per le uova in guscio di volatili, per i volatili da cortile vivi e macellati

Transcript

per le uova in guscio di volatili, per i volatili da cortile vivi e macellati
GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROFEE
2040/64
29. 7 . 64
ALLEGATO II
al regolamento n. 95/64/CEE della Commissione
Prelievi intracomunitari per le importazioni in Francia di uova in guscio
di volatili nel periodo 1° agosto 1964 — 30 giugno 1965
Prelievi, espressi in franchi francesi, per chilogrammo,
N. della
tariffa
per le importazioni in Francia
Designazione delle merci
doga­
nale
ex
•
04.05
da
Uova di volatili da cortile, in
Belgio
guscio, fresche o conservate
Germania
Italia
Lussem­
dal 1°8.64
al 30.9.64
dal 1°10.64
al 31.1.1965
dal 1°2.65
al 31.3.65
dal 1°4.65
al 31.5.65
dal 1°6.65
al 30.6.65
0,47
0,47
0,60
0,62
0,62
0,14
0,14
0,27
0,14
0,14
0,27
0,43
0,43
0,56
0,14
0,16
0,14
0,16
0,43
0.45
0,47
0,48
burgo
Paesi Bassi
0,76
0,62
0,64
REGOLAMENTO N. 96/64/CEE DELLA COMMISSIONE
del 24 luglio 1964
che adatta e (issa per i mesi di agosto e settembre 1964, i prezzi limite
per le uova in guscio di volatili, per i volatili da cortile vivi e macellati
e fissa i prelievi nei confronti dei paesi terzi per le uova in guscio di
volatili, per i volatili da cortile vivi di peso non superiore a 185 grammi
e per i volatili da cortile macellati
LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ
ECONOMICA EUROPEA,
Visto il Trattato che istituisce la Comunità
Economica Europea,
Visto il regolamento n. 21 relativo alla graduale
attuazione di un'organizzazione comune dei mer­
cati nel settore delle uova (1), e in particolare l'ar­
ticolo 4, paragrafo 3, e l'articolo 6, paragrafo 4,
Visto il regolamento n. 22 relativo alla graduale
attuazione di un'organizzazione comune dei mer­
cati nel settore del pollame (2), e in particolare
l'articolo 4, paragrafo 3, e l'articolo 6, paragrafo 4,
Visto il regolamento n. 46 del Consiglio rela­
tivo al metodo di fissazione del prelievo intraco­
munitario e del prelievo nei confronti dei paesi
terzi, applicabili ai volatili da cortile vivi di peso
non superiore a 185 grammi (3), prorogato da ultimo
con regolamento n. 129/63/CEE (4), e in partico­
lare l'articolo 1 ,
Considerando che i prezzi limite e i prelievi
nei confronti dei paesi terzi devono essere fissati
(x) GU n.
(2) GU n.
(3) GU n.
(4) GU n.
30 del 20.
30 del 20.
53 del lo.
185 del 19.
4. 1962, pag. 953/62.
4. 1962, pag. 959/62.
7. 1962, pag. 1568/62.
12. 1963, pag. 2938/63.
in anticipo per un periodo di tre mesi, tenendo
conto dell'evoluzione del prezzo dei cereali da
foraggio sul mercato mondiale nei sei mesi prece­
denti il trimestre nel corso del quale sono fissati i
prezzi limite e i prelievi nei confronti dei paesi
terzi ;
Considerando che i prezzi limite per le uova
in guscio di volatili e per i volatili da cortile vivi e
macellati nonché i prelievi nei confronti dei paesi
terzi per le uova in guscio di volatili, per i volatili
da cortile vivi di peso non superiore a 185 grammi
e per i volatili da cortile macellati sono stati adattati
o fissati per il primo trimestre 1963 dal regola­
mento n . 159 (5), e che i prezzi limite per i prodotti
a base di uova sono stati fissati per il secondo
trimestre 1963 dal regolamento n. 57/63/CEE (6) ;
Considerando che questi regolamenti sono stati
completati da ultimo per il secondo trimestre 1964
dal regolamento n. 31/64/CEE (7) ;
Considerando che con il regolamento n. 60/64/
CEE (8), il Consiglio ha modificato il prezzo limite
per le faraone, fissato nel regolamento n. 40 (9),
e che con il regolamento n. 89/64/CEE (10), ha mo­
dificato il prezzo limite per le anatre macellate della
seconda preparazione, fissato nel regolamento n. 40 ;
(5)
(•)
(7)
(8)
(9)
(10)
GU
GU
GU
GU
GU
GU
n. 140 del 28. 12. 1962, pag. 2934/62. n. 97 del 27. 7. 1963, pag. 1793/63.
n. 51 del 24. 3. 1964, pag. 785/64.
n. 92 del 10. 6. 1964, pag. 1410/64.
n. 52 del 30. 6. 1962, pag. 1557/62.
n . 119 del 27 . 7. 1964, pag. 1919/64.
29. 7. 64
GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
Considerando tuttavia che a norma dell'arti­
colo 1 del regolamento n. 79/64/CEE (*) la modi­
fica dei prelievi nei confronti dei paesi terzi e dei
prezzi limite prevista dagli articoli 4 e 6 dei rego­
lamenti nn. 21 e 22, non viene applicata per il
mese di luglio 1964 ;
Considerando che, tenuto conto dei prezzi dei
cereali da foraggio nel periodo 1° ottobre 1963 —
31 marzo 1964, è opportuno adattare o fissare
per i mesi di agosto e settembre 1964 i prezzi limite
e l'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi
terzi per i suddetti prodotti ;
Considerando che occorre tener conto tuttavia
che l'elemento b) del prelievo intracomunitario è
ridotto a norma dei regolamenti nn. 79/64/CEE e
88/64/CEE (2) di due quindicesimi dal 1° agosto
1964 ; che, pertanto, il calcolo dell'ammontare dei
prelievi nei confronti dei paesi terzi deve basarsi su
tale elemento b) ridotto ;
Considerando che occorre tener conto inoltre
che il terzo elemento del prelievo nei confronti dei
paesi terzi deve essere portato al 4°/o del prezzo
limite medio dell'anno precedente ;
Considerando che le misure previste dal pre­
sente regolamento sono conformi al parere del Co­
mitato di gestione per il pollame e le uova,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
Gli allegati I e II del regolamento n. 159 e
l'allegato del regolamento n. 57/63/CEE sono
sostituiti dagli allegati del presente regolamento
per le importazioni effettuate tra il 1° agosto e il
30 settembre 1964 .
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1°
agosto 1964.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1964.
Per la Commissione
Il Presidente
Walter HALLSTEIN
(!) GU n. 103 del 30. 6. 1964, pag. 1609/64.
(2) GU n. 119 del 27. 7. 1964, pag. 1917/64.
2041/64
GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
2042/64
29 . 7. 64
ALLEGATO I
al regolamento n. 96/64/CEE della Commissione
Prezzi limite per le uova in guscio di volatili e per i volatili da cortile
vivi o macellati, e prelievi nei confronti dei paesi terzi per le uova in
guscio di volatili, per i volatili da cortile vivi di peso non superiore a
185 grammi e per i volatili da cortile macellati, per i tutti agosto e
settembre 1964
N. della
tariffa
doga­
nale
Designazione delle merci
Prezzo limite per le
importazioni nella
C.E.E. da paesi terzi
2
3
Prelievi, espressi nelle singole monete nazionali, per le importazioni
da paesi terzi in :
comune
1
01.05
Volatili
da
cortile
Belgio
Germania
Francia
Italia
Lussemb .
4
5
β
7
8
FF/unità
Lit./unità
FL/unità
Fl./unità
0,15
0,22
16
1,30
0,09
DM/kg
FF/kg
Lit./kg
FL/kg
FI ./kg
Paesi Bassi
I
9
vivi
(polli, galline, anatre, oche,
tacchini e faraone) :
in u.c. per unità
¡ FB/unità I DM/unità
A — di peso non superiore Il prezzo limite di
0,1438 u. c. è fissa­
a 185 grammi
to dal regolamento
n. 116, prorogato da
ultimo con regola­
mento
n.
1,30
129/63/
CEE .
in u.c. per kg
|
FB/kg
I
B — altri :
a) polli e galline
b)
c)
d)
e)
anatre
oche
tacchini
faraone
0,4666
0,5048
0,6378
0,5917
0,9061
I prelievi per i volatili da cortile vivi di peso superiore a
■ 185 grammi sono fissati a norma dell'articolo 1 dèi rego­
lamento n. 77.
Volatili da cortile morti e
02.02
loro frattaglie commestìbili
(esclusi i fegati), freschi,
refrigerati o congelati
A — Volatili da cortile in­
teri
I. Polli e galline :
a) spennati, senza in­
testino, con la testa
e le zampe
b) spennati, svuotati,
0,6104
5,73
0,74
0,86
54
5,73
0,35
0,7237
6,80
0,88
1,02
64
6,80
0,42
senza la testa e le
zampe, ma con il
cuore, il fegato e il
ventriglio
c) spennati, svuotati,
senza la testa e le
zampe, senza il
cuore, il fegato e il
ventriglio
-
0,7794
7,33
0,94
1,10
69
7,33
0,45
0,5659
6,28
0,86
0,74
58
6,28
0,37
0,7033
7,96
1,08
0,94
73
7,96
0,47
II. Anatre :
;
a) spennate,
dissan­
guate, non svuotate,
con la testa e le
zampe
b) spennate, svuotate,
senza la testa e le
zampe, con o senza
il cuore, il fegato e
il ventriglio
29. 7. 64
GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
N. della
tariffa
Prezzo limite per le
Designazione delle merci
doga­
nale
Prelievi, espressi nelle singole monete nazionali, per le importazioni
da paesi terzi in :
importazioni nella
C.E.E. da paesi terzi
comune
1
2043/64
I
02.02
(segue)
2
I
Belgio
4
I Germania I
3
in u.c. per kg
FB/kg
I
|
5
Francia
1
DM/kg
6
I
FF/kg
I
Italia
I Lussemb . I Paesi Bassi
18
19
Lit./kg
I
I
17
I
FL/kg
Fl./kg
III. Oche :
a) Spennatej dissan­
guate, non svuotate,
con la testa e le
zampe
0,7251
8
1,08
0,94
74
8
0,48
0,5928
7,73
1,08
0,88
71
7,73
0,45
0,7672
8,16
1,10
2,42
76
8,16
0,49
1,3726
14,14
1,73
1,75
135
14,14
0,90
b) spennate, svuotate,
senza la testa e le
zampe, con o senza
il cuore e il ventri­
glio
IV. Tacchini :
V. Faraone :
B — Parti di
cortile :
volatili
da
a) per dorsi e colli
b) per tutte le altre
0,3728
0,9319
parti
C — Frattaglie commesti­
bili di volatili da cor­
tile
02.03
0,3429
I prelievi per le parti di volatili da cortile macellati sono
fissati a norma dell'articolo 2 del regolamento n. 77, mo­
dificato da ultimo dall'articolo 1 del regolamento
n . 94/64/CEE .
I prelievi per le frattaglie commestibili sono fissati a
norma dell'articolo 3 del regolamento n. 77.
Fegati di volatili, freschi,
refrigerati, congelati, salati
o in salamoia
A — Fegati grassi di oca o
7,251
anatra
B — Fegati di pollo, gal­
lina, tacchino o fa­
0,9046
raona
J
I prelievi per i fegati di volatili sono fissati a norma dello
articolo 4 del regolamento n. 77 modificato dall'arti­
colo 2 del regolamento n. 94/64/CEE in collegamento
con l'articolo 7 del regolamento n. 77 modificato dal­
l'articolo 3 del regolamento n. 94/64/CEE.
ex
02.05
Grasso di volatili, non pres­
sato né fuso, fresco, refri­
gerato, congelato, salato o
in salamoia, secco o affu­
0,9244
I prelievi per il grasso di volatili sono fissati a norma
dell'articolo 5 del regolamento n. 77.
micato
ex
04.05A
Uova di volatili
A — Uova in guscio di vo­
latili, fresche o con­
servate, destinate al
consumo
0,5011
5,57
0,77
0,5011
5,57
0,77
B — Uova da cova di vo­
latili
0,67
I
0,67
!
|
54
54
5,69
;
j
5,69
!
;
0,32
0,32
2044/64
GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
N. della
tariffa
doga­
nale
Prelievi, espressi nelle singole monete nazionali, per le importazioni
da paesi terzi in :
Prezzo limite per le
Designazione delle merci
importazioni nella
C.E.E. da paesi terzi
2
3
29 . 7. 64
comune
1
94.05
Germania
Francia
Italia
Lussemb.
PaesfBãssi
4
5
6
7
8
9
in u.c. per kg
A — Uova sgusciate
B I
Belgio
a) atte ad usi alimen­
tari, fresche, con­
servate o con ag­
giunta di zuccheri
0,6399
b) atte ad usi alimen­
tari, essiccate, an­
che con aggiunta
di zuccheri
2,3335
B — Giallo duova
I prelievi per i prodotti a base di uova sono fissati a
norma dell'articolo 1 del regolamento n. 57/63/CEE.
a) atto ad usi alimen­
tari, fresco, conser­
vato o con aggiun­
ta di zuccheri
1,2901
b) atto ad usi alimen­
tari, essiccato, an­
che con aggiunta
di zuccheri
2,5331
15.01 B |Grasso di volatili, pressato
o fuso
I prelievi per il grasso di volatili sono fissati a norma
dell'articolo 5 del regolamento n. 77 in collegamento
con l'articolo 7 dello stesso regolamento, modificato dal­
0,9244
l'articolo 3 del regolamento n. 94/64/CEE.
ex
16.02
BI
Altre preparazioni e con­
seme di carni e di fratta­
le glie di volatili
|
a) conserve di volatili
con ossa
0,9280
b) conserve di volatili
I prelievi per le altre preparazioni e conserve di carni e
di frattaglie di volatili sono fissati a norma dell'articolo 0
del regolamento n. 77 in collegamento con l'articolo 7
dello stesso regolamento, modificato dall'articolo 3 del
regolamento n. 94/64/CEE.
2,3199
senza ossa
c) preparazioni a base
di carni di volatili
2,0106
ALLEGATO II
al regolamento n. 96/64/CEE della Commissione
Prelievi nei confronti dei paesi terzi per le uova in guscio di volatili
importate in Francia dal 1° agosto al 30 settembre 1964
N. della tariffa doganale
1
.
1
.
2
I
ex 04.05 A
Prelievi per le importazioni da paesi terzi in Francia,
espressi in FF/kg
Designazione delle merci
comune
I
3
t
Uova in guscio di volatili, fresche
o
conservate
dal 1° agosto al 30 settembre 1964 : 0,86