Testo (File "17056" di 91,10 kB)
Transcript
Testo (File "17056" di 91,10 kB)
COMUNE DI FONDO Provincia di Trento Prot. n. 2030 Fondo, 24 marzo 2016 ORDINANZA N. 13/2016 OGGETTO Regolamentazione della circolazione e della sosta a tempo per l'utilizzo della nuova stazione di ricarica per veicoli elettrici nel parcheggio pubblico comunale in piazza Stefenelli. I:\Archivi\UTC\Giuliano\Ufficio Tecnico\Ordinanze e provvedimenti\Ordinanze varie\13-2016 Regolamentazione stazione ricarica veicoli elettrici piazza Stefenelli.doc IL SINDACO Premesso che l’Amministrazione comunale ha recentemente aderito alla proposta della società Dolomiti Energia S.p.a. finalizzata all’attuazione del progetto di realizzazione di una rete organica per la ricarica dei veicoli elettrici nella Provincia di Trento, a servizio dell'utenza; Preso atto dell'individuazione, in accordo con la società richiedente, di una porzione del parcheggio pubblico comunale di piazza Stefenelli, identificato dalla p.ed. 414/3 C.C. Fondo, posto in adiacenza al piazzale della scuola primaria, da ritenersi quale postazione idonea per l’erogazione di tale servizio in considerazione della propria ubicazione centrale all’abitato di Fondo e della vicinanza con tutti i servizi pubblici e d’interesse pubblico; Preso atto altresì che, allo scopo di agevolare il movimento turistico, presso l'Azienda di promozione turistica – APT di Fondo l'utente turista potrà ottenere l’abilitazione e dotarsi di apposita tessera per utilizzare il servizio di ricarica del proprio veicolo; Dato atto che la società Dolomiti Energia S.p.a. ha concluso i lavori d'installazione della stazione di ricarica, cui sono destinati n. 2 stalli in maniera specifica per tale servizio, riservandoli quindi ai veicoli elettrici ed ai veicoli ibridi se dotati di motorizzazione elettrica; Preso atto dell’indicazione pervenuta per le vie brevi da parte di Dolomiti Energia S.p.a. di stabilire un tempo massimo di 4 ore per la sosta del veicolo durante la fase di ricarica; Considerato che ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera e), del Nuovo Codice della Strada il Sindaco può stabilire le aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli; Visto il vigente Codice della Strada emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m. nonché il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495; Visto l’art. 31 del D.P.G.R. 1 febbraio 2005, n. 3/L; Visto lo Statuto del Comune di Fondo approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 di data 16.05.1994 e da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 di data 25.06.2015; Con decorrenza ed esecutività dall’avvenuta apposizione della segnaletica d’ordine; ORDINA l'istituzione di un divieto di sosta permanente dalle ore 0.00 alle ore 24.00 con sanzione accessoria della rimozione forzata su tutta l'area contraddistinta dalla nuova stazione di ricarica per veicoli elettrici sita nel parcheggio di piazza Stefenelli in prossimità del piazzale della scuola primaria, corrispondente a n. 2 stalli di sosta opportunamente segnalati, essendo tale area riservata ad autovetture (veicoli di cui al C.d.S. - art. 54, comma 1, lettera "a”) ed a motocicli (veicoli di cui al C.d.S. art. 53 - comma 1, lettera “a”) aventi trazione elettrica ed ai veicoli ibridi (se dotati di motorizzazione elettrica), alle seguenti condizioni: 1. il veicolo sia connesso alla stazione di ricarica con cavo elettrico in maniera conforme alle indicazioni del gestore del servizio; 2. sia esposto internamente al veicolo, sulla parte anteriore, in modo chiaro e visibile, idoneo dispositivo che indichi inequivocabilmente l'ora e la frazione di ora corrispondente a quella di effettivo arrivo; 3. è vietata la sosta di durata superiore al tempo necessario per il completamento della ricarica delle batterie del veicolo e comunque superiore alle quattro ore. DISPONE 1. 2. La sosta è consentita solamente all’interno della aree segnate, come sopra regolamentate; I soggetti di cui all’art. 12 del C.d.S. sono incaricati ai fini del controllo del rispetto della presente ordinanza; 38013 Fondo - Piazza S. Giovanni, 9 - Tel. 0463/831102 - Fax 0463/830314 - C.F. e P. IVA 00266900224 3. Chiunque violi le presenti norme è punito con le sanzioni rispettivamente previste dagli articoli 7, 146, 157, 158 e 159 del Codice della Strada; 4. La presente ordinanza, la cui esecuzione viene demandata a tutti gli organi di Polizia contemplati dall'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, sostituisce con revoca ogni precedente provvedimento in contrasto o incompatibile con la stessa. 5. Nel testo della presente ordinanza ove indicato che gli stalli di sosta sono riservati ad “autovetture” è da intendersi che sono riservati ai seguenti autoveicoli di cui all'art. 54 del C.d.S.: – autoveicoli di cui alla lettera a) del citato articolo (autovetture); – autoveicoli di cui alle lettera c) e d) del citato articolo (autoveicoli per trasporto promiscuo, ed autocarri), limitatamente ai casi in cui gli stessi autoveicoli abbiano una massa inferiore alle 3.5 t, e sagoma non superiore a quelle delle autovetture e comunque inferiore alle dimensioni dello stallo di sosta (m 2.5 x 5.0); 6. E' fatto obbligo, a chiunque usufruisce con il proprio veicolo degli stalli di cui al punto 1 con le modalità stabilite di cui sopra, di esporre internamente al veicolo, sulla parte anteriore, in modo chiaro e visibile, idoneo dispositivo che indichi inequivocabilmente la frazione di ora corrispondente a quella di effettivo arrivo; trascorso il tempo consentito, gli utenti dovranno abbandonare la zona per un congruo tempo evitando tassativamente di posticipare sul disco l'ora di arrivo allo scopo di protrarre la sosta oltre il consentito; 7. Fermo restando quanto fissato ai punti precedenti, rimangono in vigore tutte le norme generali sulla circolazione e le altre ordinanze emanate dall'Autorità municipale, intese a dettare obblighi, divieti o limitazioni diversi, già esistenti nella zona e non in contrasto con il presente provvedimento; 8. L'Ufficio tecnico e il Cantiere comunale, con la collaborazione del corpo di Polizia locale, sono incaricati della corretta esecuzione della presente ordinanza con la collocazione dei regolari cartelli d’obbligo e della realizzazione della segnaletica orizzontale necessaria, stabilite dal Regolamento d'esecuzione del Codice della Strada; 9. Gli ausiliari del traffico e della sosta esercitano le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni nelle aree di sosta. Tali funzioni sono previste anche nelle aree immediatamente limitrofe a quelle oggetto di concessione ed esclusivamente se ed in quanto precludano la funzionalità del parcheggio, nonché nelle aree riservate a determinate categorie con beneficio di esenzione totale del pagamento; 10. E’ fatto obbligo a chiunque di rispettare il presente provvedimento e al personale addetto all’espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all’art. 12 del C.d.S., di farlo rispettare; 11. La presente ordinanza entra in vigore con la posa della prescritta segnaletica stradale a cura del Comune di Fondo. AVVERTE che in caso di mancata osservanza delle disposizioni della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada e s.m.). RENDE NOTO il presente atto alla cittadinanza mediante pubblicazione all’albo pretorio e l’apposizione della prescritta segnaletica stradale. Copia della presente ordinanza viene notificata a: – Stazione Carabinieri di Fondo, competente per territorio; – Polizia Locale Alta Val di Non, competente per territorio − − − Avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi: ricorso gerarchico presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, a norma dell'art. 37, comma 3, del Nuovo Codice della Strada e con gli effetti e le procedure di cui all'art. 74 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada; ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro il termine di 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010, n. 104; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. 38013 Fondo - Piazza S. Giovanni, 9 - Tel. 0463/831102 - Fax 0463/830314 - C.F. e P. IVA 00266900224