COMUNE DI GALLARATE

Transcript

COMUNE DI GALLARATE
COMUNE DI GALLARATE
(Provincia di Varese)
ORDINANZA DIRIGENZIALE
N. 314 DEL 14/10/2015
SETTORE POLIZIA LOCALE
SERVIZIO TRAFFICO
OGGETTO: Blocco della circolazione nel centro abitato dal 15 ottobre 2015 al 15 aprile 2016, dei veicoli
inquinanti, nelle giornate da lunedì a venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore
7,30 alle ore 19,30.
IL DIRIGENTE SETTORE POLIZIA LOCALE
VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del vigente Codice della Strada, Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 e successive
integrazioni e modificazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 7635 del 11.07.2008, “Misure prioritarie di limitazione alla
circolazione e all’utilizzo dei veicoli. Terzo provvedimento attuativo inerente i veicoli previsti dall’art.
22, commi 1,2,5 ed ai sensi dell’art. 13, L.R. 11 dicembre 2006, n. 24.”;
VISTE le dd.G.R. n.7635/08 e 9958/09;
VISTA il d.G.R. n. 2605 del 30 novembre 2011;
VISTA il d.G.R. n. X/2578 del 31 ottobre 2014;
VISTO l’elenco dei comuni ricadenti nella Zona “A”;
VISTO il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 16.12.1992, n.
495;
VISTO il D.to L.vo n. 267 del 18.08.2000;
ORDINA
1. il blocco del traffico veicolare nel centro abitato dal 15 ottobre 2015 al 15 aprile 2016, dal lunedì al
venerdì, eccetto festivi, dalle ore 7.30 alle ore 19.30, degli:
•
autoveicoli ad accensione comandata (benzina) non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e
successive (veicoli detti “Euro 0” a benzina);
•
autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE o
96/1/CEE, riga B, oppure omologati ai sensi delle direttive da 94/12/CEE a 96/69/CE ovvero
98/77/CE, (veicoli detti “Euro 0”, “Euro 1”, “Euro 2” diesel) compresi i mezzi speciali;
2. l’obbligo di spegnimento dei motori degli autobus in sosta anche ai capolinea e di spegnimento dei
motori dei veicoli adibiti al trasporto merci durante le operazioni di carico/scarico;
3. Sono esclusi dal fermo:
-
veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli
ultraleggeri;
-
veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di
fabbrica o per successiva installazione;
-
veicoli alimentati a diesel (gasolio), dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili
(filtri FAP), per dotazione di fabbrica o successiva installazione, omologati ai sensi della vigente
normativa. Relativamente agli autoveicoli di categoria M2, M3, N2 ed N3 ai sensi dell’art. 47,
comma 2, del D.Lgs 285/92, per efficace sistema di abbattimento delle polveri sottili si intende un
sistema in grado di garantire un valore di emissione della massa del particolato pari o inferiore al
limite fissato dalla normativa per la categoria Euro 3 e riportato nella rispettiva tabella di cui
all’Allegato A del decreto del Ministero dei trasporti n. 39 del 25 gennaio 2008;
-
veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell’art. 60, comma 4, del Codice della Strada,
D.Lgs n. 285/92 e veicoli con più di vent’anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall’art. 215 del
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada in possesso di un
documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della
Fédération Internazionale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti
di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento
regionale;
-
veicoli classificati come macchine agricole di cui all’art. 57 del D.Lgs 285/92;
-
motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente
alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997, relativa a
taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti “Euro 0”;
-
veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o
sociale, di seguito specificati:
- veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia
di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa
italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo
Forestale;
- veicoli di pronto soccorso sanitario;
- scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i
veicoli di categoria M3 con d.G.R. 15.06.2007 n. 4924 e con d.G.R. 27.12.2007 n. 6418 e con
d.G.R. 29.07.2009 n. 9958;
- veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente
utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
- autovetture targate CD e CC.
5.
di non applicare il divieto di circolazione di cui al punto 1 alle autostrade, strade Statali, Provinciali e
alle seguenti strade di collegamento: via Calatafimi, largo Boccherini, viale Milano, largo De Gasperi, via
Ambrosoli, via Buonarroti, viale della Mornera, via P. Capponi (tratto viale della Mornera - via Montale), via
Montale, via Gorizia, via Ristori, largo Como, piazza Timavo, via Arconti (tratto piazza Timavo – viale XXIV
Maggio), viale XXIV Maggio, largo Larsoli, piazza IV Novembre, viale V. Veneto, corso C. Colombo (tratto via
Pegoraro - viale V. Veneto), via Riva (tratto corso C. Colombo – piazza Buffoni), piazza Buffoni, via
Vespucci, viale Lombardia, via Piave, via Nazario Sauro, via R. Sanzio, piazza Don Domenico Labria (già
Giulio Cesare), via Pegoraro, via Varese, via del Lavoro (tratto via Varese - via Campo dei Fiori), via Campo
dei Fiori, via per Besnate, via Ronchetti, piazza Risorgimento, via Puricelli, piazzale Europa, via XX
Settembre, via Borghi, piazza S. Lorenzo, piazza Giovanni XXIII, via Ferni, via Beccaria, corso XXV Aprile,
via Roma, corso Sempione, largo Togliatti, via Sciesa, largo Beethoven, via Monte San Martino, largo
Mozart, via Assisi (tratto inizio centro abitato - via Monte San Martino), via Monte Leone (tratto inizio centro
abitato - largo Mozart), viale Carlo Noè, largo Verrotti, via Fermi (tratto largo Verrotti - largo degli Alpini),
largo degli Alpini, via Cardinal Schuster, via Cappuccini (tratto largo degli Alpini - inizio centro abitato), via
Vaschi, via Stelvio (tratto largo Verrotti - via per Castelnovate), via Ferrario, largo Reiser, via Torino, via 2
Giugno 1946 (tratto via Torino - ingresso parcheggio area mercato), via Checchi (tratto inizio centro abitato via Torino), via Cantoni, largo Boito, via Bonomi (direzione autosilo), via Fogazzaro (in uscita dall’autosilo),
via Magenta (tratto via Ferrario – largo Boito), piazza Monte Grappa, via Pastori, piazza G. Italia, corso
Leonardo da Vinci (tratto piazza Giovine Italia - via Pietro da Gallarate), via Mastalli; via Puglia (tratto via
Forze Armate - via Mastalli), via Forze Armate, via Piceni, largo Pasta, via Pietro da Gallarate, via Lario
(tratto via Pietro da Gallarate - via Fermi),
6.
sono altresì esclusi dal fermo della circolazione, ai sensi dell’art. 22, comma 2, della L.R. 24/06, i
seguenti veicoli:
-
veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di
pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di
lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
-
veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso
strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
-
veicoli degli operatori dei mercati all’ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni),
limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine
dell’attività lavorativa;
-
veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di
cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE;
-
veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti n.332
febbraio 1998 n. 332;
-
veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini,
operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
-
veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la
cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
-
veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto
pubblico, certificati dal datore di lavoro;
-
veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio
ministero;
-
autoveicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
-
veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per
il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE ai sensi dell’art. 116 del D.Lgs. 285/92;
-
veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione.
Non è prevista la facoltà di avvalersi di autocertificazioni.
Il Comandante della Polizia Locale, o in sua assenza, il più alto in grado in servizio, è autorizzato a rilasciare
deroghe al divieto di circolazione in questione per particolari veicoli e/o per particolari necessità adottando
provvedimenti motivati di carattere momentaneo.
L’inottemperanza a quanto previsto nella presente ordinanza sarà punita ai sensi dell’art. 7 comma 13 bis
del vigente Codice della Strada.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare quanto ordinato.
Gallarate, 14/10/2015
IL DIRIGENTE SETTORE P.L.
LOTITO ANTONIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)