II.4. Opportunità e progetti, parte I: Costruire un`associazione a cura

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II.4. Opportunità e progetti, parte I: Costruire un`associazione a cura
Opportunità e progetti, Parte I
II.4. Opportunità e progetti, parte I:
Costruire un’associazione
a cura di Loris Favero
II.4.1. Costituire un’associazione
“I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che
non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente,
scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.” (Costituzione Italiana, Art.
18).
Il Decreto di Legge, il cui testo integrale segue, rappresenta il riferimento normativo
fondamentale per le associazioni di cui tratteremo in questa sede, ossia prioritariamente
delle Associazioni di Promozione Sociale (ASP) e delle Organizzazioni Non Lucrative
di Utilità Sociale (ONLUS). Nota: Allegato 7 dedicato alle ONG
Titolo del documento:
Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
Testo: in vigore dal 24/12/1998 modificato da: DLG del 19/11/1998 n. 422 art. 5
1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni,
le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o
atti costitutivi, redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata,
prevedono espressamente:
a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno
1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre 1963, n. 1409;
8) tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con esclusione dell’attività, esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’articolo 7 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
9) promozione della cultura e dell’arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse
affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo
modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell’articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400;
b) l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse
direttamente connesse;
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d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o
capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno
parte della medesima ed unitaria struttura;
e) l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e
di quelle ad esse direttamente connesse
f) l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque
causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito
l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo
diversa destinazione imposta dalla legge;
g) l’obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività
del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita
associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per
l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell’associazione;
i) l’uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico,
della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS”.
2. Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell’assistenza sanitaria, dell’istruzione,
della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell’arte e della tutela dei
diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati
alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a:
a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.
3. Le finalità di solidarietà sociale s’intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività
statutarie dell’organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla
lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del
comma 2
4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a finalità di
solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza sociale e
sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico
e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e valorizzazione della natura e
dell’ambiente con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti
urbani, speciali e pericolosi di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, della ricerca
scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidate ad
università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità
da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, nonché le attività di promozione della cultura e dell’arte per le quali sono riconosciuti
apporti economici da parte dell’amministrazione centrale dello Stato.
5. Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza sanitaria,
istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell’arte e tutela dei diritti civili,
di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma 1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste
ai commi 2 e 3, nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto
integrative delle stesse. L’esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun
esercizio e nell’ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano
prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese
complessive dell’organizzazione.
6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti
gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne
facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, ai loro parenti
entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o
indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità.
Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma
1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed
ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico;
b) l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al
loro valore normale;
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c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali
annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre
1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e
successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi
passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli
previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.
7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1 non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle
lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose
con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, gli
organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni
e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee
ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.
381 nonché i consorzi di cui all’articolo 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che abbiano la base sociale
formata per il cento per cento da cooperative sociali. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore
relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di
cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.
9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e
le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e),
della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero
dell’interno, sono considerati ONLUS limitatamente all’esercizio delle attività elencate alla lettera a) del
comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1, agli stessi enti e
associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative del presente decreto, a condizione che per tali
attività siano tenute separatamente le scritture contabili previste all’articolo 20-bis del decreto del
Presidente delle Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall’articolo 25, comma 1.
10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle
cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le
organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria.
Il Decreto di Legge sopra riportato disciplina indirettamente anche la dimensione fiscale
delle associazioni: tutta la modulistica dell’Agenzia delle Entrate relativa alle APS e
ONLUS fa capo a tale testo.
Vediamo in seguito cosa sono le APS, le Onlus, come si costituiscono e quali sono i
documenti da produrre.
Associazioni di promozione sociale
Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non
riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine
di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o terzi, senza finalità di lucro
nel pieno rispetto della dignità e della libertà degli associati (art. 2 primo comma, legge
7 dicembre 2000, n. 383).
Le associazioni di promozione sociale possono essere definite quelle organizzazioni in
cui individui si associano per perseguire un fine comune non di natura commerciale.
Possono assumere la denominazione di associazione di promozione sociale:
• associazioni riconosciute e non riconosciute
• movimenti (e loro coordinamenti o federazioni)
• gruppi (e loro coordinamenti e federazioni).
La loro valenza sociale deriva dal fatto che esse non sono assimilabili a quelle
associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici dei
membri, come ad esempio avviene nelle associazioni sindacali, di partito o di categoria
(art. 2 secondo comma, legge 7 dicembre 2000, n. 383); deriva inoltre dal fatto che non
possono disporre limitazioni all’ammissione degli associati con riferimento alle
condizioni economiche né prevedere altre forme di discriminazione.
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Opportunità e progetti, Parte I
Le caratteristiche e il ruolo svolto dalle associazioni di promozione sociale sono molto
vicine a quelle delle organizzazioni di volontariato. Mentre le organizzazioni di
volontariato non possono remunerare i soci (oltre ad altri eventuali addetti) perché la
legge 266/91 esprime “l’incompatibilità tra la qualità di volontario con qualsiasi forma
di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale
con l’organizzazione di cui fa parte” (art. 2 comma 3), le associazioni di promozione
sociale possono sempre remunerare i propri soci (artt. 18-19 legge 7 dicembre 2000, n.
383). Queste ultime, inoltre devono caratterizzarsi per una valenza mutualistica dei
servizi erogati, anche se è indubbio che oggi le associazioni non si limitino solamente
alla mera soddisfazione degli interessi e dei bisogni degli associati, ma abbiano
sviluppato una forte apertura al sociale operando promozioni della partecipazione e
della solidarietà attiva.
In virtù del loro peculiare valore sociale la legge prevede:
• l’istituzione di un apposito registro nazionale - regionale - provinciale al quale i
soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383
possono iscriversi per ottenere delle agevolazioni previste dalla legge stessa
(artt. 7-10, legge 7 dicembre 2000, n. 383)
• osservatori nazionali e regionali dell’associazionismo (artt. 11 e ss., legge 7
dicembre 2000, n. 383)
• particolari agevolazioni, fiscali e non (artt. 20 e ss., legge 7 dicembre 2000, n.
383)
• la possibilità di ricevere donazioni e lasciti testamentari (con beneficio
d’inventario).
Organizzazioni non lucrative di utilità sociale
Meglio nota con l’acronimo ONLUS, indica una categoria tributaria che gli articoli 10 e
seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, prevedono possa essere assunta da
associazioni, comitati, fondazioni, società cooperative e altri enti di carattere privato,
con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma
dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono
espressamente una serie di requisiti. Tale qualifica attribuisce la possibilità di godere di
agevolazioni fiscali.
Le ONLUS sono una categoria autonoma di enti soggetti a regimi fiscali particolari in
relazione alla non-lucratività dell’istituzione.
Alcune categorie di enti assumono automaticamente la qualifica di ONLUS (sono le
cosiddette ONLUS di diritto); sono:
• le organizzazioni di volontariato purché iscritte nei registri regionali delle
organizzazioni di volontariato
• le ONG
• le cooperative sociali
• i consorzi di cooperative sociali formati al 100% da cooperative sociali
Gli enti che non sono “Onlus di diritto” possono diventare Onlus solo se ottengono
l’iscrizione all’Anagrafe delle Onlus.
Altre categorie di enti hanno invece la possibilità di derogare al divieto di svolgere
attività diverse da quelle previste tassativamente (sono le cosiddette ONLUS parziarie);
si considerano tali:
• gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con cui lo Stato ha stipulato patti,
accordi o intese
• le APS le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’interno
(autorizzazioni concernenti la somministrazione di alimenti e di bevande nelle
mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a
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carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero
dell’interno).
I soggetti espressamente esclusi dalla possibilità di essere inclusi nel registro dello
ONLUS (Anagrafe) sono:
• enti pubblici
• società commerciali, diverse da quelle cooperative
• fondazioni bancarie
• partiti e movimenti politici
• sindacati
• associazioni dei datori di lavoro e di categoria
Requisiti necessari
Al fine di acquisire la qualifica tributaria è necessario che gli enti richiedenti abbiano
una serie di requisiti.
a) svolgimento di almeno una delle seguenti attività
• assistenza sociale e socio sanitaria
• assistenza sanitaria
• beneficenza
• istruzione
• formazione
• sport dilettantistico
• promozione e valorizzazione dei beni culturali
• tutela e valorizzazione dell’ambiente
• promozione della cultura e dell’arte
• tutela dei diritti civili
• ricerca scientifica di particolare interesse sociale, come definita da DPR 135 del
14 giugno 2003
b) l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione
di quelle ad esse direttamente connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché
fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione
o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre
ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria
struttura (non profit);
e) l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle
attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
f) l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento
per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di
pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
g) l’obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
h) l’obbligo di manifestare una rigida trasparenza gestionale non omettendo alcun
requisito di bilancio;
i) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a
garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità
della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti
maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
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l) l’uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione
rivolta al pubblico, della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o
dell’acronimo “ONLUS”.
Per le tipologie istruzione, assistenza sanitaria, formazione, sport dilettantistico,
promozione della cultura e dell’arte e tutela dei diritti civili si considerano esistenti le
finalità sociali quando le attività siano rese nei confronti di terzi (come persone
svantaggiate, o componenti di collettività estere) e non dei soci, fondatori, organi
amministrativi di controllo, coloro i quali operino su mandato dell’organizzazione.
Tuttavia, parlando di attività connessa, le stesse finalità si intendono realizzate anche
quando alcuni dei beneficiari siano soci della ONLUS. L’esercizio di attività connessa è
consentito solo nel caso in cui queste non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali
e che i proventi non siano superiori al 66% delle spese complessive, pena la perdita
della qualifica di ONLUS.
Anagrafe ONLUS
L’iscrizione all’anagrafe unica delle ONLUS è condizione necessaria per beneficiare
delle agevolazioni fiscali.
Le Direzioni regionali delle entrate competenti per territorio tengono l’anagrafe unica
delle ONLUS. Gli organismi che intraprendono le attività sopra indicate sono tenuti a
darne loro comunicazione raccomandata o consegna diretta alla Direzione Entrate
competente, alla quale andrà anche indicata ogni eventuale variazione successiva.
Agevolazioni fiscali
La categoria delle ONLUS è destinataria di un regime tributario di favore per quanto
riguarda:
• le imposte sui redditi
• l’imposta sul valore aggiunto (IVA)
• altre imposte indirette
Con la legge + Dai - Versi si è resa possibile inoltre una maggiore deducibilità delle
donazioni effettuate a favore delle organizzazioni nonprofit ONLUS e si è così favorita
l’attività di fundraising
A partire dal 17 marzo 2005 le imprese e le persone fisiche potranno dedurre dal proprio
reddito imponibile fino al 10% dello stesso qualora questo sia stato destinato a
donazioni a favore di onlus. Il tetto massimo di deducibilità è di € 70.000,00. Le
persone fisiche possono beneficiare di una detrazione delle imposte del 19%.
Dal 2006 le ONLUS possono infine concorrere al cinque per mille: il cittadino può
destinare il cinque per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF) semplicemente indicando il codice fiscale dell’ente che intende beneficiare
(ONLUS, APS, ricerca/università o ricerca/sanità). Tale operazione non comporta per il
contribuente alcuna spesa supplementare.
Documenti necessari
Per costituire una associazione sono necessari i seguenti documenti:
• Atto Costitutivo
• Statuto
• Certificato di attribuzione del Codice Fiscale
Il Codice Fiscale si richiede presso l’Agenzia delle Entrate territorialmente competente
(facendo riferimento alla sede legale dell’associazione per l’individuazione) con il
modulo AA5 e contestualmente il Codice Fiscale viene rilasciato. Deve inoltrare la
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richiesta il Rappresentante Legale dell’associazione o un suo delegato, provvisto quindi,
di delega e fotocopia della Carta d’identità del Presidente.
È molto importante ricordare che, tra gli adempimenti formali dell’associazione,
durante la vita associativa, vi è quello di aggiornare l’Agenzia delle Entrate, sempre
con il medesimo modulo, di ogni variazione che si opera relativa alla richiesta di C.F.
ad esempio, cambiamento del nome, della sede, del Presidente, etc. sono modifiche da
comunicare entro 30 gg. All’Agenzia delle Entrate: non verrà modificato il C.F.
attribuito, ma verranno aggiornati i dati relativi.
Una associazione può essere costituita con atto pubblico o scrittura privata autenticata,
presso un notaio che conferisce certezza legale all’atto, o con scrittura privata registrata,
cioè registrando atto costitutivo e statuto all’Ufficio del Registro presso l’Agenzia delle
Entrate.
La registrazione si ottiene alla consegna del modulo n. 69 “Richiesta di registrazione”,
riportato di seguito, unitamente a originale e copia di atto costitutivo e statuto e ricevuta
dell’avvenuto pagamento tramite F23 bancario dei tributi dovuti per la registrazione.
Le spese per la registrazione sono le seguenti:
• APS: Imposta di registrazione (168,00 Euro), Tributi vari (5,16 Euro),
Imposte di bollo (una marca da bollo da 14,32 Euro ogni 100 righe del
documento)
• ONLUS: Imposta di registrazione (168,00 Euro), Tributi vari (5,16 Euro) .
Una associazione costituita con scrittura privata registrata è regolarmente costituita e
può operare senza ulteriori adempimenti, l’atto pubblico è obbligatorio per la
costituzione solo qualora l’associazione intendesse richiedere il riconoscimento della
personalità giuridica.
Per accedere a contributi e godere di agevolazioni fiscali, l’associazione deve iscriversi
negli appositi registri.
II.4.2. Chiedere il riconoscimento
Avendo costituito un’associazione secondo i passi descritti precedentemente, non è
necessario chiedere alcun riconoscimento, in quanto l’iscrizione ai relativi registri (e
all’Agenzia delle Entrate) ha già avuto luogo nel momento della costituzione (codice
fiscale / persona collettiva). Possono esistere, tuttavia, delle associazioni per le quali
non è stato richiesto il riconoscimento all’Ufficio del Registro. Esse sono tecnicamente
“Associazioni “non riconosciute”. Si tratta del tipo di organizzazione meno costoso e
meno complesso da gestire, del quale di seguito si tratta. Il comma 1 dell’art. 36 del
codice civile (c.c.) stabilisce che [“l’ordinamento interno e l’amministrazione delle
associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli
associati”].
Quindi, conviene “sancire” la costituzione dell’Associazione, almeno tramite una
“scrittura privata” depositata presso l’Ufficio del Registro. Si consiglia, per risparmiare,
di registrare contestualmente Atto Costitutivo e Statuto. Questa registrazione attribuisce
data certa all’atto stesso e la prova che ad una determinata data l’associazione era
costituita e che i suoi organismi erano regolarmente formati ed i poteri di
rappresentanza conferiti ad una o più persone. È possibile registrare nuovamente, negli
anni seguenti, lo Statuto ove questo venisse modificato.
In altre parole, gli associati elaborano uno statuto senza consultare un notaio, senza
autenticare le firme, ma comunque depositano gli atti (statuto e la scrittura privata)
presso l’ufficio del registro.
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Opportunità e progetti, Parte I
Perché l’associazione sia riconosciuta, è necessario scrivere un Contratto di
Associazione; se il documento viene redatto con la supervisione di un notaio ed è da
questi registrato presso l’Ufficio del Registro viene detto atto pubblico, se invece è
redatto dai soci è un atto privato, che può essere registrato o meno e le cui firme
possono essere eventualmente autenticate da un notaio. Il Contratto di Associazione
spesso si scompone materialmente in 2 documenti che però giuridicamente
costituiscono un atto unitario: Atto Costitutivo e lo Statuto (di cui sopra)
IMPORTANTE: Diventare “persone giuridica”, ha diversi riflessi tra i quali:
1) l’autonomia patrimoniale, in base alla quale il patrimonio dell’associazione si
presenta distinto e autonomo rispetto a quello degli associati e degli amministratori;
2) la limitazione della responsabilità degli amministratori per le obbligazioni assunte per
conto dell’associazione.
N.B. in caso di inadempienza economica o fallimento dell’associazione, non sarà
possibile rivalersi sui beni dei soci.
Il Riconoscimento
Le associazioni acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso
con decreto del Presidente della Repubblica. Tale riconoscimento non è più, come in
passato, destinato ad assolvere a una funzione di controllo di tipo politico sulle
associazioni, per cui lo Stato giudicava a quale ente accordare e a quale negare le sua
protezione secondo un giudizio di opportunità sull’esistenza dell’ente stesso; oggi
invece il riconoscimento ha un carattere meno politico e più tecnico, poiché ha la
funzione di controllare che i benefici della responsabilità limitata che conseguono
all’acquisto della personalità giuridica spettino ad enti che dimostrino di poter far fronte
alle proprie obbligazioni ed ha il compito di accettare che non si accumulino patrimoni
nelle mani di enti che non hanno scopi produttivi.
Molte volte infatti viene rifiutato il riconoscimento per motivi relativi all’esigenza di
tutelare il credito: è stato rifiutato ad esempio ad una associazione che intendeva
raggiungere uno scopo troppo ampio rispetto alle sue disponibilità patrimoniali, oppure
ad un cassa con compiti previdenziali che non aveva i mezzi per raggiungere il suo fine
istituzionale ecc.
Sempre per tutelare il credito, in sede di riconoscimento viene vagliata anche
l’opportunità di concedere la personalità giuridica ad enti che intendono operare in
settori economici particolarmente critici; è infatti più sicuro per i terzi che la
responsabilità amministrativa ed economica dell’associazione rimanga ai singoli
amministratori, che ne risponderanno attraverso il loro numero di codice fiscale,
piuttosto che assegnata ad una associazione.
Modalità per ottenere il riconoscimento
Per ottenere il riconoscimento occorre fare apposita domanda all’autorità governativa:
essa deve essere presentata al prefetto del luogo in cui avrà sede l’associazione,
accompagnata dai seguenti documenti :
1.
copia autentica dell’atto costitutivo con statuto allegato;
2.
perizia giuridica degli immobili che costituiscono il patrimonio;
3.
quotazione ufficiale della borsa per i titoli quotati;
4.
perizia giurata per i titoli non quotati in borsa.
Il prefetto istruisce la domanda e la trasmette al Ministro competente secondo la
materia.
Per gli enti che esercitano la loro attività nell’ambito di una provincia, il prefetto può
essere delegato dalle autorità governative ad emettere decreto di riconoscimento.
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Opportunità e progetti, Parte I
Per gli enti che esercitano nell’ambito di un regione la propria attività in materia
costituzionalmente devoluta alla competenza delle regioni, il decreto di riconoscimento
sarà emesso dal presidente della giunta.
Il Ministro competente formula una proposta di decreto di riconoscimento: il decreto di
riconoscimento verrà poi emanato dal Presidente della Repubblica.
Il Ministro, nel formulare la sua proposta, valuta dapprima se l’atto costitutivo e lo
statuto sono conformi alle disposizioni dell’art. 16 che, come più sopra si è visto,
richiede la presenza obbligatoria di determinati elementi, poi valuta l’opportunità,
secondo i criteri sopra accennati, della concessione del decreto.
Se il Ministro decide di non concedere il riconoscimento deve farlo attraverso un
provvedimento motivato che respinge la domanda di riconoscimento.
L’associazione che si vede respingere la propria domanda di riconoscimento rimane
nella condizione giuridica di associazione non riconosciuta e come tale potrà continuare
ad operare.
Può verificarsi però il caso dell’associazione che si è costituita solo per operare come
associazione riconosciuta: in seguito alla reiezione della domanda di riconoscimento
non si realizza la fattispecie costitutiva dell’associazione e agli associati saranno
restituiti gli eventuali conferimenti già effettuati.
Effetti del riconoscimento
Come si è accennato più sopra, ottenendo il riconoscimento l’associazione acquista la
personalità giuridica e viene a godere di determinati privilegi.
In primo luogo, gli amministratori di associazioni riconosciute godono del privilegio
dell’irresponsabilità patrimoniale per le obbligazioni contratte in nome e per conto
dell’associazione: i terzi che vengono in contatto con l’associazione per far valere i loro
crediti potranno agire solo nei confronti dell’associazione e soddisfarsi sul suo
patrimonio, ma non potranno agire direttamente sul patrimonio degli amministratori
come nel caso di associazione non riconosciuta.
Da questo principio deriva la necessità, ai fini di tutelare i terzi creditori, che l’autorità
governativa eserciti un controllo sullo stato patrimoniale al momento della costituzione
dell’associazione e che neghi la concessione del riconoscimento ogni qualvolta non ci
siano sufficienti garanzie patrimoniali.
L’associazione che ha ottenuto il riconoscimento può, previa autorizzazione
governativa, acquistare beni immobili e accettare donazioni o eredità.
Iscrizione nel registro delle persone giuridiche
Presso la cancelleria del tribunale di ogni capoluogo di provincia esiste un pubblico
registro delle persone giuridiche, tenuto sotto la sorveglianza del presidente del
tribunale: anche le associazioni che hanno ottenuto il riconoscimento e sono diventate
quindi persone giuridiche, hanno l’obbligo di chiedere la registrazione in questo
registro.
Per ottenere l’iscrizione della persona giuridica, il richiedente deve presentare copia in
carta libera del decreto di riconoscimento, dell’atto costitutivo e dello statuto.
Quando il riconoscimento è avvenuto per decreto del Presidente della Repubblica, è
sufficiente l’esibizione del numero della Gazzetta Ufficiale nel quale il decreto è stato
pubblicato.
L’atto costitutivo e lo statuto rimangono depositati nella cancelleria e sono ordinati in
volumi muniti di rubrica alfabetica.
Le disposizioni di attuazione disciplinano dettagliatamente le modalità di tenuta di detto
registro: esso consta di due parti, l’una generale e l’altra analitica.
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9
Opportunità e progetti, Parte I
Nella prima parte del registro sono iscritte le persone giuridiche con la sola indicazione
della loro denominazione. L’iscrizione è contrassegnata da un numero d’ordine, ed è
accompagnata dall’indicazione della data, del nome del richiedente, delle pagine
riservate nella parte analitica alla stessa persona giuridica e del volume in cui sono
contenuti lo statuto e l’atto costitutivo. Alla fine della parte generale il registro è munito
di una rubrica contenente il nome della persona giuridica, il numero della pagina in cui
la stessa è iscritta e il riferimento alla parte analitica del registro.
Nella seconda parte del registro, distintamente per ogni persona giuridica, sono iscritti
tutti gli elementi e i fatti indicati nel secondo comma dell’articolo 33 e nel comma
dall’articolo 34 del codice civile.
Ogni iscrizione è contrassegnata da un numero d’ordine e deve contenere l’indicazione
della data, del nome del richiedente, del volume in cui sono raccolti l’atto costitutivo e
lo statuto e di quello dove sono raccolte le copie delle deliberazioni e dei provvedimenti
iscritti nel registro.
Ad ogni persona giuridica è riservato nella seconda parte del registro un intero foglio
costituito da due pagine contrapposte. Le iscrizioni successive si fanno nello stesso
foglio. Quando il foglio riservato per una persona giuridica è esaurito, le iscrizioni sono
fatte in un foglio successivo. La continuazione deve risultare chiaramente dalla pagina
esaurita.
Come è evidente lo scopo di questo registro è anzitutto quello di rendere pubbliche le
informazioni riguardanti le persone giuridiche: in primo luogo, per l’autorità
governativa che deve poter operare un controllo sulle persone giuridiche, in secondo
luogo per i terzi che vengono in contatto con l’associazione e che devono essere tutelati
con un’opportuna pubblicità sulla sua situazione.
Oltre a questa funzione di pubblicità il registro delle persone giuridiche ha anche una
funzione di prova: chiunque può richiedere di esaminare il registro e i relativi
documenti e la cancelleria deve rilasciare gli estratti e i certificati che sono richiesti.
Atti soggetti a registrazione
Nel registro devono essere indicati la data dell’atto costitutivo dell’associazione, quella
del decreto di riconoscimento, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata se
determinata, la sede giuridica e il nome e cognome degli amministratori con la
menzione di coloro che ne hanno attribuito la rappresentanza (delega).
Nel registro devono iscriversi anche modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto,
dopo che sono state approvate dall’autorità governativa, il trasferimento della sede e
l’istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori con indicazione di
quelli ai quali spetta la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti
che ordinano lo scioglimento o dichiarano l’estinzione, il cognome, i provvedimenti che
ordinano l’estinzione, il cognome e il nome dei liquidatori.
Se l’iscrizione non ha avuto luogo, i fatti indicati non possono essere opposti ai terzi, a
meno che si provi che questi ne erano a conoscenza. Per ottenere l’iscrizione di tutti
questi fatti, il richiedente deve presentare copia autentica in carta libera della
deliberazione o del provvedimento da iscrivere.
Tali copie restano depositate in cancelleria e sono ordinate in volumi muniti di rubrica
alfabetica.
L’obbligo di richiedere le iscrizioni nel registro delle persone giuridiche deve essere
adempiuto dagli amministratori e dai liquidatori nel termine di giorni quindici.
Per l’iscrizione dell’associazione riconosciuta, il termine decorre dalla data di
pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di riconoscimento nella
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Opportunità e progetti, Parte I
Gazzetta Ufficiale e, se il riconoscimento è concesso con decreto del prefetto, dalla data
di comunicazione del provvedimento prefettizio.
Per gli amministratori, che al momento della pubblicazione o della comunicazione del
decreto di riconoscimento non erano in carica, il termine decorre dal momento in cui
essi hanno accettato la nomina.
Per le iscrizioni di tutti gli altri fatti di cui sopra, il termine decorre, se trattasi di
provvedimenti dell’autorità. dalla data della loro comunicazione, se di deliberazione
dell’ente o dei suoi organi dalla data delle medesime. Quando la deliberazione è
soggetta ad approvazione dell’autorità governativa, il termine decorre dalla data in cui
l’approvazione è comunicata.
Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte nel termine
e secondo le modalità sono puniti con l’ammenda.
Nel materiale allegato si trova un esempio di domanda per la registrazione di persona
giuridica.
Acquisto di beni immobili, accettazione di eredità, legati o donazioni
L’art. 17 c.c. sottoponeva a particolari condizioni l’acquisto, da parte dell’associazione
riconosciuta, di beni immobili e l’accettazione di eredità o donazioni: stabiliva infatti
che tali acquisti e accettazioni non avessero effetto qualora non fosse stata ottenuta
l’autorizzazione governativa a compierli.
Come si è precedentemente visto, il patrimonio dell’ente riconosciuto è l’unica garanzia
che può offrire ai terzi con cui ha rapporti per il soddisfacimento delle proprie
obbligazioni: un acquisto inconsiderato o un’accettazione incauta di eredità potrebbe
diminuire sensibilmente il patrimonio con gravi conseguenze per i terzi. Ecco quindi
una giustificazione all’intervento all’autorità governativa: la tutela dei terzi.
L’altro motivo che giustifica tale intervento era quello di evitare che patrimoni di
notevoli proporzioni venissero ad accumularsi nelle mani di enti che non perseguono
scopi produttivi (la cosiddetta manomorta).
L’autorità governativa poteva perciò rifiutare l’autorizzazione richiesta tutte le volte che
l’acquisto apparisse non vantaggioso per l’ente oppure quando, tenuto conto del
patrimonio dell’ente, un nuovo incremento apparisse superfluo in rapporto allo scopo
che l’ente intendesse raggiungere.
Il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 406, che modifica la legge n. 241/1990 sulla trasparenza
amministrativa pubblicata sulla G.U. n. 147 del 25 giugno 1994, aveva ampliato
notevolmente il raggio d’azione della liberalizzazione amministrativa delle attività
private. In questo decreto veniva integrato l’elenco delle attività legate al rilascio di
autorizzazioni da parte degli enti locali alle quali veniva applicato il meccanismo del
silenzio-assenso: se le amministrazioni componenti non valutavano le richieste di
rilascio di autorizzazioni entro una precisa scadenza, sarebbe scattato automaticamente
il silenzio-assenso: nell’elenco figurava anche questa ipotesi della richiesta di
autorizzazione ex art. 17 c.c. per l’acquisto di immobili, accettazione di donazioni,
eredità o legati da parte di persone giuridiche: qualora la pubblica amministrazione
competente non avesse ottemperato alla richiesta entro il termine di 300 giorni,
l’autorizzazione si intendeva rilasciata. In seguito all’approvazione della legge
concernente “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo” del 14 maggio 1997, sono state abrogate le
disposizioni che prevedono autorizzazioni ad accettare lasciti e donazioni e ad
acquistare beni immobili.
L’art. 13 della legge in questione dispone infatti che:
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Opportunità e progetti, Parte I
“L’art. 17 del codice civile e la legge 21 giugno 1896, n. 218, sono abrogati; sono altresì
abrogate le altre disposizioni che prescrivono autorizzazioni per l’acquisto di immobili
o per accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di persone giuridiche,
associazioni e fondazioni.
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle acquisizioni deliberate e
verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge”
1. Vengono così abrogate tutte le norme che prevedono forme di autorizzazione, non
solo l’art. 17 del codice civile (relativo alle persone giuridiche private associazioni e
fondazioni) e la L. 218/1896 (relativa a province, comuni e IPAB) ma anche tutte le
altre norme che prevedono autorizzazioni agli acquisti, anche solo per rinvio a quelle
citate: per es. l’art. 17 della L. 222/1985 per gli ecclesiastici della Chiesa Cattolica e le
analoghe disposizioni contenute nelle intese con le altre Confessioni religiose.
D’ora in poi, quindi, l’acquisizione di beni immobili a qualsiasi titolo e di beni di ogni
natura per donazione, eredità o legato può essere decisa automaticamente dall’ente
senza necessità di autorizzazioni (salvo, per gli enti ecclesiastici, che dovranno
richiedere le eventuali autorizzazioni canoniche). Si sottolinea che il comma 2 dell’art.
13 della legge estende l’abrogazione dell’autorizzazione anche alle acquisizioni in
corso. Di conseguenza l’ente può richiedere alle amministrazioni la restituzione degli
atti e procedere all’accettazione (nel caso di donazioni, eredità e legati), se già non lo
avesse fatto; far prendere atto dell’avvenuto avveramento della condizione sospensiva
per il venir meno dell’obbligo di autorizzazione e procedere di conseguenza
(trascrizioni nei registri immobiliari, percepimento di beni e di somme da esecutori
testamentari o curatori di eredità giacenti ecc.).
Recesso ed esclusioni
L’associato può, secondo quanto prescrive l’art. 24 c.c., sempre recedere
dall’associazione: l’unica eccezione è rappresentata dal caso in cui egli abbia assunto
l’obbligo di far parte dell’associazione per un tempo determinato e quindi non può
svincolarsi dal contratto associativo prima che scada il termine stabilito, a meno che
sopravvenga una giusta causa. Può essere considerata giusta causa di recesso prima del
termine stabilito ad esempio il fatto che il contratto associativo subisca, senza il
consenso dell’associato, variazioni di notevole consistenza in merito allo scopo o alle
condizioni di ammissione degli associati, oppure che l’associato perda determinati
requisiti per far parte dell’associazione (prima che l’associazione deliberi la sua
esclusione egli può recedere) ecc.
Il socio che intende recedere, deve dare comunicazione scritta agli amministratori della
sua decisione: tale dichiarazione ha effetti con lo scadere dell’anno in corso, purché sia
fatta almeno tre mesi prima dello scadere. Come il socio ha la possibilità di recedere
dall’associazione, così l’associazione ha la possibilità, in presenza di determinate
situazioni, di escludere degli associati.
Deputata a deliberare l’esclusione di un associato è l’assemblea, ma lo può fare solo
qualora sussistano gravi motivi: per dare un’idea di quelli che la dottrina ritiene motivi
gravi, si possono ricordare ad esempio di requisiti richiesti per l’ammissione, il
compimento di illeciti penalmente rilevanti, l’assenza ingiustificata e ripetuta in
assemblea, il rifiuto di uniformarsi alle delibere assembleari ecc.
L’associato di cui l’assemblea ha deliberato l’esclusione può ricorrere all’autorità
giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.
Sia in caso di recesso che di esclusione l’associato non può chiedere la restituzione dei
contributi versati, né può vantare alcun diritto sul patrimonio dell’associazione, dal
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Opportunità e progetti, Parte I
momento che gli interessi e i diritti che compongono la partecipazione all’associazione
non sono di tipo patrimoniale.
II.4.3 Estinzione dell’associazione e liquidazione
Come si è detto in precedenza la legge prevede alcune cause di estinzione
dell’associazione, mentre altre possono essere previste dall’atto costitutivo. Le cause
che stabilisce la legge sono il raggiungimento dello scopo o l’impossibilità di
raggiungerlo, e il venir meno di tutti gli associati, la dichiarazione di nullità del
contratto associativo e la revoca del riconoscimento qualora l’associazione fosse
destinata ad operare solo come ente riconosciuto.
Fra le possibili cause convenzionali di estinzione si possono ricordare la previsione di
un termine di durata o l’opposizione risolutiva.
L’estinzione non è immediatamente operativa appena si verifica il fatto che la causa:
occorre anzitutto, come per la costituzione, un provvedimento dell’autorità governativa
su richiesta di qualunque interessato o anche d’ufficio.
È poi necessario passare ad una fase ulteriore, quella della liquidazione, che serve a
provvedere alla sorte dei beni che facevano parte del patrimonio dell’associazione.
In primo luogo la liquidazione deve mirare a soddisfare gli eventuali creditori, perché il
patrimonio esiste per tutelarli, poi i beni residui saranno devoluti secondo le
disposizioni dell’atto costitutivo o di una delibera assembleare; in mancanza di
disposizioni o di delibera provvederà l’autorità governativa, attribuendo i beni ad enti
con finalità analoghe.
A questo punto sorge il problema se lo statuto o la delibera assembleare possano
stabilire che i beni residui vengano suddivisi fra gli associati: in dottrina i pareri non
sono concordi, perché molti autori sostengono che lo statuto e l’assemblea hanno solo la
possibilità di stabilire a quale ente devolvere i beni ma non è loro consentito decidere di
dividerli fra gli associati. Sostengono questi autori che qualora si accettasse l’ipotesi
della divisibilità fra gli associati del patrimonio residuo, si verrebbe a configurare un
rapporto associativo molto strano, che non si concilierebbe coi principi generali in tema
di associazione: si verrebbe infatti ad avere un’associazione che, mantenendo
formalmente uno scopo ideale o morale, persegue però un intento economico, qual è
quello dell’associato alla restituzione di quanto ha versato, e che rischia perciò di poter
essere considerata, anziché un’associazione, una società atipica.
Altri autori sostengono invece che non sussiste alcun limite in merito alla devoluzione
dei beni residui e che possono venir liberamente suddivisi fra gli associati: basta che ciò
sia previsto dallo statuto o che l’assemblea deliberi in tal senso, con la maggioranza di
almeno tre quarti degli associati a norma dell’art. 21 c.c. nella stessa riunione in cui
delibera lo scioglimento.
Si suggerisce, pertanto, di esaminare bene il problema sia in sede di formazione
dell’atto costitutivo e dello statuto, che nel momento in cui si verifica effettivamente lo
scioglimento, valutando tutte le opinioni degli associati.
II.4.4 Ottenere finanziamenti
Le fonti di finanziamento delle associazioni non lucrative sono normalmente costituite
dalle voci che compaiono nel seguente schema di bilancio:
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Opportunità e progetti, Parte I
Schema di RENDICONTO GESTIONALE dell’Associazione ________________________________
PROSPETTO DEI PROVENTI E DEGLI ONERI del periodo dal _______ al _______
PROVENTI
Descrizione
-Rimanenze attive esercizio precedente
-Quote associative degli aderenti
-Altri contributi degli aderenti
-Contributi da privati
-Contributi da organismi internazionali
-Contributi dello Stato, di Enti pubblici di
Enti o Istituzioni finalizzati esclusivamente
al sostegno di specifiche e documentate
attività o progetti
-Rimborsi derivanti da convenzioni
-Entrate derivanti da attività commerciali
e/o produttive marginali
-Iniziative di autofinanziamento
-Donazioni e lasciti testamentari
-Rendite patrimoniali
-Accensione di prestiti
-Altre entrate
Importo
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
Affitto e costi di gest. sede Sociale
Spese sostenute per le attività istituzionali
Spese per attività Commerciali e/o
produttive marginali
Spese per iniziative di autofinanziamento
Spese per attività svolte in convenzione
Spese inerenti ai beni Immobili
Rimborsi di prestiti
Altre spese
______
______
______
______
______
______
TOTALE ENTRATE
______
TOTALE SPESE
______
PARTITE DI GIRO
Raccolta di fondi
______
PARTITE DI GIRO
Distribuzione di fondi
______
AVANZO DI CASSA
Dettaglio dell’avanzo di cassa
-Contanti
-Banca
______
______
RESIDUI ATTIVI
-Contributi Enti Pubblici
-Crediti verso altri
______
______
ONERI
Descrizione
Importo
Rimanenze passive esercizio precedente
Rimborso spese a volontari
Spese per copertura assicurativa
Oneri per il personale dipendente
Compensi per prest. di lavoro autonomo
______
______
RESIDUI PASSIVI
- Fornitori
- Debiti verso altri
Data _____________
______
______
Firma del rappresentante legale
_____________________________________
È utile osservare che:
ogni associazione dovrà redigere il bilancio annuale anche quando non ve ne sia
esplicita richiesta, in quanto parte integrante dell’assemblea ordinaria dei soci;
inoltre ogni richiesta di finanziamento dovrà essere accompagnata dal più recente
bilancio annuale. Vedremo nel prossimo capitolo che per la quasi totalità dei bandi
europei (e per molti nazionali e regionali) viene richiesta la contabilità degli ultimi
3 anni di esercizio dell’associazione, pena la stessa eleggibilità;
anche se meramente simbolica, dovrà sempre essere registrata la quota associativa;
i proventi da esecuzione di attività e progetti (co)finanziati dall’UE, o da altri enti
pubblici e privati saranno vincolati all’obbligo di rendicontazione separata, tuttavia
compariranno nel bilancio annuale;
è opportuno che ogni raccolta di fondi (di cui tratteremo a seguire) sia evidenziata
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______
______
Opportunità e progetti, Parte I
in parallelo al suo relativo utilizzo, in modo da dare evidenza della corretta
esecuzione dell’impegno assunto col donatore.
Gli Enti Locali (comuni, province, regioni), e lo Stato (normalmente tramite il Ministero
degli Interni: cf. allegato 6) erogano fondi a favore delle APS e delle ONLUS, a
sostentamento delle attività ordinarie delle stesse; Enti locali e Stato, ma anche l’UE,
vari Organismi delle Nazioni Unite, grosse ONG, Reti e Federazioni del Terzo Settore,
Fondazioni bancarie, Imprese ed eventualmente altri “donatori” sostengono
economicamente la realizzazione di progetti specifici (di cui tratteremo in Opportunità e
progetti, Parte II).
II.4.5 Fund Raising
Il termine “fund raising” significa, letteralmente tradotto, “raccolta fondi” ma è giusto
darne una definizione più esaustiva che lo definisce come “il complesso di attività che
l’organizzazione non profit mette in atto per la creazione di rapporti d’interesse fra chi
chiede risorse economiche, materiali e umane in coerenza con lo scopo statutario e chi
è potenzialmente disponibile a donarle”.
Il fund raising non è, dunque, solo una semplice richiesta di denaro, bensì un’attività
strutturata che si basa su due principi guida dell’economia moderna: il principio di
reciprocità e il principio dei matrimoni d’interesse. Il primo si riferisce ad una serie di
trasferimenti bilaterali (fra due o più parti), indipendenti, liberi tra loro ma in qualche
modo interconnessi. Per semplificare questo concetto basta pensare a quando invitiamo
a cena un nostro amico. In questo caso, mai ci verrebbe in mente di farci pagare la cena,
anzi noi siamo ripagati dalla relazione che si crea, dal piacere di averlo ricevuto, e
potremo aspettarci che porti con sé un fiore o una bottiglia di vino in segno di
ringraziamento. Il principio del matrimonio d’interesse, a sua volta, fa perdere la
connotazione negativa data dalla società moderna al termine di interesse proprio,
ricollegandosi al significato d’origine latina per cui la parola interesse significa essere in
mezzo, partecipare. In quest’ottica bisogna pensare che non è vero che un donatore dona
per niente, anzi dona perché ha interesse nel farlo. Un interesse che non
necessariamente deve essere tradotto in termini economici ma bensì deve essere
raffigurato in un bene simbolico o ancor meglio in un bene relazionale che trova
godimento nelle più svariate motivazioni che sempre più sono alla fonte di una
donazione (tratto da Il manuale per la raccolta di fondi, a cura di Romina Sapignoli, in
http://www.fundraising.it/wp-content/uploads/2008/06/piccolo-manuale-di-fundraising.pdf, pag. 9).
Anche “Wikipedia” ricorre agli stessi concetti:
Il fundraising è una parola inglese che non è traducibile semplicemente in raccolta
fondi. “To raise” ha il senso di: far crescere, coltivare, sorgere, ossia di sviluppare i
fondi necessari a sostenere una azione senza finalità di lucro. Infatti il fund raising trova
le sue origini nell’azione delle organizzazioni non profit, quelle organizzazioni che
hanno l’obbligo di non destinare i propri utili ai soci, ma di reinvestirli per lo sviluppo
delle proprie finalità sociali. Tuttavia attualmente il fund raising viene praticato anche
da enti e servizi pubblici e da aziende che promuovono iniziative a scopo sociale.
Chi raccoglie i fondi è definito fundraiser: egli deve saper gestire la relazione con il
donatore, deve avere competenze nella gestione del database attraverso strumenti
informatici, deve avere un’ampia conoscenza di tutte le modalità per raccogliere fondi
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Opportunità e progetti, Parte I
(direct marketing, telemarketing, e-mailing, web marketing, face to face). La figura del
fundraiser in Italia oggi non è ancora bene affermata, esiste un’associazione dei
fundraiser italiani (Assif), ma è ancora relativamente molto piccola, anche rispetto alla
diffusione della professione. Si pensi ad esempio che negli Stati Uniti d’America
l’Associazione dei Fundraiser (AFP) conta oramai più di 25.000 iscritti.
Accanto ai fundraiser che lavorano stabilmente all’interNo di organizzazioni non profit
vi è il consulente del fund raising ovvero colui che svolge attività di consulenza presso
organizzazioni non profit. I suoi compiti possono riguardare sia la stesura di un piano
strategico di raccolta fondi sia lo svolgimento operativo della raccolta fondi attraverso
strumenti come il mailing, il telemarketing, gli incontri faccia a faccia con i potenziali
donatori. Il consulente di fund raising in Italia svolge attività come libero professionista
e/o come partner di studi di consulenza.
Secondo alcuni il fundraising è nato storicamente in Europa, i sacerdoti e la Chiesa
stessa sono stati i primi fundraiser, cioè coloro che raccolgono fondi per una precisa
causa con scopi sociali. Lo sviluppo maggiore si è avuto però negli Stati Uniti grazie a
Henry Rosso, fondatore della prima scuola di fundraising al mondo. Rosso sosteneva
che il fundraising è l’arte di insegnare alle persone la gioia di donare.
Secondo i più recenti approcci il “fundraising” più che essere legato semplicemente alla
cultura della carità o a quella filantropica e del mecenatismo, fonda il suo significato nel
fenomeno della responsabilità sociale diffusa che spinge i soggetti sociali e collettivi ad
effettuare investimenti di risorse per il raggiungimento di comuni benefici sociali. Per
“fundraising” quindi si può intendere l’insieme delle teorie e delle tecniche necessarie a
garantire la sostenibilità di una causa sociale e dell’organizzazione che la persegue e di
promuoverne lo sviluppo costante nel tempo verso una molteplicità di interlocutori
pubblici e privati.
Sono varie le modalità con cui è possibile fare fundraising. Il direct marketing è una di
queste e consiste nell’invio di lettere presso un elenco di donatori o potenziali tali.
Tuttavia il fund raising, per sua natura, non si fonda solo sulle donazioni ma anche su
un complesso di modalità di raccolta da utilizzare nei confronti di ogni possibile
mercato del fund raising pubblico e privato (eventi, sponsorizzazioni, investimenti
sociali, attività di tipo commerciale, presentazione di progetti a bandi di concorso, ecc.).
Non esiste un unico modello di fund raising, ma strategie differenti in relazione alle
caratterstiche della causa sociale, della organizzazione che la promuove e dell’ambiente
nel quale essa opera.
Liberamente scaricabile da Internet, esiste una “manuale per la raccolta di fondi”, a cura
di Romina Sapignoli, al quale rimandiamo per ulteriori approfondimenti e dal quale
estrapoliamo la presentazione del ciclo di fund raising e la relativa gestione
(management).
Per ottenere buoni risultati nella raccolta fondi – vi si legge tra l’altro – è necessario
superare l’approccio pietistico e lagnoso che spesso accompagna gli stati d’animo di chi
si trova a dover affrontare una richiesta di denaro. Fare fund raising non significa
chiedere l’elemosina, anzi, Henry Rosso, italo americano, fondatore della più famosa
scuola di fund raising nel mondo, definisce il fund raising come “La nobile arte di
insegnare alle persone la gioia di donare”. Un fundraiser deve operare tenendo a mente
questa frase, proponendo un progetto in cui per primo ripone notevole ottimismo perché
fiducioso nella causa. Solo con convinzione, determinazione e fede nella causa proposta
si riuscirà a trasmettere il giusto segnale, che potrà essere accettato o meno, ma
l’importante è averlo trasmesso correttamente.
È giusto osservare inoltre, che oggi, l’attività di raccolta fondi non può essere
improvvisata ma deve essere vista, per quanto possibile, in un’ottica strategica.
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Opportunità e progetti, Parte I
Il fund raising improvvisato, ovvero quello che dedica la maggior parte del tempo ad
attività operative e manuali senza occuparsi delle fasi che precedono e posticipano la
mera attività di raccolta, potrà avere successi casuali non garantiti nel tempo.
Il ciclo del fund raising
Così come ogni attività complessa, che opera in un ambiente in continua evoluzione e
competitivo, anche per la raccolta fondi è stato individuato un ciclo operativo che
ordina per passi le azioni da seguire. Questo strumento è definito il ciclo del fund
raising; il suo rispetto permetterà all’associazione di muoversi adeguatamente,
verificando e valutando i risultati.
Di certo il ciclo del fund raising, proprio per la sua natura programmatica, può mostrare
la sequenza d’azioni da compiere in maniera assoluta, ma sarà poi compito delle
associazioni scegliere quelle più appropriate al caso e valutare gli effetti tenendo conto
delle condizioni e dei fattori. È opportuno quindi prenderlo in considerazione perché è
da questo che parte ogni attività di raccolta fondi, grande o piccola che sia.
Le fasi del ciclo di fund raising sono così suddivise:
1. Avvio al fund raising: innanzi tutto è necessario creare e condividere una vision e una
mission. La vision è l’immagine completa di ciò che si desidera raggiungere, è l’idea
che motiva la nascita di un’associazione. A sua volta la mission definisce gli ambiti di
cui si occupa l’organizzazione; deve essere ben definita e chiara per fare da filo
conduttore tra i vari soggetti che partecipano alla vita associativa. Così, ad esempio, due
o tre persone possono decidere di formare un’associazione condividendo la vision di un
mondo futuro senza fumatori e definire per loro mission la prevenzione attraverso
l’educazione antifumo nell’età giovanile. Le organizzazioni non profit esistono in
funzione della loro mission, esistono per trasformare la realtà individuando cose che
non funzionano e cambiarle in cose che funzionano. Non possono nascere
organizzazioni che non abbiano ben chiari gli scopi della loro esistenza.
2. Identificazione degli obiettivi: è il secondo passo che l’associazione non profit deve
compiere, definendo per iscritto quali sono gli obiettivi che si prefigge di raggiungere. È
bene specificare i progetti che s’intendono sviluppare e raccogliere tutte le informazioni
relative. Solo avendo ben chiari gli obiettivi si potrà auspicare il loro raggiungimento.
3. Analisi dei mercati: l’associazione deve individuare i mercati di riferimento, ovvero
deve scegliere a chi rivolgere la sua richiesta di fondi. I mercati si suddividono in:
mercato delle persone, mercato delle imprese, mercato delle fondazioni bancarie e
filantropiche, mercato degli enti pubblici.
4. Scelta degli strumenti da utilizzare: costituisce il quarto step della raccolta fondi e
consiste nella scelta del mezzo più appropriato per ottenere donazioni. Si parla di
mailing, telemarketing, contatto diretto, sponsorizzazioni, realizzazione di eventi, posta
elettronica.
5. Messa in opera: dopo aver scelto la strategia è arrivato il momento di applicarla.
Questa fase è molto delicata perché, se viene organizzata male, rischia di
compromettere tutto il lavoro fino ad ora eseguito. In questa fase è importante creare un
gruppo di persone valide tenendo presente che senza un forte e motivato gruppo di
volontari, senza che il personale retribuito sia flessibile, disponibile al cambiamento
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Opportunità e progetti, Parte I
culturale e continuamente persuaso della bontà della causa, un piano di fund raising è
praticamente irrealizzabile. È poi opportuno considerare anche la possibilità di
rivolgersi ad un consulente di fund raising o a chi comunque ha già maturato altre
esperienze, per ascoltare i suoi consigli professionali.
6. Valutazione dei risultati: è la fase finale del ciclo che darà poi inizio alla raccolta
successiva e quindi ad un nuovo ciclo. Considera i risultati ottenuti, gli obiettivi preposti
e dà così modo di valutare l’operatività, gli errori, le mancanze e i punti di forza. Inoltre
permette di valutare i costi sostenuti per ogni singola attività, che a loro volta serviranno
da parametro valutativo.
Quali sono le componenti per un fund raising di successo nelle piccole organizzazioni?
Per realizzare una buona raccolta fondi, è necessario che le associazioni tengano
determinati accorgimenti nella loro operatività. Per avere successo non devono mancare
i seguenti componenti:
- documento buona causa (cf. allegato 4): un documento chiaro e stimolante che
giustifichi la raccolta fondi;
- il fabbisogno: ovvero il fabbisogno del programma quantificato economicamente, che
chiarisca le ragioni per cui è necessario il fund raising. In termini profit è il prodotto;
- obiettivi: una stima realistica del fabbisogno economico, determinata in base alle
finalità che l’azione di fund raising si propone di realizzare;
- donatori: bisogna individuare i donatori in base alla quantità e qualità delle donazioni
necessarie per garantire il successo dell’operazione di fund raising;
- volontari carismatici: persone impegnati nell’attività disponibili a dare tempo, energie
e talento per un fund raising produttivo;
- le pubbliche relazioni: servono a far conoscere ed accettare l’organizzazione che
raccoglie fondi;
- il tempo e la tempistica: bisogna aver tempo a sufficienza per elaborare e mettere in
atto un programma di qualità stabilendo una tempistica realistica tenuto conto delle
festività religiose e civili e della crescente competizione tra gli organismi non profit per
ottenere fondi e dell’instabilità delle condizioni economiche;
- budget: i piani d’investimento, o i fondi compresi nel budget, devono essere
congruenti con il fabbisogno del programma.
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