I SEGNI DISTINTIVI dell`AZIENDA - Economia Aziendale
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I SEGNI DISTINTIVI dell`AZIENDA - Economia Aziendale
I SEGNI DISTINTIVI DELL’AZIENDA I segni distintivi hanno essenzialmente la funzione di identificare l’imprenditore presso il pubblico dei consumatori evitando che si ingenerino confusioni tra l’attività delle diverse imprese L’imprenditore ha un diritto di uso esclusivo sul bene immateriale costituito dal segno distintivo, potendo legittimamente impedire che altri imprenditori utilizzino segni uguali o simili tali da potere creare confusione con quelli da lui utilizzati I segni distinti sono: L’insegna La ditta Il marchio DITTA Art. 2563: la ditta è il nome commerciale sotto il quale agisce l’imprenditore nell’esercizio della sua attività. Requisiti - lecita - vera - nuova - originale Acquisizione del diritto sulla ditta: 1) a titolo originario 2) a titolo derivato INSEGNA Art. 2568: L’insegna è il segno distintivo che contraddistingue i locali dove l’imprenditore svolge la sua attività L’insegna può essere denominativa, figurativa o mista Caratteristiche - lecita - veritiera - nuova - originale MARCHIO Art. 2569 Il marchio è il segno distintivo apposto sul prodotto o sul suo involucro, che contraddistingue i beni e i servizi di un impresa. Legge sul marchio R. d. n. 929 del 1949 e successive modifiche e integrazioni Il marchio può essere di fabbrica o commerciale, di servizio, collettivo, forte o debole Esso può essere denominativo, figurativo, misto, tridimensionale o di forma Caratteristiche del marchio - Originale, lecito, vero, nuovo Il marchio può essere registrato BREVETTO Le invenzioni consistono nei ritrovati dell’ingegno che possono ricevere una concreta applicazione industriale. Sono regolamentati dal C.C. artt. 2584-2591, R.D. n. 1127 del 1939 D. Lgs. 198/1996 Requisiti - industriallità - novità - originalità - liceità Non possono essere registrati metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico, metodi di diagnosi, le teorie scientifiche e i metodi matematici, i programmi per calcolatori e elaboratori elettronici e non possono essere brevettate le razze animali e i procedimenti biologici per ottenerle. REGISTRAZIONE MARCHIO E BREVETTO Avviene presso l’ Ufficio italiano Marchi e Brevetti istituito presso l’Agenzia per la proprietà industriale Tale ufficio è tenuto ad accertare la regolarità formale della domanda, la liceità e l’industrialità dell’invenzione ma non svolge una indagine preventiva sulla originalità e novità Il brevetto e il marchio sono tutelati con azioni inibitorie, di contraffazione, rimozione e risarcimento del danno La durata del brevetto è ventennale e non rinnovabile La durata del marchio è decennale e rinnovabile innumerevoli volte DIRITTI SULLE INVENZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI Non sempre l’autore dell’invenzione coincide col soggetto legittimato a richiedere il brevetto e a sfruttarlo economicamente Il lavoratore ha sempre diritto ad essere riconosciuto autore dell’invenzione fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro, l’attribuzione dei diritti patrimoniali da esso derivanti però sono regolati in vario modo a seconda che si tratti di: 1) Invenzione di servizio 2) Invenzione aziendale 3) Invenzione occasionale