prodotti da costruzione

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n. 015 - MARZO 2014
LE STRUTTURE DI CARPENTERIA METALLICA:
DALLA DIRETTIVA “PRODOTTI DA COSTRUZIONE” ALLE NORME “EN 1090” COME DEVONO OPERARE LE OFFICINE DI FABBRICAZIONE DI PRODOTTI METALLICI CHE DEVONO ESSERE INCORPORATE IN MODO PERMANENTE IN OPERE DI COSTRUZIONE O IN PARTI DI ESSE E LA CUI PRESTAZIONE INCIDE SULLA PRESTAZIONE DELLE OPERE STESSE Dott. Ing. A. MAGISTRALI
- Consulente Senior del Gruppo 2G
- Certificato INTERNATIONAL WELDING
ENGINEER
- Esperto qualificato secondo ISO 14731
come COORDINATORE SALDATURA
(CORSAL)
- Esperto di Controlli non Distruttivi (PT,
MT, UT, RX, ET)
- Valutatore Qualificato secondo ISO/TS
16949, ISO 9001, IRIS, ISO 3834
1. L’EVOLUZIONE LEGISLATIVA
E NORMATIVA IN EUROPA
Il primo documento legislativo che fissava dei criteri per le strutture
metalliche e più in generale per i prodotti di costruzione è stata al
Direttiva Europea 89/106 CEE-CPD nell’ormai lontano 1989; tuttavia è
negli ultimi 5 anni che si notano i cambiamenti più significativi sia per
la legislazione che per la normazione, a livello nazionale ed europeo.
Nel 2008, attraverso il Decreto Ministeriale D.M. 14.01.2008, noto
anche come “Testo Unico delle Costruzioni”, vengono definiti un
insieme di criteri, relativi alla progettazione e fabbricazione dei
prodotti da costruzione che vengono successivamente installati
in opere civili in modo permanente; il D.M. 14.01.2008 attua i
principi della Direttiva CPD, ispirandosi alla norma tedesca DIN
18800.
A partire dal luglio 2009, diventa obbligatorio, per le officine di
fabbricazione i cui prodotti non siano coperti da Norme tecniche
Europee armonizzate, l’iscrizione al “Servizio Tecnico Centrale”
(organo del Ministero dei Lavori Pubblici) come “Centro di
Trasformazione”, previo l’adempimento di alcuni requisiti, in
funzione del tipo di prodotto da costruzione fabbricato; ad esempio,
per le officine che realizzano strutture/ prodotti di carpenteria
saldata:
 Sistema Qualità Certificato secondo norma ISO 9001:2008;
 Sistema di gestione processi di saldatura Certificato secondo
norma ISO 3834: 2005;
 Personale di coordinamento attività di saldatura qualificato
secondo i criteri della norma EN 14731: 2007;
 Processi di saldatura qualificati secondo le norme applicabili
(es. UNI EN 15614, UNI EN ISO 14732, UNI EN 14555);
 Personale addetto ai controlli di saldatura qualificato secondo
la norma UNI EN ISO 9600-1 (sostituisce UNI EN 287-1);
 Controlli Non Distruttivi sui giunti saldati secondo i criteri di
accettazione previsti dalla norma EN 5817, eseguiti dal
personale qualificato almeno a livello 2 secondo la norma EN ISO
9712.
Nello stesso periodo, ovvero nel 2009, vengono pubblicate le
norme della serie EN 1090 ovvero:
 EN 1090-1: Requisiti per la valutazione di conformità di
componenti strutturali;
 EN 1090-2: Requisiti tecnici per strutture in acciaio;
 EN 1090-3: Requisiti tecnici per strutture in alluminio.
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Già dai titoli si intuisce che lo scopo era quello di creare un
“Codice Tecnico” di fabbricazione europeo per le strutture
metalliche di carpenteria; successivamente, nel gennaio 2011, la
norma En 1090-1 viene pubblicata dalla Gazzetta Ufficiale della
Commissione Europea e pertanto diventa una “norma armonizzata”, venendo così a costituire:
a) un riferimento per la fabbricazione di tutta la tipologia di prodotti/
strutture di carpenteria metallica, fino a quel momento non coperti
da norme tecniche europee armonizzate;
b) la possibilità di marcare CE i prodotti/strutture, da installare
successivamente nelle opere civili, oltre ad emettere una
“Dichiarazione di prestazione” in funzione delle caratteristiche di
impiego dei prodotti/ strutture.
Sempre nel 2011, viene emesso il Regolamento Europeo
305/2011 CPR il quale, dopo un periodo di coesistenza durato 2
anni, sostituisce completamente nel luglio 2013 la Direttiva
89/106 CEE-CPD; in esso vengono definiti criteri relativi a:
 Marcatura CE dei prodotti da costruzione;
 Emissione della Dichiarazione di prestazione;
 Controllo delle prove di tipo sul prodotto;
 Controllo del sistema di produzione da parte di un ente notificato.
Il presente Regolamento 305/2011 CPR tuttavia differisce da altre
direttive europee emesse negli ultimi anni e raggruppate sotto il
nome “nuovo approccio”, poiché i “requisiti base” in esso
definiti non riguardano direttamente i prodotti da costruzione,
bensì le opere civili in cui essi saranno incorporati in modo
permanente; in altre parole viene seguita una logica secondo cui: un
prodotto da costruzione è considerato idoneo all’impego previsto e di
conseguenza marcabile CE, se le sue caratteristiche solo tali da
permettere all’opera civile a cui sarà destinato, il soddisfacimento dei
“requisiti base” ad essa applicabili.
2. LA MARCATRURA CE DEI PRODOTTI DA
COSTRUZIONE NEL CONTESTO LEGISLATIVO
/NORMATIVO NAZIONALE ATTUALE
L’attuale D.M. 14.01.2008 prescrive l’impiego di prodotti da
costruzione marcati CE qualora sussistano le condizioni
seguenti:
1. I prodotti sono “trattati” da norme EN armonizzate, compatibili con
il Regolamento 305/2011 CPR, per le quali sia terminato il periodo
di coesistenza con preesistente normativa nazionale;
2. I prodotti sono destinati ad essere incorporati in modo
permanente in un opera civile
Per quanto riguarda l’identificazione e la qualificazione di
materiali e prodotti, il D.M. 14.01.2008 al cap. 11.1 distingue tre
casi:
1. Materiali e prodotti per uso strutturale per i quali sia
disponibile una norma europea armonizzata, pubblicata su
elenco GUCE (es. EN 10219, EN 10025, EN 14399); al termine
del periodo di coesistenza con una eventuale norma nazionale
preesistente, il loro impiego/incorporazione in opere civili è
consentito soltanto se provvisti di marcatura CE;
2. Materiali e prodotti per impego strutturale per i quali non sia
disponibile una norma europea armonizzata oppure la stessa
ricada nel periodo di coesistenza con una norma nazionale
preesistente, per la quale sia invece prevista la qualificazione con
le modalità e le procedure indicate nella norma nazionale; è fatto
salvo il caso in cui, nel caso di coesistenza con la specifica norma
europea armonizzata, il fabbricante abbia volontariamente scelto
di applicare la marcatura CE;
3. Materiali e prodotti per impiego strutturale innovativi o
comunque non citati nel presente capitolo (11.1) e non
ricadenti in una delle tipologie precedenti 1) o 2);
Concretamente i concetti sopra enunciati si traducono nella pratica
nel modo seguente:
 I materiali di base per saldatura (es. lamiere e profili), i materiali
d’apporto di saldatura e i connettori strutturali (es. dadi, bulloni,
viti) si configurano come materiali di tipo A, poiché esistono
già norme europee armonizzate dedicate;
 I componenti strutturali metallici appartengono alla categoria
B, poiché pur esistendo le norme armonizzate EN 1090 dal 2011
il periodo di coesistenza con le norme nazionali preesistenti,
terminerà nel luglio 2014;
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Questo significa che per i componenti strutturali metallici, al
momento e fino al 1 luglio 2014, il fabbricante è ancora libero di
scegliere se procedere a marcare CE il prodotto oppure no;
successivamente al 1 luglio 2014 la marcatura CE diventerà
obbligatoria e i componenti strutturali metallici ricadranno nei
prodotti di categoria A.
3. REQUISITI DEL FABBRICANTE
PER POTER MARCARE CE
Per poter marcare CE i propri prodotti, il fabbricante deve
dimostrare di aver attivato e di mantenere un sistema di
"Controllo di Produzione in fabbrica”; tale riconoscimento è
ottenibile mediante la certificazione del sistema di controllo
predisposto da parte di un Organismo Notificato (accreditato a livello
Nazionale).
In altre parole, il fabbricante deve dotarsi di un’organizzazione
aziendale adeguata per la realizzazione dei componenti
strutturali metallici, la quale dovrà essere conforme ai criteri
espressi nella norma EN 1090 applicabile (EN 1090-2 per materiali
in acciaio, EN 1090-3 per materiali in alluminio) soprattutto in
termini di:
 Competenza dimostrabile del personale;
 Adeguatezza delle attrezzature
apparecchiature di misurazione;
di
lavoro
e
delle
 Conservazione/ identificazione/ impiego dei materiali;
 Capacità di pianificazione e coordinamento/ controllo delle
fasi di fabbricazione, con particolare attenzione ai processi
speciali (es. saldatura, zincatura, verniciatura);
Come si può osservare, per chi è già dotato di un sistema Qualità
certificato secondo la norma ISO 9001, i concetti sopra esposti
dovrebbero essere già noti e assimilati da tempo; le norme EN
1090 richiedono “solo” una maggiore attenzione e impegno
durante lo sviluppo e il controllo dei processi di fabbricazione.
Nel caso di officine che contemplano processi di saldatura,
l’organismo notificato sarà tenuto a verificare che il fabbricante
applichi i requisiti della norma ISO 3834 “Saldatura per fusione:
requisiti di qualità”, puntualmente richiamati nelle norme EN 1090;
peraltro il D.M. 14.01.2008 prescrive la “certificazione” del fabbricante
secondo la stessa ISO 3834. Malgrado i molti elementi di
convergenza tra le norme EN 1090 e il D.M: 14.01.2008 ad oggi, il
fabbricante che dovrà certificarsi secondo la norme EN 1090 entro il 1
luglio 2014, in ogni caso sarà tenuto a iscriversi anche come “Centro
di Trasformazione” al Servizio Tecnico Centrale del Ministero dei
Lavori Pubblici.
Nei prossimi mesi tuttavia, sarà emessa una revisione del D.M.
14.01.2008, nella quale “dovrebbe” essere consentito l’esonero
dall’iscrizione come “Centro di Trasformazione” al Servizio Tecnico
Centrale, qualora il fabbricante sia certificato secondo la norma EN
1090 applicabile, anche perché a partire dal 1 aprile 2013 e con
effetto retroattivo (entro il 1 giugno 2014) è entrato in vigore un
tariffario incluso nel Decreto n. 267 (12/11/2012) il quale prevede un
esborso di ben 1600 € per tutti coloro che si iscrivono al Servizio
Tecnico Centrale come “Centro di Trasformazione”.
4. PRINCIPI DEL REGOLAMENTO EUROPEO
305/2011 CPR (Construction Product Directive).
Come già accennato al par.1, il Regolamento Europeo 305/2011 CPR
ha sostituito definitivamente la Direttiva Europea 89/106 CEE a partire
dal 1 luglio 2013; questo tuttavia non comporta uno stravolgimento dei
concetti espressi nei paragrafi precedenti; il Regolamento Europeo
305/2011 CPR ha “riformulato” il concetto di marcatura CE per i
prodotti da costruzione, inoltre ha introdotto il termine
“prestazione” oltre a nuove definizioni e ad altre consolidate, tra
le quali vale la pena di segnalare le più significative, ovvero:
Al par. 1 si era accennato ai “Centri di Trasformazione”; nel D.M.
14.01.2008, in particolare ai cap. 11.3.1.7 e 11.3.4.10, per quanto
attiene almeno agli acciai per carpenteria metallica, i centri di
trasformazione possono essere:
 Centri di produzione di lamiere grecate e profilati formati a
freddo;
 Centri di prelavorazione di componenti strutturali;
 Officine di produzione di carpenterie metalliche;
 Officine di produzione di elementi strutturali di serie;
 Officine per la produzione di bulloni e chiodi.
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Prodotto da
costruzione
Opere
Caratteristiche
essenziali
Prestazione
Livello
Classe
Prodotto tipo
Fabbricante
Qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul
mercato per essere incorporato in modo permanente
in opere di costruzione o in parti di esse e la cui
prestazione incide sulla prestazione delle opere di
costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere
stesse;
Gli edifici e le opere di ingegneria civile;
Le caratteristiche del prodotto da costruzione che si
riferiscono ai requisiti di base delle opere di
costruzione. Le caratteristiche essenziali dei prodotti
da costruzione sono stabilite nelle specifiche
tecniche armonizzate, in funzione dei requisiti di
base delle opere di costruzione;
La prestazione di un prodotto da costruzione in
relazione alle caratteristiche essenziali pertinenti,
espressa in termini di livello, classe o mediante
descrizione;
Il risultato della valutazione della prestazione di un
prodotto da costruzione in relazione alle sue
caratteristiche essenziali, espresso come valore
numerico;
Gamma di livelli di prestazione di un prodotto da
costruzione, delimitata da un valore minimo e da un
valore massimo;
L’insieme di livelli o classi di prestazione
rappresentativi di un prodotto da costruzione, in
relazione alle sue caratteristiche essenziali,
fabbricato utilizzando una data combinazione di
materie prime o di altri elementi in uno specifico
processo di produzione;
Qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrichi un
prodotto da costruzione o che faccia progettare o
fabbricare tale prodotto e lo commercializzi con il
suo nome o il suo marchio;
 L’UTILIZZATORE: monterà il componente strutturale metallico in
modo opportuno, avendo note le prestazioni dichiarate dal
fabbricante nella “dichiarazione di prestazione”;
Il Regolamento Europeo 305/2011 CPR prevede all’art.5 le
condizioni per cui il fabbricante può evitare di marcare CE il
prodotto da costruzione e di emettere “dichiarazione di prestazione, le
condizioni sono le seguenti:
a) Il prodotto da costruzione sia fabbricato in un unico
esemplare o su specifica del committente in un processo non
in serie, a seguito di una specifica ordinazione e installato in una
singola e identificata opera di costruzione, da parte del
fabbricante che è responsabile della sicurezza dell’incorporazione del prodotto da costruzione nelle opere di costruzione,
conformemente alle normative nazionali applicabili e sotto la
responsabilità dei soggetti incaricati della sicurezza dell’esecuzione delle opere di costruzione designati, ai sensi delle normative
nazionali applicabili;
b) Il prodotto da costruzione sia fabbricato in cantiere per essere
incorporato nelle rispettive opere di costruzione, conformemente
alle normative nazionali applicabili e sotto la responsabilità dei
soggetti incaricati della sicurezza dell’esecuzione delle opere di
costruzione designati, ai sensi delle normative nazionali
applicabili;
c) Il prodotto da costruzione sia fabbricato con metodi
tradizionali o con metodi atti alla conservazione del
patrimonio tutelato o in ragione del loro particolare valore
architettonico o storico, nel rispetto delle normative nazionali
applicabili
Rispetto alla Direttiva 89/106 CPD, è stato eliminato il concetto di
“conformità ai requisiti”, proprio per l’introduzione del termine
“prestazione” e di conseguenza, quando un prodotto da costruzione
rientra nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata, il
fabbricante dovrà redigere una dichiarazione di prestazione.
La marcatura CE sarà applicabile solo sui prodotti da
costruzione per i quali il fabbricante abbia redatto una
dichiarazione di prestazione, conformemente alle norme
armonizzate e a quanto previsto dal Regolamento Europeo
305/2011 CPR. La “dichiarazione di prestazione“ è necessaria
soprattutto a chi utilizzerà il prodotto da costruzione per incorporarlo
correttamente e in modo permanente nell’opera civile.
In altre parole, vengono chiaramente espresse e distinte le
responsabilità secondo la logica seguente:
 IL FABBRICANTE: immette il componente strutturale metallico
sul mercato, in conformità a quanto previsto dalla norma
armonizzata applicabile e provvederà a marcarlo CE;
Il caso a) appare il più frequente.
Per quanto riguarda il controllo sul processo di produzione del
fabbricante, il Regolamento Europeo 305/2011 CPR prevede e
classifica 5 schemi chiamati “Sistemi di valutazione e verifica della
costanza di prestazione”, di cui:
Schemi:
1+, 1, 2+
Schema: 3
Schema: 4
Prevedono l’intervento di un organismo certificato
Prevede l’intervento di un laboratorio certificato (per
controlli sul prodotto)
Non prevede interventi da parte di organismi notificati
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Si presume che lo schema più utilizzato, peraltro richiamato anche
nelle norme armonizzate tra cui le EN 1090, sarà il “2+”, il quale è
così articolato:
Il fabbricante effettua
i) La determinazione del prodotto – tipo, in
base a prove di tipo (compreso il
campionamento) , a calcoli di tipo, a
valori desunti da tabelle o a una
documentazione descrittiva del prodotto;
ii) Il controllo della produzione in fabbrica;
iii) Altre prove su campioni prelevate in
fabbrica in conformità del piano di prova
descritto
L’Organismo Notificato
di certificazione del
controllo della
produzione, rilascia il
certificato di conformità
del controllo della
produzione in fabbrica
fondandosi sui seguenti
elementi:
i) Ispezione iniziale dello stabilimento di
produzione e del controllo della
produzione in fabbrica;
ii) Sorveglianza, valutazione e verifica
continue del controllo della produzione n
fabbrica;
Tra le 10 caratteristiche elencate, quelle raggruppabili come
caratteristiche strutturali ovvero: resistenza meccanica, resistenza
a fatica, resistenza al fuoco, determinazione allo stato limite di
servizio, sono di responsabilità del progettista del componente
strutturale metallico.
La Norma EN 1090-1 non tratta criteri di calcolo e verifica progettuale,
tuttavia richiede al fabbricante di rendere evidente nella
“Dichiarazione di Prestazione” del componente se le caratteristiche
strutturali sopra elencate siano il risultato di un progetto effettuato
sotto la sua responsabilità o sotto la responsabilità del
committente/ acquirente.Per tenere conto delle varie combinazioni,
nella norma EN 1090-1 sono stati previsti 4 Metodi di Dichiarazione,
riportate nel prospetto A.1 sottostante, dove si tiene conto se sia stato
il fabbricante (Manifacturer) o il committente/acquisitore
(Purchaiser) a definire le caratteristiche del componente, attraverso
la redazione della specifica tecnica del componente:
5. LA NORMA EN 1090-1 E LA MARCATURA CE
DEI COMPONENTI STRUTTURALI.
Come già anticipato nei par. precedenti, l’atto di immettere nel
mercato componenti strutturali marcati CE, comporta per il
fabbricante l’impegno ad emettere una “dichiarazione di
prestazione” del componente marcato, in relazione ai requisiti
prestazionali definiti nella norma EN 1090-1 e di seguito elencati:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tolleranze dimensionali
Saldabilità
Tenacità
Resistenza Meccanica
Resistenza a fatica
Resistenza al fuoco
Deformazioni allo stato limite di esercizio
Reazione al fuoco
Emissione di sostanze pericolose
Durabilità
Il fabbricante sarà autorizzato ad emettere la dichiarazione di
prestazione se avrà ottemperato ai seguenti obblighi:
 Svolgere direttamente sui componenti strutturali da marcare CE
una serie di prove di “Tipo” iniziali all’avvio della fabbricazione
e di “campionamento” nel corso della produzione, mirate a
“misurare” l’effettiva conformità ai requisiti di prestazione sopra
elencati, secondo i criteri previsti dalla EN 1090-1;
 Dotarsi di un sistema di “Controllo di Produzione in Fabbrica”
FPC e ottenere la certificazione da parte di un Organismo
Notificato
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ATTIVITA’
Calcoli di
progettazione
strutturale del
componente
Specifiche di
fabbricazione
Compiti e consegna dei fabbricanti
Metodo 1
Metodo 2
Si
Sulla base di un requisito che
Nessuno
prescrive l’uso di una norma di
prodotto che fa riferimento alle
parti pertinenti degli Eurocodici
MPCS
MPCS
Informazioni
I componenti forniti devono
geometriche e sul
essere in conformità alla
Dichiarazione materiale e ogni altra
presente norma europea che fa
delle
informazione
riferimento alle parti pertinenti
proprietà del
necessaria perché
degli eurocodici, con la(e)
componente
altri possano eseguire
resistenza(e) indicata(e) come
la valutazione e i
valore (i) caratteristico(i) o
calcoli strutturali
valore(i) di progetto
LEGENDA: MPCS: Manifacturer Provided Component Specification
PPCS: Purchaser Provided Component Specification
ATTIVITA’
Calcoli di
progettazione
strutturale del
componente
Specifiche di
fabbricazione
Compiti e consegna dei fabbricanti
Metodo 3b
Metodo 3a
Si
Sulla base di un
requisito che prescrive
l’uso delle direttive di
progettazione
dell’acquirente o delle
Nessuno
direttive di
progettazione del
fabbricante per
rispettare l’ordine del
cliente
MPCS
PPCS
Il componente fornito
deve essere in
Il componente fornito deve
conformità al MPCS e
essere in conformità al PPCS
riferibile all’ordine
dell’acquirente
LEGENDA: MPCS: Manifacturer Provided Component Specification
PPCS: Purchaser Provided Component Specification
Dichiarazione
delle
proprietà del
componente
La chiave di interpretazione del prospetto della norma EN 1090-1
riportato a lato è la seguente:
Metodo
1
Metodi
2e3
Metodo
4
Il fabbricante opera su proprie specifiche di fabbricazione, ma
non dichiara le caratteristiche strutturali (si tratta di un
componente fabbricato in serie, costituito da materiale e
geometria noti, basato su un progetto standard e non specifico)
Il fabbricante opera su proprie specifiche di fabbricazione e
dichiara anche le caratteristiche strutturali (a seconda dei
casi essere saranno riferite: (2) agli eurocodici applicabili; (3) al
progetto del committente/ acquisitore o al progetto del
fabbricante stesso)
Il fabbricante opera su progetto e specifiche di fabbricazione del
committente/ acquirente
Per quanto chiarito ai par. precedenti, le norme EN 1090-2 (acciaio)
e EN 1090-3 (alluminio) stabiliscono i criteri di riferimento e
costituiscono una linea guida tecnica per fabbricanti, al fine di
organizzare e gestire il proprio sistema di “Controllo di
Produzione in fabbrica”.
Di seguito sono riportati i titoli dei paragrafi fondamentali delle due
norme:
par.4
par.5
par.6
par.7
par.8
par.9
par.10
par.11
par.12
SPECIFICHE E DOCUMENTAZIONE
PRODOTTI COSTITUENTI
PREPARAZIONE E ASSEMBLAGGIO
SALDATURE
FISSAGGIO MECCANICO
MONTAGGIO
TRATTAMENTO SUPERFICIALE
TOLLERANZE GEOMETRICHE
ISPEZIONI, PROVE E AZIONI CORRETTIVE
A questo punto, dopo aver fabbricato il componente secondo le
specifiche, l’ultimo atto che il fabbricante deve compiere è la
marcatura CE del componente stesso; la norma EN 1090-1, parla di
un contrassegno di identificazione e consente lo stampaggio sul
componente, solo se e dove le posizioni sono state concordate con il
committente/ acquirente.
Poiché le dimensioni e soprattutto la quantità di informazioni
necessarie per la dichiarazione di prestazione e i dati contenuti nella
marcature CE sono considerevoli, viene consentita l’opzione di
apporre la marcatura o direttamente sul componente oppure
sull’etichetta di accompagnamento, sull’imballaggio o sui
documenti commerciali; le informazioni che devono accompagnare
il simbolo di marcatura CE sono le seguenti:
 Il numero di identificazione dell’organismo notificato che ha
certificato il sistema di “Controllo di Produzione in fabbrica”;
 Il numero o il marchio di identificazione e indirizzo registrato del
fabbricante;
 Le ultime due cifre dell’anno di applicazione della marcatura;
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 Il numero del certificato CE di controllo della produzione in
fabbrica;
 Il riferimento alla norma europea EN 1090-1;
 La descrizione dei componenti (nome generico, materiali
costituenti, dimensioni e destinazione d’uso);
 Le informazioni in merito alle proprietà del materiale (es.
saldabilità, resistenza a rottura, resistenza la fuoco), durabilità del
componente, dati geometrici del componente (tolleranze
dimensionali e di forma);
 Nessuna prestazione determinata NPD per le caratteristiche non
definite dal fabbricante, quando pertinente;
 La classe di esecuzione del componente, riferito alla norma EN
1090-2 o alla norma EN 1090-3;
 Il riferimento alla specifica interna di fabbricazione del
componente;
La norma EN 1090-1 nell’appendice ZA, riporta 5 esempi di marcatura
CE.
6. CONCLUSIONI
Come appare evidente da quanto esposto, il quadro
legislativo/normativo appare piuttosto articolato e complesso;
pertanto, vista anche la scadenza del 1 luglio 2014 che prevede
la obbligatorietà della marcatura CE con le relative attività
connesse (in primo luogo la certificazione del “Controllo di
Produzione in Fabbrica”) è opportuno che tutte le parti coinvolte,
in particolare:
7. RUOLO DEGLI ESPERTI DELLA NORMAZIONE
TECNICA CHE OPERANO COME
GRUPPO 2G MANAGEMENT CONSULTING
Il Gruppo 2G Management Consulting è una “impresa della
conoscenza e di servizi innovativi” che con i suoi 32 consulenti
esperti (in maggioranza ingegneri) opera dal 1994 anche nel
settore della “normazione europea dei prodotti”.
Il “team della normazione” è composto da ingegneri qualificati nelle
norme tecniche, da esperti nel settore della carpenteria metallica,
da specialisti di saldatura, nonché da consulenti che operano
nell’impresa manifatturiera che per la progettazione e la
formalizzazione del Sistema di Gestione per la Qualità.
Questa caratteristica rappresenta un vantaggio per le micro,
piccole, medie e grandi imprese che possono usufruire di questi
servizi con la garanzia di una efficace ed efficiente azione
consulenziale nonché con la certezza di avere un partner che
con i suoi esperti qualificati è in grado di rispondere alle diverse
esigenze aziendali.
L’attività si avvia con un Check-up per valutare le esigenze
dell’impresa rispetto della conformità normativa dei prodotti da
Costruzione con la raccolta della documentazione necessaria a
valutare la fattibilità della consulenza.
Successivamente all’attività di analisi verrà presentata all’Azienda
una offerta economica con l’indicazione delle modalità operative,
dei costi e dei tempi necessari ad espletare la consulenza per la
corretta gestione dei processi in conformità ai requisiti normativi
europei.
 FABBRICANTI;
 COMMITTENTI/UTILIZZATORI;
 DIREZIONI LAVORI nei cantieri.
Acquisiscano confidenza fin da ora con i concetti descritti, in
modo da fugare i dubbi e ottemperare per tempo a requisiti che i
legislatori, a livello nazionale ed europeo, hanno ormai da anni
prefissato in termini di sicurezza e prestazioni delle strutture nel
campo civile; solo così sarà possibile essere pronti alle richieste
di un mercato: aperto alla concorrenza e sempre più esigente.
Per questo motivo i nostri esperti sono a disposizione delle Aziende
per dare una risposta alle domande che più frequentemente vengono
posti su questo tema
Per fissare un appuntamento per il
check-up gratuito sulle esigenze di una
consulenza potete contattare il ns.
ufficio marketing:
Sig.ra Cristina Gagliardo
Tel. 011505062
[email protected]
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