Convenzione def - Comune di Rosignano Marittimo
Transcript
Convenzione def - Comune di Rosignano Marittimo
Comune di Rosignano Marittimo Provincia di Livorno SETTORE RISORSE E CONTROLLO U.O. FINANZE E BENI MOBILI U.Op. Provveditorato/Economato CONVENZIONE/ACCORDOQUADRO OGGETTO: Affidamento del servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti comunali. Art. 1. (Soggetti interessati) L'affidamento ha per oggetto l’erogazione del servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti comunali tramite adesione alla presente convenzione/accordo-quadro. In caso di disponibilità da parte dell’esercente, potranno essere erogati pasti anche agli Amministratori, alle stesse condizioni previste per i dipendenti. Art. 2 (Oggetto del servizio) Il servizio consiste nella somministrazione di un pasto tipo, costituito come descritto al successivo art. 4, ai Dipendenti comunali, dietro presentazione dell’apposito buono pasto. Art. 3 (Durata) Il presente affidamento entra in vigore il 01.07.2015 ed ha durata fino al 30.06.2016, con facoltà di proroga per eguale periodo annuale alla scadenza, entro il tetto di importo di euro 39.900 IVA esclusa, salva in ogni caso la prosecuzione del servizio nelle more dello svolgimento della nuova procedura di affidamento, alle stesse condizioni. L’eventuale recesso o revoca dal servizio andrà comunicato per iscritto. Art. 4 (Composizione pasto tipo) Il pasto può essere erogato in due modalità, ‘completo’ o ‘ridotto’, la cui composizione è descritta di seguito: PASTO COMPLETO a) b) c) d) e) Pane e coperto Un primo fra tre Un secondo fra tre Un contorno Acqua PASTO RIDOTTO f) g) h) i) Un primo piatto o un panino o un piatto freddo Dessert Acqua Caffè L’esercizio, in sede di presentazione della propria adesione alla presente convenzione, dichiara se opta per l’erogazione del solo pasto completo, o del solo pasto ridotto, o di entrambi. Eventuali richieste di modifiche, in corso di convenzione, inerenti la modalità di pasto offerta saranno oggetto di valutazione da parte dell’Amministrazione. L’esercizio può altresì dichiarare la propria disponibilità all’erogazione di pasti anche a favore degli amministratori, agli stessi patti e condizioni applicati nei confronti dei dipendenti e nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 10. L’Amministrazione si riserva di valutare eccezionalmente eventuali richieste di modifica nella composizione dei pasti ‘tipo’ proposti. Si prega pertanto, in tali casi, di specificare dettagliatamente le modifiche proposte, che andranno presentate in questa sede. Tali modifiche dovranno essere accettate esplicitamente dall’Amministrazione. Art. 5 (Tempi connessi all’erogazione del servizio) Per i dipendenti, l’erogazione del pasto è connessa alla pausa pranzo contrattualmente prevista all’interno dell’orario di lavoro, e quindi deve essere assicurata di norma ogni martedì e giovedì lavorativo (in orario compreso tra le 13.00 e le 15.00). Solo eccezionalmente potrà verificarsi la necessità di fruire del servizio negli altri giorni della settimana, in casi in cui particolari esigenze di servizio comportino il rientro pomeridiano. Art. 6 (Costi) Il costo del pasto intero è di €. 8,86, il costo del pasto ridotto è di €. 6,50. Per quanto riguarda i Dipendenti, il buono pasto copre i 2/3 del costo. La quota restante rimane a carico del dipendente e viene da questi direttamente corrisposta all’esercizio ad ogni erogazione, secondo la tabella: PASTO INTERO …………… €. 8,86 (€. €. PASTO RIDOTTO ………… €. 6,50 (€. €. 5,91 2,95 4,33 2,17 a a a a carico carico carico carico del del del del Comune + dipendente) Comune + dipendente) Alle tipologie di pasto di cui all’art. 4 corrispondono le quotazioni prefissate dall’Amministrazione e accettate dagli esercizi convenzionati. Con ciò si intende che l’Amministrazione riconoscerà all’esercizio per ogni tipologia di consumazione il costo fisso corrispondente e che sarà diritto del dipendente usufruire sempre e comunque di uno dei tipi di pasto sopra descritti. Resta naturalmente a carico del singolo dipendente il costo di ogni eventuale modifica o aggiunta. Non si rilevano rischi da interferenza, pertanto l’ammontare degli oneri per la sicurezza è pari a zero e non vi è obbligo di redazione del D.U.V.R.I. Nell’arco temporale annuale di vigenza della convenzione/accordo-quadro, a seguito adesione validata dall’Ente, l’importo complessivo delle prestazioni per singolo operatore economico/ristoratore convenzionato non potrà superare il tetto di 39.900 euro IVA esclusa. Art. 7 (Pagamenti) Il costo del pasto verrà corrisposto nella misura di due terzi dall’Amministrazione, dietro rilascio di fattura elettronica (così come intesa ai sensi della normativa vigente relativa alla fatturazione agli enti pubblici), e per la parte restante direttamente dal dipendente al momento della consumazione, dietro rilascio di scontrino fiscale. La ditta si impegna a fatturare ogni mese i pasti erogati, indipendentemente dal loro numero. La fattura dovrà essere sollecitamente inoltrata, tramite i canali previsti per la fatturazione elettronica, entro i primi giorni lavorativi del mese successivo a quello di riferimento e sarà liquidata entro sessanta giorni dal ricevimento, previa verifica della regolarità contributiva e degli altri requisiti di legge, oltreché della regolarità della prestazione fatturata. Art. 8 (Revisione prezzi) Non è ammessa la revisione prezzi. I prezzi si intendono validi ed invariati per tutta la durata della convenzione. Art. 9 (Controlli) Qualora si riscontrino utilizzi irregolari del servizio di mensa aziendale, oltre al recupero del valore del pasto scorrettamente utilizzato, verrà risolta la convenzione con il gestore che abbia favorito l’abuso. Il Comune provvederà a verificare il rispetto dei prezzi pattuiti e, nel caso di mancato rispetto degli stessi, a prendere opportuni provvedimenti nei confronti dell’esercizio commerciale, fino all’eventuale risoluzione del rapporto in caso di reiterati inadempimenti. Art. 10 (Erogazione pasti agli Amministratori) Fermo restando l’obbligo di somministrazione del servizio ai dipendenti comunali (v. punto 2), gli esercenti potranno impegnarsi a somministrare i pasti, alle stesse condizioni applicate per i dipendenti, anche agli Amministratori (Sindaco, Assessori e Consiglieri). In caso di accettazione dell’impegno di cui sopra da parte dell’esercente, il pasto potrà essere erogato dietro presentazione di idonea documentazione di riconoscimento e attestante l’impegno istituzionale in corso, in quanto l’erogazione del pasto è connessa strettamente all’espletamento degli impegni istituzionali (riunioni di Giunta e Consiglio). L’applicazione del presente articolo rappresenta dunque una facoltà per l’esercente, da dichiarare in sede di adesione. Il costo del pasto resta interamente a carico dell’amministratore in qualità di fruitore. Art. 11 (Vincoli) La ditta riconosce che la presente Convenzione/Accordo-quadro è per essa vincolante fin dalla data dell’accettazione della proposta. Art. 12 (Obblighi di tracciabilita’ dei flussi finanziari) In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., tutti i movimenti finanziari relativi al presente accordo quadro ed agli ordinativi di servizio derivati, debbono essere registrati su apposito/i conto/i corrente/i dedicato/i e debbono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. In tali documenti deve essere riportato il codice CIG assegnato al presente accordo. Le parti, con la sottoscrizione del presente atto, assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come disciplinati dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.. Ai sensi del citato art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., l’esercente convenzionato dovrà utilizzare, anche in via non esclusiva, apposito/i conto/i corrente/i, acceso/i esclusivamente presso una banca o la società Poste italiane SpA, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente accordo quadro ed agli ordinativi di servizio derivati e comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi di tale/i conto/i corrente/i nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone che possono riscuotere, delegate ad operare sul/i tale/i conto/i corrente/i. Entrambe le comunicazioni dovranno pervenire al Comune di Rosignano Marittimo entro sette giorni dall’accensione del/i conto/i corrente/i dedicato/i oppure, nel caso di conto preesistente, entro sette giorni dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Tutti i pagamenti avverranno esclusivamente tramite bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, documenti che dovranno riportare il codice CIG sopra evidenziato. Il/i conto/i corrente/i dedicato/i dovrà essere utilizzato anche per i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche, anche se tali pagamenti non si riferiscono in via esclusiva all’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente accordo. Le parti prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale oppure di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari costituirà causa di risoluzione del presente accordo quadro nonché dei singoli ordinativi derivati in rapporto ai quali è stato accertato l’inadempimento. I pagamenti agli enti previdenziali, assicurativi, istituzionali, quelli in favore di fornitori di pubblici servizi e quelli relativi a tributi possono essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa. Art. 13 (Obbligo di informazione) È fatto obbligo all’impresa contraente di informare immediatamente il Comune di Rosignano Marittimo di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso dell’esecuzione delle prestazioni con la finalità di condizionarne il regolare e corretto svolgimento. Art. 14 (Trattamento dei lavoratori) Nell’esecuzione delle prestazioni che formano oggetto della presente convenzione/accordo-quadro, l’Impresa è tenuta ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolge il servizio. L’impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci. I suddetti obblighi vincolano l’Impresa, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell’Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L’Impresa è inoltre obbligata ad applicare integralmente le disposizioni di cui agli articoli 21 e 23 della L.R.T. n. 38/07 e s. m. ed al D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.. L’Impresa è inoltre obbligata al versamento all’INAIL, nonché, ove tenuta, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale. Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale applicabile agli addetti al servizio, vigente al momento della firma del presente accordo quadro. Art. 15 (Sicurezza nell’esecuzione delle prestazioni) L’impresa è tenuta all’osservanza integrale di quanto disposto dal D.lgs. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni. L’impresa dovrà pertanto ottemperare alle norme relative alla prevenzione infortuni, dotando il personale di indumenti e mezzi idonei atti a garantire la massima sicurezza durante il servizio. L’impresa dovrà inoltre adottare tutti gli accorgimenti e le procedure atte a garantire l’incolumità delle persone terze e delle cose. L’impresa si obbliga ad informare e formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui è destinata ad operare, rilevabili dal documento di valutazione dei rischi, nonché a comunicare alla stazione appaltante i rischi specifici derivanti dalla sua attività che verranno introdotti nell’ambiente stesso. Art.16 Codice etico L’impresa affidataria si obbliga al rispetto delle norme di cui al codice etico delle imprese concorrenti ed aggiudicatarie di contratti pubblici del Comune di Rosignano Marittimo, approvato con deliberazione C.C. n. 59 del 9.4.2014, allegato alla documentazione di gara e che, in copia, è trasmesso unitamente al presente atto di cottimo. Art. 17 (Divieto di cessione del contratto) Il presente atto non può essere ceduto a pena di nullità ai sensi dell'art. 118 co.1 del Codice di cui al D.L.vo 163/2006. È fatto salvo quanto stabilito all’art. 116 del predetto D.Lgs. n. 163/2006. Art. 18 (Risoluzione e recesso) In virtù del richiamo di cui all’art. 297 del D.P.R. n. 207/10, per la risoluzione della presente convenzione/accordo-quadro trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 135, 136, 137, 138 e 139 del D.L.vo 163/2006, in quanto applicabili. Il mancato utilizzo, per le transazioni, del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità finanziaria costituisce causa di risoluzione del presente accordo quadro. Costituisce, altresì, causa di risoluzione del presente rapporto contrattuale la violazione, da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo dell’impresa fornitrice del servizio, degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al d.P.R. n. 62/2013, e del codice di comportamento integrativo del Comune di Rosignano Marittimo, approvato con deliberazione Giunta comunale n. 7 del 14.1.2014, che, in copia, sono consegnati alla sottoscrizione del contratto. La risoluzione della Convenzione/Accordo-Quadro è causa ostativa, per l’Impresa contraente, al rimborso dei buoni pasto eventualmente accettati. Il Comune di Rosignano Marittimo si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dalla presente convenzione/accordo quadro, previa formale comunicazione all’impresa contraente con preavviso non inferiore a 15 giorni, nel caso in cui i parametri degli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. successivamente alla stipula del predetto atto siano applicabili e migliorativi rispetto a quelli dell’accordo stipulato e l’impresa non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite dei nuovi parametri prezzo-qualità Consip. Art. 19 (Definizione delle controversie) La competenza alla definizione delle controversie di cui al contratto in oggetto viene demandata, ai sensi dell’art. 20 del codice di Procedura Civile, al Giudice del Tribunale competente. Ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. n. 163/06, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile Art. 20 (Trattamento dei dati personali) Il Comune ai sensi degli artt. 11 e ss. e 18 e ss. del D. Lgs. n.196 del 30/6/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. L’Appaltatore, si impegna ad utilizzare i dati personali nella misura strettamente necessaria all’attività da compiere per l’esecuzione del presente contratto ed avvertirà il Comune di qualsiasi evento, che, a seguito dell’esecuzione della prestazione contrattuale, possa aver comportato l’alterazione dei dati. L’Appaltatore si impegna, inoltre, sotto la sua esclusiva responsabilità ad adottare ogni misura di sicurezza fisica, logica ed organizzativa necessaria a garantire l’integrità ed esattezza dei dati personali trattati e ad evitare rischi di distruzione, perdita o alterazione dei dati, accessi ai dati da parte di soggetti non autorizzati ed usi non consentiti dei dati utilizzati. Art. 21 Osservanza di disposizioni di legge e regolamentari Per quanto non previsto nel presente atto si richiamano il capitolato prestazionale e la Legge Regione Toscana n. 38/2007 e s.m., il Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al D.L.vo 163/2006, il D.P.R. n. 207 del 2010. Si intendono altresì espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia. TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE ___________________________