NOTE SULL`USO DELLA REGISTRAZIONE DELL
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NOTE SULL`USO DELLA REGISTRAZIONE DELL
aiic NOTE SULL’USO DELLA REGISTRAZIONE DELL’INTERPRETAZIONE SIMULTANEA O CONSECUTIVA 1. Il presente memorandum, a cura dell’Association Internationale des Interprètes de Conférence, prende spunto dalle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali sui diritti d’autore gestite da WIPO e UNESCO, e contiene informazioni pratiche circa le condizioni previste per l’uso delle registrazioni dell’interpretazione di conferenza. Note preliminari 2. L’interpretazione di conferenza è un esercizio intellettuale orale, da non confondersi con la stesura di un testo scritto. Qualsiasi tentativo di mettere per iscritto il contenuto di una registrazione, senza alcuna modifica preliminare, non può che dar luogo a risultati discutibili. Non esiste alcuna lingua parlata che non si discosti da quella scritta, è per questo che si raccomanda, per il lavoro di editing, di avvalersi della collaborazione di un verbalista o di un traduttore professionista. 3. Esiste un’altra figura professionale, in certa misura vicina, quella dello stenotipista, che ha il compito di redigere, quanto più fedelmente possibile, un verbale. Introduzione 4. La tutela delle attività intellettuali e creative ed il loro impiego da parte di terzi, sono disciplinati dalle normative nazionali, dagli accordi bilaterali o dalle convenzioni internazionali, ed in particolare dalla Convenzione universale sul diritto d’autore e dalla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche. 5. Le prestazioni fornite dall’interprete di conferenza sono tutelate dal diritto internazionale. La Convenzione di Berna prevede la tutela degli interessi degli autori; le traduzioni sono protette come opera originale, ed il traduttori è tutelato come autore. Se la prestazione dell’interprete viene fissata su supporto materiale di qualsivoglia natura (stampa, registrazione audio o audiovisiva, disco, nastro magnetico, videogramma, diapositiva, film, lucido, fotocopia, microscheda o altro), ai sensi della Convenzione di Berna diventa una traduzione e l’autore ne avrà i diritti esclusivi, come previsto dalla stessa convenzione. 6. Scopo delle normative sul diritto d’autore è la tutela dei diritti legittimi dell’autore. Nessuno può pubblicare un’opera, o farne uso in alcun modo, senza il previo consenso dell’autore: il diritto esclusivo di concedere tale autorizzazione spetta unicamente all’autore, ossia all’interprete. Infine, la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo adottata il 10 dicembre 1948, riconosce il principio della protezione morale e materiale del diritto d’autore sulle opere. Accordo di cessione del diritto d’autore 7. Il contratto di cessione del diritto d’autore si compone di due fasi: la conclusione del contratto e l’esecuzione delle disposizioni in esso contenute. A. La conclusione del contratto 8. Il contratto di cessione del diritto d’autore dovrà essere redatto per iscritto. L’organizzatore, la persona responsabile dell’evento, o chiunque intenda registrare l’interpretazione durante la conferenza, dovrà richiederne autorizzazione al momento dei primi contatti con l’interprete interessato. NESSUN INTERPRETE PUÒ ESSERE REGISTRATO A SUA INSAPUTA E SENZA IL SUO CONSENSO. Potrà rendersi necessaria anche l’autorizzazione di terzi, ad esempio dell’organizzatore dell’evento (laddove non sia l’utilizzatore della registrazione) e dei relatori. Il consenso è necessario per tutelare l’interprete da qualunque eventuale azione da parte di terzi. 9. I termini del contratto per l’uso della registrazione di un’interpretazione di conferenza devono essere chiari, precisi ed inequivocabili. Dovranno specificare il tipo di uso previsto (commerciale o non commerciale) per la registrazione ed il supporto tecnico utilizzato per la divulgazione dell’opera (cartaceo, cassette, videocassette, diffusione radiofonica, televisiva, ecc.). Ogni uso non previsto nel contratto rimane proprietà dell’autore. 10. Dovrà essere previsto un contratto individuale per ciascun interprete interessato dalla cessione dei diritti, ossia: tutti gli interpreti che lavorano nella o nelle lingue interessate dalla registrazione, ivi compresi gli eventuali interpreti che traducono nella lingua “pivot”. Ogni contratto dovrà essere sottoscritto da ambo le parti. 11. Il contratto dovrà specificare inoltre il campo d’applicazione nel tempo e nello spazio, le modalità e l’ammontare del compenso, la legislazione applicabile e le modalità tecniche volte a garantire la qualità della registrazione. Dovrà prevedersi inoltre la registrazione della versione originale e dell’interpretazione, così come ascoltata in cuffia dal pubblico. B. Esecuzione del contratto 12. Oltre alle condizioni convenute nel contratto, che dovranno essere scrupolosamente rispettate, vi sono altri obblighi a carico del beneficiario della cessione dei diritti, benché non espressamente citati nel contratto: l’utilizzatore della registrazione, laddove l’interprete lo richieda, dovrà citarne il nome, evitando distorsioni o modifiche della registrazione che potrebbero ledere l’onore o la reputazione dell’interprete. L’utilizzatore garantisce all’interprete un compenso, secondo quanto stabilito dal contratto. L’interprete dovrà essere adeguatamente informato affinché possa, nel caso di compenso proporzionale, verificare il rapporto tra compenso ricevuto ed effettivo utilizzo del proprio operato. Consigli pratici 13. L’organizzatore, il responsabile della conferenza o qualunque altro utilizzatore dovrà garantire che sia affisso nella sala e stampato sul programma un avviso che specifichi che è proibita qualunque registrazione al di fuori di quelle autorizzate per iscritto con regolare contratto. Con eccezione delle conferenze stampa, l’organizzatore dovrà inoltre garantire che vengano spenti tutti gli apparecchi utilizzati dai partecipanti in sala che intendano eseguire registrazioni non autorizzate. Nel caso di vendita di supporti audio o video non autorizzati (nastri, cassette, videogrammi, dischetti, diapositive, film, lucidi, ecc.) o copie cartacee pirata (fotocopie, riproduzioni, microschede, stampe, ecc.), gli interpreti si rivarranno nei confronti del firmatario del contratto. Compenso 14. Il compenso viene negoziato liberamente tra l’organizzatore della conferenza e gli interpreti. Modello di contratto 15. Un modello di contratto per la cessione dei diritti d’autore sulla registrazione dell’interpretazione di conferenza è allegato al presente memorandum. Se ne potrà richiedere copia a AIIC - 10 avenue de Sécheron - CH-1202 Geneva - Tel. +41-22-908 15 40 Fax. +41-22-732 41 51. Il contratto ha per scopo facilitare i rapporti tra interprete e organizzatore, responsabile della conferenza o terzo utilizzatore. Versione 06.1991 corr 01.10.04