prodotti da costruzione
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n. 015 - MARZO 2014 LE STRUTTURE DI CARPENTERIA METALLICA: DALLA DIRETTIVA “PRODOTTI DA COSTRUZIONE” ALLE NORME “EN 1090” COME DEVONO OPERARE LE OFFICINE DI FABBRICAZIONE DI PRODOTTI METALLICI CHE DEVONO ESSERE INCORPORATE IN MODO PERMANENTE IN OPERE DI COSTRUZIONE O IN PARTI DI ESSE E LA CUI PRESTAZIONE INCIDE SULLA PRESTAZIONE DELLE OPERE STESSE Dott. Ing. A. MAGISTRALI - Consulente Senior del Gruppo 2G - Certificato INTERNATIONAL WELDING ENGINEER - Esperto qualificato secondo ISO 14731 come COORDINATORE SALDATURA (CORSAL) - Esperto di Controlli non Distruttivi (PT, MT, UT, RX, ET) - Valutatore Qualificato secondo ISO/TS 16949, ISO 9001, IRIS, ISO 3834 1. L’EVOLUZIONE LEGISLATIVA E NORMATIVA IN EUROPA Il primo documento legislativo che fissava dei criteri per le strutture metalliche e più in generale per i prodotti di costruzione è stata al Direttiva Europea 89/106 CEE-CPD nell’ormai lontano 1989; tuttavia è negli ultimi 5 anni che si notano i cambiamenti più significativi sia per la legislazione che per la normazione, a livello nazionale ed europeo. Nel 2008, attraverso il Decreto Ministeriale D.M. 14.01.2008, noto anche come “Testo Unico delle Costruzioni”, vengono definiti un insieme di criteri, relativi alla progettazione e fabbricazione dei prodotti da costruzione che vengono successivamente installati in opere civili in modo permanente; il D.M. 14.01.2008 attua i principi della Direttiva CPD, ispirandosi alla norma tedesca DIN 18800. A partire dal luglio 2009, diventa obbligatorio, per le officine di fabbricazione i cui prodotti non siano coperti da Norme tecniche Europee armonizzate, l’iscrizione al “Servizio Tecnico Centrale” (organo del Ministero dei Lavori Pubblici) come “Centro di Trasformazione”, previo l’adempimento di alcuni requisiti, in funzione del tipo di prodotto da costruzione fabbricato; ad esempio, per le officine che realizzano strutture/ prodotti di carpenteria saldata: Sistema Qualità Certificato secondo norma ISO 9001:2008; Sistema di gestione processi di saldatura Certificato secondo norma ISO 3834: 2005; Personale di coordinamento attività di saldatura qualificato secondo i criteri della norma EN 14731: 2007; Processi di saldatura qualificati secondo le norme applicabili (es. UNI EN 15614, UNI EN ISO 14732, UNI EN 14555); Personale addetto ai controlli di saldatura qualificato secondo la norma UNI EN ISO 9600-1 (sostituisce UNI EN 287-1); Controlli Non Distruttivi sui giunti saldati secondo i criteri di accettazione previsti dalla norma EN 5817, eseguiti dal personale qualificato almeno a livello 2 secondo la norma EN ISO 9712. Nello stesso periodo, ovvero nel 2009, vengono pubblicate le norme della serie EN 1090 ovvero: EN 1090-1: Requisiti per la valutazione di conformità di componenti strutturali; EN 1090-2: Requisiti tecnici per strutture in acciaio; EN 1090-3: Requisiti tecnici per strutture in alluminio. Pag. 1 di 7 n. 015 - MARZO 2014 Già dai titoli si intuisce che lo scopo era quello di creare un “Codice Tecnico” di fabbricazione europeo per le strutture metalliche di carpenteria; successivamente, nel gennaio 2011, la norma En 1090-1 viene pubblicata dalla Gazzetta Ufficiale della Commissione Europea e pertanto diventa una “norma armonizzata”, venendo così a costituire: a) un riferimento per la fabbricazione di tutta la tipologia di prodotti/ strutture di carpenteria metallica, fino a quel momento non coperti da norme tecniche europee armonizzate; b) la possibilità di marcare CE i prodotti/strutture, da installare successivamente nelle opere civili, oltre ad emettere una “Dichiarazione di prestazione” in funzione delle caratteristiche di impiego dei prodotti/ strutture. Sempre nel 2011, viene emesso il Regolamento Europeo 305/2011 CPR il quale, dopo un periodo di coesistenza durato 2 anni, sostituisce completamente nel luglio 2013 la Direttiva 89/106 CEE-CPD; in esso vengono definiti criteri relativi a: Marcatura CE dei prodotti da costruzione; Emissione della Dichiarazione di prestazione; Controllo delle prove di tipo sul prodotto; Controllo del sistema di produzione da parte di un ente notificato. Il presente Regolamento 305/2011 CPR tuttavia differisce da altre direttive europee emesse negli ultimi anni e raggruppate sotto il nome “nuovo approccio”, poiché i “requisiti base” in esso definiti non riguardano direttamente i prodotti da costruzione, bensì le opere civili in cui essi saranno incorporati in modo permanente; in altre parole viene seguita una logica secondo cui: un prodotto da costruzione è considerato idoneo all’impego previsto e di conseguenza marcabile CE, se le sue caratteristiche solo tali da permettere all’opera civile a cui sarà destinato, il soddisfacimento dei “requisiti base” ad essa applicabili. 2. LA MARCATRURA CE DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE NEL CONTESTO LEGISLATIVO /NORMATIVO NAZIONALE ATTUALE L’attuale D.M. 14.01.2008 prescrive l’impiego di prodotti da costruzione marcati CE qualora sussistano le condizioni seguenti: 1. I prodotti sono “trattati” da norme EN armonizzate, compatibili con il Regolamento 305/2011 CPR, per le quali sia terminato il periodo di coesistenza con preesistente normativa nazionale; 2. I prodotti sono destinati ad essere incorporati in modo permanente in un opera civile Per quanto riguarda l’identificazione e la qualificazione di materiali e prodotti, il D.M. 14.01.2008 al cap. 11.1 distingue tre casi: 1. Materiali e prodotti per uso strutturale per i quali sia disponibile una norma europea armonizzata, pubblicata su elenco GUCE (es. EN 10219, EN 10025, EN 14399); al termine del periodo di coesistenza con una eventuale norma nazionale preesistente, il loro impiego/incorporazione in opere civili è consentito soltanto se provvisti di marcatura CE; 2. Materiali e prodotti per impego strutturale per i quali non sia disponibile una norma europea armonizzata oppure la stessa ricada nel periodo di coesistenza con una norma nazionale preesistente, per la quale sia invece prevista la qualificazione con le modalità e le procedure indicate nella norma nazionale; è fatto salvo il caso in cui, nel caso di coesistenza con la specifica norma europea armonizzata, il fabbricante abbia volontariamente scelto di applicare la marcatura CE; 3. Materiali e prodotti per impiego strutturale innovativi o comunque non citati nel presente capitolo (11.1) e non ricadenti in una delle tipologie precedenti 1) o 2); Concretamente i concetti sopra enunciati si traducono nella pratica nel modo seguente: I materiali di base per saldatura (es. lamiere e profili), i materiali d’apporto di saldatura e i connettori strutturali (es. dadi, bulloni, viti) si configurano come materiali di tipo A, poiché esistono già norme europee armonizzate dedicate; I componenti strutturali metallici appartengono alla categoria B, poiché pur esistendo le norme armonizzate EN 1090 dal 2011 il periodo di coesistenza con le norme nazionali preesistenti, terminerà nel luglio 2014; Pag. 2 di 7 n. 015 - MARZO 2014 Questo significa che per i componenti strutturali metallici, al momento e fino al 1 luglio 2014, il fabbricante è ancora libero di scegliere se procedere a marcare CE il prodotto oppure no; successivamente al 1 luglio 2014 la marcatura CE diventerà obbligatoria e i componenti strutturali metallici ricadranno nei prodotti di categoria A. 3. REQUISITI DEL FABBRICANTE PER POTER MARCARE CE Per poter marcare CE i propri prodotti, il fabbricante deve dimostrare di aver attivato e di mantenere un sistema di "Controllo di Produzione in fabbrica”; tale riconoscimento è ottenibile mediante la certificazione del sistema di controllo predisposto da parte di un Organismo Notificato (accreditato a livello Nazionale). In altre parole, il fabbricante deve dotarsi di un’organizzazione aziendale adeguata per la realizzazione dei componenti strutturali metallici, la quale dovrà essere conforme ai criteri espressi nella norma EN 1090 applicabile (EN 1090-2 per materiali in acciaio, EN 1090-3 per materiali in alluminio) soprattutto in termini di: Competenza dimostrabile del personale; Adeguatezza delle attrezzature apparecchiature di misurazione; di lavoro e delle Conservazione/ identificazione/ impiego dei materiali; Capacità di pianificazione e coordinamento/ controllo delle fasi di fabbricazione, con particolare attenzione ai processi speciali (es. saldatura, zincatura, verniciatura); Come si può osservare, per chi è già dotato di un sistema Qualità certificato secondo la norma ISO 9001, i concetti sopra esposti dovrebbero essere già noti e assimilati da tempo; le norme EN 1090 richiedono “solo” una maggiore attenzione e impegno durante lo sviluppo e il controllo dei processi di fabbricazione. Nel caso di officine che contemplano processi di saldatura, l’organismo notificato sarà tenuto a verificare che il fabbricante applichi i requisiti della norma ISO 3834 “Saldatura per fusione: requisiti di qualità”, puntualmente richiamati nelle norme EN 1090; peraltro il D.M. 14.01.2008 prescrive la “certificazione” del fabbricante secondo la stessa ISO 3834. Malgrado i molti elementi di convergenza tra le norme EN 1090 e il D.M: 14.01.2008 ad oggi, il fabbricante che dovrà certificarsi secondo la norme EN 1090 entro il 1 luglio 2014, in ogni caso sarà tenuto a iscriversi anche come “Centro di Trasformazione” al Servizio Tecnico Centrale del Ministero dei Lavori Pubblici. Nei prossimi mesi tuttavia, sarà emessa una revisione del D.M. 14.01.2008, nella quale “dovrebbe” essere consentito l’esonero dall’iscrizione come “Centro di Trasformazione” al Servizio Tecnico Centrale, qualora il fabbricante sia certificato secondo la norma EN 1090 applicabile, anche perché a partire dal 1 aprile 2013 e con effetto retroattivo (entro il 1 giugno 2014) è entrato in vigore un tariffario incluso nel Decreto n. 267 (12/11/2012) il quale prevede un esborso di ben 1600 € per tutti coloro che si iscrivono al Servizio Tecnico Centrale come “Centro di Trasformazione”. 4. PRINCIPI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 305/2011 CPR (Construction Product Directive). Come già accennato al par.1, il Regolamento Europeo 305/2011 CPR ha sostituito definitivamente la Direttiva Europea 89/106 CEE a partire dal 1 luglio 2013; questo tuttavia non comporta uno stravolgimento dei concetti espressi nei paragrafi precedenti; il Regolamento Europeo 305/2011 CPR ha “riformulato” il concetto di marcatura CE per i prodotti da costruzione, inoltre ha introdotto il termine “prestazione” oltre a nuove definizioni e ad altre consolidate, tra le quali vale la pena di segnalare le più significative, ovvero: Al par. 1 si era accennato ai “Centri di Trasformazione”; nel D.M. 14.01.2008, in particolare ai cap. 11.3.1.7 e 11.3.4.10, per quanto attiene almeno agli acciai per carpenteria metallica, i centri di trasformazione possono essere: Centri di produzione di lamiere grecate e profilati formati a freddo; Centri di prelavorazione di componenti strutturali; Officine di produzione di carpenterie metalliche; Officine di produzione di elementi strutturali di serie; Officine per la produzione di bulloni e chiodi. Pag. 3 di 7 n. 015 - MARZO 2014 Prodotto da costruzione Opere Caratteristiche essenziali Prestazione Livello Classe Prodotto tipo Fabbricante Qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse; Gli edifici e le opere di ingegneria civile; Le caratteristiche del prodotto da costruzione che si riferiscono ai requisiti di base delle opere di costruzione. Le caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione sono stabilite nelle specifiche tecniche armonizzate, in funzione dei requisiti di base delle opere di costruzione; La prestazione di un prodotto da costruzione in relazione alle caratteristiche essenziali pertinenti, espressa in termini di livello, classe o mediante descrizione; Il risultato della valutazione della prestazione di un prodotto da costruzione in relazione alle sue caratteristiche essenziali, espresso come valore numerico; Gamma di livelli di prestazione di un prodotto da costruzione, delimitata da un valore minimo e da un valore massimo; L’insieme di livelli o classi di prestazione rappresentativi di un prodotto da costruzione, in relazione alle sue caratteristiche essenziali, fabbricato utilizzando una data combinazione di materie prime o di altri elementi in uno specifico processo di produzione; Qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrichi un prodotto da costruzione o che faccia progettare o fabbricare tale prodotto e lo commercializzi con il suo nome o il suo marchio; L’UTILIZZATORE: monterà il componente strutturale metallico in modo opportuno, avendo note le prestazioni dichiarate dal fabbricante nella “dichiarazione di prestazione”; Il Regolamento Europeo 305/2011 CPR prevede all’art.5 le condizioni per cui il fabbricante può evitare di marcare CE il prodotto da costruzione e di emettere “dichiarazione di prestazione, le condizioni sono le seguenti: a) Il prodotto da costruzione sia fabbricato in un unico esemplare o su specifica del committente in un processo non in serie, a seguito di una specifica ordinazione e installato in una singola e identificata opera di costruzione, da parte del fabbricante che è responsabile della sicurezza dell’incorporazione del prodotto da costruzione nelle opere di costruzione, conformemente alle normative nazionali applicabili e sotto la responsabilità dei soggetti incaricati della sicurezza dell’esecuzione delle opere di costruzione designati, ai sensi delle normative nazionali applicabili; b) Il prodotto da costruzione sia fabbricato in cantiere per essere incorporato nelle rispettive opere di costruzione, conformemente alle normative nazionali applicabili e sotto la responsabilità dei soggetti incaricati della sicurezza dell’esecuzione delle opere di costruzione designati, ai sensi delle normative nazionali applicabili; c) Il prodotto da costruzione sia fabbricato con metodi tradizionali o con metodi atti alla conservazione del patrimonio tutelato o in ragione del loro particolare valore architettonico o storico, nel rispetto delle normative nazionali applicabili Rispetto alla Direttiva 89/106 CPD, è stato eliminato il concetto di “conformità ai requisiti”, proprio per l’introduzione del termine “prestazione” e di conseguenza, quando un prodotto da costruzione rientra nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata, il fabbricante dovrà redigere una dichiarazione di prestazione. La marcatura CE sarà applicabile solo sui prodotti da costruzione per i quali il fabbricante abbia redatto una dichiarazione di prestazione, conformemente alle norme armonizzate e a quanto previsto dal Regolamento Europeo 305/2011 CPR. La “dichiarazione di prestazione“ è necessaria soprattutto a chi utilizzerà il prodotto da costruzione per incorporarlo correttamente e in modo permanente nell’opera civile. In altre parole, vengono chiaramente espresse e distinte le responsabilità secondo la logica seguente: IL FABBRICANTE: immette il componente strutturale metallico sul mercato, in conformità a quanto previsto dalla norma armonizzata applicabile e provvederà a marcarlo CE; Il caso a) appare il più frequente. Per quanto riguarda il controllo sul processo di produzione del fabbricante, il Regolamento Europeo 305/2011 CPR prevede e classifica 5 schemi chiamati “Sistemi di valutazione e verifica della costanza di prestazione”, di cui: Schemi: 1+, 1, 2+ Schema: 3 Schema: 4 Prevedono l’intervento di un organismo certificato Prevede l’intervento di un laboratorio certificato (per controlli sul prodotto) Non prevede interventi da parte di organismi notificati Pag. 4 di 7 n. 015 - MARZO 2014 Si presume che lo schema più utilizzato, peraltro richiamato anche nelle norme armonizzate tra cui le EN 1090, sarà il “2+”, il quale è così articolato: Il fabbricante effettua i) La determinazione del prodotto – tipo, in base a prove di tipo (compreso il campionamento) , a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto; ii) Il controllo della produzione in fabbrica; iii) Altre prove su campioni prelevate in fabbrica in conformità del piano di prova descritto L’Organismo Notificato di certificazione del controllo della produzione, rilascia il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica fondandosi sui seguenti elementi: i) Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica; ii) Sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione n fabbrica; Tra le 10 caratteristiche elencate, quelle raggruppabili come caratteristiche strutturali ovvero: resistenza meccanica, resistenza a fatica, resistenza al fuoco, determinazione allo stato limite di servizio, sono di responsabilità del progettista del componente strutturale metallico. La Norma EN 1090-1 non tratta criteri di calcolo e verifica progettuale, tuttavia richiede al fabbricante di rendere evidente nella “Dichiarazione di Prestazione” del componente se le caratteristiche strutturali sopra elencate siano il risultato di un progetto effettuato sotto la sua responsabilità o sotto la responsabilità del committente/ acquirente.Per tenere conto delle varie combinazioni, nella norma EN 1090-1 sono stati previsti 4 Metodi di Dichiarazione, riportate nel prospetto A.1 sottostante, dove si tiene conto se sia stato il fabbricante (Manifacturer) o il committente/acquisitore (Purchaiser) a definire le caratteristiche del componente, attraverso la redazione della specifica tecnica del componente: 5. LA NORMA EN 1090-1 E LA MARCATURA CE DEI COMPONENTI STRUTTURALI. Come già anticipato nei par. precedenti, l’atto di immettere nel mercato componenti strutturali marcati CE, comporta per il fabbricante l’impegno ad emettere una “dichiarazione di prestazione” del componente marcato, in relazione ai requisiti prestazionali definiti nella norma EN 1090-1 e di seguito elencati: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tolleranze dimensionali Saldabilità Tenacità Resistenza Meccanica Resistenza a fatica Resistenza al fuoco Deformazioni allo stato limite di esercizio Reazione al fuoco Emissione di sostanze pericolose Durabilità Il fabbricante sarà autorizzato ad emettere la dichiarazione di prestazione se avrà ottemperato ai seguenti obblighi: Svolgere direttamente sui componenti strutturali da marcare CE una serie di prove di “Tipo” iniziali all’avvio della fabbricazione e di “campionamento” nel corso della produzione, mirate a “misurare” l’effettiva conformità ai requisiti di prestazione sopra elencati, secondo i criteri previsti dalla EN 1090-1; Dotarsi di un sistema di “Controllo di Produzione in Fabbrica” FPC e ottenere la certificazione da parte di un Organismo Notificato Pag. 5 di 7 n. 015 - MARZO 2014 ATTIVITA’ Calcoli di progettazione strutturale del componente Specifiche di fabbricazione Compiti e consegna dei fabbricanti Metodo 1 Metodo 2 Si Sulla base di un requisito che Nessuno prescrive l’uso di una norma di prodotto che fa riferimento alle parti pertinenti degli Eurocodici MPCS MPCS Informazioni I componenti forniti devono geometriche e sul essere in conformità alla Dichiarazione materiale e ogni altra presente norma europea che fa delle informazione riferimento alle parti pertinenti proprietà del necessaria perché degli eurocodici, con la(e) componente altri possano eseguire resistenza(e) indicata(e) come la valutazione e i valore (i) caratteristico(i) o calcoli strutturali valore(i) di progetto LEGENDA: MPCS: Manifacturer Provided Component Specification PPCS: Purchaser Provided Component Specification ATTIVITA’ Calcoli di progettazione strutturale del componente Specifiche di fabbricazione Compiti e consegna dei fabbricanti Metodo 3b Metodo 3a Si Sulla base di un requisito che prescrive l’uso delle direttive di progettazione dell’acquirente o delle Nessuno direttive di progettazione del fabbricante per rispettare l’ordine del cliente MPCS PPCS Il componente fornito deve essere in Il componente fornito deve conformità al MPCS e essere in conformità al PPCS riferibile all’ordine dell’acquirente LEGENDA: MPCS: Manifacturer Provided Component Specification PPCS: Purchaser Provided Component Specification Dichiarazione delle proprietà del componente La chiave di interpretazione del prospetto della norma EN 1090-1 riportato a lato è la seguente: Metodo 1 Metodi 2e3 Metodo 4 Il fabbricante opera su proprie specifiche di fabbricazione, ma non dichiara le caratteristiche strutturali (si tratta di un componente fabbricato in serie, costituito da materiale e geometria noti, basato su un progetto standard e non specifico) Il fabbricante opera su proprie specifiche di fabbricazione e dichiara anche le caratteristiche strutturali (a seconda dei casi essere saranno riferite: (2) agli eurocodici applicabili; (3) al progetto del committente/ acquisitore o al progetto del fabbricante stesso) Il fabbricante opera su progetto e specifiche di fabbricazione del committente/ acquirente Per quanto chiarito ai par. precedenti, le norme EN 1090-2 (acciaio) e EN 1090-3 (alluminio) stabiliscono i criteri di riferimento e costituiscono una linea guida tecnica per fabbricanti, al fine di organizzare e gestire il proprio sistema di “Controllo di Produzione in fabbrica”. Di seguito sono riportati i titoli dei paragrafi fondamentali delle due norme: par.4 par.5 par.6 par.7 par.8 par.9 par.10 par.11 par.12 SPECIFICHE E DOCUMENTAZIONE PRODOTTI COSTITUENTI PREPARAZIONE E ASSEMBLAGGIO SALDATURE FISSAGGIO MECCANICO MONTAGGIO TRATTAMENTO SUPERFICIALE TOLLERANZE GEOMETRICHE ISPEZIONI, PROVE E AZIONI CORRETTIVE A questo punto, dopo aver fabbricato il componente secondo le specifiche, l’ultimo atto che il fabbricante deve compiere è la marcatura CE del componente stesso; la norma EN 1090-1, parla di un contrassegno di identificazione e consente lo stampaggio sul componente, solo se e dove le posizioni sono state concordate con il committente/ acquirente. Poiché le dimensioni e soprattutto la quantità di informazioni necessarie per la dichiarazione di prestazione e i dati contenuti nella marcature CE sono considerevoli, viene consentita l’opzione di apporre la marcatura o direttamente sul componente oppure sull’etichetta di accompagnamento, sull’imballaggio o sui documenti commerciali; le informazioni che devono accompagnare il simbolo di marcatura CE sono le seguenti: Il numero di identificazione dell’organismo notificato che ha certificato il sistema di “Controllo di Produzione in fabbrica”; Il numero o il marchio di identificazione e indirizzo registrato del fabbricante; Le ultime due cifre dell’anno di applicazione della marcatura; Pag. 6 di 7 n. 015 - MARZO 2014 Il numero del certificato CE di controllo della produzione in fabbrica; Il riferimento alla norma europea EN 1090-1; La descrizione dei componenti (nome generico, materiali costituenti, dimensioni e destinazione d’uso); Le informazioni in merito alle proprietà del materiale (es. saldabilità, resistenza a rottura, resistenza la fuoco), durabilità del componente, dati geometrici del componente (tolleranze dimensionali e di forma); Nessuna prestazione determinata NPD per le caratteristiche non definite dal fabbricante, quando pertinente; La classe di esecuzione del componente, riferito alla norma EN 1090-2 o alla norma EN 1090-3; Il riferimento alla specifica interna di fabbricazione del componente; La norma EN 1090-1 nell’appendice ZA, riporta 5 esempi di marcatura CE. 6. CONCLUSIONI Come appare evidente da quanto esposto, il quadro legislativo/normativo appare piuttosto articolato e complesso; pertanto, vista anche la scadenza del 1 luglio 2014 che prevede la obbligatorietà della marcatura CE con le relative attività connesse (in primo luogo la certificazione del “Controllo di Produzione in Fabbrica”) è opportuno che tutte le parti coinvolte, in particolare: 7. RUOLO DEGLI ESPERTI DELLA NORMAZIONE TECNICA CHE OPERANO COME GRUPPO 2G MANAGEMENT CONSULTING Il Gruppo 2G Management Consulting è una “impresa della conoscenza e di servizi innovativi” che con i suoi 32 consulenti esperti (in maggioranza ingegneri) opera dal 1994 anche nel settore della “normazione europea dei prodotti”. Il “team della normazione” è composto da ingegneri qualificati nelle norme tecniche, da esperti nel settore della carpenteria metallica, da specialisti di saldatura, nonché da consulenti che operano nell’impresa manifatturiera che per la progettazione e la formalizzazione del Sistema di Gestione per la Qualità. Questa caratteristica rappresenta un vantaggio per le micro, piccole, medie e grandi imprese che possono usufruire di questi servizi con la garanzia di una efficace ed efficiente azione consulenziale nonché con la certezza di avere un partner che con i suoi esperti qualificati è in grado di rispondere alle diverse esigenze aziendali. L’attività si avvia con un Check-up per valutare le esigenze dell’impresa rispetto della conformità normativa dei prodotti da Costruzione con la raccolta della documentazione necessaria a valutare la fattibilità della consulenza. Successivamente all’attività di analisi verrà presentata all’Azienda una offerta economica con l’indicazione delle modalità operative, dei costi e dei tempi necessari ad espletare la consulenza per la corretta gestione dei processi in conformità ai requisiti normativi europei. FABBRICANTI; COMMITTENTI/UTILIZZATORI; DIREZIONI LAVORI nei cantieri. Acquisiscano confidenza fin da ora con i concetti descritti, in modo da fugare i dubbi e ottemperare per tempo a requisiti che i legislatori, a livello nazionale ed europeo, hanno ormai da anni prefissato in termini di sicurezza e prestazioni delle strutture nel campo civile; solo così sarà possibile essere pronti alle richieste di un mercato: aperto alla concorrenza e sempre più esigente. Per questo motivo i nostri esperti sono a disposizione delle Aziende per dare una risposta alle domande che più frequentemente vengono posti su questo tema Per fissare un appuntamento per il check-up gratuito sulle esigenze di una consulenza potete contattare il ns. ufficio marketing: Sig.ra Cristina Gagliardo Tel. 011505062 [email protected] Pag. 7 di 7