Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n

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Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n
Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. __ del ________
OGGETTO: Atto di transazione Comune di Pace del Mela / Terna SPA.
Atto di indirizzo.
AI Consiglio Comunale - Sede
- Premesso che con sentenza n. 5312 del 27.05.2013, a conclusione del giudizio iscritto
al n. 7318/2011 R.G., il TAR Lazio ha accolto il ricorso proposto dalla Terna Spa, per
l'accertamento del silenzio serbato dal Comune di pace del mela in relazione all'istanza
presentata da Terna in data 07.03.2011 in atti dell'Ente con note 13898/11, 14662/11,
20325/11, inviata a Terna dal Comune di Pace del Mela;
- Che è ancora pendente il termine per proporre appello avverso la summenzionata
sentenza;
- Rilevato che la Terna spa ha espresso la disponibilità ad obbligarsi a porre in essere il
procedimento per ottenere tutte le autorizzazioni necessarie per modificare parzialmente il
tracciato dell'elettrodotto interrato 150kv Sorgente - Pace del Mela - Villafranca, nel
territorio di Pace del Mela, secondo le prescrizioni contenute nel nuovo tracciato che
allegato alla proposta transattiva ne costituisce parte integrante e sostanziale (aII.A);
Ritenuto che, pertanto alla luce di quanto sopra esposto, con il presente atto si manifesta,
per i provvedimenti consequenziali di competenza, l'intenzione dell'Amministrazione di
sottoporre al Civico Consesso la presente proposta formulando la richiesta di un atto di
indirizzo, al fine di orientare l'azione amministrativa dell'organo esecutivo e di porre in
essere tutte le procedure tecnico - burocratiche per il celere raggiungi mento del superiore
obiettivo;
- Che a seguito dell'approvazione del presente atto lo stesso sarà inviato completo di
allegati alla competente Giunta Municipale per l'adozione con successivo impegno delle
parti di transigere le proprie pretese facendosi reciproche concessioni ex artt. 1965 e
segg. c.c.;
- Considerato necessario adottare un atto di indirizzo su un tema così importante, che si
innesta in un percorso giuridico - amministrativo e sociale molto ampio quale quello della
qualità dell'ambiente;
- Rilevato che trattandosi di atto di indirizzo politico non necessita di pareri tecnico ai
sensi dell'art. 49 TUEL;
- Visto il Tuel;
propone che il Consiglio Comunale DELIBERI
1) Di considerare la presente premessa parte integrante e sostanziale del provvedimento;
2) Di esprimere atto di indirizzo in merito alla problematica de quo, autorizzando l'organo
esecutivo alla formale approvazione amministrativa della proposta transattiva allegata alla
presente;
3) Di trasmettere copia del provvedimento alla Giunta Municipale per i provvedimenti di
competenza;
4) Di disporre la pubblicazione dell'atto ai sensi della L.n. 69/09 e ss.mm. ed ii.
II Sindaco
(Prof. Giuseppe Sciotto)
PROTOCOLLO D'INTESA CON ATTO DI TRANSAZIONE
L'anno 2013, il giorno del mese di ____________ in ______________ tra:
il COMUNE DI PACE DEL MELA, in persona del Sindaco pro tempore Prof. Giuseppe
Sciotto, autorizzato a sottoscrivere il presente atto giusta delibera G.M. n . del. e delibera
C.C. n del ____________ da una parte,
e
TERNA SPA, con sede legale in Roma, Viale E. Galbani n, 70, rappresentata da
_______________________________ , di seguito denominata "TERNA", in persona del
legale rappresentante pro tempore Sig. __________________ , autorizzato a sottoscrivere
il presente atto giusta autorizzazione del ___________.
Interviene inoltre;
- il Commissario della Provincia Regionale di Messina, Dott. ____________
-che prende atto e si impegna per le proprie competenze nella concertazione in merito al
processo autorizzativo per la delocalizzazione dell'elettrodotto a 380 kV in terna semplice
nel tratto Sorgente-Saponara, come meglio successivamente specificato all'art,B.
------------------------~VISTO:
- Il Decreto Legislativo 31 marzo 1988 n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della Legge
15 marzo 1997 n. 59";
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357,
"Regolamento recante attuazione alla Direttiva 92/43/CEE" come modificato dal Decreto
del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120;
-Il Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di "Attuazione alla Direttiva 96/421CE recante
norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica" ed in particolare l'articolo 3 di
disciplina dell'esercizio delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica,
ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale;
- La Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di
determinati piani e programmi sull'ambiente;
- La Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, recante modifiche al titolo V della seconda
parte della Costituzione, che "riconosce la produzione, il trasporto e la distribuzione
nazionale dell'energia" tra le materie a legislazione concorrente;
- Il Decreto Legge 29/08/2003 n. 239, convertito con modificazioni, nella Legge 27/10/2003
n. 290, recante "Disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per
il recupero di potenza di energia elettrica", ha previsto all'articolo 1-ter comma 1,
l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione e
la sua successiva privatizzazione, secondo criteri, modalità e condizioni definiti con
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché ai sensi dell'articolo 1-ter comma
3, lettera B), l'integrazione o la modifica della concessione già rilasciata con Decreto del
17/07/2000;
- La Legge 27 ottobre 2003 n. 290, di "Conversione in legge, con modificazioni, del
Decreto Legge 29 agosto 2003 n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del
sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Delega al
Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di
espropriazione per pubblica utilità";
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di
esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della
popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a
frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz".
- Il comma 26 dell'art. 1 della legge 23 agosto 2004 n. 239, che stabilisce che "la
costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale dell'energia
elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti a un'autorizzazione
unica, rilasciata dal Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e previa intesa con la Regione interessata";
- Il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri. dell' 11.05.2004 con il quale sono
stati dettati i criteri, le modalità e le condizioni per l'unificazione della proprietà e della
gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione ed è stato stabilito il trasferimento a
Tema S.p.A. delle attività, delle funzioni, dei beni, dei rapporti giuridici attivi e passivi (ivi
inclusa la titolarità delle convenzioni di cui all'art. 3, commi 8,9 e 10, del decreto legislativo
n. 79/1999) già facenti capo al GRTN S.p.A.; e con il quale è stato disposto inoltre, che alla
data di efficacia del trasferimento, Tema S.p.A. assumesse la titolarità e le funzioni di
Gestore di cui all'art.3, commi 1 e 2, del D.Lgs. n.79/1999;
CONSIDERATO:
- Che con il trasferimento suddetto, Tema S.p.A è anche diventata titolare della
concessione delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel
territorio nazionale già rilasciata al GRTN S.p.A. con decreto del Ministero delle Attività
Produttive del 20.04.2005 (pubblicato in G.U. n. 98 del 29.04.2005);
VISTO:
- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, "Norme in materia ambientale", come
modificato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 n. 4, "Ulteriori disposizioni correttive
ed integrative al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia
ambientale" e dal Decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128;
- Il Decreto 29 maggio 2008 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare "Approvazione delle procedure di misura e valutazione dell'induzione magnetica";
- La Legge 17 dicembre 2012, n. 221 Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese,
che ha modificato le competenze in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per gli
elettrodotti della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale.
PREMESSO CHE
TERNA S.p.A., in attuazione del Decreto legislativo 79/99, è la società proprietaria della
Rete elettrica di Trasmissione Nazionale (RTN) (il cui ambito è stato definito dal Decreto
Ministeriale 25.6.1999, integrato con successivi Decreti Ministeriali del 23.12.2002,
27.02.2009, 16.11.2009 26.04.2010 e 22.12.2010), nonché titolare della concessione delle
attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale, già
rilasciata al G.R.T.N. S.p.A. con Decreto ministeriale 20.4.2005 e modificata con decreto
del Ministro dello Sviluppo Economico 15 dicembre 2010. Ai sensi del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 11.5.2004, TERNA S.p.A. ha acquisito le attività, le
funzioni, i beni, i rapporti giuridici attivi e passivi (ivi inclusa la titolarità delle convenzioni di
cui all'art. 3, commi 8, 9 e 10, del Decreto legislativo 79/99) facenti capo al G.R.T.N.
S.p.A., nonché la titolarità e le funzioni di gestore di cui .all'art. 3, commi 1 e 2, del Decreto
legislativo 79/99. Tale acquisizione ha avuto efficacia a partire dal 1.11.2005.
Nell'espletamento del servizio di trasmissione e dispacciamento, TERNA S.p.A. persegue,
tra gli altri, l'obiettivo di concorrere a promuovere la tutela dell'ambiente e la sicurezza
degli impianti.
Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della Convenzione annessa al decreto ministeriale
20.4.2005, entro il 31 dicembre di ogni anno, TERNA S.p.A., sulla base:
- dell'andamento del fabbisogno energetico e della previsione di domanda da
soddisfare nell'arco di tempo preso a riferimento,
- della necessità di potenziamento delle reti di interconnessione con l'estero,
- della necessità di ridurre al minimo i rischi di congestione della rete,
- delle richieste di connessione alla RTN formulate dagli aventi diritto,
predispone un Piano di Sviluppo (PdS) della Rete di Trasmissione Nazionale,sottoposto
alla approvazione del Ministero del10Sviluppo Economico (MiSE);
Ai sensi della parte Il del decreto legislativo n. 152 del 2006, cosi come successivamente
modificato, il Piano di Sviluppo è sottoposto, prima dell'approvazione da parte del
Ministero del10 Sviluppo Economico, a procedura di Valutazione Ambientale Strategica
(VAS), nell'ambito della quale sono raccolti i pareri delle Regioni anche ai sensi dell'art. 2,
comma 1, del decreto ministeriale 22.12.2000;
Con atto per Notaio Dott. Luca Troili in Roma, Rep. n.18372/8920, del 23 febbraio 2012, è
stata costituita Tema Rete Italia S.p.A., interamente controllata da Tema S.p.A.;
Con procura del Notaio Dott. Luca Troili in Roma, Rep. n. 18464 del 14/03/2012, di cui
copia si al1ega al1a presente, la Tema - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. ha conferito a
Tema Rete Italia S.p.A. il potere di compiere in suo nome e per suo conto, tra l'altro, ogni
azione inerente l'attività di supporto per autorizzazioni, servitù ed espropri, nonché il
potere di rappresentarla nei confronti della pubblica amministrazione e di svolgere o
definire con l'Amministrazione del10 Stato, delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni e di
ogni altra Amministrazione Pubblica ogni pratica inerente le suddette attività.
CONSIDERATO CHE
Nell'ambito del lavoro svolto in applicazione del Piano di Sviluppo della Rete di
Trasmissione Nazionale in Sicilia, Tema S.p.A. persegue l'obiettivo riguardante la
razionalizzazione e lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, la promozione
dello sviluppo sostenibile, l'armonizzazione tra pianificazione della rete elettrica e
pianificazione regionale.
TERNA persegue, nell'espletamento del servizio di trasmissione e dispacciamento, tra gli
altri, l'obiettivo di concorrere a promuovere la tutela dell'ambiente e la sicurezza degli
impianti.
Terna e il Comune di Pace del Mela, con la finalità di uno sviluppo sostenibile della rete
elettrica, intendono:
a) favorire l'armonizzazione tra la pianificazione elettrica, territoriale ed ambientale,
anche ai fini della localizzazione delle opere del Piano di Sviluppo della Rete di
Trasmissione Nazionale;
b) collaborare nella gestione dei conflitti legati alle preoccupazioni del territorio in
tema di impatto ambientale;
c) attivare un interscambio di informazioni per l'espletamento dei compiti e nel
rispetto dei fini istituzionali.
AI termine di uno specifico percorso di concertazione il Comune di Pace del Mela, Terna,
la Regione Siciliana, la Provincia di Messina e gli altri enti locali interessati hanno
sottoscritto in data 25/01/2007 il Protocollo di Intesa per la condivisione della soluzione
localizzativa per l'Intervento di sviluppo della rete di trasmissione nazionale denominato:
"Nuovo Elettrodotto 380 kV in doppia tema Sorgente Rizziconi";
Il Ministero dello Sviluppo economico con decreto n° 239 del 27.5.2010, ha autorizzato la
realizzazione e l'esercizio del nuovo "Nuovo Elettrodotto 380 kV in doppia tema SorgenteRizziconi";
Il Comune di Pace del Mela ha dapprima impugnato con ricorso straordinario al Presidente
della Regione Siciliana il decreto dell'Assessorato Industria della Regione Siciliana
deIl'11.9.2009 con cui è stata formalizzata !'intesa sul progetto dell'elettrodotto 380 kV in
doppia terna Sorgente-Rizziconi, per il quale il Consiglio di Giustizia Amministrativa della
Regione Siciliana, nell'adunanza del 17.4.2012 ha espresso parere per la dichiarazione di
inammissibilità del ricorso.
Successivamente il Comune di Pace del Mela ha impugnato anche il decreto del Ministero
dello Sviluppo Economico n° 239 del 08.07.2010 con ricorso al TAR Lazio, sede di Roma,
iscritto al n. 8973/2010 RG, che, con sentenza n. 8892 del 30.10.2012, ha respinto il
ricorso. Avverso tale sentenza il Comune di Pace del Mela ha proposto appello innanzi al
Consiglio di Stato, iscritto al n. 8772/2012 e discusso all'udienza pubblica deIl'8.3.2013,
per il quale ad oggi non è stata ancora pubblicata la decisione.
CONSIDERATO ALTRESI' CHE
Con sentenza n. 5312 del 27/05/2013 pronunciata nel giudizio iscritto al N. 7318/2011 RG.
il TAR LAZIO ha accolto il ricorso proposto dalla TERNA SPA per l'accertamento del
silenzio serbato dal Comune di Pace del Mela in relazione all'istanza presentata da
TERNA in data 07/03/2011 ed acquisita al protocollo del Comune di Pace del Mela in data
09/03/2011, nonché per l'annullamento delle note prot. 13898 del 04/08/2011, prot. n.
14662 del 26/08/2011, prot. n. 20325 del 06/12/2011 inviate a TERNA dal Comune di
Pace del Mela; il termine per la proposizione dell'appello avverso detta sentenza non si è
ancora consumato;
--------------Tutto ciò premesso e considerato, da costituire parte integrante e sostanziale del presente
atto,
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1
Il Comune di Pace del Mela e Terna intendono con la firma di questo Accordo
instaurare un proficuo rapporto di collaborazione al fine di dare impulso alla risoluzione
definitiva delle attuali criticità legate alle preoccupazioni del territorio per la presenza di
infrastrutture esistenti della rete elettrica di trasmissione nazionale nel territorio comunale.
La collaborazione tra il Comune e Terna avrà come scopo quindi, la condivisione della
localizzazione degli interventi di razionalizzazione e sviluppo della rete elettrica che
consentiranno di ridurre significativamente l'estensione delle infrastrutture elettriche
esistenti nel Comune di Pace del Mela, come descritto nello schema riportato in allegato 1
al presente protocollo.
Art. 2
TERNA Spa si obbliga a:
- promuovere e finanziare, con la supervisione del comune di Pace del Mela, un concorso
nazionale, intitolato “PALI & PAESAGGI” per un intervento di mitigazione dell’impatto
ambientale-paesaggistico del nuovo elettrodotto, provvedendo, a proprie spese, alla
realizzazione del progetto vincitore del concorso;
- istituire e finanziare, di concerto con il comune di Pace del Mela, un fondo destinato a
finalità di intervento sociale finalizzato ai cittadini di Pace del Mela. Tale istituto deve avere
caratteristiche di continuità temporale, con cadenza annuale e con finanziamento liberale,
da parte di Terna, per un importo minimo di €.100.000 anno.
- procedere, immediatamente dopo la sottoscrizione del presente atto, con lo studio di un
elettrodotto aereo in semplice terna a 380 kV, che permetterà il collegamento diretto tra la
futura Stazione Elettrica 380/150 kV di Sorgente 2 e la realizzanda Stazione Elettrica
380/150 kV di Villafranca, e consentirà la riduzione dell'impatto della rete elettrica
esistente nella provincia di Messina, interessando tra l'altro in modo significativo il Comune
di Pace del Mela, con particolare riferimento al quartiere di Passo Vela. A valle del
completamento della suddetta linea a 380 kV, sarà possibile infatti procedere alla
demolizione di infrastrutture presenti su aree estese della Provincia di Messina con
particolare riferimento all'esistente elettrodotto 380 kV Sorgente-Paradiso-Rizziconi nel
tratto tra la Stazione Elettrica 380 kV di Sorgente e il Comune di Saponara, oggi ricadente
nell'abitato di Passo Vela in Comune di Pace del Mela, delocalizzandolo per intero fuori
dal territorio del Comune di Pace Del Mela. Tale studio sarà sottoposto a procedimento
autorizzativo, previa concertazione con le amministrazioni locali, che dovrà essere avviata
entro un mese dalla firma del presente protocollo d'intesa; i lavori saranno eseguiti da
TERNA immediatamente dopo l'ottenimento delle autorizzazioni di legge.
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, anche non imputabile alla società Terna, la
delocalizzazione dell’elettrodotto a 380kv non fosse attuabile, tenuto conto della perdita
del beneficio di carattere ambientale e di quello sociale, la Società Terna si impegna a
realizzare un ulteriore intervento specifico di risanamento ambientale, di concerto con il
comune di Pace del Mela, per l’importo minimo di euro 1.000.000 (un milione);
- effettuare, nelle more della delocalizzazione del pre-esistente elettrodotto 380 KV, e
previa acquisizione dei necessari titoli autorizzativi, l'intervento di ottimizzazione sul
traliccio n___ già insistente presso l'abitato di Passo Vela, rappresentato nell'elaborato
allegato (contraddistinto con il numero 3), che sottoscritto dalle parte costituisce parte
integrante;
- dismettere gli elettrodotti aerei della RTN nei pressi del rione di Passo Vela, mediante
interramento degli elettrodotti 150 kV Sorgente-Pace del Mela ed eliminazione
dell'elettrodotto 220 kV Torrebianca 2, come da schema riportato in allegato 1 al presente
protocollo. Tali interventi sono già stati autorizzati e potranno essere eseguiti
parallelamente alla costruzione del nuovo elettrodotto 380 kV "Sorgente-Rizziconi";
- avviare il procedimento autorizzativo necessario alla parziale modifica del tracciato già
autorizzato relativo all'interramento de\1'elettrodotto 150 kV Pace del Mela - Villafranca,
nel tratto del Comune di Pace del Mela, secondo lo schema riportato in allegato 2 al
presente protocollo;
- in caso di autorizzazione dello stesso, procedere all'interramento dell'elettrodotto 150 kV,
secondo il nuovo progetto autorizzato;
- a valle del completamento e dell'entrata in esercizio dell'elettrodotto interrato 150 kV su
menzionato, dismettere l'elettrodotto aereo 150 kV Pace del Mela - Villafranca, nel tratto
del Comune di Pace del Mela, secondo lo schema riportato in allegato 2 al presente
protocollo.
Le parti convengono che l'impegno di Terna a procedere all'interramento dell'elettrodotto
150 kV Pace del Mela - Villafranca, secondo lo schema riportato in allegato 2 al presente
protocollo, è vincolato al rilascio delle relative autorizzazioni da parte delle Autorità
Competenti e che pertanto nel caso di mancato rilascio delle stesse, non può essere
imputata a Terna alcuna responsabilità per la mancata realizzazione delle stesse.
Art. 3
Il Comune di Pace del Mela si impegna a:
- favorire fattivamente la realizzazione ed entrata in esercizio del nuovo Elettrodotto 380
kV "Sorgente-Rizziconi" così come approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico con
decreto n. 239 del 08.07.2010;
- partecipare a tutte le concertazioni atte a prevenire e dirimere qualsiasi conflitto
territoriale e socia]e che dovesse insorgere per assicurare un regolare svolgimento dei
lavori e la migliore esecuzione degli stessi nel rispetto dell'ambiente e del territorio;
- condividere con Terna la localizzazione degli interventi di razionalizzazione e sviluppo
della RTN all'interno del proprio territorio comunale, come meglio descritti all'articolo 2;
- specificamente per l'elettrodotto interrato 150 kV Sorgente - Pace del Mela - Villafranca,
meglio descritto all'articolo 2, riconoscere che, in caso di mancata autorizzazione da parte
delle Autorità Competenti, Tema non potrà procedere alla realizzazione dell'opera e alla
conseguente dismissione dell'elettrodotto aereo 150 kV Pace del Mela - Villafranca. Nel
caso in cui il procedimento si concluda invece con il rilascio dell'autorizzazione, il Comune
di Pace del Mela si impegna a rispettare il decreto autorizzativo, nel complesso di tutte le
eventuali prescrizioni o modifiche che dovessero essere richieste dalle autorità
competenti;
- esprimere tempestivamente, nell'ambito della procedura di autorizzazione alla
costruzione ed esercizio e della procedura di VIA delle opere descritte all'articolo 2, ogni
parere e quanto altro di propria competenza previsto dall'iter autorizzativo, nonché
ottemperare tempestivamente ad ogni altro adempimento eventualmente necessario per la
realizzazione ed esercizio delle stesse opere. A fronte degli impegni assunti da Tema, il
Comune rinuncia a tutti i giudizi proposti in sede giurisdizionale ed amministrativa citati in
premessa, agli alt degli stessi e a tutte le pretese con essi fatte valere, nonché rinuncia a
proporre appello avverso la sentenza del TAR. Lazio, sede di Roma, sez. Il bis, n. 5312
del 27.5.2013 che ha accolto il ricorso proposto da TERNA per l'annullamento delle note
n. pro!. 13898 del 4.8.2011, n. pro!. 14662 del 26.8.2011 e n. pro!. 20325 del 6.12.2011
con le quali il Comune di Pace del Mela ha negato l'autorizzazione alla posa
dell'elettrodotto in cavo interrato;
- rinunciare al giudizio iscritto al N. 8772/2012 R.G. Consiglio di Stato ed agli effetti
derivanti dall'emananda sentenza nel predetto giudizio;
- rinunciare a tutte le pretese e domande formulate nei due specificati giudizi nei confronti
di TERNA nonché agli effetti della decisione del Presidente della Regione Siciliana di cui
in premessa.
Art. 4
In dipendenza del presente atto transattivo le parti dichiarano di compensare tra di loro le
spese relative a tutti i predetti giudizi superiormente specificati e dichiarano di non avere
più nulla a pretendere l'una dall'altra.
Art. 5
La società Terna si impegna a transigere con i privati cittadini di Pace del Mela
l’indennizzo richiesto “per danno da fatto dovuto”, ai sensi dell’art.__ della Legge n…., in
via pregiudiziale con una Commissione formata da:
- un tecnico nominato dall’Amministrazione Comunale,
- un tecnico nominato dalla Società Terna,
- un tecnico nominato dalla parte lesa a seguito della realizzazione del nuovo elettrodotto
a 380 kV in doppia terna Sorgente-Rizziconi. L’indennizzo da corrispondere ai proprietari
dei terreni e dei fabbricati, che si trovano nelle vicinanze dell’opera. Dovrà corrispondere
alla reale diminuzione del loro valore commerciale.
Inoltre, Terna si obbliga ad installare a propria cura e spese un sistema di monitoraggio
permanente per il rilevamento dei CEM. Tale sistema dovrà essere preventivamente
validato dall'ARPA sotto il cui controllo e vigilanza esso sarà attivato e monitorato.
Art. 6
AI presente protocollo interviene il Commissario della Provincia di Messina per presa
d’atto. Il Commissario della Provincia di Messina si impegna, attraverso le sue strutture, a
fornire il supporto tecnico e logistico necessario alla concertazione di cui al precedente
punto;
Art. 7
Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e all'applicazione del presente
convenzione Protocollo di Intesa, le Parti, in conformità a quanto previsto dall'articolo 135,
comma 1, lettera f) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, riconoscono la
competenza esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
Si allega:
a) planimetria sottoscritta tra le parti con indicazione del nuovo tracciato del 150 kV
interrato parzialmente modificato.
b) planimetria sottoscritta tra le parti con indicazione del nuovo posizionamento del
traliccio n già insistente presso l'abitato di Passo Vela.
L.e.s.