Circolare Confartigianato UE 517-2014

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Circolare Confartigianato UE 517-2014
DIREZIONE RELAZIONI SINDACALI
SETTORE AMBIENTE E SICUREZZA
Roma, 4 luglio 2014
Prot. N. 850/FM
Emanazione del Regolamento UE n. 517/2014 sui gas fluorurati ad
effetto serra
È stato recentemente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del
Regolamento n. 571/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra che va ad abrogare,dal 1°
gennaio 2015, il Regolamento CE n. 842/2006. Di seguito le principali novità.
A TUTTE LE ORGANIZZAZIONI CONFEDERATE
LORO SEDI
Il Regolamento UE n. 517/2014, che abroga e sostituisce il Regolamento CE n.
842/2006 sui gas fluorurati ad effetto serra, è stato pubblicato il 16 aprile scorso sulla
GUCE; esso entrerà in vigore il 1° gennaio 2015. Si fornisce copia del provvedimento
in Allegato alla presente.
Si elencano di seguito i principali contenuti del predetto Regolamento,
ricordando che, ad ogni modo, viene salvaguardato - in linea di principio - lo schematipo previgente ai fini della riduzione e prevenzione delle emissioni di f-gas in
atmosfera, ovvero quello che prevede, fra l’altro, il controllo delle perdite e la
certificazione di imprese e persone:
 Art. 1 – In materia di HFC (idrofluorocarburi), sono previsti limiti
quantitativi per l’immissione in commercio, in vista del loro bando
definitivo.
 Art. 2 – Si passa dall’unità di misura dei Kg di gas serra a quella di
“Tonnellate di CO2 equivalenti”: si tratta della quantità di gas serra
espressa come prodotto del peso del gas, in Tonnellate metriche, per il
potenziale di riscaldamento globale.
 Art. 2 – Si estende il campo di applicazione del “vecchio” Reg. n. 842 anche
agli “autocarri frigoriferi”: si tratta dei veicoli a motore di massa superiore
a 3.5 Tonnellate che montano celle frigorifere; tale estensione vale anche per
i “rimorchi frigoriferi”; anche le apparecchiature con funzionamento a
“ciclo Rankine” [trasformazione di calore in lavoro] rientrano nel nuovo
Regolamento;
Confartigianato Imprese
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 Artt. 4 e 5 – In materia di controlli delle perdite, incombenti sugli operatori,
il provvedimento prevede le seguenti disposizioni, deroghe e tempistiche:
A: Tutte le apparecchiature*
tranne
i commutatori di tensione
Quantità
Obbligo
di f-gas nelle
di controllo
apparecchiature
perdite
>=5 Tonn./e
Sì
CO2
< 10 Tonn./e
No, se sigillate
CO2
ermeticamente
ATTENZIONE:
Per le apparecchiature che
contengono meno di 3 Kg (o meno
di 6 kg se ermeticamente sigillate)
l’obbligo di controllo perdite non
decorre prima del 1° gennaio
2017.
* = per gli impianti di protezione
antincendio è necessario rispettare
oltre alla periodicità indicata in
Tabella C anche un “regime di
controlli” conforme ad una delle
seguenti due norme tecniche:
- ISO 14520
- EN 15004
B: Commutatori di tensione
Obbligo di controllo perdite
sempre, tranne laddove si rispetti
almento una delle seguenti
ipotesi:
-
Tasso
di
perdita
certificato inferiore allo
0,1 % annuo (dati
fabbricante)
-
Presenza di dispositivo di
controllo perdite/densità
-
Quantità di F-gas < 6 Kg
C: Periodicità dei controlli delle perdite
>= 5 Tonn./e CO2 ma < 50 Tonn./e Ogni 12 mesi.
CO2
Ogni 24 mesi se è presente un sistema
di rilevamento perdite.
>= 50 Tonn./e CO2 ma < 500 Ogni 6 mesi.
Tonn./e CO2
Ogni 12 mesi se è presente un sistema
di rilevamento perdite.
>500 Tonn./e CO2
Ogni tre mesi.
Ogni 6 mesi se è presente un sistema
di rilevamento perdite.
ATTENZIONE:
Per quantitativi di f-gas da 500
Tonn./e CO2 comprese in su è
necessario verificare l’efficacia del
sistema di rilevamento perdite
almeno ogni 12 mesi.
Per i commutatori elettrici con pari
quantità di f-gas il controllo
dell’efficacia
del
sistema
di
rilevamento perdite va eseguito
almeno ogni 6 anni.
 Art.6, par.2 - Anche le imprese che controllano gli impianti per conto degli
operatori dovranno tenere un registro delle apparecchiature (oltre agli
operatori stessi).
 Art.6, par.3 – Nel ribadire la necessità di tenere registri in materia di
controllo perdite per tutte le apparecchiature contenenti gas fluorurati ad
effetto serra, con quantitativi superiori a 5 Tonnellate equivalenti di CO2., il
legislatore europeo stabilisce che anche i fornitori di detti gas dovranno
tenere dei registri in cui annotare gli estremi dei certificati dei clienti e le
quantità di gas acquistate;
 Art.8, par.1 - Viene esteso l’obbligo di certificazione anche a tutte le imprese
(ed alle persone) che recuperano gas fluorurati da unità di refrigerazione di
autocarri e rimorchi frigorifero;
 Art. 11, par. 4 – Viene stabilito che i gas fluorurati ad effetto serra possono
essere venduti solo ed esclusivamente da imprese e persone in possesso della
relativa certificazione. È invece libera l’attività di mera raccolta, trasporto e
consegna di f-gas.
 Art. 11, par. 5 – Le apparecchiature non ermeticamente sigillate caricate
con gas fluorurati ad effetto serra possono essere vendute agli operatori
(utilizzatori finali) solo a condizione che si dimostri che la carica è stata
effettuata da imprese certificate secondo i vigenti Regolamenti UE.
 Art. 14 e 17 – Le apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d’aria
con gas idrofluorocarburi (HFC) possono essere immesse sul mercato solo
a condizione che i gas stessi rispettino le quote specificate dal Regolamento;
sempre in materia di HFC viene istituito un Registro elettronico della
Commissione europea per l’immissione in commercio di tali
apparecchiature;
 Art. 19 – Vengono stabilite alcune norme in materia di obblighi di
comunicazione dei quantitativi di gas fluorurati e di HFC:
Comunicazione entro
31 marzo 2015 e ogni
successivo
31 marzo 2015 e ogni
successivo
31 marzo 2015 e ogni
successivo
31 marzo 2015 e ogni
successivo
Quantitativo di f-gas/altri gas
anno Import/export/produzione di almeno
100 Tonn/eq CO2
anno Distruzione di almeno
1000 Tonn/eq CO2
anno Utilizzo di almeno
1000 Tonn/eq CO2
anno Immissione sul mercato di prodotti ed
attrezzature per almeno 500 Tonn/eq
CO2
30 giugno 2015 e ogni anno Immissione in commmercio di almeno
successivo
10.000 Tonn/eq CO2 di HFC: è
NECESSARIO CHE I DATI SIANO
CERTIFICATI.
 Art. 23 – Viene istituito un “forum consultivo”, sotto l’egida della
Commissione europea: si tratta di un comitato finalizzato a raccogliere
pareri e fornire consulenza sull’attuazione del Regolamento: è costituito da
rappresentanti delle varie Parti interessate (comprese rappresentanze del
mondo dell’installazione, manutenzione e riparazione di impianti);
 Art. 25 – Sulle sanzioni viene stabilito, unicamente, un criterio generale per
cui esse, da definirsi a cura degli Stati membri, debbono essere improntate
a proporzionalità, efficacia e dissuasività. Le sanzioni andranno notificate
alla Commissione europea entro il 1° gennaio 2017.
 Allegato III - Vengono introdotte restrizioni per l’immissione in commercio
di prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra.
Si commenta favorevolmente il fatto che anche nella nuova versione del
Regolamento europeo viene confermato quanto già previsto nel Regolamento 842/2006:
il fatto che non è necessario, come - invece - impropriamente ed improvvidamente
previsto dal DPR n. 43/2012, caso unico nell’Unione europea, ai fini della
qualificazione delle imprese, far riferimento ad un “Piano della Qualità” conforme
alla norme tecnicA UNI/ISO 10005.
Molto positiva, poi, l’introduzione del divieto (fortemente voluto dalla
Confederazione) di vendita degli f-gas alle imprese/persone non certificate, che
permette di contribuire a contrastare fenomeni di abusivismo imprenditoriale, a
danno delle imprese che operano correttamente e della salvaguardia ambientale.
Inoltre, si coglie l’occasione per informare i soggetti in indirizzo che la
Confederazione ha predisposto alcuni emendamenti di modifica del DPR n. 43/2012,
inerenti, in particolare:
 Articolo 16, comma 1 (“dichiarazione annuale f-gas”): essa mira a
spostare gli adempimenti inerenti alle quantità di gas fluorurati ad
effetto serra immessi sul mercato sui relativamente pochi produttori di
tali
sotanze,
alleggerendo
di
tale
onere
burocratico
l’impresa/l’operatore - proprietario che effettua le operazioni
sull’impianto
e
facendo
ricadere
il
medesimo
sul
produttore/importatore/esportatore/smaltitore: ciò è, in effetti, garanzia
di un migliore e ben più efficace controllo delle quantità di gas presenti
sul territorio nazionale.
 Semplificazione della procedura di iscrizione delle imprese individuali e
dei lavoratori autonomi in base alla quale l’iscrizione nella sezione
“persone” opera d’ufficio anche per quella “imprese”.
 La certificazione dell’impresa viene ottenuta in Italia - unico caso nella
UE - attraverso uno schema molto più complesso e costoso di quella che
sarebbe necessario e sufficiente secondo lo schema comunitario;
l’emendamento proposto intende quindi eliminare dall’Allegato B del
DPR n. 43/2012 il riferimento al “Piano della Qualità” ed in particolare
al collegamento di quest’ultimo con la norma UNI/ISO 10005.
- - - OOO - - Da ultimo si informa che è stato presentato al Ministero dell’Ambiente uno
specifico quesito in merito a quali attività siano escluse dal campo di applicazione
del DPR n. 43/2012, con particolare riferimento a quelle che non prevedano
interventi sulle condutture contenenti gas serra.
Al riguardo, il Ministero ha anticipato, sia pure informalmente, che il mero
collegamento all’impianto elettrico e/o idrico di un chiller monoblocco o di una
pompa di calore, senza che vi sia in alcun modo intervento sulle parti contenenti o
destinate a contenere f-gas, non è mai da considerarsi “installazione” e non
prevede, quindi, in alcun modo l’obbligo di impiegare persone o imprese certificate
ai sensi del DPR n. 43/2012.
Si resta in attesa della formale risposta ministeriale, che verrà tempestivamente
comunicata dallo scrivente Settore al Sistema associativo.
Rimanendo, come al solito, a disposizione per approfondimenti del caso, si
coglie l’occasione per inviare i migliori saluti.
IL DIRETTORE
Riccardo Giovani
All. 1