Circolare Confartigianato UE 517-2014
Transcript
Circolare Confartigianato UE 517-2014
DIREZIONE RELAZIONI SINDACALI SETTORE AMBIENTE E SICUREZZA Roma, 4 luglio 2014 Prot. N. 850/FM Emanazione del Regolamento UE n. 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra È stato recentemente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del Regolamento n. 571/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra che va ad abrogare,dal 1° gennaio 2015, il Regolamento CE n. 842/2006. Di seguito le principali novità. A TUTTE LE ORGANIZZAZIONI CONFEDERATE LORO SEDI Il Regolamento UE n. 517/2014, che abroga e sostituisce il Regolamento CE n. 842/2006 sui gas fluorurati ad effetto serra, è stato pubblicato il 16 aprile scorso sulla GUCE; esso entrerà in vigore il 1° gennaio 2015. Si fornisce copia del provvedimento in Allegato alla presente. Si elencano di seguito i principali contenuti del predetto Regolamento, ricordando che, ad ogni modo, viene salvaguardato - in linea di principio - lo schematipo previgente ai fini della riduzione e prevenzione delle emissioni di f-gas in atmosfera, ovvero quello che prevede, fra l’altro, il controllo delle perdite e la certificazione di imprese e persone: Art. 1 – In materia di HFC (idrofluorocarburi), sono previsti limiti quantitativi per l’immissione in commercio, in vista del loro bando definitivo. Art. 2 – Si passa dall’unità di misura dei Kg di gas serra a quella di “Tonnellate di CO2 equivalenti”: si tratta della quantità di gas serra espressa come prodotto del peso del gas, in Tonnellate metriche, per il potenziale di riscaldamento globale. Art. 2 – Si estende il campo di applicazione del “vecchio” Reg. n. 842 anche agli “autocarri frigoriferi”: si tratta dei veicoli a motore di massa superiore a 3.5 Tonnellate che montano celle frigorifere; tale estensione vale anche per i “rimorchi frigoriferi”; anche le apparecchiature con funzionamento a “ciclo Rankine” [trasformazione di calore in lavoro] rientrano nel nuovo Regolamento; Confartigianato Imprese Via S. Giovanni in Laterano, 152 - 00184 Roma - Tel. 06.70.374.244 – Fax 06.70.45.22.84 www.confartigianato.it – [email protected] Artt. 4 e 5 – In materia di controlli delle perdite, incombenti sugli operatori, il provvedimento prevede le seguenti disposizioni, deroghe e tempistiche: A: Tutte le apparecchiature* tranne i commutatori di tensione Quantità Obbligo di f-gas nelle di controllo apparecchiature perdite >=5 Tonn./e Sì CO2 < 10 Tonn./e No, se sigillate CO2 ermeticamente ATTENZIONE: Per le apparecchiature che contengono meno di 3 Kg (o meno di 6 kg se ermeticamente sigillate) l’obbligo di controllo perdite non decorre prima del 1° gennaio 2017. * = per gli impianti di protezione antincendio è necessario rispettare oltre alla periodicità indicata in Tabella C anche un “regime di controlli” conforme ad una delle seguenti due norme tecniche: - ISO 14520 - EN 15004 B: Commutatori di tensione Obbligo di controllo perdite sempre, tranne laddove si rispetti almento una delle seguenti ipotesi: - Tasso di perdita certificato inferiore allo 0,1 % annuo (dati fabbricante) - Presenza di dispositivo di controllo perdite/densità - Quantità di F-gas < 6 Kg C: Periodicità dei controlli delle perdite >= 5 Tonn./e CO2 ma < 50 Tonn./e Ogni 12 mesi. CO2 Ogni 24 mesi se è presente un sistema di rilevamento perdite. >= 50 Tonn./e CO2 ma < 500 Ogni 6 mesi. Tonn./e CO2 Ogni 12 mesi se è presente un sistema di rilevamento perdite. >500 Tonn./e CO2 Ogni tre mesi. Ogni 6 mesi se è presente un sistema di rilevamento perdite. ATTENZIONE: Per quantitativi di f-gas da 500 Tonn./e CO2 comprese in su è necessario verificare l’efficacia del sistema di rilevamento perdite almeno ogni 12 mesi. Per i commutatori elettrici con pari quantità di f-gas il controllo dell’efficacia del sistema di rilevamento perdite va eseguito almeno ogni 6 anni. Art.6, par.2 - Anche le imprese che controllano gli impianti per conto degli operatori dovranno tenere un registro delle apparecchiature (oltre agli operatori stessi). Art.6, par.3 – Nel ribadire la necessità di tenere registri in materia di controllo perdite per tutte le apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra, con quantitativi superiori a 5 Tonnellate equivalenti di CO2., il legislatore europeo stabilisce che anche i fornitori di detti gas dovranno tenere dei registri in cui annotare gli estremi dei certificati dei clienti e le quantità di gas acquistate; Art.8, par.1 - Viene esteso l’obbligo di certificazione anche a tutte le imprese (ed alle persone) che recuperano gas fluorurati da unità di refrigerazione di autocarri e rimorchi frigorifero; Art. 11, par. 4 – Viene stabilito che i gas fluorurati ad effetto serra possono essere venduti solo ed esclusivamente da imprese e persone in possesso della relativa certificazione. È invece libera l’attività di mera raccolta, trasporto e consegna di f-gas. Art. 11, par. 5 – Le apparecchiature non ermeticamente sigillate caricate con gas fluorurati ad effetto serra possono essere vendute agli operatori (utilizzatori finali) solo a condizione che si dimostri che la carica è stata effettuata da imprese certificate secondo i vigenti Regolamenti UE. Art. 14 e 17 – Le apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d’aria con gas idrofluorocarburi (HFC) possono essere immesse sul mercato solo a condizione che i gas stessi rispettino le quote specificate dal Regolamento; sempre in materia di HFC viene istituito un Registro elettronico della Commissione europea per l’immissione in commercio di tali apparecchiature; Art. 19 – Vengono stabilite alcune norme in materia di obblighi di comunicazione dei quantitativi di gas fluorurati e di HFC: Comunicazione entro 31 marzo 2015 e ogni successivo 31 marzo 2015 e ogni successivo 31 marzo 2015 e ogni successivo 31 marzo 2015 e ogni successivo Quantitativo di f-gas/altri gas anno Import/export/produzione di almeno 100 Tonn/eq CO2 anno Distruzione di almeno 1000 Tonn/eq CO2 anno Utilizzo di almeno 1000 Tonn/eq CO2 anno Immissione sul mercato di prodotti ed attrezzature per almeno 500 Tonn/eq CO2 30 giugno 2015 e ogni anno Immissione in commmercio di almeno successivo 10.000 Tonn/eq CO2 di HFC: è NECESSARIO CHE I DATI SIANO CERTIFICATI. Art. 23 – Viene istituito un “forum consultivo”, sotto l’egida della Commissione europea: si tratta di un comitato finalizzato a raccogliere pareri e fornire consulenza sull’attuazione del Regolamento: è costituito da rappresentanti delle varie Parti interessate (comprese rappresentanze del mondo dell’installazione, manutenzione e riparazione di impianti); Art. 25 – Sulle sanzioni viene stabilito, unicamente, un criterio generale per cui esse, da definirsi a cura degli Stati membri, debbono essere improntate a proporzionalità, efficacia e dissuasività. Le sanzioni andranno notificate alla Commissione europea entro il 1° gennaio 2017. Allegato III - Vengono introdotte restrizioni per l’immissione in commercio di prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra. Si commenta favorevolmente il fatto che anche nella nuova versione del Regolamento europeo viene confermato quanto già previsto nel Regolamento 842/2006: il fatto che non è necessario, come - invece - impropriamente ed improvvidamente previsto dal DPR n. 43/2012, caso unico nell’Unione europea, ai fini della qualificazione delle imprese, far riferimento ad un “Piano della Qualità” conforme alla norme tecnicA UNI/ISO 10005. Molto positiva, poi, l’introduzione del divieto (fortemente voluto dalla Confederazione) di vendita degli f-gas alle imprese/persone non certificate, che permette di contribuire a contrastare fenomeni di abusivismo imprenditoriale, a danno delle imprese che operano correttamente e della salvaguardia ambientale. Inoltre, si coglie l’occasione per informare i soggetti in indirizzo che la Confederazione ha predisposto alcuni emendamenti di modifica del DPR n. 43/2012, inerenti, in particolare: Articolo 16, comma 1 (“dichiarazione annuale f-gas”): essa mira a spostare gli adempimenti inerenti alle quantità di gas fluorurati ad effetto serra immessi sul mercato sui relativamente pochi produttori di tali sotanze, alleggerendo di tale onere burocratico l’impresa/l’operatore - proprietario che effettua le operazioni sull’impianto e facendo ricadere il medesimo sul produttore/importatore/esportatore/smaltitore: ciò è, in effetti, garanzia di un migliore e ben più efficace controllo delle quantità di gas presenti sul territorio nazionale. Semplificazione della procedura di iscrizione delle imprese individuali e dei lavoratori autonomi in base alla quale l’iscrizione nella sezione “persone” opera d’ufficio anche per quella “imprese”. La certificazione dell’impresa viene ottenuta in Italia - unico caso nella UE - attraverso uno schema molto più complesso e costoso di quella che sarebbe necessario e sufficiente secondo lo schema comunitario; l’emendamento proposto intende quindi eliminare dall’Allegato B del DPR n. 43/2012 il riferimento al “Piano della Qualità” ed in particolare al collegamento di quest’ultimo con la norma UNI/ISO 10005. - - - OOO - - Da ultimo si informa che è stato presentato al Ministero dell’Ambiente uno specifico quesito in merito a quali attività siano escluse dal campo di applicazione del DPR n. 43/2012, con particolare riferimento a quelle che non prevedano interventi sulle condutture contenenti gas serra. Al riguardo, il Ministero ha anticipato, sia pure informalmente, che il mero collegamento all’impianto elettrico e/o idrico di un chiller monoblocco o di una pompa di calore, senza che vi sia in alcun modo intervento sulle parti contenenti o destinate a contenere f-gas, non è mai da considerarsi “installazione” e non prevede, quindi, in alcun modo l’obbligo di impiegare persone o imprese certificate ai sensi del DPR n. 43/2012. Si resta in attesa della formale risposta ministeriale, che verrà tempestivamente comunicata dallo scrivente Settore al Sistema associativo. Rimanendo, come al solito, a disposizione per approfondimenti del caso, si coglie l’occasione per inviare i migliori saluti. IL DIRETTORE Riccardo Giovani All. 1