CONTRATTO DI NOLEGGIO DI VETTURA SENZA CONDUCENTE
Transcript
CONTRATTO DI NOLEGGIO DI VETTURA SENZA CONDUCENTE
CONTRATTO DI NOLEGGIO DI VETTURA SENZA CONDUCENTE Tra La società Nidalina Group S.r.l., con sede legale in Via Ascanio Rivaldi 16, 00151 Roma (RM), C.F e P.IVA 13889331008, nella persona del suo Amministratore Unico e, come tale, legale rappresentante, Sig.ra Nida Lina Dabbene nata a Genova il 21/05/1947, CF DBBNLN47E61D969Q , in seguito denominato anche “Locatore”, E Il Sig. …...……. nato a ……..…… il ……………..... e residente in via ….. n ……...a ……. Tel. n. ……….………..….. . cell. ……..……….. Codice Fiscale…. , in seguito denominato anche “Conduttore” CAUZIONE € ……………………. AI SEGUENTI PATTI E CONDIZIONI PER IL VEICOLO Marca: ……………………. Modello: ……………………. Targa: ……………………. Consegnato al cliente nelle seguenti condizioni: Prezzo pattuito € ……………………. + IVA a settimana. Nel prezzo di noleggio giornaliero sono compresi 100 km al giorno, per ogni km in eccesso verranno addebitati 3,00€ + iva Periodo di noleggio: data ……………………. Ore 16.00 km ………….….. Riconsegna effettiva : data……………………. ora………………..km……………………………… Franchigia assicurativa a carico del conduttore utilizzatore 30% dell’importo liquidato con un minimo di €1.000,00 PATTO FIDEJUSSORIO: Si costituisce garante e fidejussore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1936 C.C. dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente contratto il sig. ……………………. c.f. ……………………. Le parti dichiarano espressamente che il contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di seguito riportate: CONDIZIONI GENERALI Art. 1 - Inizio della locazione, consegna e verifica La locazione decorre dal momento in cui viene effettuata la consegna del veicolo al Conduttore presso il domicilio del Locatore. Il Conduttore rinunzia a qualsiasi reclamo o eccezione nei confronti del Locatore, avendo constatato che i beni sono conformi a quanto richiesto e preso atto ed accettate le condizioni di garanzia prestate dalla casa costruttrice degli autoveicoli i cui termini e limitazioni il Conduttore dichiara di conoscere ed accettare. Pertanto nessuna responsabilità del Locatore potrà essere invocata per vizi o difetti di qualità, anche se comportanti l'inidoneità all'uso, o per mancato funzionamento, anche sopravvenuto. Sarà cura del Conduttore verificare che il luogo in cui verrà custodito il veicolo sia perfettamente idoneo al suo buon funzionamento, manutenzione e conservazione. Art. 2 Canoni e modalità di pagamento Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente a favore della società locatrice in via anticipata. Ogni pagamento non potrà essere sospeso o ritardato per ragione alcuna; ogni eventuale diritto o pretesa del Conduttore dovrà essere fatto valere in separata sede. Su ogni somma eventualmente dovuta al Locatore, della quale il Conduttore non provvedesse al tempestivo pagamento, matureranno interessi di mora al tasso del 6% (sei per cento) annuale, dalla data di scadenza a quella dell'effettivo pagamento. Il canone di noleggio, sopra pattuito NON è comprensivo dei costi relativi a tutti i materiali di consumo, delle spese di assistenza e di manutenzione non ricomprese nella garanzia prestata dal Costruttore che dovranno essere corrisposti dal conduttore. Il noleggio pattuito è omnicomprensivo Art. 3 - Diritti e obblighi delle parti Il veicolo resta di proprietà esclusiva del Locatore fino ad eventuale vendita, anche a favore del Conduttore. Premesso che il Conduttore viene nominato custode dei bene locato e per tutta la durata della locazione, questi dovrà: a) utilizzare il veicolo con la diligenza e la prudenza del buon padre di famiglia ed in conformità alle leggi e allo disposizioni, anche locali, che ne regolano il funzionamento, osservando tutte le istruzioni impartite dal produttore e dal conduttore circa l'impiego di tali veicoli; b) provvedere alla segnalazione della necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria del veicolo, comprese le operazioni di manutenzione programmata prevista dalla casa costruttrice, salvo diversi accordi scritti con il Locatore; c) consentire al Locatore o a suoi incaricati, di verificare in ogni momento lo stato e le condizioni del veicolo; d) effettuare tutte le denunce e mettere in opera tutti i dispositivi che fossero prescritti a causa della natura e dell'impiego dei veicoli, con particolare riguardo alle norme anti-infortunistiche e anti-inquinamento, nonché ad ogni altra norma generale o particolare che possa riferirsi ai veicoli stessi e al loro uso; e) dare immediata notizia al Locatore, a mezzo lettera raccomandata, di ogni atto o fatto che possa pregiudicare i diritti del medesimo, assumendosi a proprie spese ogni opportuna iniziativa, anche in sede processuale, nell'interesse del Locatore stesso; f) essere munito di ogni licenza, autorizzazione o permesso dell'Autorità amministrativa occorrente per l'esercizio dell'attività di "noleggio di veicoli senza conducente". E' fatto divieto al Conduttore: a) dare in pegno ad alcuno il mezzo oggetto del presente contratto. b) affidare a terzi “non indicati nel contratto di noleggio e/o comunque non idonei alla conduzione di automezzi o consentire che sullo stesso si creino comunque vincoli o diritti di terzi; c) concordare con terzi condizioni di noleggio senza tenere conto di quelle riportate nel presente contratto; d) utilizzare il veicolo in condizioni tali da rendere invalide, inefficaci, inoperanti o non applicabili le polizze assicurative e/o la garanzia del costruttore; e) percorrere nel periodo di locazione un chilometraggio superiore a 3.000 (tremila) Km./mese o frazione e/o manomettere o comunque danneggiare gli strumenti di rilevazione dell'utilizzo. In caso di rottura dello strumento il conduttore dovrà darne immediata comunicazione al Locatore, il quale provvederà alla riparazione nel più breve tempo possibile; nel caso di mancata comunicazione verrà calcolata a forfait una percorrenza kilometrica giornaliera di km 100 (cento). Nel caso la percorrenza del veicolo a fine locazione sia stata superiore a 3.000 (tremila) Km./mese se o frazione, il Conduttore dovrà riconoscere un’indennità di Euro 2,00 + iva per Km. percorso oltre il limite prefissato, salvo che non richieda per sé o altri soggetti da lui stesso indicati di acquistare il medesimo autoveicolo o chieda di rinegoziare le condizioni per una prosecuzione o rinnovo del contratto di locazione. Art. 4 - Responsabilità dei Conduttore - Assicurazione Il veicolo locato è stato assicurato, a cura dei Locatore anche nell'interesse del Conduttore, con apposita polizza presso primaria Compagnia che il Conduttore dichiara di conoscere ed accettare, ivi incluse le franchigie previste, a copertura del rischio per R.C., atti vandalici, cristalli, , furto ed incendio. L'eventuale indennizzo per danni al veicolo sarà incassato dal Locatore e detratto da quanto eventualmente dovuto dal Conduttore, custode e responsabile dei veicolo. In caso di sinistro coperto da assicurazione del Locatore, il veicolo sarà ripristinato a cura del Locatore, e resta esclusa la facoltà del Conduttore di ottenere un rimborso spese per riparazioni fatte effettuare direttamente, se non preventivamente autorizzate per iscritto dal Locatore. I sinistri debbono essere denunziati al più presto alla Compagnia assicuratrice ed al Locatore a cura del Conduttore. E' comunque prescritto il diritto a qualsiasi indennizzo o riparazione qualora la denunzia pervenga al Locatore oltre 30 giorni dopo l'evento. Sono sempre a carico del Conduttore le eventuali franchigie previste dal Contratto di assicurazione nella misura ben nota, come da prospetto ricevuto ed accettato con la stipula del presente contratto. In caso di perdita totale del veicolo il danno massimo indennizzabile è stabilito in un importo pari al valore assicurato. Tale danno verrà indennizzato al netto di eventuali franchigie, che restano a carico del Conduttore, come resta a carico dello stesso l'onere di produrre l'idonea documentazione (denuncia di furto, certificato di chiusa-inchiesta, ecc.) e l'onere della prova del luogo, del tempo e delle modalità dell'evento che ha causato il danno. Il pagamento di eventuali somme a credito del Conduttore non sarà dovuto sino a 90 giorni dopo l’incasso del risarcimento ottenuto dal Locatore. In caso di danni al veicolo non coperti per qualsiasi motivo dall’assicurazione, il ripristino resta a carico del Conduttore nel limite della spesa stessa o, se inferiore, nel limite del valore del veicolo. In caso di sinistro, il veicolo dovrà essere tenuto a disposizione dei periti di fiducia della Compagnia Assicuratrice per il tempo necessario per l'effettuazione della perizia. Nessun indennizzo è dovuto al Conduttore a titolo di risarcimento danni per il tempo di fermo macchina in attesa della perizia e dei lavori necessari. Nel caso di danni al veicolo provocati da terzi, il Locatore si riserva di agire direttamente contro il terzo per il risarcimento del danno, ovvero di conferire al Conduttore idoneo mandato. Il conduttore dovrà inoltre garantire il corretto assolvimento degli obblighi contrattuali e il pagamento di eventuali danni per appropriazione indebita e spese derivanti da inadempienza contrattuale. Il locatore si impegna a mettere a disposizione dell’auto di pari livello o inferiori per manutenzioni ordinarie e straordinarie e in caso di incidente con responsabilita’ di terzi. Art. 5 - Vicende del contratto Per nessuna ragione il Conduttore potrà recedere anticipatamente dal contratto, salvo espresso patto contrario. Il contratto si risolverà all'atto della comunicazione del Locatore, a norma dell' art. 1456 C.C., nel caso di mancato buon fine del pagamento del canone (vedi art. 2), altresì nel caso in cui il Conduttore non adempia puntualmente alle obbligazione derivanti dal presente contratto e conseguenti condizioni generali di contratto, ovvero ritardi o rifiuti di ritirare il veicolo; sia dichiarato o sia stato avviato nei suoi confronti qualsiasi procedimento concorsuale, ivi compresa l'amministrazione straordinaria o controllata, ovvero ceda a terzi la propria attività o, la stessa, si estingua. In ogni caso di risoluzione, il Conduttore dovrà restituire immediatamente il veicolo al Locatore ed il canone pagato verrà trattenuto in conto risarcimento danni ed a copertura delle spese per l'eventuale ripristino del veicolo locato nonché, a titolo di indennità di risoluzione, salvo la prova del maggior danno. La risoluzione del contratto viene comunicata al Conduttore a mezzo Raccomandata R.R. e, in caso di mancata ricezione, mediante avviso presso la Casa Comunale del luogo di residenza reso noto dal Conduttore o indicato nel presente contratto. Alla scadenza del contratto o comunque in qualsiasi caso di estinzione anticipata il Conduttore dovrà restituire al Locatore il veicolo nello stato in cui lo ha ricevuto, salva la normale usura derivante dall'uso in conformità del contratto. Il Conduttore pertanto ha l'obbligo, nella sua qualità di custode del veicolo locato, di indennizzare il Locatore di ogni danno occorso al veicolo durante il periodo di locazione. Il Locatore è senz'altro autorizzato a trattenere dal deposito cauzionale l'importo stimato per il ripristino del veicolo, fermo restando l'obbligo per il Conduttore di rimborsare eventuali danni eccedenti. In caso di mancata o ritardata restituzione del veicolo il Locatore potrà agire giudizialmente per contrastare tale indebita appropriazione. Il conduttore si obbliga, in caso di mancata corresponsione anche di una sola rata di noleggio, a restituire immediatamente il veicolo oggetto del noleggio, e comunque autorizza il locatore a fermare immediatamente il veicolo ed a rientrare in possesso dello stesso senza alcun avviso al conduttore. Il Conduttore non ha diritto ad indennizzo o rimborso alcuno per ratei di copertura assicurativa e simili, eventualmente pagati per periodi anteriori al termine effettivo della locazione, qualora sia anticipata rispetto alla data ivi concordata. Art. 6 – Controllo a distanza del veicolo: Il cliente dichiara di essere a conoscenza della circostanza che a bordo del veicolo puo’ essere installato un impianto di antifurto satellitare che ne consente l’individuazione in ogni momento; dichiara inoltre di non aver nulla da eccepire in relazione al controllo da parte di G.S. Group S.r.l. sul posizionamento del veicolo noleggiato. Art. 7 - Disposizioni generali e Foro competente Ogni spesa, tassa ed onere derivante dal presente contratto o comunque conseguente alla locazione pattuita sarà a carico dei Conduttore intendendosi che i canoni ed ogni altra somma dovuta devono pervenire al Locatore al netto di qualsiasi onere o gravame presente o futuro. Il Conduttore dovrà inoltre immediatamente avvertire il Locatore a mezzo Raccomandata R.R. in caso di mutamento verificatosi nella propria residenza, sede o ragione sociale o nelle persone di organi che hanno il potere di rappresentarlo. Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Brescia. Art. 8 - Forma convenzionale per patti aggiunti o in deroga Qualsiasi patto che integri o deroghi le clausole contenute nel presente contratto dovrà essere formulato, a pena di nullità, per iscritto (forma scritta ad substantiam). Il sottoscrittore del presente contratto esprime inoltre assenso al trattamento dei dati agli effetti delle norme del D. Lgs. 196/2003 (trattamento dei dati sensibili). Brescia, ……………………. Il Conduttore …………………………………. Il Locatore …………………….……………………. Si approvano specificatamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. tutte le clausole e le disposizioni di cui all'art. 1 (inizio della locazione, consegna e verifica); art. 2 (canoni e mo-dalità pagamenti); art. 3 (diritti ed obblighi delle parti); art. 4 (responsabilità del conduttore - assi-curazione); art. 5 (vicende del contratto e sue risoluzioni); art. 6 (disposizioni generali e Foro com-petente); art. 7 (forma convenzionale per patti aggiunti o in deroga), riportate nelle Condizioni Ge-nerali sopra trascritte. NOTE ALLA CONSEGNA ……………………………………………………….…………………………………………………………..…. ……………………………………………………….…………………………………………………………..…. ……………………………………………………….…………………………………………………………..…. Il Conduttore …………………………………. Il Locatore ……………….…………………….