26 giugno dell’anno scorso (data di entrata in vigore del medesimo decreto legge) fino a tutto giugno 2013. In particolare, è stato operato un doppio intervento sul bonus ristrutturazioni, innalzando dal 36 al 50% lo sconto d’imposta da far valere nella dichiarazione dei redditi e raddoppiando, da 48.000 a 96.000 euro, il limite di spesa per unità immobiliare (da suddividere, quindi. tra i vari eventuali aventi diritto) su cui poter calcolare la detrazione IRPEF spettante. Per quanto riguarda invece gli interventi di riqualificazione energetica, la relativa disciplina del 55%, che sarebbe dovuta cessare al 31 dicembre scorso, è stata prorogata di sei mesi. Cosa succederà a partire dal 1° luglio 2013? Per entrambe le agevolazioni resterà in piedi la disposizione contenuta nell’articolo 16-bis del TUIR (“Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici”), con cui questi benefici - prima a tempo e sopravvissuti grazie a ripetute proroghe - sono stati unificati e finalmente inseriti stabilmente nell’ordinamento tributario? A regime, è previsto un unico tipo di “sconto”, fissato nella misura del 36%, su un importo di spesa non superiore a 48.000 euro per E’ unità immobiliare. Pertanto, per sfruttare al meglio la chance a tempo e trarre il maggior risparmio fiscale possibile, i pagamenti devono avvenire entro la fine del mese di giugno. Poiché la norma si riferisce genericamente alle spese documentate e sostenute nel periodo 26 giugno 2012 - 30 giugno 2013, le condizioni transitorie più vantaggiose sono applicabili anche agli interventi già iniziati prima del 26 giugno 2012 o, addirittura, anche finiti, relativamente ai quali, però, i relativi bonifici bancari (o postali) di pagamento risultano effettuati in un giorno compreso nell’intervallo temporale “straordinario”. Allo stesso modo, per non perdere l’opportunità del maxisconto, se i lavori sono in via di conclusione o stanno per essere avviati (e, aggiungiamo, ci si fida della ditta che li esegue), sarebbe il caso di fare un pensierino all’eventualità di anticiparne il pagamento, proprio per rientrare nel periodo più redditizio. 03-08 borgnino:IMP 5-14 ICI+IVA 29-03-2013 11:13 Pagina 6 6 Aprile 2013 PROBLEM I FISCALI LE OCCASIONI DA NON PERDERE POCHE TASSE ED OBBLIGHI RIDOTTI COL REGIME DEI “NUOVI MINIMI” Ai contribuenti titolari di redditi di impresa e di lavoro autonomo consigliamo di verificare se sono in possesso dei requisiti necessari per applicare il regime fiscale di vantaggio per i “nuovi minimi”. Farne parte comporta una serie di vantaggi considerevoli, sia dal punto di vista del prelievo fiscale, estremamente ridotto, sia dal punto di vista degli adempimenti contabili e tributari, limitati al minimo indispensabile. La fonte normativa è l’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge n. 98 del 2011, mentre la disciplina attuativa è arrivata con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 22 dicembre 2011. Il regime è entrato in funzione dal 1° gennaio dello scorso anno ed è aperto a chi intraprende una nuova attività di impresa, arte o professione ovvero l’ha iniziata dopo il 31 dicembre 2007, vale a dire dopo l’entrata in vigore del vecchio regime dei “minimi” (articolo 1, commi da 96 a 117, della legge n. 244/2007), che è stato mandato in pensione proprio a seguito dell’avvento del regime dei “nuovi minimi”. Un occhio di riguardo, come vedremo meglio più avanti, è rivolto ai giovani e a coloro che rischiano di perdere l’impiego, tant’è che la norma istitutiva lo definisce come “regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”. Il regime dei “nuovi minimi” esige requisiti di accesso particolarmente stringenti, ma, nello stesso tempo, ai contribuenti che riescono a starci dentro, offre benefici veramente allettanti, su tutti, la tassazione sostitutiva con aliquota del solo 5% (i “vecchi minimi” pagavano il 20%). Vediamoli nel dettaglio: ● il reddito d’impresa o di lavoro autonomo non concorre alla formazione del reddito complessivo del contribuente e, quindi, non è assoggettato alla progressività delle aliquote IRPEF, ma è tassato in misura forfetaria con un’imposta sostitutiva (anche delle addizionali regionale e comunale) nella misura del 5%. Come per i “vecchi minimi”, anche il reddito d’impresa o di lavoro autonomo dei “nuovi minimi” viene determinato per differenza tra i ricavi o i compensi incassati nel periodo d’imposta e le spese sostenute nello stesso anno, secondo cioè il “principio di cassa”, tenendo conto anche delle eventuali plusvalenze e minusvalenze dei beni relativi all’impresa o all’esercizio dell’arte o professione, e deducendo i contributi previdenziali e assistenziali; ● sui ricavi/compensi dell’attività non si subiscono ritenute d’acconto. A tale scopo, l’interessato deve rilasciare a chi eroga le somme, cioè al “potenziale” sostituto d’imposta, una dichiarazione per attestare che si tratta di reddito soggetto ad imposta sostitutiva. In tal modo, si evita di chiudere ogni anno la dichiarazione dei redditi con l’esposizione di un credito, circostanza che si verificherebbe puntualmente in quanto l’aliquota prevista per le ritenute d’acconto (20%) è decisamente più alta di quella fissata per la tassazione dei redditi secondo il regime dei “nuovi minimi” (5%); ● spetta l’esonero dall’IRAP e dall’obbligo di presentare la relativa dichiarazione; ● non si applicano gli studi di settore e i parametri, né va presentato il modello per la comunicazione dei relativi dati; ● le operazioni vanno effettuate senza applicazione dell’IVA. Di conseguenza, fatture e scontrini devono essere emessi non addebitando l’imposta (né, viceversa, è detraibile quella assolta sugli acquisti, che in tal modo diventa un costo deducibile). Sulla fattura deve essere riportata la dicitura “operazione fuori campo IVA ai sensi dell’articolo 1, comma 100, legge n. 244/2007 e dell’articolo 27, commi 1 e 2, decreto legge n. 98/2011”. Inoltre, sempre in ambito IVA, niente obblighi di: ● liquidazione e versamento dell’imposta; ● registrazione delle fatture emesse, dei corrispettivi e degli acquisti; ● tenuta e conservazione dei registri e documenti, ad esclusione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali di importazione; ● dichiarazione e comunicazione annuale; ● comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. “spesometro”); ● comunicazione delle operazioni con soggetti residenti o domiciliati in Paesi a fiscalità privilegiata (c.d. “black list”). I pochi obblighi che restano in piedi sono quelli di: ● numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali di importazione; ● certificazione dei corrispettivi; ● integrazione della fattura per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni in riferimento alle quali si risulta debitore di imposta (ad esempio, quelle soggette al regime dell’inversione contabile o reverse charge), con indicazione dell’aliquota e dell’imposta (questa va versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione); ● richiesta di inserimento nell’archivio VIES se si intende fare acquisti intracomunitari; ● presentazione degli elenchi Intrastat, riepilogativi degli acquisti intracomunitari. CONDIZIONI PIU’ FAVOREVOLI PER I GIOVANI na disciplina, dunque, particolarmente vantaggiosa quella riservata ai “nuovi minimi”. Anche per questo, il legislatore ha fissato delle condizioni di accesso più restrittive rispetto al precedente regime dei minimi. Innanzitutto, va detto che il regime dei “nuovi minimi” è applicabile, in linea generale, per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi. L’intero quinquennio, in realtà, potrà essere sfruttato in pieno soltanto da chi avvia un’attività d’ora in poi o l’ha avviata non più tardi dell’anno scorso. Infatti, per chi l’ha iniziata prima (ricordiamo che possono accedere al regime anche coloro che hanno avviato l’attività dopo il 31 dicembre 2007), gli anni trascorsi si considerano già sfruttati rispetto al limite di cinque. Ad esempio, chi ha cominciato nel 2009 potrà considerarsi “nuovo minimo” al massimo nel biennio 2012-2013, essendo già passati tre anni (2009, 2010 e 2011) dall’avvio dell’attività. U Una deroga al tetto dei cinque anni è prevista a favore dei giovani con meno di 35 anni. A loro è concessa la possibilità di applicare il nuovo regime anche oltre il quinquennio, fino al periodo d’imposta – compreso - in cui festeggeranno il “compleanno limite”. Ad esempio, un ventitreenne che ha iniziato l’attività nel 2012 potrà conservarsi “nuovo minimo” (ovviamente se perdurano tutte le condizioni necessarie) per dodici annualità, fino al 2023 compreso, quando compirà i 35 anni. Tornando ai requisiti di accesso, innanzitutto bisogna possedere quelli che erano previsti per l’ex regime dei minimi, cioè: ● non aver, nell’anno precedente, conseguito ricavi o percepito compensi superiori a 30.000 euro; ● non aver effettuato, nell’anno precedente, cessioni all’esportazione; ● non aver sostenuto, nell’anno precedente, spese per lavoratori dipendenti o collaboratori non occasionali; ● non aver erogato somme, nell’anno precedente, sotto forma di utili da partecipazione agli associati che apportano solo lavoro; ● non aver effettuato, nel triennio solare precedente, acquisti di beni strumentali per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro. A questi sono stati aggiunti ulteriori requisiti, quelli che servono per accedere all’altro regime fiscale agevolato riservato alle nuove attività produttive (c.d. “forfettino”). Pertanto: ● il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare; ● l’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (ad eccezione della pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni); ● in caso di prosecuzione di attività d’impresa prima svolta da un altro soggetto, i ricavi realizzati nel periodo d’imposta precedente non devono superare 30.000 euro. Infine, a prescindere dai requisiti elencati, l’ingresso al regime è precluso a chi: ● ha la residenza all’estero; ● effettua, in via esclusiva o prevalente, attività di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricati e di terreni edificabili; ● effettua, in via esclusiva o prevalente, attività di cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi; ● partecipa a società di persone o associazioni professionali oppure a SRL che hanno optato per il regime di trasparenza; ● adotta uno dei regimi speciali IVA (ad esempio, agricoltura e attività connesse e pesca, editoria, agenzie di viaggi e turismo, rivendita di beni usati, vendita sali e tabacchi, vendite a domicilio, ecc.). NUOVI MINIMI: ALLENTATI DAL FISCO I PALETTI DELLA NORMA n caso di applicazione rigida delle norme, la richiesta coesistenza di tutte le condizioni appena ricordate avrebbe consentito l’accesso al regime di vantaggio ad uno sparuto numero di contribuenti. Fortunatamente, l’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 17/E del 2012, ha aperto, in via interpretativa, una serie di spiragli allo scopo di ampliare la platea dei potenziali beneficiari. I Verifica caso per caso Come visto, uno dei paletti fissati dalla disposizione di legge è la circostanza che l’attività intrapresa non deve essere il proseguimento di un’altra attività svolta in precedenza sotto forma di lavoro dipendente o autonomo. A tal proposito, è stato precisato che non ostacolano l’adesione al regime le forme di lavoro precario (come i contratti di collaborazione coordinata e continuativa o a tempo determinato), in quanto rappresentative di marginalità economica e sociale; la condizione si considera senz’altro sussistente se il lavoro precario è svolto per un periodo di tempo non superiore alla metà del triennio precedente l’inizio dell’attività. Inoltre, in presenza di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o di rapporti di lavoro precario protratti per più di 18 mesi nell’ultimo triennio, la preclusione al regime non scatta automaticamente. Va verificato, caso per caso, se la nuova attività, in sostanza, è svolta in continuità con la precedente. Ciò non accade mai (e quindi si può applicare il regime di vantaggio), se le due attività sono svolte in ambiti che richiedono competenze non omogenee. Niente regime di favore, invece, per chi avvia l’attività nello stesso ambito professionale e rivolgendosi allo stesso mercato di riferimento (ad esempio, un medico ortopedico lavoratore dipendente che avvia un’attività libero professionale in un’altra branca della medicina, ma con lo stesso bacino d’utenza del lavoro precedente). Tuttavia, è stata concessa una “scappatoia” anche in questa ipotesi: la preclusione non opera, se il contribuente prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà. Allo stesso modo, non impedisce l’accesso al regime dei “nuovi minimi” il fatto di aver svolto nell’anno precedente prestazioni occasionali, in quanto sono produttive di redditi diversi e non di reddito di lavoro autonomo o di impresa. Semaforo verde, poi, anche per i lavoratori dipendenti che, una volta andati in pensione, decidono di svolgere la stessa attività in forma di lavoro autonomo, aprendo partita IVA. Circa la pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni, non si configura come mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta, e quindi non è di ostacolo al regime, qualsiasi attività indispensabile per poter operare in un determinato settore economico-produttivo (ad esempio, la pratica richiesta in alcuni settori dell’artigianato). Al contrario, potrebbe essere di impedimento la condizione di praticante avvocato: se infatti l’attività è svolta non in qualità di co.co.co., ma aprendo partita IVA, l’opportunità di accesso al regime va valutata in quel momento e non dopo il superamento dell’esame di abilitazione. In pratica, in questo caso, il periodo di lavoro autonomo svolto da praticante rientra nel computo del triennio. Rapporto col lavoro dipendente Ancora due aperture: chi applica il regime dei “nuovi minimi” può continuare a farlo se inizia un’attività di lavoro dipendente anche negli stessi ambiti dell’attività di lavoro autonomo o di impresa svolta. In questo caso, infatti, non ci può essere l’intento elusivo di dirottare base imponibile verso un regime più favorevole. Ugualmente, nessuna conseguenza negativa per il “nuovo minimo” che avvia altre attività produttive di redditi diversi da quelli di lavoro autonomo o di impresa. Per quanto riguarda infine la condizione di non svolgimento di attività d’impresa o di lavoro autonomo nei tre anni precedenti, il conteggio deve partire dalla data in cui si vuole accedere al regime di vantaggio, non dal periodo d’imposta. Ad esempio, un contribuente che ha cessato la precedente attività il 31 maggio 2010, può iniziarne un’altra già dal 1° giugno 2013 (trascorsi, quindi, tre anni), senza dover necessariamente aspettare il 1° gennaio 2014, ossia che siano passati tre periodi d’imposta completi. 03-08 borgnino:IMP 5-14 ICI+IVA 29-03-2013 11:14 Pagina 7 7 Aprile 2013 PROBLEM I FISCALI LE OCCASIONI DA NON PERDERE Opzione e rinuncia al regime dei “nuovi minimi” Chi avvia un’attività e presume di possedere i requisiti di accesso al regime di vantaggio, comunica la circostanza barrando l’apposita casella del modello AA9/11, da presentare per la dichiarazione di inizio attività. Chi invece ha iniziato l’attività precedentemente (comunque, dopo il 31 dicembre 2007) e per il 2012 voleva adottare il regime dei “nuovi minimi”: ● vi è passato automaticamente, se era nel regime dei minimi; ● dovrà comunicare la scelta barrando la casella 1 del rigo VO35 nel quadro VO da allegare ad Unico 2013, se, nonostante i requisiti per essere un “vecchio minimo”, aveva optato per il regime ordinario ed è trascorso il triennio di permanenza obbligatoria in quel regime; ● ha dovuto comunicare la revoca dal forfettino presentando il modello AA9/11, se applicava quel regime. Chi inizia un’attività e, pur essendo in possesso dei requisiti per essere un “nuovo minimo”, decide – chissà perché – di non fruire del nuovo regime, così come chi è già nel nuovo regime e vuole uscirne, scegliendo di determinare le imposte sul reddito e l’IVA nei modi ordinari, deve esprimere la relativa opzione tramite comportamento concludente e successiva comunicazione attraverso il quadro VO della dichiarazione annuale (rigo VO33, casella 1). Allo stesso modo, chi rifiuta l’inquadramento nei “nuovi minimi” e sceglie invece il regime contabile agevolato (articolo 27, comma 3, D.L. n. 98/2011), pensato per chi ha i requisiti dei “vecchi minimi” ma non anche quelli per transitare tra i “nuovi minimi”, deve rappresentare la circostanza barrando la casella 2 del rigo VO33. Chi invece, avviando l’attività, decide di snobbare il regime dei “nuovi minimi” ed opta per il “forfettino”, deve manifestare la propria scelta nel modello AA9/11 con cui dichiara l’inizio dell’attività. E’ bene sapere che, una volta rifiutata l’opportunità, non è più possibile tornare indietro. Diversamente da quanto accadeva per i “vecchi minimi”, se si esce dal nuovo regime di vantaggio, per scelta o per sopraggiunto motivo di esclusione, non vi si può più rientrare, anche nel caso in cui si riacquistino i requisiti di accesso. Oltre che volontariamente, l’uscita dal regime può avvenire perché viene meno uno dei requisiti necessari o si realizza una causa di esclusione. In tali ipotesi, il regime cessa di avere efficacia dall’anno successivo a quello in cui si manifesta la causa, e da quel periodo andranno applicate le regole ordinarie di determinazione e tassazione del reddito. Invece, se nel corso d’anno si superano i 45.000 euro di ricavi/compensi, l’applicazione del regime va interrotta immediatamente, con ritorno al regime ordinario a partire da quella stessa annualità. Imposta sostitutiva con le regole dell’Irpef I versamenti relativi all’imposta sostitutiva dovuta dai “nuovi minimi” seguono le regole generali previste per le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi. Pertanto, due acconti e un saldo, alle canoniche scadenze del 16 giugno (ovvero del 16 luglio con maggiorazione dello 0,40) e del 30 novembre, termini che quest’anno slittano, rispettivamente, al 17 giugno (ovvero al 17 luglio) e al 2 dicembre. E’ ammessa anche la rateizzazione del primo acconto e del saldo. Per i pagamenti va utilizzato l’F24 telematico, riportando i seguenti codici tributo: ● acconto prima rata; ● acconto seconda rata o in unica soluzione; ● saldo. Va barrata dai contribuenti che, pur essendo in possesso dei requisiti previsti dal regime dei “nuovi minimi”, hanno optato, nel 2012, per la determinazione dell’Iva e del reddito nei modi ordinari REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L’IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITÀ VO33 Determinazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 27, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011) Opzione per il regime contabile agevolato (art. 27, comma 3, d.l. n. 98/2011) Opzione 1 Opzione 2 Va barrata dai contribuenti che, pur in possesso dei requisiti previsti dal regime dei “nuovi minimi”, hanno scelto di non avvalersene optando, nel 2012, per il regime contabile agevolato (art. 27, co. 3, Dl 98/2011) Va barrata dai contribuenti che hanno iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2007 e dal 2012 hanno applicato il regime dei “nuovi minimi”. Si tratta di coloro che, pur in possesso dei necessari requisiti, non si erano avvalsi del vecchio regime dei “minimi” e hanno concluso il periodo triennale di permanenza obbligatoria nel regime ordinario CONTRIBUENTI MINIMI - Determinazione (art. 1, comma 96, l. n. 244/2007) dell’IVA e del reddito nei modi ordinari VO35 Applicazione regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità Revoca 1 Revoca 2 (art. 27, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011) Applicazione regime contabile agevolato (art. 27, comma 3, d.l. n. 98/2011) IMPRESE E PROFESSIONISTI: DA QUEST’ANNO L’IRAP PAGATA SUL COSTO DEL PERSONALE E’ DEDUCIBILE DAL REDDITO Debutta nel modello UNICO 2013 per i redditi 2012 una delle poche disposizioni normative pro contribuente contenute nel “famigerato” DL n. 201/2011 (c.d. “salva Italia”). Si tratta della deducibilità integrale ai fini delle imposte sui redditi, tanto delle persone fisiche quanto di quelle giuridiche (quindi, ai fini sia IRPEF che IRES), dell’IRAP relativa al costo del lavoro. In pratica, il reddito di impresa e di lavoro autonomo viene ridotto di un importo pari all’imposta regionale sulle attività produttive relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato (compresi co.co.co. e amministratori di società), al netto delle varie deduzioni riconosciute dall’articolo 11 del decreto legislativo n. 446/1997 (il “decreto IRAP”) per ridurre il “cuneo fiscale”, cioè la differenza tra il costo del lavoro a carico dell’azienda e la retribuzione effettiva percepita dal lavoratore (si stituisce quella forfetaria introdotta nel 2008, pari al 10% dell’IRAP pagata, riferibile alle spese per interessi passivi ed oneri assimilati e alle spese per il personale dipendente e assimilato. La vecchia disposizione resta in piedi con riferimento ai soli interessi passivi e può essere fruita contemporaneamente alla nuova deduzione legata alla componente lavoro. Destinatari del nuovo beneficio fiscale sono le imprese individuali e le società di persone, gli esercenti arti e professioni, le società di capitali e gli enti commerciali, le banche e gli altri enti e società finanziari, le imprese di assicurazione. Nelle immagini che seguono, i campi dei quadri RE (redditi di lavoro autonomo), RF (redditi di impresa in contabilità ordinaria) ed RG (redditi di impresa in regime di contabilità semplificata), introdotti nel modello UNICO PF 2013 per consentire alle persone fisiche la fruizione della nuova deduzione. tratta, in particolare: dei contributi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro; della deduzione forfetaria di 4.600 euro per ogni dipendente a tempo indeterminato impiegato nell’anno, elevata a 10.600 euro nel caso di lavoratori di sesso femminile o con meno di 35 anni; della deduzione forfetaria di 9.200 euro per i dipendenti a tempo indeterminato impiegati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, incrementata a 15.200 euro per i lavoratori di sesso femminile o con meno di 35 anni; dei contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato; delle spese relative agli apprendisti, ai disabili e per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro, nonché dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo). Questa nuova deduzione analitica non so- RE18 Minusvalenze patrimoniali RE19 ,00 Irap 10% Altre spese documentate 1 RF39 Altre variazioni in diminuzione 33 (di cui 2 7 8 13 14 19 20 25 26 31 32 37 38 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 3 4 9 10 15 16 21 22 27 28 33 34 1 Irap personale dipendente ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 2 ,00 ) 5 6 11 12 17 18 23 24 29 30 35 36 3 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 39 ,00 RF40 E) Totale delle variazioni in diminuzione (sommare gli importi da rigo RF26 a RF39) ,00 ,00 Il codice “33” identifica, tra le altre variazioni in diminuzione, la deduzione dell’IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato RG18 Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali RG19 Spese ed altri componenti negativi da stati o territori diversi da quelli di cui all’art. 168-bis Altri RG20 componenti negativi Irap 10% Spese di rappresentanza 1 Per determinare la quota di IRAP deducibile, va applicato sempre il principio di cassa, non quello di competenza, nel senso che, ad esempio, nella imminente dichiarazione dei redditi per il 2012, sarà possibile dedurre il tributo pagato lo scorso anno, quindi sia il saldo 2011 che l’acconto 2012, nei limiti, quest’ultimo, dell’imposta effettivamente dovuta per il medesimo periodo d’imposta. In pratica, la quota di acconto versata in eccesso rispetto all’IRAP complessiva calcolata in sede di dichiarazione, non va conteggiata nel calcolo della deduzione, dal momento che, non risultando definitivamente dovuta, rappresenta un credito dell’esercizio. Una volta individuata l’imposta rilevante per la deduzione, da questo importo va tirata fuori la quota riferibile ai costi del personale non dedotti dalla base imponi- ,00 2 ,00 Irap personale dipendente ,00 3 bile IRAP, calcolando il rapporto tra il costo del lavoro, al netto delle deduzioni per ridurre il “cuneo fiscale”, e l’intero valore della produzione imponibile, al netto delle eventuali altre deduzioni previste (deduzione forfetaria, per le imprese di autotrasporto, delle indennità di trasferta; deduzione forfetaria per i contribuenti con ,00 Deduzione autotrasportatori 4 ,00 5 ,00 ,00 base imponibile non eccedente 180.999,91 euro; deduzione forfetaria per i soggetti con componenti positivi non superiori a 400.000 euro). Il risultato ottenuto rappresenterà la percentuale da applicare all’imposta versata nell’anno per ottenere l’importo deducibile dalle imposte sui redditi. ESEMPIO Valore della produzione, al netto delle deduzioni di legge Costo per lavoratori dipendenti Costo per co.co.co. Deduzioni per la riduzione del “cuneo fiscale” Quota del costo del lavoro imponibile [(B + C – D) / A] IRAP versata nel 2012 (saldo 2011 e acconti 2012) Quota di IRAP deducibile dalle imposte sui redditi (F x E) 80.000 50.000 15.000 9.200 69,75% 3.500 2.441,25 03-08 borgnino:IMP 5-14 ICI+IVA 29-03-2013 11:17 Pagina 8 8 Aprile 2013 PROBLEM I FISCALI LE OCCASIONI DA NON PERDERE REGIME DELL’IVA PER CASSA: UN RIMEDIO CONTRO I PAGAMENTI TARDIVI DEI CLIENTI Un’altra importante novità normativa degli ultimi mesi a favore dei titolari di redditi di impresa e di lavoro autonomo è l’introduzione del regime contabile “IVA per cassa”. E’ riservato ai soggetti che nell’anno precedente hanno realizzato (ovvero, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare) un volume di affari non superiore a due milioni di euro (nel limite vanno considerate sia le operazioni assoggettate al nuovo regime sia quelle escluse, ad esempio le operazioni cui si applica il meccanismo dell’inversione contabile o reverse charge). Non si tratta di una vera e propria opportunità di risparmio sulle tasse, tuttavia rappresenta quanto meno un’interessante soluzione ad un ricorrente problema che si trovano ad affrontare, in questo periodo di crisi più che mai, gli operatori economici: dover anticipare l’imposta di tasca loro, in caso di mancato pagamento del corrispettivo da parte dell’acquirente/committente. Il nuovo meccanismo (articolo 32-bis del “decreto crescita” n. 83/2012), entrato in funzione a partire dal 1° dicembre scorso, consente di derogare al normale criterio di applicazione dell’IVA, prevedendo che l’imposta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi divenga esigibile quando il cliente, anche lui soggetto passivo, effettua il relativo pagamento. Passato un anno dalla data dell’operazione, l’IVA diventa comunque esigibile, a meno che, prima di quel termine, l’acquirente o il committente non sia stato assoggettato a procedure concorsuali. Per chi sceglie la contabilità di cassa, parallelamente slitta la detraibilità dell’imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi effettuati: il diritto è rinviato al momento del pagamento dei relativi corrispettivi ai fornitori. Non subiscono il differimento del diritto alla detrazione: gli acquisti cui si applica il meccanismo dell’inversione contabile, gli acquisti intracomunitari di beni, le importazioni di beni, le estrazioni di beni dai depositi IVA. Invece, per l’acquirente/committente del soggetto che ha scelto il regime dell’“IVA per cassa”, il diritto alla detrazione sorge già al momento di effettuazione dell’operazione, a meno che non abbia scelto, a sua volta, la contabilità per cassa, nel qual caso potrà detrarre l’imposta solo al pagamento del corrispettivo. La scelta del regime “IVA per cassa” ha effetto su tutte le operazioni eseguite, tranne che su quelle espressamente escluse dalla norma, ossia: ● operazioni effettuate da soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell’IVA (agenzie di viaggio e turismo, produttori agricoli, ecc.); VO12 CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ PRESSO TERZI Opzione (art. 1, comma 3, d.P. R. n. 100/1998) VO13 Art. 10 - n. 11 - APPLICAZIONE DELL’IVA singole operazioni ALLE CESSIONI DI ORO DA INVESTIMENTO Cedente Opzioni 1 VO14 Art. 74 quater - comma 5 - APPLICAZIONE DEL REGIME ORDINARIO IVA PER SPETTACOLI VIAGGIANTI E CONTRIBUENTI MINORI VO15 REGIME IVA PER CASSA (art. 32-bis d.l. n. 83/2012) ● operazioni effettuate nei confronti di soggetti che non agiscono nell’esercizio d’imprese, arti o professioni (privati consumatori); ● operazioni effettuate nei confronti di soggetti che assolvono l’imposta mediante il meccanismo dell’inversione contabile (c.d. reverse charge); ● operazioni per le quali il decreto IVA già prevede una specifica esigibilità differita, vale a dire le cessioni di prodotti farmaceutici, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti, le operazioni nei confronti di enti pubblici ed amministrazioni statali (articolo 6, quinto comma, secondo periodo, DPR n. 633/1972). I contribuenti che vogliono adottare il regime “IVA per cassa”, non devono compilare nessun modello specifico e non devono effettuare alcuna comunicazione preventiva: la scelta si desume dal c.d. “comportamento concludente” del contribuente. E’ richiesto soltanto che l’opzione venga segnalata nel quadro VO della dichiarazione IVA relativa all’anno per il quale la scelta stessa è stata operata. Ad esempio, chi ha adottato il regime lo scorso anno, dovrà darne comunicazione nella dichiarazione IVA 2013 per l’anno 2012, barrando la casella del rigo VO15. Revoca 1 tutte le operazioni 2 Revoca 2 singole operazioni Intermediario Opzione 3 Opzione 1 Opzione 1 Revoca 4 2 X La scelta ha effetto dal 1° gennaio dell’anno in cui è esercitata o, in caso di attività avviata nel corso dell’anno, dalla data di inizio attività (per il 2012, primo anno di applicazione della disciplina, la scelta interessa le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2012, data di entrata in vigore della disciplina). Una volta espressa l’opzione, l’IVA per cassa va applicata almeno per un triennio, a meno che non si fuoriesca dal regime per aver superato il tetto di due milioni di euro di volume d’affari; se si verifica tale ultima circostanza, il regime cessa e tornano ad applicarsi le regole ordinarie dell’IVA a partire dal mese successivo a quello in cui il limite viene superato, non dalla prima operazione successiva. Trascorso il periodo minimo di permanenza, l’opzione resta valida di anno in anno, a meno che non si decida per la revoca. Questa va esercitata con le stesse modalità previste per l’opzione, ossia comunicandola nella dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si adotta il relativo comportamento. Sulle fatture emesse in applicazione del regime, deve essere specificato che si tratta di operazione con “IVA per cassa” e va indicata la relativa norma istitutiva (articolo 32-bis del DL n. 83/2012). Una guida aggiornatissima per scoprire quali sono le opportunità (e le trappole) delle nuove misure fiscali, con particolare riferimento a locazioni, “cedolare secca”, imposte locali (IMU), nuove iniziative imprenditoriali, spese deducibili o detraibili dal reddito, ecc. Un vero e proprio manuale di sopravvivenza per tutti i contribuenti che vogliono difendersi da leggi spesso oscure e incomprensibili. Scritto con competenza e con una prosa chiara e lineare, è un libro da leggere e da tenere a portata di mano, per poterlo consultare in vista della dichiarazione dei redditi nel caso di un poco auspicabile approccio con l’Agenzia delle entrate. EURO 9,90 09-10 picardi:IMP 5-14 ICI+IVA 29-03-2013 11:19 Pagina 9 9 Aprile 2013 NOVITA’ LEGISLATIVE APPALTI: QUANDO SI APPLICA LA RESPONSABILITA’ SOLIDALE di ANDREA PICARDI uovi chiarimenti del Fisco sulla responsabilità solidale del committente nei confronti dell’appaltatore e di questi col subappaltatore (Legge 134 del 7 agosto 2012). C’erano, infatti, numerose questioni che rimanevano aperte, con riferimento sia all’ambito oggettivo che soggettivo di applicazione del cosiddetto “Decreto crescita”. Proprio per questo è intervenuta una nuova circolare interpretativa dell’Agenzia delle Entrate, la N.2/E, che è stata emanata il 1° marzo 2013. In primo luogo, la circolare ha affrontato la questione dei settori di applicazione della nuova disciplina, cioè se ad essa si debba attribuire portata generale o se, invece, riguardi soltanto i contratti stipulati dagli operatori economici del settore edilizio. N La nuova normativa interessa tutti i settori economici Un dubbio derivante dal fatto che l’art. 13 ter è inserito nel Titolo I della l. n. 134/2012, relativo alle “misure urgenti per le infrastrutture, l’edilizia e i trasporti” e specificamente nel Capo III, riguardante le “misure per l’edilizia”. Da questo punto di vista l’indicazione che arriva dall’Agenzia delle Entrate è chiara, nel senso che la responsabilità solidale riguarda tutti i settori economici e non solo l’edilizia. La circolare precisa che l’obiettivo della disposizione di legge consiste nel far emergere la base imponibile in relazione alle prestazioni di servizi in esecuzione di contratti di appalto intesi nella loro generalità. Tuttavia, le nuove regole non si applicano a tutti i contratti. L’obbligo solidale, infatti, riguarda solo gli appalti che rientrano nella definizione dell’art. 1655 del codice civile (“L’appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”), in cui l’appaltatore, con organizzazione di mezzi, assume il compimento dell’opera o del servizio, ricavandone il pagamento di una somma di denaro. Quindi, la disposizione si applica agli appalti di opere e servizi mentre rimangono esclusi i seguenti casi: ● gli appalti di fornitura di beni; ● il contratto d’opera, previsto dall’art. 2222 del codice civile (ricorre “quando una persona si obbliga a compiere in cambio di un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”); ● il contratto di trasporto; ● il contratto di subfornitura; ● le prestazioni rese nell’ambito del rapporto consortile. La circolare ricorda, peraltro, che la responsabilità si applica sia nel caso del subappalto, sia nell’ipotesi in cui l’appaltatore provveda direttamente, senza cioè ricorrere al subappaltatore, alla realizzazione dell’opera affidatagli dal committente. Da questo punto di vista si sottolinea come la figura del subappaltatore sia, ai termini di legge, soltanto eventuale. Chiarimenti preziosi anche per quanto concerne la dimensione temporale. Assodato che il nuovo regime solidale si applica ai contratti stipulati a partire dal 12 agosto dell’anno scorso, la circolare aggiunge, poi, che l’eventuale rinnovo del contratto deve ritenersi equivalente a una nuova stipula. Per cui, la nuova disciplina si applica, a decorrere dalla data di rinnovo, anche ai vecchi contratti rinnovati successivamente al 12 agosto 2012. La solidarietà non interessa i condomìni Sotto il profilo soggettivo, la nuova disciplina concerne i contratti di appalto e subappalto conclusi da soggetti che rientrano nel campo d’applicazione dell’iva oppure da soggetti su cui grava l’imposta sul reddito delle società (c.d. IRES), prevista dagli articoli 73 e 74 del TUIR, (il testo unico delle imposte sui redditi, adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE La legge 134/2012 dà facoltà ad appaltatori e subappaltatori di attestare l’adempimento degli obblighi fiscali e previdenziali mediante autocertificazione Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………… nato/a a ……………………… (……) il …………, residente in………………………… (……) Via …………………………………… n. ……, in qualità di ……………………………………… della ditta …………………………… avente sede legale a ……………………………… (……) in Via ………………………………………………………………………………………… n. ……, Partita Iva …………………………………………, consapevole che, in caso di mendaci dichiarazioni, il Dpr n. 445/2000 prevede sanzioni penali e decadenza dai benefici (artt. 76 e 75) DICHIARA ai sensi dell’articolo 35, commi 28, 28 -bis e 28-ter, del Dl n. 223/2006, come modificato dall’articolo 13-ter del Dl n. 83/2012, che per, le seguenti fatture emesse: — n. …………del …………… — n. …………del …………… — n. …………del …………… — n. …………del …………… riferite al contratto di appalto/subappalto/fornitura di beni o servizi in essere con la Società ……………………, con sede a ……………………(……), in Via …………………………n. …, C.F. e P. Iva n. …………………………………………… - l’Iva non è ancora stata contabilizzata e liquidata, non essendo ancora scaduti i relativi termini di legge; - l’Iva è stata contabilizzata nella liquidazione relativa al Mese di …………………… ovvero al …… Trimestre, che si è chiusa con un debito di Euro……………………… - il Modello F24 con cui è stata versata o compensata l’Iva è stato presentato il ………… con il n. di protocollo ………… - credito di Euro …………… - l’Iva non è ancora stata contabilizzata e liquidata in quanto è stato applicato il Regime dell’Iva per cassa (articolo 7, Dl n.185 del 2008 o articolo 32-bis Dl n. 83/2012); - l’Iva non è stata contabilizzata e liquidata in quanto è stata applicata la disciplina del reverse charge (art.17, comma 6, lett. a, del Dpr n. 633 del 1972). In merito alle ritenute sui redditi di lavoro dipendenti inerenti le prestazioni rese nell’ambito del contratto di cui sopra, tali ritenute (dopo l’eventuale scomputo di Euro …………) sono state versate come segue: - Modello F24 presentato in data ………… con il n. di protocollo …………… di importo pari ad Euro ………… . Tali ritenute non sono state versate perché: ■ non sono ancora scaduti i relativi termini di legge; ■ il contratto non ha ancora originato alcuna prestazione di lavoro dipendente; ■ le prestazioni di cui al contratto non sono state effettuate da lavoratori dipendenti. Si allega copia del documento di identità. Si dichiara altresì di essere informato, giusta articolo 13 del Dlgs n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Luogo e data ……………………… 917 del 1986). Sono escluse, invece, le stazioni appaltanti dei contratti pubblici, le persone fisiche prive di soggettività passiva ai fini dell’iva e i condomìni, non essendo que- Il dichiarante ……………………… ☞ st’ultimi dotati di personalità giuridica e di personalità tributaria. LA RESPONSABILITA’ SOLIDALE NEL “DECRETO CRESCITA” (LEGGE 134/2012) all’11 ottobre del 2012, gli appaltatori sono responsabili anche della regolarità dei pagamenti di tasse e contributi da parte dei subappaltatori. Tale responsabilità, cosiddetta solidale, riguarda il versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’Iva (imposta sul valore aggiunto) e dei contributi previdenziali a favore dei dipendenti. Inoltre, il committente è soggetto a una sanzione pecuniaria amministrativa, da 5.000 a 200.000 euro, se effettua il pagamento all’appaltatore, senza che quest’ultimo abbia dimostrato il corretto versamento dell’Iva e delle ritenute. Quelle appena citate, sono le due grandi novità, introdotte dall’ultimo Governo in materia di responsabilità solidale. Queste nuove regole sono contenute nell’articolo 13 ter del decreto legge numero 83 del 2012 (il c.d. decreto crescita), poi convertito dalla legge numero 134 del 7 agosto 2012. Tale disposizione – che ha sostituito integralmente il comma 28 dell’art. 35 della legge numero 248 del 2006, aggiungendo i commi 28 bis e 28 ter – era stata, poi, oggetto di chiarimento da parte dell’Agenzia dell’Entrate, con una prima circolare interpretativa dell’8 ottobre 2012. D Possibilità di autocertificazione In questo documento è stato, tra l’altro, chiarito che il momento a partire dal quale l’appaltatore ed il committente sono tenuti a verificare che gli adempimenti fiscali (consistenti nel versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e nel versamento dell’iva dovuta al fisco in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di appalto e subappalto e scaduti alla data del pagamento del corrispettivo) siano stati correttamente eseguiti è il 12 agosto del 2012, data di entrata in vigore del citato art. 13 ter della l. n. 83/2012. Dall’altra parte, vi è stato il riconoscimento della possibilità per gli appaltatori e subappaltatori di attestare l’adempimento degli obblighi richiesti dalle nuove disposizioni mediante un’autodichiarazione sostitutiva. In particolare, la dichiarazione sostitutiva da produrre deve: a) indicare il periodo nel quale l’IVA relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero se in relazione alle fatture in questione è stata applicata l’IVA per cassa o il reverse charge (o inversione contabile, un meccanismo che praticamente elimina la detrazione dell’iva sugli acquisti); b) indicare il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale; c) riportare gli estremi del modello F24 con il quale, eventualmente, sono stati effettuati i versamenti dell’IVA e delle ritenute non scomputate; d) dichiarare che l’IVA e le ritenute versate includono quelle da riferire al contratto di appalto per il quale la dichiarazione viene resa (questo vale nel caso di pagamenti cumulativi che riguardano tasse e ritenute anche per altri contratti). Asseverazione dei professionisti Ricordiamo anche che, in alternativa all’autodichiarazione sostitutiva, l’attestazione dell’avvenuto adempimento degli obblighi fiscali e contributivi può essere rilasciata anche attraverso l’asseverazione dei CAF (Centri di assistenza fiscale) o dei professionisti abilitati ai sensi delle leggi tributarie vigenti. Queste modalità anzi sono le uniche indicate dalla legge, la quale nel testo non fa menzione dell’autocertificazione, opportunamente introdotta dalla prima circolare ministeriale dell’ottobre scorso. 09-10 picardi:IMP 5-14 ICI+IVA 29-03-2013 13:05 Pagina 10 10 Aprile 2013 NOVITA’ LEGISLATIVE APPALTI CONTRATTI PUBBLICI L’attestazione in casi particolari Nel caso di più contratti tra le stesse parti, la certificazione che attesta la regolarità dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’Iva relativi al contratto d’appalto, può essere rilasciata in modo unitario. La certificazione, inoltre, può essere fornita periodicamente, fermo restando che, al momento del pagamento, deve essere attestata la regolarità di tutti i versamenti relativi alle ritenute e all’iva scaduti a tale data, che non siano stati oggetto di precedente attestazione. Con riferimento all’ipotesi in cui l’appaltatore o il subappaltatore cedano il proprio credito a terzi, l’autocertificazione deve essere rilasciata nel momento in cui il cedente (l’appaltatore o subappaltatore) dà notizia della cessione al debitore ceduto (committente o appaltatore). La solidarietà in campo previdenziale Il regime di responsabilità solidale negli appalti guarda anche la retribuzione, contribuzione e premi assicurativi. Sono invece escluse dall’obbligazone le sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento. Ma quando scatta la tutela solidaristica? dopo le modifiche previste dal decreto 5/2012, l’intervento più recente sul campo è stato operato dalla riforma del lavoro (legge 92/2012) che ha innovato l’articolo 29 della legge Biagi: il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con gli eventuali subappaltatori, a corrispondere ai lavoratori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, i trattamenti retributivi e contributivi dovuti in relazione al periodo di esecuzione dell’appalto. In caso pertanto di inadempienza dell’appaltatore/subappaltatore, la norma chiama in causa il committente. Si realizzano, quindi, due tipi di tutela nei confronti del lavoratore impiegato nell’appalto, coinvolgendo tutti gli obblighi propri del rapporto di lavoro: ● la prima è relativa alle retribuzioni; ● poi c’è quella previdenziale e assistenziale. Si tratta di una tutela omnicomprensiva e tra le pretese esigibili rientrano anche il TFR e l’eventuale indennità sostitutiva del preavviso. Sono invece esclusi gli emolumenti di altra natura, quali - per esempio - le indennità risarcitorie. La solidarietà sul trattamento di fine rapporto è riferita - come dichiarato dal decreto legge 5/2012 - alle sole quote maturate nel periodo di esecuzione del contratto di appalto. Oltre ai lavoratori, anche gli enti previdenziali e assistenziali sono interessati al recupero degli oneri legati alla retribuzione: così come per i trattamenti retributivi, anche per i crediti contributivi e assicurativi, la responsabilità può essere fatta valere nel limite temporale di due anni. IN FORMA ELETTRONICA e imprese debbono dotarsi il prima possibile di sistemi di sottoscrizione mediante firma digitale, in modo da essere pronte a ogni modifica normativa e anche ad interpretazioni a volte di segno diverso della disciplina vigente. E’ infatti previsto che le amministrazioni aggiudicatrici si debbano dotare di un sistema di sottoscrizione con firma digitale. Analogo obbligo, invece, non sussiste, per ora, per le aziende. Anche questo elemento ha fatto emergere dubbi e interpretazioni contrastanti riguardo alla immediata applicabilità di quanto previsto dalla Legge 221 del 2012 chiamata appunto “normativa sull’agenda digitale”. Con il cosiddetto decreto sviluppo bis (il decreto legge n. 179 del 2012), poi convertito dalla legge n. 221 del 2012, è stato, infatti, modificato l’art. 11, comma 13, del Codice degli appalti, concernente le modalità di stipulazione dei contratti pubblici. La nuova disposizione stabilisce che “il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata”. Tale disposizione di legge è entrata in vigore il 1° gennaio del 2013. L’obiettivo di questa modifica è certamente da rinvenire nella volontà di estendere al settore dei contratti pubblici l’utilizzo delle modalità elettroniche di stipulazione, in linea con l’intento più generale di informatizzare e dematerializzare i procedimenti amministrativi. Ma sono subito sorte difficoltà e incertezze in ordine all’applicazione della nuova disciplina che hanno spinto l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ad adottare lo scorso 13 febbraio un atto d’interpretazione (n. 1/2013) della nuova normativa. Una determinazione resa ancora più necessaria dal fatto che le nuove forme di stipulazione dei contratti pubblici sono prescritte a pena di nullità. Quindi, se non fossero rispettate, si andrebbe incontro alla nullità del contratto pubblico, con tutte le conseguenze del caso. Il primo chiarimento attiene al tipo di contratti interessato alla nuova disciplina: essa si applica solo ai contratti relativi ad appalti di lavori, servizi e forniture (art. 3 del codice dei contratti pubblici). Ne rimangono, dunque, escluse altre tipologie come, ad esempio, i contratti di compravendita o locazione immobiliare stipulati dalla pubblica amministrazione. L Contratti di diritto privato Quanto alla forma del contratto, l’Autorità di Vigilanza ha evidenziato come, da quanto previsto dal nuovo art. 11, comma 13, del codice degli appalti, si debba desumere la regola per cui tutti i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione, anche quando questa agisce secondo il diritto privato, richiedano la forma scritta. Chiarito questo punto, l’Authority si è concentrata in particolare su un altro aspetto, quello riguardante la forma da utilizzare nell’eventualità che il contratto venga stipulato mediante scrittura privata. Ci si è chiesti se la forma elettronica dovesse necessariamente utilizzarsi an- che in caso di scrittura privata oppure no. La risposta è nel senso di negare la necessità della forma digitale quando si agisca con scrittura privata. Quindi, secondo l’Autorità la stipulazione del contratto conseguente all’aggiudicazione di un appalto da parte di un’amministrazione pubblica può assumere tre diverse forme: a) l’atto pubblico notarile informatico; b) la forma pubblica amministrativa, con modalità elettronica, secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice; c) la scrittura privata, per la quale, è scritto testualmente, “resta ammissibile la forma cartacea e le forme equipollenti ammesse dall’ordinamento”. Si specifica inoltre che, laddove sia ammessa la stipulazione per scrittura privata, rimane nella facoltà delle parti di sottoscrivere il contratto con firma digitale. Tale interpretazione è stata, però, successivamente contestata da parte dell’ufficio legislativo del Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione che, in una nota del 28 febbraio scorso, nel commentare il nuovo art. 11, comma 13 del codice degli appalti, ha affermato come in ogni caso, anche quando vi sia una scrittura privata, si debba procedere con la forma elettronica. A tal proposito, emerge con chiarezza l’urgenza di un intervento normativo chiarificatore. Modalità della firma elettronica Per quanto riguarda la forma pubblica amministrativa con modalità elettronica, Autorità di vigilanza e Ministero della pubblica amministrazione concordano sul potere dell’ufficiale rogante presso l’amministrazione aggiudicatrice di sopperire all’eventuale mancanza della firma digitale in capo all’impresa. Ciò appare, peraltro, coerente con il fatto che non sia ancora previsto un obbligo generale per le aziende di dotarsi della firma digitale. Questo strumento diventerà, invece, obbligatorio per uno scopo diverso, ossia in virtù della necessità di inserire i documenti nel nuovo sistema AVCpass, con il quale verranno verificati i requisiti dei concorrenti alle gare d’appalto. Tale sistema di verifica– come si è chiarito nel numero di febbraio – entrerà in vigore a pieno regime gradatamente, con un sistema a scaglioni suddiviso per importi e tipologie di appalti. Tuttavia, l’AVCpass a partire dal prossimo 1° luglio diventerà obbligatorio per la maggior parte degli affidamenti. L’attestazione del rappresentante della P.A. Proprio per questo, è da ritenersi che le imprese possano sottoscrivere contratti in forma elettronica con le stazioni appaltanti, pur non disponendo di firma digitale. La veridicità della sottoscrizione apposta con qualsiasi forma elettronica dall’impresa contraente al documento informatico sarà garantita dall’attestazione che l’ufficiale rogante (rappresentante della P.A. che in quel momento ha i poteri del pubblico ufficiale) compie delle operazioni di sottoscrizione effettuate in sua presenza. Per le amministrazioni pubbliche l’ufficiale rogante sostituisce quasi sempre il notaio, essendo un funzionario dotato per legge dei poteri di autenticare e certificare il contratto secondo una forma particolare, detta appunto “forma pubblica amministrativa”. La figura dell’ufficiale rogante cambia per le diverse amministrazioni pubbliche aggiudicatrici. Nei comuni e nelle province, ad esempio, le funzioni di ufficiale rogante sono svolte dal segretario comunale e provinciale. Quindi, in buona sostanza, si può dire che la modalità elettronica della forma pubblica amministrativa possa essere assolta anche attraverso l’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 25, comma 2 del d.lgs. n. 82 del 2005, il cosiddetto Codice dell’amministrazione digitale (“L’autenticazione della firma elettronica, anche mediante l’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste nell’attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità dell’eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l’ordinamento giuridico”). 11 Biagiotti:IMP 5-14 ICI+IVA 29-03-2013 11:19 Pagina 6 11 Aprile 2013 NOVITA’ LEGISLATIVE PUBBLICO IMPIEGO E TRASPARENZA L’ULTIMA GRIDA DEL VECCHIO GOVERNO di MARCO BIAGIOTTI l Governo Monti, ancora in carica per l’ordinaria amministrazione, l’8 marzo scorso ha approvato lo schema di un decreto contenente il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, in attuazione di quanto previsto nell’art. 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”). Questo Codice definisce i “doveri minimi” di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che ciascun pubblico dipendente è tenuto ad osservare non solo durante l’esercizio della propria attività lavorativa, ma anche – per alcuni aspetti – nell’ambito della propria vita al di fuori dell’ufficio (pensate un po’…!). Analogo Codice fu emanato il 29 novembre 2000 con un decreto dell’allora Ministro per la funzione pubblica. Ad essere sinceri, non ci sembra che questi ultimi 12 anni e mezzo siano trascorsi dimostrando in modo inoppugnabile l’utilità di un certo genere di strumenti, la cui applicazione concreta è, tuttavia, (ne prendiamo atto) sempre molto difficile da controllare. I Ampia platea di destinatari Destinatari del nuovo decreto sono i dipendenti delle pubbliche amministrazioni: ministeri, scuole di ogni ordine e grado, aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, regioni, province, comuni, comunità montane, camere di commercio, enti pubblici non economici, aziende ed enti del servizio sanitario nazionale, agenzie fiscali. I principi di comportamento valgono anche per professori universitari, magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, per collaboratori o consulenti con qualunque tipologia di contratto o di incarico, nonché per i titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche e per i collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi per le amministrazioni, o che realizzano opere in favore delle amministrazioni stesse. Precetti e divieti nel Decreto Allora, vediamo in sintesi la nuova lista di precetti e di divieti che i pubblici dipendenti e tutti coloro che in qualche modo lavorano per la pubblica amministrazione saranno tenuti ad osservare. A monte di tutto, vi è un generico richiamo al rispetto della Costituzione e ai principi di “integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza” cui l’azione degli operatori pubblici deve ispirarsi, e “astenendosi dal conflitto di interessi”. Niente regali costosi, soltanto “pensierini” L’articolo 4 sancisce il perentorio divieto per i pubblici dipendenti di chiedere, accettare o sollecitare per sé o per altre persone regali o compensi di qualsiasi tipo, tranne quelli “di modico valore” effettuati occasionalmente nell’ambito delle normali relazioni di cortesia. L’espressione “modico valore” è ambigua e solleva interrogativi certo angoscianti.! Per esempio: se un impiegato pubblico viene invitato al bar da un utente cortese, può accettare che gli si paghi la colazione o soltanto il caffè? Forse per prevenire l’insorgere di un drammatico contenzioso giudiziario dai delicati risvolti sociali, il comma 6 dell’art. 4 del Codice ha chiarito che per “modico valore” si deve intendere, in via orientativa, quello che non supera i 100 euro anche sotto forma di sconto. Ma attenzione, perché i piani triennali di prevenzione della corruzione, che ciascuna amministrazione singolarmente dovrà adottare potranno ridurre o elevare tale importo, che in ogni caso non potrà mai superare i 150 euro! A questo punto noi suggeriamo un tavolo permanente Stato-Regioni per armonizzare gli atteggiamenti di Amministrazioni più severe e più permissive… Gli impiegati dei livelli inferiori non potranno offrire doni ai loro superiori, se non nei limiti economici sopra ricordati. Nel caso poi che qualche cittadino o qualche imprenditore dalla generosità particolarmente ostinata si presentasse dall’impiegato/a con regali di valore più elevato, il comma 5 dell’art. 4 impone di metterli immediatamente a disposizione dell’Amministrazione per essere restituiti al donatore. Visti i tempi della nostra burocrazia, …si sconsiglia di regalare a un impiegato statale pesce fresco e frutti di mare! VIETATA L’APPARTENENZA A ORGANIZZAZIONI “RISERVATE” articolo 5 del Codice prevede infatti l’obbligo per i dipendenti pubblici di comunicare al responsabile dell’ufficio la propria adesione o appartenenza ad associazioni o organizzazioni (ma sono esclusi i partiti politici e i sindacati) anche a carattere riservato, le cui attività possano potenzialmente “interferire” con lo svolgimento dell’attività di ufficio. Spetterà poi all’amministrazione valutare se l’appartenenza a tali organizzazioni sia compatibile o meno con lo svolgimento delle attività di servizio! L’ Per quanto riguarda il conflitto di interesse (un campo nel quale, come è noto, la classe politica italiana può giustamente vantarsi di aver dato il buon esempio), l’articolo 6 stabilisce l’obbligo per gli impiegati pubblici di comunicare per iscritto al dirigente dell’ufficio, tutti i rapporti diretti o indiretti di collaborazione con soggetti privati esistenti o esistiti nei tre anni precedenti e in qualunque modo retribuiti, precisando anche se questi rapporti riguardino o abbiano riguardato il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini entro il secondo grado. Inoltre, l’impiegato dovrà astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività d’ufficio nelle quali si possano ravvisare situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti e di affini entro il secondo grado. soprattutto gli alti dirigenti, vengono paracadutati da Gesù bambino… Infine (art. 14), non potranno essere conclusi contratti di appalto o altri atti negoziali per conto dell’amministrazione da parte di dipendenti che abbiano stipulato contratti a titolo privato con le stesse imprese nel corso del biennio , precedente: in questo caso, il dipendente dovrà astenersi dal partecipare alle decisioni relative alla stipula del contratto. LA BUONA EDUCAZIONE OBBLIGO PER DECRETO Dipendenti con conflitti di interessi Attenzione: qui non sono in ballo solo interessi di carattere patrimoniale, ma di qualunque natura; ad esempio, come precisa il comma 2 dell’art. 6, il conflitto può riguardare anche interessi derivanti dall’assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici! Ovviamente, la valutazione sul conflitto di interessi del dipendente spetta al dirigente responsabile dell’ufficio, sperando che alla fine, vista l’ampiezza della casistica prospettata, i dirigenti più scrupolosi, dopo aver escluso per un motivo o per un altro tutti i dipendenti potenzialmente incompatibili, non si ritrovino a doversi smaltire le pratiche da soli. Anche ai dirigenti (art. 13) spetta l’obbligo di comunicare all’amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri “interessi finanziari” che potrebbero creare una situazione di conflitto con la funzione che svolgono. Inoltre, essi dovranno dichiarare se eventuali parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente esercitino attività politiche, professionali o economiche per effetto delle quali si trovino in frequente contatto con il proprio ufficio o che siano in qualunque modo coinvolti nelle decisioni o nelle attività svolte dall’ufficio stesso. Come è noto, in Italia li articoli 10, 11 e 12 dettano le regole di comportamento a cui tutti i pubblici dipendenti sono tenuti ad attenersi, sia durante l’espletamento del servizio, che fuori dall’ufficio. Cortesia con gli utenti e, nei rapporti privati (art. 10), essi non dovranno in alcun modo sfruttare, né menzionare la posizione ricoperta al fine di ottenere vantaggi personali; né dovranno assumere atteggiamenti che possano nuocere all’immagine dell’amministrazione. Il comportamento in servizio (art 11), poi, dovrà sempre essere improntato all’effettivo adempimento delle responsabilità affidate, evitando di scaricare sui colleghi il peso della propria inerzia e dei propri ritardi. Inoltre, tutte le attrezzature ed il materiale assegnato (computer, fotocopiatrici, fax, telefoni, penne, matite e quant’altro) non potranno essere usati per esigenze personali, fatti salvi i casi d’urgenza. G 12 pubblicita? leggi:IMP 5-14 ICI+IVA 29-03-2013 12:46 Pagina 3 Con i tempi che corrono – nuove tasse, nuove pensioni, nuovi meccanismi da comprendere, normative sempre più complesse – c’è bisogno più che mai di “leggi illustrate”. “LEGGI ILLUSTRATE” È LA TUA GUIDA, SICURA, AFFIDABILE, COMPETENTE! 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D.L. 353/2003 (conv. in L. 27.02.2004, n. 46), art. 1, comma 1, Roma - Aut. n. 134/2007 TASSE: COME FARE PER PAGARE MENO PREVIDENZA FISCO • Casa con i soldi di papà: • Reddito familiare e pensione di invalidità la Cassazione dà torto al Fisco PUBBLICO IMPIEGO • Debiti contributivi: • Le regole di comportamento come difendersi dall’Inps in un Decreto del Governo LAVORO ❱ GLI INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI DOPO LA LEGGE DI RIFORMA ❱ CONDOMINIO E RESPONSABILITA’ SOLIDALE NEGLI APPALTI • È più ecologica,, perché risparmiare carta significa risparmiare alberi in natura. COMPILIAMO IL MODELLO UNICO 2013 • La paghi meno: il risparmio di carta va a vantaggio anche delle tue tasche, perché la singola copia di “leggi illustrate” costa solo 3,59 euro, e se ti abboni per 6 mesi il costo è di appena 14,49 euro. ARTIGIANI E COMMERCIANTI CONTRIBUTI PIU’ CARI NEL 2013 • La puoi archiviare sul tuo computer,, il che vuol dire risparmio di spazio in casa o in ufficio e maggiore facilità nel trovare le copie che si desidera consultare. Se sei pronto alla nuova rivoluzione informatica e ti appresti ad acquistare un tablet (o magari lo stai già usando con grande soddisfazione)? Non pensarci nemmeno un minuto: collegati con iTunes Store e scegli il numero che vuoi! In un inserto di 56 pagine la prima parte della dichiarazione dei redditi - Tutte le novità di quest’anno 13-14 Cirioli:IMP 5-14 ICI+IVA 29-03-2013 11:21 Pagina 13 13 Aprile 2013 PROBLEM I PREVI DENZIALI ARTIGIANI E COMMERCIANTI PIU’ CARI I CONTRIBUTI 2013 di DANIELE CIRIOLI umentano anche quest’anno per i contributi di artigiani e commercianti. Dopo il rincaro di 270 euro dell’anno scorso, artigiani e commercianti dovranno sborsare anche quest’anno almeno 160 euro di aumento. Un aumento che scaturisce non solo dalla consueta variazione del reddito minimo annuo su cui vengono calcolati i contributi, ma soprattutto dagli effetti della Manovra Monti “Salva Italia” (dl n. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011) che ha previsto l’aumento graduale delle aliquote contributive fino a raggiungere la soglia del 24%. L’anno scorso c’è stato l’aumento di 1,3 punti percentuali; quest’anno si aggiunge l’ulteriore incremento di 0,45 punti percentuali (e così avverrà, anno dopo anno, fino a raggiungere il traguardo del 24%). A conti fatti, quest’anno un artigiano dovrà pagare il contributo minimo di 3.201 euro (2.931 euro l’anno scorso); un commerciante di 3.188 euro (2.918 nel 2012). La notizia buona è che tutto l’incremento è destinato a finanziare le pensioni; ciò vuol dire che, è vero che si pagherà di più, ma quel di più contribuirà a calcolare un assegno di pensione più “pesante”. Il quadro della nuova contribuzione per artigiani e commerciati arriva come ogni anno dall’Inps, nella circolare n. 24/2013. Il primo appuntamento per il pagamento è fissato al 16 maggio, termine entro cui andrà versata la prima rata trimestrale dei contributi relativi all’anno in corso 2013. A La scalata delle aliquote verso il 24% L’incremento di quest’anno, come accennato, è il secondo passo verso il traguardo del 24% fissato dalla Manovra Monti per le aliquote contributive di artigiani e commercianti. L’anno scorso (2012) l’incremento è stato dell’1,3%; a partire da quest’anno, e per ogni anno successivo, invece, le aliquote saliranno dello 0,45% fino a raggiungere il 24% a partire dal 1° gennaio 2018. Le aliquote contributive per l’anno 2013, dunque, sono fissate in misura del 21,75%. La circolare spiega che continuano ad applicarsi le disposizioni relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e commercianti con più di 65 anni di età, già pensionati presso l’Inps. Per coadiuvanti e coadiutori di età inferiore a 21 anni, an- RAPPORTI CON L’INPS SOLO ONLINE bene ricordare un’altra novità in vigore da quest’anno: il definitivo passaggio al telematico, da parte dell’Inps. Da anni, ormai, l’istituto di previdenza sta privilegiando il canale telematico nei collegamenti con la propria utenza perché dovrebbe facilitare l’accesso alle informazioni (dovrebbe! ma non sempre avviene: si veda, ad esempio, la vicenda del Cud online per i pensionati). In relazione a commercianti e artigiani, nonché dei loro intermediari, c’è stato un ulteriore potenziamento negli strumenti telematici con la messa a disposizione del cosiddetto “Cassetto previdenziale artigiani e commercianti”: una sorta di “fascicolo virtuale del lavoratore”, presente sul sito internet dell’Inps, a cui si può accedere con Pin. Pertanto, l’istituto fa sapere che, a partire da quest’anno, non invierà più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta da artigiani e commercianti, potendo queste essere prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, da Cassetto previdenziale. Da dove, inoltre, è possibile anche visualizzare e stampare, in formato Pdf, il modello F24 da utilizzare per effettuare il pagamento. E’ cora, continuano ad applicarsi le agevolazioni contributive (riduzione di tre punti). Per gli iscritti alla gestione commercianti, va sommato il contributo dello 0,09% per il finanziamento dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività, prorogato prima dal dl anticrisi (dl n. 185/2008) e poi dalla legge n. 183/2010 fino al 31 dicembre 2014. Il contributo per le prestazioni di maternità è stabilito, invece, sia per artigiani che per i e commercianti, in misura di euro 0,62 mensili. Aumenta il minimale di reddito Per l’anno 2013 il reddito minimo annuo da prendere in considerazione per il calcolo del contributo Ivs (cioè del contributo destinato alla vecchiaia, ossia per le pensioni di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti) dovuto da artigiani e commercianti è pari a euro 15.357 (427 euro in più rispetto al 2012 quando è stato 14.930 euro). Ne consegue un contributo minimale per i commercianti pari a euro 3.361,41 (euro 2.900,70 per quelli con età fino a 21 anni) e per gli artigiani pari a euro 3.347,59 (euro 2.886,88 per quelli con età fino a 21 anni). Per i periodi inferiori all’anno solare, il contributo sul “minimale” deve essere rapportato a mese e risulta pari a euro 280,12 e 278,97 rispettivamente per i commercianti e per gli artigiani, da ridurre a euro 241,72 ed euro 240,57 se di età non superiore a 21 anni. ro eu ,00 0 5 1 superiore, si applica l’aliquota contributiva maggiorata di un punto percentuale (si veda tabella). In presenza di redditi d’impresa superiori a 45.530 euro (limite di retribuzione annua pensionabile), la quota eccedente tale limite, per il 2013, è presa in considerazione ai fini del versamento dei contributi fino a concorrenza di un successivo limite che varia a seconda dell’anzianità contributiva posseduta dal lavoratore, commerciante e/o artigiano. Due le categorie: i “vecchi iscritti”, ossia quei lavoratori iscritti all’Inps con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono comunque far valere un’anzianità contributiva a tale data; i “nuovi iscritti”, ossia quei lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (iscritti all’Inps con decorrenza da gennaio 1996 o successiva). Per i “vecchi iscritti” il limite è pari ai due terzi del limite di retribuzione pensionabile annua, ossia euro 75.883 per l’anno 2013 (limite fino al quale, dunque, dovranno pagare i contributi). Per i “nuovi iscritti”, invece, il limite per l’anno 2013 è pari a 99.034 euro. Ne consegue un contributo massimale annuo per i commercianti Contribuzione a saldo in due rate Il contributo Ivs dovuto da artigiani e commercianti: ● è calcolato sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini Irpef (e non soltanto su quello derivante dall’attività che dà titolo all’iscrizione nella gestione di appartenenza); ● è rapportato ai redditi d’impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i ☞ I CONTI 2013 CON L’INPS Soggetti Titolari qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore a 21 anni Contribuzione sul reddito eccedente La contribuzione per l’anno 2013 è dovuta provvisoriamente sui redditi d’impresa prodotti nell’anno 2012. Se tali redditi risultano superiori al minimale (fino al quale si versa il contributo minimo, senza alcuno sconto anche laddove il reddito risultasse inferiore al minimale), sulla quota eccedente euro 15.537 (che è il minimale per l’anno 2013, come detto prima) vanno applicate le aliquote contributive fino al limite di retribuzione annua pensionabile che, per l’anno in corso, è pari ad euro 45.530. Se il reddito d’impresa è ancora pari a euro 16.876,38 ovvero 22.164,07 (euro 14.599,89 ovvero euro 19.193,05 per quelli con età fino a 21 anni) a seconda, rispettivamente, che si tratta di “vecchi” ovvero “nuovi” iscritti; e per gli artigiani pari a euro 16.808,08 ovvero 22.074,94 (euro 14.531,59 ovvero euro 19.103,92 per quelli con età fino a 21 anni) a seconda, rispettivamente, che si tratta di “vecchi” ovvero “nuovi” iscritti. Coadiuvanti / coadiutori di età non superiore a 21 anni Scaglione di reddito Artigiani Commercianti Fino a 45.530 euro (1) (2) Aliquota 21,75% Aliquota 21,84% (contributo minimo (contributo minimo annuo = euro 3.347,59); annuo = euro 3.361,41); (contributo minimo mensile = (contributo minimo mensile = euro 278,97 (4) ) euro 280,12 (4) ) Oltre 45.530 euro fino a 75.883 euro (1) ovvero fino a 99.034 euro (2) Aliquota 22,75% Aliquota 22,84% (contributo massimo annuo = (contributo massimo annuo = euro 16.530,00 (1) euro 16.876,38 (1) ovvero euro 22.074,94 (2) ) ovvero euro 22.164,07 (2) ) Fino a 45.530 euro (1) (2) Aliquota 18,75% (3) Aliquota 18,84% (3) (contributo minimo = (contributo minimo = euro 2.886,88); euro 2.900,70); (contributo minimo mensile = (contributo minimo mensile = euro 240,57 (4) ) euro 241,72 (4) ) Oltre 45.530 euro fino a 75.883 euro (1) ovvero fino a 99.034 euro (2) Aliquota 19,75% Aliquota 19,84% (contributo massimo annuo = (contributo massimo annuo = euro 14.531,59 (1) euro 14.599,89 (1) ovvero euro 19.103,92 (2) ) ovvero euro 19.193,05 (2) ) (1) Lavoratori iscritti con decorrenza ante 1 gennaio 1966 o in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. (2) Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva. (3) La riduzione contributiva (18,75% o 18,84%) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore compie 21 anni. (4) per i periodi inferiori all’anno solare, il “minimale annuale” va rapportato a mese 13-14 Cirioli:IMP 5-14 ICI+IVA 29-03-2013 12:50 Pagina 14 14 Aprile 2013 PROBLEM I PREVI DENZIALI ARTIGIANI E COMMERCIANTI ☞ contributi dell’anno 2013 ai redditi 2013 da denunciare al fisco nel 2014). Pertanto, i contributi che vengono pagati nello stesso anno di competenza valgono come “acconto”, e il conguaglio definitivo viene versato l’anno successivo quando è dato sape re “l’effettivo” reddito del commerciante o artigiano. Allora, prendendo ad esempio l’anno in corso, durante il 2013 sono versati i contributi sul minimale e gli eventuali acconti sul reddito eccedente il minimale (pari a 15.357 euro) prendendo a riferimento il reddito dell’anno 2012; nell’anno 2014, quando sarà noto l’effettivo reddito dell’anno 2013, si procederà al conguaglio (è lo stesso meccanismo, insomma, utilizzato per versare l’Irpef). Imprese con collaboratori familiari Qualora il titolare si avvalga anche dell’attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale devono essere determinati nella seguente maniera: ● imprese familiari legalmente costituite: ● sia i contributi per il titolare, sia quelli per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della zione (terzo e quarto gruppo) iscritti alla gestione commercianti non sono soggetti all’osservanza del minimale annuo di reddito. Di conseguenza gli stessi lavoratori sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale Ivs calcolati sull’effettivo reddito, maggiorati dell’importo della contribuzione, dovuta per le prestazioni di maternità, pari a euro 0,62 mensili. COMMERCIANTI CON ATTIVITA’ STAGIONALI assicurazione Inps è obbligatoria per l’intero anno anche per i commercianti che svolgono un‘attività di tipo stagionale. Occorre tuttavia distinguere tra: 1) soggetti che svolgono solo attività stagionale per i quali l’assicurazione deve coprire in ogni caso l’intero anno, in quanto si ritiene che essa comporti (tipica l’attività turistica o alberghiera) anche nei mesi di chiusura un impegno lavorativo per la manutenzione, la promozione, ecc. 2) soggetti che negli altri mesi dell’anno svolgono un’altra attività autonoma (es. coltivatore diretto). In questo caso il soggetto sarà assicurato ad entrambe le gestioni per i mesi relativi a ciascuna attività. Allo stesso modo ci si regolerà se un soggetto nei mesi in cui non svolge un’attività commerciale di tipo stagionale, lavora come dipendente o L’ quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali; ● aziende non costituite in imprese familiari: ● il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49 per cento del reddito globale dell’impresa; i contributi per il titolare e per i collabo- Termini e modalità dei versamenti collaboratore. Sarà quindi iscritto al relativo fondo per i mesi di lavoro e per la parte rimanente dell’anno alla gestione commercianti. Le stesse regole valgono, a parità di condizioni, anche per i familiari coadiutori. ratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi. Affittacamere e produttori di assicurazione Coloro che esercitano attività di affittacamere e i produttori di assicura- Nessuna novità sui termini di versamento dei contributi. Come nel passato, dunque, il pagamento deve avvenire, tramite i modelli di pagamento unificato F24, entro le seguenti scadenze: ● 16 maggio 2013, 16 agosto 2013 (il termine slitta al giorno 20 per il rinvio delle scadenze per il periodo estivo), 16 novembre 2013 (cadendo di sabato il termine slitta al giorno 18) e 16 febbraio 2014 (cadendo di domenica il termine slitta al giorno 17), per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito; ● entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2012, primo acconto 2013 e secondo acconto 2013. DEBITI CONTRIBUTIVI: COME DIFENDERSI DA INPS E DA EQUITALIA lt ad Equitalia anche sui crediti contributivi dell’Inps. Se il contribuente ritiene di non essere debitore di ciò che è iscritto nella cartella di pagamento notificata da Equitalia può richiedere l’immediata stop delle attività di riscossione forzata. A stabilirlo è la legge Stabilità del 2013 (legge n. 228/2012) che recepisce la pratica amministrativa già seguita da Equitalia. Ma c’è un’altra novità; la procedura di sospensione si applica anche all’avviso di addebito Inps (che funge oggi da cartella di pagamento ‘ad hoc’ per i debiti contributivi). L’Inps, con il messaggio n. 1636/2013 spiega come deve comportarsi il debitore per chiedere la sospensione dell’atto esecutivo. A La riscossione dell’Inps Prima di vedere nel dettaglio come e quando funziona questa procedura di “sospensione”, è utile ricordare con quali strumenti l’Inps, oggi, attiva la riscossione dei debiti contributivi. L’attuale sistema di riscossione dell’Inps, in vigore dal 1° gennaio 2011, si caratterizza per la presenza di un “avviso di addebito”, unico per tutti i debiti nei confronti dell’istituto di previdenza, dotato di valore di titolo esecutivo. In altre parole, a differenza del passato quando l’Inps doveva affidare ad Equitalia i propri crediti perché li notificasse ai debitori tramite cartella di pagamento e poi procedesse (sempre Equitalia) ad eventuale riscossione coattiva, ora è sufficiente questo “avviso di addebito”, emesso e notificato a cura dell’Inps, ad autorizzare sempre Equitalia a procedere alla riscossione coattiva (ovviamente in caso di mancato pagamento). L’avviso di addebito è emesso direttamente dall’Inps che procede anche alla notifica al con- LA RISCOSSIONE INPS L’avviso di addebito E’ lo “strumento” attraverso cui l’Inps procede autonomamente alla contestazione e richiesta delle somme a qualunque titolo dovute dai contribuenti L’avviso è in ruolo La novità più rilevante è che l’avviso di addebito è dotato di valore di titolo esecutivo La notifica L’avviso di addebito è notificato direttamente dall’Inps utilizzando varie procedure (posta elettronica certificata; messi comunali o agenti di polizia municipale; raccomandata con avviso di ricevimento) Il pagamento o esecuzione forzata Gli avvisi di addebito Inps devono essere pagati entro 60 giorni dalla notifica. In caso di mancato pagamento scatta l’esecuzione forzata da parte dell’agente della riscossione tribuente; esso contiene l’intimazione a pagare nel termine di 60 giorni, nonché l’indicazione che, in mancanza, l’agente della riscossione (ossia Equitalia) procederà all’esecuzione forzata con poteri, facoltà e modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. L’avviso di addebito può scaturire da due situazioni: ● da omissioni contributive; ● da accertamento contributivo. L’avviso di addebito per omissioni contributive L’avviso di addebito può scaturire, prima di tutto, da omissione contributive, ossia da contribuzione denunciata e non versata, in tutto o in parte, alle scadenze di legge ovvero versata in ritardo. E’ tale, ad esempio, la situazione dell’artigiano che non versi, alla prevista scadenza di legge, una o più rate trimestrali di contributi. L’avviso di addebito da accertamento L’avviso di addebito in secondo luogo può scaturire da un accerta- mento; in tal caso, evidentemente, avrà ad oggetto i crediti accertati a seguito di verifica ispettiva dell’Inps o di altri enti (ispettori del ministero del lavoro, per esempio), ovvero a seguito di un accertamento d’ufficio. In tutti questi casi, prima di aver notificato l’avviso di addebito, il debitore (colui che ha avuto l’accertamento) riceve la notifica di un altro provvedimento, ossia lo “atto di accertamento”, insieme a una lettera di diffida di adempiere al pagamento della contribuzione accertata entro 90 giorni. Il debitore, a questo punto, può percorrere una di queste tre possibili strade: 1) pagare e così chiudere la partita; 2) proporre ricorso amministrativo all’Inps, cosa possibile entro lo stesso termine di 90 giorni che è previsto anche per il pagamento; 3) proporre azione giudiziaria (cioè ricorso al giudice del lavoro), entro il termine di 40 giorni dalla notifica dell’atto di accertamento. Lasciamo da parte la prima strada. La seconda, quella del ricorso amministrativo, è una strada che comporta la sospensione dell’azione di recupero fino alla decisione dell’organo amministrativo cui è stato proposto ricorso. In caso di rigetto del ricorso, e se non c’è il pagamento delle somme dovute entro 10 giorni dalla notifica dell’esito del rigetto del ricorso, seguirà la formazione e la notifica dell’avviso di addebito Inps al contribuente. Invece, in presenza di accoglimento parziale del ricorso dal quale derivi una rideterminazione degli importi dovuti, l’Inps richiede al debitore il pagamento della somma rideterminata entro 10 giorni e, in caso di mancato pagamento, notifica l’avviso di addebito. La terza strada (ricorso al giudice del lavoro), parimenti, comporta la sospensione della riscossione fino alla sentenza, ossia fino a che il giudice non dichiari la conferma del debito a carico del contribuente. Se non viene seguita nessuna delle predette tre vie, trascorsi 90 giorni l’Inps procede all’emissione e alla notifica dell’avviso di addebito. A questo punto la partita si rimette in gioco e il contribuente ha 60 giorni di tempo per pagare; se non lo fa, l’avviso di addebito passa nelle mani di Equitalia che avvia la procedura di riscossione coattiva. Gli importi sono maggiorati dell’aggio e delle ulteriori somme dovute all’agente della riscossione nella misura del 9 per cento. Attenzione a fare i furbi Qualora nel corso dell’esame della richiesta di sospensione dovesse emergere che, a corredo della richiesta, siano stati prodotti documenti falsi oppure contraffatti, i direttori delle strutture territoriali competenti dell’Inps sono tenuti a procedere, “senza indugio”, alla denuncia all’autorità giudiziaria. Inoltre, è prevista in tal caso l’irrogazione di una sanzione amministrativa di misura variabile dal 100 al 200% dell’ammontare delle somme dovute, con importo minimo pari a 258 euro. COME BLOCCARE EQUITALIA Per quali debiti Lo stop si può richiedere sia per i debiti notificati in cartella di pagamento (Equitalia), sia per quelli richiesti dall’Inps tramite avviso di addebito Quando i debiti siano stati interessati: a) da prescrizione o decadenza intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo; b) da un provvedimento di sgravio; Quando è possibile c) da una sospensione amministrativa; d) da una sospensione giudiziale o da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte il debito; e) da un pagamento effettuato prima della formazione del ruolo; f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito. Termini La richiesta va presentata all’agente della riscossione (Equitalia) o all’Inps entro 90 giorni dalla notifica, rispettivamente, della cartella di pagamento o dell’avviso di addebito (Inps). Attenzione; il termine è perentorio INS aprile 2013_1-33:INS_aprile_2007_1-27 29-03-2013 9:46 Pagina 1 I NSERTO APRILE 2013 DICHIARAZIONE CON “UNICO“ 2013 a cura di FRANCESCA FRANCESCHI Q uesto inserto è la prima parte dell’illustrazione del modello UNICO 2013 Persone fisiche dedicata principalmente ai professionisti che debbono presentare la dichiarazione unificata, ma serve anche a quei lavoratori dipendenti che non hanno un sostituto d’imposta (cioè che provvede a trattenere le tasse sulla busta paga) oppure che svolgono contemporaneamente anche una attività professionale autonoma o, infine, ai contribuenti con altri redditi che avrebbero potuto presentare il 730 o il Modello UNICO MINI, ma hanno dirottato la scelta verso il tradizionale modello UNICO. In questa prima parte vengono trattati i principali quadri del fascicolo base, vale a dire quelli dedicati ai terreni e fabbricati, lavoro dipendente, oneri e spese detraibili e deducibili. Nella seconda parte, che sarà pubblicata con il numero di maggio, illustreremo il quadro RE (lavoro autonomo), il nuovo quadro LM (contribuenti cosiddetti “nuovi minimi”) ed RR (contributi INPS) e vedremo anche come vanno dichiarati i dividendi e altri redditi. Concluderemo con i quadri “finali” di UNICO 2013 e cioè RN (calcolo dell’IRPEF), RV (addizionali all’IRPEF), RX (utilizzo dei crediti), compensazione, rateizzazione, il quadro RS (contributo di solidarietà per redditi oltre 300mila euro) e la dichiarazione IRAP. Verrà trattato, infine, il quadro AC che interessa gli amministratori di condominio. Agli imprenditori, artigiani e commercianti e a chi possiede altri redditi particolari è dedicata, invece, l’edizione 2013 del volume “Compiliamo insieme il modello UNICO” che verrà distribuito in edicola a maggio ed inviato gratuitamente agli abbonati, che lo hanno richiesto. Le novità più importanti di quest’anno riguardano case e terreni e risultano legate all’introduzione e alla natura sostitutiva dell’Imu. In particolare, niente Irpef e addizionali sul reddito dominicale dei terreni non affittati e sugli immobili non locati o a disposizione. Immobili in primo piano anche per le novità sui fabbricati storici affittati e per lo sconto sulle ristrutturazioni edilizie. E se i fabbricati sono all’estero? Ci sono cambiamenti anche nel quadro RM (situato nel fascicolo 2 di Unico) dove va calcolata l’imposta patrimoniale su questi e altri investimenti esteri. Sul fronte della beneficenza quest’anno si può destinare l’otto per mille dell’Irpef anche alla Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale e Chiesa Apostolica in Italia. INS aprile 2013_1-33:INS_aprile_2007_1-27 29-03-2013 9:46 Pagina 2 2 Aprile 2013 COME E’ FATTO IL MODELLO DI QUEST’ANNO Modello UNICO 2013 si articola IlinDICHIARAZIONE due parti: DEI REDDITI; ● ● Riservato alla Poste italiane Spa DICHIARAZIONE IVA. Anche quest’anno la dichiarazione IVA può essere presentata in via autonoma (cioè separata da UNICO) a partire da febbraio 2013 (è il caso di chi intende utilizzare subito il credito IVA 2012 superiore a 5.000 euro in compensazione o chiederne il rimborso). La dichiarazione IRAP non va compresa nel Modello UNICO, ma deve essere presentata in forma autonoma direttamente alla Regione (mediante invio telematico all’Agenzia delle Entrate). Il Modello UNICO per la dichiarazione dei redditi, a sua volta, è composto di 3 fascicoli: ■ IL FASCICOLO 1, deve essere utilizzato da tutti i contribuenti. Contiene il frontespizio, dove vanno riportati i dati identificativi del dichiarante, il Prospetto familiari a carico, ed i quadri RA (terreni), RB (fabbricati), RC (lavoro dipendente), RP (oneri e spese), RN (IRPEF), RV (addizionali all’IRPEF) CR (crediti d’imposta), RX (rimborsi e compensazioni) e CS (contributo di solidarietà). N. Protocollo Data di presentazione UNI PERSONE FISICHE 2013 genzia ntrate Periodo d’imposta 2012 COGNOME NOME CODICE FISCALE Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede un sistema di garanzie a tutela dei Informativa sul trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. trattamento dei dati Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i diritti riconosciuti al personali (art. 13, D.Lgs. n. 196, 2003) cittadino. Finalità del trattamento Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella dichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dall’Agenzia delle Entrate e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d’imposta, agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e che, a tal fine, alcuni dati possono essere pubblicati ai sensi del combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, e 66-bis del DPR n. 633 del 26 ottobre 1972. I dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni, l’I.N.P.S.), in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante della Privacy . Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento. Dati personali La maggior parte dei dati richiesti nella dichiarazione (quali, ad esempio, quelli anagrafici, quelli reddituali e quelli necessari per la determinazione dell’imponibile e dell’imposta) devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale. L’indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell’indirizzo di posta elettronica è invece facoltativa, e consente di ricevere gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. Altri dati (ad esempio quelli relativi agli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta) possono, invece, essere indicati facoltativamente dal contribuente qualora intenda avvalersi dei benefici previsti. Dati sensibili L’effettuazione della scelta per la destinazione dell’otto per mille dell’Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell’art. 47 della legge 20 maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose. L’effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell’Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell’art.2, comma 250 della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Tali scelte comportano, secondo il D.Lgs. n. 196 del 2003, il conferimento di dati di natura “s ensibile”. L’inserimento, tra gli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dell’imposta, di spese sanitarie, ha anch’esso carattere facoltativo e comporta ugualmente il conferimento di dati sensibili. Modalità del trattamento La dichiarazione può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell’Economia e delle Finanze e all’Agenzia delle Entrate. I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati presenti nelle dichiarazioni: • con altri dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti (ad esempio, dai sostituti d’imposta); • con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.). Titolari del trattamento Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Agenzia delle Entrate e gli intermediari, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 2003, assumono la qualifica di “titolare del trattamento dei dati personali” quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. In particolare sono titolari: • il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta l’elenco dei responsabili; • gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati. Responsabili del trattamento I “titolari del trattamento” possono avvalersi di soggetti nominati “responsabili”. In particolare, l’Agenzia delle Entrate si avvale della So.Ge.I. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell’AnagrafeTributaria. Diritti dell’interessato Presso il titolare o i responsabili del trattamento l’interessato, in base all’ar t. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, può accedere aipropri dati personali per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: • Ministero dell’Economia e delle Finanze, Via XX Settembre 97 – 00187 Roma; • Agenzia delle Entrate – Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 Roma. Consenso Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali comuni in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge, mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati per trattare i dati sensibili relativi alla scelta dell’ o tto per mille e del cinque per mille dell’Irpef e/o a particolari oneri deducibili o per i quali spetti la detrazione dell’imposta e per poterli inoltre comunicare al Ministero dell’Economia e delle Finanze e all’Agenzia delle Entrate. Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell’ otto per mille dell’IRPEF e del cinque per mille dell’IRPEF . ■ IL FASCICOLO 2, che contiene i quadri necessari per dichiarare i contributi INPS e gli altri redditi da La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. parte dei contribuenti non obbliga1 ti alla tenuta delle scritture contabili (ad esempio redtri), se rientra tra i soggetti obbligati; diti di capitale, redditi diversi, altri redditi di lavoro ● il quadro AC se è tenuto a questa comunicazione autonomo, ecc.), nonché il quadro RW (investimenti in qualità di amministratore di condominio. all’estero) e il quadro AC (amministratori di condominio). SOSTITUTI D’IMPOSTA (MODELLO 770/2013) ■ IL FASCICOLO 3, che contiene i quadri necessari per dichiarare gli altri redditi da parte dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili. I contribuenti senza partita IVA devono compilare solo il “fascicolo 1” più gli eventuali quadri contenuti nel fascicolo 2 per dichiarare particolari redditi. Chi ha la partita IVA, invece, oltre al modello per la dichiarazione dei redditi (fascicolo 1, 2 e/o 3), deve compilare anche: ● i quadri IVA, se deve presentare la dichiarazione IVA (anche in via autonoma); ● Il Modello per la comunicazione dei dati rilevanti per l’applicazione degli studi di settore (o dei parame- Il Modello 770 non fa parte della dichiarazione unificata e quindi deve essere presentato autonomamente (considerate anche le diverse scadenze per la presentazione). Questo modello è “sdoppiato” in due dichiarazioni: ● Modello 770/2013 SEMPLIFICATO: deve essere utilizzato se sono state effettuate ritenute sui redditi di lavoro dipendente o assimilati, di lavoro autonomo, sulle provvigioni e sui compensi corrisposti dallo Stato. ● Modello 770/2013 ORDINARIO: deve essere utilizzato per dichiarare ritenute diverse da quelle che rientrano nel Modello semplificato (ad esempio ritenute su redditi di capitale). Per entrambi i Modelli, la scadenza per la trasmissione telematica è fissata al 31 luglio 2013. INS aprile 2013_1-33:INS_aprile_2007_1-27 29-03-2013 9:46 Pagina 3 Aprile 2013 3 CHI DEVE FARE LA DICHIARAZIONE CON UNICO 2013 ono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi con UNICO 2013, i lavoratori autonomi e imprenditori (commercianti, artigiani, professionisti, artisti, industriali), anche se dalla loro attività non hanno conseguito alcun reddito. Debbono presentare la dichiarazione anche i lavoratori dipendenti con altri redditi che avrebbero potuto avvalersi del 730, ma non lo hanno fatto. Devono presentare, inoltre, la dichiarazione con UNICO, sempreché non siano esonerati dalla presentazione per effetto delle detrazioni per lavoro dipendente, pensione e/o per altri redditi, delle detrazioni per familiari a carico e delle ritenute subite: ● i lavoratori dipendenti da soggetti privati non obbligati ad effettuare la ritenuta d’acconto (ad esempio collaboratori domestici, autisti e altri addetti alla casa). Costoro possono anche utilizzare il Modello UNICO “Mini” (si veda pag. 7); ● i lavoratori dipendenti ed i pensionati che, oltre allo stipendio o alla pensione, hanno avuto altri redditi (derivanti da attività di lavoro autonomo o d’impresa) oppure redditi dei figli minori di cui hanno l’usufrutto legale; ● i lavoratori dipendenti a cui sono state riconosciute dal sostituto d’imposta deduzioni dal reddito e/o detrazioni d’imposta non spettanti, in tutto o in parte, anche se in possesso di un solo Mod. CUD e non hanno a questo fine utilizzato il Modello 730; ● i contribuenti che hanno conseguito, anche se in qualità di eredi, redditi sui quali l’imposta si applica separatamente (sono esclusi quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione, come, ad esempio, gli emolumenti arretrati e le indennità di fine rapporto, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, quando sono erogati da soggetti obbligati ad effettuare le ritenute alla fonte). Costoro, tuttavia, se posseggono anche redditi da lavoro dipendente o equiparato, avrebbero potuto anche utilizzare il Modello 730; ● i lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro e sono in possesso di più modelli CUD se l'imposta corrispondente al reddito complessivo supera di oltre 10,33 euro il totale delle ritenute subìte. Costoro avrebbero potuto anche utilizzare il Modello 730; ● i lavoratori dipendenti che hanno percepito diretta- S mente dall’INPS o da altri Enti indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute e sempreché non ricorrano le condizioni di esonero. Costoro avrebbero potuto anche utilizzare il Modello 730; ● gli eredi, relativamente ai redditi di persone decedute, se queste ultime erano tenute a presentare la dichiarazione; ● i lavoratori dipendenti o pensionati ai quali non sono state trattenute nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale all’IRPEF. In questo caso l’obbligo di presentare la dichiarazione sussiste solo se l’importo da versare per ciascuna addizionale supera 10,33 euro. Costoro avrebbero potuto anche utilizzare il Modello 730; ● i dipendenti a cui il datore di lavoro non ha trattenuto il contributo di solidarietà (redditi superiori a 300mila euro); ● i contribuenti non residenti in Italia per i redditi prodotti nel territorio nazionale non soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (escluse le borse di studio anche se erogate da soggetti residenti); ● contribuenti che hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM. Non vanno dichiarati i dividendi sui quali è stato già trattenuto il 20% a titolo di “cedola secca”; ● chi possiede immobili, attività finanziarie oppure investimenti all’estero da dichiarare nel quadro RW. Per calcolare la nuova imposta dovuta su tali investimenti (0,76% per gli immobili e 1 per mille per le attività finanziarie) va compilato anche il quadro RM. È consigliabile presentare la dichiarazione dei redditi anche per i lavoratori dipendenti e per i pensionati che, pur avendo solo lo stipendio o la pensione e quindi non avendo tale obbligo, hanno sostenuto degli oneri deducibili o detraibili e intendono ottenere il rimborso di parte delle ritenute subite (sempreché non abbiano già presentato il 730). Lo stesso discorso vale per i contribuenti che intendono chiedere il rimborso di eccedenze di imposta, derivanti dalla dichiarazione presentata nel 2012 o da acconti versati nello stesso anno. INS aprile 2013_1-33:INS_aprile_2007_1-27 29-03-2013 9:46 Pagina 4 4 Aprile 2013 VERSAMENTI E PRESENTAZIONE DEL MODELLO versamenti risultanti dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto 2013 devono essere effettuati (utilizzando la delega Mod. F24) entro il 17 giugno 2013 (il 16 giugno è domenica) oppure entro il 17 luglio 2013 con la maggiorazione dello 0,40%. È sempre possibile usufruire della rateizzazione pagando gli interessi nella misura del 4% annuo (0,33% per ogni mese). I Gli importi delle imposte che scaturiscono dalla dichiarazione devono essere versati arrotondati all’unità di euro, così come determinati nella dichiarazione stessa. Se, invece, gli importi indicati in dichiarazione devono essere successivamente elaborati (acconti, rateizzazioni), nel versarli si applica la regola generale dell’arrotondamento al centesimo di euro (es. euro 10.500,752 arrotondato diventa 10.500,75; euro 10.500,755 arrotondato diventa 10.500,76) trattandosi di ammontari che non si indicano in dichiarazione ma direttamente nel modello di versamento F24. I contribuenti non titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti con il Modello F24 presso una qualsiasi banca o concessionario della riscossione, oppure alla posta. E’ consentito, inoltre, effettuare i versamenti telematici utilizzando i servizi on line dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario o postale (home banking). I contribuenti titolari di partita IVA, invece, devono effettuare i pagamenti esclusivamente con modalità telematiche. Ricordiamo che, con riferimento alla dichiarazione dei redditi, i versamenti non devono essere effettuati se gli importi da versare a saldo per ciascuna imposta (comprese le addizionali) non superano ciascuna 12 euro. Per l’IVA e l’IRAP resta il limite è di euro 10,33. Pagamento a rate Il pagamento delle imposte dovute a saldo e in acconto (escluso quello di novembre) può essere effettuato in uno numero di rate mensili scelte dal contribuente. In ogni caso il pagamento rateale deve terminare entro novembre 2013. La rateizzazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi dovuti: ad esempio, si potrà rateizzare il saldo IRPEF 2012 e pagare in un’unica soluzione il primo acconto per il 2013, o viceversa. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi del 4% annuo. Ne parleremo ampiamente nell’inserto del prossimo mese di UNICO 2013. Sanzioni e ravvedimento operoso In caso di omesso o insufficiente versamento delle imposte (o anche di una rata) si applica la sanzione del 30% sulle somme non versate (o versate in meno) e gli interessi. Per ridurre queste ammende il contribuente può comunque avvalersi del ravvedimento operoso (vedi box). Per perfezionare il ravvedimento operoso è necessario che, entro il termine previsto, siano pagate imposte, sanzione ridotta e interessi legali (ciò non vale per il ravvedimento “sprint” per il quale la sanzione ridotta opera anche in caso di contestazione da parte del Fisco). RAVVEDIMENTO OPEROSO Tipo ravvedimento Pagamento Quanto si paga Ravvedimento “sprint” Sanzione 0,2% per Entro 14 giorni suc- ogni giorno di ritarcessivi alla scadenza do, più interessi legali (*) Ravvedimento “breve” Entro 30 giorni suc- Sanzione 3%, più cessivi alla scadenza interessi legali (*) Ravvedimento “lungo” Entro il 30/9/2013 (termine di presenta- Sanzione 3,75%, più zione denuncia rela- interessi legali (*) tiva al 2012) (*) Gli interessi legali sono del 2,5% annuo e si calcolano per ogni giorno di ritardo. Ad esempio, per un mancato pagamento entro il 17 luglio 2013, in caso di ravvedimento operoso, gli interessi legali andranno conteggiati dal 18 luglio fino al giorno in cui viene eseguito il pagamento. Come si presenta il Modello Tutti i contribuenti devono presentare la dichiarazione per via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato. Può continuare a presentare il Modello cartaceo soltanto chi: ● non può presentare il Mod. 730 perché non ha un sostituto d’imposta, pur avendo un datore di lavoro (es. lavoratori domestici) o non è pensionato; ● pur potendo presentare il 730 deve dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i quadri del Modello UNICO (RM, RT, RW, AC); INS aprile 2013_1-33:INS_aprile_2007_1-27 29-03-2013 9:46 Pagina 5 Aprile 2013 ● deve presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti; ● non ha un sostituto d’imposta al momento della presentazione della dichiarazione perché il rapporto di lavoro è cessato. La consegna del Modello cartaceo (per chi non è obbligato all’invio on-line) può essere effettuata, indipendentemente dal proprio domicilio fiscale: ● alla posta (non è possibile presentarlo in banca); ● agli Uffici locali dell’Agenzia delle Entrate abilitati a fornire l’assistenza ai contribuenti per la compilazione, che ne cureranno l’invio per via telematica; ● agli intermediari autorizzati (ad esempio dottori commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro, avvocati, Caf, ecc.). La dichiarazione consegnata alla posta deve essere inserita nell’apposita busta in modo che il triangolo posto in alto a sinistra del frontespizio corrisponda al triangolo sulla facciata della busta e che attraverso la finestra della busta siano visibili il tipo di Modello, la data di presentazione e i dati identificativi del contribuente. La presentazione telematica delle dichiarazioni può essere effettuata attraverso: ● il servizio telematico Entratel, riservato a coloro che svolgono un ruolo di intermediazione tra contribuenti e Agenzia delle Entrate e a chi presenta la dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770 SEMPLIFICATO o ORDINARIO) in relazione a più di 20 soggetti; ● il servizio telematico Fisconline. Questo servizio è utilizzato dai contribuenti che, previa richiesta all’Agenzia delle Entrate di un codice PIN personale, vogliono o devono trasmettere la propria dichiarazione per via telematica e da coloro che sono obbligati a presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta per non più di 20 soggetti oppure pur non dovendo presentare tale dichiarazione sono comunque tenuti alla trasmissione telematica delle altre dichiarazioni(ad esempio, dichiarazione IVA). Le dichiarazioni presentate alla posta da parte dei contribuenti obbligati alla presentazione telematica sono soggette ad una sanzione da 258 a 2.065 euro. Presentazione telematica diretta I contribuenti che predispongono da soli la propria dichiarazione, possono scegliere di trasmetterla direttamente, senza avvalersi di un intermediario abilitato; in questo caso la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui viene trasmessa telematicamente dall’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione è costituita dalla comunicazione rilasciata “telematicamente” dalla stessa Agenzia. La presentazione telematica diretta può avvenire anche consegnando la dichiarazione presso un qualsiasi Ufficio dell’Agenzia delle Entrate che ne curerà l’invio telematico. Presentazione ad intermediari Le dichiarazioni dei redditi predisposte dagli intermediari abilitati (ad esempio, commercialisti, consulenti 5 del lavoro, avvocati, revisori contabili, ecc.) devono essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate solo per via telematica tramite il servizio Entratel. Gli intermediari devono rilasciare al contribuente contestualmente alla ricezione della dichiarazione o dell’assunzione dell’incarico per la sua compilazione, l’impegno (in forma libera, ma datato e sottoscritto) a trasmettere i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione gli è stata data già compilata o verrà da lui predisposta. Entro 30 giorni dal termine previsto per la trasmissione telematica, l’intermediario deve rilasciare al contribuente anche l’originale della dichiarazione unitamente alla copia dell’avvenuta ricezione da parte dell’Agenzia delle Entrate. Esito del controllo Anche quest’anno l’Agenzia delle Entrate invierà eventuali comunicazioni relative alla liquidazione del Modello UNICO (da cui emerge un’imposta da versare o un minore credito) direttamente all’intermediario che ha inviato on-line la dichiarazione soltanto se il contribuente ha espresso tale scelta e il professionista di fiducia ha accettato, a sua volta, di ricevere l’avviso telematico (vedi casella “invio avviso telematico” e riquadro “impegno alla presentazione telematica” del frontespizio). Chi non effettua la scelta per l’avviso telematico, riceverà l’eventuale comunicazione di irregolarità e l’invito a fornire chiarimenti da parte delle Entrate mediante raccomandata. Quando si presenta Il Modello UNICO 2012 si presenta: dal 2 maggio al 1° luglio 2013 (il 30 giugno è domenica), se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale (non interessa i professionisti); ● entro il 30 settembre 2013, se la presentazione viene effettuata in via telematica, direttamente dal contribuente via Entratel, via Internet o se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati o da un Ufficio dell’Agenzia delle Entrate. ● La dichiarazione degli eredi (per conto del defunto) agli uffici postali deve essere presentata entro il: - 1° luglio 2013, se il decesso è avvenuto tra il 1° gennaio 2012 e il 28 febbraio 2013; - 31 dicembre 2013 se il decesso è avvenuto successivamente. Per le persone decedute nel 2012 o entro il 16 febbraio 2013 il pagamento delle imposte deve essere effettuato dagli eredi nei termini ordinari. Per chi è deceduto successivamente, invece, la scadenza per i pagamenti è fissata al 16 dicembre 2013. Se nel 2012 la persona deceduta aveva presentato il mod. 730 dal quale risultava un credito successivamente non rimborsato dal sostituto d’imposta, l’erede può indicare tale credito nella dichiarazione che presenta per conto del defunto. INS aprile 2013_1-33:INS_aprile_2007_1-27 29-03-2013 9:46 Pagina 6 6 Aprile 2013 CHI NON DEVE FAR NULLA on deve presentare alcuna dichiarazione: ● chi nel 2012 non ha avuto alcun reddito (purchè non obbligato a tenere le scritture contabili); ● chi nel 2012 ha avuto un reddito complessivo, non superiore a 8.000 euro, nel quale concorre il reddito di lavoro dipendente o assimilato (borse di studio, compensi ai soci di cooperative di lavoro, agricole, ecc.) con periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni e non sono state operate le ritenute fiscali; ● chi nel 2012 ha avuto un reddito complessivo, non superiore a 7.500 euro, nel quale concorre un reddito di pensione con periodo di pensione non inferiore a 365 giorni e non sono state operate le ritenute. Tale limite è elevato a 7.750 euro se il pensionato ha almeno 75 anni; ● chi ha posseduto redditi di pensione, goduti per l’intero anno, per complessivi 7.500 euro ed eventualmente anche redditi dei terreni non superiori a 185,92 euro; ● chi ha percepito un reddito complessivo fino a 7.500 euro, al quale concorre un assegno periodico corrisposto dal coniuge, ad eccezione di quello destinato ai figli; ● chi ha percepito un reddito complessivo non superiore a 4.800 euro, al quale concorre uno dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per il quale la detrazione prevista non va rapportata al periodo di lavoro (ad esempio, medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale per i compensi percepiti con l’attività di intramenia, ecc.) e/o redditi da attività occasionali; ● chi possiede solo redditi di terreni e/o fabbricati imponibili ai fini Irpef per un reddito complessivo non superiore a 500 euro. Considerato che i redditi degli immobili sfitti o a disposizione per i quali è dovuta l’Imu da quest’anno non sono più imponibili ai fini Irpef, per verificare il superamento dei 500 euro non bisogna considerare questi ultimi fabbricati; ● i lavoratori dipendenti e i pensionati che hanno percepito solo redditi da un unico sostituto di imposta obbligato ad effettuare le ritenute d’acconto ed eventualmente il reddito dell’abitazione principale e sue pertinenze e altri fabbricati non locati; ● i titolari di più pensioni tassate alla fonte in modo cumulativo, se non posseggono altri redditi e se la tassazione alla fonte è stata effettuata sul cumulo dei trattamenti; ● i contribuenti che hanno solo redditi derivanti da rapporti di collaborazione a progetto intrattenuti con uno o diversi sostituti d’imposta, se interamente conguagliati; ● i lavoratori dipendenti che possiedono redditi di lavoro dipendente corrisposti anche da più datori di lavoro, ma certificati comples- N sivamente dall’ultimo sostituto d’imposta che ha effettuato il conguaglio con in più l’abitazione principale e pertinenze (box, cantina, ecc.) e altri fabbricati non locati; ● chi possiede solo l’abitazione principale e le sue eventuali pertinenze e altri fabbricati non locati. L'esonero si estende anche all'ipotesi in cui, oltre all’abitazione principale e fabbricati sfitti, il contribuente possieda parti comuni condominiali (es. casa del portiere), la cui quota di reddito spettante non sia superiore a 25,82 euro (sempreché non sia stato affittato e non si tratti di negozi). ● chi possiede solo redditi esenti (ad esempio, pensioni di guerra, pensioni, indennità e assegni erogati dal Ministero dell’interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, pensioni sociali, compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo complessivo non superiore a 7.500 euro, ecc.); ● chi ha avuto redditi soggetti ad imposta sostitutiva (ad esempio interessi sui Bot o sugli altri titoli del debito pubblico); ● chi ha avuto redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad esempio, interessi sui conti correnti bancari o postali, redditi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo fino a 28.158,28 euro); ● gli incaricati delle vendite a domicilio quali ad esempio i venditori di libri con il sistema “porta a porta” e le “dealers” che raccolgono, nel corso delle riunioni indette nei vari domicili di privati consumatori gli ordinativi di acquisto di alcuni prodotti, le cui provvigioni, nel 2012 hanno scontato una ritenuta a titolo d’imposta, e che non possiedono altri redditi. Sono in ogni caso esonerati dalla dichiarazione i contribuenti, non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, che hanno un’IRPEF lorda corrispondente al reddito complessivo che diminuita delle detrazioni per lavoro dipendente, pensione e/o altri redditi, delle detrazioni per i familiari a carico e delle ritenute, non supera 10,33 euro. INS aprile 2013_1-33:INS_aprile_2007_1-27 29-03-2013 9:46 Pagina 7 Aprile 2013 7 COME SI INTEGRA IL MODELLO 730 C hi ha già presentato la dichiarazione dei redditi con il Modello 730, può ancora integrare o correggere i dati della propria dichiarazione presentando il Modello UNICO. In questo modo, potrà esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte, oppure evidenziare oneri deducibili o detraibili non indicati nel Modello 730. In tal caso deve essere barrata a casella “CORRETTIVA NEI TERMINI” situata nel rigo “Tipo di dichiarazione” del frontespizio. Per la dichiarazione correttiva nei termini o integrativa non è possibile utilizzare il Modello UNICO MINI. Chi presenta il Modello UNICO sostitutivo del Modello 730 è tenuto a compilare integralmente il modello, a ricalcolare l’imposta complessiva dovuta (comprese le addizionali IRPEF) e a rispettare tutte le modalità e i termini di presentazione previsti per il modello stesso. Se la nuova dichiarazione comporta maggiori imposte rispetto a quelle che risultavano dal 730, il contribuente dovrà versare la differenza entro i termini previsti per i pagamenti di UNICO 2013. Il versamento va fatto anche quando il 730 si chiudeva a credito, ma dal Modello UNICO risulta un credito minore di quello vantato in precedenza, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d’imposta. Viceversa, se dal Modello UNICO risulta dovuta un'imposta minore oppure un credito maggiore, si può scegliere se chiedere il rimborso della differenza o se indicarla a credito in diminuzione dalle imposte dell'anno successivo (credito in compensazione). Il Modello UNICO può essere usato anche dai lavoratori dipendenti che hanno già presentato il 730 se nel frattempo è cessato il rapporto con il datore di lavoro. In questo caso, si potrà chiedere il rimborso delle somme che risultano a credito dal prospetto di liquidazione. Si fa presente, comunque, che il credito non rimborsato dal sostituto di imposta può essere vantato direttamente nella dichiarazione da presentare nell’anno suc- cessivo, quale eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione senza necessità di presentare un Mod. UNICO sostitutivo. Quest’ultima procedura potrà essere seguita anche dagli eredi, che in caso di decesso del contribuente, presentano la dichiarazione dei redditi per conto del defunto. Ricordiamo, comunque che se vengono riscontrati errori commessi dal contribuente nel mod. 730, la cui correzione comporta a favore dello stesso un rimborso o un minor debito (ad esempio per oneri non indicati in precedenza), sarà possibile presentare al Caf o ai professionisti abilitati un nuovo 730 entro il 25 ottobre 2013, senza dover presentare il Modello Unico. ESEMPIO Il signor Rossi, dopo aver presentato il modello 730 si accorge di non aver dichiarato la quota a lui spettante del reddito dell'appartamento del portiere affittato, e di non aver dedotto la donazione ad una Onlus. In questo caso il signor Rossi dovrà presentare il modello UNICO barrando la casella “correttiva nei termini” situata nel frontespizio. Indicherà, quindi, oltre ai redditi e agli oneri già evidenziati nel 730, anche la quota di reddito dell'appartamento del portiere nel quadro RB e la donazione alla Onlus nel quadro RP. Ma mentre nel 730 il signor Rossi si era limitato ad indicare i redditi percepiti e le spese sostenute, senza fare nessun altro conteggio, ora dovrà seguire tutte le regole previste per la compilazione del Modello UNICO. Ad esempio nel quadro RB dei fabbricati dovrà fare tutti i calcoli per arrivare al reddito imponibile. Nel quadro RP il signor Rossi dovrà indicare le spese sanitarie al netto della franchigia di 129,11 euro e non per intero come aveva fatto nel 730. L’eventuale maggiore IRPEF dovuta che scaturisce dalla dichiarazione del Signor Rossi dovrà essere versata, entro il 17 giugno 2013 (in unica soluzione o ratealmente). Entro lo stesso termine dovrà versare, se dovuta, anche la differenza dell’acconto IRPEF 2013. IL MODELLO UNICO MINI 2013 nche quest’anno, al tradizionale modello di dichiarazione si affianca il modello UNICO MINI, una versione semplificata della denuncia ideata per i contribuenti che si trovano nelle situazione meno complesse e che non possono o non vogliono utilizzare il Mod. 730. In particolare UNICO MINI 2013 può essere utilizzato dai contribuenti residenti in Italia che: ● non hanno variato il domicilio fiscale dal 1° novembre 2011 alla data di presentazione della dichiarazione; ● non sono titolari di partita IVA; ● hanno percepito uno o più dei seguenti redditi: – redditi di terreni e di fabbricati, anche con cedolare secca (escluse situazioni particolari, come ad esempio, mancata coltivazione del terreno, terreni esenti da Imu, immobili locati a canone convenzionale, concessi in locazione o comodato ai terremotati, immobili distrutti o inagibili, ecc. per le quali va utilizzato il modello Unico ordinario); – redditi di lavoro dipendente o assimilati e di pensione (esclusi compensi per lavori socialmente utili agevolati, A redditi soggetti al contributo di solidarietà perché superiori a 300mila euro e redditi prodotti in “zone di frontiera”). Interessa in particolare i dipendenti che non possono usufruire del Modello 730 in quanto il datore di lavoro non è sostituto d’imposta (ad esempio lavoratori domestici); – redditi derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo occasionali; ● intendono usufruire delle detrazioni e deduzioni per le spese sostenute (escluse le spese sanitarie per patologie esenti sostenute per familiari non a carico; contributi per previdenza complementare; detrazione per canoni di locazione, spese per manutenzione e salvaguardia dei boschi), nonché delle detrazioni per lavoro e familiari a carico; ● non devono presentare la dichiarazione per conto di altri (ad. esempio erede, tutore, ecc.); ● non devono presentare una dichiarazione correttiva nei termini o integrativa. La dichiarazione MINI verrà trattata nell’inserto di giugno. INS aprile 2013_1-33:INS_aprile_2007_1-27 29-03-2013 9:46 Pagina 8 8 Aprile 2013 IL FRONTESPIZIO DEL FASCICOLO BASE el frontespizio, che contiene anche l’informativa sul trattamento dei dati personali, occorre riportare, in alto a destra del modello il cognome, il nome e il codice fiscale del contribuente. N Tipo di dichiarazione Nella seconda facciata, devono essere barrate le caselle relative ai modelli di dichiarazione compilati (ad esempio “redditi”, “IVA”, ecc.). Quadro VO I contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA per l’anno 2012 (ad esempio i medici che hanno solo operazioni esenti da IVA) che devono comunicare opzioni e revoche con riferimento al 2012, devono allegare al Modello UNICO 2013 il Quadro VO contenuto nella dichiarazione IVA 2013 e barrare la relativa casella. Di conseguenza le caselle “IVA” e “Quadro VO” sono alternative. Amministratori di condominio L’amministratore di condominio obbligato a presentare il proprio Modello UNICO 2013 effettua la comunicazione dei beni e servizi acquistati dal condominio nell’anno solare, compilando e allegando alla dichiarazione il quadro AC del Modello UNICO 2013. In questo caso deve essere barrata l’apposita casella posta nel frontespizio. Se non è obbligato, per i propri redditi, a presentare l’UNICO, deve comunque presentare il frontespizio ed il Quadro AC per le spese effettuate per il condominio e per comunicare i dati catastali del condominio in caso di interventi di ristrutturazione detraibili al 36% o al 50%. Parametri, studi di settore e indicatori di normalità Barrare le relative caselle se all’attività esercitata dal contribuente si applicano gli studi di settore, i parametri e/o gli indicatori di normalità economica, compilare e allegare gli appositi modelli. Correzione della dichiarazione Se la dichiarazione che si presenta, rettifica, sostituisce o integra una presentata in precedenza deve essere barrata la casella: ● correttiva nei termini, se la dichiarazione viene presentata, prima della scadenza del termine di presentazione del Modello UNICO 2013, in sostituzione di quella fatta con il Modello 730 o con un precedente Modello UNICO 2013; ● dichiarazione integrativa, se questa dichiarazione è presentata, dopo la scadenza del termine ordinario, per integrare o rettificare la dichiarazione già consegnata. Se la nuova dichiarazione viene presentata per correggere errori che hanno determinato l’indicazione di un maggior reddito o comunque un maggior debito di imposta o di un minor credito, va barrata la casella “dichiarazione integrativa a favore”. Lo stesso vale per la correzione di errori formali. La casella “dichiarazione integrativa” (art. 2, co. 8-ter DPR 322/98) va barrata solo da chi intende modificare l’originaria richiesta di rimborso in compensazione del credito. Naturalmente, a patto che la somma non sia stata già restituita al contribuente. Eventi eccezionali La casella relativa agli eventi eccezionali deve essere compilata da coloro che hanno usufruito del differimento dei termini a seguito di calamità naturali (ad esempio alluvione, terremoto, ecc.) o altri eventi eccezionali. In particolare si deve indicare uno dei seguenti codici: 1 – Vittime di richieste estorsive e dell’usura; 2 – Soggetti colpiti ddal terremoto del 20 e 29 maggio 2012 nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio emilia, Mantova e Rovigo; 3 – Soggetti residenti o con sede operativa alla data del 12/2/2011 nei comuni di Lampedusa e Linosa interessati dall’eccezionale afflusso di immigrati del Nord Africa; 4 – Soggetti colpiti dall’alluvione di ottobre 2011 nelle province di La Spezia e Massa Carrara; 5 – Soggetti colpiti dall’alluvione nella provincia di Genova e Livorno dal 4 all’8 novembre 2011, oppure nel mese di marzo 2011 nel comune di Ginosa e dal 18 febbraio al 1° marzo 2011 in provincia di Matera; 6 – Soggetti interessati dall’alluvione del 22 novembre 2011 in provincia di Messina; 7 – contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali. Se il contribuente ha usufruito di agevolazioni disposte da più provvedimenti di legge deve indicare il codice relativo all’evento che ha previsto il maggior differimento dal termine di presentazione della dichiarazione o dei versamenti. Dati del contribuente La compilazione non presenta particolari problemi: basta seguire le indicazioni del Modello. Se il dichiarante è nato all’estero, dovrà dichiarare lo Stato di nascita e lasciare in bianco lo spazio relativo alla provincia. Chi ha la posta elettronica potrà indicare il proprio indirizzo per ricevere eventuali comunicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate. Stato civile e residenza La casella relativa al proprio stato civile deve essere barrata facendo riferimento alla data in cui il contribuente presenta il modello UNICO. La residenza anagrafica deve essere indicata solo se è variata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e la data di presentazione del Modello UNICO 2013, oppure se è la prima volta che si presenta la dichiarazione dei redditi (in quest’ultimo caso deve essere barrata la casella 2). Se la residenza è variata occorre riportare l’indirizzo della nuova residenza alla data di presentazione di UNICO 2013 e anche la data della variazione. INS aprile 2013_1-33:INS_aprile_2007_1-27 29-03-2013 9:46 Pagina 9 Aprile 2013 9 Codice fiscale (*) TIPO DI DICHIARAZIONE Redditi DATI DEL CONTRIBUENTE Comune (o Stato estero) di nascita Quadro AC Quadro VO Modulo RW Iva Studi di settore Parametri Dichiarazione integrativa Eventi Dichiarazione Dichiarazione (art. 2, co. 8-ter, Correttiva integrativa a favore integrativa DPR 322/98) eccezionali nei termini Indicatori Provincia (sigla) Sesso Data di nascita giorno mese (barrare la relativa casella) anno M celibe/nubile coniugato/a 1 2 vedovo/a 3 Accettazione eredità giacente separato/a divorziato/a 4 deceduto/a 5 tutelato/a 6 7 8 Riservato al liquidatore ovvero al curatore fallimentare Liquidazione volontaria Periodo d’imposta Stato giorno mese anno giorno dal RESIDENZA ANAGRAFICA F Partita IVA (eventuale) minore mese Codice comune Provincia (sigla) C.a.p. Comune Da compilare solo se Tipologia (via, piazza, ecc.) Indirizzo variata dal 1/1/2012 alla data di presentazione della dichiarazione anno al Numero civico Frazione Data della variazione giorno Domicilio fiscale diverso dalla residenza Indirizzo di posta elettronica mese 1 2 TELEFONO E INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA Telefono prefisso DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2012 Comune Provincia (sigla) Codice comune DOMICILIO FISCALE AL 31/12/2012 Comune Provincia (sigla) Codice comune DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2013 Comune Provincia (sigla) Codice comune SCELTA PER LA DESTINAZIONE Domicilio DELL’OTTO PER MILLE DELL’IRPEF Cellulare Dichiarazione presentata per la prima volta anno numero Stato Chiesa cattolica Unione Chiese cristiane avventiste Assemblee di Dio in Italia del 7° giorno al 1° gennaio 2012: se la variaDomicilio fiscale zione è avvenuta dal 3 novembre 2011, indicare il pre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . per le addizionali per scegliere, FIRMARE in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cedente domicilio; se, invece, il cambio è avvenuto UNO SOLO dei riquadri Chiesa Valdese unione delle chiese Chiesa Evangelica Luterana in Italia Unione Comunità Ebraiche Italiane Sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia ed enSe il contribuente nonmetodiste ha variato e valdesi la propria residenper l’Europa Meridionale tro il 2 novembre 2011 indicareEsarcato il nuovo domicilio. za, oppure se la variazione è avvenuta nell’ambito del. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2012: . . . . . . . se . . . .la . . variazio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Domicilio . . . . . . . . . . .fiscale . . . . . . . . al . . . 31 . . . .dicembre . . . lo stesso Comune, si deve compilare solo il Unione rigoCristiana “Do-Evangelica Chiesa Apostolica in Italia ne è avvenuta a partire dalDEL2CONTRIBUENTE, novembre 2012 indicare il IN CASO DI SCELTA NON ESPRESSA DA PARTE LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA Battista d’Italia micilio fiscale al 1/1/2012”. D’IMPOSTA NON ATTRIBUITA SI STABILISCE IN PROPORZIONE ALLE SCELTE ESPRESSE. precedente domicilio; se,ALLEinvece, laINvariazione è avvenuta LA QUOTA NON ATTRIBUITA SPETTANTE ASSEMBLEE DI DIO ITALIA E ALLA CHIESA APOSTOLICA Chi, invece, ha trasferito ITALIA È DEVOLUTA ALLA GESTIONE STATALE. . . . . . . . . . la . . . residenza . . . . . . . . . . . . .in .un . . . .Comune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . entro ilIN1° novembre 2012 indicare il nuovo domicilio. In aggiuntatutti a quanto e spiegato trattamento dei si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall’Agenzia delle Entrate per attuare la scelta. diverso deve compilare trenell’informativa i righi sulrelativi aldati,doDomicilio fiscale al 1° gennaio 2013 se la variazioSostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, micilio che gli effetti della variazioSCELTAfiscale. PER LA Va ricordato ne è avvenuta a partire dal della 3 novembre delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute Finanziamento ricerca scientifica 2012, indicare il DESTINAZIONE che operano nei settori di cui all’art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997 e dell’università neDEL decorrono dal sessantesimo giorno successivo a precedente domicilio; se, invece, il cambio è avvenuto CINQUE PER MILLE in DELL’IRPEF entro il 2 novembre 2012 indicare il nuovo domicilio. quello cui si sono verificati. per scegliere, FIRMARE in UNO SOLO dei riquadri. Per alcune delle finalità è possibile indicare anche il codice fiscale di un soggetto beneficiario Q FIRMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Codice fiscale del beneficiario (eventuale) FIRMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Codice fiscale del beneficiario (eventuale) LA DICHIARAZIONE DEI MINORI E DEGLI EREDI Codice fiscale (*) Mod. N. uando la diFinanziamento delle attività di tutela, promozione Finanziamento della ricerca sanitaria e valorizzazioneCodice dei beni Codice fiscale caricaculturali e paesaggisticiData carica RISERVATO A CHI chiarazione dei PRESENTA LA redditi deve esDICHIARAZIONE Cognome Sesso Nome ALTRI FIRMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FIRMA . . . . . . . .PER ............................................................ sere presentata dall’eM F EREDE, CURATORE Data di nascita Provincia Comune (o Stato estero) di nascita rede, dal rappresenCodice fiscale del FALLIMENTARE o DELL’EREDITÀ, ecc. tante legale, dal beneficiario cura- (eventuale) (vedere Istruzioni) C.a.p. Provincia Comune (o Stato estero) tore fallimentare o Telefono Sostegno delle attività sociali svolteFrazione, via e numero civico / Indirizzo estero Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche dai genitori per i redprefisso numero dal comune di residenza del contribuente riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono diti dei figli minori una rilevante attività di interesse Data di inizio procedura Data di fine procedura Codice fiscale società osociale ente dichiarante esclusi dall'usufrutto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FIRMA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FIRMA legale (come, ad CANONE RAI Tipologia apparecchio (Riservata ai contribuenti che esercitano attività d’impresa) IMPRESE Codice fiscaledi del eredità devoluta sotto condizione soministratore esempio, i beni acquistati dal figlio colFamiliari proprio lavobeneficiario (eventuale) FIRMA DELLA a carico RA LM CE RQ RB RC RP RN RV CR RX CS RL RM RR RT RE RF RG RD RS o inRH favore di nascituro non ancora concero, oppure quelliIn aggiunta donati alspiegato figlio ai fini di studio), a quanto nell’informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i spensiva dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall’Agenzia delle Entrate per attuare la scelta. DICHIARAZIONE Codice dello Stato estero Codice fiscale Stato estero di residenza Il contribuente dichiara di aver dovrà essere utilizzato il estero Modello UNICO indicando i pito, amministratore di sostegno; RESIDENTE Invio comunicazione telematica anomalie N. moduli IVA FC RU compilato e allegato i seguenti EC NAZIONALITÀ Invio avviso telematico all’intermediario (barrare le caselle che dati studi di settore all’intermediario ALL’ESTERO dati anagrafici ed i redditiquadri del contribuente a cui si ● 3 - curatore fallimentare; interessano) FIRMA del CONTRIBUENTE DA COMPILARE Stato federato, provincia, contea Località di residenza Codice riferisce rappresenta● 6 - rappresentante fiscale di soggetto non resiparticolari SE RESIDENTE la dichiarazione (“defunto” oSituazioni ALL’ESTERO NEL 2012 1 Estera to). dente; IMPEGNO ALLA Indirizzo PRESENTAZIONE Codice fiscale dell’intermediario N. iscrizione all’albo dei C.A.F . Deve inoltre essere compilato il riquadro “Riservato ● 7 erede; TELEMATICA 2 Italiana Riservato all’intermediario a chi presenta la dichiarazione per altri” situato nel● 11 - Soggetto esercente l’attività tutoria del miRicezione comunicazione telematica Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione Ricezione avviso telematico anomalie dati studi di settore (*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua. la terza pagina del frontespizio per indicare le genenore o interdetto in relazione alla funzione istituzioData dell’impegno FIRMA DELL’INTERMEDIARIO ralità di colui che presenta la dichiarazione. In parti- 2 nale rivestita. VISTOcarica” DI colare nella casella “Codice va indicato uno Nella casella “dataCodice carica” indicare la data di noCONFORMITÀ Codice fiscale del responsabile del C.A.F . fiscale del C.A.F . Riservato al C.A.F. dei seguenti codici (per brevità si riportano solo i mina o la data del decesso se la dichiarazione è o al professionista Codice fiscale del professionista FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA più ricorrenti): presentata dall’erede. Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 ● 1 - rappresentante legale, negoziale o di fatto; I redditi del soggetto che presenta la dichiarazioCERTIFICAZIONE Codice fiscale del professionista ● 2 - rappresentante di minore, inabilitato o inne non devono essere mai cumulati a quelli del TRIBUTARIA terdetto, ovvero curatore Riservato dell’eredità giacente, amconto del quale viene presentata. Codice fiscale o partita IVA del soggettocontribuente diverso dal certificatore cheper ha predisposto al professionista (obbligatorio) giorno mese anno (barrare la relativa casella) (sigla) giorno mese anno (sigla) RESIDENZA ANAGRAFICA (O SE DIVERSO) DOMICILIO FISCALE Rappresentante residente all’estero giorno mese Procedura non ancora terminata anno giorno mese anno CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI EVENTUALMENTE INDICATI NELLA DICHIARAZIONE giorno mese (o di chi presenta la dichiarazione per altri) anno la dichiarazione e tenuto le scritture contabili FIRMA DEL PROFESSIONISTA Si attesta la certificazione ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997 FAMILIARI A CARICO BARRARE LA CASELLA: C = CONIUGE F1 = PRIMO FIGLIO F = FIGLIO A = ALTRO FAMILIARE D = FIGLIO DISABILE Relazione di parentela 1 C CONIUGE 2 F1 PRIMO FIGLIO 3 F 4 5 6 1 7 4 3 D F A D F A D F A D RA1 Minore di tre anni 6 D A Reddito dominicale 1 N. mesi a carico 5 8 PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI QUADRO RA REDDITI DEI TERRENI 2 Codice fiscale (Indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico) ,00 Reddito agrario Titolo 2 3 giorni ,00 4 Possesso Reddito dominicale Detrazione 100% affidamento figli 8 7 NUMERO FIGLI RESIDENTI ALL’ESTERO A CARICO DEL CONTRIBUENTE Canone di affitto in regime vincolistico % 5 Percentuale detrazione spettante 6 ,00 Reddito agrario Casi particolari 7 Continuazione (**) 8 Reddito dominicale Esenzione IMU 9 Coltivatore alla data di presentazione della dichiarazione INS aprile 2013_1-33:INS_aprile_2007_1-27 Frazione 29-03-2013 9:46 Pagina 10 Data della variazione giorno Domicilio fiscale diverso dalla residenza Indirizzo di posta elettronica mese 1 TELEFONO E INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA Telefono prefisso DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2012 Comune Provincia (sigla) Comune Provincia (sigla) Comune Provincia (sigla) 10DOMICILIO FISCALE Cellulare Dichiarazione presentata per la prima volta anno numero AL 31/12/2012 DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2013 SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL’OTTO PER MILLE DELL’IRPEF per scegliere, FIRMARE in UNO SOLO dei riquadri 2 Codice comune Codice comune2013 Aprile Codice comune Stato Chiesa cattolica Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno Assemblee di Dio in Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chiesa Valdese unione delle chiese metodiste e valdesi Chiesa Evangelica Luterana in Italia Unione Comunità Ebraiche Italiane Sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chiesa Apostolica in Italia Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IN CASO DI SCELTA NON ESPRESSA DA PARTE DEL CONTRIBUENTE, LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA D’IMPOSTA NON ATTRIBUITA SI STABILISCE IN PROPORZIONE ALLE SCELTE ESPRESSE. LA QUOTA NON ATTRIBUITA SPETTANTE ALLE ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA E ALLA CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA È DEVOLUTA ALLA GESTIONE STATALE. In aggiunta a quanto spiegato nell’informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall’Agenzia delle Entrate per attuare la scelta. SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF per scegliere, FIRMARE in UNO SOLO dei riquadri. Per alcune delle finalità è possibile indicare anche il codice fiscale di un soggetto beneficiario Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997 FIRMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Codice fiscale del beneficiario (eventuale) Finanziamento della ricerca scientifica e dell’università FIRMA ..................................................................... Codice fiscale del beneficiario (eventuale) Finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici Finanziamento della ricerca sanitaria FIRMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FIRMA ..................................................................... Codice fiscale del beneficiario (eventuale) Sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale FIRMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FIRMA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Codice fiscale del beneficiario (eventuale) In aggiunta a quanto spiegato nell’informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall’Agenzia delle Entrate per attuare la scelta. RESIDENTE ALL’ESTERO Codice dello Stato estero Stato estero di residenza Codice fiscale estero NAZIONALITÀ ciascun ente o associazione riceverà dallo Stato il 5 per Destinazione DA COMPILARE Stato federato, provincia, contea Località di residenza mille che gli spetta. SE RESIDENTE dell’8 e del 5 per mille ALL’ESTERO NEL 2012 Estera Ricordiamo che la scelta del 5 per mille e1 quella dell’8 Indirizzo Come è noto il contribuente ogni anno può destinare per mille non sono in alcun modo alternative, ma si pos2 una quota pari all’8 per mille dell’Irpef per scopi di inteItaliana sono esprimere entrambe. Destinare il 5 e/o l’8 per mille (*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua. resse sociale o di carattere umanitario, religioso e caritatinon determina maggiori imposte da pagare. vo. La scelta si deve manifestare con la firma nel riqua- 2 dro corrispondente ad una soltanto delle istituzioni preCanone Rai senti nel Modello. Da quest’anno a spartirsi la torta dell’8 imprese per mille ci saranno anche la Sacra Arcidiocesi Ortodossa La casella “Canone Rai imprese”, nella terza pagina del d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale e la Chiesa modello base, interessa solo le imprese per indicare Apostolica in Italia. (attraverso un codice: 1 radio, 2 televisore, 3 niente) se Il contribuente può anche destinare il 5 per mille della detengono o meno apparecchi radio-televisivi nei negozi, in locali aperti al pubblico o impiegati a scopo di lucro. propria IRPEF 2012 per iniziative sociali, umanitarie e di ricerca o a favore del Comune di residenza per il sosteFirma gno delle attività sociali. della dichiarazione La scelta del 5 per mille si effettua mettendo la firma Codice fiscale (*) In questo riquadro si devono barrare Mod. le caselle corriN. in uno dei sei riquadri presenti nel modello corrisponspondenti ai quadri compilati. E’ prevista la possibilità denti alle rispettive finalità. A differenza dell’8 per mille, Codice carica Codice fiscale(obbligatorio) Data carica A CHI per il contribuente di evidenziare “situazioni particolagiorno mese anno qui ilRISERVATO contribuente può anche indicare il codice fiscale PRESENTA LA ri”. Tale esigenza potrebbe emergere per alcune fattispeDICHIARAZIONE del soggetto a cui intende destinare direttamente la Cognome Sesso Nome (barrare la relativaUNICO, casella) cie definite dopo la pubblicazione del Modello quotaPER delALTRI 5 per mille (esclusa la scelta del “Comune di M F ad esempio a seguito di chiarimenti dell’Agenzia delle residenza e finanziamento delle attivitàComune di tutela e proEREDE, CURA TORE Data di nascita Provincia (sigla) (o Stato estero) di nascita giorno mese anno FALLIMENTARE Entrate su alcuni quesiti fatti dai contribuenti e riferiti a mozione dei beni culturali e paesaggistici”). o DELL’EREDITÀ, ecc. specifiche problematiche. Provincia (sigla) (vedere Istruzioni) C.a.p. Attenzione però: la scelta possibile solo seestero) l’ente indiComune (o Stato RESIDENZAè ANAGRAFICA (O SE DIVERSO) Pertanto, questa casella può essere compilata solo se cato è compreso negli elenchi predisposti dall’Agenzia delDOMICILIO FISCALE Rappresentante Telefonocomunicare (ad esempio Frazione, via e numero civico / Indirizzo le entrate (disponibile sul sito www.agenziaentrate.it). In estero l’Agenzia delle Entrate dovesse residente all’estero prefisso numero con circolari, risoluzioni o comunicato stampa) uno specifibase alla scelta effettuata dal contribuente (con l’apposiData di inizio procedura Data di fineco procedura Codice fiscale società ola entesituazione dichiarante Procedura non codice da utilizzare per indicare particolare. zione della firma e del giorno codice fiscale dell’ente preferito), ancora terminata mese anno giorno mese anno CANONE RAI IMPRESE FIRMA DELLA DICHIARAZIONE Il contribuente dichiara di aver compilato e allegato i seguenti quadri (barrare le caselle che interessano) Tipologia apparecchio (Riservata ai contribuenti che esercitano attività d’impresa) Familiari a carico RA EC RU RB RC FC N. moduli IVA Riservato all’intermediario RV CR RX CS RH RL RM RR RT CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI EVENTUALMENTE INDICATI NELLA DICHIARAZIONE mese VISTO DI CONFORMITÀ Codice fiscale del responsabile del C.A.F . Riservato al C.A.F. o al professionista Codice fiscale del professionista RG RD RS RQ CE LM N. iscrizione all’albo dei C.A.F . Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione giorno RF FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per altri) Codice fiscale dell’intermediario Data dell’impegno RE Invio comunicazione telematica anomalie dati studi di settore all’intermediario Invio avviso telematico all’intermediario Codice Situazioni particolari IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA RN RP anno Ricezione avviso telematico Ricezione comunicazione telematica anomalie dati studi di settore FIRMA DELL’INTERMEDIARIO Codice fiscale del C.A.F . Si rilascia il visto di conformità FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA Riservato all’intermediario Ricezione comunicazione telematica anomalie dati studi di settore Impegno a presentare29-03-2013 in via telematica la dichiarazione INS aprile 2013_1-33:INS_aprile_2007_1-27 9:46 PaginaRicezione 11 avviso telematico Data dell’impegno giorno mese VISTO DI CONFORMITÀ Codice fiscale del responsabile del C.A.F . Riservato al C.A.F. o al professionista Codice fiscale del professionista Aprile 2013 CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA Riservato al professionista anno FIRMA DELL’INTERMEDIARIO Codice fiscale del C.A.F . Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA 11 Codice fiscale del professionista FAMILIARI A CARICO Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili FIRMA DEL PROFESSIONISTA Si attesta la certificazione ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997 FAMILIARI A CARICO BARRARE LA CASELLA: C = CONIUGE F1 = PRIMO FIGLIO F = FIGLIO A = ALTRO FAMILIARE D = FIGLIO DISABILE Relazione di parentela 1 2 1 C CONIUGE F1 PRIMO FIGLIO 2 4 3 F A D 4 F A D 5 F A D 6 F A 5 D Reddito dominicale Minore di tre anni 6 8 PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI QUADRO RA N. mesi a carico D 3 7 Codice fiscale (Indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico) Reddito agrario Titolo giorni Possesso Percentuale detrazione spettante Detrazione 100% affidamento figli 8 7 NUMERO FIGLI RESIDENTI ALL’ESTERO A CARICO DEL CONTRIBUENTE Canone di affitto in regime vincolistico % Casi particolari Continuazione (**) Esenzione IMU DEI TERRENI ,00 ,00 ,00 non risultati da provvedimenti dell’Autorità giudizianREDDITI questo prospetto, RA1 situato nella terza pagina del Reddito dominicale Reddito agrario Reddito dominicale Coltivatore diretto o IAP imponibile imponibile non imponibile Esclusi i terreni all’estero frontespizio, devono essere indicati i dati dei famiria. da includere nel Quadro RL ,00 ,00 ,00 liari che sono stati fiscalmente a carico nel 2012 ,00 ,00 ,00 RA2spettare le apposite detrazioni La condizione di persona fiscalmente,00 a carico per i quali possono ,00 ,00 sussiste, però, solo se gli stessi nel 2012 hanno d’imposta. Se nel corso del 2012 è cambiata la ,00 ,00 ,00 RA3 avuto un reddito complessivo (al lordo degli situazione di un familiare, si deve compilare un rigo ,00 ,00 ,00 oneri deducibili) uguale per ogni situazione, cioè uno per ,00la situazione vec- ,00 ,00 o inferiore a 2.840.51 RA4 euro. ,00 ,00 ,00 chia(**)e Barrare unolaper casellala situazione nuova. se si tratta dello stesso ,00 ,00 ,00 Possono essere considerati a carico: RA5 terreno o della stessa Nel limite devono essere consi,00 di 2.840,51 euro ,00 ,00 immobiliare del ● unità il coniuge non legalmente ed effettivamente separigo precedente. ,00 ,00 ,00 derate anche: RA6 rato; ,00 ,00 ,00 reddito ● le somme che non sono comprese nel ● i figli, indipendentemente dall’età e dal fatto che ,00 ,00 ,00 complessivo, e cioè: le retribuzioni corrisposte da EnRA7o a tirocinio gratuito. siano dediti agli studi ,00 ,00 ,00 ti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diploSomma col. 10, e 12; a carico spettano Le deduzioni perRA11 coniuge e 11 figli ,00 dalla Santa Sede, ,00 TOTALI matiche e ,00 consolari, Missioni, dagli (*) Da compilare per i solicon modelli il predisposti su fogli singoli, ovvero meccanografici a striscia continua. anche se questi non convivono contribuente e su moduli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti centrali 3 non risiedono in Italia. della Chiesa Cattolica; ● Possono essere considerati a carico, come “altri ● i redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone familiari”, il coniuge legalmente ed effettivamente di frontiera e in altri Paesi limitrofi in via continuativa separato, i discendenti dei figli, i genitori, i generi e le da soggetti residenti nel territorio dello Stato; ● i redditi di lavoro autonomo o di impresa sognuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle, i getti all’imposta sostitutiva prevista per il regime dei nonni e le nonne, a patto che convivano con il concosiddetti “nuovi minimi” (5%) oppure per il regime tribuente oppure ricevano da lui assegni alimentari delle nuove iniziative produttive (10%); ● il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca. ONERI PER PERSONE A CARICO Il reddito degli immobili per i quali si è optato per l contribuente può chiedere la detrazione per le la cedolare secca deve essere “aggiunto” al reddito spese sanitarie, le spese di istruzione, i premi di complessivo non solo per verificare la condizione di assicurazione, le spese per i mezzi necessari per familiare fiscalmente a carico, ma anche per il calcolo la deambulazione dei soggetti con difficoltà motorie, dell’ISEE a cui sono legate alcune prestazioni sociali. I 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 11 12 5 6 7 11 12 10 10 1 2 3 4 5 10 1 2 3 4 5 10 1 2 3 4 5 10 1 2 3 4 5 10 1 2 3 4 5 6 7 11 12 6 7 11 12 6 7 11 12 6 7 11 12 6 7 10 11 12 10 11 12 8 9 13 8 9 13 8 9 13 8 9 13 8 9 13 8 9 13 8 9 13 I dei non vedenti e sordomuti, le spese per sussidi informatici dei portatori di handicap, le spese per la frequenza di asili nido, per attività sportive praticate dai ragazzi, l’affitto sostenuto da studenti fuori sede e la deduzione dei contributi previdenziali anche se queste spese sono state sostenute nel 2012 nell’interesse di persone fiscalmente a carico. Quando la spesa è sostenuta per i familiari, la detrazione spetta al contribuente al quale è intestato il documento che certifica la spesa. Se il documento è intestato al figlio le spese devono essere suddivise tra i genitori in relazione al loro effettivo sostenimento. Se i genitori intendono ripartire le spese in misura diversa dal 50% devono annotare sul documento comprovante la spesa, la percentuale di ripartizione. Ovviamente, se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, quest’ultimo può sempre considerare l’intera spesa sostenuta, ai fini del calcolo della detrazione. La richiesta è ammessa purché tali persone abbiano un reddito complessivo annuo 2012 non superiore a 2.840,51 euro. Come si compila il prospetto dei familiari Per ciascun familiare a carico deve essere barrata la casella posta a fianco della lettera C se trattasi di coniuge, F se trattasi di figli successivi al primo, la casella A se trattasi di altri parenti; occorre poi riportare il codice fiscale, il numero dei mesi (da 1 a 12) per i quali spetta la detrazione e la percentuale di detrazione spettante. Il secondo rigo in cui è presente la casella “F1 primo figlio” deve essere compilato esclusivamente per indicare i dati del primo figlio a carico del contribuente (intendendo per tale quello anagraficamente di età maggiore e cioè il più grande degli altri). Per i figli successivi al primo si devono compilare i righi a seguire, barrando la casella “F”. La casella “D” va barrata se si tratta di figli disabili (in questo caso non è necessario barrare la casella “F”). INS aprile 2013_1-33:INS_aprile_2007_1-27 29-03-2013 9:46 Pagina 12 12 Aprile 2013 Il codice fiscale del coniuge deve essere indicato anche se non è fiscalmente a carico. In caso di decesso, matrimonio, separazione legale ed effettiva o annullamento del matrimonio nel corso del 2012, occorre indicare i mesi per i quali il coniuge è stato a carico del contribuente (ad esempio il contribuente che si è sposato a giugno del 2012, se il coniuge è a carico, deve indicare 7 mesi). La detrazione per figli a carico non può essere ripartita liberamente tra i genitori. Se questi non sono separati la detrazione per figli a carico va ripartita al 50% fra i genitori o, su accordo tra gli stessi, spetta al genitore con il reddito più elevato. Per i figli di separati o divorziati le regole sono le seguenti: - se non c’è accordo tra i genitori, la detrazione spetta al 100% al genitore affidatario o, se l’affidamento è congiunto o condiviso, va ripartita al 50%; - quando il genitore affidatario (o uno dei genitori affidatari, in caso di affidamento congiunto) ha un reddito tale da non consentirgli di usufruire in tutto o Codice fiscale (*) in parte della detrazione (cioè nelle ipotesi di incapienza), la detrazione può (obbligatorio) assegnata al 100% Codice fiscaleessere RISERVATO A CHI all’altro genitore; PRESENTA LA - ilDICHIARAZIONE genitore che Cognome usufruisce della detrazione al PER ALTRI 100% deve barrare anche la casella 8. EREDE, CURATORE FALLIMENTARE o DELL’EREDITÀ, ecc. Data di nascita (vedere Istruzioni) RESIDENZA ANAGRAFICA Comune (o Stato estero) (O SE DIVERSO) DOMICILIO FISCALE ● giorno mese Questo criterio di ripartizione della detrazione per i figli a carico vale solo per questi fini e quindi per la ripartizione tra coniugi delle deN. trazioni e delle deduzioni per leMod. spese sostenute per i figli, valido il criterio Codice resta carica Data carica in base al giorno mese anno quale la detrazione o la deduzione spetta al Nome contribuente al quale è intestato il Sesso documento (barrare la relativa casella) M F che certifica la spesa. Provincia (sigla) Comune (o Stato estero) di nascita anno FIGLI A CARICO: CASI PARTICOLARI C.a.p. Provincia (sigla) Rappresentante Telefono Frazione, via e numero civico / Indirizzo estero all’estero CONTRIBUENTE residente CON DUE FIGLI A CARICO; UNO DI QUESTI SI SPOSA IL 31 LUGLIO E DA QUESTA DATA prefisso 2012 numero E’ A CARICO DEL PROPRIO CONIUGE. Data di inizio procedura Data di fine procedura Codice fiscale società o ente dichiarante Procedura non ancora terminata giorno mese anno giorno meseconsiderato anno Il secondo figlio, anagraficamente più piccolo, viene per i primi 7 mesi “secondo figlio”, mentre per i successivi 5, assume la veste di “primo figlio”. Si devono, pertanto, compilare due prospetti “Coniuge e RAIa carico” e utilizzare due righi F1 per rappresentare la situazione del 2012. In particolare: altriCANONE familiari Tipologia apparecchio (Riservata ai contribuenti che esercitano attività d’impresa) IMPRESE - 1° prospetto: barrare la casella F1 e indicare il codice fiscale del figlio che si è sposato ed il numero dei Familiari FIRMA DELLA a carico RA LM CE RQ RC RP RN RV RX CS RL RM RR RT RE RF RG RD RS mesi (7) in cui è rimasto a RBcarico; barrare poiCRla casella FRH e indicare i dati dell’altro figlio (il secondo) per 7 DICHIARAZIONE mesi; Il contribuente dichiara di aver Invio comunicazione telematica anomalie N. moduli IVA FC RU e allegato i seguenti EC Invio avviso telematico all’intermediario - compilato 2° prospetto: a carico ed il numero dei quadri (barrare le caselle che barrare la casella F1 e indicare il codice fiscale del figlio rimasto dati studi di settore all’intermediario interessano) mesi (5) per i quali viene considerato “primo figlio”. CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHE FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per altri) Codice Situazioni particolari ● IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI EVENTUALMENTE INDICA TI NELLA DICHIARAZIONE CONTRIBUENTE CON UN SOLO FIGLIO A CARICO AL 50% PER 4 MESI E AL 100% PER I SUCCESSIVI 8 MESI IMPEGNO ALLA DEL 2012. PRESENTAZIONE Codice fiscale dell’intermediario N. iscrizione all’albo dei C.A.F . Se nel corso dell’anno è variata la percentuale di spettanza della detrazione, occorre sempre compilare due TELEMATICA Riservato all’intermediariociascuno corrispondente ai diversi periodi. In entrambi i prospetti distinti prospetti, sicomunicazione deve indicare Ricezione telematicail codice Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione Ricezione avviso telematico anomalie dati studi di settore fiscale del figlio fiscalmente a carico ed in particolare, nel rigo F1 del primo prospetto, il numero dei mesi (4) e giorno mese anno Data di dell’impegno la relativa percentuale spettanza (50%), mentreFIRMA nel DELL’INTERMEDIARIO secondo prospetto il numero dei mesi (8) e la percentuale del 100%. ● VISTO DI CONFORMITÀ del FIGLI, responsabile del C.A.F . Codice fiscale del (AD C.A.F . ESEMPIO A LUGLIO 2012). CONTRIBUENTE Codice CONfiscale DUE RIMASTO VEDOVO NEL CORSO DELL’ANNO Riservato al C.A.F. o al professionista Per il primo figlio,Codice nel fiscale corso dell’anno possono spettare due detrazioni diverse: quella relativa al primo figlio del professionista FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA il vistorelativa di conformitàal coniuge per il periodo successivo al decesa carico per il periodo in cui il coniuge era in vitaSierilascia quella ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 so. InCERTIFICAZIONE questo caso occorre compilare due righi: nel primo rigo si barra la casella F1 e si indica il numero dei mesi Codice fiscale del professionista TRIBUTARIA (7) a carico come “primo figlio”; nel secondo rigo si deve riportare la lettera “C” nella casella percentuale e il Riservato fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto al professionista numero dei mesi (inCodice caso 5)lecorrispondenti al secondo periodo dell’anno. laquesto dichiarazione e tenuto scritture contabili Per il secondo figlio, invece, deve essere compilato un solo rigo in cui va riportato ilFIRMA numero “12” come mesi a DEL PROFESSIONISTA attesta la certificazione sensi dell’art. del D.Lgs. variazione n. 241/1997 carico, non essendo Siintervenuta peraitale figlio36alcuna nel corso del 2012 (vedi fac-simile compilato). FAMILIARI A CARICO BARRARE LA CASELLA: C = CONIUGE F1 = PRIMO FIGLIO F = FIGLIO A = ALTRO FAMILIARE D = FIGLIO DISABILE Relazione di parentela 1 1 CX PRIMO 2 F1X FIGLIO 3 FX 4 5 6 7 3 D A D FX A D F A D F A D Coniuge deceduto nel 2012 MRAMRZ93P01F205L MRAMRZ93P01F205L MRAFNC96S43F205H Reddito dominicale 1 RA1 ,00 Reddito agrario Titolo 2 3 giorni ,00 Esclusi i terreni all’estero da includere nel Quadro RL 4 ,00 2 3 ,00 4 1 RA3 ,00 2 3 ,00 4 1 RA4 ,00 2 3 ,00 4 1 RA5 ,00 2 3 ,00 4 5 1 2 3 4 5 11 11 6 ,00 5 11 6 ,00 5 11 6 ,00 10 Detrazione 100% affidamento figli 8 7 Secondo figlio ,00 Casi particolari 7 Reddito agrario imponibile 6 ,00 10 6 Percentuale detrazione spettante Primo figlio Canone di affitto in regime vincolistico ,00 10 Minore di tre anni 5 12 6 5 10 7 7 100 C 100 NUMERO FIGLI RESIDENTI ALL’ESTERO A CARICO DEL CONTRIBUENTE % 5 10 RA2 (**) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo precedente. 8 Possesso Reddito dominicale imponibile 1 N. mesi a carico 5 FLCMRA50S49H501P PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI QUADRO RA REDDITI DEI TERRENI 2 Codice fiscale (Indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico) 4 CONIUGE 11 6 Continuazione (**) 8 9 Reddito dominicale non imponibile ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 12 7 ,00 8 12 7 ,00 7 ,00 7 7 ,00 13 13 9 ,00 8 13 9 8 12 13 9 8 12 Coltivatore diretto o IAP 9 8 12 Esenzione IMU 13 9 CONFORMITÀ Codice fiscale del responsabile del C.A.F . Riservato al C.A.F. INS aprile 2013_1-33:INS_aprile_2007_1-27 29-03-2013 o al professionista Codice fiscale del C.A.F . 9:46 Pagina 13 Codice fiscale del professionista Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA Riservato al professionista Aprile 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA Codice fiscale del professionista Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili 13 FIRMA DEL PROFESSIONISTA Si attesta la certificazione ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997 FAMILIARI A CARICO BARRARE LA CASELLA: C = CONIUGE F1 = PRIMO FIGLIO F = FIGLIO A = ALTRO FAMILIARE D = FIGLIO DISABILE Relazione di parentela 1 2 1 C CONIUGE F1 PRIMO FIGLIO 4 3 F A D 4 F A D 5 F A D 6 F A 5 D Reddito dominicale Minore di tre anni 6 8 PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI QUADRO RA N. mesi a carico D 3 7 REDDITI DEI TERRENIi Ad esempio, 2 Codice fiscale (Indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico) Reddito agrario Titolo giorni 1 2 3 4 1 2 3 4 Possesso Percentuale detrazione spettante Detrazione 100% affidamento figli 8 7 NUMERO FIGLI RESIDENTI ALL’ESTERO A CARICO DEL CONTRIBUENTE Canone di affitto in regime vincolistico % Casi particolari 5 6 7 11 12 5 6 7 11 12 Continuazione (**) 8 Esenzione IMU 9 ,00 ripartire al 50% le ,00 genitori possono caso occorre indicare “0”,00(zero) nella casella relativa RA1 Reddito dominicale Reddito agrario Reddito dominicale Coltivatore diretto o IAP imponibile non imponibile alla percentuale. imponibile detrazioni per i figli ed uno dei genitori potrà detrarre ,00 ,00 ,00 La casella 8 “Detrazione 100% affidamento fial 100% una spesa sanitaria per il figlio stesso, ovvia,00 ,00 gli”, va barrata nel caso,00di affidamento esclusivo, RA2 mente se ne ricorrono i presupposti. ,00 ,00 ,00 congiunto o condiviso dei figli, dal genitore che usuOvviamente se un genitore ,00 usufruisce al 100% ,00 ,00 RA3 fruisce al 100% della detrazione per i figli a carico. della detrazione per figlio a carico l’altro genitore ,00 ,00 ,00 Per quanto riguarda l’ulteriore detrazione a fornon può fruirne. La detrazione,00spetta sicuramente ,00 ,00 RA4 fait di 1.200 euro prevista per chi ha almeno 4 figli ,00 ,00 ,00 per intero ad uno solo dei genitori quando l’altro (**) Barrare la casella a carico, questa deve essere ripartita al 50% tra i se si tratta dello stesso ,00 ,00 ,00 genitore è fiscalmente a carico del primo. RA5 terreno o della stessa genitori e non è possibile decidere di comune ac,00 ,00 ,00 unità immobiliare del Per il primo figlio si ha diritto alla stessa detrazione rigo precedente. cordo una diversa ripartizione. Ovviamente se il co,00 ,00 ,00 RA6 quando l’altro genitore manca per coniuge a carico niuge è fiscalmente a carico dell’altro, la,00detrazione ,00 ,00 perché è deceduto o non ha riconosciuto il figlio, compete per intero. In caso di separazione o divor,00 ,00 ,00 RA7 oppure per i figli adottivi, affidati o affiliati ad un solo ,00 zio, la detrazione spetta,00in proporzione,00agli affidacol. 10, 11 e 12o, ; genitore che nonRA11 si èSomma risposato se risposato, siTOTALI è ,00 ,00 ,00 menti stabiliti dal Giudice. (*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli ovvero su moduli meccanografici a striscia continua. legalmente ed effettivamente separato. Insingoli, questo La percentuale riferita alla ulteriore detrazione caso nella colonna 7 (percentuale di detrazione) 3 va indicata nella casella del rigo 7. riportare “C”. Questo bonus spetta anche se i quattro figli Nella casella “Mesi a carico” si deve indicare il sono a carico solo per una parte del 2012. numero dei mesi dell’anno durante i quali il familiare è stato a carico e, pertanto, spetta la detrazione. L’Agenzia delle Entrate fa sapere che se è un soScrivere “12” se il familiare è stato a carico per tutto lo genitore a possedere il requisito richiesto dei il 2012; se, invece, è stato a carico solo per una parte quattro figli (ad esempio due figli avuti con un codel 2012 scrivere il numero dei mesi corrispondenti. niuge e due con un altro), l’ulteriore detrazione di Per esempio, per un figlio nato il 27 maggio 2012 la 1.200 euro gli spetta per intero, pur non avendo il detrazione spetta per otto mesi, pertanto, nella caselconiuge a carico. la scrivere “8”. In caso di incapienza, (cioè quando la detrazioNella casella “Minore di 3 anni” si devono indicane supera l’Irpef lorda, diminuita di tutte le altre re i mesi dell’anno durante i quali il figlio a carico ha detrazioni), viene riconosciuto un credito pari alla un’età inferiore a 3 anni (per esempio, per un figlio detrazione che non ha trovato capienza nell’imnato il 27 maggio 2012, nella casella bisogna indicaposta dovuta. re “8”; per un figlio che ha compiuto 3 anni il 25 La casella del rigo 8 serve per indicare il numero dei figli residenti all’estero per i quali il contrimarzo 2011, indicare “3”). buente non ha potuto indicare nel prospetto in esaNella casella “percentuale di detrazione spettanme il codice fiscale dei figli stessi, in quanto resite” occorre indicare: denti all’estero (ad esempio, i cittadini extracomu● “100” se la detrazione spetta per intero; nitari). Tale informazione è necessaria per determi● “50” se la detrazione per i figli è ripartita tra i nare correttamente la detrazione per figli a carico genitori; essendo la stessa diversamente modulata in base al ● “0” se la detrazione viene utilizzata per intero numero di figli. dall’altro genitore; ● la lettera C nel rigo 2 se per il primo figlio spetta DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO la detrazione per coniuge a carico per l’intero anno (perché ad esempio il coniuge è deceduto). Se queer i contribuenti con coniuge, figli o altri fasta detrazione non spetta per tutto l’anno 2012 miliari a carico sono previste delle detrazioni occorre compilare il rigo 2 per i mesi in cui spetta la d’imposta, che se spettanti, diminuiscono didetrazione come figlio e il rigo 3 per i mesi in cui rettamente l’Irpef da pagare. Gli importi previsti per i familiari, generalmente corrispondono a “despetta la detrazione come coniuge (vedi fa-simile trazioni teoriche” proporzionali al reddito, tanto modello compilato a pagina precedente); che l’importo effettivamente spettante può azze● la percentuale di spettanza della detrazione per rarsi per chi ha redditi elevati (oltre 95.000 euro gli “altri familiari” nel caso in cui l’onere del manteniper le detrazioni dei figli e 80.000 euro per quelle mento gravi su più persone. del coniuge e degli altri familiari). Nella seconda Il codice fiscale dei figli e degli altri familiari deve parte dell’inserto Unico 2013 che sarà pubblicata essere comunque indicato anche se il contribuente nel mese di maggio, verranno riportate tutte le tanon usufruisce della detrazione perché attribuita ad belle per il calcolo delle detrazioni spettanti. altro soggetto (ad esempio al coniuge). In questo Esclusi i terreni all’estero da includere nel Quadro RL 10 10 1 2 3 4 5 10 1 2 3 4 5 10 1 2 3 4 5 10 1 2 3 4 5 10 1 2 3 4 5 6 7 11 12 6 7 11 12 6 7 11 12 6 7 11 12 6 7 10 11 12 10 11 12 P 13 8 9 13 8 9 13 8 9 13 8 9 13 8 9 13 8 9 13 INS aprile 2013_1-33:INS_aprile_2007_1-27 29-03-2013 9:46 Pagina 14 14 Aprile 2013 I QUADRI RA - RB - RC DEL FASCICOLO BASE Quadro RA: redditi dei terreni TERRENI DA NON DENUNCIARE E’ obbligato alla compilazione di questo quadro: ● chi possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita; ● l’affittuario che esercita l’attività agricola nei fondi condotti in affitto e gli associati in caso di conduzione associata. In questo caso occorre compilare il quadro limitatamente alla colonna relativa al reddito agrario; inoltre l’affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto; ● il titolare dell’impresa agricola individuale, anche in forma di impresa familiare o il titolare dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria che conduce il fondo. Se questi contribuenti non possiedono il terreno a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, deve essere compilata solo la colonna del reddito agrario. In caso di usufrutto o altro diritto reale il nudo proprietario non deve dichiarare il terreno; non va indicato neppure zero quale reddito a lui spettante. I partecipanti dell’impresa familiare agricola, il coniuge dell’azienda coniugale e i soci di società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e i soci di società di fatto, non devono compilare questo quadro, ma utilizzare l’apposito quadro RH. Dal 2012, per i terreni non affittati l’Imu sostituisce l’Irpef e le relative addizionali sul reddito dominicale, mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato a tassazione. Pertanto, per il reddito dei terreni non affittati si deve tener conto solo del reddito agrario. Per i terreni affittati, invece, risultano dovute sia l’Imu che l’Irpef. danno luogo a reddito dominicale ed a N on reddito agrario: i terreni che costituiscono pertinenze di fab● bricati urbani (ad esempio, giardini, cortili, ecc.); ● i terreni utilizzati del possessore come beni strumentali nell'esercizio di specifiche attività commerciali. Invece i terreni situati all’estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli (ad esempio una cava o una miniera, per attività sportive, parcheggio, ecc.) devono essere dichiarati nel quadro RL e, non trattandosi di redditi fondiari, ma di “redditi diversi”, continuano ad essere soggetti all’Irpef (pur essendo dovuta anche l’Imu). Restano, invece, assoggettati ad Irpef, anche se non affittati, i terreni per i quali è prevista l’esenzione Imu, come per esempio, i terreni in determinate aree montane o di collina. Come si compila il quadro RA Anche se i redditi dei terreni non sono variati rispetto all’anno precedente devono essere comunque compilati dettagliatamente i singoli righi del Quadro RA, che quest’anno si presenta con una grafica diversa. Se durante il 2012 si sono verificate situazioni diverse per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni situazione e nella colonna 4 deve essere indicato il relativo periodo (in giorni) barrando, inoltre, la casella di colonna 8 per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente. FABBRICATI RURALI DA NON DICHIARARE e costruzioni rurali non danno luogo a reddito di fabbricati, e non vanno indicate nel quadro RB in quanto il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno. Per il riconoscimento della ruralità degli immobili ad uso abitativo devono essere rispettate le seguenti condizioni: 1) il fabbricato deve essere utilizzato come abitazione: a) dal proprietario del terreno per esigenze connesse all'attività agricola svolta; b) dall'affittuario del terreno o da colui che con altro titolo conduce il terreno a cui l'immobile è asservito; c) dai familiari conviventi a carico o da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali; d) da pensionati agricoli; e) da uno dei soci o amministratori delle società agricole, con la qualifica di imprenditore agricolo professionale. L I soggetti indicati ai punti a), b) ed e) devono avere la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese. 2) il terreno asservito al fabbricato deve essere censito al catasto terreni (con reddito agrario) ed avere una superficie non inferiore a 10 ettari (3 per le colture specializzate); 3) il volume di affari derivante dal- l’attività agricola deve superare la metà del reddito complessivo di chi conduce il fondo (un quarto nei comuni montani). Il volume d’affari di chi non presenta la dichiarazione IVA si presume pari a 7.000 euro. I fabbricati ad uso abitativo, di categoria catastale A/1 ed A/8 oppure con caratteristiche di lusso non possono comunque essere riconosciuti rurali. Il carattere di ruralità spetta alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola destinate, ad esempio, all’agriturismo, ad abitazione dei dipendenti, ad uso ufficio dell’azienda agricola, alla protezione delle piante, alla conservazione di prodotti agricoli, alla custodia di macchine agricole o attrezzi, ecc. Tutte le regole relative ai fabbricati rurali sono contenute nell’articolo 9 del D.L. n. 557 del 1993 e successive modificazioni. Si attesta la certificazione ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997 INS aprile 2013_1-33:INS_aprile_2007_1-27 FAMILIARI A CARICO BARRARE LA CASELLA: C = CONIUGE F1 = PRIMO FIGLIO F = FIGLIO A = ALTRO FAMILIARE D = FIGLIO DISABILE Aprile 2013 Relazione di parentela 1 2 1 C CONIUGE F1 PRIMO FIGLIO 2 3 Pagina 15 Codice fiscale (Indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico) F A D F A D 5 F A D 5 F A D RA1 ,00 Reddito agrario Titolo 2 3 giorni 4 ,00 Esclusi i terreni all’estero da includere nel Quadro RL RA3 RA4 4 Canone di affitto in regime vincolistico 6 ,00 ,00 5 ,00 2 3 4 ,00 ,00 2 3 4 ,00 RA5 ,00 2 3 4 ,00 ,00 ,00 1 RA6 ,00 2 3 4 ,00 ,00 1 ,00 2 3 4 ,00 10 Somma col. 10, 11 e 12; TOTALI 10 11 11 11 6 ,00 5 10 11 6 5 11 6 ,00 5 11 6 ,00 ,00 Casi particolari 7 Reddito agrario imponibile 6 5 10 ,00 6 5 10 1 RA11 3 10 1 RA7 ,00 2 10 1 8 7 NUMERO FIGLI RESIDENTI ALL’ESTERO A CARICO DEL CONTRIBUENTE % 5 10 RA2 (**) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo precedente. 8 Possesso Reddito dominicale imponibile 1 Detrazione 100% affidamento figli Percentuale detrazione spettante 15 Reddito dominicale 1 Minore di tre anni 6 PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI QUADRO RA N. mesi a carico D 4 7 9:46 4 3 6 REDDITI DEI TERRENI 29-03-2013 11 11 Continuazione (**) 8 9 Reddito dominicale non imponibile ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 12 7 ,00 8 12 7 7 ,00 7 ,00 7 ,00 7 12 12 13 13 9 ,00 8 12 13 9 8 12 13 9 8 12 Coltivatore diretto o IAP 9 8 12 Esenzione IMU 13 9 ,00 8 13 9 ,00 13 ,00 (*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua. Occorre, inoltre, compilare due distinti righi, senza barrare la casella di colonna 8, nel caso in cui la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario (ad esempio, nell’ipotesi in cui solo una parte del terreno è concessa in affitto). Se i righi del quadro non sono sufficienti deve essere compilato un ulteriore quadro RA. In questo caso va numerata progressivamente la casella “Mod. n.” posta in alto a destra dei modelli utilizzati. I totali dei redditi dominicale e agrario devono essere riportati nel rigo RA11 del primo quadro utilizzato (Mod. n. 1). Nelle colonne 1 e 3 indicare rispettivamente il reddito dominicale e agrario di ciascun terreno, rivalutati, rispettivamente, dell’80 e del 70%. Se i redditi dominicali e agrari vengono rilevati dal Quadro A del Mod. 730 dell’anno precedente (o dai certificati catastali), gli importi da indicare nella colonna 1 e 3 devono essere rivalutati moltiplicando i corrispondenti redditi, rispettivamente, per 1,80 e 1,70, in quanto i redditi riportati nel Mod. 730 o nei certificati catastali sono indicati senza le relative rivalutazioni. La rivalutazione non va fatta per i terreni dati in affitto per usi agricoli a giovani imprenditori. Nella colonna 2 indicare uno di seguenti codici: ● 1 - proprietario del terreno; ● 2 - proprietario del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico); ● 3 - proprietario del terreno concesso in affitto in regime di libero mercato; ● 4 - conduttore del fondo (diverso dal possessore) o affittuario; ● 7 - titolare dell’impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare; ● 8 - titolare dell’impresa agricola individuale in forma di impresa familiare; ● 9 - titolare dell’impresa agricola coniugale non gestita in forma societaria. Se il proprietario del terreno è anche titolare dell’impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare può essere indicato indifferentemente il codice 1 o 7. Se il conduttore del fondo è anche il titolare dell’impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare si può indicare il codice 4 o 7. Il periodo di possesso espresso in giorni (365, se il terreno è stato posseduto per tutto l’anno) e la percentuale di possesso (100% se per intero) devono essere indicati, nelle colonne 4 e 5. Se il terreno è concesso in affitto in regime vincolistico, nella colonna 6 deve essere indicato l’ammontare del canone risultante dal contratto, corrispondente al periodo indicato nella colonna 4. Nella colonna 7, per i seguenti casi particolari, indicare uno dei seguenti codici: ● 1 - in caso di mancata coltivazione; ● 2 - in caso di perdite per eventi naturali di almeno il 30% del prodotto; ● 3 - in caso di terreno in conduzione associata; ● 4 - per i terreni concessi o condotti in affitto per usi agricoli a/da giovani che non hanno ancora compiuto i quarant’anni; questi ultimi devono possedere la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale o acquisire tali qualifiche entro dodici mesi dalla stipula del contratto di affitto purché duri non meno di 5 anni; ● 5 - se ricorrono contemporaneamente le condizioni indicate con i codici 1 e 4; ● 6 - se ricorrono contemporaneamente le condizioni 2 e 4. La casella di colonna 8 deve essere barrata per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente, tranne nel caso in cui la percentuale di possesso del reddito dominicale sia diversa da quella del reddito agrario. La nuova colonna 9 deve essere barrata se il terreno è esente dall’Imu, mentre la successiva colonna 13 va barrata se si tratta di terreno agricolo, oppure di un terreno non coltivato, posseduto e condotto da un coltivatore diretto e da imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritto nella previdenza agricola. Nelle colonne 10 e 11 indicare, rispettivamente, la quota di reddito dominicale e agrario “imponibile”, calcolata tenendo conto dei giorni e della percentuale di possesso e di eventuali agevolazioni spettanti. 3 rispettivamente, Con l’introduzione dell’Imu, il reddito del terreno non affittato e non esente da Imu non viene più tassato ai fini Irpef e relative addizionali. Il reddito dominicale “virtuale” deve essere, comunque, calcolato e indicato nella nuova colonna 12 “reddito dominicale non imponibile”. Il reddito non imponibile, pur non essendo tassato dovrà essere riportato tra gli altri dati del quadro RN (rigo RN50) poiché può assumere rilievo nell’ambito delle prestazioni assistenziali e previdenziali. Al rigo RA11 indicare l'importo complessivo dei redditi dominicali ed agrari dei terreni indicati nei righi da RA1 ad RA17. INS aprile 2013_1-33:INS_aprile_2007_1-27 29-03-2013 9:46 Pagina 16 16 Casi particolari Terreni in affitto Il reddito dei terreni agricoli dati in affitto viene ripartito tra il proprietario e il conduttore del fondo. L’affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto (e compilare solo la colonna del reddito agrario), mentre il proprietario deve dichiarare il reddito dominicale. Per i terreni dati in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico), il possessore può dichiarare, indipendentemente dall'effettiva percezione, l'ammontare corrispondente al canone annuo di affitto se questo risulta inferiore all’80% del reddito dominicale indicato nella colonna 1. In questo caso bisognerà indicare: ● nella colonna 2 il codice "2"; ● nella colonna 6 il canone risultante dal contratto corrispondente al periodo indicato nella colonna 4; ● nella colonna 10 l'ammontare del canone annuo rapportato alla quota di possesso. Se, invece, il canone annuo di affitto è pari o superiore all'80% del reddito dominicale, bisognerà indicare nella colonna 10 la quota spettante di tale reddito dominicale indicato nella colonna 1. Terreni che godono di agevolazioni Non sempre i redditi dominicale ed agrario da dichiarare sono quelli che risultano dalle tariffe desunte dagli elenchi presso l'Ufficio del Territorio (ex Ufficio Tecnico Erariale). Ci sono dei casi in cui il reddito imponibile viene notevolmente ridotto. Ecco i casi più frequenti. Perdita del raccolto. In caso di perdita, per eventi naturali, (es: grandinata, gelo, ecc.) di almeno il 30% del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all'Ufficio del Territorio l'evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non è esattamente determinabile, almeno quindici giorni prima dell'inizio del raccolto, i redditi dominicale e agrario relativi ai terreni colpiti dall'evento stesso sono esclusi dall'IRPEF. In tal caso nelle colonne 10 e 11 non deve essere indicato alcun importo; nella colonna 7 va indicato, invece, il codice “2”. Terreni incolti. La mancata coltivazione, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, del fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali dà diritto alla riduzione al 30% del reddito dominicale e alla esclusione del reddito agrario dall’IRPEF. In tal caso il dichiarante deve indicare: ● nella colonna 7 il codice "1"; ● nella colonna 10 il 30% del reddito dominicale indicato nella colonna 1, rapportato alla percentuale ed al periodo di possesso; ● nella colonna 11 non deve essere indicato alcun importo. Rientrano in queste ipotesi anche i casi di ritiro di seminativi dalla produzione, sempreché i terreni che costituiscono il fondo rustico siano ri ma sti ef fet tivamente incolti per l'intera annata agraria. Aprile 2013 Quadro RB: redditi dei fabbricati e altri dati Le novità più importanti del quadro RB di quest’anno sono legate all’introduzione e alla natura sostitutiva dell’Imu. Deve compilare il quadro relativo al reddito dei fabbricati: ● chi possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto fabbricati; ● tra gli altri diritti reali rientra il diritto di abitazione che spetta al coniuge superstite, ai sensi dell'art. 540 c.c. sulla casa adibita a residenza (comprese le eventuali pertinenze); ● va detto che in caso di usufrutto o di altro diritto reale il nudo proprietario non deve dichiarare il fabbricato. Non deve esporre neanche il valore zero quale reddito a lui spettante; ● gli artisti e professionisti, nonché i titolari di reddito di impresa che possiedono immobili utilizzati promiscuamente all'esercizio della propria attività e all'uso personale o familiare (gli immobili adibiti esclusivamente alla propria attività, invece, non vanno dichiarati); ● deve compilare il quadro RB anche chi esercita attività di impresa per gli immobili, che pur utilizzati per l’esercizio della propria attività, non sono considerati relativi all’impresa in quanto non sono stati indicati nell’inventario o nel registro dei beni ammortizzabili, oppure sono stati esclusi dal patrimonio dell’impresa; ● i soci di cooperative edilizie (non a proprietà indivisa) assegnatari di alloggi, anche se non ancora titolari di mutuo individuale, devono indicare nella propria dichiarazione il reddito relativo all'alloggio assegnato con verbale di assegnazione della cooperativa. Lo stesso dicasi per gli assegnatari di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Enti (es. IACP, ex INCIS, ecc.); ● i locali per la portineria, l’alloggio del portiere e per gli altri servizi oggetto di proprietà condominiali dotati di una rendita catastale autonoma devono essere dichiarati dal singolo condomino solo se la quota di reddito a lui spettante per ciascuna unità immobiliare è complessivamente superiore a 25,82 euro. Se tali locali sono affittati o si tratta di negozi, dovrà essere dichiarato il relativo reddito qualunque ne sia l’importo. Non vanno dichiarati, in quanto considerati compresi nel reddito dominicale ed agrario dei terreni su cui insistono, i fabbricati situati nelle zone rurali e non utilizzabili come abitazione alla data del 7/5/2004, che vengono ristrutturati dall’imprenditore agricolo proprietario, acquisendo i requisiti di abitabilità, e da questo concessi in affitto. Questa agevolazione si applica solo per il periodo del primo contratto di affitto che abbia una durata compresa tra cinque e nove anni. I fabbricati situati all’estero devono essere indicati nel quadro RL di cui tratteremo nella seconda parte dell’inserto UNICO 2013 che sarà pubblicato a maggio prossimo. INS aprile 2013_1-33:INS_aprile_2007_1-27 29-03-2013 9:46 Pagina 17 PERIODO D’IMPOSTA 2012 CODICE FISCALE PERSONE FISICHE REDDITI 2013 Aprile 2013 genzia ntrate QUADRO RB REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI Rendita catastale 1 giorni 4 Tassazione ordinaria REDDITI IMPONIBILI 13 Rendita catastale 1 Utilizzo 1 2 ,00 RB3 REDDITI IMPONIBILI 1 5 ,00 Canone di locazione 6 ,00 Cedolare secca 21% Cedolare secca 19% 15 ,00 4 5 ,00 Canone di locazione Possesso Codice percentuale canone 6 ,00 Cedolare secca 19% 13 14 15 ,00 2 3 4 5 ,00 Canone di locazione Possesso Codice giorni percentuale canone 6 9 IMU dovuta per il 2012 Codice Comune 8 7 9 10 8 9 REDDITI NON IMPONIBILI 7 8 10 9 10 11 12 Immobili non locati IMU dovuta per il 2012 ,00 Cedolare Esenzione secca IMU 11 ,00 ,00 Codice Comune ,00 Cedolare Esenzione secca IMU 17 12 Immobili non locati Abitazione principale 16 12 Immobili non locati ,00 ,00 7 11 17 IMU dovuta per il 2012 Abitazione principale REDDITI NON IMPONIBILI 16 Codice Comune Cedolare Esenzione secca IMU ,00 ,00 Casi Continuaparticolari zione (*) ,00 10 Abitazione principale REDDITI NON IMPONIBILI 16 Casi Continuaparticolari zione (*) Cedolare secca 21% ,00 8 Casi Continuaparticolari zione (*) 14 3 Utilizzo ,00 Cedolare secca 19% 15 ,00 Tassazione ordinaria Rendita catastale RB4 giorni ,00 7 Mod. N. Codice Comune Casi Continuaparticolari zione (*) Cedolare secca 21% 4 ,00 Utilizzo 6 Possesso Codice percentuale canone Tassazione ordinaria REDDITI IMPONIBILI 13 Rendita catastale 5 14 3 2 ,00 RB2 giorni Canone di locazione Possesso Codice percentuale canone 3 ,00 Sezione I Redditi dei fabbricati Esclusi i fabbricati all’estero da includere nel Quadro RL Utilizzo 2 ,00 RB1 17 QUADRO RB – Redditi dei fabbricati QUADRO RC – Redditi di lavoro dipendente 17 IMU dovuta per il 2012 ,00 Cedolare Esenzione secca IMU 11 ,00 12 3Cedolare - unità immobiliare locata in regime di libero mercaCedolare secca 21% Immobili non locati secca 19% Abitazione principale Tassazione ordinaria REDDITI REDDITI IMPONIBILI NON oppure IMPONIBILI affittato a canone concordato o patti in deroga ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 Possesso Codice dovutalegge CedolareeEsenzione to, madi Canone non ci sono richiestiIMU dalla quindi Codice Casi i requisiti ContinuaRendita catastale Utilizzo locazione giorni percentuale canone secca IMU per il 2012 Comune particolari zione (*) non si può utilizzare il successivo codice 8;,00 ,00 ,00 RB5occorre compilare un rigo per Nel Quadro RB 4 unità immobiliare locata ad principale equo-canone; Cedolare secca 21% Immobili non locati Cedolare secca 19% Abitazione Tassazione ordinaria REDDITI REDDITI IMPONIBILI NON IMPONIBILI ogni unità immobiliare. dell'abitazione principale (box, cantina, ,00 5 - pertinenza ,00 ,00 ,00 ,00 Canone Possesso IMU dovuta Cedolare Esenzione Codice Casi Continuaecc.) con propria rendita; Se nel corso del 2012 variato Utilizzo l’utilizzo dell’im - Codice Renditaècatastale di locazione giorni percentuale canone per il 2012 secca IMU Comune particolari zione (*) 6 - unità immobiliare utilizzata in parte ,00 come abitaziomobile o la quota di possesso,,00si deve compilare un ,00 RB6 ne Cedolare principale in parte perprincipale la propria rigo per ogni situazione. Barrare, inoltre, la casella Cedolare secca 21% Immobili nonattività. locati secca 19% ed REDDITI Abitazione Tassazione ordinaria REDDITI IMPONIBILI NON IMPONIBILI Indicando questo codice non sono dovute l’Irpef e ,00 relatidi colonna 8 per indicare che si tratta dello ,00 ,00 ,00 ,00 stesso REDDITI REDDITI dall’Imu; ve addizionali sostituite TOTALI fabbricato del rigoRB10 precedente. ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 IMPONIBILI NON IMPONIBILI Eccedenza Eccedenza Imposta Imposta Totale imposta 8 - immobile situato in un comune adAcconti altaversati densità Se i righi non sono deve es- cedolare dichiarazione precedente compensata Mod. F24 Imposta cedolaredel secca quadrocedolare secca 21% sufficienti cedolare secca 19% secca abitativa e concesso concordato” ,00 ,00 ,00 ,00 in affitto a “canone ,00 ,00 sere compilato un ulteriore quadro RB numerando RB11 Cedolare secca risultante dal Mod. 730/2013 (articolo 2, comma 3, articolo 5, comma 2 e aarticolo 8 Acconti sospesi Imposta credito Imposta a debito progressivamente l’apposita casella “Mod. postarimborsata dal sostituto credito compensato F24 IMU trattenuta dal n.” sostituto della Legge n. 431/98); ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 in alto a destra dei modell utilizzati. Estremi di registrazione del contratto Contratti non di Mod. N. N. di rigo Sezione II 9 - unità nonAnno rientra superiori a 30che gg presentazione dich. ICIin nessuno dei Data Serie Numero e sottonumero Codiceimmobiliare ufficio Dati relativi ai contratti RB21 casi indicati con i codici da 1 a 17. Può trattarsi, ad / Sezione I del quadro RB devono essere indidiNella locazione RB22 esempio, di: / cati anche i dati degli immobili non affittati (per RB23 / - immobili senza luce, acqua e gas e di fatto non utiesempio, abitazione principale, immobili a dispoImponibile Acconto Sezione III Acconto IRPEF Differenza lizzati; addizionale comunale addizionale comunale sizione o dati in uso gratuito) il cui reddito non Immobili storici RB31 Ricalcolo degli acconti 2012 ,00 ,00 ,00 (ad - pertinenza,00di un immobile tenuto a disposizione viene tassato ai fini Irpef, in quanto per tali fabIndeterminato/Determinato Redditi RC1 Tipologia reddito QUADRO RC ,00 esempio il box della casa al mare); bricati l’Imu sostituisce l’Irpef e le relative addiREDDITI RC2 ,00 - immobile tenuto a disposizione in Italia da contriDIzionali. LAVORO Nel quadro RB vanno indicati anche gli RC3 DIPENDENTE ,00posbuenti residenti all’estero (se il residente all’estero già assoggettati a tassazione Premi già assoggettati ad imposta Imposta Sostitutiva Importi art. 51, comma 6 Tuir (Punto 255 CUD 2013) Eimmobili ASSIMILATI per i quali si è Premi optato per la cedolare CUD 2013) INCREMENTO ordinaria (Punto 251 CUD 2013) sostitutiva (Punto 251 CUD 2013) Non imponibili Non imponibili assog. imp. sotitutiva siede(Punto più252abitazioni a disposizione, questo codice può Sezione I sugli affitti. PRODUTTIVITÀ secca ,00 ,00 ,00 essere indicato ,00 solo per una di queste) oppure se,00l’im- Come si compila il Quadro RB (Sezione I) 13 1 2 3 13 1 14 15 4 5 3 7 6 14 2 16 8 5 10 9 15 4 17 16 7 6 8 10 9 13 14 15 16 17 13 14 15 16 17 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 1 7 2 1 1 2 11 12 8 3 4 3 2 Redditi di lavoro RC4 (compilare solo Opzione o rettifica dipendente e assimilati Imp. Sost. nei casi previsti Tass. Ord 12 17 1 1 11 3 5 4 Premi assoggettati ad imposta sostitutiva Premi assoggettati a tassazione ordinaria da assoggettare ad imposta sostitutiva da assoggettare a tassazione ordinaria Eccedenza di imposta sostitutiva Imposta sostitutiva a debito trattenuta e/o versata (o permobile è già utilizzato come abitazione principale ,00 ,00 ,00 Colonna 1 - Rendita tinenza di abitazione principale) da contribuenti trasferiti in Italia RC1+ catastale RC2 + RC3 + RC4rivalutata col. 8 – (minore tra RC4 5%. col. 1 e RC4 col. – 9) RC5 col.1 VaRientro indicata la rendita del temporaneamente in un altro comune; RC5 Riportare in RN1 col.5 Quota esentenon frontalieri (di cui L.S.U. ) TOTALE Per i fabbricati non censiti o con rendita più - ,00 immobile di proprietà,00condominiale (locali ,00 per la Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni) Lavoro dipendente RC6 Pensione adeguata (ad esempio perché sono intervenute portineria, alloggio del portiere, autorimesse collettive, Sezione II RC7 Assegno del coniuge ,00 variazioni strutturali o di destinazioni permanenti, ecc.) edRedditi è dichiarato dal singolo condomino; Altri redditi assimilati a quelli dise lavoro - abitazione o pertinenza,00data in uso gratuito a un proanche dovuteRC8ad accorpamenti di più unità dipendente Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5 TOTALE ,00 prio Ritenute familiare a patto che lo stesso vi dimori abitualmente immobiliari che RC9 influiscono sul l’am montareRitenute della Ritenute saldo acconto Ritenute acconto Ritenute IRPEF Sezione III addizionaleanagrafica, comunale 2012 oppure addizionale regionale comunale 2012 addizionale se comunale 2013 eaddizionale ciò risulti dall’iscrizione si tratta di (puntocatastale 5 del CUD2013 presunta. rendita) indicare la rendita Se la Ritenute IRPEF e (punto 11 del CUD2013) RC10 (punto 6 del CUD2013) (punto 10 del CUD2013) (punto 13 del CUD2013) e RC4 colonna 11) addizionali regionale immobili in comproprietà utilizzati integralmente come rendita del fabbricato è stata aggiornata, indicare la e comunale all’IRPEF ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 abitazione principale di uno o più comproprietari diversi nuova attribuita. Sezione rendita IV RC11 Ritenute per lavori socialmente utili ,00 Ritenute per immobili lavori dal dichiarante. Indicando questo codice non sono dovuPer gli riconosciuti di interesse storico RC12 Addizionale regionale all’IRPEF socialmente utili ,00 te l’Irpef e relative addizionali sostituite dall’Imu. Reddito al netto del contributo di Contributo o Sezione artistico, va indicata la rendita catastale “effettiva” di solidarietà trattenuto V Detrazione personale Dati contributo perequazione (Punto 136 CUD 2013) (Punto 138 CUD 2013) sicurezza Comparto del sicurezza ridotta 50%RC13 (e comparto non più quella determinata,00 RC14 di solidarietà (punto 118 del CUD2013) e altri dati ,00 ,00 I nuovi codici 11 e 12 devono essere utilizzati mediante l'applicazione tra terreno le tariffe di unità immobiliare (*) Barrare ladella casella seminore si tratta dello stesso o della stessa del rigo precedente. quando una parte dell’abitazione principale estimo previste per le abitazioni). Al riguardo si veda viene concessa in locazione. quanto precisato a pag. 19. 4 In particolare, il codice 11 va indicato se l’affitto è a Colonna 2 - Utilizzo canone libero o con i vecchi “patti in deroga”, mentre Vanno evidenziati, riportando i codici sottoelencati, i il c odice 12 se si tratta di immobile affittato a canone seguenti casi: concordato, situato in uno dei comuni ad alta densità 1 - immobile utilizzato come abitazione principale. Se abitativa. Chi ha optato per la cedolare secca deve anl’appartamento viene in parte anche affittato si deve utiche ricordarsi di barrare la casella di colonna 11 (Celizzare il nuovo codice 11 o 12 che vedremo in seguito; dolare secca) e compilare la sezione II del quadro RB; 2 - unità immobiliare tenuta a disposizione per la 14 - immobile situato in Abruzzo e concesso in locaquale si applica l'aumento di un terzo della rendita catazione a soggetti residenti o stabilmente dimoranti nei stale rivalutata. Indicando questo codice non sono dovuterritori colpiti dal terremoto dell’aprile 2009, le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili; te l’Irpef e relative addizionali sostituite dall’Imu; nelle istruzioni) 6 7 8 ,00 9 10 1 11 3 2 1 1 2 2 1 2 3 4 1 5 2 INS aprile 2013_1-33:INS_aprile_2007_1-27 29-03-2013 9:46 Pagina 18 18 Aprile 2013 15 - immobile situato in Abruzzo e concesso in comodato a soggetti residenti o stabilmente dimoranti nei territori colpiti dal terremoto le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili. Indicando questo codice non sono dovute l’Irpef e relative addizionali, sostituite dall’Imu. L’ammontare del canone è quello che risulta dal contratto di locazione, compresa l’eventuale rivalutazione Istat e la maggiorazione percepita in caso di sublocazione ed escluse le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili, se sono comprese nel canone. In caso di comproprietà il canone va indicato per intero a prescindere dalla quota di possesso. Se, invece, il fabbricato è stato posseduto per una parte di anno va indicato il canone relativo al periodo di possesso. Stesso discorso se il fabbricato è concesso in locazione solo per una parte dell’anno: il canone da riportare nella colonna 6 va considerato in proporzione ai giorni (colonna 3) di durata della locazione. Il canone di locazione deve essere indicato anche se il contratto di affitto è stato stipulato da uno solo dei comproprietari o contitolari del diritto reale. Se l’immobile è in comproprieta, ma è dato in locazione soltanto da uno o più proprietari per la propria quota (per esempio immobile posseduto da 3 fratelli dato in affitto ad uno di questi dagli altri 2) nella colonna 6 si deve indicare soltanto la quota del canone annuo che spetta al contribuente e nella colonna 7 “casi particolari” va indicato il codice “5”. Per gli immobili situati in Abruzzo e dati in locazione a famiglie rimaste senza abitazione a causa del terremoto (codice 14) è prevista una riduzione del 30% del relativo reddito. A tal fine è necessario compilare la sezione II del quadro B “Dati relativi ai contratti di locazione” (vedi pag. 27). Se, invece, si è optato per la cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 e va compilata la Sezione II del quadro RB. Il reddito va indicato nella colonna 14 (aliquota 21%) o colonna 15 (aliquota 19%). Al riguardo si veda quanto precisato alle pagine 22 e 23. Colonna 3 - Giorni di possesso Riportare il periodo di possesso espresso in giorni (365 se per tutto l'anno). Per i fabbricati di nuova costruzione il reddito relativo va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è pronto all'uso o è stato comunque utilizzato dal possessore. Non devono essere dichiarati i canoni derivanti da contratto di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti a patto che, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, si sia concluso il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità dell’inquilino. In tal caso deve comunque essere dichiarata la rendita catastale. Colonna 4 - Percentuale di possesso Indicare la quota di possesso espressa in percentuale (100% se per intero). Colonne 5 e 6 - Canone di locazione Se il canone di affitto si riferisce, oltre che alla abitazioPer gli immobili concessi in locazione, nella colonna 5 ne, anche alle sue pertinenze (box, cantina, ecc.) iscritte va indicato uno dei seguenti codici, corrispondente alla in catasto con autonoma rendita, indicare nella colonna percentuale del canone che dovrà essere riportato nella 6 per ciascuna unità immobiliare la quota del canone ad successiva colonna 6: essa relativa; quest'ultima va determinata ripartendo il “1” - se si applica la tassazione ordinaria ed il canone canone stesso in misura proporzionale alla rendita catadi locazione viene tassato per l’85% (come avviene nella stale di ciascuna unità immobiliare. maggior parte dei casi); “2” - se si applica la tassazione ordinaria e l’immobile ESEMPIO dato in affitto è situato nella città di Venezia centro e nelProprietario di un appartamento (R.C. rivalutata euro le isole della Giudecca, Murano e Burano (tassazione sul 1.400,00) e di un box (R.C. rivalutata euro 240,00) affittati 75% del canone); con un unico contratto di affitto a euro 8.400,00 annue “3” - se si è optato per la cedolare secca e, pertanto, il (senza opzione per la cedolare secca). canone di locazione va dichiarato per intero; Quota del canone relativo all’abitazione “4” - se si tratta di immobile storico affittato con appli8.400,00 cazione della tassazione ordinaria (tassazione sul 65% € –––––––––– X 1.400,00 = € 7.171,00 (*) 1.640,00 del canone). Quota del canone relativo al box Nella colonna 6 deve essere indicato: ● l’85% del canone di locazione, se nella colonna 5 8.400,00 2012 € –––––––––– X 240,00 = PERIODO D’IMPOSTA € 1.229,00 (codice canone) è stato scritto “1”; 1.640,00 (*) CODICE FISCALE € 8.400,00 _______ ● il 75% del canone di locazione, se nella colonna 5, (*) (1.400,00 + 240,00). è stato indicato il codice “2”; ● il 100% del canone di locazione, se nella colonna 5, PERSONE FISICHE Nella colonna 6 di ciascun rigo deve essere indicato (arREDDITI è stato indicato il codice “3”; rotondato) l’85% della quota di canone di locazione e, 2013 – Redditi deil’abitazione fabbricati € 6.095,00 e per il box € 1.045,00 ● il 65% del canonegenzia se nella colonna 5 è statoQUADRO ripor- RBquindi, per QUADRO RC(vedi – Redditi di lavoro dipendente tato il codice 4. fac-simile Modello in basso). ntrate Mod. N. QUADRO RB Rendita catastale 1 REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI RB1 ,00 Utilizzo 3 2 giorni 3 Tassazione ordinaria REDDITI IMPONIBILI 13 6.095 Rendita catastale 1 RB2 240 ,00 Utilizzo 3 2 giorni 3 365 Tassazione ordinaria REDDITI IMPONIBILI 13 1.045 Indicare l’85% delle quote catastale del canone diRendita affitto 1 RB3 ,00 REDDITI IMPONIBILI ,00 Utilizzo 2 1 ,00 6 6.095 ,00 Cedolare secca 21% Cedolare secca 19% 15 ,00 4 100 5 1 6 1.045 ,00 Cedolare secca 21% Cedolare secca 19% 14 15 ,00 5 ,00 Canone di locazione Possesso Codice percentuale canone 6 ,00 14 15 3 4 Utilizzo 2 giorni Utilizzo 6 ,00 Cedolare secca 21% Cedolare secca 19% 15 ,00 4 5 ,00 Canone di locazione Possesso Codice percentuale canone 6 ,00 Cedolare secca 19% 14 15 Possesso Codice giorni percentuale canone 9 H501 ,00 Canone di locazione Codice Comune Casi Continuaparticolari zione (*) 7 8 9 IMU dovuta per il 2012 2.374 10 H501 10 7 8 9 REDDITI NON IMPONIBILI 7 8 10 16 Codice Comune 9 10 Codice Comune 7 8 9 REDDITI NON IMPONIBILI Casi Continuaparticolari zione (*) 10 16 Codice Comune ,00 11 12 ,00 Cedolare Esenzione secca IMU 11 12 Immobili non locati 17 ,00 ,00 12 Cedolare Esenzione secca IMU 17 IMU dovuta per il 2012 Abitazione principale 11 Immobili non locati ,00 ,00 ,00 Immobili non locati IMU dovuta per il 2012 Abitazione principale REDDITI NON IMPONIBILI 16 12 Cedolare Esenzione secca IMU 17 ,00 ,00 11 Immobili non locati IMU dovuta per il 2012 Abitazione principale Cedolare Esenzione secca IMU 17 407 ,00 ,00 Codice Comune ,00 IMU dovuta per il 2012 Abitazione principale REDDITI NON IMPONIBILI 16 Casi Continuaparticolari zione (*) Cedolare secca 21% ,00 8 Casi Continuaparticolari zione (*) 14 3 ,00 5 ,00 Canone di locazione Possesso Codice giorni percentuale canone Utilizzo 2 ,00 7 Casi Continuaparticolari zione (*) 13 ,00 Codice Comune Casi Continuaparticolari zione (*) Abitazione principale REDDITI Il codice 1 è per gli NON IMPONIBILI 16 ,00 ,00 affitti tassati all’85% Canone di locazione Possesso Codice percentuale canone 4 Tassazione ordinaria REDDITI IMPONIBILI 13 Rendita catastale 1 Cedolare secca 19% Rendita catastale ,00 5 Cedolare secca 21% Tassazione ordinaria REDDITI IMPONIBILI 13 1 100 14 3 ,00 RB5 4 Tassazione ordinaria Rendita catastale RB4 giorni Canone di locazione Possesso Codice percentuale canone 365 ,00 Sezione I Redditi dei fabbricati Esclusi i fabbricati all’estero da includere nel Quadro RL 1.400 ,00 Cedolare Esenzione secca IMU 11 12 Immobili non locati 17 IMU dovuta per il 2012 ,00 Cedolare Esenzione secca IMU INS aprile 2013_1-33:INS_aprile_2007_1-27 29-03-2013 9:46 Pagina 19 Aprile 2013 19 Colonna 7 - Casi particolari Colonna 8 - Continuazione Vanno evidenziati, riportando i codici sottoelencati, i seguenti casi: 1 - unità immobiliari distrutte o inagibili a seguito di eventi sismici o altri eventi calamitosi, ed esclusi per legge da tassazione (a condizione che sia stato rilasciato un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità del fabbricato). Questo codice va utilizzato anche per gli immobili distrutti o inagibili a seguito del sisma nel Nord Italia del 20 e 29 maggio 2012; 3 - unità immobiliari inagibili per altre cause ed è stata richiesta la revisione della rendita catastale. Barrare la casella per indicare che si tratta dello stesso fabbricato del rigo precedente. In entrambi i casi (1 e 3) si deve indicare il codice 9 nella colonna 2, “Utilizzo” (al riguardo si veda quanto precisato per gli immobili inagibili a pag. 24). 4 - unità immobiliare per la quale non sono stati percepiti i canoni di locazione, come risulta dal provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità dell’inquilino; 5 - immobile posseduto in comproprietà e dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari per la propria quota (es.: immobile posseduto da tre soggetti locato ad uno di essi dagli altri due). In tal caso nella colonna 6 va indicata soltanto la quota del canone annuo di locazione che spetta al contribuente e non l’intero canone annuo; 6 - immobile dato in affitto a soggetti che si trovano in particolari condizioni di disagio abitativo (ad esempio: soggetti che nel proprio nucleo familiare hanno ultrasessantacinquenni o handicappati gravi) per i quali è intervenuta la sospensione del provvedimento di sfratto fino tutto il 2013. Colonne 9 e 10 - Comune e Imu dovuta Nella colonna 9 indicare il codice catastale del comune dove è situato l’immobile (ad esempio, H501 per Roma, F839 per Napoli, F205 per Milano, ecc.). Se i dati del fabbricato sono indicati su più righi, il codice catastale deve essere riportato solo sul primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato. Per ciascuna unità immobiliare nella colonna 10 deve essere indicato l’importo dell’Imu dovuta per il 2012 (acconto e saldo anche se non è stato pagato o pagato meno del dovuto). Se l’immobile è in comproprietà, nella casella 10 va indicata l’Imu dovuta in base alla percentuale di possesso. Se i dati del fabbricato sono indicati su più righi, l’importo dell’Imu deve essere riportato solo sul primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato. Per gli immobili che rientrano nei casi di esenzione previsti dal Comune e per gli immobili condominiali, per i quali l’Imu viene pagata dall’amministratore di condominio, la colonna 10 non deve essere compilata. Colonna 11 - Cedolare secca La casella presente nella colonna 11 deve essere barrata da chi ha optato per la cedolare secca sulle locazioni (si veda il box di pag. 22 e 23). La nuova casella di colonna 12 va barrata se il fabbricato è esente da Imu. In questo caso sul reddito del fabbricato sono dovute l’Irpef e le relative addizionali, anche se l’immobile è sfitto. IMMOBILI STORICI AFFITTATI on la denuncia dei redditi di quest’anno cambia notevolmente il trattamento fiscale degli immobili storici vincolati dati in locazione, senza opzione per la cedolare secca. E’ stato, infatti, eliminato il vantaggioso trattamento fiscale che consentiva di non dichiarare il canone di locazione, ma solo la rendita catastale, che tra l’altro veniva determinata applicando la tariffa d’estimo più bassa tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria in cui era situato il fabbricato. D’ora in poi per calcolare il reddito dell’immobi- C le storico dato in affitto (senza cedolare secca) occorre confrontare il canone annuo di locazione ridotto del 35% e la rendita catastale “effettiva”, rivalutata del 5% e poi ridotta del 50%. L’importo più alto costituisce il reddito imponibile ai fini Irpef. Se, invece, si è optato per la cedolare secca si applicano le regole previste per tale regime e, pertanto, sul 100% del canone di locazione è dovuta l’imposta sostitutiva del 21% (19% se si tratta di affitto a canone “concordato”). REDDITO IMPONIBILE ALIQUOTA Affitto (regime ordinario) Il valore più alto tra: - rendita catastale (rivalutata) ridotta del 50% e IRPEF marginale - 65% del canone di locazione Affitto con cedolare secca Il valore più alto tra: - rendita catastale (rivalutata) ridotta del 50% e - 100% del canone di locazione - 19% affitto a canone concordato - 21% negli altri casi Case storiche adibite ad abitazione principale Case storiche a disposizione Altri immobili storici non locati Non sono dovute IRPEF e addizionali, poiché sono già comprese nell’IMU INS aprile 2013_1-33:INS_aprile_2007_1-27 29-03-2013 9:46 Pagina 20 20 Aprile 2013 Colonne 13, 16 e 17 – Tassazione ordinaria e fabbricati non tassati riportato il codice 1 e/o 5 nella colonna 2 “utilizzo” ): indicare nella colonna 16 (Abitazione principale) la rendita catastale (colonna 1) rapportata ai giorni e alla quota di possesso. Per approfondimento si rimanda pag. 25; - immobile non locato o non tenuto a disposizione (cioè è stato riportato nella colonna 2 “utilizzo” il codice 9 e 10): indicare nella colonna 17 (Immobili non locati) l’importo della rendita catastale (colonna 1) rapportato ai giorni e alla percentuale di possesso; - immobile tenuto a disposizione (codice 2 nel campo “Utilizzo” di colonna 2): indicare nella colonna 17 (Immobili non locati) l’importo della rendita catastale (colonna 1) maggiorato di un terzo, rapportato ai giorni e alla percentuale di possesso; - immobile affittato a libero mercato o col vecchio “patto in deroga” (codice 3 nella colonna 2 “Utilizzo”): indicare nella colonna 13 (Tassazione or- Nella colonna 13 deve essere indicato il reddito dei fabbricati soggetti a tassazione ordinaria e cioè quelli concessi in locazione senza opzione per la cedolare secca. Le nuove colonne 16 e 17, invece, servono per indicare il reddito “non imponibile” rispettivamente, dell’abitazione principale e dei fabbricati non locati, i quali ricordiamo non pagano Irpef né addizionali, sostituite dall’Imu (vedi box). Per gli immobili affittati con opzione per la cedolare secca si devono compilare le colonne 14 e 15 a cui si rimanda. Vediamo ora le situazioni che si possono presentare più di frequente e quale colonna deve essere compilata. FABBRICATO INDICATO SU UN SOLO RIGO: - abitazione principale e pertinenze (cioè è stato IMMOBILI SFITTI (rivalutata del 5% e maggiorata di 1/3 per gli immobili a disposizione) sia pari a 2.500 euro. Finora questo “reddito” veniva sommato agli altri eventuali redditi posseduti dal signor Antonio e scontava sia l’Irpef che le relative addizionali. Dal 2012, introdotta l’Imu, il reddito dell’immobile sfitto non viene più tassato (anche se deve essere indicato nel quadro RB nella nuova colonna 17). Nel prospetto che segue riportiamo alcuni casi in cui il reddito non è imponibile. al 2012 l’Imu sostituisce anche l’Irpef e le relative addizionali dovute sul reddito dei fabbricati non locati, compresi quelli dati in comodato gratuito. In pratica, se il signor Antonio è proprietario di una seconda casa (o di un appartamento o locale sfitto), deve sempre indicare il fabbricato nel quadro RB, ma a partire da questa denuncia dei redditi non pagherà né Irpef, né addizionali comunali e regionali, perché tali imposte sono sostituite dall’Imu. Supponiamo, per esempio che la rendita catastale D UTILIZZO Abitazione principale e relative pertinenze CODICE UTILIZZO (COL. 2) IRPEF DOVUTA (*) DOVE VA IL REDDITO “NON IMPONIBILE” 1e5 NO (**) Colonna 16 Immobile destinato ad uso promiscuo per attività professionali, artigianali o di impresa 6 NO Colonna 16 o 17 Residenze secondarie sfitte 2 NO Colonna 17 Altri immobili sfitti (negozi, uffici, botteghe, ecc.) 9 NO Colonna 17 Immobile dato in uso gratuito ad un familiare che vi risiede 10 NO Colonna 17 Pertinenze di residenze secondarie 9 NO Colonna 17 Immobile tenuto a disposizione da cittadini che abitano temporaneamente all’estero 9 NO Colonna 17 Immobili di proprietà condominiali (es. alloggio del portiere) 9 NO Colonna 17 Immobili situati in Abruzzo dati in comodato a famiglie senza casa dopo il terremoto 15 NO Colonna 17 (*) Comprese le addizionali regionale e comunale. (**) Fino all’anno scorso il reddito concorreva a formare il reddito complessivo Irpef e poi spettava una deduzione dal reddito di pari importo. Dal 2012, invece, il reddito non viene per niente considerato, anche se va indicato tra i “redditi non imponibili”del quadro RB. Affitto solo per una parte dell’anno. Se l’immobile è rimasto sfitto solo per una parte del 2012, il reddito è escluso dall’imponibile Irpef solo per questo periodo. Per i restanti mesi in cui l’immobile è stato affittato, invece, il relativo reddito è soggetto ad Irpef con le regole ordinarie (o della cedolare secca in caso di opzione per la tassa piatta). ESEMPIO Negozio (rendita rivalutata 3.000 euro) tenuto a disposizione fino al 31 maggio 2012 e poi affittato a 12.000 euro l’anno. Per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 maggio 2012 non è dovuta l’Irpef, in quanto sostituita dall’Imu. Il reddito “non imponibile” di questo periodo deve essere, comunque, indicato nella colonna 17 del quadro RB. Da giugno a dicembre 2012, invece, il reddito dell’immobile è soggetto ad Irpef. INS aprile 2013_1-33:INS_aprile_2007_1-27 29-03-2013 9:46 Pagina 21 PERIODO D’IMPOSTA 2012 CODICE FISCALE PERSONE FISICHE REDDITI 2013 Aprile 2013 genzia ntrate QUADRO RB REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI Rendita catastale 1 giorni 4 Tassazione ordinaria REDDITI IMPONIBILI 13 Rendita catastale 1 Utilizzo ,00 1 Utilizzo 2 ,00 RB3 REDDITI IMPONIBILI 1 Cedolare secca 19% 15 ,00 5 ,00 Canone di locazione Possesso Codice percentuale canone 6 ,00 Cedolare secca 21% Cedolare secca 19% 15 ,00 4 5 ,00 Canone di locazione Possesso Codice percentuale canone 6 ,00 Cedolare secca 19% 13 14 15 3 4 Tassazione ordinaria REDDITI IMPONIBILI 13 ,00 Utilizzo 5 ,00 Canone di locazione Possesso Codice giorni percentuale canone 2 Rendita catastale ,00 6 ,00 Cedolare secca 21% Cedolare secca 19% 15 ,00 Canone Possesso Codice percentuale canone 10 IMU dovuta per il 2012 ,00 Codice Comune 8 7 9 10 8 9 REDDITI NON IMPONIBILI 7 8 10 9 10 11 17 12 ,00 Cedolare Esenzione secca IMU 11 ,00 12 Immobili non locati 17 IMU dovuta Codice Continua- ,00 Immobili non locati IMU dovuta per il 2012 ,00 12 Cedolare Esenzione secca IMU ,00 Abitazione principale REDDITI NON IMPONIBILI 16 Casi 11 Immobili non locati IMU dovuta per il 2012 ,00 Codice Comune ,00 Cedolare Esenzione secca IMU 17 Abitazione principale 16 12 Immobili non locati ,00 ,00 7 11 17 IMU dovuta per il 2012 Abitazione principale REDDITI NON IMPONIBILI 16 Codice Comune Cedolare Esenzione secca IMU ,00 Abitazione principale REDDITI NON IMPONIBILI 16 Casi Continuaparticolari zione (*) 14 ,00 9 Casi Continuaparticolari zione (*) Cedolare secca 21% ,00 8 Casi Continuaparticolari zione (*) 14 3 Utilizzo ,00 ,00 7 Mod. N. Codice Comune Casi Continuaparticolari zione (*) Tassazione ordinaria Rendita catastale RB4 giorni 6 Cedolare secca 21% 4 Tassazione ordinaria REDDITI IMPONIBILI 13 Rendita catastale 5 14 3 2 ,00 RB2 giorni Canone di locazione Possesso Codice percentuale canone 3 ,00 Sezione I Redditi dei fabbricati Esclusi i fabbricati all’estero da includere nel Quadro RL Utilizzo 2 ,00 RB1 21 QUADRO RB – Redditi dei fabbricati QUADRO RC – Redditi di lavoro dipendente ,00 Cedolare Esenzione di locazione secca IMU per il 2012 Comune particolari zione (*) (Redditi non imponibili, abitazione principale e imdinaria) il maggiore tra l’importo di colonna 1, rap,00 ,00 ,00 mobili non locati) valgono le regole appena viste. portato ai giorni eRB5 alla quota di possesso, e quello di Cedolare secca 21% Immobili non locati Cedolare secca 19% Abitazione principale Tassazione ordinaria REDDITI REDDITI IMPONIBILI moltiplicato per la NON IMPONIBILI colonna 6 (canone di locazione) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 Canone Possesso Codice Se, invece, Esenzione il dovuta Cedolare Codicerigo IMU in almeno un è stato indicato Casi Continuapercentuale di possesso; Rendita catastale Utilizzo di locazione giorni percentuale canone per il 2012 secca IMU Comune particolari zione (*) canone di locazione - senza opzione,00per la cedo- immobile affittato ad “equo ,00 canone” (codice 4 ,00 RB6 lareCedolare secca il contribuente deve: nel campo “Utilizzo” di colonna 2): Tassazione indicare nella co-secca 21% Cedolare Immobili non locati secca -19% Abitazione principale ordinaria REDDITI REDDITI IMPONIBILI NON IMPONIBILI la relativa ,00 ● calcolare ,00 per ogni rigo del fabbricato ,00 ,00 lonna 13 (Tassazione ordinaria) l’importo di,00colonna REDDITI REDDITI RB10 TOTALI ,00 è stato ,00 ,00 ,00 ,00 di IMPONIBILI NON IMPONIBILI quota di rendita rapportando la rendita catastale 6 rapportato alla percentuale di possesso. Se Eccedenza Eccedenza Imposta Imposta Totale imposta Acconti versati terzo dichiarazione precedente compensata Mod. F24 Imposta cedolare secca particolare cedolare 4 secca 21% cedolare 19% secca 1 (eventualmente maggiorata di un indicato il caso (canoni non secca riscossi) e cedolarecolonna ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 nuquando l’immobile,00 è tenuto a disposizione) al nella colonna 6 non RB11è stato indicato nessun importo, Cedolare secca risultante dal Mod. 730/2013 Acconti sospesi Imposta a credito Imposta a debito compensato F24 IMU rimborsatamero dal sostituto di credito trattenuta dal sostituto giorni e alla percentuale di possesso (colonnella colonna 13 riportare la rendita catastale rappor,00 ,00 ,00 ,00 necontratto 3,00e 4). Sommare successivamente gli importi,00deltata ai giorni e alla percentuale di possesso; Estremi di registrazione del Contratti non Anno di Mod. N. N. di rigo Sezione II superiori a 30 gg presentazione dich. ICI Data Serie Numero e sottonumero Codice ufficio le quote di rendita; -Datiimmobile a canone convenzionale relativi ai contrattiaffittato RB21 / di locazione ● calcolare per ogni rigo nel quale è presente il ca(cioè 3+2) (codiceRB22 8 nella colonna 2 “Utilizzo”) indi/ none di locazione la relativa quota di canone moltiplicare nella colonnaRB23 13 il maggiore tra l’importo di co/ Imponibile Acconto cando il IRPEF canone di addizionale affitto (colonna 6) per la percenSezione1III (rendita catastale) rapportato ai giorni lonna e alla Acconto Differenza comunale addizionale comunale Ricalcolo degli acconti 2012 6, rapportato ,00 tuale di possesso Immobili valori ,00 (colonna 4); in ,00presenza di più ,00 quota distorici possessoRB31 e quello di colonna reddito Indeterminato/Determinato Redditidi canone. Il canone RC1 Tipologia QUADRO ,00 sommare gli importi delle quote alla quota RC di possesso, ridotto del 30% (vedi esempio REDDITI RC2 regole valgono per gli immobili di locazione è pari a zero se nella colonna 7 “casi,00para pag. 27). Le stesse DI LAVORO RC3 DIPENDENTE ,00 per ticolari”Imposta è Sostitutiva stato indicato il codice 6 (agevolazione situati in Abruzzo e dati in locazione a soggetti terPremi già assoggettati a tassazione Premi già assoggettati ad imposta Importi art. 51, comma 6 Tuir (Punto 255 CUD 2013) E ASSIMILATI (Punto 252 CUD 2013) INCREMENTO ordinaria (Punto 251 CUD 2013) sostitutiva (Punto 251 CUD 2013) Non imponibili di sfratto). Non imponibiliPer assog. imp. sotitutiva sospensione della procedura determiremotati colonna 2 “Utilizzo”); Sezione I (codice 14 nella PRODUTTIVITÀ ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 di lavoro situato nare ila tassazione reddito delImposta fabbricato occorre verificare RC4 (compilare solo -Redditi immobile in Abruzzo e concesso co-sostitutiva Premi assoggettati ordinaria da Eccedenzapoi di imposta sostitutiva Premi assoggettatiin ad imposta Opzione o rettifica sostitutiva a debito dipendente e assimilati assoggettare ad imposta sostitutiva trattenuta e/o versata Imp. Sost. da assoggettare a tassazione ordinaria nei casi previsti Tass. Ord situazioni interessa il fabbricato: modato a soggetti terremotati (codice 15 nella co- ,00 quali delle seguenti nelle istruzioni) ,00 ,00 ,00 a) se nel campo “Utilizzo” (colonna 2) di almeno in Italia lonnaRientro 2 “Utilizzo”): indicare nella colonna 17 (ImmoRC1+ RC2 + RC3 + RC4 col. 8 – (minore tra RC4 col. 1 e RC4 col. – 9) RC5 col.1 col.5 un rigo è indicato il codice 8 o 14 (affitto a canone bili non locati) il RC5 70%Riportare dellain RN1 rendita catastale di coQuota esente frontalieri ,00 ) TOTALE ,00 (di cui L.S.U. ,00 convenzionale oppure a soggetti terremotati): Periodo die lavoro per i quali spettanodi le detrazioni) Lavoro dipendente Pensione lonna 1 rapportataRC6 ai giorni alla(giorni percentuale posSezione II - prendere il maggiore,00tra il totale delle quote di RC7 Assegno del coniuge Redditi sesso; Altri redditi assimilati RC8 rendita ed il totale delle ,00 quote di canone di locazio-a quelli immobile affittato a comproprietari: se nella di lavoro dipendente RC9 Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 5 ,00 ne ecol. calcolare su tale valore ilTOTALE 70%; casella “casi particolari” di colonna 7 è stato indicato Ritenute saldo Ritenute Ritenute acconto Ritenute acconto Ritenute IRPEF Sezione III riportare l’importo così determinato nella colonna addizionale comunale 2012 il codice 5e (percentuale (punto di 5locazione diversa dalla addizionale regionale addizionale comunale 2012 addizionale comunale 2013 del CUD2013 Ritenute IRPEF (punto 11 del CUD2013) RC10 (punto 6 del CUD2013) 10 del CUD2013) CUD2013) e RC4 colonna 11) addizionali regionale 13(punto del primo rigo del quadro RB in (punto cui 13 il del fabbricato è percentuale di possesso) il canone di locazione da e comunale all’IRPEF ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 stato indicato. considerare per il RC11 calcolo del reddito imponibile non Sezione IV Ritenute per lavori socialmente utili ,00 per lavori alla percentuale di possesso, in quanto b) se in tutti i righi nei quali è presente il canone va Ritenute rapportato RC12 Addizionale regionale all’IRPEF socialmente utili ,00 Reddito al netto del contributo di locazione perequazione (colonna 6) è diindicato nel campo Contributo di solidarietà trattenuto in Sezione questo caso il canone di personale colonna 5 rappresenta V Detrazione (Punto 136 CUD 2013) Dati contributo (Punto 138 CUD 2013) sicurezza RC13 comparto sicurezza RC14 di solidarietà “Utilizzo” (colonna 2) il codice 4, riportare il totale giàComparto la quota che spetta al contribuente. (punto 118 del CUD2013) e altri dati ,00 ,00 ,00 (*) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo precedente. delle quote di canone di locazione nella colonna 13 del primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è Se è stata barrata la casella di colonna 12 “Esenzione Imu” il reddito calcolato con le mo- 4 stato indicato. dalità appena viste va riportato nella colonna Colonne 14 e 15 – Imponibile 13 (imponibile tassazione ordinaria) anziché nella colonna 17 (Immobili non locati). cedolare secca In queste colonne va indicato il reddito del fabbriFABBRICATO INDICATO IN PIU’ RIGHI cato soggetto alla cedolare secca con l’aliquota del Se i dati del fabbricato sono stati indicati in più ri21% (immobile per il quale è stato indicato nella coghi (ad esempio, perché è variato nel corso del 2012 lonna 2 il codice di “utilizzo” 3, 4, 11, 12 e 14 con l’utilizzo o la quota di possesso), ma in nessuno di canone), oppure soggetto all’aliquota agevolata del questi è stato riportato il canone di locazione (colon19% (codice di “utilizzo” 8). Si veda quanto precisana 6) per la compilazione delle colonne 16 e 17 to alle pagine seguenti. 1 giorni 2 3 4 13 1 5 14 2 3 7 6 8 15 4 5 10 9 16 7 6 8 10 9 13 14 15 16 17 13 14 15 16 17 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 1 2 1 3 2 7 3 3 8 8 4 2 1 6 7 5 4 9 10 1 11 3 2 1 1 2 2 1 2 3 4 1 12 11 12 17 1 1 11 5 2 INS aprile 2013_1-33:INS_aprile_2007_1-27 29-03-2013 9:46 Pagina 22 22 Aprile 2013 OPZIONE PER LA CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI er le abitazioni concesse in locazione è sempre valida l’opzione per la cedolare secca. Si tratta, ricordiamo, di un regime di tassazione del canone di locazione degli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze che sostituisce l’IRPEF, le relative addizionali comunali e regionali e l’imposta di registro e di bollo dovute sul contratto di locazione. In altri termini, sul canone di locazione annuo si può pagare un’imposta sostitutiva del 21% per i contratti a canone libero (oppure 19% per i contratti concordati), anziché tassare il reddito del fabbricato stesso con le modalità ordinarie. P L’opzione per la cedolare secca comporta, quindi, che i canoni tassati con l’imposta sostitutiva sono esclusi dal reddito complessivo IRPEF. Va ricordato che per usufruire di questo regime di favore, il locatore deve comunicare preventivamente all’inquilino, tramite lettera raccomandata (è esclusa la consegna a mano), di aver scelto la cedolare secca e di rinunciare (per il periodo di vigenza della cedolare secca) all’aggiornamento del canone a qualsiasi titolo (ad esempio, rivalutazione Istat). L’opzione per la cedolare secca si effettua in sede di registrazione del contratto presso l’Agenzia delle Entrate e vale per tutta la durata della locazione, salva la possibilità di revoca. Per i contratti che durano meno di 30 giorni in un anno (per i quali la registrazione è facoltativa) l’opzione va fatta nella dichiarazione dei redditi. Come si compila il quadro RB Vediamo in sintesi come si compila il quadro RB per gli immobili affittati con cedolare secca. 1) compilare la colonna 2 “utilizzo”per indicare il relativo codice; 2) indicare nella colonna 5 il codice “3” (opzione per la cedolare secca); 3) indicare nella colonna 6 l’importo totale del canone annuo; 4) barrare la casella 11 “cedolare secca”. La casella può essere compilata solo se nella colonna 2 (utilizzo) è stato indicato uno dei seguenti codici: - 3: canone libero; - 4: equo canone; - 8: canone concordato con applicazione dell’aliquota agevolata del 19%; - 11: locazione parziale dell’abitazione principale con canone libero; - 12: locazione parziale dell’abitazione principale a canone agevolato; - 14: locazione agevolata di un immobile situato in Abruzzo. 5) calcolare il reddito imponibile da indicare nelle colonne 14 e 15. Questo è costituito dal maggior importo tra la rendita catastale (colonna 1) rapportata ai giorni e alla percentuale di possesso e il canone di locazione (colonna 6) rapportato alla quota di possesso; 6) calcolare la cedolare secca dovuta per l’anno 2012 (o l’eventuale credito spettante), compilando il rigo RB11; 7) compilare la sezione II del quadro RB “Dati relativi ai contratti di locazione” (rigo da RB21 a RB23, vedi pag. 27). Rigo RB11 - imposta cedolare secca Il rigo RB11 serve per “tirare le somme” e determinare l’importo della cedolare secca da pagare a saldo per il 2012 (oppure l’eventuale credito). I dati da riportare sono i seguenti: - nelle colonne 1 e 2 si calcola l’imposta sostitutiva dovuta e cioè il 21% di quanto riportato nella colonna 14 del rigo RB10 e/o il 19% dell’importo di colonna 15 del rigo RB10. Il totale di queste colonne va riportato nella c ase lla 3; - le nuove colonne 4 e 5 servono per indicare, rispettivamente, il credito 2011 della cedolare secca (risultante dal rigo RX16 colonna 4 di Unico 2012) e l’importo di tale eccedenza eventualmente compensata tramite il Modello F24; - colonna 6, indicare gli acconti versati per l’anno 2012 con il modello F24, compreso l’acconto dovuto e non versato a causa di eventi eccezionali, da indicare anche nella successiva colonna 7; Le colonne 8, 9 e 10 del rigo RB11 riguardano chi presenta il modello Unico per correggere o integrare il 730 già presentato, dal quale risulti un’imposta sostitutiva già trattenuta dal sostituto d’imposta. Per determinare il debito/credito della cedolare secca occorre fare la seguente operazione: col. 3 – col. 4 + col. 5 - col. 6 - col. 8 + col. 9 + col. 10 Se il risultato di tale operazione è positivo (debito) riportare l’importo così ottenuto nella colonna 11 (imposta a debito). Questo importo dovrà essere versato entro gli stessi termini previsti per i pagamenti IRPEF (17 giugno o 17 luglio in unica soluzione o ratealmente). Se, invece, il risultato dell’operazione è negativo, il credito della cedolare secca dovrà essere riportato prima nella colonna 12 del rigo RB11 e anche nella colonna 1 del rigo RX15. Le modalità di calcolo dell’acconto per il 2013 verranno analizzate unitamente al calcolo dell’Irpef nell’inserto di maggio. INS aprile 2013_1-33:INS_aprile_2007_1-27 29-03-2013 9:46 Pagina 23 Aprile 2013 23 LA CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI ESEMPIO Il Signor Verdi è proprietario di un appartamento dato in affitto con contratto a canone libero dal 1° giugno 2010 al 31 maggio 2014. Il canone annuo è pari a 20.000 euro. Il Signor Verdi ha optato per la cedolare secca dall’anno 2011 e per il restante periodo del contratto (cioè fino al 2014, salvo disdetta). L’imposta sostitutiva dovuta per l’anno 2011 è pari a: Cedolare secca 2012 (rigo RB11, colonna 1 € 20.000,00 x 21%) .....................................................€ 4.200,00 – Acconto pagato per il 2012 (rigo RB11, col. 6) ..................................................................................... € 3.990,00 ————————— Saldo dovuto per il 2012 (rigo RB11, col. 11) ........................................................................................€ 210,00 PERIODO D’IMPOSTA 2012 CODICE FISCALE F R N F N C 6 0 A 5 5 H 5 0 1 M PERSONE FISICHE REDDITI 2013 QUADRO RB – Redditi dei fabbricati QUADRO RC – Redditi di lavoro dipendente genzia ntrate QUADRO RB REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI Rendita catastale 1 RB1 Utilizzo 2 ,00 giorni 3 3 ,00 Rendita catastale 1 Utilizzo ,00 RB2 giorni giorni 2 IMPONIBILI 1 2 1 Utilizzo 2 ,00 Imposta cedolare secca 13 Imposta cedolare secca 21% 1 Sezione II Dati relativi ai contratti di locazione RB21 1 1 Cedolare secca 19% 5 Cedolare secca 21% Cedolare secca 19% 15 5 Cedolare secca 19% 15 14 ,00 3 Mod. N. 8 2 3 Data 20/06/10 4 3 2810 5 / RB22 ,00 Codice ufficio RCG 210 ,00 11 12 Immobili non locati ,00 ,00 Acconti versati 6 3.990 ,00 Imposta a credito Imposta a debito 11 12 Cedolare Esenzione secca IMU ,00 ,00 Contratti non superiori a 30 gg 11 Immobili non locati Eccedenza compensata Mod. F24 5 ,00 IMU dovuta per il 2012 ,00 12 Cedolare Esenzione secca IMU 17 17 ,00 11 ,00 16 REDDITI NON IMPONIBILI 10 6 10 9 ,00 Cedolare Esenzione secca IMU 17 17 4 ,00 Estremi di registrazione del contratto Serie Numero e sottonumero Codice Comune 12 Immobili non locati Abitazione principale REDDITI NON IMPONIBILI 16 Eccedenza dichiarazione precedente 4.200 ,00 10 9 17 IMU dovuta per il 2012 ,00 ,00 Totale imposta cedolare secca 9 ,00 ,00 12 ,00 Anno di presentazione dich. ICI 8 7 / / RB31 Ricalcolo degli acconti 2012 QUADRO RC RC1 Tipologia reddito 1 1 Imponibile addizionale comunale Acconto IRPEF Differenza ,00 2 3 ,00 Indeterminato/Determinato Acconto addizionale comunale ,00 2 Redditi 4 ,00 3 ,00 RC2 ,00 RC3 gli estreINCREMENTO mi di registrazioSezione I PRODUTTIVITÀ nedi del Redditi lavorocontratto RC4 (compilare solo ,00 Premi già assoggettati a tassazione Premi già assoggettati ad imposta ordinaria (Punto 251 CUD 2013) sostitutiva (Punto 251 CUD 2013) 1 ,00 Opzione o rettifica Imp. Sost. nei casi previsti Tass. Ord nelle istruzioni) Rientro in Italia 6 7 2 ,00 Importi art. 51, comma 6 Tuir (Punto 255 CUD 2013) Imposta Sostitutiva (Punto 252 CUD 2013) 3 Non imponibili 4 ,00 Premi assoggettati ad imposta sostitutiva Premi assoggettati a tassazione ordinaria da assoggettare ad imposta sostitutiva da assoggettare a tassazione ordinaria 8 ,00 9 ,00 5 ,00 Eccedenza di imposta sostitutiva trattenuta e/o versata Imposta sostitutiva a debito 10 ,00 Non imponibili assog. imp. sotitutiva ,00 11 ,00 RC1+ RC2 + RC3 + RC4 col. 8 – (minore tra RC4 col. 1 e RC4 col. – 9) RC5 col.1 RC5 Riportare in RN1 col.5 Sezione II Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente Sezione III Ritenute IRPEF e addizionali regionale e comunale all’IRPEF Sezione IV Ritenute per lavori socialmente utili Sezione V Comparto sicurezza e altri dati 7 ,00 15 8 ,00 ,00 ,00 ,00 Cedolare secca 21% 10 Codice Comune Casi Continuaparticolari zione (*) 14 ,00 Sezione III Immobili storici dipendente e assimilati Canone di locazione ,00 Abitazione principale REDDITI NON IMPONIBILI 16 ,00 6 ,00 7 12 Immobili non locati 17 IMU dovuta per il 2012 ,00 ,00 11 11 16 9 Casi Continuaparticolari zione (*) 14 RB23 REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE Indicare E ASSIMILATI Canone di locazione 8 ,00 Cedolare Esenzione secca IMU ,00 Abitazione principale REDDITI NON IMPONIBILI 16 ,00 6 ,00 7 ,00 15 ,00 Imposta cedolare secca 19% 8 ,00 N. di rigo 6 12 Immobili non locati 17 10 Codice Comune Casi Continuaparticolari zione (*) X 11 IMU dovuta Cedolare Esenzione Barrare caso per ilin 2012 seccadiIMU applicazione ,00 della cedolare Immobili non locati Abitazione principalesecca Codice Comune 9 0 1 Cedolare Esenzione secca IMU IMU dovuta per il 2012 ,00 NON IMPONIBILI ,00 Canone di locazione 10 9 8 Cedolare secca risultante dal Mod. 730/2013 credito compensato F24 IMU rimborsata dal sostituto trattenuta dal sostituto Acconti sospesi 7 5 4 ,00 2 4.200 ,00 RB11 15 14 3 ,00 REDDITI IMPONIBILI 7 Possesso Codice percentuale canone Tassazione ordinaria REDDITI IMPONIBILI 13 RB10 TOTALI Codice Comune Abitazione principale REDDITI NON IMPONIBILI 16 6 ,00 4 giorni 8 7 ,00 Cedolare secca 21% 3 ,00 RB6 5 4 Tassazione ordinaria REDDITI IMPONIBILI 13 Rendita catastale ,00 Possesso Codice giorni percentuale canone Utilizzo ,00 15 3 ,00 1 14 IMU dovuta per il 2012 2.417 ,00 ,00 ,00 Cedolare secca 19% 10 H501 9 Casi Continuaparticolari zione (*) Cedolare secca 21% 14 Tassazione ordinaria REDDITI IMPONIBILI 13 RB5 Canone di locazione 6 8 Abitazione principale REDDITI NON IMPONIBILI 16 ,00 Possesso Codice giorni percentuale canone 2 Rendita catastale 5 4 ,00 Utilizzo ,00 RB4 Cedolare secca 19% 15 ,00 7 Canone Casi ContinuaIl codice 3 è per di locazione particolari zione (*) gli affitti ,00 con cedolare secca Cedolare secca 21% Cedolare secca 19% REDDITI 3 13 Rendita catastale Cedolare secca 21% 14 20.000 Codice Comune Casi Continuaparticolari zione (*) 20.000 ,00 Possesso Codice percentuale canone Indicare il 100% ,00 delREDDITI canone Tassazione ordinaria 1 RB3 6 3 4 ,00 Utilizzo 5 100 Possesso Codice percentuale canone Tassazione ordinaria REDDITI IMPONIBILI 13 Rendita catastale 4 3 2 Canone di locazione Possesso Codice percentuale canone 365 Tassazione ordinaria REDDITI IMPONIBILI 13 Sezione I Redditi dei fabbricati Esclusi i fabbricati all’estero da includere nel Quadro RL 1.496 Mod. N. Quota esente frontalieri 1 ,00 (di cui L.S.U. 2 ,00 ) TOTALE Lavoro dipendente RC6 Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni) 2 RC7 Assegno del coniuge 1 Redditi RC8 RC9 Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5 Ritenute addizionale regionale (punto 6 del CUD2013) Ritenute IRPEF (punto 5 del CUD2013 e RC4 colonna 11) RC10 1 2 ,00 RC11 Ritenute per lavori socialmente utili 3 4 ,00 ,00 Pensione 2 ,00 ,00 TOTALE ,00 Ritenute saldo addizionale comunale 2012 (punto 11 del CUD2013) Ritenute acconto addizionale comunale 2012 (punto 10 del CUD2013) ,00 3 1 ,00 Ritenute acconto addizionale comunale 2013 (punto 13 del CUD2013) 5 ,00 ,00 RC12 Addizionale regionale all’IRPEF ,00 Detrazione personale contributo RC14 Dati di solidarietà RC13 comparto sicurezza Reddito al netto del contributo di Contributo di solidarietà trattenuto perequazione (Punto 136 CUD 2013) (Punto 138 CUD 2013) 1 (punto 118 del CUD2013) ,00 (*) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo precedente. 4 ,00 2 ,00 INS aprile 2013_1-33:INS_aprile_2007_1-27 29-03-2013 9:46 Pagina 24 24 Aprile 2013 Immobili in comodato ve indicare il fabbricato nel quadro RB, a meno che non ne sia proprietario (o usufruttuario). L’immobile concesso in comodato va equiparato all’immobile a disposizione del proprietario e di conseguenza il comodante (cioè colui che cede in comodato l’immobile) deve dichiarare la rendita catastale aumentata di 1/3. Tale aumento non si applica nel caso in cui l’immobile sia dato in uso gratuito ad un proprio familiare a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente, e ciò risulti dall’iscrizione anagrafica. In quest’ultimo caso occorre indicare il codice 10 nella colonna 2 “Utilizzo”. In ogni caso per l’immobile in comodato non sono dovute né l’Irpef né le addizionali Irpef, poiché sostituite dall’Imu. Se, invece, il coniuge possiede una quota del fabbricato, indicherà l’appartamento per la percentuale di possesso. Supponiamo, ad esempio, che il signor Giovanni sia unico proprietario dell’appartamento assegnato dal Tribunale alla ex moglie. L’immobile deve essere dichiarato al 100% dal signor Giovanni. Immobili inagibili Nei casi di inagibilità per accertato degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) e per obsoleImmobili tenuti scenza funzionale, strutturale e tecnologica (non superaa disposizione bile con interventi di manutenzione) è possibile attivare Sul reddito degli immobili ad uso di abitazione, posseuna procedura catastale volta a far risultare la mancanza duti in aggiunta a quelli adibiti ad abitazione principale dei requisiti che determinano l’ordinaria destinazione del possessore o dei suoi familiari o all'esercizio di arti e (categoria) dell’unità immobiliare e quindi ad ottenere la professioni o di imprese commerciali da parte degli stesvariazione dell’accertamento catastale. si, si applica l'aumento di 1/3 sulla rendita catastale Tale procedura consiste nell’inoltro all’Ufficio del Terririvalutata. torio (e dal 1° dicembre 2012, a seguito di incorporazioSi tratta, quindi, non solo delle residenze secondarie ne, ai competenti Uffici dell’Agenzia delle Entrate) di una ma di tutti gli immobili ad uso abitativo (esclusi quindi denuncia di variazione, corredata dall’attestazione degli negozi, botteghe, ufficio, box, ecc.) tenuti più genericaorgani comunali o di eventuali ulteriori organi competenmente a disposizione. ti. Tale dichiarazione va presentata entro il 31 gennaio ed Anche per questi immobili il reddito non viene tassato ha effetto per l’anno in cui laPERIODO denuncia è stata prodotta e D’IMPOSTA 2012 ai fini Irpef e relative addizionali, poiché sostituite per gli anni successivi (naturalmente a condizione che CODICE FISCALE dall’Imu. l’unità immobiliare non sia di fatto utilizzata). In questa ipotesi nel quadro RB oltre ad indicare il codice 3 nella colonna 7 deve essere indicata nella colonComunione PERSONE FISICHE REDDITI na 1 la nuova rendita attribuita dall’Ufficio del Territorio di immobili 2013 QUADRO RBo,– in Redditi dei fabbricati mancanza dell’attribuzione, la rendita presunta. Se, genzia Nel caso di comunione di immobili (comproprietà o QUADRO RC – Redditi di lavoro dipendente ntrate invece, il contribuente non ha presentato entro il Mod.all’Ute, N. contitolarità di diritti reali di godimento) come anche nel 31/01/2012, la denuncia di variazione dell’accertamento caso di coesistenza di più diritti reali che attribuiscano il Canone Possesso Codice dovuta Cedolare Esenzione Codice Casi ContinuaRendita catastale QUADROdiRBuna quota del Utilizzo di locazione giorni percentuale canone per il 2012 secca deve IMU Comune catastale, il reddito di (*)dette unità IMU immobiliari coparticolari zione godimento reddito (ad esempio, proREDDITI DEI ,00 ,00 ,00 munque essere assoggettato a imposizione secondo i prietàFABBRICA e usufrutto parziale), ciascuno dei possessori doRB1 TI Cedolare secca 21% Immobili non locati Cedolare secca 19% Abitazione principale Tassazione ordinaria REDDITI REDDITI criteri ordinari. E ALTRI DATI vrà indicare nella propria dichiarazione, le quote di reddiIMPONIBILI NON IMPONIBILI ,00 Non è obbligatorio ,00 ,00 ,00 ,00 produrre la IMU suddetta denuncia di to spettantigli. Sezione I Canone Possesso Codice dovuta Cedolare Esenzione Codice Casi ContinuaRendita catastale Utilizzo di locazione giorni percentuale canone 2012 secca IMU a separticolari zione (*) èComune variazione se l’immobile distruttoperoil reso inagibile Redditi dei fabbricati ,00 ,00 guito di eventi calamitosi e ciò risulta ,00 da un certificato Esclusi i fabbricati all’estero RB2 Diritto Cedolare secca 21% non locati Cedolare secca 19% principale Tassazione ordinaria da includere nel Quadro RL REDDITI REDDITI del Comune che attesta laAbitazione distruzione oImmobili l’inagibilità totaIMPONIBILI NON IMPONIBILI di abitazione ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 le o parziale fabbricato. Canone del Casi Possesso Cedolare Esenzione Codice IMU dovuta Codice ContinuaTra i diritti reali di godimento è previsto, effettivaRendita catastale Utilizzo se di locazione giorni percentuale canone per il 2012 secca IMU Comune particolari zione (*) ,00 ,00 ,00 mente esercitato, il diritto di abitazione sulla casa adibita RB3 Per gli immobili colpiti da eventi calamitosi avveCedolare Immobili non locati Abitazione principale Tassazione a residenza familiare, che viene acquisito dal ordinaria coniuge su- secca 21% Cedolare secca 19% REDDITI REDDITI nuti nel 2012 è necessario compilare due righi per IMPONIBILI NON IMPONIBILI ,00 perti,00 ,00 ,00 ,00 perstite. Il diritto di abitazione si estende anche alle immobile: per il periodo precedente Canone Possesso Esenzione Codice lo stesso IMU dovuta Cedolare Codice Casi Continua- uno Rendita catastale Utilizzo di locazione giorni percentuale canone per il 2012 secca IMU Comune nenze della prima casa. particolari zione (*) alla data,00della calamità, ed un altro per il periodo ,00 che continua a vive,00 In questi casi il coniuge superstite RB4 successivo (sino alla definitiva ricostruzione e agiCedolare secca 21% Immobili non locati Cedolare secca 19% Abitazione principale Tassazione interamente ordinaria REDDITI REDDITI re nella residenza familiare deve dichiarare IMPONIBILI NON IMPONIBILI indicando nella colonna 7 bilità dell’immobile) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 il relativo reddito (indipendentemente dalla percentuale Canone Possesso Codice dovuta Cedolarela Esenzione Codice 1 eIMU Casi Continuaparticolari” il codice barrando casella Utilizzo di locazione percentuale secca IMU per il 2012 Comune particolari zione (*) di possesso), senza che gliRendita altricatastale dimoranti (ad giorni esempio i canone “Casi di colonna 8 “continuazione” per specificare che si ,00 ,00 ,00 figli eredi) dichiarino RB5 nulla. dello del rigo Cedolare secca 21% tratta Immobiliprecedente. non locati Cedolare secca 19% stesso Abitazione principale Tassazione ordinaria REDDITI REDDITI fabbricato IMPONIBILI NON IMPONIBILI inagibili è dovuta Il coniuge separato o divorziato, per la casa ,00 Per gli immobili ,00 ,00 solo l’Imu ,00e per,00 famiCanone Possesso Codice IMU dovuta Cedolare Esenzione Codice Casi Continuaniente Irpefzionee(*)relative addizionali. liare che gli è stata assegnata non percentuale de- canone tanto Rendita catastaledal Giudice, Utilizzo di locazione giorni per il 2012 secca IMU Comune particolari 1 2 3 4 13 1 3 3 3 1 3 1 3 5 10 9 8 10 16 7 8 7 ,00 8 10 9 RB10 TOTALI REDDITI IMPONIBILI ,00 10 9 ,00 Cedolare secca 21% Cedolare secca 19% 14 15 Abitazione principale REDDITI NON IMPONIBILI 16 17 14 15 16 17 ,00 REDDITI NON IMPONIBILI 12 11 12 11 12 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 RB23 ,00 RB31 Ricalcolo degli acconti 2012 QUADRO RC RC1 Tipologia reddito ,00 2 Indeterminato/Determinato 3 ,00 Acconto addizionale comunale ,00 2 Redditi 4 ,00 3 ,00 RC2 RC3 ,00 ,00 INCREMENTO PRODUTTIVITÀ Premi già assoggettati a tassazione Premi già assoggettati ad imposta ordinaria (Punto 251 CUD 2013) sostitutiva (Punto 251 CUD 2013) Sezione I Redditi di lavoro RC4 (compilare solo Opzione o rettifica dipendente e assimilati Imp. Sost. nei casi previsti Tass. Ord nelle istruzioni) 1 6 7 ,00 2 ,00 Importi art. 51, comma 6 Tuir (Punto 255 CUD 2013) Imposta Sostitutiva (Punto 252 CUD 2013) 3 Non imponibili ,00 4 Premi assoggettati ad imposta sostitutiva Premi assoggettati a tassazione ordinaria da assoggettare ad imposta sostitutiva da assoggettare a tassazione ordinaria 8 ,00 9 ,00 5 ,00 Eccedenza di imposta sostitutiva trattenuta e/o versata Imposta sostitutiva a debito 10 ,00 Non imponibili assog. imp. sotitutiva ,00 11 ,00 RC1+ RC2 + RC3 + RC4 col. 8 – (minore tra RC4 col. 1 e RC4 col. – 9) RC5 col.1 RC5 Riportare in RN1 col.5 Sezione II Altri redditi assimilati a quelli di lavoro 1 1 Imponibile addizionale comunale Acconto IRPEF Differenza 8 7 / Sezione III Immobili storici Rientro in Italia ,00 Immobili non locati ,00 pef virtuale) e Eccedenza sul nuovo importo ottenuto pagare gli acconti. Un’altra novità riguarda il rigo RB31 presenteImposta nella sezione Totale imposta Eccedenza Imposta Acconti versati dichiarazione precedente compensata Mod. F24 Imposta cedolareRB secca secca 21% cedolare secca 19% In particolare le informazioni da riportare nelle colonne III del quadro introdottacedolare quest’anno per indicare i dati uti- cedolare secca ,00 ,00 ,00 dadal1,00 a 4730/2013 del rigo RB31 sono: l’importo,00indicato nel rigo “diflizzati per il “RicalcoloRB11 degli acconti 2012”. Ricordiamo,,00 infatti, Cedolare secca risultante Mod. sospesi Imposta a credito a debito credito compensato F24 IMU rimborsataferenza” dal sostituto dal dovevano sostituto della denuncia dei Imposta redditi dell’anno scorso (rigo che i proprietari di immobiliAcconti storici locati, neltrattenuta 2012 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 di Unico 2012Contratti o rigo 57 delAnno 730/3), l’acconto,00Irpef calcolare gli acconti Irpef 2012 applicando già le nuove Estremiregodi registrazione RN33 del contratto non di Mod. N. N. di rigo Sezione II superiori a 30 gg presentazione dich. ICI Serie Numero e sottonumero Codice ufficio 2012 rideterminato, nonché il reddito imponibile ai fini delle di tassazione degli affitti. In altre parole, si Data doveva assumeDati relativi ai contratti RB21 / l’addizionale comunale 2011 e il relativo acconto 2012 ridere come imposta del 2011 quella che si sarebbe determinata di locazione RB22 / terminato. applicando il nuovo regime previsto dal 2012 (cosiddetta Ir- REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI ,00 11 17 IMMOBILI STORICI: RICALCOLO DEGLI ACCONTI ,00 ,00 ,00 ,00 13 12 17 16 6 11 17 9 15 4 Tassazione ordinaria REDDITI IMPONIBILI 13 7 6 14 2 ,00 8 12 17 16 6 5 10 16 7 11 17 9 15 4 13 RB6 5 14 2 8 15 4 13 7 6 14 2 16 6 5 10 9 15 4 13 1 5 14 2 8 15 4 13 7 6 14 2 1 5 Quota esente frontalieri 1 RC6 Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni) RC7 Assegno del coniuge 1 RC8 ,00 (di cui L.S.U. 2 Lavoro dipendente Redditi 2 ,00 ) TOTALE 1 3 ,00 Pensione ,00 ,00 2 INS aprile 2013_1-33:INS_aprile_2007_1-27 29-03-2013 9:46 Pagina 25 PERIODO D’IMPOSTA 2012 Aprile 2013 CODICE FISCALE PERSONE FISICHE 25 REDDITI 2013 QUADRO RB – Redditi dei fabbricati PRINCIPALE TRATTAMENTO FISCALE DELL’ABITAZIONE genzia ntrate QUADRO RB REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI Rendita catastale 1 Utilizzo 2.000 ,00 RB1 1 3 3 4 giorni 2 ,00 Utilizzo ,00 RB4 giorni 1 Utilizzo REDDITI IMPONIBILI 1 ,00 Canone di locazione ,00 Cedolare secca 19% ,00 Canone di locazione Possesso Codice percentuale canone 6 ,00 13 14 15 4 5 ,00 Canone di locazione Possesso Codice giorni percentuale canone 3 8 9 6 7 8 Codice Comune 9 10 10 7 8 9 REDDITI NON IMPONIBILI 7 8 10 16 9 10 ,00 11 12 Immobili non locati ,00 Cedolare Esenzione secca IMU 11 ,00 12 Immobili non locati 17 IMU dovuta per il 2012 ,00 Cedolare Esenzione secca IMU 11 ,00 12 Immobili non locati 17 IMU dovuta per il 2012 ,00 Cedolare Esenzione secca IMU 11 ,00 ,00 12 Cedolare Esenzione secca IMU 17 12 Immobili non locati Abitazione principale Codice Comune Casi Continuaparticolari zione (*) ,00 10 17 IMU dovuta per il 2012 ,00 Codice Comune 11 ,00 Abitazione principale REDDITI NON IMPONIBILI 16 Casi Continuaparticolari zione (*) Cedolare secca 19% 2 Codice Comune Cedolare Esenzione secca IMU Immobili non locati IMU dovuta per il 2012 ,00 Casi Continuaparticolari zione (*) 15 ,00 2.000 ,00 16 Cedolare secca 21% ,00 16 9 15 Cedolare secca 21% 5 IMU dovuta per il 2012 1.080 ,00 Abitazione principale Codice Comune Casi Continuaparticolari zione (*) 14 4 10 Abitazione principale REDDITI NON IMPONIBILI 16 Qui ,00 6 ,00 8 7 H501 va il reddito non tassato della Cedolare secca 19% Abitazione principale REDDITI NON IMPONIBILI “prima casa” ,00 ,00 Possesso Codice percentuale canone 5 9 REDDITI NON IMPONIBILI 7 6 Cedolare secca 21% 14 3 Utilizzo ,00 Canone di locazione Possesso Codice percentuale canone 5 ,00 Tassazione ordinaria Rendita catastale RB6 giorni 2 ,00 RB5 ,00 4 ,00 Rendita catastale Cedolare secca 19% 15 3 Tassazione ordinaria REDDITI IMPONIBILI 13 ,00 Cedolare secca 21% 4 Tassazione ordinaria REDDITI IMPONIBILI 13 6 8 Casi Continuaparticolari zione (*) 14 3 2 5 ,00 Canone di locazione Possesso Codice giorni percentuale canone Utilizzo Rendita catastale ,00 7 Mod. N. Codice Comune Casi Continuaparticolari zione (*) ,00 15 Rendita catastale 1 6 14 ,00 2 ,00 5 13 ,00 1 100 Cedolare secca 19% Tassazione ordinaria REDDITI IMPONIBILI 13 RB3 4 Cedolare secca 21% Utilizzo ,00 Canone di locazione Possesso Codice percentuale canone 365 Tassazione ordinaria Rendita catastale RB2 giorni 1 2 REDDITI IMPONIBILI Sezione I Redditi dei fabbricati Esclusi i fabbricati all’estero da includere nel Quadro RL QUADRO RC – Redditi di lavoro dipendente 17 IMU dovuta per il 2012 ,00 Cedolare Esenzione secca IMU 11 ,00 Tassazione ordinaria Cedolare secca 21% Cedolare secca 19% Abitazione principale 13 14 15 16 17 13 14 15 16 17 12 Immobili non locati REDDITI REDDITI er abitazione principale si intende quella nella ,00principale”,00e per IMPONIBILI NON l’altro IMPONIBILI 50% nella colonna 17 “Im,00 ,00 ,00 REDDITI REDDITI mobili non locati”. quale il contribuente o i suoi familiari (coniuRB10 TOTALI ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 IMPONIBILI NON IMPONIBILI Eccedenza Eccedenza Totale imposta parenti entrocedolare il Imposta terzo gradocedolare edImposta affini Acconti versati dichiarazione precedente compensata Mod. F24 Impostage, cedolare secca secca 21% secca 19% entrocedolare secca Abitazione principale ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 il secondo) dimorano abitualmente. RB11 Cedolare secca risultante dal Mod. 730/2013 Acconti sospesi Imposta a credito Imposta a debito creditoaffittata compensato F24 IMU rimborsata dal trattenutapertinenze) dal sostituto insostituto parte Per questa abitazione (ed eventuali ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 non sono dovute l’Irpef e le relative addizionali, soSe una parte dell’appartamento utilizzato ,00 come Estremi di registrazione del contratto Contratti non Anno di Mod. N. N. di rigo Sezione II superiori a 30 gg presentazione dich. ICI Data Serie Numero e sottonumero Codice ufficio stituite dall’Imu. Il reddito di questi immobili utilizabitazione principale è stata concessa in locazione Dati relativi ai contratti RB21 / di locazione zati come abitazione in regime di libero mercato o patti in deroga (codiRB22 principale e pertinenze (qua/ ce 11 nella colonna “Utilizzo”) il reddito del fabbridro RB colonna “utilizzo” uguale da 1 a 5) deve esRB23 / Imponibile catoAcconto è pari importo traaddizionale la Acconto rendita sere comunque indicato tra i “redditi non imponibiSezione III IRPEF al maggior Differenza addizionale comunale comunale di co2012 RB (vedi Mo- ,00 RB31 Ricalcolo lonna 1 (rapportata ai giorni ,00 e alla quota di posses,00 ,00 li”Immobili nellastorici nuova colonna 16degli delacconti quadro Indeterminato/Determinatoso) e il canone di colonna 6 Redditi RC1 Tipologia reddito QUADRO RC (rapportato alla ,00 quota dello in alto). REDDITI RC2 ,00 di possesso). DISe LAVORO il contribuente possiede due immobili, uno RC3 DIPENDENTE ,00 dopo aver effettuato il confronto, la rendita adibito a propria abitazionePremi principale ed Premi uno uti- ad imposta Se Imposta già assoggettati a tassazione già assoggettati Sostitutiva Importi art. 51, comma 6 Tuir (Punto 255 CUD 2013) E ASSIMILATI (Punto 252 CUD 2013) INCREMENTO ordinaria (Punto 251 CUD 2013) sostitutiva (Punto 251 CUD 2013) Non imponibili Non imponibili assog. imp. sotitutiva catastale risulta maggiore del canone di locazione, Sezione I da un proprio lizzato familiare il codice 1 relativo ,00 PRODUTTIVITÀ ,00 ,00 ,00 Redditi di lavoro RC4 (compilare solo Opzione o rettifica Premi assoggettati ad imposta sostitutiva Premiilassoggettati reddito non ,00 viene tassato, ma va a tassazionedel ordinariafabbricato da Eccedenza di imposta sostitutiva Imposta sostitutiva a debito all’abitazione può essere indicato solo dipendente e assimilatiprincipale assoggettare ad imposta sostitutiva trattenuta e/o versata da assoggettare a tassazione ordinaria Imp. Sost. nei casi previsti Tass. Ord comunque indicato nella colonna 16 “Abitazione nelle istruzioni) per la “prima casa” del contribuente e solo per,00 ,00 ,00 ,00 Rientro in Italia RC1+ RC2 + RC3 + RC4 col. 8 – (minore tra RC4 col. 1 e RC4 col.principale”. – 9) RC5 col.1 quest’ultima spetta l’agevolazione della non tassaRC5 Riportare in RN1 col.5 In l’immobile Quota esente frontalieri (di cui contrario, L.S.U. ,00 ) TOTALE viene tassato ,00 caso ,00sulla zione ai fini Irpef. base del Lavorocanone dipendente di affitto e il reddito RC6 Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni) Pensione deve essere Si considera abitazione principale anche l’immoSezione II RC7 Assegno del coniuge Redditi indicato nella colonna ,00 13 (tassazione ordinaria) o bile posseduto Altri redditi assimilati a titolo di proprietà o usufrutto da RC8 ,00 nelle colonne 14 o 15 della cedolare secca se parte a quelli di lavoro persone propria abituadipendente che trasferiscono RC9 Sommare la gli importi da RC7dimora a RC8; riportare il totale al rigo dell’abitazione RN1 col. 5 TOTALE è affittata con l’opzione per la,00“tasRitenute saldo Ritenuteche Ritenute acconto Ritenute acconto Ritenute IRPEF a condizione leSezione in istituti di ricovero o sanitari, III sa piatta”. addizionale comunale 2012 addizionale regionale addizionale comunale 2012 addizionale comunale 2013 (punto 5 del CUD2013 Ritenute IRPEF e (punto 11 del CUD2013) RC10 (punto 6 del CUD2013) (punto 10 del CUD2013) (punto 13 del CUD2013) e RC4 colonna 11 ) l’immobile non risulti dato in affitto. addizionali regionale Stesse regole quando l’affitto è a canone “cone Sono comunaleconsiderate all’IRPEF ,00 ,00 ,00 ,00 pertinenze le unità immobiliari,00 cordato” (codice 12 nella colonna “Utilizzo”). In Sezione IV RC11 Ritenute per lavori socialmente utili ,00 classificate Ritenute per lavorio classificabili nelle categorie diverse da questo caso, però, occorre tener presente anche RC12 Addizionale regionale all’IRPEF socialmente utili ,00 quelle ad uso abitativo (ad esempio C/2, C/6 e Reddito al netto del contributo Contributo di trattenutodei della riduzione del 30% che discatta, asolidarietà seconda Sezione V Detrazione personale Dati contributo perequazione (Punto 136 CUD 2013) (Punto 138 CUD 2013) comparto sicurezza utilizzate in modo Comparto sicurezza ed RC13 RC14 di solidarietà C/7), destinate effettivamente casi, sulla rendita catastale ,00 o sul canone di locazio(punto 118 del CUD2013) e altri dati ,00 ,00 durevole a servizio della abitazione principale (*) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della(anstessa unità immobiliare rigo precedente.si rimanda a pag. 27). ne (aldelriguardo che se non appartengono allo stesso fabbricato). Naturalmente se l’affitto dell’abitazione principa4 le riguarda solo un periodo dell’anno, il confronto Uso promiscuo di cui abbiamo parlato tra rendita rivalutata e canone di locazione si applica solo al periodo in cui c’è (abitazione e professione) la locazione. Se l'abitazione principale è utilizzata anche come luogo di esercizio dell'attività di impresa o dell'arte ESEMPIO e della professione del contribuente (codice 6 nella colonna “Utilizzo”) l’importo della rendita catastale Unico proprietario di abitazione principale con (rapportato ai giorni e alla quota di possesso) va inuna rendita catastale (rivalutata del 5%) pari a dicato per il 50% nella colonna 16 “Abitazione 2.000 euro (vedi Modello in alto). P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 1 3 4 5 6 1 2 1 3 2 7 3 3 8 8 4 2 1 6 7 5 4 9 10 1 11 3 2 1 1 2 2 1 2 3 4 1 5 2 INS aprile 2013_1-33:INS_aprile_2007_1-27 29-03-2013 9:46 Pagina 26 26 Aprile 2013 LA RIFORMA DEL CONDOMINIO È LEGGE I NUOVI REGISTRI PER IL CONDOMINIO IN VENDITA NEI 600 PUNTI VENDITA CHIAMA IL NUMERO 0774.570889 PER SAPERE IL PUNTO VENDITA PIÙ VICINO INS aprile 2013_1-33:INS_aprile_2007_1-27 29-03-2013 9:46 Pagina 27 Aprile 2013 27 Quadro RB (Sezione II) Locazioni agevolate e dati del contratto - il rigo del quadro RB nel quale sono stati riportati i dati dell’immobile locato; - il numero del modello se sono stati compilati più modelli; - gli estremi di registrazione del contratto di locazione o di comodato e cioè: la data di registrazione, la serie (ad esempio 3, 3A, 3T, ecc.), il numero e sottonumero di registrazione ed il codice dell’Ufficio delle Entrate (per esempio, TJN se la registrazione è stata fatta all’Agenzia di Roma 1, ecc.); - barrare la casella 7 se il contratto di locazione è di durata non superiore a 30 giorni nell’anno; - l’anno di presentazione della denuncia dell’immobile ai fini dell’Ici, ora Imu. La sezione II “Dati relativi ai contratti di locazione” deve essere compilata nei seguenti casi: 1) opzione per la cedolare secca (casella 11 barrata); 2) richiesta della riduzione del 30% del reddito del fabbricato (in caso di tassazione ordinaria) prevista se: ● l’appartamento è situato in un comune ad alta densità abitativa e viene dato in affitto ad un canone “concordato” (e quindi nella colonna 2 dei righi da RB1 a RB6 è stato riportato il codice 8 o il codice 12). Si tratta degli immobili affittati situati, ad esempio, nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, MiESEMPIO lano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché nei comuni confinanti con gli stessi, oppure situaUnico proprietario di un appartamento (R.C. riti nei comuni della Campania e della Basilicata colpiti valutata euro 2.500,00) affittato a “canone condagli eventi tellurici dei primi anni ottanta, ecc.). venzionale” per euro 12.000,00 annui senza ap● l’immobile è situato in Abruzzo ed è dato in loplicazione della cedolare secca (casella 11 non cazione a famiglie rimaste senza abitazione a causa barrata). del terremoto (codice 14 nella colonna 2 dei righi da Nella colonna 6 (canone di locazione) indicare RB1 a RB6). l’85% del canone annuo risultate dal contratto di Per determinare il reddito imponibile degli immolocazione e cioè euro 10.200,00. bili che godono dell’ulteriore “sconto” del 30% (solo Nella colonna 13 (tassazione ordinaria) il reddiPERIODO D’IMPOSTA 2012 in caso di tassazione ordinaria) occorre, prima di to imponibile così determinato: CODICE tutto, raffrontare la rendita catastale rivalutata del-FISCALE ● euro 10.200,00 x 30% = euro 3.060,00 l’immobile affittato e l’85% del canone di locazione ● euro 10.200,00 - 3.060,00 = euro 7.140,00 (colonna 6) e considerare l’importo più elevato. Su PERSONE FISICHE tale maggior importo si applica l’ulteriore riduzione REDDITI Se la rendita catastale rivalutata fosse superiore 2013 del 30% (vedi esempio). PERIODO D’IMPOSTA all’85% canone, l’ulteriore deduzione del 2012 30% QUADRO RB – Redditi del dei fabbricati genzia QUADRO RC – Redditi di lavoro dipendente CODICE FISCALE dovrà essere applicata sulla stessa rendita catastale. ntrate Mod. N. Come si compila RB PERSONE FISICHE ilQUADRO Quadro RB (Sezione II)REDDITI Canone IMU dovuta Esenzione Codice Casi ContinuaLa dinuova Sezione del quadro RBCedolare riguarda locazione per il 2012 secca IMU particolari zione (*)III Comune gli immobili storici dati in affitto. ,00 ,00 ,00 Della SeRB1 2013 caselle previste nei Tassazione righi ordinaria da RB21 asecca RB II 19% si è parlato in precedenza (vedi Cedolare 21% zione Immobili non locatibox Abitazione principale REDDITI REDDITI QUADRO – Cedolare Redditisecca dei fabbricati genzia IMPONIBILI NON IMPONIBILI RB23 occorre indicare: pag.di24) ,00 –aRedditi ,00 ,00 ,00 ,00 QUADRO RC lavoro dipendente ntrate Mod.Cedolare N. Sezione I Canone Possesso Codice IMU dovuta Esenzione Codice Casi ContinuaRendita catastale FABBRICATI E ALTRI DATI Sezione I Redditi dei fabbricati Esclusi i fabbricati all’estero da includere nel Quadro RL RB2 1 RB1 1 giorni 1 RB2 5 4 ,00 2 ,00 3 Rendita catastale Utilizzo giorni 3 2 Tassazione ordinaria REDDITI ,00 13 IMPONIBILI ,00 2 ,00 ,00 3 Rendita catastale Utilizzo giorni 2 3 Tassazione ordinaria REDDITI ,00 13 IMPONIBILI ,00 1 2 ,00 4 5 ,00 ,00 3 Rendita catastale Utilizzo giorni 2 3 Tassazione ordinaria REDDITI ,00 13 IMPONIBILI ,00 1 1 RB11 RB6 10 9 ,00 ,00 Imposta secca 11 IMU 12 2 IMPONIBILI 2 3 ,00 ,00 6 7 8 ,00 10 9 ,00 12 11 4 5 ,00 ,00 ,00 ,00 Immobili non locati Cedolare secca 19% Abitazione principale Canone IMU dovuta Cedolare Esenzione Codice Casi REDDITI Continua16 17 NON IMPONIBILI di locazione per il 2012 secca IMU Comune particolari zione (*) 15 ,00 6 7 8 ,00 10 9 ,00 12 11 ,00 Cedolare Esenzione Canone ,00 Possesso Codice IMU dovuta Codice Casi Continuadi locazione percentuale canone per il 2012 secca IMU Comune particolari zione (*) 10 12 Cedolare secca 21% 7 8 Immobili11non locati Cedolare secca 19% 4 5 6 9 Abitazione principale REDDITI ,00 NON IMPONIBILI 16 14 15 17,00 ,00 4 5 ,00 ,00 ,00 ,00 Immobili non locati Cedolare secca 19% Abitazione principale Canone IMU dovuta Cedolare Esenzione Codice Casi REDDITI Continua16 17 NON IMPONIBILI di locazione secca IMU per il 2012 Comune particolari zione (*) 15 ,00 6 7 8 ,00 10 9 ,00 12 11 ,00 Cedolare Esenzione Canone ,00 Possesso Codice IMU dovuta Codice Casi Continuadi locazione percentuale canone per il 2012 secca IMU Comune particolari zione (*) 10 12 7 8 Cedolare secca 21% Immobili11non locati 4 5 6 Cedolare secca 19% 9 Abitazione principale REDDITI ,00 NON IMPONIBILI 16 14 15 17,00 ,00 4 5 ,00 ,00 ,00 ,00 Immobili non locati Cedolare secca 19% Abitazione principale Canone IMU dovuta Cedolare Esenzione Codice Casi REDDITI Continua16 17 NON IMPONIBILI di locazione per il 2012 secca IMU Comune particolari zione (*) 15 ,00 6 7 8 ,00 10 9 ,00 12 11 ,00 Cedolare Esenzione Canone ,00 Possesso Codice IMU dovuta Codice Casi Continuadi locazione percentuale canone secca IMU per il 2012 Comune particolari zione (*) 10 12 7 8 Cedolare secca 21% Immobili11non locati 4 5 6 Cedolare secca 19% 9 Abitazione principale REDDITI ,00 NON IMPONIBILI 16 14 15 17,00 14Cedolare 14 ,00 3 ,00 ,00 secca 21% 15Cedolare 15 ,00 ,00 Totale imposta 4 REDDITI REDDITI ,00 NONIMPONIBILI IMPONIBILI NON ,00 Eccedenza Abitazione 16 16 ,00 principale ,00 ,00 17Immobili 17 ,00 non locati ,00 ,00 Eccedenza versati dichiarazione precedente Canone Cedolare Esenzione IMU dovutaAcconti Codice Mod. F24 Casi Continua- compensata 4 6 di locazione per il 2012 secca IMU particolari zione (*) 5 Comune 6 ,00 5 ,00 secca 19% ,00 8 7 10 ,00 9 11 12 ,00 ,00 ,00 Cedolare secca risultante dal Mod. 730/2013,00 Acconti sospesi Imposta a credito Imposta a debito credito compensato F24 IMU rimborsata dal sostituto trattenuta dal sostituto Cedolare Cedolare secca 19% Tassazione ordinaria 7 8 9 secca 21% 10 REDDITI REDDITI 11 Abitazione principale 12Immobili non locati 13 15 17 ,00 ,00 14 ,00 ,00IMPONIBILI 16 ,00 ,00 IMPONIBILI NON ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 Estremi di registrazione del contratto Contratti non Anno di Mod. N. 13 N. di rigo 14 15 16 presentazione dich. ICI 17 REDDITI REDDITI superiori a 30 gg Data Serie Numero e sottonumero Codice ufficio TOTALI 1 1 Imposta cedolare secca 21% 2 ,00 ,00 Mod. N. N. di rigo ,00 4701 / Totale imposta 5 cedolare secca 19% ,00 3 / NON IMPONIBILI 7 Eccedenza dichiarazione precedente 4 ,00 ,00 1 ,00 2 Estremi di registrazione ,00 del contratto Serie Numero e sottonumero 2 Data 1 Tipologia reddito Indeterminato/Determinato 2 3 5 RC1 4 RB21 1 / RC2 RB22 / RC3 RB23 Premi già assoggettati a tassazione Premi già assoggettati ad imposta/ INCREMENTO PRODUTTIVITÀ TJN,00 6 cedolare secca ,00 ,00 2006 8 5 ordinaria (Punto 251 CUD 2013) 1 ,00 Differenza ,00 4 Contratti non superiori a 30 gg 7 8 Acconto IRPEF 3 ,00 RC2 RC1+ RC2 + RC3 + RC4 col. 8 – (minore tra RC4 col. 1 e RC4 col. – 9) RC5 col.1 RC3 Riportare in RN1 col.5 RC5 1 Quota esentePremi frontalieri Premi già assoggettati a tassazione già assoggettati ad imposta 1 ,00 ,00 ,00 Imposta a credito Acconto 12 addizionale comunale Redditi ,00 ,00 ,00 ,00 Imposta Sostitutiva (Punto 252 CUD 2013) 4 3 2 INCREMENTO ordinaria (Punto 251 CUD 2013) sostitutiva (Punto 251 CUD 2013) Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni) 1 2 PRODUTTIVITÀ 6 ,00Anno di presentazione 3 dich. ICI Importi art. 51, comma 6 Tuir (Punto 255 CUD 2013) Imponibile Acconto Non imponibili Non imponibili assog. imp. sotitutiva addizionale comunale addizionale comunale 5 ,00 ,00 ,00 ,00 Ricalcolo acconti 2012 Premi RB31 ,00 Premi assoggettati a tassazione ordinaria ,00da ,00 RC4 (compilare solo degli assoggettati ad imposta sostitutiva Opzione o rettifica Imposta sostitutiva a debito assoggettare ad imposta sostitutiva da assoggettare a tassazione ordinaria 1 Imp. Sost. 2 Ord casi previsti Tass. Tipologia reddito Indeterminato/Determinato Redditi RC1nei 7 8 9 10 nelle istruzioni) 6 1 Acconti versati ,00 sostitutiva (Punto 251 CUD 2013) 2 6 ,00 3 ,00 Codice ufficio ,00 Eccedenza compensata Mod. F24 Cedolare secca risultante / dal Mod. 730/2013 Imposta a debito credito compensato F24 IMUImponibile rimborsata dal sostituto trattenuta dal sostituto 8 10 Acconto IRPEF Differenza 9 addizionale11comunale Acconti sospesi 7 ,00 4 3 05/01/12 Imposta RB31 Ricalcolo degli acconti 2012 RC6 per il 2012 ,00 Possesso Codice cedolare secca 19% cedolare secca Utilizzo 2 3 giorni percentuale canone ,00 1 RB10 RB21 1 RB22 RB11 RB23 ,00 Tassazione ordinaria REDDITI 13 REDDITI IMPONIBILI 13 IMPONIBILI Imposta cedolare secca 21% Rendita catastale 1 ,00 3 Rendita catastale Utilizzo giorni 2 3 Tassazione ordinaria REDDITI ,00 13 IMPONIBILI RB10 TOTALI Imposta cedolare secca 2 ,00 RB5 8 Immobili non locati Cedolare secca 19% Abitazione principale Canone IMU dovuta Cedolare Esenzione Codice Casi REDDITI Continua16 17 NON IMPONIBILI di locazione per il 2012 secca IMU Comune particolari zione (*) 15 ,00 Cedolare secca 21% Tassazione ordinaria REDDITI Possesso Codice 14percentuale canone Rendita catastale IMPONIBILI 13 Utilizzo giorni RB6 7 17 Comune particolari zione (*) 12 11 ,00 Cedolare Esenzione Canone ,00 Possesso Codice IMU dovuta Codice Casi Continuadi locazione percentuale canone per il 2012 secca IMU Comune particolari zione (*) 10 12 Cedolare secca 21% 8 7 Immobili11non locati Cedolare secca 19% 4 5 6 9 Abitazione principale REDDITI ,00 NON IMPONIBILI 16 14 15 17,00 Cedolare secca 21% Tassazione ordinaria REDDITI Possesso Codice 14percentuale canone Rendita catastale IMPONIBILI 13 Utilizzo giorni 1 di locazione 6 Cedolare secca 21% Tassazione ordinaria REDDITI Possesso Codice 14percentuale canone Rendita catastale IMPONIBILI 13 Utilizzo giorni RB4 10 9 16 percentuale canone 3 8 ,00 Cedolare Esenzione Canone ,00 Possesso Codice IMU dovuta Codice Casi ContinuaRendita catastale Utilizzo di locazione giorni percentuale canone per il 2012 secca IMU Comune particolari zione (*) 10 12 Cedolare secca 21% Immobili11non locati 7 8 Cedolare secca 19% 2 3 4 5 6 Tassazione ordinaria 9 Abitazione principale REDDITI REDDITI 10.200 3.710 1 H501 2.500 8 365 100 ,00 13 ,00 NON IMPONIBILI 16 14 15 17,00 IMPONIBILI ,00 RB3 RB5 Sezione I Utilizzo 7 6 15 ,00 1 REDDITI Rientro in Italia DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 5 Cedolare secca 21% Tassazione ordinaria REDDITI Possesso Codice 14percentuale canone Rendita catastale IMPONIBILI 13 Utilizzo giorni 7.140 RB3 QUADRO RC 4 14 2 ,00 1 Sezione III Immobili storici Sezione II QUADRO Dati relativi RC ai contratti REDDITI di locazione DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI SezioneI III Sezione Immobili Redditi di storici lavoro dipendente e assimilati 3 Rendita catastale 1 RB4 Sezione II Dati relativi ai contratti diImposta locazione cedolare secca Possesso Codice percentuale canone giorni 2 13 Redditi dei fabbricati Esclusi i fabbricati QUADRO RBall’estero da includereDEI nel Quadro RL REDDITI Utilizzo 1 REDDITI DEI FABBRICA TI Nelle varie E ALTRI DATI ,00 3 ,00 (di cui L.S.U. Imposta Sostitutiva (Punto 252 CUD 2013) ,00 4 ,00 ,00 Eccedenza di imposta sostitutiva trattenuta e/o versata 3 ,00 ,00 ,00 11 ,00 3 2 ) TOTALE Importi ,00 art. 51, comma 6 Tuir (Punto 255 CUD 2013) ,00 1 4 Lavoro dipendente ,00 2 Non imponibili Non imponibili 2assog. imp. sotitutiva ,00 5 Pensione ,00 INS aprile 2013_1-33:INS_aprile_2007_1-27 29-03-2013 9:46 Pagina 28 28 Quadro CR Crediti d’imposta uesto quadro, situato in fondo al quadro RV, deve essere utilizzato per calcolare e/o rappresentare alcuni crediti d’imposta, tra cui quelli per il riacquisto della prima casa, per i canoni non percepiti e per gli immobili colpiti dal terremodo in Abruzzo. Q Riacquisto prima casa Chi intende recuperare con la denuncia dei redditi il credito d’imposta per la prima casa (è il caso ad esempio di chi ha acquistato un nuovo immobile soggetto ad IVA e non ha potuto usufruire del credito “direttamente dal notaio”), deve compilare il rigo CR7. Il beneficio consiste in un credito d’imposta pari all’imposta di registro o all’IVA, corrisposta in relazione la primo acquisto agevolato. Il credito d’imposta non può mai essere superiore all’imposta di registro o all’IVA dovuta in relazione al secondo acquisto. Non può, inoltre, dar luogo a rimborsi d’imposta e, pertanto, l’eventuale eccedenza si perde. Per i contribuenti che devono compilare il rigo CR7, i dati da riportare sono i seguenti: ● colonna 1, il credito d’imposta che non ha trovato capienza nell’Irpef della dichiarazione precedente, indicato nel rigo RN43, colonna 2, del modello UNICO 2012, oppure nel rigo 131 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod. 730/2012; ● colonna 2, l’importo del credito d’imposta maturato nel 2012 che spetta a chi si trova nelle seguenti condizioni: - nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e la data di presentazione di questa dichiarazione, ha acquistato un immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa; - l’acquisto è stato effettuato entro un anno dalla vendita di altro immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa; - non ha perso i requisiti per usufruire dei benefici “prima casa”; ● colonna 3, l’importo del credito d’imposta eventualmente utilizzato in compensazione, fino alla data di presentazione della presente dichiarazione, con il modello F24. Il rigo CR7 non va compilato dai contribuenti che hanno già utilizzato il credito d’imposta in diminuzione dell’imposta di registro dovuta sull’atto di acquisto agevolato, oppure dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, ovvero dalle imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito. Affitti non riscossi Il quadro CR deve essere utilizzato anche dai proprietari di immobili che non hanno riscosso i canoni di locazione. In particolare, nel rigo CR8 va indicato l’importo del credito d’imposta spettante per le imposte già pagate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell’ambito del provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità. Per determinare il credito d’imposta è necessario “riliquidare” la dichiarazione dei redditi di Aprile 2013 ciascuno degli anni per i quali sono state pagate maggiori imposte per effetto dei canoni non riscossi, ricalcolare le imposte dovute (con le aliquote, gli scaglioni di reddito, le deduzioni e le detrazioni allora previste) e verificare quanto si è pagato in più (ricordiamo che la rendita catastale è comunque tassata). Il credito d’imposta in questione può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto e comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale. Per quanto riguarda il termine relativamente ai periodi d’imposta utili cui fare riferimento per la rideterminazine delle imposte e del conseguente credito, vale il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni e, pertanto, si può effettuare detto calcolo con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 2003, sempreché per ciascuna delle annualità risulti accertata la morosità del conduttore nell’ambito del procedimento di convalida dello sfratto conclusosi nel 2012. L’importo indicato nel rigo CR8 deve poi essere riportato nel rigo RN31, colonna 2. Terremoto Abruzzo La Sezione IV è riservata ai contribuenti colpiti dal terremoto in Abruzzo ai quali è stato riconosciuto, a seguito di apposita domanda presentata al Comune dove è situato l’immobile, un credito d’imposta per le spese sostenute relative agli interventi di riparazione o ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti, oppure per l’acquisto di una nuova abitazione principale equivalente a quella distrutta. Il bonus va ripartito in 20 anni se si tratta della prima casa oppure in 5 o 10 anni (a scelta del contribuente) per le spese relative ad altri immobili. Se il credito si riferisce all’abitazione principale occorre compilare il r i g o C R 1 0 ; per gli immobili diversi dall’abitazione principale compilare il r i g o C R 1 1. ● Abitazione principale. I dati da indicare nel r i g o C R 1 0 sono i seguenti: - nella c o l o n n a 1 indicare il codice fiscale della persona (diversa dal dichiarante) che ha presentato, anche per conto del dichiarante, l’apposito domanda per l’accesso al contributo. Per gli interventi su parti condominiali o di cooperative edilizie va indicato il codice fiscale, rispettivamente, del condominio o della cooperativa; - nella colonna 2 indicare il numero della rata che si utilizza per il 2012 (ad esempio “4” per le spese del 2009); - nella colonna 3 indicare l’importo del credito d’imposta riconosciuto; - nella colonna 4 indicare la quota del credito d’imposta fruibile nell’anno 2012 (cioè importo di colonna 3 diviso 20 rate) che va poi riportato nel rigo RN28. - nella colonna 5 riportare il credito d’imposta che non ha trovato capienza nell’IRPEF della precedente dichiarazione, indicato nel rigo RN43 colonna 6 di UNICO 2012 o rigo 133 del 730/2012. ● Per gli interventi riguardanti immobili diversi dall’abitazione principale occorre compilare il rigo CR11: - barrare la casella di colonna 1 se l’immobile locato per il quale è stato riconosciuto il credito è adibito all’esercizio d’impresa o della professione; - nella colonna 2 indicare il codice fiscale di chi ha Trattenuto dal sostituto RV6 da trattenere o da rimborsare 1 INS aprile 2013_1-33:INS_aprile_2007_1-27 29-03-2013 risultante dal Mod. 730/2013 9:46 Rimborsato dal sostituto Mod F24 per i versamenti IMU ,00Pagina 2 29 3 ,00 ,00 RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF A DEBITO ,00 RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF A CREDITO ,00 Sezione II-A RV9 ALIQUOTA DELL’ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE Addizionale comunale all’IRPEF RV10 ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF DOVUTA Aprile 2013 Aliquote per scaglioni 1 2 2 Agevolazioni 1 ,00 ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF TRATTENUTA O VERSATA RV11 RC 1 730/2012 2 altre trattenute 4 ,00 3 F24 ,00 (di cui sospesa ,00 5 6 ,00 ) di cui credito IMU 730/2012 RV12 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF RISUL T ANTE Cod. Comune DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE(RX3 col. 4 Mod. UNICO 2012) 1 RV13 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 Addizionale comunale Irpef risultante dal Mod. 730/2013 1 2 Credito compensato con Mod F24 per i versamenti IMU Trattenuto dal sostituto RV14 da trattenere o da rimborsare 2 ,00 ,00 3 ,00 ,00 ,00 Rimborsato dal sostituto 3 ,00 ,00 RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF A DEBITO ,00 RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF A CREDITO Sezione II-B Acconto addizionale comunale all’IRPEF per il 2013 RV17 Agevolazioni 1 QUADRO CR CREDITI D’IMPOSTA 1 CR1 Sezione I-A Dati relativi al credito d’imposta per redditi prodotti all’estero ,00 3 2 7 ,00 8 ,00 ,00 3 2 7 ,00 8 ,00 ,00 ,00 1 2 1 2 4 Credito d’imposta per il riacquisto della prima casa 1 CR8 Credito d’imposta per canoni non percepiti 9 9 4 Credito d’imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo CR11 Altri immobili Credito d’imposta reintegro CR12 anticipazioni fondi pensione Sezione VI Credito d’imposta per mediazioni Sezione VII Altri crediti d’imposta ,00 1 2 ,00 2 ,00 11 ,00 6 ,00 11 ,00 Credito da utilizzare nella presente dichiarazione 4 ,00 4 ,00 ,00 di cui compensato nel Mod. F24 1 2 ,00 Rata annuale 4 4 ,00 ,00 3 5 ,00 6 ,00 ,00 Credito anno 2012 4 ,00 di cui compensato nel Mod. F24 6 ,00 di cui compensato nel Mod. F24 ,00 3 di cui compensato nel Mod. F24 ,00 ,00 Rata annuale Totale credito Credito anno 2012 2 ,00 Credito Residuo precedente dichiarazione 4 5 ,00 ,00 Residuo precedente dichiarazione 5 Residuo precedente dichiarazione Somma reintegrata 3 2 ,00 6 Residuo precedente dichiarazione Rateazione 1 1 ,00 11 3 ,00 Residuo precedente dichiarazione Codice ,00 6 di cui compensato nel Mod. F24 Credito anno 2012 ,00 3 2 1 ,00 Totale credito N. rata CR13 CR14 3 3 Codice fiscale Anno anticipazione Totale/Parziale ,00 3 ,00 11 Capienza nell’imposta netta ,00 N. rata 2 Reintegro Sezione V ,00 10 ,00 ,00 6 ,00 Codice fiscale Impresa/ professione ,00 5 ,00 9 ,00 10 ,00 4 ,00 5 ,00 9 ,00 10 ,00 Imposta estera entro il limite della quota d’imposta lorda ,00 5 ,00 CR9 Credito d’imposta incremento occupazione Abitazione CR10 principale 1 ,00 10 ,00 Acconto da versare 8 Imposta lorda Quota di imposta lorda ,00 4 Sezione III Sezione IV ,00 5 ,00 di cui relativo allo Stato estero di colonna1 Residuo precedente dichiarazione CR7 7 Reddito complessivo Totale col. 11 sez. I-A riferite allo stesso anno Anno CR5 Determinazione del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero CR6 Prima casa e canoni non percepiti ,00 8 ,00 Sezione I-B Sezione II ,00 3 7 1 CR4 8 ,00 1 CR3 ,00 Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni 2 6 Imposta estera 3 2 1 ,00 Reddito estero Imposta netta Addizionale comunale Importo trattenuto o versato (da compilare in caso 2013 trattenuta dal di dichiarazione integrativa) datore di lavoro Acconto dovuto 5 4 Anno 7 CR2 3 ,00 Codice Stato estero ,00 Aliquote per scaglioni Aliquota Imponibile 2 29 ,00 ,00 ,00 Credito residuo 5 ,00 7 presentato, anche per conto del dichiarante, l’apposito domanda per l’accesso al contributo; - nella colonna 3 indicare il numero della rata che si utilizza per il 2012; - nella colonna 4 indicare il numero di rate (5 o 10) in cui si è scelto di ripartire il credito d’imposta; - nella colonna 5 indicare l’importo del credito d’imposta riconosciuto in relazione agli interventi di riparazione o ricostruzione dell’immobile diverso dall’abitazione principale danneggiato o distrutto. Il bonus spetta nel limite complessivo di 80.000 euro; - nella colonna 6 indicare la quota del credito d’imposta fruibile nell’anno 2012 (cioè importo di colonna 5 diviso il numero delle rate indicate nella colonna 4). Tale importo va poi riportato nel rigo RN27. ALTRI CREDITI DI IMPOSTA Reintegro fondi pensione Chi ha aderito alle forme pensionistiche complementari può richiedere per determinate esigenze (ad esempio, spese sanitarie a seguito di gravi situazioni oppure acquisto della prima casa) un’anticipazione delle somme relative alla posizione individuale maturata, le quali possono essere reintegrate in qualsiasi momento. Sulle somme anticipate viene applicata una ritenuta a titolo di imposta. Il reintegro, che ha lo scopo di ricostituire la posizione esistente all’atto dell’anticipazione, può avvenire in unica soluzione o mediante contributi annuali, anche eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Sulle somme eccedenti il suddetto limite è riconosciuto un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento dell’anticipazione. Per sfruttare tale agevolazione si deve compilare il rigo CR12. Mediazioni Il rigo CR13 interessa chi si è avvalso della mediazione per risolvere una controversia civile o commer- ciale, per la quale viene riconosciuto un credito d’imposta commisurato all’indennità pagata ai mediatori. In particolare, se la mediazione conclusa nel 2012 ha avuto successo, spetta un credito massimo di 500 euro; se, invece, la mediazione non è andata a buon fine il credito è ridotto a 250 euro. L’importo del credito d’imposta spettante risulta dalla comunicazione inviata all’interessato dal Ministero della Giustizia entro il 30 maggio 2013, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi e può essere utilizzato in compensazione tramite il Modello F24. I titolari d’impresa (ad esempio, imprenditori, artigiani) e gli artisti e professionisti non devono compilare questo quadro, ma indicare il credito d’imposta nel quadro RU della denuncia dei redditi relativa all’anno in cui hanno ricevuto la comunicazione dal Ministero. Costoro, inoltre, possono utilizzare il bonus soltanto in compensazione con il Modello F24. INS aprile 2013_1-33:INS_aprile_2007_1-27 29-03-2013 9:46 Pagina 30 30 Aprile 2013 Quadro RC: redditi di lavoro dipendente l quadro RC deve essere compilato dai possessori di redditi di lavoro dipendente, di pensione e redditi ad essi assimilati. Questo quadro è suddiviso in sei sezioni. I SEZIONE I In questa sezione vanno dichiarati: ● i redditi di lavoro dipendente e di pensione; ● redditi di lavoro dipendente prestato all’estero nelle zone di frontiera (ad esempio Francia, Austria, San Marino, Slovenia) e in altri paesi limitrofi, che sono imponibili IRPEF per la parte che eccede 6.700 euro; ● le indennità e le somme corrisposte dall’INPS o da altri Enti a lavoratori dipendenti a titolo di integrazione salariale o a titolo di trattamento speciale di disoccupazione, di indennità di mobilità o ad altro titolo; ● le borse di studio, assegni, premi o sussidi per fini di studio e di addestramento professionale (incluse le somme corrisposte ai soggetti impegnati in piani di inserimento professionale), se erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente e sempreché non sia prevista una specifica esenzione; ● i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili per effetto di specifiche disposizioni normative; ● le indennità e i compensi, a carico di terzi, percepiti dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità, esclusi quelli che, per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e quelli che per legge devono essere riversati allo Stato; ● i compensi, corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali e ad altre figure professionali operanti nelle A.S.L. con contratto di lavoro dipendente come, ad esempio, biologi, psicologi, medici addetti all’attività della medicina dei servizi, alla continuità assistenziale e all’emergenza sanitaria territoriale; ● le remunerazioni ai sacerdoti della Chiesa Cattolica; ● gli assegni corrisposti dalle altre istituzioni religiose per il sostentamento dei propri ministri di culto (ad esempio, Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno, Assemblee di Dio in Italia, Chiesa Evangelica Luterana in Italia, Chiesa apostolica in Italia, ecc.); ● le retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa e le altre retribuzioni, sulle quali, in base alla legge, non sono state effettuate le ritenute d’acconto; ● i compensi percepiti dai lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, qualora gli stessi siano di importo complessivo non superiore ai salari correnti contrattuali maggiorati del 20%; ● i trattamenti periodici integrativi corrisposti dai Fondi Pensione maturati fino al 31 dicembre 2006 ed il riscatto della posizione individuale presso la forma pensionistica complementare che non dipenda dal pensionamento dell’iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti (riscatto volontario); ● i redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, i lavori a progetto o collaborazioni occasionali. Tra questi rientrano anche quelli percepiti per: – cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti, salvo che rientrino nell’oggetto della professione del contribuente (ad esempio compenso percepito dal commercialista per l’incarico di revisore ricoperto in una società che dovrà essere dichiarato nel Quadro RE), oppure che abbiano una connessione oggettiva con l’attività professionale (ad esempio, ingegnere che si occupa dell’amministrazione di una società edile). – collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, esclusi quelli corrisposti a titolo di diritto d’autore; – partecipazioni a collegi e a commissioni. Le collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese a società e associazioni sportive dilettantistiche non devono essere dichiarate nel quadro C, ma nel quadro RL e solo se eccedono complessivamente 7.500 euro; ● le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa quando il diritto a percepirle non risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto o se non derivano da controversie o transazioni in materia di cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. La nuova casella “Rientro in Italia”, situata in basso a sinistra del quadro RC, interessa lavoratori dipendenti rientrati dall’estero o docenti e ricercatori occasionalmente residenti all’estero ai quali il datore di lavoro non ha potuto riconoscergli l’agevolazione prevista e intendono sfruttarla in sede di dichiarazione dei redditi. In questo caso il reddito di lavoro dipendente deve essere indicato nei successivi righi da RC1 a RC3 già nella misura ridotta (20% per le lavoratrice, il 30% per i lavoratori rientrati in Italia, 10% per docenti e ricercatori). Rigo RC1 - RC3 I dati da riportare nei righi da RC1 a RC3 della Sezione I, sono: ● colonna 1: Indicare il codice: - 1. se vengono dichiarati redditi di pensione; - 2. se vengono dichiarati redditi di lavoro dipendente o assimilato oppure trattamenti pensionistici integrativi (ad esempio quelli corrisposti dai fondi pensione); - 3. se si indicano compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili che hanno raggiunto l’età per la pensione di vecchiaia, per i quali si applica un regime fiscale agevolato. In particolare, se tali soggetti hanno un reddito complessivo, al netto della deduzione prevista per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, non superiore a 9.296,00 euro, i compensi per lavori socialmente utili sono assoggettati a ritenuta a titolo di imposta con l’aliquota prevista per il primo scaglione di reddito sull’importo che eccede 3.098,74 euro. La somma di tali compensi deve essere riportata nella colonna 1 del rigo RC5; RB6 Cedolare secca 21% 31 Cedolare secca 19% Tassazione ordinaria INS aprile 2013_1-33:INS_aprile_2007_1-27REDDITI 29-03-2013 9:46 Pagina RB10 TOTALI Imposta cedolare secca IMPONIBILI 13 REDDITI IMPONIBILI 13 Imposta cedolare secca 21% 1 ,00 2 ,00 RB11 ,00 Sezione II Dati relativi ai contratti di locazione 7 RB21 Mod. N. 2 1 14 3 ,00 16 17 REDDITI NON IMPONIBILI 4 4 5 / RB22 6 ,00 Eccedenza compensata Mod. F24 ,00 11 ,00 ,00 Acconti versati 6 ,00 Imposta a credito Imposta a debito Contratti non superiori a 30 gg Codice ufficio ,00 5 ,00 10 ,00 Estremi di registrazione del contratto Serie Numero e sottonumero Data 3 9 ,00 ,00 12 ,00 Anno di presentazione dich. ICI 31 8 7 / / Sezione III Immobili storici RB31 Ricalcolo degli acconti 2012 QUADRO RC RC1 Tipologia reddito 1 1 Imponibile addizionale comunale Acconto IRPEF Differenza ,00 2 3 ,00 Acconto addizionale comunale 4 ,00 2 Indeterminato/Determinato Redditi ,00 3 ,00 RC2 ,00 RC3 ,00 INCREMENTO PRODUTTIVITÀ Premi già assoggettati a tassazione Premi già assoggettati ad imposta ordinaria (Punto 251 CUD 2013) sostitutiva (Punto 251 CUD 2013) 1 Sezione I Redditi di lavoro RC4 (compilare solo Opzione o rettifica dipendente e assimilati Imp. Sost. nei casi previsti Tass. Ord nelle istruzioni) Rientro in Italia 6 7 ,00 2 ,00 Importi art. 51, comma 6 Tuir (Punto 255 CUD 2013) Imposta Sostitutiva (Punto 252 CUD 2013) 3 Non imponibili ,00 9 ,00 5 ,00 Eccedenza di imposta sostitutiva trattenuta e/o versata Imposta sostitutiva a debito 10 ,00 Non imponibili assog. imp. sotitutiva 4 ,00 Premi assoggettati ad imposta sostitutiva Premi assoggettati a tassazione ordinaria da assoggettare ad imposta sostitutiva da assoggettare a tassazione ordinaria 8 11 ,00 ,00 RC1+ RC2 + RC3 + RC4 col. 8 – (minore tra RC4 col. 1 e RC4 col. – 9) RC5 col.1 RC5 Riportare in RN1 col.5 Sezione II Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente Sezione III Ritenute IRPEF e addizionali regionale e comunale all’IRPEF Sezione IV Ritenute per lavori socialmente utili Sezione V Comparto sicurezza e altri dati 17 Eccedenza dichiarazione precedente ,00 Immobili non locati Abitazione principale REDDITI NON IMPONIBILI 16 ,00 ,00 Totale imposta cedolare secca RB23 REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI ,00 15 ,00 Imposta cedolare secca 19% 8 ,00 N. di rigo 15 ,00 Cedolare secca risultante dal Mod. 730/2013 credito compensato F24 IMU rimborsata dal sostituto trattenuta dal sostituto Acconti sospesi Aprile 2013 14 Quota esente frontalieri 1 ,00 (di cui L.S.U. 2 Ritenute addizionale regionale (punto 6 del CUD2013) Ritenute IRPEF (punto 5 del CUD2013 e RC4 colonna 11) RC10 1 ,00 2 3 ,00 1 4 ,00 Pensione 2 ,00 ,00 TOTALE ,00 Ritenute saldo addizionale comunale 2012 (punto 11 del CUD2013) Ritenute acconto addizionale comunale 2012 (punto 10 del CUD2013) ,00 3 ,00 ) TOTALE Lavoro dipendente RC6 Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni) 2 RC7 Assegno del coniuge 1 Redditi RC8 RC9 Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5 Ritenute acconto addizionale comunale 2013 (punto 13 del CUD2013) 5 ,00 RC11 Ritenute per lavori socialmente utili RC12 Addizionale regionale all’IRPEF ,00 Reddito al netto del contributo di Detrazione personale RC13 comparto sicurezza Contributo di solidarietà trattenuto (Punto 138 CUD 2013) contributo perequazione (Punto 136 CUD 2013) RC14 Dati 1 di solidarietà (punto 118 del CUD2013) ,00 ,00 (*) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo precedente. - 4. per i redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera e in altri paesi limitrofi (per esempio chi lavora a San Marino, in Svizzera, ecc.) La colonna 2 riguarda i lavoratori dipendenti o chi dichiara compensi per lavori socialmente utili (e quindi è stato indicato il codice 2, 3 o 4 nella colonna 1). In tal caso va riportato il codice: - 1. se il contratto di lavoro è a tempo indeterminato; - 2. se il contratto è a tempo determinato. ● colonna 3: l'importo arrotondato dei redditi percepiti per il 2012 rilevabile dal punto 1 del CUD 2013 o del CUD 2012. Chi nel 2012 ha intrattenuto più rapporti di lavoro e ha chiesto all’ultimo sostituto d’imposta di tener conto dei redditi percepiti per gli altri rapporti deve compilare il quadro RC indicando solo i dati che risultano dall’ultimo CUD consegnato dall’ultimo datore di lavoro. I lavoratori frontalieri devono scrivere nella colonna 3 “Reddito”, l’intero ammontare del reddito percepito, comprensivo della quota esente di 6.700 euro. Tale quota esente va riportata nel nuovo campo 1 del successivo rigo RC5. 4 Rigo RC6 Nella colonna 1 indicare il numero dei giorni relativo al periodo di lavoro dipendente o assimilato (365 per l’intero anno), per il quale è prevista la detrazione d’imposta. E’ bene sapere che per i rapporti di lavoro part-time le detrazioni spettano per l’intero periodo anche se viene effettuato un orario ridotto. 2 ,00 In particolare, se è stato compilato un solo rigo perché il contribuente ha avuto un unico rapporto di lavoro, si può tener conto del numero dei giorni indicato nel punto 3 del CUD. Se sono stati compilati più righi, indicare nella colonna 1 il numero totale dei giorni compresi nei vari periodi, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei vanno calcolati una volta sola. Nella colonna 2, indicare il numero dei giorni relativi al periodo di pensione per il quale spetta la detrazione d’imposta per i pensionati (365 per l’intero anno). Chi dichiara un solo reddito di pensione, può tener conto del numero dei giorni indicato nel punto 4 del CUD. Se, invece, sono stati indicati più redditi di pensione, nella colonna 2 va riportato il totale dei giorni, tenendo comunque conto che i giorni compresi in periodi contemporanei vanno indicati una volta sola. Chi dichiara sia il lavoro dipendente che la pensione deve sapere che la somma dei giorni delle caselle 1 e 2 del rigo RC6 non può superare 365 (i periodi contemporanei vanno, cioè, indicati una sola volta). Rigo RC5 La nuova colonna 1 interessa i frontalieri e serve per indicare la quota di reddito esente pari a 6.700 euro (l’importo da indicare in questa colonna non può superare 6.700 euro). Nella colonna 3 riportare il totale dei redditi che risulta dalla seguente operazione: RC1 + RC2 + RC3 + RC4 colonna 8 – (il minore importo tra RC4 col.1 e RC4 col. 9) – RC5 col. 1. Nella colonna 2 la somma dei redditi per i quali nella colonna 1 dei righi da RC1 a RC3 è stato indicato il codice 3 (lavori socialmente utili). ,00 ,00 PREMI DI PRODUTTIVITA’ l rigo RC4 interessa solo i lavoratori dipendenti del settore privato, con contratto di lavoro subordinato che tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012 hanno percepito compensi per incrementi di produttività e il datore di lavoro ha tassato questi compensi con l’imposta sostitutiva del 10% entro i limiti di 2.500 euro (punti 251 e 252 del CUD compilati), oppure ha assoggettato gli stessi a tassazione ordinaria (punti 251 e 254 del CUD compilati). In quest’ultimo caso il datore di lavoro non ha applicato la tassazione agevolata (a seguito di espressa richiesta del dipendente oppure perché ha verificato che la tassazione ordinaria era più favorevole). Considerata la finalità di questo inserto, dedicato principalmente ai professionisti, riteniamo inutile soffermarsi sull’argomento. I INS aprile 2013_1-33:INS_aprile_2007_1-27 29-03-2013 9:46 Pagina 32 32 Aprile 2013 SEZIONE II In questa sezione nei righi RC7 e RC8 vanno indicati gli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione d’imposta eventualmente spettante non è rapportata al periodo di lavoro dell’anno. Se vengono dichiarati assegni periodici percepiti dal coniuge si deve barrare la colonna 1. I redditi da dichiarare sono: gli assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili (sempreché risultino da provvedimenti dell'autorità giudiziaria). ● gli assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari e quelli alimentari; ● i compensi corrisposti per l’attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale; ● le indennità o altri compensi corrisposti dalle Amministrazioni statali ed Enti pubblici territoriali (Stato, Regioni, ecc.) per l'esercizio di pubbliche funzioni. ● i compensi corrisposti ai giudici tributari, ai giudici di pace e agli esperti del Tribunale di sorveglianza; ● le indennità e gli assegni vitalizi percepiti per l'attività parlamentare e per le cariche pubbliche elettive (membri del Parlamento, consiglieri regionali, provinciali, comunali), nonché quelle percepite dai giudici costituzionali; ● le rendite vitalizie quali, ad esempio, le rendite costituite mediante alienazione di un bene mobile o immobile o mediante cessione di capitali e le altre rendite vitalizie a titolo oneroso. Tipico esempio di rendita vitalizia è quella corrisposta da una impresa assicuratrice in forza di contratto di assicurazione stipulato a tale titolo. ● BORSE DI STUDIO evono essere dichiarate le borse di studio percepite da contribuenti residenti in Italia, a meno che non sia prevista una esenzione specifica, come ad esempio per le borse di studio corrisposte dalle Regioni, dalle Università per la frequenza di corsi di perfezionamento, di specializzazione e di corsi di dottorato di ricerca. Per le borse di studio non esenti il numero dei giorni da indicare nella colonna 1 del rigo RC6 è quello compreso nel periodo dedicato allo studio (anche se relativo ad anni precedenti) per il quale è stata concessa la borsa di studio. Pertanto, se la borsa di studio è stata erogata per il rendimento scolastico o accademico, la detrazione spetta per l’intero anno; se, invece, è stata corrisposta in relazione alla frequenza di un particolare corso, spetta per il periodo di frequenza obbligatoria prevista. D presa anche l’eccedenza di imposta sostitutiva trattenuta e/o versata sui premi di produttività, così come risulta nel rigo RC4 colonna 11. ● colonna 2, indicare il totale dell’addizionale regionale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle sezioni I e II (risultante dal punto 6 del CUD). Se il contribuente ha dichiarato esclusivamente i redditi derivanti da compensi per lavori socialmente utili, individuati con il codice 3, le relative ritenute IRPEF e addizionale regionale, indicate nella certificazione devono essere riportate, rispettivamente, nei righi RC11 e RC12; ● colonna 3, riportare l’acconto dell’addizionale comunale IRPEF 2012 indicato al punto 10 del CUD; ● colonna 4, indicare il saldo dell’addizionale comunale per l’anno 2012 sui redditi di lavoro dipendente o assimilati, così come risulta al punto 11 del CUD; ● colonna 5, indicare l’acconto dell’addizionale comunale IRPEF per l’anno 2013, risultante dal punto 13 del CUD. SEZIONE IV Le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso derivanti da contratti stipulati fino al 31 dicembre 2000, godono di un particolare trattamento fiscale in quanto sono tassabili solo per il 60% dell’ammontare percepito. Per i contratti stipulati successivamente le rendite costituiscono reddito per l’intero ammontare. In questa sezione devono essere indicate le ritenute IRPEF e l’addizionale regionale relative ai compensi percepiti per lavori socialmente utili se il contribuente ha raggiunto l’età prevista per la pensione di vecchiaia (regime agevolato). Nella colonna 2 dei righi RC7 e RC8 indicare il reddito assimilato risultante, nella maggior parte dei casi, dal punto 2 del CUD. La somma degli importi indicati nella colonna 2 dei righi RC7 e RC8 va riportata nel rigo RC9. Questa sezione è riservata: ● ai lavoratori del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, che nel 2011 hanno avuto un reddito di lavoro dipendente fino a 35 mila euro, per indicare la riduzione IRPEF spettante sul trattamento economico accessorio (importo massimo 145,75 euro), così come determinata dal sostituto d’imposta (punti 118 e 119 del CUD compilati). ● a chi dichiara un reddito oltre 300 mila euro per indicare il contributo di solidarietà già trattenuto dal sostituto d’imposta (così come risulta al punto 138 del CUD) e l’eventuale trattamento pensionistico erogato al netto del contributo di perequazione (punto 136 del CUD). SEZIONE III Nelle diverse colonne del rigo RC10 si devono indicare le ritenute subite e, in particolare: ● colonna 1, indicare il totale delle ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati o da pensione indicati nelle sezioni I e II (risultanti dal punto 5 del CUD). In questo rigo deve essere com- SEZIONE V INS aprile 2013_1-33:INS_aprile_2007_1-27 29-03-2013 9:46 Pagina 33 Aprile 2013 33 ESEMPIO REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE O PENSIONE: DAL CUD ALL’UNICO Professionista (consulente) di 67 anni ancora in attività che nel 2012 ha percepito anche il reddito di pensione, pari a 22.015,17 euro lordi. Di seguito si riporta la prima parte del CUD 2013 che gli ha rilasciato l’Ente previdenziale e il facsimile del quadro RC compilato con i dati presenti nel CUD. PERIODO D’IMPOSTA 2012 CODICE FISCALE RSSMRA39R12F205Q ROSSI PERSONE FISICHE 2013 genzia M 12 10 QUADRO RB REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI Sezione I Redditi dei fabbricati Esclusi i fabbricati all’estero da includere nel Quadro RL Rendita catastale ROMA 1 Utilizzo REDDITI IMPONIBILI CUD 1 1 15 15 RB10 TOTALI 3 Imposta cedolare secca 1 RB21 15 3 5 6 13 14 15 ,00 ,00 Canone di locazione 4 5 6 Cedolare secca 19% 13 14 15 1.035,00 ,00 2 ,00 14 ,00 Imposta cedolare secca 19% 3 ,00 7 ,00 Cedolare secca 21% Eccedenza dichiarazione precedente Totale imposta cedolare secca 4 ,00 Mod. N. 3 9 ,00 Data 4 10 ,00 Estremi di registrazione del contratto Serie Numero e sottonumero 5 / RB22 6 ,00 Codice ufficio 17 ,00 11 ,00 12 Immobili non locati 17 ,00 Cedolare Esenzione secca IMU 11 12 Immobili non locati 17 ,00 17 Eccedenza compensata Mod. F24 ,00 Acconti versati 6 ,00 Imposta a credito Imposta a debito 11 ,00 ,00 ,00 12 Cedolare Esenzione secca IMU IMU dovuta per il 2012 16 ,00 Contratti non superiori a 30 gg 11 Immobili non locati Abitazione principale 5 ,00 Cedolare secca risultante dal Mod. 730/2013 credito compensato F24 IMU rimborsata dal sostituto trattenuta dal sostituto 8 ,00 10 ,00 Cedolare Esenzione secca IMU ,00 16 REDDITI NON IMPONIBILI ,00 17 IMU dovuta per il 2012 16 12 365 Abitazione principale 9 11 ,00 ,00 Codice Comune ,00 Cedolare Esenzione secca IMU IMU dovuta per il 2012 16 12 Immobili non locati 59,44 10 11 17 Abitazione principale 9 REDDITI NON IMPONIBILI ,00 15 8 10 ,00 ,00 ,00 12 Cedolare Esenzione secca IMU IMU dovuta per il 2012 16 H501 Immobili non locati Abitazione principale Codice Comune Casi Continuaparticolari zione (*) Tassazione ordinaria ,00 8 17 ,00 ,00 10 11 Immobili non locati IMU dovuta per il 2012 16 9 REDDITI NON IMPONIBILI ,00 Possesso Codice giorni percentuale canone 3 7 ,00 Cedolare secca 19% 12 ,00 Anno di presentazione dich. ICI 8 7 / / RB31 Ricalcolo degli acconti 2012 QUADRO RC RC1 Tipologia reddito 1 Indicare il tipo di reddiAcconto IRPEF Differenza to: “1” per la pensione ,00 1 1 2 Indeterminato/Determinato Imponibile addizionale comunale 3 ,00 Acconto addizionale comunale ,00 2 Redditi 4 22.015 ,00 3 ,00 RC2 RC3 ,00 ,00 INCREMENTO PRODUTTIVITÀ Premi già assoggettati a tassazione Premi già assoggettati ad imposta ordinaria (Punto 251 CUD 2013) sostitutiva (Punto 251 CUD 2013) 1 Sezione I Redditi di lavoro RC4 (compilare solo Opzione o rettifica dipendente e assimilati Imp. Sost. nei casi previsti Tass. Ord nelle istruzioni) Rientro in Italia 6 7 ,00 2 ,00 Importi art. 51, comma 6 Tuir (Punto 255 CUD 2013) Imposta Sostitutiva (Punto 252 CUD 2013) 3 Non imponibili 4 ,00 Premi assoggettati ad imposta sostitutiva Premi assoggettati a tassazione ordinaria da assoggettare ad imposta sostitutiva da assoggettare a tassazione ordinaria 8 ,00 9 ,00 5 ,00 Eccedenza di imposta sostitutiva trattenuta e/o versata Imposta sostitutiva a debito 10 ,00 Non imponibili assog. imp. sotitutiva ,00 11 ,00 RC1+ RC2 + RC3 + RC4 col. 8 – (minore tra RC4 col. 1 e RC4 col. – 9) RC5 col.1 RC5 Riportare in RN1 col.5 Sezione III Ritenute IRPEF e addizionali regionale e comunale all’IRPEF Sezione IV Ritenute per lavori socialmente utili Sezione V Comparto sicurezza e altri dati 4 8 Casi Continuaparticolari zione (*) Cedolare secca 21% Sezione III Immobili storici Sezione II Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente Canone di locazione Possesso Codice giorni percentuale canone 10 Cedolare Esenzione secca IMU ,00 Abitazione principale Codice Comune REDDITI NON IMPONIBILI ,00 Tassazione ordinaria RB23 REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI ,00 7 ,00 9 138,69 RM 16 Codice Comune REDDITI NON IMPONIBILI ,00 14 ,00 13 2 1 59,44 13 ,00 N. di rigo 6 Cedolare secca 19% Acconti sospesi Sezione II Dati relativi ai contratti di locazione 5 8 IMU dovuta per il 2012 Abitazione principale 9 Casi Continuaparticolari zione (*) Cedolare secca 21% ,00 7 Canone di locazione Tassazione ordinaria Imposta cedolare secca 21% RB11 4 380,86 7 ,00 Possesso Codice giorni percentuale canone 2 REDDITI IMPONIBILI ,00 8 REDDITI NON IMPONIBILI ,00 14 ,00 2 REDDITI IMPONIBILI 6 13 Utilizzo ,00 5 Cedolare secca 19% 5.344,15Utilizzo 1 4 10 Codice Comune Casi Continuaparticolari zione (*) Cedolare secca 21% Rendita catastale RB6 Canone di locazione Possesso Codice giorni percentuale canone 3 7 ,00 Tassazione ordinaria Rendita catastale REDDITI IMPONIBILI ,00 Codice Comune 9 REDDITI NON IMPONIBILI ,00 14 ,00 Utilizzo ,00 6 13 2 1 5 Cedolare secca 19% ,00 4.309,15 RB5 4 8 Casi Continuaparticolari zione (*) Cedolare secca 21% 22.015,37 REDDITI IMPONIBILI Canone di locazione Possesso Codice giorni percentuale canone 3 7 ,00 Tassazione ordinaria Rendita catastale RB4 ,00 Mod. N. Casi Continuaparticolari zione (*) ,00 15 2 REDDITI IMPONIBILI 6 14 ,00 Utilizzo ,00 5 13 Rendita catastale 1 4 Cedolare secca 19% 2 REDDITI IMPONIBILI Canone di locazione Possesso Codice percentuale canone Cedolare secca 21% Utilizzo ,00 RB3 giorni 3 Tassazione ordinaria Rendita catastale RB2 MILANO MI QUADRO RC – Redditi di lavoro dipendente 2 ,00 RB1 QUADRO RB – Redditi dei fabbricati 1939 ntrate MARIO REDDITI Quota esente frontalieri 1 ,00 (di cui L.S.U. 2 ,00 ) TOTALE Lavoro dipendente RC6 Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni) 2 RC7 Assegno del coniuge 1 Redditi RC8 RC9 Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5 Ritenute addizionale regionale (punto 6 del CUD2013) Ritenute IRPEF (punto 5 del CUD2013 e RC4 colonna 11) RC10 1 4.309 ,00 2 381 ,00 59 ,00 4 22.015 ,00 3 6 5 Pensione 2 ,00 ,00 TOTALE ,00 Ritenute saldo addizionale comunale 2012 (punto 11 del CUD2013) Ritenute acconto addizionale comunale 2012 (punto 10 del CUD2013) 3 3 1 139 ,00 Ritenute acconto addizionale comunale 2013 (punto 13 del CUD2013) 5 RC11 Ritenute per lavori socialmente utili RC12 Addizionale regionale all’IRPEF 59 ,00 ,00 ,00 Detrazione personale contributo RC14 Dati di solidarietà RC13 comparto sicurezza Reddito al netto del contributo di Contributo di solidarietà trattenuto perequazione (Punto 136 CUD 2013) (Punto 138 CUD 2013) 1 (punto 118 del CUD2013) ,00 (*) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo precedente. 4 ,00 2 ,00 INS aprile 2013_34-56:INS aprile 2007_28-48 29-03-2013 9:48 Pagina 34 34 Aprile 2013 GLI ONERI DETRAIBILI DALLE IMPOSTE QUADRO RP ONERI E SPESE Sezione I Spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19% 1 2 RP1 Spese sanitarie ,00 RP2 Spese sanitarie per familiari non a carico RP3 Spese sanitarie per disabili 1 2 RP5 Spese per l’acquisto di cani guida RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza 1 2 1 2 Interessi per mutui ipotecari RP8 per acquisto altri immobili RP17 Altre spese (Codice spesa ) TOTALE S ESE SU CU ,00 RP18 Altre spese (Codice spesa Se è barrata la c QUADRO RP li oneri detraibili sono le spese che si possono detrarre parzialmente dall’IRPEF. Le spese, infatti, si distinguono in due categorie: ● spese per le quali si può detrarre dall’imposta una percentuale della spesa sostenuta (detrazione di imposta del 19%, oppure del 36, 50% o 55%) oppure un importo a forfait (ad esempio, detrazione per gli inquilini a basso reddito); ● spese deducibili dal reddito complessivo su cui poi si calcola l’IRPEF; Gli oneri per i quali compete la detrazione d'imposta del 19% vanno indicati nella Sezione I del Quadro RP. Anche quest’anno a ciascun onere è stato attribuito un codice. Questi codici sono gli stessi che risultano nelle Annotazioni del CUD 2013 (si veda quanto precisato a pag. 44). Nel quadro RP il codice deve essere indicato soltanto per alcuni oneri e spese (ad esempio, erogazioni liberali), mentre per le spese più “ricorrenti” (ad esempio, spese mediche, interessi passivi, ecc.) il codice non va indicato. G SEZIONE I RP1: spese sanitarie In questo rigo indicare le spese sanitarie pagate nel 2012. Per queste spese la detrazione spetta solo per la parte di spesa che eccede € 129,11. Dal totale delle spese sanitarie sostenute bisognerà quindi togliere la franchigia di € 129,11 e indicare l’importo ottenuto nel rigo RP1 (casella 2). Se, ad esempio, sono state sostenute spese per un totale di € 465,00, nel rigo RP1 va indicato l’importo di € 336,00. In particolare sono detraibili per la parte che eccede € 129,11: ● le spese per l’acquisto di medicinali ed i tickets per visite ed accertamenti presso ospedali e ambulatori delle ASL e di privati, nonché quelli pagati per l’acquisto di medicinali; ● le spese di degenza, anche se collegate ad un intervento chirurgico, e di ricovero in case di cura e ospedali. In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e all’assistenza specifica, ma solo per le spese mediche, che devono essere indicate separatamente nella documentazione rilasciata dall’Istituto; ● le spese sostenute per prestazioni chirurgiche, analisi, indagini radioscopiche, ricerche ed applicazioni, per pre- ,00 ,00 ,00 RP12 Assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni ,00 RP13 Spese di istruzione ,00 ,00 RP14 Spese funebri RP15 Spese per addetti all’assistenza personale ,00 ,00 RP16 Spese sport ragazzi Rateizzazioni spese ,00 RP10 costruzione dell’abitazione principale ,00 ,00 RP11 Interessi per prestiti o mutui agrari RP7 Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale 2 Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio Interessi per mutui ipotecari per la ,00 RP4 Spese veicoli per disabili 1 RP9 ,00 1 2 ,00 RP19 ) 1 indic 1 import ta, ,00 ,00 Altre spese (Codice spesa S mmare l ti ,00 2 1 ,00 2 ,00 ) So imp stazioni specialistiche nonché per l’acquisto o l’affitto di protesi sanitarie; ● le spese sostenute per l’acquisto e l’affitto di dispositivi medici (ad esempio, apparecchio per aerosol, test di autodiagnosi per la celiachia, o apparecchi per la misurazione della pressione del sangue, a patto che sullo scontrino o sulla fattura sia indicata la descrizione del dispositivo contrassegnato dalla marcatura CE); ● le spese per per visite e cure di medicina omeopatica; ● le spese di assistenza specifica (ad esempio, assistenza infermieristica e riabilitativa, fisioterapia, laserterapia, prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore, ecc.). Per l’acquisto di medicinali la detrazione spetta solo se la spesa è documentata da fattura o da “scontrino parlante” in cui devono essere specificati la natura (farmaco, medicinale o sigle come “otc” - medicinale da banco, “sop” - senza obbligo di prescrizione, ecc.), il codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale, la quantità acquistata e il codice fiscale del contribuente. Va ricordato che se lo scontrino riporta la dicitura “parafarmaco” (ad esempio, integratori alimentari) non spetta alcuna detrazione d’imposta. Le spese sanitarie della persona defunta sostenute dagli eredi, dopo il suo decesso possono essere detratte o dedotte direttamente dagli eredi stessi. La detrazione del 19%, sempre sulla parte che eccede € 129,11, spetta anche per le spese sostenute nell’interesse dei familiari non fiscalmente a carico affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dal ticket, per la parte che non trova capienza nell’Irpef dovuta da questi ultimi (ad esempio, malattie oncologiche; per un elenco completo si può consultare la banca dati sul sito www.salute.gov.it). QUANDO LE SPESE SONO DETRAIBILI er essere “deducibili” o “detraibili” le spese devono: ● essere state effettivamente sostenute nell'anno 2012 ed essere rimaste a carico del dichiarante; ● risultare da idonea documentazione; ● non essere state già dedotte o detratte dai singoli redditi che formano il reddito complessivo (ad esempio, gli interessi pagati sulle rate di mutuo di un immobile adibito a studio professionale, eventualmente dedotti quando è stato determinato il reddito di lavoro autonomo, non sono ulteriormente detraibili). P INS aprile 2013_34-56:INS aprile 2007_28-48 29-03-2013 9:48 Pagina 35 Aprile 2013 Per individuare la spesa che può essere trasferita al familiare che le ha sostenute (il quale le potrà indicare nel rigo RP2 della propria dichiarazione dei redditi), il contribuente affetto dalle suddette patologie deve indicare: ● nella colonna 1 del rigo RP1 l’importo totale di tali spese; ● nella colonna 2 del rigo RP1 le altre spese sanitarie che non riguardano dette patologie. Per applicare correttamente la franchigia di € 129,11 si deve: - ridurre l’importo da indicare nella colonna 2 del rigo RP1 di € 129,11; - se l’importo da indicare nella colonna 2 del rigo RP1 è inferiore a € 129,11, si deve ridurre l’importo da indicare nel rigo RP1 colonna 1 della quota rimanente della franchigia. ESEMPIO Spese sanitarie relative a patologie € 150,00 Altre spese sanitarie € 250,00 Totale € 400,00 - Franchigia € 129,00 Spese detraibili € 271,00 Queste spese andranno indicate nel rigo RP1 come segue: - colonna 1 = € 150,00 - colonna 2 = 121,00 (spese 250,00 - franchigia 129,00). La detrazione d’imposta prevista per le spese indicate nella colonna 1 deve essere riportata direttamente nel rigo RN23. RP2: spese sanitarie per familiari non a carico Nel rigo RP2 deve essere indicato l’importo delle spese sanitarie sostenute nell’interesse del familiare non fiscalmente a carico affetto da patologie esenti dal ticket, la cui detrazione non ha trovato capienza nell’imposta lorda da questi dovuta. L’importo di tali spese si ottiene dividendo per 0,19 la parte di detrazione non utilizzata dal familiare desumibile dalle annotazioni del 730 o dal rigo RN43 colonna 1 del Modello UNICO del familiare. L’ammontare massimo delle spese su cui spetta la detrazione del 19%, in questi casi, è di 6.197,48 euro ridotto della franchigia di 129,11 euro, anche se la stessa è stata già applicata dal familiare malato nella propria dichiarazione dei redditi. Se, però, la franchigia è stata già sottratta sulle spese sostenute per proprio conto (rigo RP1 colonna 2), essa non va nuovamente presa in considerazione. Se le spese sanitarie complessivamente sostenute nel 2011 (rigo RP1 + RP2 + RP3) sono superiori a € 15.493,71 (al lordo della franchigia di 129,11 euro), il contribuente può scegliere di ripartire la detrazione d’imposta che spetta per queste spese in 4 quote annuali di pari importo. Se il contribuente intende usufruire della “rateizzazione” deve barrare l’apposita casella di rigo RP20 e compilare gli altri campi dello stesso rigo al quale si rimanda. 35 SPESE SANITARIE RIMBORSATE e le spese sanitarie indicate nei righi da RP1 a RP4 sono state rimborsate nel corso del 2012 da Enti mutualistici di previdenza o da altri soggetti (escluse le assicurazioni private: vedi avanti) la detrazione non è consentita; se il rimborso è stato parziale, l'importo da considerare è proporzionalmente ridotto. Tra le spese sanitarie che NON DANNO DIRITTO ALLA DETRAZIONE rientrano: ● le spese nel caso di danni alla persona arrecati da terzi e risarcite dal danneggiante (o da altri per suo conto); ● quelle rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse con esclusivi fini assistenziali che, fino all’importo massimo di e 3.615,20, non hanno concorso a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente. La presenza dei suddetti contributi è evidenziata al punto 131 del CUD 2013 o punto 129 del CUD 2012; se nelle annotazioni del CUD viene indicata la quota di contributi sanitari, che, essendo superiore a 3.615,20 euro, ha concorso a formare il reddito, le spese sanitarie eventualmente rimborsate potranno essere proporzionalmente detratte. Se il rimborso trae origine da contributi o premi di assicurazione versati dal contribuente per i quali non spetta la detrazione di imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo (ad esempio le polizze malattia) le spese mediche sostenute, ancorché rimborsate, SI POSSONO DETRARRE. Anche le spese mediche rimborsate per effetto dei contributi volontari, non deducibili dal reddito, versati per il coniuge non a carico (ad esempio FASI e CASAGIT) danno diritto alla detrazione del 19% sul totale della spesa sanitaria da parte del coniuge stesso. La detrazione spetta anche per le spese sanitarie rimborsate dalle assicurazioni sanitarie stipulate dal datore di lavoro o semplicemente pagate dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente o pensionato. Per queste assicurazioni l’esistenza dei premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente è segnalata al punto 133 del CUD 2013 o punto 131 del CUD 2012. S Le spese mediche sostenute all’estero sono soggette allo stesso regime di quelle analoghe sostenute in Italia. Se la documentazione sanitaria è in inglese, francese, tedesco o spagnolo, essa va corredata da una traduzione in italiano eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta; se invece è redatta in lingua diversa da quelle sopra indicate, va aggiunta una traduzione giurata. Per i contribuenti con domicilio fiscale in Valle d’Aosta e nella Provincia di Bolzano non è necessaria la traduzione se la documentazione è scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco. INS aprile 2013_34-56:INS aprile 2007_28-48 29-03-2013 9:48 Pagina 36 36 Aprile 2013 RP3-RP4: DETRAZIONI PER I DISABILI La detrazione compete sull'intero importo, indicandolo nel rigo RP3, per le spese sostenute nel 2012 per i mezzi necessari per l’accompagnamento, la deambulazione, la locomozione e il sollevamento di portatori di handicap. È il caso ad esempio dell’acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti, di apparecchi per il contenimento di fratture e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale e delle spese sostenute per il trasporto in autoambulanza (le spese per prestazioni specialistiche o generiche effettuate durante il trasporto sono però detraibili solo per la parte che eccede € 129,11 euro). Vanno indicate nel rigo RP3 anche le spese sostenute per i sussidi tecnici informatici volti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap (ad esempio l’acquisto di un fax, modem, computer, ecc). Nel rigo RP4 vanno indicate le spese sostenute per l’acquisto: ● di motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti alle capacità motorie dei portatori di handicap; ● di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, dei sordi, dei soggetti con handicap psichico e mentale così grave da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, degli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e dei soggetti affetti da pluriamputazioni. La detrazione spetta per un solo veicolo una sola volta nell’arco di quattro anni (a meno che non risulti che il veicolo sia stato cancellato dal PRA) e per una spesa massima di 18.075,99 euro a patto che il veicolo sia utilizzato in via esclusiva o principale a beneficio del portatore di handicap. Se il veicolo è stato rubato e non ritrovato, dalla spesa massima di 18.075,99 euro deve essere sottratto l’importo eventualmente rimborsato dall’assicurazione. Se l’auto viene venduta o ceduta gratuitamente entro 2 anni dall’acquisto è dovuta la differenza tra l’Irpef calcolata senza agevolazione e quella risultante dall’applicazione della detrazione d’imposta. Tale disposizione non si applica se il trasferimento del veicolo è avvenuto a seguito del mutamento dell’handicap che comporta per il disabile la necessità di un nuovo acquisto. La detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo. In questo caso nell’apposita casella occorre indicare “1” per segnalare che si vuole usufruire della prima rata, indicando nel rigo RP4 l’importo della rata spettante. Se, invece, la spesa è stata sostenuta nel 2009, nel 2010 o nel 2011 e nella dichiarazione relativa a questi anni è stata barrata la casella per la ripartizione in quattro rate, nella casella di rigo RP4 occorre scrivere il numero 4, 3 o 2 per segnalare che si vuole fruire della quarta, terza o seconda e indicare l’importo della rata spettante nel rigo RP4. La detrazione spetta anche per le riparazioni che non rientrano nell’ordinaria manutenzione. Sono, pertanto, esclusi i costi d’esercizio quali, ad esempio, il carburante e il lubrificante, la tassa di possesso e il premio assicurativo. E’ bene tener presente che per le spese di manutenzione straordinaria dell’autoveicolo non può essere richiesta la rateizzazione. Pertanto, chi vuole dividere la detrazione in 4 rate ed ha sostenuto anche spese straordinarie, deve compilare due distinti righi RP4. La detrazione d’imposta compete a tutti i disabili con ridotte o impedite capacità motorie a prescindere dal possesso di una qualsiasi patente di guida da parte sia del portatore di handicap che dei soggetti cui risulta a carico. RP5: SPESE PER I CANI GUIDA Nel rigo RP5 deve essere indicata l’intera spesa sostenuta per acquisto del cane guida dei non vedenti. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di 4 anni, salvo i casi di perdita dell’animale. La detrazione spetta per l’acquisto di un solo cane. Se il contribuente intende ripartire la detrazione in 4 rate annuali di pari importo, deve indicare nella ca- RP6: spese mediche già rateizzate Questo rigo deve essere compilato soltanto da chi nel 2009, 2010 e/o 2011, avendo sostenuto spese sanitarie per oltre 15.493,71 euro, ha optato per la rateizzazione di tali spese. I dati da indicare sono i seguenti: - nella casella 1, il numero della rata di cui si intende usufruire (ad esempio per le spese del 2011 indicare il numero 2); - nella casella 2, l’importo della rata spettante; questo importo può essere ricavato dal modello Unico sella di rigo RP5 il numero della rata di cui usufruisce e nel rigo RP5 l’importo della rata. Ricordiamo, inoltre, che il non vedente ha diritto anche ad una detrazione forfettaria di 516,46 euro per le spese di mantenimento del cane guida. A tal fine occorre barrare l’apposita casella di rigo RP81 (vedi pag. 53). 2012: a) per le spese sostenute nel 2009 e nel 2010: rigo RP6 colonna 2; b) per le spese sostenute nel 2011: rigo RP22 colonna 2. Chi ha presentato il modello 730 può dividere per 4 (numero delle rate previste) l’importo indicato nel 730/2012, rigo E6 per le spese sostenute nel 2009 o nel 2010 e rigo 136 del prospetto 730-3 per le spese sostenute nel 2011. Chi ha optato per la rateizzazione delle spese sostenute in più di una delle precedenti dichiarazioni, deve compilare il rigo RP6 in distinti modelli. INS aprile 2013_34-56:INS aprile 2007_28-48 29-03-2013 9:48 Pagina 37 Aprile 2013 37 PERIODO D’IMPOSTA 2012 CODICE FISCALE PERSONE FISICHE 2013 REDDITI genzia QUADRO RP – Oneri e spese ntrate QUADRO RP ONERI E SPESE Sezione I Spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19% Mod. N. 1 2 RP1 Spese sanitarie ,00 ,00 RP2 Spese sanitarie per familiari non a carico RP3 Spese sanitarie per disabili 1 2 RP5 Spese per l’acquisto di cani guida RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza 1 2 1 2 RP7 Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale Interessi per mutui ipotecari RP8 per acquisto altri immobili RP17 Sezione II Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo Altre spese ,00 Interessi per mutui ipotecari per la RP10 costruzione dell’abitazione principale ,00 ,00 RP11 Interessi per prestiti o mutui agrari ,00 RP4 Spese veicoli per disabili 1 Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio RP9 Altre spese ,00 ,00 RP12 Assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni ,00 RP13 Spese di istruzione ,00 ,00 RP14 Spese funebri RP15 Spese per addetti all’assistenza personale ,00 ,00 RP16 Spese sport ragazzi 2 ,00 1 1 ,00 ,00 ,00 Altre spese 2 1 2 ,00 2 ,00 RP18 (Codice spesa ,00 RP19 (Codice spesa ,00 (Codice spesa ) ) ) Sommare gli importi Sommare gli importi TOTALE SPESE SU CUI Rateizzazioni spese Se è barrata la casella 1, indicare importo rata, altrimenti sommare RP1 col. 2, RP2 e RP3 dal rigo RP4 a RP19 di colonna 2 e colonna3 righi RP1, RP2 e RP3 DETERMINARE RP20 1 2 3 4 LA DETRAZIONE ,00 ,00 ,00 Contributi CSSN-RC veicoli CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE previdenziali 1 2 Esclusi dal sostituto Non esclusi dal sostituto RP21 ed assistenziali ,00 ,00 1 2 Assegno al coniuge RP27 Deducibilità ordinaria ,00 ,00 RP7-RP8: detraibilità Codice fiscale del coniuge RP22 dei mutui In ogni caso, è bene ricordare che se l’importo Lavoratori di prima delRP28 capitale di mutuo è supeoccupazioneerogato a titolo,00 ,00 riore Fondi al in squilibrio costo sostenuto per l’acquisto RP29 finanziario dell’abita zione principale (valore dichiarato ,00 ,00 ,00 carico RP30 Familiari nell’atto dia compravendita più spese notarili, ,00 ,00 ,00 Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici la quota di inimposte e altri oneri accessori), RP31 Non esclusi dal sostituto Quota TFR dal sostituto detraibile ,00 teressiEsclusi passivi va rapportata al pre,00 ,00 ,00 ,00 detto costo. 2 1 1 ,00 2 Contributi addetti ai La detrazione riguarda gliperinteressi passivi pagati RP23 servizi domestici e familiari nel 2012 in dipendenza di mutui ipotecari, a prescinErogazioni liberali a favore di istituzioni religiose RP24 della dere dalla scadenza rata. Nel computo rientraSpese mediche e di assistenza per disabili no, oltre agli interessi anche gli oneri accessoRP25 passivi, ri al mutuo e cioè:RP26 Altri oneri e spese deducibili Codice ● le commissioni bancarie; RP32 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli impor ti da rigo RP21 a RP31) ,00 ● le provvigioni compensative per scarto cartelle; Situazioni particolari Sezione III A Periodo rate Numero Per determinare la parte di interessi su cui calcolare 2006/ N. d’ordine la (vedere RideterminaSpese le quali fiscali e le differenze ● gliperoneri di cambio relative a Importo rata Anno Codice fiscale istruzioni) Codice Anno 2012 immobile 10 5 3 zione rate detrazione può essere utilizzata la seguente formula: spetta la detrazione 4 6 7 5 8 8 8 9 10 2 1 3 mutui stipulati RP41 o in altra valuta; d’imposta del 36%, in ECU ,00 del 41% o del 50% ● le spese di istruttoria e di perizia; RP42 ,00 (interventi di recupero costo di acquisizione dell’immobile x interessi pagati nel 2012 RP43 del edilizio) ● patrimonio l’imposta sostitutiva sul capitale prestato; ,00 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Capitale dato in mutuo RP44 ,00 ● le spese notarili (comprendendo sia l’onorario del RP45 ,00 notaio per la stipula di mutuo che le spese sostenute RP46 ,00 dal notaio per conto del cliente, come ad esempio ESEMPIO RP47 ,00 l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca. (Righi col.di 2 compilata con codice 1) Prezzo acquisto dell’abitazione principale € 170.000 RP48 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 41% ,00 Non è invece, detraibile l’onorario del notaio per il (Righi col. 2 compilataimposte con codice 2eo altri non compilata) RP49 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 36%Spese notarili, oneri connessi € 10.000 ,00 contratto di compravendita). (Righi col.costo 2 compilata con codice 3) RP50 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 50%Totale ,00 di acquisizione € 180.000 Da segnalare che N.immobile le per l’assicurazione Sez. urb./comune d’ordinespese Particella I/P Condominio Codice comune Subalterno Sezione III B Foglio T/U catast.Mutuo richiesto alla banca € 200.000 9 1 2 4 ad5 ulteDati catastali identificativi 3richiedono 8 6 7 dell’im mobile (cheRP51 alcune banche degli immobili e altri dati Interessi pagati nel 2012 Particella€ 3.000 Sez. urb./comune N. d’ordine I/P del riore garanzia) non rientrato tra gli oneri accessori Subalterno per fruire della detrazione Foglio T/U immobile Condominio Codice comune catast. RP52 1 2 4 5 del 36% o del 50% 8 3 6 7 9 L’importo su cui può calcolare la detrazione è pari a mutuo e, pertanto, non sono detraibili. Sez. urb./comune N. d’ordine Particella I/P 2.700 euro, così determinato: Subalterno Condominio Codice comune Foglio T/U Sulla detraibilitàRP53 deiimmobile mutui casa, a seconda che si catast. 1 2 4 5 8 3 9 6 7 tratti di prima casa od altra ed in base al periodo in cui CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)x 3.000 DOMANDA ACCATASTAMENTO 180.000 è stato stipulato il relativo contratto, vedi le pagine se——————————— Provincia Uff. Agenzia Cod. Ufficio= € 2.700 N. d’ordine Data Serie Numero e sottonumero Data Numero Territorio/Entrate Ag. Entrate immobile Condominio 200.000 guenti. Altri dati RP54 1 7 8 9 2 3 4 5 6 1 Sezione IV Spese per le quali RP61 spetta la detrazione RP62 d’imposta del 55% (inteventi finalizzati RP63 al risparmio energetico) Tipo intervento 1 Anno 2 Casi particolari 3 1 2 Rideterminazione rate 4 Rateazione 5 2 1 2 2 3 Spesa totale N. rata 6 1 7 Importo rata ,00 8 GLI INTERESSI PASSIVI CHE NON SONO DETRAIBILI ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 RP64 ,00 ,00 partire dal 1998 per la costruzione e la ristruttuon sono detraibili gli interessi derivanti da: TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE 55% (Sommare gli importi da rigo RP61 a RP64) RP65 ,00 ● mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 per razione edilizia dell’abitazione principale; Sezione V Tipologia N. di giorni Percentuale N. di giorni Percentuale Lavoratori dipendenti che trasferiscono Inquilini di alloggi adibiti ● motivi diversi dall’acquisto della propria abitaaperture di credito bancarie, anche se garanRP72 la residenza per motivi di lavoro Dati per fruire di detrazioni RP71 ad abitazione principale 1 2 3 1 2 per canoni(ad di locazione zione es.: per la ristrutturazione); tite ipotecariamente. Spese acquisto mobili, Sezione VI Codice Mantenimento dei cani elettrodomestici, TV, stipulati partire dal 1993 motivi Non sono comunque detraibili gli2 interessi pagaRP83 Altre detrazioni RP81 a RP82per Dati● permutui fruire di altre 1 guida (Bararre la casella) computer (ANNO 2009) ,00 detrazioni diversi dall’acquisto della propria abitazione ti a seguito ,00 di cessione di stipendio e in generaprincipale (ad es.: per l’acquisto di una residenza le, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento secondaria), esclusi i mutui stipulati nel 1997 diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, per ristrutturare gli immobili e quelli stupulati a anche se con garanzia ipotecaria su immobili. N INS aprile 2013_34-56:INS aprile 2007_28-48 29-03-2013 9:48 Pagina 38 PERIODO D’IMPOSTA 2012 CODICE FISCALE 38 PERSONE FISICHE 2013 genzia QUADRO RP – Oneri e spese ntrate QUADRO RP ONERI E SPESE Sezione I Spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19% Aprile 2013 REDDITI Mod. N. 1 2 RP1 Spese sanitarie ,00 ,00 RP2 Spese sanitarie per familiari non a carico RP3 Spese sanitarie per disabili 1 2 RP5 Spese per l’acquisto di cani guida RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza 1 2 1 2 RP7 Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale Interessi per mutui ipotecari RP8 per acquisto altri immobili RP17 Altre spese ,00 Interessi per mutui ipotecari per la RP10 costruzione dell’abitazione principale ,00 ,00 RP11 Interessi per prestiti o mutui agrari ,00 RP4 Spese veicoli per disabili 1 Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio RP9 Altre spese 2 ,00 ,00 RP12 Assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni ,00 RP13 Spese di istruzione ,00 ,00 RP14 Spese funebri RP15 Spese per addetti all’assistenza personale ,00 ,00 RP16 Spese sport ragazzi 1 ,00 1 ,00 ,00 2 1 Altre spese 2 ,00 ,00 2 ,00 RP18 (Codice spesa ,00 RP19 (Codice spesa ,00 (Codice spesa ) ) ) Sommare gli importi Sommare gli importi TOTALE SPESE SU CUI Rateizzazioni spese Se è barrata la casella 1, indicare importo rata, altrimenti sommare RP1 col. 2, RP2 e RP3 dal rigo RP4 a RP19 di colonna 2 e colonna3 righi RP1, RP2 e RP3 DETERMINARE RP20 1 2 3 4 LA DETRAZIONE ,00 ,00 ,00 Contributi CSSN-RC veicoli CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE previdenziali 1 2 Esclusi dal sostituto Non esclusi dal sostituto RP21 ed assistenziali ,00 ,00 1 2 Assegno al coniuge RP27 Deducibilità ordinaria ,00 ,00 Rigo mutui per recupero edilizio SezioneRP9: II Se il contratto di mutuo è stato stipulato da un condominio la detrazione spetta a ciascun condomino in base ai millesimi di proprietà. La detrazione d’imposta del 19% spetta anche per gli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutafiscale del coniuge zione dipendenti da clausoleCodice di indicizzazione per muLavoratori di prima RP22 occupazione della detrazione PerRP28 beneficiare ,00d’imposta il mutuo ,00 ,00 tui (anche non ipotecari) stipulati nel 1997 per effetContributi per addetti ai deve essere stipulato per effettuare interventi di matuare interventi diRP23 manutenzione, restauro e ristruttuFondi in squilibrio servizi domestici e familiari ,00 straordinaria, ,00 re,00 RP29 finanziario nutenzione ordinaria, manutenzione razione degli edifici situati nel territorio dello Stato. ,00 ,00 ,00 RP30 Familiari a carico RP24 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose stauro e risanamento conservativo o per ristrutturaL’importo massimo su cui calcolare la detrazione è di Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici Spese e di assistenza disabili RP31 zioni edilizie e deve trattarsiQuota esclusivamente di sostituto un con2.582,28 euro e inRP25 caso di mediche contitolarità delpercontratto di Non esclusi dal TFR Esclusi dal sostituto ,00 tratto di mutuo, a nulla rilevando gli altri tipi di finanmutuo, il suddetto limite è riferito all’ammon tare RP26 Altri oneri e spese deducibili Codice ,00 ,00 ,00 ,00 complessivo degliRP32 interessi, oneri accessori ziamento (ad esempio aperture di credito, cambiali TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli impor ti da rigo RP21 a RP31) ,00 Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo 2 1 1 Sezione III A Spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 36%, del 41% o del 50% (interventi di recupero del patrimonio edilizio) Anno 1 Periodo 2006/ 2012 2 3 2 1 Situazioni particolari Codice fiscale (vedere istruzioni) Codice Anno 4 6 5 Ridetermina3 zione rate 7 8 1 2 1 2 1 2 2 3 Numero rate 10 5 8 8 RP41 DETRAIBILITA’ DEI MUTUI PER L’ACQUISTO DELLA CASA RP42 RP43 RP44 Mutui prima casa stipulati dal 1° gennaio 1993 (Rigo RP7) RP45 ☞ N. d’ordine immobile Importo rata 9 ,00 ,00 10 ,00 fiscalSe, invece, il mutuo è cointestato con il coniuge mente a carico, il coniuge che sostiene interamente la ,00 spesa può usufruire della detrazione per entrambe le ,00 quote di interessi passivi. ,00 ● Gli interessi sono detraibili soltanto per l’acquisto RP46 dell’abitazione principale. Per abitazione principale si ,00 intende quella RP47 nella quale il contribuente o i suoi ● Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal perioTOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 41% (Righi col. 2 compilata con codice 1) RP48abitualmente. familiari dimorano Pertanto, la detrado d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è,00più SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 36%utilizzato (Righi col. 2come compilata con codice 2principale o non compilata) RP49 TOTALE SPESE ,00 zione spetta al contribuente acquirente ed intestataabitazione ad eccezione del trasfeSPESE SUL QUALE se DETERMINARE DETRAZIONE (Righi col. 2 compilata condi codice 3) RP50 rio del contratto diTOTALE mutuo, anche l’immobile è 50%rimento per motivi lavoro o di trasferimento in istituti ,00 di Sez. urb./comune N. d’ordine I/P adibito principale di un suoT/Ufamiliare ricovero oFoglio sanitari. Tuttavia, seParticella il contribuente tornaSubalterno ad adibiSezione III Bad abitazione immobile Condominio Codice comune catast. 2 4 5 Dati catastali identificativi 3 8 7 9 re l’immobile ad abitazione principale, per le rate di mutuo (coniuge, parentiRP51 entro1 il terzo grado ed affini entro il6 degli immobili e altri dati pagate daFoglio quel momento, è possibile usufruire nuovamente Sez. urb./comune secondo grado). N. d’ordine Particella I/P Subalterno per fruire della detrazione T/U immobile Condominio Codice comune RP52 1 a condizione La detrazione spetta che l’immobile sia6 catast.della detrazione. 2 4 5 del 36% o del 50% 8 3 7 9 ● La detrazione degli interessi passivi spetta anche per gli adibito ad abitazione principale entro un anno Sez. urb./comune N. d’ordine Particella I/P Subalterno del Condominio Codice comune Foglio T/U immobile catast.immobili destinati ad abitazione principale dei familiari dall’acquisto e che sia3 avvenuto 4 nell’anno RP53 l’acquisto 1 2 5 8 9 6 7 contribuente. Questo vuol dire che, ad esempio, nelle ipoteprecedente o successivo al mutuo. Non si tiene conto si di contratto) separazione legale, il coniuge separato, finché non (estremi registrazione DOMANDA ACC ATASTAMENTO delle variazioni dall’abitazione principale CONDUTTORE dipendenti Uff. Agenzia Ufficio interviene laCod. sentenza di divorzio rientraNumero tra i Provincia familiari del N. d’ordine Condominio di ricovero Data Serie Numero e sottonumero Data da ricoveri permanenti in istituti o sanitari, Territorio/Entrate Ag. Entrate immobile Altri dati RP54 1 contribuente, potrà continuare ad usufruire della 7 8 9 2 3 4 5 6 e, pertanto, a condizione che l’immobile non risulti locato. Per i detrazione anche se ha trasferito la dimora abituale altrove. Tipo Casi mutuiIVante 2001 il suddetto termine era di seiRideterminamesi,RateazioneIn caso N. rata Anno totale Importo rata Sezione zione rate intervento particolari di divorzio, alSpesa coniuge che ha “cambiato casa” spet4 3 1 5 6 2 7 8 mentre mutui stipulati nel 1993, la detrazioSpese per le per quali i soliRP61 terà comunque la detrazione, ,00per la quota di spettanza, ,00 spetta la detrazione ne spetta a condizione che l’unità immobiliare sia nell’ipotesi in cui presso l’immobile acquistato abbiano RP62 d’imposta del 55% ,00 ,00 la stata adibita abitazione principale entro l’8 giugno propria dimora abituale i suoi,00familiari, ad esempio, i,00figli (inteventi finalizzati ad RP63 al risparmio energetico) 1994. (ovviamente l’ex coniuge non è più un familiare). RP64 ,00 ,00 ● La detrazione è ammessa anche per i contratti di SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE 55% (Sommare gli importi rigo RP61 residenti a RP64) RP65 TOTALE Non si tiene conto del SPESE periodo intercorrente tra la mutuo stipulati dadasoggetti nel territorio di ,00 uno Sezione V di acquisto eInquilini N. di giorni Percentuale N. di giorni Percentuale data quella del adibiti mutuo Tipologia se l’originario Stato membro dell’Unione dipendenti Europea. che trasferiscono di alloggi RP72 Lavoratori Dati per fruire di detrazioni RP71 ad abitazione principale 1 1 2 la residenza spetta per motivi dianche lavoro al nudo ● La detrazione proprietario contratto è estinto e ne viene stipulato uno 2nuovo 3 per canoni di locazione dell’immobile sempreché ricorrano tutte le condizioni richieSpese acquisto mobili, (anche con una banca diversa) di importo non Sezione VI Codice Mantenimento dei cani elettrodomestici, TV, RP83 Altre detrazioni RP82 da Dati per fruire di altre allaRP81 ste, mentre non compete mai all’usufrut tuario poiché lo 1 2 superiore residua di capitale rimbor(Bararre la casella) guida quota computer (ANNO 2009) ,00 ,00 detrazioni stesso non acquista l’unità immobiliare. sare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati ● La detrazione non compete, invece, nel caso in cui il all’estinzione del vecchio mutuo e all’accenzione mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare del nuovo. una pertinenza dell’abitazione principale (ad esempio box, cantina, ecc.). ● La detrazione si calcola su un importo massimo di La detrazione è riconosciuta per gli interessi passivi corri4.000 euro e, in caso di contitolarità del contratto di sposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permutuo o di più contratti di mutuo relativi all’acquisto manente delle Forze Armate e Forze di Polizia ad ordinamendello stesso immobile, detto limite è riferito to militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di Polizia all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accesad ordinamento civile, in riferimento ai mutui ipotecari per sori e quote di rivalutazione compresi. l’acquisto dell’unica abitazione di proprietà, prescindendo dal L’esempio classico è quello di marito e moglie cointerequisito della dimora abituale. statari in parti uguali del mutuo che grava sulla propria ● Qualora l’immobile acquistato sia oggetto di ristrutturaabitazione principale: in questo caso si può indicare al zione edilizia la detrazione spetta dalla data in cui massimo un importo di 2.000 euro ciascuno. l’immobile è adibito ad abitazione principale che comunque INS aprile 2013_34-56:INS aprile 2007_28-48 29-03-2013 9:48 Pagina 39 Aprile 2013 39 ACCOLLO E RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI e il contribuente si è accollato un mutuo, anche per successione a causa di morte, successivamente al 1° gennaio 1993 ha diritto alla detrazione se ricorrono nei suoi confronti le condizioni previste per i mutui stipulati a partire da tale data. In questi casi per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipulazione del contratto di accollo del mutuo. Quando si rinegozia un contratto di mutuo cambiano alcune condizioni del mutuo in essere, come, ad esempio, il tasso di interesse. In questo caso le parti contraenti (cioè banca e soggetto mutuatario) e l’immobile dato in garanzia restano invariate. Se l’importo del “nuovo” mutuo non supera la residua quota di capitale da rimborsare (maggiorata delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di interessi del semestre in corso e degli oneri derivanti dall’estinzione anticipata della provvista in S ipotecarie, ecc.). Gli interventi di recupero edilizio possono riguardare qualsiasi tipo di immobile (abitazione principale, secondaria, uffici, negozi, cantine, box, ☞ valuta estera) si può continuare a detrarre normalmente gli interessi pagati nell’anno. In caso contrario, la detrazione del 19% spetta nei limiti riferiti alla residua quota di capitale del “vecchio” mutuo. Per determinare la percentuale di interessi detraibili può essere utilizzata la seguente formula: residua quota da rimborsare del primo mutuo, diviso importo del secondo mutuo, moltiplicato 100. Le parti contraenti si considerano invariate anche se la rinegoziazione avviene, anziché con il contraente originario, tra la banca e colui che nel frattempo è subentrato nel rapporto di mutuo a seguito di accollo. In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da Enti pubblici, non erogati in conto capitale, gli interessi passivi possono essere detratti solo per l’importo realmente rimasto a carico del contribuente. ecc.) anche se di proprietà di terzi, ma utilizzati dal contribuente sulla base di un contratto a titolo oneroso o gratuito di altro titolo idoneo. DETRAIBILITA’ DEI MUTUI PER L’ACQUISTO DELLA CASA deve avvenire entro due anni dall’acquisto. ● Se è stato acquistato un immobile locato, la detrazione spetta, a partire dalla prima rata di mutuo pagata, a condizione che entro tre mesi dall’acquisto, l’acquirente notifichi al locatario l’intimazione di sfratto per finita locazione e che entro l’anno dal rilascio l’immobile sia adibito ad abitazione principale. Mutui prima casa stipulati prima del 1993 (Rigo RP7) ● La detrazione si calcola su un importo massimo di 4.000 euro per ciascun intestatario del mutuo ed è ammessa a condizione che l’immobile sia stato adibito ad abitazione principale alla data dell’8/12/1993 e che nella rimanente parte dell’anno e negli anni successivi il contribuente non abbia variato l’abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro. Anche in questo caso il diritto alla detrazione non si perde se l’originario contratto viene estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In questo caso si continua ad applicare la disciplina fiscale relativa al mutuo che viene estinto. Se nel corso dell’anno l’immobile non è stato più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione degli interessi passivi per il mutuo ipotecario contratto per l’acquisto di tale abitazione spetta solo sull’importo massimo di 2.065,83 euro, per ciascun intestatario del mutuo. Mutui per altri immobili (Rigo RP8) Nel rigo RP8 vanno indicati, per un importo non superiore a 2.065,83 euro per ciascun intestatario del mutuo, gli interessi passivi e gli altri oneri per mutui ipotecari su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale stipulati prima del 1993. Mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 ● La detrazione di 2.065,83 euro spetta solo per quelli relativi all’acquisto di immobili da adibire a propria abitazio- ne diversa da quella principale (per la quale valgono, invece, le istruzioni appena viste per i mutui “prima casa”) e per i quali non sia variata tale condizione (ad esempio se l’immobile viene dato in affitto). Mutui stipulati prima del 1° gennaio 1991 ● La detrazione spetta a condizione che si tratti di mutui garantiti da ipoteca su qualsiasi tipo di fabbricato nel limite di 2.065,83 euro per ciascun intestatario del mutuo. Se si tratta di abitazione principale, il limite è elevato a 4.000 euro. Se l’ammontare di rigo RP7 è maggiore o uguale a € 2.066,00 (arrotondato), nel rigo RP8 non può essere indicato alcun importo. Se, invece, l’importo di rigo RP7 è inferiore a € 2.066,00 (arrotondato), la somma degli importi indicati nei righi RP7 e RP8 non può superare € 2.066,00. ESEMPIO Interessi passivi relativi: - all’abitazione principale (rigo RP7) - a residenza secondaria (mutuo ante 1993) Nel Rigo RP8 non va indicato nessun importo. Interessi passivi relativi: - all’abitazione principale (rigo RP7) - a residenza secondaria (mutuo ante 1993) Nel Rigo RP8 indicare (2.066 – 1.510) € 4.000,00 € 1.200,00 € 1.510,00 € 1.100,00 € 556,00 Con le stesse modalità appena viste, nel rigo RP7 o nel rigo RP8 vanno anche indicate le somme pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa o all’impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi a mutui ipotecari stipulati dalla cooperativa stessa o da imprese costruttrici e ancora indivisi. Per avere diritto alla detrazione, va fatto riferimento al momento della delibera di assegnazione dell’alloggio (con conseguente assunzione dell’obbligo di pagamento del mutuo e di immissione in possesso) e non a quello dell’acquisto formale redatto dal notaio. In questo caso il pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo può essere anche certificato dalla documentazione rilasciata dalla cooperativa intestataria del mutuo. INS aprile 2013_34-56:INS aprile 2007_28-48 29-03-2013 9:48 Pagina 40 40 Aprile 2013 RP10: mutui per costruire la prima casa Tra gli interessi passivi per i quali spetta la detrazione d’imposta del 19% ci sono anche quelli pagati nel 2012 per mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell’im mobile da adibire ad abitazione principale. L’importo massimo sul quale applicare la percentuale di detrazione è di 2.582,28 euro e, in caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il suddetto limite si riferisce all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. Per poter usufruire della detrazione in questione è necessario che vengano rispettate le seguenti condizioni: ● l’unità immobiliare che si costruisce deve essere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente; ● il mutuo deve essere stipulato non oltre sei mesi, antecedenti o successivi, dalla data di inizio dei lavori di costruzione (dal 1° dicembre 2007 la stipula del contratto deve avvenire non oltre 6 mesi prima o 18 mesi dopo l’inizio dei lavori di costruzione); ● l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dalla conclusione dei lavori di costruzione; ● il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell’unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale. La condizione del trasferimento della dimora abituale nell’immobile destinato ad abitazione principale non è richiesta per il personale in servizio permanente delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare e al personale dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile. Il diritto alla detrazione si perde a partire dal periodo d’imposta successivo se l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale. A tal fine non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. La detrazione spetta solo relativamente agli interessi calcolati sull’importo del mutuo effettivamente utilizzato per sostenere le spese relative alla costruzione dell’immobile. Pertanto, se l’ammontare del mutuo è superiore alle spese effettivamente sostenute e documentate, la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente le spese stesse. RP11: interessi passivi su prestiti e mutui agrari Nel rigo RP11 devono essere indicati gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie. La detrazione si calcola su un importo non superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati (compresi i redditi dichiarati nel quadro RH per i quali è stata barrata la casella 6), indipendentemente dalla data di stipula del mutuo. PREMI DI ASSICURAZIONE er i pre mi di assicurazione pagati nel 2012 il diritto alla detrazione dipende dalla data di stipula o di rinnovo del contratto. In particolare, nel rigo RP12, vanno indicati fino all’importo massimo di € 1.291,14: ● per i contratti stipulati o rinnovati sino al 31 dicembre 2000, i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, anche se versati all’estero o a compagnie estere. La detrazione relativa ai premi di assicurazione sulla vita del contribuente sono detraibili solo se si riferiscono a contratti che durano almeno 5 anni e che non prevedono per i primi 5 anni la possibilità di ricevere prestiti dalla Compagnia Assicu ratrice; tali condizioni devono risultare - pena l'inammissibilità del beneficio - dalla documentazione conservata dal contribuente. ● per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte; di invalidità permanente superiore al 5% (da qualunque causa derivante), di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani. Solo in quest’ultimo caso la detrazione spetta a condizione che l’impresa di assicurazione non abbia facoltà di recedere dal contratto. P Vanno comprese nell’importo da indicare nel rigo RP12 anche i premi di assicurazione indicati nelle annotazioni del CUD con il codice 12. RP13: spese per l’istruzione Rientrano nel calcolo per la detrazione le spese pagate nel 2012, anche se riferibili a più anni, per la frequenza a corsi di istruzione secondaria e universitaria, di perfezionamento o specializzazione universitaria (ad esempio i master universitari), tenuti presso istituti o università italiane o straniere, in misura però non superiore a quella delle tasse e contributi degli analoghi istituti statali italiani. La detrazione spetta anche per le spese di iscrizione ad un dottorato di ricerca e per i contributi versati per partecipare alla prova di preselezione necessaria per accedere al corso universitario. INS aprile 2013_34-56:INS aprile 2007_28-48 29-03-2013 9:48 Pagina 41 Aprile 2013 41 PERIODO D’IMPOSTA 2012 CODICE FISCALE PERSONE FISICHE 2013 REDDITI genzia QUADRO RP – Oneri e spese ntrate QUADRO RP ONERI E SPESE Sezione I Spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19% Mod. N. 1 2 RP1 Spese sanitarie ,00 ,00 RP2 Spese sanitarie per familiari non a carico RP3 Spese sanitarie per disabili 1 2 RP5 Spese per l’acquisto di cani guida 1 2 1 2 RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza RP7 Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale RP10 costruzione dell’abitazione principale ,00 ,00 RP11 Interessi per prestiti o mutui agrari Interessi per mutui ipotecari RP8 per acquisto altri immobili RP14: spese Sezione II funebri Spese e oneri Altre spese 1 ,00 Interessi per mutui ipotecari per la ,00 RP4 Spese veicoli per disabili RP17 Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio RP9 Altre spese 1 ,00 ,00 RP12 Assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni ,00 RP13 Spese di istruzione ,00 ,00 RP14 Spese funebri RP15 Spese per addetti all’assistenza personale ,00 ,00 RP16 Spese sport ragazzi 2 ,00 1 ,00 ,00 ,00 Altre spese 2 1 2 ,00 2 ,00 RP18 (Codice spesa ,00 RP19 (Codice spesa ,00 (Codice spesa ) ) ) Se è barrata la casella 1, indicare importo rata, Sommare gli importi Sommare gli importi TOTALE SPESE SU CUI Rateizzazioni spese altrimenti sommare RP1 col. 2, RP2 e RP3 dal rigo RP4 a RP19 di colonna 2 e colonna 3 righi RP1, RP2 e RP3 RP20 DETERMINARE 1 2 3 4 LA DETRAZIONE ,00 ,00 ,00 Contributi CSSN-RC veicoli CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE previdenziali 1 2 Esclusi dal sostituto Non esclusi dal sostituto RP21 ed assistenziali ,00 ,00 1 2 Assegno al coniuge RP27 Deducibilità ordinaria ,00 ,00 che non sono in grado, ad esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all’igiene personale, di deambulare, per i quali spettanel calcolo per la detrazione, le spese Entrano la deduzione di indossare gli indumenti. Può essere considerafunebri dal reddito pagate complessivo nel 2012 a seguito della morte dei Codice fiscale del coniuge ta non autosufficiente anche la persona che neLavoratori di prima RP22 familiari (vedi pag. 11). RP28 occupazione ,00 ,00 ,00 cessita di sorveglianza continuativa. Lo stato di La detraibilità è comunque limitata ad un massiContributi per addetti ai Fondi in squilibrio RP23 non autosufficienza deve risultare da certificazioRP29 servizi domestici edecesso. familiari mo di € 1.549,37 per ciascun La spesa in finanziario ,00 ,00 ,00 ne medica. parola, sempreRP24 entro illiberali predetto limite Erogazioni a favore di istituzioni religiose di € ,00 ,00 ,00 RP30 Familiari a carico La detrazione non spetta, pertanto, per spese di Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici 1.549,37, può essere frazionata tra più persone che RP31 RP25 Spese mediche e di assistenza per disabili Non esclusi dal sostituto Quota TFR Esclusisostenute dal sostituto ,00 assistenza a beneficio di soggetti come l'hanno congiuntamente sostenuta anche se il RP26 Altri oneri e spese deducibili Codice ,00 esempio, i bambini ,00 ,00 la non autosuffi,00 ad quando documento contabile (ricevuta o fattura quietanzaRP32 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli impor ti da rigo RP21 a RP31) ,00 cienza non si ricollega all’esistenza di patologie. ta) è intestato o rilasciato ad una sola persona. Situazioni particolari Sezione III A Periodo Numero rate 2006/ d’ordine In per questo originale si deve (vedere Il limite Anno di 2.100 euro è riferito al singoloN.immobile contriRideterminaSpese le quali caso nel documento Importo rata Anno Codice fiscale istruzioni) Codice 2012 10 5 3 zione rate spetta la detrazione 4 6 7 5 8 8 8 9 10 2 1 3 fare una dichiarazione di ripartizione della spesa buente a prescindere dal numero delle persone cui RP41 d’imposta del 36%, ,00 del 41% o del 50%dallo RP42 sottoscritta stesso intestatario del documento. si riferisce l’assistenza. In sostanza, se un ,00 contri(interventi di recupero Il del limite diedilizio) RP43 € 1.549,37 si riferisce a ciascun decesso patrimonio buente nel 2012 ha sostenuto spese per,00sé e per RP44 comunque rispettare il criterio e la detrazione deve un altro familiare, l’importo da indicare,00 nel rigo RP45 per un coniuge deceduto nel ,00 di cassa (esempio, RP15 non può essere comunque superiore a 2.100 RP46 ,00 dicembre 2012 le spese sostenute a gennaio 2013 euro. Naturalmente se la spesa sostenuta per RP47 ,00 sono da indicare nel Modello UNICO relativo al (Righi col. 2 compilata con codice 1) non raggiunge il limite di 2.100,00euro, RP48 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 41%l’assistenza 2013 e cioè a giugno 2014). (Righi col. 2 compilata codice essere 2 o non compilata) RP49 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 36% nel rigo RP15condeve indicata la spesa effetti,00 Non rientrano RP50 nel TOTALE calcolo spese funebriDETRAZIONE quel- 50% vamente SPESEper SUL QUALE DETERMINARE (Righi col. 2 compilata con codice 3) ,00 sostenuta. Sez. urb./comune N. d’ordine leSezione sostenute anticipatamente dal contribuente Particella I/P Subalterno III B Foglio T/U immobile Condominio Codice comune catast. Se più familiari hanno sostenuto spese per as2 4 5 Dati catastali identificativi RP51 1 8 3 6 7 9 (costruzione per il loculo, ecc.), nonché tutte quelle degli immobili e altri dati sistere lo stesso familiare, il limite massimo di Sez. urb./comune N. d’ordine Particella I/P Subalterno per fruire della l'importo detrazione Codiceindicato. comune Foglio T/U immobile Condominio eccedenti massimo sopra catast. RP52 1 2 4 5 del 36% o del 50% 8 3 6 7 2.100 euro deve essere ripartito tra9 coloro che Sez. urb./comune N. d’ordine Particella I/P sostenuto la spesa. Subalterno Condominio Codice comune T/U catast. hanno Foglio RP15: spese RP53 immobile 1 2 4 5 8 3 9 6 Le7 spese devono risultare da idonea documenper assistenza familiare CONDUTTORE (estremi registrazione contratto) DOMANDA ACCATASTAMENTO tazione, che può anche consistere in una ricevuta Provincia Uff. Agenzia Cod. Ufficio d’ordine Condominio Data un importo Serie Numero e sottonumero Data Numero Il rigo RP15 serveN.immobile per indicare, per Ag. Entrate Altri dati RP54 1 d e b i t a m6e n t e f i r7 m a t a , r i l a s c8 i a t a d aTerritorio/Entrate l9l ’ a d d e t t o 2 3 4 5 non superiore a 2.100 euro, le spese sostenute per all’assistenza. LaSpesa documentazione deve contenere RideterminaTipo Casi N. rata Anno totale Importo rata Sezione IV zione rate particolari gliSpese addetti all’assistenintervento za personale, nei casi di nonRateazione 4 3 1 5 2 8 per le quali gli6 estremi 7anagrafici e ,00il codice fiscale del,00 sogRP61 autosufficienza nel compimento degli atti della vita spetta la detrazione getto che effettua il pagamento e di quello RP62 d’imposta del 55% ,00 ,00 che quotidiana. Queste spese sono detraibili sia se so(inteventi finalizzati RP63 ,00spesa è sostenuta,00 presta l’assistenza. Se la in faal risparmio energetico) stenute dal contribuente nel proprio interesse che RP64 ,00 ricevuta devono essere ,00 vore di un familiare, nella nell’interesse degli suoi (anche se non TOTALE SPESEfamiliari SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE 55% (Sommare gli importi da rigo RP61 a RP64) RP65altri ,00 indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fifiscalmente a carico o conviventi) indicati Sezione V Tipologia N. di giorni N. di giorni Percentuale Percentuale Lavoratori dipendenti che trasferiscono Inquilini di alloggi adibiti RP72 Dati per fruire di detrazioni RP71 ad abitazione principale scale di quest’ultimo. 1 2 3 1 2 la residenza per motivi di lavoro nell’articolo 433 del Codice Civile (ad esempio, geper canoni di locazione 2 1 1 Sezionesuoceri, VI nitori, fratelli, ecc.). dei cani RP81 Mantenimento Dati per fruire di altre detrazioni guida (Bararre la casella) RP82 2 Spese acquisto mobili, elettrodomestici, TV, computer (ANNO 2009) E’ possibile usufruire della detrazione solo se il reddito complessivo del 2012 non supera 40.000 euro. Nel limite dei 40mila euro si deve considerare anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca. Sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti 1 1 2 1 2 1 2 2 3 RP83 Altre detrazioni RP16: spese ,00 per attività sportive Codice 1 2 ,00 Nel rigo RP16 si devono indicare le spese pagate nel 2012 per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, dei ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati allo sport dilettantistico. L’importo da considerare non può superare 210 euro per ciascun ragazzo e, pertanto, il beneficio massi- INS aprile 2013_34-56:INS aprile 2007_28-48 29-03-2013 9:48 42 Pagina 42 Aprile 2013 mo globale che si può ottenere per ciascuno figlio è di 40 euro (19% di 210 euro). I 210 euro rappresentano, infatti, il tetto massimo detraibile riferito alla spesa globalmente sostenuta per ciascun ragazzo. Ad esempio, mamma e papà che per il 2012 hanno speso 500 euro per l’attività sportiva del figlio, possono indicare, ciascuno nella propria denuncia dei redditi, l’importo massimo di 105 euro. Nel rigo RP16 sono previste due caselle: - se la spesa riguarda un solo ragazzo, l’importo va indicato nella colonna 1; - se la spesa riguarda due ragazzi, nelle colonne 1 e 2 va riportato l’ammontare della spesa riferita a ciascun ragazzo; - se le spese riguardano più di 2 figli, occorre compilare un Modello aggiuntivo. Per usufruire della detrazione, che spetta se le spese sono sostenute per i familiari fiscalmente a carico, è necessario acquisire e conservare il bollettino bancario o postale, oppure la fattura, ricevuta o quietanza di pagamento da cui risultino i dati dei soggetti che hanno reso la prestazione (dati anagrafici e codice fiscale); la causale del pagamento; l’attività sportiva esercitata; l’importo pagato; i dati anagrafici del ragazzo e il codice fiscale di chi effettua il pagamento. RP17-RP19: Altri oneri per i quali spetta la detrazione Vanno indicati tutti gli altri oneri per i quali è prevista la detrazione d’imposta diversi da quelli riportati nei precedenti righi della sezione. In questi righi devono essere riportati solamente gli oneri contraddistinti dai codici da 17 a 34, utilizzando per ognuno di essi un apposito rigo ad iniziare da RP17. Nella colonna I indicare il codice relativo e nella colonna 2 il relativo importo. Provvigioni alle agenzie immobiliari Con il codice 17 indicare i compensi pagati nel 2012 a soggetti di intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’appartamento da adibire ad abitazione principale. L’importo da indicare nel rigo non può essere superiore a 1.000 euro. Se l’appartamento è stato acquistato da più soggetti, la detrazione, nel limite di 1.000 euro, va ripartita tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà. Studenti universitari fuori sede Con il codice 18 indicare (fino ad un massimo di 2.633 euro) le spese sostenute dagli studenti universitari iscritti ad un corso di laurea presso una università situata in un Comune diverso da quello di residenza per canoni di locazione derivanti da contratti di locazione (stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431). La detrazione spetta anche per i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione stipulati con università, collegi universitari, enti no profit e cooperative, mentre non spetta in caso di sublocazione. Per usufruire della detrazione l’università deve essere situata in un Comune distante almeno 100 chilometri dal comune di residenza dello studente e comunque in una Provincia diversa o all’estero. La detrazione - sempre entro il limite massimo complessivo di 2.633 euro - spetta anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico. Erogazioni a favore di partiti politici La detrazione d’imposta compete anche per le erogazioni liberali a favore dei movimenti e partiti politici comprese tra un importo minimo di € 51,65 ed un massimo di € 103.291,38 (indicare il codice 19). La detrazione non spetta se il contribuente, nella dichiarazione dei redditi relativa al 2011, ha dichiarato perdite che hanno determinato un reddito complessivo negativo. Per usufruire della detrazione, l’erogazione deve essere effettuata tramite versamento postale o bancario a favore di uno o più movimenti e partiti politici. E’ bene sapere che le per avere diritto alla detrazione, le erogazioni liberali devono riguardare partiti o movimenti politici che abbiano o abbiano avuto almeno un parlamentare eletto alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica. Erogazioni a favore delle Onlus Con il codice 20 indicare le erogazioni liberali, per un importo non superiore a € 2.065,83, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) ed anche di altre iniziative umanitarie, religiose o laiche gestite da fondazioni, associazioni, comitati (indicati in apposito decreto del Governo). Sono comprese anche le erogazioni in denaro effettuate a favore delle popolazioni colpite da calamità o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, effettuate esclusivamente tramite: ● ONLUS; ● Organizzazioni internazionali di cui l’Italia è membro; ● altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti che, nell’atto costitutivo o statuto (redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata), tra le proprie finalità hanno interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari; ● amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici; ● associazioni sindacali di categoria. Per le erogazioni liberali alle ONLUS (codice 20) e alle associazioni di promozione sociale (codice 23) è prevista, in alternativa alla detrazione d’imposta del 19%, la possibilità di dedurre le stesse dal reddito complessivo (vedi rigo RP26). Il contribuente, pertanto, deve scegliere, per queste erogazioni, se preferisce usufruire della detrazione d’imposta del 19% o della deduzione dal reddito, non potendo cumulare entrambe le agevolazioni. Erogazioni alle società sportive dilettantistiche Il codice 21 identifica le erogazioni in denaro, per un importo non superiore a € 1.500,00, a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche. Contributi alle società di mutuo soccorso I contributi associativi, per un importo non superiore a € 1.291,14, versati dai soci alle società di mutuo soccorso, devono essere indicati con il codice 22. INS aprile 2013_34-56:INS aprile 2007_28-48 29-03-2013 9:48 Pagina 43 PERIODO D’IMPOSTA 2012 CODICE FISCALE Aprile 2013 PERSONE FISICHE 2013 genzia QUADRO RP – Oneri e spese ntrate QUADRO RP ONERI E SPESE Sezione I Spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19% 43 REDDITI Mod. N. 1 2 RP1 Spese sanitarie ,00 RP2 Spese sanitarie per familiari non a carico RP3 Spese sanitarie per disabili 1 RP4 Spese veicoli per disabili RP5 Spese per l’acquisto di cani guida ,00 2 1 2 1 2 Interessi per mutui ipotecari RP8 per acquisto altri immobili RP17 Sezione II Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo Altre spese ,00 Interessi per mutui ipotecari per la RP10 costruzione dell’abitazione principale ,00 ,00 RP11 Interessi per prestiti o mutui agrari ,00 RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza RP7 Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale 1 Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio RP9 Altre spese ,00 ,00 RP12 Assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni ,00 RP13 Spese di istruzione ,00 ,00 RP14 Spese funebri RP15 Spese per addetti all’assistenza personale ,00 ,00 RP16 Spese sport ragazzi 2 ,00 1 1 ,00 ,00 Altre spese 2 ,00 1 2 ,00 2 ,00 RP18 (Codice spesa ,00 RP19 (Codice spesa ,00 (Codice spesa ) ) ) Se è barrata la casella 1, indicare importo rata, Sommare gli importi Sommare gli importi TOTALE SPESE SU CUI Rateizzazioni spese altrimenti sommare RP1 col. 2, RP2 e RP3 dal rigo RP4 a RP19 di colonna 2 e colonna3 righi RP1, RP2 e RP3 RP20 DETERMINARE 1 2 3 4 LA DETRAZIONE ,00 ,00 ,00 Contributi CSSN-RC veicoli CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE previdenziali 1 2 Esclusi dal sostituto Non esclusi dal sostituto RP21 ed assistenziali ,00 ,00 1 2 Assegno al coniuge RP27 Deducibilità ordinaria ,00 ,00 RP22 Codice fiscale del coniuge 2 1 Lavoratori di prima ,00 RP28 occupazione 1 ,00 2 ,00 Fondi in squilibrio - codice 32: i contributi pagati nel 2012 Associazioni di promozione sociale ,00 ,00 ,00 RP29 finanziario nell’interesse di un familiare fiscalmente a carico, il Con il codice 23 si indicano le erogazioni liberali a ,00 ,00 ,00 RP30 Familiari a carico RP24 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose quale ha riscattato il corso di laurea pur non avendo favore delle associazioni di promozione sociale fino a Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici RP31iniziato l’attività lavorativa Non RP25 Spese mediche e di assistenza per disabili ancora e esclusi nondalessendo sostituto € 2.065,83. Quota TFR Esclusi dal sostituto ,00 iscritto ad alcuna ,00 forma obbligatoria di previdenza. RP26 Altri oneri e spese deducibili Codice ,00 ,00 ,00 Le suddette erogazioni (codici 20, 21, 22 e 23) ti da In RP32 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli impor rigo questo RP21 a RP31)caso i contributi versati possono essere ,00 devono mediante versamento detratti, nella misura Numero del 19% dall’Irpef dovuta dal Situazioni particolari Sezione III A essere effettuatePeriodo rate 2006/ N. d’ordine (vedere RideterminaSpese per le quali postale o bancario ovvero mediante carta di creImporto rata Anno Codice fiscale contribuente l’interessato fiscalmente a istruzioni) Codice Anno cui 2012 immobile 10 risulta 5 3 zione rate spetta la detrazione 4 6 7 5 8 8 8 9 10 2 1 3 dito, del carte assegni bancari e circolari. RP41 d’imposta 36%, prepagate, ,00 carico. del 41% o del 50% RP42 ,00 Per quelle Si ricorda che negli altri casi i contributi versati per (interventi di recuperoeffettuate con carta di credito il condel patrimonio edilizio) il riscatto del corso di laurea costituiscono,00oneri detribuente può RP43 conservare (ed eventualmente esiRP44 ,00 ducibili e vanno indicati nel rigo RP21; bire a richiesta dell’Agenzia delle Entrate) RP45 ,00 l’estratto contoRP46 della società che gestisce la carta ,00 di credito. RP47 SPESE VETERINARIE ,00 Contributi per addetti ai RP23 servizi domestici e familiari 1 1 2 1 2 1 2 2 3 RP48 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 41% (Righi col. 2 compilata con codice 1) 2 compilata con codice compilata) le RP49 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 36% (Righi col.on il codice 29 2sio non indicano Biennale di Venezia ,00 ,00 spese veterinarie SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 50% (Righi col.sostenute 2 compilata con nel codice2012 3) RP50 TOTALE ,00 da per la cura di animali Indicare con il codice 24, per un importo non suSez. urb./comune N. d’ordine Particella I/P Subalterno Sezione III B Foglio T/U immobile Condominio Codice comune catast. compagnia o per la pratica sportiva. Tali spese periore al 30% del reddito complessivo dichiarato RP51 1 2 4 5 Dati catastali identificativi 8 3 6 7 9 devono essere indicate nel limite massimo di degli immobili altri daticomprende anche il reddito dei fab(che in tal ecaso Sez. urb./comune N. d’ordine Particella I/P Subalterno per fruire della detrazione Foglio T/U immobile Condominio Codice comune catast. 258,23 euro. 8 RP52 1 2 4 secca), 5 del 36% o delassoggettato 50% 3 6 7 9 bricati alla cedolare Infatti, per queste spese la detrazione spetta su un Sez. urb./comune N. d’ordine l’ammontare delle erogazioni in denaro in favore Particella I/PdelSubalterno Foglio T/U immobile Condominio Codice comune catast. importo massimo di 387,34 euro e solo sulla parte RP53 1 2 4 5 8 3 9 6 7 la società di cultura “La Biennale di Venezia”. che eccede 129,11 euro. Dall’importo di 387,34 CONDUTTORE (estremi registrazione contratto) DOMANDA ACCATASTAMENTO euro, si dovrà di e Provincia Uff. Agenzia Cod. Ufficio pertanto togliere la franchigia N. d’ordine Data Serie Numero e sottonumero Data Numero Territorio/Entrate Ag. Entrate immobile Condominio Altri oneri detraibili Altri dati 129,11. Se, ad esempio, sono state sostenute spese RP54 1 7 8 9 2 3 4 5 6 un totale diSpesa 300 euro nel rigo RP19 (oppure Gli altri oneri da indicare nei righi da RP17 aRideterminaRP19Rateazione per Tipo Casi N. rata Anno totale Importo rata Sezione IV zione rate intervento particolari RP20 o RP21) si dovrà indicare, 4 3 1 5 6 2 7 8 arrotondato, 171 Spese per le quali sono: RP61 ,00 ,00 spetta la detrazione euro (300 – 129,11). Se, invece, le spese sono pari a - codice 25: leRP62 spese sostenute dai contribuenti d’imposta del 55% ,00 ,00 800 euro si dovrà scrivere 258 euro (387,34 – (inteventi finalizzati RP63 obbligati alla manutenzione, protezione e restauro ,00 ,00 al risparmio energetico) 129,11). In pratica l’importo massimo della detrazioRP64 ,00 ,00 dei beni soggetti al regime vincolistico: ne(Sommare d’imposta spettante di gli importi da rigo RP61 sarà a RP64)pari a 49 euro (19% RP65 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE 55% ,00 - codice 26: le erogazioni liberali per attività cultu258,23 euro). E’ possibile usufruire della detrazione Sezione V Tipologia N. di giorni N. di giorni Percentuale Percentuale Lavoratori dipendenti che trasferiscono Inquilini di alloggi adibiti rali artistiche; Datieper fruire di detrazioni RP71 ad abitazione principale 1 2 3 1 2 motivi di lavoro sia RP72 per lela residenza spese per relative per canoni di locazione - codice liberali in denaro, Spese per acquistoun mobili, alle prestazioni profes- Codice Sezione VI 27: le erogazioni dei cani elettrodomestici, TV, RP83 Altre detrazioni 1 RP81 Mantenimento RP82complessiDati per fruire di altre 2 (Bararre del la casella) guida importo non superiore al 2% reddito sionali rese computer (ANNO 2009) ,00 dal medico ,00 detrazioni vo dichiarato, a favore di enti o istruzioni pubbliche, veterinario che per l’acquisto di medicinali fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e specifici da questi presenza scopo di lucro che svolgono esclusivamente scritti. Il limite di spesa attività nello spettacolo; di 387,34 euro deve - codice 28: le erogazioni liberali in denaro, per un essere riferito alle spese importo non superiore al 2% del reddito complessiveterinarie complessive vo dichiarato, a favore di fondazioni che operano nel sostenute dal contrisettore musicale; buente, indipendente- codice 29: spese veterinarie (vedi box a destra); mente dal numero di animali posseduti. La - codice 30: le spese sostenute per i servizi di detrazione spetta al soginterpretariato dei soggetti riconosciuti sordi; getto che ha sostenuto - codice 31: le erogazioni a favore degli istituti la spesa anche se non è scolastici di ogni ordine e grado senza scopo di lucro, proprietario dell’ani finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scomale. C lastica e all’ampliamento dell’offerta formativa; INS aprile 2013_34-56:INS aprile 2007_28-48 29-03-2013 9:48 Pagina 44 44 Aprile 2013 - codice 33: serve per indicare le spese sostenute dai genitori per il pagamento delle rette di frequenza dell’asilo nido (sia pubblico che privato) per un importo complessivamente non superiore a 632 euro l’anno per ciascun figlio. In pratica, il beneficio massimo che si può ottenere è di 120 euro per ciascun figlio di età compresa tra 3 mesi e 3 anni (19% di e 632,00). Naturalmente chi, nel 2012 ha speso meno di 632 euro deve calcolare la detrazione del 19% sull’importo effettivamente documentato e sostenuto. La documentazione dell’avvenuto pagamento può essere costituita da fattura, bollettino bancario o postale, ricevuta o quietanza di pagamento. La detrazione deve essere ripartita tra i genitori in base all’onere sostenuto da ciascuno. Se il documento è intestato al bimbo o ad uno solo dei genitori, è comunque possibile specificare, annotandola sul documento, la percentuale di spesa imputabile a ciascuno dei coniugi. E’ bene ricordare che la detrazione è ammessa per l’importo pagato nel 2012 per l’asilo nido, a prescindere dal fatto che il piccolo possa compiere tre anni durante l’anno di frequenza; - codice 34: altri oneri per i quali è prevista la detrazione d’imposta del 19%. DAL “CUD” ALL’UNICO lcune spese da indicare nel quadro degli oneri sono riportate anche nella certificazione rilasciata dal sostituto d’imposta. In particolare si dovrà far riferimento al CUD rilasciato dal datore di lavoro. In particolare, le spese detraibili vanno indicate nel Mod. UNICO 2013, anche se sono state già detratte dal datore di lavoro, che le indica con apposito codice nelle Annotazioni del CUD. Il codice di spesa corrisponde anche al rigo del quadro RP in cui indicare l’importo. Per esempio, se nelle Annotazioni del CUD sono indicate spese sanitarie con il codice “1” lo stesso importo va scritto nel rigo RP1; per le assicurazioni con il codice “12” il rigo è RP12 e così via. Le spese indicate nel CUD con i codici da 17 a 34 vanno riportate nei righi da RP17 a RP19. Invece, non devono essere indicati gli oneri deducibili, poiché il sostituto d’imposta li ha già esclusi dal reddito di lavoro dipendente. A RP20: totale degli oneri Questo rigo deve essere sempre compilato se il contribuente ha indicato oneri che danno diritto alla detrazione del 19%. In particolare: ● se viene richiesta la rateizzazione delle spese sanitarie (poiché superiori a € 15.493,71 al lordo della franchigia di € 129,11) si deve barrare la casella 1 e riportare nella colonna 2 l’importo della rata di cui si intende usufruire e cioè: RP1, col 1 e 2, + RP2 + RP3 –––––––––––––––––––––––––– 4 CUD 2012/2013 Modello UNICO Codice 1 Codice 3 Codice 4 Codice 5 Codice 6 Codice 7 Codice 8 Codice 9 Codice 10 Codice 11 Codice 12 Codice 13 Codice 14 Codice 15 Codice 16 Codici da 17 a 34 Rigo RP1* Rigo RP3 Rigo RP4 Rigo RP5 Rigo RP6 Rigo RP7 Rigo RP8 Rigo RP9 Rigo RP10 Rigo RP11 Rigo RP12 Rigo RP13 Rigo RP14 Rigo RP15 Rigo RP16 Righi da RP17 a RP19 ● Se invece non si effettua la rateizzazione delle spese PERIODO D’IMPOSTA 2012 Vanno comprese anche le spese mediche annotate nel CUD con il sanitarie sostenute nel 2012 occorre soltanto riportare CODICE FISCALE codice 1 o alla voce “importo spese mediche inferiori alla franchigia”. nella colonna 2 la somma degli importi indicati nei righi RP1 col. 2, RP2 e RP3. tare il totale della colonna 3; ● PERSONE FISICHE REDDITI - riportare, infine, nella colonna 4 la somma di quanto Per tutti gli altri oneri: 2013 – Oneri enelle spese colonne 2 e 3 del rigo RP20. - sommare gli importi dei righi da RP4 a RP19 eQUADRO ripor- RPindicato genzia ntrate Mod. N. QUADRO RP ONERI E SPESE Sezione I Spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19% 1 2 RP1 Spese sanitarie ,00 RP2 Spese sanitarie per familiari non a carico RP3 Spese sanitarie per disabili 1 RP4 Spese veicoli per disabili ,00 2 1 2 2 Interessi per mutui ipotecari RP8 per acquisto altri immobili RP17 Sezione II Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo Altre spese ,00 Interessi per mutui ipotecari per la RP10 costruzione dell’abitazione principale ,00 ,00 RP11 Interessi per prestiti o mutui agrari ,00 RP5 Spese per l’acquisto di cani guida 1 RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza RP7 Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale 1 Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio RP9 Altre spese ,00 ,00 RP12 Assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni ,00 RP13 Spese di istruzione ,00 ,00 RP14 Spese funebri RP15 Spese per addetti all’assistenza personale ,00 ,00 RP16 Spese sport ragazzi 2 ,00 1 1 ,00 ,00 2 ,00 1 Altre spese 2 ,00 2 ,00 RP18 (Codice spesa ,00 RP19 (Codice spesa ,00 (Codice spesa ) ) ) Se è barrata la casella 1, indicare importo rata, Sommare gli importi Sommare gli importi TOTALE SPESE SU CUI Rateizzazioni spese altrimenti sommare RP1 col. 2, RP2 e RP3 dal rigo RP4 a RP19 di colonna 2 e colonna3 righi RP1, RP2 e RP3 RP20 DETERMINARE 1 2 3 4 LA DETRAZIONE ,00 ,00 ,00 Contributi CSSN-RC veicoli CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE previdenziali 1 2 Esclusi dal sostituto Non esclusi dal sostituto RP21 ed assistenziali ,00 ,00 1 2 Assegno al coniuge RP27 Deducibilità ordinaria ,00 ,00 RP22 Codice fiscale del coniuge 2 1 Contributi per addetti ai RP23 servizi domestici e familiari RP24 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose RP25 Spese mediche e di assistenza per disabili RP26 Altri oneri e spese deducibili Codice 1 Lavoratori di prima ,00 RP28 occupazione ,00 Fondi in squilibrio RP29 finanziario ,00 RP30 Familiari a carico ,00 2 ,00 RP31 1 2 ,00 1 2 ,00 1 ,00 ,00 2 ,00 ,00 Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici Non esclusi dal sostituto Quota TFR Esclusi dal sostituto 1 ,00 2 ,00 3 ,00 RP32 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli impor ti da rigo RP21 a RP31) Sezione III A Spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 36%, del 41% o del 50% (interventi di recupero del patrimonio edilizio) Anno RP41 RP42 1 Periodo 2006/ 2012 2 3 ,00 Situazioni particolari Codice fiscale (vedere istruzioni) Codice Anno 4 6 5 Ridetermina3 zione rate 7 8 Numero rate 10 5 8 8 N. d’ordine immobile Importo rata 9 ,00 ,00 RP43 RP44 ,00 RP45 ,00 ,00 10 genzia INS aprile 2013_34-56:INS aprile 2007_28-48 ntrate QUADRO RP ONERI E SPESE Sezione I Spese per le quali spetta la detrazione d’imposta2013 del 19% Aprile 29-03-2013 1 9:48 Pagina 45 Mod. N. 2 RP1 Spese sanitarie ,00 RP2 Spese sanitarie per familiari non a carico RP3 Spese sanitarie per disabili 1 RP4 Spese veicoli per disabili RP5 Spese per l’acquisto di cani guida ,00 Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio RP9 ,00 Interessi per mutui ipotecari per la RP10 costruzione dell’abitazione principale ,00 ,00 RP11 Interessi per prestiti o mutui agrari ,00 2 1 2 1 2 RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza RP7 Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale ,00 ,00 ,00 RP12 Assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni ,00 RP13 Spese di istruzione ,00 ,00 RP14 Spese funebri RP15 Spese per addetti all’assistenza personale ,00 45 ,00 ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO Interessi per mutui ipotecari RP8 per acquisto altri immobili RP17 Sezione II Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo Altre spese 1 ,00 RP16 Spese sport ragazzi 1 Altre spese 2 1 ,00 ,00 Altre spese 2 2 1 ,00 2 ,00 RP18 (Codice spesa ,00 RP19 (Codice spesa ,00 (Codice spesa ) ) ) Se è barrata la casella 1, indicare importo rata, Sommare gli importi Sommare gli importi TOTALE SPESE SU CUI Rateizzazioni spese altrimenti sommare RP1 col. 2, RP2 e RP3 dal rigo RP4 a RP19 di colonna 2 e colonna3 righi RP1, RP2 e RP3 RP20 DETERMINARE 1 2 3 4 LA DETRAZIONE ,00 ,00 ,00 Contributi CSSN-RC veicoli CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE previdenziali 1 2 Esclusi dal sostituto Non esclusi dal sostituto RP21 ed assistenziali ,00 ,00 1 2 Assegno al coniuge RP27 Deducibilità ordinaria ,00 ,00 RP22 Codice fiscale del coniuge Lavoratori di prima 2 1 Contributi per addetti ai RP23 servizi domestici e familiari RP24 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose RP25 Spese mediche e di assistenza per disabili RP26 Altri oneri e spese deducibili Codice 1 ,00 RP28 occupazione ,00 Fondi in squilibrio RP29 finanziario ,00 RP30 Familiari a carico ,00 2 ,00 RP31 1 ,00 1 ,00 1 ,00 2 ,00 2 ,00 2 ,00 Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici Non esclusi dal sostituto Quota TFR Esclusi dal sostituto 1 ,00 2 ,00 3 ,00 RP32 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli impor ti da rigo RP21 a RP31) Sezione III A Spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 36%, del 41% o del 50% (interventi di recupero del patrimonio edilizio) Periodo 2006/ 2012 2 3 ● Situazioni particolari (vedere istruzioni) Codice Anno 4 6 5 ,00 Numero rate N. d’ordine Importo rata immobile 10 5 3 obbligatoriamente zione rate il contributo Rideterminaversato alla gestione 7 8 8 8 9 10 1 RP41 ,00 separata dell’INPS; RP42 ● i contributi agricoli unificati versati all’INPS ,00 -Gestione RP43 ,00 SEZIONE II ex-Scau per costituire la propria posizione previdenziale e RP44 ,00 assistenziale (è indeducibile la parte dei contributi che si ,00 ella Sezione IIRP45 del Quadro RP vanno indicati tutti gli riferisce ai lavoratori dipendenti); RP46 ,00 oneri sostenutiRP47 dal contribuente, per i quali è consen● i contributi previdenziali ed assistenziali ,00 versati tita la deduzione dal reddito complessivo, che di se(Righi col. 2 compilata con codice 1) facoltativamente alla gestione della forma pensionistica RP48 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 41% ,00 guito vengono elencati. (Righi col. 2 compilata con codice 2 o non compilata) RP49 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 36% obbligatoria di appartenenza, compresi quelli per ,00 la (Righi col. 2 compilata di con periodi codice 3) RP50 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 50% ,00 ricongiunzione assicurativi. Sono, pertanto Sez. urb./comune N. d’ordine Particella I/P RP21: Subalterno Sezionecontributi III B Foglio T/U immobile Condominio Codice comune catast. deducibili i contributi versati al cosiddetto “fondo casaRP51 1 2 4 5 Dati catastali identificativi 8 3 6 7 9 previdenziali degli immobili e altri dati linghe”, i contributi versati per il riscatto degli anni di Sez. urb./comune N. d’ordine Particella I/P Subalterno per fruire della detrazione Foglio immobile Condominio Codice comune catast. Sono i RP52 contributi previdenziali ed 4T/U assistenlaurea7 (sia ai fini8 pensionistici che ai fini della “buonu1 2 5 del 36%deducibili o del 50% 3 6 9 ziali versati nel 2012 in base a disposizioni di legge. I/PTaliSez. urb./comune scita”), per la prosecuzione volontaria, ecc; N. d’ordine Particella Subalterno Foglio T/U immobile Condominio Codice comune catast. RP53 oneri sono deducibili anche se2 sostenuti per i4 familiari 1 5 8 3 9 6 7 ● i contributi versati all’INAIL per la tutela contro gli fiscalmente a carico. In particolare nella nuova colonna CONDUTTORE (estremi registrazione contratto) DOMANDA ACCATASTAMENTO infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe). Provincia Uff. Agenzia Cod. Ufficio d’ordine 1 deve essere indicato N.l’importo dei contributi al SSN Condominio Data Serie Numero e sottonumero Data Numero Territorio/Entrate Ag. Entrate immobile Altri dati RP54 1 7 8 9 2 3 4 5 6 pagati nel 2012 con il premio di assicurazione RC veicoli. Chi ha adottato il regime previsto per i cosiddetti QUADRO RP Anno Codice fiscale N N. rata totale dedurre i contributi Importo rata previ“nuovi minimi”Spesa deve 6 8 ,00 denziali ed7 assistenziali,00direttamente dal reddito ,00 ,00 di determinato nel nuovo quadro LM. Se l’importo ,00 tali contributi supera il ,00 reddito così determinato, ,00 ,00 la parte eccedente può essere portata in deduzioRP65 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE 55% (Sommare gli importi da rigo RP61 a RP64) ,00 Ad esempio, se i contributi al SSN pagati nel 2012 ne quale onere deducibile dal reddito complessiSezione V Tipologia N. di giorni N. di giorni Percentuale Percentuale Lavoratori dipendenti che trasferiscono Inquilini di alloggi adibiti RP72 Dati per fruire dicomplessivamente detrazioni RP71 ad abitazione ammontano a principale 50 euro, nella colonna vo e, pertanto, va nel presente rigo. 1 2 3 1 2 la residenza perindicata motivi di lavoro per canoni di locazione Sezione IV Tipo Anno Casi Ridetermina- zione rate particolari Da per intervento questi contributi 4 3è prevista 1 2 Spese quest’anno per le quali RP61 spetta lafranchigia detrazione una di 40 euro. Ciò vuol dire che nella RP62 d’imposta del 55% colonna 1 si deve indicare l’importo dei contributi (inteventi finalizzati RP63 al risparmio energetico) versati che supera RP64tale limite. Rateazione 5 1 siSezione deve VI indicare 10 euro. Spese acquisto mobili, dei cani elettrodomestici, TV, RP81 Mantenimento RP82versati Dati per colonna fruire di altre 2 indicare Nella gli altri contributi nel 2009) (Bararre la casella) guida computer (ANNO detrazioni 2012, tra cui rientrano: ● i contributi Enasarco corrisposti dai rappresentanti di commercio; ● i contributi INPS di artigiani e commercianti; ● i contributi obbligatori versati alle casse di previdenza dei professionisti; Contributi per i domestici Nel rigo RP23 indicare i contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori versati nel 2012 (quindi generalmente 4° trimestre 2011 e 1°, 2° e 3° trimestre 2012) per gli addetti ai servizi domestici ed all’assistenza personale o familiare (ad esempio, colf, baby sitter e assistenti alle persone anziane), fino all’importo massimo di € 1.549,37. E’ bene sapere che la quota deducibile è quella a carico del datore di lavoro. RP22: assegni RP83 Altre detrazioni ,00 periodici al coniuge Codice 1 2 ,00 Sono integralmente deducibili gli assegni periodici (alimenti) corrisposti al coniuge, anche se residente all’estero, a seguito di separazione legale ed effettiva, divorzio, scioglimento o annullamento del matrimonio, sempreché risultino da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria. ESEMPIO Lavoratore domestico che effettua 24 ore settimanali. La retribuzione oraria è inferiore a € 7,54. 24 ore x 13 settimane del trimestre = 312 ore. Contributi versati per il trimestre € 436,80 (312 ore x contributo di € 1,40) € 106,08 - Quota a carico del lavoratore (312 ore x € 0,34) € 330,72 Differenza a carico del datore di lavoro (quota deducibile) Per conoscere la misura dei contributi dovuti vedi il sito Inps www.inps.it. INS aprile 2013_34-56:INS aprile 2007_28-48 29-03-2013 9:48 Pagina 46 46 Aprile 2013 Non si possono, invece, dedurre gli analoghi assegni (sempre determinati dal Giudice) destinati al mantenimento dei figli. Se il provvedimento non distingue la quota per l’assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l’assegno si considera destinato per metà al coniuge e per metà ai figli. Non sono deducibili le somme corrisposte al coniuge separato in unica soluzione. Nella colonna 1 deve essere indicato il codice fiscale del coniuge al quale sono stati pagati gli assegni periodici. Senza questa indicazione non è possibile dedurre l’importo corrisposto. RP24: erogazioni a favore di istituzioni religiose In questo rigo vanno indicate le erogazioni liberali in denaro versate nel 2012 a favore delle istituzioni religiose (ad esempio, istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica, Chiesa Valdese, Luterana, ecc., compresi i contributi annuali versati alle Comunità ebraiche). Da quest’anno è possibile dedurre anche i veramenti fatti alla Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale, all’Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni e alla Chiesa Apostolica in Italia. Ciascuna di tali erogazioni (compresi i contributi annuali per le Comunità ebraiche) è deducibile fino ad un importo di 1.032,91 euro e occorre conservare il bollettino di versamento in conto corrente postale, la quietanza liberatoria, la ricevuta del bonifico bancario oppure l’estratto conto inviato dalla società che gestisce la carta di credito. RP25: assistenza specifica per i disabili Le spese mediche generiche (ad esempio acquisto di medicinali, prestazioni rese da un medico generico) e quelle di assistenza specifica sostenute dai disabili, sono interamente deducibili dal reddito complessivo. Per quanto riguarda l’acquisto di medicinali certificati dallo scontrino della farmacia, si veda quanto precisato a pag. 34. Le spese di assistenza specifica sostenute dai portatori di handicap sono quelle relative: - all’assistenza infermieristica e riabilitativa; - al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona; - al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo; - al personale con la qualifica di educatore professionale; - al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale. La deduzione è consentita anche se il disabile usufruisce dell’assegno di accompagnamento. In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero non è possibile portare in deduzione l’intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica. A tal fine è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza. Tali spese sono deducibili anche se sostenute per familiari non fiscalmente a carico. RP26: altri oneri deducibili Anche per gli altri oneri deducibili diversi da quelli appena visti, è prevista l’indicazione del relativo codice. ● Fondi integrativi SSN Con il codice 1, indicare i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale. L’importo massimo da indicare nel rigo RP26 è di € 3.615,20 (tenendo conto di quanto eventualmente indicato nel punto 131 del CUD 2013 o punto 129 del CUD 2012). La deduzione spetta anche quando l’onere è stato sostenuto per le persone fiscalmente a carico per la sola parte da questi ultimi non dedotta. ● Contributi paesi in via di sviluppo Con il codice 2 possono essere dedotti dal reddito i contributi, le donazioni o le oblazioni fatte in favore delle Organizzazioni Non Governative (ONG) che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. Tali organizzazioni devono essere riconosciute idonee dal Ministero degli Affari Esteri. La deduzione è ammessa nella misura massima del 2% del reddito complessivo dichiarato (compreso il reddito dei fabbricati eventualmente assoggettato a cedolare secca). Poiché le Organizzazioni Non Governative (ONG) sono comprese di diritto nella categoria delle Onlus, per queste liberalità si può indicare il codice 3 (anziché il codice 2). In questo caso l’importo è deducibile nella misura massima del 10% del reddito complessivo dichiarato (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati soggetti alla cedolare secca) fino ad un importo massimo di 70.000 euro. ● Erogazioni alle Onlus Con il codice 3 si deducono dal reddito le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di Onlus (organizzazioni non lucrative di utilità sociale), di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute. Queste liberalità possono essere dedotte, se erogate a favore di: - Onlus e associazioni di promozione sociale; - fondazioni e associazioni riconosciute che hanno per oggetto la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico; - fondazioni e associazioni impegnate nella ricerca scientifica individuate da DPCM 8 maggio 2007. Tali importi sono deducibili nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati soggetti alla cedolare secca) e comunque nella misura massima di 70.000 euro. ● Erogazioni per la ricerca e le Università Il codice 4 serve per indicare le erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e di quelli vigilati nonché degli enti parco regionali e nazionali. Le erogazioni indicate con i codici 2, 3 e 4 per essere deducibili devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, con carte di credito, carte prepagate, assegni bancari o circolari. Per le donazioni fatte tramite carta di credito si può conservare, in caso di richiesta dell’Agenzia delle Entrate, l’estratto conto della società che gestisce la carta di credito. QUADRO RP RP1 Spese sanitarie ONERI E SPESE aprile 2007_28-48 INS aprile 2013_34-56:INS Sezione I Spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19% Aprile 2013 Pagina ,00 47 RP2 Spese sanitarie per familiari non a carico RP3 Spese sanitarie per disabili 1 2 RP5 Spese per l’acquisto di cani guida 1 2 RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza 1 2 RP7 Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale Interessi per mutui ipotecari RP8 per acquisto altri immobili Altre spese (Codice spesa 1 ,00 RP18 ) TOTALE SPESE SU CUI Sezione II Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo LA DETRAZIONE Contributi previdenziali RP21 ed assistenziali Assegno al coniuge RP22 Rateizzazioni spese righi RP1, RP2 e RP3 1 ,00 ,00 RP14 Spese funebri RP15 Spese per addetti all’assistenza personale ,00 1 Altre spese (Codice spesa 2 ) Se è barrata la casella 1, indicare importo rata, altrimenti sommare RP1 col. 2, RP2 e RP3 2 ,00 3 Contributi per addetti ai RP23 servizi domestici e familiari RP24 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose RP25 Spese mediche e di assistenza per disabili 1 1 Altre spese (Codice spesa 2 ,00 2 ,00 ) Sommare gli importi dal rigo RP4 a RP19 4 ,00 Sommare gli importi di colonna 2 e colonna3 ,00 Esclusi dal sostituto ,00 Lavoratori di prima RP28 occupazione 1 ,00 Fondi in squilibrio RP29 finanziario 1 ,00 RP30 Familiari a carico ,00 2 1 ,00 RP31 Non esclusi dal sostituto 2 ,00 2 ,00 ,00 2 ,00 1 ,00 ,00 2 ,00 ,00 Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici Non esclusi dal sostituto Quota TFR Esclusi dal sostituto 1 ,00 2 ,00 3 ,00 RP32 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli impor ti da rigo RP21 a RP31) Sezione III A Spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 36%, del 41% o del 50% (interventi di recupero del patrimonio edilizio) Anno RP41 RP42 1 Periodo 2006/ 2012 2 3 47 ,00 ,00 ,00 2 Codice ,00 CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 2 Codice fiscale del coniuge RP26 Altri oneri e spese deducibili 1 ,00 RP19 RP27 Deducibilità ordinaria 1 ,00 ,00 CSSN-RC veicoli 1 ,00 ,00 RP12 Assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni ,00 RP13 Spese di istruzione ,00 RP16 Spese sport ragazzi 2 RP20 DETERMINARE ,00 Interessi per mutui ipotecari per la RP10 costruzione dell’abitazione principale ,00 ,00 RP11 Interessi per prestiti o mutui agrari ,00 RP4 Spese veicoli per disabili RP17 Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio RP9 29-03-2013 ,00 9:48 ,00 Situazioni particolari (vedere istruzioni) Codice Anno 4 6 5 Codice fiscale Ridetermina3 zione rate 7 8 Numero rate 10 5 8 8 N. d’ordine immobile Importo rata 9 ,00 10 ,00 RP43 Non vanno indicate nel rigo RP26 le somme per le RP44 quali si intende fruire della detrazione prevista per le RP45 erogazioni liberali aRP46 favore delle ONLUS (codice 20) e delle associazioni diRP47 promozione sociale (codice 23). ● Sono altresì deducibili: ,00 ,00 - il 50% dellle spese sostenute dai genitori adot,00 tivi di minori stranieri (ad esempio, spese ,00 per la richiesta di visti, trasferimenti e soggiorni all’estero, ,00 (Righi col. 2 compilata con codice 1) RP48 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 41% ecc.) ,00 ALTRI ONERIRP49 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 36% (Righi 2 compilata con codice non compilata) - lecol.somme che in2 oanni precedenti sono ,00 state SPESE DETERMINARE DETRAZIONE 50% (Righi col. 2 compilata con codice 3) RP50 Nel rigo RP26 con il TOTALE codice 5SUL si QUALE indicano i seguenti ,00 assoggettate a tassazione, anche separata, e che, Sez. urb./comune d’ordine Particella I/P Condominio Codice comune Subalterno Foglio T/U altriSezione oneriIII Bdeducibili: N.immobile catast. nel 2012, sono state restituite al soggetto erogato2 4 5 Dati catastali identificativi RP51 1 8 3 6 7 9 degli immobili e altri dati re. Può trattarsi, oltre che dei redditi di lavoro Sez. urb./comune N. d’ordine Particella I/P Condominio Codice comune Subalterno per fruire della detrazione Foglio T/U immobile catast. ● Assegni periodici dipendente, anche di compensi di lavoro autonoRP52 1 2 4 5 del 36% o del 50% 8 3 6 7 9 Sono integralmente deducibili gli assegni (ad mo professionale (compresi i diritti di autore, ecc.), Sez. urb./comune N. d’ordine Particella I/P Subalterno Foglio T/U immobile Condominio Codice comune catast. RP53 1 ecc.) esempio rendite, vitalizi, corrisposti dal contri2 4 5 8 3 di redditi diversi (lavoro autonomo occasionale, o 9 6 7 buente in forza di testamento o di donazione modaaltro); CONDUTTORE (estremi registrazione contratto) DOMANDA ACCATASTAMENTO Provincia Uff. Agenzia Cod. Ufficio le, nonché gli assegni N.immobile alimentari ai famid’ordine le somme che non avrebbero dovuto concorreCondominio corrisposti Data Serie Numero e-sottonumero Data Numero Territorio/Entrate Ag. Entrate Altri dati RP54 1 7 8 9 2 3 4 5 6 liari (nella misura in cui risultino da provvedimenti re a formare i redditi di lavoro dipendente e assiRideterminaTipo Casi dell'autorità giudiziaria).intervento Rateazione N. ratae che, invece, Anno Spesa totale Importo rata milati sono state assoggettate a tasSezione IV zione rate particolari 4 3 1 5 6 2 7 8 Spese per le quali RP61 sazione; ,00 ,00 spetta la detrazione RP62 d’imposta del 55% ,00 oneri difensivi dei,00 ● Perdita di avviamento - le erogazioni liberali per sog(inteventi finalizzati RP63 Èal risparmio integralmente deducibile dal reddito l’indennità getti che usufruiscono del ,00 patrocinio gratuito. ,00 energetico) RP64 ,00 ,00 pagata dal proprietario all’inquilino di un immobile RP65 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE 55% (Sommare gli importi da rigo RP61 a RP64) ,00 destinato ad uso diverso da quello di abitazione, a RP 32: Totale oneri Sezione V Tipologia N. di giorni N. di giorni Percentuale Percentuale Lavoratori dipendenti che trasferiscono Inquilini di alloggi adibiti RP72 la residenza per motivi di lavoro titolo difruire risarcimento per la perdita di1 avviamento Dati per di detrazioni RP71 ad deducibili 2 3 1 2 abitazione principale per canoni di locazione commerciale (cosiddetta buona uscita). Questo Il totale degli oneri deducibili, da riportare nel Spese acquistosi mobili, Sezione VI Codice Mantenimento dei cani elettrodomestici, TV, RP83 Altre detrazioni RP82 Dati per fruire di altre 1 verifica quando, inRP81 base alle norme contratti di 2 dato dalla somma dei righi da RP21 a (Bararre la casella) sui guida computer (ANNO 2009) rigo RP32, è,00 ,00 detrazioni locazione, il proprietario non intende proseguire nella RP26, più colonna 2 dei righi da RP27 a RP30, più locazione sulla base delle condizioni offerte colonna 3 del rigo RP31. Questa somma deve essere riportata nel rigo RN3. dall’inquilino. RP27-RP31: PREVIDENZA COMPLEMENTARE contributi versati alle forme pensionistiche complementari sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore a 5.164,57 euro. Questo limite di deducibilità non si applica a chi è iscritto alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. In questo caso si possono dedurre interamente i contributi versati a tali fondi nel 2012. Per determinare la deduzione effettivamente spettante, si deve compilare il rigo corrispondente alla forma pensionistica a cui il contribuente risulta iscritto (righi da RP27 a RP31). Chi ha aderito a più fondi pensione versando contributi per i quali è applicabile un diverso limite di deducibilità, deve compilare diversi righi. I righi da RP27 a RP31 non devono essere compilati se il contribuente non ha contributi per previdenza complementare da far valere in dichiarazione. Tale si- I tuazione si verifica quando, in assenza di ulteriori versamenti per contributi relativi ad altre forme di previdenza integrativa, il contribuente è in possesso di un CUD in cui non è stato indicato alcun importo al punto 121. Per i lavoratori autonomi che non sono anche dipendenti, i righi da compilare sono i seguenti: ● Rigo RP27: indicare, entro l’importo massimo di 5.164,57 euro, i contributi versati nel 2012 alle forme pensionistiche individuali. ● Rigo RP30: serve per indicare le somme versate per i familiari fiscalmente a carico per la parte da questi non dedotta. Se sono stati compilati più righi da RP27 a RP31, l’ammontare massimo della deduzione non può superare 5.164,57 euro. In tal caso, l’importo delle singole deduzioni deve essere ridotto in misura tale che la loro somma non sia superiore al limite di deducibilità. INS aprile 2013_34-56:INS aprile 2007_28-48 29-03-2013 9:48 Pagina 48 48 Aprile 2013 DETRAZIONI PER IL RECUPERO EDILIZIO QUADRO RP SEZIONE III-A Una sezione a parte del quadro RP è riservata alle spese sostenute nel 2012 o negli anni precedenti per interventi di recupero del patrimonio edilizio. Nella sezione III-A si indicano le spese sostenute e altri dati utili per i calcolo della detrazione, mentre nella sezione III-B vanno indicati i dati catastali dell’immobile in cui sono stati fatti gli interventi nel 2012. Le spese per il recupero edilizio danno diritto alla seguente detrazione d’imposta: - 36% per le spese sostenute dal 2007 al 25 giugno 2012; - 36% per le spese sostenute dal 2000 al 2005 e nel 2006 relative a fatture emesse a partire dal 1° ottobre 2006 nonché per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse fino al 31 dicembre 2005; - 41% per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture che portano la data dal 1° gennaio al 30 settembre 2006. Per le spese pagate dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 il bonus è del 50% (anzichè del 36%) e si può calcolare su una spesa massima di 96.000 euro per immobile (importo doppio rispetto all’ordinario limite dei 48.000 euro). La detrazione continua ad essere ripartita in 10 rate e ciò vale anche per gli over 75 o 80 che non possono più sfruttare la detrazione “veloce” di 5 e 3 rate. Da quest’anno, pertanto, i contribuenti di età non inferiore a 75 o 80 anni non possono più scegliere una diversa ripartizione della spesa, potendo ripartire il bonus solo in 10 anni, come gli altri cittadini, giovani e meno giovani. Restano, comunque, valide le scelte fatte negli anni precedenti e, quindi, se il contribuente nel 2010 aveva, per esempio, scelto di ripartire la detrazione in 5 anni, può proseguire secondo tale rateazione fino al 2014. Ricordiamo che già dall’anno scorso in caso di vendita o donazione dell’immobile per il quale si sta beneficiando della detrazione, le quote di detrazione non acora utilizzate possono essere utilizzate dal venditore, oppure possono (e non devono) essere trasferite all’acquirente. In caso di morte del titolare, il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all’erede che detiene materialmente o direttamente l’immobile su sui sono stati effettuati gli interventi. Il limite di spesa su cui applicare la detrazione è di: ● 96.000 euro per le spese sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre 2012, al netto delle spese sostenute fino al 25 giugno nel limite di 48.000 euro; ● 48.000 euro per le spese sostenute dal 2003 al 2011; ● 77.468,53 euro per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2002. Il limite di spesa su cui applicare la detrazione (per quelle fino al 30 settembre 2006) si riferisce a ciascun contribuente, ad ogni singolo immobile su cui sono stati fatti i lavori e spetta separatamente per ciascun anno. Per le spese sostenute dal 1° ottobre 2006 il limite di spesa su cui calcolare la detrazione va riferito solo al singolo immobile sul quale sono stati fatti i lavori e quindi, in caso di più soggetti che hanno diritto al bonus (ad esempio, comproprietari) il limite di 48.000 euro (o 96.000 euro) va ripartito tra gli stessi. Se gli interventi consistono nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti sulla singola unità immobiliare, ai fini del computo del limite massimo delle spese detraibili occorre tenere conto anche delle spese sostenute negli anni precedenti (vedi esempio a pagina 50). Ricordiamo che sono detraibili al 36% in 5 o 10 quote annuali di pari importo, anche le spese sostenute dal 2002 al 2006 per interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi a difesa del territorio contro i rischi di dissesto geologico. Le condizioni per ottenere la detrazione Ricordiamo che è possibile usufruire della detrazione a condizione che: ● le spese siano state pagate tramite bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento (dall’1/1/2012 scrivere: “Art. 16 bis TUIR”) il codice fiscale DETRAZIONE PER CASE RISTRUTTURATE La detrazione spetta anche per l’acquisto o l’assegnazione di immobili che fanno parte di un edificio sul quale sono stati effettuati interventi di restauro e risanamento conservativo, riguardanti l’intero edificio, direttamento dall’impresa o dalla cooperativa. La percentuale è del: - 36%, se il rogito è avvenuto dopo il 1° gennaio 2008 e i lavori di ristrutturazione sono stati eseguiti a partire dal 2008. Per le spese degli anni passati la detrazione spetta se il rogito è avvenuto dal 2002 al 2005 oppure dal 1° ottobre 2006 al 30 giugno 2007, a patto che i lavori di ristrutturazione siano stati ultimati entro fine 2006; - 41% se il rogito è avvenuto dal 1° gennaio al 30 settembre 2006. L’importo su cui spetta la detrazione d’imposta è pari al 25% del prezzo di acquisto con un massimo di: ● 77.468,53 euro se l’atto di acquisto o di assegnazione è avvenuto entro il 30 giugno 2003 e riguarda immobili facenti parte di edifici ristrutturati entro il 31 dicembre 2002; ● 48.000,00 euro se l’acquisto o l’assegnazione è avvenuto dal 2008 in poi (oppure dal 2003 al 2006 e riguarda unità immobiliari situate in edifici i cui lavori di ristrutturazione sono stati ultimati dopo il 31 dicembre 2002). Si fa presente che per gli acquisti o assegnazioni effettuati dal 1° ottobre 2006 il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito solo alla singola unità immobiliare e quindi in caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione (comproprietari, ecc.) il limite di spesa di 48.000 euro va ripartito tra gli stessi. Anche per le spese relative all’acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 la detrazione è elevata al 50%, entro l’importo di 96.000 euro. Anche per queste spese la detrazione deve essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo. RP21 ed assistenziali ,00 per i quali spetta INS aprile 2013_34-56:INS aprile Assegno 2007_28-48 29-03-2013 al coniuge la deduzione dal reddito complessivo RP22 Pagina 49 RP27 Deducibilità ordinaria Codice fiscale del coniuge Lavoratori di prima ,00 RP28 occupazione RP23 servizi domestici e familiari ,00 Fondi in squilibrio RP29 finanziario RP24 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose ,00 RP30 Familiari a carico 2 1 Contributi per addetti ai Aprile 2013 Esclusi dal sostituto ,00 9:48 RP25 Spese mediche e di assistenza per disabili RP26 Altri oneri e spese deducibili Codice RP31 ,00 1 2 Non esclusi dal sostituto 2 ,00 1 2 ,00 1 ,00 2 ,00 1 ,00 ,00 2 ,00 ,00 Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici ,00 2 ,00 3 ,00 RP32 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli impor ti da rigo RP21 a RP31) Sezione III A Spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 36%, del 41% o del 50% (interventi di recupero del patrimonio edilizio) Anno RP41 RP42 RP43 RP44 1 ,00 Situazioni particolari Periodo 2006/ 2012 2 3 (vedere istruzioni) Codice Anno 4 6 5 Codice fiscale Ridetermina3 zione rate 7 8 Numero rate 10 5 8 8 N. d’ordine immobile Importo rata 9 ,00 10 ,00 ,00 ,00 RP45 RP46 RP47 ,00 ,00 ,00 RP48 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 41% (Righi col. 2 compilata con codice 1) RP49 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 36% (Righi col. 2 compilata con codice 2 o non compilata) ,00 ,00 RP50 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 50% (Righi col. 2 compilata con codice 3) Sezione III B Dati catastali identificativi RP51 49 Non esclusi dal sostituto Quota TFR Esclusi dal sostituto 1 ,00 1 N. d’ordine immobile Condominio 1 2 Codice comune T/U 3 4 I/P 5 Sez. urb./comune catast. 6 7 ,00 Particella Foglio 8 Subalterno 9 degli immobili e altri dati del beneficiario della detrazione e la partita IVA o il codice dal 2002 al 2012 in Sez. urb./comune1 – nel caso di spese sostenute N. d’ordine Particella I/P Subalterno per fruire della detrazione Foglio T/U immobile Condominio Codice comune catast. relazione a lavori8 iniziati in anni precedenti9 ed ancora in fiscale ditta alla quale viene effettuato il bonifico. RP52 1 2 4 5 del 36%della o del 50% 3 6 7 corso in tale anno; ● nella dichiarazione dei redditi ( righi da RP51 a urb./comune Sez. N. d’ordine Particella I/P Subalterno Foglio T/U immobile Condominio Codice comune di immobili RP53 1 i dati RP54) vengano indicati dell’immobile e catast. 2 7– nel caso 8di acquisto o assegnazione 2 catastali 4 5 3 9 6 ristrutturati entro il 31/12/2002 il cui atto di acquisto sia altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione. CONDUTTORE (estremi registrazione contratto) DOMANDA ACCATASTAMENTO stato stipulato entro il 30/6/2003; Va ricordato che dalN.14 maggio 2011Data è stato abolito Provincia Uff. Agenzia Cod. Ufficio d’ordine Condominio Serie Numero e sottonumero Data Numero Territorio/Entrate Ag. Entrate immobile dati RP54 3 – per gli interventi di manutenzione e salvaguardia dei l’obbligo di Altri inviare la comunicazione 7 8 9 1 2 3 preventiva al Centro 4 5 6 boschi (spese dal 2002 al 2006); Operativo di Pescara. RideterminaTipo Casi Rateazione N. rata Anno Spesa totale Importo rata Sezione IV zione rate intervento particolari 46 – per l’acquisto o l’assegnazione8di immobili ristruttuAl posto dell’invio della il3 contribuente 4 1 comunicazione, 5 2 7 Spese per le quali RP61 ,00 ,00 spetta compilare la detrazione la Sezione III-B (righi da RP51 a RP54). rati dopo il 31/12/2002. deve RP62 d’imposta del 55% ,00 ,00 Le colonne 5, 6 e 7 riguardano situazioni particolari e Ciò valefinalizzati anche per l’acquisto di box o posti auto di perti(inteventi RP63 ,00 ,00 al risparmio energetico) devono essere compilate soltanto dai seguenti contribuenti: nenza dell’abitazione. RP64 ,00 - di età non inferiore a 75 ,00 o 80 anni che, con riferimento RP65 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE 55% (Sommare gli importi da rigo RP61 a RP64) ,00 alle spese sostenute in anni precedenti hanno rideterminaSezione V Tipologia N. di giorni Percentuale N. di giorni Percentuale Lavoratori dipendenti che trasferiscono Inquilini di alloggi adibiti RP72 to negli annila residenza dal 2008 al 2011, delle 2rate; Dati per fruire di detrazioni RP71 ad abitazione principale 1 2 3 1 per motivi di lavoroil numero per canoni di locazione che hanno ereditato, acquistato o ricevuto in donazioSpese acquisto mobili, Sezione VI Codice dei cani RP83 Altre detrazioni RP81 Mantenimento RP82 elettrodomestici, TV, ne l’immobile dai predetti soggetti. Dati per fruire di altre 1 2 guida (Bararre la casella) computer (ANNO 2009) ,00 ,00 detrazioni ● In particolare, nella colonna 5 indicare il codice: RP41 - RP47 “1” - se il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevuPer ogni anno, ogni singola unità immobiliare e per ogni to in donazione l’immobile da un soggetto che, avendo parte comune di edificio residenziale che ha subito interun’età non inferiore a 75 anni, aveva scelto di rateizzare venti di recupero deve essere compilato un singolo rigo ovvero aveva rideterminato, la spesa in 3 o 5 rate; (da RP41 a RP47). “2” se il contribuente ha compiuto 80 anni nel 2010 o I dati da indicare sono i seguenti: 2011 ed ha rideterminato nel medesimo anno in 3 rate la ● nella colonna 1 va indicato l’anno in cui sono state detrazione che nella precedente dichiarazione aveva ridesostenute le spese; terminato in 5 rate; ● la colonna 2 riguarda le spese sostenute nel 2006 “3” - se il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevu(escluse quelle per la manutenzione e salvaguardia dei to in donazione l’immobile da un soggetto che, avendo boschi) o nel 2012 per indicare uno dei seguenti codici: compiuto 80 anni nel 2010 o 2011 aveva rideterminato in “1”: se le spese riguardano fatture emesse dal 1° gen3 rate la detrazione che nella precedente dichiarazione naio al 30 settembre 2006 (detrazione 41%); aveva già rideterminato in 5 rate; “2”: se le spese pagate sono relative a fatture emesse “4” - se nel 2011 o 2012 il contribuente ha ereditato, dal 1° ottobre al 31 dicembre 2006 o prima del 1° gennaio acquistato o ricevuto in donazione l’immobile da un sog2006 e spese sostenute dal 1° gennaio 2012 (detrazione getto che aveva ripartito la spesa in 10 rate e quindi non 36%); rientra in uno dei casi precedenti; “3”: spese sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre ● nella colonna 6 indicare l’anno in cui è stato rideter2012 (detrazione al 50%); minato il numero delle rate. Chi ha compilato la colonna 5 ● nella colonna 3 va indicato il codice fiscale di chi evenindicando i codici “2” o “3”, e quindi si trova in uno dei tualmente ha presentato, anche per conto del dichiarante, due casi che prevedono la doppia rideterminazione, deve l’apposito modulo di comunicazione per fruire della detraindicare in questa colonna l’anno della prima rideterminazione per i lavori iniziati prima del 14/5/2011 (ad esempio, zione; il comproprietario dell’immobile). Tale colonna non deve ● nella colonna 7 deve essere indicato il numero delle essere compilata se la comunicazione è stata effettuata rate (5 o 10) in cui è stata ripartita la detrazione nell’anno direttamente dal contribuente. Per gli interventi su parti di sostenimento della spesa; condominiali iniziati prima del 14/5/2011 va indicato il ● nella colonna 8 indicare nella casella corrispondente codice fiscale del condominio o della cooperativa. Per i al numero delle rate (3, 5 o 10) il numero della rata di cui lavori iniziati dopo tale data si deve indicare il codice fiscale si intende usufruire. Ad esempio, se la spesa è stata sostedel condominio e barrare la casella 2 “Condominio” di uno nuta nel 2008 e si è scelta la ripartizione in dieci rate, dei righi da RP51 a RP54 senza riportare i dati catastali occorre indicare “5” nella casella contraddistinta dal numerichiesti. ro 10; Per l’acquisto o l’assegnazione di immobili che fanno ● nella colonna 9 l’importo di ciascuna rata delle spese parte di edifici ristrutturati deve essere indicato il codice sostenute (dividere la spesa sostenuta per il numero delle fiscale dell’impresa di costruzione o ristrutturazione o rate prescelte: 3, 5 o 10). Se è stata compilata la colonna 7 della cooperativa che ha effettuato i lavori. “rideterminazione delle rate” per stabilire l’importo della ● la colonna 4 deve essere compilata solo da chi si trova in una di queste situazioni, indicando il relativo codice: rata da indicare nella colonna 9 è necessario: Come si compila la Sezione III-A INS aprile 2013_34-56:INS aprile 2007_28-48 29-03-2013 9:48 Pagina 50 PERIODO D’IMPOSTA 2012 CODICE FISCALE PERSONE FISICHE 2013 50 REDDITI genzia Mod. N. 1 QUADRO RP le 1) sommare 2 Interessi per77.468,53 mutui contratti nelper 1997 le spese fino al 2002). 96.000RP9o ancora per recupero edilizio spese sostenute; sanitarie RP1 Spese 2) sottrarre il totale degli importi delle rate già,00utilizzate RP2 Spese sanitarie per familiari non a carico Sezione I nelle precedenti dichiarazioni (tenendo conto anche delle rate Spese per le quali RP3 Spese sanitarie per disabili spetta la detrazione eventualmente non usufruite nell’anno in RP4 Spese veicoli per disabili cui spettavano); d’imposta del 19% 3) dividere il risultato ottenuto leguida tre o cinque rate per l’acquistoper di cani RP5 Spese rateizzate in precedenza indicate nella colonna In sanitarie pratica, la rata spettante è pari a: RP68.Spese ONERI E SPESE 1 2 1 2 1 2 ,00 Totale spese sostenute rate già utilizzate Interessi per mutui -ipotecari RP8 per acquisto altri immobili –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 3 o 5 Altre spese 1 2 (Codice spesa RP10 costruzione Ricordiamo chedell’abitazione se l’importo delle principale spese sostenute nel ,00 ,00 2012 si Interessi riferisce alla prosecuzione di lavori iniziati per prestiti o mutui agrari ,00 RP11 ,00 in anni precedenti suvitauna Assicurazioni sulla e controsingola gli infortuni unità immobiliare, ,00 RP12 ,00 l’importo sudi istruzione cui calcolare la rata (da indicare,00 nella ,00 RP13 Spese colonna 9) funebri non può essere superiore alla differenza ,00 ,00 RP14 Spese Spese per euro addetti all’assistenza personale ,00 per tra RP15 48.000,00 (o 96.000 euro) e quanto speso sport ragazzi negli anni precedenti. RP16 Spese ,00 ,00 ,00 lo stesso intervento 1 ,00 RP18 ) ,00 Interessi per mutui ipotecari per la ,00 RP7 Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale RP17 Aprile 2013 QUADRO RP – Oneri e spese ntrate 1 Altre spese (Codice spesa 2 2 1 Altre spese (Codice spesa ,00 RP19 ) 2 ,00 ) Rateizzazioni spese è barrata la casella 1, indicare importo rata, Sommare gli importi Sommare gli importi TOTALE SPESE SU CUI di Per l’acquisto o l’assegnazione immobili Seche LaRP1colonna deve compialtrimenti sommare col. 2, RP2 e 10 RP3 (n. d’ordine dal rigo RP4 immobile) a RP19 di colonnaessere 2 e colonna 3 righi RP1, RP2 e RP3 RP20 DETERMINARE LA DETRAZIONE l’importo da indicare fanno parte di edifici ristrutturati ,00 In particolare si,00 lata per gli,00 interventi iniziati nel 2011. dovrà Contributi Sezione II CSSN-RC veicoli CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE nella colonna 9 va calcolato indicare il numero progressivo che indica l’immobile su cui previdenziali facendo riferimento al Spese e oneri dal sostituto Non esclusi dal sostituto ed assistenziali ,00 ,00 per i del quali spetta 25% prezzo di RP21 acquisto tenendo sempre conto del sono stati eseguiti i lavori. Esclusi Lo stesso numero dovrà essere Assegno al coniuge la deduzione RP27 Deducibilità ordinaria ,00 ,00 riportato nella successiva Sezione III-B. limite massimo di spesa previsto (48.000 euro, oppure dal reddito complessivo 1 2 1 3 4 2 1 RP22 Codice fiscale del coniuge Lavoratori di prima 2 1 RP28 occupazione ,00 ESEMPIO 1 - PROSECUZIONE LAVORI Contributi per addetti ai RP23 servizi domestici e familiari ristrutturazione sostenute nel 2011: 2 1 Fondi in squilibrio RP29 finanziario 2 ,00 ,00 Spese di € 30.000. ,00 ,00 ,00 Spese di ristrutturazione sostenute 2012 religiose in prosecuzione del intervento: € 20.000. ,00 a carico liberaliaa marzo favore di istituzioni RP30 Familiari ,00 ,00medesimo RP24 Erogazioni In questo caso, poiché le spese sono state pagate prima del 26 giugno 2012,Fondo il limite massimo da prendere pensione negoziale dipendenti pubblici in considerazione è RP31 RP25 Spese mediche e di assistenza per disabili Non – esclusi dal sostituto di 48.000 euro e l’importo da indicare nella colonna 9 è di 1.800 euro,,00 così determinato: 48.000 (limite massimo) 30.000 (spesa Quota TFR Esclusi dal sostituto Codice Altri oneri e spese deducibili RP26 sostenuta nel 2011) = € 18.000. ,00 ,00 ,00 D’IMPOSTA 2012 ,00 PERIODO € 18.000 : 10 rate RP32 = € 1.800. TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli impor ti da rigo RP21 a RP31) ,00 CODICE FISCALE 1 Sezione III A Spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 36%, del 41% o del 50% (interventi di recupero del patrimonio edilizio) 1 Spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19% (vedere istruzioni) Codice Anno 4 6 5 Codice fiscale 2011 FISICHE RP41PERSONE 2 RP42 2012 RP43 genzia RP44 ntrate 2013 Indicare “2” per leRP45 spese anteRP26/6/2012 RP46 QUADRO Spese sanitarie conE SPESE detrazione RP1 36% ONERI RP47 Sezione I Situazioni particolari Periodo 2006/ 2012 2 3 Anno 1 2 1 1 REDDITI Ridetermina3 zione rate 7 8 1 2 1 2 2 3 Numero rate 10 5 8 3.000 ,00 1.000 ,00 9 QUADRO RP – Oneri e spese Codice relativo ,00 Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio RP9 ,00 ,00 ,00 sanitarie perSUL familiari nonDETERMINARE a carico TOTALE SPESE QUALE DETRAZIONE 41% (Righi conmutui codice 1) RP2 Spese RP48 Interessi per ipotecari per la ,00 col. 2 compilata RP10 costruzione dell’abitazione principale sanitarie perSUL disabili RP3 TOTALE SPESE QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 36% (Righi con codice 2 o non compilata) RP49Spese ,00 col. 2 compilata ,00 ,00 2 4.800 2 - PROSECUZIONE LAVORI POST RP53 immobile 1 spese Altre ,00 Subalterno ,00 3 9 Sez. urb./comune ,00 catast. Spese funebri Particella RP14 Foglio 5 6 7 RP15 Spese per 8addetti all’assistenza personale 1 26 GIUGNO 2012 Sez. urb./comune Spese sport ragazzi Particella I/P Foglio ,00 ,00 RP16 catast. I/P ,00 ,00 veicoli per disabili Interessi per o 3) mutui agrari RP4 RP11 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 50% (Righi 2 compilata conprestiti codice RP50Spese ,00 col. 1 2 Sez. urb./comune N. d’ordine per l’acquisto di cani guida Assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni Particella I/P RP5 Spese Sezione III B Foglio T/U ,00 RP12 immobile Condominio Codice comune catast. Dati catastali identificativi RP51 8 6 7 H501 1 4U 2 5 I 845 Spese di istruzione RP6 Spese11sanitarie 2rateizzate in3precedenza ,00 RP13 15 degli immobili e altri dati N. d’ordine mutui ipotecari acquisto abitazione principale per fruire della detrazione RP7 Interessi T/U immobile Condominio Codice comune RP52 1 2 4 del 36% o del 50% 3 Interessi per mutui ipotecari RP8 ESEMPIO d’ordine altri immobili perN.acquisto Condominio Codice comune T/U 1 Mod. N. ,00 2 1 10 ,00 alla prosecuzione dei lavori 1 N. d’ordine immobile Importo rata 8 2 1 ,00 Subalterno ,00 9 2 ,00 Subalterno ,00 2 4 5 Altre Altre spese 8 3 9 6 spese 7 RP17 (Codice Spese di ristrutturazione sostenute nel ,00 RP18 (Codice spesa ,00 RP19 (Codice spesa ,00 spesa ) 2010: € 10.000 ) ) Rateizzazioni spese Se è barrata la casella 1, indicare importo rata, Sommare gliDOMANDA importi Sommare gli importi TOTALE SPESE SU CUI CONDUTTORE (estremi registrazione contratto) ACC ATASTAMENTO Spese di ristrutturazione sostenute nel 2011 in prosecuzione del medesimo € 30.000 altrimenti sommare RP1 col. 2, intervento: RP2 e RP3 dal rigo RP4 a RP19 di colonna 2 e colonna 3 righi RP1, RP2 e RP3 RP20 DETERMINARE Provincia Uff. Agenzia Cod. Ufficio N. d’ordine Condominio Serie Numero e sottonumero intervento: Data Numero LA DETRAZIONE ,00Ag. Entrate ,00 ,00 Spese di ristrutturazione sostenute nel 2012Data in prosecuzione del medesimo Territorio/Entrate immobile Altri dati RP54 1 7 8 9 2 3 4 5 6 Contributi Sezione II CSSN-RC veicoli CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE - fino al 25 giugno = € 10.000 previdenziali Spese e oneri RideterminaTipo Casi NonImporto esclusirata dal sostituto Rateazione Anno Spesa totale Esclusi dal sostituto assistenziali Sezione ,00N. rata - dopo ilspetta 25 giugnoRP21 = €ed16.000 intervento particolari ,00zione rate per i qualiIV 4 3 1 5 6 2 7 8 Spese per le quali Assegno al coniuge ordinaria la deduzione RP27 Deducibilità ,00 ,00 RP61 Devono essere compilati due righi per l’anno 2012: ,00 ,00 spetta la detrazione dal reddito complessivo fiscale del coniuge RP62 prima Codice d’imposta 55% sostenute ,00la rata da indicare nella,00 - per ledel spese del 26 giugno 2012 l’importo detraibile è di 8.000 euro e, dunque, colonLavoratori di prima RP22 RP28 occupazione ,00 ,00 ,00negli RP63 dalla seguente operazione: 48.000 (limite massimo) ,00 ,00 na(inteventi è di finalizzati 800 euro, data – 40.000 (spesa complessivamente sostenuta al9risparmio energetico) Contributi per addetti ai ,00 ,00 anni 2010 e 2011). RP64 Fondi in squilibrio RP23 servizi domestici e familiari RP29 finanziario TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE 55% gli importi da rigo RP61 a RP64) ,00 ,00 ,00(Sommare € 8.000 : 10 rate =RP65 € 800. a carico liberali a favore di istituzioni religiose Sezione Vspese sostenute RP30 Familiari ,00 ,00mas,00l’intero Tipologia N. di giornispetta RP24 Erogazioni N. di giorni ilPercentuale Percentuale -Datiper le dal 26 giugno 2012, la detrazione per importo, poiché non è stato raggiunto limite Lavoratori dipendenti che trasferiscono Inquilini di alloggi adibiti RP72 la residenza per motivi di lavoro per fruire di detrazioni RP71 ad abitazione principale 2 3 2 Fondocomplessiva pensione negoziale dipendenti pubblici per canoni di locazione simo consentito dei 96mila euro. Infatti: 96.0001 per (limite (spesa sostenuta negli1 anni 2010, 2011 e mediche e di assistenza disabilimassimo) – 48.000 RP31 RP25 Spese Non esclusi dal sostituto acquisto mobili, Sezione VI Quota TFR Esclusi dal sostituto ,00 Codice fino al 25/6/2012, ricondotta nel limite = Spese 48.000 (residuo limite di spesa usufruibile). dei massimo) cani elettrodomestici, TV, RP83 Altre detrazioni 1 RP81 Mantenimento RP82 Dati per fruire di altre 2 (Bararre la casella) guida Codice computer (ANNO 2009) Altri oneri e spese deducibili RP26 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 detrazioni L’importo della rata da indicare nella colonna 9, pertanto, sarà pari a € 1.600 (16.000 : 10 rate). 1 1 2 1 1 2 2 1 3 2 4 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 RP32 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli impor ti da rigo RP21 a RP31) Sezione III A Spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 36%, del 41% o del 50% (interventi di recupero del patrimonio edilizio) Anno RP41 RP42 RP43 RP44 1 2010 2011 2012 2012 ,00 Situazioni particolari Periodo 2006/ 2012 2 3 (vedere istruzioni) Codice Anno 4 6 5 Codice fiscale 1 1 1 1 2 3 Rideterminazione rate 7 8 Numero rate 10 5 3 8 8 3 2 1 1 Importo rata 1.000 ,00 3.000 ,00 800 ,00 1.600 ,00 9 Indicare “2” per le spese fino al 25/6/2012 e “3” per quelle successive RP45 RP46 RP47 Condominio N. d’ordine immobile 1 Condominio RP53 N. d’ordine immobile 1 Condominio RP54 N. d’ordine immobile 1 Condominio Dati catastali identificativi RP51 degli immobili e altri dati per fruire della detrazione RP52 del 36% o del 50% 1 2 Codice comune 3 2 2 I/P T/U F205 U 4 Codice comune T/U 3 4 Codice comune T/U 3 4 5 I I/P 5 I/P 5 ,00 Sez. urb./comune catast. ,00 4.800 1.600 Particella Foglio 6 495 7 Sez. urb./comune catast. 6 Altri dati Sezione IV Spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 55% (inteventi finalizzati al risparmio energetico) RP61 Tipo intervento 1 2 3 Anno 2 9 Particella 9 Casi particolari 3 Rideterminazione rate 4 5 DOMANDA ACCATASTAMENTO Cod. Ufficio Ag. Entrate 5 7 Provincia Uff. Agenzia Territorio/Entrate 8 9 Spesa totale N. rata 6 Numero 7 6 Rateazione Data Importo rata 8 ,00 ,00 ,00 ,00 RP63 ,00 RP64 ,00 RP65 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE 55% (Sommare gli importi da rigo RP61 a RP64) Inquilini di alloggi adibiti Dati per fruire di detrazioni RP71 ad abitazione principale per canoni di locazione Dati per fruire di altre 4 Numero e sottonumero Subalterno 8 7 RP62 Sezione V Sezione VI Serie Subalterno 8 Foglio 6 RP81 Mantenimento dei cani Tipologia 1 RP82 N. di giorni 2 Percentuale 3 Spese acquisto mobili, elettrodomestici, TV, RP72 ,00 3 9 Particella 7 Sez. urb./comune catast. ,00 Subalterno 48 8 Foglio CONDUTTORE (estremi registrazione contratto) Data 1 1 ,00 RP50 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 50% (Righi col. 2 compilata con codice 3) N. d’ordine immobile 1 10 ,00 RP48 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 41% (Righi col. 2 compilata con codice 1) RP49 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 36% (Righi col. 2 compilata con codice 2 o non compilata) Sezione III B N. d’ordine immobile Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro RP83 Altre detrazioni Codice ,00 ,00 ,00 N. di giorni 1 Percentuale 2 INS aprile 2013_34-56:INS aprile 2007_28-48 29-03-2013 9:50 Pagina 51 Aprile 2013 51 da RP41 a RP47 nei quali non risulta compilata la colonna 2 (periodo 2006) oppure è compilata con il codice 2 e cioè si tratta di fatture emesse in data precedente al 2006 oppure fatture emesse dal 1° ottobre al 31 dicembre 2006. Nel nuovo rigo RP50, infine, scrivere la somma delle spese detraibili al 50% vale a dire gli importi indicati nei righi da RP41 a RP47 nei quali è compilata la colonna 2 con il codice 3. RP48 - RP50 Nel rigo RP48 va indicato il totale delle spese per le quali spetta la detrazione del 41%. A tal fine occorre sommare gli importi indicati nei righi da RP41 a RP47 nei quali è stato indicato il codice “1” nella colonna 2 (spese dal 1° gennaio al 30 settembre 2006). Nel rigo RP49 si inserisce, invece, il totale delle spese sul quale determinare la detrazione del 36%. In particolare, va indicata la somma degli importi indicati nei righi ESEMPIO 3 - ACQUISTO IMMOBILE RISTRUTTURATO Contribuente che a febbraio 2012 ha acquistato per 200.000 euro un appartamento situato in un edificio interamente ristrutturato dall’impresa di costruzione. Per tale acquisto spetta una detrazione d’imposta pari al 25% del prezzo di acquisto (cioè € 200.000,00 x 25% = € 50.000,00). Tuttavia, poiché, tale importo supera il tetto massimo dei 48.000 euro, la detrazione del 36% potrà essere calcolata solo su 48.000 euro. L’importo della rata da indicare nella colonna 9, pertanto, sarà pari a € 4.800 (48000 : 10 rate). R TALE O E SPES Sezione III A Spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 36%, del 41% o del 50% (interventi di recupero del patrimonio edilizio) Anno RP41 RP42 1 2012 DUCIBILI ( mare gli i da rigo a RP31) 00 Situazioni particolari Periodo 2006/ 2012 2 3 (vedere istruzioni) Codice Anno 4 6 5 Codice fiscale 4 039970058573 Rideterminazione rate 7 8 Numero rate 10 5 3 1 8 8 N. d’ordine immobile Importo rata 9 4.800 ,00 10 ,00 RP43 RP44 Indicare il codice fiscale dell’impresa di costruzione RP45 RP46 RP47 ,00 Indicare “4” perché l’atto d’acquisto è stato stipulato nel 2012 ,00 ,00 ,00 ,00 RP48 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 41% (Righi col. 2 compilata con codice 1) RP49 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 36% (Righi col. 2 compilata con codice 2 o non compilata) ,00 4.800 RP50 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 50% (Righi col. 2 compilata con codice 3) Dati catastali identificativi RP51 degli immobili e altri dati per fruire della detrazione RP52 del 36% o del 50% N. d’ordine immobile 1 Condominio N. d’ordine immobile 1 Condominio RP53 N. d’ordine immobile 1 Condominio RP54 N. d’ordine immobile 1 Condominio Sezione III B 2 2 2 Codice comune T/U 3 4 Codice comune T/U 3 4 Codice comune T/U 3 4 I/P 5 Sez. urb./comune catast. 5 I/P 9 Particella Foglio 9 Particella Foglio 6 Altri dati IV Tipo 2 3 Serie 4 Casi ol Numero e sottonumero 5 rmina- 9 DOMANDA ACCATASTAMENTO Cod. Ufficio Ag. Entrate 6 N Subalterno 8 7 CONDUTTORE (estremi registrazione contratto) Data Subalterno 8 7 Sez. urb./comune catast. Subalterno 8 7 Sez. urb./comune catast. 6 5 ,00 Particella Foglio 6 I/P ,00 Data 7 Numero 8 Provincia Uff. Agenzia Territorio/Entrate 9 a totale COME SI COMPILA LA SEZIONE III-B a sezione III-B deve essere compilata solo per i lavori iniziati a partire dal 2011 per indicare i dati catastali (e non) dell’immobile su cui sono stati fatti gli interventi. Queste informazioni sono necessarie per usufruire della detrazione del 36% o del 50%. L Questa sezione deve essere compilata nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata sostenuta la spesa (ad esempio, Unico 2013 per le spese pagate nel 2012) o, comunque, nella prima dichiarazione in cui si usufruisce della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Non è obbligatorio indicare nuovamente i dati identificativi degli immobili nella dichiarazione dei redditi in cui vengono riportate le successive rate in cui è ripartita la detrazione. I dati da indicare nei righi da RP51 a RP53 sono i seguenti: ● colonna 1: riportare il numero progressivo che identifica l’immobile, oggetto dei lavori di ristrutturazione, indicato nella colonna 10 della Sezione III A; ● la colonna 2 deve essere barrata per gli interventi effettuati su parti comuni condominiali. In questo caso nella colonna 3 della sezione III-A va riportato il codice fiscale del condominio, mentre non devono essere com- pilate le successive colonne dei righi da RP51 a RP53, relative ai dati catastali dell’immobile, in quanto tali dati saranno indicati dall’amministratore di condominio nel quadro AC della propria dichiarazione dei redditi; - colonna 3: indicare il codice catastale del comune dove è situata l’unità immobiliare; - colonna 4: scrivere ”U” se l’immobile è censito nel catasto edilizio urbano (oppure “T” per il catasto terreni); - colonna 5: indicare: “I” se si tratta di immobile intero, oppure “P” se si tratta di porzione di immobile; - colonna 6: riportare le lettere o i numeri della “sezione urbana” indicati nel certificato catastale (se presenti). Per gli immobili situati nelle zone dove è vigente il sistema tavolare indicare il codice il “comune catastale”; - colonne 7, 8 e 9: indicare, rispettivamente, il numero di foglio, particella e subalterno indicati nel documento catastale. Se le spese di ristrutturazione sono state sostenute dall’inquilino (o comodatario) si deve compilare anche il rigo RP54 (colonne da 3 a 6) per indicare gli estremi di registrazione del contratto di affitto o di comodato. Se l’immobile non è ancora censito al momento della presentazione della denuncia dei redditi devono essere riportati gli estremi della domanda di accatastamento (colonne da 7 a 9). INS aprile 2013_34-56:INS aprile 2007_28-48 29-03-2013 9:48 52 Pagina 52 Aprile 2013 ONERI DETRAIBILI AL 55% QUADRO RP SEZIONE IV La sezione IV – righi da RP61 a RP65 – interessa chi nel 2012 e/o negli anni precedenti ha eseguito interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, per i quali spetta una detrazione d’imposta del 55%. Per le spese sostenute nel 2012 e/o nel 2011 la spesa deve essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Per le spese del 2010 e 2011 la detrazione è ripartita in 5 rate, mentre per quelle sostenute nel 2008 le rate annuali continuano ad essere scelte dal contribuente (da 3 a 10). Per ciascun intervento è stabilito un limite massimo di detrazione che va riferito all’unità immobiliare. Pertanto, in caso di più proprietari (o detentori) che partecipano alla spesa, il limite va suddiviso tra di loro in ragione dell’importo effettivamente sostenuto. La detrazione del 55% non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi, come ad esempio il bonus del 36% per il recupero del patrimonio edilizio né con altri contributi comunitari, regionali o locali eventualmente riconosciuti per i medesimi interventi. Va ricordato che in caso di vendita dell’immobile per il quale si sta beneficiando del bonus del 55%, le quote di detrazione non ancora utilizzate possono essere utilizzate dal venditore oppure possono (e non devono) essere trasferite all’acquirente. In caso di morte di chi aveva diritto allo sconto del 55% la detrazione si trasmette soltanto all’erede che detiene materialmente e direttamente l’immobile. Come si compila la Sezione IV RP61 - RP65 Nella col onna 1 deve essere indicato il codice che individua il tipo di intervento: 1 - per gli interventi di riqualificazione energetica. Sono tali gli interventi finalizzati alla riduzione del fabbisogno di energia primaria che permettono di conseguire un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori richiesti. Rientrano, ad esempio, la sostituzione o l’installazione di climatizzazione invernale anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse, gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione non aventi le caratteristiche indicate richieste per la loro inclusione negli interventi descritti ai punti successivi. L’importo da indicare con questo codice non può superare 181.818,18 euro. 2 - per gli interventi sull’involucro di edifici esistenti. Si tratta, ad esempio, degli interventi su edifici (o parti di essi) relativi a strutture opache verticali (pareti), strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), fornitura e posa in opera di materiale coibente, di materiale ordinario, di finestre nuove comprensive di infissi, miglioramento termico di componenti vetrati esistenti, demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo, a patto che siano rispettati i requisiti richiesti di trasmittanza termica definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico 11/3/2008. L’importo massimo su cui calcolare la detrazione è di 109.090,90 euro. 3 - Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per uso domestico. L’importo massimo su cui calcolare la detrazione è di 109.090,90 euro. 4 - Nuove caldaie. Si tratta della sostituzione (integrale o parziale), di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Rientra in questa tipologia di spesa anche la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia. L’importo massimo su cui calcolare la detrazione è di 54.545,45 euro. Dal 2012 questa detrazione spetta anche per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. Gli altri dati da indicare sono i seguenti: - nella colonna 2, l’anno in cui sono state sostenute le spese; - nella colonna 3, indicare il codice: “1” nel caso di spese sostenute per lavori iniziati dal 2008 al 2011 e ancora in corso nel 2012; “2” se dal 2009 al 2012 il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l’immobile; “3” se ricorrono contemporaneamente le condizioni 1 e 2; - la colonna 4 è riservata a chi dal 2009 al 2012 ha acquistato, o ereditato un immobile oggetto di lavori di riqualificazione energetica nel corso del 2008 e che intende rideterminare il numero delle rate in cui ripartire la detrazione residue (la detrazione potrà essere rideterminata solo in 10 rate). Chi si trova in questa situazione deve indicare nella colonna 4 il numero delle rate in cui è stata inizialmente ripartita la detrazione (scelta effettuata dal soggetto dal quale l’immobile è stato ereditato o acquistato); - nella colonna 5 indicare il numero di rate in cui va ripartita la detrazione: ● se la spesa è del 2011 e/o del 2012 indicare ‘10’ (numero delle rate in cui è possibile ripartire la detrazione); ● se la spesa è stata sostenuta nel 2009 e/o 2010 indicare ‘5’; ● se la spesa è stata sostenuta nel 2008 indicare il numero di rate, compreso tra ‘3’ e ‘10’, in cui si è scelto di ripartire la detrazione. La scelta del numero INS aprile 2013_34-56:INS aprile 2007_28-48 29-03-2013 9:48 Pagina 53 Aprile 2013 53 di rate operata inizialmente è irrevocabile. Se è stata nale (codice 4): l’importo da indicare non può superare 54.545,45 euro, in quanto la detrazione massicompilata la colonna 4, in questa colonna indicare ma consentita è di 30 mila euro. “10” (numero rate in cui è possibile rideterminare); - nella colonna 8, l’importo della rata, così ottenu- nella colonna 6 indicare il numero della rata che to: si utilizza nell’anno 2012 (“1” per le spese del 2012, “2” per le spese del 2011, ecc.); spesa sostenuta (colonna 7) - nella colonna 7,, l’importo della spesa sostenuta –––––––––––––––––––––––––––––––––––– numero rate (colonna 5) entro i limiti previsti per ciascun tipo di intervento e PERIODO D’IMPOSTA 2012 cioè: Per chi ha rideterminato il numero delle rate (e quindi CODICE FISCALE a) riqualificazione energetica (codice 1): l’importo ha compilato la colonna 4) l’importo della rata da indicada indicare non può superare 181.818,18 euro, in re nella colonna 8 sarà così determinata: quanto la detrazione massima consentita è di 100 PERSONE FISICHE REDDITI mila euro (181.818,18 x 55% = 100.000); 2013 spesa sostenuta (colonna 7) - Rate utilizzate QUADRO e–spese b) coperture, pavimenti e in- RP – Oneri – genziae infissi (codice 2) ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Mod. N. 10 stallazione di pannellintrate solari (codice 3): l’importo da indicare non può essere superiore a 109.090,90 euLa somma degli importi indicati nella colonna 8 dei riInteressi per mutui contratti nel 1997 RP RP1 Spese sanitariemassima consentita è di ro,QUADRO visto che la detrazione ghi,00daRP9 RP61 a RP64, va scritta nel rigo RP65. per recupero edilizio ONERI E SPESE ,00 ,00 60Sezione milaI euro; La detrazione d’imposta va poi indicata nel rigo RP2 Spese sanitarie per familiari non a carico Interessi per mutui ipotecarispettante per la ,00 RP10 costruzione dell’abitazione principale Spese per le quali c) sostituzione di impianti didisabili climatizzazione inverRN19. Spese sanitarie per RP3 ,00 ,00 1 spetta la detrazione d’imposta del 19% 2 RP4 Spese veicoli per disabili Spese per l’acquistoAL di cani guida ESEMPIO - SPESERP5 DETRAIBILI 55% RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza 1 2 1 2 1 2 ,00 RP11 Interessi per prestiti o mutui agrari ,00 RP12 Assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni ,00 ,00 RP13 Spese di istruzione ,00 ,00 Il signor Mario nel ha ipotecari fattoacquisto installare gli infissi) che rispettano i requisiti del ,00 risparInteressi mutui abitazione delle principale nuove finestre (compresi RP72010 ,00 RP14 Spese funebri mio energetico e ha speso 8.500 euro (per queste spese indicare il codice 2 nella colonna 1). Spese per addetti all’assistenza personale RP15 Interessi per mutui ipotecari ,00 Nel 2012, poi, haRP8speso 6.000 euro per la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale (indicare il codice 4 per acquisto altri immobili ,00 ,00 ,00 RP16 Spese sport ragazzi nella colonna 1). RP17 Altre spese Altre spese Altre spese RP19 RP18 ,00 ,00 ,00 (Codice spesa ) (Codice spesa ) spesa ) Per le spese del 2010TOTALE si poteva scegliere la detrazione in 5 larate e,1, quindi, l’importo della(Codice rata da indicare nella colonna 8 Se è barrata casella indicare importo rata, Sommare gli importi Sommare gli importi SPESE SU CUI Rateizzazioni spese altrimenti sommare RP1 col. 2, RP2 e RP3 dal rigo RP4 a RP19 di colonna 2 e colonna3 righi RP1, RP2 e RP3 DETERMINARE del rigo RP61 è di €RP20 1.700 (8.500 : 5 rate). LA DETRAZIONE ,00 ,00 Per le spese del 2012,Contributi invece, la detrazione va ripartita in 10 rate e così l’importo della rata da,00indicare nella colonna 8 Sezione II CSSN-RC veicoli CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE delSpese rigoe oneri RP62 sarà pari aprevidenziali € 600 (6.000 : 10 rate). 1 1 1 2 1 per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo 2 1 RP21 ed assistenziali 4 Esclusi dal sostituto ,00 Assegno al coniuge RP22 RP27 Deducibilità ordinaria Codice fiscale del coniuge 2 1 Contributi per addetti ai RP23 servizi domestici e familiari RP24 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose RP25 Spese mediche e di assistenza per disabili RP26 Altri oneri e spese deducibili Codice 2 1 ,00 Lavoratori di prima RP28 occupazione 1 ,00 Fondi in squilibrio RP29 finanziario 1 ,00 RP30 Familiari a carico RP31 ,00 1 2 3 2 ,00 2 1 2 2 ,00 ,00 2 ,00 1 ,00 ,00 2 ,00 ,00 Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici Non esclusi dal sostituto Quota TFR Esclusi dal sostituto 1 ,00 Non esclusi dal sostituto 2 ,00 2 ,00 3 ,00 ,00 RP32 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli impor ti da rigo RP21 a RP31) Sezione III A Spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 36%, del 41% o del 50% (interventi di recupero del patrimonio edilizio) RP41 RP42 RP43 RP44 Situazioni particolari Periodo 2006/ 2012 2 3 Anno 1 ,00 (vedere istruzioni) Codice Anno 4 6 5 Codice fiscale Ridetermina3 zione rate 7 8 Numero rate 10 5 8 8 N. d’ordine immobile Importo rata 9 ,00 10 ,00 ,00 ,00 RP45 RP46 RP47 ,00 ,00 ,00 RP48 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 41% (Righi col. 2 compilata con codice 1) RP49 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 36% (Righi col. 2 compilata con codice 2 o non compilata) ,00 ,00 RP50 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 50% (Righi col. 2 compilata con codice 3) N. d’ordine immobile 1 Condominio N. d’ordine immobile 1 Condominio RP53 N. d’ordine immobile 1 Condominio RP54 N. d’ordine immobile 1 Condominio Sezione III B Dati catastali identificativi RP51 degli immobili e altri dati per fruire della detrazione RP52 del 36% o del 50% 2 2 2 Codice comune T/U 3 4 Codice comune T/U 3 4 Codice comune T/U 3 4 I/P 5 I/P 5 I/P 5 Sez. urb./comune catast. ,00 Particella Foglio 6 8 7 Sez. urb./comune catast. 9 Particella Foglio 6 9 Particella Foglio 6 Altri dati Sezione IV Spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 55% (inteventi finalizzati al risparmio energetico) RP61 RP62 Tipo intervento 1 2 4 2 3 Anno 2 2010 2012 9 Inquilini di alloggi adibiti Dati per fruire di detrazioni RP71 ad abitazione principale per canoni di locazione Dati per fruire di altre detrazioni 4 Casi particolari 3 Rideterminazione rate 4 Numero e sottonumero 5 DOMANDA ACCATASTAMENTO Cod. Ufficio Ag. Entrate 6 Rateazione 5 5 10 3 1 Numero 7 7 Provincia Uff. Agenzia Territorio/Entrate 8 9 Spesa totale N. rata 6 Data Importo rata 8 8.500 ,00 6.000 ,00 1.700 ,00 600 ,00 RP63 ,00 RP64 ,00 RP65 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE 55% (Sommare gli importi da rigo RP61 a RP64) Sezione V Sezione VI Serie Subalterno 8 7 CONDUTTORE (estremi registrazione contratto) Data Subalterno 8 7 Sez. urb./comune catast. Subalterno dei cani RP81 Mantenimento guida (Bararre la casella) Tipologia 1 RP82 N. di giorni 2 Percentuale 3 Spese acquisto mobili, elettrodomestici, TV, computer (ANNO 2009) RP72 ,00 ,00 2.300 ,00 N. di giorni Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro ,00 RP83 Altre detrazioni 1 Percentuale 2 Codice 1 2 ,00 INS aprile 2013_34-56:INS aprile 2007_28-48 29-03-2013 9:48 Pagina 54 54 Aprile 2013 ALTRE DETRAZIONI D’IMPOSTA QUADRO RP SEZIONE V Detrazione per canoni di locazione Per le detrazioni indicate in questa sezione è previsto che se le stesse risultano superiori all’Irpef lorda, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e delle altre detrazioni relative a particolari tipologie di reddito, la quota di detrazione che non ha trovato capienza può essere considerata nella determinazione dell’imposta dovuta e, pertanto, comporterà un maggior rimborso o un minor importo a debito. Questi conteggi andranno fatti nel quadro RN del Modello Unico. Affitto “prima casa” Il rigo RP71 interessa gli inquilini a basso reddito titolari di contratti di locazione di immobili utilizzati come abitazione principale che si trovano in uno dei seguenti casi (contraddistinti da un codice che va riportato nella colonna 1 del rigo RP71): 1 - il contratto è stato stipulato o rinnovato ai sensi della legge n. 431 del 1998. In questo caso è prevista una detrazione d’imposta pari a: - 300 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro; - 150 euro se il reddito è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro. Se il reddito supera quest’ultimo importo non spetta alcuna detrazione; 2 - il contratto è a canone “convenzionale” (cioè stipulato o rinnovato in base alla legge n. 431 del 1998, articolo 2, comma 3 e articolo 4, commi 2 e 3). Qui la detrazione d’imposta è pari a: - 495,80 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro; - 247,90 euro, se il reddito è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro. Se il reddito complessivo supera quest’ultimo importo non spetta alcuna detrazione. Ricordiamo che la detrazione non spetta per i contratti di locazione stipulati tra enti pubblici e contribuenti privati (ad esempio, contribuenti con contratto di affitto stipulato con gli Istituti autonomi case popolari non possono beneficiare della detrazione); 3 – giovani di età compresa fra i 20 ed i 30 anni che hanno stipulato un contratto di affitto in base alla legge n. 431 del 1998. In questo caso è necessario che l’appartamento preso in affitto sia diverso da quello destinato ad abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati. La detrazione è di 991,60 euro e spetta solo se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro. Tale detrazione d’imposta spetta per i primi 3 anni dalla stipula del contratto e, pertanto, se questo è stato stipulato nel 2010, potrà essere sfruttata per il triennio 2010-2012. Se nel corso del 2012 il contribuente si trova in situazioni identificate con codici differenti deve compilare un rigo RP71 per ognuna di esse, utilizzando un quadro aggiuntivo. In questo caso, la somma dei giorni indicati nella colonna 2 dei diversi righi non può superare 365. Nella colonna 2 indicare il numero dei giorni del 2012 nei quali l’immobile è stato adibito ad abitazione principale (365 per tutto l’anno). Nella colonna 3, scrivere la percentuale di spettanza della detrazione (ad esempio 100% se il contratto è intestato solo al contribuente, oppure 50% se il contratto è intestato a marito e moglie, ecc.). L’importo della detrazione spettante dovrà essere indicata nel rigo RN14. Lavoratori trasferiti Il rigo RP72 interessa i lavoratori dipendenti (sono esclusi i collaboratori coordinati e continuativi) che hanno trasferito la loro residenza nel comune di lavoro o in un comune vicino nei 3 anni precedenti a quello in cui viene richiesta la detrazione d’imposta, e che hanno preso in affitto (con qualunque tipo di contratto) nel nuovo comune un immobile adibito ad abitazione principale. L’abitazione principale deve essere situata nel nuovo comune di residenza, a più di 100 Km di distanza dal precedente e comunque fuori dalla propria regione. La detrazione d’imposta spetta solo per i primi 3 anni dal trasferimento della residenza e se il reddito complessivo non supera 30.987,41 euro (ad esempio residenza trasferita ad ottobre 2010, la detrazione spetta per il 2010, 2011 e 2012). In particolare la detrazione è pari a: ● 991,60 se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro; ● 495,80 se il reddito complessivo supera 15.493,71 ma non i 30.987,41 euro. I dati da indicare nel rigo RP72 sono i seguenti: ● nella colonna 1, il numero dei giorni del 2012 nei quali l’immobile preso in affitto è stato adibito ad abitazione principale; ● nella colonna 2, la percentuale di detrazione spettante, nel caso in cui il contratto di locazione sia cointestato a più soggetti. Questa percentuale deve essere determinata facendo riferimento ai soli cointestatari in possesso della qualifica di lavoratore dipendente. Le detrazioni dei righi RP71 e RP72 sono alternative e, pertanto, il contribuente è libero di scegliere quella a lui più favorevole compilando esclusivamente il relativo rigo. Tuttavia, il contribuente può beneficiare di entrambe le detrazioni (compilando i rispettivi righi), se si trova in una situazione per una parte dell’anno e in una delle altre per la restante parte del 2012. SEZIONE VI Mantenimento cani guida Nel rigo RP81 barrare la casella per usufruire della detrazione forfetaria di 516,46 euro, spettante per le spese di mantenimento dei cani guida. La detrazione spetta esclusivamente al soggetto non vedente (e non anche alle persone cui questi risulti fiscalmente a carico) a prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta. La detrazione di 516,46 euro deve essere riportata nel rigo RN20. Acquisto mobili, computer e TV Il rigo RP82 riguarda le spese sostenute dal 7 febbraio al 31 dicembre 2009 per l’acquisto di mobili, computer, televisori ed elettrodomestici di classe energetica RP53 1 2 4 3 INS aprile 2013_34-56:INS aprile 2007_28-48 5 29-03-2013 6 8 7 9:48 9 Pagina 55 CONDUTTORE (estremi registrazione contratto) Altri dati RP54 N. d’ordine immobile Condominio 1 2 Sezione IV Spese per le quali RP61 spetta la detrazione RP62 d’imposta del 55% (inteventi finalizzati RP63 al risparmio energetico) Tipo intervento 1 Data Serie 3 Numero e sottonumero 4 Casi particolari 3 Anno 2 Rideterminazione rate 4 5 DOMANDA ACCATASTAMENTO Cod. Ufficio Ag. Entrate Rateazione Numero 6 7 Aprile 2013 Provincia Uff. Agenzia Territorio/Entrate 8 9 Spesa totale N. rata 5 Data 7 6 Importo rata 8 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 RP64 ,00 RP65 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE 55% (Sommare gli importi da rigo RP61 a RP64) Sezione V Inquilini di alloggi adibiti Dati per fruire di detrazioni RP71 ad abitazione principale per canoni di locazione Sezione VI Dati per fruire di altre detrazioni dei cani RP81 Mantenimento guida (Bararre la casella) Tipologia 1 N. di giorni 2 RP82 Percentuale 3 RP72 Spese acquisto mobili, elettrodomestici, TV, computer (ANNO 2009) non inferiore ad A+, destinati ad arredare case ristrutturate. Il bonus interessa solo chi ha sostenuto spese per ristrutturazioni edilizie a partire dal 1° luglio 2008 per le quali usufruisce della detrazione del 36%. La detrazione spetta solo per le spese sostenute (fino ad un massimo di spesa di 10.000 euro) nel 2009 che vanno ripartite in 5 rate annuali. Nel rigo RP82, pertanto, va indicata la quarta rata della detrazione che spetta per il 2012. L’importo da indicare è lo stesso di quello riportato nel rigo RP82 da Unico 2012 (oppure rigo E82 del Modello 730/2012). Altre detrazioni Nel rigo RP83 indicare le altre detrazioni contraddistinte dai seguenti codici (da indicare nella colonna 1): ,00 ,00 N. di giorni Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro ,00 RP83 Altre detrazioni 55 1 Percentuale 2 Codice 1 2 ,00 1. importo della borsa di studio assegnato dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano, a sostegno delle famiglie per le spese di istruzione. Possono usufruire di questo beneficio i soggetti che al momento della richiesta sulla borsa di studio hanno optato per la detrazione fiscale in sostituzione della liquidazione in altre forme (D.P.C.M. del 14 febbraio 2001, pubblicato in G.U. n. 84 del 10 aprile 2001); 2. donazioni effettuate all’ente “Ospedali Galliera di Genova” finalizzate all’attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo. Questa detrazione spetta nei limiti del 30% dell’IRPEF lorda dovuta. Pertanto nella colonna 2 va indicato il totale della donazione effettuata, mentre nel rigo RN20 si indica la detrazione effettivamente spettante. TUTTI GLI ONERI E LE SPESE CHE CONSENTONO DI PAGARE MENO TASSE TIPO DI ONERE O SPESA DEDUCIBILITA' limite spesa agevolabile DETRAIBILITA' rigo; “codice” % limite spesa agevolabile rigo; “codice” 36/41 25% prezzo d'acquisto (max € 48.000 o € 96.000) RP41-RP50 19 € 2.100 RP15 19 € 632 per ogni figlio RP17-R19; “33” Assicurazioni vita, infortuni, invalidità, non autosufficienza 19 € 1.291,14 RP12 Borsa di studio Regioni o Province autonome 100 Cani guida per non vedenti (acquisto) 19 Acquisto immobili in edifici ristrutturati Addetti all'assistenza personale (es. badanti) Adozione di minori stranieri 50% RP26; “5” Asilo nido (rette per la frequenza) Assegni periodici al coniuge RP22 Assegni periodici in forza di testamento o donazione RP26; “5” Assicurazione INAIL casalinghe RP21 Cani guida per non vedenti (mantenimento) Canone di locazione abitazione principale Canoni di locazione: studenti universitari fuori sede 19 Contributi ai fondi integrativi del SSN € 3.615,20 RP26; “1” Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari € 1.549,37 RP23 Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori Contributi previdenza complementare una volta in quattro anni RP5 detrazione forfetaria € 516,46 RP81 detrazione forfetaria in base al reddito RP71-RP72 € 2.633 RP17-R19; “18” 30% imposta lorda RP83; “2” RP21 € 5.164,57 Contributi volontari RP27-RP31 RP21 Donazioni all’ente “Ospedali Galliera” di Genova Erogazioni a enti universitari, di ricerca, enti parco Erogazioni alle ONG per i Paesi in via di sviluppo (*) RP83; “1” RP26; “4” 2% redd. compless. RP26; “2” 10% Rc (max € 70.000) RP26; “3” Erogazioni a favore de “La Biennale di Venezia” 19 30% del reddito complessivo RP17-R19; “24” Erogazioni a favore di enti operanti nello spettacolo 19 2% del reddito complessivo RP17-R19; “27” Erogazioni a favore di fondazioni del settore musicale 19 2% o 30% del reddito complessivo RP17-R19; “28” Erogazioni a favore di istituti scolastici 19 RP17-R19; “31” INS aprile 2013_34-56:INS aprile 2007_28-48 29-03-2013 9:48 Pagina 56 56 Aprile 2013 TUTTI GLI ONERI E LE SPESE CHE CONSENTONO DI PAGARE MENO TASSE TIPO DI ONERE O SPESA Erogazioni a favore di istituzioni religiose DEDUCIBILITA' DETRAIBILITA' limite spesa agevolabile rigo; “codice” € 1.032,91 ciascuna RP24 Erogazioni ai partiti politici % limite spesa agevolabile rigo; “codice” 19 tra € 51,65 ed € 103.291,38 RP17-R19; “19” Erogazioni alle associazioni di promozione sociale (**) 10% Rc (max € 70.000) RP26; “4” 19 € 2.065,83 RP17-R19; “23” Erogazioni alle Onlus (**) 10% Rc (max € 70.000) RP26; “3” 19 € 2.065,83 RP17-R19; “20” Erogazioni alle società di mutuo soccorso 19 € 1.291,14 RP17-R19; “22” Erogazioni a società e ass. sportive dilettantistiche 19 € 1.500 RP17-R19; “21” Erogazioni per attività culturali ed artistiche 19 Erogazioni per gratuito patrocinio Imposte sul reddito ante 1974 RP17-R19; “26” RP26; “5” 50% Indennità per perdita dell'avviamento RP26; “5” RP26; “5” Intermediario per acquisto abitazione principale 19 € 1.000 RP17-R19; “17” Manutenzione e restauro beni in regime vincolistico 19 100% (50% se si chiede bonus 36%) RP17-R19; “25” Mediazione per conciliazione controversie civili (***) Mobili, TV, computer, per immobili ristrutturati (acq. 2009) quarta rata RP82 Mutuo 1997 per recupero edilizio 19 € 2.582,28 RP9 Mutuo ipotecario per acquisto abitazione principale 19 € 4.000 RP7 Mutuo ipotecario (ante ‘93) per acquisto altri immobili 19 € 2.065,83 RP8 Mutuo ipotecario per costruzione abitazione principale 19 € 2.582,28 RP10 Palestra, piscina (attività sportive giovani 5 - 18 anni) 19 € 210 per ragazzo RP16 Prestiti o mutui agrari 19 importo dei redditi dei terreni dichiarati RP11 Oneri fondiari (canoni, livelli, censi, ecc.) Premio RC auto (SSN) Riscatti anni di laurea "RP26; “5” con franchigia di € 40,00 RP21 RP21 Riscatto anni di laurea dei familiari a carico senza lavoro e non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza 19 Risparmio energetico: installazione di pannelli solari 55 € 109.090,90 RP61; “3” Risparmio energetico: interventi su involucro edifici 55 € 109.090,90 RP61; “2” Risparmio energetico: riqualificazione edifici esistenti 55 € 181.818,18 RP61; “1” Risparmio energetico: sostituzione climatizzazione 55 € 54.545,45 RP61; “4” 36/41 € 77.468,53 o € 48.000, secondo gli anni ( € 96.000 per spese dal 26/6/2012) RP41-RP50 Ristrutturazioni edilizie Servizi di interpretariato per sordi RP17-RP19; “32” 19 RP17-RP19; “30” Spese di istruzione 19 RP13 Spese funebri 19 € 1.549,37 per decesso RP14 Spese sanitarie 19 con franchigia di € 129,11 RP1 Spese sanitarie familiari non a carico e incapienti (patologie esenti) 19 € 6.197,48 RP2 Spese sanitarie per disabili 19 Spese veterinarie 19 € 387,34, con franchigia di € 129,11 RP17-RP19; “29” Veicoli per i portatori di handicap 19 € 18.075,99 (uno in quattro anni) RP4 Somme inserite per errore tra i redditi di lavoro dipendente RP26; “5” Somme già tassate e poi restituite al soggetto erogatore RP26; “5” Spese mediche e di assistenza specifica per disabili RP25 RP3 (*) Le due modalità di deduzione sono alternative. (**) E’ possibile scegliere tra deduzione e detrazione. (***) Per queste spese spetta un credito d’imposta (massimo 500 o 250 euro in base all’esito della mediazione stessa) da indicare nel quadro CR, rigo 13 (oppure quadro RU per lavoratori autonomi e imprenditori). 43-44 Cirioli2:IMP 5-14 ICI+IVA 29-03-2013 12:51 Pagina 43 43 Aprile 2013 PROBLEM I DEL LAVORO INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI MA, PER ORA, SOLO TEORICI di DANIELE CIRIOLI re novità in materia di agevolazioni all’occupazione. La prima: introdotto un bonus per assunzione di lavoratori licenziati da imprese con meno di 16 dipendenti. Infatti, con la dote di risorse pari a 20 milioni di euro, il ministero del lavoro ha finanziato una nuova misura che aiuta le riassunzioni dei lavoratori licenziati da aziende non destinatarie della cassa integrazione, riconoscendo alle imprese che assumano tali lavoratori un bonus economico di 190,00 euro mensili per un anno. La seconda novità: via libera allo sgravio contributivo superiore al 25% a favore dei contratti di inserimento stipulati con donne negli anni dal 2009 al 2012. In questo caso, il ministero del lavoro ha individuato le regioni caratterizzate da elevati tassi di disoccupazione femminile per le quali è data la possibilità di applicare gli incentivi contributivi in misura superiore al minimo (pari al 25%). Terza ed ultima novità: fissate le coordinate per individuare i «lavoratori svantaggiati» ai sensi del regolamento comunitario n. 800/2008, i quali hanno diritto ad essere occupati in rapporti di somministrazione a termine senza una specifica causale. T Le novità si inseriscono nel panorama delle agevolazioni previste a favore dei datori di lavoro che assumono nuovo personale. Un panorama, oggi, estremamente variegato poiché alle previsioni di legge nazionale si aggiungono quelle di fonte regionale e, spesso, anche provinciale. Questa enorme variabilità di disciplina a livello territoriale (detta «a macchia di leopardo») è una delle ragioni per cui l’ultima riforma del lavoro, quella Fornero della legge n. 92/2012, ha introdotto dei presupposti in materia di agevolazioni vincolanti per ogni tipo di incentivo all’occupazione. Nello specifico, a partire dal 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della riforma), qualunque incentivo di cui possa fruire un datore di lavoro (sgravi contributivi, fiscalizzazioni, bonus, e via dicendo) deve rispettare tre principi e due regole. Prima di entrare nel dettaglio di questi principi e regole, vediamo gli ultimi aggiornamenti sulle assunzioni agevolate. La prima notizia è una vera e propria novità, anche molto ghiotta per le aziende. Consiste, infatti, in un bonus economico di 190 euro mensili, per un anno (2.280,00 euro complessivi), a chi assuma lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da parte di imprese che occupano fino a 15 dipendenti. La novità è stata annunciata dal ministro del lavoro, Elsa Fornero, con un comunicato stampa l’11 marzo 2013, nel quale si aggiunge anche che il bonus resterà operativo limitatamente alle assunzioni dell’anno 2013 e comunque entro il limite di 20 milioni di euro. Ma perché questo incentivo? BONUS ECONOMICO A CHI ASSUME LICENZIATI DA PICCOLE AZIENDE Lo ha spiegato lo stesso ministro: per compensare la mancata proroga della possibilità d’iscrizione alle liste di mobilità per gli stessi lavoratori (quelli, cioè, licenziati da aziende fino a 15 dipendenti). Cerchiamo di capire allora. La vicenda risale alla mancata proroga per il 2013 di una particolare “facoltà” riconosciuta ai lavoratori licenziati per motivo oggettivo da piccole imprese escluse dal campo di applicazione delle integrazioni salariali, (quelle con meno di 16 lavoratori), ossia quella di potersi iscrivere alle liste di mobilità pur non avendo titolo a percepire la relativa indennità economica. La legge Stabilità per il 2013 (legge n. 228/2012), infatti, non ha riproposto, come è sempre avvenuto nell’ultimo decennio da parte di tutte le manovre finanziarie, la proroga della predetta possibilità d’iscrizione nelle liste di mobilità da parte dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo dalle piccole imprese. Questi lavoratori, in quanto dipendenti da aziende che occupano fino a 15 dipendenti, sono esclusi dal regime delle integrazioni salariali e non possono quindi percepire l’indennità di mobilità; tuttavia, anche la sola possibilità d’iscriversi alle liste di mobilità li favoriva nella ricerca di un nuovo lavoro, perché in caso di nuova assunzione ai datori di lavoro sarebbe spettato il diritto agli incentivi contributivi ordinariamente previsti a favore di chi assume lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (che sono ordinariamente solo quelli licenziati da imprese con più di 15 dipendenti). In tal modo, dunque, si riconosceva ai lavoratori una sorta di preferenza alla loro assunzione in virtù dell’attribuzione di sgravi contributivi. L’incentivo proposto dall Fornero consiste in un bonus capitario, cioè di una cifra fissa mensile da riproporzionare per le assunzioni a tempo parziale, riconosciuto ai datori di lavoro che, durante l’anno 2013, procedano ad assumere a tempo indeterminato oppure a termine, sia a tempo pieno che parziale, e anche se per la somministrazione di lavoro, i lavoratori licenziati nei 12 mesi precedenti per giustificato motivo oggettivo per riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro. Il contributo, precisa il comunicato, è di misura pari a 190,00 euro mensili e spetta per 12 mesi nelle assunzione a tempo indeterminato, ovvero per massimo sei mesi nelle assunzioni a termine. L’incentivo, ovviamente, non è ancora operativo essendo stato solamente annunciato e, peraltro, da un comunicato stampa. Tale modalità suscita più di un dubbio sull’effettiva capacità che il nuovo bonus arrivi definitivamente in porto, per lo meno in breve termine e senza intervento del Parlamento. Trattandosi di novità assoluta, infatti, appare illegittimo che sia soltanto un “decreto ministeriale” a disciplinare ex novo un’agevolazione individuandone beneficiari e anche la misura. E’ un compito, questo, che spetta solo ed esclusivamente alla “legge” (cioè al Parlamento). Pertanto è bene attendere ulteriori sviluppi, prima di prendere una definitiva decisione sul ricorso al nuovo incentivo. IMPRESA AIUTO DONNE: CONTRATTI DI INSERIMENTO NELLE AREE GEOGRAFICHE DISAGIATE La seconda notizia riguarda l’individuazione delle regioni caratterizzate da elevati tassi di disoccupazione femminile, al fine di rendere operative le agevolazioni contributive superiori al 25%, previste per tutti nei contratti di inserimento stipulati negli anni dal 2009 al 2012. Recupero dei contributi Quindi ora le aziende che hanno operato le assunzioni in rosa in queste zone possono recuperare le agevolazioni. Il contratto di inserimento, abrogato dalla riforma Fornero dal 1° gennaio 2013, è un contratto di lavoro a termine, con finalità di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro di alcune categorie di soggetti. Poteva essere stipulato soltanto nel settore privato, da parte di enti pubblici economici, imprese e loro consorzi; gruppi di imprese; associazioni professionali, socio-culturali, sportive; fondazioni; enti di ricerca, pubblici e privati; organizzazioni e associazioni di categoria. Il contratto di inserimento si rivolgeva a determinati lavoratori specificatamente individuati dal dlgs n. 276/2003 (riforma Biagi); in particolare: soggetti d’età compresa tra i 18 e i 29 anni; disoccupati di lunga durata con età tra i 29 e i 32 anni; lavoratori con più di 50 anni di età, privi di un posto di lavoro; lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno 2 anni; persone riconosciute affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico; donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile ovvero in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile. Ai fini della praticabilità dell’ultima ipotesi occorreva, ogni anno, emanare un apposito decreto che individuasse i territori in possesso delle predette caratteristiche occupazionali in rosa; ciò in considerazione della normativa europea (regolamento Ce n. 2204/2002) che legittima gli aiuti di stato all’occupazione. Quello appena annunciato dal ministero del lavoro individua tali zone ai fini dell’operatività degli incentivi per gli anni dal 2009 al 2012 (ultimo di validità del contratto di lavoro). Una strada stretta Ma la strada del recupero di parte dei contributi versati resta stretta. Infatti, lo ricordiamo, la normativa europea imponeva di distinguere un doppio binario ai fini dell’accesso agli sgravi contributivi: quello generalizzato (di misura pari al 25%) applicabile a tutte le assunzioni; quello di misura superiore, con possibilità di riconoscerlo esclusivamente «alle donne residenti in un’area geografica… nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100% della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150% del tasso di disoccupazione maschile dell’area considerata per almeno due dei tre anni precedenti». CONTRATTI DI “SOMMINISTRAZIONE” A TERMINE E LAVORATORI SVANTAGGIATI La terza novità è l’individuazione delle categorie di lavoratori svantaggiati che possono essere utilizzati a termine nel caso del cosiddetto “contratto di somministrazione”, pur in assenza delle specifiche motivazioni previste dalla legge. Caratteristiche del contratto Con la somministrazione di lavoro, ex lavoro interinale, un’impresa (detta utilizzatrice) richiede una certa quantità di manodopera dipendente alle Agenzie per il lavoro (dette “somministratori”; sono società iscritte in apposito Albo tenuto presso il ministero del lavoro). La somministrazione prevede, dunque, il coinvolgimento di tre soggetti: ● l’impresa che ha necessità e richiede un certo quantitativo di manodopera (cioè di lavoratori con specifiche qualifiche e mansioni); ● l’agenzia per il lavoro che offre la manodopera richiesta dall’impresa; ● i lavoratori che, assunti dall’agenzia vengono da questa “somministrati” all’impresa che ne utilizza le prestazioni lavorative. ● I tre soggetti sono tra di loro legati da due contratti: ● dal ‘contratto di somministrazione’, che è un contratto ‘commerciale’, stipulato tra l’impresa e l’agenzia; ☞ 43-44 Cirioli2:IMP 5-14 ICI+IVA 29-03-2013 13:01 Pagina 44 44 Aprile 2013 PROBLEM I PREVI DENZIALI INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI ☞ ● da un ‘contratto di lavoro’, stipulato tra Agenzia e lavoratori mandati in missione presso l’impresa utilizzatrice. Gli obblighi di pagare la retribuzione al lavoratore e di versare i contributi previdenziali (Inps) e i premi assicurativi (Inail) sono a carico del somministratore (agenzia). L’impresa, invece, paga un corrispettivo di somministrazione all’agenzia. I contenuti del decreto Con riferimento all’ipotesi di somministrazione a termine che il ministro del lavoro, Elsa Fornero, ha predisposto uno specifico decreto (testo già disponibile, firmato il 20 marzo 2013 e ora al vaglio della corte dei conti per la pubblicazione in gazzetta ufficiale). Il provvedimento, che si compone di un unico articolo, stabilisce che sono da considerati svantaggiati i lavoratori che (i dettagli sono nella tabella a fianco): ● «non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi»; ● «non possiedono un diploma di scuola media superiore o professionale (Isced 3)»; ● «sono occupati in uno dei settori economici dove c’è un tasso di disparità uomo-donna che supera di almeno il 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici italiani». Ciò significa, pertanto, quando il decreto sarà entrato in vigore, con questi lavoratori sarà sempre possibile effettuare cicli di somministrazione a tempo determinato, senza fornire alcuna causa, in derogare alle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo ordinariamente richieste per la somministrazione a termine. QUANDO UN LAVORATORE E’ SVANTAGGIATO Definizione Spiegazione Ovvero coloro che negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della di almeno sei mesi ovvero coloro che Chi non ha un impiego regolarmente re- durata negli ultimi sei mesi hanno svolto attività latribuito da almeno sei mesi vorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuo minimo escluso da imposizione Ovvero coloro che non abbiano conseguito Chi non possiede un diploma di scuola un titolo di studio di istruzione secondaria media superiore o professionale (Isced superiore, rientrante nel livello terzo della 3) classificazione internazionale sui livelli di istruzione Chi è occupato in uno dei settori economici dove c’è un tasso di disparità uomodonna che supera di almeno il 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici italiani Ovvero coloro che sono occupati in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%, come annualmente individuati dalla Rilevazione continua sulle forze di lavoro dell’Istat e appartengono al genere sottorappresentato PRINCIPI E REGOLE IN MATERIA DI INCENTIVI allo scorso anno gli incentivi sulle assunzioni di cui può fruire un datore di lavoro (sgravi, riduzioni contributive, ecc.) devono rispettare nuovi principi e nuove regole. I nuovi principi e le nuove regole, hanno il fine di garantire la presenza di un’unica disciplina, omogenea su tutto il territorio nazionale delle condizioni di spettanza degli incentivi. D • Obbligo di assumere «Non è possibile fruire di incentivi quando il datore di lavoro non è libero di scegliere chi assumere». Questo il primo principio. Per l’Inps, ciò si declina in due situazioni principali: a) situazione in cui ad essere assunto è un lavoratore nei cui confronti sussiste un obbligo di assunzione di legge o contrattazione collettiva; b) situazione in cui ad essere assunto è un lavoratore diverso da quello nei cui confronti sussiste un obbligo di assunzione di legge o di contrattazione collettiva. La prima situazione, per esempio, si verifica quando il datore di lavoro assuma un ex dipendente il quale, ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 264/1949, abbia diritto di precedenza nelle assunzioni in quanto è stato oggetto di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, presso la stessa azienda che adesso vuole assumerlo, negli ultimi sei mesi. In questo caso, poiché il datore di lavoro “è tenuto” a dover (ri)assumere quel lavoratore, non può fruire degli incentivi. La prima situazione, ancora, si verifica per esempio qualora il datore di lavoro assuma un ex dipendente a temine il cui precedente rapporto è venuto a cessare negli ultimi 12 mesi. Ai sensi dell’articolo 5 del dlgs n. 368/2001 (disciplina del lavoro a termine), il lavoratore ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato, pertanto anche in questo caso il datore di lavoro “è tenuto” (per legge) a dover (ri)assumere quel lavoratore e quindi non può fruire degli incentivi. La prima situazione, ancora, si verifica per esempio quando un’azienda subentri ad un’altra azienda in un appalto di pulizie; in questa fattispecie, la contrattazione collettiva stabilisce che l’azienda che subentra “è obbligata” ad assumere i dipendenti della precedente azienda. Pertanto, poiché l’azienda “è tenuto” per contrattazione collettiva ad assumere i lavoratori della precedenza azienda, per quegli stessi lavoratori non può fruire di incentivi. • Lavoratori sospesi • Coincidenza assetti proprietari Il secondo principio delimita l’ammissione agli incentivi nei casi in cui il datore di lavoro abbia alle proprie dipendenze lavoratori sospesi per crisi o riorganizzazione aziendale. Fanno eccezione i casi in cui l’assunzione sia finalizzate all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei dipendenti sospesi o quelle che vengano effettuate presso un’unità produttiva diversa da quella presso la quale sono in atto le sospensioni dal lavoro. Un esempio: non ha diritto ad incentivi il datore di lavoro che ponga in essere una sospensione di alcuni lavoratori per crisi e poi ne assuma altri sostanzialmente identici per mansioni e professionalità a quelli sospesi; in tal caso non avrà diritto ad incentivi sulle nuove assunzioni. Attenzione; se, però, le assunzioni sono di diverso tipo (per mansioni e professionalità) da quelle dei lavoratori licenziati, allora non scatta limitazione e il datore di lavoro potrà fruire degli incentivi. Infine il terzo principio: gli incentivi non spettano per le assunzioni di lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che li assume (la norma ostacola il giochetto delle “scatole cinesi”). • Cumulo incentivi Un nuovo criterio di “flessibilità” ha eliminato alcuni vecchi vincoli alla fruizione degli incentivi, in particolare quello previsto dalla legge n. 407/1990 a favore della riassunzione di disoccupati. Questo incentivo è datato e assai utilizzato da parte delle imprese. Spetta «in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale (cigs, ndr) da un periodo uguale a quello suddetto». L’agevolazione consiste, in particolare, nel riconoscimento dello sgravio contributivo: a) in misura del 50% per un periodo di 36 mesi a tutte le aziende; I PRINCIPI IN SINTESI ● Gli incentivi non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione venga utilizzato in somministrazione ● Gli incentivi non spettano se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine ● Gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva ● Gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione si applica anche all’utilizzatore LE REGOLE IN SINTESI ● Nella determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso datore di lavoro, a titolo di lavoro subordinato o somministrato ● L’inoltro tardivo delle comunicazioni obbligatorie (Co) inerenti l’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione produce la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione b) in misura del 100% per un periodo di 36 mesi nelle ipotesi di assunzioni effettuate da imprese operanti nei territori del Mezzogiorno; c) in misura del 100% per un periodo di 36 mesi nelle ipotesi di assunzioni effettuate da imprese artigiane di tutto il territorio nazionale. La novità, in sostanza, è che dal 18 luglio 2012 l’incentivo è riconosciuto anche nell’ipotesi di “trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine”, se il lavoratore avrebbe avuto un’anzianità di disoccupazione di almeno 24 mesi qualora il rapporto fosse cessato invece di essere trasformato. Un esempio chiarirà meglio: la società Alfa assume a termine Tizio, disoccupato da 24 mesi; poi decide di trasformare il rapporto (da termine) a tempo indeterminato. In tal caso poiché Tizio, se non fosse intervenuta la trasformazione, sarebbe tornato ad essere un disoccupato con un’anzianità di disoccupazione di 24 mesi, alla trasformazione può essere applicato l’incentivo. • Mancata comunicazione L’invio tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie (le “Co” dovute dal datore di lavoro al centro per l’impiego, tramite il sistema informativo clicklavoro su www.lavoro.gov.it) inerenti l’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione produce la perdita di quella parte dell’incentivo relativamente al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto di lavoro agevolato e la data della tardiva comunicazione. • Tutela condizioni di lavoro Infine, vale la pena di osservare (e ricordare) che le novità della riforma Fornero non toccano la condizione già vigente per cui gli incentivi sono subordinati al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro. Si tratta dell’obbligo introdotto dall’articolo 9 del dm 24 ottobre 2007 in attuazione del commi 1175 e 1176 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007). In particolare, queste norme stabiliscono che tutti i benefici normativi e contributivi sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva (Durc) e che ai fini del rilascio di quest’ultimo l’interessato è tenuto ad autocertificare l’inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione delle violazioni delle norme sulla sicurezza del lavoro (violazioni precisare nell’allegato A del citato dm 24 ottobre 2007). 45-46 inps si spiega:IMP 5-14 ICI+IVA 29-03-2013 12:54 Pagina 45 45 Aprile 2013 LE NOSTRE RU BRICH E PREVIDENZA IN CHIARO a cura di DANIELE CIRIOLI Reddito familiare per la pensione di invalidità (Cassazione, sentenza n. 7320 depositata il 22 marzo 2013) gestioni diverse, inclusi i periodi figurativi, i riscatti e le ricongiunzioni. articolo 14 septies, comma 4, in conformità con i generali criteri del sistema di sicurezza sociale, che riconoscono alla solidarietà familiare una funzione integrativa dell’intervento assistenziale pubblico. Se non ci saranno modifiche normative (che può fare soltanto il Legislatore, cioè il parlamento), questa sentenza ha l’effetto di una regola vincolante per l’Inps che, a questo punto, si vedrà costretto a ripristinare il principio che aveva introdotto ad inizio anno, revocando di conseguenza numerose pensioni ad altrettanti invalidi civili. Aspi per lavoratori sospesi Requisiti e condizioni (Circola re Inps n. 37 del 14 ma rzo 2013) Calcolatore della pensione e del momento del pensionamento (Comunicato Ministero del lavoro del 20 marzo 2013) Cattive notizie per gli invalidi civili al 100%. Se coniugati rischiano di ritrovarsi senza più pensione perché il requisito reddituale fa riferimento al reddito familiare, non a quello personale. A ribadirlo è la Corte di cassazione nella sentenza n. 7320 depositata il 22 marzo 2013. La pronuncia conferma l’operato dell’Inps d’inizio dell’anno (di cui abbiamo riferito sul numero di febbraio), poi stoppato dal ministro del lavoro. Ma soprattutto la sentenza ha la forza di segnare definitivamente il destino degli invalidi, a meno che non intervenga il Parlamento con una norma ad hoc. Perché la pronuncia della Cassazione, non solo conferma che il limite di reddito che dà diritto alla pensione d’invalidità (quest’anno pari a 16.127 euro) va riferito anche al coniuge, ma esclude che sulla vicenda sia necessario un intervento delle sezioni unite, attesa la presenza di sentenze di senso contrario molto datate. Spieghiamo meglio la vicenda. La stretta alle invalidità La vicenda è scoppiata ad inizio anno, dopo che l’Inps con la circolare n. 149/2012 ha stabilito che, a partire dal 1° gennaio 2013, avrebbe riconosciuto il diritto alla pensione di invalidità soltanto agli invalidi civili totali con un reddito “familiare”, anziché personale (come fatto fino all’anno scorso), non superiore al limite di legge. Il limite è pari a euro 16.127,30 e dà diritto a una pensione di 275,87 euro mensili. La novità non è stata il frutto di una modifica normativa, ma di un nuovo orientamento assunto dall’Inps che si è adeguato in via amministrativa, legittimamente, alla sentenza della Corte di cassazione n. 4677/2012 che lo ha visto prevalere in un giudizio su una questione attinente proprio alle condizioni economiche per il riconoscimento della pensione d’inabilità. Lo stop del ministro Contestata da sindacati e associazioni, la vicenda è finita sul tavolo del ministro del lavoro, Elsa Fornero, che ha invitato il Presidente dell’Inps a tornare sulla decisione. Così è arrivato lo stop dell’istituto. Con il messaggio n. 717/2013 veniva deciso di continuare a liquidare sia l’assegno d’invalidità civile parziale e sia la pensione d’inabilità civile facendo riferimento solo al reddito personale dell’invalido (e non anche a quello del coniuge). La nuova pronuncia della Cassazione Ma il 22 marzo scorso è arrivata una nuova pronuncia giurisprudenziale destinata, con molta probabilità, a dare la svolta finale alla vicenda. La Corte di cassazione ha affermato a chiare lettere che «ai fini dell’accertamento del requisito reddituale previsto per l’attribuzione della pensione di inabilità prevista dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, articolo 12, deve tenersi conto anche della posizione reddituale del coniuge dell’invalido, secondo quanto stabilito dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, INPS LA TUA PENSIONE xyzyxk Una novità, che dovrebbe partire da questo mese di aprile, è l’attivazione sul sito dell’Inps (www.inps.it) di una procedura denominata “Calcolatore della pensione” che consentirà agli iscritti all’Inps di conoscere in via previsionale la data del proprio pensionamento e l’importo presuntivo della pensione. Nella prima fase potranno accedere al servizio solo i lavoratori iscritti all’Inps nati prima del 31 dicembre 1955, che sono in possesso di contribuzione accreditata in una sola delle seguenti gestioni: ● fondo pensioni lavoratori dipendenti; ● gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti); ● gestione separata (lavoratori a progetto, professionisti senza cassa, co.co.co., ecc). Solo per coloro che hanno contributi accreditati sia nel fondo pensioni lavoratori dipendenti sia nella gestione separata, il servizio consente anche il calcolo della pensione in regime di totalizzazione, cioè con la somma dei periodi di contribuzione versanti in entrambe le due gestioni. Il servizio, invece, non potrà essere utilizzato da chi è già titolare di pensione; per esempio, nel caso di pensionati che lavorano e che vorrebbero conoscere l’importo di un’eventuale supplemento di pensione. Nei mesi successivi, spiega ancora il comunicato del ministero del lavoro, il servizio sarà progressivamente attivato in modo da renderlo disponibile a tutti i lavoratori in prossimità del conseguimento dei requisiti di pensione. In verità, già all’inizio di quest’anno l’Inps aveva messo online, ben evidente sulla homepage del sito internet (la prima pagina di presentazione del sito internet), un calcolatore della pensione. Il programma è rimasto operativo per alcune settimane e poi è stato tolto senza spiegazioni. L’Estratto Conto Integrato (ECI) Altra novità. In Italia esiste una platea stimata di 5-6 milioni di lavoratori che hanno contributi previdenziali versati in differenti gestioni Inps o presso diverse casse previdenziali. Per assicurare la completa informazione (e un possibile controllo) dello stato della loro contribuzione previdenziale è stato avviato il progetto “Estratto conto integrato” (ECI), che fornirà la visione completa della contribuzione previdenziale individuale, con un’unica operazione di consultazione. Grazie alla collaborazione tra Inps e casse previdenziali, un altro milione di cittadini, entro il mese di aprile, potrà fruire di questo servizio, consultando tutti i periodi riguardanti la propria posizione assicurativa, anche se maturati presso enti, casse, fondi e senza degli altri requisiti richiesti) in caso di sospensione del rapporto di lavoro. Operativa l’indennità di ‘disoccupazione’ in caso di crisi aziendali ed occupazionali. Sperimentale per il triennio 2013/2015, è una novità della riforma Fornero (la legge n. 92/2012) che l’ha prevista con un limite di spesa annuale di 20 milioni di euro. La nuova tutela, tuttavia, scatta soltanto quando c’è un intervento integrativo e “pari almeno al 20%” da parte dei fondi bilaterali ovvero a carico dei fondi di solidarietà (si tratta di fondi istituiti e disciplinati dalla contrattazione collettiva e, dunque, diversi e specifici per ambiti settoriali di appartenenza dell’azienda). Se manca tale intervento (intervento che si realizza, operativamente, sulla base di regolamentazione fissata tra Inps e gli stessi fondi), l’indennità non può essere erogata ai lavoratori. Tra i beneficiari anche gli apprendisti I beneficiari della nuova prestazione sono, in particolare, i lavoratori, sia con contratto a tempo indeterminato che a termine, dipendenti da aziende non destinatarie, per settore o dimensione, di interventi di cassa integrazione guadagni ordinaria (cigo), cassa integrazione guadagni gestione speciale per l’edilizia e l’agricoltura e di cassa integrazione guadagni straordinaria (cigs) ovvero dipendenti di imprese artigiane con più di 15 dipendenti. Per espressa previsione di legge, invece, restano esclusi: a) i lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale; b) i lavoratori che abbiano contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni di lavoro programmate; c) i lavoratori che abbiano contratti di lavoro a tempo parziale verticale. Per quanto riguarda gli apprendisti, l situazione è la seguente: ● non ne hanno diritto (perché hanno diritto all’Aspi e alla miniAspi ordinarie) in caso di eventi di disoccupazione involontaria e cessazione del rapporto di lavoro; ● ne hanno diritto (ovviamente in pre- Ai fini dell’erogazione della prestazione è previsto il possesso dei seguenti requisiti assicurativi e contributivi (praticamente gli stessi previsti per l’Aspi): ● due anni di assicurazione contro la disoccupazione; occorre cioè che siano trascorsi almeno due anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione, con la precisazione che il biennio si determina a decorrere dal primo giorno in cui il lavoratore risulta disoccupato; ● un anno di contribuzione contro la disoccupazione (sia contributi della vecchia disoccupazione, cosiddetta “DS”, che contributi finalizzati alla nuova Aspi) nel biennio precedente l’inizio del periodo di sospensione. La misura dell’indennità Il calcolo prevede la fissazione dell’indennità spettante al lavoratore con i seguenti criteri (gli stessi dell’Aspi): ● se la “retribuzione media mensile” risulta pari o inferiore a 1.180 euro (limite valido per l’anno 2013 e soggetto a rivalutazione annuale in base all’indice Istat), essa sarà pari al 75% della stessa “retribuzione media mensile”; ● altrimenti (se cioè la “retribuzione media mensile” risulta superiore a 1.180 euro), essa sarà pari a 885 euro (75% di 1.180) più il 25% della differenza tra “retribuzione media mensile” e il limite di 1.180. Nell’esempio precedente, poiché la retribuzione media mensile di 1.540,49 risulta superiore a 1.180 euro, si seguirà il secondo criterio per calcolare l’indennità: 885 euro più il 25% di 360,49 (pari alla differenza tra 1.540,49 e 1.180,00), cioè 975,13 euro. In ogni caso l’importo della prestazione non può superare un limite massimo stabilito annualmente per legge. Durata dell’indennità L’indennità è erogabile per un limite massimo di 90 giornate, da computare nel biennio mobile. Il biennio mobile è il parametro utilizzato nelle prestazioni di cassa integrazione guadagni, ed è dato dall’arco temporale che copre le 104 settimane immediatamente precedenti quella (settimana) di integrazione salariale richiesta (circolare Inps n. 84/1988). Data questa regola, nella ipotesi di sospensione, il biennio mobile va calcolato a partire dalla prima giornata effettiva d’inizio della sospensione del lavoratore e considerando le 104 settimane immediatamente precedenti. QUANDO L’AZIENDA SI FERMA ☞ Si intendono situazioni di mercato o eventi naturali transitori e di caratteSospensioni per crisi aziendali re temporaneo che determinino, per qualunque tipologia di datore di od occupazionali (1) lavoro privato, mancanza di lavoro, di commesse, di ordini o clienti a) crisi di mercato, comprovata dall’andamento negativo ovvero involutivo degli indicatori economico finanziari complessivamente considerati; Eventi naturali transitori e di carattere temporaneo (2) b)mancanza o contrazione di lavoro, commesse, clienti, prenotazioni o ordini, ovvero contrazione o cancellazione delle richieste di missioni nel caso di agenzie di somministrazioni di lavoro; c) mancanza di materie prime o contrazioni di attività non dipendente da inadempienze contrattuali della azienda o da inerzia del datore di lavoro; d) sospensioni o contrazioni dell’attività lavorativa in funzione di scelte economiche, produttive o organizzative dell’impresa che esercita l’influsso gestionale prevalente; e) eventi improvvisi e imprevisti quali incendio, calamità naturali, condizioni meteorologiche incerte 1) Definizione contenuta nel decreto interministeriale 19 maggio 2009, n. 46441 2) Casi individuati, a titolo esemplificativo, dal decreto interministeriale 19 maggio 2009, n. 46441 (circolare Inps n. 73/2009) 45-46 inps si spiega:IMP 5-14 ICI+IVA 29-03-2013 12:55 Pagina 46 46 Aprile 2013 LE NOSTRE RU BRICH E PREVIDENZA IN CHIARO Una tantum per i lavoratori a progetto disoccupati (Circola re Inps n. 38 del 14 ma rzo 2013) Un assegno minimo di 1.075 euro al collaboratore a progetto che rimanga senza lavoro. Vale tanto l’indennità di disoccupazione (cosiddetta «una tantum» anche se viene pagata ratealmente) che, introdotta nel 2008, è stata riformulata dall’ultima riforma del lavoro (legge n. 92/2012). Ma, come vedremo più avanti, l’assegno può valere molto di più. Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 31 dicembre di ogni anno. Chi ne può beneficiare In base alla nuova disciplina, introdotta a decorrere dall’anno 2013, i beneficiari sono i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto (cosiddetti co.co.co. e co.co.pro.) iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’Inps. Sono invece esclusi per espressa previsione normativa i titolari di redditi di lavoro autonomo (per esempio le partite Iva ed i professionisti senza cassa), nonché i lavoratori iscritti alla gestione separata Inps ad altro titolo e non inquadrabili nell’ambito dei contratti di collaborazione a progetto; ad esempio: assegnisti di ricerca, dottorandi di ricerca con borsa di studio. Per la stessa ragione, inoltre, sono esclusi i soggetti assicurati presso altre istituti o casse di previdenza oppure già titolari di pensione (in pratica i soggetti che pagano i contributi con l’aliquota ridotta al 20% anziché del 27,72%). I presupposti per l’indennità Il diritto all’indennità si matura qualora risultino soddisfatti congiuntamente i seguenti presupposti: ● si sia operato, nel corso dell’anno precedente, in regime di mono committenza. In merito, l’Inps ha precisato che tale “mono committenza” (cioè il fatto che il collaboratore abbia lavoratore in relazione ad un unico e solo committente) deve sussistere per tutto l’anno precedente a quello durante il quale viene presentata la domanda di una tantum. Pertanto, l’indennità spetta anche se il lavoratore abbia avuti più rapporti di collaborazione purché con un unico e solo committente Per esempio, se il collaboratore ha avuto due contratti di collaborazione il primo con il committente A e il secondo con il committente B non avrà diritto all’una tantum; se invece i due contratti di collaborazione sono intercorsi entrambi con il committente A (oppure B), avrà diritto all’indennità; ● si sia conseguito l’anno precedente un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore a 20.000 euro (annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice Istat). L’Inps ha precisato che per ‘reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale’ deve intendersi solo la quota parte di reddito conseguito in qualità di co.co.co.. La precisazione è interessante e facilita l’accesso alla prestazione; infatti, se il collaboratore possiede altri redditi (fabbricati, terreni, o anche per altri lavori, ecc.), ai fini del diritto all’indennità, ossia del non superamento del limite di 20 mila euro, va preso in considerazione soltanto il reddito da co.co.co.; ● con riguardo all’anno di riferimento (anno cioè per il quale si richiede l’una tantum) risulti accreditato, presso la gestione separata Inps, un numero di mensilità non inferiore a uno. L’Inps ha precisato che sono considerati utili i contributi effettivi, cioè da lavoro, nonché quelli figurativi relativi alla maternità; ● risulti un periodo di disoccupazione ininterrotta di almeno due mesi nell’anno precedente. Sul punto l’Inps ha ricordato che lo stato di disoccupazione va comprovato dalla presentazione del lavoratore presso il centro per l’impiego del suo domicilio, accompagnata da una dichiarazione attestante l’eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In relazione al primo anno di riferimento dell’una tantum, cioè l’anno 2013, il periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno due mesi deve sussistere nell’anno 2012 (che è l’anno precedete come richiesto dalla norma); ● risultino accreditate nell’anno precedente almeno 4 mensilità presso la gestione separata Inps, limite ridotto a 3 mensilità per il triennio 2013/2015. L’Inps ha precisato che sono considerati utili i contributi effettivi, cioè da lavoro, nonché quelli figurativi relativi alla maternità. Per i soggetti che abbiano maturato il diritto alla fruizione dell’indennità entro il 31 dicembre 2012, resta ferma la previgente disciplina, quanto a requisiti di accesso e misura della prestazione. La misura dell’indennità Nella nuova disciplina in vigore dal 1° gennaio 2013 la misura dell’una tantum, è pari al 5% del minimale annuo di reddito imponibile previsto per il versamento dei contributi degli artigiani ed esercenti attività commerciali. Tuttavia, limitatamente al triennio 2013/2015 la applicata una misura superiore, cioè pari al 7% del minimale contributivo di artigiani e commercianti. Per ottenere l’importo totale di una tantum che spetta al lavoratore, occorre moltiplicare la misura base mensile (come prima calcolata) per il minor numero risultante tra: a) le mensilità accreditate dal lavoratore l’anno precedente presso la gestione separata Inps; b) le mensilità del lavoratore non coperte da contribuzione. Determinato l’importo totale, l’una tantum è liquidata in importi mensili di mille euro, fino al raggiungimento del totale (la differenza minore di mille euro viene erogata con l’ultima rata). Ad esempio, in relazione all’importo di una tantum complessivo di 2.400 euro, verranno erogati un primo assegno mensile di 1.000 euro, poi un secondo assegno mensile ancora di 1.000 euro e infine un terzo assegno mensile di 400 euro). In tabella sono riportati gli importi della nuova indennità validi per l’anno in corso, calcolati sul valore del minimale contributivo di artigiani e commercianti che per l’anno 2013 è pari ad euro 15.357,00. La domanda entro fine anno L’una tantum è erogata dall’Inps a domanda del lavoratore interessato. La domanda può essere presentata anche in costanza di rapporto di lavoro, cioè non è necessario che il lavoratore risulti disoccupato all’atto di presentazione della domanda. Il termine ultimo è fissato al 31 dicembre dell’anno di riferimento che, come visto nel paragrafo relativo ai presupposti per l’indennità, è l’anno durante il quale il collaboratore matura il requisito minimo di almeno 1 mese di accredito contributivo presso la gestione separata Inps, che consente di presentare la domanda di una tantum. Solo nel caso in cui il predetto requisito minimo venga maturato nel mese di dicembre, il termine ultimo per presentare la domanda slitta al 31 gennaio dell’anno successivo (a quello di riferimento). QUANTO VALE L’UNA TANTUM Minimale annuo 2013 di artigiani e commercianti 15.357,00 euro Compenso minimo mensile per accredito contributi 1.279,75 euro Misura indennità (valore mensile) 1.074,99 euro, pari al 7% di 15.357 LA MISURA COMPLESSIVA DELLA PRESTAZIONE (UNA TANTUM) Mesi accreditati Compensi lordi Misura una tantum Mesi accreditati Compensi lordi Misura una tantum 3 4 5 6 7 3.840,00 5.120,00 6.400,00 7.680,00 8.960,00 3.225,00 4.300,00 5.375,00 6.450,00 5.375,00 8 9 10 11 12 10.240,00 11.520,00 12.800,00 14.080,00 15.360,00 4.300,00 3.225,00 2.150,00 1.075,00 - Contributo (ticket) di licenziamento (Circola re Inps n. 44 del 22 ma rzo 2013) Via libera al pagamento del nuovo contributivo (ticket) sui licenziamenti introdotto dalla riforma Fornero per finanziare i nuovi ammortizzatori sociali (Aspi e miniAspi). Il versamento, in un’unica soluzione, va fatto entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello durante il quale c’è stato il licenziamento, insieme ai contributi previdenziali. Per i rapporti chiusi nei mesi precedenti la circolare (da gennaio a marzo) il termine è fissato al 16 giugno. La misura del ticket va rapportata a mese, considerando intero quel mese in cui c’è stata prestazione lavorativa di almeno 15 giorni. Quanto costa all’azienda Le nuove prestazioni di disoccupazione, l’Aspi e la mini-Aspi, vengono finanziate dai contributi già pagati negli anni passati dalle imprese per le vecchie indennità di disoccupazione, più alcuni nuovi oneri aggiuntivi sui rapporti a termine (addizionale dell’1,4%) e sui contratti di apprendistato (1,61%). Non solo, c’è una nuova terza fonte di finanziamento: la “tassa” sui licenziamenti. Su quelli che intervengono a partire da quest’anno, infatti, i datori di lavoro devono pagare un ticket (un contributo) all’Inps d’importo variabile da un minimo di 40,32 euro (nel caso di rapporto della durata di un solo mese, ovvero di almeno 15 giorni) a un massimo di 1.451 euro. Il ticket, ha spiegato l’Inps, vale 483,80 euro annui ed è dovuto per un massimo di 36 mesi (tre anni) di anzianità aziendale. Di conseguenza, l’importo massimo è pari a 1.451,00 euro (483,80 per 3). Il ticket, ha aggiunto l’Inps, va versato in unica soluzione e, in caso di rapporto inferiore a un anno, la misura va rideterminata in base al numero effettivo di mesi di durata della prestazione lavorativa; in tal caso, il mese si considera intero quando si è lavorato per 15 o più giorni. Pertanto, essendo la misura annua pari a 483,80 euro, ne deriva un importo mensile pari a 40,32 euro. Il ticket, invece, secondo l’Inps, è scollegato all’importo della prestazione individuale, il che significa che la sua misura è sempre la stessa a prescindere dalla tipologia del rapporto cessato, ossia se a tempo pieno o parziale. Il nuovo ticket va pagato in ogni caso d’interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni intervenuti a partire dal 1º gennaio 2013, nonché per le interruzioni di rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi incluso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di apprendistato (art. 2, comma 1, lett. m, del dlgs n. 167/2011). In merito, l’Inps, nella circolare n. 44/2013, ha precisato che l’obbligo contributivo è escluso per le cessazioni dei rapporti che siano avvenute a seguito di: dimissioni, ad eccezione di quel- CUD AI PENSIONATI: PATRONATI ABILITATI nche i patronati potranno assistere i pensionati nell’operazione CUD telematico. Con un nuovo messaggio (m. 5024 del 22 marzo scorso) l’Inps amplia ulteriormente la platea degli intermediari abilitati al rilascio della certificazione delle pensione erogate nel 2012. Gli interessati, quindi, infatti, oltre al canale e agli strumenti già comunicati dall’Inps (CAF, consulenti del lavoro, fiscalisti, ecc.), potranno avvalersi del servizio di rilascio del CUD offerto dagli enti di patronato. Al riguardo, l’Inps ricorda che il servizio viene svolto dai patronati senza alcun onere a carico del cittadino. L’erogazione del servizio è ammessa solo su richiesta del cittadino interessato e dietro apposito mandato, che dovrà essere conservcato dal patronato, unitamente a una copia del documento di identità del richiedente ed esibiti a richiesta dell’Inps. All’atto dell’accesso in procedura l’intermediario dovrà dichiarare il possesso del mandato e il rispetto della normativa sulla privacy. A le per giusta causa o durante il periodo tutelato di maternità (ossia il periodo che va da 300 giorni prima della data presunta del parto fino al compimento del primo anno di vita del figlio); risoluzioni consensuali, ad eccezione di quelle attivate dalla procedura di conciliazione presso la direzione territoriale del lavoro (in base al cosiddetto nuovo rito Fornero per i licenziamenti economici); decesso del lavoratore. La nuova tassa inoltre non è dovuta, fino al 31 dicembre 2016, nei casi in cui sia dovuto il contributo di ingresso alla mobilità ex articolo 5, comma 4, della legge n. 223/1991. Tale norma fa obbligo, per impresa, per ciascun lavoratore posto in mobilità, di versare, alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, in 30 rate mensili, una somma pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore; la somma è ridotta alla metà quando la dichiarazione di eccedenza del personale abbia formato oggetto di accordo sindacale. Per il periodo 2013-2015, inoltre, il ticket non va versato nei seguenti casi: a) licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai ccnl stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; b) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere. Il versamento Il termine di versamento, in un’unica soluzione, è fissato al giorno 16 del secondo mese successivo a quello durante il quale c’è stato il licenziamento. Per i rapporti chiusi nei mesi da gennaio a marzo di quest’anno il termine è fissato al 16 giugno, termine previsto anche il versamento del contributo in relazione ai licenziamenti cadenti nel mese di aprile. Pertanto, entro il 16 giugno, in unica soluzione, i datori di lavoro dovranno sborsare i ticket sui licenziamenti avvenuti dal 1° gennaio al 30 aprile. In seguito, al 16 luglio andrà versato il ticket per i licenziamenti avvenuti nel mese di maggio; al 16 agosto (termine che slitta al 20 agosto per lo stop agli adempimenti durante il periodo estivo) andrà versato il ticket per i licenziamenti avvenuti nel mese di giugno; al 16 settembre il ticket per i licenziamenti del mese di luglio; e così via dicendo. Ai fini del versamento si utilizza il modello F24, lo stesso per il versamento delle contribuzioni mensili all’Inps. Inoltre il ticket va indicato in Uniemens in <CausaleADebito>, di <AltreADebito>, di <DatiRetributivi> con il nuovo codice causale “M400”. Per i licenziamenti già intervenuti nei periodo di paga da gennaio a marzo 2013, il cui versamento andrà effettuato, senza oneri accessori, entro il 16 giugno, il ticket va indicato in <CausaleADebito> di <AltrePartiteADebito> di <DenunciaAziendale>, con la nuova causale “M401”. 47-48 fisco si spiega:IMP 5-14 ICI+IVA 29-03-2013 11:27 Pagina 47 47 Aprile 2013 LE NOSTRE RU BRICH E IL FISCO SI SPIEGA di ANNALISA D’ANTONIO Fuori dall’imponibile Irpef l’abitazione principale e i redditi di case e terreni non affittati (Agenzia delle entrate, circolare n. 5/E dell’8 marzo 2013) IMU All’esame del Fisco gli effetti sulle imposte dirette che derivano dall’introduzione dell’Imu. Tutto prende le mosse dal principio contenuto nell’articolo 8 del decreto legislativo n. 23/2011, in base al quale il nuovo tributo municipale sostituisce, per la componente immobiliare, l’Irpef e le relative addizionali relative ai redditi fondiari derivanti dai beni non locati. La prima importante conseguenza è l’esclusione dalla determinazione della base imponibile Irpef dei redditi fondiari prodotti dagli immobili (terreni e fabbricati) non affittati o non locati, soggetti a Imu, che, pertanto, non concorrono più alla formazione del reddito complessivo del contribuente. Da questa prima considerazione discendono altri effetti significativi in riferimento alla spettanza di deduzioni e detrazioni legate al reddito complessivo. Pensiamo alle detrazioni per i familiari a carico o a quelle riconosciute in funzione della tipologia di redditi posseduti, il cui importo effettivamente spettante è strettamente influenzato dall’ammontare del reddito complessivo, scendendo a mano a mano che quel valore sale: il minor reddito complessivo risultante dall’esclusione dei redditi fondiari da beni non locati consentirà, dunque, di beneficiare di detrazioni maggiori. Inoltre - ulteriore effetto non da poco - tali redditi, restando fuori dal reddito complessivo, risulteranno irrilevanti ai fini del limite di 2.840,51 che non bisogna superare per poter essere considerati fiscalmente a carico di un altro soggetto; per assurdo, potrà esserlo anche chi è proprietario di un numero significativo di fabbricati non locati (anche di elevata consistenza), se non possiede altri redditi che, da soli, vanno al di là della soglia indicata. Nei confronti di coloro che possiedono solo redditi fondiari sostituiti dall’Imu, viene anche meno l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi. Se questa, però, è dovuta, nei quadri dei terreni e dei fabbricati vanno riportati i dati relativi a tutti gli immobili posseduti, anche quelli i cui redditi sono sostituiti dall’Imu. Per quanto riguarda l’esatta individuazione dei “beni non locati”, la circolare puntualizza che l’effetto sostitutivo dell’Imu si esplica sia in riferimento ai terreni, relativamente alla componente dominicale, sia sui fabbricati, non affittati e non locati. Rientrano tra gli immobili non locati, quindi assoggettati solo ad Imu e non più ad Irpef, oltre quelli tenuti a disposizione (ad esempio, la casa la mare), anche quelli concessi in comodato gratuito e quelli utilizzati in modo promiscuo dal professionista. Viceversa, continuano a subire l’ordinaria tassazione: i redditi agrari; i redditi dei fabbricati dati in locazione senza applicare la cedolare secca; i redditi degli immobili che non producono reddito fondiario (ad esempio, gli immobili relativi ad imprese commerciali o quelli che rappresentano beni strumentali per l’esercizio di arti e professioni); i redditi degli immobili posseduti dai soggetti passivi Ires. Analogamente, l’Irpef continua ad essere applicata ai redditi da terreni affittati per usi non agricoli (ad esempio, cava, miniera), perché producono redditi “diversi” e non dominicale, e le indennità di occupazione, anch’esse considerate redditi “diversi”. Dall’effetto sostitutivo dell’Imu discende anche il fatto che, se l’immobile è esente dall’imposta municipale, tornano ad applicarsi l’Irpef e le relative addizionali (è il caso, ad esempio, dei terreni incolti situati in aree montane e di collina), a meno che anch’esse risultino non dovute per qualche altra espressa previ- sione normativa (ad esempio, i fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani secondo l’elenco Istat, che non scontano né Imu né Irpef). Non si tratta di vera e propria esenzione - e non incide quindi sull’effetto sostitutivo l’agevolazione riconosciuta per gli immobili inagibili o inabitabili, in riferimento ai quali la base imponibile Imu è ridotta del 50%: per essi sarà comunque dovuto il solo tributo municipale, non anche l’Irpef. Stessa sorte per coloro che partecipano, non in regime d’impresa, in società semplici: niente Irpef sulla quota di partecipazione riferibile ai redditi fondiari sottoposti ad Imu, corrispondenti, cioè, al reddito dominicale dei terreni non affittati e al reddito dei fabbricati non locati. Gli importi non imponibili ai fini delle imposte sui redditi dovranno risultare dal prospetto di ripartizione del reddito rilasciato dalla società semplice ai soci persone fisiche. La circolare, infine, si occupa di due situazioni abbastanza ricorrenti: la locazione di un immobile soltanto per una parte dell’anno e la locazione di una parte della propria abitazione principale. Nel primo caso, se è stato scelto il regime della cedolare secca, nei mesi in cui l’appartamento non è stato affittato vanno applicate le regole Irpef, con l’Imu che la sostituisce unicamente per quel periodo, mentre per quello restante vigono le regole della cedolare. Se invece ai canoni di locazione non si applica (per scelta o per obbligo) la cedolare secca, nulla cambia per il periodo di non locazione, con l’Irpef che viene sostituita dall’Imu, mentre per gli altri mesi vanno messi a confronto la rendita catastale rivalutata e il canone di locazione ridotto forfetariamente, rapportato ai mesi: l’importo più alto tra i due rappresenterà l’imponibile Irpef. CIRCOLARE e CIRCOLARI sono interpretazioni dell’Amministrazione finanziaria su questioni di interesse generale e gli Uffici fiscali vi si devono attenere quando applicano le norme di legge nei confronti dei contribuenti. Le RISOLUZIONI, invece, sono risposte a quesiti di natura tributaria - posti da singoli privati, aziende, imprenditori, società, enti, ecc., su casi particolari - che, comunque, possono essere applicate in circostanze simili da parte di altri contribuenti. In questa rubrica segnaliamo le principali circolari e risoluzioni diffuse nel mese scorso. Inoltre, richiamiamo l’attenzione su alcune sentenze della giurisprudenza tributaria di particolare interesse. I lettori che hanno a disposizione un collegamento internet possono scaricare i testi completi delle circolari e delle risoluzioni che interessano digitando il nostro indirizzo www.leggiillustrate.it e consultando la voce CIRCOLARI E RISOLUZIONI. L QUADRO RB REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI Rendita catastale 1 RB1 1 2 181 Tassazione ordinaria REDDITI IMPONIBILI 13 Rendita catastale 1 RB2 Utilizzo 1.890 ,00 3 2 Tassazione ordinaria REDDITI IMPONIBILI 13 LOCAZIONE DI UN IMMOBILE PER UNA PARTE DELL’ANNO Il contribuente possiede un immobile a Roma (rendita catastale di 1.800 euro) che ha utilizzato come abitazione principale fino al 30 giugno 2012 e che, dal 1° luglio, ha dato in locazione percependo un canone mensile di 1.200 euro. Deve compilare due righi del quadro RB, evidenziando le due diverse situazioni attraverso la col. 2 “Utilizzo”: per i primi sei mesi dell’anno (181 in colonna 3 “Giorni”) indica il codice “1” (immobile utilizzato come abitazione principale), per gli altri sei mesi (184 giorni) il codice “3” (immobile locato in regime di libero mercato). Nel secondo rigo, poi, deve riportare alla colonna 6 l’importo dei canoni percepiti da luglio a dicembre (7.200 euro) meno la deduzione forfetaria del 15% (va indicato “1” come “codice canone” in col. 5), ossia 6.120 euro, e barrare la casella di col. 8 “Continuazione”, per segnalare che si tratta dello stesso fabbricato del rigo precedente. Per il primo periodo, quello in cui l’appartamento è stato utilizzato come abitazione principale, l’IRPEF non è dovuta, in quanto sostituita dall’IMU. La relativa quota di reddito, calcolata rapportando la rendita catastale (col. 1) ai giorni (col. 3) e alla percentuale (col. 4) di possesso, deve essere riportata in col. 16 (reddito non imponibile abitazione principale). In rela zione invece a l periodo in cui l’immobile è stato affittato, l’IMU non ha effetto sostitutivo dell’IRPEF. Per stabilire il relativo reddito fondiario imponibile da far confluire nel reddito complessivo (quadro RN, rigo RN1, col. 5), occorre confrontare la rendita catastale rivalutata e il canone di locazione ridotto forfetariamente, sottoponendo a tassazione il maggiore tra i due valori. Nel nostro caso, l’imponibile è rappresentato dall’importo indicato in col. 6, che va riportato nella col. 13 (redditi imponibili – tassazione ordinaria) del primo rigo. Avvertono infatti le istruzioni ministeriali alla compilazione del modello UNICO 2013 che, quando i dati di un fabbricato sono esposti in più righi, gli importi relativi ai redditi imponibili e non imponibili (colonne da 13 a 17) devono essere riportati esclusivamente sul primo dei righi utilizzati per indicare i dati del fabbricato stesso. RB10 TOTALI REDDITI IMPONIBILI 13 100 5 6 Cedolare secca 19% 14 15 ,00 6.120 ,00 4 100 5 1 6.120 Cedolare secca 19% 15 ,00 H501 IMU dovuta per il 2012 2.259 ,00 10 937 ,00 8 7 Codice Comune X 9 H501 ,00 REDDITI NON IMPONIBILI ,00 16 937 ,00 11 17 2.259 ,00 10 Cedolare Esenzione secca IMU 12 Immobili non locati IMU dovuta per il 2012 Abitazione principale REDDITI NON IMPONIBILI 16 ,00 15 9 Abitazione principale REDDITI NON IMPONIBILI 16 ,00 Cedolare secca 21% 14 8 Casi Continuaparticolari zione (*) 14 ,00 7 ,00 Canone di locazione 6 Codice Comune Casi Continuaparticolari zione (*) ,00 Cedolare secca 21% 184 ,00 ESEMPIO 1 4 Possesso Codice percentuale canone giorni 3 Canone di locazione Possesso Codice percentuale canone giorni 3 6.120 ,00 Sezione I Redditi dei fabbricati Esclusi i fabbricati all’estero da includere nel Quadro RL Utilizzo 1.890 ,00 ,00 Cedolare Esenzione secca IMU 11 12 Immobili non locati 17 ,00 17 ,00 L’importo va sommato agli altri redditi posseduti per determinare l’Irpef dovuta QUADRO RN IRPEF RN1 REDDITO Altri dati RN50 COMPLESSIVO 1 Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali Credito per fondi comuni di cui ai quadri RF, RG e RH 2 ,00 ,00 Reddito abitazione principale Perdite compensabili con credito per fondi comuni 3 937 1 ,00 5 Reddito minimo da partecipazione in società non operative 4 ,00 ,00 Redditi fondiari non imponibili ,00 2 ,00 E’ il nuovo rigo del quadro RN del modello UNICO, in cui vanno riportati i redditi relativi all’abitazione principale (col. 1) e agli altri redditi fondiari non imponibili (col. 2), cioè quelli relativi ai fabbricati non locati e, per la componente dominicale, ai terreni non affittati. Tali redditi non scontano l’IRPEF e le relative addizionali regionale e comunale in quanto sostituite dall’IMU, ma gli importi possono assumere rilievo nell’ambito di prestazioni assistenziali o previdenziali. abitazione principale. Vivendo da solo, ha deciso di affittare una camera ad uno studente per 300 euro al mese, anche per attutire i contraccolpi dell’imposizione fiscale. La situazione va rappresentata compilando un unico rigo del quadro RB di UNICO 2013, nel quale devono essere indicati il codice “11” (immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione in regime di libero mercato) nella col. 2 “Utilizzo”, e l’ammontare dei canoni percepiti meno la deduzione forfetaria del 15% in col. 6 “Canone di locazione”, cioè 3.060 euro [(300 x 12) – 15%]. Il reddito del fabbricato è rappresentato dall’importo di col. 6, in quanto maggiore di quello di col. 1. Quindi, è da considerare un immobile locato e, in quanto tale, non fruisce dell’effetto sostitutivo dell’IMU: vanno dunque pagate anche l’IRPEF e le relative addizionali regionale e comunale. L’importo di col. 6 deve essere riportato, se non è stata esercitata l’opzione per il regime della cedolare secca, in col. 13 (“redditi imponibili - tassazione ordinaria”), per poi concorrere alla formazione del reddito complessivo. L’altro caso riguarda la locazione parziale dell’abitazione principale da parte del proprietario (situazione non infrequente, soprattutto nell’attuale periodo di crisi economica). In tale ipotesi, anche se si è in presenza di immobile parzialmente locato, si potrebbe avere l’effetto sostitutivo dell’Imu. Questo, però, si verifica soltanto se la rendita catastale rivalutata è maggiore del canone annuo di locazione (circostanza, in verità, assai poco probabile), assunto nel suo intero ammontare in caso di cedolare secca ovvero abbattuto della deduzione forfetaria (15% fino allo scorso anno, 5% a partire dal 2013). Viceversa, se il canone supera la rendita rivalutata (come accade nella stragrande maggioranza dei casi), sono dovute sia l’Imu che l’Irpef (o la cedolare secca). ESEMPIO 2 LOCAZIONE PARZIALE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE Il contribuente è proprietario, a Roma, dell’appartamento (rendita catastale di 2.200 euro) in cui dimora, che pertanto utilizza come QUADRO RB REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI Rendita catastale 1 RB1 1 RB10 TOTALI QUADRO RN IRPEF giorni 3 13 3.060 ,00 2 100 5 1 6 3.060 Cedolare secca 19% 14 15 ,00 4 5 ,00 Canone di locazione 6 Codice Comune Casi Continuaparticolari zione (*) ,00 Cedolare secca 21% 3 7 8 9 REDDITI NON IMPONIBILI 8 7 IMU dovuta per il 2012 1.648 ,00 10 Abitazione principale 16 ,00 Codice Comune Casi Continuaparticolari zione (*) ,00 H501 10 9 REDDITI IMPONIBILI 1 13 3.060 ,00 Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali ,00 14 15 14 ,00 15 Credito per fondi comuni di cui ai quadri RF, RG e RH 2 16 ,00 ,00 REDDITI NON IMPONIBILI Perdite compensabili con credito per fondi comuni 3 ,00 16 ,00 Reddito minimo da partecipazione in società non operative 4 ,00 Cedolare Esenzione secca IMU 11 12 Immobili non locati 17 IMU dovuta per il 2012 L’importo va sommato agli REDDITI Cedolare secca 21% Cedolare secca 19% Abitazione principale NON IMPONIBILI altri redditi,00posseduti per ,00 ,00 ,00 determinare l’Irpef dovuta Tassazione ordinaria REDDITI IMPONIBILI 13 RN1 REDDITO COMPLESSIVO 4 Possesso Codice giorni percentuale canone Utilizzo ,00 Canone di locazione Possesso Codice percentuale canone 365 Tassazione ordinaria Rendita catastale RB2 11 2 REDDITI IMPONIBILI Sezione I Redditi dei fabbricati Esclusi i fabbricati all’estero da includere nel Quadro RL Utilizzo 2.130 ,00 ,00 ,00 Cedolare Esenzione secca IMU 11 12 Immobili non locati 17 17 ,00 ,00 5 ,00 47-48 fisco si spiega:IMP 5-14 ICI+IVA 29-03-2013 11:27 Pagina 48 48 Aprile 2013 LE NOSTRE RU BRICH E IL FISCO SI SPIEGA Iva agevolata al 10% per manutenzione caldaie e controllo delle emissioni (Agenzia delle entrate, risoluzione n. 15/E del 4 marzo 2013) La revisione periodica obbligatoria degli impianti di riscaldamento e il controllo delle relative emissioni sono qualificabili come interventi di manutenzione ordinaria e costituiscono prestazioni di servizi soggette ad Iva con l’aliquota ridotta del 10% e non quella ordinaria del 21%. Nel caso in cui sia stata erroneamente applicata l’aliquota ordinaria, la ditta che ha fornito il servizio può recuperare la maggiore imposta versata, facendone richiesta entro due anni dalla data del versamento, sempre che dimostri di averla effettivamente restituita ai consumatori finali. Il chiarimento è arrivato dall’Agenzia delle entrate, sollecitata ad esprimersi sulla questione dall’istanza di interpello presentata da una Srl che fornisce servizi di assistenza e manutenzione di impianti di riscaldamento a gas, prevalentemente nei confronti di cittadini privati. Secondo la ditta, l’aliquota ridotta spetterebbe esclusivamente per gli impianti condominiali, non anche per quelli individuali, che resterebbero conseguentemente assoggettati all’aliquota ordinaria del 21%. Di diverso avviso l’Amministrazione finanziaria, secondo la quale la revisione periodica degli impianti di riscaldamento installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata ed il controllo delle emissioni degli stessi, in quanto finalizzati ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, sono da considerare interventi di manutenzione ordinaria, secondo la definizione contenuta nell’articolo 3 del DPR n. 380/2011 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”). Non v’è dubbio, dunque, che a tali prestazioni possa essere applicata l’Iva al 10%, agevolazione che, dopo anni di ripetute proroghe, è stata “stabilizzata” ad opera della legge 191/2009. Nulla cambia se l’impianto è condominiale o del singolo utente. Attenzione, però, se il contratto prevede, oltre alla manutenzione ordinaria, anche ulteriori prestazioni (ad esempio, la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi), per le quali non è indicato un corrispettivo distinto: in questi casi, l’agevolazione – si legge nella circolare – non può trovare applicazione. In chiusura, l’Agenzia delle entrate indica la strada da seguire per rientrare dell’eventuale imposta versata in più a seguito dell’erronea applicazione dell’aliquota ordinaria. Viene escluso il ricorso al meccanismo delle note di variazione delle fatture (articolo 26 del DPR n. 633/1972), che potrebbe dar luogo ad indebiti arricchimenti. La soluzione individuata è quella che il condominio o il privato “danneggiato” chieda la restituzione dell’eccedenza d’imposta all’impresa che ha addebitato erroneamente l’Iva ordinaria e, una volta rimborsato, le rilasci un’attestazione in tal senso. La ditta, a sua volta, potrà richiedere il rimborso dell’Iva applicata in misura eccedente entro due anni dalla data in cui è avvenuto il versamento “maggiorato”, con l’onere di dimostrare di aver effettivamente restituito ai consumatori finali il tributo pagato in più. 5 per mille 2013: iscrizioni aperte fino al 7 maggio (Agenzia delle entrate, circolare n. 6/E del 21 marzo 2013) Gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche (Asd), che intendono essere ammessi al riparto del 5 per mille dell’esercizio finanziario 2013 (lo stanziamento è di 400 milioni di euro), hanno tempo fino al 7 maggio per presentare la relativa domanda di iscrizione. L’Agenzia delle entrate ha infatti reso noto il calendario riguardante la disciplina che, da alcuni anni, consente ai contribuenti persone fisiche di decidere di destinare una parte della propria Irpef a determinati soggetti o per determinate finalità: enti del volontariato (vale a dire, Onlus, enti ecclesiastici, organizzazioni iscritte nel registro del volontariato,organizzazioni non governative riconosciute idonee, associazioni di promozione sociale, associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori previsti per le Onlus); enti della ricerca scientifica e università; finanziamento della ricerca sanitaria; attività sociali realizzate CONTI CORRENTI E BOT: NIENTE SEGRETI COL FISCO arte l’Anagrafe dei rapporti finanziari. Banche, Poste e società di gestione e intermediazione del risparmio dovranno comunicare entro il prossimo 31 ottobre all’Agenzia delle Entrate tutti i dati sui conti correnti, le movimentazioni degli stessi, gli investimenti, l’utilizzo delle carte di credito e perfino delle cassette di sicurezza riferiti al 2011. Per quelli del 2012 il termine è il 31 marzo 2014 mentre per gli anni 2013 e seguenti le comunicazioni dovranno avvenire entro il 20 aprile dell’anno successivo. Con il provvedimento firmato ieri dal direttore dell’Agenzia, Attilio Befera, diventa così operativo il sistema, previsto dal decreto salva Italia del dicembre 2011, che di fatto annulla il segreto bancario consentendo al Fisco di incrociare i dati sui conti correnti con le dichiarazioni dei redditi per scovare più facilmente gli evasori. P dal Comune di residenza; tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; associazioni sportive dilettantistiche che svolgono una rilevante attività di interesse sociale. Per quanto riguarda queste ultime, in particolare, deve trattarsi di Asd, riconosciute ai fini sportivi dal Coni, nella cui organizzazione è presente il settore giovanile, affiliate alle Federazioni sportive nazionali o alle Discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva riconosciuta dal Coni, che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport nei confronti di giovani minorenni, di adulti almeno sessantenni o di persone svantaggiate (per condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari). Il calendario predisposto dalle Entrate riguarda, come accennato, gli enti del volontariato e le Asd, gestiti direttamente dalla stessa Agenzia, mentre per gli altri soggetti le istruzioni sono fornite dalle rispettive amministrazioni di competenza. La richiesta di iscrizione è possibile, fino al 7 maggio, soltanto per via telematica, utilizzando il software disponibile su www.agenziaentrate.it. Una settimana dopo, dal 14 maggio, l’Agenzia pubblicherà gli elenchi dei soggetti ammessi al beneficio (anche quelli degli enti di ricerca scientifica e dell’università e degli enti della ricerca sanitaria, predisposti dai Ministeri competenti), con possibilità, da parte degli interessati, di far correggere eventuali errori fino al 20 maggio. Ancora una settimana (entro il 27 maggio) e sarà pubblicato l’elenco degli iscritti depurato degli errori segnalati. Per perfezionare l’iscrizione, i soggetti interessati dovranno poi presentare, entro il 1° luglio, una dichiarazione sostitutiva, corredata da copia fotostatica di un documento di identità del rappresentante legale che la sottoscrive, attestante il possesso dei requisiti che danno diritto al contributo. La dichiarazione andrà resa su uno specifico modello, presente anch’esso sul sito internet delle Entrate, e trasmessa, dagli enti del volontariato, alla Direzione regionale nel cui ambito territoriale è domiciliato l’ente, con raccomandata a.r. oppure tramite posta elettronica certi- DAL 1° MAGGIO MORA PIU’ CARA SULLE CARTELLE FISCALI (Agenzia delle entrate, provvedimento del 4 marzo 2013) Inversione di tendenza per gli interessi di mora dovuti dai contribuenti ritardatari che versano le somme iscritte a ruolo, notificate con cartella di pagamento, oltre il termine di sessanta giorni dal ricevimento della cartella stessa. Dopo alcuni ribassi registrati negli ultimi anni (dal 1° ottobre scorso si era passati dal 5,0243%, che rappresentava già una diminuzione di quasi 0,75 punti percentuali rispetto al precedente saggio, al 4,5504%), questa volta si va in direzione opposta: il tasso annuale da applicare con decorrenza 1° maggio 2013 è stato fissato al 5,2233%, con un incremento, quindi, di quasi 0,7 punti percentuali. A stabilire la nuova misura, come previsto dall’articolo 30 (“Interessi di mora”) del DPR n. 602/1973 (“Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”), il “consueto” provvedimento dell’Agenzia delle entrate, che ogni anno è chiamata a tale compito, di fatto limitandosi ad ufficializzare un valore che, in realtà, viene determinato dalla Banca d’Italia sulla base della media dei tassi bancari attivi riferiti all’anno precedente. Gli interessi di mora sono il “sovraprezzo” dovuto quando, ricevuta una cartella di pagamento, si lascia decorrere inutilmente il termine di sessanta giorni dalla notifica dell’atto, non si provvede cioè al suo pagamento. Ricordiamo che, scaduti i sessanta giorni, a carico del contribuente scatta anche l’intero importo dell’aggio di ri- 1° MAGG IO scossione a favore di Equitalia, fissato, a partire dal 1° gennaio 2013, nella misura dell’8% (un punto in meno rispetto ai ruoli emessi fino al 31 dicembre 2012); invece, se si paga entro i sessanta giorni, l’aggio è del 4,65%. Gli interessi di mora vengono calcolati esclusivamente sull’importo del debito iscritto a ruolo (quindi, non anche sulle sanzioni pecuniarie tributarie e sugli interessi già presenti nella cartella), a par- tire dalla data di notifica della cartella e fino a quella di pagamento. La modifica del saggio di interesse riguarda esclusivamente le cartelle pagate in ritardo. Nulla cambia, invece, per gli interessi legali, quelli dovuti, ad esempio, quando si fa ricorso al ravvedimento operoso per regolarizzare violazioni tributarie: la misura resta fissa al 2,5%, percentuale in vigore dal 1° gennaio 2012. ficata; le Asd, invece, dovranno farla pervenire all’ufficio del Coni territorialmente competente. L’ultima data da ricordare, per distratti e ritardatari, è quella del 30 settembre 2013, termine ultimo per poter sanare eventuali tardività od omissioni relative alla domanda di iscrizione o alla dichiarazione sostitutiva (riguarda tutti gli enti destinatari del 5 per mille, non solo quelli del volontariato e le Asd). La regolarizzazione può avvenire se: si è in possesso dei requisiti necessari già alla data originaria di scadenza per presentare la domanda di iscrizione; si trasmette la domanda e/o si provvede alla integrazione documentale (dichiarazione sostitutiva e copia del documento d’identità) entro il 30 settembre; si versa la sanzione di 258 euro (tramite F24, con codice tributo 8115, senza possibilità di compensazione). LA CASA COMPRATA CON I SOLDI DI PAPA’ I giudici tributari debbono tenere in considerazione la dichiarazione del padre del contribuente a favore del figlio: basta che ci sia almeno un altro elemento di riscontro. Lo ha stabilito la sezione tributaria della Corte di cassazione, con la sentenza n. 7707/13 depositata il 27 marzo scorso. In pratica ha osservato che il divieto di prova testimoniale nel processo tributario, imposto dall’art. 7 del decreto legislativo 546/92 va interpretato con elasticità. La vicenda è quella di un contribuente che aveva acquistato un immobile nel 1999 e l’Agenzia delle Entrate gli aveva inviato un avviso di accertamento, ritenendo l’investimento eccessivo rispetto al reddito. Il contribuente si era difeso affermando che i soldi glieli aveva procurati il padre, attraverso un finanziamento bancario. L’Agenzia aveva ottenuto ragione in primo grado, ma in secondo grado la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva ribaltato il giudizio. Di qui il ricorso delle Entrate in Cassazione. Il ricorso puntava proprio sul divieto della prova testimoniale. La Commissione tributaria regionale, però, aveva preso in cosiderazione a favore del contribuente anche la certificazione bancaria dell’apertura di credito a nome del padre. La Cassazione gli ha dato ragione ed ha spiegato che, proprio perché la sola testimonianza non vale, la Commissione regionale ha correttamente utilizzato anche un riscontro obiettivo, cioè la certificazione bancaria. 49-50 quesiti fiscali:39-40 Quesiti fiscali 29-03-2013 11:29 Pagina 49 49 Aprile 2013 GLI ESPERTI RISPON DONO QUESITI FISCALI a cura di PAOLA TRIA Fondo patrimoniale e obblighi fiscali Costituito un fondo patrimoniale, l’Imu e l’Irpef spettano al 50% tra i coniugi o spettano al 100% al coniuge che ha conservato la titolarità dei diritti reali del bene? I coniugi sono comunque in regime di separazione di beni. C.S. – Udine Il fondo patrimoniale è quell’istituto, previsto dall’articolo 167 del Codice civile, cui i coniugi possono ricorrere per destinarvi determinati beni allo scopo di “far fronte ai bisogni della famiglia”. In base all’articolo 4 del TUIR, i redditi che ne deriva no va nno imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi, a prescindere dalla circostanza che il fondo sia stato costituito con il trasferimento del diritto di proprietà ovvero con la riserva di proprietà in capo al proprietario originario. Ai fini delle imposte dirette, dunque, la suddivisione al 50% opera a prescindere dalla titolarità o meno di un diritto reale sul bene da parte di ciascun coniuge. Tale principio di imputazione dei redditi dei beni che formano oggetto di fondo patrimoniale è stato recentemente ribadito dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 20/E del 2012, a nche a proposito dell’imposta sostitutiva dovuta sui canoni abitativi quando, in luogo dell’IRPEF ordinaria, si opta per l’applicazione della cedola re secca : potrà scegliere autonomamente il regime a lterna tivo della cosiddetta “imposta piatta” anche il coniuge non proprietario, al quale, però, per effetto della costituzione del fondo pa trimonia le, deriva una parte del reddito fondiario sui canoni di locazione. Nella disciplina IMU, però non è previsto un principio analogo a quello dettato dal TUIR per le imposte dirette. Ne consegue che la costituzione di un fondo patrimoniale non incide sulla soggettività a i fini dell’imposta municipa le. Pertanto, rimarrà soggetto passivo ai fini IMU, tenuto al pagamento del tributo comunale per l’immobile attribuito al fondo e non locato, soltanto chi ne è l’intestatario formale (proprietario o titolare di altro diritto reale). Ristrutturazioni e soppressione di alcune agevolazioni Ristrutturazioni edilizie. Nel corso del corrente anno ho compiuto 75 anni e desidererei sapere se l’eliminazione della possibilità riservata ai contribuenti con più di 75 anni è stata cancellata dall’art. 16-bis del Tuir anche per quelle opere realizzate negli anni precedenti al 2012 (ad esempio nel 2010 per le quali ho recuperato le prime due rate di dieci e mi accingevo a ricalcolare il residuo in 5 rate). Sirio Brunetti – Roma Purtroppo, la novità introdotta a partire dall’anno d’imposta 2012 riguarda in generale la possibilità, prima riconosciuta ai contribuenti con più di 75 e 80 anni, di scegliere di fruire più velocemente della detrazione IRPEF del 36% per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio, ri- partendo lo sconto fiscale in cinque e in tre anni, anziché in dieci. Come precisano anche le istruzioni alla compilazione del modello UNICO 2013, la scelta di distribuire il beneficio su un periodo temporale più breve, oltre che per le spese sostenute a partire dal 2012, non può essere effettuata neppure per quelle degli anni precedenti. E’ proprio questo il caso del nostro lettore che, a vendo compiuto il 75° anno di età, era intenzionato a sfruttare l’opportunità di ridetermina re il numero delle rate residue da utilizzare. Invece, coloro che neg li a nni passati, avendone diritto, avevano ripartito la detrazione in cinque o in tre anni, possono continua re con quella rateazione. Recupero ticket sanitari non presentati Ho dimenticato di inserire, nella lista dei ticket sanitari da portare in detrazione nella dichiarazione del 2012, una fattura per visita specialistica del dicembre 2011. Posso riportarla in detrazione nella prossima dichiarazione dei redditi del 2013? Salvatore Distaso – Prato La risposta è negativa. Perché infatti gli oneri diano diritto a detrazione ovvero siano deducibili, occorre che rientrino tra quelli previsti dalla legge (l’elencazione è cioè tassativa), risultino da idonea documentazione e siano sostenuti nel corso dell’anno di imposizione. Vige, pertanto, il principio di cassa, ossia la fruizione del beneficio deve avvenire necessariamente all’interno della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui la spesa è sta ta a ffronta ta . La fa ttura del 2011 non può quindi essere detratta nella dichiarazione dei redditi 2012, da presentare quest’anno. Tuttavia, è possibile non perdere il beneficio spettante, se si presenta una “dichiarazione integrativa a favore”. Il lettore ha ancora l’opportunità di adottare questa soluzione. Infa tti, per integ ra re una dichiarazione già presentata, c’è tempo fino al termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di im- posta successivo: per i redditi 2011, quindi, il rimedio è possibile fino alla scadenza fissata per Unico 2013 (redditi 2012), ossia entro il 30 settembre di quest’anno. Il credito emerg ente da l nuovo modello potrà essere utilizzato in compensazione o richiesto a rimborso. Spalmatura di contratto di leasing La nostra società ha ceduto un contratto di leasing immobiliare ad altra società contro un corrispettivo di 40.000 euro. E’ possibile spalmare questo introito eccezionale su più annualità? Oppure occorre dichiararlo in rata unica nella prossima dichiarazione dei redditi con una tassazione sproporzionata rispetto ai nostri redditi normali? Piergiorgio Tosatto – Torino La cessione a nticipa ta di un contratto di leasing fa sorgere, in capo al cedente, una sopravvenienza attiva pari al valore normale del bene (articolo 88, comma 5, del Tuir); rileva cioè il prezzo di mercato e non il corrispettivo ricevuto. Tale voce concorre alla determinazione del reddito d’impresa in base al principio di competenza (a rticolo 109 del Tuir). L’imponibile da a ssog g etta re a tassazione deve essere calcolato detraendo dal valore normale del bene il valore dei canoni relativi alla residua durata del contratto e il prezzo stabilito per il riscatto, attualizzati alla data della cessione (circolare del Ministero delle finanze n. 108/E del 1996). Se la sopravvenienza attiva è superiore al corrispettivo pattuito per la cessione del contratto, la differenza sarà oggetto di variazione nel modello Unico: andrà effettuata una variazione in diminuzione, pari al corrispettivo per la cessione, ed una variazione in aumento, pari alla sopravvenienza attiva. Detrazioni per dispositivi medici Sono detraibili i cosiddetti dispositivi medici, ad esempio colliri generici, pile per apparecchi acustici, soluzioni fisiologiche uso aerosol, ecc.? Angela Serra – Cagliari Sulla detraibilità delle spese sostenute per l’acquisto di dispositivi medici, l’Agenzia delle entrate ha di recente fornito indica zioni in due circolari (n. 20/E del 2011 e n. 19/E del 2012). Secondo il Fisco, per poter benefica re dello sconto IRPEF del 19%, è necessario che dallo scontrino fiscale risulti, oltre al codice fiscale di chi paga, anche la descrizione del prodotto, non bastando quindi la dicitura generica “dispositivo medico” (alla circolare n. 20/2011 è alleg a to un elenco, comunque non esaustivo, dei dispositivi medici detraibili). Inoltre, bisogna essere in grado di documentare che i beni abbiano la marcatura “CE”, siano cioè conformi alle direttive comunitarie. A tal fine, può essere utile richiedere al venditore di integrare lo scontrino fiscale con la dicitura “prodotto con marcatura CE”; altrimenti, se si è chiamati a provare la circostanza, potrebbe essere necessario esibire la scatola del dispositivo. La risposta è affermativa. Ai lavori di ampliamento e completamento della “prima casa” è applicabile l’IVA ridotta al 4% se il committente dei lavori non possiede un’altra abitazione nel medesimo comune, diversa da quella che va ad ampliare. In tal caso, può legittimamente dichiarare all’appaltatore di non essere titolare di diritti reali su altra abitazione nel comune. L’agevolazione spetta solo se i lavori effettuati rimangono contenuti nell’ambito del semplice ampliamento. In pratica, devono ricorrere le seguenti condizioni: i locali di nuova realizzazione non devono configurare una nuova unità immobiliare né avere consistenza tale da poter essere destinati a costituire una nuova unità immobiliare; l’abitazione deve conservare, anche dopo l’esecuzione dei lavori, le caratteristiche non di lusso, sulla base dei parametri fissati dal decreto del Ministero dei lavori pubblici del 2 agosto 1969. Tassa rifiuti su appartamento non occupato Completamento della casa in costruzione Acquisto immobile come prima casa nel 2001 e acquisto altro immobile nel 2009 come seconda casa. Vendo nel gennaio 2012 l’appartamento acquistato nel 2001 come prima casa. Nel maggio 2012 acquisto una porzione di casa, come seconda casa da adibire successivamente a prima casa. A maggio 2012 sposto la residenza nell’appartamento acquistato nel 2009. Considerando che gli immobili sono tutti nello stesso comune, se vendo l’appartamento dove ho la residenza posso avere agevolazioni come aliquota IVA al 4% per lavori di completamento nella casa in costruzione che verrà destinata ad abitazione principale? Andrea De Lorenzo Mirano (VE) Il Comune mi invia avviso di accertamento Tarsu relativa ad un appartamento che non occupo da diversi anni, non locato, non utilizzato neppure in parte da residente in altro Comune. L’art. 62 del decreto legislativo n. 507 del 15 novembre 1993 prevede che non sono soggetti alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi “… i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno”. Il Comune applica nella fattispecie la tariffa sia per la parte fissa sia per la parte variabile (persone che occuperanno l’appartamento): pos- I TERMINI UTILI PER LA NOTIFICA DEGLI ACCERTAMENTI n materia di accertamento il più delle volte si fa confusione sui termini di notifica dell’avviso. Molti sostengono sei anni, altri cinque. Si può fare un quadro chiaro della normativa in merito? Rosetta Spina Cosenza I Ai sensi dell’articolo 43 del DPR n. 600/1973 (“Disposizioni comuni in materia di accertamento de lle imposte sui redditi”), gli uffici fiscali devono notificare gli avvisi di accertamento, a pena di deca denza , entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di nullità o di omessa presentazione della dichiarazione, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichia r a zione avrebbe dovuto essere presentata. Tutta via , in ca so di violazione che comporta l’obbligo di denuncia per un reato fiscale, i termini appena visti sono raddoppiati in relazione al periodo d’imposta in cui l’illecito è stato commesso. In tali ipotesi, pertanto, l’ufficio, per notificare l’accertamento, ha tempo fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo anno d’imposta anno di presentazione dichiarazione 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, in caso di dichiarazione omessa o nulla, fino al 31 dicem- con dichiarazione presentata termine ordinario scaduto scaduto scaduto scaduto scaduto scaduto 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 termine prorogato per reati tributari scaduto scaduto 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 br e de l de cimo a nno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione. ☞ in caso di dichiarazione omessa termine termine prorogato per ordinario reati tributari scaduto 31/12/2013 scaduto 31/12/2014 scaduto 31/12/2015 scaduto 31/12/2016 scaduto 31/12/2017 31/12/2013 31/12/2018 31/12/2014 31/12/2019 31/12/2015 31/12/2020 31/12/2016 31/12/2021 31/12/2017 31/12/2022 L’a vviso di a ccerta mento notificato dopo il decorso del termine decadenziale è affetto da nullità insanabile. 49-50 quesiti fiscali:39-40 Quesiti fiscali 29-03-2013 11:29 Pagina 50 50 ☞ Aprile 2013 GLI ESPERTI RISPON DONO so chiedere in autotutela l’annullamento? Allegare autocertificazione che si risiede altrove e che l’immobile è vuoto e non è occupato da anni? Giuseppe Schillaci Adrano (CT) Nel ca so descritto ritenia mo che molto difficilmente il Comune annulli l’accertamento in autotutela. La Corte di cassazione, più volte investita del problema, ha assunto da diversi anni un orientamento costante, riassumibile in questi termini: il tributo sui rifiuti è dovuto se l’immobile è oggettivamente utilizzabile, a prescindere dal fatto che il contribuente lo utilizzi o no. Detrazione per spese funebri Tra le spese funebri, oltre alle spese ordinarie, si può detrarre anche la cremazione effettuata prima della sepoltura? Giorgio Romano - Pordenone La risposta è affermativa. Le spese legate al decesso del coniuge, dei figli legittimi e legittimati, naturali e riconosciuti, adottati, affidati od affiliati, dei discendenti dei figli, dei genitori e degli ascendenti più prossimi, dei fratelli e delle sorelle, dei suoceri/e, delle nuore, dei generi, possono essere detratte, entro il limite di 1.549,37 euro, in presenza di un rapporto di causaeffetto tra il decesso della persona e il sostenimento delle spese attuali sostenute; devono cioè rispondere ad un criterio di attualità rispetto all’evento cui sono finalizzate. Pertanto, sono ammesse allo sconto fiscale le spese per l’acquisto del loculo e della bara, per il trasporto e il “posizionamento” della salma al cimitero, per la cremazione, per il necrologio funebre. Non sono invece detra ibili le spese che non rispondono a questo criterio di attualità, ad esempio l’acquisto di un loculo cimiteriale effettuato in previsione di un decesso, la risistemazione o trasferimento in un altro loculo della salma di un fa milia re deceduto in precedenza, la “cremazione di spoglie mortali” in seguito alla riesumazione per decorrenza dei termini della concessione del loculo. Versamenti Imu con codice errato e non dovuti Ho calcolato l’Imu su un fabbricato cat. C/2 versando sul codice 3918, 122 euro, e sul codice 3919, 80 euro. Ora il proprietario mi riferisce che si tratta di un fabbricato rurale ad uso strumentale, con regolare richiesta al catasto di riconoscimento della ruralità entro il 30 settembre 2012. Che posso fare per pagare il tributo col codice giusto e soprattutto per recuperare il versamento fatto e non dovuto? Mario Paganucci Farnese (VT) La disciplina IMU riserva ai fabbricati rurali strumentali un trattamento di favore, prevedendone, in linea generale, l’assoggettamento ad imposta con aliquota ridotta allo 0,2%, che i Comuni possono ulteriormente ridurre fino allo 0,1%. Per altri, invece, c’è proprio l’esenzione dal tributo municipale: ne beneficiano i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani, secondo l’elenco predisposto dall’ISTAT e rinvenibile sul sito internet dello stesso Istituto di statistica. Nella circolare ministeriale n. 3/DF del 2012, l’Amministrazione fina nzia ria ha a fferma to che la strumentalità e, conseguentemente, l’applicazione della tassazione agevolata può essere riconosciuta ai fabbricati rurali strumentali a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza (quindi, ad esempio, anche a quelli classati nelle categorie C/1, C/2, C/6, in base alle norme vigenti). Per quanto riguarda la possibilità di recuperare l’imposta pagata in più per effetto dell’errata classificazione dell’immobile, la risoluzione n. 2/DF del 13 dicembre scorso ha sancito che l’unico interlocutore per i rimborsi è il Comune, il quale – in base alla disposizione contenuta nell’articolo 1, comma 164, della legge n. 296/2006 – deve provvedervi entro 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza. In quel documento di prassi, si legge che l’IMU è un tributo comunale e che il contribuente, nell’ottica della semplificazione degli adempimenti a suo carico, per ottenere il rimborso deve presentare un’unica istanza all’ente locale. Si ritiene che in quella stessa sede si possa anche segnalare l’errato utilizzo dei codici tributo 3918 e 3919 (rispettivamente, IMU per altri fabbricati con Comune destinatario e IMU per altri fabbricati con Stato destinatario) e chiedere che parte delle somme versate sia invece imputata all’unico codice tributo 3913 - IMU per fabbricati rurali ad uso strumentale (in questo caso, infatti, il gettito va interamente al Comune). L’IMU sulla casa vuota e in vendita Oltre cinque anni fa ho comprato, per motivi di lavoro di mio marito, una abitazione nel centro di Como. Nel 2009 questi ebbe il trasferimento a Napoli, per cui siamo rientrati nell’abitazione paterna. L’appartamento acquistato a Como è stato messo in vendita attraverso una agenzia immobiliare e per godere di qualche piccolo risparmio sulla tassa sui rifiuti dall’inizio dell’anno ho fatto distaccare la fornitura di gas metano (così come consigliato da un funzionario del Comune). Per quanto riguarda l’IMU, la casa in vendita viene considerata ora seconda casa (oppure a disposizione) quando, come detto in precedenza, non è stata mai utilizzata negli ultimi 4 anni. Cosa mi suggerisce per godere di qualche beneficio valido? Ermelinda Acanfora – Napoli Alla gentile lettrice, purtroppo, c’è poco da suggerire. La disciplina IMU prevede infatti agevolazioni per l’unità immobiliare che rappresenta, per il soggetto passivo, l’abitazione principale, intendendo tale l’appartamento nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Quindi, anche se si possiede un solo immobile che però non costituisce a bita zione principale, l’imposta municipale è dovuta applicando le regole ordinarie di tassazione, senza i benefici riservati alla casa in cui si vive. A parziale “consolazione”, va ricordato che l’assoggettamento ad IMU dell’appartamento comporta per lo stesso l’esclusione dall’IRPEF. Il nuovo tributo comunale, infatti, ha sostituito sia la vecchia ICI sia l’IRPEF e le relative addizionali comunale e regionale dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti i beni non locati. Pertanto, per gli immobili non dati in locazione (tenuti a disposizione, concessi in comodato d’uso gratuito o utilizzati promiscuamente dal professionista) è dovuta la sola IMU. Appartamento occupato dalla figlia Sono proprietario di un appartamento di circa 150 mq, occupato da mia figlia, dove esercita l’attività di libero professionista. L’appartamento è occupato gratuitamente. Con la dichiarazione dei redditi per l’anno 2011 ho pagato l’Irpef e l’addizionale e per il 2012, oltre all’Irpef ed addizionali, ho pagato l’Imu come seconda casa. Con la dichiarazione dei redditi per l’anno 2012 debbo pagare solo l’Imu per il 2013 o anche l’Irpef dovuta per il 2012? Luigi D’Apolito San Giovanni Rotondo (FG) Sono le stesse norme che disciplinano l’IMU (articolo 8 del decreto legislativo n. 23/2011) a prevedere che il nuovo tributo municipale, introdotto a titolo sperimentale con decorrenza dal 2012, sostituisce sia l’ICI sia, per la componente immobiliare, l’IRPEF e le relative addizionali regionale e comunale dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti i beni non locati. Ciò vuol dire che i redditi dei terreni (per la componente dominicale) e dei fabbricati, non affittati e non locati, scontano soltanto l’IMU, non più a nche l’imposta sul reddito delle persone fisiche. Come chiarito dalla circolare n. 3/2012 del Dipartimento delle finanze e ribadito di recente dalla circolare n. 5/2013 dell’Agenzia delle entrate, rientrano tra gli immobili non locati, oltre a quelli tenuti a propria disposizione, anche quelli concessi in comodato gratuito e quelli destinati a uso promiscuo del professionista. Pertanto, venendo al quesito posto, l’appartamento in questione, in riferimento al quale è stata pagata l’IMU nel 2012, per lo stesso anno non andrà assoggettato ad IRPEF. Dai vecchi minimi al regime agevolato e modello Unico Nel 2012 sono passato dal regime dei vecchi minimi a quello agevolato di cui all’art. 27 comma 3, del D.L. 98/2011. Nel predisporre la dichiarazione dei redditi per il 2012, dopo aver letto le istruzioni dei quadri RE, RF, RG, LM, non sono stato in grado di capire quale devo compilare. Faccio presente che nella dichiarazione precedente non ho allegato il quadro VO in quanto non era riportata l’opzione per il predetto regime agevolato. E.A. – Torino La disciplina cui si fa riferimento nel quesito (articolo 27, comma 3, del DL n. 98/2011) è un regime contabile agevolato introdotto soprattutto a beneficio dei contribuenti che, pur avendo le caratteristiche che consentivano di applicare il regime dei “minimi” (articolo 1, commi da 96 a 99, della legge n. 244/2007), ora soppresso, dal 2012 non possono beneficiare del nuovo “regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità” (articolo 27, commi 1 e 2, del DL n. 98/2011), c.d. dei “nuovi minimi”, in quanto non posseggono gli ulteriori, più stringenti, requisiti necessari per accedervi. Si tratta, più che altro, di un regime semplificato dal punto di vista contabile: i contribuenti che se ne avvalgono non hanno più l’obbligo della registrazione e della tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dell’IVA, nonché della tenuta del registro dei beni ammortizzabili se, a seguito di richiesta degli uffici, sono in grado di fornire, ordinati in forma siste- matica, i dati che lì si sarebbero dovuti annotare. Chi ha i requisiti per il regime contabile agevolato può, comunque, optare per l’applicazione del regime contabile ordinario (articoli 14, 18 e 19 del DPR n. 600/1972), comunica ndo la scelta, valida per almeno un triennio, con la prima dichia ra zione annuale da presentare successivamente (trascorso il periodo minimo di permanenza, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a revoca). Da l punto di vista fisca le, g li unici vantaggi riconosciuti ai contribuenti ammessi al regime contabile agevolato sono l’esclusione dall’IRAP (non va versata l’imposta né presentata la relativa dichiarazione) e l’esonero dalle liquidazioni e dai versamenti periodici (compreso l’acconto) dell’IVA: l’imposta, comunque, va versata interamente in sede di dichiarazione annuale. Per quanto riguarda le imposte sui redditi, la determinazione del reddito deve avvenire in base alle ordinarie regole dettate dall’articolo 54 (determinazione del reddito di lavoro autonomo) o dall’articolo 66 (imprese minori) del TUIR. Quale sia il quadro del modello Unico da compilare dipende, quindi, dall’inquadramento dell’attività svolta: quadro RE per l’esercizio di arti e professioni, quadro RF per gli esercenti imprese commerciali in regime di contabilità ordinaria, quadro RG per gli esercenti imprese commerciali in regime di contabilità semplifica ta , non certo il qua dro LM, riserva to invece a i “nuovi minimi”. L’adesione al regime contabile in questione non va espressa in nessun campo della dichiarazione, in quanto rappresenta il regime naturale per chi ne possiede i requisiti. Al contrario, è previsto che coloro i quali, pur potendo applicarlo, preferiscono di non avvalersene, devono comunicare la scelta nel quadro VO della dichiarazione IVA, riservato alla comunicazione di opzioni e revoche. Proprio da quest’a nno è presente il nuovo campo VO34, la cui casella deve essere ba rra ta da i contribuenti che, pur essendo in possesso dei requisiti fissa ti da ll’a rticolo 27, comma 3, del DL n. 98/2011, nel 2012 hanno optato per il regime contabile ordinario. Appartamento dato in uso alla moglie separata In sede di separazione, avvenuta il 19 gennaio 2012, è stato stabilito di assegnare un appartamento di mia proprietà a mia moglie e figli. Ora, in fase di compilazione del modello 730/2013 sono io che devo dichiarare l’immobile o mia moglie? Se devo dichiararlo io con quale codice utilizzo devo indicarlo, visto che io sono in possesso di un altro appartamento dove ho la residenza? Giorgio Gabrielli – Trento L’unità immobiliare posseduta in aggiunta a quella adibito a propria abitazione principale ed assegnata all’ex coniuge in sede di separazione va comunque dichiarata da chi è titolare della proprietà, indicando nella colonna 2 (“Utilizzo”) del qua dro B del modello 730/2013 il codice “2” (immobile, ad uso abitativo, tenuto a disposizione). Per quell’a ppa rta mento, comunque, non saranno dovute l’IRPEF e le relative addizionali, sostituite dall’IMU. Detrazione contributi pagati all’estero Mio figlio, giovane architetto, dopo il triennio delle nuove iniziative professionali (art. 13, legge 388/2000), nel 2012 ha utilizzato il regime fiscale agevolato dei contribuenti minimi (art. 27, comma 1, decreto legge 98/2011). Per la prossima dichiarazione dei redditi, compilando il quadro LM per determinare il reddito professionale, nel rigo LM7 riporterà i contributi previdenziali versati nell’anno 2012 e, poiché non trova capienza nell’importo del rigo precedente LM6 (reddito negativo), verranno riportati nel rigo LM19 e poi nel modello Unico, ossia nel quadro RP prima e nel quadro RN dopo, per essere sottratti dal reddito complessivo tassabile, vista la presenza di un reddito di fabbricati. Poiché i contributi del rigo LM7 non sono stati versati all’Inarcassa italiana, ma alla corrispondente tedesca, possono essere dedotti regolarmente? Le istruzioni per la compilazione del quadro LM non farebbero nessuna distinzione fra i contributi previdenziali pagati in Italia e quelli pagati nella Comunità europea. Pasquale Scopacase Potenza L’articolo 10, comma 1, lettera e), del Tuir, riconosce la deducibilità dal reddito complessivo dei contributi previdenzia li ed a ssistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge (vale a dire quelli il cui omesso versamento comporta l’applicazione di sanzioni da parte dell’ente pensionistico di appartenenza), nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obblig a toria di a ppa rtenenza , compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi, senza null’altro specificare in merito al soggetto destinatario della contribuzione. Sulla possibilità di scalare i contributi previdenziali versati all’estero, l’Amministrazione finanziaria ha a vuto modo di pronuncia rsi con la circola re ministeria le n. 137/E del lontano 1997, ammettendo la detraibilità (oggi deducibilità) di quelli non obbligatori per legge versati all’estero da un cittadino straniero fiscalmente residente in Italia. Si ritiene, pertanto, che, a maggior ragione, il beneficio sia fruibile anche in relazione ai contributi obbligatori. 51 quesiti previ.:43_44_Quesiti immobili_OTT_06 29-03-2013 11:29 Pagina 51 51 Aprile 2013 GLI ESPERTI RISPON DONO PREVIDENZA a cura del Patronato ACLI Massimale ed anzianità contributiva Ai fini del calcolo dei contributi sul compenso di un amministratore di srl iscritto alla gestione separata dell’Inps, l’articolo 2, comma 18 della legge 335/95 prevede l’applicazione di un massimale annuo della base contributiva da applicare ai lavoratori privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 2006. Cosa si intende esattamente per lavoratori privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 2006? Giampaolo Paoletti – Firenze La L. 335/95 ha introdotto il sistema di calcolo contributivo ed ha previsto l’adozione di un massimale, annua lmente riva luta to in ba se all’indice Istat dei prezzi al consumo, oltre il quale il reddito percepito non è soggetto a contribuzione previdenziale. Il massimale opera per tutti i lavoratori privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996 (non 2006) ma anche a tutti gli iscritti alla Gestione Separata, essendo stata, questa gestione, istituita dopo tale data ed espressamente assoggettata al sistema contributivo. Gli iscritti alla gestione separata, anche in presenza di contribuzione presso altri fondi (dipendente privato, pubblico, artigiano, commerciante, ecc) precedente l’1/1/1996, per quanto riguarda il reddito da assoggettare alla contribuzione di tale gestione è soggetto all’applicazione del massimale. Esodati e aspettativa di vita Sono nato il 9 maggio 1952 con 1879 settimane di contribuzione, soggetto esodato già salvaguardato come contribuente volontario nei primi 65.000 (ho ricevuto a conferma anche la lettera dell’Inps). Secondo le vecchie regole (compresa la Legge Sacconi) a maggio 2012 ho raggiunto il diritto a pensione (60+36 = 96) con effetto economico a partire da giugno 2013 (primo assegno pensionistico). Vi chiedo: anche per me viene applicata l’aspettativa di vita, ovvero lo slittamento di ulteriori 3 mesi e quindi riceverei la pensione a settembre 2013? Nemmeno la circolare Inps 13343 ha dissipato il dubbio mio e di altri colleghi (Enel) che si trovano nella stessa situazione. A.L. – Mantova L’incremento dell’aspettativa di vita è scattato dall’ 1/1/2013 e si applica a coloro i quali maturano i requisiti da tale data. Chi ha maturato, in salvaguardia, i vecchi requisiti nel 2012 non è interessato all’incremento dell’aspettativa di vita. Chi ha maturato la quota 96 nel 2012 è semplicemente in attesa dell’apertura della vecchia finestra mobile di 12 mesi. Pertanto chi ha raggiunto quota 96 a maggio 2012 accederà alla pensione 12 mesi più tardi, con decorrenza giugno 2013, ovviamente se collocato in posizione utile nella graduatoria dei salvaguardati. Chi accede alla pensione in salvaguardia sulla base dei 40 anni di contribuzione è soggetto alla finestra mobile di 12 mesi cui vanno aggiunti i periodi di sospensione previsti dalla L. 111/2011. Pertanto se hanno raggiunto le 2.080 settimane nel 2012 saranno soggetti alla finestra mobile di 12 mesi + 1 di sospensione. Se raggiungono i requisito nel 2013, alla finestra mobile si aggiungeranno 2 mesi di sospensione, che saliranno a 3 per coloro i quali raggiungono i requisiti dal 2014. In pensione con 15 anni di contributi Faccio riferimento al nuovo orientamento dell’Inps rispetto alle norme che permettono di andare in pensione con soli 15 anni di contributi. La sottoscritta, nata il 1° gennaio 1952, con 18 anni di contributi Inps, già autorizzata ai versamenti volontari dal 1978, chiede quanto segue: successivamente al D.L. 201/2011 che elevava da 15 a 20 anni i contributi minimi per l’accesso alla pensione, veniva classificata dall’Inps fra i “salvaguardati”; nel contempo, al fine di evitare la perdita dei contributi versati, veniva consigliata dalla stessa Inps a proseguire la contribuzione fino al raggiungimento dei 20 anni. A seguito di quanto precede ho versato ulteriori due trimestri, ossia secondo e terzo per il 2012, e mi appresto a versare il quarto del 2012. Chiedo: quando potrò fare domanda di pensione e a quale età anagrafica mi verrà concessa? Al momento del pensionamento, verranno valutati anche i contributi superiori ai 15 anni, compresi quelli versati dopo la legge 214/2011? Si ritiene conveniente proseguire la contribuzione fino al ventesimo anno? Ci sarà un vantaggioso rapporto economico relativo al “suppletivo” importo versato dopo la legge 241/2011 e quello che potrà essere erogato tenendone o non tenendone conto? Maria Ruzittu Arzachena (OT) Col cambio di parere contenuto nella circolare n. 16 del 1/02/2013 è pacifico che è possibile ottenere la pensione di vecchiaia con un requisito contributivo ridotto (15 anni anziché 20) per coloro i quali si trovavano nelle deroghe di cui al dlgs 503/1992. Pertanto sicuramente lei potrà avere liquidata la pensione di vecchiaia col compimento dei 63 anni e 9 mesi (se tutta la sua contribuzione è nel Fondo pensione dipendenti) anche se non avrà a tale data raggiunto la 1040° settimana di contribuzione. Non abbiamo ben compreso se lei è stata inserita nella graduatoria dei primi 65.000 salvaguardati. Per esserlo lei avrebbe dovuto essere autorizzata ai versamenti volontari prima del 4/12/2011 (e lei lo era dal 1978), aver effettuato almeno 1 versamento volontario accreditabile entro il 4/12/2011 e non aver mai ripreso l’attività lavorativa ottenuta l’autorizzazione ai versamenti volontari (degli ultimi due requisiti non sappiamo nulla). Se fosse inserita nella suddetta graduatoria lei potrebbe accedere alla pensione con decorrenza immediata. Difficile dire se valga la pena versare fino al raggiungimento dei 20 anni. Sicuramente col versamento viene a determinarsi una quota di pensione in più rispetto a quella maturata nel sistema retributivo ma si tratta di valutare costi benefici. Benefici sono la deduzione/detrazione fiscale dei versamenti, la determinazione di un montante in aggiunta. Si tratta di verificare che importo di pensione lei ha maturato a calcolo con i contributi ad oggi versati (superiore o inferiore al trattamento minimo? Si tratta di verificare se, qualora la pensione a calcolo fosse inferiore al trattamento minimo, lei sia nelle condizione di ottenerlo o meno. Per stabilire se possano esserci vantaggi tangibili nell’effettuare il versamento volontario è necessario che facciate predisporre appositi calcoli. Rischio amianto e prescrizione Pensionato di 66 anni, ho lavorato in uno stabilimento petrolchimico dal 1972 al 1999, in un ambiente dove c’era l’amianto (lavoratore soggetto all’assicurazione Inail). Non ho mai richiesto i benefici per l’esposizione a questo rischio. Alcuni colleghi, nel mio stesso posto di lavoro, ricorrendo al giudice hanno avuto il riconoscimento dei suddetti benefici. La domanda è: sono ancora in tempo per iniziare la pratica per il suddetto riconoscimento o ci sono norme che, per decorrenza dei termini, mi impediscono di chiedere ciò? Giuseppe Esposito Manfredonia (FG) L’esposizione all’amianto per poter produrre un beneficio pensionistico è necessario che sia stata non inferiore a 10 anni, maturati entro il 2/10/2003 e la domanda di riconoscimento all’INAIL deve essere stata presentata entro 15/06/2005 a pena di decadenza. A grandi linee tenga presente che si devono distinguere due grandi categ orie: i la vora tori sog g etti all’assicurazione INAIL e quelli non soggetti. Per i primi il beneficio previdenziale consiste nel fatto che ai fini del diritto e della misura della pensione i periodi di esposizione all’amianto devono essere moltiplicati per 1,5; per i secondi i periodi di esposizione all’amianto devono essere moltiplicati per 1,25 e sono utili solo per la misura della pensione. La pensione del dipendente di Ente locale Sono un dipendente di Ente locale assunto a tempo indeterminato dal 14 aprile 1982. Sono nato il 9 agosto 1951 e ho difficoltà a determinare la decorrenza esatta della mia pensione in quanto sembra una situazione “sul filo del rasoio”. Dai miei calcoli dovrei avere 1546 settimane presso l’Inpdap e altri 5 anni, 7 mesi e 19 giorni risultano dalla domanda di ri- congiunzione accolta dall’Inps. Dalla sommatoria dovrebbero risultare 35,4 anni di contribuzione e 60 anni di età al 31 dicembre 2011, quindi quota 95. La circolare del 14 marzo 2012 dell’Inps, al punto 6 “Disposizioni eccezionali” o punto 7 e F.1 potrebbe venirmi incontro favorevolmente? Il mio ufficio pensioni continua ad affermare di no. Antonio Ferrari Vibo Valentia La sua situazione al 31/12/2011, in base a quanto ci ha scritto era la seguente: 35 anni 4 mesi e 7 giorni di servizio utile e 60 anni e 4 mesi e 21 giorni di età, ed una quota pari a 95, 735. Il requisito necessario per la pensione nel 2011 era quota 96. Lei pertanto non ha maturato i requisiti entro il 31/12/2011 e non è un derogato dalla riforma. Ai dipendenti pubblici non si applica l’eccezione di cui all’art. 24, c. 15 bis, in quanto riservata ai lavoratori dipendenti del settore pr iv a to (non settore pubblico) alla data del 28/12/2011. Lei non appartiene a nessuna categoria di lavoratori in attesa di decreto di armonizzazione (FFAA o simili). Pertanto è soggetto alla riforma e deve a ttendere il compimento dell’età pensionabile che per un nato il 9 agosto 1951 sarà il compimento dei 66 anni e 7 mesi di età: 9 marzo 2018, la decorrenza dal giorno successivo. La decorrenza della pensione dell’insegnante Sono insegnante nella scuola primaria statale, nata il 28 marzo 1954, vincitore di concorso ed immesso in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 10 settembre 1981. Vorrei sapere quando potrò andare in pensione con la nuova normativa. Pietro Cugnidoro Cagnano Varano (FG) Sia che il quesito si riferisca ad un uomo nato il 28 marzo 1954, sia che si riferisca ad una donna, appartenenti al comparto scuola statale, se il periodo utile ai fini pensionistici è quello legato al servizio dal 10/09/1981, la prima decorrenza utile della pensione sarà il raggiungimento dell’età pensionabile: 67 anni e 2 mesi. Avranno pertanto diritto alla pensione di vecchia ia con decorrenza 1/9/2021. Non raggiungono prima di tale data l’anzianità contributiva necessaria per avere liquidata la pensione anticipata. Cassa integrazione e disoccupazione Usufruisco della cassa integrazione guadagni. Al termine della stessa posso presentare, entro otto giorni, domanda di disoccupazione (Aspi) come per la maternità ed usufruire della relativa indennità? Cioè, chi usufruisce della cassa integrazione o della mobilità, alla scadenza, può presentare domanda di disoccupazione come per la maternità oppure no? A.S. – Cosenza Il lavoratore in cassa integrazione ha ancora in essere il proprio rapporto di lavoro, al termine della cassa integrazione dovrebbe riprendere l’attività lavorativa. Qualora l’azienda non fosse in grado di riprendere l’attività, deciderà se ricorrere alla mobilità o semplicemente procedere alla cessazione dell’attività e quindi ai licenziamenti. Solo nel momento in cui il lavoratore è licenziato si apre la possibilità di accesso alla mobilità (ordinaria o in deroga a seconda dei casi) ovvero all’ASpI. Se si usufruisce di indennità di mobilità non è possibile poi richiedere l’ASpI. ARCHITETTO CHE NON PAGA I CONTRIBUTI Sono un architetto, iscritto all’Albo, ma non all’Inarcassa perché non ho partita Iva e fatturo nell’anno prestazioni occasionali inferiori a 5.000 euro. Se nel corso di uno o più anni dovessi superare la soglia dei 5.000 euro, cosa dovrei fare: iscrivermi all’Inarcassa per quell’anno e poi cancellarmi e per poi ancora riscrivermi? I contributi sono alti e difficilmente potrò maturare i requisiti per il diritto alla pensione. Se non raggiungo il diritto alla pensione, i contributi versati sono rimborsabili? Qual è il vostro consiglio in questo caso? G.C. – Catania Nulla consociamo della sua spe cifica situa zione . Te ng a presente che l’art. 7 del Nuovo Sta tuto INARCASSA prevede l’obbligo di iscrizione per inge- gneri e architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità e ad essi esclusivamente riservata. Il requisito dell’esercizio professionale con carattere di continuità ricorre nel caso in cui il professionista sia: iscritto all’Albo professionale, non iscritto a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rappor- to di lavoro subordinato o comunque altra attività esercitata, sia in possesso di partita I.V.A. Sono esclusi dall’iscri zione ing eg neri e a rchitetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata. La Giunta Esecutiva di INARCASSA può provvedere alla revisione degli iscritti con riferimento ai requisiti di continuità dell’esercizio professiona le nell’ultimo quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti della anzianità di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuità non risulti dimostrata. Lo statuto prevede la rimborsabilità a richiesta dei contributi soggettivi relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci. 52 quesiti condominio:Quesiti condominio_10 29-03-2013 12:55 Pagina 53 52 Aprile 2013 GLI ESPERTI RISPON DONO CONDOMINIO a cura di CARLO PARODI Nuova legge sul condominio e inquilino In base a quale legge l’amministratore può chiedere al proprietario dell’immobile i dati personali dell’inquilino? Fortuna Pesce Cerveteri (RM) L’art. 10 della legge n. 220/2012 (Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici) ha integrato le attribuzioni dell’amministratore previste dall’art. 1130 c.c. prevedendo al punto 6) l’obbligo di curare la tenuta del “registro di anagrafe condominiale” contenente sia le generalità dei singoli proprietari delle unità immobiliari, sia “dei titolari di diritti di godimento” (ovvero gli inquilini). Ogni variazione deve essere comunicata all’amministratore entro sessanta giorni in forma scritta. Riscaldamento autonomo e tubi di scarico Sono proprietario di un alloggio all’ultimo piano, di tre fuori terra, in un condominio di 14 unità abitative in provincia di Savona. A seguito di distacco dal riscaldamento centralizzato, regolarmente deliberato, i condomini in ordine sparso e senza alcuna autorizzazione comunale (silente l’amministratore) hanno scelto di applicare caldaie a gas, stufe, climatizzatori o quant’altro. Il sottoscritto ha optato, nel 2003, per l’installazione di una caldaia a gas incassata, con tubo di scarico fumi, sporgente da filo parete di 20 cm. Oggi il Comune comunica a me e a pochi altri, con raccomandata AR, che a seguito di sopralluogo, in data 3 settembre 2012 ha constatato che sulle facciate del fabbricato sono visibili scarichi di calderine a gas in contrasto con quanto prevede il regolamento edilizio, in quanto onere di manutenzione straordinaria in assenza di SCIA e che mi saranno applicate le sanzioni amministrative previste (1.000 euro). A parte il fatto che coloro i quali hanno canalizzato i fumi fino al tetto non abbiano ricevuto alcun avviso, il sottoscritto chiede se non siano riscontrabili responsabilità anche da parte del nuovo amministratore in carica da appena 18 mesi. Giovanni Paltro Baldissero Torinese (TO) Nei confronti dell’amministratore non è da individuare alcuna responsabilità in quanto i condomini hanno fatto uso della parte comune (facciata dell’edificio) consentita dall’art. 1102 c.c. anche senza necessità di una preventiva autorizzazione assembleare o dell’amministratore. Occorre verificare le disposizioni del vigente regolamento edilizio locale in quanto di recente una nuova riformulazione dell’art.5 comma 9 del DPR n. 412/1993 non consente più ai regolamenti edilizi di vietare gli scarichi a parete. Va comunque verificata la necessità o meno della SCIA per tale tipo di intervento. Delibere con le nuove regole Può essere approvata a marzo una delibera per la realizzazione di 30 cantine sotto il piano pilotis con decorrenza 18 giugno 2013, data dell’entrata in vigore del nuovo regolamento condominiale? Una volta approvata la realizzazione delle citate cantine (con gli 800 millesimi previsti) è da considerare automatico anche il cambio di destinazione d’uso? Se dei condomini non possono sostenere le spese e rinunciano momentaneamente alle cantine, può provvedere alle spese, in vece loro, uno o più condomini o deve per forza farsene carico tutta la maggioranza che ha approvato l’opera, fermo restando il diritto dei rinunciatari di chiederne l’attribuzione in qualsiasi momento naturalmente con tutte le disposizioni previste anche per loro? Vittorio Moro – Cagliari La trasformazione del piano pilotis in cantine individuali prevede prelimina rmente un benesta re dell’Amministrazione comunale competente secondo le locali norme edilizie. La delibera assembleare con la maggioranza prevista dall’art. 1117 ter della nuova normativa (quattro quinti dei partecipanti al condominio e del valore millesimale dell’edificio) potrà essere adottata soltanto dal prossimo 18 giugno in poi. Si tratta di atti di compravendita che dovranno essere sottoscritti con rogito notarile da chi è disponibile ad acquisire la proprietà individuale. Le scelte del costruttore e condominio Nel condominio in cui abito, dove sono proprietario di un alloggio e di un box, l’imprenditore ha venduto ad un comproprietario tre superfici (coperture) di box (di proprietà di altrettanti condomini) contigue alle superfici di due box di proprietà di detto condomino, il quale ha così realizzato un’unica terrazza, con esclusione delle superfici del mio box e di quello adiacente, che secondo detto imprenditore, sono da considerarsi parti comuni. Atteso che nel regolamento condominiale non vi è alcuna precisazione, la mia domanda è: le superfici dei box contigui in ambito condominiale sono da considerarsi parti comuni? Oppure l’imprenditore può a sua discrezione venderne alcune in proprietà esclusiva? Antonio Ciorlieri Rondissone (TO) Il quesito non consente di valutare le reali situazioni proprietarie tenuto conto che è possibile alienare soltanto le unità immobiliari che risultano da regolare atto registrato alla Conservatoria, mentre le parti comuni sono evidenziate all’art. 1117 c.c. con le eventuali indicazione del regolamento condominiale. Obbligo della contabilizzazione del calore Vorrei conoscere se c’è o meno obbligatorietà di installazione della contabilizzazione del calore e termoregolazione individuale in un condominio di Roma con riscaldamento centralizzato, potenza della caldaia di circa 130 kW, anno di costruzione dell’immobile 1967. Quali sono le norme vigenti sull’impianto di riscaldamento? Eliseo Morini – Roma La Regione Lazio ha fissato al 31 dicembre 2015 l’obbligo di installare il sistema di contabilizzazione del calore negli impianti di riscaldamento centralizzati (legge 24/12/2010, n. 9, art. 41) e la Comunità europea nella recente direttiva 2012/27/UE ha stabilito la scadenza del 31 dicembre 2016 per favorire il contenimento energetico nell’Unione. Il computo delle “teste” in assemblea Un condominio è composto da 130 abitazioni (m/m 738,08), 18 negozi ed ex garage (m/m 256,99) ed un locale condominiale (m/m 4,93), per un totale di m/m 1.000. Un condomino proprietario dell’alloggio in cui abita (m/m 10,02) è anche proprietario di 8 negozi circostanti (m/m 41,80), per cui quando è presente in assemblea vi partecipa con un totale di m/m 51,02. Tale condomino in assemblea viene conteggiato dall’amministratore per una unità presente anziché per 9 unità e, ciò facendo, diminuisce il numero dei presenti partecipanti all’assemblea, cosa molto importante ai fini del calcolo delle “teste” presenti con riferimento al “quorum costitutivo” in seconda convocazione. Lo stesso criterio lo applica per altri 3 condomini proprietari di due alloggi attigui. Desidero sapere se tale modalità applicata dall’amministratore è corretta, poiché il più delle volte l’assemblea non si è costituita per il numero di teste mancanti, pur essendo stato raggiunto e superato il prescritto requisito di 1/3 del valore dell’edificio. Giuseppe Mignola – Napoli L’amministratore ha bene interpretato la norma del codice civile (art. 1136) il cui riferimento personale sono i partecipanti al condominio o gli intervenuti in assemblea che vanno individualmente considerati anche se portatori di una somma di millesimi di proprietà. Si tratta di un concetto de- mocratico molto importante (utilizzato anche in altre legislazioni europee) in quanto la doppia maggioranza (personale e di valore espresso in millesimi) evita un condizionamento a favore di chi ha più unità immobiliari o più millesimi. Terrazzo di uso esclusivo Amministro un edificio di venti unità immobiliari e durante l’inverno si sono manifestate infiltrazioni nell’appartamento sottostante ad un terrazzo di proprietà esclusiva dell’appartamento situato all’attico. E’ stata ora effettuata una impermeabilizzazione e per quanto riguarda la ripartizione della spesa relativa l’assemblea ha manifestato perplessità sull’applicazione dell’art. 1126 c.c. che credo non sia stato modificato dalla recente riforma. Come debbo utilizzare i millesimi dei rispettivi proprietari coperti per venire incontro a queste richieste? Qual’è l’interpretazione corretta dell’articolo in questione? E’ possibile comprendere nel riparto anche il ripristino del soffitto sottostante deteriorato dalle infiltrazioni? Franca Sacchi - Roma Una sentenza del Tribunale di Bologna (Sez. I 27 novembre 2001, n. 3343) ha dato risposta al quesito che spesso si ripropone in questi casi: la ripartizione deve essere effettuata considerando interamente i millesimi delle unità immobiliari comunque “coperte” dal terrazzo esclusivo (anche parzialmente) in quanto il codice civile considera quale “porzione di piano” ogni singola unità. Gli oneri per “risarcimento danni” all’appartamento sottostante vanno compresi nella spesa complessiva da ripartire. LA RIFORMA DEL CONDOMINIO E LE PERPLESSITA’ DEGLI AMMINISTRATORI ultimo articolo della cosiddetta “riforma del condominio” ha previsto l’entrata in vigore della nuova normativa entro sei mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge n. 220/2012, cioè il 18 giugno 2013. In questo periodo di attesa dell’applicazione concreta della nuova legge, molti dubbi interpretativi sono stati sollevati dagli operatori del settore. Se da un lato c’è attesa, quindi, sulle prime decisione dei giudici che comunque avverranno dopo giugno, già si parla di nuove iniziative legislative di modifica alla nuova normativa che appare alquanto raffazzonata. La nuova disciplina ha recepito molte indicazioni già fornite dalla giurisprudenza, nel corso degli anni, a cominciare dalla tenuta di un registro di anagrafe condominiale non solo per rendere possibile un corretto recupero delle quote insolute ma anche per consentire la regolare convocazione degli aventi diritto in sede assem- L’ bleare; confermato anche l’obbligo dell’apertura di uno specifico conto corrente postale o bancario intestato al condominio sul quale far transitare le somme ricevute ed erogate a qualsiasi titolo e l’obbligo di consentire ai condomini di prendere visione di tutta la documentazione condominale e di ottenerne copia previo rimborso delle spese relative. Le critiche maggiori, invece, degli amministratori si sono concentrate, finora, sugli artt. 1129 (Nomina, revoca ed obblighi dell’amministratore) e 1130 (attribuzioni dell’amministratore). La norma prevede: 1) contestualmente all’accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell’incarico l’amministratore comunica i propri dati anagrafici, il codice fiscale, ecc.; 2) l’amministratore all’accettazione della nomina e del suo rinnovo deve specificare analiticamente l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta; 3) l’incarico ha la durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata; 4) alla cessazione dell’incarico l’amministratore è tenuto alla consegna della documentazione in suo possesso e ad eseguire “attività urgenti” senza diritto a ulteriori compensi; 5) l’amministratore è obbligato ad agire per il recupero delle morosità entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, fatta salva la specifica dispensa deliberata dall’assemblea; 6) ogni condomino può richiedere una attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso. Non sembra ipotizzabile - questa una delle critiche - che la nomina dell’amministratore da parte dell’assemblea senza preventiva conoscenza del compenso richiesto dal candidato amministratore. Inoltre non è indicato a chi eventualmente il “nominato” amministratore debba comunicare sia l’accettazione della nomina sia i propri dati anagrafici ed il codice fiscale (a tutti i condomini? all’amministratore uscente che potrebbe essere a lui sconosciuto?). Ed ancora: in caso di rinnovo del mandato i suoi dati anagrafici sono già noti al condominio. In ordine alla durata del man- dato, l’interpretazione più accreditata degli addetti ai lavori è quella di un rinnovo tacito di anno in anno se le condizioni restano invariate (il compenso) e fino a quando non viene presentata richiesta di sostituzione dell’amministratore o di dimissioni dello stesso. Le “attività urgenti” non retribuite, a seguito di sostituzione nell’incarico, dovranno essere ratificate dall’assemblea e potrebbero richiedere anticipazioni di fondi che l’amministratore sostituito non potrebbe effettuare. In merito all’obbligo ad agire per il recupero delle morosità dei condomini (punto 5) l’assemblea può dispensare l’amministratore ma non è precisata la necessaria maggioranza assembleare richiesta al riguardo. Per fornire l’attestazione relativa allo stato dei pagamenti (punto 6) è indispensabile, infine, che l’amministratore deve annotare sul registro di contabilità i movimenti di entrata e di uscita da annotare entro trenta giorni da quello dell’effettuazione. 53-54 quesiti immobili:43_44_Quesiti immobili_OTT_06 29-03-2013 11:30 Pagina 53 53 Aprile 2013 GLI ESPERTI RISPON DONO IMMOBILI a cura di ANDREA SABINO Cedolare secca e contenuti del contratto Quale locatore, devo rinnovare un contratto. Vorrei optare per la cedolare secca. Se ho ben capito, non posso applicare Istat e l’aumento per interessi legali su spese straordinarie, considerato che l’affitto è basso. Posso sempre, con la cedolare secca, prevedere nel contratto una cauzione infruttifera, il costo dell’assicurazione immobile e costo amministratore, oltre alle spese condominiali a carico del conduttore? Piera Lanterna Marcignago (PV) A parte la rinuncia all’aggiornamento del canone, l’opzione per la cedolare secca non comporta altri limiti alla libertà negoziale delle parti. Ciò non toglie, però, che occorre sempre prestare attenzione alle clausole che si inseriscono. Infatti, se è legittimo, ad esempio, dal punto di vista civilistico, prevedere ad esclusivo carico del conduttore il pagamento degli oneri condominiali in un contratto di tipo libero (4+4), così non è per i contratti concordati (3+2), per i quali, invece, occorre far riferimento – in materia di riparto di spese tra locatore e conduttore – a quanto previsto dal D.M. 30.12.’02, allegato “G”. La Sig.ra Lanterna nulla ci dice circa il tipo di contratto che vuole stipulare, sicché, da questo punto di vista, purtroppo non possiamo aiutarla. Nuova legge sul condominio e comunione La legge n. 220 dell’11 dicembre 2012 si applica solamente al condominio oppure anche alla comunione? Emanuele Guida – Roma La legge n. 220/’12 si applica esclusivamente agli edifici in condominio e ai complessi immobiliari composti da più edifici o comunque da più unità immobiliari (i cosiddetti supercondominii). Spese straordinarie e inquilino L’affittuario di un’abitazione deve provvedere a sue spese alla riparazione di una caldaia che ha subito un danno di circa 150 euro a causa di un temporale, o la spesa è a carico del proprietario, trattandosi di spesa straordinaria? Paolo Monaco – Lecce La spesa in questione è di competenza del locatore non trattandosi – per quanto è dato evincere dal quesito – di esborso riconducibile all’ordinaria manutenzione dell’impianto. Questo, salvo diversa disposizione contenuta nel contratto di locazione, e sempreché il guasto non sia occorso per causa riconducibile al conduttore (il che potrebbe accadere, ad esempio, se quest’ultimo avesse rimosso una pensilina che protegge la caldaia dagli agenti atmosferici). Area destinata a parcheggio inutilizzata Un lotto di terreno è stato destinato nel 1974, sul P.R.G., ad area parcheggio. Detto P.R.G. è scaduto nel 1994, né è stato confermato o aggiornato né si è provveduto all’uso del terreno per parcheggio. Sono trascorsi circa 20 anni dal 1994. Può il proprietario richiedere al comune l’indennizzo o il danno provocato, essendo il terreno lasciato abbandonato definito a “verde privato” con alberi di olivo ed altri alberi ad alto fusto? Esiste qualche legge in materia urbanistica che va osservata da una amministrazione pubblica, o si è costretti a subire? Angelo Lauricella Ravanusa (AG) Purtroppo il lettore non ci fornisce i dettagli necessari sulla questione di interesse, al punto che la domanda ci risulta confusa. Possiamo comunque rispondere, in linea generale, che un privato che ritiene di aver subito un pregiudizio da parte della pubblica amministrazione non è costretto affatto “a subire”, avendo la possibilità di rivolgersi all’autorità giudiziaria per far valere i suoi diritti. Ci sono però dei tempi da rispettare. Tempi che – per quanto ci è dato di capire leggendo il quesito – sono stati, nel caso di specie, ampiamente superati. Pulizie a turno effettuate dagli inquilini Siamo quattro pensionati ed abitiamo in un piccolo edificio composto da 5 piccoli appartamenti. Essendo la nostra situazione economica un po’ disagiata e al fine di risparmiare soldi, per la pulizia delle scale abbiamo deciso di provvedervi personalmente, facendo il lavoro a turno. Vorremmo sapere se il locatore può inserire nel contratto di locazione, una dichiarazione, una clausola che lo esonera da ogni respon- sabilità nel caso di un eventuale incidente quando facciamo la pulizia. Se la risposta è positiva, ci potrebbe indicare come bisognerebbe essere formulata la clausola o la dichiarazione? Giovannni Acunzo Ercolano (NA) Acconsentire ad un’operazione del genere da parte del proprietario di un edificio è comunque rischioso. Per tacer d’altro, questi potrebbe, ad esempio, essere considerato da qualche giudice alla stregua di un datore di lavoro, con tutte le responsabilità che da ciò conseguono, (tra l’altro: assenza di un’assicurazione in caso di eventuali infortuni). Ciò posto, se proprio vogliamo ipotizzare un accordo per regolare quanto ci viene richiesto – ferme le perplessità di cui sopra – si può pensare ad una pattuizione del seguente tenore: “Le pulizie delle parti comuni dell’edificio in cui sono ricompresi gli immobili locati verranno svolte – così come da loro richiesta – a cura e spese degli stessi conduttori i quali, firmando la presente pattuizione, sollevano il locatore da ogni responsabilità al riguardo”. Locazione commerciale transitoria Scrivo in merito alla stipula di un contratto di locazione commerciale, avente ad oggetto attività ricreative, culturali e scolastiche (nello specifico, scuola di danza). Le due parti (locatore e conduttore) vorrebbero optare, per ragioni proprie, per un contratto transitorio (nel loro caso un anno). La mia domanda è: la scuola di danza può essere considerata attività transitoria? Se la stipula di tale contratto è possibile, cosa bisogna allegare per sostenere la “transitorietà” dell’attività? Infine, questo tipo di contratto può essere rinnovato, anno per anno? Celestino Bufalo Scafati (SA) La norma che disciplina le locazioni transitorie per l’uso diverso dall’abitativo è l’art. 27, quinto comma, della legge 392/’78, a mente del quale il contratto di locazione può essere stipulato per un periodo più breve (dei classici 6 anni + 6, o 9 anni + 9), qualora l’attività esercitata o da esercitare nell’immobile abbia, “per sua natura”, carattere transitorio. L’attività di cui al quesito non ha - a nostro avviso - queste caratteristiche, ma anche volendo forzare la lettura del dato normativo, il rinnovo di anno in anno che si propone contraddice la transitorietà e spazza via qualsiasi dubbio al riguardo. Comodato gratuito e successione I miei genitori, da circa 30 anni, hanno concesso verbalmente a mio fratello, in uso gratuito, un appartamento di loro proprietà acquistato dopo il matrimonio (sono in comunione di beni). Quali potrebbero essere i miei diritti da far valere nel momento della successione (anche riferita alla perdita di uno solo dei miei genitori) per poter recuperare tale situazione pregressa (cioè l’occupazione dell’immobile da parte di mio fratello)? La fattispecie potrà essere considerata come “donazione indiretta” e di conseguenza chiedere che venga inserita nella ”collazione ereditaria”? Vi sono dei tempi di prescrizione per tali richieste (legge 80/2005). Quali percentuali saranno attribuite pro quota a tutti gli eredi? Mario Rizzi – Bari Secondo la giurisprudenza non è qualificabile come donazione soggetta a collazione il godimento, a titolo gratuito, di un immobile concesso durante la propria vita dal defunto a uno degli eredi (Cass. n. 24866 del 23.11.’06). Ciò posto, rimane dunque solo da dire, in riferimento al quesito postoci, che, nella specie, la ripartizione fra gli eredi dell’asse ereditario (ipotizzando – come ci sembra di aver capito – la morte di un solo genitore e l’esistenza in vita di due figli, e sempreché il defunto non abbia fatto testamento) avverrà secondo la seguen- ☞ DIRITTO DI AGENZIA E CONCLUSIONE DELL’AFFARE o sottoscritto una proposta di vendita con un agente immobiliare il quale il giorno stesso della scadenza del mandato mi ha comunicato che aveva ricevuto una proposta conforme alle mie richieste. Io – che nel frattempo avevo per mio conto trovato un acquirente – gli ho detto che non mi interessava. Adesso mi ha scritto l’avvocato dell’agente il quale afferma che comunque devo riconoscere al suo cliente la provvigione. Ha ragione? A.B. - L’Aquila H In risposta al quesito, segnaliamo il contenuto di due pronunce dalla Cassazione attinenti al caso in oggetto, salvo formulare, di seguito, alcune considerazioni di sintesi. 1) Secondo Cass. sent. n. 9904 del 6 ottobre 1998, "Colui che dà incarico ad un mediatore è libero di concludere o meno l'affare, e poiché la provvigione spetta al mediatore solo in caso di conclusione dell'affare stesso, ne deriva che di nulla può dolersi il mediatore se il committen- te, avvalendosi nel suo libero apprezzamento della facoltà che la legge gli attribuisce, non addivenga a detta conclusione, avendo egli solo diritto, in tal caso, al rimborso delle spese ai sensi dell'art. 1756 cod. civ.". 2) Per Cass. sent. n. 7273 del 1° giugno 2000, "In tema di contratto di mediazione per un tempo prestabilito, la parte che conferisce l'incarico può impegnarsi a non concludere l'affare se non per mezzo del mediatore e a pagare la provvigione anche se durante il periodo di mandato rinunci a vendere alle condizioni stabilite. In tal caso perché sorga il diritto alla mediazione occorre che la comunicazione del mediatore di aver trovato persona interessata a concludere il contratto pervenga alla parte prima che il termine di efficacia del contratto di mediazione scada." Alla luce di quanto sopra espresso, pertanto, è possibile trarre le seguenti conclusioni: a) sotto un profilo più generale, con riferimento alla massima indicata sub 1, merita di essere ribadito che la struttura "naturale" del contratto di mediazione è tale per cui la parte che conferisce l'incarico di vendita non è poi obbligata a concludere l'affare propostole dall'agenzia, pur se esso risulti del tutto conforme alle richieste originariamente avanzate. A tale libertà, peraltro, il cliente può convenzionalmente rinunciare concordando - all'atto della stipulazione dell'incarico di mediazione ed in deroga al disposto dell'art. 1755 - l'obbligo di corresponsione della provvigione indipendentemente dalla conclusione dell'affare e per effetto della semplice acquisizione, da parte del mediatore, di un offerta omogenea a quella indicatagli. (si parla, in tal caso, di mediazione ati- pica); b) nello specifico, se l'incarico di vendita di cui trattasi aveva un termine di durata, deve conseguentemente ritenersi che ogni proposta d'acquisto pervenuta nelle forme di legge - e cioè con atto recante la sottoscrizione autografa del proponente - oltre tale termine sia comunque tardiva e non idonea ad impegnare la lettrice alla conclusione del contratto preliminare di vendita. Bisognerà pertanto valutare in concreto il tipo di incarico conferito all'agenzia e trarre le debite considerazioni secondo i seguenti criteri: - se l'incarico integrava una mediazione c.d. atipica, allora il vincolo ad accettare una proposta conforme potrà impegnare il proprietario solo laddove tale proposta sia tempestivamente arrivata al suo indirizzo con la sottoscrizione autografa del proponente, non bastando una generica comunicazione verbale circa l'avvenuto reperimento di un cliente interessato all'acquisto; - se, invece, l'incarico di mediazione non conteneva clausole idonee ad obbligare l'incaricante ad accettare proposte conformi (mediazione tipica), il problema viene meno sin dall'origine, stante la libertà di scelta del venditore se dare corso o meno alla segnalazione. Ovviamente - ma questo non è il caso del nostro lettore, almeno per quanto ci è dato capire laddove ci si volesse comunque avvalere della segnalazione fornita dall'intermediario, pur se giunta a conoscenza oltre il termine di scadenza dell'incarico, si dovrà allora corrispondere al mediatore la provvigione di legge per aver dimostrato, nei fatti, di volere valorizzare l'intermediazione utilizzandone gli effetti utili (cfr., in tal senso, Cass. n. 5762 dell’11.4.’03) 53-54 quesiti immobili:43_44_Quesiti immobili_OTT_06 29-03-2013 11:32 Pagina 54 54 Aprile 2013 GLI ESPERTI RISPON DONO ☞ te proporzione: 1/3 al coniuge superstite, 2/3 ai figli. Istat: il mese di riferimento per le locazioni Dal 1° gennaio 2011 ho stipulato un contratto di locazione (libero) ad uso abitazione principale con un canone mensile di 250 euro. Nel contratto è scritto che all’inizio del terzo anno (cioè da gennaio 2013) partono gli aumenti Istat al 100%. Vi chiedo: quale deve essere il mese di riferimento per gli aumenti? In verità ho tenuto conto dell’indice Istat di dicembre 2012. Ho sbagliato? Antonia MInervini Molfetta (BA) Per rispondere correttamente alla domanda occorrerebbe conoscere il contratto, così da verificare cosa sia stato scritto. Limitandoci alle poche informazioni a nostra disposizione, l’aggiornamento sembra doversi operare con riguardo all’indice di gennaio 2013 e non di dicembre 2012. Comunque non è un gran problema. Si tratta di piccoli scostamenti (2,4%, invece che 2,2%) che possono essere scontati sul pagamento del prossimo canone, così da riportare la pigione in linea con aggiornamento previsto per il periodo di interesse. Oneri di urbanizzazione errati Nell’ottobre 2010 abbiamo pagato gli oneri di urbanizzazione per ristrutturazione al comune di competenza. Il tecnico incaricato dei lavori non si è accorto che il conteggio degli oneri effettuato dal comune era errato (eccessivo per un importo di circa 11.000 euro). Siamo venuti a conoscenza dell’errore solo quando abbiamo dato l’incarico dei lavori di ristrutturazione ad un nuovo professionista nel maggio 2012. Il tecnico del comune ha ammesso l’errore, ma non sa come restituire tale importo. Per diminuire la cifra che il comune deve restituire ha anche sostenuto che, visti alcuni problemi sorti in fase di esecuzione dei lavoro, il comune avrebbe potuto calcolare gli oneri non come ristrutturazione ma come nuova costruzione. Quale iter un privato deve seguire quando una pubblica amministrazione gli deve dei soldi? Dobbiamo sostenere ulteriori spese instaurando una causa legale? Il tecnico che non si è accorto dell’errore può essere in qualche modo ritenuto responsabile? Milena Lorenzi Busto Arsizio (VA) In verità ciò che è successo al nostro lettore avviene abbastanza di frequente. Al punto, che ormai presso la maggior parte degli sportelli comunali sono presenti dei moduli da compilare per richiedere il rimborso di quanto versato in eccesso. Nella domanda bisogna indicare i motivi su cui la richiesta si fonda. Ad essa occorre anche allegare la documentazione che confermi l’avvenuto indebito esborso. Naturalmente ove non si riceva soddisfazione, non resta altro da fare che ricorrere all’autorità giudiziaria. Il diritto si prescrive entro 10 anni dalla data del versamento. Quanto ad eventuali responsabilità dell’originario tecnico, non possiamo esprimerci al riguardo non conoscendo, nel dettaglio, la questione. In ogni caso la prima cosa da fare è presentare l’istanza di cui abbiamo detto. Magari tutto si risolve senza il ricorso ad avvocati e carte bollate. Eredità e immobile in comodato I miei genitori sono proprietari in comunione di beni di due immobili, uno adibito ad abitazione principale, l’altro concesso in uso gratuito, senza canone, a mia sorella. Venendo a mancare uno dei miei genitori, senza lasciare testamento, la successione: cadrà sul 100% degli immobili oppure sul 50%? Quale quota spetta rispettivamente agli eredi (coniuge superstite più due figli)? Silvana Pastore – Bari La successione riguarderà l’intero asse ereditario e la ripartizione fra gli eredi avverrà secondo la seguente proporzione: 1/3 al coniuge superstite, 2/3 ai figli. Acquisto con scrittura privata Nell’anno 1987 ho comprato la casa dei miei genitori pagando le quote spettanti ai miei cinque fratelli con scrittura privata. Purtroppo, per ragioni più che altro economiche, non ho provveduto a regolarizzare quanto sopra. Se oggi volessi cedere questa casa a miei due figli come potrei fare? Antonio Vecchiano Nola (NA) Per rendere opponibile a terzi la cessione iniziale del bene il lettore dovrà recarsi dal notaio, insieme alle parti originarie e stipulare la compravendita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Nel caso in cui qualcuno degli interessati si rifiuti di rogitare, non vi sarà altra soluzione che ricorrere alle vie legali chiedendo l’accertamento, in giudizio, della sottoscrizione della scrittura privata in questione, di modo che tale scrittura possa, senza problemi, essere trascritta nei pubblici registri. Denuncia di acquisto ai fini Imu Mia figlia, nubile e a carico dei genitori, dal gennaio 2013 ha comprato una casa in provincia di Viterbo dove andrà ad abitare godendo delle agevolazioni riguardanti l’abitazione principale. Ai fini Imu deve fare denuncia di acquisto al Comune dove si trasferirà? Lei non è proprietaria di altri immobili. Pietro Paesano – Paceco (TP) No, non occorre, giacché il Comune acquisisce l’informazione in questione direttamente dagli archivi informatici del Catasto. Ricordiamo che per godere delle agevolazioni prima casa occorre che vi si abbia la residenza e la dimora. Ricostruzione di parte comune di immobile Un fabbricato privato adibito a stalla e fienile, diviso a metà tra due proprietari in parti uguali, ha il tetto sorretto da una trave principale che è in comunione tra i due proprietari. Causa neve e causa usura (il fabbricato risale al 1600) a febbraio di quest’anno è crollato il tetto per il cedimento della trave principale. Questo fabbricato è sito a 6-7 metri dalla mia abitazione (seconda casa utilizzata durante l’estate per vacanze estive). Vi chiedo: se voglio ricostruire il tetto dalla mia parte, l’altro proprietario è obbligato a farlo altrettanto dalla sua parte dividendo le spese? Mario Parazza – Bologna A nostro avviso, nel caso di specie, si devono applicare le norme sul condominio, trattandosi – sulla base di quanto ci è dato sapere – di ipotesi sussumibile in quella particolare fattispecie che dottrina e giurisprudenza qualificano come “condominio minimo”, cioè composto da due soli condòmini. Il lettore dovrà allora, ritualmente convocare un’assemblea, e porre all’ordine del giorno il da farsi in relazione al tetto rovinosamente crollato (cfr., fra le altre, Cass. sent. n. 5298 del 29.5.’98). Ove non si raggiunga un accordo sul punto, sarà in facoltà del lettore ricorrere al giudice, il quale potrà nominare un amministratore giudiziario per l’esecuzione delle opere manutentive straordinarie ed urgenti, utili a far tornare agibile l’immobile in questione. Palestra e indennità di avviamento Ho in affitto una palestra. Il proprietario mi ha inviato più di un anno fa la disdetta del contratto e visto che gli affari non vanno granché bene ho deciso di andarmene e di non rinegoziare un nuovo contratto. Vorrei sapere, però, se ho diritto o meno all’indennità di avviamento. A.S. - Roma Sì, il diritto sussiste.. La Cassazione ha così statuito: “L’attività di palestra sportiva esercitata a fini di lucro e con gestione a struttura imprenditoriale, con pagamento da parte degli iscritti di quote mensili a titolo di corrispettivo del servizio reso a loro favore, integra attività commerciale, rientrante nella previsione dell’art. 27 della legge 27 luglio 1978 n. 392”. Ne consegue che “al conduttore di un immobile adibito alla suddetta attività esercitata in forma di impresa spetta, alla cessazione del rapporto, l’indennità di avviamento”. Restituzione canone in eccesso Sono inquilino di un locale adibito a ristorante. Ogni mese pago il canone così come previsto nel contratto di locazione più una somma in nero (in genere con assegno). Ora, per via della crisi, vorrei versare al proprietario solo quanto previsto in contratto. Lo posso fare? Biagio Loris - Firenze L’art. 79 della legge 392 del 1978 (abrogato, limitatamente alle locazioni abitative, dall’art. 14, comma 4, della L. 9 dicembre 1998, n. 431, ma tuttora in vigore per le locazioni commerciali) commina la nullità di ogni pattuizione diretta ad attribuire al locatore un canone maggiore rispetto a quello stabilito pattiziamente dalle parti ovvero ad attribuire allo stesso altro vantaggio in contrasto con le disposizioni di legge. In più dispone che il conduttore, con azione proponibile fino a sei mesi dopo la riconsegna dell’immobile locato, può ripetere le somme sotto qualsiasi forma corrisposte in violazione dei divieti e dei limiti previsti dalla legge. Venendo al caso di specie, pertanto, il nostro lettore non solo ha tutto il diritto di corrispondere solo la somma prevista in contratto, ma ha anche la possibilità di richiedere la restituzione di quanto versato (peraltro con assegno e dunque facilmente dimostrabile) in eccesso. È in edicola la nuova edizione! La guida più completa e aggiornata su una materia sempre più complessa. • Nuove norme • Nuovi adempimenti • Le regole più recenti sulle tecnologie nel condominio Necessaria ai condomini per sapere i loro diritti e come farli valere. Indispensabile per gli amministratori di condominio. euro 9,90 I MANUALI DI LEGGI ILLUSTRATE NON DELUDONO MAI: SONO AUTOREVOLI, FACILI DA CAPIRE, ECONOMICI. Per informazioni chiama il numero verde Martedì e Giovedì dalle 10 alle 15 55 - istat:47_Istat_OTT_06 29-03-2013 11:33 Pagina 55 55 Aprile 2013 ISTAT - COSTO DELLA VITA INDICI ISTAT PER L’AGGIORNAMENTO DEGLI AFFITTI on l’aggravarsi della crisi economica scende anche l’inflazione. Quella registrata nel mese di febbraio è dell’1,8%, rispetto al 2,2% dello stesso mese dell’anno precedente. Questi dati, ufficializzati dall’Istat, sono quelli utili per l’aggiornamento dei canoni derivanti da contratti liberi per le abitazioni (non interessano coloro che hanno applicato per il pagamento delle tasse la cedolare secca) e per l’adeguamento degli affitti commerciali. Come è noto esistono più indici: c’è l’indice Istat che indica il costo della vita per la collettività nazionale, ed è quello che viene per lo più comunicato dai mass-media (giornali e televisione); invece, per l’adeguamento dei canoni di affitto, l’indice da prendere in considerazione è il cosiddetto “indice del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati”. C Risultato di questa assurda duplicazione è che spesso si registrano differenze tra i due indici (poiché diversi sono i beni presi in considerazione per stabilire l’aumento dei prezzi). La variazione dell’indice del costo della vita, applicabile ai canoni d’affitto, registrata a febbraio 2013 (Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2013), è il seguente: ● VARIAZIONE COSTO DELLA VITA DA FEBBRAIO 2012 A FEBBRAIO 2013: +1,8 % (ridotto al 75%: +1,35 %). ● VARIAZIONE COSTO DELLA VITA DA FEBBRAIO 2011 A FEBBRAIO 2013: +5,1% (ridotto al 75%: +3,825%). Riepiloghiamo, infine, le variazioni ISTAT dei mesi precedenti (già ridotte al 75% e quindi immediatamente utilizzabili). Mese MARZO 2012 APRILE 2012 MAGGIO 2012 GIUGNO 2012 LUGLIO 2012 AGOSTO 2012 SETTEMBRE 2012 OTTOBRE 2012 NOVEMBRE 2012 DICEMBRE 2012 GENNAIO 2013 FEBBRAIO 2013 variaz. annuale variaz. biennale + 2,4% + 2,4% + 2,25% + 2,325% + 2,175% + 2,325% + 2,325% + 2,025% + 1,8% + 1,8% + 1,65% + 1,35% + 4,35% + 4,425% + 4,35% + 4,5% + 4,275% + 4,425% + 4,65% + 4,5% + 4,275% + 4,275% + 4,05% + 3,825% MODELLO PER INVIARE I QUESITI A LE LEGGI ILLUSTRATE ANCHE VIA FAX Settore (*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LE LEGGI ILLUSTRATE Abbonatevi a “leggi illustrate” L'abbonamento annuo costa € 39 Abbonandovi, riceverete gratuitamente i due supplementi di carattere fiscale che verranno pubblicati durante il corso dell’abbonamento: “L’agenda del contribuente” e “Compiliamo insieme il Modello Unico”. Per abbonarvi effettuate versamento sul c.c.p. n. 61277646 intestato a: Lettere in redazione I.D.I. S.r.l. Data ............................ 00141 Roma Via Val Trompia, 136 SCRIVERE A MACCHINA O IN STAMPATELLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . indicando la causale oppure inviate vaglia postale (sempre indicando la causale) intestato a: I.D.I. S.r.l. 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Martedì e Giovedì dalle 10 alle 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PERIODICO MENSILE Spedizione in abbonamento postale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Direttore responsabile Mario Spreafico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DATI DEL LETTORE Nome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cognome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Via (o Piazza) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . Cap. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Città . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (. . . . . . . . . . . .) E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ai sensi della Legge 675/96, acconsento al trattamento dei miei dati personali. Firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (*) Indicare se: Fisco - Casa - Condominio - Previdenza - Lavoro LE REGOLE DA SEGUIRE PER FORMULARE IL QUESITO Invitiamo i lettori a rispettare, nella formulazione dei quesiti, queste regole: • E' possibile inviare un solo quesito per volta, rispettando la massima sinteticità e chiarezza espositiva. E’ preferibile evitare saluti, ringraziamenti e altre formule di rito o particolari non utili alla comprensione del problema. • Le domande dovranno essere scritte a macchina o in stampatello utilizzando lo spazio tratteggiato. Il lettore dovrà indicare anche il proprio nome, cognome e l'indirizzo com- pleto. Ai sensi della Legge 675/96 dovrà acconsentire, firmando di proprio pugno, al trattamento dei dati personali. • Se nella domanda il lettore cita articoli apparsi su "Le Leggi Illustrate" è opportuno indicarne in modo completo gli estremi e, possibilmente, allegarne una fotocopia. • Nel rispondere si darà precedenza ai quesiti che rivestono un interesse di carattere generale. I nostri consulenti non possono rispondere privatamente ai quesiti. Inutile inviare denaro. Direzione e Redazione: Via Val Trompia, 136 00141 Roma - Tel. 06.3201502-3214606 (Fax) www.leggiillustrate.it E-mail: [email protected] Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 17630 del 31 marzo 1979 Stampa: Arti Grafiche Boccia Via Tiberio Claudio Felice, 7 - 84131 Salerno Distributore per l'Italia e per l'estero: Press-Di Distribuzione Stampa e Multimedia S.r.l. 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