regolamento per la disciplina del notiziari o

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regolamento per la disciplina del notiziari o
UNIONE DI SORBOLO E MEZZANI
(Provincia di Parma)
Sede legale: Sorbolo, Piazza Libertà n° 1 - Telefono 0521/669611
fax 0521/669669 (C.A.P. 43058)
P.I. 021926703431
sito internet: www.Unione.sorbolo-mezzani.pr.it
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL NOTIZIARIO
(approvato con deliberazione del consiglio dell’unione n. 35/2007)
Indice-sommario
Articolo 1 (Finalità).
Articolo 2 (Denominazione).
Articolo 3 (Diffusione).
Articolo 4 (Finanziamento).
Articolo 5 (Comitato di redazione).
Articolo 6 (Nomina del comitato di redazione).
Articolo 7 (composizione del comitato di redazione).
Articolo 8 (Struttura e contenuti del notiziario).
Articolo 9 (Redazione del notiziario: soggetti abilitati).
Articolo 10 (Modalità e criteri per la redazione del notiziario).
Articolo 11. (Supporto operativo).
Articolo 12 (Disposizioni finali).
Articolo 13 (Entrata in vigore).
§§§§§§
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UNIONE DI SORBOLO E MEZZANI
(Provincia di Parma)
Sede legale: Sorbolo, Piazza Libertà n° 1 - Telefono 0521/669611
fax 0521/669669 (C.A.P. 43058)
sito internet: www.unione.sorbolo-mezzani.pr.it
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL NOTIZIARIO
Articolo 1 (Finalità).
1. L’Unione di Sorbolo e Mezzani promuove l’informazione e la comunicazione ai
cittadini sulla propria attività e su quella dei Comuni aderenti, favorendo la loro
partecipazione alla vita amministrativa, in attuazione delle disposizioni dello Statuto
e del presente regolamento.
2. A tale scopo è istituito un notiziario, di proprietà dell’Unione, per offrire
l’informazione sulle scelte e sugli atti amministrativi relativi al territorio dell’Unione
medesima e su tematiche attinenti alla realtà locale.
3. Il notiziario costituisce forma non periodica di comunicazione pubblica e di
pubblicità istituzionale in merito all’attività amministrativa dell’Unione e dei Comuni
aderenti ed alle iniziative e manifestazioni dagli stessi enti organizzate o promosse.
4. Alla redazione del notiziario dell’Unione concorrono, per il tramite del comitato di
redazione, i consigli, le giunte, i gruppi consiliari dell’Unione e dei Comuni aderenti,
nonché gli enti, le istituzioni e le associazioni locali.
5. Al termine di ogni anno il Comitato di Redazione relaziona alla giunta sull’attività
svolta. La relazione può contenere proposte di modifica del presente regolamento al
fine di migliorarne la funzionalità, l’efficienza e la partecipazione.
Articolo 2 (Denominazione).
1. Il notiziario è denominato “l’Unione” e porta in testata la seguente dicitura:
“Notiziario di informazione dell’Unione di Sorbolo e Mezzani e dei Comuni aderenti”.
2. In quanto prodotto editoriale non periodico, il notiziario reca l’indicazione del
luogo e della data della pubblicazione, del nome e del domicilio dello stampatore ed
infine del nome del proprietario.
Articolo 3 (Diffusione).
1. La giunta, con propria deliberazione, stabilisce il formato e le modalità di
distribuzione del notiziario e ne definisce le altre caratteristiche essenziali.
2. Il notiziario è inviato gratuitamente alle famiglie residenti nel territorio
dell’Unione. Può essere altresì distribuito o inviato agli esercizi commerciali, alle
aziende, agli studi ed alle associazioni del volontariato e professionali, alle
organizzazioni sindacali ed ai partiti politici presenti nel territorio, agli Istituti
Scolastici, ai Comuni della Provincia di Parma, all’Amministrazione provinciale di
Parma ed alla Regione Emilia Romagna.
3. Editrice del notiziario è l’Unione di Sorbolo e Mezzani.
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4. La pubblicazione del notiziario è sospesa nel periodo intercorrente tra la data di
convocazione dei comizi per l'elezione al Parlamento europeo, per le elezioni
politiche, regionali, amministrative e referendarie e fino alla chiusura delle
operazioni di voto.
5. Il divieto di cui al comma precedente non si applica per le attività di
comunicazione effettuate in forma impersonale, che siano indispensabili per
l'efficace assolvimento delle funzioni istituzionali.
Articolo 4 (Finanziamento).
1. Il finanziamento del notiziario è previsto in apposito intervento del bilancio
annuale di previsione e capitolo del relativo piano esecutivo di gestione dell’Unione
di Sorbolo e Mezzani.
Articolo 5 (Comitato di redazione).
1. Presidente del Comitato di redazione è il Presidente dell’Unione. Lo sostituisce nei
casi di vacanza, assenza o altro impedimento il Vice-Presidente dell’Unione. In ogni
caso, il presidente del Comitato di redazione può delegare la propria funzione, per
singole sedute.
2. Il notiziario costituisce prodotto editoriale non periodico. Pertanto, al Presidente
del Comitato di redazione, o a colui che ne fa le veci, sono estranee le prerogative e
gli obblighi ascritti al direttore responsabile della stampa periodica ai sensi delle
norme vigenti.
3. L’assessore alla comunicazione ha il compito di coordinare l’attività del comitato
di redazione e di curare i rapporti con i soggetti abilitati a concorrere alla redazione
del notiziario e con il soggetto affidatario del servizio di supporto operativo.
4. Il comitato di redazione, coordinato dall’assessore alla comunicazione e
coadiuvato dal responsabile del procedimento, provvede alla redazione del
notiziario, ed in particolare:
a) sovrintende alla pubblicazione di ciascun numero del notiziario, con facoltà di
avvalersi di soggetti specializzati, affidatari del servizio di supporto operativo, nel
rispetto dei poteri d’indirizzo e delle prerogative spettanti agli altri organi
contemplati dal presente regolamento;
b) favorisce l’adeguata rappresentanza delle realtà locali coinvolgendo i soggetti
che ne sono espressione e promovendo la loro partecipazione alla realizzazione del
notiziario, all’interno di una coerente programmazione redazionale;
c) assicura la completezza, la correttezza, la democraticità dell’informazione;
d) promuove la conoscenza delle realtà istituzionali e dei compiti dell’Unione e dei
Comuni che vi aderiscono.
Articolo 6 (Nomina del comitato di redazione).
1. Il comitato di redazione è nominato dal Presidente dell’Unione, in applicazione
dei vigenti indirizzi generali per la nomina dei rappresentanti dell’Unione in seno ad
enti, aziende ed istituzioni, per quanto compatibili con il presente regolamento,
previa consultazione dei gruppi consiliari.
2. L’incarico di componente il comitato di redazione può essere revocato da parte
del Presidente dell’Unione, qualora l’incaricato abbia tenuto un comportamento che
leda l’immagine o il buon nome dell’Unione o dei Comuni aderenti o dei gruppi
consiliari, o contrasti con la deontologia professionale e con quanto previsto dal
presente regolamento.
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3. Comporta la decadenza dall’incarico di componente del comitato di redazione:
a) la cessazione dalla carica di Presidente, di Vice-Presidente, di assessore o di
consigliere dell’Unione;
b) l’assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive del comitato.
4. I provvedimenti di revoca e di decadenza sono preceduti dalla contestazione
delle cause che li determinano, con assegnazione di un termine di quindici giorni
per la presentazione di eventuali giustificazioni. I provvedimenti di nomina, di
revoca e di decadenza sono comunicati al consiglio dell’Unione nella prima seduta
utile successiva alla loro emanazione.
5. Il comitato di redazione dura in carica non oltre il mandato del Presidente
nominante. L’avvicendamento alla carica di Presidente dell’Unione durante il
mandato amministrativo non costituisce causa di decadenza del Comitato di
redazione, ma comporta l’assunzione del Presidente e del Vice-presidente
dell’Unione neoeletti alle cariche di Presidente e di Vice-presidente del Comitato
medesimo.
Articolo 7 (composizione del comitato di redazione).
1. Il comitato di redazione è composto:
a) dal Presidente, o dal Vice-Presidente, in caso di vacanza, assenza o altro
impedimento del primo;
b) dall’assessore alla comunicazione dell’Unione, con funzioni di coordinatore;
c) da tre consiglieri facenti parte del gruppo di maggioranza e due aderenti ai
gruppi di opposizione in seno al consiglio dell’Unione o dei comuni aderenti.
2. Il Vice-Presidente del comitato di redazione assiste alle riunioni redazionali senza
diritto di voto, salvo quando intervenga in vece del Presidente. Alle riunioni del
Comitato di redazione possono partecipare gli assessori, senza diritto di voto.
3. I componenti il comitato di redazione, il Presidente, il Vice-Presidente e
l’assessore alla comunicazione prestano la loro opera a titolo gratuito.
4. Il comitato di redazione è convocato dal Presidente o dal Vice-presidente o –
d’intesa con costoro - dall’assessore alla comunicazione, di loro iniziativa o su
richiesta di almeno la metà dei componenti.
5. L’attività del comitato di redazione si ispira ai metodi della collegialità e della
concertazione, ferma restando la possibilità di decidere a maggioranza, con il voto
favorevole della metà più uno dei presenti. Nel caso di parità, prevale il voto del
Presidente. Nei casi in cui il Comitato debba decidere a maggioranza, le sue riunioni
sono validamente costituite con la presenza di almeno la metà dei propri
componenti, incluso il Presidente.
6. Qualora lo ritenga necessario, il comitato di redazione può invitare alle proprie
riunioni il responsabile del procedimento o altro personale dell’Unione o dei Comuni
aderenti o l’azienda affidataria, nonché altre persone estranee al comitato, se ciò
sia necessario per l’esame delle questioni trattate.
7. Delle riunioni del Comitato di redazione è redatto sommario processo verbale.
Funge da segretario del Comitato un suo componente, dallo stesso nominato.
Articolo 8 (Struttura e contenuti del notiziario).
1. Il notiziario dell’Unione contiene le notizie e le informazioni connesse alla realtà
del territorio e della comunità locale.
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2. Il notiziario pubblica articoli, documenti ed altri contributi riferiti esclusivamente
alla vita amministrativa ed associativa dell’Unione e dei Comuni di Sorbolo e di
Mezzani. Esso ha una struttura di impaginazione ed una impostazione grafica
riconoscibile e definita. Lo schema di impaginazione del notiziario è deciso, nel
rispetto delle sue caratteristiche essenziali, prima della pubblicazione di ciascun suo
numero, e contempla gli spazi a disposizione delle Giunte dell’Unione e dei Comuni
aderenti, dei Gruppi Consiliari, delle Commissioni, nonché quelli per le informazioni
di servizio e per l’inserimento dei contributi di soggetti esterni, nel rispetto delle
disposizioni contenute nell’art. 10.
3. Il modello di impaginazione del notiziario è ispirato ad esigenze di flessibilità e di
adattabilità della sua struttura alle mutevoli necessità della comunicazione pubblica,
a seconda della tipologia di informazioni e notizie a disposizione.
4. Il notiziario contiene articoli e commenti inerenti l’attività e le scelte
amministrative, redatti dagli amministratori, dai consiglieri e dai gruppi consiliari di
maggioranza ed opposizione. Non può ospitare documenti ed articoli di dibattito
politico, o che comunque concretino attività di propaganda politica.
5. Non sono ammessi messaggi pubblicitari. Il notiziario può invece contenere
riferimenti ad aziende che sostengono, in qualità di sponsor, progetti, interventi,
manifestazioni od eventi a carattere collettivo promossi o direttamente organizzati
dall’Unione o dai Comuni aderenti, all’atto della loro presentazione o divulgazione.
Articolo 9 (Redazione del notiziario: soggetti abilitati).
1. Alla stesura del notiziario contribuiscono:
a) soggetti istituzionali, vale a dire:
1) il Presidente ed il Vice-Presidente dell’Unione di Sorbolo e Mezzani, a loro volta
Presidente e Vice-presidente del comitato di redazione, rispettivamente;
2) gli assessori dell’Unione e dei comuni di Sorbolo e Mezzani, al fine di illustrare
tematiche di loro competenza, inerenti la loro attività politico- amministrativa;
3) i consiglieri dei gruppi di maggioranza e di opposizione, su tematiche inerenti
l’attività amministrativa dell’Unione e dei Comuni aderenti;
4) le commissioni consiliari, per illustrare l’attività svolta e le proposte emerse dalle
commissioni;
b) altri soggetti, quali:
1) enti, istituzioni ed associazioni non aventi scopo di lucro, per illustrare
manifestazioni o iniziative che promuovano o intendano organizzare;
2) cultori di storia, arte, letteratura, professionisti affidatari di incarichi da parte
dell’Unione o dei Comuni aderenti, per la pubblicazione di notizie ed informazioni
concernenti tematiche a carattere locale e pertinenti con l’attività amministrativa
degli enti medesimi.
2. Il Presidente, su indicazione del Comitato di redazione o di propria iniziativa, con
decisione motivata per iscritto, può rifiutare la pubblicazione delle notizie e degli
articoli redatti, quando il loro contenuto:
a) esuli palesemente dalle materie di cui il notiziario deve occuparsi ai sensi del
presente regolamento e dei suoi provvedimenti attuativi;
b) denigri, travisi o rechi comunque danno, volontariamente o meno, ai gruppi
consiliari, alla pubblica amministrazione, a persone fisiche o giuridiche e ad
organismi associativi;
c) costituisca messaggio pubblicitario;
d) si configuri come propaganda politica.
Articolo 10 (Modalità e criteri per la redazione del notiziario).
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1. Al Presidente ed al Vice-presidente del Comitato di redazione, nonché alla giunta
dell’Unione compete l’individuazione della linea editoriale generale del notiziario,
nonché la delineazione degli argomenti da sviluppare in ogni singolo numero.
2. Nella prima riunione del Comitato di redazione, il Presidente, il Vic e-presidente o
il loro delegato presentano al Comitato le linee programmatiche editoriali del
notiziario.
3. In tale sede, il Comitato:
a) individua la struttura del notiziario, nel rispetto delle caratteristiche deliberate
dalla giunta;
b) definisce i criteri generali per la distribuzione degli spazi del notiziario, al fine di:
1) assicurare adeguata evidenza agli articoli ed ai contributi predisposti dagli
assessori, dai gruppi e dalle commissioni consiliari, nonché dagli uffici e dai servizi
dell’Unione e dei Comuni aderenti;
2) accogliere eventuali contributi esterni ed informazioni utili per i cittadini.
4. Nella distribuzione degli spazi, ciascun gruppo consiliare costituito al momento
delle ultime consultazioni elettorali dispone di una pagina, da redigersi con le
modalità, nei tempi e nel rispetto delle altre prescrizioni contenute nel presente
regolamento.
5. La prima seduta del Comitato di redazione è convocata successivamente:
a) all’approvazione, da parte della giunta, della deliberazione che stabilisce le
caratteristiche e le modalità di distribuzione del notiziario;
b) all’affidamento a soggetto specializzato del servizio di supporto operativo.
6. In occasione della prima seduta del Comitato di redazione può essere richiesta la
presenza di un referente del soggetto specializzato affidatario del servizio di
supporto operativo.
7. Per la redazione del notiziario, il Presidente o il Vicepresidente del Comitato di
Redazione o, qualora ne sia stato delegato, il coordinatore illustra al comitato di
redazione, in apposita riunione, gli argomenti da sviluppare in ogni singolo numero.
Nel corso della stessa riunione è deciso l’eventuale accoglimento di proposte
integrative o aggiuntive sulle tematiche da trattare, il programma di lavoro e la
struttura del numero del notiziario.
8. Al termine della riunione sono decisi gli argomenti da trattare, la loro
distribuzione in seno al notiziario ed il calendario per la sua pubblicazione, i tempi
per la predisposizione e la consegna degli articoli e dei contributi e per le successive
fasi di correzione delle bozze fino alla stampa e diffusione del numero, ivi compreso
il diario delle riunioni del Comitato di redazione.
9. I contributi e gli articoli pubblicati devono essere pertinenti agli argomenti decisi
nella riunione del comitato di redazione.
10. La raccolta delle notizie e la predisposizione degli articoli devono avvenire nel
rispetto dei tempi prefissati, rispettando le tematiche stabilite. Qualora insorgessero
problemi di gestione di tale processo, il comitato è convocato dal coordinatore,
anche su richiesta dei suoi componenti con le modalità di cui al precedente art. 7,
comma 4, al fine di esaminare i problemi sorti e darvi adeguata soluzione.
11. Il Presidente ed il Vice-presidente del comitato di redazione possono prendere
visione dei testi preparati prima che se ne decida la loro pubblicazione,
nell’esercizio delle proprie prerogative.
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12. Se alcuno dei soggetti impegnati a consegnare il proprio contributo
sull’argomento concordato non dovesse avervi provveduto nel termine prefissato, o
si rifiutasse di provvedervi, il Presidente ha facoltà di decidere per una diversa
utilizzazione degli spazi non utilizzati.
13. Prima dell’avvio alla stampa del notiziario, il comitato di redazione si riunisce
con l’azienda fornitrice del servizio per prendere visione del lavoro predisposto,
debitamente impaginato, per l’approvazione finale.
Articolo 11 (Supporto operativo).
1. Il servizio di supporto operativo alla redazione del notiziario può essere affidato a
soggetto specializzato, prescelto ai sensi del vigente regolamento dei contratti.
2. I rapporti con il soggetto affidatario del servizio sono tenuti dal coordinatore del
Comitato di redazione e dal responsabile del servizio, per quanto di rispettiva
competenza.
3. Al soggetto affidatario del servizio di supporto alla redazione del notiziario può
essere affidata la consulenza editoriale, la raccolta e la materiale realizzazione degli
articoli e delle interviste, l’editing dei testi e la correzione delle bozze, la
realizzazione delle scansioni grafiche, l’impaginazione dei testi, la creazione dei titoli
e quant’altro occorresse per la migliore sua confezione.
4. Il contratto per l’affidamento del servizio di supporto operativo può pretendere la
presenza alle riunioni del comitato di redazione di un incaricato del soggetto
affidatario.
5. Il soggetto affidatario è inoltre tenuto a provvedere, nei termini
contrattualmente stabiliti, alla:
a) raccolta della documentazione ed alla redazione degli articoli;
b) consegna al comitato di redazione del testo del notiziario,
impaginato, per l’approvazione finale;
c) stampa del testo ed alle relative verifiche qualitative, nonché
imbustatura del notiziario ed alla sua spedizione;
d) riconsegna all’Unione delle copie del notiziario che residuassero
spedizione;
e) realizzazione di supporto informatico, per l’inserimento nei siti web
dei Comuni di Sorbolo e Mezzani dei numeri pubblicati.
e nei tempi
debitamente
all’eventuale
dopo la sua
dell’Unione e
6. Al soggetto affidatario del servizio di supporto alla redazione del notiziario può
essere commessa la sua stampa e la sua spedizione, che possono essere da esso
direttamente eseguiti oppure subaffidati a soggetto idoneo, ai sensi e nei limiti
previsti dalle norme vigenti.
Articolo 12 (Disposizioni finali).
1. Il Presidente, il Vice-Presidente il coordinatore ed i membri del comitato di
redazione operano affinché il notiziario dell’Unione costituisca efficace strumento di
comunicazione pubblica, ispirandosi ai principi di democraticità e di pluralismo.
Articolo 13 (Entrata in vigore).
1. Il presente regolamento entra in vigore ai sensi della legge e dello Statuto
dell’Unione.
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