Circolare INAIL 11 luglio 1985

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Circolare INAIL 11 luglio 1985
Università degli Studi di Siena
CUPreL – Servizio Prevenzione e Protezione
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Organo: INAIL
Documento: Circolare n. 40 dell'11 luglio 1985
Oggetto: Indennità spettanti al personale. Modifica dell'articolo 122 del Regolamento
organico.
Con deliberazione in data 12 settembre 1983, il Consiglio di amministrazione ha modificato il
quinto comma dell'articolo 122 del Regolamento organico, concernente l'attribuzione
dell'indennità di rischio al personale e il nuovo testo dell'articolo, avuto anche riguardo alle
specificazioni introdotte con deliberazione del 1° aprile 1985, in conformità alle indicazioni delle
Autorità ministeriali, e riportato nell'allegato 1 alla presente circolare.
In relazione a quanto precede, l'indennità di rischio nella misura di L. 900 giornaliere (D.P.R.
numero 310/1981, art. 19) compete, oltre che al personale operante nei laboratori scientifici
(v. circolare n. 17/1979), anche ai dipendenti che siano addetti stabilmente alla attività di
stampa in offset.
Inoltre, al personale che svolge stabilmente prestazioni di lavoro che comportano esposizione
diretta e continua a radiazioni ionizzanti, spetta, per ogni giornata di servizio effettivamente
resa, un'indennità di rischio nella misura, rispettivamente, di L. 2.000 e L. 1.400 giornaliere,
secondo che le radiazioni siano di intensità superiore oppure inferiore a 1,5 rem (D.P.R. n.
310/1981, art. 19).
La predetta indennità non compete ai tecnici di radiologia, i quali percepiscono il particolare
emolumento previsto dalla legge 28 marzo 19688, n. 416 (v. circolare numero 17/1979).
La indennità in parola:
- compete al personale dalla data in cui si sono verificati o si verificheranno tutti i presupposti
richiesti di D.P.R. 5 maggio 1975, n. 146 e, comunque, con decorrenza non anteriore al 12
settembre 1983 (data della deliberazione consiliare);
- spetta per ogni giornata di servizio effettivamente resa e non è corrisposta durante i giorni di
assenza per qualsiasi causa, esclusi i periodi di assenza per infermità, infortunio sul lavoro o
malattia professionale dipendenti da causa di servizio inerente al rischio cui l'indennità si
riferisce;
- non è cumulabile con le indennità meccanografica e di maneggio valori di cassa;
- è soggetta alle ritenute erariali e alle contribuzioni previdenziali ed assistenziali previste dalle
vigenti norme di legge e non è utile ai fini del trattamento di quiescenza e del trattamento
interno di previdenza.
Per il personale che versa in una delle situazioni che comportano l'attribuzione della predetta
indennità, le unità interessate dovranno segnalare i nominativi alla Direzione generale Servizio del personale, indicando le specifiche mansioni svolte da ognuno e la decorrenza.
Sulla base di tali indicazioni questa Direzione generale adotterà i conseguenti provvedimenti,
autorizzazioni ciascuna unità a procedere alle segnalazioni nei confronti degli aventi titolo sul
prospetto B) del modulo delle competenze accessorie.
Si richiama all'attenzione che, come per le restanti indennità corrisposte al personale, qualora
vengano meno le condizioni alle quali subordinata la concessione dell'indennità in questione,
unità interessate dovranno darne immediata comunicazione la questa Direzione generale Servizio del personale e sospendere le segnalazioni mensili di cui sopra.
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L'indennità di cui trattasi dovrà essere contabilizzata al sottoconto 01 "stipendi ed altri assegni
fissi" dei capitoli 305 e 306, rispettivamente per il personale addetto ai servizi amministrativi e
medico-legali, con operazione contestuale (impegno-pagamento) e codice di gestione 8.0.0..
La presente circolare deve essere portata a conoscenza del personale secondo le modalità di
cui all'articolo 154 del Regolamento organico.
Allegato n. 1 alla circ.n. 40/1985
Art. 122
(altri emolumenti)
Al personale assegnato ai servizi di elaborazione elettronica dei dati e agli impianti ad essi
collegati, anche se periferici, inserito stabilmente nel ciclo produttivo connesso agli impianti
medesimi in relazione all'assetto organizzativo tenuto necessario, nonché ai funzionari preposti
ai servizi stessi, agli analisti e ai programmatori posti è dovuta una indennità giornaliera nella
misura prevista D.P.R. 5 maggio 1975, n. 146, e successive modificazioni e integrazione. Detta
indennità non compete per i periodi di assenza dal servizio per qualunque causa.
Agli impiegati che, in base ad un provvedimento formale, sono addetti in via diretta e
continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa, da cui possano derivare
rilevanti danni patrimoniali, compete un'indennità giornaliera nelle misure stabilite dal D.P.R. 5
maggio 1975, n. 146, e successive modificazioni ed integrazioni.
L'indennità di cui al precedente comma non è corrisposta per i periodi di assenza dal servizio
per qualunque causa e non compete agli impiegati delegati alla sola riscossione e pagamento
degli stipendi.
Ai tecnici di radiologia medica spetta l'indennità di"rischio da radiazioni" prevista dalla legge 28
marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni. Detta indennità corrisposta per
i periodi di servizio per i quali compete; anche se in misura ridotta, il trattamento è economico
di attività.
Al personale che svolge stabilmente prestazioni di lavoro, che comportano esposizione diretta e
continua ai prodotti tossici ed alle sostanze nocive contemplati nel DPR 5 maggio 1975, n, 146,
nonché al personale sanitario e para sanitario applicato in modo diretto e continuo nell'attività
di analisi cliniche e di laboratorio con esposizione agli stessi prodotti tossici e sostanze nocive
spetta, per ogni giornata di servizio effettivamente resa, un'indennità di rischio nella misura
stabilita dal citato D.P.R. e successive modificazioni ed integrazioni, per il personale addetto
alle attività lavorative indicate, rispettivamente, nel gruppo IV e nel gruppo V della tabella A)
allegata al Decreto stesso.
Al personale che svolge stabilmente prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e
continua a radiazioni ionizzanti esclusi i tecnici di radiologia medica di cui al precedente quarto
comma spetta, per ogni giornata di servizio effettivamente, resa, un'indennità di rischio nella
misura stabilita per i gruppi, II e III della tabella A) allegata al D.P.R. 5 maggio 1975, n. 146,
per radiazioni di intensità, rispettivamente, superiore oppure inferiore a 1,5 rem.
L'indennità di cui ai precedenti due commi non è corrisposta durante i giorni di assenza per
qualsiasi causa, esclusi i periodi di assenza per infermità, infortunio sul lavoro e malattia
professionale, dipendenti da causa di servizio inerenti al rischio cui l'indennità si riferisce.
Ai centralinisti telefonici ciechi occupati in forza delle leggi, sul collocamento obbligatorio è
corrisposta l'indennità di mansione di cui alla legge 3 giugno 1971, numero 397 e successive
modificazioni ed integrazioni.
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Al personale che, per ragioni di, servizio, è esposto a contagio da malattia tubercolare è
corrisposta l'indennità di profilassi antitubercolare nella misura, a secondo di criteri stabiliti
dalla legge 9 aprile 1953 n. 310, e successive modificazioni ed integrazioni.
Al personale in servizio presso gli Uffici della provincia di Bolzano o presso gli Uffici sedenti in
Trento ed aventi competenza regionale, è concessa un'indennità di bilinguismo, nelle misure e
secondo i criteri e le modalità fissati dalla legge 23 ottobre 1961, n. 1165 e successive
modificazioni ed integrazioni, facendo riferimento, ai fin dell'equiparazione prevista dal relativo
regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 18 agosto 1964, n. 807, all'annessa tabella B
(allegato n. 3).
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