LA TASSAZIONE DI DIVIDENDI E CAPITAL GAIN DALL`1.7.2014

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LA TASSAZIONE DI DIVIDENDI E CAPITAL GAIN DALL`1.7.2014
INFORMATIVA N. 214 – 01 SETTEMBRE 2014
IMPOSTE DIRETTE
LA TASSAZIONE DI DIVIDENDI E CAPITAL GAIN
DALL’1.7.2014
 Artt. 3 e 4, DL n. 66/2014
 Circolare Agenzia Entrate 27.6.2014, n. 19/E
A decorrere dall’1.7.2014 la tassazione dei redditi di natura
finanziaria è stata elevata dal 20% al 26%, con esclusione di
alcune fattispecie (ad esempio, redditi derivanti da titoli di Stato
italiani ed esteri).
Tale incremento riguarda, in particolare, gli utili / plusvalenze
riferiti a partecipazioni non qualificate, mentre non ha effetto sulla
tassazione degli utili / plusvalenze da partecipazioni qualificate,
soggetti a tassazione nella misura del 49,72%.
Inoltre, per attenuare la maggior tassazione ed evitare che
l’aumento dell’aliquota incida sui redditi maturati fino al
30.6.2014, il Legislatore ha previsto la possibilità di affrancare il
valore della partecipazione a tale data, previo versamento di
un’imposta sostitutiva del 20%. In tal modo, in sede di
determinazione della plus / minusvalenza, in luogo del costo
d’acquisto è possibile assumere il valore affrancato a detta data.
L’impianto e gli aspetti essenziali del nuovo quadro normativo
“replicano” sostanzialmente quanto previsto nel 2012 in
occasione dell’aumento / unificazione dell’imposizione al 20%.
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Come noto, per effetto di quanto disposto dagli artt. 3 e 4, DL n. 66/2014, c.d. “Decreto Renzi”, a
decorrere dall’1.7.2014, la tassazione dei redditi di natura finanziaria è passata dal 20% al
26%, fatta eccezione per alcune tipologie di redditi, quali ad esempio, quelli derivanti da titoli di
Stato italiani o esteri.
Al fine di meglio definire l’ambito di applicazione della nuova aliquota e la decorrenza della stessa,
l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti con la Circolare 27.6.2014, n. 19/E, nella quale
è innanzitutto evidenziato che:
“l’intervento normativo prosegue, nella sostanza, la strada intrapresa dal legislatore con la
riforma contenuta nell’articolo 2 … del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, che ha unificato al
20 per cento le aliquote di tassazione dei rendimenti finanziari, replicandone l’impianto e gli
aspetti essenziali”.
Alla luce di ciò, come affermato dalla stessa Agenzia, risulta applicabile quanto previsto dal DM
13.12.2011, attuativo del citato DL n. 138/2011 ed è possibile fare riferimento, per quanto non
previsto dalla citata Circolare n. 19/E, ai chiarimenti contenuti nella Circolare 28.3.2012, n. 11/E.
La nuova aliquota della ritenuta ovvero dell’imposta sostitutiva è applicabile ai redditi di natura
finanziaria, ossia:
 agli interessi, premi e altri proventi di cui all’art. 44, TUIR. In merito la citata Circolare n. 19/E
precisa che il generico riferimento ai redditi di cui all’art. 44 (e non specificamente ai redditi di
capitale) “ha la finalità di consentire l’applicazione della nuova aliquota anche ai redditi
genericamente rientranti fra le fattispecie di cui al predetto articolo 44 che non assumono,
tuttavia, la qualifica di redditi di capitale essendo percepiti nell’esercizio di attività di
impresa”. Di conseguenza, la nuova misura del 26% riguarda anche le ritenute applicate nei
confronti di soggetti che per loro natura non possono essere titolari di redditi di capitale;
 ai redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), TUIR. La nuova
aliquota del 26% è applicabile, tra l’altro, agli utili e alle plusvalenze derivanti da
partecipazioni non qualificate.
Inoltre, a seguito dell’aumento dell’aliquota al 26% della ritenuta applicabile agli utili:
 l’importo massimo dell’imposta pagata all’estero in via definitiva dai non residenti che può
essere richiesta a rimborso ai sensi dell’art. 27, comma 3, DPR n. 600/73 risulta ora pari a
11/26 (anziché 1/4) della ritenuta operata in Italia;
 i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all’art. 31, DPR n. 601/73 e
dalle obbligazioni emesse da Stati non “black list” vanno computati nella misura del 48,08%
dell’ammontare realizzato.
L’intervento del Legislatore, diretto all’innalzamento delle aliquote sui redditi di natura finanziaria,
non si estende ad alcune tipologie degli stessi e ciò, come specificato nella citata Circolare n.
19/E, “al fine di salvaguardare alcuni interessi generali di carattere pubblico oppure specifici
interessi meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento”.
In particolare, continua a trovare applicazione l’aliquota nella misura del:
 12,50% con riferimento, tra l’altro, a:
 interessi, premi e altri proventi di cui al citato art. 44, derivanti da titoli pubblici italiani e ad
essi equiparati ex art. 31, DPR n. 601/73, nonché da contratti di riporto, pronti contro termine
e prestito titoli, aventi ad oggetto titoli di Stato o equiparati;
 redditi diversi di cui al citato art. 67, derivanti dalla cessione o dal rimborso dei titoli di cui al
punto precedente;
 5% con riguardo, tra l’altro, agli interessi infragruppo, ossia a quelli corrisposti da società italiane
a società estere consociate in presenza degli specifici requisiti previsti dalla Direttiva n.
2003/49/CE, con l’eccezione della condizione di beneficiario effettivo di cui all’art. 26-quater,
comma 8-bis, DPR n. 600/73;
 1,375% agli utili corrisposti a società ed enti esteri soggetti alle imposte sui redditi delle società
in Stati UE o SEE “white list”, ex art. 27, comma 3-ter, DPR n. 600/73.
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L’aliquota del 26% non è inoltre applicabile al risultato netto maturato relativamente alle forme di
previdenza complementare di cui al D.Lgs. n. 252/2005, sul quale è dovuta l’imposta sostitutiva
la cui misura passa per il 2014 all’11,5% (anziché 11%).
Di seguito si esaminano gli effetti delle novità sopra riportate con particolare riguardo agli utili /
plusvalenze derivanti da partecipazioni detenute in società di capitali.
TASSAZIONE DEGLI UTILI
Gli utili percepiti da persone fisiche (privati) derivanti dalla partecipazione in società di capitali sono
soggetti ad un trattamento fiscale diversificato in base ai seguenti 2 elementi:
1. localizzazione della società partecipata, a seconda che gli utili siano corrisposti da soggetti
residenti, non residenti o residenti in Stati a fiscalità privilegiata (c.d. “black list”);
2. tipo di partecipazione posseduta dal socio, qualificata o non qualificata, rammentando che:
partecipazione
non qualificata
rappresenta una percentuale pari o inferiore al 20% dei diritti di voto
esercitabili in assemblea ordinaria ovvero al 25% del capitale o
patrimonio sociale (2% in caso di partecipazioni in società quotate)
partecipazione
qualificata
rappresenta una percentuale superiore al 20% dei diritti di voto
esercitabili in assemblea ordinaria ovvero al 25% del capitale o
patrimonio sociale (5% in caso di partecipazioni in società quotate)
UTILI CORRISPOSTI DA SOCIETÀ RESIDENTI
Gli utili corrisposti da società residenti al socio persona fisica (privato) relativi:
 ad una partecipazione qualificata, concorrono alla formazione del reddito complessivo del
socio, da assoggettare a tassazione nel mod. UNICO, nella misura del:
– 49,72% se prodotti successivamente all’esercizio in corso al 31.12.2007;
– 40% se prodotti fino all’esercizio in corso al 31.12.2007.
Il trattamento fiscale dei dividendi percepiti da persone fisiche residenti per
partecipazioni qualificate nonché di quelli percepiti nell’ambito del regime d’impresa
non hanno subìto modifiche per effetto delle disposizioni contenute nel citato DL n.
66/2014;
 ad una partecipazione non qualificata, sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta
applicata sul 100% dell’importo spettante. Detti utili sono quindi esclusi dal reddito
complessivo da dichiarare nel mod. UNICO.
Come accennato, la misura della ritenuta a titolo d’imposta applicabile agli utili derivanti da
tali partecipazioni è aumentata dal 20% al 26%.
La nuova misura è applicabile agli utili percepiti dall’1.7.2014.
Utili corrisposti da soggetti IRES / società residenti
Tipologia
partecipazione
Utile tassato
Modalità tassazione dividendi
Ritenuta a titolo d’imposta
Non qualificata
Qualificata
100%
49,72% (*)
Fino al 30.6.2014
Dall’1.7.2014
20%
26%
Tassazione in dichiarazione dei redditi
(*) 40% per utili prodotti fino al 2007.
Si rammenta che per i soci di srl trasparenti ex art. 116, TUIR, l’incasso di utili formatisi in tale
regime fiscale non costituisce reddito, considerato che il reddito prodotto dalla società è già
stato tassato per trasparenza in capo agli stessi.
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UTILI CORRISPOSTI DA SOCIETÀ NON RESIDENTI
Gli utili corrisposti da società non residenti al socio persona fisica (privato) relativi:
 ad una partecipazione qualificata, concorrono alla formazione del reddito complessivo del
socio nella misura del 49,72% (40% se prodotti fino al 2007) del loro ammontare; su tale
importo, al netto della ritenuta applicata nello Stato estero (c.d. “netto frontiera”), l’intermediario
che interviene nella riscossione (banca, ecc.) applica una ritenuta alla fonte a titolo d’acconto
in misura pari, dall’1.7.2014, al 26% (in luogo del 20%).
 ad una partecipazione non qualificata, analogamente agli utili di fonte italiana, sono soggetti
alla ritenuta alla fonte a titolo d’imposta e quindi gli stessi sono esclusi dal reddito
complessivo da dichiarare nel mod. UNICO.
Anche con riferimento a tali utili la ritenuta a titolo d’imposta è stata aumentata,
dall’1.7.2014, al 26%.
La ritenuta è applicabile dall’intermediario (banca, ecc.) che cura la riscossione. Qualora gli utili
siano stati percepiti senza l’intervento di un intermediario ovvero quest’ultimo non abbia
operato la ritenuta, gli stessi sono assoggettati ad imposta sostitutiva ex art. 18, TUIR nella
stessa misura della ritenuta alla fonte applicata in Italia, ossia 26% dall’1.7.2014.
Ai sensi dell’art. 47, comma 4, TUIR, gli utili relativi ad una partecipazione qualificata corrisposti
da soggetti residenti in Stati a fiscalità privilegiata (c.d. “black list”) concorrono per il 100%
alla formazione del reddito complessivo del socio residente. La tassazione integrale trova
un’eccezione qualora:
 gli utili siano stati imputati al socio “per trasparenza” sulla base della normativa concernente le
c.d. “CFC” di cui agli artt. 167 e 168, TUIR;
 il socio abbia ricevuto parere favorevole dall’Agenzia delle Entrate a seguito della presentazione
dell’interpello diretto a dimostrare che dalla partecipazione non è stato conseguito, fin dall’inizio
del periodo di possesso, l’effetto di localizzare i redditi in uno Stato a regime fiscale privilegiato.
Gli utili derivanti da una partecipazione non qualificata in un soggetto residente in uno
Stato “black list” sono assoggettati alla ritenuta a titolo d’imposta e quindi anche gli
stessi scontano la ritenuta nella misura del 26% dall’1.7.2014.
Utili corrisposti da società non residenti
Tipologia
partecipazione
Società
partecipata
Utile tassato
Modalità tassazione dividendi
Ritenuta a titolo d'imposta
Non qualificata
Qualificata
Non residente
Non
residente
100%
No black list
49,72% (*)
Black list
100% (**)
Fino al 30.6.2014
Dall’1.7.2014
20%
26%
Tassazione in dichiarazione
dei redditi
(*) 40% per utili prodotti fino al 2007.
(**) Se è stato ottenuto parere favorevole all'interpello presentato all’Agenzia delle Entrate, l’utile concorre
alla formazione del reddito complessivo nella misura del 49,72% (40% se prodotto fino al 2007).
DECORRENZA
In generale, come disposto dall’art. 3, comma 6, DL n. 66/2014, le novità sopra esaminate sono
applicabili agli interessi, premi e altri proventi di cui all’art. 44, TUIR “divenuti esigibili … a
decorrere dal 1° luglio 2014”, ossia per i quali il diritto alla percezione è sorto da tale data.
L’esigibilità rileva, in particolare, con riferimento ai redditi di capitale derivanti da mutui, depositi e
c/c diversi da quelli bancari e postali, operazioni di riporto e pronti contro termine, ecc.
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Tuttavia, relativamente ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati, la lett. a) del comma 7 del
citato art. 3, prevede che la nuova aliquota del 26% si applica a quelli “… percepiti alla data
indicata al comma 6 [1.7.2014]”.
Di conseguenza, come precisato nella citata Circolare n. 19/E, “si deve fare riferimento
esclusivamente alla data di incasso degli utili mentre … non assume rilevanza la data di
delibera dei dividendi”.
Così, se i dividendi sono stati incassati dall’1.7.2014, l’aliquota applicabile è pari al 26% ancorché
la delibera di distribuzione degli stessi sia stata assunta entro il 30.6.2014.
Data delibera
Data incasso corrispettivo
Ritenuta su dividendi
entro il 30.6.2014
20%
dall’1.7.2014
26%
in parte entro il 30.6.2014 e in
parte dall’1.7.2014
20% su importo incassato entro il
30.6.2014 e 26% su importo
incassato dall’1.7.2014
dall’1.7.2014
26%
entro il 30.6.2014
dall’1.7.2014
PLUSVALENZE
Le plusvalenze (c.d. capital gain) derivanti da:
 una partecipazione qualificata concorrono alla formazione del reddito complessivo del
socio persona fisica, da assoggettare a tassazione nel mod. UNICO, nella misura del:
– 49,72% se realizzate successivamente all’esercizio in corso al 31.12.2007;
– 40% se realizzate fino all’esercizio in corso al 31.12.2007.
La tassazione di dette plusvalenze non ha subito modifiche a seguito delle novità sopra
esaminate;
 una partecipazione non qualificata, sono soggette ad imposta sostitutiva sul 100% del
relativo ammontare e pertanto sono escluse dal reddito complessivo.
La misura dell’imposta sostitutiva è aumentata, a decorrere dall’1.7.2014, dal 20% al 26%.
DECORRENZA
Con riferimento alle plusvalenze, il citato art. 6 dispone che l’aliquota del 26% è applicabile “ai
redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) … realizzati a
decorrere dal 1 luglio 2014”.
A tale proposito l’Agenzia nella citata Circolare n. 19/E, ribadendo quanto già affermato nella
Circolare 24.6.98, n. 165/E precisa che:
“le plusvalenze si intendono realizzate nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo
oneroso delle partecipazioni, titoli e diritti piuttosto che nell’eventuale diverso momento in cui
viene liquidato il corrispettivo della cessione. La percezione del corrispettivo, infatti, può
verificarsi, in tutto o in parte, sia in un momento antecedente che successivo al trasferimento
stesso, come accade nei casi di pagamento in acconto ovvero delle dilazioni del pagamento”.
Considerato che rileva esclusivamente la data di perfezionamento della cessione:
 se la cessione è intervenuta dall’1.7.2014 e in relazione alla stessa sono state percepite
somme a titolo di acconto antecedentemente a tale data, la plusvalenza è soggetta a
tassazione nella misura del 26%;
 se la cessione è intervenuta entro il 30.6.2014 la plusvalenza è soggetta a tassazione nella
misura del 20%, ancorché il relativo corrispettivo sia percepito successivamente.
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Al fine di individuare l’anno di tassazione della plusvalenza è necessario avere riguardo
al momento di incasso del corrispettivo. Pertanto, qualora il corrispettivo sia percepito in
parte nel 2014 e in parte nel 2015, la plusvalenza sarà tassata, in ciascun anno per
l’importo percepito, applicando l’aliquota nella misura collegata alla data di cessione.
Così, qualora la cessione sia intervenuta entro il 30.6.2014 e parte del corrispettivo sia
incassato nel 2014 e parte nel 2015, la plusvalenza sarà tassata nel 2014 e nel 2015 nella
misura del 20%.
Data perfezionamento
cessione
Data incasso corrispettivo
Misura tassazione plusvalenza
entro il 30.6.2014
entro il 30.6.2014
dall’1.7.2014
20%
in parte entro il 30.6.2014 e in
parte dall’1.7.2014
entro il 30.6.2014
dall’1.7.2014
dall’1.7.2014
26%
in parte entro il 30.6.2014 e in
parte dall’1.7.2014
Compensazione plus / minusvalenze
Analogamente a quanto previsto in occasione della precedente revisione della tassazione dei
redditi di natura finanziaria avvenuta ad opera del DL n. 138/2011, l’art. 3, comma 13 del citato DL
n. 66/2014 prevede la compensazione limitata delle minusvalenze, perdite e differenziali
negativi di cui all’art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), TUIR con le plusvalenze e redditi
diversi.
In particolare le minusvalenze realizzate fino al 30.6.2014 possono essere portate in deduzione
dalle plusvalenze realizzate dall’1.7.2014 nella misura del:
 48,08% delle minusvalenze realizzate entro il 31.12.2011;
 76,92% delle minusvalenze realizzate dall’1.1.2012 al 30.6.2014.
Se l’ammontare delle minusvalenze / perdite è superiore a quello delle plusvalenze / redditi
diversi, l’eccedenza, ai sensi dell’art. 68, comma 5, TUIR può essere portata in deduzione
nei successivi periodi d’imposta, non oltre il quarto.
AFFRANCAMENTO
Come evidenziato nella citata Circolare n. 19/E, “al fine di evitare che l’aumento dell’aliquota incida
sui redditi maturati antecedentemente al 1° luglio 2014”, i commi da 15 a 18 dell’art. 3, DL n.
66/2014 prevedono la possibilità di affrancare il costo o il valore d’acquisto (o il valore già
affrancato all’1.7.98 ex art. 14, comma 6, D.Lgs. n. 461/97 o all’1.1.2012 ex art. 2, comma 29, DL
n. 138/2011) dei titoli, quote (comprese le partecipazioni non qualificate), ecc. posseduti al
30.6.2014 al di fuori dell’esercizio d’impresa.
A seguito dell’affrancamento, dall’1.7.2014 per la determinazione della plus / minusvalenza può
essere assunto il valore al 30.6.2014 in luogo del costo o valore di acquisto ovvero del valore
precedentemente affrancato.
A tal fine è necessario che il contribuente:
 eserciti una specifica opzione;
 effetti il versamento dell’imposta sostitutiva del 20% entro il 17.11.2014 (il 16 cade di
domenica). Di fatto, l’affrancamento comporta il versamento dell’imposta sostitutiva nella misura
del 20% della plusvalenza “latente” risultante da una cessione “virtuale” al 30.6.2014.
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L’imposta sostitutiva è determinata:
 sulla differenza tra il valore delle attività finanziarie al 30.6.2014 e il valore / costo
d’acquisto / valore già precedentemente affrancato;
 per le partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, oggetto di rivalutazione ex art.
5, Legge n. 448/2001, sulla differenza tra il valore al 30.6.2014 e il valore rivalutato.
Qualora il contribuente abbia rivalutato le partecipazioni all’1.1.2014 ai sensi dell’art.
1, comma 156, Finanziaria 2014, con il versamento dell’imposta sostitutiva (2% per le
partecipazioni non qualificate) entro il 30.6.2014, non essendo consentito
l’affrancamento parziale, dovrà includere dette partecipazioni tra le attività
finanziarie da affrancare.
ESERCIZIO DELL’OPZIONE PER L’AFFRANCAMENTO
L’opzione per l’affrancamento va esercitata con modalità differenziate a seconda del regime
dichiarativo o del risparmio amministrato scelto dal contribuente per l’applicazione dell’imposta
sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria.
Regime
Modalità di esercizio dell’opzione per l’affrancamento
L’opzione è esercitata dal contribuente effettuando il versamento dell’imposta
sostitutiva entro il 17.11.2014 (il 16 cade di domenica).
L’importo versato e le compensazioni tra minusvalenze e plusvalenze maturate
entro il 30.6.2014 dovrà essere indicato nel quadro RT del mod. UNICO 2015.
L’opzione deve riguardare tutte le attività finanziarie in regime
dichiarativo (il contribuente dovrà affrancare tutte le partecipazioni non
Dichiarativo
qualificate possedute al 30.6.2014), con eccezione di quelle escluse
dall’affrancamento, possedute al 30.6.2014 (non è necessario che siano
ancora detenute alla data del versamento dell’imposta sostitutiva).
Non è consentito un affrancamento parziale e pertanto non è possibile
affrancare una parte di una partecipazione qualificata che, autonomamente
considerata, rappresenta una partecipazione non qualificata.
L’opzione deve riguardare tutte le attività finanziarie comprese nel rapporto di
custodia, amministrazione o altro stabile rapporto, con eccezione di quelle
escluse dall’affrancamento, possedute al 30.6.2014 e alla data di esercizio
Risparmio dell’opzione. L’opzione è esercitata mediante comunicazione resa dal
amministrato contribuente all’intermediario entro il 30.9.2014.
Non è consentito un affrancamento parziale.
L’imposta sostitutiva va versata dall’intermediario entro il 17.11.2014 dopo aver
ricevuto la provvista da parte del contribuente.
UTILIZZO DELLE MINUSVALENZE
Ai fini della determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva, la Circolare n. 19/E
precisa che le plusvalenze e agli altri redditi di natura finanziaria vanno considerati:
1. prioritariamente al netto del 62,50% delle minusvalenze, perdite o differenziali negativi
realizzati prima dell’1.1.2012 e non ancora utilizzati in compensazione;
2. successivamente al netto delle minusvalenze, perdite o differenziali negativi realizzati
dall’1.1.2012 al 30.6.2014 e non ancora utilizzati in compensazione;
3. infine, al netto delle minusvalenze, perdite o differenziali negativi che dovessero derivare
dall’affrancamento.
L’eccedenza delle minusvalenze, perdite o differenziali negativi, rispetto alle plusvalenze ed
agli altri redditi diversi di natura finanziaria, può essere portata in deduzione, nel limite del
76,92%, dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di natura finanziaria realizzati dall’1.7.2014,
ma non oltre il quarto.
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Plusvalenze “latenti” relative alle partecipazioni non qualificate possedute
al 30.6.2014 (maggiori valori rispetto al costo)
(meno)
Minusvalenze “latenti” relative alle partecipazioni non qualificate possedute
al 30.6.2014 (minori valori rispetto al costo)
(meno)
Minusvalenze realizzate fino al 30.6.2014 riportabili
Differenza positiva
Differenza negativa
base imponibile imposta sostitutiva
(20%)
Eccedenza riportabile nei periodi
successivi al 30.6.2014 non oltre il 4°
Relativamente all’affrancamento delle partecipazioni in regime dichiarativo l’Agenzia, nella citata
Circolare n. 19/E, propone le seguenti esemplificazioni.
Esempio 1
Si ipotizzi la seguente situazione:
Minusvalenze realizzate nel 2012, non ancora compensate
300
Plusvalenze latenti al 30.6.2014
1.000
Di conseguenza:
 base imponibile imposta sostitutiva (1.000 – 300)
 imposta sostitutiva dovuta (700 x 20%)
Esempio 2
700
140
Si ipotizzi la seguente situazione:
Minusvalenze realizzate nel 2012, non ancora compensate
600
Plusvalenze latenti al 30.6.2014
400
Di conseguenza:
 base imponibile imposta sostitutiva (400 – 600)
- 200
 imposta sostitutiva dovuta
0
Considerato che la base imponibile è negativa, l’imposta sostitutiva non è dovuta.
La minusvalenza pari a 200 può essere portata in deduzione fino al 2016, nella misura
del 76,92% (153,84), delle plusvalenze realizzate dall’1.7.2014.
Esempio 3
Si ipotizzi la seguente situazione:
Minusvalenze realizzate nel 2010 non ancora compensate
 di cui compensabili (1.000 x 62,50%)
Plusvalenze maturate al 30.6.2014
Di conseguenza:
 base imponibile imposta sostitutiva (600 – 625)
 imposta sostitutiva dovuta
1.000
625
600
- 25
0
Considerato che la base imponibile è negativa, l’imposta sostitutiva non è dovuta.
La minusvalenza pari a 25 può essere portata in deduzione nella misura del 76,92%
(19,23), delle plusvalenze realizzate dall’1.7.2014 e fino al 31.12.2014.
Da quanto sopra si può desumere che è possibile un affrancamento “gratuito”, senza
versamento dell’imposta sostitutiva, se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze.
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IF 01.09.2014 n. 214 - pagina 9 di 9
VALORE DELLE PARTECIPAZIONI AL 30.6.2014
Il valore al 30.6.2014 delle partecipazioni non qualificate, da assumere ai fini della determinazione
dell’imposta sostitutiva del 20% dovuta ai fini dell’affrancamento, come specificato nella Circolare
n. 19/E, va individuato con le modalità previste dal citato DM 13.12.2011.
Titoli, quote e diritti
Ultimo valore “di mercato” disponibile al 30.6.2014
negoziati in mercati regolamentati
Titoli, quote e diritti
non negoziati in mercati
regolamentati
Frazione del patrimonio netto della società individuato in base:
 all’ultimo bilancio approvato anteriormente al 30.6.2014
(trattasi “normalmente” del bilancio chiuso al 31.12.2013);
ovvero
 ad una relazione giurata di stima redatta da un:
- dottore commercialista / esperto contabile;
- revisore legale dei conti;
- perito iscritto alla CCIAA.
RIVALUTAZIONE ALL’1.1.2014 E AFFRANCAMENTO
Come accennato, la Finanziaria 2014 ha previsto la possibilità di rideterminare il costo delle
partecipazioni possedute, non in regime d’impresa, all’1.1.2014. A tal fine, entro lo scorso
30.6.2014, erano richiesti la predisposizione di una perizia giurata di stima ed il versamento
dell’imposta sostitutiva.
Mentre con la rivalutazione va tassato il valore della partecipazione all’1.1.2014 l’affrancamento
richiede l’individuazione della plusvalenza conseguita dalla “virtuale” cessione della
partecipazione al 30.6.2014.
Di seguito si propone un confronto tra gli elementi che caratterizzano l’affrancamento delle
partecipazioni non qualificate rispetto alla rivalutazione delle stesse.
Rivalutazione
ex art. 1, comma 153, Legge n. 147/2013
Interessa le partecipazioni possedute all’1.1.2014.
Affrancamento
ex art. 3, commi da 15 a 18, DL n. 66/2014
Interessa le partecipazioni possedute al 30.6.2014.
In presenza di più partecipazioni è possibile In presenza di più partecipazioni l’affrancamento
scegliere la partecipazione da rivalutare.
deve riguardare tutte le partecipazioni possedute.
È possibile una rivalutazione parziale.
Non è consentito un affrancamento parziale.
È richiesto il versamento dell’imposta sostitutiva
È richiesto il versamento dell’imposta sostitutiva pari al 20% delle plusvalenze latenti “nette” al
pari al 2% del valore della partecipazione 30.6.2014.
all’1.1.2014.
Per la determinazione del valore della
partecipazione è possibile fare riferimento
Il valore della partecipazione deve risultare da
alternativamente:
una perizia di stima asseverata.
- al patrimonio netto della società risultante
dall’ultimo bilancio approvato;
- ad una perizia di stima asseverata.
Non assumono rilevanza le minusvalenze.
Le minusvalenze, anche latenti, riducono la base
imponibile dell’imposta sostitutiva.
L’imposta sostitutiva dovuta doveva essere versata L’imposta sostitutiva dovuta va versata entro il
entro il 30.6.2014, eventualmente in 3 rate annuali 17.11.2014.
di pari importo.
I contribuenti che non avessero provveduto alla rivalutazione delle partecipazioni non
qualificate entro lo scorso 30.6.2014 potrebbero valutare la convenienza ad effettuare
l’affrancamento. Tuttavia, come accennato, qualora la rivalutazione fosse stata effettuata soltanto
per alcune partecipazioni, l’affrancamento, dovendo interessate tutte le attività finanziarie, dovrà
estendersi anche alle partecipazioni già rivalutate. 
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