Moto e motorini - I.T.I.S.Armellini

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Moto e motorini: obbligo del patentino e motivi di confisca del mezzo
In vigore dal 23 agosto nuove regole della strada e sanzioni più severe soprattutto per chi guida moto e motorini, ma non solo.
Gli articoli 5 e 5 bis della legge 168/2005, oltre a confe rmare il contenuto delle modifiche introdotte con il decreto-legge
115/2005, hanno modificato 5 articoli del codice della strada e per la precisione il 97, 116, 208, 213, 214 e introdotto una
nuova
ipotesi
di
revoca
della
patente
con
l'articolo
130-bis.
Per quanto riguarda il cosiddetto "popolo delle due ruote" ci sono molte novità. La più importante è l'inasprimento delle sanzioni
che prevede la confisca del veicolo (ciclomotore, motociclo o motoveicolo) che, secondo le disposizioni del comma 2-sexies
dell'articolo 213 , scatta nei casi in cui si violino gli articoli 169 comma 2 e 7 , 170 e 171 del Codice e cioè quando:
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si viaggia in numero di persone superiore a quello previsto
si guida senza casco o con un casco non allacciato o non omologato
si trasportano animali non in gabbia o oggetti non solidamente assicura ti
non si è seduti in posizione corretta e con entrambe le mani sul manubrio
il conducente traina o si fa trainare da un altro veicolo
si solleva la ruota anteriore
La stessa sanzione accessoria viene applicata anche nei seguenti casi:
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si circola con un veicolo già sottoposto a fermo amministrativo
si guida in stato di ebbrezza da alcol o da sostanze stupefacenti
si fugge dal luogo di un incidente dopo aver cagionato danni a persone
si circola con un veicolo che è servito a commettere un qualsiasi altro reato
L'articolo 97 del Codice della Strada è stata modificato al 2 comma dove viene specificato che la targa di un ciclomotore,
sebbene
a
carattere
personale,
può
essere
abbinata
solo
a
un
veicolo.
Per quanto riguarda ancora la circolazione dei ciclomotori le modifiche apportate all'articolo 116 prevedono che:
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Dal 1 ottobre 2005 i maggiorenni, che non possiedono la patente di guida, devono conseguire il certificato di idoneità
alla guida del ciclomotore (cosiddetto patentino).
Coloro che raggiungono la maggiore età entro il 30 settembre 2005 possono ottenere il pate ntino frequentando solo
un corso di aggiornamento. Per gli altri invece è previsto, dopo il corso, la necessità di superare un esame.
Per tutti è stato introdotto l'obbligo di possedere i requisiti psico -fisici che sono richiesti anche per la patente A.
Il patentino ha una scadenza di validità e può essere sospeso o revocato per mancanza dei requisiti psico-fisici.
Chi ha la patente di guida sospesa non può guidare neanche il ciclomotore a meno che la sospensione non sia relativa
ad eccesso di velocità (art. 142, comma 9, CdS)
Sono state confermate le sanzioni già in vigore dall’1 luglio per coloro che affidano il proprio
ciclomotore a persone che non abbiano conseguito la patente di guida o il certificato di idoneità alla
guida. La sanzione amministrativa prevista per l'affidamento incauto va da 357 euro a 1.433 euro
(art. 116, c. 12 vedi circolare ).
Revoca patente e procedure per il sequestro di moto e motorini
La legge 168 del 2005, pubblicata sulla gazzetta ufficiale n. 194 del 22 agosto oltre a modificare alcuni articoli del codice della
strada introduce anche un nuovo articolo il 130 bis che prevede un nuova ipotesi di revoca della patente di guida e anche del
patentino.
Se qualcuno, guidando sotto effetto di sostanze stupefacenti o sotto ebbrezza da alcol, provoca la morte di un'altra persona è
soggetto, secondo le nuove sanzioni, alla revoca della patente di guida dopo la sentenza di condanna del giudice per il reato
previsto dall'articolo 589 del codice penale.
Le modifiche di legge riguardano pure gli articoli 213 e 214 del codice della strada sulla procedura delle sanzioni accessorie
della confisca e del fermo amministrativo dei veicoli.
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Quando oggetto delle sanzioni accessorie del sequestro amministrativo o del fermo amministrativo del veicolo è un
ciclomotore o un motociclo, l’organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione de l veicolo ed il suo trasporto
in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi dell’articolo 214-bis (custode convenzionato).
Il ciclomotore o il motociclo fermato o sequestrato non può essere affidato in custodia al proprietario o al trasgressore
In caso di sequestro, il veicolo è tenuto in custodia presso il custode -convenzionato per 30 giorni; successivamente,
se non è già intervenuta la confisca, il veicolo può essere affidato in custodia al proprietario, purché abbia i requisiti di
legge per essere nominato custode
Le modifiche all' articolo 208 , comma 4, prevedono invece che i proventi delle sanzioni amministrative
degli Enti locali devono essere destinati anche per consentire agli organi di Polizia locale
l’effettuazione di corsi di educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado
Articoli modificati dalla legge 168 del 17 agosto 2005
(Circolazione dei ciclomotori) L'articolo era già stato modificato dall’art. 3 del DL. vo
9/2002 (file pdf )
Art. 116 CdS (Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli
e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori) L'articolo era già stato modificato dall’art. 6 del
DL.vo 9/2002 (file pdf )
Art. 130 bis (Revoca della patente di guida in caso di violazioni che provochino la morte di altre
persone) (file pdf )
Art. 208 Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie (file pdf )
Art. 213 Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa (file pdf )
Art. 214 Fermo amministrativo del veicolo (file pdf )
Art. 97 CdS
Di seguito scaricati sulla cartella PATENTINO