Regolamento Pesca - Lavoro
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Regolamento Pesca - Lavoro
REGOLAMENTO PER LO STAZIONAMENTO DELLE UNITA' DA PESCA E LAVORO DEL PORTO TURISTICO DI ALASSIO NORME GENERALI Articolo 1 L'osservanza del presente Regolamento interno redatto dalla Marina di Alassio s.p.a. (che di seguito sarà denominata soltanto "Società"), è obbligatorio per tutti gli utenti che usufruiscono di posti di ormeggio sul molo di sottoflutto (molo “I”) nella parte destinata alle unità da pesca e da lavoro, e più precisamente gli ultimi 85 mt. della banchina Nord ed i primi 20 mt. della banchina Est sono utilizzati dalle barche da pesca e lavoro così suddivisi: - i primi 65 mt. a partire dall’angolo di Nord Est ed i primi 20 mt. sul molo Est, sono utilizzati dalle barche da pesca; - gli ultimi 20 mt. della banchina Nord sono utilizzati dalle unità da lavoro. Per quanto non espressamente stabilito dal presente regolamento si rimanda al “Regolamento per l’uso dei posti barca del porto turistico di Alassio” ed al “Regolamento delle aree a terra del porto turistico di Alassio “ che vengono allegati al presente per farne parte integrante e sostanziale. Articolo 2 La "Società" si riserva a suo insindacabile giudizio il diritto di aggiornare, integrare, modificare il presente Regolamento previa approvazione dell'Autorità Marittima - al fine di meglio garantire la sicurezza, la funzionalità e l'efficienza dell'approdo, sentita ove del caso l'Amministrazione Comunale. E' peraltro facoltà della Società emanare apposite disposizioni per la migliore gestione portuale. Articolo 3 La "Società" provvede a dare pubblicità alle prescrizioni di comportamento da essa stabilite, mediante affissione del presente Regolamento nei locali della Direzione, di cui al successivo art. 4, e mediante ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna. Gli utenti ed i frequentatori dell'approdo sono tenuti all'osservanza delle norme di comportamento stabilite in detto Regolamento, il quale - per il solo fatto che essi accedano ed usino l’approdo - è da ritenere da essi accettato. Ciascun utente ha facoltà di richiedere alla Direzione copia del presente Regolamento. Nello spirito del presente Regolamento interno e per il continuo miglioramento dei servizi predisposti nell'approdo turistico, la Direzione curerà altresì l'esposizione di comunicazioni, informazioni, raccomandazioni che si rendessero necessarie a meglio precisare le norme di comportamento degli utenti dell'approdo medesimo. Articolo 4 La "Società" provvede alla gestione dell'approdo, affidandone la direzione ad un Direttore, al quale vengono attribuiti tutti i poteri necessari all'espletamento dei servizi e delle prestazioni. Tutti gli spazi sia a mare che a terra in uso al ceto peschereccio, oggetto di apposito atto concessorio, dovranno rimanere in capo all’ente appositamente costituito tra tutte le imprese di pesca operanti nel Porto di Alassio, d’ora in poi denominato “Consorzio”. Articolo 5 Gli armatori ed i componenti gli equipaggi del naviglio da lavoro o da pesca che utilizzano il porto, oltre a rispettare le norme del presente regolamento, che si intendono conosciute per il solo fatto di utilizzare l'approdo, sono tenuti ad osservare anche le norme del Codice Civile, della Navigazione, per quanto applicabili, e quanto stabilito dalle Ordinanze emanate dall’Autorità Marittima. Ferme restando le competenze degli Organi dell'Amministrazione dello Stato, l'applicazione e l'osservanza del presente Regolamento ed anche di tutte le altre norme di legge e di disposizioni amministrative, vengono assicurate e controllate, nell'ambito dell'approdo, dal Direttore nominato dalla "Società", coadiuvato dal personale dipendente, il quale è munito di particolare segno distintivo, o tenuta, stabiliti dalla medesima. Al fine di assicurare l'osservanza del presente Regolamento, detto personale potrà dare opportune disposizioni a chiunque si trovi nell'ambito dell'approdo, che alle stesse si dovrà attenere. La Direzione provvederà altresì al controllo ed al coordinamento dei servizi effettuati da terzi per suo conto, nonché all’espletamento di quelli che la "Società" determina di gestire direttamente. Articolo 6 Le infrazioni rilevate e contestate dal personale di cui al precedente art. 5, saranno immediatamente comunicate alla Direzione che, in caso d'infrazione a norme di legge ed amministrative, ne darà opportuna segnalazione all'Autorità Marittima o ai competenti organi di Polizia. Senza pregiudizio dei provvedimenti che dalla competente autorità potranno essere adottati in ordine all'infrazione rilevata, la "Società" potrà adottare provvedimenti particolari a carico degli utenti, ivi compreso l'allontanamento dell'imbarcazione nel rispetto delle esigenze di sicurezza Articolo 7 Si intendono autorizzate tutte le attività svolte dai pescatori professionisti, comprese le attività connesse quali pescaturismo, ittiturismo ed educazione ambientale volta sia agli adulti che alle scolaresche. L’attività di vendita diretta di prodotti ittici dovrà avvenire nel rispetto della normativa igienico-sanitaria in vigore. Il controllo sanitario non è obbligatorio in caso di sbarchi di piccole quantità, di cessione diretta del prodotto pescato dal pescatore professionista al consumatore o al venditore al dettaglio a condizione che si tratti di quantità non superiore ai 100Kg. Tutti i pescherecci non iscritti nei RR.NN.MM.GG. dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Alassio che intendono effettuare lo sbarco di prodotti della pesca in banchina debbono richiedere preventivamente nulla osta per effettuare le suddette operazioni a ll’Ufficio Circondariale Marittimo di Alassio. E’ fatto obbligo ai comandanti delle unità da pesca ed alle relative società armatrici di ottemperare agli obblighi di cui ai Reg. (CE) n. 2065 del 22.10.2001 e Reg. (CE) n. 2406 del 26.11.1996 e successive modifiche nonché disposizioni di legge e regolamenti nazionali vigenti in materia di tracciabilità dei prodotti ittici. È vietato tirare a secco e depositare imbarcazioni e natanti in tutto l'ambito portuale di Alassio, nonché depositare attrezzature di qualsiasi genere senza autorizzazione della Direzione del Porto. ORMEGGI, TRAFFICO MARITTIMO E NORME DI COMPORTAMENTO Articolo 8 8.1 L'attuale porto di Alassio consente l'ormeggio di n° 26 imbarcazioni da pesca e/o lavoro divise in categorie, come da prospetto che segue: categoria A = lunghezza f.t. da mt. 5,00 a mt. 8,00 , n° 18 posti barca dal n° 1 al n° 18; categoria B = lunghezza f.t. da mt. 8,01 a mt. 12,00 n° 7 posti barca dal n° 18 al n° 25; categoria C = lunghezza f.t. da mt.12,01 a mt. 17,00, n° 1 posto barca al n° 26; Ai fini della assegnazione della categoria di appartenenza, la "lunghezza fuori tutto" è quella risultante dalla Licenza di Navigazione e, per i "natanti da diporto", quella risultante da documenti ufficiali (rilasciati dalle Capitanerie di Porto, M.C.T.C., R.I.N.A.) e dal certificato di omologazione. 8.2 – La “Società” potrà, in qualsiasi momento, effettuare, tramite proprio personale, accertamenti sui documenti di bordo delle “unità da diporto” assegnatarie, allo scopo di verificare la concordanza dei dati (estremi immatricolazione, proprietario, lunghezza, larghezza, stazza, ecc.) in essi riportati con quelli indicati nella documentazione prodotta al momento della assegnazione. Gli armatori sono tenuti alla tempestiva esibizione di tali documenti. Qualora i dati riportati sui documenti dovessero risultare discordanti da quelli indicati nella documentazione prodotta al momento della assegnazione, la stessa sarà revocata con effetto immediato e l’unità che occupa il posto dovrà subito essere rimossa. 8.3 – La “Società” si riserva la facoltà di verificare, anche in contraddittorio con l’assegnatario, i dati comunicati dallo stesso e risultanti dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o dalla Licenza di navigazione. Qualora permanga la contestazione, l’assegnatario dovrà presentare a “Marina di Alassio s.p.a.” apposita certificazione, ottenuta a sua cura e spese, da ente tecnico ufficialmente abilitato e riconosciuto. Articolo 9 I posti di ormeggio sono contrassegnati con numero indicante il pontile o banchina e con numerazione araba progressiva a partire da 1 fino a 26. I contrassegni sono riportati sulle fronti di approdo e sul ciglio banchina, in modo ben visibile. Ciascun utente non può fruire che del posto a lui riservato, con divieto di ormeggio altrove. In tal caso la Direzione procederà a spese dell'interessato al disormeggio ed all'ormeggio al posto assegnato. L’assegnatario di posto barca non può in alcun caso cedere o sublocare ad altri l’occupazione del posto assegnato. Parimenti è vietato lo scambio dei posti barca tra assegnatari. La mancata osservanza di tali disposizioni comporta la decadenza immediata dalla titolarità del posto barca, restando impregiudicato ogni diritto di risarcimento del danno derivante dal cattivo uso del posto assegnato. Ogni assegnatario che, per qualsiasi motivo (rimessaggio, alaggio per lavori ecc.), intende lasciare libero il proprio posto barca dovrà comunicare la durata della assenza alla Direzione del Porto, affinché “Marina di Alassio s.p.a.” possa disporre del posto reso libero da assegnare temporaneamente in transito ad unità da pesca e/o lavoro. L’assegnatario dovrà indicare la prevista durata dell’assenza e dovrà, altresì, comunicare con almeno 3 (tre) giorni di anticipo la data del rientro. Il posto barca assegnato potrà essere cambiato con altro dalla Direzione del Porto, di norma al momento della redazione annuale del piano dei posti barca (entro il 15 febbraio di ogni anno) ed, in caso di urgenza o per motivi di sicurezza, anche in qualsiasi altro momento. Articolo 10 10.1 - Gli assegnatari di posto barca devono comunicare alla Direzione del Porto il proprio recapito telefonico di pronta reperibilità in caso di urgenza, ovvero, se residenti fuori Alassio, nominare un incaricato in sede, con relativo recapito telefonico di pronta reperibilità, da comunicare e tempestivamente aggiornare di ogni variazione. 10.2 - Ogni unità occupante un posto barca dovrà essere sempre ormeggiata con cime di ormeggio non galleggianti di idonee dimensioni e robustezza sia di prora che di poppa ed avere in opera almeno 6 (sei) parabordi di adeguate dimensioni (3 per lato). In carenza ed in caso di mancato tempestivo intervento da parte dell’assegnatario, “Marina di Alassio s.p.a.” è autorizzata a provvedere, con addebito delle spese all’assegnatario. 10.3 - Durante le manovre di ormeggio/disormeggio è vietato far uso dell’ancora, se non in caso di improvvisa e reale necessità. 10.4 - Salvo che non sia espressamente disposto dall’Autorità Marittima per motivi di sicurezza, tutte le unità dovranno essere ormeggiate “in andana” e negli spazi assegnati. Per le sole unità munite di motori fuoribordo aventi particolari caratteristiche potrà essere autorizzato l’ormeggio con la prora rivolta verso la banchina. Ogni utente è responsabile della sicurezza della propria imbarcazione nei riguardi del modo in cui essa è stata ormeggiata. Articolo 11 Al fine di privilegiare le attività di pesca o di lavoro già esistenti e favorire la concessione di posti barca secondo criteri di trasparenza, equità e di compatibilità tra l’attività professionale della pesca ed il contesto turistico-ambientale, è fatto obbligo agli armatori o proprietari di imbarcazioni da pesca professionale, o comunque agli “imprenditori ittici” così come definiti dal D.Lgs. 154/2004 che alla data dell’entrata in vigore del presente regolamento operano all’interno dell’area portuale di Alassio, di riunirsi in forma consortile ai sensi dell’art. 4 del presente Regolamento. Potranno aderire al “Consorzio” tutti i soggetti che si trovino nelle seguenti condizioni: 1) essere pescatori di professione o acquacoltori, singoli o associati in Consorzi, Cooperative o Società, così come definiti dal D.Lgs. 154/04. Il requisito di acquacoltore è soddisfatto nel seguente modo: - Iscrizione alla CCIAA di Savona per l’esercizio dell’attività di acquacoltura Il requisito di pescatore professionale è soddisfatto nel seguente modo: - Possesso della licenza marittima di cui all’art. 4 della L. 17.02.1982 n. 41. - Iscrizione nelle matricole della gente di mare di I^ , II^ e III^ categoria e nei registri dei pescatori marittimi tenuti dalle Capitanerie di Porto. 2) essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell’Unione Europea o di uno stato con condizioni di reciprocità; 3) possedere il requisito dell’idoneità morale Il requisito dell’idoneità morale è soddisfatto come segue: - non aver riportato condanna irrevocabile per delitti contro la Pubblica Amministrazione, contro l’Amministrazione della Giustizia, contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria, la pesca e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli art. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del Codice Penale, per il delitto di emissione di assegni senza provvista di cui all’art. 2 della L. 15.12.90, n. 386, per reati puniti a norma degli art. 3 e 4 della L. 20.02.58, n. 75, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni; - non trovarsi sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla vigente normativa; - non essere stato interdetto o inabilitato, - In tutti i casi sopra elencati, il requisito si intende soddisfatto quando sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo a efficacia riabilitativa. Nel caso di imprese individuali, il requisito deve essere posseduto dal titolare. Nel caso di imprese societarie o di organismi , il requisito deve essere posseduto: a) da tutti i soci, in caso di società di persone; b) dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni; c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società o di organismo. Il requisito dell’idoneità morale deve essere posseduto anche dall’institore o direttore eventualmente preposto all’esercizio dell’impresa o di un ramo di essa o di una sede, ove previsto, e inoltre da tutte le persone che dirigono l’attività in maniera permanente ed effettiva. 4) essere proprietario o comunque avere la disponibilità giuridica dell’unità navale adibita all’attività della pesca. Soddisfatte le esigenze di tutti gli imprenditori ittici già operanti nel Porto di Alassio, eventuali richieste di concessione di spazi a mare e/o a terra verranno valutate dal “Consorzio” di concerto con la “Società”, previo parere favorevole dell’Autorità Marittima. Si procederà all’esame delle domande pervenute e giacenti con il seguente criterio: - dal 1° gennaio di ogni anno si esamineranno tutte le domande pervenute entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Le graduatorie che saranno formulate avranno validità fino al 31 dicembre dell’anno nelle quali sono state approvate. Le graduatorie saranno suddivise in quattro sezioni con i seguenti criteri: a) Pescatori di professione o acquacoltori residenti nel Comune di Alassio; b) Pescatori di professione o acquacoltori residenti nei Comuni confinanti o di prima corona: Albenga, Villanova d’Albenga, Andora, Laigueglia; c) Pescatori di professione o acquacoltori residenti nei comuni di seconda corona: Garlenda, Ortovero, Villa Faraldi (IM), Stelanello, Cisano sul Neva, Arnasco, Casanova Lerrone, Cervo (IM), Ceriale, San Bartolomeo al Mare (IM); d) Pescatori di professione o acquacoltori di altri; All’interno di ciascuna delle suddette sezioni, le priorità saranno costituite da: - anzianità di residenza: 0,5 per ogni anno per un massimo 10 anni; - anzianità di esercizio della professione di pescatore o acquacoltore: 0,5 per ogni anno per un massimo di 10 anni; - ordine cronologico di presentazione della domanda, a tal fine farà fede esclusivamente la registrazione al protocollo del Comune. Le assegnazioni saranno effettuate in via prioritaria ai richiedenti collocati nella sezione A), poi seguiranno quelli in sezione B), C), e D) fino ad esaurimento dei posti o dei richiedenti, secondo l’ordine occupato da ciascuno nelle rispettive sezioni. In caso di parità di punteggio in graduatoria, sarà riconosciuta la priorità a chi risulta assegnatario di un unico posteggio ed in caso di ulteriore parità, l’anzianità di servizio. La concessione di spazi a mare e/o a terra è personale; ne è vietata la cessione sia a titolo gratuito che oneroso, anche se temporanea, a terzi. Il caso di mancato rispetto del Regolamento comporta la revoca dell’autorizzazione. Le autorizzazioni di cui sopra, potranno essere trasferite, su richiesta del titolare, a persona fisica o giuridica dallo stesso designata, purchè in possesso dei requisiti prescritti per il rilascio della concessione e contemporaneo trasferimento in gestione o in proprietà dell’azienda per l’esercizio della pesca professionale o di acquacoltura, quando il titolare si trova in una delle seguenti condizioni: a) sia titolare della concessione da almeno cinque anni; b) abbia cessato l’attività per pensionamento lavorativo; c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo dei titoli professionali d) il subentrante sia un componente del proprio nucleo familiare In tal caso sia il cedente che il subentrante ne dovranno dare comunicazione al Consorzio, alla Società e all’Autorità Marittima producendo la documentazione attestante le suddette condizioni, anche con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. In caso di morte o di inabilità permanente del titolare, le concessioni possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo famigliare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni e dietro autorizzazione del Consorzio, in accordo con la Società e l’Autorità Marittima, ad altri designati dagli eredi appartenenti al nucleo famigliare del titolare, purché in possesso dei requisiti previsti. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l’autorizzazione non può essere attribuita altra concessione e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima. L’autorizzazione potrà essere revocata con provvedimento motivato nei seguenti casi: a) Per mancato utilizzo dello spazio per un periodo superiore a sei mesi, ad eccezione dei casi preventivamente segnalati ed autorizzati. b) Per omesso versamento della tariffa di concessione prima della scadenza annua; c) Per la perdita del possesso del natante senza provvedere alla sua sostituzione; d) Per la perdita del requisito professionale di pescatore di professione o di acquacoltore; e) Per inosservanza delle prescrizioni fissate nella concessione, per utilizzo improprio dello spazio; f) Per gravi e ripetute violazioni delle vigenti normative in materia igienico-sanitaria, deposito e trattamento dei rifiuti ed esercizio abusivo della pesca professionale, tale da ledere all’immagine del Comune di Alassio per comportamenti non rispondenti a quanto stabilito dal Codice di Navigazione Quando si verifica uno dei casi suindicati, il Responsabile del procedimento ne dà comunicazione al concessionario, fissando un termine entro il quale l’interessato può presentare le proprie deduzioni. Articolo 12 Le imbarcazioni degli "utenti in transito", cioè di coloro che, non fruendo di contratto continuato di ormeggio, intendono utilizzare l'approdo riservato all'uso pubblico, devono chiedere via radio istruzioni e sostare dove verrà indicato dalla Direzione fino a quando non abbiano ricevuto l'assegnazione del posto, se disponibile, e le altre necessarie istruzioni e disposizioni. La durata della permanenza deve essere indicata nella Richiesta di ormeggio in transito da compilare e sottoscrivere all'atto dell'arrivo. Tale durata non può essere superiore a 48 ore, salvo comprovate esigenze o situazioni di forza maggiore; non ricorrendo queste, soltanto in caso di comprovata ulteriore disponibilità degli ormeggi riservati all'uso pubblico, le stesse imbarcazioni potranno prolungare la sosta fino a quando sussisterà detta disponibilità, impegnandosi però all'immediato rilascio del posto di ormeggio nel momento in cui si dovesse presentare la mancanza di disponibilità per nuovi arrivi. Articolo 13 13.1 - E’ d’obbligo per gli utenti del porto turistico di Alassio il rispetto delle seguenti norme di comportamento: a) – VELOCITA’ : la velocità delle unità nell’ambito dell’approdo, in entrata ed uscita dallo stesso, non dovrà superare quella stabilita con Ordinanza dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Alassio; b) – ABBANDONO : le unità lasciate in abbandono saranno rimosse d’ufficio con tutte le spese relative a carico dell’utente, secondo la procedura di cui ai successivi punti 13.3 e 13.4.; c) – PRIMA DELLE ORE 10.00 – DALLE ORE 13.00 ALLE ORE 15.00 – DOPO LE ORE 20.00 è vietato tenere l’unità con i motori accesi se non per necessità immediate di ormeggio e disormeggio; 13.2 - Tutte le unità ormeggiate nel porto turistico di Alassio devono essere in possesso dei requisiti di stabilità, di galleggiabilità e di protezione contro gli incendi, dimostrati da certificati di sicurezza in corso di validità quando previsti dalla normativa vigente in materia,e devono inoltre essere regolarmente assicurate ai sensi di legge con contrassegno debitamente esposto. 13.3 - La Direzione del Porto segnalerà ogni unità che a proprio giudizio non risponda ai requisiti suddetti all’Autorità Marittima per l’adozione di eventuali provvedimenti di competenza. 13.4 - Nel caso in cui risultasse necessaria la rimozione e l’alaggio dell’unità dal posto barca, la Direzione del Porto intimerà all’assegnatario di rimuovere l’unità stessa entro un termine ragionevole, in relazione alle circostanze contingenti. Qualora l’assegnatario non provveda nel termine stabilito, vi provvederà “Marina di Alassio s.p.a.” con totale addebito delle spese a carico dell’assegnatario. “Marina di Alassio s.p.a.” rimane comunque manlevata da ogni responsabilità per danni che si potessero verificare durante le operazioni suddette. 13.5 - Tutte le unità ormeggiate nel porto turistico di Alassio devono avere a bordo le dotazioni antincendio prescritte, efficienti e pronte all’uso. 13.6 - Su tutte le unità munite di motori a benzina dovrà essere aperto il vano motore ed aerate le sentine per il tempo necessario ad eliminare eventuali accumuli di gas infiammabili in spazi chiusi, prima di ogni avviamento del motore. 13.7 - Tutte le unità all’ormeggio dovranno essere adeguatamente protette contro le corrosioni causate da correnti galvaniche, in modo da non recare danni ad altre unità stazionanti ai posti barca vicini. 13.8 - Al fine di evitare inutili ed onerosi sprechi d’acqua, è fatto obbligo a tutti gli utenti di impiegare manichette efficienti munite di chiusure terminali automatiche. Al termine dell’uso le manichette non dovranno essere lasciate in banchina ma sempre regolarmente raccolte e depositate a bordo dell’unità. La Direzione potrà disporre il movimento e gli spostamenti di ormeggio che si appalesino necessari in caso di emergenza o per particolari esigenze connesse con l'operatività e l'utilizzazione dell'approdo. Articolo 14 Per le unità da pesca e /o lavoro viene stabilita dalla “Società”, a far data dal 1° gennaio 2011, la tariffa forfettaria annuale di €uro 100,00 oltre I.v.a. di legge se dovuta, che comprende i Servizi di base : - una catena per ogni unità per l’ormeggio di prora, normalmente sul lato di dritta, periodicamente ispezionata e sostituita ove necessario. - fornitura di energia elettrica e di acqua potabile, - predisposizione ormeggi (corpi morti, bitte, ecc.), - illuminazione banchina, - predisposizione per la raccolta dei rifiuti, - servizio antincendio, - assistenza all’ormeggio con idonei mezzi e personale nell’arco delle 24 ore, - sorveglianza, - pulizia specchi acquei portuali. Non è compresa nella tariffa, ma disponibile a richiesta, la fornitura di una seconda catena di ormeggio di prora posizionata sul lato sinistro. Il costo di tale fornitura, a far data dal 1° gennaio 2011, è fissata in €uro 50,00 oltre I.v.a. di legge se dovuta, che verrà fatturata ad ogni sostituzione; Le tariffe per i servizi suddetti sono stabilite annualmente dalla “Società”, sentite le parti. La "Società" si riserva la facoltà di concedere i posti barca gratuitamente o a tariffa agevolata in occasione di manifestazioni nautiche sportive o per esigenze di carattere locale. In caso di mancato pagamento da parte degli utenti dei corrispettivi per i servizi sopra indicati, la "Società", e per suo conto la Direzione dell'approdo, avrà il diritto di sospendere la somministrazione sino all'adempimento da parte dell'utente; se trattasi di utente di posto assegnato, il medesimo dovrà essere preventivamente avvertito a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Articolo 15 E' vietato lo svuotamento di acque di sentina, il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi, di detriti o altro, nell'ambito dell'approdo, sia in acqua che sulle banchine, moli e pontili. Per i rifiuti solidi debbono essere esclusivamente usati gli appositi contenitori dei quali l'approdo è corredato, mentre per i rifiuti liquidi, così come per le esigenze personali, deve farsi uso delle apposite installazioni o, secondo il caso, dei locali igienici esistenti a terra, salvo che l'imbarcazione sia dotata di specifiche attrezzature atte a raccogliere i liquidi di bordo. I rifiuti speciali ed in particolare quelli tossici e nocivi, di cui all'art. 2 del D.P.R. 10 set. 1982 n° 915, devono essere conferiti ai centri di raccolta e smaltimento autorizzati e presenti in porto. Articolo 16 E' vietato ingombrare, con attrezzature di bordo (cappe, passerelle, salvagenti, ecc.) o comunque con oggetti o materiali di qualsiasi specie, le banchine, i moli ed i pontili e tutte le aree non destinate espressamente a depositi o ripostigli. Articolo 17 I possessori di imbarcazioni ormeggiate ai posti devono mantenere le stesse in ordine e pulite. Ogni natante ormeggiato nell'approdo dovrà essere tenuto in buono stato di conservazione, galleggiamento e sicurezza. Qualora gli agenti alla vigilanza dell'approdo constatino che un natante è allo stato di abbandono o che corre il rischio di affondare o di causare danni ai natanti ed alle attrezzature circostanti, avviseranno immediatamente il proprietario o possessore affinché venga eliminato l'inconveniente. Se non dovesse provvedersi entro i termini stabiliti, il natante sarà tirato a secco a spese e rischio del proprietario o possessore, senza pregiudizio alcuno per qualsiasi azione nei suoi confronti. Articolo 18 Agli armatori dei motopesca è riservata l'attuale "Darsena Pescatori Professionisti" nella banchina lungo il molo “I” (sottoflutto). Lo scarico del pescato ed il trasporto dello stesso dovranno rispettare le normative in materia di igiene e sicurezza degli alimenti. Le attrezzature utilizzate per le operazioni di scarico, di sbarco e di trasbordo devono essere costruite con materiale facile da pulire e devono essere mantenute in buono stato di conservazione. Durante le operazioni attinenti l'attività peschereccia che avvengono in ore notturne dovranno essere evitati schiamazzi o rumori molesti. L'assegnazione dei posti di ormeggio per i motopesca è curata dalla Direzione del porto di concerto con l'Autorità Marittima. La pulizia della banchina sarà curata dagli armatori al termine di ogni operazione di scarico. Gli automezzi impiegati per i rifornimenti dei motopescherecci o per qualsiasi operazione commerciale, muniti di apposita autorizzazione di ingresso rilasciata dalla Direzione del porto, potranno sostare nei pressi dei natanti il tempo strettamente occorrente alle operazioni. Gli automezzi devono essere forniti di tutti gli accorgimenti per non spargere liquidi. Articolo 19 La "Società" non risponde di eventuali furti che dovessero verificarsi nell'ambito dell'approdo, a bordo delle imbarcazioni e nelle unità immobiliari dell'approdo stesso. Analogamente non risponde di furti d'imbarcazioni, o parti di esse, nonché di qualsiasi danno arrecato a persone o cose che si trovino nell'ambito dell'approdo da persone che non siano suoi dipendenti o da cose ed animali non di sua proprietà. UNITA' IMMOBILIARI “CALE” Articolo 20 Gli utenti delle unità immobiliari “cale” dovranno conservare le unità stesse in ottimo stato di manutenzione, provvedendo a tutte le riparazioni necessarie Nel caso l'utente non vi provvedesse, la "Società" provvederà a farle eseguire in proprio con addebito delle relative spese all'assegnatario. Articolo 21 L'utente è responsabile per i danni diretti o indiretti che possano derivare a terzi dallo stato e dall'uso dell'unità immobiliare “cala”. L'utente stesso è tenuto a manlevare la "Società" concessionaria da ogni azione che possa essere svolta al riguardo nei confronti di essa. Articolo 22 L'utente deve usare dell'unità immobiliare “cala” esclusivamente per i fini cui essa è destinata. Non può in ogni caso svolgervi attività non consentita dalla legge o rumorose o che comunque possano arrecare disturbi ai vicini. In particolare deve essere salvaguardato il diritto alla quiete ed al riposo degli utenti, dovendo a tal fine essere altresì limitato nel tempo e tenuto comunque a volume massimamente ridotto, l'uso di apparecchi radio, televisori, giradischi o similari. Le unità immobiliari “cale” in concessione al ceto peschereccio dovranno obbligatoriamente essere utilizzate per il rimessaggio degli attrezzi da pesca e/o per lo svolgimento di attività comunque complementari all’attività della pesca professionale quali pescaturismo e ittiturismo. NORMA FINALE Articolo 23 Qualsiasi controversia che dovesse insorgere nella interpretazione e nella esecuzione del presente Regolamento, per quanto attiene ai rapporti privatistici, sarà devoluta alla competenza del Foro di Savona. Alassio, 17 maggio 2011 Testo approvato nella riunione del Consiglio di Amministrazione della Marina di Alassio s.p.a., del 17 maggio 2011.