NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
CITTA’ DI BORDIGHERA
Provincia di Imperia
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
del
PIANO REGOLATORE GENERALE
Approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale N. 39 del 29.02.2000
TITOLO PRIMO
IL P.R.G. E LA SUA ATTUAZIONE
CAPITOLO I
PRESCRIZIONI GENERALI
ART. 1 OBIETTIVI GENERALI DEL PIANO
1.01
Il Piano Regolatore Generale del Comune di Bordighera prefigura, in un disegno
unitario e coerente, l'assetto auspicabile per il territorio comunale. Esso definisce le
operazioni e gli interventi pubblici e privati atti a conseguire quel riequilibrio generale
fra aree edificate e non, oltre alla conservazione ed alla valorizzazione del tessuto
edificato di pregio, indicato dal documento preliminare al Piano, redatto in data
11.12.1990, come obiettivo prioritario per lo sviluppo e la salvaguardia del territorio.
1.02
Il presente Piano Regolatore Comunale si pone come quadro generale di riferimento,
di guida e di controllo per tutte le attività e per tutti gli interventi, pubblici e privati,
attinenti l'uso e le trasformazioni del territorio, urbanizzato e non, del Comune di
Bordighera.
ART. 2 DOCUMENTI DEL PIANO
(stralciato)
ART. 3 LETTURA DEL PIANO - DEFINIZIONI PUNTUALI
3.01
I documenti del Piano vanno letti complessivamente secondo le seguenti priorità:
a) Le tavole di sintesi del sistema geologico, la relativa normativa e la relazione
prevalgono sulle indicazioni sia cartografiche che normative, eventualmente in
contrasto, contenute nelle tavole del sistema ambientale e del sistema urbanistico
insediativo e produttivo.
b) Le tavole del sistema ambientale e la relativa normativa prevalgono sulle
indicazioni sia cartografiche che normative, eventualmente in contrasto, contenute
nelle tavole del sistema urbanistico, insediativo e produttivo.
c) Le tavole del sistema urbanistico, insediativo e produttivo forniscono indicazioni
urbanistiche attuative vincolanti, solo se non in contrasto con le tavole e le
normative degli altri sistemi.
Le presenti norme riportano in ordine divulgativo i tre sistemi di piano.
Nel caso di destinazione urbanistica omogenea presente nel sistema ambientale e
insediativo/produttivo la norma relativa é riportata una sola volta in uno dei due
sistemi e ad essa si fa esplicito riferimento.
ART. 4 APPLICAZIONE DEL PIANO
4.01
4.02
L'applicazione del P.R.G. avviene secondo le indicazioni contenute nei tre sistemi
cartografici letti contemporaneamente, oltreché nelle presenti Norme di attuazione e
nella Relazione Illustrativa.
Per quanto non esplicitamente considerato nei documenti del P.R.G. detto piano é
1
disciplinato dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
ART. 5 ATTUAZIONE DEL PIANO
5.01
Il P.R.G. si attua secondo le modalità di intervento (strumento urbanistico attuativo o
concessione edilizia convenzionata) indicate negli articoli delle presenti norme relative
alla disciplina delle singole zone urbanistiche. In assenza di specifica indicazione al
riguardo circa il regime di attuazione, gli interventi sono da intendersi assentibili
mediante rilascio di titolo abilitativo diretto.
CAPITOLO II
DEFINIZIONI GENERALI E STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA
DI LIVELLO SUBORDINATO
ART. 6 INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO
(stralciato)
ART. 7 STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI (S.U.A.)
(stralciato)
ART. 8 CONVENZIONAMENTI
(stralciato)
ART. 9 FABBISOGNO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE
(stralciato)
ART. 10 STRUMENTI PER AMBITI PARTICOLARI
10.01
La cartografia del sistema ambientale in scala 1:5.000 e del sistema urbanistico
insediativo/produttivo in scala 1:2.000 ed in scala 1:5.000 indicano, con apposita
simbologia, le aree dove si prescrive la formazione obbligatoria di S.O.I. (art. 39
D.C.R. 6/92) e P. di R. (art. 50 e 52 L.R. 28 febbraio 1983 n. 6 e successive
integrazioni e modifiche) distinti nelle seguenti categorie :
a) aree di rilevanza ambientale;
b) aree di riqualificazione territoriale;
c) aree di riqualificazione urbana e a riordino ambientale.
2
10.02.
(stralciato)
10.03.
(stralciato)
10.04.
(stralciato)
10.05.
(stralciato)
ART. 11 PIANO PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
11.01
11.02
Ai sensi dell'art. 1 della L.R. 21 luglio 1986 n. 14 e successive modificazioni ed
integrazioni, sono considerati insediamenti produttivi le opere e gli impianti di carattere
industriale, artigianale e commerciale, gli impianti e servizi turistici, i complessi
destinati alla trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti
agricoli.
Gli indici di utilizzazione e di fabbricabilità previsti nelle disposizioni urbanistico-edilizie
del P.R.G. potranno subire nel P.I.P. modifiche fino al 20% della superficie quando
sussistano fondati motivi di ordine tecnico, economico o di conduzione aziendale nella
determinazione della quota da destinare ad alloggio accessorio al fine di realizzare
una superficie massima di mq. 80.
ART. 12 PIANO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INERTI
12.01
12.02
12.03
Dovrà essere predisposto un piano per lo smaltimento dei rifiuti prevenienti da
demolizioni, costruzioni e scavi nell'ambito della localizzazione prevista dal P.R.G. in
ambito comunale.
A livello cartografico è stato individuato un ambito da destinare allo smaltimento degli
inerti di cui al punto precedente.
Tale intervento dovrà essere attuato per piani successivi stratificati,
prevedendo la raccolta e la sistemazione del materiale naturale in loco per la
creazione della diga anteriore e la piantumazione con essenze locali, la
canalizzazione delle acque meteoriche ed il loro smaltimento.
Le aree destinate allo smaltimento degli inerti, una volta esaurita la loro potenzialità,
dovranno essere ripristinate per la destinazione urbanistica prevista dal P.R.G.
ART. 13
" annullato"
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CAPITOLO III
DEFINIZIONI E PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI
ART. 14 DEFINIZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE
14.01
Costruzione interrata
Si intende interrata una costruzione tutta sotto il livello naturale del terreno e che può
presentare alla vista solo la parte strettamente necessaria all'accesso, la quale non
può' superare i 5 ml. di apertura ovvero uno sviluppo del 30% riferito ad un solo
fronte.
Tale costruzione non dà luogo al rispetto delle distanze fra i fabbricati e dai confini.
Qualora la sistemazione del terreno si presenti a fasce, la facciata verticale di queste
dovrà contenere uno spessore di terra non inferiore a mt. 1.
14.02
H = altezza del fabbricato
L'altezza massima dell'edificio è misurata tra due piani orizzontali, passanti
rispettivamente per il punto più basso di tutti i prospetti e per l’estradosso del più alto
solaio a copertura dell'ultimo piano abitabile, oppure alla linea di gronda se posta a
quota superiore, o comunque utilizzabile, con l'esclusione delle costruzioni accessorie
e sovrastrutture per servizi (volumi tecnici).
Quando il terreno è a balze o in pendenza, nell'altezza saranno computati anche
eventuali terrapieni in progetto aderenti o circostanti la costruzione, qualora il ciglio
del muro di sostegno di essi disti dal perimetro della costruzione meno di quattro metri
o l'altezza di detto muro sia superiore a metri tre.
Nel caso in cui il fabbricato sorga su un terreno in declivio è ammessa la misurazione
dell'altezza per corpi di fabbrica, a condizione che l'altezza massima di ogni singolo
corpo sia contenuta entro i limiti di altezza massima e che l'altezza complessiva del
fabbricato non superi i 3/2 dell'altezza massima consentita (il fabbricato si intende
costituito dai diversi corpi di fabbrica). Unica compenetrazione ammessa tra i corpi di
fabbrica, ai fini della misurazione delle loro altezze singole, è quella relativa allo
spessore del muro comune.
14.03
Numero dei piani abitabili
E' il numero massimo dei piani fuori terra consentito in ogni zona.
14.04
It = Indice di fabbricabilità territoriale
E' il rapporto, espresso in metri cubi per metro quadrato, fra il volume massimo
realizzabile (V) e la superficie territoriale delle aree asservite.
14.05
If = Indice di fabbricabilità fondiaria
E' il rapporto, espresso in metri cubi per metro quadrato, fra il volume massimo
realizzabile (V) e la superficie fondiaria asservita.
14.06
L = lunghezza dei fronti
E’ la lunghezza massima di ogni prospetto.
14.07
Lotto minimo
Per lotto minimo si intende la superficie fondiaria o territoriale minima da destinare
all'insediamento di attività produttive o all'edificazione in generale per una corretta
utilizzazione del suolo e gestione urbanistica.
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14.08
Rc = rapporto di copertura
E' il rapporto fra la massima superficie coperta (Sc) e la superficie del lotto di
proprietà depurata delle eventuali porzioni destinate ad infrastrutture viarie, ad
attrezzature pubbliche e ad altra destinazione.
14.09
Sc = superficie coperta
E' la superficie, espressa in metri quadrati, della proiezione, sul piano orizzontale,
dell'area racchiusa nel perimetro esterno dell'edificio compresi i corpi chiusi a sbalzo
ed esclusi i balconi e cornicioni.
14.10
St = superficie territoriale
La superficie territoriale comprende la superficie fondiaria ( di cui al successivo punto
Sf) e le aree interessate dalle opere di urbanizzazione primaria e secondaria
necessarie agli insediamenti.
14.11
Sf = superficie fondiaria
La superficie fondiaria è costituita dalla parte di superficie territoriale di pertinenza
degli edifici, si calcola sottraendo dalla superficie territoriale le aree interessate dalle
opere di urbanizzazione.
Sono invece da comprendere, ai fini del computo, il verde ed i parcheggi a servizio
delle abitazioni.
14.12
Sm = superficie minima di intervento
E' l'area minima richiesta per un intervento edilizio diretto o per la pianificazione
esecutiva di grado subordinato: nel primo caso rappresenta il lotto minimo edificabile,
nel secondo caso l'unità minima insediativa indicata espressamente dalle planimetrie
o parametricamente dalle norme.
14.13
Su = superficie utile lorda
E' la somma delle superfici di tutti i piani fuori terra misurata al lordo di tutti gli
elementi verticali (murature, vani ascensori, scale, ecc.).
Dal computo della superficie lorda sono esclusi i porticati ad uso pubblico. Negli edifici
esistenti alla data di adozione del P.R.G. sono pure esclusi dal computo della
superficie lorda da calcolare per una eventuale ricostruzione: le superfetazioni, i locali
ricavati dalla copertura di cortili, le tettoie e le logge murate, le costruzioni provvisorie
ed in precario e le costruzioni abusive.
14.14
V = volume del fabbricato
E' dato dalla somma dei prodotti delle superfici lorde di ogni piano per le
relative altezze, compresi gli spessori dei solai intermedi e fino all'estradosso del
solaio di copertura dell'ultimo piano abitabile.
Il volume del sottotetto è compreso se abitabile.
Si escludono dal calcolo i volumi tecnici, le pertinenze, i porticati, nonché i
volumi interrati rispetto al profilo del terreno sistemato, purché la variazione rispetto al
profilo naturale del terreno non superi metri 1,50.
14.15
Vt = volumi tecnici
I volumi tecnici sono costituiti dalle porzioni dell'edificio destinate a soddisfare
esigenze di carattere tecnico, relative alla funzionalità dei servizi o degli impianti
tecnologici ubicati nell'edificio stesso (serbatoi dell'acqua, canne fumarie o simili) per
quanto non eccedono i mt. 3,00 dall'ultimo livello di utilizzo, salvo l'extra corsa
ascensore che potrà essere elevato nel rispetto delle norme al momento in vigore.
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I volumi tecnici non sono soggetti alle norme di zona come definite nei successivi
articoli. Analogamente non è soggetta al rispetto delle norme di zona la realizzazione
di rivestimenti esterni a scopo di isolamento termico (cappotti termici) per gli edifici
esistenti autorizzati anteriormente all'entrata in vigore della Legge 30 aprile 1976 n.
373.
14.16
Vu = volume utile complessivo
E' la somma dei volumi calcolati moltiplicando la superficie lorda e le rispettive altezze
lorde interne.
14.17
Pendenza del tetto
In tutte le tipologie non sarà ammissibile una pendenza delle falde del tetto superiore
al 35%.
14.18
Aree asservite
La superficie dell'area asservita alle nuove costruzioni è quella necessaria a
soddisfare i parametri di fabbricabilità stabiliti dallo Strumento Urbanistico Generale.
Le aree asservite ad un edificio possono restare di proprietà diversa da quella
dell'edificio stesso, ad eccezione di quelle in zona agricola e con l'obbligo della loro
assoluta inedificabilità.
Per le costruzioni esistenti, non ricadenti in zone nelle quali gli interventi edilizi sono
sottoposti all'obbligo di S.U.A., la superficie asservita è quella stabilita dalla normativa
vigente al momento dell'edificazione; nel caso di costruzioni autorizzate prima del
31/8/1967, ove non esista agli atti regolare asservimento, s'intende asservita una
fascia minima di m.5,00 attorno al perimetro dell'edificio e comunque non oltre il
confine di proprietà, da determinarsi con riferimento alla situazione catastale esistente
all'atto dell'adozione dello Strumento Urbanistico Generale.
Nel caso si intervenga su di un volume preesistente mediante parziale ricostruzione
dello stesso o aggiunta di un nuovo corpo di fabbrica, per determinare la superficie da
asservire al nuovo intervento, dovrà essere computato anche il volume già esistente,
fatta salva l'ipotesi in cui le norme di attuazione dello Strumento Urbanistico Generale
consentano incrementi volumetrici indipendentemente dal rispetto dell'indice di zona.
E' fatta salva la facoltà di determinare la superficie asservita agli edifici esistenti
applicando eventuali maggiori indici di fabbricabilità previsti dallo Strumento
Urbanistico Generale vigente al momento in cui si effettuano gli interventi edilizi.
Negli Strumenti Urbanistici Attuativi obbligatori la superficie territoriale deve essere
asservita sia alle nuove volumetrie sia a quelle esistenti confermate con l'osservanza
dei parametri vigenti.
Tutte le superfici asservite, con le eventuali modificazioni, devono risultare in apposito
repertorio, composto di planimetria e registro, tenuti dal Comune.
14.19
Fondo rustico
E' l'insieme dei terreni, di un unico proprietario, ricadenti anche in più zone agricole,
anche non contigui, costituenti la stessa azienda.
14.20
Azienda agricola vitale
E' l'azienda insistente su un fondo rustico, debitamente coltivato, avente una
superficie pari almeno a quella minima stabilita in ogni singola articolazione delle zone
agricole.
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14.21
Pertinenze
Sono pertinenze i manufatti non abitabili destinati all’uso esclusivo del fabbricato.
Tale destinazione deve risultare nell'autorizzazione o nella concessione.
Le pertinenze, sia di tipo condominiale che singolo, comprendono i locali adibiti ad
autorimessa al servizi di unità abitative del fabbricato, a cantina, a ripostiglio, gli
impianti tecnologici e le opere di sistemazione, arredo e recinzione del terreno.
14.22
Altezza media prevalente
E' l'altezza media degli edifici ricompresi in un cerchio, avente centro sul fabbricato in
oggetto e raggio di mt.50 con esclusione delle anomalie altimetriche o tipologiche.
14.23
Opere di urbanizzazione
(stralciato)
ART. 15 DISTANZE MINIME DEI FABBRICATI DAI CONFINI DI PROPRIETÀ
Per le costruzioni, fatti salvi i casi espressamente previsti dalle presenti norme o dai
piani esecutivi di grado subordinato, la distanza dal confine deve essere fissata in
m.5.
E' ammessa la costruzione in aderenza al confine di proprietà se preesiste parete o
porzione di parete non finestrata o in base alla presentazione di un progetto unitario
per i fabbricati da ristrutturare o da realizzare in aderenza.
E' inoltre ammessa la costruzione a distanza dal confine, inferiore a quella prevista
dalle presenti norme nel caso di apposita scrittura privata firmata dal proprietario
finitimo, con la quale venga in ogni caso garantito il rispetto delle distanze minime
previste tra i fabbricati e l'impegno a trasformarla in atto pubblico prima del rilascio
della concessione edilizia.
Le distanze dai confini si misurano al netto dei balconi, delle scale e delle gronde dei
tetti con aggetto non superiore a ml. 1,20.
Nel caso di parti aggettanti oltre ml. 1,20 la distanza verrà misurata con la deduzione
della misura degli aggetti consentiti.
I vincoli relativi alle distanze potranno non essere rispettati nei casi in cui la
ricostruzione sia compresa nell’inviluppo dell’edificio preesistente; sono ammessi
debordamenti, nel rispetto delle distanze minime da confini, strade e fabbricati, fissati
per la zona dal P.R.G..
ART. 16. DISTANZE MINIME TRA I FABBRICATI
E’ la distanza minima tra le pareti dei fabbricati.
ART. 17 DISTANZE DELLE COSTRUZIONI DA OSSERVARE NEI CONFRONTI DEL LIMITE
DELLE STRADE INTERNE ALLE AREE DI SVILUPPO URBANO
(stralciato)
7
ART. 18 DISTANZE DELLE COSTRUZIONI DA OSSERVARE
NEI CONFRONTI DEI CORSI D'ACQUA
(stralciato)
ART. 19 INCREMENTO VOLUMETRICO
19.01
In tutti gli edifici uni e bifamiliari, la cui costruzione risale a prima del 1940 sarà
consentito, per adeguamento igienico-sanitario, un incremento volumetrico da
realizzare sia in altezza sia in dilatazione planimetrica pari al 15% dell'esistente.
Tale incremento si applica, una volta sola e solo nei confronti di edifici la cui
volumetria complessiva sia inferiore a mc. 600 e che non rientrino tra quelli vincolati ai
sensi delle successive norme ambientali.
ART. 20 DESTINAZIONE D'USO
20.01
La destinazione d'uso (DU) dei suoli e degli edifici, nonché di parti dei medesimi deve
rispettare le prescrizioni delle presenti N.d'A..
Il cambiamento di destinazione d'uso, anche se non comporta l'esecuzione di opere
edilizie, é sottoposto ad autorizzazione edilizia.
Non può essere rilasciata licenza di agibilità o di abitabilità per costruzioni o parti di
esse che presentino destinazioni diverse da quelle previste dalla concessione edilizia.
Costituiscono specifiche DU quelle in appresso elencate :
1)
residenziale;
2)
ospitalità e ricettività alberghiera anche all'aria aperta ai sensi della vigente
legislazione in materia e con le previsioni particolari riferite alle singole tipologie di cui
al successivo art. 56;
3)
ospitalità extralberghiera ai sensi della vigente legislazione in materia e con le
previsioni particolari riferite alle singole tipologie di cui al successivo art. 56;
4)
distribuzione al dettaglio;
5)
uffici e strutture dirigenziali;
6)
edilizia per l'industria, l'artigianato, la movimentazione e la distribuzione
all'ingrosso delle merci;
7)
autorimesse, rimessaggio, depositi e similari;
8)
servizi d'uso privato;
9)
depositi di prodotti petroliferi e pericolosi;
10)
serre;
11)
serbatoi idrici;
12)
edifici ed attrezzature private per la cultura, lo spettacolo ed il tempo libero;
13)
attrezzature per il verde pubblico, il gioco e lo sport;
14)
attrezzature per la pubblica istruzione: scuole materne, scuole dell'obbligo;
15)
attrezzature per l'istruzione superiore;
16)
attrezzature per i servizi generali e collettivi: attrezzature per l'esercizio del
culto e delle funzioni connesse, attrezzature destinate alle attività partecipative,
amministrative, culturali, sociali, associative, sanitarie, assistenziali e ricreative;
17)
impianti tecnologici: impianti per la produzione e distribuzione energetica,
depositi e rimesse di mezzi di trasporto pubblico, impianti di depurazione delle acque,
centrali telefoniche ed elettriche, ecc.;
8
18)
impianti di distribuzione carburanti;
19)
attrezzature connesse alla balneazione;
20)
approdi turistici;
21)
servizi connessi agli approdi turistici.
Eventuali destinazioni d'uso non compatibili con quelle successivamente previste
zona per zona potranno permanere sino ad esaurimento, ma sugli edifici o sulle
porzioni di tali edifici che le ricomprendono non potranno essere eseguiti interventi
diversi di quelli previsti al successivo art. 21 ai nn. 4-5-6-11.
ART. 21 INTERVENTI
21.01
Gli interventi relativi agli edifici sono divisi secondo la seguente classificazione:
1)
nuove costruzioni;
2)
ampliamenti;
3)
sopraelevazioni;
4)
opere interne;
5)
manutenzione ordinaria;
6)
manutenzione straordinaria;
7)
restauro e risanamento conservativo;
8)
ristrutturazione edilizia;
9)
ristrutturazione urbanistica;
10)
demolizione e ricostruzione;
11)
cambiamento della destinazione d'uso anche senza opere edilizie, ma che
comportano un mutamento di standard ai sensi del D.M. 02.04.1968 n. 1444;
12)
aumento volumetrico;
13)
demolizione.
21.02
Interventi edilizi sulle volumetrie esistenti
Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti a
prescindere dalla tipologia dell'atto autorizzativo:
a)
interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di
riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie
ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, purchè tali
opere non comportino alterazioni dell’aspetto esterno del fabbricato e delle sue
pertinenze;
b)
interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie
per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed
integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le
superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni
d'uso;
c)
interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare
l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico
di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo
stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili.
Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi
costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti
dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
d)
interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi
edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possano portare ad un
organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
9
Tali interventi comprendono il ripristino dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e
l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, lo spostamento di parti di volume, al fine di
rimodellare il precedente involucro.
Ricompresi in questo si devono intendere anche quelli di:
1) interventi di demolizione e ricostruzione parziale del fabbricato non interessante,
per quanto attiene lo spostamento della volumetria, oltre il 50% del fabbricato
stesso con il ripristino, la sostituzione e l'inserimento delle parti strutturali verticali e
orizzontali, compresi anche i balconi.
2) trasformazione del fabbricato mediante la modifica e l'aumento del numero dei
vani, delle unità abitative, della superficie utile senza alterazione del volume
complessivo del fabbricato.
3) mutamento di destinazione d'uso connessa all'esecuzione di opere anche interne
ovvero che determinano un mutamento di standard ai sensi del D.M. 2 aprile 1969
n. 1444.
e)
interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l'esistente
tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di
interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della
rete stradale. Interventi che riguardano accorpamenti e smembramenti di più edifici.
Tali interventi sono obbligatoriamente sottoposti a S.U.A..
f)
opere interne, si intendono per opere interne gli interventi di cui all’art. 26 della
Legge 47/1985 che riguardino una o più unità immobiliari. Rientrano nelle opere
interne gli accorpamenti di più unità immobiliari non comportanti modifiche di prospetti
e non recanti pregiudizio alla statica degli immobili.
g)
interventi di sostituzione edilizia, quelli rivolti alla totale o parziale demolizione
del fabbricato eccedente il 50% di quello preesistente per la sostituzione con un
organismo edilizio totalmente diverso.
ART. 22 TIPOLOGIE EDILIZIE
22.01
Il P.R.G. distingue nelle zone residenziali tre tipi di tipologie edilizie:
a) edificio a ville mono o bifamiliare: si tratta di costruzioni isolate, circondate da aree
verdi e pertinenze, costituite da una o due unità abitative aggregate o
compenetrate su non più di due piani abitativi, con volumetrie comprese tra 200 e
900 mc. Deve avere una superficie massima destinata a logge, terrazzi e balconi a
sbalzo non superiore a 1/4 della superficie lorda; nonn deve avere superficie a
porticato maggiore di 1/4 della superficie lorda.
b) in linea o a schiera: si intendono edifici a struttura seriale contenenti più di due
abitazioni, nei quali ogni alloggio può comunicare con l’esterno direttamente o
attraverso anditi comuni, costituiti generalmente da un massimo di tre piani con
unità anche duplex. Diverse soluzioni dovranno essere dichiarate compatibili dalla
C.E.I..
c) a blocco: si intendono tutte le altre costruzioni plurifamiliari nelle quali gli alloggi
comunicano con l’esterno esclusivamente mediante anditi comuni salvo quelle
ubicate al piano terreno (condomini, case a grappolo, ecc.).
10
22.02
Il P.R.G. distingue nelle zone produttive o commerciali due diverse tipologie edilizie:
d) tradizionale: si tratta di edifici compatti con coperture a più falde dove viene
integrata la residenza dell'imprenditore con la sede produttiva dell'azienda;
e) a capannone : si tratta di edifici realizzati normalmente in prefabbricato con
elementi seriali in C.L.S. o precompresso, caratterizzati dall'aggregazione di
elementi di semplice geometria.
22.03
Il P.R.G. distingue nelle zone agricole due diverse tipologie edilizie:
f) Abitazione connessa alla conduzione agraria del fondo: è il complesso delle
strutture murarie destinate alla residenza, finalizzate ad una corretta conduzione,
aventi tipologia tipicamente rurale e precisamente :
∗ collocazione in edifici di norma unifamiliari o con non più di due alloggi;
∗ superficie utile (compresa delle tramezzature interne) non superiore a mq. 200,00;
∗ superficie massima destinata a logge, terrazzi e balconi a sbalzo non superiore a
1/4 della superficie lorda;
∗ superficie massima per ogni portafinestra e finestra non superiore rispettivamente
a mq. 4,00 e mq. 2,50;
∗ superficie a porticato inferiore a 1/4 della superficie lorda;
∗ destinazione d'uso abitativo del sottotetto non ammessa, a meno che lo stesso non
venga computato nella volumetria;.
.
∗ dotazione di almeno un appartamento con non meno di tre vani più i vari accessori;
∗ occupazione inferiore al 10 % della superficie del lotto sul quale viene edificata;
∗ eventuale costruzione su pilotis ammessa solo se parziale.
g) Annessi rustici: sono il complesso di strutture murarie pertinenti il fondo rustico e
organicamente ordinate alla sua produttività, quali magazzini agricoli, depositi,
stalle, fienili ed attrezzature simili.
Devono essere esclusivamente collocati al piano terreno, costituire un corpo di
fabbrica autonomo o in aderenza e comunque non essere comunicanti direttamente
(attraverso scale, aperture, ecc.) con la residenza, ovvero possono essere ubicati allo
stesso piano della residenza stessa in edifici contigui ma da essa totalmente
indipendenti.
Potranno in alternativa essere posti al piano seminterrato, sotto il fabbricato, fermo
restando l'altezza massima complessiva ( mt. 7,5)
Regole da osservare per la realizzazione di annessi rustici :
- superficie non superiore al 5% del lotto di terreno in cui sono realizzati;
- limite massimo di altezza di mt. 4,50 netti;
- locali per i servizi igienici aventi superficie non maggiore di 1/20 della superficie
lorda;
- sole tramezzature occorrenti e strettamente funzionali al loro uso;
- aperture sufficienti a garantire l'illuminazione e l'areazione ed una porta-apertura tale
da garantire l'accesso a mezzi motorizzati.
I magazzini di questo tipo sono valutati a superficie utile.
11
ART. 23 EDIFICI SOGGETTI A DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE
Sono considerati edifici soggetti a demolizione senza ricostruzione in loco quei
manufatti situati in posizione tale da costituire grave pregiudizio alla realizzazione di
infrastrutture pubbliche, per i quali si prescrive la demolizione senza ricostruzione. Per
questi edifici sono ammessi, in via transitoria, interventi di ordinaria e straordinaria
manutenzione senza aumento di volume.
Il volume di tali edifici, generalmente non ricompresi in ambiti soggetti a S.U.A., in
considerazione dell'esigua quantità di volta in volta prevista potrà, tramite
convenzionamento che preveda la cessione gratuita del sedime al patrimonio
comunale ovvero nell'ambito della cessione dell'area all'Ente Comune, essere
trasferito in qualunque ambito soggetto a S.U.A. nel raggio di 500 mt., in aggiunta
all'indice territoriale previsto, purché la volumetria trasferita non superi il 30% della
volumetria massima derivante dalla superficie del lotto.
ART. 24 SERRE
24.01
Sono da considerare serre gli impianti formati da materiale stabilmente infisso al
suolo, di tipo prefabbricato, o eseguiti in opera e destinati esclusivamente alla
coltivazione del terreno e allo svolgimento di colture specializzate, per le quali risultino
necessarie condizioni microclimatiche non garantibili naturalmente.
24.02
La realizzazione di serre può avvenire solo nelle aree destinate all'agricoltura di tipo
agricolo E1 e E3; ove non sia specificatamente vietato l'inserimento di nuove strutture
serricole e l'inserimento è subordinato al rilascio del pertinente titolo abilitativo edilizio
purché sussistano le seguenti condizioni :
1. il materiale adoperato consenta il passaggio della luce;
2. l'altezza massima non superi i m. 3 in gronda e m. 6 al colmo;
3. le distanze minime non siano inferiori a :
- m. 5 dai fabbricati abitativi esistenti sul fondo;
- m. 10 da tutti i fabbricati diversi;
- m. 1,5 dal confine;
- m. 5 dalle strade pubbliche.
24.03
Non é stabilita una distanza minima fra serra e serra.
24.04
Le serre potranno essere realizzate con le prescrizioni di cui al punto 24.02 dietro
impegno a non modificare la destinazione del manufatto.
24.05
Tutto quanto non é richiamato esplicitamente nel presente articolo é disciplinato dalla
legge regionale 1 giugno 1976 n. 17 e successive integrazioni e modificazioni.
ART. 25 DEROGHE
Per i soli edifici ed impianti pubblici ed in casi eccezionali per quelli di interesse
pubblico, possono essere concesse deroghe alle norme di attuazione del P.R.G.
relative all’altezza massima degli edifici ed alle distanze dai confini, dai cigli stradali e
dagli edifici. Al fine di cui sopra deve essere richiesto il nulla-osta ai sensi dell’art. 3
della legge 21.12.1955 n. 1357 e dell'art. 41 quater della L.U. n. 1150/1942 e
successive modificazioni ed integrazioni.
12
ART. 26 BENI DEMANIALI
Sulle proprietà e sui beni facenti parte del patrimonio indisponibile dello stato potranno
essere eseguiti tutti quegli interventi compatibili con l'utilizzo del bene stesso e delle
funzioni delegate. Si dovranno rispettare le previsioni del presente P.R.G. qualora
venisse meno il regime di demanialità o di indisponibilità.
ART. 27
"annullato"
13
TITOLO SECONDO
Normativa per l'utilizzo della carta di sintesi geologica per la
pianificazione territoriale ed urbanistica
ART. 28 - NORME GEOLOGICO-TECNICHE GENERALI
Tutti gli elaborati progettuali riguardanti le nuove costruzioni e gli interventi
che comportino modifiche dello stato del suolo, in conformità al D.M.
11.03.1988, dovranno essere corredati dalla documentazione geologica e
geotecnica prevista nello stesso D.M., nelle note esplicative e successive
integrazioni.
Gli accertamenti geologici tecnici prescritti nell'ambito delle presenti norme
debbono contenere:
a) rilevamento e relativa elaborazione della cartografia tematica geologica
(carta geologica, idrogeologica, geomorfologica ed eventuali altre carte
ritenute utili nell'ambito geologico-tecnico) alla scala del progetto comprese
tra 1:1000÷1:2000 (quest'ultime per opere a prevalente sviluppo lineare) e
sezioni di dettaglio.
b) caratterizzazione geotecnica e/o geomeccanica dei terreni di copertura e
del substrato roccioso desunti da prospezioni dirette e indirette (scavi di
pozzetti, sondaggi meccanici , prove in foro) e prove di laboratorio .I metodi di
indagine saranno scelti in base ad un programma redatto dal geologo
incaricato caso per caso in relazione alle peculiarietà "geologiche s.l." e alle
finalità e caratteristiche dell'opera.
c) stesura della relazione illustrativa nelle varie fasi progettuali (di massima,
esecutiva, di fine lavori) con gli allegati cartografici, tabelle grafici e della
documentazione acquisita consegnata in originale in tre copie.
Ai fini dell'individuazione delle diverse fasi di progettazione e dell'esecuzione
delle indagini geotecniche si dovra fare riferimento alle Normative Nazionali e
Regionali e Vigenti e porre particolare attenzione alle Normative A.G.I.
(Associazione Geotecnica Italiana).(Vedi Allegato 1)
La seguente tabella disciplina e prescrive le modalità d’intervento nelle varie
zone di tutela con riferimento alla Tav. n.° 24 . “Zonizzazione Geologica del
Territorio”.
14
TABELLA ILLUSTRATIVA NORME GEOLOGICHE E RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
GRADO DI TUTELA
I
II
III
IV
V
VI
ARTICIOLO
NORMATIVO
ZONA
DESCRIZIONE DELLE AREE
-
art. 29
ZONA1
art. 30
ZONA2
GROSSI
PROBLEMI
DI
STABILITA'
ROCCIOSO E/O DELLA COLTRE
DEL
E/O DEI
RIPORTI ANTROPICI
-
LITORALI IN EROSIONE (SPIAGGE E SCOGLIERE)
-
CORSI D'ACQUA PRINCIPALI
-
CAVE ABBANDONATE
ZONA3
art. 32
art. 33
ZONA5
AREE AL LIMITE DELLA STABILITA' DEL SUBSTRATO ROCCIOSO O/E DELLE O/E COLTRI
-
ZONA4
art. 34
CON
SUBSTRATO
-
art. 31
AREE
METODOLOGIE E PRESCRIZIONI
AREE SOGGETTE A VINCOLO
IDROGEOLOGICO
-
AREE SOGGETTE A FORTE ACCLIVITÀ'
-
AREE INTERESSATE DA ELEVATA FRATTURAZIONE DEL
SUBSTRATO
ZONA6
-
AREE IN COLTRI POTENTI
-
AREE INTERESSATE DA SUBSTRATO PLIOCENICO
-
AREE ALLUVIONALI MARINE E FLUVIALI
-
COLTRI DI MEDIO SPESSORE IN FAVOREVOLI CONDIZIONI
GIACITURALI
- PIANO DI BONIFICA COMPLETO DELL'AREA
- INTERVENTI SENZA INCREMENTO DIRETTO DI CARICO
- IMPIEGO DI STRUTTURE DEFORMABILI E DRENANTI
- MINIMI MOVIMENTI TERRA
- INDAGINI D.M. 11.3.88
- STUDIO SULLA DINAMICA DEI LITORALI - VERIFICA DELLE OPERE
- PIANO DI BACINO - BILANCIO IDROGEOLOGICO
- VERIFICA IDRAULICA
- PIANO DI BONIFICA COMPLETO DELL’AREA
- INDAGINI D.M. 11.3.88
INDAGINI D.M. 11.3.88
ANALISI E PROVE IN SITU
DEFINIZIONE IN DETTAGLIO:
- CARATTERISTICHE GEOMECCANICHE AMMASSO ROCCIOSO
- CARATTERISTICHE GEOTECNICHE DELLE COPERTURE
ANALISI DI STABILITÀ DEL PENDIO
DIREZIONE LAVORI DI TIPO GEOLOGICO
REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE E DRENAGGI
INDAGINI D.M. 11.3.88 E PROT. REG. N. 57382 DEL 6.5.91
ANALISI E PROVE IN SITU
DEFINIZIONE IN DETTAGLIO:
- CARATTERISTICHE GEOMECCANICHE AMMASSO ROCCIOSO
- CARATTERISTICHE GEOTECNICHE DELLE COPERTURE
ANALISI DI STABILITÀ DEL PENDIO
DIREZIONE LAVORI DI TIPO GEOLOGICO
REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE E DRENAGGI
INDAGINI D.M. 11.3.88
DEFINIZIONE IN DETTAGLIO :
- CARATTERISTICHE GEOTECNICHE DELLE COLTRI
- ASSETTO E NATURA DEL SUBSTRATO ROCCIOSO
DIREZIONE LAVORI DI TIPO GEOLOGICO
ANALISI DI STABILITÀ DEL PENDIO
INDAGINI D.M. 11.3.88
DEFINIZIONE IN DETTAGLIO - CARATTERISTICHE GEOTECNICHE DELLE ALLUVIONI
- DISTRIBUZIONE AREALE DELLE ALLUVIONI
DEFINIZIONE E MONITORAGGIO DELLA FALDA FREATICA
ASSETTO E NATURA DEL SUBSTRATO ROCCIOSO
VII
-
art. 35
ZONA7
AREE CON COLTRI DI DEBOLE SPESSORE
AREE IN SUBSTRATO AFFIORANTE O SUB-AFFIORANTE E
INDAGINI D.M. 11.3.88
CON FAVOREVOLE GIACITURA
15
ART. 29. – ZONA 1 - (grado di tutela I')
“AREE CON GROSSI PROBLEMI DI STABILITA' DEL SUBSTRATO
ROCCIOSO E/O DELLA COLTRE E/O DEI RIPORTI ANTROPICI “
29.01 - PREMESSA
In questa classe, vengono raggruppate tutte quelle aree che risultano in
condizioni di equilibrio precario, tale che qualsiasi modificazione del territorio,
può incidere in maniera peggiorativa.
A dato insieme si annoverano , le frane in atto,
alcune
paleofrane in
precario equilibrio, zone in profonda erosione, riporti antropici di notevole
estensione.
29.02 - PRESCRIZIONI GEOLOGICO-TECNICHE
In considerazione della manifesta situazione di instabilità o comunque di
disequilibrio geomorfologico, nelle predette zone risulta quasi esclusa ogni
possibilità di edificazione. Qualsiasi altra manomissione o trasformazione del
suolo anche di limitato impatto (viabilità minore forestale e opere o manufatti
attinenti le attività silvo-agricole-forestali) dovrà essere preceduta da
particolareggiate indagini geologiche e geotecniche di cui le norme legislative
riportate in forma generale nel paragrafo 4.2 della presente relazione. Sono
in tutti i casi esclusi anche per modesti interventi le semplificazioni di cui
punto A2 del D.M. 11/03/1888.
Specificamente alle aree in oggetto, risultano rimarchevoli e vincolanti i
seguenti tematismi di indagine:
- Piano di bonifica completo dell'area
- Verifica della stabilità del pendio in relazione alle opere in progetto e
valutazione tramite calcoli geotecnici della stabilità dei fronti di scavo e dei
riporti. Nelle zone sedi di scoscendimenti o di frana sono vietati sbancamenti al
piede se non adeguatamente sostenuti da opere di sostegno e al di fuori del
contesto di risanamento dei moti franosi stessi.
- Disciplina delle acque superficiali sia meteoriche che incanalate onde limitare
i fenomeni di erosione, definizione
dello schema di circolazione idrica nel
sottosuolo con particolare riferimento alla distribuzione delle pressioni neutre.
Tutti gli interventi dovranno essere realizzati in modo tale da:
- Evitare qualsiasi incremento di carico diretto
- Impiego di strutture deformabili e drenanti
- Eseguire minimi movimenti di terra
16
ART. 30 – ZONA 2 - (grado di tutela II')
“LITORALI (SPIAGGE E SCOGLIERE) e CORSI D'ACQUA
E CAVE ABBANDONATE”
30.01 - PREMESSA
In questa classe vengono compresi tutti i litorali, sia spiagge che scogliere,
ed i principali corsi d'acqua e le cave attualmente abbandonate presenti sul
territorio Comunale.
30.02 - PRESCRIZIONI GEOLOGICO-TECNICHE
Vista le normative in materia e constatata l'attuale fase erosiva in atto,
qualsiasi intervento a modificazione dell'assetto attuale dovrà essere
vagliato tramite studi specifici, estesi all'intorno di competenza ed in relazione
all'entità dell'opera in progetto, come specificato nel D.M. 11.3.88 (punto H1,
comma e ed g). Prima della progettazione delle singole opere, occorrerà
verificare la fattibilità degli interventi sia dal punto di vista geologico e
geotecnico.
In attesa del completo sviluppo dei piani di bacino, le opere idrauliche, non
potranno prescindere da un corretto computo del bilancio idrogeologico e
dalla verifica ed eventuali adeguamenti delle sezioni idrauliche in prossimità
degli alvei principali.
ART. 31 – ZONA 3 - (grado di tutela III')
“AREE AL LIMITE DELLA STABILITA'
ROCCIOSO O/E DELLE COLTRI “
DEL
SUBSTRATO
31.01 - PREMESSA
Sono rappresentate dalle aree in erosione profonda, spesso con
scoscendimento di masse terrose sulle sponde; da alcune antiche frane per
lo più di tipo superficiale,
paleofrane, a volte anche molto profondi, zone di intensa fratturazione del
substrato ed una vasta area a S- E del concentrico che rappresenta una
zona di conoide sottomarino.
31.02 - PRESCRIZIONI GEOLOGICO-TECNICHE
In considerazione della condizioni di precaria stabilità o comunque di
incipiente disequilibrio geomorfologico, nelle predette zone, qualsiasi
mutazione o trasformazione del suolo anche di limitato impatto (viabilità
17
minore forestale
e opere o manufatti attinenti le attività silvo-agricole-
forestali) dovrà essere preceduta da particolareggiate indagini geologiche e
geotecniche di cui le norme legislative riportate in forma generale nel
paragrafo 4.2. Sono in tutti i casi esclusi anche per modesti interventi le
semplificazioni di cui punto A2 del D.M. 11/03/1888.
Specificamente alle aree in oggetto, risultano rimarchevoli e vincolanti i
seguenti tematismi di indagine:
- Definizione in dettaglio, tramite appropriate indagini in situ su:
a) caratteristiche geomeccaniche dell'ammasso roccioso
b) caratteristiche geotecniche delle coperture e delle coltri
- Verifica della stabilità del pendio in relazione alle opere in progetto e
valutazione tramite calcoli geotecnici della stabilità dei fronti di scavo e dei
riporti. Nelle zone sedi di scoscendimenti o di frana sono vietati sbancamenti al
piede se non adeguatamente sostenuti da opere di sostegno e al di fuori del
contesto di risanamento dei moti franosi stessi.
- Disciplina delle acque superficiali sia meteoriche che incanalate onde limitare
i fenomeni di erosione, definizione dello schema di circolazione idrica nel
sottosuolo con particolare riferimento alla distribuzione delle pressioni neutre.
- In tali zone si esclude la possibilità di creare sub irrigazioni per lo
smaltimento di acque reflue derivanti da Fosse IMHOFF.
- Si prescrive la relazione geologica di fine lavori
ART. 32 - ZONA 4 – (grado di tutela IV')
“AREE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO”
32.01 - PREMESSA
Indipendentemente alle caratteristiche geomorfologiche e geomeccaniche dei
siti vengono raggruppate quelle aree ricadenti sotto l'egidia del Vincolo
Idrogeologico ( R.D. n.3267/1923), che risultano disciplinate dal Prot. 57382
del 6.5.91 , in merito all'applicazione della del D.M. 11.3.88, relativo alla
legge n. 64/74 per le autorizzazioni di cui all'art. 34 della L.R. 16.4.84.
32.02 - PRESCRIZIONI GEOLOGICO-TECNICHE
-
In tali zone si esclude la possibilità di creare sub irrigazioni per lo
smaltimento di acque reflue derivanti da Fosse IMHOFF.
In tali zone la documentazione geologica dovrà avere un livello di
approfondimento in relazione al tipo d’intervento come previsto dalla
tabella seguente.Nei casi previsti dovrà essere presentata la Relazione
Geologica di Fine Lavori
18
TABELLA RIASSUNTIVA DISPOSIZIONI PER LE ZONE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO
DOCUMENTI A CORREDO DEL PROGETTO
INTERVENTI TIPO 1
INTERVENTI TIPO 2
INTERVENTI TIPO 3
INTERVENTI TIPO 4
♦
(♦)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
E1) Relazione preliminare
E2) Progetto esecutivo delle
prospezioni geognostiche
E3) Esiti campagna prospezioni
♦
♦
E1) Relazione Esecutiva
I ) Relazione tecnico-illustrativa modalità
esecutive delle opere, anche provvisionali
in base alla documentazione geologica
♦
(♦) - Possono non essere prodotti in rapporto a giustificata e responsabile attestazione del
geologo
INTERVENTI DI TIPO 1: Interventi minimi:
a) Strutture edilizie non residenziali con volume (V) inferiore a 100 mc.
b) Vasche e serbatoi di volume (V ), V ≤ 50 mc.
c) Movimenti terra con asportazione o/e movimentazione di volume (V ), V ≤ 200 mc. con muri di sostegno di altezza (H), H ≤ 2.5 m.
INTERVENTI DI TIPO 2 - Che non prevedono strutture edilizie in elevazione:
a) Modificazioni assetto terreno coinvolgenti elementi minori dell'idrografia superficiale (viabilità minore, condotte ) e che non comportino opere di sostegno ≥ 2.5 m.
b) Movimenti terra con asportazione o/e movimentazione di altezza (H) , H > 2.5 m. ed H ≤5 m., senza opere di sostegno o modificazioni dell'idrografia superficiale o sotterranea
INTERVENTI DI TIPO 3 - interventi di media rilevanza che comportino:
a) Strutture edilizie e residenziali con Volume(V) V >100 mc
e V ≤ 300 mc. o contenitori di liquidi con Volume(V) V ≥ 50 mc e V ≤ 150 mc. se il P.R.G. prevede un'indice di fabbricabilità (If)
If ≥ 0,1 m2/m3 e If ≤ 0,5 m2/m3
b) Scavi e riporti di contenuta profondità o altezza (≤ 2,5 m.), di rilevante sviluppo lineare e che non comportino opere di sostegno, e/o in sottoscarpa, e/o sistemazioni a scarpata naturale con
altezza (H) H > 2.5 m.
INTERVENTI
DI
TIPO
4
-
Ogni
genere
d'intervento
con
caratteristiche
eccedenti
i
limiti
esposti
nei
punti
precedenti.
19
ART.33 - ZONE 5 - (grado di tutela V')
“AREE SOGGETTE A FORTE ACCLIVITÀ', AREE INTERESSATE
DA ELEVATA FRATTURAZIONE DEL SUBSTRATO, AREE IN COLTRI POTENTI ASSESTATE, AREE INTERESSATE DA SUBSTRATO
PLIOCENICO”
33.01 - PREMESSA
Rappresentano una buona parte della fascia collinare del territorio comunale,
si rilevano coltri assestate, zone con fratturazione del substrato, ma in
relativo equilibrio, e zone interessate da una forte acclività, da imputare a
cause morfologiche ed al particolare assetto del substrato roccioso. Inoltre
vengono comprese le aree con substrato conglomeratico pliocenico, che
presenta quasi sempre forme morfologiche acclivi e coltri con modesto stato
di aggregazione.
33.02 - PRESCRIZIONI GEOLOGICO-TECNICHE
In considerazione principalmente dell'acclività delle aree o delle particolari
condizioni idrogeologiche delle coltri, valutando che qualsiasi mutazione o
trasformazione del suolo, anche se di limitato impatto (viabilità minore
forestale e opere o manufatti attinenti le attività silvo-agricole-forestali), può
variare considerevolmente l'attuale
stato di equilibrio,
si prescrive
l'esecuzione di indagini geologiche e geotecniche in conformità alle norme
legislative riportate in forma generale nel paragrafo 4.2. Specificamente alle
aree in oggetto, risultano rimarchevoli e vincolanti i seguenti tematismi di indagine:
- Definizione in dettaglio, ( preferibilmente tramite appropriate indagini in situ dirette o indirette):
a) caratteristiche geomeccaniche dell'ammasso roccioso
b) caratteristiche geotecniche delle coperture e delle coltri
- Verifica della stabilità del pendio in relazione alle opere in progetto e
valutazione tramite calcoli geotecnici della stabilità dei fronti di scavo e dei
riporti.
- Disciplina delle acque superficiali sia meteoriche che incanalate onde limitare
i fenomeni di erosione, definizione dello schema di circolazione idrica nel
sottosuolo con particolare riferimento alla distribuzione delle pressioni neutre.
- In tali zone è auspicabile la presentazione della Relazione Geologica di Fine
Lavori.
20
ART. 34 – ZONE 6 - (grado di tutela VI')
“AREE ALLUVIONALI MARINE E FLUVIALI E COLTRI DI MEDIO
SPESSORE IN FAVOREVOLI CONDIZIONI GIACITURALI"
34.01 - PREMESSA
Affiorano depositi ciottolosi e ghiaiosi in matrice argillo-sabbiosa, legati alla
sedimentazione recente degli alvei torrentizi (Rio Sasso, Rio Borghetto) e
sedimenti ghiaioso-sabbioso-limosi e nella piana alluvionale marina (Piana
alluvionale costiera, Piana dell'Arziglia).
Le frequenze maggiori si hanno per ghiaie sabbiose con ciottoli e sabbie
ghiaiose più o meno limose, ad esempio lenti interposte di limi e argille
anche torbose.
I valori di carico di rottura e delle pressioni ammissibili potranno essere
calcolati con le usuali formulazioni geotecniche (formule di Terzaghi o
Meyerhof o Hansen) una volta definita la geometria della fondazione e le
caratteristiche geotecniche dei terreni. Dovranno essere altresì valutati i
cedimenti assoluti e differenziali con riferimento alle effettive condizioni del
sottosuolo.
Inoltre, vengono accomunate, solo in relazione al grado di tutela, le coltri di
medio-basso spessore, sormontanti un substrato geologico in favorevoli
condizioni giaciturali, e dotato di buone caratteristiche geotecniche. Queste
coltri sono generalmente di natura eluvio-colluviale, includono ciottoli e
blocchi anche di grosso diametro in matrici argillo-sabbiose.
34.02 - PRESCRIZIONI GEOLOGICO-TECNICHE
a) Aree alluvionali fluviali e marine
L'assetto geologico e geomorfologico delle aree pianeggianti di fondo valle
non pone particolari pregiudizi all'uso del territorio, sebbene assumano
maggiore rilevanza gli aspetti più propriamente geotecnici ed idraulici con
particolare riferimento all'esondabilità di alcune aree lungo la fascia costiera.
Nelle fasi progettuali successive si dovranno eseguire le indagini e gli studi
geologici e geotecnici in conformità al D.M. 11.3.88.
Specificatamente occorrerà determinare:
Definizione in dettaglio delle caratteristiche geotecniche delle alluvioni e loro
distribuzione areale:
- litostratigrafia del sottosuolo fondazionale con caratterizzazione geotecnica dei
terreni per il dimensionamento delle fondazioni e per i calcoli di stabilità per
l'esecuzione di scavi di sbancamento. Questi ultimi particolarmente necessari
se eseguiti in vicinanza di edifici esistenti o per altezze superiori ai 2,5m..,
- scelta dei materiali e modalità di esecuzione di manufatti in materiali sciolti.
Definizione e monitoraggio della falda freatica, andamento della falda in
relazione alla costruzione di eventuali interrati e per la sicurezza delle fondazioni, programmazione opere provvisionali per scavi sotto falda.
21
b)Aree in coltri eluvio-colluviali
Le coltri, spesso regolamentate da diversi ordini di terrazzi pensili, hanno una
morfologia sub-pianeggiante o debolmente acclive. Il paesaggio complessivo
risulta comunque ampiamente modificato dall' attività agricola. Questi terreni
risultano stabili, ma erosioni superficiali nelle zone denudate o locali
fenomeni di filtrazione di acque nel sottosuolo con relative impregnazione
diffusa possono creare smottamenti superficiali a carattere locale.
L'attenzione degli studi dovrà essere rivolta a:
- Definizione in dettaglio, ( preferibilmente tramite appropriate indagini in situ dirette o indirette):
a) caratteristiche geomeccaniche dell'ammasso roccioso
b) caratteristiche geotecniche delle coperture e delle coltri
- Disciplina delle acque superficiali sia meteoriche che incanalate onde limitare
i fenomeni di erosione.
- valutazione della stabilità delle scarpate derivanti da scavi, sia ai piedi dei
versanti, che alle eventuali ripercussioni sullo stato del pendio naturale e sui
manufatti presenti in zona.
ART. 35 – ZONA 7 – (grado di tutela VII')
“AREE IN COLTRI DI DEBOLE SPESSORE, O SUBSTRATO AFFIORANTE
E/O SUB-AFFIORANTE E CON FAVOREVOLE ASSETTO
GIACITURALE”
35.01 - PREMESSA
Risultano una parte molto limitata del territorio comunale, localizzate
principalmente nella zona del centro storico, e sulla fascia collinare.
35.02 - PRESCRIZIONI GEOLOGICO-TECNICHE
Tali aree presentano una morfologia favorevole e si prestano ad una
utilizzazione edilizia del territorio. Cautele dovranno essere poste nella
localizzazione di eventuali nuovi edifici e nelle sistemazioni esterne
accessorie o comunque legate alla urbanizzazione della zona , soprattutto
per quanto riguarda la realizzazione di sbancamenti e di riporti in prossimità
ai versanti ed a manufatti esistenti. Nelle fasi progettuali successive si
dovranno eseguire le indagini e gli studi geologici e geotecnici di cui le
norme legislative .
Specificatamente alle aree in oggetto, si porrà particolare cura a:
-
- conoscenza del sottosuolo fondazionale con caratterizzazione geotecnica dei
terreni per il dimensionamento delle fondazioni
- presenza di zone di impregnazione o filtrazioni di acque sotterranee e relativi
provvedimenti per la regolare esecuzione delle opere in progetto. (drenaggi,
opere provvisionali)
valutazione della stabilità delle scarpate derivanti da scavi, sia ai piedi dei versanti, che
alle eventuali ripercussioni sullo stato del pendio naturale e sui manufatti presenti in
zona.
22
TITOLO TERZO
SISTEMA AMBIENTALE
CAPITOLO I
ART. 36
RAPPORTO CON IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PAESISTICO
DELLA REGIONE LIGURIA
36 .01
Inquadramento
Il presente P.R.G. conferma le indicazioni di livello territoriale del P.T.C.P. della
Regione Liguria definitivamente approvato con legge R.L. 2.5.91 n. 6.
36.02
Varianti al P.T.C.P.
Nel rispetto di quanto fissato dalla legge R.L. 2.5.91 n. 6 sono riportate le varianti al
P.T.C.P. previste nel presente P.R.G. del Comune di Bordighera:
1. Previsione di una zona di tipo IS-MO-B in sostituzione delle definizioni IS-MA per
permettere l'inserimento della zona "D" destinata alla creazione di un'area
artigianale, in sostituzione della zona di cui al successivo punto 2.
2. Previsione di classificazione di tipo IS-MA della zona precedentemente classificata
IS-MO-B in cui, il vecchio P.R.G., individuava la zona artigianale, ma rilevatasi
inattuabile in fase di progetto esecutivo per problematiche geologiche.
3. STRALCIATA
4. STRALCIATA
36.03
Conclusioni
Conferma di tutte le altre indicazioni riportate dal P.T.C.P. tramite sovrapposizione dei
vincoli inseriti dal livello di zonizzazione insediativa e ambientale.
ART. 37 AREE DI TUTELA AMBIENTALE
37.01
Nelle tavole del sistema ambientale sono indicate, con apposita simbologia, le aree e
gli edifici da tutelare da un punto di vista ambientale e paesaggistico. Si tratta di aree
naturali o trasformate dall'opera dell'uomo caratterizzate da singolarità paesaggistiche
ovvero da forme antropizzate di particolare pregio per il loro significato formale o
culturale o per il loro valore storico.
37.02
Nelle aree predette la tutela si attua oltre che secondo il regime normativo della zona
anche attraverso le specifiche norme ambientali ed estetiche indicate in questo
capitolo.
23
ART. 38 AREE DI RILEVANZA AMBIENTALE
38.01
Il P.R.G. individua, con apposita perimetrazione, le aree di rilevanza ambientale,
finalizzate alla conservazione e valorizzazione del suolo nella sua forma naturale e/o
antropica e tali aree sono da intendere quali presidi ambientali da conservare e
valorizzare.
Individua con apposita simbologia grafica anche gli edifici, i giardini ed i parchi
pertinenziali caratterizzanti il tessuto urbano di Bordighera.
38.02
Le aree di rilevanza ambientale sono quelle individuate nella tav. 25 e di seguito
riportate:
Aree "A"
Aree soggette alla conservazione e salvaguardia ambientale:
- la parte alta del Monte Nero
- il Castellaro e la torre di Sapergo
- la torre dei Mostaccini
- batteria del Mattone
- giardini Winter
- Colla Merello
- Rotonda di S.Ampelio, costa e specchio d'acqua tra questa e la radice della
diga foranea
- tutte le aree comunque vincolate ai sensi della legge 1089/39
Aree "B"
Aree soggette a valorizzazione e controllo ambientale:
- Monte Bellavista e l'area di villa Cava
- Palmeto vallone Sasso ed area a valle del cento storico di Bordighera alta
- area a valle della Via Aurelia dalla Madonna della Ruota a Rio Castagna
- area a valle di Via dei Colli dalla Torre dei Mostaccini all'Hotel Capo Ampelio
- giardini Moreno
- l'area di villa Genua
- Agrumeto Via Romana
- Giardino Hotel Commercio con la limitazione di cui al successivo punto 49.05.02
- Centro Storico Bordighera Alta
- Centro Storico Borghetto S.N.
- Centro Storico Sasso
- Ambito della villa censita nel catasto di Bordighera foglio 5 mapp. 1026
- Giardino villa a monte dei giardini Moreno
38.03
Gli edifici e parchi di pertinenza sono quelli individuati nella tav. 26 e di seguito
riportati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Villa La Cava * B.S.N. 2/460-459
Portineria Villa La Cava B.S.N. 2/461
Villa Edelweis B.S.N. 3/95
Villa Ortensia B.S.N. 2/248
Villa Silvana B. 6/8
Villa Giglio B. 6/7
Villa Roggero B. 7/303-11
Villa Dogliotti (Villa Crosa) B. 6/4
Villa Gladiolo B. 6/2-628
24
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
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25.
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27.
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30.
31.
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35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
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44.
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47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
Villa Torre dei Mostaccini (Villa Frezzini) B. 5/728-232-233
Villa I Balzi B. 5/223
Villa Al Sasso B. 5/220
Villa Monteverde B. 7/16
Villa Primavera B. 7/554-111
Villa Tamara B. 7/154
Villa Valentina B. 7/31
Villa Erica B. 7/32-310
Villa Agnese B. 6/72
Villa Hamilton B. 6/73
Casa Italia B. 6/76
Villa Yvonne B. 7/296
Villa Vaniglia B. 7/153
Villa Prever B. 7/282
Casa Francesca B. 7/114-361
Palazzo Regina B. 7/141
Cà Palmerino B. 6/123
Hotel Angleterre B. 7/491
Villa Bristol B. 7/742
Villa Milara (Villa Elena) B. 7/35
Villa Odile B. 8/308
Villa Vera (Villa Corinna) B. 5/193
Villa Storietta B. 5/199
Villa Delfina B. 5/193-194
Villa Beatrice B. 5/281
Villa La Loggia B. 5/277
Villa Green Manor B. 7/156
Villa Roseto B. 8/388-94
Casa Vallone B. 8/12
Villa Etelinda* B. 8/23
Villa della Regina Madre * B. 8/95-389-391-390
Villa dei Paganetto B. 5/551
Villa Aprica B. 5/556
Villa Valletta B. 5/587-586
Villa Luisa (Villa Louise) B. 8/309
Villa Carbrook B. 8/310
Villa Mariani * B. 9/113-115
Villa Centallo B. 9/108-386
Villa Paradiso B. 9/53
Villa Maddalena B. 9/67
Villa Charles Garnier * B. 9/36-37
Casa delle Onde B. 9/234
Villa Aurelia B. 6/69-68
Villa Maria Teresa B. 8/387-93
Villa Flora B. 8/91
H. Princ. di Galles B. 8/89
Museo Bicknell B. 8/86
Villa Il Poggio B. 8/372-373
Villa Mio Nido B. 6/80
Casa Massaferro B. 7/260 facciata su Via V. Emanuele e G. Biamonti
Villa Pollone B. 8/76
25
61.
Villa Olivetti B. 8/124-125
62.
Casa Giovanetti (parte ovest) B. 8/82
63.
Villa Emilia B. 8/373-532-314
64.
Villa Romana B. 6/293-292
65.
Il Castelletto B. 3/190
66.
Villa Gio' Ponti B. 2/269-270-281-283
67.
Casa del Mattone* B. 2/261-272-333
68.
Villa Madonna della Ruota* B. 2/221-219-220-407-408-409-410-419-420-421
69.
Villa Cappella B.S.N. 2/438
70.
Villa Genua B.S.N. 2/345
71.
Casa Paolina B. 7/341
72.
Casa Semeria (solo facciata Corso Vittorio Emanuele II) B. 7/223 edificio
73.
Villa S. Ampelio B. 8/365
74.
Villa Rosa (S. Giorgio) B. 7/140
75.
Villa Il Rifugio B. 8/261
76.
Villa Buon Ritiro B. 9/117-116
NOTE
La sigla dopo il nome della villa corrisponde :
- la lettera al Comune censuario
B. = Bordighera, B.S.N. = Borghetto S. Nicolo'
- il numero prima della / al n° del foglio catastale
- il primo numero dopo la / al mappale del fabbricato
- gli altri numeri agli eventuali giardini se censiti disgiunti dalla casa
- * = ville vincolate ex artt. 2 e 3, Legge 1 giugno 1939 n. 1089 (opere artistiche
monumentali)
38.04
Nelle parti di aree "A" di cui al precedente punto 38.02, definite quali "presidi
ambientali" (PA) la tutela si attua mediante la conservazione e la salvaguardia dei
valori formali e delle qualità paesaggistiche dei siti e pertanto :
a) dovranno essere evitati quanto più possibile attraversamenti di infrastrutture nella
zona considerata; qualora ciò non possa essere evitato si dovranno prevedere
accorgimenti tali da limitare al minimo l'impatto rispetto alle caratteristiche
orografiche e vegetazionali del sito;
b) dovrà essere salvaguardata e valorizzata, la vegetazione naturale e la coltura
agricola nel rapporto consolidato con gli eventuali spazi non coltivati o edificati. In
particolare modo per le aree boscate dovrà essere evitato l'esbosco;
c) dovranno essere salvaguardate e valorizzate le forme antropiche presenti sia nelle
loro composizioni formali, sia nelle loro destinazioni d'uso;
d) é ammessa la realizzazione di nuovi elementi per la fruizione pedonale pubblica.
Gli interventi di cui sopra potranno essere attuati di concerto con le eventuali
indicazioni specifiche emesse dal Ministero dei Beni Culturali.
38.05
Nelle parti di aree "B" di cui al precedente punto 38.02., definite quali "salvaguardia
ambientale" (SA), la tutela si attua mediante la valorizzazione e il controllo dei valori
paesaggistici e delle forme antropiche esistenti e pertanto :
a) Ove non espressamente vietato da limitazioni di grado superiore previste da norme
statali e regionali, dovrà essere attuata una particolare cura nell'inserimento di
manufatti. Non sono ammessi edifici superiori a 200 mc. e con più di un piano fuori
terra, quale presidio e tutela dell'area stessa. Tale manufatto dovrà essere adattato
alla configurazione del terreno naturale, con un solo piano fuori terra, coperto a
tetto in laterizio e tinteggiatura esterna con colorazione terrosa.
26
b) Dovranno essere salvaguardate comunque le piante e le essenze esistenti. Ove
fosse necessario eliminare alcune di queste dovranno essere sostituite con un
numero almeno doppio e comunque la somma delle altezze deve essere pari a
quella di quelle eliminate con un minimo di mt. 3, per ogni esemplare.
c) E' ammessa la realizzazione di nuovi elementi per la fruizione pedonale e dove non
limitati da disposizioni superiori anche per la fruizione di servizio veicolare.
Gli interventi di cui sopra potranno essere attuati di concerto con le eventuali
indicazioni specifiche emanate dal Ministero dei Beni Culturali.
Sugli edifici presenti nei Centri Storici si attua quanto previsto al successivo punto
40.01.
38.06
Sulle aree di cui alle lettere "A e B" gli interventi saranno sottoposti a S.O.I. che ne
indichi: gli ingombri volumetrici, le modalità d'intervento ed i materiali di finitura. Da
tale obbligo sono esclusi gli interventi di opere pubbliche.
38.07
Sugli edifici la tutela si attua mediante la salvaguardia delle forme architettoniche
caratterizzanti gli edifici e quindi gli edifici e le aree inseriti nell'elenco di cui al
precedente punto 38.03. ed evidenziati graficamente alle tavole del livello
ambientale, sono da intendere quali edifici ed aree da preservare nelle loro forme e
nella loro ambientazione.
La presente normativa specifica delle aree é prevalente su qualsiasi destinazione
urbanistica precedentemente e successivamente data.
Su tali edifici non sarà possibile alterare i caratteri architettonici caratterizzanti
l'edificio.
Potranno essere eseguiti solo quegli interventi di restauro e di sostituzione di elementi
con altri sempre rientranti nelle caratteristiche architettoniche ed artistiche del
fabbricato.
Per elementi si intende :
- Finestre
- Porte
- Balconi o parti di essi
- Forma e materiale di copertura
- Tipo d'intonaco e colorazione
- Ogni particolare strutturale e decorativo dell'edificio valutabile come caratterizzante.
Dovranno complessivamente essere mantenuti gli impianti distributivi dei volumi e
compositivi delle risoluzioni formali dell'estetica degli edifici nelle loro forme
caratterizzanti con la possibilità di operare trasformazioni utilizzative interne tramite
interventi di restauro e di ristrutturazione nel rispetto delle limitazioni formali estetiche.
Qualora nell'ambito della ristrutturazione interna fosse possibile aumentare il numero
dei solai o parte di questi, le nuove superfici non potranno essere poste a livello
interessante le aperture esterne.
I progetti di tali edifici dovranno essere corredati di documentazione grafica e
fotografica atta alle specifiche valutazioni di carattere architettonico-artistico ed
integrati da eventuale documentazione storica.
Potranno essere modificati :
- Superfetazioni;
- Alterazioni architettoniche apportate nel tempo;
- Corpi o elementi estranei all'elemento architettonico originario;
- Elementi comunque estranei al contesto edificato;
- Le facciate non significative dell'edificio (qualora se ne ravvedesse la necessità).
27
Non potranno, generalmente, essere modificati:
- Forma e pendenza del tetto e non potranno essere realizzate bucature nelle falde di
questo.
- Rapporto altezza-larghezza o singoli parametri delle finestre
- Qualora ne ricorresse la necessità e l'intervento fosse ritenuto compatibile con
l'architettura dell'edificio sarà possibile l'inserimento di abbaini sopra le falde del tetto.
Su tali modificazioni, sull'inserimento nel complesso architettonico e sul
mantenimento dei caratteri formali dovrà esprimersi in modo motivato la C.E.I.
Sono altresì ammessi quegli interventi che il Ministero per i Beni Culturali ed
Ambientali, per tramite della Soprintendenza ai Beni ambientali e architettonici della
Liguria riterrà ammissibili nella conservazione dello spirito edilizio originario
dell'edificio esistente.
38.08
Sistemazione delle aree verdi
Sulle aree verdi annesse agli edifici sono ammessi interventi di sistemazione e
l'inserimento di autorimesse in ragione di un posto auto ogni 50 mq. di edificazione.
Ogni progetto d'intervento sulle aree attualmente sistemate a giardini, dovrà essere
corredato da un rilievo e da una catalogazione delle essenze, da un apposito studio
organico che valuti nel suo insieme l'ambiente antropizzato indicando le sistemazioni,
le sostituzioni e gli eventuali spostamenti in loco delle piante d'alto fusto.
Dovranno essere previste anche quelle opere necessarie a garantire una adeguata
vivibilità delle piante. La realizzazione di tali sistemazioni sarà d'obbligo
contestualmente agli interventi edilizi.
Qualora siano previsti lo spostamento di piante e/o opere di sistemazione generale a
garanzia della perfetta realizzazione, l'Amministrazione comunale potrà esigere
semplice garanzia di ammontare adeguato da depositare presso l'ente comunale
stesso.
Tale garanzia verrà liberata dopo un anno dalla comunicazione dell'interessato
dell'avvenuta sistemazione e dopo una puntuale verifica da parte dell'Ufficio Tecnico.
In caso di inadempienza l'Amministrazione comunale potrà, per la salvaguardia
dell'ambiente urbano, invitare l'interessato ad eseguire e/o risistemare quanto in
contrasto con il progetto di sistemazione approvato entro un termine congruo fissato
nella relativa ordinanza del Sindaco.
Dopo tale termine le cauzioni verranno incamerate ed utilizzate per la piantumazione
di aree pubbliche.
ART. 39 DEROGHE AMBIENTALI
L'Amministrazione Comunale, sentito l'Ufficio Tecnico, potrà concedere deroghe
motivate ai vincoli di cui al precedente punto relativamente ad aree ed edifici che
svolgano funzioni di interesse pubblico.
I vincoli imposti dai precedenti punti non si applicano per gli interventi pubblici e di
servizio pubblico, se non riferiti ad edifici ed aree soggetti a vincolo ai sensi delle leggi
1089/39 e 1497/39.
28
ART. 40 LIVELLO PUNTUALE DEL P.T.C.P.
40.01
In tutte le zone urbanistiche dovranno essere rispettate le specifiche indicazioni
formali e tipologiche che concorrono a caratterizzare le diverse componenti del
paesaggio e che se non diversamente espressamente formalizzate dovranno essere
compatibili con le successive puntuali disposizioni.
40.01. bis
Zona Storica area "B"
Nelle zone definite di tipo storico i nuovi interventi dovranno assoggettarsi alla
normativa tipologica specifica seguente:
Centro Storico Bordighera Alta
I principali elementi tipologici esterni dovranno rispondere ai seguenti requisiti:
COPERTURA
E' fatto obbligo, salvo su quegli edifici in cui allo stato attuale é riscontrabile una
diversa sistemazione della copertura dall'origine dell'edificio, della copertura a falde
inclinate con pendenza non superiore al 35%, sporgenti dalla facciata non oltre m.
0,50 con sola struttura in legno. La copertura dovrà essere prevista in: abbadini di
ardesia, coppi dove riscontrabile una preesistenza ovvero
tegole piane alla
marsigliese in laterizio con colorazione naturale. E' fatto espressamente divieto di
utilizzare coperture in lamiera, materiale plastico o simili oltre che laterizi colorati con
uso di pigmenti o simili.
Grondaie e pluviali: è fatto obbligo dell'uso di elementi in lamiera di zinco o di rame
sagomate.
INTONACO
E' fatto obbligo, salvo in quei casi in cui allo stato attuale é riscontrabile una diversa
finitura dell'origine dell'edificio, delle rifiniture in intonaco lisciato in arenino fine e
colorato con colorazioni caratteristiche locali quali bianco , terrosi caldi e colori
tradizionali locali quali : rosa, verde, giallo, ocra da sottoporre alla C.E.I.
Sono tassativamente esclusi: intonaci plastici con grane e corrugamenti artificiosi
diversi, rivestimenti in lastre di pietra o materiali diversi, (ceramica, granulati etc.)
tinteggiature sintetiche, (a base di anilina) plastica (ducotone) e qualsiasi altro genere
di tinte impermeabili che non permettono la traspirazione del muro.
SERRAMENTI
E' fatto obbligo dell'uso di porte esterne e portoncini esterni in legno pieno, ad una o
due partite con specchia a tavole, a vista o smaltati con colori tradizionali da
sottoporre alla C.E.I.
E' fatto obbligo dell'uso di persiane in legno e finestre in legno intere o a riquadri, a
vista o smaltati con colori tradizionali. Per le finestre al piano terreno é ammessa la
protezione esterna con inferriata in ferro battuto sostituendo le persiane con scuri
interni. Dette inferriate non possono sporgere, sulla pubblica via, oltre m. 0,10. Le
dimensioni di dette aperture non possono superare la dimensione di m. 1,20 di
larghezza, salvo su quegli edifici in cui allo stato attuale é riscontrabile una diversa
sistemazione dall'origine dell'edificio. E' fatto espresso divieto di serramenti metallici o
in plastica.
Gli stipiti delle aperture devono essere lasciati a intonaco e non possono essere
rifasciati con materiali di nessun genere (marmo, ardesia etc.).
Le coperture dei davanzali e, quando presenti, gli architravi devono essere in lastre di
ardesia o masselli di pietra arenaria grigia o verde di Tenda.
Gli architravi quando sono di legno devono essere conservati, sostituendo il travetto
se necessario.
29
BALCONI
Non potranno sporgere dalla facciata dell'edificio oltre la misura di m. 1,00 e non
potranno avere una lunghezza di oltre m. 2,40, ed i balconi dello stesso piano non
potranno distare tra loro meno di 1/4 della somma delle loro lunghezze, non potranno
essere chiusi a parapetto ma dovranno avere una ringhiera in legno o ferro battuto,
salvo su quegli edifici in cui allo stato attuale é riscontrabile una diversa sistemazione
dall'origine dell'edificio.
Dovranno essere pavimentati con esclusione di materiali ceramicati.
TERRAZZE
Le terrazze poste a copertura degli edifici dovranno essere contornate con murature
con copertina in ardesia, pavimentati in cotto o con materiali riconducibili alle tradizioni
locali. Le acque piovane dovranno essere convogliate nei pluviali.
PEDATE
Le pedate di porte o scale esterne dovranno essere costituite da lastre di ardesia o
pietra naturale.
ILLUMINAZIONE
Esterna, dovrà essere prevista con corpi illuminanti ambientati con l'insieme
architettonico dell'edificio.
CANALIZZAZIONE
Dovranno essere previste interne alle murature; in tutte le concessioni dovrà essere
obbligato il trasferimento di quelle esterne oggi esistenti, dove possibile
compatibilmente con le problematiche statiche.
URBANIZZAZIONE PRIMARIA
Realizzata dai singoli progetti di intervento seguendo uno schema degli enti preposti
dovrà essere realizzata attraverso canalizzazioni sotterranee. Il progetto complessivo
dovrà darsi carico della sostituzione di quelle aeree esistenti con altre canalizzate.
Tutti gli interventi soggetti a concessione e, in casi di particolare importanza a giudizio
dell'Ufficio Tecnico Comunale anche quelli di manutenzione straordinaria, sono
subordinati al preventivo risanamento statico esteso alla totalità dell'unità minima
d'intervento in termini strutturali.
I giardini devono essere piantumati con essenze locali di medio-alto fusto in ragione di
un albero ogni 50 mq. di area libera di pertinenza; la copertura di eventuali parcheggi
interrati deve essere sistemata a giardino mediante la messa a dimora di una coltre di
terreno vegetale di spessore non inferiore a 40 cm., prevedendo eventualmente delle
sacche per la piantumazione degli alberi ivi previsti.
Tutte le opere di urbanizzazione devono essere realizzate in base ai progetti esecutivi
preventivamente approvati dall'Amministrazione Comunale; prima del rilascio delle
concessioni edilizie, dovrà comunque essere verificata dall'Ufficio Tecnico Comunale
l'idoneità degli allacciamenti alle reti infrastrutturali esistenti.
Le strade, al netto di cunette laterali e marciapiedi, devono avere una larghezza non
inferiore a 5 metri per le strade carrabili e 2,50 metri per i percorsi pedonali, nonché
essere pavimentate secondo le indicazioni sui materiali di volta in volta fissate
dall'Amministrazione Comunale; le aree a verde pubblico, le aree libere di pertinenza
delle attrezzature di interesse comune ed i parcheggi pubblici devono essere sistemati
mediante la piantumazione di essenze locali di medio-alto fusto, in ragione di un
albero ogni 50 mq. di superficie libera ovvero, nel caso dei parcheggi, di un albero
ogni 4 posti macchina.
30
Centro Storico Sasso
E' fatto obbligo la conservazione ed il ripristino della facciata in pietra locale a vista.
Gli intonaci esterni avranno caratteristiche locali e saranno lisciati in arenino fine con
colori tenui d'uso locale.
Nel caso di ristrutturazione edilizia o di rifacimento delle coperture le falde dei tetti
avranno una pendenza non superiore al 35% e la sporgenza dovrà essere compatibile
con la tipologia del fabbricato preesistente.
Nella ristrutturazione delle unità immobiliari non sono ammesse demolizioni di volte
esistenti se non per motivi eccezionali e derivanti da fattori di stabilità. Nell'ambito dei
singoli interventi di ristrutturazione sono consentiti limitati incrementi di altezza, che si
rendono necessari per ottenere altezze interne dei locali già destinati all'uso abitativo,
non inferiore a mt. 2,20 purché ne consegua una maggiore altezza complessiva dello
stabile superiore a mt. 0,50.
Nel ripristino di parti strutturali é ammesso l'uso di nuove tecnologie materiali ma sono
comunque vietati gli usi di:
- cemento armato a vista
- impiego di materiali diversi da quelli tradizionali
- coperture piane e coperture in materiale plastico, fibrocemento o lamiera
- persiane a scorrimento verticale e finestre a sviluppo orizzontale
- poggioli di ogni tipo quando nella loro proiezione a terra vadano ad interessare
proprietà pubbliche
- serrande di porte metalliche
- ringhiere in materiale plastico
- tubazioni esterne di acque bianche e nere in materiale plastico
- insegne luminose di qualsiasi tipo
E' consentito esclusivamente l'uso di serramenti in legno e di ringhiere e grate in ferro,
coperture in laterizio o ardesia, rivestimenti di scale esterne, stipiti di porte, frontalini di
finestre e balconi in ardesia o pietra locale.
Gli interventi che interessano aree pubbliche o private destinate a strade o a piazze
devono salvaguardare le caratteristiche pedonali del centro usando materiali d'uso
locale come pavimenti in cotto posto a coltello, lastre di pietra, ciottoli o simili.
L'illuminazione pubblica e privata avverrà solo con lanterne a braccio sospeso con
assoluta esclusione di lampade al neon o fari.
Centro Storico Borghetto S. Nicolò
I principali elementi tipologici esterni dovranno rispondere ai seguenti requisiti:
COPERTURA
E’ fatto obbligo, salvo su quegli edifici in cui allo stato attuale é riscontrabile una
diversa sistemazione della copertura dall'origine dell'edificio, della copertura a falde
inclinate con pendenza non superiore al 25%, sporgenti dalla facciata non oltre m.
0,50 con sola struttura in legno. La copertura dovrà essere prevista in: abbadini di
ardesia, coppi, embrici, tegole piane alla marsigliese in laterizio con colorazione
naturale. E' fatto espressamente divieto di utilizzare coperture in lamiera, materiale
plastico o simili oltre che laterizi colorati con uso di pigmenti o simili.
Grondaie e pluviali: e' fatto obbligo dell'uso di elementi in lamiera di zinco sagomate.
31
INTONACO
E' fatto obbligo, salvo in quei casi in cui allo stato attuale é riscontrabile una
diversa finitura dell'origine dell'edificio, delle rifiniture in intonaco lisciato in arenino fine
e colorato con colorazioni caratteristiche locali quali bianco o terrosi caldi.
SERRAMENTI
E' fatto obbligo dell'uso di porte esterne e portoncini esterni in legno pieno, ad
una o due partite con specchia a tavole, a vista o smaltati con colori tradizionali.
E' fatto obbligo dell'uso di persiane in legno e finestre in legno intere o a
riquadri, a vista o smaltati con colori tradizionali. Per le finestre al piano terreno é
ammessa la protezione esterna con inferriata in ferro battuto sostituendo le persiane
con scuri interni. Dette inferriate non possono sporgere, sulla pubblica via, oltre m.
0,10. Le dimensioni di dette aperture non possono superare la dimensione di m. 1,20
di larghezza, salvo su quegli edifici in cui allo stato attuale é riscontrabile una diversa
sistemazione dall'origine dell'edificio. E' fatto espresso divieto di serramenti metallici o
in plastica.
BALCONI
Non potranno sporgere dalla facciata dell'edificio oltre la misura di m. 0,80 e non
potranno avere una lunghezza di oltre m. 2,40, ed i balconi dello stesso piano non
potranno distare tra loro meno di 1/4 della somma delle loro lunghezze, non potranno
essere chiusi a parapetto ma dovranno avere una ringhiera in legno o ferro battuto,
slavo su quegli edifici in cui allo stato attuale é riscontrabile una diversa sistemazione
dall'origine dell'edificio.
PEDATE
Le pedate di porte o scale esterne dovranno essere costituite da lastre di ardesia o
pietra naturale dello spessore non inferiore a m. 0,04.
ILLUMINAZIONE
Quella esterna dovrà essere prevista con corpi illuminanti ambientati con l'insieme
architettonico dell'edificio.
CANALIZZAZIONI
Dovranno essere previste interne alle murature; in tutte le concessioni dovrà essere
obbligato il trasferimento di quelle esterne oggi esistenti.
URBANIZZAZIONE PRIMARIA
Realizzata dai singoli progetti di intervento seguendo uno schema degli enti preposti
dovrà essere realizzata attraverso canalizzazioni sotterranee. Il progetto complessivo
dovrà darsi carico della sostituzione di quelle aree esistenti con altre canalizzate.
Tutti gli interventi soggetti a concessione e, in casi di particolare importanza a giudizio
dell'Ufficio Tecnico Comunale, anche quelli di manutenzione straordinaria sono
subordinati al preventivo risanamento statico esteso alla totalità dell'unità minima
d'intervento.
40.02
Zona Tessuto urbano area "C" delimitata alla tav. 25
Nelle zone definite tessuto urbano le nuove edificazioni e le trasformazioni di quelle
esistenti dovranno conformarsi alle tipologie edilizie di cui al precedente art. 22 di tipo
a), b) e c).
32
La superficie dei portici e dei loggiati non computabili volumetricamente non potrà
generalmente superare 1/5 della superficie lorda dell'edificio, salvo diverse indicazioni
di zona.
Portici su strade pubbliche
E' ammessa la realizzazione di portici ad archi in aderenza a marciapiedi pubblici di
larghezza non inferiore a ml. 2,00 nel rispetto delle seguenti condizioni :
- l'altezza e la larghezza del portico non debbono essere inferiori rispettivamente a ml.
2,7 all'imposta e ml. 2,50;
- la distanza tra il filo esterno del portico e gli altri fabbricati non deve essere inferiore
a ml. 10,00 o a quella preesistente nel caso di demolizioni e ricostruzioni;
- qualora il portico risultasse di uso pubblico la manutenzione di tutte le strutture sarà
a carico del soggetto attuatore e dei suoi aventi causa.
La zona soprastante al portico potrà essere edificata nel rispetto della distanza
minima di 10,00 ml. dagli altri fabbricati, in caso contrario potrà essere utilizzata a
giardino pensile o terrazzo.
Caratteri Tipologici degli edifici
In tutti gli ambiti di intervento, ed in generale in tutta la zona, negli interventi di
costruzione, sostituzione e ristrutturazione di edifici devono essere osservate le
seguenti prescrizioni:
- i rivestimenti delle facciate dovranno essere realizzati con intonaco alla genovese o
in pietra locale; sono consentiti decorazioni con cornici, stucchi, lesene, bassorilievi,
graffiti, ecc.; le tinteggiature dovranno essere eseguite con materiali e colori
tradizionali in latte di calce, ai silicati e/o in preparati similari;
- non é consentito installare sulla facciata principale tubazioni in vista di qualsiasi
genere ad esclusione dei pluviali, che dovranno comunque essere interni alla
muratura per un'altezza di mt. 2,5 dal livello del terreno sistemato ovvero esterni in
ghisa, quando previsti su spazi pubblici o d'uso pubblico;
- il rapporto tra l'altezza e la larghezza delle finestre non dovrà essere inferiore a 1.45;
i serramenti esterni saranno realizzati con persiane del tipo alla genovese in legno
ovvero avvolgibili;
Le facciate non potranno avere terrazzi continui di lunghezza superiore a mt. 3 e
complessivamente non oltre 2/3 della facciata stessa e non potranno, nello sbalzo,
avere sporgenze superiori a ml. 1,50; le protezioni dei terrazzi possono essere
realizzate con parapetti e balaustre a colonne ovvero mediante ringhiere con disegni
semplici, di norma in ferro o ghisa; é vietato installare sui balconi, caldaie,
condizionatori, ed in genere qualsiasi impianto o mobile fisso;
- le coperture potranno essere realizzate con tetti a padiglione a due o quattro falde a
seconda della tipologia ed è consentita la realizzazione di una zona scoperta da
destinare a stenditoio condominiale; il manto di copertura dei tetti dovrà essere in
laterizi o ardesia; sopra le coperture é ammessa la costruzione di volumi tecnici e di
emergenze architettoniche completamente aperte che siano integrate armonicamente
con l'edificio;
- non é ammesso il piano terra a pilotis; nell'ipotesi di realizzazione di portici dovrà
essere garantita una superficie a piano terra, da destinare ad uso commerciale e/o
direzionale non inferiore al 60% della superficie coperta misurata al netto delle scale,
degli androni, ecc.;
- la superficie degli alloggi, esclusi i muri perimetrali, non dovrà essere inferiore a mq.
45. E' fatto obbligo di garantire l'accesso a qualsiasi piano ai portatori di handicap,
pertanto dovranno essere dimensionati di conseguenza i portoni, gli androni, gli
ascensori e in genere tutti gli spazi usufruibili dalle persone.
33
Recinzioni
Le recinzioni prospicienti spazi pubblici, saranno realizzate con siepi di altezza non
superiore a ml. 1,50 o con muri in pietra locale ovvero intonacati di altezza non
superiore a 1,00 ml., la soprastante recinzione in ferro non potrà avere altezza
superiore a ml. 1,30.
Spazi verdi ed alberature
Ogni 50 mq. di superficie libera dovranno essere piantumate le essenze, con altezza
del tronco non inferiore a ml. 3,00, che saranno indicate dalla Commissione Edilizia;
dovrà essere comunque garantita la messa a dimora nella percentuale minima del
40% di palme.
Tutti gli spazi non necessari alla viabilità pedonale e veicolare dovranno essere
sistemati a giardino e mantenuti decorosamente.
40.03
Zona Ville Area "D" delimitata alla tav. 25
Nella zona definita Ville le nuove edificazioni e le trasformazioni di quelle esistenti
dovranno conformarsi al tessuto edificato circostante previa un'analisi delle
caratteristiche formali e tipologiche dominanti. Tipologicamente dovranno
corrispondere al tipo a) del precedente art. 22.
Caratteri tipologici degli edifici
- Pianta tendente alla forma poligonale al fine di adeguarla alla tipologia classica della
zona.
- Nel caso in cui l'ambito di intervento sia ricompreso in una porzione di territorio, ove
non esistano preesistenze di cui al punto precedente, sarà possibile, attraverso un
S.O.I. proporre una tipologia d'impianto diversa da quella precedentemente indicata.
- Copertura a tetto a quattro falde realizzato in tegole marsigliesi o ardesia sopra le
coperture é ammessa la costruzione di volumi tecnici e di emergenze architettoniche
completamente aperte che siano integrate armonicamente con l'edificio.
- L'apertura di abbaini e lucernai nei sottotetti non abitabili é limitata al 2% delle
superfici coperte.
- Eventuali loggiati individuati tra archi a tutto sesto od archi ribassati con parapetti in
ferro a disegno semplice o balaustre in cemento a colonne.
- Terrazzi aggettanti non oltre mt. 1,5, di lunghezza non superiore a mt. 3.
- Colorazioni terrose o giudicate compatibili dalla C.E.I..
- Finestre a sviluppo verticale con rapporto tra altezza e larghezza non inferiore a
1,45.
Dovrà essere redatto uno specifico progetto di sistemazione delle aree pertinenziali
che tenga conto di un equilibrato rapporto tra aree verdi e superfici viabili ed individui
una razionale piantumazione con indicazione di essenze tipiche della zona e con le
previsioni di una pianta d'alto fusto ogni 50 mq. di superficie lorda ed una percentuale
di palme pari al 40%.
40.04
Zona di trasformazione e recupero ambientale, zona edificato rado e zona di sviluppo
turistico Area "E" delimitata alla tav. 25
Nelle zone definite di trasformazione e/o di recupero ambientale le nuove edificazioni
e le trasformazioni degli edifici esistenti dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- L'inclinazione delle falde dei tetti non potrà avere pendenza maggiore del 35%;
- Il manto di copertura potrà essere esclusivamente in laterizio ovvero in ardesia;
34
- Le facciate non potranno avere terrazzi continui;
- Il parapetto potrà essere in ferro lavorato a disegni semplici con eventuali
pannellature in vetro o in muratura;
- E' vietato installare sui balconi, caldaie, condizionatori, ed in genere qualsiasi
impianto o mobile fisso;
- Le superfici dei portici e delle logge non computabili volumetricamente non potranno
eccedere 1/5 della superficie lorda complessiva dell'edificio;
- Le aree asservite ai fabbricati, non destinate a parcheggi, viabilità ed accessi
dovranno essere sistemate a verde e piantumate in ragione di una pianta d'alto fusto
ogni 50 mq. di superficie lorda ed una percentuale di palme pari al 40%.
40.05
Zona di nuovo sviluppo urbano area "F" delimitata alla tav. 25
Nelle zone definite di nuovo sviluppo urbano l'edificazione dovrà richiamare l'edificato
circostante e comunque rispettare le tipologie di cui al precedente art. 22 di tipo "a",
"b" e "c".
Le facciate a disegno semplice non potranno avere terrazzi continui di lunghezza non
superiore a mt. 3 e complessivamente oltre i 2/3 della facciata stessa.
Le superfici dei portici e delle logge non computabili volumetricamente non potranno
eccedere 1/5 della superficie lorda complessiva dell'edificio.
40.06
Zona per insediamenti produttivi artigianali area "G" delimitata alla tav. 25
I nuovi insediamenti e gli interventi di ristrutturazione di quelli esistenti dovranno
rispettare la tipologia di cui all'art. 22 - lettera "d" ed "e".
Dovranno inoltre essere colorati con colorazioni terrose o realizzate in pannelli
prefabbricati con finitura in granigliato.
40.07
Zona per insediamenti produttivi agricoli area "H" delimitata alla tav. 25
I nuovi insediamenti dovranno rispettare una tipologia semplice nel rispetto dell'art. 22
- lettera "f" e "g" ed essere adagiati sul livello naturale con asse principale parallelo
alle curve di livello.
35
TITOLO QUARTO
SISTEMA URBANISTICO INSEDIATIVO/PRODUTTIVO
ART. 41 ZONE URBANISTICHE
41.01
Il Piano ripartisce l'intero territorio comunale in zone territorialmente omogenee
rappresentate dalle seguenti zone.
Zona A
- Centro Storico consolidato art. 48
Zona E3
- Aree di rispetto alla zona A di tipo agricolo art. 48
Zona B1
- Tessuto edificato urbano consolidato art. 49
Zona B2
- Tessuto edificato urbano a ville art. 50
Zona C1
- Tessuto edificato urbano di sviluppo art. 51
Zona C2
- Tessuto edificato rado art. 52
Zona C3
- Tessuto di consolidamento ambientale art. 52
Zona D
- Tessuto artigianale art. 53
Zona T - Tessuto di sviluppo turistico art. 54
Zone E1-E2 - Tessuto agricolo art. 55
Zone SA-RA - Tessuto ambientale di salvaguardia e rispetto art. 55
Zona F - Tessuto a servizi sovracomunale art. 45.
41.02
Le zone precedentemente elencate possono suddividersi in sottozone individuate e
soggette a specifica normativa urbanistica.
41.03
Il livello di zonizzazione particolareggiata prevede, all'interno degli ambiti, la
definizione cartografica degli edifici .
Tale previsione è rappresentato solo al fine di indicare la densità edilizia
prevista e non ha alcuna valenza di tipo impositivo sia per l'ubicazione, sia per il
numero e sia per le dimensioni degli edifici previsti.
ART. 42 AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI " f "
42.01
Il Piano individua in modo specifico e puntuale la localizzazione, con delimitazione
particolare, delle aree per attrezzature e servizi pubblici esistenti o di progetto.
42.02
Le tavole del sistema urbanistico individuano con apposita simbologia le diverse classi
di appartenenza dei servizi pubblici.
42.03
Le aree a servizi pubblici pur facenti parte delle zone omogenee in cui sono inserite
sono da considerare ambiti specifici in cui il soddisfacimento della funzione d'uso
pubblico si attua attraverso specifici parametri destinati alla realizzazione
dell'edificabilità necessaria.
Sulle aree aventi tale destinazione ma ancora di proprietà privata e per le quali non è
previsto uno speciale meccanismo di acquisizione, sono ammesse, in via transitoria,
solo opere di conservazione e di miglioramento colturale dei terreni oltre che interventi
di ordinaria e straordinaria manutenzione degli edifici; opere di restauro conservativo
sono ammesse condizionatamente alla stipula di un atto d'obbligo con cui gli attuatori
si impegnino a non richiedere, in caso d'esproprio, l'incremento di valore apportato
dall'intervento stesso.
36
42.04
La realizzazione di interventi edilizi finalizzati alla creazione di servizi pubblici,
utilizzando gli specifici parametri edilizi, può essere effettuata anche da privati a
condizione che venga stipulata una convenzione con l'ente comunale che preveda :
- vincolo decennale, a far data dalla fine lavori, di destinazione d'uso pubblico
dell'area, in funzione della tipologia del servizio.
- vincolo di destinazione d'uso delle volumetrie realizzate.
42.05
E' data facoltà all'Amministrazione Comunale e/o alle Amministrazioni Pubbliche
interessate all'attuazione di aree a servizi ricomprese negli ambiti sottoposti a S.U.A.
di attuare tali interventi in modo autonomo ed anche prima della predisposizione ed
approvazione dello S.U.A..
Le aree così attuate saranno totalmente escluse dalla perimetrazione dell'ambito e
non potranno essere asservite a future edificazioni.
ART. 43 PARAMETRI EDILIZI DELLE ZONE "f"
Sulle aree cartograficamente rappresentate con apposito cartiglio potranno essere
effettuati interventi edilizi nel rispetto della specifica normativa in funzione della
destinazione con i seguenti parametri.
43.01
Aree per l'istruzione - a H
: mt. 15
N. dei piani fuori terra: n. 4
R.C.
: 50%
Copertura
: anche piana ovvero come da norma ambientale di zona
43.02
Aree per attrezzature di interesse comune -b H
: mt. 15
N. dei piani fuori terra: n. 4
R.C.
: 50%
Copertura
: anche piana ovvero come da norma ambientale di zona
43.03
Aree per spazi pubblici attrezzati a parco per il gioco, lo sport e tempo libero - c H
: mt. 15
N. dei piani fuori terra: n. 4
R.C.
: 70%
Copertura
: anche piana ovvero come da norma ambientale di zona
43.04
Aree per parcheggi -d H
: mt. 6
N. dei piani fuori terra: n. 2
R.C.
: 100%
Copertura
: piana utilizzabile ed attrezzata a giardino pensile
43.05
Il sottosuolo delle aree destinate a servizi di cui sopra, previa stipulazione di apposita
convenzione con l’Amministrazione Comunale, può essere destinato a parcheggio
privato. Nella convenzione deve essere prevista a favore del Comune la cessione
gratuita oppure l’uso pubblico delle aree in soprassuolo nonchè la relativa
sistemazione.
37
43.06
L'area a servizi 175 ( Monte Nero) data la sua collocazione in ambito ANI-MA di
P.T.C.P. potrà prevedere solo quegli inserimenti edilizi indispensabili al
funzionamento della struttura sportiva ivi collocata.
Il progetto complessivo di sistemazione dell'area dovrà tener conto degli interventi già
realizzati con finanziamenti P.I.M nell'ambito dell'intervento di sistemazione e
piantumazione dell'area e specificatamente:
- Nella zona 1, dovrà essere salvaguardata l’integrità vegetazione delle piantumazioni
già effettuate;
- Nella zona 2, le sistemazioni previste dovranno essere compatibili con gli interventi
di sfollatura ed assistenza al novellame già eseguiti.
In tale area, data la sua estensione, potranno trovare posto oltre alla struttura
principale, anche altre strutture sportive e di servizio tecnologico compatibili con
quella principale, di ridotte dimensioni e senza inserimenti volumetrici se non
essenziali.
43.07
L'area a servizi 123 (Caserma dei Carabinieri) data la sua specificità, potrà essere
edificata, per le esigenze sottese alla funzione, con i seguenti parametri:
- piani fuori terra
: n° 3
- altezza massima
: mt. 11
- distanza dai fabbricati
: mt. 8
- tipologia architettonica
: nel rispetto delle preesistenze circostanti
- autorimessa interrata
: totale superficie del lotto
43.08
In tutte le aree destinate a servizi potranno essere realizzate, oltre alle volumetrie
specifiche alla destinazione dell'area, volumetrie funzionali e destinate all'alloggio del
custode, con superficie massima di mq. 100. Le previsioni del presente comma non si
applicano per le aree f6, f8, f14 e comunque tutte quelle ubicate sul Lungomare
Argentina, ove non sarà possibile realizzare nessun manufatto se non direttamente
dall'Ente Pubblico e finalizzato a servizi in rete.
43.09
Strade
Tutte le strade veicolari pubbliche o d'uso pubblico dovranno essere realizzate
conformemente a quanto previsto dalla legge 30 aprile 1992 n. 285 e successivo
regolamento d'attuazione e comunque con larghezza non inferiore a mt. 5 al netto di
cunette laterali e marciapiedi e, questi ultimi, non inferiori a mt. 1,5.
Tutte le strade pedonali dovranno essere realizzate con larghezza non inferiore a mt.
2,5 e pavimentate con materiali naturali di volta in volta fissati dalla C.E.I..
Le aree interessate dalle previsioni di viabilità delle allegate tavole, sono soggette ad
una limitazione di uso pubblico e pertanto tali aree potranno essere utilizzate solo
quale asservimento ad edificazioni da eseguirsi fuori di tali previsioni.
43.10
Urbanizzazione in rete
Tutte le opere concernenti le reti pubbliche potranno essere realizzate preferibilmente
interrate e comunque eventuali volumetrie funzionali necessariamente da realizzare
fuori terra costituiranno volume tecnico e pertanto saranno sempre autorizzabili
compatibilmente con le norme ambientali di zona e le previsioni di servizi tecnologici
comunali.
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ART. 44 SERVIZI PRIVATI
44.01
Strade private
a) Tutte le strade private a servizio di più di due edifici dovranno avere larghezza
non inferiore a mt. 5 oltre alle cunette e una banchina con larghezza non
inferiore a mt. 1 e pendenza non superiore al 12%.
b) Tutte le altre strade private dovranno avere larghezza non inferiore a mt. 3 e
pendenza non superiore al 15%.
c) Eventuali pendenze superiori, derivanti da particolari caratteristiche orografiche,
saranno valutate caso per caso e autorizzate con parere motivato della C.E.I..
44.02
Parcheggi privati
Nelle attività commerciali di nuova apertura e nei punti vendita che a seguito di
ampliamenti e/o trasferimenti aventi complessivamente una superficie superiore od
uguale a mq. 150 è fatto obbligo reperire ed asservire in modo esclusivo una
superficie a parcheggio in ragione di:
- 50% per esercizio con superficie di vendita variabile tra 150 e300 mq.
- 70% per esercizio con superficie di vendita variabile tra 301 e 400 mq.
-150% per esercizio con superficie di vendita variabile tra 401 e 500 mq.
Tali superfici non potranno distare oltre mt. 50 dal punto di vendita e dovranno
avere una forma tale da contenere auto in ragione di una ogni 40 mq..
44.03
Aree verdi
Tutte le aree circostanti i fabbricati dovranno essere decorosamente sistemate e le
porzioni non interessate da accessi ed aree di manovra o parcheggi all'aperto
dovranno essere sistemate a verde ed alberate con essenze locali di pronto effetto in
ragione di un albero ogni 50 mq.. Tale piantumazione dovrà prevedere il 40% di
palme.
ART. 45 ZONE "F" AREE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE
45.01
Individuazione
Sono individuate specifiche aree destinate al soddisfacimento di una quota parte di
fabbisogni sovracomunali di dotazioni di servizi generali.
Nella disponibilità di aree ricavate dal disegno territoriale comprensoriale sono state
individuate funzioni assolvibili nell'ambito comunale.
45.02
Istruzione superiore
Zona F1 - superficie mq. 10.609
Destinazione: Istituto Montale
Parametri edilizi
H
Numero dei piani
R.C.
Copertura
: mt. 15
: n. 4
: 60 %
: piana
39
45.03
Attrezzature sanitarie ed ospedaliere
Zona F2 - superficie mq. 29.518
Destinazione: Ospedale Comprensoriale
Destinazione d'uso degli edifici
Nell'intera zona di piano sono ammessi i soli interventi connessi alle specifiche
esigenze ospedaliere.
Destinazione d'uso degli spazi scoperti
L'area scoperta interna all'attuale perimetro ospedaliero, sarà destinata a giardino di
pertinenza del complesso ospedaliero, ad eccezione degli spazi destinati alla viabilità,
a parcheggi, all'eliporto, o riservati ad impianti tecnologici speciali ad uso ospedaliero.
E' fatto obbligo della conservazione degli alberi di alto fusto esistenti, ad esclusione di
quelli situati in corrispondenza di nuove opere, compreso il loro intorno immediato;
l'abbattimento di questi ultimi é consentito alla sola condizione che siano sostituiti con
piante della medesima essenza in quantità doppia di quelle abbattute.
Modalità degli interventi
Sui soli edifici a destinazione ospedaliera é consentito di intervenire tramite
demolizione e ricostruzione, anche per parti; gli aumenti di volume sono in tal caso
consentiti nel rispetto dei parametri relativi alle nuove costruzioni, come definiti al
punto seguente.
Parametri delle nuove costruzioni
L'edificazione di nuovi volumi, purché connessi alle specifiche esigenze del
complesso ospedaliero, é consentita nel rispetto dei seguenti parametri:
It Indice territoriale
= 2,50 mc./mq.
H Altezza massima
= 17,50 m., massimo quattro piani fuori terra.
d Distanza minima dai confini di zona = 5,00 mt.
Impiego di materiali e finiture
Gli interventi sulle parti esterne dell'edificio principale, ove non sia possibile procedere
al ripristino, dovranno essere realizzati di massima con materiali, finiture e colori
tradizionali.
Le nuove costruzioni e gli ampliamenti, specie quando contigui a parti di pregio degli
edifici esistenti, dovranno essere invece realizzati con materiali e finiture attuali,
liberamente scelti in fase di progettazione esecutiva, al fine di rendere
immediatamente percepibile la lettura del complesso ospedaliero nelle sue fasi
evolutive.
45.04
Parchi urbani e territoriali
a) Zona F4 - superficie mq. 13.908 (Rotonda di Sant’Ampelio)
Tale zona è sottoposta ad obbligo di un progetto complessivo di risanamento e
valorizzazione con l’attribuzione di funzioni pubbliche e di uso pubblico.
40
Nelle destinazioni di uso pubblico deve intendersi qualsiasi destinazione purchè
funzionale a detto uso. Il progetto dovrà essere d’iniziativa pubblica e potrà essere
sviluppato nei limiti di cui al vincolo ex legge 1089/1939 mediante i diversi istituti al
riguardo pertinenti (quali Accordo di Programma, SUA, progetto di recupero
paesistico-ambientale) nel cui contesto regolamentare, secondo le normative di leggi
esistenti, potranno avere parte anche altri soggetti pubblici e privati che
l’Amministrazione Comunale ritenga di dover o poter coinvolgere per il perseguimento
degli scopi indicati.
b) Zona F5 - superficie mq. 1.419.786
Destinazione: Parco urbano-Monte Nero
Il limite di zona corrisponde alla delimitazione dell'area di proprietà pubblica; pertanto
la perimetrazione contenuta dalla cartografia deve intendersi indicativa e comunque
dovrà essere valutata la proprietà pubblica dell'area alla data della prima adozione del
P.R.G. (26.01.94).
Previsioni d'intervento
Non sono previste costruzioni di sorta se non i volumi tecnici necessari alla
conservazione della vegetazione e le movimentazioni di terreno necessarie ad una
migliore conservazione vegetazionale.
c) Zona F6 - superficie mq. 63.784
Destinazione: Parco urbano-spiagge pubbliche
Parametri edilizi
H
: mt. 1,3 al colmo sopra il livello della passeggiata esistente
Numero piani : n. 1
R.C.
: 10 %
Copertura
: a tetto o piana
Individuazione
La zona si divide in due aree: la prima si attua tramite uno S.U.A., la seconda tramite
titolo abilitativo diretto.
Area 1 - Il lungomare Argentina dal confine del Comune con Vallecrosia sino al Capo
Ampelio nella fascia compresa tra il limite a valle della passeggiata a mare ed il mare
con esclusione delle aree diversamente destinate.
Area 2 - La fascia costiera dall'area portuale al confine di Ospedaletti.
Previsioni d'intervento
In via transitoria - Per tutte le strutture esistenti è ammesso il mantenimento delle
stesse con possibilità di piccoli incrementi volumetrici esclusivamente connessi ad
esigenze igienico/sanitarie per l'adeguamento a norme di legge. Il montaggio e lo
smontaggio delle cabine balneari non necessita di autorizzazione e/o concessione
solo se non modifica la consistenza e la disposizione rispetto alla situazione
preesistente. In caso di nuova richiesta di autorizzazione e/o di modifica della
preesistenza ci si dovrà adeguare ai parametri di cui sopra. Sono ammesse opere di
sistemazione delle aree compatibili con le norme generali.
A regime
Area 1 - Il S.U.A. dovrà farsi carico di un generale studio dell'area comprendendo
anche la sistemazione del litorale e la protezione di questo, l'inserimento di zone e di
strutture turistiche ritenute necessarie ad un miglior utilizzo ricreato della zona e darsi
carico anche della definizione degli eventuali parametri.
41
Area 2 - Potranno essere previste quelle opere necessarie alla fruizione pubblica o
d'uso pubblico dell'area nel rispetto delle specifiche limitazioni ambientali della stessa.
Non potranno essere realizzate nuove opere.
d) Zona F7 - superficie comprensiva dello specchio d'acqua mq. 84.238.
Destinazione : Struttura portuale
In via transitoria - Per tutte le strutture esistenti è ammesso il mantenimento delle
stesse con possibilità di piccoli incrementi volumetrici esclusivamente connessi ad
esigenze igienico/sanitarie per l'adeguamento a norme di legge.
Il montaggio e lo smontaggio delle cabine balneari non necessita di autorizzazione e/o
concessione solo se non modifica la consistenza e la disposizione rispetto alla
situazione preesistente. In caso di nuova richiesta di autorizzazione e/o di modifica
della preesistenza ci si dovrà adeguare ai parametri di cui sopra. Sono ammesse
opere di sistemazione delle aree compatibili con le norme generali.
Previsioni d'intervento
Tale area si attua attraverso uno S.U.A., di concerto con la Capitaneria di Porto
competente, sulla base dei parametri seguenti.
Il perimetro di piano si intende vincolante solo per la parte verso terra.
CONSISTENZA
Lo specchio d'acqua portuale potrà essere ampliato sino a ricomprendere la sponda
del Rio Sasso
Il numero dei posti barca, valutati in base ad un parametro di riferimento indicativo per
natanti di mt. 12, e pertanto i 150 posti barca esistenti potranno essere ampliati sino a
n. 350. Almeno i posti barca occupanti l'area esistente, pari a n. 150 posti barca di
riferimento dovranno restare in concessione al Comune di Bordighera nell'ambito
della zona portuale attuale debitamente ristrutturata.
DOTAZIONE SERVIZI PER ORMEGGIO
Tutti i pontili in progetto dovranno essere del tipo fisso (strutture in cls) e completi di
tutti i principali impianti tecnologici.
In particolare per ogni posto barca dovranno essere previsti gli allacciamenti per i
principali servizi (acquedotto, fognatura, telefono, energia elettrica). E' consentito per
le zone destinate ad imbarcazioni inferiori a ml. 8,00 limitare i servizi alla fornitura di
acqua ed energia elettrica.
AREE A TERRA DESTINATE A SERVIZI
L'area di terra dell'impianto portuale dovrà essere convenientemente sistemata a :
1 - Viabilità
2 - Infrastrutture per servizi
3 - Parcheggi
4 - Verde pubblico - Aree attrezzate
5 - Rimessaggio natanti
osservando i parametri definiti nei successivi articoli.
VIABILITÀ VEICOLARE E PEDONALE
Il progetto esecutivo dovrà prevedere una razionale viabilità carrabile di accesso
all'attrezzatura portuale adeguata alla potenzialità del nuovo impianto. La larghezza
minima delle carreggiate é stabilita in ml. 8,00 escluse le eventuali zone pedonali.
Il raggio minimo di eventuali curve deve essere tale da garantire l'agevole manovra di
un autoarticolato.
42
I passaggi pedonali debbono avere larghezza non inferiore a ml. 1,50 e soddisfare le
norme di cui alla legge n. 118 del 30.3.71 e successive modifiche ed integrazioni e
svilupparsi su percorsi indipendenti rispetto ai percorsi veicolari.
INFRASTRUTTURE E SERVIZI
Il volume massimo insediabile nell'ambito portuale é fissato in 13.000 mc. ripartibili
nelle seguenti quote massime suddivise per destinazioni d'uso :
- per uffici pubblici-amministrativi
mc. 1.000
- per esercizi commerciali (attrezzature nautiche, alimentari, bar, ristoranti, ecc.)
mc. 6.000
- per magazzini materiali, attrezzi nautici,cabine, ecc.
mc. 3.000
- per associazioni nautiche e sportive
mc. 2.000
- per cantieri navali
mc. 1.000
TOTALE
mc. 13.000
Gli edifici destinati ad edifici pubblici, ad esercizi commerciali e sedi di associazioni
nautiche e/o sportive debbono rispettare nel timbro architettonico, nell'uso dei
materiali la tipologia delle case liguri e dovranno principalmente essere collocati
nell'area oggi occupata dal campo di calcio:
L'altezza massima consentita a partire dalla banchina é fissata in ml. 7,00.
La distanza dei fabbricati dallo specchio acqueo non deve essere inferiore a ml. 5,00.
E' ammesso movimentare i prospetti con contenute emergenze che non eccedano i
ml. 1,50.
Per gli edifici destinati ai servizi portuali ed al cantiere navale é ammessa un'altezza
massima di ml. 9,00, mentre per la sola torre di controllo è ammessa un'altezza
massima di mt. 12,00.
PARCHEGGI
I posti auto pubblici dovranno essere pari almeno al 75% dei posti barca complessivi.
Dovranno inoltre essere garantiti ulteriori parcheggi pubblici a servizio dei volumi in
progetto, in ragione di almeno il 40 % della superficie coperta.
Eventuali autosilos dovranno avere un massimo di due piani fuori terra ed essere
convenientemente "mimetizzati" sui fronti in vista, in modo da armonizzarsi con le
valenze paesaggistiche presenti nella zona.
VERDE PUBBLICO - AREE ATTREZZATE
Le aree a terra non destinate a servizi dovranno essere convenientemente sistemate
a verde pubblico e piantumate con essenze locali in ragione di una pianta di alto fusto
(principalmente palme) per ogni 20 mq. di superficie destinata a verde.
La superficie totale sistemata a verde non potrà comunque essere inferiore a mq.
5.000. Dovrà inoltre essere sistemata ed attrezzata un'area per il gioco dei bambini
non inferiore a 500 mq..
ART. 46 AREA CIMITERIALE
46.01
Le aree cimiteriali indicate con apposita simbologia, nel sistema urbanistico
insediativo/produttivo, sono adibite a cimitero e servizi connessi con la sepoltura.
46.02
L'attuazione delle aree cimiteriali avviene tramite l'osservanza del T.U. delle leggi
sanitarie e del regolamento di polizia mortuaria; T.U. Legge sanitaria R.D. 27.07.1934
n. 1265; D.P.R. 10.09.1990 n. 235.
43
46.03
L'ampliamento delle aree cimiteriali, ove non indicato nelle tavole di Piano, può
sempre avvenire all'interno delle fasce di rispetto cimiteriale, sempreché queste ultime
vengano ampliate contestualmente.
ART. 47 FASCE DI RISPETTO CIMITERIALE
47.01
Le tavole del sistema urbanistico insediativo e produttivo in scala 1:5000 riportano
l'estensione delle fasce di rispetto cimiteriale ridotte al minimo previsto dalla
normativa vigente e quindi fissato in mt. 50. L'applicazione di tale distanza sarà
possibile dopo che gli organi sanitari competenti avranno approvato la relativa
delibera comunale.
47.02
Le fasce di rispetto cimiteriali pur facendo parte delle zone urbanistiche specificate
sono inedificabili ad eccezione di quanto segue :
a) Gli edifici esistenti possono essere ristrutturati senza aumento di volume, nel
rispetto delle destinazioni urbanistiche ed ambientali di zona.
b) I terreni potranno essere utilizzati anche ai fini edificatori nel rispetto delle
destinazioni di zona.
44
TITOLO QUINTO
INSEDIAMENTI EDILIZI
ART. 48 ZONE A - CENTRI STORICI CONSOLIDATI
48.01
Destinazione
Nelle zone A sono ammesse solo le seguenti destinazioni (con riferimento all'art.
20): 1, 2, 3, 4, 5, 6 (limitatamente a piccoli laboratori artigianali per attività non
nocive), 8, 14,16.
48.02
Norme
48.02.01
Centri Storici di Sasso e Borghetto S. Nicolò: restano valide le prescrizioni degli
S.U.A. vigenti per la parte di normativa che si riferisce al nucleo storico vero e
proprio così come riportato in cartografia particolareggiata.
48.02.02
Centro Storico di Bordighera alta: tale area è sottoposta obbligatoriamente a S.U.A.
che ne definisca specificatamente il riuso tramite singoli interventi edilizi e
destinazioni d'uso per singoli edifici. In assenza di S.U.A. sono ammessi gli
interventi sul patrimonio edilizio esistente puntualmente disciplinati dal P.R.G.
approvato con Decreto del Presidente della Giunte Regionale n.39/2000 e dalle
varianti ad esso successivamente apportate. Sono altresì ammessi gli interventi
pubblici oggetto di specifici progetti approvati dalla civica amministrazione,
semprechè tali progetti assolvano alle finalità indicate dall’art.39 del Piano territoriale
di coordinamento paesistico.
48.02.03
Norma transitoria
Sino all'approvazione di tale strumento saranno consentiti, sugli edifici esistenti,
interventi interni di manutenzione, restauro e risanamento conservativo.
48.02.04
Tutti gli interventi dovranno essere comformati alle prescrizioni ambientali di cui al
precedente punto 40.01.
48.02.05
Tutte le aree inserite nella presente zona sono da intendere quali zone di recupero ai
sensi dell'art. 27 della legge 5 agosto 1978 n° 457 e successive modificazioni ed
integrazioni.
48.02.06
Caratteristiche ambientali degli interventi
Gli interventi consentiti nei Centri Storici di Sasso e di Borghetto S. Nicolò e quelli in
via transitoria nel Centro Storico di Bordighera Alta dovranno rispettare le seguenti
norme tipologico ambientale:
48.02.06.01 Centro Storico Bordighera Alta
I principali elementi tipologici esterni dovranno rispondere ai seguenti requisiti:
COPERTURA
E' fatto obbligo, salvo su quegli edifici in cui allo stato attuale é riscontrabile una
diversa sistemazione della copertura dall'origine dell'edificio, della copertura a falde
inclinate con pendenza non superiore al 35%, sporgenti dalla facciata non oltre m.
0,50 con sola struttura in legno. La copertura dovrà essere prevista in abbadini di
ardesia, coppi (dove è riscontrabile una preesistenza) ovvero tegole piane alla
45
marsigliese in laterizio con colorazione naturale. E' fatto espressamente divieto di
utilizzare coperture in lamiera, materiale plastico o simili oltre che laterizi colorati con
uso di pigmenti o simili.
46
Grondaie e pluviali:
E' fatto obbligo dell'uso di elementi in lamiera di zinco o di rame sagomate.
INTONACO
E' fatto obbligo, salvo in quei casi in cui allo stato attuale é riscontrabile una diversa
finitura dell'origine dell'edificio, delle rifiniture in intonaco lisciato in arenino fine e
colorato con colorazioni caratteristiche locali quali bianco, terrosi caldi e colori
tradizionali locali quali rosa, verde, giallo, ocra, da sottoporre alla C.E.I.
Sono tassativamente esclusi: intonaci plastici con grane e corrugamenti artificiosi
diversi, rivestimenti in lastre di pietra o materiali diversi, (ceramica, granulati etc.)
tinteggiature sintetiche, (a base di anilina) plastica (ducotone) e qualsiasi altro
genere di tinte impermeabili che non permettono la traspirazione del muro.
SERRAMENTI
E' fatto obbligo dell'uso di porte esterne e portoncini esterni in legno pieno, ad una o
due partite con specchia a tavole, a vista o smaltati con colori tradizionali da
sottoporre alla C.E.I.
E' fatto obbligo dell'uso di persiane in legno e finestre in legno intere o a riquadri, a
vista o smaltati con colori tradizionali. Per le finestre al piano terreno é ammessa la
protezione esterna con inferriata in ferro battuto sostituendo le persiane con scuri
interni. Dette inferriate non possono sporgere, sulla pubblica via, oltre m. 0,10. Le
dimensioni di dette aperture non possono superare la dimensione di m. 1,20 di
larghezza, salvo su quegli edifici in cui allo stato attuale é riscontrabile una diversa
sistemazione dall'origine dell'edificio. E' fatto espresso divieto di serramenti metallici
o in plastica.
Gli stipiti delle aperture devono essere lasciati a intonaco e non possono essere
rifasciati con materiali di nessun genere (marmo, ardesia etc.).
Le coperture dei davanzali e, quando presenti, gli architravi devono essere in lastre
di ardesia o masselli di pietra arenaria grigia o verde di Tenda.
Gli architravi quando sono di legno devono essere conservati, sostituendo il travetto
se necessario.
BALCONI
Non potranno sporgere dalla facciata dell'edificio oltre la misura di m. 1,00 e non
potranno avere una lunghezza di oltre m. 2,40, ed i balconi dello stesso piano non
potranno distare tra loro meno di 1/4 della somma delle loro lunghezze, non
potranno essere chiusi a parapetto ma dovranno avere una ringhiera in legno o ferro
battuto, salvo su quegli edifici in cui allo stato attuale é riscontrabile una diversa
sistemazione dall'origine dell'edificio.
Dovranno essere pavimentati con esclusione di materiali ceramicati.
TERRAZZE
Le terrazze poste a copertura degli edifici dovranno essere contornate con murature
con copertina in ardesia, pavimentati in cotto o con materiali riconducibili alle
tradizioni locali.
Le acque piovane dovranno essere convogliate nei pluviali.
PEDATE
Le pedate di porte o scale esterne dovranno essere costituite da lastre di ardesia o
pietra naturale.
47
ILLUMINAZIONE
Esterna, dovrà essere prevista con corpi illuminanti ambientati con l'insieme
architettonico dell'edificio.
CANALIZZAZIONE
Dovranno essere previste interne alle murature; in tutte le concessioni dovrà essere
obbligato il trasferimento di quelle esterne oggi esistenti, dove possibile
compatibilmente con le problematiche statiche.
URBANIZZAZIONE PRIMARIA
Realizzata dai singoli progetti di intervento seguendo uno schema degli enti preposti
dovrà essere realizzata attraverso canalizzazioni sotterranee. Il progetto
complessivo dovrà darsi carico della sostituzione di quelle aeree esistenti con altre
canalizzate.
Tutti gli interventi soggetti a concessione e, in casi di particolare importanza a
giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale anche quelli di manutenzione straordinaria,
sono subordinati al preventivo risanamento statico esteso alla totalità dell'unità
minima d'intervento in termini strutturali.
I giardini devono essere piantumati con essenze locali di medio-alto fusto in ragione
di un albero ogni 50 mq. di area libera di pertinenza; la copertura di eventuali
parcheggi interrati deve essere sistemata a giardino mediante la messa a dimora di
una coltre di terreno vegetale di spessore non inferiore a 40 cm., prevedendo
eventualmente delle sacche per la piantumazione degli alberi ivi previsti.
Tutte le opere di urbanizzazione devono essere realizzate in base ai progetti
esecutivi preventivamente approvati dall'Amministrazione Comunale; prima del
rilascio delle concessioni edilizie, dovrà comunque essere verificata dall'Ufficio
Tecnico Comunale l'idoneità degli allacciamenti alle reti infrastrutturali esistenti.
Le strade, al netto di cunette laterali e marciapiedi, devono avere una larghezza non
inferiore a 5 metri per le strade carrabili e 2,50 metri per i percorsi pedonali, nonché
essere pavimentate secondo le indicazioni sui materiali di volta in volta fissate
dall'Amministrazione Comunale; le aree a verde pubblico, le aree libere di pertinenza
delle attrezzature di interesse comune ed i parcheggi pubblici devono essere
sistemati mediante la piantumazione di essenze locali di medio-alto fusto, in ragione
di un albero ogni 50 mq. di superficie libera ovvero, nel caso dei parcheggi, di un
albero ogni 4 posti macchina.
48.02.06.02 Centro Storico Sasso
E' fatto obbligo la conservazione ed il ripristino della facciata in pietra locale a vista.
Gli intonaci esterni avranno caratteristiche locali e saranno lisciati in arenino fine con
colori tenui d'uso locale.
Nel caso di ristrutturazione edilizia o di rifacimento delle coperture le falde dei tetti
avranno una pendenza non superiore al 35% e la sporgenza dovrà essere
compatibile con la tipologia del fabbricato preesistente.
Nella ristrutturazione delle unità immobiliari non sono ammesse demolizioni di volte
esistenti se non per motivi eccezionali e derivanti da fattori di stabilità. Nell'ambito
dei singoli interventi di ristrutturazione sono consentiti limitati incrementi di altezza,
che si rendono necessari per ottenere altezze interne dei locali già destinati all'uso
abitativo, non inferiore a mt. 2,20 purché ne consegua una maggiore altezza
complessiva dello stabile superiore a mt. 0,50.
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Nel ripristino di parti strutturali é ammesso l'uso di nuove tecnologie materiali ma
sono comunque vietati gli usi di :
- cemento armato a vista
- impiego di materiali diversi da quelli tradizionali
- coperture piane e coperture in materiale plastico, fibrocemento o lamiera
- persiane a scorrimento verticale e finestre a sviluppo orizzontale
- poggioli di ogni tipo quando nella loro proiezione a terra vadano ad interessare
proprietà pubbliche
- serrande di porte metalliche
- ringhiere in materiale plastico
- tubazioni esterne di acque bianche e nere in materiale plastico
- insegne luminose di qualsiasi tipo
E' consentito esclusivamente l'uso di serramenti in legno e di ringhiere e grate in
ferro, coperture in laterizio o ardesia, rivestimenti di scale esterne, stipiti di porte,
frontalini di finestre e balconi in ardesia o pietra locale.
Gli interventi che interessano aree pubbliche o private destinate a strade o a piazze
devono salvaguardare le caratteristiche pedonali del centro usando materiali d'uso
locale come pavimenti in cotto posto a coltello, lastre di pietra, ciottoli o simili.
L'illuminazione pubblica e privata avverrà solo con lanterne a braccio sospeso con
assoluta esclusione di lampade al neon o fari.
48.02.06.03 Centro Storico Borghetto S. Nicolò
I principali elementi tipologici esterni dovranno rispondere ai seguenti requisiti :
COPERTURA
E’ fatto obbligo, salvo su quegli edifici in cui allo stato attuale é riscontrabile una
diversa sistemazione della copertura dall'origine dell'edificio, della copertura a falde
inclinate con pendenza non superiore al 25%, sporgenti dalla facciata non oltre m.
0,50 con sola struttura in legno. La copertura dovrà essere prevista in: abbadini di
ardesia, coppi, embrici, tegole piane alla marsigliese in laterizio con colorazione
naturale. E' fatto espressamente divieto di utilizzare coperture in lamiera, materiale
plastico o simili oltre che laterizi colorati con uso di pigmenti o simili.
Grondaie e pluviali:
E’ fatto obbligo dell'uso di elementi in lamiera di zinco sagomate.
INTONACO
E' fatto obbligo, salvo in quei casi in cui allo stato attuale é riscontrabile una diversa
finitura dell'origine dell'edificio, delle rifiniture in intonaco lisciato in arenino fine e
colorato con colorazioni caratteristiche locali quali bianco o terrosi caldi.
SERRAMENTI
E' fatto obbligo dell'uso di porte esterne e portoncini esterni in legno pieno, ad una o
due partite con specchia a tavole, a vista o smaltati con colori tradizionali.
E' fatto obbligo dell'uso di persiane in legno e finestre in legno intere o a riquadri, a
vista o smaltati con colori tradizionali. Per le finestre al piano terreno é ammessa la
protezione esterna con inferriata in ferro battuto sostituendo le persiane con scuri
interni. Dette inferriate non possono sporgere, sulla pubblica via, oltre m. 0,10. Le
dimensioni di dette aperture non possono superare la dimensione di m. 1,20 di
larghezza, salvo su quegli edifici in cui allo stato attuale é riscontrabile una diversa
sistemazione dall'origine dell'edificio. E' fatto espresso divieto di serramenti metallici
o in plastica.
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BALCONI
Non potranno sporgere dalla facciata dell'edificio oltre la misura di m. 0,80 e non
potranno avere una lunghezza di oltre m. 2,40, ed i balconi dello stesso piano non
potranno distare tra loro meno di 1/4 della somma delle loro lunghezze, non potranno
essere chiusi a parapetto ma dovranno avere una ringhiera in legno o ferro battuto,
slavo su quegli edifici in cui allo stato attuale é riscontrabile una diversa sistemazione
dall'origine dell'edificio.
PEDATE
Le pedate di porte o scale esterne dovranno essere costituite da lastre di ardesia o
pietra naturale dello spessore non inferiore a m. 0,04.
ILLUMINAZIONE
Esterna, dovrà essere prevista con corpi illuminanti ambientati con l'insieme
architettonico dell'edificio.
CANALIZZAZIONE
Dovranno essere previste interne alle murature; in tutte le concessioni dovrà essere
obbligato il trasferimento di quelle esterne oggi esistenti.
URBANIZZAZIONE PRIMARIA
Realizzata dai singoli progetti di intervento seguendo uno schema degli enti preposti
dovrà essere realizzata attraverso canalizzazioni sotterranee. Il progetto complessivo
dovrà darsi carico della sostituzione di quelle aree esistenti con altre canalizzate.
Tutti gli interventi soggetti a concessione e, in casi di particolare importanza a giudizio
dell'Ufficio Tecnico Comunale anche quelli di manutenzione straordinaria, sono
subordinati al preventivo risanamento statico esteso alla totalità dell'unità minima
d'intervento.
ART. 49 ZONA B1- TESSUTO EDIFICATO URBANO CONSOLIDATO
sottozone B1a - B1b - B1c - B1d
49.01
Sottozona B1a
49.01.01
Definizione
La zona B1a rappresenta la zona edificata urbana di tipo non storico, ubicata nella
piana tra la via Romana e la passeggiata Argentina, che ricomprende edificazioni di
pregio architettonico oltre che le recenti edificazioni.
49.01.02
Destinazione
Nella zona non sono ammesse le destinazioni di cui al precedente art. 20 n. 6, 9, 10,
11, 17.
Interventi
Nella zona sono ammessi tutti gli interventi di cui al precedente art. 21, nel rispetto di
quanto previsto al titolo III delle presenti norme.
49.01.03
49.01.04
Tipologie
Gli interventi dovranno essere conformati alle tipologie "a, b, c" di cui all'art. 22.
50
49.01.05
Modalità attuative
All'interno della zona sono evidenziati degli ambiti di intervento in cui sono
specificatamente previste nuove edificazioni di completamento ed omogeneizzazione
del tessuto.
Tali interventi sono subordinati a concessione edilizia convenzionata, in base alla
successiva elencazione preordinata ad indicare le prescrizioni urbanizzative interne ai
singoli lotti, salvo diverse specifiche indicazioni contenute nella normativa del lotto
stesso.
Il dimensionamento esatto degli interventi, oggi indicativamente quantificato, avverrà
sulla base di documentazione catastale e/o rilievo dell'esistente.
La convenzione attuativa, laddove richiesta, dovrà obbligatoriamente contenere,
trattandosi di interventi comportanti uno squilibrio del rapporto abitanti/servizi,
l'impegno alla realizzazione di una quota parte di tali opere sino al soddisfacimento
della quota di standards previsti per i nuovi insediamenti e per il soddisfacimento del
fabbisogno pregresso.
49.01.06
Caratteristiche ambientali degli interventi
Portici su strade pubbliche
E' ammessa la realizzazione di portici ad archi in aderenza a marciapiedi pubblici di
larghezza non inferiore a ml. 2,00 nel rispetto delle seguenti condizioni:
- l'altezza e la larghezza del portico non debbono essere inferiori rispettivamente a ml.
2,7 all'imposta e ml. 2,50;
- la distanza tra il filo esterno del portico e gli altri fabbricati non deve essere inferiore
a ml. 10,00 o a quella preesistente nel caso di demolizioni e ricostruzioni;
- il portico risulti di uso pubblico la manutenzione di tutte le strutture sarà a carico del
soggetto attuatore e dei suoi aventi causa.
La zona soprastante al portico potrà essere edificata, qualora siano rispettate le
distanze di 10,00 ml. dagli altri fabbricati, in caso contrario, potrà essere utilizzata a
giardino pensile o terrazzo.
Caratteri Tipologici degli edifici
In tutti gli ambiti di intervento, ed in generale in tutta la zona, negli interventi di
costruzione, sostituzione e ristrutturazione di edifici devono essere osservate le
seguenti prescrizioni:
- i rivestimenti delle facciate dovranno essere realizzati con intonaco alla genovese o
in pietra locale; sono consentite decorazioni con cornici, stucchi, lesene, bassorilievi,
graffiti, ecc.; le tinteggiature dovranno essere eseguite con materiali e colori
tradizionali in latte di calce, ai silicati e/o in preparati similari ;
- non é consentito installare sulla facciata principale tubazioni in vista di qualsiasi
genere ad esclusione dei pluviali, che dovranno comunque essere interni alla
muratura per un'altezza di mt. 2,5 dal livello del terreno sistemato ovvero esterni in
ghisa, quando previsti su spazi pubblici o d'uso pubblico;
- il rapporto tra l'altezza e la larghezza delle finestre non dovrà essere inferiore a 1.45;
i serramenti esterni saranno realizzati con persiane del tipo alla genovese in legno
ovvero avvolgibili;
Le facciate non potranno avere terrazzi continui; le ringhiere saranno di norma in ferro
o ghisa con disegni semplici; é vietato installare sui balconi, caldaie, condizionatori, ed
in genere qualsiasi impianto o mobile fisso;
51
- le coperture potranno essere realizzate con tetti a padiglione a due o quattro falde a
seconda della tipologia ed è consentita la realizzazione di una zona scoperta da
destinare a stenditoio condominiale; il manto di copertura dei tetti dovrà essere in
laterizi o ardesia; sopra le coperture é ammessa la costruzione di volumi tecnici e di
emergenze architettoniche completamente aperte che siano integrate armonicamente
con l'edificio;
- non é ammesso il piano terra a pilotis; nell'ipotesi di realizzazione di portici dovrà
essere garantita una superficie a piano terra, da destinare ad uso commerciale e/o
direzionale non inferiore al 60% della superficie coperta misurata al netto delle scale,
degli androni, ecc.;
- la superficie degli alloggi, esclusi i muri perimetrali, non dovrà essere inferiore a mq.
45. E' fatto obbligo di garantire l'accesso a qualsiasi piano ai portatori di handicap,
pertanto dovranno essere dimensionati di conseguenza i portoni, gli androni, gli
ascensori e in genere tutti gli spazi usufruibili dalle persone.
Recinzioni
Le recinzioni prospicienti spazi pubblici, saranno realizzate con siepi di altezza non
superiore a ml. 1,50 o con muri in pietra locale ovvero intonacati di altezza non
superiore a 1,00 ml., la soprastante recinzione in ferro non potrà avere altezza
superiore a ml. 1,30.
Spazi verdi ed alberature
Ogni 50 mq. di superficie libera dovranno essere piantumate le essenze, con altezza
del tronco non inferiore a ml. 3,00, che saranno indicate dalla Commissione Edilizia;
dovrà essere comunque garantita la messa a dimora nella percentuale minima del
40% di palme.
Tutti gli spazi non necessari alla viabilità pedonale e veicolare dovranno essere
sistemati a giardino e mantenuti decorosamente.
49.02
Ambiti d'intervento
Gli interventi soggetti a S.U.A. devono garantire, relativamente alla destinazione
residenziale, una dotazione di mq. 27 di standard minimi per ogni nuova persona
insediata, al fine di soddisfare i fabbisogni pregressi della zona.
49.03
Ambiti di recupero
Rappresentano gli ambiti puntuali di tessuto edificato su cui intervenire al fine di una
riqualificazione sia dei singoli edifici sia del tessuto urbano.
Tali ambiti, definiti zone di recupero ai sensi dell'art. 27 della legge 5 agosto 1978 n°
457 e successive modificazioni ed integrazioni, si dividono in R e R1.
Gli ambiti di tipo R sono quelli riferiti a singoli edifici dove si potrà intervenire tramite
diretta concessione, ai sensi dell'art. 4 della legge R.L. 1 giugno 1993 n. 25,
prevedendo per una sola volta, quale incentivo alla trasformazione e date le esigue
dimensioni degli edifici considerati, un incremento volumetrico del 25%, del volume
utile complessivo (VU), quale adeguamento funzionale ed igienico.
Gli interventi dovranno essere previsti nell'inviluppo planimetrico precedente con
eventuale incremento in altezza, se questa è inferiore a quella degli edifici circostanti,
sino alla massima altezza prevalente.
Gli ambiti di tipo R1 sono quelli riferiti a gruppi di edifici od aree particolarmente
degradate o contrastanti con il tessuto circostante.
52
In detti ambiti si dovrà agire tramite concessione edilizia convenzionata, con
possibilità di un incremento volumetrico, per una sola volta, pari al 10% del volume
utile complessivo (VU).
Sono escluse le destinazioni di tipo 6, 9, 10, 17, 18 di cui all'art. 20 a prescindere dal
tipo di intervento venga attuato (con riferimento all'art. 21).
L'edificazione prevista, qualora non rispetti quanto precedentemente esistente, dovrà
rispettare una distanza minima tra fabbricati di 10 mt..
Le aree libere dovranno essere destinate a spazi pedonali d'uso pubblico o cedute al
pubblico demanio su valutazioni eseguite dall'Amministrazione comunale di volta in
volta.
49.04
Ambiti da 3 a 13( compreso 12 bis), 17 e 46
Nel rispetto delle destinazioni d’uso e delle tipologie edilizie di zona, le nuove
volumetrie potranno essere realizzate con le seguenti modalità attuative:
- concessione edilizia diretta: ambiti 9 e 10
- concessione dilizia convenzionata: ambiti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 17, 46
- strumento urbanistico attuativo:
ambiti 11, 12 e 12 bis.
Le convenzioni attuative, laddove previste, dovranno prevedere la cessione
complessiva delle aree a servizi secondari ed a viabilità generale ubicati all'interno
dell'ambito stesso, oltre che la realizzazione di una quota parte di tali opere, sino al
soddisfacimento della quota degli standard previsti per i nuovi insediamenti e per il
fabbisogno pregresso.
I nuovi interventi dovranno essere conformati ai seguenti parametri edilizi:
Indici territoriali: mc. 0,8/mq. di territorio nel lotto di intervento, con esclusione delle
aree già asservite alle precedente costruzioni ai sensi del precedente punto 14.18, se
riconfermate
H altezza max
: mt.12,5 (mt. 10,5 nell’ambito 11 e mt. 7,5 nell’ambito 6)
Numero dei piani
: n.4 (3 piani nell’ambito 11 e 2 piani nell’ambito 6);
Df distanza dai fabbricati : mt. 10
Dc distanza limiti comparto : mt. 5 ovvero <=H/2
Ds distanza dalle strade : mt. 5 ovvero <=H/2
49.05
Interventi speciali
Rientrano tra questi interventi tutti quelli cartograficamente individuati e non facenti
parte dell’elenco di cui al punto 49.04; tali interventi sono finalizzati alla risoluzioni di
problematiche puntuali sul territorio ed alla dotazione di infrastrutture necessarie alla
gestione complessiva della città.
Tali ambiti si inseriscono nel tessuto già edificato, dove esiste una densità edilizia pari
a circa 3 mc./mq.
49.05.01
Ambiti 61-62-65
I nuovi interventi con destinazione alberghiera tradizionale, sottoposti a strumento
urbanistico attuativo unico per ciascun ambito, dovranno essere conformati ai
seguenti parametri edilizi:
Indici territoriali
: mc.1,6/mq. di territorio
H : altezza max
: mt.12,5
Numero dei piani
: n.4 o pari a quello degli edifici circostanti, se minore
Df distanza dai fabbricati
: mt. 10
Dc distanza limiti comparto : mt. 5 ovvero <=H/2
sup. cop.
: 30%
Ds distanza dalle strade
: mt.5
Ds (Via V. Emanuele)
: mt.10
53
49.05.02
Ambito 73
Piazza Ruffini
Destinato alla sistemazione viaria del nodo di P.zza Ruffini.
In tale ambito dovrà prevedersi lo svuotamento della porzione di fabbricato esistente
interessante la soluzione di miglioramento viario, ferma restando la caratteristica
tipologica del fabbricato.
La volumetria eliminata per il miglioramento viario, come risulta dallo schema
d'ambito particolare, potrà essere recuperata tramite S.U.A. con un premio
volumetrico pari al 100%, nella porzione d'ambito a monte dell'edificio attuale o
accorpata alla restante volumetria, nel rispetto dei seguenti parametri:
Altezza
: mt. 7,50
Distanza dalle strade : allineato alle restanti porzioni di edificio.
Distanza da fabbricati: in aderenza.
La restante parte di volumetria potrà subire interventi di tipo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
(con riferimento al precedente art. 21), nel rispetto delle norme generali di piano e di
una altezza massima pari a mt. 10,50.
49.05.03
Destinazioni
Con riferimento all'art. 20 non sono ammesse le destinazioni 6, 9, 10, 17, 18.
49.05.04
Ambito 20
Intervento commerciale-direzionale
In tale ambito é prevista, previa concessione edilizia convenzionata, la demolizione di
tutti i manufatti esistenti e la loro ricostruzione con non più di due piani fuori terra, nel
rispetto delle distanze dai fabbricati già oggi esistenti.
Le destinazioni ammissibili saranno 4, 5, 16, oltre che 1 per la quota oggi esistente.
49.05.05
Ambito 18 - Aree ferroviarie
49.05.06
L'intervento di recupero urbanistico dell'area ex deposito ferroviario - Piazza della
Stazione - si attua tramite uno S.U.A. finalizzato al ridisegno funzionale dell'area, con
l'insediamento volumetrico massimo pari all'attuale ingombro planimetrico ed
un'altezza massima compresa tra il piano di spicco posto a quota del marciapiede
antistante la stazione ed il massimo colmo oggi rilevabile da realizzarsi all'interno
dell'area di intervento già evidenziata.
49.05.07
Destinazioni
Tutte quelle consentite nella sottozona.
49.05.08
Interventi
Tutti quelli consentiti nella sottozona.
49.05.09
Tipologie edilizie
Sono ammessi interventi con riferimento all'art.22 di tipo "c" a blocco.
49.05.10
Dotazioni di servizi
Dovranno essere previste tutte le aree a servizi planimetricamente contenute
nell'ambito di piano.
54
Potranno essere realizzati parcheggi privati nel sottosuolo dell'intero ambito con
esclusione delle porzioni ricomprese nell'area a servizi 115.
49.05.11
Ambito 19
Casello Ferroviario
L'area é soggetta a concessione edilizia convenzionata, che prevede la cessione del
parcheggio pubblico e del sedime dell'ex ferrovia oggi destinata a strada.
La restante parte potrà trovare un'adeguata sistemazione a verde privato con
l'inserimento volumetrico previsto, quale accessorio alla linea ferroviaria per l'alloggio
del personale viaggiante, con le seguenti modalità.
- Volumetria
: 2 volte l'esistente, in elevazione dell’attuale fabbricato
- Altezza massima : mt. 12,5, con copertura a 4 falde
- Numero dei piani : n. 4
49.05.12
Ambito 21
Piazza Garibaldi-Mercato ortofrutticolo
In detto ambito é individuata una trasformazione urbanistica, soggetta a strumento
urbanistico attuativo, finalizzata alla creazione di un sistema integrato di strutture a
parcheggio interrato, mercato ortofrutticolo, amministrative dirigenziali, residenziali.
L'intervento edilizio dovrà mantenere la veicolarità degli assi viari esistenti ed essere
conformato ai seguenti parametri:
- Volume max
: 20% oltre l'esistente
- altezza massima
: mt. 16,50
- Distanze dai confini : mt. 5 ovvero <=H/2
49.05.13
Ambito 15
Hotel Savoia
In detto ambito, interessato dal completamento della "Via di Mezzo", é ubicata una
struttura ricettiva alberghiera. La finalità di detto intervento è l'acquisizione del sedime
della Via di Mezzo.
Il recupero delle volumetrie demolite, con un incremento del 25% di queste, potrà
avvenire mediante concessione edilizia convenzionata con l'innalzamento di un piano
sul preesistente edificio; parimenti, in tale sopraelevazione, potranno trovare posto le
volumetrie derivanti dall'incremento previsto al successivo punto 56.04.02
relativamente alle strutture alberghiere tradizionali.
Sotto il tracciato stradale potranno essere previste autorimesse pertinenziali alla
struttura ricettiva con accesso dalla porzione di terreno restata in proprietà nel rispetto
delle previsioni di reti tecnologiche sotterranee.
49.05.14
Ambito 66
Ex pattinaggio
In tale ambito potrà essere previsto mediante concessione edilizia convenzionata il
recupero della volumetria esistente con un premio volumetrico del 25%.
L'intervento edilizio potrà prevedere tutte le destinazioni e tutti gli interventi consentiti
nella zona nel rispetto dei seguenti parametri edilizi:
- H : altezza max
: mt. 9,5
- Numero dei piani
: n.3 degradanti verso il mare
- Df distanza dai fabbricati : mt. 10
- Dc distanza limiti comparto : mt. 5 ovvero <=H/2
- Ds distanza dalle strade
: mt. 5 ovvero <=H/2
55
L’intervento potrà prevedere autorimesse private nel sottosuolo dell'intero ambito e
dovrà prevedere la sistemazione a spazio pubblico attrezzato per l'intera area non
destinata ad edificazione dal progetto guida contenuto nel P.R.G..
49.05.15
Ambito 63
Cinema Olimpia.
In tale ambito è ubicata l'unica struttura destinata a sala cinematografica esistente in
città.
Destinazione
Le destinazioni ammesse (con riferimento all'art. 20) sono: 12, 16.
Interventi
Sull’edificio esistente è ammessa la sopraelevazione fino ad un'altezza massima di
mt. 12 ed un incremento volumetrico di mc. 1500, con copertura piana.
49.05.16
Ambito 48
Ristorante ex Pirata
In tale ambito è individuata la ricostruzione della struttura turistica già distrutta dal
fuoco.
Destinazione
La destinazione ammessa: bar, ristorante, locale ricreativo
Interventi
L'edificio potrà essere ricostruito nell'inviluppo della struttura preesistente con
volumetria massima di mc. 200.
49.05.17
Edifici di via 1° Maggio 6/8/10/12/14/16/18
Tali edifici, destinati alla demolizione ed alla ricostruzione in altro sito con
sistemazione a verde pubblico dell'area, qualora non possano essere trasferiti ai sensi
dell'art. 23 delle presenti norme, potranno essere trasferiti in altro luogo, tramite
convenzionamento con la Pubblica Amministrazione che potrà prevedere un incentivo
sino ad un incremento massimo del 25% dell’attuale volumetria in funzione della
località in cui localizzare l’intervento di ricostruzione.
49.05.18
Ambito 1
Via G. Cesare
In tale ambito potrà essere previsto mediante concessione edilizia convenzionata un
insediamento volumetrico di nuova edificazione, con obbligo di demolizione del
fabbricato esistente, pari a mc. 2.700.
L'intervento edilizio potrà prevedere tutte le destinazioni e tutti gli interventi consentiti
nella zona nel rispetto dei seguenti parametri edilizi:
- H : altezza max
: mt.12,5
- Numero dei piani
: n. 4
- Df distanza dai fabbricati : mt. 10
- Dc distanza limiti comparto : mt. 5 ovvero <=H/2
- Ds distanza dalle strade
: mt. 5 ovvero <=H/2
L’intervento dovrà prevedere l'allargamento della viabilità esistente in allineamento a
quella già realizzata e la creazione di parcheggi pubblici a pettine con profondità di
mt.7.
56
49.05.19
Ambito 75
Via Regina Margherita
In tale ambito potrà essere previsto mediante concessione edilizia convenzionata un
insediamento volumetrico di nuova edificazione, con obbligo di demolizione dei
fabbricati e delle strutture esistente, pari a mc. 2.500.
L'intervento edilizio potrà prevedere tutte le destinazioni e tutti gli interventi consentiti
nella zona nel rispetto dei seguenti parametri edilizi e nel rispetto delle indicazioni che
seguono:
- H altezza max
: mt.10,5
- Numero dei piani
: n. 3
- Df distanza dai fabbricati : mt. 10
- Dc distanza limiti comparto : mt. 5 ovvero <=H/2
- Ds distanza dalle strade
: mt. 5 ovvero <=H/2
L’intervento dovrà prevedere la destinazione commerciale al piano terra; la creazione
di un collegamento tra via Regina Margherita e via Joung con un passaggio pubblico
di mt. 5 di larghezza; la creazione di un marciapiede da mt. 1 per tutto il fronte di via
Joung; la creazione di un parcheggio pubblico di mq. 80 da ubicare nella parte sud
dell'area di intervento con accesso da via Joung.
49.06
Sottozona B1b
49.06.01
Definizione
La zona B1b rappresenta la zona edificata urbana ubicata lungo la via Aurelia nella
zona dell'Arziglia.
49.06.02
Destinazione
Nella zona non sono ammesse le destinazioni di cui al precedente art. 20 nn. 6, 9,
10, 11, 12, 15, 17, 18.
49.06.03
Interventi
Nella zona sono ammessi tutti gli i interventi di cui al precedente art. 21.
49.06.04
Modalità
All'interno della zona sono evidenziati degli ambiti di intervento in cui sono
specificatamente previsti nuove edificazioni di completamento ed omogeneizzazione
del tessuto.
Tali interventi sono subordinati alla predisposizione, ai sensi dell'art. 7, di uno
strumento attuativo unico per ogni lotto, esteso alla totalità dell'area, in base alla
successiva elencazione preordinata ad indicare le prescrizioni urbanizzative interne ai
singoli lotti, salvo diverse specifiche indicazioni contenute nella normativa del lotto
stesso.
Il dimensionamento esatto degli interventi, oggi indicativamente quantificato, avverrà
sulla base di documentazione catastale e/o rilievo dell'esistente.
49.06.05
Ambiti di recupero
Rappresentano gli ambiti puntuali di tessuto edificato su cui intervenire al fine di una
riqualificazione sia dei singoli edifici sia del tessuto urbano.
Tali ambiti, definiti zone di recupero ai sensi dell'art. 27 della legge 5 agosto 1978 n°
457 e successive modificazioni ed integrazioni, si dividono in R e R1.
57
Gli ambiti di tipo R sono quelli riferiti a singoli edifici dove si potrà intervenire tramite
diretta concessione, ai sensi dell'art. 4 della legge R.L. 1 giugno 1993 n. 25,
prevedendo per una sola volta, quale incentivo alla trasformazione e date le esigue
dimensioni degli edifici considerati, un incremento volumetrico del 25% del volume
utile complessivo (VU), quale adeguamento funzionale ed igienico.
Gli interventi dovranno essere previsti nell'inviluppo planimetrico precedente con
eventuale incremento in altezza, se questa è inferiore a quella degli edifici
circostanti, sino alla massima altezza prevalente.
Gli ambiti di tipo R1 sono quelli riferiti a gruppi di edifici od aree particolarmente
degradate o contrastanti con il tessuto circostante.
In detti ambiti si dovrà agire tramite concessione edilizia convenzionata, con
possibilità di un incremento volumetrico, per una sola volta, pari al 10% del volume
utile complessivo (VU).
Sono escluse le destinazioni di tipo 6, 9, 10, 17, 18 di cui all'art. 20 a prescindere dal
tipo di intervento venga attuato (con riferimento all'art. 21).
L'edificazione prevista, qualora non rispetti quanto precedentemente esistente, dovrà
rispettare una distanza minima tra fabbricati di 10 mt..
Le aree libere dovranno essere destinate a spazi pedonali d'uso pubblico o cedute al
pubblico demanio su valutazioni eseguite dall'Amministrazione comunale di volta in
volta.
49.07
Ambito 22
Tale ambito é finalizzato al completamento dell'area posta in prossimità del Centro
storico e del suo riordino ambientale con l'inserimento di modesti edifici con tipologia
ville.
Tramite concessioni edilizie convenzionate potranno essere previsti interventi edilizi
aventi le seguenti caratteristiche: nella zona definita Ville le nuove edificazioni e le
trasformazioni di quelle esistenti dovranno conformarsi al tessuto edificato circostante
previa un'analisi delle caratteristiche formali e tipologiche dominanti. Tipologicamente
dovranno corrispondere al tipo a) del precedente art. 22.
49.07.02
Caratteri tipologici degli edifici
- Pianta tendente alla forma poligonale al fine di adeguarla alla tipologia classica della
zona.
- Nel caso in cui l'ambito di intervento sia ricompreso in una porzione di territorio, ove
non esistano preesistenze di cui al punto precedente, sarà possibile, attraverso un
S.O.I. proporre un tipologia d'impianto diversa da quella precedentemente indicata.
- Copertura a tetto a quattro falde realizzato in tegole marsigliesi o ardesia, sopra le
coperture é ammessa la costruzione di volumi tecnici e di emergenze architettoniche
completamente aperte che siano integrate armonicamente con l'edificio.
- L'apertura di abbaini e lucernai nei sottotetti non abitabili é limitata al 2% delle
superfici coperte.
- Eventuali loggiati individuati tra archi a tutto sesto od archi ribassati con parapetti in
ferro a disegno semplice o balaustre in cemento a colonne.
- Terrazzi aggettanti non oltre mt. 1,5.
- Colorazioni terrose o giudicate compatibili dalla C.E.I..
- Finestre a sviluppo verticale con rapporto altezza / larghezza non inferiore a 1,45.
58
Dovrà essere redatto uno specifico progetto di sistemazione delle aree pertinenziali
che tenga conto di un equilibrato rapporto tra aree verdi e superfici viabili ed individui
una razionale piantumazione con indicazione di essenze tipiche della zona e con le
previsioni di una pianta d'alto fusto ogni 50 mq. di superficie lorda ed una percentuale
di palme pari al 40%.
Gli standard dovranno essere conformati in ragione di mq. 18 ogni nuovo abitante.
49.07.03
Destinazioni
Le destinazioni non ammesse con riferimento all'art. 20 sono: 5, 6, 9, 10, 11, 15, 17,
18.
49.07.04
Interventi
Sono ammessi tutti i tipi di intervento con riferimento all'art.21.
49.07.05
Edificabilità
Le concessioni edilizie convenzionate dovranno essere conformate ai seguenti
parametri:
- Indici fondiari
- H : altezza max
- Numero dei piani
- Df distanza dai fabbricati
- Dc distanze dai confini
- Ds distanza dalle strade
: 0,4 mc./mq.
: mt.7,5
: n.2
: mt.10
: mt. 5 ovvero <=H/2
: mt. 5 ovvero <=H/2
49.08
Ambiti 2 - 23 - 24
49.08.01
Zone di pertinenza portuale Borgo Marinaro
Gli interventi, soggetti a S.U.A., dovranno darsi carico di risolvere le esigenze di
supporto all'antistante area portuale.
Lo strumento urbanistico attuativo dovrà prevedere la creazione di un agglomerato
edilizio tipico costituito da moduli disarticolati con superficie non superiore a 70 mq.,
differenziati tra loro nelle altezze e nel numero dei piani in modo che solo il 30%
raggiunga la massima altezza.
L'aggregazione dei corpi dovrà creare spazi pubblici pedonali anche interclusi,
collegati tramite passaggi pedonali porticati, oltre a spazi verdi situati all'esterno.
Al piano terra possono essere creati porticati continui.
Possono essere create logge interne al volume edificato, eventuali balconi non
potranno sporgere oltre a mt. 1,2 e avere sviluppo orizzontale superiore ai mt. 5.
Dovranno essere tinteggiate con colori tipici liguri con serramenti in legno e persiane
alla genovese.
Le coperture dovranno essere previste a quattro falde con pendenza massima del
35%.
I nuovi insediamenti dovranno tenere conto delle quote di edificato presenti all'interno
del tessuto eventualmente riconfermate e delle loro destinazioni.
Nei lotti dovrà essere previsto il parcheggio pubblico posto interrato rapportato in
quota parte dei lotti 23 e 24 e dovrà essere prevista la monetizzazione dei restanti
oneri.
59
49.08.02
Destinazione
Le volumetrie massime insediabili, di cui al successivo punto 49.08.03 dovranno
prevedere una destinazione, pari ad un indice territoriale massimo del 1,60 mc./mq. a
seconda della destinazioni insediate, queste non potranno superare le seguenti quote:
- se gli interventi prevedono esclusivamente la destinazione di cui al precendente art.
20 di tipo n. 2 con tipologia "albergo tradizionale" indice territoriale massimo di
mc./mq. 1,60;
- se gli interventi prevedono destinazione miste quelle di tipo n. 1-2-3 non potranno
avere un indice territoriale massimo oltre lo 0,60 mc./mq., e la quota di tipo n. 4-5
non potrà avere un indice territoriale massimo oltre lo 0,20 mc./mq..
49.08.03
Edificabilità
Gli strumenti urbanistici attuativi dovranno essere conformati ai seguenti parametri:
- per interventi di tipo alberghiero tradizionali di cui al successivo punto 56.02.01:
Indice territoriale
: 1,6 mc./mq.
H : altezza max
: mt.10,5
Numero dei piani
: n.3
quota di riferimento come indicata in planimetria particolare e comunque non
superiore sia alla via Aurelia che alla linea ferrata nel punto corrispondente.
Df distanza dai fabbricati
: mt. 10
Dc distanza limiti di comparto : mt. 5 ovvero >=H/2
Ds distanza dalle strade
: mt. 5 ovvero >=H/2
- per interventi di altro tipo ammessi nella sottozona:
Indice territoriale 0,8 mc./mq. con la ripartizione di cui al precedente punto 49.08.02.
H : altezza max
: mt.10,5
Numero dei piani
: n.3
quota di riferimento come indicata in planimetria particolare
Df distanza dai fabbricati
: mt. 10
Dc distanza limiti di comparto : mt. 5 ovvero >=H/2
Ds distanza dalle strade
: mt. 5 ovvero >=H/2
E' fatto obbligo a qualsiasi tipo di insediamento il reperimento della quota parte di
parcheggi pubblici efferenti l'edificazione inserita nei lotti nel rispetto del fabbisogno di
ogni singola destinazione ubicati interrati.
49.09
Ambito 74
Tale ambito é finalizzato al completamento dell'area necessaria all'inserimento della
chiesa dell'Arziglia.
Tramite uno S.U.A. potrà essere previsto un utilizzo volumetrico del lotto che tenga
conto anche delle eventuali volumetrie esistenti ricollocate.
Tale strumento dovrà prevedere la cessione della porzione di zona a servizi (79)
Gli standard dovranno essere conformati in ragione di mq. 18 ogni nuovo abitante.
49.09.01
Caratteri tipologici degli edifici
- Pianta tendente alla forma poligonale al fine di adeguarla alla tipologia classica della
zona.
- Nel caso in cui l'ambito di intervento sia ricompreso in una porzione di territorio, ove
non esistano preesistenze di cui al punto precedente, sarà possibile, attraverso un
S.O.I. proporre una tipologia d'impianto diversa da quella precedentemente indicata.
60
- Copertura a tetto a quattro falde realizzato in tegole marsigliesi o ardesia sopra le
coperture é ammessa la costruzione di volumi tecnici e di emergenze architettoniche
completamente aperte che siano integrate armonicamente con l'edificio.
- L'apertura di abbaini e lucernai nei sottotetti non abitabili é limitata al 2% delle
superfici coperte.
- Eventuali loggiati individuati tra archi a tutto sesto od archi ribassati con parapetti in
ferro a disegno semplice o balaustre in cemento a colonne.
- Terrazzi aggettanti non oltre mt. 1,5.
- Colori di finitura terrosi o ritenuti compatibili dalla C.E.I.
- Finestre a sviluppo verticale con rapporto tra altezza e larghezza non inferione a
1,45.
Dovrà essere redatto uno specifico progetto di sistemazione delle aree pertinenziali
che tenga conto di un equilibrato rapporto tra aree verdi e superfici viabili ed individui
una razionale piantumazione con indicazione di essenze tipiche della zona e con le
previsioni di una pianta d'alto fusto ogni 50 mq. di superficie lorda ed una percentuale
di palme pari al 40%
49.09.02
Destinazioni
Le destinazioni ammesse con riferimento all'art. 20 sono : 1-2-3.
49.09.03
Interventi
Sono ammessi tutti i tipi di interventi con riferimento all'art.21.
49.09.04
Edificabilità
Lo strumento urbanistico attuativo dovrà essere conformato ai seguenti parametri:
Indici territoriali
: 0,4 mc./mq.
H : altezza max
: mt.7,5
Numero dei piani
: n.2
Df distanza dai fabbricati
: mt. 10
Dc distanza limiti di comparto : mt. 5 ovvero <=H/2
Ds distanza dalle strade
: mt. 5 ovvero <=H/2
49.10
Ambiti 44 - 45
49.10.01
Zone di sviluppo e di collegamento al cimitero.
Gli interventi soggetti a S.U.A. dovranno darsi carico di risolvere le esigenze di
supporto all'attiguo cimitero comunale e di dotare l'area di un sistema viario, di
parcheggi e di aree verdi finalizzati alla risoluzione di un razionale accesso all'area
cimiteriale ed alla creazione di un'area verde lungo la via Aurelia nonché della
creazione di un collegamento di mt.10 tra l’area verde ed il parcheggio lungo il corso
del rio.
49.10.02
Prescrizioni ambientali
Negli ambiti le nuove edificazioni e le trasformazioni di quelle esistenti dovranno
conformarsi alle tipologie edilizie di cui al precedente art. 22 di tipo a), b) e c) .
La superficie dei portici e dei loggiati non computabili volumetricamente non potrà
superare 1/5 della superficie lorda dell'edificio.
61
Portici su strade pubbliche
E' ammessa la realizzazione di portici ad archi in aderenza a marciapiedi pubblici di
larghezza non inferiore a ml. 2,00 nel rispetto delle seguenti condizioni :
- l'altezza e la larghezza del portico non debbono essere inferiori rispettivamente a ml.
2,7 all'imposta e ml. 2,50;
- la distanza tra il filo esterno del portico e gli altri fabbricati non deve essere inferiore
a ml. 10,00 o a quella preesistente nel caso di demolizioni e ricostruzioni;
- il portico risulti di uso pubblico la manutenzione di tutte le strutture sarà a carico del
soggetto attuatore e dei suoi aventi causa.
La zona soprastante al portico, potrà essere edificata, nel caso siano rispettate le
distanze di 10,00 ml. dagli altri fabbricati, in caso contrario, potrà essere utilizzata a
giardino pensile o terrazzo.
Caratteri Tipologici degli edifici
In tutti gli ambiti di intervento, ed in generale in tutta la zona, negli interventi di
costruzione, sostituzione e ristrutturazione di edifici devono essere osservate le
seguenti prescrizioni :
- i rivestimenti delle facciate dovranno essere realizzati con intonaco alla genovese o
in pietra locale; sono consentite decorazioni con cornici, stucchi, lesene, bassorilievi,
graffiti, ecc.; le tinteggiature dovranno essere eseguite con materiali e colori
tradizionali in latte di calce, ai silicati e/o in preparati similari ;
- non é consentito installare sulla facciata principale tubazioni in vista di qualsiasi
genere ad esclusione dei pluviali, che dovranno comunque essere interni alla
muratura per un'altezza di mt. 2,5 dal livello del terreno sistemato ovvero esterni in
ghisa, quando previsti su spazi pubblici o d'uso pubblico;
- il rapporto tra l'altezza e la larghezza delle finestre non dovrà essere inferiore a 1.45;
i serramenti esterni saranno realizzati con persiane del tipo alla genovese in legno
ovvero avvolgibili;
- le facciate non potranno avere terrazzi continui di lunghezza superiore a mt. 3 e non
potranno, nello sbalzo avere sporgenze superiori a ml. 1,50; le ringhiere saranno di
norma in ferro o ghisa con disegni semplici; é vietato installare sui balconi, caldaie,
condizionatori, ed in genere qualsiasi impianto o mobile fisso;
- le coperture potranno essere realizzate con tetti a padiglione a due o quattro falde a
seconda della tipologia ed è consentita la realizzazione di una zona scoperta da
destinare a stenditoio condominiale; il manto di copertura dei tetti dovrà essere in
laterizi o ardesia; sopra le coperture é ammessa la costruzione di volumi tecnici e di
emergenze architettoniche completamente aperte che siano integrate armonicamente
con l'edificio;
- non é ammesso il piano terra a pilotis; nell'ipotesi di realizzazione di portici dovrà
essere garantita una superficie a piano terra, da destinare ad uso commerciale e/o
direzionale non inferiore al 60% della superficie coperta misurata al netto delle scale,
degli androni, ecc.;
- la superficie degli alloggi, esclusi i muri perimetrali, non dovrà essere inferiore a mq.
45. E' fatto obbligo di garantire l'accesso a qualsiasi piano ai portatori di handicap,
pertanto dovranno essere dimensionati di conseguenza i portoni, gli androni, gli
ascensori e in genere tutti gli spazi usufruibili dalle persone.
Recinzioni
Le recinzioni prospicienti spazi pubblici, saranno realizzate con siepi di altezza non
superiore a ml. 1,50 o con muri in pietra locale ovvero intonacati di altezza non
superiore a 1,00 ml., la soprastante recinzione in ferro non potrà avere altezza
superiore a ml. 1,30.
62
Spazi verdi ed alberature
Ogni 50 mq. di superficie libera dovranno essere piantumate le essenze, con altezza
del tronco non inferiore a ml. 3,00, che saranno indicate dalla Commissione Edilizia;
dovrà essere comunque garantita la messa a dimora nella percentuale minima del
40% di palme.
Tutti gli spazi non necessari alla viabilità pedonale e veicolare dovranno essere
sistemati a giardino e mantenuti decorosamente.
49.10.03
Destinazione
Le volumetrie massime insediabili, di cui al successivo punto 49.08.03 dovranno
prevedere una destinazione, pari ad un indice territoriale massimo del 0,60 mc./mq.,
con riferimento al precedente art. 20, di tipo n. 1-2-3 e pari ad un indice territoriale
massimo del 0,20 mc./mq., con riferimento al precedente art. 20, di tipo n. 4-5.
49.10.04
Edificabilità
Lo strumento urbanistico attuativo dovrà essere conformato ai seguenti parametri:
- Indice territoriale
: 0,8 mc./mq.
- H : altezza max
: mt.10,5
- Numero dei piani
: n.3
- Df distanza dai fabbricati
: mt. 10
- Dc distanza limiti di comparto : mt. 5 ovvero >=H/2
- Ds distanza dalle strade
: mt. 5 ovvero >=H/2
49.11
STRALCIATO
49.12
Sottozona B1c
49.12.01
Definizione
La zona B1c rappresenta la zona parzialmente edificata ubicata lungo la via Aurelia,
quasi totalmente a valle di questa, dal Grand Hotel del Mare al confine comunale di
Ospedaletti.
49.12.02
Destinazione
Nella zona non sono ammesse le destinazioni di cui al precedente art. 20 n.6, 9, 10,
11, 12, 15, 17, 18.
49.12.03
Interventi
Nella zona sono ammessi tutti gli interventi di cui al precedente art. 21.
49.12.04
Tipologie
Gli interventi dovranno essere di tipo "a, b, c", con riferimento all'art. 22.
49.13
Ambito – 16
Ex macello comunale
Ubicato a valle della via Aurelia, di proprietà Comunale, precedentemente destinato a
macello Comunale ed individuato quale:
63
- ambito, definito zona di recupero ai sensi dell'art. 27 della legge 5 agosto 1978 n°
457 e successive modificazioni ed integrazioni, su cui si potrà intervenire, tramite
titolo abilitativo di tipo convenzionato, ai sensi dell'art. 4 della legge R.L. 1 giugno
1993 n. 25, riferito al singolo edificio.
L'intervento dovrà essere previsto nell'inviluppo planimetrico precedente
con
eventuale incremento in altezza nei limiti di cui di seguito indicato.
49.13.01
Destinazione
In detto ambito sono ammesse le destinazioni nn. 1, 2, 3, 19 di cui all'art. 20.
49.13.02
Interventi
Sono ammessi interventi, con riferimento all'art. 21, quali: 3, 8, 10, 13.
49.13.03
Edificabilità
L’intervento dovrà essere conformato ai seguenti parametri:
- volumetria insediabile
: pari ai volumi esistenti conservando i caratteri tipologici
dell’immobile
- altezza massima
: mt. 1 sotto il livello della via Aurelia
- distanze dai fabbricati
: mt. 10
- distanze dai confini
: mt. 5 ovvero >=H/2
- distanze dalla strada
: esistente o mt. 5 ovvero >=H/2
49.14
Sottozona B1d
49.14.01
Definizione
La zona B1d rappresenta la zona parzialmente edificata ubicata lungo la vallata del
Rio Borghetto. Sono inserite in questa zona le aree che più necessitano di interventi di
riqualificazione urbana, oltre che gli interventi di edificazione soggetti a S.U.A. di
recente approvazione od in itinere.
49.14.02
Destinazione
Nella zona non sono ammesse le destinazioni di cui al precedente art. 20 nn. 6, 9, 10,
11, 19, 20, 21.
49.14.03
Interventi
Nella zona sono ammessi tutti gli interventi di cui al precedente art. 21.
49.14.04
Tipologie
Gli interventi dovranno essere conformati alle tipologie di cui all'art. 22 di tipo "a, b, c".
49.14.05
Modalità
All'interno della zona sono evidenziati degli ambiti di intervento in cui sono
specificatamente previste nuove edificazioni di completamento ed omogeneizzazione
del tessuto.
Tali interventi sono subordinati alla predisposizione, ai sensi dell'art. 7, di uno
strumento attuativo unico per ogni lotto, esteso alla totalità dell'area, in base alla
successiva elencazione preordinata ad indicare le prescrizioni urbanizzative interne ai
singoli lotti, salvo diverse specifiche indicazioni contenute nella normativa del lotto
stesso.
Il dimensionamento esatto degli interventi, oggi indicativamente quantificato, avverrà
sulla base di documentazione catastale e/o rilievo dell'esistente.
64
49.14.06
Caratteristiche ambientali degli interventi valida per tutta la sottozona
Prescrizioni ambientali
Negli ambiti le nuove edificazioni e le trasformazioni di quelle esistenti dovranno
conformarsi alle tipologie edilizie di cui al precedente art. 22 di tipo a), b) e c).
La superficie dei portici e dei loggiati non computabili volumetricamente non potrà
superare 1/5 della superficie lorda dell'edificio.
Portici su strade pubbliche
E' ammessa la realizzazione di portici ad archi in aderenza a marciapiedi pubblici di
larghezza non inferiore a ml. 2,00 nel rispetto delle seguenti condizioni :
- l'altezza e la larghezza del portico non debbono essere inferiori rispettivamente a ml.
2,7 all'imposta e ml. 2,50;
- la distanza tra il filo esterno del portico e gli altri fabbricati non deve essere inferiore
a ml. 10,00 o a quella preesistente nel caso di demolizioni e ricostruzioni;
- il portico risulti di uso pubblico la manutenzione di tutte le strutture sarà a carico del
soggetto attuatore e dei suoi aventi causa.
La zona soprastante al portico, potrà essere edificata, nel caso siano rispettate le
distanze di 10,00 ml. dagli altri fabbricati, in caso contrario, potrà essere utilizzata a
giardino pensile o terrazzo.
Caratteri Tipologici degli edifici
In tutti gli ambiti di intervento, ed in generale in tutta la zona, negli interventi di
costruzione, sostituzione e ristrutturazione di edifici devono essere osservate le
seguenti prescrizioni :
- i rivestimenti delle facciate dovranno essere realizzati con intonaco alla genovese o
in pietra locale; sono consentite decorazioni con cornici, stucchi, lesene, bassorilievi,
graffiti, ecc.; le tinteggiature dovranno essere eseguite con materiali e colori
tradizionali in latte di calce, ai silicati e/o in preparati similari ;
- non é consentito installare sulla facciata principale tubazioni in vista di qualsiasi
genere ad esclusione dei pluviali, che dovranno comunque essere interni alla
muratura per un'altezza di mt. 2,5 dal livello del terreno sistemato ovvero esterni in
ghisa, quando previsti su spazi pubblici o d'uso pubblico;
- il rapporto tra l'altezza e la larghezza delle finestre non dovrà essere inferiore a 1.45;
i serramenti esterni saranno realizzati con persiane del tipo alla genovese in legno
ovvero avvolgibili;
Le facciate non potranno avere terrazzi continui di lunghezza superiore a mt. 3 e non
potranno, nello sbalzo avere sporgenze superiori a ml. 1,50; le ringhiere saranno di
norma in ferro o ghisa con disegni semplici; é vietato installare sui balconi, caldaie,
condizionatori, ed in genere qualsiasi impianto o mobile fisso;
- le coperture potranno essere realizzate con tetti a padiglione a due o quattro falde a
seconda della tipologia ed è consentita la realizzazione di una zona scoperta da
destinare a stenditoio condominiale; il manto di copertura dei tetti dovrà essere in
laterizi o ardesia; sopra le coperture é ammessa la costruzione di volumi tecnici e di
emergenze architettoniche completamente aperte che siano integrate armonicamente
con l'edificio;
- non é ammesso il piano terra a pilotis; nell'ipotesi di realizzazione di portici dovrà
essere garantita una superficie a piano terra, da destinare ad uso commerciale e/o
direzionale non inferiore al 60% della superficie coperta misurata al netto delle scale,
degli androni, ecc.;
65
- la superficie degli alloggi, esclusi i muri perimetrali, non dovrà essere inferiore a mq.
45. E' fatto obbligo di garantire l'accesso a qualsiasi piano ai portatori di handicap,
pertanto dovranno essere dimensionati di conseguenza i portoni, gli androni, gli
ascensori e in genere tutti gli spazi usufruibili dalle persone.
Recinzioni
Le recinzioni prospicienti spazi pubblici, saranno realizzate con siepi di altezza non
superiore a ml. 1,50 o con muri in pietra locale ovvero intonacati di altezza non
superiore a 1,00 ml., la soprastante recinzione in ferro non potrà avere altezza
superiore a ml. 1,30.
Spazi verdi ed alberature
Ogni 50 mq. di superficie libera dovranno essere piantumate le essenze, con altezza
del tronco non inferiore a ml. 3,00, che saranno indicate dalla Commissione Edilizia;
dovrà essere comunque garantita la messa a dimora nella percentuale minima del
40% di palme.
Tutti gli spazi non necessari alla viabilità pedonale e veicolare dovranno essere
sistemati a giardino e mantenuti decorosamente.
49.14.07
Ambiti di recupero
Rappresentano gli ambiti puntuali di tessuto edificato su cui intervenire al fine di una
riqualificazione sia dei singoli edifici sia del tessuto urbano.
Tali ambiti, definiti zone di recupero ai sensi dell'art. 27 della legge 5 agosto 1978 n°
457 e successive modificazioni ed integrazioni, si dividono in R e R1.
Gli ambiti di tipo R sono quelli riferiti a singoli edifici dove si potrà intervenire tramite
diretta concessione, ai sensi dell'art. 4 della legge R.L. 1 giugno 1993 n. 25,
prevedendo per una sola volta, quale incentivo alla trasformazione e date le esigue
dimensioni degli edifici considerati, un incremento volumetrico del 25% del volume
utile complessivo (VU), quale adeguamento funzionale ed igienico.
Gli interventi dovranno essere previsti nell'inviluppo planimetrico precedente con
eventuale incremento in altezza, se questa è inferiore a quella degli edifici circostanti,
sino alla massima altezza prevalente.
Gli ambiti di tipo R1 sono quelli riferiti a gruppi di edifici od aree particolarmente
degradate o contrastanti con il tessuto circostante.
In detti ambiti si dovrà agire tramite concessione edilizia convenzionata, con
possibilità di un incremento volumetrico, per una sola volta, pari al 10% del volume
utile complessivo (VU).
Sono escluse le destinazioni di tipo 6, 9, 10, 17, 18 di cui all'art. 20 a prescindere dal
tipo di intervento venga attuato (con riferimento all'art. 21).
L'edificazione prevista, qualora non rispetti quanto precedentemente esistente, dovrà
rispettare una distanza minima tra fabbricati di 10 mt..
Le aree libere dovranno essere destinate a spazi pedonali d'uso pubblico o cedute al
pubblico demanio su valutazioni eseguite dall'Amministrazione comunale di volta in
volta.
66
49.15
Ambiti 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 50
Ubicati nella media valle del Borghetto, sono soggetti a concessione edilizia
convenzionata con previsione di standard pari a 18 mq./abitante.
Tali interventi, dimensionati sulla base di certificazione catastale e/o dall'esatto rilievo
dell'esistente, dovranno prevedere la cessione complessiva delle aree a servizi
generali ed a viabilità previste all'interno dell'ambito stesso.
La convenzione attuativa dovrà obbligatoriamente contenere, trattandosi di interventi
comportanti uno squilibrio del rapporto abitanti/servizi, l’impegno alla realizzazione di
una quota parte di tali opere sino al soddisfacimento della quota di standard previsti
per i nuovi insediamenti e per il soddisfacimento del fabbisogno pregresso.
49.15.01
Destinazione
Nella zona non sono ammesse le destinazioni di cui al precedente art. 20 n. 6, 9, 10,
11, 19, 20, 21.
49.15.02
Intervento
Sono ammessi tutti gli interventi di cui all'art. 21.
L'ambito 26 dovrà farsi carico di cedere l'imbocco della strada di collegamento
all'autostrada e dell'area a parcheggio prevista al suo interno.
Gli ambiti 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 dovranno farsi carico della viabilità
generale inserita al loro interno, tramite progetti coordinati, inoltre dovranno prevedere
anche la quota parte di standard pubblici che sarà facoltà dell'Amministrazione
comunale monetizzare per la realizzazione di quanto già previsto a livello generale dal
Piano Regolatore in altre zone.
Gli interventi dovranno essere conformati ai seguenti parametri edilizi:
Indici fondiari
: 0,80 mc./mq.
H : altezza max
: mt.10,5
Numero dei piani
: n. 3
Df distanza dai fabbricati
: mt. 10
Dc distanza limiti di comparto: mt. 5 ovvero <=H/2
Ds distanza dalle strade
: mt. 5 ovvero <=H/2
49.15.03
Ambito 38
Ubicato nella bassa valle del Borghetto. attualmente già insediato con un elevato
numero di edifici ad un piano in precarie condizioni di conservazione, è soggetto a
S.U.A. con previsione di standard pari a 18 mq./abitante.
Tale S.U.A., dimensionato sulla base di certificazione catastale e/o dall'esatto rilievo
dell'esistente, dovrà prevedere la cessione complessiva delle aree a servizi generali
ed a viabilità previste all'interno dell'ambito stesso.
La convenzione attuativa allegata dovrà obbligatoriamente contenere, trattandosi di
interventi comportanti uno squilibrio del rapporto abitanti/servizi, impegno alla
realizzazione di una quota parte di tali opere sino al soddisfacimento della quota di
standard previsti per i nuovi insediamenti e per il soddisfacimento del fabbisogno
pregresso oltre alla previsione del 20% delle volumetria complessiva destinata ad
edilizia convenzionata.
49.15.04
Destinazione
Nella zona non sono ammesse le destinazioni di cui al precedente art. 20 nn. 6, 9, 10,
11, 19, 20, 21.
67
49.15.05
Intervento
Sono ammessi tutti gli interventi di cui all'art. 21.
Lo S.U.A. dovrà essere conformato ai seguenti parametri edilizi:
Indici territoriali
: 1 mc./mq.
H : altezza max
: mt.10,5
Numero dei piani
: n. 3
Df : distanza dai fabbricati
: mt. 10
Dc: distanza dai limiti di comparto : mt. 5 ovvero <=H/2
Ds: distanza dalle strade
: mt. 5 ovvero <=H/2
49.16
Ambito 37
Trattasi di ambito già previsto dal precedente P.R.G. ed in corso di attuazione per
cui, in tali aree, sono confermate le previsioni degli strumenti urbanistici oggi già
definiti.
49.17
Ambito 64
Area di via Bra
Ambito di proprietà pubblica destinato al recupero ambientale con la demolizione e la
ricostruzione dell'edificio esistente con aumento di volumetria quale edilizia pubblica.
49.17.01
Tipologie
Sono ammesse tipologie "c" con riferimento all'art. 22, nel rispetto delle norme
ambientali di piano.
Dovrà esser redatto un S.O.I. al fine di valutare l'inserimento della nuova volumetria.
49.17.02
Interventi
Sono ammessi interventi con riferimento all'art.21 di ogni tipo e precisamente 1- 4-.
L'intervento edilizio, tramite concessione diretta, dovrà essere conformato ai seguenti
parametri:
Volume massimo insediabile
mc. 3.600,
(comprensivo anche di quanto eventualmente riconfermato)
H : altezza max
: mt.13,50
Numero dei piani
: n. 4
Df distanza dai fabbricati
: mt. 10
Dc distanza dai limiti di comparto : mt. 5 ovvero <=H/2
Ds distanza dalle strade
: mt. 5 ovvero <=H/2
68
ART. 50
ZONA B2 - TESSUTO EDIFICATO URBANO A VILLE
Sottozone B2a - B2b
50.01
Sottozona B2a
Rappresenta la parte di territorio edificato con edilizia di tipologia a ville inserite in
spazi verdi sistemati di tipo urbano, con esclusione della successiva zona B2b di
coronamento al centro storico.
50.02.01
Destinazione
Con riferimento all'art. 20 non sono ammesse le destinazione: n. 6, 9, 10, 17, 18, 19,
20, 21.
50.02.02
Interventi
Sugli edifici esistenti sono ammessi tutti gli interventi con riferimento all'art. 21 nel
rispetto di quanto previsto al titolo III delle presenti norme; e quanto previsto al punto
49.03 per quanto attiene gli ambiti R e R1.
50.02.03
Tipologie
Gli interventi dovranno essere conformati alle tipologie di cui all'art. 22 di tipo "a".
Nell'ambito della zona sono evidenziati gli ambiti di intervento in cui sono
esplicitamente previsti nuovi insediamenti di completamento ed omogeneizzazione
del tessuto.
50.02.04
Prescrizioni ambientali
Nella zona definita Ville le nuove edificazioni e le trasformazioni di quelle esistenti
dovranno conformarsi al tessuto edificato circostante previa un'analisi delle
caratteristiche formali e tipologiche dominanti e comunque dovranno rispondere alle
successive prescrizioni:
Caratteri tipologici degli edifici
- Pianta tendente alla forma poligonale al fine di adeguarla alla tipologia classica della
zona.
- Nel caso in cui l'ambito di intervento sia ricompreso in una porzione di territorio, ove
non esistano preesistenze di cui al punto precedente, sarà possibile, attraverso un
S.O.I. proporre un tipologia d'impianto diversa da quella precedentemente indicata.
- Copertura a tetto a quattro falde realizzato in tegole marsigliesi o ardesia sopra le
coperture é ammessa la costruzione di volumi tecnici e di emergenze architettoniche
completamente aperte che siano integrate armonicamente con l'edificio.
- L'apertura di abbaini e lucernai nei sottotetti non abitabili é limitata al 2% delle
superfici coperte.
- Eventuali loggiati individuati tra archi a tutto sesto od archi ribassati con parapetti in
ferro a disegno semplice o balaustre in cemento a colonne.
- Terrazzi aggettanti non oltre mt. 1,5, di lunghezza non superiore a mt. 3.
- Colorazioni terrose o giudicate compatibili dalla C.E.I..
- Finestre a sviluppo verticale con rapporto tra altezza e larghezza non inferiore a
1,45.
Dovrà essere redatto uno specifico progetto di sistemazione delle aree pertinenziali
che tenga conto di un equilibrato rapporto tra aree verdi e superfici viabili ed individui
una razionale piantumazione con indicazione di essenze tipiche della zona e con le
previsioni di una pianta d'alto fusto ogni 50 mq. di superficie lorda ed una percentuale
di palme pari al 40%.
69
50.03
Nuovi interventi
50.03.01
I nuovi interventi di completamento del tessuto esistente si attuano mediante
concessione edilizia diretta, sulla base dei seguenti parametri edilizi.
Indice fondiario
: 0,40 mc. /mq.
H : altezza max
: mt. 7,5
Numero dei piani
: n. 2
Df distanza dai fabbricati
: mt.15
Dc distanza limiti di proprietà: mt. 7,5 (mt.5 per mapp.576 foglio 5)
Ds distanza dalle strade
: mt. 7,5
50.03.02
Ambito n. 60
Edificio Angst
Su tale ambito dovrà essere previsto uno S.U.A. finalizzato al recupero dell'area e
dell'edificio monumentale esistente.
Tale strumento, nell'insieme delle destinazioni e degli interventi ammessi nella zona,
dovrà prevedere la ricomposizione dell'edificio nelle sue forme essenziali ed
obbligatoriamente mantenere una struttura ricettiva tradizionale che occupi almeno il
50% dell’intera volumetria d’ambito, ferma restando la destinazione residenziale per la
restante parte.
Eventuali volumi eliminati potranno essere recuperati, in parte nelle aree libere a
monte dell'ambito stesso ed in parte nel terreno laterale non vincolato ai sensi della
legge 1089/39, nel rispetto delle distanze dai tracciati viari previsti e delle tipologie "a"
e "c".
Le volumetrie complessivamente recuperate con destinazione 1 (residenziale)
dovranno essere conformate alla previsione di standard pari a mq. 36 per ogni
abitante insediato.
Le altre destinazioni dovranno soddisfare il minimo di cui al D.M. 02.04.68 n. 1444.
Dovrà comunque essere prevista e realizzata la viabilità principale interna all'ambito.
Gli eventuali nuovi edifici dovranno rispettare le indicazioni parametriche generali della
zona.
50.03.03
Ambito 25
In tale ambito si potrà intervenire mediante concessione edilizia convenzionata nel
rispetto delle norme generali di sottozona, utilizzando un indice fondiario di 0,40
mc./mq., a condizione che sia stipulato un atto unilaterale d'obbligo per la cessione
delle aree inserite negli ambiti stessi, ma destinate a pubblici servizi.
50.04
Sottozona B2b
Rappresenta la parte di territorio edificato con tipologia a ville inserite in spazi verdi
sistemati di tipo urbano a coronamento del centro storico di Bordighera alta.
50.04.01
Destinazione
In tale zona non sono ammessi con riferimento all'art. 20 nn. 6, 9, 10, 17, 18, 19, 20,
21, con esclusione delle strutture tecnologiche specificatamente previste.
50.04.02
Interventi
Sugli edifici esistenti sono ammessi tutti gli interventi con riferimento all'art. 21 nel
rispetto di quanto previsto al titolo III delle presenti norme.
70
50.04.03
Tipologie
Gli interventi dovranno essere conformati alle tipologie di cui all'art. 22 di tipo "a".
Nell'ambito della zona sono evidenziati gli ambiti di intervento in cui sono
esplicitamente previsti nuovi insediamenti di completamento ed omogeneizzazione
del tessuto.
50.04.04
Prescrizioni ambientali
Nella zona definita Ville le nuove edificazioni e le trasformazioni di quelle esistenti
dovranno conformarsi al tessuto edificato circostante previa un'analisi delle
caratteristiche formali e tipologiche dominanti e comunque dovranno rispondere alle
successive prescrizioni:
Caratteri tipologici degli edifici
- pianta tendente alla forma poligonale e comunque con rapporto tra i lati non
eccedenti i 5/4 l'uno dell'altro al fine di adeguarla alla tipologia classica della zona.
- nel caso in cui l'ambito di intervento sia ricompreso in una porzione di territorio ove
non esistano preesistenze di cui al punto precedente, sarà possibile proporre
attraverso un S.O.I. una tipologia d'impianto diversa da quella precedentemente
indicata.
- copertura a tetto a quattro falde realizzato in tegole marsigliesi o ardesia sopra le
coperture é ammessa la costruzione di volumi tecnici e di emergenze architettoniche
completamente aperte che siano integrate armonicamente con l'edificio.
- apertura di abbaini e lucernai nei sottotetti non abitabili limitata al 2% delle superfici
coperte.
- eventuali loggiati individuati tra archi a tutto sesto od archi ribassati con parapetti in
ferro a disegno semplice o balaustre in cemento a colonne.
- terrazzi aggettanti non oltre mt. 1,5, di lunghezza non superiore a mt. 3 e
complessivamente non più estesi di 1/3 della facciata.
- colorazioni terrose o giudicate compatibili dalla C.E.I..
- finestre a sviluppo verticale con rapporto tra altezza e larghezza non inferiore a 1,45.
Dovrà essere redatto uno specifico progetto di sistemazione delle aree pertinenziali
che tenga conto di un equilibrato rapporto tra aree verdi e superfici viabili ed individui
una razionale piantumazione con indicazione di essenze tipiche della zona e con le
previsioni di una pianta d'alto fusto ogni 50 mq. di superficie lorda ed una percentuale
di palme pari al 40%.
50.05
Nuovi interventi
50.05.01
Ambiti 69-70-71
In tali aree sono ammessi interventi di nuova edificazione mediante concessione
edilizia nei limiti sotto indicati e nel rispetto della tipologia a villa:
- indice fondiario
: 0,30 mc./mq.
- altezza massima
: mt. 7,5
- piano fuori terra
: n. 2
- distanze fabbricati : mt. 12
- distanze dai confini : mt. 6
Possono essere realizzati locali interrati per il ricovero delle auto a condizione che
siano realizzati nelle balze del terreno anche sistemate ed a condizione che formino
corpo autonomo dal fabbricato emergente.
Dovrà essere previsto un progetto di sistemazione a parco delle aree di pertinenza.
71
50.05.02
Ambito 72
Area di tipo agricolo e agricolo piantumato a palmeto in ampliamento al vecchio
perimetro della zona del Centro storico di Bordighera alta, finalizzata alla
ristrutturazione del "giro d'argento" con la trasposizione dei volumi esistenti.
Da parte dei proprietari interessati rappresentanti il 75% della rendita catastale
dell'intero lotto, dovrà essere presentato uno S.U.A. che preveda:
- Modifiche viarie atte a migliorare la percorribilità della Via dei Colli;
- Demolizione dei volumi esistenti interessanti la modifica viaria;
- Rispetto e salvaguardia del Beudo e del palmeto preesistente;
- Utilizzo delle aree libere da asservimenti con indice territoriale pari a 0,10 mc./mq.;
- Altezza massima 7,5 con due piani fuori terra;
- Distanza dalla strada e dai confini mt. 5;
- Distanza dai fabbricati mt. 10.
Possono essere realizzati locali interrati per il ricovero delle auto a condizione che
siano realizzati nelle balze del terreno, anche sistemate, e che formino corpo
autonomo rispetto al fabbricato emergente.
72
ART. 51 ZONA C1 - TESSUTO EDIFICATO URBANO DI SVILUPPO
sottozone C1a - C1b
51.01
Individuazione
Divisa in due sottozone, rappresenta la parte di sviluppo del tessuto urbano sia sotto
forma di sviluppo complessivo, sia sotto forma di completamento e risanamento di
tessuti preesistenti che si presentano soggetti a forme miste di utilizzo con
insediamenti di tipo residenziale, produttivo artigianale ed agricolo.
La prima è ubicata nella parte a ponente del territorio comunale al confine del
Comune di Vallecrosia, la seconda nella media vallata del torrente Borghetto.
51.02
Destinazione
Nelle zone definite C1 non sono ammesse, con riferimento all'art. 20, le seguenti
destinazioni: 6, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 21.
51.03
Interventi
Sulle volumetrie esistenti sono ammessi tutti gli interventi con riferimento all'art. 21.
51.04
Interventi di nuova edificazione
51.04.01
Variante al Piano Regolatore Generale approvata con Decreto del Presidente
della Provincia n. 1064 del 09/09/2005
Sottozona C1a
Area destinata allo sviluppo urbano che dovrà trovare realizzazione sulla base del
progetto guida contenuto nelle tavole 38 e 41 dell'allegato livello insediativo, così
come modificate dalla presente variante alla tav.1.
L’attuazione di tale area dovrà avvenire tramite 3 S.U.A. indicati dal progetto guida
specificato alle tavv. 2 e 3 che insieme ricomprendono la totalità della superficie libera
della zona C1a.
I tre strumenti urbanistici attuativi saranno puntualmente indicati sulla base delle
certificazioni catastali delle aree inserite nei tre singoli lotti, libere da precedenti
asservimenti, e sulla base di verifica derivante dal rilievo planimetrico delle aree
stesse.
Gli S.U.A. potranno ricomprendere anche modeste porzioni di aree attigue alla zona
purchè non siano conteggiate nella determinazione dell’indice stesso, ma solo
utilizzate come completamenti funzionali della zona.
L’atto unilaterale d’obbligo previsto negli strumenti urbanistici attuativi dovrà
obbligatoriamente prevedere:
- la cessione gratuita al Comune delle aree e la realizzazione integrale delle relative
opere destinate a viabilità principale ed a servizi pubblici;
- la previsione di una dotazione di standard minimo pari a mq. 36 per ogni persona
insediata al fine di soddisfare i fabbisogni pregressi in zona, restando inteso che
laddove non sia possibile reperire le aree da destinare a standard la parte mancante
verrà monetizzata sulla base della deliberazione quadro adottata dall’Amministrazione
comunale;
- la prioritaria realizzazione delle infrastrutture di urbanizzazione primaria necessarie
per l’attuazione degli interventi edificatori quali viabilità pubblica con relativa
illuminazione, reti idriche e fognarie e sottoservizi in generale, ivi comprese le opere di
sistemazione della viabilità esistente in relazione agli interventi di allacciamento e di
adeguamento anche delle reti esistenti e dei sottoservizi medesimi, conformemente
alle limitazioni imposte al vigente Piano di Bacino in relazione alle previsioni
edificatorie;
- la collocazione della quota di edilizia pubblica convenzionata, previa intesa con
l’Amministrazione comunale, dovrà essere prevista negli edifici ubicati nella zona
73
ricompresa nella fascia c) delle aree inondabili del Piano di Bacino, che non presenta
problemi ostativi alla edificazione, in misura proporzionale alle volumetrie insediate in
detta fascia.
Quanto sopra come diviso tra i rispettivi strumenti urbanistici attuativi secondo
l’elaborato di cui alla tavola 2, che di seguito sinteticamente si riassume:
AREA 1
ubanizzazione primaria
standards
TRATTO A – B
TRATTO C – D
TRATTO E – F
VERDE 1
VERDE 2
VERDE 3
PARCHEGGIO 7
Compreso marciapiede e
verde
PARCHEGGIO 12
Compreso marciapiede e
passaggio pedonale alla
scuola
TRATTO G - H
AREA 2
AREA 3
VERDE 6
Compreso marciapiede
TRATTO E - I
VERDE 8
Sistemazione innesto con PARCHEGGIO 5 e verde
Via Pasteur
CENTRO COMMERC. 4
Solo cessione area
TRATTO M - L
TRATTO N - O
VERDE 13
Compreso cabina ENEL
PARCHEGGIO 10
Compreso il marciapiede
su Via G.Cesare
VERDE 11
PARCHEGGIO 9
Compreso marciapiede e
verde
VERDE 14
Compreso cabina ENEL
Le aree a servizi dovranno essere totalmente realizzate secondo progetti esecutivi
redatti dai soggetti attuatori e ritenuti idonei dall’ufficio tecnico comunale.
I tratti di viabilità privata aperti nelle ore diurne al pubblico transito pedonale e ciclabile
riportati alla tavola di variante n.2 saranno a carico dell’attuatore dell’area 1.
Gli interventi progettati dovranno rispondere ai seguenti caratteri tipologici:
- Pianta tendente alla forma poligonale e comunque con rapporto tra i lati non
eccedenti i 5/4 l'uno dell'altro al fine di adeguarla alla tipologia classica della zona;
- Copertura a tetto a quattro falde realizzato in tegole marsigliesi o ardesia sopra le
coperture é ammessa la costruzione di volumi tecnici e di emergenze architettoniche
completamente aperte che siano integrate armonicamente con l'edificio;
74
- Apertura di abbaini e lucernai nei sottotetti non abitabili limitata al 2% delle superfici
coperte;
- Eventuali loggiati individuati tra archi a tutto sesto o archi ribassati con parapetti in
ferro a disegno semplice o balaustre di cemento a colonne;
- Terrazzi aggettanti non oltre mt. 1,5 e non più estesi di mt. 3 e complessivamente
1/3 della facciata;
- Colorazioni terrose o giudicate compatibili dalla C.E.I.;
- Finestre a sviluppo verticale con rapporto tra altezza e larghezza non inferiore a
1,50.
Gli ingombri planimetrici dei fabbricati hanno solo valore indicativo della zona
insediabile e potranno essere dilatati sino alla misura massima di cui ai successivi
parametri.
Dovrà essere redatto uno specifico progetto di sistemazione delle aree pertinenziali
che tenga conto di un equilibrato rapporto tra aree verdi e superfici viabili ed individui
una razionale piantumazione con indicazione di essenze tipiche della zona e con la
previsione di una pianta d'alto fusto ogni 50 mq. di superficie lorda ed una percentuale
di palme pari al 40% di cui il 15% dattilifere.
Gli S.U.A. dovranno essere conformati ai seguenti parametri:
Indici territoriali
: 0,70 mc./mq. di cui 0,10 con destinazione edilizia pubblica
H altezza max
: mt.10,5
Numero dei piani
: n. 3
Df distanza dai fabbricati : mt.10
Dc dist. limiti di comparto : mt. 5 ovvero >=H/2
Ds dist. dalle strade
: mt. 5 ovvero >=H/2
Lunghezza dei fronti
: mt.20
51.04.02
RE3
L'edificio esistente all’interno dell’area RE3 e facente parte della zona C1a e destinato
parte a viabilità generale e parte ad area a servizi, dovrà essere demolito a cure e
spese del Soggetto attuatore dell’area 2 e la corrispondente volumetria potrà essere
ricostruita, in aggiunta a quella derivante dall’indice territoriale, nell’area insediabile di
tale area.
51.05.01
Sottozona C1b
Tale zona é ubicata nell'alta valle di Borghetto ed é finalizzata al completamento del
tessuto urbano nella zona compresa tra via Mameli, via Pasteur ed il limite di rispetto
del nastro autostradale.
Gli interventi previsti per i singoli ambiti, soggetti a concessione edilizia
convenzionata, dovranno contemplare la cessione complessiva delle aree a servizi
secondari ed a viabilità generale prevista all'interno dell'ambito stesso.
La convenzione attuativa dovrà obbligatoriamente contenere, trattandosi di interventi
comportanti uno squilibrio del rapporto abitanti/servizi, l’impegno alla realizzazione di
una quota parte di tali opere sino al soddisfacimento della quota di standard previsti
per i nuovi insediamenti e per il soddisfacimento del fabbisogno pregresso.
Per quanto concerne gli ambiti che non comprendono aree a servizi, queste potranno
essere monetizzate dall'Amministrazione comunale.
75
51.05.02
Ambiti 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59
In tali ambiti dovrà trovare posto una quota di edilizia pubblica di tipo convenzionato
pari al 20% dell'insediato.
Gli interventi dovranno essere conformati a mq. 18 superficie di aree a standard ogni
abitante e nel rispetto dei seguenti parametri.
Indici fondiari
: 0,80 mc./mq.
H : altezza max
: mt.13,5, escluso l’ambito 59 in cui è limitata a mt. 7,5
Numero dei piani
: n.4, escluso l'ambito n. 59 in cui è limitato a n. 2
Df distanza dai fabbricati
: mt. 10
Dc distanza limiti di comparto: mt. 5 ovvero <=H/2
Ds distanza dalle strade
: mt. 5 ovvero <=H/2
lunghezza dei fronti
: 25 mt.
rapporto di copertura
: 35%
51.05.03
Prescrizioni ambientali
Nelle zone definite tessuto urbano le nuove edificazioni e le trasformazioni di quelle
esistenti dovranno conformarsi alle tipologie edilizie di cui al precedente art. 22 di tipo
a), b) e c) .
La superficie dei portici e dei loggiati non computabili volumetricamente non potrà
superare 1/5 della superficie lorda dell'edificio.
Portici su strade pubbliche
E' ammessa la realizzazione di portici ad archi in aderenza a marciapiedi pubblici di
larghezza non inferiore a ml. 2,00 nel rispetto delle seguenti condizioni :
- l’altezza e la larghezza del portico non debbono essere inferiori rispettivamente a ml.
2,7 all'imposta e ml. 2,50;
- la distanza tra il filo esterno del portico e gli altri fabbricati non deve essere inferiore
a ml. 10,00 o a quella preesistente nel caso di demolizioni e ricostruzioni;
- il portico risulti di uso pubblico la manutenzione di tutte le strutture sarà a carico del
soggetto attuatore e dei suoi aventi causa.
La zona soprastante al portico, potrà essere edificata, nel caso siano rispettate le
distanze di 10,00 ml. dagli altri fabbricati, in caso contrario, potrà essere utilizzata a
giardino pensile o terrazzo.
Caratteri Tipologici degli edifici
In tutti gli ambiti di intervento, ed in generale in tutta la zona, negli interventi di
costruzione, sostituzione e ristrutturazione di edifici devono essere osservate le
seguenti prescrizioni :
- i rivestimenti delle facciate dovranno essere realizzati con intonaco alla genovese o
in pietra locale; sono consentite decorazioni con cornici, stucchi, lesene, bassorilievi,
graffiti, ecc.; le tinteggiature dovranno essere eseguite con materiali e colori
tradizionali in latte di calce, ai silicati e/o in preparati similari ;
- non é consentito installare sulla facciata principale tubazioni in vista di qualsiasi
genere ad esclusione dei pluviali, che dovranno comunque essere interni alla
muratura per un'altezza di mt. 2,5 dal livello del terreno sistemato ovvero esterni in
ghisa, quando previsti su spazi pubblici o d'uso pubblico;
- il rapporto tra l'altezza e la larghezza delle finestre non dovrà essere inferiore a 1.45;
i serramenti esterni saranno realizzati con persiane del tipo alla genovese in legno
ovvero avvolgibili;
76
Le facciate non potranno avere terrazzi continui di lunghezza superiore a mt. 3 e
complessivamente non oltre 2/3 della facciata stessa e non potranno, nello sbalzo
avere sporgenze superiori a ml. 1,50; le ringhiere saranno di norma in ferro o ghisa
con disegni semplici; é vietato installare sui balconi, caldaie, condizionatori, ed in
genere qualsiasi impianto o mobile fisso;
- le coperture potranno essere realizzate con tetti a padiglione a due o quattro falde a
seconda della tipologia ed è consentita la realizzazione di una zona scoperta da
destinare a stenditoio condiminiale; il manto di copertura dei tetti dovrà essere in
laterizi o ardesia; sopra le coperture é ammessa la costruzione di volumi tecnici e di
emergenze architettoniche completamente aperte che siano integrate armonicamente
con l'edificio;
- non é ammesso il piano terra a pilotis; nell'ipotesi di realizzazione di portici dovrà
essere garantita una superficie a piano terra, da destinare ad uso commerciale e/o
direzionale non inferiore al 60% della superficie coperta misurata al netto delle scale,
degli androni, ecc.;
- la superficie degli alloggi, esclusi i muri perimetrali, non dovrà essere inferiore a mq.
45. E' fatto obbligo di garantire l'accesso a qualsiasi piano ai portatori di handicap,
pertanto dovranno essere dimensionati di conseguenza i portoni, gli androni, gli
ascensori e in genere tutti gli spazi usufruibili dalle persone.
Recinzioni
Le recinzioni prospicienti spazi pubblici, saranno realizzate con siepi di altezza non
superiore a ml. 1,50 o con muri in pietra locale ovvero intonacati di altezza non
superiore a 1,00 ml., la soprastante recinzione in ferro non potrà avere altezza
superiore a ml. 1,30.
Spazi verdi ed alberature
Ogni 50 mq. di superficie libera dovranno essere piantumate le essenze, con altezza
del tronco non inferiore a ml. 3,00, che saranno indicate dalla Commissione Edilizia;
dovrà essere comunque garantita la messa a dimora nella percentuale minima del
40% di palme.
Tutti gli spazi non necessari alla viabilità pedonale e veicolare dovranno essere
sistemati a giardino e mantenuti decorosamente.
51.05.04
(stralciato)
ART. 52 ZONA C2 - TESSUTO DI EDILIZIA RADA
Sottozone C2a - C2c
ZONA C3 - TESSUTO DI CONSOLIDAMENTO AMBIENTALE
52.01
In considerazione delle caratteristiche del tessuto consolidato attuale, nell'ambito di
una riconversione ambientale e della necessità dimostrata di creare alcune zone di
sviluppo ad edificazione rada di supporto al tessuto agricolo, sono state individuate
alcune zone che necessitano di tale modificazione.
52.02
Sottozone C2a - C2c
LA zona C2 è suddivisa nelle seguenti sottozone:
- C2a la parte a valle del centro storico di Borghetto S. Nicolò;
- C2c la parte di territorio in prossimità del confine con il comune di Ospedaletti.
77
52.02.01
Destinazione
Con riferimento all'art. 20 non sono ammesse le destinazioni 6, 9, 10, 18, 19, 20, 21.
52.02.02
Interventi
Sugli edifici esistenti sono assentibili tutti gli interventi con riferimento all'art. 21.
Gli interventi edilizi saranno conformati alla tipologia "a" dell'art. 22 e dovranno
rispettare le seguenti prescrizioni ambientali:
Caratteristiche ambientali
Nelle zone definite di trasformazione e/o di recupero ambientale le nuove edificazioni
e le trasformazioni degli edifici esistenti dovranno conformarsi a quanto segue:
- L'inclinazione delle falde dei tetti non potrà avere pendenza maggiore del 35%.
- Il manto di copertura potrà essere esclusivamente in laterizio ovvero in ardesia.
- I balconi non potranno avere uno sviluppo lineare superiore a mt. 3.
- Il parapetto potrà essere in ferro lavorato a disegni semplici con eventuali
pannellature in vetro o in muratura.
- Le superfici dei portici e delle logge non computabili volumetricamente non potranno
eccedere 1/5 della superficie lorda complessiva dell'edificio.
- Le aree asservite ai fabbricati, non destinate a parcheggi, viabilità ed accessi
dovranno essere sistemate a verde e piantumate in ragione di una pianta d'alto fusto
ogni 50 mq. di superficie lorda ed una percentuale di palme pari al 40% .
Dovranno rispettare i seguenti parametri:
Indice fondiario
: 0,20 mc./mq.
H : altezza max
: mt.7,5
Numero dei piani
: n.2
Df distanza dai fabbricati
: mt. 15
Dc distanza limiti di comparto: mt. 7,5
Ds distanza dalle strade
: mt. 7,5
rapporto di copertura
: 15%
52.03
Zona C3
Tale zona rappresenta un'area ambientalmente degradata che si ripercuote in modo
negativo sul contesto urbano.
Tale zona è ubicata nella parte prospiciente il mare della collina retrostante il centro
abitato di Bordighera attualmente è coperta da serre in ferro, legno e vetro, aree
cementate, strade. L'area risulta inoltre totalmente urbanizzata.
In tale area dovranno essere redatti S.U.A. estesi ad ambiti significativi e comunque
non inferiori a mq. 20.000, non asserviti a precedenti edificazioni, quantificati sulla
base di certificazione catastale e/o rilievo dell'esistente, finalizzati ad una
riconversione a verde dell'area oggi totalmente antropizzata.
Tali strumenti, fra loro coordinati, dovranno prevedere una razionalizzazione della rete
viaria ed infrastrutturale esistente e la creazione di un parco pubblico nell'area della
Torre e del Colle Sapergo e l'annesso parcheggio pubblico.
52.03.01
Destinazione
Con riferimento all'art. 20 non sono ammesse le destinazioni 6, 9, 10, 18, 19, 20, 21.
52.03.02
Interventi
Sugli edifici esistenti sono assentibili tutti gli interventi con riferimento all'art. 21.
Gli interventi edilizi conformati alla tipologia "a" dell'art. 22 e dovranno rispettare le
seguenti prescrizioni ambientali:
78
52.03.03
Caratteristiche ambientali
Nelle zone definite di trasformazione e/o di recupero ambientale le nuove edificazioni
e le trasformazioni degli edifici esistenti dovranno conformarsi a :
- L'inclinazione delle falde dei tetti non potrà avere pendenza maggiore del 35%.
- Il manto di copertura potrà essere esclusivamente in laterizio ovvero in ardesia.
- I balconi non potranno avere uno sviluppo lineare superiore a mt. 3.
- Il parapetto potrà essere in ferro lavorato a disegni semplici con eventuali
pannellature in vetro o in muratura.
- Le superfici dei portici e delle logge non computabili volumetricamente non potranno
eccedere 1/5 della superficie lorda complessiva dell'edificio.
- Le aree asservite ai fabbricati, non destinate a parcheggi, viabilità ed accessi
dovranno essere sistemate a verde e piantumate in ragione di una pianta d'alto fusto
ogni 50 mq. di superficie lorda ed una percentuale di palme pari al 40%.
Dovranno rispettare i seguenti parametri:
Indice territoriale
: 0,20 mc./mq.
H : altezza max
: mt.7,5
Numero dei piani
: n.2
Df distanza dai fabbricati
: mt. 25
Dc distanza limiti di comparto: mt. 7,5
Ds distanza dalle strade
: mt. 7,5
rapporto di copertura
: 15%
79
ART. 53 ZONA D - TESSUTO ARTIGIANALE
In tale zona potranno essere insediate strutture destinate ad attività produttive, di
servizi e commerciali con previsione di attuazione tramite S.U.A. esteso a non meno
di mq. 5.000, nel rispetto delle indicazioni generali di P.R.G. o con più modesti
interventi sulla base delle indicazioni puntuali del presente strumento, tramite
concessione edilizia diretta, nel rispetto delle previsioni di viabilità e servizi.
53.01
Destinazioni
In tale zona non sono ammesse, con riferimento all'art. 20, le destinazioni 1, 2, 3, 4,
5, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 20.
53.02
Interventi
In tale zona sono consentiti, con riferimento all'art. 21, tutti gli interventi, che dovranno
rispettare i seguenti parametri:
Indice territoriale
: 3 mc./mq.
H : altezza max
: mt.8,5
Numero dei piani
: n. 2
Df distanza dai fabbricati
: mt.H>=12,5
Dc distanza limiti di comparto: mt.H/2>=5
Ds distanza dalle strade
: mt.H/2>=5
Lunghezza dei fronti
: 30 mt.
Rapporto di copertura
: 50%
Dovranno essere previste aree di sosta pari al 40% della superficie utile degli
interventi all'interno dei lotti.
Potranno essere realizzati alloggi per il conduttore e/o la custodia in ragione del 20%
della cubatura con un minimo di 300 mc. ed un massimo di 500 mc.
Dovranno essere previste aree a verde pari al 40% della superficie utile degli
interventi, che potranno essere realizzate anche in altri ambiti o monetizzate.
Dovranno almeno essere realizzate aree verdi per il 10% del lotto.
53.03
Tipologia
In tale zona sono consentiti interventi con riferimento all'art. 22 di tipo "d" ed "e", che
dovranno rispettare le seguenti specifiche ambientali:
53.04
Prescrizioni ambientali
I nuovi insediamenti e gli interventi di ristrutturazione di quelli esistenti dovranno
rispettare la tipologia di cui all'art. 22, lettere "d" ed "e".
Dovranno inoltre essere colorati con colorazioni terrose o realizzate in pannelli
prefabbricati con finitura in granigliato.
Le facciate a disegno semplice non potranno avere terrazzi continui oltre i 2/3 della
facciata stessa.
Le superfici dei portici e delle logge non computabili volumetricamente non potranno
eccedere 1/5 della superficie lorda complessiva dell'edificio.
80
ART. 54 ZONA T - TESSUTO STRUTTURE TURISTICHE
54
Zona T
Nella presente zona è ammessa mediante S.U.A. la realizzazione di una struttura
turistica ricettiva, un villaggio turistico di cui al successivo punto 56.02 con tipologia
edilizia ricadente in forme aggregate del tipo "a" del precedente art. 22, con
esclusione della caratteristica abitativa.
L'intervento dovrà prevedere la creazione di un agglomerato edilizio tipico costituito da
moduli disarticolati con superficie non superiore a 70 mq., differenziati tra loro nelle
altezze e nel numero dei piani in modo che solo il 30% raggiunga la massima altezza.
L'aggregazione dei corpi dovrà creare spazi pedonali anche interclusi, collegati tramite
passaggi pedonali porticati, oltre a spazi verdi situati all'esterno.
Al piano terra possono essere creati porticati continui.
Possono essere create logge interne al volume edificato, eventuali balconi non
potranno sporgere oltre a mt. 1,2 e avere sviluppo orizzontale superiore ai mt. 5.
Dovranno essere tinteggiate con colori tipici liguri con serramenti in legno e persiane
alla genovese.
Le coperture dovranno essere previste a quattro falde con pendenza massima del
35%.
I nuovi insediamenti dovranno tenere conto delle quote di edificato presenti all'interno
del tessuto eventualmente riconfermate e delle loro destinazioni.
Tali costruzioni potranno compenetrarsi per le sole pareti perimetrali, fatta eccezione
per la porzione a servizi che potrà avere dimensioni maggiori.
Tale intervento potrà prevedere una volumetria massima di mc.10.000 e dovrà
rispondere ai seguenti parametri:
H : altezza max misurata per corpo
Numero dei piani misurati per corpo
Df distanza dai fabbricati
Dc distanza dai limiti di comparto
Ds distanza dalle strade
Rapporto di copertura
: mt.7,5
: n. 2
: mt.15
: mt.15
: mt.15
: 20%
81
ART. 55 ZONE E - TESSUTO AGRICOLO
55.01
Il territorio agricolo del Comune di Bordighera é stato diviso in tre zone E1, E2, E3, in
funzione della ubicazione e delle sue caratteristiche antropiche, e la principale di
queste (E1) in tre sottozone, in funzione dell'utilizzo del suolo.
55.01.01
ZONA E1
Tessuto agricolo tradizionale. Tali aree si suddividono in funzione del livello di
antropizzazione in:
Sottozona E1a - con antropizzazione elevata
Comprende tutte le zone di elevato insediamento produttivo con partecipazione
umana elevata.
Sottozona E1b - con antropizzazione sparsa
Comprende tutte le zone in cui, pur essendo presenti strutture produttive, per
caratteristica antropica e geomorfologica, la partecipazione umana é più rarefatta in
rapporto all'area utilizzata.
Sottozona E1c - con antropizzazione rarefatta
Comprende tutte le zone parzialmente trasformate e utilizzate quali boschi, uliveti,
radure, frutteti che costituiscono appendici di aziende ubicate in altra parte di territorio
o aziende di elevate dimensioni.
55.01.02
ZONA E2
In tale zona, anche se dotata di identica disciplina rispetto alla sottozona E1a, non
potranno essere insediate nuove strutture a serre fisse, per la loro collocazione
ambientale dominante delle aree.
55.01.03
ZONA E3
Tali aree rappresentano il contorno agricolo dei centri storici di Sasso e di Borghetto
S. Nicolò. Tali zone sono assimilate alle aree E1 circostanti senza possibilità di
insediamento in loco, ma con la possibilità di costituire, assieme ad aree esterne al
perimetro di zona, fondi rustici e lotti minimi d'intervento con le stesse modalità delle
aree E1 circostanti e pertanto l'edificabilità derivante da tali aree può essere trasferita
con le stesse modalità delle altre zone agricole.
55.01.04
Zone P.A. e S.A.
Rientrano nella zona agricola anche le zone di tipo P.A. - "Presidi ambientali" e S.A. "Salvaguardia ambientale", che rappresentano le aree agricole di tipo "A" e "B" del
livello ambientale dove, data la rilevanza paesistica, predomina la normativa
ambientale.
In tali aree, pur ricadenti in zona urbanistica E1b e come tali assoggettabili a tutte le
norme urbanistiche di tale sottozona, prevalgono le norme ambientali di cui ai
precedenti punti 38.04, 38.05, 38.06.
82
ZONA PA - Presidio Ambientale
Nelle zone definite quali "presidi ambientali" (PA) la tutela si attua mediante la
conservazione e la salvaguardia dei valori formali e delle qualità paesistiche dei siti e
pertanto:
a) dovranno essere evitati quanto più possibile attraversamenti di infrastrutture nella
zona considerata; qualora ciò non possa essere evitato si dovranno prevedere
accorgimenti tali da limitare al minimo l'impatto rispetto alle caratteristiche
orografiche e vegetazionali del sito;
b) dovrà essere salvaguardata e valorizzata, la vegetazione naturale e la coltura
agricola nel rapporto consolidato con gli eventuali spazi non coltivati o edificati. In
particolar modo per le aree boscate dovrà essere evitato l'esbosco;
c) dovranno essere salvaguardate e valorizzate le forme antropiche presenti sia nelle
loro composizioni formali, sia nelle loro destinazioni d'uso;
d) é ammessa la realizzazione di nuovi elementi per la fruizione pedonale pubblica.
Gli interventi di cui sopra potranno essere attuati di concerto con le eventuali
indicazioni specifiche, emesse dal Ministero dei Beni Culturali.
Fanno eccezione gli interventi destinati a pubblici servizi e gli interventi di recupero
delle volumetrie esistenti indicate in planimetria e precisamente:
Comparto R.E. 1
Dovrà essere previsto un progetto unitario di intervento convenzionato esteso a non
meno della totalità dell'area ed alla totalità della volumetria ivi presente dando carico
di un recupero ambientale dell'area.
L'intervento sarà assentibile con concessione edilizia diretta subordinata all'atto
unilaterale d'obbligo concordato con l'Amministrazione e che preveda l'assolvimento
degli obblighi di cui alla presente normativa.
Comparto R.E. 2
Dovrà essere previsto un progetto unitario di intervento convenzionato esteso a non
meno della totalità dell'area. Potrà essere previsto un intervento di recupero della
volumetria individuabile come preesistente.
Il progetto dovrà essere conformato alla linearità del tessuto adiacente con l'utilizzo di
forme e materiali consoni all'ambiente e dovrà contenere un atto unilaterale d'obbligo
concordato con l'Amministrazione.
ZONA SA - Salvaguardia Ambientale
Nelle zone definite di "salvaguardia ambientale" (SA), la tutela si attua mediante la
valorizzazione ed il controllo dei valori paesaggisti e delle forme antropiche esistenti:
pertanto, ove non espressamente vietati da limitazioni di grado superiore previste da
norme statali e regionali, dovrà essere attuata una particolare cura nell'inserimento
dei manufatti.
Al fine di garantire espressamente il presidio e la tutela ambientale delle aree
classificate di salvaguardia ambientale, nella zona SA non sono ammessi edifici
superiori a mc. 200 e con più di un piano fuori terra, con un tetto volumetrico di zona
di 800 mc. complessivi, così ripartiti:
Vallone del Sasso mc. 400 - Monte Bellavista e loc.Selva Dolce mc. 200 per ciascuna
83
Tali manufatti dovranno essere adattati alla configurazione del terreno naturale,
coperti a tetto in laterizio e con tinteggiatura esterna con colorazione terrosa.
Dovranno inoltre essere salvaguardate le piante e le essenze esistenti: ove fosse
necessario eliminarne alcune, queste dovranno essere sostituite con un numero
almeno doppio e comunque la somma delle altezze dovrà essere pari a quella di
quelle eliminate con un minimo di mt. 3 per ogni esemplare.
E' ammessa la realizzazione di nuovi elementi per la fruizione pedonale e dove non
limitati da disposizioni superiori anche per la fruizione di servizio veicolare.
Gli interventi di cui sopra potranno essere attuati di concerto con le eventuali
indicazioni specifiche emanate dal Ministero dei Beni Culturali.
55.02
Destinazioni d'uso
La destinazione d'uso dei suoli e degli edifici nonché di parte dei medesimi è
esclusivamente connessa alla conduzione agraria dei fondi e comunque legata al
mantenimento colturale dell'azienda agricola vitale.
Il cambiamento di destinazione d'uso degli edifici, qualora comporti opere o variazione
degli standard di cui al D.M. 2 aprile 1968, é sottoposto a concessione edilizia; tale
cambiamento é assentibile, comunque, solo nel rispetto delle presenti norme.
Nel caso di mantenimento di destinazioni incompatibili con quelle prescritte nella zona
agricola, sulle volumetrie esistenti sono ammesse soltanto opere di manutenzione
ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo,
ovvero ristrutturazione edilizia.
Con riferimento all'art. 20 non sono assentite le destinazioni d'uso 2, 3, 4, 5, 6 (ferma
restando la possibilità di realizzare magazzini destinati alla lavorazione e la
commercializzazione dei prodotti agricoli), 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19, 20, 21, se
non specificatamente riportate nelle tavole di piano.
55.03
Insediabilità
Nei fondi rustici a servizio delle aziende agricole, al fine di soddisfare le esigenze
infrastrutturali ed abitative, potranno essere edificate residenze per il conduttore ed
annessi rustici sulla base dei seguenti parametri, valutati sulla superficie complessiva
dell'azienda agricola e salvo comprovate possibilità di creazione di aziende con
superfici inferiori che comunque non possono ridursi oltre il 10%:
E1a 0,08 mc./mq. complessivi, di cui non più di 0,05 mc./mq. per la residenza, sup.
aziendale minima mq. 3.000;
E1b 0,08 mc./mq. complessivi, di cui non più di 0,05 mc./mq. per la residenza, sup.
aziendale minima mq. 4.500;
E1c 0,03 mc./mq per la residenza e 0,03 mc./mq. per gli annessi rustici, superficie
aziendale minima mq. 6.000;
E2 0,08 mc./mq. complessivi, di cui non più di 0,05 mc./mq. per la residenza, sup.
aziendale minima mq. 3.000;
E3 0,08 mc./mq. complessivi, di cui non più di 0,05 mc./mq. per la residenza, sup.
aziendale minima mq. 3.000;
84
Parametri edilizi:
lotto minimo
: mq. 1.000
rapporto di copertura : 10% 10
piani fuori terra
: n. 3
altezza massima
: mt. 7,5
distanza da fabbricati: mt. 10
distanza dai confini : mt. 5
distanze dalle strade : Codice della Strada D.L. 285/92
55.04
Interventi
Sugli edifici esistenti sono assentiti tutti gli interventi con riferimento all'art. 21.
Interventi relativi alla trasformazione dei suoli:
a) sistemazione del terreno per il miglioramento della produzione floricola.
b) potenziamento agricolo, cioè l'insieme delle opere volte sia all'incremento che alla
valorizzazione dell'attività agricola.
Con riferimento all'art. 22.03, sono assentite tipologie "f" e "g", adagiate sul livello
naturale con asse principale parallelo alle curve di livello, e precisamente:
f) Abitazione connessa alla conduzione agraria del fondo, è il complesso delle
strutture murarie destinate alla residenza, finalizzate ad una corretta conduzione,
aventi tipologia tipicamente rurale e precisamente:
- deve essere collocata in edifici di norma unifamiliari o al massimo in edifici con non
più di due alloggi;
- deve avere una superficie utile (compresa delle tramezzature interne) non superiore
a mq. 200,00;
- deve avere una superficie massima destinata a logge, terrazzi e balconi a sbalzo
non superiore a 1/4 della superficie lorda;
- deve avere una superficie massima per ogni portafinestra e finestra non superiore
rispettivamente a mq. 4,00 e mq. 2,50;
- non deve avere superficie a porticato maggiore di 1/4 della superficie lorda;
- non é ammessa la destinazione d'uso abitativo del sottotetto se non computato nella
volumetria;
- deve essere composta da almeno un appartamento con non meno di tre vani più i
vari accessori;
- non deve occupare oltre il 10 % della superficie del lotto sul quale viene edificata;
- non può essere costruita totalmente su pilotis.
g) Annessi rustici, sono il complesso di strutture murarie pertinenti il fondo rustico e
organicamente ordinate alla sua produttività, quali magazzini agricoli, depositi, stalle,
fienili ed attrezzature simili.
Devono essere esclusivamente collocati al piano terreno, costituire un corpo di
fabbrica autonomo o in aderenza ovvero al piano terra del fabbricato del conduttore e
comunque non essere comunicanti direttamente (attraverso scale, aperture, ecc.) con
la residenza, ovvero possono essere ubicati allo stesso piano della residenza stessa
in edifici contigui ma da essa totalmente indipendenti.
Potranno in alternativa essere posti al piano seminterrato, sotto il fabbricato, fermo
restando l'altezza massima complessiva (mt. 7,5)
85
Caratteristiche degli annessi rustici :
- la superficie non potrà superare il 5% del lotto di terreno in cui sono realizzati;
- devono avere un limite massimo di altezza di mt. 4,50 netti;
- devono essere dotati di locali per i servizi igienici della superficie non maggiore di
1/20 della superficie lorda;
- devono avere le sole tramezzature occorrenti e strettamente funzionali al loro uso;
- devono avere aperture sufficienti a garantire l'illuminazione e l’aerazione ed una
porta-apertura tale da garantire l'accesso a mezzi motorizzati.
I magazzini di questo tipo sono valutati a superficie utile.
55.05
Norme generali
Salvo le specifiche prescrizioni di cui agli articoli successivi, l’edificazione nelle zone
agricole deve rispondere alle seguenti norme generali:
1) E' fatto obbligo di salvaguardia degli uliveti, dei palmeti e delle piante di alto fusto in
genere.
2) I locali parzialmente interrati non possono essere adibiti ad abitazione. Nel caso di
costruzioni in pendio che abbiano locali parzialmente interrati, possono essere
adibiti a vani abitabili solo i locali totalmente fuori terra, mentre, nelle parti interrate,
possono essere localizzati i vani accessori, quali bagni e ripostigli.
3) I tracciati viari , riportati nelle tavole di P.R.G., sono vincolanti a tutti gli effetti e,
pertanto, restano ferme le distanze delle costruzioni dai cigli stradali così come
prescritto dalle norme generali e particolari.
4) L'apertura di strade interpoderali, non previste nelle tavole di P.R.G., ad uso di una
pluralità di fondi, é soggetta a concessione edilizia da rilasciarsi in base ad una
effettiva necessità aziendale ed a un dettagliato progetto esecutivo, nonché al
massimo rispetto della vegetazione esistente. Tali strade devono avere muri di
sostegno e/o controripa di altezza non superiore a mt. 3,00.
5) Nel caso del mancato raggiungimento della prescritta unità minima superficiale
dell'azienda agricola vitale, sono assentibili esclusivamente opere volte alla
realizzazione degli annessi rustici necessari.
6) L'ampliamento e la sopraelevazione del volume residenziale é ammesso fino a
raggiungere il volume massimo consentito di mc. 600,00 complessivo, nel rispetto
dei parametri indicati nelle zone. L'aumento di volumetria potrà avvenire tramite
asservimenti di aree facenti parte dell'azienda agricola non precedentemente
asservite ad altre costruzioni.
7) Gli interventi di ristrutturazione e/o ampliamento di costruzione rurale esistente,
qualora la costruzione stessa sopravanzi il limite minimo di mt. 3,00 di distanza dal
ciglio stradale, sono consentiti solo a condizione che vengano eliminati gli elementi
costitutivi dell'edificio medesimo posti a distanza inferiore a mt. 3,00 e la volumetria
relativa può essere realizzata e/o recuperata, nel rispetto della suddetta distanza,
in contiguità ed allineamento con la porzione del fabbricato di cui si prevede il
mantenimento.
55.06
Serbatoi idrici
1) E' ammessa, previo rilascio della concessione edilizia, la realizzazione di serbatoi
d'acqua per l'irrigazione del fondo. Essi potranno essere edificati a confine solo
quando esiste accordo tra i confinanti che deve essere formalizzato a termini di
legge; in caso contrario, la distanza di detti serbatoi dal confine di proprietà non
può essere inferiore all'altezza della parte di serbatoio emergente dal terreno.
86
2) L'altezza massima dei serbatoi, emergente dal terreno, non deve essere superiore
a mt. 2,50.
3) I serbatoi dovranno essere coperti: potranno essere scoperti solo qualora distino
da strade, confini e case non meno di mt. 15.
4) E' consentita la realizzazione di serbatoi totalmente interrati; in questo caso, l'opera
é soggetta a semplice autorizzazione.
55.07
Serre
E' consentito l'impianto di serre nel rispetto dell'art. 24 e delle seguenti prescrizioni:
1) I muri di sostegno e di contenimento delle stesse non dovranno superare l'altezza
di mt. 3,00.
2) Negli elaborati di progetto, devono essere chiaramente indicate tutte le opere di
convogliamento e raccolta delle acque meteoriche e di quelle derivanti
eventualmente dall'esercizio dell'impianto, in modo da garantire il regolare deflusso
in corsi d'acqua, in canali aperti funzionanti e/o condotte di scarico senza alterare
l'equilibrio geologico del terreno interessato e di quelli attigui. In ogni caso é
espressamente vietato il convogliamento superficiale delle acque meteoriche su
strade o lo smaltimento libero sul terreno di proprietà.
3) Le superfici boscate non vengono computate nella determinazione dell'area
disponibile.
4) Le superfici, utilizzate a serre, potranno essere computate ai fini della volumetria
assentibile per fabbricati abitativi ed annessi rustici.
55.08
Volumi tecnici
1) E' consentita la realizzazione di volumi tecnici (per la posa di caldaie, di bruciatori e
di attrezzature varie per riscaldamento delle serre) necessari all'andamento
dell'attività aziendale, alla condizione che la distanza minima di tali manufatti, dalla
residenza, sia almeno di mt. 10,00. Essi possono essere messi a confine solo
quando esiste accordo fra i confinanti che deve essere formalizzato a termini di
legge; in caso contrario, la distanza minima dei volumi tecnici, dai confini di
proprietà, non deve essere inferiore a mt. 5,00.
2) L'altezza massima emergente dal terreno sistemato non deve superare i mt. 3,00 e
la superficie coperta non deve essere superiore a mq. 20,00 per ogni mq. 1.000 di
superficie contigua coperta con serre, intese nei termini di cui alla legge regionale
n. 17/76.
3) La cubatura dei volumi tecnici é sottoposta a semplice autorizzazione edilizia, quali
pertinenze.
4) E' ammesso un aumento planimetrico, volumetrico ed altimetrico dei volumi tecnici
sopra indicati esclusivamente per fondati motivi derivanti da accertate esigenze
aziendali dovute soprattutto al particolare tipo di coltura in atto che richiede
necessariamente l'installazione di sofisticati impianti tecnologici; in tale caso,
l'opera, soggetta a concessione edilizia, deve essere sottoposta al preventivo
parere della C.E.I..
5) Per l'impianto di cui al precedente punto 4), gli elaborati di progetto devono
comprendere:
- planimetria dell'azienda, in scala adeguata, con indicata chiaramente la superficie
delle serre, intese nei termini di cui alla legge regionale n. 17/76, che si intende dotare
dell'impianto proposto.
- esauriente documentazione attestante le colture in atto.
87
- elaborati grafici, in scala adeguata, illustranti dettagliatamente sia il manufatto che il
tipo di impianto che s'intende installare.
- il parere Comando VV.FF.
- la relazione tecnico-illustrativa dimostrante l'obiettiva necessità della posa dello
impianto previsto, corredata di ogni dato tecnico al riguardo.
6) La superficie, occupata dai volumi tecnici, potrà essere computata ai fini della
volumetria assentibile per la residenza ed annessi rustici.
55.09
Serbatoi deposito carburante per riscaldamento delle serre
1) Di massima i serbatoi necessari per il deposito del carburante per il riscaldamento
delle serre devono essere totalmente interrati e sottoposti a semplice
autorizzazione.
2) E' ammessa la posa di serbatoi emergenti dal terreno sistemato esclusivamente
per fondati ed accertati motivi, da difficoltà per il loro interramento dovute alla
particolare natura del terreno, da cause obiettive che rendono particolarmente
onerosa l'attività dell'azienda; in questi casi, ferma restando l'osservanza delle
distanze dai confini di almeno mt. 3,00, la posa di dette infrastrutture é soggetta a
concessione edilizia, previo benestare del locale Comando VV.FF.
55.10
Annessi rustici
55.11
Asservimenti
(stralciato)
1) E' consentito l'asservimento di lotti anche non contigui, formanti una azienda
agricola vitale, purché ricadano nel raggio di mt. 600 dal lotto su cui si intende
edificare.
2) La volumetria derivante dalle superfici asservite alle costruzioni è quella
corrispondente al rapporto tra l'indice di fabbricabilità stabilito nelle varie sottozone
e le aree disponibili.
3) Le superfici asservite ad un fabbricato non possono essere di proprietà diversa da
quelle del fabbricato stesso di cui é richiesta la concessione edilizia.
4) Il rilascio della concessione edilizia ad uso abitativo, oltre all'osservanza di quanto
prescritto dalle presenti norme, é subordinato alla sottoscrizione di un atto
unilaterale di impegno, debitamente registrato e trascritto presso la Conservatoria
dei Registri Immobiliari da parte del concessionario, con il quale quest'ultimo si
impegna a vincolare l'edificazione residenziale alla conduzione agraria del fondo e
a non mutare la destinazione d'uso della costruzione e dell'azienda, nonché a non
frazionare né alienare separatamente dalle costruzioni il fondo per le quote di
pertinenza del fabbricato abitativo e per le quote sulle cui capacità produttive sono
dimensionati gli indici relativi alle abitazioni ed agli altri fabbricati connessi alla
conduzione dl fondo, fermo restando che, in caso di inadempienza, troveranno
applicazione le sanzioni previste dal successivo paragrafo.
55.12
Vigilanza e sanzioni
1) La vigilanza sulle costruzioni e sul territorio é esercitata ai sensi dell'art. 4 e
seguenti del Capo I della Legge 47/85.
2) Per le violazioni delle norme edilizie e delle modalità esecutive si applicano le
sanzioni previste dal Capo I della Legge 47/85.
88
Inoltre, in caso di accertata obiettiva inadempienza di quanto liberamente
sottoscritto dal concessionario, all'atto della concessione edilizia ad uso abitativo,
con atto di impegno unilaterale di cui al paragrafo precedente, il Comune provvede
all'applicazione di una sanzione pari alla metà del costo di costruzione del
fabbricato o porzione di esso, ad uso abitativo, fatti salvi eventuali provvedimenti
amministrativi e penali stabiliti da leggi e regolamenti.
Le sanzioni vengono riscosse con l'ingiunzione prevista dall'art. 2 del R.D.
14.4.1910 n. 639 che è emessa dal Sindaco.
89
ART. 56 STRUTTURE RICETTIVE TURISTICHE
56
In base alla normativa vigente Legge 17 maggio 1983 n. 217, Legge R.L. 4 marzo
1982 n. 11 e successive modificazioni e Legge R.L. 25 maggio 1992 n. 13 e
successive modificazioni le strutture ricettive si dividono in strutture ricettive
alberghiere e strutture ricettive extralberghiere.
56.01
Strutture ricettive alberghiere (stralciato)
56.02
Tipologie
Sulla base delle loro caratteristiche strutturali le aziende ricettive si distinguono nelle
tipologie di cui alla Legge Regionale 4 marzo 1982 n. 11 e successive modificazioni e
integrazioni.
56.03
Trasformazioni tipologiche
Il cambiamento da una tipologia ad un'altra è ammesso nel rispetto delle indicazioni
contenute nel Programma Turistico di cui alla Legge Regionale 4 marzo 1982 e
successive modificazioni ed integrazioni.
56.04
Interventi Edilizi
56.04.01
Nuove costruzioni
In tutte le zone la cui destinazione ammette la presenza di strutture alberghiere
possono essere realizzati edifici con tale destinazione.
Nelle zone turistiche A, B e C, i nuovi edifici che con la sottoscrizione di una
convenzione urbanistica regolarmente registrata e trascritta, saranno vincolati per
venti anni al mantenimento della destinazione e tipologia d’uso di albergo tradizionale
dalla data dell’autorizzazione all’esercizio alberghiero, possono utilizzare un indice
aggiuntivo del 40% rispetto a quello di zona previsto, ed un’altezza massima di 3,30 m
superiore a quella indicata, ad esclusione degli ambiti a specifica destinazione
turistica. Per le residenze turistico alberghiere l’indice aggiuntivo è pari al 25%, fermo
restando le restanti condizioni.
Nella convenzione urbanistica dovranno essere stabilite le garanzie per il
mantenimento della destinazione e tipologia d’uso, quelle per l’attivazione della
struttura, nonché le sanzioni per il caso di inadempimento, ivi compresa la decadenza
del titolo edilizio.
La consistenza ricettiva delle strutture alberghiere é indicata nella concessione ad
edificare.
56.04.02
Interventi sulle volumetrie esistenti
Tutte le volumetrie destinate o trasformate in alberghi tradizionali potranno subire
quelle modificazioni anche incidenti al fine di riqualificare la struttura preesistente che
di volta in volta si renderanno necessarie.
Nelle zone turistiche A, B, e C, gli edifici alberghieri che mediante la sottoscrizione di
una convenzione urbanistica saranno vincolati per venti anni al mantenimento della
destinazione e tipologia d’uso a far data dal rilascio della nuova autorizzazione
all’esercizio alberghiero, potranno essere ampliati fino ad un massimo del 40% del
volume esistente per gli alberghi tradizionali e fino al 25% per le residenze turistico
alberghiere. L’ampliamento potrà avvenire al piano terreno o ai piani intermedi, ovvero
con l’incremento fino a 3,30 metri dell’altezza massima.
Il volume esistente è calcolato al netto di eventuali ampliamenti concessi con la
procedura prevista dalla legge 205/89.
90
56.04.03
Nella convenzione urbanistica dovranno essere stabilite le garanzie per il
mantenimento della destinazione e tipologia d’uso, quelle per l’attivazione della
struttura, nonché le sanzioni per il caso di inadempimento, ivi compresa la decadenza
del titolo edilizio.
Resta ferma l’osservanza di quanto disposto:
- dell'art. 41 sexies della legge 1150/42 come sostituito dalla legge 122/1989, quale
dotazione di parcheggi asserviti agli immobili ai sensi dell'art. 26 u.c., l. 47/85
(reperibili anche fuori dell'area di pertinenza purché da questa rapidamente
raggiungibili e comunque nel raggio di mt. 500).
L'obbligo è da intendersi per le nuove costruzioni, ivi compresi gli ampliamenti, le
sostituzioni edilizie e le ristrutturazioni con cambiamento di destinazione d'uso,
verificando di volta in volta il soddisfacimento dello standard per l'intero volume o per
quello aggiunto;
- della Legge 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni oltre al regolamento di
applicazione;
- del D.M. 2.4.1968 con particolare riferimento alla densità, all'altezza e alla distanza
tra fabbricati. E' comunque consentito, anche in difetto di distanza, l'incremento in
elevazione nella proiezione a terra della superficie coperta esistente.
- della legge R.L. 28 gennaio 1993 n°9 e successivo regolamento;
- della legge R.L. 11/1982 e successive modificazioni ed integrazioni;
- nonché l'osservanza di ogni altra norma di legge speciale ed inderogabile di volta in
volta applicabile.
L’utilizzo dell’incremento volumetrico è comunque subordinato alla salvaguardia e al
miglioramento delle caratteristiche tipologiche e di stile architettonico degli immobili
interessati, al mantenimento delle visuali da e verso il mare e alla presenza di spazi a
verde di pertinenza idonei a garantire un equilibrato rapporto con l’edificato. Resta
fermo l’obbligo del rispetto della normativa sulle distanze.
Caratteristiche dimensionali
Si applicano le disposizioni di cui alla vigente legislazione in materia.
56.04.04
Dotazioni di servizi (stralciato)
56.04.05
Rapporti con le aziende erogatrici di servizi (stralciato)
56.04.06
Trasformazioni edilizie
56.04.07
Le aziende ricettive alberghiere esistenti, qualora non abbiano usufruito di
agevolazioni specifiche collegate alla funzione alberghiera e pertanto non siano
soggetti a vincoli, potranno subire quelle trasformazioni d’uso compatibili con le
destinazioni ammissibili della zona d’appartenenza secondo le modalità di cui all’art.
56.05.
Nelle zone A, B e C di cui alla tavola 29, “Zonizzazione Alberghi e ricettività”, è fatto
comunque divieto di interventi che comportino una violazione di quanto disposto
dall’articolo 56.04.08.
Zonizzazione alberghiera
Il territorio comunale di Bordighera è stato diviso in zone omogenee sulla base della
valutazione del potenziale turistico.
Tali zone sono:
A) - Zona costiera
B) - Zona centrale
C) - Zona precollinare
D) - Zona autostradale
E) - Zona agricola
91
Zona A - Ubicata nella fascia di territorio costiero dal confine comunale di Vallecrosia
fino a quello di Ospedaletti e delimitata a monte dalla fascia di mt. 50 dalla via Aurelia
per la parte dal confine di Vallecrosia fino a Capo S. Ampelio, mt. 20 a monte della
via Aurelia oltre capo S. Ampelio fino alla punta Migliarese, la via Aurelia dalla punta
Migliarese al confine di Ospedaletti ed a valle dal mare.
Zona B - Ubicata nella zona centrale dell'abitato di Bordighera confinante: a valle con
la zona A, delimitata dal confine comunale di Vallecrosia e dalla fascia di mt. 20 a
valle della via Romana, sino al congiungimento della zona A sotto il Centro Storico.
Zona C - Ubicata nella media collina comprendente tutta la fascia a monte, sia della
zona B che della zona A, dal confine di Vallecrosia fino al confine di Ospedaletti.
Zona D - Ubicata tra lo svincolo dell'autostrada e via dei Colli.
Zona E - Ubicata nel tessuto sovrastante principalmente di tipo agricolo.
56.04.08
Insediabilità alberghiera
Nelle zone precedentemente individuate la ricettività alberghiera dovrà rispettare la
quantità massima prevista ed i rapporti tra le varie tipologie sulla base della tabella
contenuta nel Programma Turistico approvato a norma dell’art. 18 bis della Legge
Regionale 4 marzo 1982 n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni.
Nelle zone A, B e C di cui all’art. 56.04.07, la ricettività alberghiera dovrà garantire per
ciascuna zona e per ciascuna tipologia d’uso, il mantenimento di un numero di posti
letto non inferiore a quello delle aziende ricettive distinte per tipologia, in attività alla
data di adozione della presente variante di piano regolatore, secondo quanto risulta
dalla seguente tabella:
TIPOLOGIA D’USO
ZONA A
ZONA B
ZONA C
Tot. Posti letto
ALBERGHI
TRADIZIONALI
R.T.A.
(n. posti letto)
(n. posti letto)
Tot. Posti letto
770
187
148
1105
61
0
17
78
831
187
165
1183
Tale dimensionamento tiene conto anche delle nuove previsioni riportate nel livello
urbanistico insediativo del presente piano ed evidenziate alla tavola 29 - Alberghi e
ricettività con le lettere:
- A,B,C = per quanto attiene gli ambiti n° 61, 62, 65;
- G = per quanto attiene gli ambiti n° 2, 23, 24
- H = per quanto attiene la zona T
Alla capacità ricettiva di cui sopra sono da aggiungere le potenzialità dell’ambito 60.
Nel rispetto della vocazione turistica delle aree individuate le trasformazioni
tipologiche e la realizzazione di nuove strutture alberghiere dovranno essere
conformate ai seguenti parametri tipologici :
1) Nella zona A la presenza delle strutture turistiche residenziali non dovrà essere
superiore al 20% del totale previsto. Le singole percentuali dovranno essere verificate
anche in presenza di ricettività minore del massimo consentito.
2) Nella zona B la presenza delle strutture turistiche residenziali non dovrà essere
superiore al 30% del totale previsto. Le singole percentuali dovranno essere verificate
anche in presenza di ricettività minore del massimo consentito.
92
3) Nella zona C la presenza delle strutture turistiche residenziali non dovrà essere
superiore al 40% del totale previsto. Le singole percentuali dovranno essere verificate
anche in presenza di ricettività minore del massimo consentito.
4) Nella zona D, data la scarsa presenza di strutture turistiche alberghiere, occorre
mantenere lo stato attuale.
5) Nella zona E potranno essere insediate strutture alberghiere di qualsiasi tipologia,
ferme restando le disposizioni ex art. 55.02 relativamente alle destinazioni d’uso in
zona agricola.
56.05
Modalità delle trasformazioni edilizie
Le aziende ricettive alberghiere esistenti potranno, tramite concessione edilizia
convenzionata, essere trasformate in edifici in cui potranno permanere strutture
alberghiere di qualsiasi tipo e potranno essere previste unità residenziali.
56.06
Tale trasformazione sarà ammissibile previa stipula di una convenzione edilizia
registrata e trascritta ai sensi dell’art. 16 della legge 8 luglio 1987 n. 24 che preveda:
- per la volumetria residenziale, una dotazione di standard pari a 36 metri quadrati per
abitante teorico da insediare, quale soddisfacimento della carenza pregressa, che
sarà facoltà dell’amministrazione comunale, monetizzare al fine di acquisire e
realizzare le aree a servizi già programmate nell’ambito del presente piano regolatore.
- per le volumetrie alberghiere i requisiti minimi di cui alla vigente legislazione
alberghiera in materia.
Strutture turistiche extralberghiere
Tali strutture sono ammesse in tutte le zone in cui le norme specifiche lo consentano.
Al fine della dotazione di standard le struttura extralberghiere saranno equiparate a
strutture produttive.
Le strutture ricettive extralberghiere in attività alla data della prima adozione del
P.R.G. (26.01.94) sono vincolate al mantenimento della destinazione tipologica in
essere.
L'Amministrazione Comunale, tramite S.U.A. o Concessione Edilizia Convenzionata,
potrà concedere mutamenti tipologici con provvedimenti adeguatamente motivati.
56.07
Edifici religiosi ed ex religiosi di tipo extralberghiero
Trattasi di edifici ancora di proprietà religiosa o che lo sono stati sino alla data della
primitiva adozione del presente P.R.G. (26.01.94) di tipo ricettivo ed annessi
funzionali oggi non più destinati o solo parzialmente destinati all'originaria funzione.
Su tutti questi edifici già rientranti tra le strutture ricettive extralberghiere di tipo
religioso sono consentiti: o il mantenimento dell'attuale destinazione per la totalità
dell'immobile di tipo 3 del precedente art. 20, o interventi di trasformazione di
destinazione al fine di creare strutture miste con non più del 40% di tipo 1 e la
restante parte di tipo 2, sempre con riferimento al precedente art. 20.
Su detti edifici sono ammessi interventi di trasformazione edilizia quali quelli indicati
all'art. 21 tipo 4-5-6-7-8-10-11, finalizzati alla rivitalizzazione degli organismi edilizi
esistenti.
Tale trasformazione sarà ammissibile previa stipula di una convenzione edilizia
registrata ai sensi dell'art.16 della legge R.L. 8 luglio 1987 n.24 che preveda :
- per la volumetria residenziale, una dotazione di standard pari al doppio della
dotazione di zona, quale soddisfacimento della carenza pregressa che sarà facoltà
dell'Amministrazione monetizzare al fine della realizzazione di aree a servizi già
programmate nell'ambito del presente P.R.G.
- per la restante parte a strutture ricettive extralberghiere, quanto normalmente
previsto.
93
TITOLO SESTO
PRESCRIZIONI FINALI
ART. 57
STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI IN VIGORE
57.01
Gli strumenti urbanistici attuativi già in vigore o in itinere alla data di adozione del
presente P.R.G. sono fatti salvi con le seguenti modalità.
a) Zona Sasso: lo strumento urbanistico attuativo vigente, valutato l'embrionale stato
di attuazione delle previsioni e comunque la validità propositiva, viene fatto salvo per
quanto non in contrasto con quanto previsto dalle precedenti norme e potrà
successivamente, al mutare delle esigenze, essere variato con la procedura prevista
dalle norme vigenti.
La zona agricola circostante il centro storico e definita dal S.U.A. zona agricola, é
assoggettata alle normative del precedente art. 48, ma soggetta alle limitazioni di cui
al punto 48.02.01.
b) Zona Borghetto S.N.: lo strumento urbanistico vigente ed il conseguente P.O.I., le
cui previsioni sono in corso di attuazione, sono fatti salvi per quanto non in contrasto
con la presente normativa.
La zona agricola circostante il centro storico e definita dal S.U.A. zona agricola, é
assoggettata alle normative del precedente art. 48, ma soggetta alle limitazioni di cui
al punto 48.02.01.
c) STRALCIATO
d) STRALCIATO
e) STRALCIATO
ART. 58 NORME TRANSITORIE E FINALI
* ART. 58.05 DI CUI ALLA VARIANTE APPROVATA CON DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA DI IMPERIA N.42076 IN DATA 30.10.01
58.01
Ogni disposizione e norma del regolamento edilizio comunale vigente e degli S.U.A.
riconfermati, che risultino in contrasto con il P.R.G. espressi negli elaborati grafici e
nelle norme di attuazione, è sostituita con quanto previsto dalle tavole e dalle norme
del P.R.G. stesso.
58.02
Quanto non esplicitamente previsto nelle presenti norme viene disciplinato dalle leggi
e dai regolamenti vigenti.
58.03
Nelle aree sottoposte a piani attuativi, fino all'approvazione di tali strumenti sono
ammessi solo interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro e
risanamento di edifici esistenti. E' escluso qualsiasi aumento di volume salvo
precisazioni specifiche di zona.
58.04
Le norme del regolamento edilizio comunale già in vigore ed in contrasto con le
presenti norme di attuazione sono abrogate, in particolare gli artt. 16 e 27.
Nelle more della predisposizione da parte del comune, del primo piano di
organizzazione del sistema di telecomunicazione, come previsto dall’art.72 undecies
della L.R. 18/99, è vietato su tutto il territorio comunale installare nuovi impianti
* 58.05
94
generanti emissioni elettromagnetiche così come individuati dalla suddetta legge o
potenziare e regolarizzare quelli esistenti.
Il presente divieto non opera per realizzazione di elettrodotti e di cabine di
trasformazione dell’energia elettrica per le quali valgono le disposizioni stabilite dalla
sezione seconda dell’art. 72 della medesima legge regionale.
95
Indice delle norme di attuazione del P.R.G. del Comune di Bordighera
TITOLO PRIMO
IL P.R.G. E LA SUA ATTUAZIONE
CAPITOLO I
PRESCRIZIONI GENERALI
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
1
2
3
4
5
Obiettivi generali del Piano
Documenti del Piano (stralciato)
Lettura del Piano - definizioni puntuali
Applicazione del Piano
Attuazione del Piano
pag. 001
pag. 001
pag. 001
pag. 001
pag. 002
CAPITOLO II
DEFINIZIONI GENERALI E STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA DI LIVELLO
SUBORDINATO
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Intervento edilizio diretto (stralciato)
Strumenti Urbanistici Attuativi - S.U.A. (stralciato)
Convenzionamenti (stralciato)
Fabbisogno per l’edilizia economica e popolare (stralciato)
Strumenti per ambiti particolare
Piano per insediamenti produttivi
Piano di smaltimento dei rifiuti inerti
" annullato"
pag. 002
pag. 002
pag. 002
pag. 002
pag. 002
pag. 003
pag. 003
pag. 003
CAPITOLO III
DEFINIZIONI ED INDICI URBANISTICI ED EDILIZI
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Definizioni urbanistiche ed edilizie
Distanze minime dei fabbricati dai confini di proprietà
Distanze minime tra i fabbricati
Distanze delle costruzioni da osservare nei confronti del limite
delle strade interne alle aree di sviluppo urbano (stralciato)
Distanze delle costruzioni da osservare nei confronti
dei corsi d'acqua (stralciato)
Incremento volumetrico
Destinazione d'uso
Interventi
Tipologie edilizie
Edifici soggetti a demolizione senza ricostruzione
Serre
Deroghe
Beni Demaniali
" annullato"
pag. 004
pag. 007
pag. 007
pag. 007
pag. 008
pag. 008
pag. 008
pag. 009
pag. 010
pag. 012
pag. 012
pag. 012
pag. 013
pag. 013
96
TITOLO SECONDO
NORMATIVA PER L'UTILIZZO DELLA CARTA DI SINTESI GEOLOGICA PER LA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Art. 32
Art. 33
Art. 34
Art. 35
Norme geologico - tecniche generali
Zona 1 - Aree con grossi problemi di stabilità del substrato
roccioso e/o della coltre e/o dei riporti antropici
Zona 2 - Litorali (spiagge e scogliere), corsi d’acqua
e cave abbandonate
Zona 3 - Aree al limite della stabilità del substrato roccioso
o/e delle coltri
Zona 4 - Aree soggette al vincolo idrogeologico
Zona 5 - Aree soggette a forte acclività, aree interessate da elevata
fratturazione del substrato, arre in coltri potenti assestate, aree
interessate da substrato pliocenico
Zona 6 - Aree alluvionali marine e fluviali e coltri di medio spessore
in favorevoli condizioni giaciturali
Zona 7 - Aree in coltri di debole spessore o substrato affiorante e/o
subaffiorante e con favorevole assetto giaciturale
pag. 014
pag. 016
pag. 017
pag. 017
pag. 018
pag. 020
pag. 021
pag. 022
TITOLO TERZO
SISTEMA AMBIENTALE
CAPITOLO I
Art. 36
Art. 37
Art. 38
Art. 39
Art. 40
Rapporto con il P.T.C.P. della Regione Liguria
Aree di tutela ambientale
Aree di rilevanza ambientale
Deroghe Ambientali
Livello puntuale del P.T.C.P.
pag. 023
pag. 023
pag. 024
pag. 028
pag. 029
TITOLO QUARTO
SISTEMA URBANISTICO INSEDIATIVO/PRODUTTIVO
CAPITOLO I
Art. 41
Art. 42
Art. 43
Art. 44
Art. 45
Art. 46
Art. 47
Zone Urbanistiche
Aree per attrezzature e servizi pubblici aree " f "
Parametri edilizi delle zone "f"
Servizi privati
Aree di interesse sovracomunale zone " F "
Aree cimiteriali
Fasce di rispetto cimiteriale
pag. 036
pag. 036
pag. 037
pag. 039
pag. 039
pag. 043
pag. 044
97
TITOLO QUINTO
INSEDIAMENTI EDILIZI
Art. 48
Art. 49
Art. 50
Art. 51
Art. 52
Art. 53
Art. 54
Art. 55
Art. 56
ZONA A - Centri storici consolidati
ZONA B1 - Tessuto edificato urbano consolidato
Sottozona B1a
Sottozona B1b
Sottozona B1c
Sottozona B1d
ZONA B2 - Tessuto edificato urbano a ville
Sottozona B2a
Sottozona B2b
ZONA C1 - Tessuto edificato urbano di sviluppo
Sottozona C1a
Sottozona C1b
ZONA C2 - Tessuto di edilizia rada
Sottozone C2a - C2c
ZONA C3 - Tessuto di consolidamento ambientale
ZONA D - Tessuto Artigianale
ZONA T - Tessuto per strutture turistiche
ZONA E - Tessuto agricolo
Sottozone P.A. e S.A.
Strutture ricettive turistiche
pag. 045
pag. 049
pag. 049
pag. 056
pag. 062
pag. 063
pag. 068
pag. 068
pag. 069
pag. 072
pag. 072
pag. 073
pag. 073
pag. 075
pag. 076
pag. 078
pag. 079
pag. 080
pag. 080
pag. 088
TITOLO SESTO
PRESCRIZIONI FINALI
Art. 57
Art. 58
Strumenti Urbanistici Attuativi in vigore
Norme transitorie e finali
pag. 092
pag. 092
98