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Agenzia di Tutela della Salute di Brescia
Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia
Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it - [email protected]
Posta certificata: [email protected]
Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980
DECRETO n. 47
del 05/02/2016
Cl.: 1.1.02
OGGETTO:
Affidamento del servizio di gestione dei canili rifugio. Rinnovo dei
rapporti contrattuali per il periodo 01.02.2016 – 31.01.2018.
Il DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella
nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015
Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Fabrizio Speziani
Dott.ssa Eliana Breda
Dott.ssa Teresa Foini
_________________________________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
- con Decreto D.G. n. 59 del 30.01.2014 è stata disposta l'aggiudicazione del
servizio di gestione dei canili rifugio, per il periodo 01.02.2014 – 31.01.2016 ai
seguenti canili: Clinica del cane S. Francesco – Brescia; Associazione SOS
Randagi – Brescia; Azienda Agricola Carlotti Fulvio – Gottolengo; Associazione
Rustico Belfiore - Chiari;
- le modalità di affidamento, nel dettaglio descritte nel provvedimento di cui sopra,
sono state individuate a seguito dell’analisi dei requisiti tecnico qualitativi del
servizio, requisiti necessari a garantire una corretta gestione delle prestazioni, sia
in riferimento alla cura degli animali ricoverati presso le strutture, sia in
riferimento alla incentivazione dell’affido degli stessi a privati;
Considerato che all’Asl di Brescia è subentrata – ai sensi dell’art. 2 c. 8 della L.R. n.
23/2015 – l’ATS di Brescia;
Atteso che:
- l'analisi di cui sopra, che ha coinvolto il dato quantitativo (numero di cani
ricoverati presso le strutture affidatarie) ed il riesame delle modalità operative di
esecuzione delle prestazioni, ha condotto all'elaborazione di un iter di affidamento
predisposto congiuntamente, secondo le rispettive competenza dall'U.O.
Approvvigionamenti e dall'U.O. Lotta al Randagismo;
- in particolare, valutate le esigenze dell'U.O. Lotta al Randagismo, relative alla
necessità di disporre di una rosa di canili rifugio in grado di assicurare un corretto
e costante svolgersi delle prestazioni contrattuali, nonché all'esigenza di poter
disporre di posti di ricovero idonei per l'accoglienza delle diverse tipologie di cani
accalappiati nell'ambito di competenza dell'A.S.L. (cuccioli, animali adulti
affidabili, animali adulti non affidabili ecc.), gli assetti aziendali summenzionati
hanno predisposto i documenti allegati al Decreto D.G. n. 634 del 20.12.2013, ai
quali si fa espresso riferimento – che hanno disciplinato i contenuti tecnicoqualitativi del servizio e le nuove condizioni economiche, nel corso del periodo
01.02.2014 – 31.01.2016;
Dato atto che l'iter procedurale di affidamento ha previsto, quale condizione per
poter addivenire con i soggetti summenzionati alla stipulazione del contratto –
l'accettazione incondizionata dei contenuti operativi ed economici formulati
dall'Azienda ed approvati con il sopra citato Decreto (allegato A);
Dato atto, altresì, che:
- in vista della scadenza contrattuale, in collaborazione con l'U.O. Lotta al
Randagismo, si è provveduto a valutare l'andamento del servizio;
- l'analisi condotta ha evidenziato il rispetto, da parte dei soggetti affidatari, del
quadro prestazionale definito col suddetto Decreto D.G. n. 634 del 20.12.2013;
- per quanto sopra risulta opportuno e conveniente procedere al rinnovo dei
rapporti contrattuali con i canili affidatari, per il periodo 01.02.2016 –
31.01.2018, così come previsto dal Capitolato vigente (di cui al Decreto D.G. n.
634 del 20.12.2013) e all’art. 57 D.Lgs. n. 163/2006 Codice Appalti, consentendo
ciò di mantenere inalterate le attuali condizioni economiche, con tariffa
giornaliera fissata in € 3,40 (IVA esclusa) - € 4,14 (IVA inclusa) al giorno per il
mantenimento dei cani;
Sottolineato che con le note prot. gen. Asl n. 0162939 del 24.12.2015, n. 0162951
del 24.12.2015, n. 0162942 del 24.12.2015 e n. 162952 del 24.12.2015, si è chiesta
la disponibilità ai canili affidatari (rispettivamente “Associazione SOS Randagi di
Brescia”, “Clinica del Cane S. Francesco di Brescia”, “Associazione Gruppo Volontario
_________________________________________________________________
Rustico Belfiore di Chiari”, “Azienda Agricola Carlotti Fulvio di Gottolengo”) alla
prosecuzione del rapporto contrattuale per il periodo 01.02.2016 – 31.01.2018, alle
medesime condizioni economiche ed operative riportate nell’allegato “A” al presente
provvedimento;
Sottolineato che:
- i canili rifugio “Associazione SOS Randagi di Brescia”, “Clinica del Cane S.
Francesco di Brescia”, “Associazione Gruppo Volontario Rustico Belfiore di Chiari”,
sopra menzionati hanno accettato la prosecuzione del rapporto contrattuale;
- il canile “Azienda Agricola Carlotti Fulvio di Gottolengo” non ha accettato la
proposta di rinnovo;
- attualmente risultano ricoverati presso le strutture convenzionate n. 40 cani;
- gli oneri relativi all’esercizio 2015, ad oggi registrati a carico dell’ASL di Brescia
(ora ATS), ammontano ad € 68.823,37 (IVA compresa);
- con il presente atto si provvede a formalizzare un impegno di spesa, determinato
in ragione del valore di cui sopra e del numero di cani ricoverati, quantificato in €
56.392,24 annuo (IVA esclusa), per un valore biennale di € 112.788,48 (IVA
esclusa), per complessivo € 137.601,94 complessivi;
Visto il Decreto ASL D.G. n 596 del 12.12.2013, avente ad oggetto: ”Spese per il
mantenimento dei cani nelle strutture di proprietà dell'ASL e/o convenzionate con la
medesima: approvazione rinnovo convenzione con i Comuni interessati dal
01.01.2014 al 31.12.2016”;
Evidenziato che il costo determinato dall’esecuzione delle prestazioni oggetto
dell’appalto è posto interamente a carico dei Comuni, come stabilito dal Decreto
summenzionato;
Precisato che si è dato corso – nei confronti dei soggetti affidatari - ai controlli
disciplinati dall'art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006;
Precisato, altresì, che qualora suddetti controlli dovessero evidenziare criticità non
sanabili, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione;
Ritenuto di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi del
D.Lgs. n. 163/2006, il Dr. Antonio Di Loreto – Dirigente Responsabile dell'U.O. Lotta
al Randagismo - il quale vigilerà sul corretto andamento del servizio, in stretta
collaborazione con l'U.O. Approvvigionamenti ed il Dipartimento di Prevenzione
Veterinario;
Vista la L.R. n. 16 del 20 luglio 2006 “Lotta al randagismo e tutela degli animali di
affezione”, come modificata dall'art. 9 della L.R. 23 dicembre 2008 n. 33;
Vista la proposta presentata dal Direttore del Servizio Risorse Strumentali, Dott.ssa
Elena Soardi che attesta, in qualità di Responsabile del procedimento, la regolarità
tecnica del presente provvedimento;
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico Finanziarie, Dott.ssa
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, del Direttore
Sociosanitario, Dott.ssa Eliana Breda e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Teresa
Foini che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;
DECRETA
a) di rinnovare per il periodo 01.02.2016- 31.01.2018, per le motivazioni
ampiamente descritte nelle premesse, i rapporti contrattuali stipulati per la
gestione dei canili rifugio, secondo le modalità in premessa descritte e qui
integralmente richiamate, con i seguenti canili rifugio: Clinica del cane S.
Francesco – Brescia; Associazione SOS Randagi – Brescia; Associazione Gruppo
Volontario Rustico Belfiore - Chiari;
_________________________________________________________________
b) di precisare che la prosecuzione dei rapporti contrattuali oltre il 31.12.2016, così
come esplicitato nelle lettere di proposta di rinnovo, è condizionata al rinnovo
della convenzione tra ATS e Comuni di cui al Decreto ASL D.G. n 596 del
12.12.2013;
c) di approvare l’allegato “A”, composto da n. 8 pagine e parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, ove vengono esplicitati i contenuti
operativi ed economici dei rapporti contrattuali stipulati con i soggetti affidatari;
d) di dare atto, in particolare, che il costo per il mantenimento dei cani ricoverati è
fissato in € 4,14 (IVA compresa), tariffa giornaliera;
e) di dare atto che si è dato corso – nei confronti dei soggetti affidatari - ai controlli
disciplinati dall'art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006;
f) di dare atto, altresì, che qualora i suddetti controlli dovessero evidenziare criticità
non sanabili, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione;
g) di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, il Dr. Antonio Di
Loreto, Dirigente Responsabile dell'U.O. Lotta al Randagismo, il quale vigilerà sul
corretto andamento del servizio, in stretta collaborazione con l'U.O.
Approvvigionamenti ed il Dipartimento di Prevenzione Veterinario;
h) di dare atto che gli oneri, discendenti dal presente provvedimento quantificati in
complessivi € 137.601,93 (IVA compresa) trovano riferimento nella Contabilità
dell’Agenzia – Bilancio Sanitario:
– anno 2016, per € 63.067,55 al conto “Mantenimento animali c/o servizi di
terzi comm.le” cod. 43.7.320 nel programma di spesa n. 270/2016 e
contestualmente si provvederà a registrare un ricavo di pari importo al conto
“Recupero altri costi per canili da Comuni comm.le” cod.77.7.780;
– anno 2017, per € 68.798,54 al conto “Mantenimento animali c/o servizi di
terzi comm.le” cod. 43.7.320 nel programma di spesa n. 733/2017 e
contestualmente si provvederà a registrare un ricavo di pari importo al conto
“Recupero altri costi per canili da Comuni comm.le” cod.77.7.780;
– anno 2018, per € 5.735,84 al conto “Mantenimento animali c/o servizi di terzi
comm.le” cod. 43.7.320 nel programma di spesa n. 733/2018 e
contestualmente si provvederà a registrare un ricavo di pari importo al conto
“Recupero altri costi per canili da Comuni comm.le” cod.77.7.780;
i) di precisare che gli oneri relativi all’imposta di bollo saranno assolti dall’ATS
secondo le modalità di cui al D.M. del 17.06.2014, art. 6;
j) di demandare al Servizio Risorse Strumentali la comunicazione al Servizio Risorse
Economico Finanziarie entro il 31 gennaio di ciascun anno, dell’imposta di bollo
dovuta per i conseguenti adempimenti;
k) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
l) di disporre, a cura della U.O. Affari Generali, la pubblicazione all'Albo on-line –
sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 e
dell'art. 32 della L. n. 69/2009.
Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella
Allegato A
SCHEMA DI CONTRATTO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI CANILI
RIFUGIO
In data ………………………………………………..
L’Agenzia Tutela della Salute di Brescia (che di seguito per brevità sarà chiamata ATS) con sede a
Brescia viale Duca degli Abruzzi n. 15 Codice Fiscale – p.IVA : 03775430980 di cui il rappresentante
legale è il Dr. Carmelo Scarcella, a ciò legittimato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale
di Lombardia n. X/4615 del 19.12.2015, rappresentata per la firma del presente atto dal Dirigente
Responsabile dell’U.O. Approvvigionamenti – D.ssa Elena Soardi, giusto il Decreto n. ….. del ……….;
E
Il canile rifugio………………………………………………………………………, P.IVA………………………………………………
CF…………………………………………………, rappresentato da ……………………………………, in qualità di
………………………………………………………….. nata/o a ……………………………………………………………………………..
residente a…………………………………………………………………………………
STIPULANO QUANTO SEGUE
1 OGGETTO DEL SERVIZIO E NORME REGOLATRICI
Questa Agenzia intende affidare il servizio di gestione dei canili rifugio per il periodo
01.02.2014 – 31.01.2016.
La procedura si terrà secondo le modalità previste dal presente capitolato, nonché in
osservanza delle norme di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e del R.D. 827/24.
2 CONTENUTO DELLA PRESTAZIONE
Definizione
Costituisce oggetto della presente gara l’affidamento del servizio di ricovero dei cani
accalappiati (c.d. “canile rifugio”, destinato al ricovero e mantenimento, sino all’adozione per
tutta la vita, dei soggetti, dopo il periodo di quarantena presso il canile sanitario), come nel
dettaglio di seguito precisato.
Requisiti minimi richiesti ai canili rifugio per la partecipazione alla gara
I canili/ditte per partecipare alla presente procedura devono dimostrare di essere in possesso
dell’autorizzazione ai sensi della L.R. 33/2009 ovvero di aver presentato istanza completa in
Comune di essere in attesa di tale autorizzazione
CARATTERISTICHE STRUTTURALI
I requisiti strutturali devono essere conformi a quanto previsto dal Reg. 2/2008.
ALIMENTAZIONE
1. Distribuzione del cibo, modalità e frequenza: il cibo deve essere somministrato almeno
una volta al dì, tutti i giorni compresi i festivi, utilizzando una ciotola per ogni animale
ricoverato;
2. Caratteristiche quali-quantitative della dieta:
1
Responsabile del procedimento: Responsabile dell’U.O. Approvvigionamenti D.ssa Elena Soardi
Allegato A
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Dieta tipo di un cane adulto: alimentazione secca con umidità max 11%;
minimo 21% proteine, 6,5% grassi, 3,5% fibra, max 8,5% ceneri,
integrazione vitaminica pari ad almeno 10.000 UI Vit. A, 900 UI vit D3,
45 UI Vit. E, 1.200 UI colina.
Le eventuali diete alternative devono essere valutate da un collegio
tecnico di veterinari, sulla scorta di una relazione descrittiva circa i
componenti, le modalità di approvvigionamento, di preparazione e
conservazione.
Diete per cani pre-svezzamento.
Diete per cuccioli.
Diete speciali per cani anziani ed affetti da patologie croniche.
Distribuzione quotidiana di acqua potabile ad libitum.
ASSISTENZA SANITARIA
Gli animali introdotti nei canili rifugio devono preventivamente aver trascorso il periodo
previsto presso il canile sanitario e, quindi, essere già sottoposti ai controlli e profilassi.
Tutti i cani introdotti provenienti dal canile sanitario devono essere provvisti di cartella clinica.
Il canile/gestore è tenuto alla verifica di tale cartella clinica ed alla valutazione di ogni
eventuale successivo trattamento necessario all’animale. La ditta/canile deve garantire
l’assistenza veterinaria per la profilassi e la cura di ogni evento morboso o traumatico. In
particolare dovranno essere garantite:
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Profilassi vaccinali da eseguirsi con modalità e tempi previsti dalla ditta
produttrice del vaccino, tali da garantire la copertura immunitaria per le
seguenti
patologie:
cimurro,
epatite,
leptospirosi,
parvovirosi,
parainfluenza del cane,
Profilassi antiparassitarie per ecto ed endo-parassiti da eseguirsi con
frequenze tali da garantire una efficace protezione/disinfestazione;
Cartella clinica da compilarsi a cura del medico veterinario curante con
tutti i trattamenti eseguiti (profilassi, prevenzione, terapie, ecc);
Assistenza veterinaria per qualsiasi necessità, comprese problematiche
comportamentali in collaborazione con eventuali educatori cinofili;
Disinfestazione e disinfezione dei ricoveri almeno 4 volte all’anno, da
svolgere con frequenze maggiori nel periodo primaverile-estivo. La ditta
dovrà garantire, comunque, ogni ulteriore intervento/servizio/prestazione
al bisogno.
GESTIONE
La gestione dei canili deve assicurare il benessere dei cani ed incentivare gli affidi, in
conformità a quanto previsto dal Reg. 2/2008.
Per quanto sopra, dovranno essere garantiti i seguenti servizi:
1. aperura al pubblico:
a. apposizione degli orari di apertura al pubblico all’esterno della struttura;
b. giornate di apertura che comprendono almeno il sabato o la domenica e tre
giorni feriali;
c. apertura di almeno 12 ore alla settimana (in fasce d’orario congrue alle visite
dell’utenza, mattino o pomeriggio), di cui minimo quattro ore nei giorni di
Sabato o Domenica. Disponibilità ad eventuali visite fuori orario previo
appuntamento;
2. registro di carico e scarico: il gestore del canile rifugio è tenuto alla compilazione di un
apposito registro di carico e scarico, vidimato dall’ATS;
3. Ingressi:
2
Responsabile del procedimento: Responsabile dell’U.O. Approvvigionamenti D.ssa Elena Soardi
Allegato A
a. divieto di introduzione di cani non identificati con tatuaggio o microchip e che
non abbiano superato il periodo di osservazione presso il canile sanitario;
b. disponibilità alla movimentazione dei cani (ricezione/trasferimento) in funzione
delle esigenze evidenziate dall’ATS;
4. disponibilità di automezzo autorizzato per il ritiro degli animali dal canile sanitario;
5. pulizia: almeno una volta al giorno e comunque all’occorrenza;
6. attività di “sgambatura dei cani”: tutti i cani, salvo diverso parere scritto del veterinario
curante da trattenere agli atti presso la struttura, devono essere trasferiti nelle apposite
aree di sgambatura almeno una volta al giorno;
7. trasmissione e-mail all’indirizzo [email protected] , nel più breve tempo
possibile, e comunque entro il giorno lavorativo successivo all’evento, della segnalazione
di decesso. Registrazione presso lo sportello del canile sanitario, previo appuntamento,
di variazioni anagrafiche – affidi o passaggi di proprietà – entro 15 giorni;
8. attivazione di apposita convenzione con ditta specializzata per la raccolta e lo
smaltimento delle carcasse;
9. rapporto di collaborazione continuativo con l’Associazione di volontariato;
10. possibilità di accesso, previo appuntamento, alle associazioni di volontariato di cui all’art.
19 della legge regionale 16/2006;
11. incremento dell’attività di pubblicizzazione dei possibili affidi (social network, sito
proprio, ecc.);
12. manuale di autocontrollo.
Trascorsi 120 giorni dalla data del ricovero presso canili convenzionati senza che sia
intervenuto l’affido dell’animale a privati cittadini, l’ATS – a suo insindacabile giudizio, senza
che ciò possa determinare pretesa e/o contestazioni da parte delle strutture – potrà assegnare
lo stesso alle associazioni convenzionate, affinché ne curino l’adozione.
Si precisa che l’Amministrazione procedente potrà accettare, a suo insindacabile giudizio,
eventuali proposte con parametri lievemente discordanti rispetto a quanto sopra, nel caso in
cui tali discordanze non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi di tutela e salvaguardia
degli animali.
Le strutture ubicate nel territorio del Comune di Brescia saranno tenute al rispetto anche
delle indicazioni del regolamento di pulizia urbana n. 74, approvato in data 22 Aprile 2002,
oltre a quelle contrattuali del presente capitolato.
Resta inteso che tutte le ditte affidatarie dovranno uniformarsi ai Regolamenti Comunali in
materia, eventualmente emanati anche in vigenza di contratto.
3 CONDIZIONI ECONOMICHE
L’ATS corrisponde ai canili affidatari € 3,40 (IVA esclusa), 4,14 (iva compresa) al giorno per il
mantenimento d ogni cane ricoverato.
Non saranno prese in esame offerte differenti. Nel prezzo si considerano interamente
compresi tutti i servizi, le prestazioni, le spese ed ogni altro onere espresso e non dal presente
capitolato, inerente i servizi oggetti dell’appalto.
I prezzi sono da ritenersi immutabili per tutta la durata del contratto, fatto salvo quanto
previsto dall’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006.
4 IMPORTO DELLAPPALTO E FATTURAZIONE
La ditta procederà all’emissione delle fatture – ad avvenuto collaudo con esito positivo – per
il servizio prestato mediante indicazione del numero delle giornate alimentari.
Le fatture dovranno essere intestate a:
3
Responsabile del procedimento: Responsabile dell’U.O. Approvvigionamenti D.ssa Elena Soardi
Allegato A
ATS di Brescia
Viale Duca degli Abruzzi 15 – 25124 Brescia
Codice IPA: atsbs
Codice Univoco Ufficio: TCIDA5
Partita iva: 03775430980
Dovranno essere emesse in regola secondo le vigenti disposizioni legislative.
Il pagamento delle stesse sarà assicurato entro 60 giorni dalla data di ricevimento. Nel caso
di ritardo nei pagamenti verrà corrisposto il tasso di riferimento” tasso di interesse determinato
in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca
Centrale Europea applicata alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale
effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato al massimo di
due punti percentuali su base annua”.
E’ fatta salva la definizione, in sede di contrattazione, di una maggiorazione inferiore ai 2
punti percentuali su base annua.
L’IVA sarà a carico di questa Agenzia con le aliquote previste dalle vigenti disposizioni (22%).
Al pagamento delle forniture verrà dato corso in attuazione delle disposizioni di cui alla nota
prot. n. H1.2008.11104 del 12.03.2008 della Direzione Generale sanità di cui alla DGR n.
VIII/4060 del 9.05.2007, con la quale viene conferito mandato per il pagamento diretto di
forniture di beni e servizi, a FINLOMBARDA S.p.A.
5 DURATA DEL SERVIZIO
I rapporti contrattuali stipulati avranno durata 1.02.2016-31.01.2018.
Ai sensi di legge il contratto non è tacitamente rinnovabile e pertanto si intende disdetto alla
naturale scadenza, salvo quanto sotto previsto.
L’ATS si riserva tuttavia la facoltà di protrarlo alle stesse condizioni economiche, per un
periodo fino a 90 giorni nel caso l’ATS stessa non abbia potuto aggiudicare il servizio
successivo.
Le Aziende hanno facoltà di recedere dal contratto stipulato in qualsiasi momento, ai sensi
della norma di cui all’art. 1671 del c.c.
Tale facoltà non è concessa all’appaltatore.
In caso di recesso delle Aziende, l’aggiudicatario ha diritto al pagamento dei servizi effettuati,
purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali,
rinunciano espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di
natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche
in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del c.c.
Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti l’organo di
amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico
dell’istituto aggiudicatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti
contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero
siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, le Aziende hanno diritto di
recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza
preavviso. In tale ipotesi l’appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente
eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali, rinunciando
espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o
indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del c.c.
6 OBBLIGHI DELLA DITTA AFFIDATARIA
La ditta affidataria, a conoscenza delle normative dell’Ente e regionali in materia si impegna:
a) nella gestione diretta dei servizi, all’osservanza di tutti i regolamenti e leggi
vigenti ed emananti/e in materia;
b) ad individuare un Responsabile del servizio appalto per la Ditta;
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Responsabile del procedimento: Responsabile dell’U.O. Approvvigionamenti D.ssa Elena Soardi
Allegato A
c) a rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, tutte le norme
e gli obblighi assicurativi previsti dal CCNL di settore, anche nell’ipotesi di disposizioni
regolamentari interne che vengano meno a tali normative e, nel caso di utilizzo di prestazioni
diverse dal lavoro dipendente, a garantire un trattamento economico almeno equivalente a
quello dei propri dipendenti;
d) ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in
materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;
e) ad assumersi ogni responsabilità ed onere nei confronti dell’Ente e di terzi, anche
nei casi di mancata adozione dei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli
strumenti,coinvolti o non nella gestione del servizio; l’assuntore si impegna a contrarre
apposita polizza assicurativa per i danni che possono derivare agli operatori stessi durante
l’attività o questi causare a persone o cose durante l’esecuzione del servizio di cui al presente
contratto, esonerando l’ATS da ogni responsabilità in merito; copia della polizza dovrà essere
consegnata all’ATS;
f) ad accettare le modalità di assegnazione dei cani, individuate dall’ATS a suo
insindacabile giudizio;
g) ad accettare visite da parte dei referenti dell’ATS, o di personale delegato dalla
Stazione Appaltante, i quali svolgeranno controlli circa il tempo di permanenza dei cani
presso i canili rifugio; i suddetti referenti e/o personale convenzionato, senza che la ditta
possa pretendere indennizzi, potranno procedere al trasferimento dei cani ricoverati nei canili
rifugio da oltre 120 giorni, presso le associazioni convenzionate, la quale ne curerà il
processo di adozione;
h) curare il trasporto dei cani dal canile sanitario, al termine del periodo di
quarantena, al canile rifugio con idoneo automezzo; gli eventuali successivi trasferimenti
sono a carico della ditta ricevente;
i) a trasmettere all’ATS con periodicità SEMESTRALE una relazione sull’andamento
tecnico della gestione del servizio, necessario per una valutazione in merito alla produttività
degli interventi ed ai risultati conseguiti. Eventuali correttive utili al raggiungimento degli
obiettivi, fermo restando il corrispettivo, saranno concordati tra i due contraenti;
l) a consegnare su richiesta dell’ATS:
- copia del bilancio - libro matricola (in visione);
- copia del registro di carico e scarico degli animali;
- tutte le precisazioni verbali che fossero richieste;
m) a rispettare ed applicare scrupolosamente i regolamenti dei Servizi;
n) ad accettare il sopralluogo condotto dalla Commissione appositamente nominata,
al fine dell’accertamento della presenza dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione.
7 OBBLIGHI DELL’AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
L’ATS si impegna a:
a) fornire tutti i supporti di conoscenza atti a concorrere per una più efficace opera di
intervento;
b) individuare un referente veterinario per ciascun Distretto Veterinario e a
comunicarlo alla Ditta;
c)
far rispettare scrupolosamente gli obblighi delle ditte aggiudicatarie, di cui al
presente capitolato e normativa vigente n materia.
8 CESSIONE DEL CREDITO
La cessione del credito è regolata dall’art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; la
Stazione Appaltante non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati
prima della notifica dell’atto di cessione del credito.
Le ditte aggiudicatarie, qualora intendono procedere alla cessione dei crediti, dovranno
espressamente (per ogni singola cessione) chiedere l’autorizzazione alle Aziende interessate,
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Allegato A
nonché fornire contestuale autorizzazione alle stesse al trattamento dei dati per procedere alle
verifiche di cui alla Circolare n. 29 del 08/10/2009 del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
mediante l’utilizzo del modulo allegato “A” alla citata circolare.
9 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANAZIARI
La ditta, in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge 136/2010, dovranno – ai fini del
pagamento delle fatture:
1- indicare nella documentazione che verrà presentata per la partecipazione all’appalto, gli
estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva,
alle commesse pubbliche, nonché il codice IBAN;
2 – inviare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto
corrente dedicato.
10 CESSIONE E SUBAPPALTO
E’ fatto divieto all’appaltatore di cedere, subappaltare, in tutto o in parte, la fornitura senza il
preventivo consenso dell’Amministrazione, pena l’immediata risoluzione del contratto e il
riconoscimento dei danni e delle spese causate all’Agenzia.
Nel caso la ditta aggiudicataria dovesse, durante la fornitura, subire variazioni societarie,
cessioni o accorpamenti, dovrà darne tempestiva comunicazione a mezzo lettera A/R a questa
Amministrazione e nello stesso tempo la ditta subentrante dovrà comunicare l’accettazione di
tutte le condizioni e clausole in essere; l’Agenzia comunicherà tramite il Servizio Economato e
Approvvigionamenti l’eventuale accettazione del cambiamento di cui sopra a mezzo lettera
A/R.
11 DEPOSITO CAUZIONALE
A garanzia della regolare esecuzione del servizio la Ditta costituisce cauzione massima pari ad
€ 3.000,00, in ragione del valore del contratto, mediante versamento in contanti presso il
tesoriere dell’ATS o fidejussione, rilasciata da idoneo Istituto, valida per tutta la durata del
servizio.
La cauzione resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale, e sarà restituita alla Ditta
entro 90 giorni dalla scadenza di tale termine.
12 NORMATIVA ANTIMAFIA
L’aggiudicazione della fornitura è subordinata all’accertamento da parte degli organi
competenti dell’insussistenza di cause ostative in capo alla ditta aggiudicataria, come previsto
dalla normativa di legge vigente.
Qualora dall’accertamento risulti l’esistenza di alcuna delle cause ostative previste dalla legge,
l’Agenzia chiederà l’annullamento della aggiudicazione e l’incameramento della cauzione fatta
salva la ripetizione di eventuali maggiori danni.
13 CONTRATTO E REGISTRAZIONE
Fanno carico alla Ditta tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto.
14 CONTROLLO
Sulla attività svolta dalla Ditta sono riconosciute all’ATS ampie facoltà di controllo da attuarsi
nelle forme ritenute più opportune.
15 PENALE
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Allegato A
In caso di palese imperfetta esecuzione del servizio, l’ATS, previa contestazione scritta ed a
propria discrezione, potrà imporre una penale di Euro 2.000,00. In caso di interruzione del
servizio per un periodo superiore a tre giorni, si applica la rescissione automatica del contratto.
16 RISOLUZIONE
L’ATS può chiedere la risoluzione automatica del contratto nei seguenti casi:
- in qualsiasi momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del
Codice Civile;
- per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo atto di indizione.
L’ATS potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art. 1456 c.c. alla risoluzione del contratto e ad
assicurare direttamente, a spese del fornitore inadempiente, la continuità del servizio, con le
modalità indicate al precedente articolo:
in caso di gravi negligenze ed inadempienze nell’esecuzione del contratto tali da
compromettere la regolarità del servizio senza giustificato motivo; riterate inosservanze delle
norme di legge e/o regolamento che disciplinano il servizio in oggetto;
quando a carico degli aggiudicatari sia stato avviato procedimento penale per frode, o
per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale, o per delitti finanziari;
in caso di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento
e di atti di sequestro o pignoramento a carico dell’aggiudicatario;
nei casi di cessione del contratto o sub appalto, qualora non siano rispettati i termini di
legge.
Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità del
servizio, le stesse saranno formalmente contestate alla ditta inadempiente. Dopo n. 5
contestazioni formali per le quali non siano pervenute o non siano state accolte le
giustificazioni del fornitore, l’ATS potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art. 1456 c.c. alla
risoluzione del contratto come sopra.
La risoluzione del contratto, per qualsiasi motivo, comporta l’incameramento della
cauzione definitiva ed il risarcimento dei danni derivanti.
17 RINNOVO
Il rapporto contrattuale con la ditta aggiudicataria potrà essere rinnovato, su espressa richiesta
della Stazione Appaltante, secondo le disposizioni normative vigenti.
18 FORO GIUDIZIARIO COMPETENTE
Per eventuali controversie non risolte direttamente tra l’Amministrazione dell’Agenzia e la ditta
o attraverso arbitrato, sarà competente il Foro di Brescia.
19 ELEZIONE DI DOMICILIO
Agli effetti della esecuzione del contratto le parti contraenti eleggono il domicilio per tutta la
durata dello stesso presso le rispettive sedi legali.
20 IMPOSTA DI BOLLO
La presente scrittura privata è soggetta all’imposta di bollo fin dall’origine, ai sensi del D.P.R.
26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – tariffa parte I – art. 2. Il pagamento dell’imposta
complessiva è assolto dall’ATS, ai sensi e secondo le modalità stabilite dal Decreto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze 17 giugno 2014.
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Allegato A
Il canile rifugio ………………………… si impegna a corrispondere all’ATS – entro il termine di 90
giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo – un importo pari alla metà dell’imposta
complessiva dovuta.
21 RINVIO
Per quanto non previsto nel presente capitolato speciale si fa riferimento al Capitolato Generale
per l’acquisizione di beni e Servizi approvato dall’ATS, consultabile presso l’U.O.
Approvvigionamenti, al D.Lgs. n. 163/06 e successive modifiche, nonché alle varie norme di
rinvio.
PER L’ATS DI BRESCIA
PER LA STRUTTURA CANILE RIFUGIO
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