I SEGNI DISTINTIVI dell`AZIENDA - Economia Aziendale

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I SEGNI DISTINTIVI dell`AZIENDA - Economia Aziendale
I SEGNI DISTINTIVI
DELL’AZIENDA
I segni distintivi hanno essenzialmente
la
funzione
di
identificare
l’imprenditore presso il pubblico dei
consumatori evitando che si ingenerino
confusioni tra l’attività delle diverse
imprese
L’imprenditore ha un diritto di uso esclusivo sul
bene immateriale costituito dal segno distintivo,
potendo legittimamente impedire che altri
imprenditori utilizzino segni uguali o simili tali
da potere creare confusione con quelli da lui
utilizzati
I segni distinti sono:
L’insegna
La ditta
Il marchio
DITTA
Art. 2563: la ditta è il nome commerciale sotto il
quale agisce l’imprenditore nell’esercizio della
sua attività.
 Requisiti
- lecita
- vera
- nuova
- originale
 Acquisizione del diritto sulla ditta:
1) a titolo originario
2) a titolo derivato
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INSEGNA
Art. 2568: L’insegna è il segno distintivo che
contraddistingue i locali dove l’imprenditore
svolge la sua attività
 L’insegna può essere denominativa, figurativa o
mista
 Caratteristiche
- lecita
- veritiera
- nuova
- originale

MARCHIO
Art. 2569 Il marchio è il segno distintivo apposto
sul prodotto o sul suo involucro, che
contraddistingue i beni e i servizi di un impresa.
 Legge sul marchio R. d. n. 929 del 1949 e
successive modifiche e integrazioni
 Il marchio può essere di fabbrica o commerciale,
di servizio, collettivo, forte o debole
 Esso può essere denominativo, figurativo, misto,
tridimensionale o di forma
 Caratteristiche del marchio
- Originale, lecito, vero, nuovo
 Il marchio può essere registrato
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BREVETTO
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Le invenzioni consistono nei ritrovati dell’ingegno che
possono ricevere una concreta applicazione industriale.
Sono regolamentati dal C.C. artt. 2584-2591, R.D. n. 1127
del 1939 D. Lgs. 198/1996
Requisiti
- industriallità
- novità
- originalità
- liceità
Non possono essere registrati metodi per il trattamento
chirurgico o terapeutico, metodi di diagnosi, le teorie
scientifiche e i metodi matematici, i programmi per
calcolatori e elaboratori elettronici e non possono essere
brevettate le razze animali e i procedimenti biologici per
ottenerle.
REGISTRAZIONE MARCHIO E BREVETTO
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Avviene presso l’ Ufficio italiano Marchi e Brevetti
istituito presso l’Agenzia per la proprietà industriale
Tale ufficio è tenuto ad accertare la regolarità formale
della domanda, la liceità e l’industrialità
dell’invenzione ma non svolge una indagine
preventiva sulla originalità e novità
Il brevetto e il marchio sono tutelati con azioni
inibitorie, di contraffazione, rimozione e risarcimento
del danno
La durata del brevetto è ventennale e non rinnovabile
La durata del marchio è decennale e rinnovabile
innumerevoli volte
DIRITTI SULLE INVENZIONI PER I
LAVORATORI DIPENDENTI
Non sempre l’autore dell’invenzione coincide col
soggetto legittimato a richiedere il brevetto e a
sfruttarlo economicamente
 Il lavoratore ha sempre diritto ad essere
riconosciuto autore dell’invenzione fatta nello
svolgimento del rapporto di lavoro, l’attribuzione
dei diritti patrimoniali da esso derivanti però
sono regolati in vario modo a seconda che si tratti
di:
1) Invenzione di servizio
2) Invenzione aziendale
3) Invenzione occasionale
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