per le uova in guscio di volatili, per i volatili da cortile vivi e macellati
Transcript
per le uova in guscio di volatili, per i volatili da cortile vivi e macellati
GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROFEE 2040/64 29. 7 . 64 ALLEGATO II al regolamento n. 95/64/CEE della Commissione Prelievi intracomunitari per le importazioni in Francia di uova in guscio di volatili nel periodo 1° agosto 1964 — 30 giugno 1965 Prelievi, espressi in franchi francesi, per chilogrammo, N. della tariffa per le importazioni in Francia Designazione delle merci doga nale ex • 04.05 da Uova di volatili da cortile, in Belgio guscio, fresche o conservate Germania Italia Lussem dal 1°8.64 al 30.9.64 dal 1°10.64 al 31.1.1965 dal 1°2.65 al 31.3.65 dal 1°4.65 al 31.5.65 dal 1°6.65 al 30.6.65 0,47 0,47 0,60 0,62 0,62 0,14 0,14 0,27 0,14 0,14 0,27 0,43 0,43 0,56 0,14 0,16 0,14 0,16 0,43 0.45 0,47 0,48 burgo Paesi Bassi 0,76 0,62 0,64 REGOLAMENTO N. 96/64/CEE DELLA COMMISSIONE del 24 luglio 1964 che adatta e (issa per i mesi di agosto e settembre 1964, i prezzi limite per le uova in guscio di volatili, per i volatili da cortile vivi e macellati e fissa i prelievi nei confronti dei paesi terzi per le uova in guscio di volatili, per i volatili da cortile vivi di peso non superiore a 185 grammi e per i volatili da cortile macellati LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, Visto il regolamento n. 21 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mer cati nel settore delle uova (1), e in particolare l'ar ticolo 4, paragrafo 3, e l'articolo 6, paragrafo 4, Visto il regolamento n. 22 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mer cati nel settore del pollame (2), e in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, e l'articolo 6, paragrafo 4, Visto il regolamento n. 46 del Consiglio rela tivo al metodo di fissazione del prelievo intraco munitario e del prelievo nei confronti dei paesi terzi, applicabili ai volatili da cortile vivi di peso non superiore a 185 grammi (3), prorogato da ultimo con regolamento n. 129/63/CEE (4), e in partico lare l'articolo 1 , Considerando che i prezzi limite e i prelievi nei confronti dei paesi terzi devono essere fissati (x) GU n. (2) GU n. (3) GU n. (4) GU n. 30 del 20. 30 del 20. 53 del lo. 185 del 19. 4. 1962, pag. 953/62. 4. 1962, pag. 959/62. 7. 1962, pag. 1568/62. 12. 1963, pag. 2938/63. in anticipo per un periodo di tre mesi, tenendo conto dell'evoluzione del prezzo dei cereali da foraggio sul mercato mondiale nei sei mesi prece denti il trimestre nel corso del quale sono fissati i prezzi limite e i prelievi nei confronti dei paesi terzi ; Considerando che i prezzi limite per le uova in guscio di volatili e per i volatili da cortile vivi e macellati nonché i prelievi nei confronti dei paesi terzi per le uova in guscio di volatili, per i volatili da cortile vivi di peso non superiore a 185 grammi e per i volatili da cortile macellati sono stati adattati o fissati per il primo trimestre 1963 dal regola mento n . 159 (5), e che i prezzi limite per i prodotti a base di uova sono stati fissati per il secondo trimestre 1963 dal regolamento n. 57/63/CEE (6) ; Considerando che questi regolamenti sono stati completati da ultimo per il secondo trimestre 1964 dal regolamento n. 31/64/CEE (7) ; Considerando che con il regolamento n. 60/64/ CEE (8), il Consiglio ha modificato il prezzo limite per le faraone, fissato nel regolamento n. 40 (9), e che con il regolamento n. 89/64/CEE (10), ha mo dificato il prezzo limite per le anatre macellate della seconda preparazione, fissato nel regolamento n. 40 ; (5) (•) (7) (8) (9) (10) GU GU GU GU GU GU n. 140 del 28. 12. 1962, pag. 2934/62. n. 97 del 27. 7. 1963, pag. 1793/63. n. 51 del 24. 3. 1964, pag. 785/64. n. 92 del 10. 6. 1964, pag. 1410/64. n. 52 del 30. 6. 1962, pag. 1557/62. n . 119 del 27 . 7. 1964, pag. 1919/64. 29. 7. 64 GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Considerando tuttavia che a norma dell'arti colo 1 del regolamento n. 79/64/CEE (*) la modi fica dei prelievi nei confronti dei paesi terzi e dei prezzi limite prevista dagli articoli 4 e 6 dei rego lamenti nn. 21 e 22, non viene applicata per il mese di luglio 1964 ; Considerando che, tenuto conto dei prezzi dei cereali da foraggio nel periodo 1° ottobre 1963 — 31 marzo 1964, è opportuno adattare o fissare per i mesi di agosto e settembre 1964 i prezzi limite e l'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi per i suddetti prodotti ; Considerando che occorre tener conto tuttavia che l'elemento b) del prelievo intracomunitario è ridotto a norma dei regolamenti nn. 79/64/CEE e 88/64/CEE (2) di due quindicesimi dal 1° agosto 1964 ; che, pertanto, il calcolo dell'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi deve basarsi su tale elemento b) ridotto ; Considerando che occorre tener conto inoltre che il terzo elemento del prelievo nei confronti dei paesi terzi deve essere portato al 4°/o del prezzo limite medio dell'anno precedente ; Considerando che le misure previste dal pre sente regolamento sono conformi al parere del Co mitato di gestione per il pollame e le uova, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Gli allegati I e II del regolamento n. 159 e l'allegato del regolamento n. 57/63/CEE sono sostituiti dagli allegati del presente regolamento per le importazioni effettuate tra il 1° agosto e il 30 settembre 1964 . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1964. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1964. Per la Commissione Il Presidente Walter HALLSTEIN (!) GU n. 103 del 30. 6. 1964, pag. 1609/64. (2) GU n. 119 del 27. 7. 1964, pag. 1917/64. 2041/64 GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE 2042/64 29 . 7. 64 ALLEGATO I al regolamento n. 96/64/CEE della Commissione Prezzi limite per le uova in guscio di volatili e per i volatili da cortile vivi o macellati, e prelievi nei confronti dei paesi terzi per le uova in guscio di volatili, per i volatili da cortile vivi di peso non superiore a 185 grammi e per i volatili da cortile macellati, per i tutti agosto e settembre 1964 N. della tariffa doga nale Designazione delle merci Prezzo limite per le importazioni nella C.E.E. da paesi terzi 2 3 Prelievi, espressi nelle singole monete nazionali, per le importazioni da paesi terzi in : comune 1 01.05 Volatili da cortile Belgio Germania Francia Italia Lussemb . 4 5 β 7 8 FF/unità Lit./unità FL/unità Fl./unità 0,15 0,22 16 1,30 0,09 DM/kg FF/kg Lit./kg FL/kg FI ./kg Paesi Bassi I 9 vivi (polli, galline, anatre, oche, tacchini e faraone) : in u.c. per unità ¡ FB/unità I DM/unità A — di peso non superiore Il prezzo limite di 0,1438 u. c. è fissa a 185 grammi to dal regolamento n. 116, prorogato da ultimo con regola mento n. 1,30 129/63/ CEE . in u.c. per kg | FB/kg I B — altri : a) polli e galline b) c) d) e) anatre oche tacchini faraone 0,4666 0,5048 0,6378 0,5917 0,9061 I prelievi per i volatili da cortile vivi di peso superiore a ■ 185 grammi sono fissati a norma dell'articolo 1 dèi rego lamento n. 77. Volatili da cortile morti e 02.02 loro frattaglie commestìbili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati A — Volatili da cortile in teri I. Polli e galline : a) spennati, senza in testino, con la testa e le zampe b) spennati, svuotati, 0,6104 5,73 0,74 0,86 54 5,73 0,35 0,7237 6,80 0,88 1,02 64 6,80 0,42 senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio c) spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio - 0,7794 7,33 0,94 1,10 69 7,33 0,45 0,5659 6,28 0,86 0,74 58 6,28 0,37 0,7033 7,96 1,08 0,94 73 7,96 0,47 II. Anatre : ; a) spennate, dissan guate, non svuotate, con la testa e le zampe b) spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio 29. 7. 64 GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE N. della tariffa Prezzo limite per le Designazione delle merci doga nale Prelievi, espressi nelle singole monete nazionali, per le importazioni da paesi terzi in : importazioni nella C.E.E. da paesi terzi comune 1 2043/64 I 02.02 (segue) 2 I Belgio 4 I Germania I 3 in u.c. per kg FB/kg I | 5 Francia 1 DM/kg 6 I FF/kg I Italia I Lussemb . I Paesi Bassi 18 19 Lit./kg I I 17 I FL/kg Fl./kg III. Oche : a) Spennatej dissan guate, non svuotate, con la testa e le zampe 0,7251 8 1,08 0,94 74 8 0,48 0,5928 7,73 1,08 0,88 71 7,73 0,45 0,7672 8,16 1,10 2,42 76 8,16 0,49 1,3726 14,14 1,73 1,75 135 14,14 0,90 b) spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventri glio IV. Tacchini : V. Faraone : B — Parti di cortile : volatili da a) per dorsi e colli b) per tutte le altre 0,3728 0,9319 parti C — Frattaglie commesti bili di volatili da cor tile 02.03 0,3429 I prelievi per le parti di volatili da cortile macellati sono fissati a norma dell'articolo 2 del regolamento n. 77, mo dificato da ultimo dall'articolo 1 del regolamento n . 94/64/CEE . I prelievi per le frattaglie commestibili sono fissati a norma dell'articolo 3 del regolamento n. 77. Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia A — Fegati grassi di oca o 7,251 anatra B — Fegati di pollo, gal lina, tacchino o fa 0,9046 raona J I prelievi per i fegati di volatili sono fissati a norma dello articolo 4 del regolamento n. 77 modificato dall'arti colo 2 del regolamento n. 94/64/CEE in collegamento con l'articolo 7 del regolamento n. 77 modificato dal l'articolo 3 del regolamento n. 94/64/CEE. ex 02.05 Grasso di volatili, non pres sato né fuso, fresco, refri gerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affu 0,9244 I prelievi per il grasso di volatili sono fissati a norma dell'articolo 5 del regolamento n. 77. micato ex 04.05A Uova di volatili A — Uova in guscio di vo latili, fresche o con servate, destinate al consumo 0,5011 5,57 0,77 0,5011 5,57 0,77 B — Uova da cova di vo latili 0,67 I 0,67 ! | 54 54 5,69 ; j 5,69 ! ; 0,32 0,32 2044/64 GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE N. della tariffa doga nale Prelievi, espressi nelle singole monete nazionali, per le importazioni da paesi terzi in : Prezzo limite per le Designazione delle merci importazioni nella C.E.E. da paesi terzi 2 3 29 . 7. 64 comune 1 94.05 Germania Francia Italia Lussemb. PaesfBãssi 4 5 6 7 8 9 in u.c. per kg A — Uova sgusciate B I Belgio a) atte ad usi alimen tari, fresche, con servate o con ag giunta di zuccheri 0,6399 b) atte ad usi alimen tari, essiccate, an che con aggiunta di zuccheri 2,3335 B — Giallo duova I prelievi per i prodotti a base di uova sono fissati a norma dell'articolo 1 del regolamento n. 57/63/CEE. a) atto ad usi alimen tari, fresco, conser vato o con aggiun ta di zuccheri 1,2901 b) atto ad usi alimen tari, essiccato, an che con aggiunta di zuccheri 2,5331 15.01 B |Grasso di volatili, pressato o fuso I prelievi per il grasso di volatili sono fissati a norma dell'articolo 5 del regolamento n. 77 in collegamento con l'articolo 7 dello stesso regolamento, modificato dal 0,9244 l'articolo 3 del regolamento n. 94/64/CEE. ex 16.02 BI Altre preparazioni e con seme di carni e di fratta le glie di volatili | a) conserve di volatili con ossa 0,9280 b) conserve di volatili I prelievi per le altre preparazioni e conserve di carni e di frattaglie di volatili sono fissati a norma dell'articolo 0 del regolamento n. 77 in collegamento con l'articolo 7 dello stesso regolamento, modificato dall'articolo 3 del regolamento n. 94/64/CEE. 2,3199 senza ossa c) preparazioni a base di carni di volatili 2,0106 ALLEGATO II al regolamento n. 96/64/CEE della Commissione Prelievi nei confronti dei paesi terzi per le uova in guscio di volatili importate in Francia dal 1° agosto al 30 settembre 1964 N. della tariffa doganale 1 . 1 . 2 I ex 04.05 A Prelievi per le importazioni da paesi terzi in Francia, espressi in FF/kg Designazione delle merci comune I 3 t Uova in guscio di volatili, fresche o conservate dal 1° agosto al 30 settembre 1964 : 0,86