CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA REGOLAMENTO EDILIZIO

Transcript

CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA REGOLAMENTO EDILIZIO
CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Adeguamento al D.P.R. 380/2001 s.m.i.
e normativa statale e regionale di riferimento
Città di Francavilla Fontana
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Pag. 1 di 72
CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA
INDICE
NORME PRELIMINARI
CAPITOLO 1
NATURA, OGGETTO E CONTENUTI DEL REGOLAMENTO EDILIZIO
Art. 1
-
Oggetto del Regolamento Edilizio
pag.
6
Art. 2
-
Contenuto ed efficacia
pag.
6
Art. 3
-
Principi
pag.
7
pag.
8
CAPITOLO 2
COMMISSIONI CONSULTIVE
Art. 4
-
Commissione Locale per il Paesaggio
CAPITOLO 3
DEFINIZIONE DEGI INTERVENTI, TITOLI ABILITATIVI E NORME PROCEDIMENTALI
Art. 5
-
Definizione degli interventi
pag.
8
Art. 6
-
Le forme autorizzative delle attività edilizie
pag.
12
a. Permesso di costruire
b. Denuncia Inizio Attività (DIA)
Art. 7
-
Lavori eseguibili senza titolo abilitativo
pag.
18
Art. 8
-
Opere da eseguirsi con procedura d’urgenza
pag.
19
Art. 9
-
Titolarità della richiesta
pag.
20
Art. 10
-
Procedimenti istruttori
pag.
21
Art. 11
-
Validità dei titoli abilitativi durata,decadenza,proroga e annullamento
pag.
21
Art. 12
-
Vincolo di asservimento
pag.
22
Art. 13
-
Deroghe e permessi in sanatoria
pag.
23
Art. 14
-
Progetti di opere edilizie : modalità e documentazione
pag.
24
Art. 15
-
Disciplina autorizzativa per attività provvisorie e continuative
pag.
24
Città di Francavilla Fontana
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Pag. 2 di 72
CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA
CAPITOLO 4
ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE
Art. 16
-
Adempimenti nella fase attuativa degli interventi
pag.
27
Art. 17
-
Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia
pag.
29
Art. 18
-
Violazione delle norme urbanistico-edilizie e relative sanzioni
pag.
30
Art. 19
-
Adempimenti nella fase conclusiva dei lavori
pag.
30
Art. 20
-
Certificato di agibilità degli edifici residenziali
pag.
31
Art. 21
-
Certificato di agibilità degli edifici non residenziali
pag.
33
Art. 22
-
Rilascio, diniego, revoca e annullamento del Certificato di Agibilità
pag.
34
Art. 23
-
Certificazione energetica degli edifici
pag.
35
Art. 24
-
Certificato di sostenibilità ambientale
pag.
35
Art. 25
-
Incentivi per la riqualificazione edilizia
pag.
36
DISCIPLINA URBANISTICA
CAPITOLO UNICO
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI INDICI E DEI PARAMETRI
Art. 26
-
Indici e parametri
pag.
37
Art. 27
-
Definizione degli indici e dei parametri
pag.
37
Art. 28
-
pag.
39
Art. 29
-
Parametri edilizi per la qualificazione energetica degli edifici e la
sostenibilità ambientale
Tutela e valorizzazione dei sistemi costruttivi tradizionali
pag.
40
REQUISITI GENERALI DELLE COSTRUZIONI
CAPITOLO 1
ASPETTO DEI FABBRICATI ED ARREDO URBANO
Art. 30
-
Campionatura
pag.
40
Art. 31
-
Aspetto e manutenzione degli edifici
pag.
41
Art. 32
-
Aggetti e sporgenze
pag.
42
Art. 33
-
Opere pertinenziali
pag.
43
Art. 34
-
Serre solari
pag.
45
Art. 35
-
Strutture amovibili temporanee
pag.
46
Art. 36
-
Decoro e arredo urbano
pag.
48
Art. 37
-
Muri di cinta
pag.
50
Città di Francavilla Fontana
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Pag. 3 di 72
CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA
Art. 38
-
Recinzioni in zona agricola
pag.
51
Art. 39
-
Impianti tecnologici per il risparmio energetico
pag.
51
CAPITOLO 2
NORME IGIENICHE
Art. 40
-
Spazi interni agli edifici
pag.
52
Art. 41
-
Uso dei distacchi tra fabbricati
pag.
53
Art. 42
-
Risparmio idrico
pag.
53
Art. 43
-
Convogliamento acque luride
pag.
53
Art. 44
-
Requisiti per l’accessibilità e la fruibilità degli edifici
pag.
53
Art. 45
-
Forni, focolai, camini, condotti di calore, canne fumarie
pag.
54
Art. 46
-
Piani interrati
pag.
55
Art. 47
-
Piani seminterrati
pag.
56
Art. 48
-
Piani terreni
pag.
56
Art. 49
-
Piani sottotetto
pag.
56
Art. 50
-
Norme comuni a tutti i piani abitabili
pag.
57
Art. 51
-
Fabbricati in zona rurale
pag.
58
Art. 52
-
Migliorie igieniche ai fabbricati esistenti
pag.
58
CAPITOLO 3
NORME RELATIVE ALLE AREE SCOPERTE
Art. 53
-
Manutenzione delle aree
pag.
59
Art. 54
-
Depositi su aree scoperte
pag.
59
CAPITOLO 4
PARCHEGGI
Art. 55
-
Parcheggi Privati
pag.
59
Art. 56
-
Modalità di calcolo della superficie a parcheggi
pag.
60
pag.
60
CAPITOLO 5
ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Art. 57
-
Opere soggette alla prescrizioni in materia di eliminazione delle
barriere architettoniche
Città di Francavilla Fontana
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Pag. 4 di 72
CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA
Art. 58
-
Prescrizioni e deroghe
pag.
61
CAPITOLO 6
NORME DI BUONA COSTRUZIONE
Art. 59
-
Stabilità e sicurezza delle nuove costruzioni
pag.
62
Art. 60
-
Verifiche di sicurezza
pag.
64
pag.
66
pag.
67
pag.
67
CAPITOLO 7
USO DI SUOLO, SPAZIO E SERVIZI PUBBLICI
Art. 61
-
Art. 62
-
Occupazione temporanea o permanente di spazio o suolo o
sottosuolo pubblico
Rinvenimenti e scoperte
Art. 63
-
Uso di scarichi e di acque pubbliche
CAPITOLO 8
GARANZIA DELLA PUBBICA INCOLUMITÀ
Art. 64
-
Segnalazione, recinzione ed illuminazione della zona dei lavori
pag.
68
Art. 65
-
Ponti e scale di servizio
pag.
68
Art. 66
-
pag.
69
Art. 67
-
Scarico dei materiali – demolizioni nettezza delle strade adiacenti ai
cantieri
Responsabilità degli esecutori di opere
pag.
69
Art. 68
-
Rimozione delle recinzioni
pag.
70
CAPITOLO 9
SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 69
-
Sanzioni
pag.
71
Art. 70
-
Adeguamento della disciplina del regolamento edilizio alle nuove
pag.
71
pag.
71
norme in materia di sicurezza e di igiene
Art. 71
-
Disposizioni transitorie
ALLEGATI
Documentazione minima costituente i progetti dei diversi tipi di intervento
Tabella sinottica degli interventi edilizi
Città di Francavilla Fontana
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Pag. 5 di 72
CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA
NORME PRELIMINARI
CAPITOLO 1
Natura, Oggetto e Contenuti del Regolamento Edilizio
Art. 1
Oggetto del Regolamento Edilizio
Il regolamento edilizio comunale ha per oggetto l’insieme delle
norme da osservare in tutte le attività edilizie comportanti
trasformazioni del territorio del Comune, intese come azioni
dell’uomo volte a modificare, a tutelare o a riqualificare sia
l’ambiente fisico costruito sia quello naturale da salvaguardare.
Il regolamento edilizio è redatto in conformità delle prescrizioni
dell’Art. 4 del T.U. delle “Disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380,
disciplinanti le attività costruttive, integra le norme del codice civile e
contiene disposizioni congruenti con quelle delle norme tecniche
attuative degli strumenti urbanistici vigenti del Comune.
Il presente Regolamento disciplina quindi le caratteristiche degli
edifici e delle loro pertinenze , le destinazioni d’uso degli stessi, le
attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, sul suolo
e nel sottosuolo, le procedure e le responsabilità amministrative di
verifica e di controllo, nell’intento di conseguire la migliore qualità
dei progetti e dei prodotti edilizi nel quadro di una permanente
ricerca della riqualificazione urbana e della tutela ambientale.
Il Regolamento Edilizio definisce inoltre le modalità di intervento in
materia di sostenibilità ambientale, di tutela e valorizzazione dei
sistemi costruttivi tradizionali, secondo quanto previsto dalle norme
statali e regionali di riferimento.
Art. 2
Contenuto ed efficacia
Il presente regolamento contiene:
a) disposizioni di carattere obbligatorio desunte da norme di livello
statale e/o regionale esplicitamente prevalenti su quelle di livello
comunale nonché riferimenti e rimandi a dette norme prevalenti ;
b) disposizioni desunte da norme di livello nazionale non prevalenti
direttamente su quelle locali, oppure riferimenti e rimandi alle stesse;
c) disposizioni obbligatorie di natura ed interesse eminentemente
locali, legate alle problematiche urbanistiche ed edilizie del territorio
cittadino ed alla loro ordinata organizzazione e gestione.
Le disposizioni o i riferimenti e rimandi , di cui alla lettera ‘a’ sono
riportate al solo fine della migliore completezza e comprensione del
Regolamento, essendo tali norme obbligatorie ed operanti a
prescindere dal loro recepimento nella norma locale . Esse possono
essere modificate solo da atti di livello pari o superiore al
provvedimento che le ha istituite.In tal caso la nuova norma deve
intendersi introdotta nel presente Regolamento a farne parte
integrante in sostituzione di quella modificata, anche in assenza di
esplicito atto di recepimento da parte del Comune.Parimenti
Città di Francavilla Fontana
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Pag. 6 di 72
CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA
devono intendersi introdotte nel presente Regolamento a farne
parte integrante le ulteriori disposizioni esplicitamente prevalenti sulle
norme locali che venissero emanate successivamente alla sua
approvazione. Nel caso in cui vengano modificate o sostituite le
norme di livello statale e regionale richiamate, anche in assenza di
esplicito atto di rettifica da parte del Comune, i riferimenti ed i
rimandi contenuti nel presente Regolamento si intendono riferiti alla
norma modificata o sostituita.
Le norme di cui alla lettera ‘b’ sono desunte da disposizioni statali o
regionali, che non prevalendo sulle norme locali non potrebbero
altrimenti
trovare
applicazione
nell’ambito
del
territorio
comunale.Dette norme sono da considerarsi a tutti gli effetti norme
locali che non conservano alcun legame con le disposizioni nazionali
o regionali da cui sono desunte. L’eventuale modifica od
integrazione di queste ultime non ha pertanto alcun effetto sulle
norme del presente Regolamento fino al momento in cui il medesimo
non sia modificato od integrato al fine di recepirle esplicitamente.
I riferimenti ed i rimandi di cui alla stessa lettera ‘b’ sono riportati al
fine di regolamentare specifiche materie mediante altre ed
autonome fonti normative di livello statale e regionale che altrimenti
non troverebbero applicazione sul territorio comunale. Nel caso in
cui vengano modificate o sostituite le norme di livello nazionale e
regionale richiamate, i riferimenti ed i rimandi contenuti nel presente
Regolamento , anche in assenza di esplicito atto di recepimento, si
intendono riferiti alla norma modificata o sostitutiva.
Le norme di cui alla lettera ‘d’ sono proprie del presente
Regolamento e non hanno alcuna dipendenza diretta o indiretta, da
altre fonti normative. Dette norme restano in vigore fino a quando
non siano modificate con deliberazione del Consiglio Comunale o
superate da norme di livello superiore esplicitamente prevalenti.
Ogni parte del presente Regolamento che non sia riconducibile ai
casi di cui alle lettere ‘a’, ‘b’ e ‘c’ deve intendersi ricondotto al caso
di cui alla lettera ’d’.
Art. 3
Principi
1.Le norme del presente Regolamento si ispirano all’esigenza di
consentire la migliore fruibilità dell’abitato da parte delle persone
singole o associate, di realizzare un ambiente urbano di pregio, tanto
sotto il profilo urbanistico -edilizio quanto sotto il profilo igienicosanitario, e nella parte procedurale,al principio della semplificazione
amministrativa sancito dalla L.n.59/97 e successive modifiche,attuata
attraverso l’istituto dell’asseverazione e delle altre dichiarazioni
sostitutive.
2.Le norme del presente Regolamento definiscono anche le
caratteristiche degli edifici, delle costruzioni accessorie e degli spazi
pubblici, per concorrere a realizzare un’elevata qualità
dell’ambiente urbano e di conseguenza della vita sia nel privato che
nelle attrezzature per la collettività.
3. In applicazione delle norme di legge e di Regolamento e in
attuazione degli strumenti urbanistici vigenti e relativi piani esecutivi,
approvati dagli organi di governo del Comune, spetta
all’Amministrazione comunale il compito di assicurare il libero e pieno
Città di Francavilla Fontana
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Pag. 7 di 72
CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA
svolgimento delle attività di gestione e fruizione degli edifici , di
trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio , accertando che
siano rispettose delle norme medesime e conformi ai piani ad esse
relative, nonché vigilando sull’osservanza delle corrispondenti
prescrizioni.
CAPITOLO 2
COMMISSIONI CONSULTIVE
Art. 4
Commissione Locale per il Paesaggio
Con L.R. n. 20/2009, in attuazione di quanto previsto dall’art. 148 del
D. Lgs. n. 42/2004, è stata istituita la Commissione Locale per il
Paesaggio ai fini della subdelega ai Comuni per il rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica .
In merito alle competenze ed al funzionamento della stessa il
Consiglio Comunale approva apposito regolamento.
CAPITOLO 3
DEFINIZIONI DEGLI
PROCEDIMENTALI
INTERVENTI,
TITOLI
ABILITATIVI
E
NORME
Art.5
Definizioni degli interventi
Le opere sottoposte alla disciplina del presente R. E. sono costituite
da interventi costruttivi tesi a trasformare o a riqualificare lo stato dei
luoghi, intendendosi per
interventi costruttivi : le opere edilizie realizzate entro e/o fuori terra,
che risultino ancorate al terreno e non rientrino nella categoria delle
cose mobili secondo il codice della strada, riguardanti costruzioni
aggiuntive o sostitutive rispetto all’originario stato del suolo e dei
luoghi quali edifici, costruzioni in genere, nonché quant’altro
comporti la realizzazione di manufatti;
trasformazioni : le azioni costruttive volte a realizzare nuova
edificazione di manufatti edilizi, infrastrutturali e di opere in generale
per cui l’ambiente fisico viene ad essere modificato rispetto a quello
preesistente;
riqualificazione : le azioni atte a conservare con adeguamenti
funzionali, strutturali e morfologici gli elementi costruiti e quelli
ambientali esistenti.
Le tipologie degli interventi edilizi si dividono in:
Intervento di nuova costruzione: concerne le opere necessarie per
realizzare i nuovi edifici ed i nuovi manufatti, sia fuori terra che
interrati su un’area precedentemente libera o risultante da
demolizione di altra costruzione preesistente.
Oltre le preesistenti norme, gli interventi edilizi di nuova costruzione
dovranno rispettare tutte le altre disposizioni comunali, regionali e
Città di Francavilla Fontana
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Pag. 8 di 72
CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA
statali vigenti in materia edilizia.
Intervento di demolizione: riguarda l’abbattimento totale o parziale
di un fabbricato allo scopo di ricostruzione in forme diverse o per
diverse utilizzazioni del suolo secondo le previsioni dello strumento
urbanistico.
Intervento di ricostruzione: consiste in qualsiasi intervento, anche
parziale, che tenda alla riedificazione o costruzione di parte di un
fabbricato demolito, secondo le prescrizioni di zona dello strumento
urbanistico, autorizzato con il medesimo titolo abilitativo.
Intervento di ampliamento: concerne le opere di ingrandimento del
fabbricato, creando volumi aggiuntivi o ricavando superfici di piano
supplementari. L’aggiunta di un nuovo volume edilizio può avvenire
mediante ampliamento in senso verticale (sopraelevazione) o in
senso orizzontale.
Intervento di sopraelevazione: comprende l’ampliamento di una
costruzione preesistente esclusivamente in senso verticale.
Manutenzione ordinaria
Sono di manutenzione ordinaria, gli interventi che riguardano le
opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli
edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli
impianti tecnologici esistenti. Le opere di manutenzione ordinaria
sono tali se non mutano le caratteristiche originarie dell’immobile
(fabbricato o unità edilizia abitativa o produttiva), non ne alterano la
struttura e non ne modificano la disposizione dei locali; ma si limitano
a ripristinare o sostituire gli elementi danneggiati, usurato, o
inadeguati alle esigenze del suo normale uso.
Rientrano in tale tipologia esemplificativamente:
 l’apertura o la chiusura di porte interne in muratura non
portante;
 la riparazione ed il rifacimento di tinteggiature ed intonaci
interni;
 la manutenzione delle coperture (impermeabilizzazione e
pavimentazione);
 la riparazione delle gronde e dei pluviali;
 la manutenzione dei frontali e delle ringhiere e dei terrazzi dei
balconi;
 la ripulitura delle facciate;
 la ritinteggiatura, il ripristino e il rifacimento delle facciate
senza modificare i materiali impiegati, i colori, le partiture, le
sagomature, le fasce marcapiano ecc.;
 la manutenzione, riparazione e sostituzione degli impianti
(idraulico, sanitario, elettrico, del gas, di riscaldamento o
raffreddamento, di ascensori ecc.);
 la costruzione di arredi fissi anche con modesti interventi
murari;
 la riparazione delle recinzioni.
Per gli immobili compresi nella zone soggette a vincolo
paesaggistico si applicano le disposizioni previste dalle vigenti norme
Città di Francavilla Fontana
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Pag. 9 di 72
CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA
di tutela.
Manutenzione straordinaria
Sono di manutenzione straordinaria, gli interventi che riguardano le
opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire qualche
parte anche strutturale degli edifici, nonché per realizzare ed
integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non
alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non
comportino modifiche alle destinazioni d’uso. Tali interventi non
debbono dunque alterare il taglio e la composizione delle unità
edilizie, né incidere sulle loro caratteristiche utilizzative, sul loro
aspetto esterno, sull’ambiente circostante.
Rientrano in tale tipologia esemplificativamente :
 il rinnovamento o la modifica di qualche elemento strutturale
dell’edificio (pilastro, architrave, porzioni di solette, mensole,
balconi, tratti di muri ecc.);
 il rifacimento della copertura senza alterazioni di volume;
 rifacimenti dei massi di pendenza e delle impermeabilizzazioni
dei terrazzi
 la sostituzione di infissi esterni;
 il rifacimento di intonaci esterni;
 una diversa tinteggiatura o partitura dei prospetti o
l’adozione di materiali diversi;
 la modifica dei servizi igienici, da intendersi come rifacimento
degli stessi attraverso modifiche funzionali e/o strutturali
anche con inserimento o modifica di nuovi elementi e
impianti;
 integrazione e il rifacimento dei servizi igienico-sanitari e degli
impianti tecnologici con relative opere murarie e volumi
tecnici necessari,
 installazione di impianti di sollevamento, di ascensori e
montacarichi con relative opere civili secondo le norme;
 le sistemazioni di spazi esterni non comportanti consistenti
scavi e movimenti di terra,
 impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti, la
realizzazione di cabine e di quadri elettrici,
 la sostituzione di vetrine, mostre, tende e insegne per attività
commerciali e artigianali;
 rifacimento di pavimentazioni stradali, pedonali e carrabili,
pubblici e privati e dei relativi sottoservizi.
 Accorpamento di unità immobiliari
Restauro e Risanamento conservativo
Interventi che riguardano opere rivolte a conservare l’edificio nel suo
insieme e gli elementi che lo costituiscono, sia negli aspetti formali
che qualificano l’espressione architettonica ed ambientale
dell’edificio, e sia nei caratteri tipologici, costruttivi, formali e
funzionali dell’organismo stesso, al fine di consentire destinazioni
d’uso con essi compatibili.
Il restauro e il risanamento conservativo consiste in opere volte alla
conservazione e alla tutela dei manufatti, attraverso interventi di
consolidamento, ripristino e rinnovamento degli elementi costruttivi,
d’integrazione con elementi funzionali accessori e di impianti
necessari per le esigenze di utilizzo compatibili, di demolizione di
Città di Francavilla Fontana
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Pag. 10 di 72
CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA
elementi costruttivi di caratteristiche estranee all’organismo edilizio.
Tali interventi comprendono:
 il consolidamento e il risanamento delle strutture portanti
proprie della tipologia edilizia che risultino fatiscenti o instabili;
 il consolidamento o il risanamento delle strutture orizzontali a
volta ed a solaio e delle coperture senza modifica delle
quote e delle dimensioni originali e con strutture e materiali
aventi caratteristiche uguali od analoghe a quelle originali
ovvero preesistenti. Ove ne sia provata la necessità è
consentito l’uso di elementi di rinforzo costituiti da materiali
diversi;
 il consolidamento delle scale interne quando costituiscano
elemento caratterizzante della tipologia edilizia;
 la eliminazioni delle superfetazioni edilizie, sopraelevazioni,
ampliamenti, aggiunte o sovrastrutture che alterano le
caratteristiche architettoniche, tipologico -costruttive, purché
non presentino interesse storico documentario del passaggio
dell’opera attraverso il tempo;
 la riparazione di elementi architettonici e decorativi esterni ed
interni e delle pavimentazioni dei cortili e degli androni con
materiali, forme e tecniche di lavorazione uguali od
analoghe a quelle originali;
 la esecuzione di modeste modifiche distributive interne che,
nel rispetto dell’impianto tipologico originario, e senza
alterarne gli aspetti di interesse storico-artistico, consentano
destinazioni d’uso con essa compatibile ed il miglioramento
delle condizioni di igiene e di abitabilità dell’edificio. Per gli
edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo i lavori
di ordinaria e straordinaria manutenzione di cui ai precedenti
articoli dovranno essere eseguiti con materiali, forme e
tecniche di lavorazione secondo le modalità indicate nelle
norme specifiche regolamentari e comunque in modo da
assicurare risultati uguali od analoghi alle situazioni
preesistenti.
Il
restauro
conservativo
“di
insieme”
esteso
cioè
contemporaneamente o comunque considerato coordinato tra più
costruzioni tra le quali esista un’accertata possibilità di reciproca
integrazione sotto il profilo urbanistico, architettonico e storicoartistico, è subordinato alla formazione di un progetto definitivo di
riqualificazione urbana o di strumenti urbanistici di intervento
preventivo.
In tal caso potranno essere realizzate più consistenti modifiche
distributive interne per eseguire un’adeguata funzionalità
dell’insieme alle previste destinazioni d’uso.
Per il restauro e il risanamento conservativo degli spazi esterni,
costruiti e naturali, degli impianti a verde e dei parchi, gli interventi
ammissibili consistono in opere di ripristino dello stato dei luoghi con
materiali corrispondenti alle caratteristiche qualitative dei siti
(pavimentazioni, impianti pubblici e privati, recinzioni etc.),
nell’inserimento di elementi decorativi e di impianti tecnologici
adeguati all’ambiente urbano (alberature di idonee essenze,
fontane, panchine, monumenti, chiostri, illuminazione di viali e
percorsi etc., in luogo delle parti alterate ove non restaurabili con i
caratteri originari.
Città di Francavilla Fontana
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Pag. 11 di 72
CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA
Ristrutturazione edilizia
Interventi rivolti a trasformare l’organismo edilizio secondo nuove
organizzazioni distributive, igieniche e funzionali non rientranti nelle
precedenti categorie, che possono portare anche ad un organismo
edilizio diverso in tutto o in parte da quello precedente.
Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni
elementi costitutivi dell’edificio, compresi gli elementi strutturali,
nonché la eliminazione, l’inserimento o la modifica di nuovi elementi,
di impianti e di strutture.
Nella esecuzione dell’intervento di ristrutturazione edilizia sono
ammessi: gli aumenti della superficie utile interna conseguibile
all’interno dell’edificio nell’ambito delle strutture perimetrali
preesistenti. Sono ammessi altresì aumenti della superficie utile o del
volume preesistente mediante ampliamenti, ove espressamente
indicato nelle norme specifiche di zona e per gli edifici per i quali sia
stato eventualmente previsto dai Piani Particolareggiati o da altri
strumenti urbanistici di intervento preventivo. Mediante l’intervento di
ristrutturazione edilizia dovrà conseguirsi l’adeguamento delle
condizioni igienico -edilizie dell’edificio.
Le variazioni delle facciate e del volume complessivo dell’edificio, il
rifacimento delle scale, il frazionamento delle unità immobiliari, la
variazione di destinazione d’uso degli immobili sono da intendersi di
ristrutturazione edilizia.
Ristrutturazione urbanistica
Rientrano in tale tipologia, gli interventi rivolti a sostituire l’esistente
tessuto urbanistico -edilizio con altro diverso, mediante un insieme
sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del
disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale,per i quali sono
necessari
progetti unitari o piani urbanistici attuativi che
comportano interventi edilizi .
Art. 6
Le forme autorizzative delle attività edilizie
Le attività costruttive comportanti trasformazioni urbanistiche edilizie
del territorio comunale sono subordinate a permessi di costruire, ai
sensi dell’Art. 10, comma 1 del TU.(D.P.R. n. 380/2001), tra cui quelli
riportati al successivo punto a); sono realizzabili mediante denuncia
di inizio attività, equivalente ad autorizzazione tacita, gli interventi
edilizi non subordinati al preventivo rilascio del permesso di costruire,
ai sensi dell’Art. 23,co.1 dello stesso TU. E del comma 6 della legge
obiettivo n. 44/2001, tra cui quelli riportati, a scopo esemplificativo al
successivo punto b); sono interventi edilizi liberi eseguibili senza atti
autorizzativi formali ed assenso tacito da parte del Comune, quelli
riportati al successivo Art. 7.
a. PERMESSO DI COSTRUIRE
Il permesso di costruire è l’atto amministrativo comunale, a titolo
oneroso, che consente di eseguire legittimamente gli interventi di
Città di Francavilla Fontana
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Pag. 12 di 72
CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA
trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio del Comune, nel
rispetto delle leggi, delle norme urbanistiche e del presente R.E.
Sono soggette a permesso di costruire:
 gli interventi di nuova costruzione di cui alla lettera e) dell’Art.
3 del TU.;
 gli interventi di totale demolizione con ricostruzione di
manufatto edilizio dissimile da quello preesistente (lettera d
dell’Art. 3 del TU)
 gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
 le ristrutturazioni edilizie comportanti aumento di unità
immobiliari, e variazioni dei volumi, della sagoma, delle
caratteristiche formali dei prospetti e delle ricadenti in zona
omogenea A, mutamenti delle destinazioni d’uso dei corpi di
fabbrica esistenti, se interessati da opere;
 le opere connesse all’apertura e coltivazione di cave,
nonché le trivellazioni per lo sfruttamento delle acque di
falde per usi generali;
 gli impianti e i servizi di livello territoriale, ivi compresi le
installazioni di elettrodotti, gasdotti, linee telefoniche e
impianti a servizio della telefonia mobile aventi le
caratteristiche di servizi generali.
Il permesso di costruire, ai sensi dell’Art. 13, comma 1 del TU., è
rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio
comunale nel rispetto delle leggi, degli strumenti urbanistici e del
presente regolamento.
Il rilascio del permesso di costruire è a titolo oneroso, ai sensi
dell’Art.16, comma 1 del TU. E di equiva-lenti prescrizioni della legge
urbanistica regionale, ad esclusione dei casi in cui il permesso è
previsto a titolo gratuito o dovuto in forma ridotta, ai sensi del Art. 17,
commi 1,2 e 3, del T.U. riguardanti, fra l’altro, gli interventi in zona
agricola, l’edilizia convenzionata, con le modalità dell’Art. 18 del TU.
Disciplinante la convenzione tipo, o con le modalità regolate dalle
relative norme regionali.
Il contributo concessorio per opere e impianti non destinati a
residenza è disciplinato dall’Art. 19 del TU. Citato, o da equivalente
norma regionale.
Gli oneri concessori sono commisurati ai sensi dell’Art. 16, comma 3 e
seguenti del TU. Citato, all’incidenza degli oneri di urbanizzazione
primaria e secondaria e al costo di costruzione dell’intervento,
secondo le tabelle parametriche stabilite e aggiornate con
deliberazione dell’Amministrazione Comunale in base a quelle
definite con decreto del Presidente delle G. R. L’aggiornamento del
costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione viene operato
annualmente, e in assenza di determinazioni della Regione Puglia è
adeguato in base agli incrementi ISTAT, così come previsto dall’Art.
16 comma 9 del D.P.R. 380/2001.
Il permesso di costruire, conclusa la fase istruttoria, previo
pagamento degli oneri concessori nella misura e con le modalità
determinate in apposita delibera comunale, e iscrizione nel registro
comunale ai sensi della LR del 30/03/2009 nel quale sono elencate le
particelle catastali che hanno espresso la volumetria relativa al titolo
edilizio rilasciato o comunque formatosi, viene emesso dal Dirigente
Città di Francavilla Fontana
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Pag. 13 di 72
CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA
Tecnico competente.
Il permesso di costruire contiene le seguenti indicazioni:
 l’oggetto e il numero del permesso di costruire corrispondente
al numero progressivo di protocollo dei permessi edilizi
rilasciati dall’ufficio per ciascun anno;
 la data della richiesta, le generalità e il codice fiscale del
titolare del permesso edilizio, gli estremi del titolo di
legittimazione dell’intervento;
 gli estremi catastali dell’immobile oggetto dell’intervento,
l’indicazione sintetica delle opere, la destinazione d’uso
prevista, l’elenco degli elaborati tecnici e amministrativi
costituenti parte integrante del permesso di costruire;
 l’indicazione sintetica delle norme urbanistiche legittimanti
l’intervento;
 gli estremi della ricevuta di pagamento degli oneri
urbanizzativi e di costruzione, nella misura prevista per l’utile
rilascio del permesso edilizio e le modalità dei successivi
pagamenti dovuti ai sensi dell’apposita delibera consiliare in
materia;
 gli estremi dei pareri e nulla osta di altri uffici del Comune o
enti esterni, ove prescritti;
 le eventuali prescrizioni costruttive;
 i termini entro i quali vanno iniziati e ultimati i lavori, a pena di
decadenza del permesso di costruire;
 gli obblighi da assolversi, ove ne ricorrano gli estremi, da parte
del titolare del permesso in ordine ai seguenti adempimenti:
‐ richiesta, ove indispensabile per le lavorazioni,
dell’occupazione temporanea di suolo pubblico
‐ deposito del progetto esecutivo delle opere in
adempimento delle leggi sulle costruzioni in calcestruzzo
cementizio armato, approvazione del progetto
strutturale delle costruzioni in comuni dichiarati sismici,
nonché della documentazione prescritta dalle norme
per il contenimento dei consumi energetici prima
dell’inizio dei lavori, ai sensi delle disposizioni dei capi I, II
e III della Parte II del T.U. in materia edilizia;
‐ comunicazione dell’inizio dei lavori, delle generalità
complete di codice fiscale dei soggetti tecnici abilitati
incaricati della direzione dei lavori, del coordinatore per
la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, ovvero del
responsabile della sicurezza, in applicazione delle norme
vigenti;
‐ apposizione, in modo visibile e leggibile, in cantiere, di
una tabella con gli estremi del permesso di costruire, del
progettista, del direttore dei lavori, delle ditte esecutrici,
secondo la circolare del Ministero LL.PP. 1-6-1990, n.
1729/UL;
‐ conservazione in cantiere di copia del permesso di
costruire e del progetto grafico allegato;
‐ richieste di autorizzazione ove necessarie agli enti
competenti per gli allacciamenti ai pubblici servizi;
‐ comunicazione, entro il termine utile per il compimento
dell’intervento permesso, della data di ultimazione,
sottoscritta anche dal direttore dei lavori.
Città di Francavilla Fontana
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Pag. 14 di 72
CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA
Per gli edifici di nuova costruzione, ai fini del rilascio del permesso di
costruire, è necessario prevedere l’installazione di impianti per la
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da
garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kw per
ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzazione
tecnica dell’intervento. Per i fabbricati industriali con superficie
superiore a 100 mq la produzione energetica minima è di 5 kw.
Nel caso di piani urbanistici attuativi e di esplicita richiesta di
realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione, ove
concretamente eseguibili da parte dei soggetti richiedenti il
permesso di costruire, gli oneri di urbanizzazione vanno considerati
compresi negli obblighi sottoscritti in appositi atti convenzionali con il
Comune, dai quali risulti che detti oneri, nella misura dovuta, sono
stati compresi nel costo di cessione delle aree dei predetti piani
attuativi agli aventi diritto, ovvero sono equivalenti al costo delle
urbanizzazioni individuate dal Comune per l’esecuzione diretta da
parte del richiedente il permesso di costruire. In ogni caso l’onere di
costruzione è dovuto.
Resta inteso che per lo scomputo degli oneri di urbanizzazione
valgono le norme di cui all’Art.32 lett. g) e dell’Art.253 del D. Lgs.
163/2006.
Sono equiparati, a tutti gli effetti di legge, al permesso di costruire,
con salvezza della norma regionale disciplinante la materia, i
seguenti atti:
a)
la pubblicazione di accordi di programma sottoscritti in
applicazione dell’art, 27 della legge n. 142/1 990, conseguenti o
meno alle intese di programmazione negoziata di cui alla legge n.
662/1996, ove i progetti acclusi all’accordo, abbiano il livello di
definizione tecnica previsto dal presente RE per il rilascio dei permessi
di costruire, e gli interventi siano compatibili con gli strumenti
urbanistici comunali,
b) la pubblicazione degli accordi di programma, richiamati alla
precedente lettera a), riguardanti interventi, parzialmente o
totalmente non conformi agli strumenti urbanistici, per i quali sia
intervenuta determinazione unanime favorevole in sede di
conferenza di servizio con la presenza dell’ente, provincia o regione,
preordinato all’approvazione ditali strumenti, in quanto legittimante
la conseguente variante urbanistica,
c) l’approvazione con delibere consiliari di progetti di opere
pubbliche comunali, ai sensi dell’Art. 7, comma 3 del TU. In materia
edilizia, ovvero di equivalente legge regionale,
d) l’approvazione di opere pubbliche e di interesse statale, per le
quali sia intervenuta l’intesa Stato -Regione ai sensi dell’Art. 7 del
T. U. in materia edilizia.
b. DENUNCIA INIZIO ATTIVITA’
La denuncia d’inizio attività, regolata dagli artt. 22,23 e 24 del T.U.
(D.P.R. n. 380 /2001), dal comma 6, lett. a), b), c), e d), del1’Art. 1
della legge obiettivo n. 443/2001, nonché dall’equivalente normativa
regionale, equivale ad autorizzazione tacita degli interventi edilizi,
con salvezza di controllo da parte dei competenti uffici comunali.
Sono eseguibili, ai sensi dell’Art. 22, comma 1 del T.U. previa
denuncia di inizio attività tutti gli interventi edilizi non assoggettati a
Città di Francavilla Fontana
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Pag. 15 di 72
CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA
preventivo rilascio di permesso di costruire, di cui al precedente
punto a), nonché, ai sensi del citato comma 6 dell’Art.1 della legge
obiettivo: gli interventi edilizi minori; le ristrutturazioni edilizie; gli
interventi già sottoposti alla pregressa concessione edilizia, se
specificamente disciplinati da piani attuativi che contengano
precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e
costruttive, la cui esistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal
Consiglio comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di
ricognizione di quelli vigenti; i sopralzi, le addizioni, gli ampliamenti e
le nuove edificazioni in diretta esecuzione di progetti urbani e
comunque di idonei strumenti urbanistici, contenenti previsioni
urbanistico -edilizie di dettaglio;
Si riportano, a scopo esemplificativo, gli interventi eseguibili con
D.I.A., rientranti, fra l’altro, tra quelli già previsti dalle norme
introduttive della D.I.A. nell’ordinamento e quelli già sottoposti
all’abrogata autorizzazione edilizia, da ritenersi compresi nella lett. a)
del richiamato comma 6 della legge n. 443/2001:
 le opere di manutenzione straordinaria, di restauro e di
risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia senza
mutazioni dei volumi e trasformazioni delle facciate, con o
senza mutazioni d’uso, purché compatibili con le vigenti
destinazioni urbanistiche;
 le opere necessarie per l’eliminazione delle barriere
architettoniche, comportanti alterazioni
della
sagoma
dell’edificio;
 l’adeguamento normativo degli impianti tecnologici e delle
reti idriche e fognanti interne;
 la realizzazione di parcheggi pertinenziali;
 La realizzazione di opere pertinenziali, di cui all’art 34 del
presente RE, ove sia dimostrata la reale necessità e nel rispetto
delle norme del Codice Civile, del Regolamento di Igiene, del
Codice della Strada, di vincoli specifici e di quelle
sovraordinate alle disposizioni comunali ovvero nel rispetto
delle distanze minime previste dalla normativa statale e dallo
strumento urbanistico vigente.
 le recinzioni, i muri di cinta e le cancellate;
 le sistemazioni di impianti sportivi d’interesse comune, senza
incrementi di volume;
 le varianti in corso d’opera per interventi già autorizzati con
concessione edilizia, non comportanti variazioni dei parametri
urbanistici e edilizi dell’opera concessa;
 costruzioni e installazione di infrastrutture impiantistiche a rete,
sia da parte di privati che di società esercenti pubblici esercizi;
 opere di demolizione, di scavi e di rinterri per la sistemazione di
aree esterne, non comportanti coperture di aree e
realizzazione di volumi;
 ricostruzione di cappelle, edicole e monumenti funerari;
 costruzione di campeggi, parcheggi a suolo ed aree di sosta;
 passi carrabili con rampe d’accesso a spazi pubblici;
 escavazione di pozzi per l’emungimento idrico, impianti fissi
per serre;
 impianti per la produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili, fatte salve le diposizioni normative per la tutela del
paesaggio e le conseguenti indicazioni di inserimento
Città di Francavilla Fontana
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Pag. 16 di 72
CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA
paesaggistico ovvero le autorizzazioni e/o i pareri preordinati
alla conformazione del titolo abilitativo, aventi le seguenti
caratteristiche :
FOTOVOLTAICA
Impianti fotovoltaici, con e senza sviluppo di opere di
connessione esterna, e aventi le seguenti caratteristiche:
‐ moduli fotovoltaici collocati sugli edifici ;
‐ la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici
dell'impianto non sia superiore a quella del tetto
dell'edificio sul quale i moduli sono collocati.
‐ moduli ubicati al suolo costituenti impianti di potenza
complessiva non superiore a 20 Kw


EOLICA
Aereogeneratori per minieolico con altezza complessiva non
superiore a 30 metri o con un diametro del rotore non
superiore a 18 metri, di potenza non superiore a 200 Kw senza
opere di connessione esterne se:
‐ proposti su aree agricole
‐ compresi in un piano di miglioramento aziendale
appositamente redatto e approvato dagli organi
competenti, a garanzia della coerenza della
produzione di energia elettrica con il principio di
multifunzionalità e della sostenibilità ambientale
dell'intervento
‐ numero di aerogeneratori n ≤ 3
sono inoltre eseguibili con D.I.A. tipologie differenti purché di
potenza non superiore a 60Kw
Serre solari unicamente finalizzate al risparmio energetico,
conformi alle prescrizioni di cui all’Art. 34 del presente R. E. con
atto di vincolo di tale destinazione.
altri interventi analoghi o assimilabili a quelli del presente
elenco.
Le varianti in corso d’opera di interventi realizzati con D.I.A.
comportano una nuova denuncia con le medesime modalità della
precedente, sempre che anche le opere oggetto di varianti rientrino
nelle categorie di opere eseguibili con tale forma autorizzativa
tacita.
Costituisce denuncia inizio attività ai sensi dell’Art. 23, comma 5 del
T.U., la copia della denuncia da cui risulti la data di ricevimento della
stessa, l’elenco di quanto presentato a corredo del progetto,
l’autorizzazione paesaggistica, nel caso che questo riguardi immobili
sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico -ambientale, e di
tutti i pareri preordinati, da acquisire preventivamente, nonché
dell’attestazione del progettista abilitato nelle forme di legge,
rilasciata per accettazione dal competente ufficio comunale,
ovvero l’attestazione di ricevimento della D.I.A. da parte del
Comune, ufficio dello sportello unico se costituito, non seguita da
comunicazioni sospensive del Comune entro e non oltre i 30 giorni
dal ricevimento, ai sensi dell’Art. 23 del T.U.
Città di Francavilla Fontana
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Pag. 17 di 72
CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA
Art. 7
Lavori eseguibili senza titolo abilitativo
Nel rispetto delle diverse normative di settore incidenti sulla disciplina
dell’attività edilizia ed in particolare delle disposizioni contente nel
decreto legge
490/99, possono essere eseguiti senza titolo
abilitativo, previa comunicazione da trasmettere all’ufficio tecnico
del settore urbanistica prima dell’inizio dei lavori, i seguenti interventi
 Lavori di “Manutenzione ordinaria” così come descritti nell’Art.
6
 Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che
abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree
esterne al centro edificato
 Interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che
non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori
esterni, o di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
 i movimenti di terra pertinenti all’esercizio dell’attività agricola
e le pratiche agrosilvo-pastorali;
 le serre mobili stagionali.
Sono inoltre eseguibili, previa Comunicazione di Inizio dei Lavori,
come disciplinato dal l. 73/2010, che modifica l’articolo 6 del Testo
Unico dell’Edilizia (D.p.r. 380/2001) :




Interventi di manutenzione straordinaria che non riguardino le
parti strutturali e che non comportino aumento del numero
delle unità immobiliari e dei parametri urbanistici.
Impianti tecnologici, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di
accumulo e/o completamente integrati architettonicamente,
a servizio degli edifici, al di fuori del centro storico ( zona A
dello strumento urbanistico vigente)
Aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle
aree pertinenziali degli edifici
impianti per la produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili, fatte salve le diposizioni normative per la tutela del
paesaggio e le conseguenti indicazioni di inserimento
paesaggistico ovvero le autorizzazioni e/o i pareri preordinati
alla conformazione del titolo abilitativo, e aventi le seguenti
caratteristiche :
FOTOVOLTAICA
Impianti fotovoltaici, con e senza sviluppo di opere di
connessione esterna, e aventi le seguenti caratteristiche:
‐ impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti
con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento
della falda e i cui componenti non modificano la
sagoma degli edifici stessi;
‐ la superficie dell'impianto non e' superiore a quella del
tetto su cui viene realizzato;
‐ impianti realizzati su edifici esistenti e sulle loro
pertinenze realizzati al di fuori della zona A) di cui al
decreto del Ministero per i Lavori Pubblici n. 1444 del 2
Città di Francavilla Fontana
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Pag. 18 di 72
CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA
aprile 1968.
EOLICA
Singoli aerogeneratori, installati sui tetti degli edifici esistenti,
con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro
non superiore a 1 metro, se in aree non vincolate da D.Lgs
42/04.
Art. 8
Opere da eseguirsi con procedura d’urgenza
1) Sono opere di natura provvisoria e precauzionale necessarie per
rimuovere situazioni di pericolo imminente per la pubblica e privata
incolumità e per eliminare imprevisti impedimenti ostativi all’agibilità
di spazi di preminente interesse pubblico.
2) Le situazioni di pericolo sono quelle derivanti da crolli, pericoli di
crollo di manufatti o di parti di esso, da timori di cedimenti strutturali
di fabbricati e di manufatti in generale, da voragini o instabilità
superficiali e profonde di terreni e di sovrastanti sistemazioni, da
eventi calamitosi naturali, quali alluvioni, frane e terremoti da gravi
situazioni di emergenza igienico sanitarie e ambientali,e comunque
da eventi improvvisi e costituenti condizioni compromettenti la
sicurezza di persone e beni.
3) Lo stato di pericolo per la pubblica incolumità va accertata, di
norma,da personale pubblico incaricato della vigilanza sulle
condizioni di sicurezza dell’abitato e del territorio comunale, e in
caso di pericolo grave, anche da soggetto rivestente la veste di
pubblico ufficiale, che dispone, a vista, il provvedimento
d’allontanamento delle persone e l’impraticabilità dell’area a
rischio, informando contestualmente, il dirigente, tecnico comunale
responsabile, il corpo dei vigili urbani e dei vigili del fuoco, e, se del
caso, la forza pubblica e la protezione civile competenti per
territorio, per gli ulteriori provvedimenti da assumere, nell’ambito
delle rispettive competenze. Nell’ipotesi che lo stato di pericolo
riguardi beni sottoposti a vincolo ai sensi del D.lgs 42/2004 s.m.i.,
l’informativa va trasmessa anche alla competente Soprintendenza.
4) Il dirigente comunale responsabile, previo sopralluogo, di
concerto, ove necessario, con gli uffici citati al precedente punto 3,
dispone l’esecuzione delle opere strettamente necessarie
all’eliminazione del pericolo per la pubblica e privata incolumità e
alla conseguente eventuale esecuzione delle opere di assicurazione
e di ripristino, ove queste ultime siano indispensabili per la
riattivazione dell’agibilità degli adiacenti spazi pubblici dall’evento,
assegnando al proprietario del bene un termine per la realizzazione
degli interventi di assicurazioni necessari. In caso d’inerzia del
destinatario della disposizione, previa diffida e assegnazione di nuovi
termini, ove perduri, senza giustificati motivi il comportamento
omissivo,da
accertarsi
con
sopralluogo
e
conseguente
verbalizzazione, il Comune interverrà d’ufficio con oneri a carico del
soggetto inadempiente, fermo restando le responsabilità civili e
penali dello stesso per il mancato intervento. L’interessato deve
rimettere al Comune, entro trenta giorni dalla data utile intimata
nella disposizione comunale di eliminazione dello stato di pericolo,
relazione a firma di tecnico abilitato, attestante la cessazione dello
Città di Francavilla Fontana
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Pag. 19 di 72
CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA
stesso e del ripristino delle condizioni di sicurezza.
5) L’esecuzione delle opere connesse all’eliminazione del pericolo
per la pubblica e privata incolumità nonché di quelle di
assicurazione disposte dal Comune, ai sensi del precedente punto 4,
è legittimata dalla disposizione dirigenziale a provvedere, per cui non
è dovuto alcun ulteriore atto formale di autorizzazione agli interventi;
mentre per la realizzazione delle opere plano volumetriche di
ripristino, va prodotta, nelle forme prescritte, la relativa d.i.a,
6) Le opere assolutamente indispensabili all’eliminazione del pericolo
per la pubblica e privata incolumità sono:
— plano volumetria delle aree su cui incombe pericolo grave e
imminente per la pubblica e privata incolumità;
— puntellature provvisionali degli elementi costruttivi pericolanti,
interni o esterni ai corpi di fabbrica;
— spicconature di intonaci, rimozione di elementi dì facciata e di
copertura pericolanti (cornicioni, ornie e aggetti dei balconi,
davanzali, opere in ferro, insegne, mensole etc.);
— tampagnature di vani interni ed esterni;
— ripristino della funzionalità idraulica degli impianti idrici e fognanti;
— demolizione di muri e solai, in condizioni di imminente pericolo di
crollo, la cui caduta rovinosa può provocare ulteriori danni e
instabilità a costruzioni e manufatti adiacenti.
7) Ove il pericolo per la pubblica e privata incolumità e i conseguenti
interventi di assicurazione disposti riguardino beni sottoposti a
vincolo, ai sensi del D. Lgs. n. 490/1999, la disposizione va trasmessa
per conoscenza alla Soprintendenza competente, ove la stessa non
abbia già assunto autonomi provvedimenti. Nell’ipotesi che le opere
in questione debbano avere caratteristiche particolari per non
compromettere la conservazione assoluta dello stato dei luoghi,
compresa quella di eventuali materiali crollati, il provvedimento
comunale va preventivamente concordato con la predetta
Soprintendenza.
8) Alle opere di ripristino dello stato dei luoghi, l’interessato procede
con l’inoltro della D.I.A., o alla richiesta di permesso, secondo le
modalità prescritte dal presente R. E..
Art. 9
Titolarità della richiesta
Hanno titolo a richiedere ed ottenere l’abilitazione allo svolgimento
di attività edilizie, fatti salvi i diritti dei terzi:
a) il proprietario dell’immobile;
b) il superficiario, nei limiti della costituzione del suo diritto;,
c) l’enfiteuta, nei limiti del contratto;
d)l’usufruttuario, per i soli interventi di manutenzione nonché di
restauro e risanamento ;
e)il titolare di servitù prediali, per i soli interventi di manutenzione
nonché di restauro e
risanamento ;
f) il locatario, per i soli interventi di manutenzione nonché di restauro
e risanamento assimilabili, che abbiano carattere d’urgenza, con
dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori, a
cui sia allegata copia del contratto di locazione registrato;
Città di Francavilla Fontana
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Pag. 20 di 72
CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA
g) l’affittuario agrario di cui alla L. n° 11/1971, per le opere di
semplice miglioramento della casa colonica e degli altri fabbricati
rurali;
h) il concessionario di terre incolte di cui al D.L. 279/1944, per le
opere di miglioramento della casa colonica e degli altri fabbricati
rurali;
i) il beneficiario di un provvedimento di occupazione d’urgenza, per
quanto attinente il provvedimento;
j) il concessionario di beni demaniali, per quanto stabilito nella
concessione;
k) l’azienda erogatrice di pubblici servizi, qualora esista con il
proprietario del suolo un accordo a vendere o ad assoggettarsi a
servitù;
l) il titolare di un diritto derivante da provvedimento dell’autorità
giudiziaria o amministrativa;
m) l’assegnatario di aree P.E.E.P. in base a deliberazione comunale
esecutiva ai sensi di legge.
In luogo del Titolare, la richiesta può essere presentata dal delegato,
mandatario, procuratore, curatore fallimentare, commissario
giudiziale, aggiudicatario di vendita fallimentare, o altro soggetto in
base a negozio giuridico di diritto privato.
La titolarità deve essere attestata anche mediante dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà (autocertificazione).
In caso di condominio, il soggetto avente titolo all’abilitazione è
l’Amministratore, munito del verbale dell’Assemblea Condominiale
dal quale risulti la volontà dei condomini di realizzare l’intervento.
Il titolo edilizio è trasferibile ai successori o aventi causa del Titolare,
purché ne siano accertati i requisiti, i presupposti e le condizioni di
legge vigenti; a tale scopo gli interessati dovranno richiederne al
Dirigente del Settore il cambio di intestazione, allegando l’atto
attestante il relativo trasferimento del titolo di proprietà o di
godimento e l’originale della concessione edilizia.
Tale trasferimento si configura come semplice volturazione, e non
comporta alcuna altra modifica al titolo edilizio.
Art. 10
Procedimenti istruttori
I procedimenti istruttori delle domande di permessi di costruire e delle
denuncia d’inizio attività, che decorrono dalla data di acquisizione
dell’istanza al protocollo comunale dell’ufficio competente, sono, ai
fini delle modalità e della tempistica, quelli prescritti dall’art 20 e
dall’art 23 del T.U. materia edilizia (D.P.R. n. 380/2001) e s.m.i., oltre
che dalle disposizioni della legge urbanistica regionale cui il Comune
è soggetto.
Art. 11
Validità dei titoli abilitativi
durata, decadenza, proroga e annullamento
La validità del permesso di costruire, ai sensi delI’art. 15 del T.U. , è
non superiore a tre anni, dall’inizio effettivo dei lavori, che vanno
intrapresi non oltre un anno dal rilascio dello stesso permesso.
Città di Francavilla Fontana
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Pag. 21 di 72
CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA
Per inizio effettivo dei lavori si intende l’inizio dell’esecuzione
di opere rilevanti ai fini urbanistici, comunque non di modesta entità
quali ad esempio, gli scavi in fondazione, ove previsti, e non la sola
recinzione di cantiere.
Pertanto, si ha la decadenza del permesso di costruire
quando:
a) il permesso non venga ritirato dal richiedente entro 90
giorni dalla comunicazione del rilascio da parte dello sportello unico
per l’edilizia, se costituito;
b)
i lavori non vengano iniziati entro un anno dalla
comunicazione del rilascio, senza che il titolare del permesso abbia
richiesto il rinnovo;
c) i lavori non vengano ultimati entro tre anni dall’inizio degli
stessi, dove per ultimazione va inteso il completamento delle opere
in modo tale da potere conseguire utilmente la certificazione
dell’agibilità dei manufatti edilizi concessi;
d) in mancanza delle condizioni di inizio o di compimento
dei lavori, di cui ai precedenti punti b) e c), siano intervenute nuove
prescrizioni urbanistiche contrastanti con la concessione.
2) Il rinnovo del permesso di costruire, per un periodo non superiore
ad un anno, su istanza motivata del titolare del permesso, può essere
autorizzato, prima delle scadenze utili di inizio o di compimento dei
lavori, di cui alle lett. b) e c) del precedente punto 14/1.
3) Il provvedimento di annullamento del permesso di costruire viene
adottato quando si accerti che il rilascio dello stesso è avvenuto in
violazione di legge, di norme urbanistiche e del presente
regolamento edilizio nonché in presenza di gravi vizi nei
procedimenti istruttori e di rilascio dello stesso permesso.
Gli effetti dell’annullamento si hanno dal momento del rilascio dei
permesso di costruire, per cui tutte le opere realizzate nei frattempo
sono da considerarsi illegittime.
4) Nel corso della validità del permesso di costruire possono essere
richieste varianti modificative o integrative del progetto delle opere
originariamente concesse, che, se sostanziali, comportano varianti di
concessione in corso d’opera, purché compatibili con eventuali
nuove prescrizioni urbanistiche ed edilizie subentrate nelle more.
Il nuovo termine utile per l’ultimazione dei lavori, di anni tre, decorre
dal rilascio della variante, ove essa sia sostanziale e abbia
completamente modificato il progetto iniziale.
5) I termini di validità e di decadenza della d.i.a sono gli stessi
prescritti per i permessi di costruire in applicazione dell’Art. 23,
comma 1 del TU. L’annullamento della D.I.A., con provvedimento
motivato del competente Dirigente Tecnico comunale, va adottato
nella decorrenza dei casi previsti alle lettere b), c) e d) del
precedente punto 1 relativo ai permessi di costruire.
Art. 12
Vincolo di asservimento
Nel caso di interventi soggetti a permesso di costruire semplice, a
norma dell’art.29 della L. R. n.56/80 come modificato con L. R. del
30/03/2009, per le sole zone tipizzate come “E” Agricole, il rilascio del
titolo abilitativo è subordinato alla trascrizione di atto d’obbligo,a
Città di Francavilla Fontana
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Pag. 22 di 72
CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA
cura e spese del proprietario o degli eventuali aventi titolo, relativo
all’asservimento, al manufatto consentito, dell’area che ha espresso
le relative volumetrie. L'atto suddetto, da stipularsi prima del rilascio
del permesso di costruire, deve indicare il volume da utilizzare
nonché il relativo indice riferito all'intera area fondiaria di pertinenza.
Il vincolo in argomento non può essere rinunziato, estinto o
modificato senza il consenso dell’Amministrazione Comunale,
espresso dal competente organo deliberante che designa nel
medesimo provvedimento il Dirigente preposto alla stipula in nome e
per conto dell’A. C.,del conseguente e relativo atto notarile.
Per le altre zone territoriali il rilascio del permesso di costruire è
subordinato alla iscrizione in apposito registro istituito dal Comune nel
quale siano elencate le particelle catastali che hanno espresso la
volumetria relativa al titolo edilizio rilasciato o comunque formatosi.
Art. 13
Deroghe e permessi in sanatoria
Possono essere rilasciati permessi di costruire in deroga alla disciplina
del P. di F. e del R. E ai sensi dell’Art.14 deI TU., nonché di norme
analoghe previste nella legge urbanistica regionale di pertinenza,
esclusivamente per edifici e impianti pubblici e d’interesse pubblico,
previa deliberazione del Consiglio Comunale.
Le opere edilizie eseguite in assenza di permesso di costruire, o in
difformità da esso, ovvero in assenza di denuncia di inizio attività
possono costituire oggetto di richiesta di permesso in sanatoria,
come previsto all’art. 36 del TU, ove il responsabile dell'abuso presenti
apposita domanda nei termini di legge.
Il permesso in sanatoria può essere rilasciata solo nel caso in cui
l'intervento risulti conforme agli strumenti urbanistici generali e di
attuazione approvati e non risulti in contrasto con quelli adottati, sia
al momento della realizzazione dell'opera sia al momento della
presentazione della domanda.
Trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della richiesta di
permesso in sanatoria senza che il Dirigente preposto al Settore
competente si sia pronunciato in merito, la richiesta stessa deve
intendersi respinta e la competente Unità Organizzativa avvia
immediatamente le procedure per l'applicazione delle sanzioni di
legge.
Il rilascio del permesso in sanatoria per opere eseguite su immobili
vincolati a norma di legge è subordinato al parere favorevole delle
amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli stessi.
Ove le opere edilizie abusive vengano realizzate nelle aree e sugli
immobili sottoposti a vincolo per la tutela delle bellezze naturali
ovvero per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale, il
responsabile dell’abuso è comunque tenuto a norma di legge al
pagamento di una indennità equivalente alla maggiore somma tra il
danno arrecato e il profitto conseguito mediante la commessa
trasgressione.
Città di Francavilla Fontana
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Pag. 23 di 72
CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA
Art. 14
Progetti di opere edilizie : modalità e documentazione
Le richieste per il rilascio dei permessi di costruire e le denunce
d’inizio attività da inoltrare al Comune per l’esecuzione di interventi
edilizi, vanno effettuate secondo le modalità contemplate ai
successivi punti 11° e 11B, secondo quanto prescritto dagli artt. 20 e
23 del TU. (D.P.R. n. 380/2001).
Gli elaborati progettuali, allegati alle istanze vanno redatti e
sottoscritti da professionisti abilitati e iscritti ai rispettivi albi
professionali, in rapporto alle prestazione tecniche loro consentite
dalle vigenti normative.
Le imprese appaltatrici dei lavori devono possedere i requisiti di
legge per l’esercizio dell’attività nel settore edilizia.
Le domande di concessione e di autorizzazione edilizia, nonchè le
D.I.A., vengono redatte sugli appositi moduli a stampa forniti
dall’Amministrazione Comunale.
Le domande devono essere corredate dal progetto di opere edilizie,
composto da tutta la documentazione necessaria a dimostrare il
rispetto delle norme urbanistico-edilizie.
La dettagliata individuazione della documentazione essenziale alla
definizione del relativo procedimento è allegata al presente
Regolamento. (allegato A)
Gli atti di cui sopra devono essere firmati, sin dal momento della
presentazione, da chi ha titolo a richiedere l'atto abilitante e da un
tecnico abilitato alla progettazione del tipo di intervento ricorrente, il
quale assume ogni responsabilità relativa.
Il direttore dei lavori e l’assuntore dei medesimi, quando non indicati
sin dal momento della richiesta, devono essere nominati prima
dell’inizio dei lavori. Le eventuali sostituzioni del direttore o
dell’assuntore dei lavori devono essere immediatamente
comunicate per iscritto al Dirigente, contestualmente, dal titolare
dell'atto abilitante e dagli interessati.
I progetti devono contenere tutte le indicazioni necessarie per
poterne valutare la conformità allo strumento urbanistico vigente, al
presente Regolamento ed alla restante normativa in materia edilizia
ed urbanistica.
Art. 15
Disciplina autorizzativa per attività provvisorie o continuative
Le attività provvisorie e continuative quali: campeggi liberi
occasionali, sosta continuata di veicoli per il pernottamento su suolo
pubblico, installazione di strutture trasferibili, precarie e gonfiabili,
depositi di materiali su aree scoperte, occupazione temporanea o
definitiva di suolo pubblico, esposizioni a cielo aperto di veicoli e
merci in genere, accumuli o discariche di rifiuti solidi, relitti e rottami,
taglio di boschi, impianti di captazione di energia alternativa,
sistemazione di antenne ricetrasmittenti radio televisivi e telefonici,
impianti a rete di società esercenti pubblici servizi ed altre attività
assimilabili alle precedenti, non comportanti opere edilizie non sono
Città di Francavilla Fontana
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Pag. 24 di 72
CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA
sottoposte a D.I.A., ma, non avendo le caratteristiche di attività
edilizie libere di cui all’Art. 6 del TU., sono ammissibili con
autorizzazioni comunali di natura amministrativa, per le quali
l’aspetto tecnico riguarda solo la verifica di compatibilità con lo
strumento urbanistico vigente, a norme di legge e quelle urbanistico
-edilizie.
Tali attività , sono autorizzabili, con modalità di rilascio analoghe a
quelle delle autorizzazioni amministrative, su aree pubbliche se non
incompatibili con altri usi di interesse generale su aree private per le
quali si ha pieno titolo a disporne, ove il richiedente accetta le
prescrizioni tecniche e le condizioni economiche determinate dal
Comune, e le attività si svolgano nel rispetto delle norme di sicurezza
e d’igiene ambientale prescritte dal presente R. E.
In particolare le seguenti attività sono così regolate:
— i campeggi liberi e occasionali per un limitato numero di
presenze, vanno localizzati in località salubri e lontani da alvei
di corsi d’acqua, in zone geologicamente stabili e con
configurazione superficiale tale che il deflusso delle acque
meteoriche avvenga senza ostacoli di sorta;
— la sosta continuata per periodi superiori a sette giorni
consecutivi di roulotte e di veicoli attrezzati per il
pernottamento deve avvenire su aree appositamente
attrezzate, ovvero su aree private autorizzate allo scopo;
— l’installazione di manufatti trasferibili, precari e mobili, quali
chioschi per mostre tendoni per spettacoli o similari, su spazi
prescelti dal Comune, che non intralcino altre funzioni urbane
di carattere permanente da rimuovere a cura e spesa del
titolare dell’autorizzazione, su richiesta del Comune. Detti
manufatti non vanno previsti su aree prossime ad incroci
stradali, o in posizione che ostacoli la visibilità della
circolazione nonché della segnaletica e toponomastica
stradale; nel caso che essi vengano posizionati su
marciapiedi non vanno compromessi il soleggiamento e
l’aerazione dei locali abitati oltre che a consentire il libero
passaggio pedonale sugli stessi marciapiedi.
— L’installazione di tendoni e strutture gonfiabili è consentita su
aree non superiori ad un terzo di quelle disponibili, con un
posizionamento che:
— non arrechi danno al normale svolgimento del traffico;
— consenta adeguate zone di parcheggio in rapporto al
tipo di attività;
— non arrechi disturbo e inquinamento igienico e
acustico per le abitazioni adiacenti;
— l’accesso e l’uscita avvengono in modo da non intralciare il
traffico e rispondano alle norme di sicurezza in materia;
— i depositi di materiali, accatastati o alla rinfusa, visibile da
strade e spazi pubblici non sono consentiti nelle zone
residenziali; essi sono consentiti in aree produttive per
materiali non nocivi o costituenti pericolo per l’igiene
pubblica e ambientale, previa nulla osta dell’autorità
sanitaria competente. In aree agricole sono vietati impianti di
demolizione di macchine e loro depositi; tali impianti possono
essere ubicati, con le necessarie garanzie dell’igiene
Città di Francavilla Fontana
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Pag. 25 di 72
CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA
—
—
—
—
ambientale in aree industriali e artigianali, o in appositi siti
destinati a discariche, secondo piani consortili;
l’esposizione a cielo libero di veicoli e merci in genere è
consentita su aree indicate dal Comune, condizionatamente
all’osservanza di prescrizioni riguardanti le condizioni di
traffico veicolare e pedonale da preservare, nonché la tutela
delle norme d’igiene e della sicurezza per la pubblica
incolumità;
la formazione, anche temporanea, di accumuli su suolo
pubblico o privato del territorio comunale per il deposito di
rifiuti solidi, quali cascami, relitti, rottami etc., e di discariche è
vietata;
la sistemazione degli impianti a rete, elettrici, telefonici, di
distribuzione del gas metano e degli altri impianti in aree
urbane, è consentita solo se interrati a norma, consentendosi
le linee aeree solo in aree extraurbane, se compatibili con la
qualità ambientale dei siti;
la trivellazione di pozzi per lo sfruttamento delle falde
acquifere, il taglio di boschi e di essenze arboree tipiche della
flora locale l’installazione di antenne ricetrasmittenti, con
esclusione di quelle commerciali e degli impianti fissi per
trasmissioni radiotelevisive o per telefonia mobile per le quali
è prescritto il rilascio di permessi di costruire, ai sensi del T.U.,
nel rispetto dell’Art. 5 della legge n. 36/2001 e del D. Lgs. 1
agosto 2003, 259, sull’inquinamento elettromagnetico del
regolamento applicativo, sono autorizzabili da parte del
Comune a condizione che le richieste siano accompagnate
dal benestare degli uffici o agenzie regionali competenti in
ordine all’ammissibilità e al rispetto delle norme vigenti in
materia per simili interventi. Ove i suddetti manufatti
comportassero opere edilizie, seppur modeste e provvisorie
ma trasformative dello stato dei luoghi, sono eseguibili, in ogni
caso previa denuncia d’inizio attività.
Le strutture temporanee, di cui all’art. 36 del presente RE, sono
autorizzate per un periodo non superiore a sei mesi continuativi; una
nuova autorizzazione relativa al medesimo immobile non può essere
rilasciata prima che siano trascorsi sei mesi dalla rimozione della
struttura precedentemente autorizzata, con la sola eccezione dei
manufatti di supporto per lo svolgimento di opere edilizie che
seguono i termini di validità del relativo titolo abilitativo.
Nell’autorizzazione è indicato il periodo di validità ed il tempo
concesso per l’installazione e la rimozione delle strutture
temporanee, nonché per la rimessa in pristino delle aree, non
superiore a 15 giorni .
Per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, può in ogni caso
disporsi, anche prima della scadenza del termine di validità
dell’autorizzazione, la rimozione anticipata delle strutture di cui
trattasi. Qualora l’utilizzazione delle strutture di cui sopra sia destinata
a ripetersi con cadenza annuale nello stesso periodo per un tempo
determinato, il provvedimento autorizzatorio può avere durata
pluriennale e comunque non superiore ad anni cinque, a condizione
che le strutture in argomento conservino le medesime caratteristiche
costruttive e dimensionali.
Città di Francavilla Fontana
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Pag. 26 di 72
CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA
La realizzazione di strutture temporanee per periodi superiori a quelli
fissati è autorizzata esclusivamente nel caso che esse siano destinate
a servizio di attività pubblica, seppure gestita da soggetti privati,
ovvero a servizio di attività di carattere privato ma riconosciuta di
interesse pubblico, preceduta da conforme deliberazione assunta
dalla Giunta che dia atto dell’esistenza di un pubblico interesse.
Nel caso di manufatti a carattere temporaneo, in caso necessiti il
mantenimento per un periodo di tempo più lungo, dovrà essere
acquisito nuovo titolo abilitativo entro i termini di scadenza di quello
precedente; in tal caso potrà non essere nuovamente presentata la
documentazione già acquisita, ma dovrà comunque essere
specificatamente motivata la ragione del prolungamento dei termini
e non superare comunque complessivamente i sei mesi continuativi.
L'autorizzazione, nel caso di occupazione di suolo pubblico, è
rilasciata con le modalità previste dal Regolamento Comunale
disciplinante il "Canone per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche".
I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni soggetti
al vincolo ambientale, paesaggistico, monumentale hanno l’obbligo
di ottenere la preventiva autorizzazione paesaggistica. La medesima
autorizzazione deve essere preventivamente ottenuta nel caso di
interventi che interessino i beni di proprietà pubblica realizzati da
almeno 50 anni e che presentino interesse storico-artistico anche in
assenza di formale dichiarazione di interesse, almeno sino al
momento della verifica dell’interesse culturale. I termini per il rilascio
delle autorizzazioni temporanee sono gli stessi previsti per il rilascio del
Permesso di costruire.
CAPITOLO 4
ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE
Art. 16
Adempimenti nella fase attuativa degli interventi
1) Gli adempimenti nella fase attuativa da parte dei soggetti titolari
degli atti autorizzativi dell’attività edilizia riguardano tutti gli interventi
formalmente autorizzati con permessi di costruire o permessi
urbanistici, ovvero assentiti con D.I.A., nonché quelli autorizzati con
determinazioni equivalenti a permessi edilizi o urbanistici secondo le
prescrizioni del precedente art 13.
2) Il soggetto titolare dell’atto autorizzativo deve dare
comunicazione al Comune, a mezzo di raccomandata A.R. o con
recapito diretto al protocollo comunale, della data di inizio dei lavori
almeno dieci giorni prima dell’effettivo inizio degli stessi. La
comunicazione va sottoscritta anche dal tecnico abilitato incaricato
della direzione dei lavori.
3) La comunicazione d’inizio dei lavori deve contenere:
a) gli estremi del deposito del progetto strutturale sottoscritto dal
progettista e vistato dal direttore dei lavori per accettazione nel caso
di opere in ca., c.a.p. o in acciaio, ovvero gli estremi
dell’approvazione da parte del competente ufficio regionale del
progetto strutturale delle opere ricadenti in dichiarate a rischio
Città di Francavilla Fontana
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Pag. 27 di 72
CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA
sismico, secondo quanto prescritto dalla normativa statale e dalle
leggi applicative regionali;
b) la documentazione concernente il contenimento dei consumi
energetici, ai sensi dell’Art. 125 del T.U. citato, ove non trasmessa con
l’istanza di concessione;
c) gli estremi del soggetto tecnico incaricato del coordinamento
della sicurezza per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori ai
sensi della normativa vigente in materia, nonché della responsabilità
della sicurezza degli impianti.
d) i dati personali o la convalida di quelli già trasmessi con l’istanza
del permesso di costruire, del direttore dei lavori e dell’impresa
appaltatrice, abilitata nelle forme di legge cui è stata affidata
l’esecuzione dei lavori, allegando, per quest’ultima, certificazione di
regolarità contributiva, ai sensi della normativa vigente in materia;
e) autorizzazioni comunali per occupazione di suolo pubblico e per
allacciamenti fognari, e nulla osta degli enti esercenti pubblici servizi,
se interessanti i lavori;
f)
planimetria quotata in scala 1:100, se non compresa negli
elaborati progettuali allegati all’atto autorizzativo, da cui risulti le
linee di confine con le aree pubbliche e di uso pubblico, i punti di
linea e di livello dei costruendi manufatti rispetto alle quote degli
spazi pubblici odi campagna se le aree di intervento non sono
urbanizzate, nonché le quote d’immissione nelle fogne pubbliche e
di allacciamento all’acquedotto pubblico.
4) Il Comune, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, di
cui al punto precedente ha facoltà di chiedere la verifica sul terreno
dei punti fissi altimetrici e planimetrici e degli allineamenti, da
effettuarsi o direttamente da tecnici comunali, o sotto la direzione di
questi da personale tecnico dell’impresa esecutrice o, da
professionisti all’uopo incaricati dal titolare del permesso edilizio,
redigendo regolare verbalizzazione, in contraddittorio, delle
operazioni e del loro esito.
5) Ove il Comune non provveda a quanto e nel tempo prescritti dal
precedente punto 20/4, i lavori autorizzati possono avere regolare
inizio, obbligandosi il direttore dei lavori a trasmettere una esauriente
relazione sottoscritta anche dall’impresa esecutrice sulle operazioni
effettuate in ordine alla determinazione sul terreno dei punti fissi e
delle quote d’imposta dei manufatti edilizi riferiti a capisaldi o alle
quote degli spazi pubblici al contorno.
6) Il titolare dell’atto autorizzativo dell’intervento, il direttore dei lavori
e il costruttore sono, ognuno per le proprie competenze responsabili
dell’andamento dei lavori, della conformità delle opere al progetto
autorizzato e alle previste tipologie edilizie anche ai fini di lesioni di
danni soggettivi prodotti a terzi. Gli stessi debbono porre in essere
tutti gli accorgimenti per assicurare l’incolumità e le condizioni
igieniche delle maestranze ai sensi delle norme prescritte dei Dlgs
n.626/1994 e n.494/1996 e della legge n.46/1990 relativamente alle
norme di sicurezza richiamate al capo V della Parte Il del T.U. in
materia edilizia.
7) I cantieri vanno gestiti, recintati e tenuti sgombri da materiali
pericolosi e dannosi per la salubrità dell’ambiente di lavoro, con
piena responsabilità dell’appaltatore. Le recinzioni devono essere
solide e di altezza non inferiore a 2 m e comunque idonee a
garantire l’incolumità delle persone e delle cose che ricadono nelle
Città di Francavilla Fontana
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Pag. 28 di 72
CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA
adiacenze, adottando le varie forme di segnaletica prescritta.
Nel caso di interventi in zone storiche o di particolare pregio
ambientale le recinzioni vanno eseguite secondo un progetto
definito per materiali forma e dimensioni delle pannellature, da
presentare e concordare con i competenti uffici comunali prima
dell’inizio dei lavori ai fini della compatibilità con il contesto urbana
8) Nel caso di demolizioni, i materiali di risulta debbono essere
allontanati e, previa bagnatura, portati rifiuto con tutti gli
accorgimenti atti a produrre polvere nell’ambiente; il trasporto a
rifiuto va effettuato secondo le modalità e le prescrizioni previste, in
rapporto alla loro classificazione di rifiuti urbani, speciali, tossici e
nocivi, dalle norme vigenti in materia. Ove le demolizioni riguardino
aree urbanizzate o adiacenti a spazi pubblici, le zone di cantiere
vanno protette con idonee schermature per evitare la dispersione di
polveri all’esterno. Nel corso d’eventuali sospensioni dei lavori, il
cantiere deve conservare le condizioni di sicurezza e d’igiene
all’interno e lungo il perimetro di recinzione dello stesso prescritte
dalle norme in materia. Sono vietati depositi o accatastamenti di
materiali, anche temporanei, su suolo pubblico, se non
specificamente autorizzati dal Comune. Gli spazi pubblici adiacenti
al cantiere vanno tenuti, per tutta la durata dei lavori,
costantemente puliti. È vietato buttare da ponteggi di servizio e da
ambienti interni di cantiere su spazi d’uso collettivo materiali di ogni
genere
9) Se nel corso dei lavori di scavo o di demolizione si rinvenissero
materiali o tracce di opere, che possono far ritenere trattarsi di cose
d’interesse storico, artistico e archeologico, il direttore dei lavori e il
titolare del permesso di costruire devono far sospendere i lavori senza
alterare lo stato dei luoghi e dare immediata comunicazione al
Comune dei ritrovamenti, che ne dà sollecita informazione alle
competenti soprintendenze cui competono, ai sensi del Dlgs n.
490/1999, il nulla osta sul prosieguo ovvero le determinazioni sugli
adempimenti necessari per il compimento delle opere.
Art. 17
Vigilanza sull’attività urbanistico -edilizia
Il Comune esercita il controllo su tutte le attività edilizie e sulle azioni
di trasformazione del territorio comunale comportanti atti autorizzativi
espliciti, impliciti e ad essi assimilati, attraverso i propri uffici all’uopo
delegati e abilitati all’accesso sui cantieri, ai sensi degli artt. 27,28 e
29 del T.U. (D. P.R. n. 380 /2001).
I controlli vanno effettuati con criteri sistematici in modo da prevenire
e contrastare ogni forma di abusivismo edilizio
Le verifiche vanno effettuate per constatare:
— la tenuta in cantiere dell’atto autorizzativo edilizio dell’intervento
(permesso di costruire, permesso urbanistico, d.i.a., provvedimento
equivalente al permesso di costruire) e degli allegati grafici di
progetto, delle autorizzazioni connesse con i lavori, l’installazione a
norma della tabella indicante il numero del permesso e i nominativi
del progettista, del direttore dei lavori e dell’appaltatore dei lavori;
— l’esecuzione delle opere in conformità del progetto grafico
allegato al permesso di costruire e le eventuali difformità.
Città di Francavilla Fontana
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Pag. 29 di 72
CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA
Art. 18
Violazione delle norme urbanistico -edilizie e relative sanzioni
In caso di accertata violazione delle norme urbanistico -edilizie,
dell’esito delle verifiche va redatto processo verbale, che va
sottoscritto, in contraddittorio tra i tecnici comunali verificatori, la
direzione dei lavori, l’impresa appaltatrice e, del caso il progettista
dell’opera. Il verbale va trasmesso al dirigente tecnico responsabile
che adotterà, ove le difformità non siano sanabili con atti
autorizzativi in sanatoria, in rapporto alla natura delle difformità, i
provvedimenti di competenza, in applicazione delle norme previste
dal capo II della parte I del T.U. citato in materia di sanzioni o da
norme regionali, a cominciare dalla sospensione dei lavori. Ove le
difformità riguardino l’esecuzione di opere, manufatti o impianti il cui
controllo compete ad altri enti ed uffici, il dirigente tecnico
comunale responsabile provvede, sollecitamente, ad informarli
trasmettendo ad essi il richiamato processo verbale.
Nell’ipotesi di opere realizzate in difformità non sanabile, in difformità
essenziale o in difformità totale o di interventi edilizi eseguiti in
mancanza di atti autorizzativi espressi o taciti, ovvero in presenza di
opere comunque illegittime, il dirigente tecnico responsabile dà
comunicazione dell’illecito all’autorità giudiziaria; in simili casi di
opere abusive si procederà alle sanzioni prescritte dall’Art.44 e
seguenti del T.U., analogamente a quanto prescritto dal soppresso
Art. 20 L. 47/1985 o da equivalente norma regionale.
Per il frazionamento di terreni in lotti, seguiti o meno da vendita, se
non derivante da divisione successoria, ove prefigurante la
fattispecie di plano volumetria abusiva di cui all’art. 30 del T.U., si
applicano le disposizioni dell’Art. 44 dello stesso T.U., o di equivalente
norma regionale, con relative sanzioni amministrative,civili e penali.
Art. 19
Adempimenti nella fase conclusiva dei lavori
1) Per ultimazione dei lavori s’intende:
— per gli interventi di nuove costruzioni, per le ricostruzioni edilizie,
con diversa sagoma e volume del preesistente edificio e, in
generale, per i progetti autorizzati con permesso di costruire:
l’esecuzione delle opere in modo utile per potere conseguire la
certificazione di agibilità delle opere;
— per gli interventi eseguiti a seguito di D.I.A.: l’esecuzione di tutte le
opere autorizzate o denunciate;
— per le opere infrastrutturali: il collaudo delle opere e il verbale di
ultimazione senza prescrizioni, sottoscritto dal committente, dal
direttore dei lavori e dall’impresa esecutrice, che consentano la
dichiarazione, da parte dell’ente competente, della piena
utilizzazione dell’opera.
2) Nei dieci giorni successivi alla data utile per il compimento dei
lavori, da computarsi ai sensi del precedente Art. 8, il titolare dell’atto
autorizzativo dell’intervento edilizio, deve dare comunicazione al
Città di Francavilla Fontana
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Pag. 30 di 72
CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA
Comune dell’avvenuta ultimazione, ovvero dello stato di
avanzamento delle opere. In entrambi i casi, l’ufficio comunale
competente verificherà, a meno di sopralluoghi, lo stato delle opere
eseguite e di quelle ancora da eseguire comportanti eventuale
nuovo atto autorizzativo (permesso di costruire o dia.), redigendo
apposito verbale in contraddittorio con il titolare dell’atto
autorizzativo o suo legale rappresentante e il direttore dei lavori.
3) L’ultimazione dei lavori comporta la redazione di un verbale di
compimento delle opere sottoscritto dal direttore dei lavori e
dall’impresa esecutrice, attestante che l’intervento edilizio è stato
ultimato nel termine utile dei tre anni decorrenti dalla data di
effettivo inizio dei lavori che va inviato allo sportello unico per
l’edilizia del Comune in uno con la predetta comunicazione di
ultimazione lavori da parte del titolare dell’atto del permesso di
costruire dell’intervento, comunque prima della richiesta di agibilità.
4) Ai soli fini della sicurezza privata e pubblica,con salvezza degli altri
adempimenti documentali necessari per ottenere l’autorizzazione
all’utilizzo delle opere, per gli interventi comportanti il rilascio del
permesso di costruire, prima della richiesta di agibilità il
concessionario, a mezzo di tecnici abilitati, provvede:
— al collaudo statico ai sensi dell’ art. 67 del T.U. (ex lege n.
1086/1971), per le opere con elementi strutturali in conglomerato
cementizio armato o in acciaio;
- al certificato di conformità, da rilasciarsi dall’ufficio tecnico della
Regione, dei manufatti ai sensi dell’Art. 62 del T.U., per le opere
ricadenti nei Comuni dichiarati sismici;
- al collaudo delle opere eseguite ovvero alla redazione del verbale
di regolare esecuzione, negli altri casi di interventi edilizi autorizzati
con d.i.a;
- al certificato di collaudo o alla dichiarazione di conformità ai sensi
dell’Art. 117 del T.U. , per quanto attiene la sicurezza degli impianti.
Art. 20
Certificato di agibilità degli edifici residenziali
L’utilizzazione degli edifici è subordinata, ai sensi dell’Art. 24 del T.U.
(D.P.R. n. 380/2001) al rilascio da parte del Comune del certificato di
agibilità, che attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza,
igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti in
essi installati, nonché delle condizioni qualitative dell’edificio, da
valutarsi secondo quanto prescritto dal presente Regolamento
edilizio.
Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o responsabile
del competente ufficio comunale.
Tale certificato va richiesto dal proprietario dell’ edificio, a pena di
sanzione pecuniaria ai sensi del comma 3 del citato art. 24, per i
seguenti interventi edilizi:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali, ampliamenti
c) interventi sugli edifici esistenti che possono influire sulle condizioni
soprarichiamate al punto 1.
2) Per tali opere edilizie il soggetto titolare del permesso di costruire o
il soggetto che ha presentato la D.I.A., o i suoi successori o aventi
Città di Francavilla Fontana
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Pag. 31 di 72
CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA
causa, devono richiedere, entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori
di finitura dell’immobile il certificato di agibilità all’ufficio comunale
dello sportello unico, corredata dalla seguente documentazione
tecnico amministrativa:
— la richiesta di accatastamento dell’edificio, sottoscritta dal
soggetto richiedente, che l’ufficio dello sportello unico provvede a
trasmettere al competente ufficio del Territorio del Ministero delle
Finanze, ovvero, in mancanza dello sportello unico, dichiarazione di
iscrizione al catasto dell’immobile;
— una propria dichiarazione di conformità dell’opera rispetto al
plano
progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta
volumetria dei muri e alla salubrità degli ambienti;
— la dichiarazione dell’impresa installatrice attestante la conformità
degli impianti installati negli edifici adibiti a civile abitazione alle
prescrizioni di cui agli artt. 113 e 127 del T.U. citato, nonché all’Art. 1
della legge n. 10/1991,ovvero certificato di collaudo degli stessi ove
previsto, ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti
prevista dagli artt. 113 e 126-127-128 dello stesso T.U.;
— la relazione descrittiva del direttore dei lavori contenente: gli
estremi del provvedimento autorizzativo dell’opera edilizia e di
eventuali varianti, dell’inizio e del compimento dei lavori, comprese
eventuali sospensioni e riprese, la dichiarazione di conformità
dell’opera al progetto concesso con l’indicazione delle eventuali
variazioni introdotte;
— la certificazione di collaudo statico dell’opera, da parte di tecnico
abilitato, ai sensi dell’Art. 67 del citato T.U.,nel caso di opere in c.a.,
c.a.p. e a struttura metallica;
— il certificato del competente ufficio tecnico della Regione;
attestante, ai sensi dell’art 62 del citato T.U., la conformità alle norme
in materia di opere in cemento armato eseguite in conformità del
capo IV della Parte II del T.U.;
— la licenza di fognatura dei Comune e di altre licenze per passi
carrabili, occupazione di suolo pubblico etc;
— il nulla osta di altri enti, ove non presenti negli atti allegati alla
concessione;
— l’attestato, per gli edifici aperti al pubblico, dei superamento delle
barriere architettoniche ai sensi degli artt.77 e 82 del T.U. in materia
edilizia;
— l’autoattestazione, se trattasi di edilizia residenziale, o plano
volumetria dei VF per la sicurezza antincendio, secondo quanto
previsto dall’art. 20, comma1 del T.U.;
— l’autoattestazione, se trattasi di edilizia residenziale, o
certificazione dei requisiti igienico-sanitari dei manufatti edilizi da
parte del competente ufficio ASL secondo quanto previsto dall’art
20, comma 1 del T.U. citato;
— l’attestazione del direttore dei lavori dei requisiti di qualità tecnica
e prestazionale dei componenti edilizi, prescritti dal presente R. E.
nonché da altre disposizioni legislative e regolamentari.
Tale documentazione va presentata in tutto o in parte in rapporto
alle effettive esigenze e alla natura dell’opera edilizia.
3) L’istruttoria della richiesta di agibilità e il rilascio del certificato dì
agibilità da parte del dirigente o responsabile del competente ufficio
del Comune vanno operati nel tempo perentorio di 30 giorni dal
ricevimento dell’istanza, previa eventuale ispezione dell’edificio;
Città di Francavilla Fontana
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Pag. 32 di 72
CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA
diversamente l’agibilità s’intende acquisita se il parere sulla
conformità alle norme igienico-sanitarie è certificato dall’ASL
competente, altrimenti, in caso di Plano volumetriche, il termine di
formazione dei silenzio assenso è di 50 giorni (Art. 25, comma 4 del
T.U.).
I predetti termini possono essere interrotti una sola volta e comunque
entro 15 giorni dall’istanza, per richiesta da parte del Comune, di
documentazione integrativa che non sia già nella disponibilità
dell’amministrazione
o
che
non
possa
essere
acquisita
autonomamente. In tale caso tali termini ricominciano a decorrere
dalla data di ricevimento della documentazione integrativa.
4) In sede istruttoria vanno verificati la conformità urbanistica e
edilizia delle opera la completezza delle certificazioni e attestazioni
allegate all’istanza, con particolare riferimento alla idoneità e
sicurezza statica e impiantistica dell’opera edilizia, in rapporto alle
norme richiamate nel presente R. E., oltre alle condizioni di salubrità
dei manufatti e di conformità alle norme igienico- sanitarie degli
ambienti da plano volume, queste ultima a cura del competente
ufficio ASL ai sensi dell’ Art. 221 del T.U. n. 1265/1934, modificato dal
D.P.R.
n.
425/1994,
ove
non
ricorrano
gli
estremi
dell’autoattestazione, richiamata al precedente comma 2.
5) È comunque salva la potestà dei Comune di dichiarare l’inagibilità
di un edificio o di parte di esso, ai sensi dell’art 26 del T.U. citato, ai
sensi dell’artt. 222 del R.D. n. 1265/1934.
Art. 21
Certificato di agibilità degli edifici non residenziali
1) L’agibilità degli edifici destinati ad uso diverso da quello abitativo,
consistente nell’autorizzazione del Comune a utilizzare i manufatti per
le rispettive e specifiche finzioni cui l’opera è destinata, si consegue
con le stesse modalità del precedente Art. 23, essendo il relativo
certificato di agibilità disciplinato dallo stesso Art. 24 del T.U.
2) La documentazione da accludere alla richiesta dell’autorizzazione
all’agibilità è la medesima del precedente Art. 23, cui va aggiunta
quella relativa all’osservanza di tutte le norme vigenti all’epoca del
rilascio, relative alla pluralità di impianti particolari connessi alla
destinazione d’uso, prescritte da leggi, regolamenti, norme UNI e CEI
e simili, oltre che dalle prescrizioni delle autorità preposte alla verifica
del dimensionamento, dell’ esecuzione e della gestione secondo i
requisiti di sicurezza per l’utenza e le maestranze (nulla osta, pareri
favorevoli, collaudi e attestazioni di conformità di componenti
costruttivi e impiantistici, certificazioni di qualità rilasciati da soggetti
abilitati per legge).
Per gli edifici non residenziali non è consentita l’autoattestazione di
conformità alle norme antincendio e igienico-sanitarie di cui all’Art.
20, comma 1 del T.U.).
3) La verifica della completezza formale della documentazione
spetta al competente ufficio comunale abilitato al rilascio della
certificazione.
4) I tempi istruttori e le modalità di rilascio del certificato di agibilità
sono gli stessi prescritti dall’Art. 25 del T.U. citato, riportati al
precedente Art. 20.
Città di Francavilla Fontana
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Pag. 33 di 72
CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA
Art. 22
Rilascio, diniego, revoca e annullamento del certificato di agibilità
1) lI rilascio o il diniego dell’autorizzazione da parte del competente
ufficio tecnico comunale deve avvenire entro 30 giorni dalla
presentazione dell’istanza, ritenendosi automaticamente accolta se
il Comune non dà alcun esito entro gli stessi 30 giorni dall’inoltro
dell’istanza, ai sensi del precedente Art. 21.
Anche con la formazione del silenzio assenso, il Comune può,
tuttavia, procedere ad ispezionare lo stato dei luoghi e, sulla base
dei controllo può confermare ovvero annullare l’autorizzazione
automaticamente assentita secondo il principio generale
dell’autotutela.
Avverso il diniego il soggetto interessato al provvedimento può
ricorrere al giudice amministrativo.
2) L’autorizzazione comunale all’agibilità degli immobili resta valida
fino a suo formale annullamento o revoca.
Il proprietario dell’ immobile o il titolare di diritti reali sullo stesso, resta
responsabile della conservazione globale di tutti i requisiti di sicurezza
statica e impiantistica, nonché di quelli igienico-sanitari e ambientali,
costituenti gli elementi essenziali per il rilascio del certificato di
agibilità.
3) Nel caso di agibilità assentita per silenzio assenso ai sensi dell’
Art.25 del T.U. in materia edilizia, ove, in sede di accertamento
dell’ufficio
comunale
preposto,
risultino
inesistenti
anche
parzialmente i requisiti prescritti, il Comune procede al suo
annullamento con provvedimento formale motivato.
4) Quando si accerti, in occasione di crolli o di verifiche scaturenti da
potenziali stati di pericolo per la privata e pubblica incolumità, che
sono sopravvenuti rilevanti trasformazioni strutturali o che sono in atto
destinazioni d’uso incompatibili, ovvero pervengano al Comune
comunicazioni degli enti competenti di gravi carenze della sicurezza
impiantistica, da cui si deduce che sono venuti meno requisiti
essenziali per l’agibilità dei manufatti edilizi, il Comune può revocare,
previa diffida al proprietario o al titolare di diritti reali sull’immobile, a
ripristinare le condizioni di sicurezza e d’igiene prescritte dal presente
regolamento edilizio per l’utilizzazione del bene, nel caso di
inottemperanza, il certificato di agibilità per ragioni di sicurezza
pubblica e privata, ai sensi dell’Art. 26 del T.U.
Nel corso dell’intervento edilizio, e comunque all’atto della
comunicazione di ultimazione dei lavori, prima della presentazione
della richiesta del certificato di abitabilità e/o agibilità, il
concessionario deve provvedere ai seguenti ulteriori adempimenti :
a) richiesta del numero civico all’ufficio competente, ogni qualvolta
le opere comportino la realizzazione di nuovi accessi dalla pubblica
via o comunque variazione della numerazione civica preesistente
Detto documento è obbligatorio e necessario ai fini del rilascio della
certificazione di abitabilità e/o agibilità.;
b) richiesta di allacciamento alle reti idriche, fognanti e di pubblica
illuminazione (l’allacciamento è obbligatorio per i nuovi insediamenti
in zone servite dalle reti pubbliche e per i nuovi insediamenti
Città di Francavilla Fontana
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Pag. 34 di 72
CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA
produttivi in qualsiasi zona ubicati, pena il diniego della certificazione
di abitabilità ).
Art. 23
Certificazione energetica degli edifici
Ogni edificio di nuova costruzione ovvero oggetto di interventi
indicati nell’Art. 3 del R.R. 10/2010, è dotato a cura del
costruttore,del proprietario, o del detentore dell’immobile, di
attestato di certificazione energetica :
1. progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli
impianti in essi installati;
2. opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti,
ampliamenti volumetrici, recupero dei fabbricati ai fini abitativi di
sottotetti esistenti e installazione di nuovi impianti su edifici esistenti;
Sono esclusi dall’applicazione dell’Art. 3 del R.R. 10 febbraio 2010 le
seguenti categorie di impianti ed edifici:
 immobili ricadenti in ambiti di cui al D. Lgs. 42/2004;
 fabbricati industriali, artigianali agricoli e relative pertinenze
qualora gli ambienti sono mantenuti a temperatura
controllata o climatizzata utilizzando reflui energetici del
processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
 fabbricati isolati di superficie inferiore a mq.50;
 impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato
nell’edificio, anche se utilizzanti in parte non preponderante,
per gli usi tipici del settore civile.
Non sono altresì soggetti al R.R. 10/2010:
cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture
stagionali, a protezione degli impianti sportivi, etc. se non
limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e
assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell’isolamento termico.
Nel caso di edifici con diverse destinazioni d’uso, ove tecnicamente
non sia possibile trattare separatamente le diverse zone termiche,
l’edificio è valutato e classificato secondo la destinazione d’uso
prevalente in termini di volume riscaldato.
Per gli edifici pubblici o di proprietà pubblica o comunque adibiti ad
uso pubblico, la certificazione energetica si applica anche ai sensi
dell’Art. 6 comma 1 quater del D. Lgs. n. 192/2005 ed affissa
nell’edificio a cui si riferisce in luogo visibile e pubblico.
Per ogni altro riferimento si rimanda al regolamento più volte citato.
Ai sensi dell’Art. 9 comma 2 della L.R. 13/2008, la certificazione
energetica è obbligatoria anche nel caso in cui non venga richiesta
la certificazione di sostenibilità di cui al successivo art. 24.
Art. 24
Certificazione di sostenibilità ambientale
La certificazione di sostenibilità degli edifici, di cui alla LR n. 13/2008
ha carattere obbligatorio per gli interventi con finanziamento
pubblico superiore al 50 per cento.
Negli altri casi ha carattere volontario e la procedura per il rilascio
Città di Francavilla Fontana
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Pag. 35 di 72
CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA
del Certificato di Sostenibilità Ambientale, a norma dell’Art. 9,
comma 2, della LR n. 13/2008, ricomprende la procedura per il
rilascio dell’Attestato di Certificazione Energetica di cui al D. Lgs.
192/2005 e successive modifiche e integrazioni..
Coerentemente con tale previsione, l’iter procedurale si conclude
con il rilascio di due Certificati:
a) il Certificato di Sostenibilità Ambientale;
b) l’Attestato di Certificazione Energetica.
Il certificato di sostenibilità ambientale è obbligatorio per
l’ottenimento delle agevolazioni previste dalla legge regionale n.
13/2008.
Il proprietario dell’immobile o l’avente titolo a presentare la richiesta
di Permesso di Costruire o la DIA, dovrà allegare, all’atto di
presentazione al Comune di detta richiesta o di detta denuncia, agli
elaborati richiesti dal presente Regolamento Edilizio per il rilascio del
titolo abilitativo, la documentazione prevista con deliberazione G.R.
1471/2009 come integrato
con deliberazione G.R. 2272
del
24.11.2009.
Nel caso di nuovo edificio o di ristrutturazione, contestualmente alla
dichiarazione di fine lavori, il Direttore dei lavori dovrà produrre
attestazione della conformità delle opere realizzate alla relazione
tecnica, agli elaborati grafici, alle schede di valutazione e alla
scheda di valutazione riassuntiva della Certificazione di Sostenibilità
Ambientale, allegati al progetto approvato.
L’Attestato di Conformità del Progetto ed il Certificato di Sostenibilità
Ambientale dovranno essere rilasciati da uno dei Soggetti
certificatori accreditati, estranei alla progettazione e alla direzione
lavori e che pertanto, all’atto di sottoscrizione del Certificato di
Sostenibilità
Ambientale,
dovranno
sottoscrivere
apposita
dichiarazione in merito al rispetto del requisito di indipendenza
Inoltre nel caso di irregolarità documentali e/o di non conformità
vale quanto disposto dal comma 2 e 3 dell’Art. 15 (sanzioni) della
Legge Regionale 13/2008.
In merito alle modalità di presentazione della documentazione per
l’ottenimento della certificazione di sostenibilità ambientale si
rimanda al paragrafo 3 della deliberazione G.R. 2272 del 24.11.2009.
Art. 25
Incentivi per la riqualificazione edilizia
Gli incentivi previsti dall’Art. 12, comma 1, della LR n. 13/2008 tali da
favorire la sostituzione di edifici e la riqualificazione di quartieri
caratterizzati da elevati livelli di inefficienza energetica e
incompatibilità
ambientale
opportunamente
diagnosticati,
escludendo edifici e contesti urbani storici di valenza ambientale,
culturale e architettonica sono individuati e graduati con apposita
delibera del Consiglio Comunale entro il 31 dicembre di ogni anno.
In assenza di detta graduazione, ai fini dell’ottenimento del massimo
incentivo previsto dall’Art. 12, comma 1, lett. b), occorre raggiungere
almeno il livello 3 del Sistema di Valutazione di Sostenibilità
approvato con deliberazione GR 1471/2009 come integrato con
deliberazione GR 2272 del 24.11.2009;
Città di Francavilla Fontana
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Pag. 36 di 72
CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA
DISCIPLINA URBANISTICA
CAPITOLO UNICO
Criteri per la determinazione degli indici e dei parametri
Art. 26
Indici e parametri
L’utilizzazione delle aree, ai fini dell’edificazione consentita dallo
strumento urbanistico, anche in relazione alle destinazioni d’uso, è
regolata dagli indici e dai parametri definiti nell’art. 23, riferiti ai tipi
edilizi descritti nello strumento urbanistico stesso.
Art. 27
Definizione degli indici e dei parametri
- Indice di fabbricabilità territoriale. E’ il rapporto (mc./mq.) fra
volume, come definito al seguente n. 11, realizzabile in una zona che
lo strumento urbanistico vigente destina ad insediamento abitativo o
produttivo, e la superficie della zona stessa.
Si applica soltanto in sede di attuazione dello strumento urbanistico,
nell’ambito degli insediamenti unitari da esso definiti.
- Attrezzature. Le aree per l’istruzione, le attrezzature d’interesse
comune, gli spazi pubblici attrezzati ed i parcheggi pubblici
debbono essere riservati in sede di attuazione dello strumento
urbanistico, nell’ambito degli insediamenti unitari da esso previsti.
- Destinazioni d’uso. Per ogni zona sono stabilite, dallo strumento
urbanistico, una o più destinazioni d’uso specifiche.
Non possono essere consentite altre destinazioni.
- Indice di fabbricabilità fondiaria. E’ il rapporto (mc./mq.) fra
volume realizzabile e l’area da edificare, escluse le sedi viarie, anche
se private o da cedere al Comune.
- Superficie minima del lotto. Dove è stabilito, questo parametro si
intende per superficie del lotto quella di cui all’indice di
fabbricabilità fondiaria.
- Indice di copertura. E’ il rapporto tra la superficie copribile e la
superficie del lotto. Deve essere misurato considerando per la
superficie del lotto quella di cui all’indice di fabbricabilità fondiaria e
per superficie copribile la proiezione sul terreno della superficie lorda
del piano di maggiore estensione, con esclusione dei soli aggetti
costituiti da balconi e da pensiline.
- Altezze. L’altezza delle pareti di un edificio non può superare i limiti
Città di Francavilla Fontana
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Pag. 37 di 72
CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA
fissati per le singole zone dallo strumento urbanistico da particolari
norme vigenti, ad eccezione dei soli volumi tecnici, purchè siano
contenuti nei limiti strettamente indispensabili e costituiscano una
soluzione architettonicamente compiuta. Si intende per parete
esterna ogni superficie esterna con inclinazione superiore al 100%.
L’altezza di una parete esterna è la distanza verticale misurata dalla
linea di terra (definita dal piano stradale o di sistemazione esterna
dell’edificio) alla linea di copertura (definita dal coronamento del
parapetto pieno del terrazzo di copertura, o, in mancanza, dal piano
del medesimo terrazzo; per gli edifici coperti a tetto, dalla linea di
gronda del tetto, o se questo ha pendenza superiore al 35% dai due
terzi della proiezione verticale del tetto).
- Quando le due linee suddette non siano orizzontali si considera la
parte scomposta in elementi quadrangolari e triangolari. o mistilinei,
e per ogni elemento si considera la media delle altezze; la maggiore
di tali altezze, per ciascuno degli elementi di cui sopra, non potrà
superare di metri (2,50 (m. 2;50)l’altezza massima consentita, l’altezza
di una parete in ritiro è misurata dalla linea di terra ideale che si
ottiene collegando i due punti nei quali il piano della parete incontra
il perimetro esterno dell’edificio in corrispondenza del piano stradale
o di sistemazione esterna, o, in mancanza, il piano di raccordo fra le
due strade o sistemazioni esterne più vicine.
- Volume. E’quello del manufatto edilizio o dei manufatti edilizi che
emergono dal terreno sistemato secondo il progetto approvato, con
esclusione dei volumi porticati se destinati ad uso collettivo e del
volume eccedente quello corrispondente l’altezza max consentita
(vedi II capoverso punto 9). E’ compreso, però, il volume relativo al
parcheggio obbligatorio ai sensi delle leggi vigenti, se coperto.
Numero dei piani. Dove esiste questo parametro si intende il numero
dei piani fuori terra, compreso l’eventuale piano in ritiro ed il
seminterrato, se abitabile ai sensi del seguente art. 34.
- Distacco fra gli edifici. E’ la distanza minima fra le proiezioni
verticali dei fabbricati, misurata nei punti di massima sporgenza.
E’ stabilito in rapporto all’altezza degli edifici, ed è fissato altresì un
minimo assoluto .
- Le norme relative ai distacchi fra gli edifici si applicano anche alle
pareti di un medesimo edificio con esclusione di quelle prospicienti
spazi interni per le quali sono valide le norme sui cortili.
- Distacco dai confini. E’ la distanza fra la proiezione del fabbricato,
misurata nei punti di massima sporgenza, e la linea di confine. E’
stabilito in rapporto all’altezza degli edifici, ed è fissato altresì un
minimo assoluto.
- Costruzioni accessorie. Dove consentite saranno ad un solo piano,
ed adibite al servizio dell’edificio principale. La cubatura delle
costruzioni accessorie sarà conteggiata ai fini del volume massimo
realizzabile e non dovrà superare la percentuale – stabilita nella
tabella dei tipi edilizi – in rapporto al predetto volume.
Città di Francavilla Fontana
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Pag. 38 di 72
CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA
- Lunghezza massima dei prospetti. E’ la più lunga delle proiezioni di
un prospetto continuo, anche se a pianta spezzata o mistilinea.
- Spazi interni agli edifici. Si intendono per spazi interni le aree
scoperte circondate da edifici per una lunghezza superiore ai ¾ del
perimetro.
Sono classificati nei seguenti tipi:
a) Ampio cortile si intende per ampio cortile un spazio interno nel
quale la norma minima libera davanti ad ogni finestra è superiore a
tre volte l’altezza della parete antistante, con un minimo assoluto di
m. 25,00.
b) Patio si intende per patio, lo spazio interno di un edificio ad un
solo piano, o all’ultimo piano di un edificio a più piani, con normali
minime non inferiori a m. 6,00, e pareti circostanti di altezza non
superiori a m. 4,00.
c) Cortili si intende per cortile uno spazio interno nel quale la
normale libera davanti ad ogni finestra è superiore a mt. 8,00. La
superficie del pavimento superiore a 1/5 di quella delle pareti che la
circondano.
d) Chiostrina si intende per chiostrina, uno spazio interno di superficie
minima superiore a 1/8 di quella delle pareti circostanti, le quali non
abbiano altezza superiore a m.17,50 e con una normale minima
davanti ad ogni finestra non inferiore a m.3,00. Si precisa che su di
esse potranno prospettare unicamente w.c., scale e corridoi.
Art. 28
Parametri edilizi per la qualificazione energetica degli edifici e la
sostenibilità ambientale
Al fine della qualificazione energetica degli edifici, come previsto
nella LR 13/08, per le nuove costruzioni e per il recupero degli edifici
esistenti non sono considerati nel computo per la determinazione dei
volumi, delle superfici, delle distanze e nei rapporti di copertura:
a) il maggiore spessore delle murature esterne, siano esse
tamponature o muri portanti, oltre i trenta centimetri;
b) il maggior spessore dei solai intermedi e di copertura oltre la
funzione esclusivamente strutturale;
c) le serre solari, come descritte al successivo art. 35 del presente
RE, per le quali sussista atto di vincolo circa tale destinazione e
che abbiano dimensione comunque non superiore al 15 per
cento della superficie utile delle unità abitative realizzate;
d) tutti i maggiori volumi e superfici necessari al miglioramento
dei livelli di isolamento termico e acustico o di inerzia termica,
o finalizzati alla captazione diretta dell’energia solare, o alla
realizzazione di sistemi di ombreggiamento alle facciate nei
mesi estivi o alla realizzazione di sistemi per la ventilazione e il
raffrescamento naturali.
L’applicazione di questa modalità di calcolo degli indici e dei
parametri edilizi consente di derogare ai limiti imposti dagli strumenti
urbanistici per le altezze massime, le distanze dai confini e dalle
strade e tra gli edifici, qualora non comportino ombreggiamento
delle facciate di terzi, fermo restando il rispetto:
• delle distanze minime previste dalla normativa statale;
Città di Francavilla Fontana
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Pag. 39 di 72
CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA
• della normativa sismica;
• delle norme inerenti la difesa del suolo e la tutela del paesaggio;
• per gli edifici esistenti, della salvaguardia di elementi costruttivi e
decorativi di pregio storico e artistico, nonché di allineamenti o
conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che
caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione.
L’applicazione degli indici e dei parametri edilizi come definiti dalla
legge regionale 13/2008 è consentita in tutti gli interventi di nuova
costruzione e di recupero degli edifici esistenti,indipendentemente
dalla richiesta della certificazione di sostenibilità ambientale.
Art. 29
Tutela e valorizzazione dei sistemi costruttivi tradizionali
Al fine di incentivare la tutela del sistema costruttivo a volta, come
previsto nella LR 26/09, ai fini del calcolo dei parametri edilizi valgono
le seguenti disposizioni:
Nuove Costruzioni – per le nuove costruzioni, nel computo per la
determinazione dei volumi viene considerata come “altezza” quella
che scaturisce dalla somma dell’altezza dell’imposta di volta
maggiorata di un terzo dell’altezza compresa tra l’imposta di volta
stessa e il suo estradosso solare strutturale.
Sopraelevazione – Nel caso di sopraelevazione si stabilisce che, per il
calcolo del volume delle strutture voltate preesistenti, sia
computabile un’altezza massima pari a mt. 3,50.
Demolizione e successiva costruzione – Nel caso di avvenuta
demolizione di strutture voltate, oppure nel caso in cui la demolizione
risulti dovuta per irrinunciabili esigenze compositivo – distributive
(collegamenti in verticale da piano a piano e similari), è ammissibile
la ricostruzione con strutture voltate della superficie voltata demolita,
anche in deroga della cubatura insediabile a condizione che la
stessa venga riprogettata e ricostruita sempre con strutture murarie a
volta.
REQUISITI GENERALI DELLE COSTRUZIONI
CAPITOLO 1
Aspetto dei fabbricati ed arredo urbano
Art. 30
Campionatura
E’ facoltà della Commissione locale per il Paesaggio e/o dell’Ufficio
istruttore, di richiedere in sede di esame dei progetti di edifici di
particolare importanza, oppure di interesse ambientale o paesistico i
campioni delle tinte e dei rivestimenti.
In ogni caso è obbligatorio il tempestivo deposito in cantiere dei
campioni delle tinte e dei rivestimenti onde consentire alle autorità di
controllo la verifica della rispondenza di tali elementi alle indicazioni
contenute nel progetto approvato e nel titolo abilitativo.
Città di Francavilla Fontana
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Pag. 40 di 72
CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA
Art. 31
Aspetto e manutenzione degli edifici
1.
Qualsiasi intervento di nuova realizzazione, manutenzione
ordinaria e straordinaria, recupero e ristrutturazione, riferito a
costruzioni di qualsiasi tipo, pubbliche o private, e loro aree di
pertinenza devono essere progettate e mantenute in ordine ed in
buono stato di conservazione in ogni loro parte, comprese le
coperture, in modo da assicurare e sviluppare il rispetto dei valori
estetici e ambientali. Gli spazi scoperti devono essere sistemati
prevalentemente a verde con la piantagione di essenze tipiche dei
luoghi e nel rispetto della vegetazione naturale esistente. Le parti
non sistemate a verde devono essere pavimentate e provviste di
apposita fognatura per il deflusso delle acque piovane.
2.
Nelle nuove costruzioni, nelle ristrutturazioni, nei restauri e
risanamenti conservativi, negli interventi di manutenzione delle
costruzioni esistenti, tutte le pareti esterne prospettanti su spazi
pubblici o privati, anche se interni alle costruzioni, e tutte le opere ad
esse attinenti (quali finestre, parapetti) devono essere realizzate con
materiali e cura di dettagli tali da garantire la buona conservazione
delle stesse nel tempo e l’armonico inserimento nell’ambiente
circostante; per tutti tali elementi andrà specificatamente chiarito
“l’abaco dei colori” che diverrà precisazione vincolante nella
realizzazione dell’intervento, eseguiti in modo da non turbare l’unità
e l’armonia con i fabbricati vicini.
3.
Nelle pareti esterne è vietato sistemare tubi di scarico di servizi
igienici e degli acquai delle cucine e relative canne di ventilazione,
o canalizzazione in genere, eccettuati i casi in cui dette
canalizzazioni siano previste nel progetto architettonico originario e
adeguatamente rivestite.
4.
Le tubazioni dell’acqua e del gas e i cavi telefonici ed elettrici
non devono essere posti sulle pareti esterne se non in appositi incassi,
e opportunamente rivestiti, al fine di consentire un’idonea soluzione
architettonica nel rispetto delle specifiche norme vigenti e se non in
contrasto con quanto previsto da normativa vigente in materia di
sicurezza.
5.
Quando le condizioni di cui ai commi precedenti vengano
meno, i proprietari debbono provvedere alle opportune riparazioni
ed ai necessari rifacimenti, in un congruo termine fissato dal Dirigente
del Servizio competente, trascorso il quale, quest’ultimo dispone
l’esecuzione dei lavori d’ufficio, a spese degli interessati.
6.
Nella rimozione degli abusi, il Dirigente del Servizio competente,
oltre all’osservanza delle norme vigenti, dispone anche gli interventi, i
ripristini e le modificazioni necessarie alla salvaguardia del decoro
cittadino e dell’arredo urbano, disponendo, in caso di
inottemperanza, l’esecuzione dei lavori d’ufficio e a spese degli
Città di Francavilla Fontana
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Pag. 41 di 72
CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA
interessati.
7.
Le costruzioni a carattere semi-permanente o provvisorio, le
serrande, le indicazioni pubblicitarie, turistiche e stradali, le
attrezzature tecniche, quali i sostegni e i cavi per l’energia elettrica,
gli apparecchi d’illuminazione stradale, devono essere previsti e
realizzati in modo da rispondere a requisiti di buon ordine e di
decoro.
8.
Sono vietate tutte quelle opere o iscrizioni che possono
nuocere al decoro dell’ambiente, alterare elementi architettonici o
limitare la visuale di sfondi architettonici e paesistici, la sicurezza del
traffico, il diritto di veduta dei vicini.
9. Nelle nuove costruzioni, i contatori per l’erogazione di gas ad uso
domestico
o
industriale,
per
l’energia
elettrica
e
l’approvvigionamento idrico devono essere dislocati in locali o
nicchie accessibili dall’esterno del fabbricato, nel rispetto delle
disposizioni vigenti per i singoli impianti.
10.
Detti locali o nicchie devono essere indicati nei progetti
allegati alle domande di concessione.
11
Nelle costruzioni esistenti, con particolare riferimento a quelle
site nel Centro Storico e/o nei nuclei adiacenti di interesse storico architettonico ed ambientale, i contatori di cui al comma 9 devono
essere di norma installati in apposite nicchie ricavate nella muratura
del fabbricato, con chiusura tramite sportello che abbia la finitura
esterna con gli stessi materiali e caratteristiche del paramento
murario ove viene collocato. E’ fatto obbligo, in ogni caso, che le
tubazioni vengano incassate totalmente o con taglio nella muratura
esterna senza sporgenze verso la pubblica via. Tali interenti dovranno
essere autorizzati dal Comune nei modi previsti dal presente
Regolamento.
Art. 32
Aggetti e sporgenze
Negli edifici e sui muri fronteggianti il suolo pubblico o di uso
pubblico, sono vietati:
a.
b.
aggetti e sporgenze superiori a cm. 5 fino all’altezza di m. 2,20
dal piano del marciapiede, e aggetti superiori a cm. 20 fino alla
quota consentita per i balconi;
porte, gelosie e persiane che si aprono all’esterno ad un’altezza
inferiore a m. 2,20 dal piano stradale, se la strada è fornita di
marciapiede, ed a m. 2,50 se la strada ne è priva.

I balconi in aggetto e le pensiline sulle strade pubbliche o
private sono ammessi solamente quando dette strade
abbiano una larghezza non inferiore a m. 6,00, o m. 5,00 se la
fabbricazione è consentita su un solo lato.
Città di Francavilla Fontana
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Pag. 42 di 72
CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA

L’aggetto, in ogni suo punto, non può essere ad altezza
inferiore a m. 3,50 dal piano del marciapiede, o a m. 4,50 dal
piano stradale, se non esiste marciapiede di larghezza
superiore a quella dell’aggetto.
Tali altezze vanno misurate in corrispondenza del punto più
basso del profilo dell’aggetto.

I balconi non debbono sporgere dal filo del fabbricato più
del decimo (1/10) della larghezza della strada o del distacco.

I balconi totalmente chiusi (bow-windows) o con alcuni lati
chiusi, sono ammessi soltanto nelle costruzioni arretrate dal filo
stradale o prospettanti su spazi pubblici di larghezza non
inferiore a m.10.00 e sono sottoposti alle stesse limitazioni
previste per i balconi aperti. Si considera bow windows la sola
sporgenza limitata a contenere le tipiche finestre di
illuminazione con esclusione di parti sporgenti relative a
superfici utili all’ampliamento della abitazione o edificio.

I balconi chiusi non sono ammessi ad una distanza inferiore
dal confine più vicino di almeno m. 3.00. Se la superficie
frontale di essi supera 1/3 della facciata, le distanze dal
confine vengono computate dal filo esterno del corpo
aggettante.
Dove lo strumento urbanistico vigente limiti la superficie dei balconi,
l’eventuale superficie eccedente il limite suddetto si conteggia
come superficie coperta
Art. 33
Opere Pertinenziali
Sono da intendersi come opere pertinenziali i manufatti di modesta
dimensione, privi di autonomia funzionale, privi di autonomo accesso
dalla via pubblica, realizzati in un rapporto di strumentalità e di
complementarietà funzionale con un edificio preesistente,
legittimamente edificato, consistenti dunque in un servizio o in un
ornamento di un edificio già completo ed utile di per sé. Il manufatto
stesso non costituisce parte accessoria di un edificio in quanto non si
configura come elemento fisico, strutturale e funzionale integrativo
dell'organismo originario e non separabile da questo.
L’opera pertinenziale consiste in un manufatto insuscettibile di
produrre un proprio reddito senza subire modificazioni fisiche, privo
della possibilità, per natura e struttura, di una pluralità di destinazioni;
Debbono pertanto ritenersi opere pertinenziali quelle opere
accessorie all'edificio principale aventi le suddette caratteristiche e
che pertanto non siano significative in termini di superficie e di
volume e che per la loro strutturale connessione con l'opera
principale siano prive di valore venale ed autonomo.
I manufatti costituenti opere pertinenziali devono attenersi al rispetto
Città di Francavilla Fontana
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Pag. 43 di 72
CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA
del codice civile, del regolamento edilizio e di igiene, del codice
della strada, di vincoli specifici e delle normative sovraordinate alle
disposizioni comunali, del vigente testo unico sull’edilizia e dello
strumento urbanistico vigente.
Sono da considerarsi opere pertinenziali

Gazebo a servizio della residenza, limitatamente ad uno per
unità immobiliare abitativa e giardino (le due condizioni
devono coesistere); tali manufatti in struttura leggera,
costituita da elementi rimovibili previo smontaggio e non per
demolizione, devono attenersi alle seguenti prescrizioni:
· h. max esterna = m.3.00;
· superficie coperta max = mq. 16,00;
· La struttura dovrà essere priva di tamponature laterali ad eccezione
di piante rampicanti e fili di sostegno; può essere invece realizzata la
copertura con materiali leggeri di facile smontaggio, adeguati alla
qualità dei manufatti (arella, piante rampicanti, teli, legno, rame);
· la struttura dovrà avere forma regolare (quadrato, cerchio,
esagono o similare);
· la struttura non può avere funzione di ricovero autovetture.

Pergolati (su terrazzi, balconi, corti e giardini esclusivi o
condominiali), a servizio della residenza, di abbellimento degli
edifici principali la cui superficie sia inferiore al 25% della
Superficie lorda ad uso residenziale (S.U.L.) dell'abitazione di
pertinenza ovvero misurata lungo il perimetro interno dei muri
perimetrali esterni, per ciascun piano fuori terra o entro terra,
con un massimo di mq. 20. Dovranno comunque essere
rispettate le seguenti prescrizioni:
· h. max esterna= m.3.00;
· superficie coperta massima = inferiore al 25% della Superficie lorda
ad uso residenziale dell’abitazione di pertinenza, come
precedentemente descritta, comunque con un massimo
complessivo di mq. 20,00 di superficie ;
· la struttura può essere costituita da montanti e travi in legno,
metallo e ghisa, a sostegno di piante rampicanti. Trattasi quindi di
intelaiature idonee a creare ornamento, riparo, ombra e come tali
sono costituite da elementi leggeri fra loro assemblati in modo da
costituire un insieme di modeste dimensioni e rimovibili previo
smontaggio e non per demolizione. La struttura non può essere
tamponata in maniera fissa sui lati, salvo che per le murature esterne
dell'edificio già esistenti, ma è consentita la messa in opera di
elementi di sostegno per rampicanti, purché coordinati, per
materiale e tipologia, con la struttura del nuovo manufatto . Può
essere coperta con materiali leggeri di facile smontaggio, adeguati
alla qualità dei manufatti, quali pianti rampicanti, teli, compensati,
legno, tegola canadese, ecc. purché coerenti con la tipologia
dell’edificio principale e del contesto urbano in cui si colloca. La
realizzazione della protezione non dovrà pregiudicare le condizioni di
Città di Francavilla Fontana
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Pag. 44 di 72
CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA
aerazione ed illuminazione dei locali abitabili esistenti; la struttura non
può avere funzione di ricovero autovetture.
Per l'esercizio delle attività produttive, commerciali
turistico ricreative e similari si aggiungono quali opere pertinenziali le strutture
ombreggianti per i parcheggi, siano essi destinati ai mezzi
dell'azienda e dei suoi dipendenti che a quelli dei clienti. I manufatti
dovranno avere struttura portante in legno o in metallo, anche come
tensostruttura, la copertura potrà essere realizzata con pannelli
ombreggianti, teli in tessuto plastificato, con teli di materiale plastico,
con cannucciaia, rampicanti o similari. I manufatti potranno coprire
unicamente le parti di piazzale destinate alla sosta, e non le corsie di
transito.
Art. 34
Serre Solari
Si definiscono come serre solari, per le quali sussista atto di vincolo
circa tale destinazione, gli spazi, ottenuti mediante la chiusura con
vetrata trasparente di logge o terrazze, quando detti spazi chiusi
siano unicamente finalizzati al risparmio energetico e siano conformi
alle prescrizioni di cui al comma seguente. Ogni serra solare, per
poter essere qualificata tale, deve rispettare integralmente le
seguenti condizioni :
La formazione della serra solare non deve determinare nuovi locali
riscaldati o comunque locali a consentire la presenza continuativa
di persone (locali di abitazione permanente o non permanente,
luoghi di lavoro, ecc.).
La specifica finalità del risparmio energetico deve essere certificata
nella relazione tecnica, nella quale deve essere valutato il
guadagno energetico, tenuto conto dell’irraggiamento solare, su
tutta la stagione di riscaldamento. Come guadagno energetico si
intende la differenza tra l’energia dispersa in assenza Qo e quella
dispersa in presenza della serra, Q. Deve essere verificato:
Qo – Q ≥ 25%
Qo
Tutti i calcoli, sia per l’energia dispersa che per l’irraggiamento
solare, devono essere sviluppati secondo le norme UNI 10344 e
10349.
La struttura di chiusura deve essere completamente trasparente,
fatto salvo l’ingombro della struttura di supporto.
La serra solare deve essere apribile ed ombreggiabile (cioè dotata
di opportune schermature mobili o rimovibili) per evitare il
surriscaldamento estivo.
La superficie lorda della serra solare, in ogni caso, non potrà
eccedere il 15% della Superficie lorda ad uso residenziale (S.U.L.)
dell'abitazione di pertinenza misurata lungo il perimetro interno dei
muri perimetrali esterni, per ciascun piano fuori terra o entro terra
dell’edificio o dell’unità immobiliare a servizio della quale viene
realizzata.
Le serre solari si considerano volumi tecnici (e sono pertanto escluse
dal computo della Superficie lorda ad uso residenziale (S.U.L.)
Città di Francavilla Fontana
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Pag. 45 di 72
CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA
dell'abitazione di pertinenza misurata lungo il perimetro interno dei
muri perimetrali esterni, per ciascun piano fuori terra o entro terra
ogni qualvolta rispettino integralmente le condizioni di cui al comma
precedente.
La realizzazione di serre solari – in quanto volumi tecnici – è
ammissibile in ogni parte del territorio comunale quando conformi
alle prescrizioni del presente Regolamento e non in contrasto con le
norme dello strumento urbanistico vigente in relazione alla
classificazione dei singoli edifici.
Per la legittimazione delle attività edilizie si opera il raffronto tra le
previsioni progettuali dell’intervento richiesto e le prescrizioni delle
norme urbanistico -edilizie, comparando i parametri fondamentali
urbanistico -edilizi ed edilizio -costruttivi.
Art. 35
Strutture amovibili temporanee
Tali strutture, anche tamponate, ma completamente e facilmente
amovibili, possono essere installate in tutto il territorio comunale e
devono essere destinate a soddisfare esigenze meramente
temporanee o stagionali, ovvero ad un utilizzo circoscritto nel tempo,
tale da non determinare una trasformazione urbanistica ed edilizia
del territorio.
Le caratteristiche fisiche delle strutture temporanee, i materiali
utilizzati, i sistemi di ancoraggio al suolo ecc., devono essere tali da
garantirne una facile rimozione.
Le strutture temporanee non devono avere alcun tipo di fondazione
di natura permanente. Esse possono essere fissate al suolo mediante
appositi sistemi di ancoraggio, che non richiedano escavazioni sia
durante la posa in opera che durante la rimozione. Esse devono
essere mobili o realizzate con elementi rimovibili, comprese le
pavimentazioni ed i nuclei destinati a servizi. L’installazione delle
strutture precarie deve essere eseguita in conformità alle normative
sovraordinate, alle disposizioni comunali, a quanto previsto dal
Codice Civile, dal Regolamento di Polizia Municipale, dal Codice
della Strada e dal presente Regolamento Edilizio, e non devono
interessare aree verdi, aiuole, alberature anche singole, aree sia
pubbliche che private destinate alla sosta; non devono inoltre
causare alcun impedimento al traffico veicolare e pedonale
Le dimensioni dei manufatti dovranno essere quelle strettamente
necessarie al soddisfacimento delle esigenze per le quali vengono
installati, la loro localizzazione nell'area di sedime dovrà essere
coordinata con le altre costruzioni esistenti e non dovrà in alcun caso
costituire intralcio ad accessi carrabili, uscite di sicurezza o vie di
fuga.
Le strutture temporanee, da eseguirsi su aree pubbliche o su aree
private soggette a servitù di pubblico passaggio, sono autorizzate
secondo le norme regolamentari in materia di occupazione di suolo
pubblico, o comunque secondo le norme che regolano la
concessione a terzi di aree di proprietà pubblica.
Le strutture precarie non devono interferire con reti tecniche o
elementi di servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di
controllo, misuratori di servizio, segnaletica verticale ed orizzontale,
Città di Francavilla Fontana
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Pag. 46 di 72
CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA
toponomastica, illuminazione ecc.) che ne limitino il funzionamento,
l’utilizzo o la manutenzione, se non per i casi esplicitamente ammessi
ed assentiti dal competente Ufficio Lavori Pubblici.
Al fine di salvaguardare la tutela dei beni storici ed artistici, nonché i
caratteri ambientali del territorio, la realizzazione di strutture precarie
nei centri storici e nelle aree rilevanti dal punto di vista artistico,
paesaggistico ed ambientale dovrà essere subordinata alla
adozione di particolare cautele in ordine alle dimensioni, alla
tipologia, alle caratteristiche costruttive, all’utilizzo di materiale, alle
modalità di inserimento nel particolare contesto di intervento, volte a
garantire la perfetta compatibilità con i siti in cui ricadono. In ogni
caso non potranno essere autorizzate strutture precarie in prossimità
di monumenti ed immobili di rilevante importanza artistica e/o
paesaggistica o in modo tale da limitare particolari visioni
panoramiche.
Sono da ritenersi strutture amovibili temporanee :
- attrezzature, chioschi, tettoie, copertura di impianti sportivi,
ombreggiature per parcheggi ed altri manufatti destinati ad uso
commerciale, pubblicitario o turistico -ricreativo;
- manufatti di supporto per lo svolgimento di opere edilizie, di scavo,
di realizzazione di infrastrutture stradali e di rete, etc. quali baracche
di cantiere, containers attrezzati, wc e simili;
- manufatti destinati a svolgere funzioni provvisorie di deposito e
magazzinaggio per particolari esigenze di attività commerciali o
produttive esistenti, da installare nelle aree accessorie al fabbricato,
o ai fabbricati, sede dell'attività, oppure in aree diverse anche non
edificate, purché già urbanizzate e sistemate (piazzali, parcheggi,
etc.);
- manufatti occorrenti a sostituire temporaneamente edifici, o parti
edificio, cui siano venute meno, per qualsiasi motivo, le condizioni di
agibilità;
- serre provvisorie/stagionali costituite da teli di materiale plastico
sostenute da montanti semplicemente infissi nel terreno.
I manufatti potranno essere realizzati con le seguenti tipologie
costruttive:
- elementi semplici prefabbricati da assemblare di materiale leggero
(legno, metallo, etc.) che presentino caratteristiche di effettiva e
reale rimovibilità;
- elementi monoblocco finiti trasportabili tipo containers attrezzati,
cabine, wc e simili;
- rimorchi attrezzati tipo caravan.
Oltre alla documentazione prevista dal R. E., per questi manufatti
dovrà essere presentata una dichiarazione con firma autentica del
richiedente in cui siano esplicitamente indicati:
- il periodo di tempo entro il quale il manufatto resterà installato,
specificando se stagionale o temporaneo;
- le motivazioni che giustificano la necessità di installare il manufatto;
- l'impegno alla rimozione del manufatto al termine del periodo
autorizzato;
- l'impegno alla rimozione immediata del manufatto in seguito a
semplice comunicazione del Comune in caso di sopravvenute
esigenze che ne obblighino la rimozione;- l'impegno alla
manutenzione ed al mantenimento del decoro delle aree
interessate;
Città di Francavilla Fontana
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Pag. 47 di 72
CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA
- l'impegno a che, una volta rimosso il manufatto, i luoghi vengano
ripristinati nella situazione antecedente l'installazione dello stesso.
La pavimentazione delle strutture precarie dovrà essere facilmente
amovibile e comunque tale che la sua installazione e rimozione non
arrechi danni di qualunque genere o tipo alla natura del terreno
sottostante. Le strutture precarie di altro genere e natura dovranno
essere realizzate con materiale ritenuto compatibile con l’ambiente
circostante e con le caratteristiche della zona e del paesaggio. Le
zone ove sono ubicate le strutture precarie devono essere dotate di
adeguati accessi pedonali, anche al fine di consentire la libera
fruizione degli spazi pubblici e per il passaggio dei mezzi di soccorso,
nonché accessi per disabili, attrezzati e realizzati secondo le
prescrizioni delle vigenti normative, con eliminazione di tutte le barrire
architettoniche, in base alle disposizioni di legge. La sistemazione
esterna dovrà essere realizzata senza apportare alterazioni alla
morfologia dei luoghi, evitando in particolare qualsiasi intervento di
impermeabilizzazione delle superfici, piantumando ove possibile
essenze autoctone ad integrazione di quelle eventualmente
presenti. È vietata, in particolare, la costruzione di nuove recinzioni,
mentre è possibile, laddove strettamente necessario, delimitare
l’area di pertinenza con essenze e cespugliature autoctone.
Art.36
Decoro e arredo urbano
1.
L’apposizione anche provvisoria di mostre, vetrine, bacheche,
insegne, emblemi commerciali e professionali, cartelli pubblicitari
ecc. è subordinata ad autorizzazione.
2.
L’autorizzazione è rilasciata purché l’opera non danneggi il
decoro dell’edificio e dell’ambiente e non alteri o copra elementi
architettonici o visuali e sfondi paesistici. In caso di riparazioni o
modifiche del piano stradale che richiedono la temporanea
rimozione di mostre, vetrine o altri oggetti occupanti il suolo o lo
spazio pubblico, i soggetti autorizzati sono obbligati ad eseguire la
rimozione o la ricollocazione in pristino, con le modifiche resesi
necessarie a loro cura e spesa.
3.
Qualora non ottemperino, il Dirigente del Servizio competente
può ordinare la rimozione di ufficio a loro spese.
4.
Le autorizzazioni di cui al presente articolo possono essere
revocate dal Dirigente del Servizio competente per ragioni di
pubblica utilità o di pubblico decoro.
5.
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla presentazione di
una domanda corredata dalla seguente documentazione in triplice
copia:
a)
planimetria ed altra documentazione indicante il luogo esatto
ove si intende collocare l’impianto;
b)
bozzetto a colori, nel rapporto non inferiore a 1:20,
dell’impianto pubblicitario, con indicazione delle dimensioni, dei
materiali, dei colori, della forma e delle caratteristiche;
c)
dichiarazione relativa alla disponibilità del suolo e dello stabile
su cui l’impianto sarà installato, completa di atto di assenso del
proprietario se diverso dal richiedente;
d)
auto certificazione, redatta ai sensi della Legge 04.01.1968
Città di Francavilla Fontana
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Pag. 48 di 72
CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA
n°15, con la quale si attesti che il manufatto che si intende
collocare è stato calcolato e sarà realizzato e posto in opera
tenendo conto della natura del terreno o del luogo di posa e
della spinta del vento, onde garantirne la stabilità;
e)
documentazione fotografica o similare, formato minimo 9 x 12,
dalla quale risulti la posizione in relazione all’edificio specifico ed
una fotografia dove venga individuato l’ambiente circostante,
nonché il contesto architettonico del quale fa parte;
f)
dichiarazione di conformità degli impianti elettrici a norma
della Legge 46/90 s.m.i. , per i manufatti pubblicitari luminosi.
g) dichiarazioni di ignifughicità dei materiali utilizzati
6.
è vietata l’apposizione di insegne a bandiera
7 L’Amministrazione comunale ha la facoltà di applicare e
mantenere sul fronte degli edifici di qualunque natura essi siano a
sua cura e spese, previo avviso agli interessati, apparecchi indicatori,
tabelle e altri oggetti di pubblica utilità quali:
a) tabelle indicanti il nome di vie o di altri spazi pubblici;
b) cartelli indicatori relativi al transito, alla viabilità e alla sicurezza
pubblica;
c) numeri civici;
d) piastrine e capisaldi per indicazioni altimetriche, di tracciamento
e di idranti;
e) mensole, ganci, tubi per gli impianti di illuminazione pubblica,
orologi elettrici, sostegni per fili conduttori elettrici, avvisatori
elettrici e loro accessori;
f) lapidi aventi lo scopo di commemorare personalità celebri ed
eventi storici della vita nazionale e cittadina;
g) quant’altro di pubblica utilità.
8. I proprietari dell’immobile sulla cui fronte sono stati collocati gli
oggetti di cui al comma 7 non possono rimuoverli né sottrarli alla
pubblica vista. Qualora vengano distrutti o danneggiati per fatti
imputabili ai proprietari stessi, questi sono tenuti a ripristinarli
immediatamente a propria cura e spese.
9. Nel caso in cui l’apposizione di una insegna comporti il
ricoprimento di una targa, questa deve essere spostata a cura e
spese del richiedente nel rispetto delle prescrizioni impartite
dall’amministrazione comunale.
10. Il proprietario è inoltre tenuto a riprodurre il numero civico in
modo ben visibile e, secondo le precise note impartite dall’autorità
comunale, sulle tabelle o mostre applicate alle porte, quando
queste occupino interamente la parete destinata alla targhetta del
numero civico.
11. Nel caso di riattamento o modificazione di edifici ai quali siano
appoggiati apparecchi indicatori, tabelle o altri elementi di cui
sopra, l’esecutore dei lavori dovrà dare avviso della loro esistenza al
Dirigente del Servizio competente il quale prescriverà i provvedimenti
opportuni.
12. In tal caso il proprietario è tenuto a curare la loro perfetta
conservazione o ad effettuare il ripristino, qualora, durante
l’esecuzione dei lavori, ne fosse necessaria la rimozione.
13. Quando non nuocciano al libero transito o non impediscano la
visuale in danno dei vicini, il Dirigente del Servizio competente può
autorizzare dietro pagamento della relativa tassa e con l’osservanza
delle condizioni che riterrà opportune, caso per caso, l’apposizione a
Città di Francavilla Fontana
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Pag. 49 di 72
CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA
porte e finestre di tende aggettanti nello spazio pubblico.
14. Tali tende sono di norma vietate nelle strade prive di marciapiede
tranne che non siano di esclusivo uso pedonale o lo consenta la
particolare conformazione della viabilità.
15. Nelle strade fornite di marciapiede l’aggetto di tali tende deve,
di regola, essere inferiore di 90 cm. Della larghezza del marciapiede.
16. Le tende, le loro appendici ed i loro meccanismi non possono
essere situati ad altezza inferiore a ml. 2,20 dal suolo.
17. Per immobili di interesse archeologico o storico o artistico il
rilascio dell’autorizzazione è subordinato al nulla osta della
competente soprintendenza.
18. L’autorizzazione ad apporre tende di qualsiasi specie può essere
revocata quando queste non siano mantenute in buono stato e
pulite.
19. Le antenne di qualsiasi tipo, per esigenza di tutela dell’immagine
urbana, vanno sistemate esclusivamente in copertura degli edifici.
20. Sono vietate le discese delle antenne mediante cavi volanti; tali
cavi devono essere disposti nelle pareti interne delle costruzioni,
oppure, ove tale disposizione risulti impossibile, in appositi incassi,
opportunamente rivestiti, in modo tale da consentire un’idonea
soluzione architettonica.
21. Il Comune ha facoltà di richiedere in ogni momento, per motivi
di sicurezza pubblica e di tutela dell’arredo urbano, l’installazione
dell’impianto centralizzato di antenna radio-televisiva o parabolica,
con l’eliminazione delle singole antenne esistenti.
22. Le antenne paraboliche debbono essere preferibilmente
installate sulla copertura e posizionate ad un distanza non inferiore a
ml. 1,50 dal bordo della copertura stessa oppure in incassi o balconi
non visibili dalla pubblica via.
23. L’installazione e l’attivazione degli impianti di telefonia mobile e
quelli per servizi radioelettrici similari sono applicabili le norme
regolamentari statuite con apposito regolamento.
24. Unità esterne di condizionamento
Non è consentito installare pompe di calore e unità esterne sui
prospetti delle abitazioni, solo nei casi di impossibilità di installazione
su altra parte del manufatto edilizio, sarà possibile tale installazione
sui prospetti dei fabbricati previa adeguata schermatura o
“mimetismo” con la struttura del fabbricato. Sono preferibili le
installazioni sulle coperture delle abitazioni al di sotto dei muri di
contenimento del lastricato solare in appositi piccoli vani di
dimensione utile al riparo del solo impianto tecnologico. Nel centro
storico ogni richiesta di apposizione di unità esterne dovrà essere
vagliata dalla Commissione Locale per il Paesaggio.In linea generale
tutti gli impianti tecnologici di climatizzazione dovranno avere la
caratteristica di essere il meno visibili possibile. Per le nuove
edificazioni le unità esterne dovranno essere progettate ed integrate
con l’edificio in modo coordinato e funzionale.
Art. 37
Muri di cinta
I muri di cinta, quando non siano in materiale originariamente
Città di Francavilla Fontana
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Pag. 50 di 72
CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA
previsto a faccia vista, dovranno essere intonacati al civile e
tinteggiati con colori idonei a non produrre disarmonia con
l'ambiente circostante.
Muri di cinta e recinzioni in genere non potranno avere altezza
superiore a ml. 3,00.
Art. 38
Recinzioni in zona agricola
Nella zona agricola “E” sono ammesse recinzioni a siepe viva di
piante verdi e/o in paletti e rete metallici su cordolo interrato.
Sarà ammessa la recinzione in muratura fino ad un massimo di ml.
0.70 e soprastante elementi metallici esclusivamente su aree dove
insistono fabbricati per civile abitazione legittimati da atti depositati
presso Pubbliche Ammistrazioni.
L’altezza massima consentita per le recinzioni nelle zone agricole è di
ml. 2.00
Art. 39
Impianti tecnologici per il risparmio energetico
Per impianti tecnologici per il risparmio energetico si intendono:
impianti solari termici e impianti per la produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili.
In attuazione di quanto previsto dalla L.R. 13/08 è consentita la
realizzazione di superfici finalizzate alla captazione diretta
dell’energia solare, facendo salva l’applicazione della minima
altezza tecnologicamente ammissibile, attraverso l’appoggio
“diretto” sulla copertura (piana) dei fabbricati, al fine di rendere
l’intervento il meno visibile da strade, piazze e coni visivi di
particolare pregio.
I pannelli installati su coperture inclinate devono avere la stessa
inclinazione della copertura.
Nel caso di impossibilità dimostrata ad osservare quanto suddetto, al
fine della ottimizzazione del rendimento energetico, è ammissibile
installare i pannelli fotovoltaici su telai in elevazione, purché l’altezza
maggiore dell’inclinata, compreso il pannello, non superi la
dimensione di 2,30 mt , e sia rispettata una distanza minima dal
fronte stradale di 2,00 mt, per esigenze di tutela dell’immagine
urbana.
Esclusivamente nei casi in cui non sia consentito dalle tipologie
strutturali e compositive delle costruzioni sarà
ammissibile, la
installazione di pannelli fotovoltaici a terra (comunque non rialzati
dal piano di campagna) purché debitamente schermati.
Nella zona industriale, nei casi in cui non sia consentito dalle tipologie
strutturali e compositive delle costruzioni sarà ammissibile
l’installazione rialzata dei pannelli fotovoltaici.
In tutti i casi le eventuali strutture di supporto dovranno essere in
metallo a semplice disegno, di colore bianco e nelle sue tonalità
chiare, oppure grigio nelle sue tonalità chiare.
Per le altre fonti (biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi
di depurazione e biogas, energia idraulica e geotermica) si rimanda
alla normativa statale e regionale di riferimento .
Città di Francavilla Fontana
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Pag. 51 di 72
CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA
CAPITOLO 2
NORME IGIENICHE
Art. 40
Spazi interni agli edifici
Negli spazi interni definiti dall’Art. 28 come “ampio cortile”, e “patio”
possono affacciare ambienti di qualunque destinazione; nell’ampio
cortile possono esservi costruzioni ad un piano per attrezzature di
pertinenza degli edifici.
Inoltre possono affacciare negli spazi interni definiti come “cortili”
(art. 28 del presente RE) i locali di abitazione permanente ovvero
quelli adibiti a funzioni abitative che comportino la permanenza
continuativa di persone, quali :
 camere da letto;
 soggiorni tinelli e sale da pranzo;
 cucine abitabili;
 studi privati, salotti ed altri usi assimilabili a quelli sopra elencati
Nei cortili su cui si aprono finestre di locali abitabili è vietato aprire
finestre o bocche d’aria di locali in cui vengono esercitate attività
che possono essere causa di insalubrità.
L’espulsione nei cortili di aria calda o viziata, proveniente da impianti
di condizionamento o trattamento aria, è ammissibile solo quando
siano rispettate tutte le seguenti condizioni,
 vi sia una distanza, misurata in orizzontale, non inferiore a ml. 4
tra la bocca di espulsione e la parete direttamente antistante;
 vi sia una distanza, misurata in orizzontale, non inferiore a ml. 6
tra la bocca di espulsione ed il centro della più vicina finestra
della parete direttamente antistante;
 vi sia una distanza, misurata in verticale, non inferiore a ml. 2
tra la sommità dalla bocca di espulsione ed il davanzale delle
finestra direttamente soprastante.
 la velocità dell’aria espulsa, ad una distanza di ml. 2,00 dalla
bocca di espulsione, non sia superiore a ml./sec. 0,20.
Non sono consentiti mura di recinzione di zone di cortile, se non per
l’altezza del solo piano terreno e comunque non superiore a 3 mt.
Negli spazi interni definiti dall’Art. 28 come chiostrine possono
affacciare soltanto disimpegni verticali o orizzontali e locali igienici.
Nelle chiostrine non vi possono essere né sporgenze, né rientranze.
Tutti gli spazi interni devono essere accessibili da locali di uso
comune.
Salvo che nelle chiostrine, sono ammesse parziali sistemazioni a
giardino; tutte le rimanenti superfici dovranno essere regolarmente
pavimentate, assicurando in ogni caso lo smaltimento delle acque
mediante opportune pendenze o fognoli sifonati.
Città di Francavilla Fontana
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Pag. 52 di 72
CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA
Art. 41
Uso dei distacchi tra fabbricati
I distacchi esistenti tra fabbricati possono essere utilizzati soltanto per
cortili, a porticati, a parcheggi scoperti o rampe di accesso a
parcheggi, a giardini, a verde; per tali aree vanno curati: il sistema di
pavimentazione, di raccolta e di convogliamento delle acque, della
rampe di accesso ai garage, di recinzioni, dei percorsi carrabili e
pedonali, degli elementi di arredo e del verde ornamentale. In ogni
caso deve, essere prevista una efficiente protezione dell’edificio
dall’umidità del terreno ed un adeguato smaltimento delle acque.
Art. 42
Risparmio idrico
Negli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione degli edifici
esistenti è prevista la costruzione di impianti per il recupero delle
acque piovane, per gli usi compatibili, tramite appositi sistemi di
raccolta e filtraggio ed erogazione integrativi, privilegiando l’utilizzo
di tecniche di depurazione naturale.
Art. 43
Convogliamento acque Luride
Non è consentita la costruzione di pozzi neri od impianti di fogne
perdenti. Nella richiesta di Permesso di costruzione o di autorizzazione
a lottizzare aree a scopo edilizio, debbono essere proposti sistemi di
convogliamento con totale o parziale depurazione delle acque
luride, ove la fognatura non esiste o non possa raccogliere i liquami
non depurati a causa di insufficiente sezione oppure di difficoltà di
smaltimento. Sono consentiti i sistemi di convogliamento e
depurazione costituiti da elementi prefabbricati, previo parere
dell’ufficiale sanitario.
Art. 44
Requisiti per l’accessibilità e la fruibilità degli edifici.
1) La comoda accessibilità e la completa fruibilità degli edifici
residenziali e con altre destinazioni d’uso, costituiscono elementi
essenziali per la qualità edilizia connessa al godimento e
all’utilizzazione dei beni e allo stabilirsi de rapporti sociali e
interpersonali caratterizzanti la qualità degli spazi di relazioni urbane,
che occorre perseguire organizzando idoneamente gli spazi
prospicienti gli accessi,gli accessi agli edifici, i sistemi di collegamenti
orizzontali e verticali gli spazi interni destinati all’abitazione e
all’attività delle persone, senza barriere e ostacoli di sorta,anche per
persone anziane e per persone con ridotta o impedita capacità
motoria e sensoriale.
2) Per conseguire la piena utilizzazione degli spazi progettati e
costruiti, il Comune predispone le condizioni per attivare gli interventi
Città di Francavilla Fontana
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Pag. 53 di 72
CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA
conseguenti agli obblighi per il superamento delle barriere
architettoniche negli edifici privati e in quelli pubblici ai sensi delle
norme di cui al Capo III della Parte II del T.U. facenti riferimento alla
legge 9-1-1989. N. 13 e relativo D.M. applicativo n.239/89 e alla legge
5-2-1992, n. 104, a mezzo di:
— accorgimenti, con I’istallazione di idonei meccanismi, per
l’accesso ai piani superiori,
— accessi idonei alle parti comuni degli edifici e alle singole unità
immobiliari,
— almeno un accesso in piano, con rampe prive di gradini e
pendenza non superiore all’8%, o, in alternativa, idonei meni di
sollevamento,
— installazione nel caso di immobili con più di tre piani, di ascensori
per ogni scala principale, raggiungibili attraverso rampe piane, da
perseguirsi, in attesa di più adeguate soluzioni definitive, anche a
meno di manufatti provvisori.
Art. 45
Forni, focolai, camini, condotti di calore, canne fumarie
1.
Nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni, è condizione
necessaria per l’ottenimento dell’autorizzazione di abitabilità o
agibilità che ogni focolare, stufa, forno e simili, qualunque sia il tipo, a
meno che non sia a funzionamento elettrico, abbia, per
l’eliminazione dei prodotti della combustione, una canna propria ed
indipendente, prolungata almeno un metro al di sopra del tetto o
terrazza, costruita in materiali impermeabili capaci di evitare
macchie, distacchi o screpolature di intonaco all’esterno dei muri.
2.
Gli scaldabagni e fornelli isolati devono essere muniti di canne
indipendenti soggette alle stesse norme di cui sopra.
3.
E’ vietato fare uscire il fumo al di sotto dei tetti o a livello del
parapetto delle terrazze.
4.
Le teste delle canne o fumaioli debbono essere costruite in
maniera decorosa con pietra o con altro materiale adatto.
5.
I camini, le canne fumarie ed i condotti, qualsiasi sia la natura
delle emissioni in atmosfera, devono risultare più alti di almeno un
metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro
ostacolo o struttura distante meno di 10 metri dai condotti medesimi.
Per le bocche dei camini, delle canne fumarie e dei condotti, situate
ad una distanza compresa fra 10 e 50 metri da aperture di locali
abitati, si applicano le norme contenute all’Art. 6, comma 17, del
D.P.R. n. 1391 del 22.12.1970..
6.
Per gli impianti elettrici di cucina o di riscaldamento è
sufficiente che sia provveduto in modo idoneo all’aspirazione dei
vapori.
7.
I camini industriali e i locali nei quali siano collocati forni per il
Città di Francavilla Fontana
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Pag. 54 di 72
CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA
pane, pasticceria e simili, sono soggetti alle norme dettate dalla
legislazione vigente.
8.
Possono essere equiparati ai suddetti, a giudizio dell’autorità
comunale, i camini di forni o di apparecchi di riscaldamento che,
per intensità di funzionamento e modo di esercizio, siano suscettibili
di produrre analoghi effetti di disturbo.
9.
Negli edifici esistenti nel caso di adeguamento, revisione o
installazione di impianti di riscaldamento alimentati a gas metano la
canna fumaria può essere installata per ogni singolo impianto
autonomo con emissione dei prodotti di combustione all’interno
della parete esterna secondo la normativa igienico-sanitaria e di
sicurezza vigente in materia. L’installazione di detta canna fumaria
deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nei modi
previsti dal presente Regolamento. Nella dichiarazione di conformità
prodotta dalla Ditta installatrice, da depositare a fine lavori ai sensi
della legge 46/90, si dovrà fare specifico riferimento all’avvenuta
esecuzione a perfetta regola d’arte, in conformità alle norme UNICIG in vigore, delle opere relative alla installazione della canna
fumaria.
Art. 46
Piani interrati
Sono locali interrati quelli che presentano l’intradosso del solaio di
copertura a quota inferiore, in ogni sua parte, alla quota del terreno
circostante a sistemazione avvenuta.
I piani risultanti, a sistemazione realizzati totalmente al di sotto del
livello delle aree circostanti al fabbricato, non possono essere adibiti
ad abitazioni, uffici o qualsiasi altro uso che comporti la permanenza
anche solo diurna di abitanti fatta eccezione per gli addetti a
magazzini o ad autorimesse. Per i locali da adibire ad autorimessa
e/o ad impianti di riscaldamento, aria condizionata e simili dovranno
essere rispettate tutte le norme specifiche vigenti. Se il deflusso delle
acque di scarico del fabbricato non avviene a quota inferiore a
quello dei piani interrati, dovrà essere installato un sistema di
sollevamento delle acque stesse, che a giudizio dell’ufficiale
sanitario, sia tale da evitare qualsiasi inconveniente di carattere
igienico. L’aerazione dei locali interrati deve essere tale da
assicurare sufficiente ricambio di aria. L’altezza di tali locali non può
essere superiore a mt. 2,40 (D.M. 5 luglio 1975).
Per il recupero di piani interrati di cui all’art. 2 della LR 33/2007 è
consentito l’uso terziario e/o commerciale, nel rispetto di quanto
disposto dal presente R. E. e delle condizioni di cui all’art. 8 della
suddetta legge regionale.
Città di Francavilla Fontana
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Pag. 55 di 72
CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA
Art. 47
Piani seminterrati
Possono, sia pure con limitazioni, essere considerati abitabili anche i
locali il cui pavimento sia più basso del marciapiede o della più alta
sistemazione esterna, purché l’altezza interna dei locali stessi non sia
inferiore a m. 2,70, salvo le maggiori altezze prescritte per particolari
destinazioni d’uso, e la quota del soffitto all’intradosso superi almeno
di m. 1,20 il livello medio del marciapiede suddetto o della più alta
sistemazione esterna.
Devono, altresì, essere rispettate tutte le altre condizioni circa
l’aerazione, le dimensioni planimetriche e l’isolamento dall’umidità di
cui agli articoli precedenti.
Per gli stessi trova applicazione il disposto della L.R. n. 33 del
15/11/2007 (recupero dei sottotetti,porticati,di locali seminterrati e
interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate).
L’Amministrazione Comunale si riserva di esaminare eventuali
deroghe, a quanto sopra stabilito, per fabbricati esistenti, e
mediante particolari condizioni da stabilire caso per caso.
Art. 48
Piani terreni
I piani terreni, se adibiti ad abitazioni o uffici, e se privi di sottostante
piano seminterrato, debbono essere rialzati almeno di cm. 50 dal
livello delle aree circostanti il fabbricato a sistemazione realizzata ed
avere il pavimento isolato con materiali riconosciuti idonei
dall’ufficiale sanitario; la loro altezza interna utile non deve essere
inferiore a mt. 3,00.
I piani terreni adibiti a laboratori, negozi, luoghi di riunione di uso
pubblico, devono avere altezza utile netta non inferiore a m. 3,50,
salvo diverse prescrizioni di norme specifiche.
I piani terreni adibiti ad autorimesse per una sola vettura o a deposito
motocicli o carrozzine possono avere altezza utile netta di m. 2,40.
Art. 49
Piani sottotetto
I piani sottotetto possono essere adibiti ad abitazioni o uffici, se
l’altezza media utile è di m. 2,70 e l’altezza minima non inferiore a m.
2,30 e se l’isolamento dalle coperture è realizzata con camere d’aria
o con materiali coibenti tali da assicurare una temperatura uguale a
quella dei piani sottostanti, La dichiarazione di abitabilità o agibilità
è, perciò, condizionata al rilievo delle temperature da parte
dell’ufficiale sanitario.
Sono equiparati a sottotetti i locali sovrastanti l'ultimo piano degli
edifici o di sue parti, compresi nella sagoma di copertura, che non
siano stati computati all'atto del rilascio del titolo abilitativo
(concessione edilizia e/o permesso di costruire) come volume
residenziale; per gli stessi trova applicazione il disposto della L.R. n. 33
del 15/11/2007 (recupero dei sottotetti,porticati,di locali seminterrati
Città di Francavilla Fontana
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Pag. 56 di 72
CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA
e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate) qualora
siano stati legittimamente realizzati alla data di entrata in vigore
della suddetta legge, ricadano in zona territoriale omogenea dello
strumento urbanistico generale e siano serviti dalle urbanizzazioni
primarie,
Art. 50
Norme comuni a tutti i piani abitabili
Per la nuova edilizia, gli ambienti destinati ad abitazioni variano per
dimensioni in rapporto agli utenti e all’uso secondo i seguenti
parametri costituenti sia requisiti igienico-sanitari, che di qualità
edilizia:
Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non
inferiore a mq. 14 per i primi 4 abitanti e mq. 10 per ciascuno dei
successivi. Tutti i locali devono avere una superficie minima non
inferiore a mq. 9,00. I locali adibiti a letto devono avere una
superficie minima di mq. 9 se per una persona e mq. 14 se per due
persone; quelli adibiti a soggiorno o a sala da pranzo devono avere
una dimensione minima pari a mq. 14. I locali destinati a cucina
devono avere una superficie minima di mq. 5 . In alloggi di modeste
dimensioni o in caso si ristrutturazione o manutenzione straordinaria di
edifici esistenti, se necessario, sono ammesse cucine in nicchie, cioè
prive di finestra propria, di dimensione volumetrica pari a 15 mc. che
si aprono su un altro locale (soggiorno o pranzo) avente una
volumetria minima pari a 26 mc. purché non risultino da questo
separate con pareti fisse. Ogni alloggio deve essere dotato di una
stanza di soggiorno. L’alloggio monostanza per una persona, deve
avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a
mq. 28, e non inferiore a mq. 38 se per due persone.
Tutti i locali destinati ad abitazione debbono fruire di aerazione e di
illuminazione naturale diretta adeguata all’uso;
I locali accessori quelli in cui la permanenza delle persone è limitata
a ben definite operazioni devono essere forniti di apertura all’esterno
per il ricambio dell’aria o dotati di impianto di aspirazione
meccanica.
 per ciascun locale di abitazione, l’ampiezza dei vani esterni
deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di
fattore luce diurna medio non inferiore al 2% e comunque la
superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8
della superficie di pavimento;
 l’altezza minima interna dei locali adibiti ad abitazione,
compreso ambiente cucina, non deve essere inferiore a m
2,70; mentre l’ambiente bagno o gabinetto deve avere un
altezza interna non inferiore a m 2,40; ove l’alloggio sia
dotato di due ambienti bagno, uno deve essere aerato e
ventilato, mentre per l’altro il ricambio dell’aria va assicurato
con aspirazione meccanica e in esso non possono essere
installati apparecchi a fiamma libera;
 i vani scala per edifici pluripiani debbono, in linea
preferenziale, essere dotati di aerazione e illuminazione
diretta;
Città di Francavilla Fontana
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Pag. 57 di 72
CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA
l’altezza minima interna di corridoi, disimpegni in genere e di
ripostigli, è di m 2,40; non possono essere considerati ripostigli,
gli ambienti muniti di aperture verso l’esterno con superficie
utile superiore a 4 mq.
Il numero degli ambienti, con salvezza dei valori parametrici da
osservare per l’edilizia residenziale pubblica, è condizionato solo
dalla qualità compositiva della volumetria edificabile consentita,
nelle varie, zone dalle prescrizioni di P. di F..

Art. 51
Fabbricati in zona rurale
Le costruzioni rurali, destinate ad abitazione, devono essere
possibilmente isolate, in modo da evitare l'addossamento delle
murature a terrapieni e simili, e costruite di regola nelle zone più
elevate del podere ed in luogo asciutto. Si applicano alle abitazioni
rurali, tutte le disposizioni relative alle costruzioni residenziali
contenute nel presente Regolamento, salvo quanto diversamente
stabilito nel presente capitolo.
Le pendenze del suolo circostante alla casa, quella dell'aia, dei cortili
ed orti adiacenti alle abitazioni devono essere sistemate in modo
che le acque meteoriche possano rapidamente defluire, evitando
ogni ristagno.
I piani seminterrati non possono essere adibiti ad uso abitazione.
I fabbricati in zona rurale debbono rispettare le norme igieniche di
cui ai precedenti articoli, e debbono, inoltre seguire le norme
contenute nelle leggi vigenti per quanto si riferisce agli accessori
quali ricovero per animali, fienili, pozzi, concimaie, fosse settiche od
impianti di depurazione.
In ogni caso i pozzi devono essere posti a monte delle abitazioni, e le
fosse settiche a valle, assieme alle concimaie ed ai ricoveri per
animali. Se la posizione della falda freatica non consente tale
disposizione è comunque prescritto che la fossa settica, i ricoveri per
animali e le concimaie siano posti a valle del pozzo, onde evitare
inquinamenti.
Le distanze minime delle finestre dell’abitazione rurale dai fabbricati
accessori o dalle porte e finestre dei locali adibiti a stalle o simili è di
m. 10,00.
La dichiarazione di abitabilità o di agibilità può essere subordinata a
persecuzione di eventuali migliorie delle condizioni igieniche e di
sicurezza, indicate dall’ufficiale sanitario o dai Vigili del fuoco.
Le nuove costruzioni, gli ampliamenti, le ristrutturazioni, gli interventi di
recupero e le sistemazioni esterne, dovranno comunque essere
eseguiti con tipologie, materiali, piantumazioni in armonia con gli
insediamenti tradizionali del paesaggio rurale di riferimento.
Art. 52
Migliorie igieniche ai fabbricati esistenti
Nei fabbricati esistenti, interessati da interventi di ristrutturazione
edilizia o comunque soggetti a rilascio di titolo abilitativo, devono
Città di Francavilla Fontana
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Pag. 58 di 72
CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA
essere apportate le migliorie che risulteranno indispensabili. Tali
migliorie comprendono almeno l'eliminazione di locali igienici pensili
o comunque esterni alle abitazioni, e la dotazione per ogni unità di
abitazione di un locale igienico aerato secondo le norme di cui ai
precedenti articoli. L'Ufficiale Sanitario può dichiarare inabitabile, ai
sensi delle leggi vigenti, le unità di abitazione che non raggiungano
a suo giudizio un livello igienico accettabile.
CAPITOLO 3
NORME RELATIVE ALLE AREE SCOPERTE
Art. 53
Manutenzione delle aree
Tutte le aree destinate all’edificazione ed ai servizi dallo strumento
urbanistico e non ancora utilizzate, e quelle di pertinenza degli edifici
esistenti, debbono essere mantenute in condizioni tali da assicurare il
decoro, l’igiene e la sicurezza pubblica.
Il Sindaco, si sensi del l’Art. 50 del D. Lgs. 267/2000 potrà emanare i
provvedimenti necessari per assicurare il rispetto di tali condizioni
sotto comminatorie dell’esecuzione d’ufficio a spese del proprietario
inadempiente.
Art. 54
Depositi su aree scoperte
le occupazioni dì suolo e sottosuolo pubblico, di tipo temporaneo,
quali quelle connesse ad esigenze di cantiere e simili, o di tipo
permanente quali bocche di lupo e lustriere necessarie per il
passaggio di luce ed aria in ambienti interrati, sono consentite
quando non contrastino con il decoro urbano e non comportino
danno per l’agibilità di spazi aperti al traffico e al transito pedonale
nonché per l’igiene e l’incolumità pubbliche, secondo le modalità
previste dall’ Art. 18.
In caso di depositi eseguiti senza autorizzazione, il Sindaco potrà
promuovere i provvedimenti necessari al rispetto di tali condizioni
sotto comminatoria dell’esecuzione d’ufficio a spese del proprietario
inadempiente.
CAPITOLO 4
PARCHEGGI
Art. 55
Parcheggi Privati
Si considerano parcheggi privati tutti gli spazi comunque destinati
alla sosta degli automezzi e la cui fruizione non sia pubblica, quali
Città di Francavilla Fontana
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Pag. 59 di 72
CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA
che siano la loro tipologia, collocazione e caratteristiche costruttive
(autorimesse singole o collettive, posti auto coperti o schermati o
scoperti, autosilo e ricoveri meccanizzati, ecc.).
Gli spazi da destinare a parcheggi privati a servizio degli edifici di
nuova costruzione o risultanti da interventi di ristrutturazione
urbanistica dovranno avere superficie non inferiore a quella
prescritta dall’art. 41-sexies della L. 1150/42 come sostituito dal 2°
comma dell’art. 2 della L. 122/89 (un metro quadrato ogni 10 metri
cubi di costruzione),fatti salvi i casi in cui normative specifiche
prescrivano superfici superiori.
Art. 56
Modalità di calcolo della superficie a parcheggi
Nel computo della superficie destinata a parcheggi sono computati,
oltre agli spazi effettivamente destinati al parcheggio degli
autoveicoli, anche le corsie di distribuzione, le rampe di distribuzione
interne alle autorimesse, le aree di manovra e gli altri spazi
direttamente connessi con la funzione di parcheggio. Sono invece
escluse dal computo le strade che conducono al parcheggio, le
eventuali rampe di accesso esterne alle autorimesse, nonché ogni
altro spazio che non abbia diretta attinenza con la funzione di
parcheggio, anche quando indispensabile per accedere al
medesimo.
Quando le superfici a parcheggio siano ricavate su aree sistemate a
verde (e cioè su aree inerbate predisposte in modo tale - prato
armato o tecniche similari - da renderle idonee al passaggio ed alla
sosta degli autoveicoli) le superfici medesime, su scelta del
progettista da indicarsi in maniera espressa nel progetto, potranno
essere computate in maniera ordinaria (e cioè considerando
separatamente gli spazi a verde dalle superfici per parcheggi, quale
che sia la loro pavimentazione permeabile).
Le dimensioni minime di un posto auto sono fissate in ml.2,50 x 5,00,
indipendentemente dalla tipologia dello stesso.
CAPITOLO 5
ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Art. 57
Opere soggette alla prescrizioni in materia di eliminazione delle
barriere architettoniche
Tutti gli edifici pubblici o privati in cui ci sia frequenza o permanenza
di persone, qualunque sia la loro destinazione d'uso, devono essere
costruiti o modificati in modo da permettere la loro utilizzazione
anche a persone affette da minorazioni fisiche o psichiche o
sensoriali, anche temporanee.
Analoga modalità deve essere adottata per gli spazi di pertinenza
degli edifici stessi, i parcheggi, i percorsi di accesso, nonchè per gli
Città di Francavilla Fontana
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Pag. 60 di 72
CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA
impianti tecnologici sia ad uso collettivo che a servizio di singole
unità immobiliari, con esclusione dei locali tecnici il cui accesso è
riservato ai soli addetti specializzati.
Tutte le nuove attività, sia pubbliche che private, aperte al pubblico
devono essere svolte in immobili che permettano la loro fruizione
anche a persone affette da minorazioni fisiche o psichiche o
sensoriali, anche temporanee, secondo le norme e prescrizioni
elencate nel successivo articolo. Detta disposizione si applica anche
in assenza di opere edilizie quando vi sia comunque mutamento di
destinazione d’uso.
La conformità del progetto alla normativa vigente in materia di
superamento delle barriere architettoniche deve essere certificata
dal progettista, nella sua qualità di professionista abilitato, mediante
la dichiarazione di cui all’art. 1 comma 4 della L. 13/89.
Ogni qualvolta siano previste una o più delle soluzioni tecniche
alternative di cui all’articolo precedente, l’idoneità delle medesime
deve essere esplicitamente certificata dal progettista nella
dichiarazione di cui al comma precedente. Detta dichiarazione
deve inoltre essere accompagnata da una relazione, corredata
dagli elaborati grafici necessari, con la quale viene illustrata
l’alternativa proposta e l’equivalente o migliore qualità degli esiti
ottenibili.
Art. 58
Prescrizioni e deroghe
I titoli abilitativi non possono essere rilasciati in mancanza della
prescritta conformità, limitatamente allo specifico intervento
progettato, alla normativa in materia di superamento delle barriere
architettoniche.
Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico, soggetti al vincolo
di cui alla L. 1089/39, quando l’adeguamento alle norme in materia
di superamento delle barriere architettoniche non sia possibile nel
rispetto dei valori storico-architettonici tutelati dal vincolo, la
conformità alle norme medesime (per il disposto dell’art. 24 comma
2 della legge 5 febbraio 1992 n. 104) può essere conseguita
mediante opere provvisionali, come definite dall’art. 7 del D.P.R. 5
gennaio 1956, n. 164, nei limiti della compatibilità suggerita dal
vincolo ricorrente. Analoga possibilità è ammessa per gli edifici
notificati ai sensi della L. 1497/39 .
Le prescrizioni delle norme di cui sopra sono derogabili solo per gli
edifici o loro parti che, nel rispetto di normative specifiche, non sono
realizzabili senza barriere architettoniche nonché per i locali tecnici il
cui accesso è riservato ai soli addetti specializzati.
Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente diversi dalla
ristrutturazione urbanistica, fermo restando quanto disposto dall’art. 1
comma 3 della L. 13/89, sono inoltre ammesse deroghe in caso di
dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed
impiantistici.
Le deroghe di cui ai commi precedenti sono concesse dal Dirigente
competente al rilascio dell’autorizzazione o concessione.
Città di Francavilla Fontana
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Pag. 61 di 72
CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA
CAPITOLO 6
NORME DI BUONA COSTRUZIONE
Art. 59
Stabilità e sicurezza delle nuove costruzioni
I materiali impiegati nelle costruzioni, lavorati allo stato naturale o
risultanti da processi di trasformazione artigianali, debbono avere
caratteristiche chimico-fisiche e meccaniche idonee a resistere alle
sollecitazioni derivanti dall’azione dei carichi statici e dinamici
d’esercizio connessi all’uso, senza che si verifichino, nei limiti dei
coefficienti di sicurezza prefissati con…i criteri della scienza e la
tecnica delle costruzioni, condizioni di crisi tali da compromettere la
stabilità e l’uso, anche parziale, dei manufatti.
I valori delle sollecitazioni ammissibili dei materiali impiegati sono
quelli risultanti da certificazioni e verifiche condotte in laboratori
ufficialmente riconosciuti, o riportati in certificati di qualità che
accompagnano la loro fornitura.
2) I materiali interessati dai vari sistemi costruttivi debbono avere le
seguenti caratteristiche:
— I terreni di fondazione devono avere caratteristiche
geomeccaniche tali da consentire la stabilità dei manufatti in
fondazione, sia superficiali che profondi, in rapporto ai carichi di
qualsiasi natura riguardanti l’opera edilizia; l’approfondimento degli
scavi di fondazione per ottenere locali interrati sono consentiti se non
provocano condizioni di instabilità dei terrapieni interessati e delle
masse geologiche circostanti, né alterano l’equilibrio idrogeologico
del sottosuolo.
— I manufatti edilizi non possono essere fondati su terrapieni di
riporto.
— I materiali di fondazione, sia se costituiti con pietra naturale o
artificiale e malta sia da manufatti in c.a. con adeguati spessori di
copriferro non devono essere porosi né assorbenti l’umidità dei
terrapieni, la cui trasmissione ai manufatti in fondazione va impedita
con opportuni trattamenti superficiali impermeabilizzanti.
— I materiali strutturali, quali: murature, c.c.a, c.a.p, acciaio, acciai
speciali, legno, possono essere posti in opera e compatti e
omogenei, senza difetti palesi e occulti, con caratteristiche di
resistenza alle sollecitazioni, risultanti da certificazioni di qualità a
norma o da prove di laboratorio, oltre ad assicurare un continuità
strutturale idonea a garantire la stabilità dell’intero sistema
costruttivo.
— Gli intonaci e i materiali di rivestimento delle facciate devono
avere caratteristiche di idrorepellenza tali da non consentire
penetrazioni liquide e intrusioni dì sorta negli ambienti interni e nel
corpo delle strutture.
—Le pavimentazioni esterne e interne, d’uso privato e pubblico, di
qualsiasi natura, costruite in opera o realizzate per assemblaggio di
elementi prefabbricati, devono avere buona resistenza all’usura
superficiale ed essere resistenti agli urti, antigelive, antisdrucciolevoli
e tali da risultare consone all’uso e alle funzioni di destinazione delle
Città di Francavilla Fontana
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Pag. 62 di 72
CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA
superfici pavimentate
— Le coperture delle costruzioni, di qualunque forma, piane,
inclinate, voltate etc. vanno rivestite con materiali idonei ad
assicurare la perfetta impermeabilizzazione delle superfici e il
regolare deflusso e convogliamento delle acque meteoriche.
— I materiali utilizzati per qualsiasi tipo d’impianto sia per l’edilizia
residenziale (idrico-sanitario, elettrico, termico etc, sia per l’edilizia
non residenziale (tipo quella direzionale, commerciale, produttiva in
generale etc. devono possedere caratteristiche di qualità certificata
nelle forme prescritta idonee a sopportare le pressioni e le
sollecitazioni d’esercizio connesse alle tipologie degli impianti, in
grado di garantire il regolare funzionamento e il loro esercizio in
condizioni di sicurezza per le persone e le cose, secondo i parametri
di legge.
3) A meno degli interventi di restauro di beni vincolati ai sensi del T.U.
di cui al D. Lgs n.490/1999 per particolare pregio architettonico, la
scelta dei materiali costruttivi resta nella libera sensibilità creativa del
progettista, fermo restando il rispetto dei requisiti di sicurezza e di
qualità edilizia e la coerenza con le caratteristiche morfologiche del
contesto edificato
4) Per sicurezza statica delle opere edilizie va intesa la stabilità e
l’integrità delle masse e dei volumi costruiti in relazione ai carichi
d’esercizio e alle sollecitazioni interne ed esterne di qualsiasi natura,
in modo che eventuali dissesti siano scongiurati dalla permanenza
degli opportuni e necessari coefficienti di sicurezza tra i valori delle
sollecitazioni ammissibili e quelli di crisi degli elementi strutturali e dei
materiali costituenti.
— Per le costruzioni in muratura integralmente in muratura, con solai
a volte o in legno per il calcolo dimensionale e le verifiche si opera
con il metodo delle tensioni ammissibili, nel rispetto dell’Art. 55 del TU.
— Per le costruzioni miste, con muri in materiali lapidei e solai piani
con struttura in c.a., c.a.p. e metallica, il calcolo e le verifiche si
effettuano con il sistema delle tensioni ammissibili e nel rispetto delle
norme di cui al capo II del TU. In materia edilizia
— Per le costruzioni in c.ca., c.a.p e a struttura metallica il calcolo e
le verifiche si effettuano nel rispetto di quanto prescritto dall’Art. 64
del T.U. citato.
— Per le costruzioni in muratura, in c.a., c.a.p. e a struttura metallica,
di opere edilizie ricadenti in zone classificate a rischio sismico, il
dimensionamento strutturale, in rapporto alla tipologia delle strutture
e al coefficiente sismico della zona interessata e le verifiche di
resistenza alle sollecitazioni verticali e orizzontali, vanno effettuate nel
rispetto dell’Art. 83 del TU. Citato.
5) La sicurezza statica va garantita attraverso il progetto strutturale
esecutivo dei manufatti edilizi e va verificata, in corso d’opera, sia
per partì e componenti strutturali che per l’opera edilizia nel suo
complesso, intesa come un unico organismo resistente alle
sollecitazioni
d’esercizio,
compresi
terreni
di
sottofondazione,fondazioni, strutture in elevazione, verticali e
orizzontali, di qualsiasi natura, opere murarie dì rifinitura, impianti,
sistemazioni esterne al contorno dell’opera.
6) Per gli interventi di nuova edilizia, di ristrutturazione e di
consolidamento statico, ai fini della sicurezza statica sono necessari
— adeguate indagini geognostiche sui sottosuoli delle aree
Città di Francavilla Fontana
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Pag. 63 di 72
CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA
d’intervento per la scelta del più idoneo sistema fondazione e per la
verifica di quelle esistenti;
— per il progetto strutturale, qualunque sia il sistema costruttivo e le
caratteristiche dei materiali prescelti, il metodo tu di calcolo va
operato secondo i criteri scientifici più avanzati della scienza e della
tecnica delle costruzioni in ottemperanza delle vigenti norme in
materia di valutazione dei carichi fissi e accidentali, di plano
volumetrici : delle sezioni resistenti, di verifica delle sollecitazioni
ammissibili in relazione ai coefficienti di sicurezza da osservare;
— l’esecuzione delle opere deve avvenire secondo le migliori regole
dell’arte del costruire, assicurando, con adeguate tecniche, il
collegamento tra gli elementi strutturali portanti e tra questi e gli
elementi murari non strutturali;
— l’idoneità tecnica dei manufatti strutturali va controllata in corso
d’opera con prove di carico in cantiere e con verifiche di
laboratorio, da disporsi da parte del direttore dei lavori e di eventuali
collaudatori in corso d’opera, in rapporto alla consistenza e alla
particolare destinazione d’uso dell’opera edilizia, ai sensi degli artt.
83-87 del T.U., nel caso di opere in c.a., c.a.p. e a struttura metallica
ricadenti in zone sismiche;
— le opere vanno collaudate nelle forme di legge o certificate con
verbali di regolare esecuzione.
7) Per gli interventi edilizi e costruttivi, in generale, ricadenti in Comuni
classificati a rischio sismico, oltre al rispetto integrale della normativa
statale vigente rapportata al grado di rischio, vanno condotte tutte
le verifiche puntuali conseguenti alle risultanze delle indagini
condotte per la redazione delle carte di zonizzazione (allegate agli
strumenti urbanistici) in prospettiva sismici del territorio comunale, in
attuazione di leggi regionali.
Analoghe verifiche puntali vanno operate, ove necessario, a fini di
sicurezza statica, in rapporto alle risultanze delle carte geologiche,
idrogeologiche e della stabilità del territorio, con particolare
riferimento ai piani di recupero di aree urbane degradate, per le
quali gli interventi di ristrutturazione e di consolidamento vanno
commisurati al livello di rischio potenziale rilevato in sede di indagini
per la redazione ditali carte.
8)I progetti strutturali in c.a., semplice, armato e precompresso
vanno depositati,nelle forme previste dall’Art. 65 deI TU. E
corrispondenti disposizioni regionali, rispettivamente prima dell’inizio
dei lavori, comunicando al Comune l’avvenuto deposito; mentre i
progetti strutturali delle opere ricadenti in zone classificate sismiche
vanno approvati dal competente ufficio regionale, ai sensi dell’art 83
dello stesso TU.
9) Le condizioni delle opere strutturali dei manufatti edilizi vanno
controllate in modo continuativo, per l’adozione di tempestivi
interventi di consolidamento, in caso di insorgenza di pericolosi
fenomeni fessurativi e di degrado.
Art.60
Verifiche di sicurezza
1) Le verifiche di natura statica, prestazionale e funzionale devono
Città di Francavilla Fontana
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Pag. 64 di 72
CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA
riguardare:
— La stabilità dei terrapieni di sottofondazione, con riferimento alle
caratteristiche geologiche dei terreni, all’eventuale presenza di
cavità e di fattori di crisi delle masse terrose, in relazione ai carichi
soprastanti.
— L’integrità costruttiva delle opere in fondazione, delle strutture
verticali ed orizzontali, dei manufatti in muratura, interni ed esterni, e
la capacità di resistenza delle sezioni reagenti alle sollecitazioni da
carichi fissi, mobili e di natura sismica (per i Comuni classificati
sismici), nel rispetto dei coefficienti di sicurezza prescritti.
— L’integrità degli elementi murari di finitura il cui crollo può
arrecare danno e pericolo per la pubblica e privata incolumità.
— La funzionalità a norma degli impianti in dotazione degli immobili.
— La stabilità complessiva dell’edificio e dei complessi edilizi, nel
caso di costruzioni in aderenza o strutturalmente interconnessi.
Le verifiche vanno condotte con criteri tecnico -scientifici, a mezzo di
analisi a vista, di utilizzo di moderni mezzi strumentali, di saggi, di
prove di carico, di analisi di laboratorio su campioni di manufatti, da
operarsi in modo sistematico o mirato sull’intero organismo edilizio.
2) Qualora un manufatto edilizio o parte di esso minacci pericolo, il
proprietario, i conduttori e gli inquilini sono obbligati a darne
immediata comunicazione al Comune e al più vicino comando dei
V.F. e, nei casi manifesta gravità, a non praticare i luoghi
potenzialmente interessati a possibili cedimenti e crolli.
Il Comune, attraverso proprio personale tecnico provvede con la
necessaria urgenza, alla verifica dello stato dei luoghi, e se del caso
a disporre diffida al proprietario di provvedere a vista agli interventi
indiffèribili e urgenti di assicurazione e di tutela per la pubblica
incolumità, compreso i necessari sgomberi.
Il dirigente tecnico del Comune, acquisita la relazione tecnica di
sopralluogo e assunti i provvedimenti di somma urgenza, provvede,
con sua determinazione, a confermare o meno lo sgombero e ad
intimare al soggetto proprietario l’esecuzione delle opere di ripristino
o di demolizione dei manufatti pericolanti, stabilendo un termine per
gli interventi.
3) A ogni edificio ed a ogni manufatto edilizio, in generale, ricadente
nel territorio comunale, deve corrispondere un ‘fascicolo dell’edificio
o di opera edilizia’ dal quale risulta la relativa storia tecnicocostruttiva e amministrativa, ed in particolare:
— l’epoca di costruzione dell’opera, ove risultino indisponibili, atti
formali autorizzativi;
— le caratteristiche tecnico-costruttive originarie dell’opera, dedotte
da documentazione in possesso del Comune o dei proprietari;
— i dati plano volumetrici dei manufatti:
— i valori caratteristici di resistenza dei materiali e le tipologie
strutturali e costruttive dell’edificio;
— le variazioni introdotte in corso d’opera;
— gli esiti di verifiche, di analisi sui materiali, di prove di carico, di
saggi, di collaudi parziali e finali, operati sulle opere murarie Ù sugli
impianti;
plano volumetriche, strutturali e costruttive,
— le variazioni
funzionali, tipologiche, impiantistiche, nonché le mutazioni di
destinazione dell’edificio intervenute dal momento dell’ ultimazione
dei lavori, e le mutazioni delle condizioni delle sistemazioni al
Città di Francavilla Fontana
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Pag. 65 di 72
CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA
contorno;
— lo stato locativo delle opere murarie e degli impianti;
— gli eventi destabilizzanti eccezionali intervenuti nel corso
dell’esistenza del manufatto;
— i dati di natura amministrativa, quali: rilascio di permessi di
costruire, eventuali varianti o sanatorie, inizio e compimento dei
lavori, nulla osta e certificazioni di deposito di progetti strutturali,
verbali e attestati di conformità, certificazione di idoneità all’uso
dell’opera; estremi dei soggetti intervenuti e responsabilità (committente, progettista architettonico, progettista strutturale e degli
impianti, direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza,
collaudatore statico, collaudatore, impresa esecutrice e quelle
subappaltatrici di lavori specialistici).
Il controllo periodico sull’aggiornamento del fascicolo dell’edificio è
di competenza del ufficio edilizia del settore urbanistica.
CAPITOLO 7
USO DI SUOLO SPAZIO E SERVIZI PUBBLICI
Art. 61
Occupazione temporanea o permanente di spazio o suolo o
sottosuolo pubblico
1.
Coloro che per qualsiasi motivo, intendano occupare
temporaneamente il suolo, il sottosuolo e lo spazio pubblico devono
rivolgere al Sindaco apposita domanda corredata di tutti i disegni e
documenti necessari per chiarire le ragioni della richiesta, nonché
per indicare la superficie che si intende occupare, il tempo della
occupazione e le opere che si vogliono eseguire. Il Dirigente del
Servizio competente, nel rilasciare la concessione, fissa le norme e le
prescrizioni da seguire nel corso dell’occupazione, nonché il periodo
massimo di durata della stessa.
2.
Al termine della concessione, il concessionario deve ripristinare
l’area oggetto della medesima.
3.
L’occupazione permanente del suolo, del sottosuolo e dello
spazio pubblico è concessa dal Dirigente del Servizio competente
purché sia compatibile con le condizioni delle proprietà confinanti e
con le esigenze della viabilità.
4.
L’autorizzazione è rinnovabile è subordinata al pagamento
della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche ed al
versamento cauzionale per la rimessa in pristino, ove necessario, del
terrazzamento o della pavimentazione o della vegetazione, da
effettuare entro il termine fissato dall’autorizzazione stessa.
5.
Trascorsi trenta giorni dall’avvenuto ripristino del suolo pubblico
manomesso, il deposito cauzionale viene restituito per intero o in
parte, a seconda che il ripristino sia stato eseguito a regola d’arte o
meno.
6.
Il restauro del pavimento stradale, dei marciapiedi e di altri
manufatti alterati dal titolare della concessione o per causa di questi,
viene eseguito dal comune sotto la direzione dell’ufficio tecnico a
spese del titolare stesso, qualora questi non provveda alla
esecuzione delle opere entro il termine stabilito all’uopo
Città di Francavilla Fontana
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Pag. 66 di 72
CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA
dall’amministrazione comunale.
7.
E’ vietato eseguire scavi o rompere il pavimento di strade
pubbliche o aperte al pubblico transito per piantarvi pali, immettere
o restaurare condutture del sottosuolo, costruire e restaurare fogne e
qualsiasi altro lavoro nel suolo pubblico senza l’autorizzazione del
Dirigente del Servizio competente, in cui siano specificatamente
indicate le norme da osservare nella esecuzione dei lavori. Il rilascio
della suddetta autorizzazione è subordinato alla presentazione della
domanda indicante i lavori che si intendono eseguire, al pagamento
della relativa tassa, al deposito di garanzie da effettuarsi presso la
tesoreria del comune, sul quale il comune avrà piena facoltà di
rivalersi delle eventuali penali e delle spese non rimborsate dagli
interessati.
8. Il Dirigente del Servizio competente può, sentita la commissione
edilizia, autorizzare l’occupazione del suolo e del sottosuolo stradale,
con impianti di servizi pubblici di trasporto o con canalizzazioni
idriche, elettriche, ecc. oltre che con chioschi, il cui progetto deve
essere approvato a norma del presente regolamento.
Il
concessionario in tale caso, oltre al pagamento del contributo
prescritto per l’uso del suolo pubblico, è tenuto ad osservare sotto la
sua personale responsabilità tutte le necessarie cautele perché il
suolo stesso non subisca danneggiamenti e purché non sia in alcun
modo intralciato e reso pericoloso il pubblico transito.
Art. 62
Rinvenimenti e scoperte
1. Ferme restando le prescrizioni del Decreto Legislativo 29 ottobre
1999 n. 490 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali ed ambientali”, circa l’obbligo da parte di chiunque compia
scoperte di presumibile interesse paleontologico, storico, artistico,
archeologico, di denunciare immediatamente, alla soprintendenza
o alla più vicina stazione dei carabinieri, il ritrovamento, e di
sospendere i lavori in attesa del sopralluogo della soprintendenza
predetta, il concessionario, il direttore dei lavori e l’appaltatore sono
tenuti a segnalare immediatamente al Sindaco i ritrovamenti aventi
lo stesso presumibile interesse, che dovessero verificarsi nel corso di
lavori di qualsiasi genere. Analoghe segnalazioni vanno fatte nel
caso di rinvenimento di ossa umane.
2.
I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad osservare e a fare
osservare tutti quei provvedimenti che il Sindaco ritenga opportuno
adottare in conseguenza di tali scoperte e rinvenimento, in attesa
delle definitive determinazioni delle competenti autorità.
Art. 63
Uso di scarichi e di acque pubbliche
Il progetto del sistema di smaltimento,ai fini della conformità va
attestato da tecnico abilitato, ove ricorrono gli estremi di cui al co.1
dell’Art. 20 del T.U. (D.P.R. n. 380/2001) o approvato dal competente
ufficio ASL; l’attestazione va verificata dal Comune ai fini del rilascio
Città di Francavilla Fontana
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Pag. 67 di 72
CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA
della licenza d’uso i cui estremi devono risultare nel libretto del
fabbricato.
31-7) È vietata l’immissione di acque reflue in rete fognante
comunale non idonea, in fossi, in canali, in corsi d’acqua e scoline, in
fosse assorbenti e cavità in sottosuolo, in condotti a cielo aperto.
31-8) Per costruzioni isolate o ricadenti in zone sprovviste di fogne
pubbliche, il recapito è consentito in camere stagno nelle forme
ammissibili secondo le norme vigenti in materia, all’epoca della
realizzazione, e secondo le modalità e prescrizioni igieniche e
costruttive della competente autorità sanitaria.
Per tali costruzioni, ove gli insediamenti residenziali superino i 5.000
mc o i 50 vani, per le reti fognanti autonome a loro servizio è
prescritto un adeguato impianto di depurazione delle acque reflue,
a norma.
CAPITOLO 8
GARANZIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA’
Art. 64
Segnalazione, recinzione ed illuminazione della zona dei lavori
1.
Qualsiasi cantiere deve essere recintato ed organizzato con
segnalazioni di pericolo e di ingombro diurne (bande bianche e
rosse) e notturne (luci rosse), dispositivi rifrangenti ed integrazioni di
illuminazione stradale, messe in opera e gestite dal costruttore che
ne è responsabile; in presenza di elevatori e quando i materiali da
costruzione e quelli di rifiuto non possano essere allontanati
immediatamente dopo il loro scarico, il luogo del lavoro dovrà essere
delimitato con assito chiuso o pannelli in lamiera con altezza di
almeno ml. 2,50 lungo i lati prospicienti spazi pubblici; è
assolutamente vietata, a tutela della pubblica incolumità, la
delimitazione dell’area con pali di ferro o altro materiale avente
altezza inferiore a ml. 2,50.
2.
Il cantiere deve avere porte apribili verso l’interno, munite di
serrature o catenacci, che ne assicurino la chiusura nelle ore di
sospensione dei lavori.
3.
I cantieri edili, qualora comportino l’impiego di macchinari ed
impianti rumorosi, debbono essere autorizzati, anche in deroga ai
limiti del D.P.C.M. 01.03.1991 (G.U. 08.03.1991 n° 57), dal Comune,
che stabilisce le opportune prescrizioni per limitare l’inquinamento
acustico sentita l’Azienda USL competente.
Art. 65
Ponti e scale di servizio
I ponti, i cavalletti, le scale di servizio e le incastellature
Città di Francavilla Fontana
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Pag. 68 di 72
CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA
debbono essere poste in opera con le migliori regole d’arte in modo
da prevenire qualsiasi pericolo sia per gli operai che per i terzi.
Le funi delle macchine adibite al sollevamento dei materiali
debbono essere munite di dispositivi di sicurezza che impediscano la
caduta dei materiali e dei recipienti che li contengono.
E’ vietato costruire ponti e porre assi a sbalzo sopra il suolo
pubblico senza particolare autorizzazione comunale.
In caso di cattiva costruzione di un ponte o di insufficiente
cautela nella posa di assi a sbalzi, sentito il tecnico comunale, il
Sindaco, si sensi del l’Art. 50 del D. Lgs. 267/2000, potrà ordinare
l’immediato sgombero del ponte o la rimozione degli atti ritenuti
pericolosi per la pubblica Incolumità, indipendentemente dalle
responsabilità penali degli aventi causa.
Art. 66
Scarico dei materiali – Demolizioni –
Nettezza delle strade adiacenti ai cantieri
Nel caso di demolizioni, i materiali di risulta debbono essere
allontanati e, previa bagnatura, portati rifiuto con tutti gli
accorgimenti atti a produrre polvere nell’ambiente; il trasporto a
rifiuto va effettuato secondo le modalità e le prescrizioni previste, in
rapporto alla loro classificazione di rifiuti urbani, speciali, tossici e
nocivi, dalle norme vigenti in materia. Ove le demolizioni riguardino
aree urbanizzate o adiacenti a spazi pubblici, le zone di cantiere
vanno protette con idonee schermature per evitare la dispersione di
polveri all’esterno. Nel corso d’eventuali sospensioni dei lavori, il
cantiere deve conservare le condizioni di sicurezza e d’igiene
all’interno e lungo il perimetro di recinzione dello stesso prescritte
dalle norme in materia. Sono vietati depositi o accatastamenti di
materiali, anche temporanei, su suolo pubblico, se non
specificamente autorizzati dal Comune. Gli spazi pubblici adiacenti
al cantiere vanno tenuti, per tutta la durata dei lavori,
costantemente puliti. È vietato buttare da ponteggi di servizio e da
ambienti interni di cantiere su spazi d’uso collettivo materiali di ogni
genere.
Art. 67
Responsabilità degli esecutori di opere
1.
Agli effetti dell’articolo 29 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il titolare
della concessione, il committente e il costruttore sono responsabili
della conformità delle opere alla normativa, alle previsioni degli
strumenti urbanistici, nonché – unicamente al direttore dei lavori – a
quelle della concessione edilizia e alle modalità esecutive stabilite
da quest’ultima.
2.
Le eventuali sostituzioni del costruttore e del direttore dei lavori
Città di Francavilla Fontana
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Pag. 69 di 72
CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA
debbono essere tempestivamente denunciate all’amministrazione
comunale dal richiedente e dagli interessati. I subentranti sono tenuti
a sottoscrivere l’atto di concessione e gli elaborati di progetto, senza
di che le suddette sostituzioni non hanno effetto. In caso di
sostituzione del direttore dei lavori o del costruttore, i lavori devono
essere sospesi fino alle suddette sottoscrizioni dei subentranti.
3.
Il direttore dei lavori non è responsabile, qualora abbia
contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni dei
Permessi di costruire, fornendo al Sindaco contemporanea e
motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale
difformità o variazione essenziale rispetto alla concessione, il direttore
dei lavori deve inoltre rinunciare all’incarico contestualmente alla
comunicazione resa al Sindaco. In caso contrario, il Dirigente del
servizio competente segnala al consiglio dell’ordine professionale di
appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, a
norma dell’articolo 29 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380,.
4.
Il progettista, nell’ambito della propria specifica competenza,
ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture
dell’opera e della conformità del progetto alle prescrizioni delle leggi
vigenti e degli strumenti urbanistici.
5.
Il direttore dei lavori ed il costruttore, ciascuno per la parte di
sua competenza, hanno la responsabilità della conformità
dell’opera al progetto, della qualità dei materiali impiegati, nonché,
per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera.
6.
Il direttore dei lavori, il costruttore e l’assistenza ai lavori hanno
in ogni caso la piena responsabilità della idoneità dei mezzi e dei
provvedimenti od accorgimenti necessari per evitare pericoli di
qualsiasi genere che possono provenire dalla esecuzione dei lavori.
Art. 68
Rimozione delle recinzioni
Immediatamente dopo il compimento dei lavori, il costruttore deve
provvedere alla rimozione dei ponti, barriere o recinzioni, posti per il
servizio dei medesimi, restituendo alla circolazione il suolo pubblico,
libero da ogni ingombro o impedimento.
In ogni caso, trascorso un mese dall’ultimazione delle opere, deve
cessare ogni occupazione di suolo pubblico con materiale, ponti e
puntellature.
In caso di inadempienza il Sindaco potrà ordinare l’esecuzione
d’ufficio a tutte spese deI proprietario e salvo le sanzioni previste
dalle norme vigenti.
Città di Francavilla Fontana
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Pag. 70 di 72
CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA
CAPITOLO 9
SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 69
SANZIONI
Per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento, salve le
pene speciali che fossero stabilite da altre leggi e regolamenti, si
provvederà con l’osservanza delle nonne stabilite dalle leggi vigenti
in materia edilizia ed urbanistica.
Art. 70
Adeguamento della disciplina del regolamento edilizio alle nuove
norme in materie di sicurezza e di igiene.
1) Le norme relative ai requisiti degli elementi costruttivi e degli
impianti ai fini delta sicurezza e delle caratteristiche igienico-sanitarie
degli edifici e dell’abitato, richiamati nella parti terza e quarta del
presente regolamento edilizio vanno intese per quelle vigenti all’atto
del rilascio degli atti autorizzativi delle costruzioni, in via preventiva, e
dell’autorizzazione all’agibilità delle opere, in via definitiva.
2) Per effetto di variazioni e integrazioni della disciplina normativa
relativamente alle materie, disciplinate dal presente R. E., il Comune
è tenuto, ai sensi dell’art 121 del TU. (D.P.R. n. 380/2001) ad
adeguare, in modo automatico, le norme relative regolamentari alle
medesime materie.
All’adeguamento ai nuovi riferimenti normativi provvede, con
cadenza almeno biennale, direttamente l’ufficio tecnico comunale,
sentiti gli uffici dell’ASL, predisponendo un testo aggiornato, non
costituente variante del R.E. in vigore, da approvarsi con
deliberazione di Consiglio Comunale.
Il Regolamento Edilizio, modificato in modo tale da incidere su norme
e prescrizioni di carattere esclusivamente tecnico-estetiche, igienicosanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze
degli stessi, è approvato dal Consiglio Comunale così come stabilito
dalla LR 3/09:
Art. 71
Disposizioni transitorie
1) Dalla normativa del TU. (D.P.R. n. 380/2001) e della legge
n.443/2001 deriva la necessità dell’adeguamento ad essa della
legislazione regionale in materia, dei regolamenti edilizi tipo, ove
predisposti per norma regionale, dei regolamenti edilizi comunali
esistenti, in quanto contemplanti istituti e procedimenti abrogati per
cui, nelle more di detto adeguamento, si applica la disciplina ditale
T.U., in quanto ai sensi del comma 3 dell’Art. 2 di tale testo, “le
disposizioni, anche di dettaglio, attuative dei principi introdotti dal
T.U. operano direttamente nei riguardi delle regioni a statuto
ordinario, fino a quando queste non si adeguano ai principi
Città di Francavilla Fontana
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Pag. 71 di 72
CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA
medesimi”.
2) Sono allegati al presente R. E. schemi esemplificativi per la
documentazione di rito da presentare da parte degli istanti, per le
procedure istruttorie delle pratiche edilizie per il rilascio di atti
autorizzativi dell’attività edilizia, per l’utilizzo di sistemi informatici nel
rapporto pubblico privato nelle materie disciplinate dal presente
regolamento, nel rispetto delle norme per l’esemplificazione e la
trasparenza degli atti amministrativi, dandone la necessaria
pubblicità all’esterno.
3 Il presente regolamento edilizio entra in vigore dopo la
pubblicazione del provvedimento approvativo; nelle more si
applicano le norme del vigente R. E. e quelle nazionali e regionali
disciplinanti le attività edilizie, ove compatibili con le norme del TU.,
come integrato dall’Art. 1, punti 6-14, della legge obiettivo n.
443/2001, per effetto di quanto previsto dal precedente comma 1.
Per i progetti presentati (fa fede il protocollo) prima della data di
entrata in vigore del presente regolamento si applicano le norme
previgenti.
Città di Francavilla Fontana
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Pag. 72 di 72