II.4. Opportunità e progetti, parte I: Costruire un`associazione a cura
Transcript
II.4. Opportunità e progetti, parte I: Costruire un`associazione a cura
Opportunità e progetti, Parte I II.4. Opportunità e progetti, parte I: Costruire un’associazione a cura di Loris Favero II.4.1. Costituire un’associazione “I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.” (Costituzione Italiana, Art. 18). Il Decreto di Legge, il cui testo integrale segue, rappresenta il riferimento normativo fondamentale per le associazioni di cui tratteremo in questa sede, ossia prioritariamente delle Associazioni di Promozione Sociale (ASP) e delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS). Nota: Allegato 7 dedicato alle ONG Titolo del documento: Organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Testo: in vigore dal 24/12/1998 modificato da: DLG del 19/11/1998 n. 422 art. 5 1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente: a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori: 1) assistenza sociale e socio-sanitaria; 2) assistenza sanitaria; 3) beneficenza; 4) istruzione; 5) formazione; 6) sport dilettantistico; 7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409; 8) tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; 9) promozione della cultura e dell’arte; 10) tutela dei diritti civili; 11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; b) l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale; c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse; MAPID – Materiali didattici programma formativo Mapid Italia 1 Opportunità e progetti, Parte I d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura; e) l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse f) l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge; g) l’obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale; h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione; i) l’uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS”. 2. Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell’assistenza sanitaria, dell’istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell’arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a: a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari; b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari. 3. Le finalità di solidarietà sociale s’intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie dell’organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma 2 4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza sociale e sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidate ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché le attività di promozione della cultura e dell’arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell’amministrazione centrale dello Stato. 5. Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell’arte e tutela dei diritti civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma 1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse. L’esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell’ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell’organizzazione. 6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione: a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico; b) l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale; MAPID – Materiali didattici programma formativo Mapid Italia 2 Opportunità e progetti, Parte I c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni; d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto; e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche. 7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1 non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese. 8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 nonché i consorzi di cui all’articolo 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991. 9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’interno, sono considerati ONLUS limitatamente all’esercizio delle attività elencate alla lettera a) del comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative del presente decreto, a condizione che per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili previste all’articolo 20-bis del decreto del Presidente delle Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall’articolo 25, comma 1. 10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria. Il Decreto di Legge sopra riportato disciplina indirettamente anche la dimensione fiscale delle associazioni: tutta la modulistica dell’Agenzia delle Entrate relativa alle APS e ONLUS fa capo a tale testo. Vediamo in seguito cosa sono le APS, le Onlus, come si costituiscono e quali sono i documenti da produrre. Associazioni di promozione sociale Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o terzi, senza finalità di lucro nel pieno rispetto della dignità e della libertà degli associati (art. 2 primo comma, legge 7 dicembre 2000, n. 383). Le associazioni di promozione sociale possono essere definite quelle organizzazioni in cui individui si associano per perseguire un fine comune non di natura commerciale. Possono assumere la denominazione di associazione di promozione sociale: • associazioni riconosciute e non riconosciute • movimenti (e loro coordinamenti o federazioni) • gruppi (e loro coordinamenti e federazioni). La loro valenza sociale deriva dal fatto che esse non sono assimilabili a quelle associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici dei membri, come ad esempio avviene nelle associazioni sindacali, di partito o di categoria (art. 2 secondo comma, legge 7 dicembre 2000, n. 383); deriva inoltre dal fatto che non possono disporre limitazioni all’ammissione degli associati con riferimento alle condizioni economiche né prevedere altre forme di discriminazione. MAPID – Materiali didattici programma formativo Mapid Italia 3 Opportunità e progetti, Parte I Le caratteristiche e il ruolo svolto dalle associazioni di promozione sociale sono molto vicine a quelle delle organizzazioni di volontariato. Mentre le organizzazioni di volontariato non possono remunerare i soci (oltre ad altri eventuali addetti) perché la legge 266/91 esprime “l’incompatibilità tra la qualità di volontario con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte” (art. 2 comma 3), le associazioni di promozione sociale possono sempre remunerare i propri soci (artt. 18-19 legge 7 dicembre 2000, n. 383). Queste ultime, inoltre devono caratterizzarsi per una valenza mutualistica dei servizi erogati, anche se è indubbio che oggi le associazioni non si limitino solamente alla mera soddisfazione degli interessi e dei bisogni degli associati, ma abbiano sviluppato una forte apertura al sociale operando promozioni della partecipazione e della solidarietà attiva. In virtù del loro peculiare valore sociale la legge prevede: • l’istituzione di un apposito registro nazionale - regionale - provinciale al quale i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383 possono iscriversi per ottenere delle agevolazioni previste dalla legge stessa (artt. 7-10, legge 7 dicembre 2000, n. 383) • osservatori nazionali e regionali dell’associazionismo (artt. 11 e ss., legge 7 dicembre 2000, n. 383) • particolari agevolazioni, fiscali e non (artt. 20 e ss., legge 7 dicembre 2000, n. 383) • la possibilità di ricevere donazioni e lasciti testamentari (con beneficio d’inventario). Organizzazioni non lucrative di utilità sociale Meglio nota con l’acronimo ONLUS, indica una categoria tributaria che gli articoli 10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, prevedono possa essere assunta da associazioni, comitati, fondazioni, società cooperative e altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente una serie di requisiti. Tale qualifica attribuisce la possibilità di godere di agevolazioni fiscali. Le ONLUS sono una categoria autonoma di enti soggetti a regimi fiscali particolari in relazione alla non-lucratività dell’istituzione. Alcune categorie di enti assumono automaticamente la qualifica di ONLUS (sono le cosiddette ONLUS di diritto); sono: • le organizzazioni di volontariato purché iscritte nei registri regionali delle organizzazioni di volontariato • le ONG • le cooperative sociali • i consorzi di cooperative sociali formati al 100% da cooperative sociali Gli enti che non sono “Onlus di diritto” possono diventare Onlus solo se ottengono l’iscrizione all’Anagrafe delle Onlus. Altre categorie di enti hanno invece la possibilità di derogare al divieto di svolgere attività diverse da quelle previste tassativamente (sono le cosiddette ONLUS parziarie); si considerano tali: • gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con cui lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese • le APS le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’interno (autorizzazioni concernenti la somministrazione di alimenti e di bevande nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a MAPID – Materiali didattici programma formativo Mapid Italia 4 Opportunità e progetti, Parte I carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’interno). I soggetti espressamente esclusi dalla possibilità di essere inclusi nel registro dello ONLUS (Anagrafe) sono: • enti pubblici • società commerciali, diverse da quelle cooperative • fondazioni bancarie • partiti e movimenti politici • sindacati • associazioni dei datori di lavoro e di categoria Requisiti necessari Al fine di acquisire la qualifica tributaria è necessario che gli enti richiedenti abbiano una serie di requisiti. a) svolgimento di almeno una delle seguenti attività • assistenza sociale e socio sanitaria • assistenza sanitaria • beneficenza • istruzione • formazione • sport dilettantistico • promozione e valorizzazione dei beni culturali • tutela e valorizzazione dell’ambiente • promozione della cultura e dell’arte • tutela dei diritti civili • ricerca scientifica di particolare interesse sociale, come definita da DPR 135 del 14 giugno 2003 b) l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale; c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse; d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura (non profit); e) l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; f) l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge; g) l’obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale; h) l’obbligo di manifestare una rigida trasparenza gestionale non omettendo alcun requisito di bilancio; i) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione; MAPID – Materiali didattici programma formativo Mapid Italia 5 Opportunità e progetti, Parte I l) l’uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS”. Per le tipologie istruzione, assistenza sanitaria, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell’arte e tutela dei diritti civili si considerano esistenti le finalità sociali quando le attività siano rese nei confronti di terzi (come persone svantaggiate, o componenti di collettività estere) e non dei soci, fondatori, organi amministrativi di controllo, coloro i quali operino su mandato dell’organizzazione. Tuttavia, parlando di attività connessa, le stesse finalità si intendono realizzate anche quando alcuni dei beneficiari siano soci della ONLUS. L’esercizio di attività connessa è consentito solo nel caso in cui queste non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i proventi non siano superiori al 66% delle spese complessive, pena la perdita della qualifica di ONLUS. Anagrafe ONLUS L’iscrizione all’anagrafe unica delle ONLUS è condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni fiscali. Le Direzioni regionali delle entrate competenti per territorio tengono l’anagrafe unica delle ONLUS. Gli organismi che intraprendono le attività sopra indicate sono tenuti a darne loro comunicazione raccomandata o consegna diretta alla Direzione Entrate competente, alla quale andrà anche indicata ogni eventuale variazione successiva. Agevolazioni fiscali La categoria delle ONLUS è destinataria di un regime tributario di favore per quanto riguarda: • le imposte sui redditi • l’imposta sul valore aggiunto (IVA) • altre imposte indirette Con la legge + Dai - Versi si è resa possibile inoltre una maggiore deducibilità delle donazioni effettuate a favore delle organizzazioni nonprofit ONLUS e si è così favorita l’attività di fundraising A partire dal 17 marzo 2005 le imprese e le persone fisiche potranno dedurre dal proprio reddito imponibile fino al 10% dello stesso qualora questo sia stato destinato a donazioni a favore di onlus. Il tetto massimo di deducibilità è di € 70.000,00. Le persone fisiche possono beneficiare di una detrazione delle imposte del 19%. Dal 2006 le ONLUS possono infine concorrere al cinque per mille: il cittadino può destinare il cinque per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) semplicemente indicando il codice fiscale dell’ente che intende beneficiare (ONLUS, APS, ricerca/università o ricerca/sanità). Tale operazione non comporta per il contribuente alcuna spesa supplementare. Documenti necessari Per costituire una associazione sono necessari i seguenti documenti: • Atto Costitutivo • Statuto • Certificato di attribuzione del Codice Fiscale Il Codice Fiscale si richiede presso l’Agenzia delle Entrate territorialmente competente (facendo riferimento alla sede legale dell’associazione per l’individuazione) con il modulo AA5 e contestualmente il Codice Fiscale viene rilasciato. Deve inoltrare la MAPID – Materiali didattici programma formativo Mapid Italia 6 Opportunità e progetti, Parte I richiesta il Rappresentante Legale dell’associazione o un suo delegato, provvisto quindi, di delega e fotocopia della Carta d’identità del Presidente. È molto importante ricordare che, tra gli adempimenti formali dell’associazione, durante la vita associativa, vi è quello di aggiornare l’Agenzia delle Entrate, sempre con il medesimo modulo, di ogni variazione che si opera relativa alla richiesta di C.F. ad esempio, cambiamento del nome, della sede, del Presidente, etc. sono modifiche da comunicare entro 30 gg. All’Agenzia delle Entrate: non verrà modificato il C.F. attribuito, ma verranno aggiornati i dati relativi. Una associazione può essere costituita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, presso un notaio che conferisce certezza legale all’atto, o con scrittura privata registrata, cioè registrando atto costitutivo e statuto all’Ufficio del Registro presso l’Agenzia delle Entrate. La registrazione si ottiene alla consegna del modulo n. 69 “Richiesta di registrazione”, riportato di seguito, unitamente a originale e copia di atto costitutivo e statuto e ricevuta dell’avvenuto pagamento tramite F23 bancario dei tributi dovuti per la registrazione. Le spese per la registrazione sono le seguenti: • APS: Imposta di registrazione (168,00 Euro), Tributi vari (5,16 Euro), Imposte di bollo (una marca da bollo da 14,32 Euro ogni 100 righe del documento) • ONLUS: Imposta di registrazione (168,00 Euro), Tributi vari (5,16 Euro) . Una associazione costituita con scrittura privata registrata è regolarmente costituita e può operare senza ulteriori adempimenti, l’atto pubblico è obbligatorio per la costituzione solo qualora l’associazione intendesse richiedere il riconoscimento della personalità giuridica. Per accedere a contributi e godere di agevolazioni fiscali, l’associazione deve iscriversi negli appositi registri. II.4.2. Chiedere il riconoscimento Avendo costituito un’associazione secondo i passi descritti precedentemente, non è necessario chiedere alcun riconoscimento, in quanto l’iscrizione ai relativi registri (e all’Agenzia delle Entrate) ha già avuto luogo nel momento della costituzione (codice fiscale / persona collettiva). Possono esistere, tuttavia, delle associazioni per le quali non è stato richiesto il riconoscimento all’Ufficio del Registro. Esse sono tecnicamente “Associazioni “non riconosciute”. Si tratta del tipo di organizzazione meno costoso e meno complesso da gestire, del quale di seguito si tratta. Il comma 1 dell’art. 36 del codice civile (c.c.) stabilisce che [“l’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati”]. Quindi, conviene “sancire” la costituzione dell’Associazione, almeno tramite una “scrittura privata” depositata presso l’Ufficio del Registro. Si consiglia, per risparmiare, di registrare contestualmente Atto Costitutivo e Statuto. Questa registrazione attribuisce data certa all’atto stesso e la prova che ad una determinata data l’associazione era costituita e che i suoi organismi erano regolarmente formati ed i poteri di rappresentanza conferiti ad una o più persone. È possibile registrare nuovamente, negli anni seguenti, lo Statuto ove questo venisse modificato. In altre parole, gli associati elaborano uno statuto senza consultare un notaio, senza autenticare le firme, ma comunque depositano gli atti (statuto e la scrittura privata) presso l’ufficio del registro. MAPID – Materiali didattici programma formativo Mapid Italia 7 Opportunità e progetti, Parte I Perché l’associazione sia riconosciuta, è necessario scrivere un Contratto di Associazione; se il documento viene redatto con la supervisione di un notaio ed è da questi registrato presso l’Ufficio del Registro viene detto atto pubblico, se invece è redatto dai soci è un atto privato, che può essere registrato o meno e le cui firme possono essere eventualmente autenticate da un notaio. Il Contratto di Associazione spesso si scompone materialmente in 2 documenti che però giuridicamente costituiscono un atto unitario: Atto Costitutivo e lo Statuto (di cui sopra) IMPORTANTE: Diventare “persone giuridica”, ha diversi riflessi tra i quali: 1) l’autonomia patrimoniale, in base alla quale il patrimonio dell’associazione si presenta distinto e autonomo rispetto a quello degli associati e degli amministratori; 2) la limitazione della responsabilità degli amministratori per le obbligazioni assunte per conto dell’associazione. N.B. in caso di inadempienza economica o fallimento dell’associazione, non sarà possibile rivalersi sui beni dei soci. Il Riconoscimento Le associazioni acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto del Presidente della Repubblica. Tale riconoscimento non è più, come in passato, destinato ad assolvere a una funzione di controllo di tipo politico sulle associazioni, per cui lo Stato giudicava a quale ente accordare e a quale negare le sua protezione secondo un giudizio di opportunità sull’esistenza dell’ente stesso; oggi invece il riconoscimento ha un carattere meno politico e più tecnico, poiché ha la funzione di controllare che i benefici della responsabilità limitata che conseguono all’acquisto della personalità giuridica spettino ad enti che dimostrino di poter far fronte alle proprie obbligazioni ed ha il compito di accettare che non si accumulino patrimoni nelle mani di enti che non hanno scopi produttivi. Molte volte infatti viene rifiutato il riconoscimento per motivi relativi all’esigenza di tutelare il credito: è stato rifiutato ad esempio ad una associazione che intendeva raggiungere uno scopo troppo ampio rispetto alle sue disponibilità patrimoniali, oppure ad un cassa con compiti previdenziali che non aveva i mezzi per raggiungere il suo fine istituzionale ecc. Sempre per tutelare il credito, in sede di riconoscimento viene vagliata anche l’opportunità di concedere la personalità giuridica ad enti che intendono operare in settori economici particolarmente critici; è infatti più sicuro per i terzi che la responsabilità amministrativa ed economica dell’associazione rimanga ai singoli amministratori, che ne risponderanno attraverso il loro numero di codice fiscale, piuttosto che assegnata ad una associazione. Modalità per ottenere il riconoscimento Per ottenere il riconoscimento occorre fare apposita domanda all’autorità governativa: essa deve essere presentata al prefetto del luogo in cui avrà sede l’associazione, accompagnata dai seguenti documenti : 1. copia autentica dell’atto costitutivo con statuto allegato; 2. perizia giuridica degli immobili che costituiscono il patrimonio; 3. quotazione ufficiale della borsa per i titoli quotati; 4. perizia giurata per i titoli non quotati in borsa. Il prefetto istruisce la domanda e la trasmette al Ministro competente secondo la materia. Per gli enti che esercitano la loro attività nell’ambito di una provincia, il prefetto può essere delegato dalle autorità governative ad emettere decreto di riconoscimento. MAPID – Materiali didattici programma formativo Mapid Italia 8 Opportunità e progetti, Parte I Per gli enti che esercitano nell’ambito di un regione la propria attività in materia costituzionalmente devoluta alla competenza delle regioni, il decreto di riconoscimento sarà emesso dal presidente della giunta. Il Ministro competente formula una proposta di decreto di riconoscimento: il decreto di riconoscimento verrà poi emanato dal Presidente della Repubblica. Il Ministro, nel formulare la sua proposta, valuta dapprima se l’atto costitutivo e lo statuto sono conformi alle disposizioni dell’art. 16 che, come più sopra si è visto, richiede la presenza obbligatoria di determinati elementi, poi valuta l’opportunità, secondo i criteri sopra accennati, della concessione del decreto. Se il Ministro decide di non concedere il riconoscimento deve farlo attraverso un provvedimento motivato che respinge la domanda di riconoscimento. L’associazione che si vede respingere la propria domanda di riconoscimento rimane nella condizione giuridica di associazione non riconosciuta e come tale potrà continuare ad operare. Può verificarsi però il caso dell’associazione che si è costituita solo per operare come associazione riconosciuta: in seguito alla reiezione della domanda di riconoscimento non si realizza la fattispecie costitutiva dell’associazione e agli associati saranno restituiti gli eventuali conferimenti già effettuati. Effetti del riconoscimento Come si è accennato più sopra, ottenendo il riconoscimento l’associazione acquista la personalità giuridica e viene a godere di determinati privilegi. In primo luogo, gli amministratori di associazioni riconosciute godono del privilegio dell’irresponsabilità patrimoniale per le obbligazioni contratte in nome e per conto dell’associazione: i terzi che vengono in contatto con l’associazione per far valere i loro crediti potranno agire solo nei confronti dell’associazione e soddisfarsi sul suo patrimonio, ma non potranno agire direttamente sul patrimonio degli amministratori come nel caso di associazione non riconosciuta. Da questo principio deriva la necessità, ai fini di tutelare i terzi creditori, che l’autorità governativa eserciti un controllo sullo stato patrimoniale al momento della costituzione dell’associazione e che neghi la concessione del riconoscimento ogni qualvolta non ci siano sufficienti garanzie patrimoniali. L’associazione che ha ottenuto il riconoscimento può, previa autorizzazione governativa, acquistare beni immobili e accettare donazioni o eredità. Iscrizione nel registro delle persone giuridiche Presso la cancelleria del tribunale di ogni capoluogo di provincia esiste un pubblico registro delle persone giuridiche, tenuto sotto la sorveglianza del presidente del tribunale: anche le associazioni che hanno ottenuto il riconoscimento e sono diventate quindi persone giuridiche, hanno l’obbligo di chiedere la registrazione in questo registro. Per ottenere l’iscrizione della persona giuridica, il richiedente deve presentare copia in carta libera del decreto di riconoscimento, dell’atto costitutivo e dello statuto. Quando il riconoscimento è avvenuto per decreto del Presidente della Repubblica, è sufficiente l’esibizione del numero della Gazzetta Ufficiale nel quale il decreto è stato pubblicato. L’atto costitutivo e lo statuto rimangono depositati nella cancelleria e sono ordinati in volumi muniti di rubrica alfabetica. Le disposizioni di attuazione disciplinano dettagliatamente le modalità di tenuta di detto registro: esso consta di due parti, l’una generale e l’altra analitica. MAPID – Materiali didattici programma formativo Mapid Italia 9 Opportunità e progetti, Parte I Nella prima parte del registro sono iscritte le persone giuridiche con la sola indicazione della loro denominazione. L’iscrizione è contrassegnata da un numero d’ordine, ed è accompagnata dall’indicazione della data, del nome del richiedente, delle pagine riservate nella parte analitica alla stessa persona giuridica e del volume in cui sono contenuti lo statuto e l’atto costitutivo. Alla fine della parte generale il registro è munito di una rubrica contenente il nome della persona giuridica, il numero della pagina in cui la stessa è iscritta e il riferimento alla parte analitica del registro. Nella seconda parte del registro, distintamente per ogni persona giuridica, sono iscritti tutti gli elementi e i fatti indicati nel secondo comma dell’articolo 33 e nel comma dall’articolo 34 del codice civile. Ogni iscrizione è contrassegnata da un numero d’ordine e deve contenere l’indicazione della data, del nome del richiedente, del volume in cui sono raccolti l’atto costitutivo e lo statuto e di quello dove sono raccolte le copie delle deliberazioni e dei provvedimenti iscritti nel registro. Ad ogni persona giuridica è riservato nella seconda parte del registro un intero foglio costituito da due pagine contrapposte. Le iscrizioni successive si fanno nello stesso foglio. Quando il foglio riservato per una persona giuridica è esaurito, le iscrizioni sono fatte in un foglio successivo. La continuazione deve risultare chiaramente dalla pagina esaurita. Come è evidente lo scopo di questo registro è anzitutto quello di rendere pubbliche le informazioni riguardanti le persone giuridiche: in primo luogo, per l’autorità governativa che deve poter operare un controllo sulle persone giuridiche, in secondo luogo per i terzi che vengono in contatto con l’associazione e che devono essere tutelati con un’opportuna pubblicità sulla sua situazione. Oltre a questa funzione di pubblicità il registro delle persone giuridiche ha anche una funzione di prova: chiunque può richiedere di esaminare il registro e i relativi documenti e la cancelleria deve rilasciare gli estratti e i certificati che sono richiesti. Atti soggetti a registrazione Nel registro devono essere indicati la data dell’atto costitutivo dell’associazione, quella del decreto di riconoscimento, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata se determinata, la sede giuridica e il nome e cognome degli amministratori con la menzione di coloro che ne hanno attribuito la rappresentanza (delega). Nel registro devono iscriversi anche modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto, dopo che sono state approvate dall’autorità governativa, il trasferimento della sede e l’istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori con indicazione di quelli ai quali spetta la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o dichiarano l’estinzione, il cognome, i provvedimenti che ordinano l’estinzione, il cognome e il nome dei liquidatori. Se l’iscrizione non ha avuto luogo, i fatti indicati non possono essere opposti ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza. Per ottenere l’iscrizione di tutti questi fatti, il richiedente deve presentare copia autentica in carta libera della deliberazione o del provvedimento da iscrivere. Tali copie restano depositate in cancelleria e sono ordinate in volumi muniti di rubrica alfabetica. L’obbligo di richiedere le iscrizioni nel registro delle persone giuridiche deve essere adempiuto dagli amministratori e dai liquidatori nel termine di giorni quindici. Per l’iscrizione dell’associazione riconosciuta, il termine decorre dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di riconoscimento nella MAPID – Materiali didattici programma formativo Mapid Italia 10 Opportunità e progetti, Parte I Gazzetta Ufficiale e, se il riconoscimento è concesso con decreto del prefetto, dalla data di comunicazione del provvedimento prefettizio. Per gli amministratori, che al momento della pubblicazione o della comunicazione del decreto di riconoscimento non erano in carica, il termine decorre dal momento in cui essi hanno accettato la nomina. Per le iscrizioni di tutti gli altri fatti di cui sopra, il termine decorre, se trattasi di provvedimenti dell’autorità. dalla data della loro comunicazione, se di deliberazione dell’ente o dei suoi organi dalla data delle medesime. Quando la deliberazione è soggetta ad approvazione dell’autorità governativa, il termine decorre dalla data in cui l’approvazione è comunicata. Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte nel termine e secondo le modalità sono puniti con l’ammenda. Nel materiale allegato si trova un esempio di domanda per la registrazione di persona giuridica. Acquisto di beni immobili, accettazione di eredità, legati o donazioni L’art. 17 c.c. sottoponeva a particolari condizioni l’acquisto, da parte dell’associazione riconosciuta, di beni immobili e l’accettazione di eredità o donazioni: stabiliva infatti che tali acquisti e accettazioni non avessero effetto qualora non fosse stata ottenuta l’autorizzazione governativa a compierli. Come si è precedentemente visto, il patrimonio dell’ente riconosciuto è l’unica garanzia che può offrire ai terzi con cui ha rapporti per il soddisfacimento delle proprie obbligazioni: un acquisto inconsiderato o un’accettazione incauta di eredità potrebbe diminuire sensibilmente il patrimonio con gravi conseguenze per i terzi. Ecco quindi una giustificazione all’intervento all’autorità governativa: la tutela dei terzi. L’altro motivo che giustifica tale intervento era quello di evitare che patrimoni di notevoli proporzioni venissero ad accumularsi nelle mani di enti che non perseguono scopi produttivi (la cosiddetta manomorta). L’autorità governativa poteva perciò rifiutare l’autorizzazione richiesta tutte le volte che l’acquisto apparisse non vantaggioso per l’ente oppure quando, tenuto conto del patrimonio dell’ente, un nuovo incremento apparisse superfluo in rapporto allo scopo che l’ente intendesse raggiungere. Il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 406, che modifica la legge n. 241/1990 sulla trasparenza amministrativa pubblicata sulla G.U. n. 147 del 25 giugno 1994, aveva ampliato notevolmente il raggio d’azione della liberalizzazione amministrativa delle attività private. In questo decreto veniva integrato l’elenco delle attività legate al rilascio di autorizzazioni da parte degli enti locali alle quali veniva applicato il meccanismo del silenzio-assenso: se le amministrazioni componenti non valutavano le richieste di rilascio di autorizzazioni entro una precisa scadenza, sarebbe scattato automaticamente il silenzio-assenso: nell’elenco figurava anche questa ipotesi della richiesta di autorizzazione ex art. 17 c.c. per l’acquisto di immobili, accettazione di donazioni, eredità o legati da parte di persone giuridiche: qualora la pubblica amministrazione competente non avesse ottemperato alla richiesta entro il termine di 300 giorni, l’autorizzazione si intendeva rilasciata. In seguito all’approvazione della legge concernente “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo” del 14 maggio 1997, sono state abrogate le disposizioni che prevedono autorizzazioni ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni immobili. L’art. 13 della legge in questione dispone infatti che: MAPID – Materiali didattici programma formativo Mapid Italia 11 Opportunità e progetti, Parte I “L’art. 17 del codice civile e la legge 21 giugno 1896, n. 218, sono abrogati; sono altresì abrogate le altre disposizioni che prescrivono autorizzazioni per l’acquisto di immobili o per accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di persone giuridiche, associazioni e fondazioni. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle acquisizioni deliberate e verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge” 1. Vengono così abrogate tutte le norme che prevedono forme di autorizzazione, non solo l’art. 17 del codice civile (relativo alle persone giuridiche private associazioni e fondazioni) e la L. 218/1896 (relativa a province, comuni e IPAB) ma anche tutte le altre norme che prevedono autorizzazioni agli acquisti, anche solo per rinvio a quelle citate: per es. l’art. 17 della L. 222/1985 per gli ecclesiastici della Chiesa Cattolica e le analoghe disposizioni contenute nelle intese con le altre Confessioni religiose. D’ora in poi, quindi, l’acquisizione di beni immobili a qualsiasi titolo e di beni di ogni natura per donazione, eredità o legato può essere decisa automaticamente dall’ente senza necessità di autorizzazioni (salvo, per gli enti ecclesiastici, che dovranno richiedere le eventuali autorizzazioni canoniche). Si sottolinea che il comma 2 dell’art. 13 della legge estende l’abrogazione dell’autorizzazione anche alle acquisizioni in corso. Di conseguenza l’ente può richiedere alle amministrazioni la restituzione degli atti e procedere all’accettazione (nel caso di donazioni, eredità e legati), se già non lo avesse fatto; far prendere atto dell’avvenuto avveramento della condizione sospensiva per il venir meno dell’obbligo di autorizzazione e procedere di conseguenza (trascrizioni nei registri immobiliari, percepimento di beni e di somme da esecutori testamentari o curatori di eredità giacenti ecc.). Recesso ed esclusioni L’associato può, secondo quanto prescrive l’art. 24 c.c., sempre recedere dall’associazione: l’unica eccezione è rappresentata dal caso in cui egli abbia assunto l’obbligo di far parte dell’associazione per un tempo determinato e quindi non può svincolarsi dal contratto associativo prima che scada il termine stabilito, a meno che sopravvenga una giusta causa. Può essere considerata giusta causa di recesso prima del termine stabilito ad esempio il fatto che il contratto associativo subisca, senza il consenso dell’associato, variazioni di notevole consistenza in merito allo scopo o alle condizioni di ammissione degli associati, oppure che l’associato perda determinati requisiti per far parte dell’associazione (prima che l’associazione deliberi la sua esclusione egli può recedere) ecc. Il socio che intende recedere, deve dare comunicazione scritta agli amministratori della sua decisione: tale dichiarazione ha effetti con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima dello scadere. Come il socio ha la possibilità di recedere dall’associazione, così l’associazione ha la possibilità, in presenza di determinate situazioni, di escludere degli associati. Deputata a deliberare l’esclusione di un associato è l’assemblea, ma lo può fare solo qualora sussistano gravi motivi: per dare un’idea di quelli che la dottrina ritiene motivi gravi, si possono ricordare ad esempio di requisiti richiesti per l’ammissione, il compimento di illeciti penalmente rilevanti, l’assenza ingiustificata e ripetuta in assemblea, il rifiuto di uniformarsi alle delibere assembleari ecc. L’associato di cui l’assemblea ha deliberato l’esclusione può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione. Sia in caso di recesso che di esclusione l’associato non può chiedere la restituzione dei contributi versati, né può vantare alcun diritto sul patrimonio dell’associazione, dal MAPID – Materiali didattici programma formativo Mapid Italia 12 Opportunità e progetti, Parte I momento che gli interessi e i diritti che compongono la partecipazione all’associazione non sono di tipo patrimoniale. II.4.3 Estinzione dell’associazione e liquidazione Come si è detto in precedenza la legge prevede alcune cause di estinzione dell’associazione, mentre altre possono essere previste dall’atto costitutivo. Le cause che stabilisce la legge sono il raggiungimento dello scopo o l’impossibilità di raggiungerlo, e il venir meno di tutti gli associati, la dichiarazione di nullità del contratto associativo e la revoca del riconoscimento qualora l’associazione fosse destinata ad operare solo come ente riconosciuto. Fra le possibili cause convenzionali di estinzione si possono ricordare la previsione di un termine di durata o l’opposizione risolutiva. L’estinzione non è immediatamente operativa appena si verifica il fatto che la causa: occorre anzitutto, come per la costituzione, un provvedimento dell’autorità governativa su richiesta di qualunque interessato o anche d’ufficio. È poi necessario passare ad una fase ulteriore, quella della liquidazione, che serve a provvedere alla sorte dei beni che facevano parte del patrimonio dell’associazione. In primo luogo la liquidazione deve mirare a soddisfare gli eventuali creditori, perché il patrimonio esiste per tutelarli, poi i beni residui saranno devoluti secondo le disposizioni dell’atto costitutivo o di una delibera assembleare; in mancanza di disposizioni o di delibera provvederà l’autorità governativa, attribuendo i beni ad enti con finalità analoghe. A questo punto sorge il problema se lo statuto o la delibera assembleare possano stabilire che i beni residui vengano suddivisi fra gli associati: in dottrina i pareri non sono concordi, perché molti autori sostengono che lo statuto e l’assemblea hanno solo la possibilità di stabilire a quale ente devolvere i beni ma non è loro consentito decidere di dividerli fra gli associati. Sostengono questi autori che qualora si accettasse l’ipotesi della divisibilità fra gli associati del patrimonio residuo, si verrebbe a configurare un rapporto associativo molto strano, che non si concilierebbe coi principi generali in tema di associazione: si verrebbe infatti ad avere un’associazione che, mantenendo formalmente uno scopo ideale o morale, persegue però un intento economico, qual è quello dell’associato alla restituzione di quanto ha versato, e che rischia perciò di poter essere considerata, anziché un’associazione, una società atipica. Altri autori sostengono invece che non sussiste alcun limite in merito alla devoluzione dei beni residui e che possono venir liberamente suddivisi fra gli associati: basta che ciò sia previsto dallo statuto o che l’assemblea deliberi in tal senso, con la maggioranza di almeno tre quarti degli associati a norma dell’art. 21 c.c. nella stessa riunione in cui delibera lo scioglimento. Si suggerisce, pertanto, di esaminare bene il problema sia in sede di formazione dell’atto costitutivo e dello statuto, che nel momento in cui si verifica effettivamente lo scioglimento, valutando tutte le opinioni degli associati. II.4.4 Ottenere finanziamenti Le fonti di finanziamento delle associazioni non lucrative sono normalmente costituite dalle voci che compaiono nel seguente schema di bilancio: MAPID – Materiali didattici programma formativo Mapid Italia 13 Opportunità e progetti, Parte I Schema di RENDICONTO GESTIONALE dell’Associazione ________________________________ PROSPETTO DEI PROVENTI E DEGLI ONERI del periodo dal _______ al _______ PROVENTI Descrizione -Rimanenze attive esercizio precedente -Quote associative degli aderenti -Altri contributi degli aderenti -Contributi da privati -Contributi da organismi internazionali -Contributi dello Stato, di Enti pubblici di Enti o Istituzioni finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti -Rimborsi derivanti da convenzioni -Entrate derivanti da attività commerciali e/o produttive marginali -Iniziative di autofinanziamento -Donazioni e lasciti testamentari -Rendite patrimoniali -Accensione di prestiti -Altre entrate Importo ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ Affitto e costi di gest. sede Sociale Spese sostenute per le attività istituzionali Spese per attività Commerciali e/o produttive marginali Spese per iniziative di autofinanziamento Spese per attività svolte in convenzione Spese inerenti ai beni Immobili Rimborsi di prestiti Altre spese ______ ______ ______ ______ ______ ______ TOTALE ENTRATE ______ TOTALE SPESE ______ PARTITE DI GIRO Raccolta di fondi ______ PARTITE DI GIRO Distribuzione di fondi ______ AVANZO DI CASSA Dettaglio dell’avanzo di cassa -Contanti -Banca ______ ______ RESIDUI ATTIVI -Contributi Enti Pubblici -Crediti verso altri ______ ______ ONERI Descrizione Importo Rimanenze passive esercizio precedente Rimborso spese a volontari Spese per copertura assicurativa Oneri per il personale dipendente Compensi per prest. di lavoro autonomo ______ ______ RESIDUI PASSIVI - Fornitori - Debiti verso altri Data _____________ ______ ______ Firma del rappresentante legale _____________________________________ È utile osservare che: ogni associazione dovrà redigere il bilancio annuale anche quando non ve ne sia esplicita richiesta, in quanto parte integrante dell’assemblea ordinaria dei soci; inoltre ogni richiesta di finanziamento dovrà essere accompagnata dal più recente bilancio annuale. Vedremo nel prossimo capitolo che per la quasi totalità dei bandi europei (e per molti nazionali e regionali) viene richiesta la contabilità degli ultimi 3 anni di esercizio dell’associazione, pena la stessa eleggibilità; anche se meramente simbolica, dovrà sempre essere registrata la quota associativa; i proventi da esecuzione di attività e progetti (co)finanziati dall’UE, o da altri enti pubblici e privati saranno vincolati all’obbligo di rendicontazione separata, tuttavia compariranno nel bilancio annuale; è opportuno che ogni raccolta di fondi (di cui tratteremo a seguire) sia evidenziata MAPID – Materiali didattici programma formativo Mapid Italia 14 ______ ______ Opportunità e progetti, Parte I in parallelo al suo relativo utilizzo, in modo da dare evidenza della corretta esecuzione dell’impegno assunto col donatore. Gli Enti Locali (comuni, province, regioni), e lo Stato (normalmente tramite il Ministero degli Interni: cf. allegato 6) erogano fondi a favore delle APS e delle ONLUS, a sostentamento delle attività ordinarie delle stesse; Enti locali e Stato, ma anche l’UE, vari Organismi delle Nazioni Unite, grosse ONG, Reti e Federazioni del Terzo Settore, Fondazioni bancarie, Imprese ed eventualmente altri “donatori” sostengono economicamente la realizzazione di progetti specifici (di cui tratteremo in Opportunità e progetti, Parte II). II.4.5 Fund Raising Il termine “fund raising” significa, letteralmente tradotto, “raccolta fondi” ma è giusto darne una definizione più esaustiva che lo definisce come “il complesso di attività che l’organizzazione non profit mette in atto per la creazione di rapporti d’interesse fra chi chiede risorse economiche, materiali e umane in coerenza con lo scopo statutario e chi è potenzialmente disponibile a donarle”. Il fund raising non è, dunque, solo una semplice richiesta di denaro, bensì un’attività strutturata che si basa su due principi guida dell’economia moderna: il principio di reciprocità e il principio dei matrimoni d’interesse. Il primo si riferisce ad una serie di trasferimenti bilaterali (fra due o più parti), indipendenti, liberi tra loro ma in qualche modo interconnessi. Per semplificare questo concetto basta pensare a quando invitiamo a cena un nostro amico. In questo caso, mai ci verrebbe in mente di farci pagare la cena, anzi noi siamo ripagati dalla relazione che si crea, dal piacere di averlo ricevuto, e potremo aspettarci che porti con sé un fiore o una bottiglia di vino in segno di ringraziamento. Il principio del matrimonio d’interesse, a sua volta, fa perdere la connotazione negativa data dalla società moderna al termine di interesse proprio, ricollegandosi al significato d’origine latina per cui la parola interesse significa essere in mezzo, partecipare. In quest’ottica bisogna pensare che non è vero che un donatore dona per niente, anzi dona perché ha interesse nel farlo. Un interesse che non necessariamente deve essere tradotto in termini economici ma bensì deve essere raffigurato in un bene simbolico o ancor meglio in un bene relazionale che trova godimento nelle più svariate motivazioni che sempre più sono alla fonte di una donazione (tratto da Il manuale per la raccolta di fondi, a cura di Romina Sapignoli, in http://www.fundraising.it/wp-content/uploads/2008/06/piccolo-manuale-di-fundraising.pdf, pag. 9). Anche “Wikipedia” ricorre agli stessi concetti: Il fundraising è una parola inglese che non è traducibile semplicemente in raccolta fondi. “To raise” ha il senso di: far crescere, coltivare, sorgere, ossia di sviluppare i fondi necessari a sostenere una azione senza finalità di lucro. Infatti il fund raising trova le sue origini nell’azione delle organizzazioni non profit, quelle organizzazioni che hanno l’obbligo di non destinare i propri utili ai soci, ma di reinvestirli per lo sviluppo delle proprie finalità sociali. Tuttavia attualmente il fund raising viene praticato anche da enti e servizi pubblici e da aziende che promuovono iniziative a scopo sociale. Chi raccoglie i fondi è definito fundraiser: egli deve saper gestire la relazione con il donatore, deve avere competenze nella gestione del database attraverso strumenti informatici, deve avere un’ampia conoscenza di tutte le modalità per raccogliere fondi MAPID – Materiali didattici programma formativo Mapid Italia 15 Opportunità e progetti, Parte I (direct marketing, telemarketing, e-mailing, web marketing, face to face). La figura del fundraiser in Italia oggi non è ancora bene affermata, esiste un’associazione dei fundraiser italiani (Assif), ma è ancora relativamente molto piccola, anche rispetto alla diffusione della professione. Si pensi ad esempio che negli Stati Uniti d’America l’Associazione dei Fundraiser (AFP) conta oramai più di 25.000 iscritti. Accanto ai fundraiser che lavorano stabilmente all’interNo di organizzazioni non profit vi è il consulente del fund raising ovvero colui che svolge attività di consulenza presso organizzazioni non profit. I suoi compiti possono riguardare sia la stesura di un piano strategico di raccolta fondi sia lo svolgimento operativo della raccolta fondi attraverso strumenti come il mailing, il telemarketing, gli incontri faccia a faccia con i potenziali donatori. Il consulente di fund raising in Italia svolge attività come libero professionista e/o come partner di studi di consulenza. Secondo alcuni il fundraising è nato storicamente in Europa, i sacerdoti e la Chiesa stessa sono stati i primi fundraiser, cioè coloro che raccolgono fondi per una precisa causa con scopi sociali. Lo sviluppo maggiore si è avuto però negli Stati Uniti grazie a Henry Rosso, fondatore della prima scuola di fundraising al mondo. Rosso sosteneva che il fundraising è l’arte di insegnare alle persone la gioia di donare. Secondo i più recenti approcci il “fundraising” più che essere legato semplicemente alla cultura della carità o a quella filantropica e del mecenatismo, fonda il suo significato nel fenomeno della responsabilità sociale diffusa che spinge i soggetti sociali e collettivi ad effettuare investimenti di risorse per il raggiungimento di comuni benefici sociali. Per “fundraising” quindi si può intendere l’insieme delle teorie e delle tecniche necessarie a garantire la sostenibilità di una causa sociale e dell’organizzazione che la persegue e di promuoverne lo sviluppo costante nel tempo verso una molteplicità di interlocutori pubblici e privati. Sono varie le modalità con cui è possibile fare fundraising. Il direct marketing è una di queste e consiste nell’invio di lettere presso un elenco di donatori o potenziali tali. Tuttavia il fund raising, per sua natura, non si fonda solo sulle donazioni ma anche su un complesso di modalità di raccolta da utilizzare nei confronti di ogni possibile mercato del fund raising pubblico e privato (eventi, sponsorizzazioni, investimenti sociali, attività di tipo commerciale, presentazione di progetti a bandi di concorso, ecc.). Non esiste un unico modello di fund raising, ma strategie differenti in relazione alle caratterstiche della causa sociale, della organizzazione che la promuove e dell’ambiente nel quale essa opera. Liberamente scaricabile da Internet, esiste una “manuale per la raccolta di fondi”, a cura di Romina Sapignoli, al quale rimandiamo per ulteriori approfondimenti e dal quale estrapoliamo la presentazione del ciclo di fund raising e la relativa gestione (management). Per ottenere buoni risultati nella raccolta fondi – vi si legge tra l’altro – è necessario superare l’approccio pietistico e lagnoso che spesso accompagna gli stati d’animo di chi si trova a dover affrontare una richiesta di denaro. Fare fund raising non significa chiedere l’elemosina, anzi, Henry Rosso, italo americano, fondatore della più famosa scuola di fund raising nel mondo, definisce il fund raising come “La nobile arte di insegnare alle persone la gioia di donare”. Un fundraiser deve operare tenendo a mente questa frase, proponendo un progetto in cui per primo ripone notevole ottimismo perché fiducioso nella causa. Solo con convinzione, determinazione e fede nella causa proposta si riuscirà a trasmettere il giusto segnale, che potrà essere accettato o meno, ma l’importante è averlo trasmesso correttamente. È giusto osservare inoltre, che oggi, l’attività di raccolta fondi non può essere improvvisata ma deve essere vista, per quanto possibile, in un’ottica strategica. MAPID – Materiali didattici programma formativo Mapid Italia 16 Opportunità e progetti, Parte I Il fund raising improvvisato, ovvero quello che dedica la maggior parte del tempo ad attività operative e manuali senza occuparsi delle fasi che precedono e posticipano la mera attività di raccolta, potrà avere successi casuali non garantiti nel tempo. Il ciclo del fund raising Così come ogni attività complessa, che opera in un ambiente in continua evoluzione e competitivo, anche per la raccolta fondi è stato individuato un ciclo operativo che ordina per passi le azioni da seguire. Questo strumento è definito il ciclo del fund raising; il suo rispetto permetterà all’associazione di muoversi adeguatamente, verificando e valutando i risultati. Di certo il ciclo del fund raising, proprio per la sua natura programmatica, può mostrare la sequenza d’azioni da compiere in maniera assoluta, ma sarà poi compito delle associazioni scegliere quelle più appropriate al caso e valutare gli effetti tenendo conto delle condizioni e dei fattori. È opportuno quindi prenderlo in considerazione perché è da questo che parte ogni attività di raccolta fondi, grande o piccola che sia. Le fasi del ciclo di fund raising sono così suddivise: 1. Avvio al fund raising: innanzi tutto è necessario creare e condividere una vision e una mission. La vision è l’immagine completa di ciò che si desidera raggiungere, è l’idea che motiva la nascita di un’associazione. A sua volta la mission definisce gli ambiti di cui si occupa l’organizzazione; deve essere ben definita e chiara per fare da filo conduttore tra i vari soggetti che partecipano alla vita associativa. Così, ad esempio, due o tre persone possono decidere di formare un’associazione condividendo la vision di un mondo futuro senza fumatori e definire per loro mission la prevenzione attraverso l’educazione antifumo nell’età giovanile. Le organizzazioni non profit esistono in funzione della loro mission, esistono per trasformare la realtà individuando cose che non funzionano e cambiarle in cose che funzionano. Non possono nascere organizzazioni che non abbiano ben chiari gli scopi della loro esistenza. 2. Identificazione degli obiettivi: è il secondo passo che l’associazione non profit deve compiere, definendo per iscritto quali sono gli obiettivi che si prefigge di raggiungere. È bene specificare i progetti che s’intendono sviluppare e raccogliere tutte le informazioni relative. Solo avendo ben chiari gli obiettivi si potrà auspicare il loro raggiungimento. 3. Analisi dei mercati: l’associazione deve individuare i mercati di riferimento, ovvero deve scegliere a chi rivolgere la sua richiesta di fondi. I mercati si suddividono in: mercato delle persone, mercato delle imprese, mercato delle fondazioni bancarie e filantropiche, mercato degli enti pubblici. 4. Scelta degli strumenti da utilizzare: costituisce il quarto step della raccolta fondi e consiste nella scelta del mezzo più appropriato per ottenere donazioni. Si parla di mailing, telemarketing, contatto diretto, sponsorizzazioni, realizzazione di eventi, posta elettronica. 5. Messa in opera: dopo aver scelto la strategia è arrivato il momento di applicarla. Questa fase è molto delicata perché, se viene organizzata male, rischia di compromettere tutto il lavoro fino ad ora eseguito. In questa fase è importante creare un gruppo di persone valide tenendo presente che senza un forte e motivato gruppo di volontari, senza che il personale retribuito sia flessibile, disponibile al cambiamento MAPID – Materiali didattici programma formativo Mapid Italia 17 Opportunità e progetti, Parte I culturale e continuamente persuaso della bontà della causa, un piano di fund raising è praticamente irrealizzabile. È poi opportuno considerare anche la possibilità di rivolgersi ad un consulente di fund raising o a chi comunque ha già maturato altre esperienze, per ascoltare i suoi consigli professionali. 6. Valutazione dei risultati: è la fase finale del ciclo che darà poi inizio alla raccolta successiva e quindi ad un nuovo ciclo. Considera i risultati ottenuti, gli obiettivi preposti e dà così modo di valutare l’operatività, gli errori, le mancanze e i punti di forza. Inoltre permette di valutare i costi sostenuti per ogni singola attività, che a loro volta serviranno da parametro valutativo. Quali sono le componenti per un fund raising di successo nelle piccole organizzazioni? Per realizzare una buona raccolta fondi, è necessario che le associazioni tengano determinati accorgimenti nella loro operatività. Per avere successo non devono mancare i seguenti componenti: - documento buona causa (cf. allegato 4): un documento chiaro e stimolante che giustifichi la raccolta fondi; - il fabbisogno: ovvero il fabbisogno del programma quantificato economicamente, che chiarisca le ragioni per cui è necessario il fund raising. In termini profit è il prodotto; - obiettivi: una stima realistica del fabbisogno economico, determinata in base alle finalità che l’azione di fund raising si propone di realizzare; - donatori: bisogna individuare i donatori in base alla quantità e qualità delle donazioni necessarie per garantire il successo dell’operazione di fund raising; - volontari carismatici: persone impegnati nell’attività disponibili a dare tempo, energie e talento per un fund raising produttivo; - le pubbliche relazioni: servono a far conoscere ed accettare l’organizzazione che raccoglie fondi; - il tempo e la tempistica: bisogna aver tempo a sufficienza per elaborare e mettere in atto un programma di qualità stabilendo una tempistica realistica tenuto conto delle festività religiose e civili e della crescente competizione tra gli organismi non profit per ottenere fondi e dell’instabilità delle condizioni economiche; - budget: i piani d’investimento, o i fondi compresi nel budget, devono essere congruenti con il fabbisogno del programma. MAPID – Materiali didattici programma formativo Mapid Italia 18