76 Gc - Comune di Cetona

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76 Gc - Comune di Cetona
COPIA
COMUNE DI CETONA
Provincia di Siena
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 76 del Reg.
OGGETTO: VERIFICA DEI FABBISOGNI DI PERSONALE (ART.
6, C. 1, D.LGS. 30.03.2001, N. 165). ADOZIONE D.O. E
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE ASSUNZIONI 2012-2014 E
DEL RELATIVO PIANO ANNUALE - ANNO 2012.
Data 21-07-2012
L'anno duemiladodici, il giorno 21 del mese di Luglio alle ore 10:00 convocata nelle forme prescritte dalla legge, nella
civica Sede si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Sig. DI MEO FABIO.
Sono presenti i Signori:
COGNOME E NOME
1) DI MEO FABIO
2) FALLERINI CHIARA
3) TOSONI CARLO
4) SPACCAPELI MATTEO
5) BACCELLI MARIO
CARICA
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
PRESENTI
ASSENTI
X
X
X
X
X
Assiste il Segretario Comunale Signor SANCHINI ROBERTO.
Il Presidente, previa verifica che il numero degli intervenuti è sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la
seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
Deliberazione G.C. n. 76 del 21.07.2012
Oggetto: Verifica dei fabbisogni di personale (art. 6, c. 1, D.Lgs. 30.03.2001, n. 165). Adozione
D.O. e Programma Triennale delle Assunzioni 2012-2014 e del relativo Piano annuale - anno
2012.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 6, c. 1. del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, che testualmente recita “Nelle amministrazioni pubbliche
l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche
sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi
fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9.
Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di
vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei
contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini
della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale
su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale. Le amministrazioni pubbliche
curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di
mobilità e di reclutamento del personale”.
Vista la deliberazione G.C. n. 22 del 17/03/2012, con la quale si procedeva alla verifica dei fabbisogni di
personale di cui alla norma richiamata, approvando il Programma Triennale delle Assunzioni 2012-2014 ed
il relativo Piano annuale - anno 2012.
Sottolineato:
- che in tale occasione era stato deciso di improntare la programmazione delle assunzioni al contenimento
della spesa, come del resto imposto dalla legge, nonché alla prudenza, limitando le scelte al breve periodo,
per evitare che le decisioni di questa Amministrazione rivolte ad assicurare la continuità dei servizi finiscano
poi per condizionare o addirittura pregiudicare quelle della futura gestione associata delle funzioni, che in
primo luogo dovrebbero essere indirizzate all’utilizzo più razionale delle risorse umane disponibili;
- che pertanto la scelta era stata di non procedere per il 2012 ad alcuna assunzione a tempo indeterminato,
nonostante i meccanismi di turn-over previsti dalla legge consentissero per quest’anno n. 2 assunzioni in tal
senso, conseguenti alle cessazioni dal servizio avvenute nel 2011 per collocamento a riposo di n. 1
collaboratore tecnico autista scuolabus (inquadramento economico posseduto B7), e di n. 1 agente di polizia
municipale (posizione economica ricoperta C5);
- che dunque il Piano annuale delle assunzioni 2012, come sopra deliberato, si limitava a prevedere solo n. 3
assunzioni a tempo determinato, (n. 1 nell’Area Contabile per mesi 4, n. 1 nell’Area Tecnica per mesi 2,5, n.
1 nell’Area di Vigilanza per mesi 10), fra l’altro presupponendo soluzioni interne per la sostituzione del
collaboratore tecnico autista scuolabus cessato dal servizio nel 2011.
Considerato peraltro che il responsabile dell’Area Tecnica ha fatto ora presente l’esigenza primaria di una
risposta tempestiva e stabile alle esigenze operative determinate dalla suddetta cessazione dal servizio del
collaboratore tecnico autista scuolabus, non più gestibili col solo personale rimasto, come avvenuto sinora, se
non trascurando attività altrettanto indispensabili.
Visto l’art. 1, c. 562, della L. 27.12.2006, n. 296, e successive modifiche ed integrazioni ed in ultimo come
dal D.L. n. 16/12, in base al quale:
- per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, quali il nostro, le spese di personale, al
lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai
rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008;
- gli stessi possono procedere all'assunzione di personale solo nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro
a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale
interessato da processi di stabilizzazione, qui peraltro assente.
Evidenziato:
- che l’ammontare delle spese di personale al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, ammonta per l’anno 2008 ad €.
872.303,06;
- che l’ammontare delle spese di personale, per l’anno 2012, comprensiva delle assunzioni a tempo
determinato (n. 1 nell’Area Contabile per mesi 4, n. 1 nell’Area Tecnica per mesi 2,5, n. 1 nell’Area di
Vigilanza per mesi 10) ammonta ad €. 736.679,10;
- che da ciò consegue un’effettiva disponibilità residua per nuove assunzioni e più in generale ulteriori spese
di personale pari ad €. 135.623,96 a base annua;
- che alla luce di quanto sopra appare evidente che è possibile l’assunzione a tempo indeterminato di un
Collaboratore Tecnico Autista B3, la cui spesa è pari ad €. 28.195,20.
Visto l’art. 76 del D.L. 25.06.2008, n. 112, come modificato dalla legge di conversione 06.08.2008, n. 133.
Visti in particolare, di detto articolo, i commi 6 e 7, secondo cui:
- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludersi in sede di conferenza
unificata, sono definiti parametri e criteri di virtuosità, con correlati obiettivi differenziati di risparmio, tenuto conto
delle dimensioni demografiche degli enti, delle percentuali di incidenza delle spese di personale attualmente esistenti
rispetto alla spesa corrente e dell'andamento di tale tipologia di spesa nel quinquennio precedente. In tale sede sono
altresì definiti:
a) criteri e modalità per estendere la norma anche agli enti non sottoposti al patto di stabilità interno;
b) criteri e parametri - con riferimento agli artt. 90 e 110 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e
considerando in via prioritaria il rapporto tra la popolazione dell'ente ed il numero dei dipendenti in servizio - volti
alla riduzione dell'affidamento di incarichi a soggetti esterni all'ente, con particolare riferimento agli incarichi
dirigenziali e alla fissazione di tetti retributivi non superabili in relazione ai singoli incarichi e di tetti di spesa
complessivi per gli enti;
c) criteri e parametri - considerando quale base di riferimento il rapporto tra numero dei dirigenti e dipendenti in
servizio negli enti - volti alla riduzione dell'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese
correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti
enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa
corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l'onere per le
assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e
del settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50 per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per
intero ai fini del calcolo delle spese di personale previsto dal primo periodo del presente comma. Ai fini del computo
della percentuale di cui al primo periodo si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica
locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che
svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, nè commerciale,
ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di
natura pubblicistica. Ferma restando l'immediata applicazione della disposizione di cui al precedente periodo, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza
unificata, possono essere ridefiniti i criteri di calcolo della spesa di personale per le predette società. La disposizione
di cui al terzo periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari. Per gli enti nei quali l'incidenza
delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 40
per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi
delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste
dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42; in tal caso le disposizioni di cui al secondo
periodo trovano applicazione solo in riferimento alle assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni
in materia di istruzione pubblica e nel settore sociale.
Sottolineato come il Comune di Cetona ha un’incidenza della spesa di personale pari al 33,75% delle spese
correnti.
Visti:
- il comma 28 dell’art. 9 del D.L. 31.03.2010, n. 78, convertito con modificazioni in L. 30.07.2010, n. 122:
“28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le
agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui
all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e
integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli
articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a
tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel
limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime
amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi,
alla somministrazione di lavoro, nonchè al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere
superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui
al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali
si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per il
comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale
trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di
ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del
2005, e successive modificazioni. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011
derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si
provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e
seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'articolo 163, comma 3, lettera
a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno
2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo
periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.”.
- il comma 6-bis dell’art. 1 del D.L. 29.12.2011, n. 216, introdotto dalla legge di conversione 24.02.2012, n.
14, in base al quale le disposizioni dell’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 appena esposte “si applicano alle
assunzioni del personale educativo e scolastico degli enti locali, nonché di personale destinato all'esercizio
delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42,
[...omissis...] a decorrere dall'anno 2013.”.
Preso atto che per queste ultime categorie di personale vale dunque, limitatamente all’anno 2012, il solo
vincolo derivante dalla norma dell’art. 1, comma 198, della L. 23.12.2005, n. 266, poi ridefinita dal c. 562
dell’art. 1 della Finanziaria 2007 (L. 27.12.2006, n. 296), per cui esse saranno ammissibili purché la spesa
complessiva di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con
esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non superi il corrispondente ammontare dell'anno 2008.
Visto inoltre che la Giunta Comunale ha adottato le seguenti deliberazioni:
- n. 69 del 03.06.2011, con la quale il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi è stato
adeguato al D.Lgs n. 150 del 27.10.2009;
- n. 70 del 03.06.2011, con la quale è stato adottato il Piano della Performance 2011- 2013.
Fatto presente che non è ancora scaduto il termine dei trenta giorni dall’approvazione del bilancio (avvenuta
il 5 giugno scorso) previsto dall’art. 26 del richiamato Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi per l’adeguamento annuale del Piano della Performance suddetto.
Dato atto che l’ente ha provveduto ad adeguare il proprio ordinamento ai principi contenuti negli articoli 3,
4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1, del D.Lgs. 27.10.2009, n. 150, per cui non trova applicazione la clausola
ostativa alle assunzioni di cui al comma 5 dell’art. 10 dello stesso D.Lgs. n. 150/2009 (“5. In caso di
mancata adozione del Piano della performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai
dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia
nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al
conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati.”) in quanto destinata a
gravare sugli enti locali eventualmente inadempienti a partire del 1° gennaio 2011 fino ad adeguamento
effettuato.
Dato atto che della presente proposta programmatoria è stata data comunicazione alle OO.SS..e alle R.S.U. e
che al termine del confronto dopo la richiesta di concertazione le OO.SS. di Zona hanno preso atto della
necessità dell’assunzione.
Visto il parere favorevole dell’organo di revisione contabile espresso ai sensi dell’art. 19, c. 8, della L. n.
448/2001 in merito alle modifiche al Programma Triennale delle Assunzioni 2012-2014 ed al relativo Piano
annuale - anno 2012 come risultanti dall’Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente in
sostituzione di quello precedentemente approvato.
Visto l'art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e successive sue modifiche e integrazioni.
Preso atto che la proposta di deliberazione è corredata dei pareri di regolarità tecnica e contabile di cui
all’art. 49 comma 1 del Dlgs n.267/2000 suddetto.
A voti unanimi
DELIBERA
1. di confermare la determinazione del fabbisogno del personale così come già deliberato con atto G.C. n. 22
del 17/03/2012;
2. di modificare invece, per le esigenze evidenziate in narrativa, l’Allegato 2 della citata deliberazione,
contenente il Programma Triennale delle Assunzioni 2012-2014 ed al relativo Piano annuale - anno 2012,
che vengono riformulati come come risultanti dal nuovo Allegato 2 parte integrante e sostanziale della
presente.
Quindi , con separata votazione unanime
DELIBERA
di dichiarare il seguente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134, comma 4, del
T. U. E. L. approvato con D.lgs.18 agosto 2000, n.267.
Approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to SANCHINI ROBERTO
IL SINDACO
f.to DI MEO FABIO
________________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
è stata pubblicata , in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi mediante inserzione nell’Albo Pretorio
On line Comunale (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 124 comma 1 del T.U. 18.08.2000
n. 267)
è' stata comunicata con lettera n° 5922, in data 27-07-2012, ai capigruppo consiliari (art. 125);
Timbro
Dalla residenza comunale, lì 27-07-2012
..
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to SANCHINI ROBERTO
________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.gs 18 agosto 2000 n.267:
E' stata pubblicata all'albo pretorio on line, come prescritto dall'art. 124 comma 1, per quindici giorni
consecutivi dal 27-07-2012 al 11-08-2012
È divenuta esecutiva dal giorno 21-07-2012
[X] perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
[ ] perché trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3,,T.U. 18.08.2000 n. 267)
Dalla residenza comunale, lì 27-07-2012.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to SANCHINI ROBERTO
________________________________________________________________________________
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla residenza comunale, lì 27-07-2012.
Timbro
IL SEGRETARIO COMUNALE
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