Ordinanza Ormeggi 2012

Transcript

Ordinanza Ormeggi 2012
COMUNE DI ANDRANO
Provincia di Lecce
Prot.n° 3829
Andrano, li 26.06.2012
ORDINANZA N. 18/2012
OGGETTO: Ormeggio provvisorio di imbarcazioni nello specchio acqueo in località “Piscuddu”.
IL SINDACO
- Vista la nota del 22 giugno 2012 assunta al Prot. n. 263 P.M. dell’Ufficio di Polizia Municipale, che
costituisce parte integrante del presente provvedimento, con la quale vengono evidenziati gravi problemi
di ordine pubblico connessi con la mancanza di regolamentazione sia dell’uso dell’area adiacente allo
scalo di alaggio, sia della nautica da diporto minore presso lo specchio acqueo dello stesso scalo, sito in
Marina di Andrano, località “Piscuddu “;
- Visto l’articolo 6 della Legge Regionale N° 17 del 23/06/2006, che sancisce che al Comune spetta
“l’esercizio di tutte le funzioni amministrative sul demanio marittimo, fatte salve quelle espressamente
individuate all’articolo 5”;
- Visto che ai sensi del combinato disposto degli articoli 6 e 10, comma 5, della suddetta legge
l’esercizio delle funzioni amministrative sul demanio marittimo che abbiano ad oggetto aree destinate a
“punti di ormeggio”, così come definiti dall’art. 2, lett. c) del D.P.R. 2 dicembre 1997, n° 509, spetta ai
Comuni;
- Visto il Nulla Osta rilasciato dalla Regione Puglia - Ufficio Demanio Marittimo sulla attività di
regolamentazione comunale dei punti di ormeggio in località “Piscuddu” Prot. A00108 del 14/01/11 n°
7408;
- Dato atto che l’Amministrazione Comunale non ha ancora adottato il previsto regolamento che
disciplina l’uso e l’assegnazione dei punti di ormeggio per l’ancoraggio dei natanti nella suddetta area
anche se la relativa bozza ha ottenuto il parere favorevole dell’apposita Commissione Comunale per i
Regolamenti nella seduta dell’11.6.2012;
- Tenuto conto altresì che quand’anche tale regolamento venisse approvato entro breve tempo sarebbe di
difficile applicazione per la stagione estiva in corso in quanto le procedure previste implicano tempi
piuttosto lunghi;
- Che, pertanto detta impossibilità di procedere alla regolamentazione e all’assegnazione dei punti di
ormeggio, porta, nel presente periodo di maggiore utilizzo, a situazioni e comportamenti degenerativi
degli individui e di criticità nella sicurezza della navigazione tale da giustificare l’adozione di
provvedimenti contingibili ed urgenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 50 e 54 del D.Lgs 267/2000; la
situazione da fronteggiare è altresì quella di garantire l’igiene pubblica all’interno dello scalo;
Vista l’Ordinanza n. 07 del 04/03/1987 della Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di
Gallipoli riportante specifiche disposizioni in materia di sicurezza per la navigazione e per
Via Michelangelo, 25 - 73032 Andrano *** Tel. 0836/929222 *** Fax 0836/926032
www.comune.andrano.le.it [email protected]
Tel. segreteria 0836/929222-320 *** [email protected]
COMUNE DI ANDRANO
Prov. di Lecce
Il Sindaco
Avv. Carmine Pantaleo
********************
l’utilizzazione delle banchine, dello specchio acqueo e dello scalo di alaggio del porticciolo di Andrano;
Ritenuto indispensabile, per le motivazioni sopra esposte, adottare un provvedimento a carattere
provvisorio e temporaneo che consenta una ordinata fruibilità delle aree/specchio acqueo marittimo,
anche nell’esercizio del potere di deroga di cui alla normativa sopra citata;
Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, con particolare riferimento all'art. 105;
Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;
Con i poteri di legge,
ORDINA CHE
1). nelle due banchine presenti nello specchio acqueo in località “ Piscuddu “ della marina di Andrano,
come individuato nella planimetria allegata al presente atto, sia consentito l'ormeggio di punta in
un'unica fila di natanti da diporto appartenenti esclusivamente alla classe I: lunghezza f.t. non superiore
a ml 6,50, Larghezza max 2,3 m, immersione minore di 1,00 m, fino alla data del 15/10/2012;
2). Le catenelle di ormeggio del molo ovest dal numero 34 al numero 38 siano utilizzate normalmente
da unità da pesca professionale che stazionano regolarmente nel porticciolo di Andrano. Tale
destinazione prioritaria rimane confermata con la presente ordinanza per le imbarcazioni in armamento.
I punti di ormeggio individuati con le catenelle numero 23 e 44 del molo ovest e numero 1 e 22 del
molo est siano prioritariamente riservati alle unità di Polizia/emergenza/transito.
3). Per la stagione estiva 2012, fino al 15/10/2012, gli ormeggi siano assegnati prioritariamente ai
natanti già ormeggiati nel corrente mese di giugno sulle rispettive catenelle, fatte salve le verifiche e
disposizioni di seguito riportate;
4). Gli utilizzatori dell’ormeggio devono rispettare le norme di comportamento riportate negli artt. da 1
a 7 della allegata ordinanza n. 07/87, norme che qui devono intendersi per integralmente riportate; le
imbarcazioni devono essere preferibilmente ormeggiate in ordine crescente di lunghezza a partire dalle
catenelle poste in corrispondenza dell’ingresso al porto fino ai punti di ormeggio interni, in prossimità
dello scalo di alaggio; il tutto al fine di garantire una maggiore sicurezza della navigazione;
5). L’assegnazione degli ormeggi dovrà tenere conto della larghezza del singolo spazio da destinare,
vincolato dalla distanza fra le catenelle, commisurato con la larghezza del natante da ormeggiare;
6). Le zone indicate al punto 2) della presente Ordinanza saranno segnalate presso il porticciolo
mediante installazione di appositi cartelli informativi e segnaletica orizzontale;
7).
L’ormeggio sia consentito previo pagamento, a titolo di rimborso delle spese sostenute per
la corretta esecuzione della presente Ordinanza, di euro 150,00 da versare su C/C/P n. 12029732
intestato a COMUNE DI ANDRANO specificando la causale – RIMBORSO SPESE Ordinanza Porto –
Anno 2012; l’importo è comprensivo dei diritti di segreteria dovuti;
8) L’ormeggio deve essere utilizzato dall’avente diritto, in possesso dei requisiti di cui alla presente
Ordinanza, senza il riconoscimento della titolarità esclusiva dell'ormeggio medesimo, escludendo quindi
qualsiasi forma di assegnazione a titolo definitivo assimilato a concessione d.m., usufruendone altresì
Via Michelangelo, 25 - 73032 Andrano *** Tel. 0836/929222 *** Fax 0836/926032
www.comune.andrano.le.it [email protected]
Tel. segreteria 0836/929222-320 *** [email protected]
COMUNE DI ANDRANO
Prov. di Lecce
Il Sindaco
Avv. Carmine Pantaleo
********************
sempre a carattere temporaneo per le finalità della presente ordinanza e secondo le norme di buon
comportamento;
9). Il titolare dell’ormeggio dovrà coincidere con il proprietario del natante e con l’intestatario della
polizza di assicurazione;
10). Il proprietario del natante deve garantire il rispetto di tutte le responsabilità conseguenti l'utilizzo
dell'ormeggio, con particolare riferimento ai requisiti minimi previsti ai sensi di legge sulle dotazioni di
sicurezza dei natanti, delle attrezzature necessarie per la navigabilità, polizza di assicurazione per il
natante o per il motore in caso di motore amovibile o assicurazione privata per i natanti a remi;
11). I proprietari dei natanti ormeggiati nel porticciolo dovranno presentare istanza di conferma del
punto di ormeggio entro il termine del 02/07/2012 o comunque entro 3 giorni dalla notifica della
presente ordinanza. L’ormeggio si intende automaticamente autorizzato in forma temporanea
contestualmente all’invio dell’istanza formulata sul modello allegato alla presente ordinanza.
L’assegnazione diverrà pienamente efficace e quindi confermata, a seguito delle verifiche di cui al
precedente punto 3) e con il rilascio del talloncino identificativo da parte del Comune, che dovrà essere
esposto in modo ben visibile sul natante per tutta la durata dell’Ordinanza;
12). Eventuali punti di ormeggio rimasti disponibili dopo la suddetta assegnazione o che dovessero
liberarsi successivamente, saranno concessi ai richiedenti che avranno inoltrato al comune una
comunicazione di interesse. Il Responsabile dell’ufficio protocollo del Comune, provvederà, in
base all’ordine di presentazione delle comunicazioni al protocollo comunale, dopo la pubblicazione
della presente, (fa fede l’ora, la data di arrivo e il numero di protocollo) alla formazione di una
graduatoria sulla base della quale verranno assegnanti eventuali posti disponibili previa verifica dei
requisiti richiesti.
Dette assegnazioni saranno effettuate con le medesime modalità e condizioni fatte per quelle relative
agli attuali occupanti.
13). Le violazioni alle disposizioni contenute nella presente Ordinanza comporteranno la revoca
dell’autorizzazione per l’ormeggio e l'immediata segnalazione alle Autorità competenti. Gli illeciti
previsti dall'art. 1164 del Codice della Navigazione (Inosservanze di norme sui beni pubblici), verranno
sanzionati con il pagamento di una somma da 1.032,91 euro a 3.098,74 euro, oltre alle spese di
procedimento pari ad euro 5,17 (eventualmente moltiplicata per il numero dei trasgressori);
14). Previa richiesta scritta da parte del soggetto interessato siano rimborsali unicamente le somme
corrisposte a titolo di rimborso spese come stabilite al precedente punto 6), solo in caso di mancato
ormeggio (per espressa rinuncia all’assegnazione prima dell’effettivo ormeggio del natante) o per
mancata assegnazione, il tutto subordinato a verifica effettuata dal competente Ufficio comunale;
15). Il Comune di Andrano assegna la catenella di ormeggio alla banchina e l’antistante spazio
acqueo indicato nella allegata planimetria, senza farsi carico di nessun altro tipo di prestazione (
custodia o servizi di qualunque genere); pertanto non risponde di alcun danno subito dagli assegnatari o
da terzi a causa di eventi naturali o derivanti dalla condotta umana;
16). Si da mandato al responsabile dell’Ufficio Protocollo del Comune di pubblicare la presente
ordinanza all’albo comunale fino al 15/10/2012 incluso;
17).
Si da atto che il presente provvedimento essendo finalizzato alla occupazione di aree
Via Michelangelo, 25 - 73032 Andrano *** Tel. 0836/929222 *** Fax 0836/926032
www.comune.andrano.le.it [email protected]
Tel. segreteria 0836/929222-320 *** [email protected]
COMUNE DI ANDRANO
Prov. di Lecce
Il Sindaco
Avv. Carmine Pantaleo
********************
demaniali senza fini di lucro e tesa in via di urgenza alla gestione temporanea degli ormeggi per
motivi di sicurezza, non è corrisposto il canone demaniale marittimo per le attività in concessione
demaniale marittima, se dovuto (a norma dell' art. 11, comma 3, L. 23 dicembre 1999, n. 488, per le
strutture di ormeggio che vengano installate successivamente al 1° gennaio 2000, non è dovuto il canone
annuo per le concessioni con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e
specchi acquei ).
DISPONE
-) La pubblicazione all'Albo comunale della presente Ordinanza;
-) La comunicazione del presente atto a:
•
Prefettura di Lecce;
•
Comando Carabinieri Stazione di Spongano;
•
Ufficio Locale Marittimo di Tricase;
•
responsabile del Settore Affari Generali del Comune di Andrano -sede;
•
Corpo di Polizia Municipale di Andrano – sede
•
Responsabile dell’ufficio protocollo del Comune- sede
Avverso il presente atto è ammessa la proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale della Puglia secondo le modalità di cui alla Legge 06/12/1971 n° 1034, entro
60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello
Stato, ai sensi del D.P.R.24/11/1971n°1199, entro 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione.
ALLEGATI costituenti parte integrante e sostanziale della presente ordinanza:
1) Planimetria dell’area portuale;
2) Ordinanza n. 07/87 del 4-3-1987 della capitaneria di porto di Gallipoli;
3) Nulla Osta 16-05-2011 prot. n. 7408 dell’ufficio Demanio Marittimo BARI;
Il Sindaco
Avv. Carmine PANTALEO
Via Michelangelo, 25 - 73032 Andrano *** Tel. 0836/929222 *** Fax 0836/926032
www.comune.andrano.le.it [email protected]
Tel. segreteria 0836/929222-320 *** [email protected]