Convenzione def - Comune di Rosignano Marittimo

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Convenzione def - Comune di Rosignano Marittimo
Comune di Rosignano Marittimo
Provincia di Livorno
SETTORE RISORSE E CONTROLLO
U.O. FINANZE E BENI MOBILI
U.Op. Provveditorato/Economato
CONVENZIONE/ACCORDOQUADRO
OGGETTO: Affidamento del servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti comunali.
Art. 1.
(Soggetti interessati)
L'affidamento ha per oggetto l’erogazione del servizio
sostitutivo di mensa per i dipendenti comunali tramite adesione
alla presente convenzione/accordo-quadro. In caso di disponibilità
da parte dell’esercente, potranno essere erogati pasti anche agli
Amministratori, alle stesse condizioni previste per i dipendenti.
Art. 2
(Oggetto del servizio)
Il servizio consiste nella somministrazione di un pasto tipo,
costituito come descritto al successivo art. 4, ai Dipendenti
comunali, dietro presentazione dell’apposito buono pasto.
Art. 3
(Durata)
Il presente affidamento entra in vigore il 01.07.2015 ed ha
durata fino al 30.06.2016, con facoltà di proroga per eguale
periodo annuale alla scadenza, entro il tetto di importo di euro
39.900 IVA esclusa, salva in ogni caso la prosecuzione del
servizio nelle more dello svolgimento della nuova procedura di
affidamento, alle stesse condizioni.
L’eventuale recesso o revoca dal servizio andrà comunicato per
iscritto.
Art. 4
(Composizione pasto tipo)
Il pasto può essere erogato in due modalità, ‘completo’ o
‘ridotto’, la cui composizione è descritta di seguito:
PASTO COMPLETO
a)
b)
c)
d)
e)
Pane e coperto
Un primo fra tre
Un secondo fra tre
Un contorno
Acqua
PASTO RIDOTTO
f)
g)
h)
i)
Un primo piatto o un panino o un piatto freddo
Dessert
Acqua
Caffè
L’esercizio, in sede di presentazione della propria adesione
alla presente convenzione, dichiara se opta per l’erogazione del
solo pasto completo, o del solo pasto ridotto, o di entrambi.
Eventuali richieste di modifiche, in corso di convenzione,
inerenti la modalità di pasto offerta saranno oggetto di
valutazione da parte dell’Amministrazione.
L’esercizio può altresì dichiarare la propria disponibilità
all’erogazione di pasti anche a favore degli amministratori, agli
stessi patti e condizioni applicati nei confronti dei dipendenti e
nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 10.
L’Amministrazione si riserva di valutare eccezionalmente
eventuali richieste di modifica nella composizione dei pasti
‘tipo’ proposti. Si prega pertanto, in tali casi, di specificare
dettagliatamente le modifiche proposte, che andranno presentate in
questa
sede.
Tali
modifiche
dovranno
essere
accettate
esplicitamente dall’Amministrazione.
Art. 5
(Tempi connessi all’erogazione del servizio)
Per i dipendenti, l’erogazione del pasto è connessa alla
pausa pranzo contrattualmente prevista all’interno dell’orario di
lavoro, e quindi deve essere assicurata di norma ogni martedì e
giovedì lavorativo (in orario compreso tra le 13.00 e le 15.00).
Solo eccezionalmente potrà verificarsi la necessità di fruire del
servizio negli altri giorni della settimana, in casi in cui
particolari
esigenze
di
servizio
comportino
il
rientro
pomeridiano.
Art. 6
(Costi)
Il costo del pasto intero è di €. 8,86, il costo del pasto
ridotto è di €. 6,50.
Per quanto riguarda i Dipendenti, il buono pasto copre i 2/3
del costo. La quota restante rimane a carico del dipendente e
viene da questi direttamente corrisposta all’esercizio ad ogni
erogazione, secondo la tabella:
PASTO INTERO …………… €. 8,86 (€.
€.
PASTO RIDOTTO ………… €. 6,50 (€.
€.
5,91
2,95
4,33
2,17
a
a
a
a
carico
carico
carico
carico
del
del
del
del
Comune +
dipendente)
Comune +
dipendente)
Alle tipologie di pasto di cui all’art. 4 corrispondono le
quotazioni prefissate dall’Amministrazione e accettate dagli
esercizi convenzionati. Con ciò si intende che l’Amministrazione
riconoscerà all’esercizio per ogni tipologia di consumazione il
costo fisso corrispondente e che sarà diritto del dipendente
usufruire sempre e comunque di uno dei tipi di pasto sopra
descritti.
Resta naturalmente a carico del singolo dipendente il costo
di ogni eventuale modifica o aggiunta.
Non si rilevano rischi da interferenza, pertanto l’ammontare
degli oneri per la sicurezza è pari a zero e non vi è obbligo di
redazione del D.U.V.R.I.
Nell’arco
temporale
annuale
di
vigenza
della
convenzione/accordo-quadro, a seguito adesione validata dall’Ente,
l’importo complessivo delle prestazioni per singolo operatore
economico/ristoratore convenzionato non potrà superare il tetto di
39.900 euro IVA esclusa.
Art. 7
(Pagamenti)
Il costo del pasto verrà corrisposto nella misura di due
terzi dall’Amministrazione, dietro rilascio di fattura elettronica
(così come intesa ai sensi della normativa vigente relativa alla
fatturazione agli enti pubblici), e per la parte restante
direttamente dal dipendente al momento della consumazione, dietro
rilascio di scontrino fiscale.
La ditta si impegna a fatturare ogni mese i pasti erogati,
indipendentemente dal loro numero.
La fattura dovrà essere sollecitamente inoltrata, tramite i
canali previsti per la fatturazione elettronica, entro i primi
giorni lavorativi del mese successivo a quello di riferimento e
sarà liquidata entro sessanta giorni dal ricevimento, previa
verifica della regolarità contributiva e degli altri requisiti di
legge, oltreché della regolarità della prestazione fatturata.
Art. 8
(Revisione prezzi)
Non è ammessa la revisione prezzi. I prezzi si intendono
validi ed invariati per tutta la durata della convenzione.
Art. 9
(Controlli)
Qualora si riscontrino utilizzi irregolari del servizio di
mensa aziendale, oltre al recupero del valore del pasto
scorrettamente utilizzato, verrà risolta la convenzione con il
gestore che abbia favorito l’abuso. Il Comune provvederà a
verificare il rispetto dei prezzi pattuiti e, nel caso di mancato
rispetto degli stessi, a prendere opportuni provvedimenti nei
confronti
dell’esercizio
commerciale,
fino
all’eventuale
risoluzione del rapporto in caso di reiterati inadempimenti.
Art. 10
(Erogazione pasti agli Amministratori)
Fermo restando l’obbligo di somministrazione del servizio ai
dipendenti
comunali
(v.
punto
2),
gli
esercenti
potranno
impegnarsi a somministrare i pasti, alle stesse condizioni
applicate per i dipendenti, anche agli Amministratori (Sindaco,
Assessori e Consiglieri).
In caso di accettazione dell’impegno di cui sopra da parte
dell’esercente, il pasto potrà essere erogato dietro presentazione
di idonea documentazione di riconoscimento e attestante l’impegno
istituzionale in corso, in quanto l’erogazione del pasto è
connessa strettamente all’espletamento degli impegni istituzionali
(riunioni di Giunta e Consiglio).
L’applicazione del presente articolo rappresenta dunque una
facoltà per l’esercente, da dichiarare in sede di adesione.
Il costo del pasto resta interamente a carico dell’amministratore
in qualità di fruitore.
Art. 11
(Vincoli)
La ditta riconosce che la presente Convenzione/Accordo-quadro
è per essa vincolante fin dalla data dell’accettazione della
proposta.
Art. 12
(Obblighi di tracciabilita’ dei flussi finanziari)
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 della legge n.
136/2010 e s.m.i., tutti i movimenti finanziari relativi al
presente accordo quadro ed agli ordinativi di servizio derivati,
debbono essere registrati su
apposito/i conto/i corrente/i
dedicato/i e debbono essere effettuati esclusivamente tramite
bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni. In tali documenti deve essere riportato il codice CIG
assegnato al presente accordo.
Le parti, con la sottoscrizione del presente atto, assumono tutti
gli
obblighi
di
tracciabilità
dei
flussi
finanziari
come
disciplinati dalla legge n. 136/2010 e s.m.i..
Ai sensi del citato art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.,
l’esercente convenzionato dovrà utilizzare, anche in via non
esclusiva, apposito/i conto/i corrente/i, acceso/i esclusivamente
presso una banca o la società Poste italiane SpA, per tutti i
movimenti finanziari relativi al presente accordo quadro ed agli
ordinativi di servizio derivati e comunicare alla stazione
appaltante gli estremi identificativi di tale/i conto/i corrente/i
nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone che
possono riscuotere, delegate ad operare sul/i tale/i conto/i
corrente/i. Entrambe le comunicazioni dovranno pervenire al Comune
di Rosignano Marittimo entro sette giorni dall’accensione del/i
conto/i
corrente/i
dedicato/i
oppure,
nel
caso
di
conto
preesistente, entro sette giorni dalla sua prima utilizzazione in
operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica.
Tutti i pagamenti avverranno esclusivamente tramite bonifico
bancario o postale oppure con altri strumenti di pagamento idonei
a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, documenti
che dovranno riportare il codice CIG sopra evidenziato.
Il/i conto/i corrente/i dedicato/i dovrà essere utilizzato
anche per i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e
fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché
quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche, anche
se
tali
pagamenti
non
si
riferiscono
in
via
esclusiva
all’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente accordo.
Le parti prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico
bancario o postale oppure di altro strumento idoneo a consentire
la piena tracciabilità dei flussi finanziari costituirà causa di
risoluzione del presente accordo quadro nonché dei singoli
ordinativi derivati in rapporto ai quali è stato accertato
l’inadempimento.
I
pagamenti
agli
enti
previdenziali,
assicurativi,
istituzionali, quelli in favore di fornitori di pubblici servizi e
quelli relativi a tributi possono essere effettuati anche con
strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando
l’obbligo di documentazione della spesa.
Art. 13
(Obbligo di informazione)
È fatto obbligo all’impresa contraente di informare immediatamente
il
Comune
di
Rosignano
Marittimo
di
qualsiasi
atto
di
intimidazione
commesso
nei
suoi
confronti
nel
corso
dell’esecuzione delle prestazioni con la finalità di condizionarne
il regolare e corretto svolgimento.
Art. 14
(Trattamento dei lavoratori)
Nell’esecuzione delle prestazioni che formano oggetto della
presente convenzione/accordo-quadro,
l’Impresa è tenuta ad
osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in
vigore per il settore e per la zona nella quale si svolge il
servizio.
L’impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli
accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro
sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.
I suddetti obblighi vincolano l’Impresa, anche se non sia aderente
alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò
indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura, dalla dimensione dell’Impresa stessa e da ogni altra
sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
L’Impresa è inoltre obbligata ad applicare integralmente le
disposizioni di cui agli articoli 21 e 23 della L.R.T. n. 38/07 e
s. m. ed al D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i..
L’Impresa
è inoltre obbligata al versamento all’INAIL, nonché,
ove tenuta, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed
Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi
stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.
Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale applicabile agli
addetti al servizio, vigente al momento della firma del presente
accordo quadro.
Art. 15
(Sicurezza nell’esecuzione delle prestazioni)
L’impresa è tenuta all’osservanza integrale di quanto disposto dal
D.lgs. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.
L’impresa dovrà pertanto ottemperare alle norme relative alla
prevenzione infortuni, dotando il personale di indumenti e mezzi
idonei atti a garantire la massima sicurezza durante il servizio.
L’impresa dovrà inoltre adottare tutti gli accorgimenti e le
procedure atte a garantire l’incolumità delle persone terze e
delle cose.
L’impresa si obbliga ad informare e formare adeguatamente il
proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell’ambiente
in cui è destinata ad operare, rilevabili dal documento di
valutazione dei rischi, nonché a comunicare alla stazione
appaltante i rischi specifici derivanti dalla sua attività che
verranno introdotti nell’ambiente stesso.
Art.16
Codice etico
L’impresa affidataria si obbliga al rispetto delle norme di cui al
codice etico delle imprese concorrenti ed aggiudicatarie di
contratti pubblici del Comune di Rosignano Marittimo, approvato
con deliberazione C.C. n. 59 del 9.4.2014, allegato alla
documentazione di gara e che, in copia, è trasmesso unitamente al
presente atto di cottimo.
Art. 17
(Divieto di cessione del contratto)
Il presente atto non può essere ceduto a pena di nullità ai sensi
dell'art. 118 co.1 del Codice di cui al D.L.vo 163/2006.
È fatto salvo quanto stabilito all’art. 116 del predetto D.Lgs. n.
163/2006.
Art. 18
(Risoluzione e recesso)
In virtù del richiamo di cui all’art. 297 del D.P.R. n. 207/10,
per la risoluzione della presente convenzione/accordo-quadro
trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 135, 136,
137, 138 e 139 del D.L.vo 163/2006, in quanto applicabili.
Il mancato utilizzo, per le transazioni, del bonifico bancario
o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena
tracciabilità finanziaria costituisce causa di risoluzione del
presente accordo quadro.
Costituisce, altresì, causa di risoluzione del presente
rapporto contrattuale la violazione, da parte dei collaboratori a
qualsiasi titolo dell’impresa fornitrice del servizio, degli
obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, di cui al d.P.R. n. 62/2013, e del codice di
comportamento integrativo del Comune di Rosignano Marittimo,
approvato con deliberazione Giunta comunale n. 7 del 14.1.2014,
che, in copia, sono consegnati alla sottoscrizione del contratto.
La risoluzione della Convenzione/Accordo-Quadro è causa ostativa,
per
l’Impresa
contraente,
al
rimborso
dei
buoni
pasto
eventualmente accettati.
Il Comune di Rosignano Marittimo si riserva il diritto di
recedere in qualsiasi tempo dalla presente convenzione/accordo quadro, previa formale comunicazione all’impresa contraente con
preavviso non inferiore a 15 giorni, nel caso in cui i parametri
degli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. successivamente
alla stipula del predetto atto siano applicabili e migliorativi
rispetto
a
quelli
dell’accordo
stipulato
e
l’impresa
non
acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da
rispettare il limite dei nuovi parametri prezzo-qualità Consip.
Art. 19
(Definizione delle controversie)
La competenza alla definizione delle controversie di cui al
contratto in oggetto viene demandata, ai sensi dell’art. 20 del
codice di Procedura Civile, al Giudice del Tribunale competente.
Ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. n. 163/06, le controversie
relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del
contratto possono sempre essere risolte mediante transazione nel
rispetto del codice civile
Art. 20
(Trattamento dei dati personali)
Il Comune ai sensi degli artt. 11 e ss. e 18 e ss. del D. Lgs.
n.196 del 30/6/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel
presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle
attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi
e dai regolamenti comunali in materia.
L’Appaltatore, si impegna ad utilizzare i dati personali nella
misura strettamente necessaria all’attività da compiere per
l’esecuzione del presente contratto ed avvertirà il Comune di
qualsiasi evento, che, a seguito dell’esecuzione della prestazione
contrattuale, possa aver comportato l’alterazione dei dati.
L’Appaltatore si impegna, inoltre, sotto la sua esclusiva
responsabilità ad adottare ogni misura di sicurezza fisica, logica
ed organizzativa necessaria a garantire l’integrità ed esattezza
dei dati personali trattati e ad evitare rischi di distruzione,
perdita o alterazione dei dati, accessi ai dati da parte di
soggetti non autorizzati ed
usi non consentiti dei dati
utilizzati.
Art. 21
Osservanza di disposizioni di legge e regolamentari
Per quanto non previsto nel presente atto si richiamano il
capitolato prestazionale e la Legge Regione Toscana n. 38/2007 e
s.m., il Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture di cui al D.L.vo 163/2006, il D.P.R. n. 207 del 2010.
Si intendono altresì espressamente richiamate e sottoscritte le
norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.
TIMBRO DELLA DITTA
E FIRMA DEL
LEGALE RAPPRESENTANTE
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