XBRL - Camera di Commercio di Forlì-Cesena

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XBRL - Camera di Commercio di Forlì-Cesena
La Presentazione dei bilanci
d’esercizio e consolidati al
registro delle imprese
anno 2013
Forlì,7 maggio 2013
A CURA DI :Maria Giovanna Briganti- Conservatore Registro delle Imprese di ForlìCesena
PRESENTAZIONE DELLA PRATICA DI DEPOSITO BILANCI
DI ESERCIZIO E DELL’ELENCO SOCI
Il deposito telematico del bilancio e dell’elenco soci richiede:
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la predisposizione della pratica con il software FedraPlus o
programmi compatibili
L’utilizzo di un software che consenta la generazione dell’istanza
Xbrl per i soggetti tenuti (InfoCamere mette a disposizione gratuita uno
strumento accessibile dal sito http:// webtelemaco.infocamere.it)
L’impiego della firma digitale per la sottoscrizione del modello e
della documentazione allegata;
La stipula di una convenzione di pagamento ( es. Telemaco Pay per tale convenzione visitare il sito istituzionale della Camere di
Commercio www.fc.camcom.gov.it )
•
L’invio della pratica via Internet con la procedura “Telemaco”.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEL BILANCIO
“Bilanci on-line” da utilizzare per l’invio di un bilancio con riconferma dell'elenco
soci dell'anno precedente (es. Società per azioni) o di un bilancio che non necessita
di presentazione dell’elenco soci (es. Società a responsabilità limitata, Società
Cooperativa, aziende speciali ed istituzioni degli enti locali)
Maggiori informazioni sono reperibili al seguente indirizzo
http://webtelemaco.infocamere.it/ nel link “Guida ai bilanci” ;
“FedraPlus” o programmi compatibili da utilizzare sia per il deposito di un bilancio
con presentazione di un nuovo elenco soci, sia per l’invio di un bilancio con
riconferma dell'elenco soci dell'anno precedente o di un bilancio che non necessita
di presentazione dell’elenco soci (es: s.r.l. e cooperative, contratti di rete).
Gli aggiornamenti di FedraPlus sono disponibili sul sito Telemaco alla voce
download software.
Si ricorda che il deposito del bilancio NON rientra tra gli adempimenti
compresi nella Comunicazione Unica e che per la trasmissione occorre
utilizzare le funzioni di spedizione disponibili in webtelemaco.infocamere.it.
E’ possibile la presentazione anche su supporto informatico (consegna o
spedizione) : la CCIAA non risponde dell’eventuale deterioramento del media
impiegato
MODULISTICA DA UTILIZZARE
-
-
modello B, secondo le istruzioni della Circolare MSE n. 3649/C
del 18 gennaio 2012.
modello S limitatamente ad elenco soci di s.p.a., s.c.p.a,
s.a.p.a. (no per s.r.l. e s.c.a.r.l., società con azioni quotate in
mercati regolamentati), allegato al modello B, compilato con
programma Fedra Plus o equivalenti: l’elenco soci va corredato
dalla indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro
soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell’anno
precedente
allegazione dei file previsti dalle norme vigenti a
seconda del tipo di soggetto obbligato al deposito.
Eventuale modulo NOTE contenente la dichiarazione resa dal
professionista incaricato, in caso di presentazione ai sensi
dell’art. 2 comma 54 della Legge n. 350/2003.
FORMATO DEI DOCUMENTI OGGETTO DI DEPOSITO
PREMESSA
-
I documenti di norma devono essere prodotti in formato digitale
mediante un procedimento tecnico che dia garanzia della
riproduzione fedele e duratura del contenuto dei documenti
originali, ovvero in formato
PDF/A-1
o
XBRL( per i documenti contabili per cui esiste una tassonomia
approvata e per i soggetti tenuti a tale adempimento).
FORMA DEI DOCUMENTI OGGETTO DI DEPOSITO
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In originale informatico sottoscritto digitalmente da tutti i soggetti
intervenuti in atto ( art. 21 D.Lgs.n. 82/2005)
In copia scansionata di originale cartaceo (laddove consentita, a seconda
del tipo di documento da depositare) sottoscritta digitalmente dal
soggetto obbligato o legittimato, rendendo la seguente dichiarazione
sostitutiva: “dichiaro, consapevole delle responsabilità penali previste ex
art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, che il presente documento informatico è
conforme all’originale analogico da cui è tratto di cui sono in possesso, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 22 comma 3 del D.lgs. N. 82/2005”;
Per le dichiarazioni da rendere in forma semplice, la dichiarazione va
resa in originale informatico sottoscritta digitalmente dal soggetto
obbligato/legittimato.
In caso di atti depositati presso l’Agenzia delle Entrate, in copia
informatica o scansionata, sottoscritta dal soggetto obbligato o legittimato
che rende la seguente dichiarazione sostitutiva:” dichiaro, consapevole
delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, che
il presente documento informatico è conforme all’originale analogico
conservato da pubblica amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell’art.
19 del D.P.R.n. 445/2000”.
ORGANIZZAZIONE DEI FILE CHE COMPONGONO LA PRATICA
Su ogni documento devono essere presenti:
- Denominazione della società;
- Firma digitale in corso di validità
Per la diversità dei contenuti, al fine di ridurre le possibilità di errore, e'
opportuno predisporre i file come segue:
• Un unico file bilancio contenente il Prospetto Contabile (Stato
Patrimoniale + Conto Economico)
• Un file con la Nota integrativa ( per le Società esenti dal XBRL si può
fare un unico file con il bilancio)
• Un file con il Verbale di approvazione del bilancio
• Un file per ciascuna Relazione
• Un file per ciascun altro allegato
DEPOSITO BILANCI NON SOGGETTI AL
FORMATO XBRL
Non sono obbligati all’XBRL:
-società di capitali quotate in mercati regolamentati (azioni o altri strumenti finanziari)
-Società anche non quotate che redigono i bilanci di esercizio o consolidato secondo gli IAS/IFRS
(applicazione di tutti i principi);
-Le società esercenti attività di assicurazione e riassicurazione ex art. 1 D.Lgs. N.209/05;
-Le società tenute a redigere i bilanci secondo il D.Lgs. N. 87/1992(banche ed altri istituti finanziari)
-Le società controllate e le società incluse nel bilancio consolidato redatto dalle società indicate ai
punti precedenti;
-Le società in stato di liquidazione, con riferimento al solo bilancio finale di liquidazione;
-Le società estere con sedi secondarie in Italia
-Le società che depositano il bilancio d’esercizio chiuso in data antecedente il 16 febbraio 2009;
-Aziende speciali ed istituzioni iscritte nel R.E.A.
ATTENZIONE: LE SOCIETA’ ESONERATE DALL’OBBLIGO DI DEPOSITO DEL BILANCIO IN
XBRL DEVONO PRESENTARE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DI BILANCIO IN FORMATO
PDF/A-1. (per i prospetti contabili in formato PDF/A-1 non è ammessa la presentazione in
forma di immagini scansionate di documenti cartacei).
DEPOSITO BILANCI NON SOGGETTI
AL FORMATO XBRL
-Bilancio consolidato delle società controllate codice atto 714
- Bilancio di società estera avente sede secondaria in Italia
codice atto 715
- Bilancio sociale
codice atto 716
- Situazione patrimoniale impresa sociale
codice atto 717
- Bilancio consolidato di società di persone
codice atto 721
DEPOSITO BILANCI SECONDO LA NUOVA
TASSONOMIA XBRL
Devono depositare il bilancio in formato XBRL
tutti gli altri soggetti tenuti al deposito al registro delle imprese del
bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, comprese le
aziende speciali degli enti locali iscritte nel registro delle imprese e
le start up innovative
I consorzi con attività esterna ed i contratti di rete relativamente
alla situazione patrimoniale (stato patrimoniale, compresi i conti
d'ordine, ed eventualmente conto economico- Circolare
Unioncamere del 7 gennaio 2010)
NB: E’ obbligatorio l’utilizzo della nuova versione della tassonomia,
ovvero la “2011-01.04” disponibile sui siti www.xbrlitalia.it e
www.digitpa.gov.it., ufficialmente operativa dal 30 marzo 2011.
Le tassonomie sono disponibili per i seguenti prospetti contabili:
- conto economico
- stato patrimoniale (inclusi conti d’ordine)
- Nota integrativa (in via sperimentale)
Gli altri atti soggetti a deposito (compresa la nota integrativa) vanno
prodotti in formato PDF/A-1
DEPOSITO BILANCI SECONDO LA NUOVA
TASSONOMIA XBRL
Vanno presentati in formato XBRL
-
BILANCI ORDINARI
BILANCI ABBREVIATI
BILANCI CONSOLIDATI D’ESERCIZIO
BILANCI PATRIMONIALI DI CONSORZI
E CONTRATTI DI RETE*
codice atto 711
codice atto 712
codice atto 713
codice atto 720
* Per le sole voci di tassonomia effettivamente presenti nel prospetto contabile
Tipo documento: B06 –bilancio XBRL; vanno indicate convenzionalmente
pagina iniziale: 1 e pagina finale:1
Se conto economico, stato patrimoniale e nota integrativa sono resi
in formato XBRL, non occorre allegare i predetti documenti anche in
formato PDF/A-1
Il file XBRL non può mai essere omesso, salvo i casi di esonero
previsti dalla legge
TUTTI I FILE DEVONO ESSERE SOTTOSCRITTI
DIGITALMENTE
NON SONO SOGGETTI A DEPOSITO
Bilanci di società in fallimento, in concordato
fallimentare, in liquidazione coatta amministrativa,
in amministrazione straordinaria
Le bozze di bilancio di esercizio ovvero i bilanci non
approvati
xbrl e rispetto dei principi di cui all’art. 2423 c.c.
La tassonomia vigente prevede:
- Nuova scheda anagrafica
- Maggiore dettaglio voci
- Miglioramento della traduzione automatica dei
prospetti contabili di bilancio in inglese,
tedesco e francese
LA NUOVA TASSONOMIA xbrl
nuova scheda anagrafica
Inserimento, in formato elaborabile, delle informazioni
necessarie per adempiere agli obblighi pubblicitari
disposti dall’art. 2250 c.c. così come novellato dalla
Legge n. 88/2009, ovvero
Sede sociale, ufficio e numero di iscrizione al RI
Capitale sociale effettivamente versato ed esistente
dall’ultimo bilancio
Eventuale stato di liquidazione
Eventuale esistenza di un unico socio (per s.p.a. e s.r.l.
unipersonali)
Eventuale ente che esercita attività di direzione e
coordinamento (art. 2497 c.c.)
LA NUOVA TASSONOMIA xbrl
Maggiore dettaglio delle voci
Possibilità di dettagliare le riserve della voce A.VII del patrimonio netto
anche per i bilanci in forma abbreviata
Possibilità di precisare il contenuto di qualsiasi voce codificata attraverso
delle note testuali a piè pagina (footnote)
In questo modo è possibile quindi dettagliare le riserve non presenti nella
tassonomia e raggruppate nella voce “altre riserve” o “altri conti d’ordine”
Nelle note a piè di pagina- in quanto campi testuali liberi - si possono
riportare i valori di dettaglio per ognuno dei due anni posti a raffronto, anche
se tecnicamente la nota è apposta con riferimento all’esercizio cui si riferisce il
bilancio oggetto di pubblicazione rispetto del principio di comparabilità
I casi in cui è necessario affiancare al formato Xbrl (e mai solo
sostituire) anche i prospetti contabili in PDF/A-1 per potere rispettare i
principi di chiarezza, verità e correttezza di cui all’art. 2423 c.c. nella
rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria
della società diventano pertanto assolutamente eccezionali e marginali
e vanno attentamente valutati in sede di redazione della bozza di bilancio
LA NUOVA TASSONOMIA xbrl
strumenti di codifica gratuiti messi a disposizione dal sistema
camerale
Sono stati aggiornati alla nuova tassonomia i seguenti
programmi gratuiti accessibili dal portale webTelemaco nella sezione
dedicata agli strumenti XBRL (https://webtelemaco.infocamere.it sezione
Bilanci>Compilazione>BilanciXbrl>Strumenti)
Redazione istanza XBRL per compilazione sul proprio PC del file
XBRL
NB: per la creazione dell’istanza XBRL esistono comunque anche software commerciali
TEBE il servizio on line di validazione e visualizzazione del file XBRL
Un software per la visualizzazione dell’istanza XBRL in formato
HTML
NB: L'istanza XBRL deve essere redatta in unità di Euro, senza cifre
decimali. Nella nota integrativa è possibile indicare gli importi in migliaia
di Euro.
D.P.C.M. 10 dicembre 2008 (GU n. 304 del 31/12/08)
DOCUMENTI CHE DEVONO ESSERE PRESENTATI IN FORMATO
PDF/A-1
- I bilanci presentati in aggiunta a quelli in
formato XBRL- DOPPIO DEPOSITO (art. 5 comma 5
del DPCM) solo in casi eccezionali
NB In tale caso non è ammessa la presentazione dei documenti contabili (stato
patrimoniale e conto economico) in forma di immagini scansionate di documenti
cartacei
- La nota integrativa (se non prodotta in via sperimentale
in XBRL)
D.P.C.M. 10 dicembre 2008 (GU n. 304 del 31/12/08)
DOCUMENTI CHE DEVONO ESSERE PRESENTATI IN FORMATO
PDF/A-1
- Gli altri documenti che accompagnano il
bilancio (relazione sulla gestione, relazione del collegio
sindacale, il giudizio del revisore contabile, il verbale di
approvazione dell’assemblea,ecc.)
- I bilanci presentati dai soggetti non tenuti
alla presentazione nel formato XBRL
NB: TUTTI I FILE DEVONO ESSERE SOTTOSCRITTI
DIGITALMENTE
D.P.C.M. 10 dicembre 2008 (GU n. 304 del 31/12/08)
ALTRI DOCUMENTI CHE DEVONO ESSERE PRESENTATI IN
FORMATO PDF/A-1
es:
-
-
-
Per le società in liquidazione: bilancio finale di liquidazione e
Rendiconto sulla gestione amministratori ex art. 2487 bis comma 3
c.c. da allegare al 1°bilancio successivo alla nomina dei liquidatori
Situazioni economico-patrimoniali allegate ai progetti di fusione e
scissione;
Bilancio sociale, anche in forma consolidata (DM 24/01/2008)
Patrimoni destinati ad uno specifico affare : rendiconto ex art.
2447septies c.c. da allegare al bilancio d’esercizio ovvero rendiconto
finale ex art. 2447novies c.c.;
Bilancio di società estere con sede secondaria in Italia
Rendiconti consolidati redatti all’estero per società ex art. 27 c.5
D.Lgs. N.127/1991
attestazione del mantenimento del possesso dei requisiti per le start up
innovative e gli incubatori certificati (art. 25 comma 15 del DL n. 179/2012
convertito nella Legge n. 221/2012)
PARTICOLARITA’: MODALITA’ DI PRESENTAZIONE MODULO
C17 PER SOCIETA’ COOPERATIVE
Per tutte le Cooperative iscritte all’Albo Nazionale delle Società Cooperative
unitamente ai documenti previsti (bilancio, verbale di approvazione, ecc.),
deve essere allegato anche il modulo C17 la cui versione aggiornata
(3.05) è compilabile dal sito web.telemaco.infocamere.it alla sezione
Strumenti software>Download.
il modulo C17 deve essere firmato digitalmente dal depositante, senza
essere ulteriormente manipolato. In particolare non deve essere:
- Stampato ed acquisito mediante scanner;
- Salvato utilizzando le stampanti virtuali presenti nelle funzioni di
stampa;
- Convertito in formato PDFA-1
Pena la non trasmissibilità del contenuto all’Albo Cooperative
Se la domanda di iscrizione all’albo è stata presentata, ma non si
dispone ancora del numero di iscrizione, si deve utilizzare il numero
convenzionale “A000000”.
PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO
Sono tenuti a redigere il bilancio consolidato:
-
S.p.a., s.a.p.a. e s.r.l. che controllano un’impresa;
Enti pubblici economici, cooperative e mutue assicuratrici che
controllano una società per azioni o a responsabilità limitata;
Società di persone i cui soci illimitatamente responsabili siano
S.p.a., s.a.p.a. e s.r.l.
La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con la data
di chiusura del bilancio d’esercizio dell’impresa controllante
PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO
Documenti da presentare:
- n. 1 copia per ognuno dei documenti costitutivi il bilancio
consolidato, e precisamente:
•
•
•
•
•
•
-
stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa
relazione sulla gestione e relazione dell’organo di controllo della
controllante
Ulteriori documenti informativi per rappresentare in modo “veritiero
e corretto” la situazione patrimoniale e finanziaria:
il rendiconto finanziario
il prospetto di raccordo tra patrimonio netto della capogruppo ed il
patrimonio netto consolidato
il prospetto dei movimenti avvenuti nel patrimonio netto
consolidato.
Non va depositato alcun elenco soci.
Dovendo presentare il bilancio consolidato contestualmente a
quello d’esercizio i documenti vanno tenuti distinti, e devono
essere inviati e/o depositati con n. 2 pratiche separate.
PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO
Società controllate che si avvalgono dell'esonero: art. 27, commi
3 e 5, D.Lgs. 127/91
•
Nel caso di deposito di bilancio consolidato della società controllante
effettuato in proprio dalla società controllata che si avvale dell’esonero
dalla redazione di un proprio consolidato, come previsto dall’art. 27 del D.
Lgs. 127/91, è possibile per la controllata alternativamente:
• depositare il bilancio consolidato della società che la controlla;
• aggiungere nella Nota Integrativa del proprio bilancio d’esercizio,
prima della firma del legale rappresentante, una dichiarazione del
seguente tenore: “Il sottoscritto ……………..legale rappresentante
della società che si avvale della facoltà concessa dall’art. 27, commi
3, 4 e 5 del D.Lgs. 127/1991, dichiara che il bilancio consolidato al
……… redatto dalla società controllante …………… con sede in
…………… è depositato dalla società stessa presso l’Ufficio del
Registro delle Imprese di ……………”.
Nb: se la Società controllante ha sede in un Paese membro dell’Unione
Europea, la redazione del bilancio deve essere fatta in lingua italiana
(ai sensi dell’art. 27 comma 5 D. Lgs. n. 127 del 9.4.1991), pertanto
può non esserci la traduzione giurata.
PRESENTAZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI
CONTRATTI DI RETE DI IMPRESE
Soggetti obbligati: contratti, con o senza personalità giuridica, che
hanno istituito
- Un fondo comune
e
- Un organo comune destinato a svolgere un’attività con i terzi
Ufficio del registro delle imprese competente
- La camera di commercio della provincia ove ha sede il contratto di
rete
Codice fiscale
- Nel bilancio in formato XBRL va indicato il CF del contratto di rete
PRESENTAZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI
CONTRATTI DI RETE DI IMPRESE- continua
In caso di contratto di rete senza personalità giuridica e non
abbia una posizione autonoma presso il registro delle
imprese
-
Il modello B deve riportare i dati dell’impresa che provvede al
deposito;
Gli allegati contengono il codice fiscale ed i dati identificativi della
rete
N.B.: L’invio può essere utilizzato con Fedra (unico strumento
consentito per le imprese individuali) ovvero con Bilanci on
Line
PRESENTAZIONE DELL’ATTESTAZIONE DA
PARTE DELLE START UP INNOVATIVE E DEGLI
INCUBATORI CERTIFICATI
(art. 25 comma 15 del DL n. 179/2012 convertito nella Legge n.
221/2012)
Entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi
dalla chiusura dell’esercizio il rappresentante legale della start up
innovativa o dell’incubatore certificato attesta il mantenimento del
possesso dei requisiti previsti rispettivamente dai commi 2 e 5 dell’art. 25
e deposita tale dichiarazione presso l’ufficio del registro delle imprese.
La dichiarazione va presentata, nella forma di dichiarazione sostitutiva
di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/200,
contestualmente al deposito del bilancio utilizzando l’apposito
modello disponibile sul sito Internet del Ministero dello Sviluppo
Economico (http://startup.registroimprese.it) nella sezione “Start-up
innovative”, va resa in formato PDF-A1 e firmata digitalmente dal
legale rappresentante. L’allegato deve essere indicizzato con il
codice 99- ALTRO DOCUMENTO compilando il campo della
descrizione a testo libero con la dicitura “autecertificazione requisiti
start up/incubatore certificato”
PRESENTAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO DA PARTE
DI AZIENDE SPECIALI E ISTITUZIONI DI ENTI LOCALI
(art. 25 comma 2 D.L. 24 gennaio 2012, n. 1)
Soggetti esclusi: aziende ed istituzioni che gestiscono servizi socioassistenziali ed educativi, culturali e farmacie
Schema di bilancio oggetto di deposito: come da allegato al D.M.
del 26 aprile 1995 emanato dal MEF, aderente alla tassonomia
del bilancio in forma ordinaria
AZIENDE SPECIALI
-
Modello B (con Fedra o Bilanci on Line)
Allegati: Bilancio d’esercizio in formato XBRL, nota integrativa,
relazione di gestione degli amministratori, relazione dell’organo di
revisione dell’azienda e delibera dell’Ente di approvazione del
bilancio
PRESENTAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO DA PARTE
DI AZIENDE SPECIALI E ISTITUZIONI DI ENTI LOCALI
(art. 25 comma 2 D.L. 24 gennaio 2012, n. 1)- continua
ISTITUZIONI
-
Modello B (con Fedra o Bilanci on Line)
Allegati: Bilancio d’esercizio in formato PDF/A-1, nota integrativa,
relazione di gestione degli amministratori, relazione dell’organo di
revisione dei conti dell’ente locale e delibera dell’Ente di
approvazione del bilancio
DIRITTI DI SEGRETERIA E BOLLI
• Per il 2013 il D.I. 21 dicembre 2012 ha stabilito una
maggiorazione ai diritti di segreteria pari a 2,7 Euro
(con riferimento alle voci 2.1 e 2.2 della Tabella A allegata al
decreto 17 luglio 2012)
Diritti segreteria
imposta bollo
€62,70
€65,00
€92,70
€65,00
Per le cooperative sociali
€32,70
esente
€47,70
esente
Per le istituzioni di enti locali
€18,00
€ 17,50
modalità deposito
via telematica
supporto informatico
via telematica
supporto informatico
via telematica
supporto informatico
TERMINI DEPOSITO BILANCI 2013
•
•
•
•
•
•
DISPOSIZIONI GENERALI
Entro 30 giorni dalla data di approvazione. Ai fini del computo del
termine il sabato è considerato giorno festivo e quindi si considera
tempestivo il deposito effettuato il 1°giorno lavor ativo successivo
(art. 3 D.P.R. n. 558/1999)
il bilancio consolidato va depositato contestualmente al bilancio di
esercizio, ovvero nella medesima giornata
TERMINI PARTICOLARI
PER LE START UP INNOVATIVE Il bilancio di esercizio deve essere
necessariamente approvato entro sei mesi dalla chiusura
dell’esercizio, indipendentemente dalla natura giuridica della
società; il deposito deve avvenire entro 30 giorni dalla predetta data
PER LE AZIENDE SPECIALI E LE ISTITUZIONI DI ENTI LOCALI il
bilancio d’esercizio deve essere depositato entro il 31 maggio.
PER I CONTRATTI DI RETE con fondo comune ed organo comune la
situazione patrimoniale deve essere depositata entro due mesi dalla
chiusura dell’esercizio, come per i CONSORZI
PER I G.E.I.E. il deposito è previsto entro quattro mesi dalla
chiusura dell’esercizio (ar. 7 D.Lgs. N. 240/91)
TERMINI DEPOSITO BILANCI 2013
Termini massimi per bilanci chiusi il 31/12/12
adempimento
Approvazione termine
ordinario (120gg)
Approvazione termine
prorogato (180gg)
Approvazione in 1°
convocazione
30 aprile
29 giugno
Deposito Registro
Imprese
30 maggio
29 luglio
Approvazione in 2°
convocazione
30 maggio
29 luglio
Deposito Registro
Imprese
29 giugno
28 agosto
SANZIONI PER OMESSO O TARDIVO DEPOSITOANNO 2013
• Le sanzioni per ritardato o omesso deposito di bilancio al
Registro delle Imprese sono state modificate dall'art. 9 della
legge 180/2011 - cd. Statuto delle imprese.
A partire dal 15 novembre 2011 gli importi in vigore sono:
• Sanzioni con riferimento al deposito bilanci e situazione
patrimoniale dei consorzi
importo
Dal 31°al
60°giorno
Dal 61°
giorno in
poi
Minimo
€ 45,79
€ 137,33
Massimo
€ 458,67
€1.376,00
Oblazione
€ 91,56
€ 274.66
SANZIONI PER OMESSO O TARDIVO DEPOSITOANNO 2013
• Sanzioni con riferimento alla comunicazione dell’elenco soci
importo
Dal 31°al
60°giorno
Dal 61°
giorno in
poi
Minimo
€ 34,33
€ 103,00
Massimo
€ 344,00
€1.032,00
Oblazione
€ 68,66
€ 206,00
PARTICOLARITA’: SANZIONI IN CASO DI OMESSA
PRESENTAZIONE DELLA ATTESTAZIONE MANTENIMENTO
POSSESSO DEI REQUISITI DELLA START UP INNOVATIVA
L’art. 25, comma 16, del DL n. 179/2012 convertito nella Legge n.
221/2012) prevede che in caso di mancato deposito della
dichiarazione la start up innovativa o l’incubatore certificato
vengano cancellati d’ufficio dalla sezione speciale del registro
delle imprese.
L’impresa decade quindi dai benefici derivanti dall’iscrizione
nella predetta sezione speciale
PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEI
DOCUMENTI CHE COMPONGONO LA PRATICA
La domanda di deposito va firmata da:
•
•
a) un amministratore o liquidatore della società
Nella compilazione della distinta dovrà essere indicato, quale
obbligato alla presentazione, il cognome e nome
dell’amministratore o del liquidatore;
l’amministratore (o il liquidatore) deve sottoscrivere, con il proprio
dispositivo di firma digitale in corso di validità, la distinta, il
bilancio ed ogni altro documento (file) allegato.
PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI CHE
COMPONGONO LA PRATICA
La domanda di deposito va firmata da:
b) professionista incaricato ai sensi dell’art. 31, commi 2 quater e 2
quinquies, della Legge 24 novembre 2000, n. 340
In tale caso il professionista, qualora non in possesso del certificato di
sottoscrizione con ruolo, deve dichiarare:” Il sottoscritto…… , iscritto all’Albo
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di …….al n…, dichiara, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non avere provvedimenti
disciplinari in corso che comportino la sospensione dall’esercizio
dell’attività professionale, e di essere stato incaricato dal legale
rappresentante pro tempore della società all’assolvimento del presente
adempimento”.
La dichiarazione va inserita nel Modulo Note da allegare al modello B.
Il professionista in possesso di certificato di sottoscrizione con ruolo è
esonerato dalla produzione della predetta dichiarazione.
•
Nella compilazione della distinta dovrà essere indicato, quale obbligato alla
presentazione, il cognome e nome del professionista e come qualifica quella di
“commercialista incaricato”;
•
il professionista deve sottoscrivere con il proprio dispositivo di firma digitale il
bilancio ed ogni altro documento (file) allegato al bilancio.
SOTTOSCRIZIONE DELLA ISTANZA E DEI DOCUMENTI CHE
COMPONGONO LA PRATICA
La domanda di deposito va firmata da
c) Da un rappresentante dell’amministrazione o del liquidatore della
società cui sia stata conferita procura
Si precisa che la Camera di Commercio di Forlì-Cesena rientra tra quelle
Camere che ritengono non ancora utilizzabile la presentazione con
procura autenticata ai sensi dell’art. 38, comma 3-bis del D.P.R.
445/2000 per assolvere ad adempimenti pubblicitari nei confronti del
registro delle imprese.
Pertanto, qualora si intenda delegare ad un intermediario la composizione e
la spedizione della pratica, occorre allegare copia della procura e del
documento di identità da cui risulti la firma autografa del delegante, entrambi
in formato PDF/A-1; su di essa vanno apposte la marcatura temporale e la
firma digitale di un pubblico ufficiale che attesti la conformità di quanto
riversato al documento originale (Delibera CNIPA n. 11 del 19 febbraio 2004).
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Il soggetto cui sia stata conferita la procura dovrà sottoscrivere
l’istanza di deposito ed apporre la propria firma digitale su tutti i
documenti allegati in luogo dell’amministratore/liquidatore.
Nella compilazione della distinta dovrà essere indicato, quale
obbligato alla presentazione, il cognome e nome del procuratore
speciale e come qualifica quella di “procuratore speciale”.
DICHIARAZIONI DI CONFORMITA’ DEI DATI INSERITI IN
BILANCIO DA APPORRE SUI DOCUMENTI
1) APPROVAZIONE DEL BILANCIO XBRL NELLA SUA RAPPRESENTAZIONE A STAMPA
(FOGLIO DI STILE)
Nel caso in cui la società abbia approvato i prospetti contabili nella versione cartacea del bilancio XBRL attraverso la
stampa tramite dei fogli di stile predefiniti associati alla Tassonomia, va inserita in calce alla nota integrativa, a cura del
soggetto che firma digitalmente il documento, la seguente dicitura:
a)
Se il depositante è un amministratore/liquidatore
“Il sottoscritto (NOME E COGNOME), in qualità di…….. dichiara che i dati contenuti nel documento
informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale ed il conto economico e la presente
nota integrativa, composta di n. pagine, numerate da 1 a n…, sono conformi ai corrispondenti
documenti originali approvati e depositati presso la società. Data”* Non è richiesta alcuna
dichiarazione di conformità se il depositante è il legale rappresentante della società.
b) Se il depositante opera in veste di professionista incaricato ex Legge n. 340/00 iscritto nella sezione A
dell’albo
“Il sottoscritto dott/rag.. iscritto al n. dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili,
quale incaricato della società, ai sensi dell’art. 31, comma 2-quinquies della L.340/2000, dichiara che il
documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico, e la
presente nota integrativa, composta di n. pagine, numerate da 1 a n, sono conformi ai corrispondenti
documenti originali depositati presso la società. Data”*
C ) se il depositante è un soggetto delegato con procura:
“Il sottoscritto (NOME E COGNOME), … delegato alla presentazione dell’istanza di deposito del
bilancio d’esercizio, ai sensi dell’articolo 38, comma 3-bis DPR n. 445/2000, dichiara che i dati
contenuti nel documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto
economico, e la presente nota integrativa, composta di n. pagine, numerate da 1 a n, sono conformi
nei contenuti ai corrispondenti documenti originali approvati e depositati presso la società. Data”*.
NB: Nei casi a) e c) la nota integrativa deve obbligatoriamente essere presentata in copia per immagine
(tramite scansione ottica) dell’originale analogico.
Qualora il file contenente la nota integrativa ed il file XBRL siano firmati digitalmente dal legale
rappresentante non occorre apporre dichiarazione da parte del soggetto depositante.
* LA DATA DEVE COINCIDERE CON QUELLA DI SOTTOSCRIZIONE DIGITALE.
DICHIARAZIONI DI CONFORMITA’ DEI DATI DA
APPORRE SUI DOCUMENTI
2) APPROVAZIONE DEL BILANCIO IN FORMATO XBRL
Nel caso in cui la società abbia approvato il bilancio in formato XBRL e risulti
firmato digitalmente dal legale rappresentante non è necessaria alcuna
dichiarazione di conformità.
In caso di presentazione della nota integrativa in formato PDF/A-1, laddove il file
non risulti firmato digitalmente dal legale rappresentante, è comunque
necessaria la dichiarazione di conformità ex art. 22 comma tre del D.Lgs. N.
82/2005 (“dichiaro, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000, che il presente documento informatico è conforme all’originale
analogico da cui è tratto di cui sono in possesso, ai sensi e per gli effetti dell’art.
22 comma 3 del D.lgs. N. 82/2005”) . In tale caso la nota integrativa deve
obbligatoriamente essere presentata in copia per immagine (tramite
scansione ottica) dell’originale analogico.
DICHIARAZIONI DI CONFORMITA’ DEI DATI DA
APPORRE SUI DOCUMENTI
3) DEPOSITO IN DUPLICE FORMATO
in caso di presentazione del bilancio in formato XBRL ed anche in
PDF/A (DOPPIO DEPOSITO ex art. 5 comma 5 del DPCM)
poiché il bilancio approvato è diverso da quello depositato in XBRL,
occorre inserire in calce alla nota integrativa la dicitura :” lo stato
patrimoniale ed il conto economico sono redatti in modalità non
conforme alla tassonomia italiana XBRL, in quanto la stessa non è
sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale nel
rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità richiesti
dall’art. 2423 c.c. “.
TALE DICHIARAZIONE PUO’ ESSERE RESA SOLO DA UN
AMMINISTRATORE/LIQUIDATORE DELLA SOCIETA’
DICHIARAZIONI DA APPORRE SUI DOCUMENTI
CHE COMPONGONO LA PRATICA
4) ALTRI DOCUMENTI OGGETTO DI DEPOSITO
Se il documento viene prodotto in originale informatico ovvero in duplicato
informatico e rechi le firme digitali dei soggetti intervenuti in atto non
occorre alcuna dichiarazione di conformità.
In caso di presentazione della documentazione da parte del
professionista incaricato iscritto nella sezione A dell’Albo, in calce a
ciascun documento (copia informatica o copia per immagine di originale
cartaceo) dovrà essere riportata la dicitura seguente:
“Il/la sottoscritto/a ………………………,ai sensi dell’art.31 comma 2-quinquies
della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all’originale
depositato presso la società”..
In caso di presentazione da parte di soggetti diversi dal
professionista incaricato iscritto nella sezione A dell’Albo, il
depositante potrà dichiarare la conformità alla documentazione originale analogica
solo in caso di produzione di copia per immagine (tramite scansione ottica).
apponendo in calce al singolo documento la seguente dicitura: “
Il sottoscritto (nome e cognome), consapevole delle conseguenze penali previste
all'art. 76 del D.P.R. n. 445/00, dichiara che il presente documento informatico è
conforme all’originale analogico da cui è tratto di cui è in possesso, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 22 comma 3 del D.lgs. N. 82/2005”.
DICHIARAZIONI DA APPORRE SUI DOCUMENTI
CHE COMPONGONO LA PRATICA- continua
4) ALTRI DOCUMENTI OGGETTO DI DEPOSITO
In caso di presentazione da parte del legale rappresentante, lo stesso
dichiara la corrispondenza della copia trasmessa in formato elettronico all’originale
depositato presso la società apponendo tale dicitura in calce al documento
allegato.
Per gli atti soggetti a deposito presso una pubblica amministrazione
(Verbale di assemblea di approvazione bilancio con assegnazione utili) gli stessi possono essere
presentati in copia informatica o scansionata, unitamente alla seguente dichiarazione
sostitutiva resa dal soggetto obbligato o legittimato:” dichiaro, consapevole delle responsabilità
penali previste ex art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, che il presente documento informatico è
conforme all’originale analogico registrato presso l’Agenzia delle Entrate di…in data… al
numero… /oppure in corso di registrazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 del D.P.R.n.
445/2000”.
Negli altri casi deve essere apposta la firma digitale dei soggetti che
hanno sottoscritto il documento originale analogico
(ad esempio la dichiarazione del mantenimento dei requisiti da parte delle start up
e degli incubatori devono recare necessariamente la firma digitale del legale
rappresentante).
Il dichiarante quindi appone la propria firma digitale sul documento in
formato PDF/A-1.
DICHIARAZIONI DA APPORRE ALL’INTERNO DEI
DOCUMENTI CHE COMPONGONO IL BILANCIO
In caso di società che redige il bilancio secondo
i principi contabili internazionali è obbligatorio, ai fini
dell’esonero dall’obbligo di presentazione in formato XBRL, che gli
amministratori inseriscano nella nota integrativa, in modo chiaro e
senza riserve, ai sensi del principio contabile IAS 1, la
dichiarazione circa “la piena conformità a tutti i principi contabili
internazionali in vigore al momento di formazione del bilancio
d’esercizio”.
In caso di distribuzione di utili, in calce al documento
informatico che contiene il verbale assembleare di approvazione
del bilancio va apposta la seguente dicitura: “ Registrazione
effettuata presso l’Ufficio delle Entrate di…in data… al numero…
/oppure in corso di registrazione” ( se il numero non è ancora stato
assegnato)
Controlli dell’ufficio
Registro delle Imprese
E’ previsto un controllo automatizzato di validità del file XBRL
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Possibili errori rilevabili
Errore nella validazione della firma digitale apposta al file XBRL
Errore nell’allegato XBRL, ovvero il file non è in formato XBRL;
Errore nel formato XBRL: il file allegato è in XBRL, ma non è conforme
alla tassonomia ufficiale di riferimento, ovvero la versione 04/01/2011;
Incongruenza tra codice fiscale dichiarato nella modulistica e codice
fiscale riportato nel bilancio XBRL
Il file XBRL non contiene alcun dato significativo per l’esercizio
Errore di quadratura del prospetto contabile: totale attivo e totale passivo
dello SP non sono congruenti; alcune voci del patrimonio netto non sono
congruenti con le corrispondenti voci del CE;
Impossibilità di identificare le colonne d’annualità d’esercizio precedente
Controlli dell’ufficio
Registro delle Imprese
La mancata conformità dei documenti elettronici elaborabili alle
regole tecniche
Gli errori contenuti nella precedente scheda non comportano
l’irricevibilità della pratica, ma l’attivazione della procedura
prevista all’art. 7 del DPCM 10 dicembre 2010:
- Protocollazione;
- Sospensione e richiesta di correzione;
- In caso di inadempimento nei termini prefissati, rigetto dell’istanza
NB: In caso di reinvio di bilancio su richiesta di rettifica, occorre
presentare nuovamente tutta la documentazione a corredo
della pratica, con l’indicazione nel Modulo XX-Note che
trattasi di deposito a rettifica nonché del numero di
protocollo assegnato al 1°deposito
ALTRE RETTIFICHE SU INIZIATIVA DEL
DEPOSITANTE
NON è ammesso l’ANNULLAMENTO di una pratica già
depositata ed evasa dall’ufficio
Si può richiedere un NUOVO DEPOSITO
Casi pratici:
a) E’ errata o incompleta la copia depositata al RI, ma è corretto
il bilancio approvato nuovo deposito, senza elenco soci,
completo degli allegati, unitamente a dichiarazione amministratori
nel Modello XX Note da allegare al Mod B con cui si evidenziano
le parti aggiunte, modificate o soppresse. Bolli €65, diritti €30
b) E’ errato il bilancio approvato nuovo deposito, con elenco
soci, completo degli allegati, unitamente a dichiarazione
amministratori nel Modello XX Note da allegare al Mod B con cui
si evidenzia che trattasi di nuova approvazione del bilancio a
rettifica della precedente (riferimento n. prot. 1° pratica). Bolli €65,
diritti €62,70 ovvero €92,70.
ALTRE RETTIFICHE SU INIZIATIVA DEL
DEPOSITANTE
c) E’ errato o incompleto l’elenco soci depositato nuovo
deposito elenco soci, senza bilancio, unitamente a dichiarazione
amministratori nel Modello XX Note da allegare al Mod B con cui
si evidenzia che trattasi di rettifica di precedente elenco
depositato (riferimento n. prot. 1°pratica). Bolli €65, diritti €30
d) Viene rettificato il verbale di approvazione del bilancio nuovo deposito dell’intera pratica di bilancio – compreso elenco
soci nel caso in cui si rettifichi la data di approvazione del
bilancio-, completo degli allegati, unitamente a dichiarazione degli
amministratori nel Modello XX Note da allegare al Mod B con cui
si evidenzia che trattasi di rettifica della precedente delibera
(riferimento n. prot. 1°pratica). Nel caso in cui la rettifica riguardi
la data di approvazione del bilancio occorre altresì allegare
documentazione probatoria ovvero rendere apposta dichiarazione
ai sensi del DPR n. 445/00 con assunzione di responsabilità
penale in caso di dichiarazione mendace o non veritiera (saranno
predisposte verifiche d’ufficio). Bolli €65, diritti € 30.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
sito istituzionale della CCIAA di Forlì-Cesena
www.fc.camcom.it nella sezione dedicata ai manuali sono
pubblicati le presenti slides redatte dalla camera di
commercio di Forlì-Cesena contenenti le informazioni
essenziali per il corretto deposito dei bilanci e relativa
documentazione per l’anno 2012
https://webtelemaco.infocamere.it sezione
Bilanci>Compilazione>BilanciXbrl>Strumenti
http://startup.registroimprese.it