58_003_F.I. Deposito risparmio vincolato 2, 3, e 5 anni
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FOGLIO INFORMATIVO N. 58/003 relativo al Deposito a Risparmio Vincolato a 2 Anni – a 3 Anni – a 5 Anni INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca di Credito Cooperativo di BUCCINO – Società Cooperativa – fondata nel 1982 Sede legale in Buccino, Piazza Mercato – Loc. Borgo, cap. 84021 Tel.: 0828 - 752200 – Fax: 0828 - 952377 [e-mail [email protected] / sito internet www.bccbuccino.it] C.F. P.IVA – Iscriz. Reg.Impr. n 01863930655 – R.E.A. n. 197874 Iscritta all’Albo delle banche tenuto della Banca d’Italia n. 4927 - cod. ABI 08565 Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A165902 N. Iscr. RUI: D000027049 - Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia CHE COS’È IL DEPOSITO A RISPARMIO – “DEPOSITO A RISPARMIO VINCOLATO A 2 ANNI/3 ANNI/5 ANNI” Con il deposito a risparmio “Vincolato a 2/3/5 anni” il cliente consegna alla banca somme di denaro perchè quest’ultima le custodisca. Al deposito a risparmio “Vincolato a 2/3/5 anni” è collegato un libretto di risparmio, che deve essere nominativo. Il deposito a risparmio “Vincolato a 2/3/5 anni” è un deposito in forma vincolata: in tal caso i versamenti sono sempre possibili, mentre i prelievi sono ammessi solo alla scadenza. Tra i principali rischi vanno tenuti presente: - - la variazione in senso sfavorevole al cliente delle condizioni economiche (commissioni e spese; tasso di interesse solo se il deposito è libero), ove contrattualmente previsto e comunque in presenza di un giustificato motivo; la variabilità del tasso di cambio, qualora il deposito sia in valuta estera (ad esempio, dollari USA o yen giapponesi); il rischio di controparte, cioè l’eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al cliente le disponibilità risultanti dal deposito. Per questa ragione la banca aderisce al sistema di garanzia denominato Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, che assicura a ciascun depositante una copertura fino a 100.000,00 euro. I depositi al portatore sono esclusi dalla tutela del sistema di garanzia. Libretti nominativi Il titolare dei diritti esercitabili con il libretto nominativo è la persona a cui è intestato il libretto. Le operazioni possono essere effettuate dall’intestatario o dal suo rappresentante debitamente legittimato. Il saldo del libretto nominativo, per questo specifico tipo di deposito, non può essere inferiore a € 5.000,00. CONDIZIONI ECONOMICHE Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio. Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo. Foglio informativo aggiornato al 1/07/2014 Pagina 1 di 5 FOGLIO INFORMATIVO N. 58/003 relativo al Deposito a Risparmio Vincolato a 2 Anni – a 3 Anni – a 5 Anni INTERESSI DEPOSITO A RISPARMIO VINCOLATO “A 2 ANNI – A 3 ANNI - A 5 ANNI” Tasso fisso Nominale Effettivo 3,00 % 3,50 % 4,00 % 2,9563% 3,3845% 3,7138% Tasso nominale annuo minimo, al lordo della ritenuta fiscale in vigore all’atto della liquidazione (attualmente 26%) deposito a risparmio vincolato a 2 anni deposito a risparmio vincolato a 3 anni deposito a risparmio vincolato a 5 anni Non sono ammessi prelievi anticipati rispetto alla scadenza del vincolo, pena la perdita del beneficio del tasso e con l’addebito di € 5,00 per ogni prelievo. L’importo minimo del deposito “vincolato a 2 anni/3 anni/5 anni” deve essere di € 5.000,00 e/o multipli. SPESE E COMMISSIONI MASSIME CAPITALIZZAZIONE Tasso indicizzato NON PREVISTO Periodicità: deposito a risparmio vincolato a 2 anni deposito a risparmio vincolato a 3 anni deposito a risparmio vincolato a 5 anni modalità di calcolo degli interessi Fine vincolo (due anni) tenuta annua libretto euro 2,50 rinnovo libretto euro 0,00 versamenti euro 0,00 commissione sui prelevamenti, ove consentiti, anticipati rispetto alla scadenza del vincolo euro 5,00 (per ogni singolo prelievo) commissione per estinzione anticipata, ove NON PREVISTA Foglio informativo aggiornato al 1/07/2014 Fine vincolo (tre anni) Fine vincolo (cinque anni) Gli interessi sono calcolati con riferimento all’anno civile (365 giorni) Pagina 2 di 5 FOGLIO INFORMATIVO N. 58/003 relativo al Deposito a Risparmio Vincolato a 2 Anni – a 3 Anni – a 5 Anni VALUTE E TERMINI DI DISPONIBILITA’ consentita - invio comunicazioni periodiche - invio altre comunicazioni - per copia documentazione euro 0,70 (rimborso spese postali) come da tariffa postale vigente da quantificare all’atto della richiesta in proporzione ai costi effettivamente sostenuti dalla Banca assicurazione euro 2,58 su base annua prelevamenti versamenti: - Contanti giorno del prelevamento - Assegni bancari stessa filiale Stesso giorno - Assegni bancari altra filiale Stesso giorno - Assegni circolari Iccrea Stesso giorno - Assegni circolari altri istituti/vaglia Banca d’Italia 1 giorno lavorativo - Assegni bancari altri istituti 3 giorni lavorativi - Assegni esteri 5 giorni lavorativi Disponibilità su versamenti - Contanti Stesso giorno - Assegni bancari stessa filiale Stesso giorno - Assegni bancari altra filiale Stesso giorno - Assegni circolari Iccrea Stesso giorno - Assegni circolari altri istituti/vaglia Banca d’Italia 2 giorni lavorativi - Assegni bancari altri istituti 4 giorni lavorativi - Assegni esteri 15 giorni lavorativi Stesso giorno Importi massimi di spese e commissioni per assegni impagati/protestati Insoluti € 9,00 oltre al recupero delle spese postali e delle spese reclamate da terzi Protestati 1,50% con minimo € 9,00 e max € 15,00 oltre al recupero delle spese postali e delle spese reclamate da terzi Richiamati € 9,00 oltre al recupero delle spese postali e delle spese reclamate da terzi Foglio informativo aggiornato al 1/07/2014 Pagina 3 di 5 FOGLIO INFORMATIVO N. 58/003 relativo al Deposito a Risparmio Vincolato a 2 Anni – a 3 Anni – a 5 Anni ALTRE SPESE DA SOSTENERE Imposta di bollo sul contratto Come da disposizioni di legge RECESSO DAL CONTRATTO, TEMPI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO E RECLAMI Recesso dal contratto Il cliente può recedere in qualsiasi momento dal deposito libero, senza spese e senza penalità, prelevando l’intera somma depositata. La banca può recedere in qualsiasi momento dal deposito libero rispettando il termine di preavviso previsto nel contratto. Qualora ricorra un giustificato motivo, la banca può recedere anche senza preavviso. Dal momento in cui il recesso diviene efficace, la banca cessa di corrispondere gli interessi sulle somme depositate. Se il deposito è vincolato, sia la banca che il cliente possono recedere solo dopo la scadenza del vincolo. La banca ha la facoltà di acconsentire al recesso del cliente prima della scadenza del vincolo: in tal caso è dovuta la commissione per estinzione anticipata. Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale Subito dopo l’integrale prelievo delle somme depositate a seguito del recesso. Reclami I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca (Ufficio Reclami – Piazza Mercato 84021 Buccino – SA) per lettera raccomandata A/R, a mezzo fax al n. 0828/952377 o inviando una richiesta e-mail all’indirizzo [email protected], utilizzando il modulo Reclami disponibile in Agenzia o sul sito internet. La Banca risponde entro 30 giorni. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, può rivolgersi a: • Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca; • Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it. Se il cliente intende rivolgersi al giudice, egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all’ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell’apposito registro ministeriale. Foglio informativo aggiornato al 1/07/2014 Pagina 4 di 5 FOGLIO INFORMATIVO N. 58/003 relativo al Deposito a Risparmio Vincolato a 2 Anni – a 3 Anni – a 5 Anni LEGENDA Periodicità di capitalizzazione degli interessi Tasso effettivo Valuta Periodicità con la quale gli interessi vengono accreditati, producendo ulteriori interessi. Tasso, rapportato su base annua, calcolato tenendo conto degli effetti della capitalizzazione infrannuale degli interessi. Data di inizio di decorrenza degli interessi Foglio informativo aggiornato al 1/07/2014 Pagina 5 di 5