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Agenzia di Tutela della Salute di Brescia Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it - [email protected] Posta certificata: [email protected] Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980 DECRETO n. 47 del 05/02/2016 Cl.: 1.1.02 OGGETTO: Affidamento del servizio di gestione dei canili rifugio. Rinnovo dei rapporti contrattuali per il periodo 01.02.2016 – 31.01.2018. Il DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015 Acquisiti i pareri del DIRETTORE SANITARIO del DIRETTORE SOCIOSANITARIO e del DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dr. Fabrizio Speziani Dott.ssa Eliana Breda Dott.ssa Teresa Foini _________________________________________________________________ IL DIRETTORE GENERALE Premesso che: - con Decreto D.G. n. 59 del 30.01.2014 è stata disposta l'aggiudicazione del servizio di gestione dei canili rifugio, per il periodo 01.02.2014 – 31.01.2016 ai seguenti canili: Clinica del cane S. Francesco – Brescia; Associazione SOS Randagi – Brescia; Azienda Agricola Carlotti Fulvio – Gottolengo; Associazione Rustico Belfiore - Chiari; - le modalità di affidamento, nel dettaglio descritte nel provvedimento di cui sopra, sono state individuate a seguito dell’analisi dei requisiti tecnico qualitativi del servizio, requisiti necessari a garantire una corretta gestione delle prestazioni, sia in riferimento alla cura degli animali ricoverati presso le strutture, sia in riferimento alla incentivazione dell’affido degli stessi a privati; Considerato che all’Asl di Brescia è subentrata – ai sensi dell’art. 2 c. 8 della L.R. n. 23/2015 – l’ATS di Brescia; Atteso che: - l'analisi di cui sopra, che ha coinvolto il dato quantitativo (numero di cani ricoverati presso le strutture affidatarie) ed il riesame delle modalità operative di esecuzione delle prestazioni, ha condotto all'elaborazione di un iter di affidamento predisposto congiuntamente, secondo le rispettive competenza dall'U.O. Approvvigionamenti e dall'U.O. Lotta al Randagismo; - in particolare, valutate le esigenze dell'U.O. Lotta al Randagismo, relative alla necessità di disporre di una rosa di canili rifugio in grado di assicurare un corretto e costante svolgersi delle prestazioni contrattuali, nonché all'esigenza di poter disporre di posti di ricovero idonei per l'accoglienza delle diverse tipologie di cani accalappiati nell'ambito di competenza dell'A.S.L. (cuccioli, animali adulti affidabili, animali adulti non affidabili ecc.), gli assetti aziendali summenzionati hanno predisposto i documenti allegati al Decreto D.G. n. 634 del 20.12.2013, ai quali si fa espresso riferimento – che hanno disciplinato i contenuti tecnicoqualitativi del servizio e le nuove condizioni economiche, nel corso del periodo 01.02.2014 – 31.01.2016; Dato atto che l'iter procedurale di affidamento ha previsto, quale condizione per poter addivenire con i soggetti summenzionati alla stipulazione del contratto – l'accettazione incondizionata dei contenuti operativi ed economici formulati dall'Azienda ed approvati con il sopra citato Decreto (allegato A); Dato atto, altresì, che: - in vista della scadenza contrattuale, in collaborazione con l'U.O. Lotta al Randagismo, si è provveduto a valutare l'andamento del servizio; - l'analisi condotta ha evidenziato il rispetto, da parte dei soggetti affidatari, del quadro prestazionale definito col suddetto Decreto D.G. n. 634 del 20.12.2013; - per quanto sopra risulta opportuno e conveniente procedere al rinnovo dei rapporti contrattuali con i canili affidatari, per il periodo 01.02.2016 – 31.01.2018, così come previsto dal Capitolato vigente (di cui al Decreto D.G. n. 634 del 20.12.2013) e all’art. 57 D.Lgs. n. 163/2006 Codice Appalti, consentendo ciò di mantenere inalterate le attuali condizioni economiche, con tariffa giornaliera fissata in € 3,40 (IVA esclusa) - € 4,14 (IVA inclusa) al giorno per il mantenimento dei cani; Sottolineato che con le note prot. gen. Asl n. 0162939 del 24.12.2015, n. 0162951 del 24.12.2015, n. 0162942 del 24.12.2015 e n. 162952 del 24.12.2015, si è chiesta la disponibilità ai canili affidatari (rispettivamente “Associazione SOS Randagi di Brescia”, “Clinica del Cane S. Francesco di Brescia”, “Associazione Gruppo Volontario _________________________________________________________________ Rustico Belfiore di Chiari”, “Azienda Agricola Carlotti Fulvio di Gottolengo”) alla prosecuzione del rapporto contrattuale per il periodo 01.02.2016 – 31.01.2018, alle medesime condizioni economiche ed operative riportate nell’allegato “A” al presente provvedimento; Sottolineato che: - i canili rifugio “Associazione SOS Randagi di Brescia”, “Clinica del Cane S. Francesco di Brescia”, “Associazione Gruppo Volontario Rustico Belfiore di Chiari”, sopra menzionati hanno accettato la prosecuzione del rapporto contrattuale; - il canile “Azienda Agricola Carlotti Fulvio di Gottolengo” non ha accettato la proposta di rinnovo; - attualmente risultano ricoverati presso le strutture convenzionate n. 40 cani; - gli oneri relativi all’esercizio 2015, ad oggi registrati a carico dell’ASL di Brescia (ora ATS), ammontano ad € 68.823,37 (IVA compresa); - con il presente atto si provvede a formalizzare un impegno di spesa, determinato in ragione del valore di cui sopra e del numero di cani ricoverati, quantificato in € 56.392,24 annuo (IVA esclusa), per un valore biennale di € 112.788,48 (IVA esclusa), per complessivo € 137.601,94 complessivi; Visto il Decreto ASL D.G. n 596 del 12.12.2013, avente ad oggetto: ”Spese per il mantenimento dei cani nelle strutture di proprietà dell'ASL e/o convenzionate con la medesima: approvazione rinnovo convenzione con i Comuni interessati dal 01.01.2014 al 31.12.2016”; Evidenziato che il costo determinato dall’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto è posto interamente a carico dei Comuni, come stabilito dal Decreto summenzionato; Precisato che si è dato corso – nei confronti dei soggetti affidatari - ai controlli disciplinati dall'art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006; Precisato, altresì, che qualora suddetti controlli dovessero evidenziare criticità non sanabili, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione; Ritenuto di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, il Dr. Antonio Di Loreto – Dirigente Responsabile dell'U.O. Lotta al Randagismo - il quale vigilerà sul corretto andamento del servizio, in stretta collaborazione con l'U.O. Approvvigionamenti ed il Dipartimento di Prevenzione Veterinario; Vista la L.R. n. 16 del 20 luglio 2006 “Lotta al randagismo e tutela degli animali di affezione”, come modificata dall'art. 9 della L.R. 23 dicembre 2008 n. 33; Vista la proposta presentata dal Direttore del Servizio Risorse Strumentali, Dott.ssa Elena Soardi che attesta, in qualità di Responsabile del procedimento, la regolarità tecnica del presente provvedimento; Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico Finanziarie, Dott.ssa Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile; Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, del Direttore Sociosanitario, Dott.ssa Eliana Breda e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Teresa Foini che attesta, altresì, la legittimità del presente atto; DECRETA a) di rinnovare per il periodo 01.02.2016- 31.01.2018, per le motivazioni ampiamente descritte nelle premesse, i rapporti contrattuali stipulati per la gestione dei canili rifugio, secondo le modalità in premessa descritte e qui integralmente richiamate, con i seguenti canili rifugio: Clinica del cane S. Francesco – Brescia; Associazione SOS Randagi – Brescia; Associazione Gruppo Volontario Rustico Belfiore - Chiari; _________________________________________________________________ b) di precisare che la prosecuzione dei rapporti contrattuali oltre il 31.12.2016, così come esplicitato nelle lettere di proposta di rinnovo, è condizionata al rinnovo della convenzione tra ATS e Comuni di cui al Decreto ASL D.G. n 596 del 12.12.2013; c) di approvare l’allegato “A”, composto da n. 8 pagine e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ove vengono esplicitati i contenuti operativi ed economici dei rapporti contrattuali stipulati con i soggetti affidatari; d) di dare atto, in particolare, che il costo per il mantenimento dei cani ricoverati è fissato in € 4,14 (IVA compresa), tariffa giornaliera; e) di dare atto che si è dato corso – nei confronti dei soggetti affidatari - ai controlli disciplinati dall'art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006; f) di dare atto, altresì, che qualora i suddetti controlli dovessero evidenziare criticità non sanabili, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione; g) di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, il Dr. Antonio Di Loreto, Dirigente Responsabile dell'U.O. Lotta al Randagismo, il quale vigilerà sul corretto andamento del servizio, in stretta collaborazione con l'U.O. Approvvigionamenti ed il Dipartimento di Prevenzione Veterinario; h) di dare atto che gli oneri, discendenti dal presente provvedimento quantificati in complessivi € 137.601,93 (IVA compresa) trovano riferimento nella Contabilità dell’Agenzia – Bilancio Sanitario: – anno 2016, per € 63.067,55 al conto “Mantenimento animali c/o servizi di terzi comm.le” cod. 43.7.320 nel programma di spesa n. 270/2016 e contestualmente si provvederà a registrare un ricavo di pari importo al conto “Recupero altri costi per canili da Comuni comm.le” cod.77.7.780; – anno 2017, per € 68.798,54 al conto “Mantenimento animali c/o servizi di terzi comm.le” cod. 43.7.320 nel programma di spesa n. 733/2017 e contestualmente si provvederà a registrare un ricavo di pari importo al conto “Recupero altri costi per canili da Comuni comm.le” cod.77.7.780; – anno 2018, per € 5.735,84 al conto “Mantenimento animali c/o servizi di terzi comm.le” cod. 43.7.320 nel programma di spesa n. 733/2018 e contestualmente si provvederà a registrare un ricavo di pari importo al conto “Recupero altri costi per canili da Comuni comm.le” cod.77.7.780; i) di precisare che gli oneri relativi all’imposta di bollo saranno assolti dall’ATS secondo le modalità di cui al D.M. del 17.06.2014, art. 6; j) di demandare al Servizio Risorse Strumentali la comunicazione al Servizio Risorse Economico Finanziarie entro il 31 gennaio di ciascun anno, dell’imposta di bollo dovuta per i conseguenti adempimenti; k) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009; l) di disporre, a cura della U.O. Affari Generali, la pubblicazione all'Albo on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 e dell'art. 32 della L. n. 69/2009. Firmato digitalmente dal Direttore Generale Dr. Carmelo Scarcella Allegato A SCHEMA DI CONTRATTO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI CANILI RIFUGIO In data ……………………………………………….. L’Agenzia Tutela della Salute di Brescia (che di seguito per brevità sarà chiamata ATS) con sede a Brescia viale Duca degli Abruzzi n. 15 Codice Fiscale – p.IVA : 03775430980 di cui il rappresentante legale è il Dr. Carmelo Scarcella, a ciò legittimato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. X/4615 del 19.12.2015, rappresentata per la firma del presente atto dal Dirigente Responsabile dell’U.O. Approvvigionamenti – D.ssa Elena Soardi, giusto il Decreto n. ….. del ……….; E Il canile rifugio………………………………………………………………………, P.IVA……………………………………………… CF…………………………………………………, rappresentato da ……………………………………, in qualità di ………………………………………………………….. nata/o a …………………………………………………………………………….. residente a………………………………………………………………………………… STIPULANO QUANTO SEGUE 1 OGGETTO DEL SERVIZIO E NORME REGOLATRICI Questa Agenzia intende affidare il servizio di gestione dei canili rifugio per il periodo 01.02.2014 – 31.01.2016. La procedura si terrà secondo le modalità previste dal presente capitolato, nonché in osservanza delle norme di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e del R.D. 827/24. 2 CONTENUTO DELLA PRESTAZIONE Definizione Costituisce oggetto della presente gara l’affidamento del servizio di ricovero dei cani accalappiati (c.d. “canile rifugio”, destinato al ricovero e mantenimento, sino all’adozione per tutta la vita, dei soggetti, dopo il periodo di quarantena presso il canile sanitario), come nel dettaglio di seguito precisato. Requisiti minimi richiesti ai canili rifugio per la partecipazione alla gara I canili/ditte per partecipare alla presente procedura devono dimostrare di essere in possesso dell’autorizzazione ai sensi della L.R. 33/2009 ovvero di aver presentato istanza completa in Comune di essere in attesa di tale autorizzazione CARATTERISTICHE STRUTTURALI I requisiti strutturali devono essere conformi a quanto previsto dal Reg. 2/2008. ALIMENTAZIONE 1. Distribuzione del cibo, modalità e frequenza: il cibo deve essere somministrato almeno una volta al dì, tutti i giorni compresi i festivi, utilizzando una ciotola per ogni animale ricoverato; 2. Caratteristiche quali-quantitative della dieta: 1 Responsabile del procedimento: Responsabile dell’U.O. Approvvigionamenti D.ssa Elena Soardi Allegato A x x x x x x Dieta tipo di un cane adulto: alimentazione secca con umidità max 11%; minimo 21% proteine, 6,5% grassi, 3,5% fibra, max 8,5% ceneri, integrazione vitaminica pari ad almeno 10.000 UI Vit. A, 900 UI vit D3, 45 UI Vit. E, 1.200 UI colina. Le eventuali diete alternative devono essere valutate da un collegio tecnico di veterinari, sulla scorta di una relazione descrittiva circa i componenti, le modalità di approvvigionamento, di preparazione e conservazione. Diete per cani pre-svezzamento. Diete per cuccioli. Diete speciali per cani anziani ed affetti da patologie croniche. Distribuzione quotidiana di acqua potabile ad libitum. ASSISTENZA SANITARIA Gli animali introdotti nei canili rifugio devono preventivamente aver trascorso il periodo previsto presso il canile sanitario e, quindi, essere già sottoposti ai controlli e profilassi. Tutti i cani introdotti provenienti dal canile sanitario devono essere provvisti di cartella clinica. Il canile/gestore è tenuto alla verifica di tale cartella clinica ed alla valutazione di ogni eventuale successivo trattamento necessario all’animale. La ditta/canile deve garantire l’assistenza veterinaria per la profilassi e la cura di ogni evento morboso o traumatico. In particolare dovranno essere garantite: x x x x x Profilassi vaccinali da eseguirsi con modalità e tempi previsti dalla ditta produttrice del vaccino, tali da garantire la copertura immunitaria per le seguenti patologie: cimurro, epatite, leptospirosi, parvovirosi, parainfluenza del cane, Profilassi antiparassitarie per ecto ed endo-parassiti da eseguirsi con frequenze tali da garantire una efficace protezione/disinfestazione; Cartella clinica da compilarsi a cura del medico veterinario curante con tutti i trattamenti eseguiti (profilassi, prevenzione, terapie, ecc); Assistenza veterinaria per qualsiasi necessità, comprese problematiche comportamentali in collaborazione con eventuali educatori cinofili; Disinfestazione e disinfezione dei ricoveri almeno 4 volte all’anno, da svolgere con frequenze maggiori nel periodo primaverile-estivo. La ditta dovrà garantire, comunque, ogni ulteriore intervento/servizio/prestazione al bisogno. GESTIONE La gestione dei canili deve assicurare il benessere dei cani ed incentivare gli affidi, in conformità a quanto previsto dal Reg. 2/2008. Per quanto sopra, dovranno essere garantiti i seguenti servizi: 1. aperura al pubblico: a. apposizione degli orari di apertura al pubblico all’esterno della struttura; b. giornate di apertura che comprendono almeno il sabato o la domenica e tre giorni feriali; c. apertura di almeno 12 ore alla settimana (in fasce d’orario congrue alle visite dell’utenza, mattino o pomeriggio), di cui minimo quattro ore nei giorni di Sabato o Domenica. Disponibilità ad eventuali visite fuori orario previo appuntamento; 2. registro di carico e scarico: il gestore del canile rifugio è tenuto alla compilazione di un apposito registro di carico e scarico, vidimato dall’ATS; 3. Ingressi: 2 Responsabile del procedimento: Responsabile dell’U.O. Approvvigionamenti D.ssa Elena Soardi Allegato A a. divieto di introduzione di cani non identificati con tatuaggio o microchip e che non abbiano superato il periodo di osservazione presso il canile sanitario; b. disponibilità alla movimentazione dei cani (ricezione/trasferimento) in funzione delle esigenze evidenziate dall’ATS; 4. disponibilità di automezzo autorizzato per il ritiro degli animali dal canile sanitario; 5. pulizia: almeno una volta al giorno e comunque all’occorrenza; 6. attività di “sgambatura dei cani”: tutti i cani, salvo diverso parere scritto del veterinario curante da trattenere agli atti presso la struttura, devono essere trasferiti nelle apposite aree di sgambatura almeno una volta al giorno; 7. trasmissione e-mail all’indirizzo [email protected] , nel più breve tempo possibile, e comunque entro il giorno lavorativo successivo all’evento, della segnalazione di decesso. Registrazione presso lo sportello del canile sanitario, previo appuntamento, di variazioni anagrafiche – affidi o passaggi di proprietà – entro 15 giorni; 8. attivazione di apposita convenzione con ditta specializzata per la raccolta e lo smaltimento delle carcasse; 9. rapporto di collaborazione continuativo con l’Associazione di volontariato; 10. possibilità di accesso, previo appuntamento, alle associazioni di volontariato di cui all’art. 19 della legge regionale 16/2006; 11. incremento dell’attività di pubblicizzazione dei possibili affidi (social network, sito proprio, ecc.); 12. manuale di autocontrollo. Trascorsi 120 giorni dalla data del ricovero presso canili convenzionati senza che sia intervenuto l’affido dell’animale a privati cittadini, l’ATS – a suo insindacabile giudizio, senza che ciò possa determinare pretesa e/o contestazioni da parte delle strutture – potrà assegnare lo stesso alle associazioni convenzionate, affinché ne curino l’adozione. Si precisa che l’Amministrazione procedente potrà accettare, a suo insindacabile giudizio, eventuali proposte con parametri lievemente discordanti rispetto a quanto sopra, nel caso in cui tali discordanze non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi di tutela e salvaguardia degli animali. Le strutture ubicate nel territorio del Comune di Brescia saranno tenute al rispetto anche delle indicazioni del regolamento di pulizia urbana n. 74, approvato in data 22 Aprile 2002, oltre a quelle contrattuali del presente capitolato. Resta inteso che tutte le ditte affidatarie dovranno uniformarsi ai Regolamenti Comunali in materia, eventualmente emanati anche in vigenza di contratto. 3 CONDIZIONI ECONOMICHE L’ATS corrisponde ai canili affidatari € 3,40 (IVA esclusa), 4,14 (iva compresa) al giorno per il mantenimento d ogni cane ricoverato. Non saranno prese in esame offerte differenti. Nel prezzo si considerano interamente compresi tutti i servizi, le prestazioni, le spese ed ogni altro onere espresso e non dal presente capitolato, inerente i servizi oggetti dell’appalto. I prezzi sono da ritenersi immutabili per tutta la durata del contratto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006. 4 IMPORTO DELLAPPALTO E FATTURAZIONE La ditta procederà all’emissione delle fatture – ad avvenuto collaudo con esito positivo – per il servizio prestato mediante indicazione del numero delle giornate alimentari. Le fatture dovranno essere intestate a: 3 Responsabile del procedimento: Responsabile dell’U.O. Approvvigionamenti D.ssa Elena Soardi Allegato A ATS di Brescia Viale Duca degli Abruzzi 15 – 25124 Brescia Codice IPA: atsbs Codice Univoco Ufficio: TCIDA5 Partita iva: 03775430980 Dovranno essere emesse in regola secondo le vigenti disposizioni legislative. Il pagamento delle stesse sarà assicurato entro 60 giorni dalla data di ricevimento. Nel caso di ritardo nei pagamenti verrà corrisposto il tasso di riferimento” tasso di interesse determinato in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea applicata alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato al massimo di due punti percentuali su base annua”. E’ fatta salva la definizione, in sede di contrattazione, di una maggiorazione inferiore ai 2 punti percentuali su base annua. L’IVA sarà a carico di questa Agenzia con le aliquote previste dalle vigenti disposizioni (22%). Al pagamento delle forniture verrà dato corso in attuazione delle disposizioni di cui alla nota prot. n. H1.2008.11104 del 12.03.2008 della Direzione Generale sanità di cui alla DGR n. VIII/4060 del 9.05.2007, con la quale viene conferito mandato per il pagamento diretto di forniture di beni e servizi, a FINLOMBARDA S.p.A. 5 DURATA DEL SERVIZIO I rapporti contrattuali stipulati avranno durata 1.02.2016-31.01.2018. Ai sensi di legge il contratto non è tacitamente rinnovabile e pertanto si intende disdetto alla naturale scadenza, salvo quanto sotto previsto. L’ATS si riserva tuttavia la facoltà di protrarlo alle stesse condizioni economiche, per un periodo fino a 90 giorni nel caso l’ATS stessa non abbia potuto aggiudicare il servizio successivo. Le Aziende hanno facoltà di recedere dal contratto stipulato in qualsiasi momento, ai sensi della norma di cui all’art. 1671 del c.c. Tale facoltà non è concessa all’appaltatore. In caso di recesso delle Aziende, l’aggiudicatario ha diritto al pagamento dei servizi effettuati, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciano espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del c.c. Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’istituto aggiudicatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, le Aziende hanno diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In tale ipotesi l’appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del c.c. 6 OBBLIGHI DELLA DITTA AFFIDATARIA La ditta affidataria, a conoscenza delle normative dell’Ente e regionali in materia si impegna: a) nella gestione diretta dei servizi, all’osservanza di tutti i regolamenti e leggi vigenti ed emananti/e in materia; b) ad individuare un Responsabile del servizio appalto per la Ditta; 4 Responsabile del procedimento: Responsabile dell’U.O. Approvvigionamenti D.ssa Elena Soardi Allegato A c) a rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, tutte le norme e gli obblighi assicurativi previsti dal CCNL di settore, anche nell’ipotesi di disposizioni regolamentari interne che vengano meno a tali normative e, nel caso di utilizzo di prestazioni diverse dal lavoro dipendente, a garantire un trattamento economico almeno equivalente a quello dei propri dipendenti; d) ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro; e) ad assumersi ogni responsabilità ed onere nei confronti dell’Ente e di terzi, anche nei casi di mancata adozione dei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti,coinvolti o non nella gestione del servizio; l’assuntore si impegna a contrarre apposita polizza assicurativa per i danni che possono derivare agli operatori stessi durante l’attività o questi causare a persone o cose durante l’esecuzione del servizio di cui al presente contratto, esonerando l’ATS da ogni responsabilità in merito; copia della polizza dovrà essere consegnata all’ATS; f) ad accettare le modalità di assegnazione dei cani, individuate dall’ATS a suo insindacabile giudizio; g) ad accettare visite da parte dei referenti dell’ATS, o di personale delegato dalla Stazione Appaltante, i quali svolgeranno controlli circa il tempo di permanenza dei cani presso i canili rifugio; i suddetti referenti e/o personale convenzionato, senza che la ditta possa pretendere indennizzi, potranno procedere al trasferimento dei cani ricoverati nei canili rifugio da oltre 120 giorni, presso le associazioni convenzionate, la quale ne curerà il processo di adozione; h) curare il trasporto dei cani dal canile sanitario, al termine del periodo di quarantena, al canile rifugio con idoneo automezzo; gli eventuali successivi trasferimenti sono a carico della ditta ricevente; i) a trasmettere all’ATS con periodicità SEMESTRALE una relazione sull’andamento tecnico della gestione del servizio, necessario per una valutazione in merito alla produttività degli interventi ed ai risultati conseguiti. Eventuali correttive utili al raggiungimento degli obiettivi, fermo restando il corrispettivo, saranno concordati tra i due contraenti; l) a consegnare su richiesta dell’ATS: - copia del bilancio - libro matricola (in visione); - copia del registro di carico e scarico degli animali; - tutte le precisazioni verbali che fossero richieste; m) a rispettare ed applicare scrupolosamente i regolamenti dei Servizi; n) ad accettare il sopralluogo condotto dalla Commissione appositamente nominata, al fine dell’accertamento della presenza dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione. 7 OBBLIGHI DELL’AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE L’ATS si impegna a: a) fornire tutti i supporti di conoscenza atti a concorrere per una più efficace opera di intervento; b) individuare un referente veterinario per ciascun Distretto Veterinario e a comunicarlo alla Ditta; c) far rispettare scrupolosamente gli obblighi delle ditte aggiudicatarie, di cui al presente capitolato e normativa vigente n materia. 8 CESSIONE DEL CREDITO La cessione del credito è regolata dall’art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; la Stazione Appaltante non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica dell’atto di cessione del credito. Le ditte aggiudicatarie, qualora intendono procedere alla cessione dei crediti, dovranno espressamente (per ogni singola cessione) chiedere l’autorizzazione alle Aziende interessate, 5 Responsabile del procedimento: Responsabile dell’U.O. Approvvigionamenti D.ssa Elena Soardi Allegato A nonché fornire contestuale autorizzazione alle stesse al trattamento dei dati per procedere alle verifiche di cui alla Circolare n. 29 del 08/10/2009 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, mediante l’utilizzo del modulo allegato “A” alla citata circolare. 9 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANAZIARI La ditta, in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge 136/2010, dovranno – ai fini del pagamento delle fatture: 1- indicare nella documentazione che verrà presentata per la partecipazione all’appalto, gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché il codice IBAN; 2 – inviare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato. 10 CESSIONE E SUBAPPALTO E’ fatto divieto all’appaltatore di cedere, subappaltare, in tutto o in parte, la fornitura senza il preventivo consenso dell’Amministrazione, pena l’immediata risoluzione del contratto e il riconoscimento dei danni e delle spese causate all’Agenzia. Nel caso la ditta aggiudicataria dovesse, durante la fornitura, subire variazioni societarie, cessioni o accorpamenti, dovrà darne tempestiva comunicazione a mezzo lettera A/R a questa Amministrazione e nello stesso tempo la ditta subentrante dovrà comunicare l’accettazione di tutte le condizioni e clausole in essere; l’Agenzia comunicherà tramite il Servizio Economato e Approvvigionamenti l’eventuale accettazione del cambiamento di cui sopra a mezzo lettera A/R. 11 DEPOSITO CAUZIONALE A garanzia della regolare esecuzione del servizio la Ditta costituisce cauzione massima pari ad € 3.000,00, in ragione del valore del contratto, mediante versamento in contanti presso il tesoriere dell’ATS o fidejussione, rilasciata da idoneo Istituto, valida per tutta la durata del servizio. La cauzione resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale, e sarà restituita alla Ditta entro 90 giorni dalla scadenza di tale termine. 12 NORMATIVA ANTIMAFIA L’aggiudicazione della fornitura è subordinata all’accertamento da parte degli organi competenti dell’insussistenza di cause ostative in capo alla ditta aggiudicataria, come previsto dalla normativa di legge vigente. Qualora dall’accertamento risulti l’esistenza di alcuna delle cause ostative previste dalla legge, l’Agenzia chiederà l’annullamento della aggiudicazione e l’incameramento della cauzione fatta salva la ripetizione di eventuali maggiori danni. 13 CONTRATTO E REGISTRAZIONE Fanno carico alla Ditta tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto. 14 CONTROLLO Sulla attività svolta dalla Ditta sono riconosciute all’ATS ampie facoltà di controllo da attuarsi nelle forme ritenute più opportune. 15 PENALE 6 Responsabile del procedimento: Responsabile dell’U.O. Approvvigionamenti D.ssa Elena Soardi Allegato A In caso di palese imperfetta esecuzione del servizio, l’ATS, previa contestazione scritta ed a propria discrezione, potrà imporre una penale di Euro 2.000,00. In caso di interruzione del servizio per un periodo superiore a tre giorni, si applica la rescissione automatica del contratto. 16 RISOLUZIONE L’ATS può chiedere la risoluzione automatica del contratto nei seguenti casi: - in qualsiasi momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del Codice Civile; - per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo atto di indizione. L’ATS potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art. 1456 c.c. alla risoluzione del contratto e ad assicurare direttamente, a spese del fornitore inadempiente, la continuità del servizio, con le modalità indicate al precedente articolo: in caso di gravi negligenze ed inadempienze nell’esecuzione del contratto tali da compromettere la regolarità del servizio senza giustificato motivo; riterate inosservanze delle norme di legge e/o regolamento che disciplinano il servizio in oggetto; quando a carico degli aggiudicatari sia stato avviato procedimento penale per frode, o per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale, o per delitti finanziari; in caso di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o pignoramento a carico dell’aggiudicatario; nei casi di cessione del contratto o sub appalto, qualora non siano rispettati i termini di legge. Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità del servizio, le stesse saranno formalmente contestate alla ditta inadempiente. Dopo n. 5 contestazioni formali per le quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni del fornitore, l’ATS potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art. 1456 c.c. alla risoluzione del contratto come sopra. La risoluzione del contratto, per qualsiasi motivo, comporta l’incameramento della cauzione definitiva ed il risarcimento dei danni derivanti. 17 RINNOVO Il rapporto contrattuale con la ditta aggiudicataria potrà essere rinnovato, su espressa richiesta della Stazione Appaltante, secondo le disposizioni normative vigenti. 18 FORO GIUDIZIARIO COMPETENTE Per eventuali controversie non risolte direttamente tra l’Amministrazione dell’Agenzia e la ditta o attraverso arbitrato, sarà competente il Foro di Brescia. 19 ELEZIONE DI DOMICILIO Agli effetti della esecuzione del contratto le parti contraenti eleggono il domicilio per tutta la durata dello stesso presso le rispettive sedi legali. 20 IMPOSTA DI BOLLO La presente scrittura privata è soggetta all’imposta di bollo fin dall’origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – tariffa parte I – art. 2. Il pagamento dell’imposta complessiva è assolto dall’ATS, ai sensi e secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 17 giugno 2014. 7 Responsabile del procedimento: Responsabile dell’U.O. Approvvigionamenti D.ssa Elena Soardi Allegato A Il canile rifugio ………………………… si impegna a corrispondere all’ATS – entro il termine di 90 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo – un importo pari alla metà dell’imposta complessiva dovuta. 21 RINVIO Per quanto non previsto nel presente capitolato speciale si fa riferimento al Capitolato Generale per l’acquisizione di beni e Servizi approvato dall’ATS, consultabile presso l’U.O. Approvvigionamenti, al D.Lgs. n. 163/06 e successive modifiche, nonché alle varie norme di rinvio. PER L’ATS DI BRESCIA PER LA STRUTTURA CANILE RIFUGIO 8 Responsabile del procedimento: Responsabile dell’U.O. Approvvigionamenti D.ssa Elena Soardi