assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale e
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assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale e
LOVIA ASSICURAZIONE TEMPORANEA PER IL CASO DI MORTE A CAPITALE E PREMIO ANNUO COSTANTE Fascicolo informativo Tariffa 16_01 - 02 Mod.VI071 - Edizione settembre 2008 Il presente Fascicolo informativo, contenente Nota Informativa Condizioni Contrattuali Glossario Documento di polizza deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza di assicurazione Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa Allianz S.p.A. Società appartenente al Gruppo Allianz SE LOVIA Pagina lasciata intenzionalmente bianca Pagina 2 di 26 LOVIA – Nota Informativa LOVIA Nota Informativa La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP. La Nota Informativa si articola in 4 sezioni: A. Informazioni sull’impresa di assicurazione B. Informazioni sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte C. Informazioni sul regime fiscale D. Altre informazioni sul contratto A Informazioni sull’impresa di assicurazione 1. Informazioni generali L'impresa assicuratrice - denominata nel seguito "Società" - è: Allianz S.p.A., appartenente al Gruppo Allianz SE di Monaco di Baviera, con sede legale in Largo Ugo Irneri, 1, 34123 - Trieste (Italia) ed uffici in: - Milano - 20122, Corso Italia, 23 - Torino - 10121, Via Alfieri, 22 - Trieste - 34123, Largo Ugo Irneri, 1 Recapito telefonico: 800.68.68.68 Sito Internet: www.allianz.it Indirizzo di posta elettronica: [email protected] autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 21 dicembre 2005 n. 2398 ed iscritta all’albo delle imprese di assicurazione con il numero 1.00152. Alla data di redazione della presente Nota Informativa, la Società di revisione è: KPMG S.p.A. - Via Vittor Pisani, 25 - 20124 Milano. 2. Conflitto d’interessi Nell'ambito del presente contratto di assicurazione temporanea in caso morte non si rilevano situazioni di conflitto d'interessi con effetti pregiudiziali per il Contraente. B Informazioni sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte 3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte 3.1 Durata La durata può essere fissata da un minimo di un anno ad un massimo di 30 anni, compatibilmente con l'età dell'Assicurato che alla decorrenza del contratto deve essere almeno pari a 18 anni e alla scadenza non superiore a 80 anni. 3.2 Prestazioni assicurate A fronte del versamento, nel corso del contratto, di premi annui di importo costante, la Società si impegna a corrispondere un capitale in caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale. L'ammontare del capitale assicurato, che deve essere almeno pari a 25.000 euro, viene indicato nel documento di polizza. Pagina 3 di 26 LOVIA – Nota Informativa La liquidazione del capitale può avvenire, a scelta dei Beneficiari, in unica soluzione ed in misura pari al capitale assicurato o, in alternativa, in rate semestrali costanti anticipate per un periodo di cinque o dieci anni, il cui importo si determina moltiplicando il capitale assicurato per i coefficienti indicati nelle Condizioni Contrattuali. Qualora venga scelta la corresponsione della prestazione in forma rateizzata, i Beneficiari possono comunque chiedere alla Società la liquidazione anticipata in un’unica soluzione del valore residuo delle rate non ancora corrisposte. In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla data di scadenza del contratto, nessuna prestazione è prevista a carico della Società. CARENZA L'immediata copertura assicurativa è subordinata alla circostanza che l'Assicurato si sia sottoposto alla visita medica e agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti dalla Società. Nel caso in cui l'Assicurato decida di non sottoporsi alla visita medica (e sempreché la Società non ritenga indispensabile la sottoposizione dello stesso agli accertamenti sanitari), viene applicato un periodo di carenza di 6 mesi durante il quale la Società non garantisce la prestazione assicurata, ma si limita - in caso di decesso dell'Assicurato - a restituire il premio versato, al netto delle imposte relative alla eventuale garanzia complementare infortuni. Solo nel caso in cui, durante il periodo di carenza, il decesso avvenga per conseguenza diretta di infortunio o di malattie infettive acute (espressamente indicate nelle Condizioni Contrattuali) la Società corrisponde integralmente la prestazione assicurata. Qualora il decesso dell'Assicurato sia dovuto a sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS) ovvero ad altra patologia ad essa collegata, viene applicato un periodo di carenza di 5 anni, nel caso in cui l'Assicurato non si sia sottoposto a visita medica (compreso il test HIV), durante il quale la Società non garantisce la prestazione assicurata ma, qualora il contratto risulti al corrente con il pagamento dei premi, corrisponde un importo pari alla somma dei premi versati, al netto delle imposte relative alla eventuale garanzia complementare. Per contratti con capitale assicurato superiore a 200.000 euro è previsto che l'Assicurato si sia sottoposto alla visita medica e agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti dalla Società, pertanto la copertura assicurativa è immediatamente operante. GARANZIA COMPLEMENTARE INFORTUNI Su richiesta del Contraente, è possibile abbinare al contratto una garanzia complementare che prevede in caso di decesso per infortunio dell'Assicurato, prima della scadenza contrattuale, il pagamento di un ulteriore capitale pari a quello previsto dalla garanzia principale in caso di decesso. Tale ulteriore capitale si raddoppia se il decesso per infortunio è conseguente ad incidente stradale 3.3. Assunzione del rischio L'assunzione del rischio da parte della Società comporta il preventivo accertamento: delle condizioni di salute dell'Assicurato, da effettuarsi mediante l'esame del questionario sanitario compilato dall'Assicurato o la sottoposizione dello stesso alla visita medica e agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti dalla Società; delle abitudini di vita dell'Assicurato (consumo di tabacco, attività professionali, attività sportive praticate, viaggi all'estero, ecc.). Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere le raccomandazioni e le avvertenze contenute in polizza relative alla compilazione del questionario sanitario. 3.4. Esclusioni In ogni caso la Società non garantisce la prestazione assicurata, qualora il decesso dell'Assicurato sia dovuto a: dolo del Contraente o dei Beneficiari designati; partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi; partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, dichiarata o non dichiarata,guerra civile, atti di terrorismo, tumulto popolare o operazioni militari; l'arrivo dell'Assicurato in un paese in situazione di Pagina 4 di 26 LOVIA – Nota Informativa guerra o similari o l'insorgenza di detta situazione comporta dopo 14 giorni l'esclusione totale della copertura per qualsiasi causa. La copertura non opererà tuttavia per il rischio volo; incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio; suicidio, se avvenuto nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso detto periodo, nei primi dodici mesi dall'eventuale riattivazione dell'assicurazione; eventi causati da armi nucleari, dalla trasmutazione del nucleo dell’atomo e dalle radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche, o esposizione a radiazioni ionizzanti; guida di veicoli e natanti a motore per i quali l’Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore; è tuttavia inclusa la copertura in caso di possesso di patente scaduta da non più di sei mesi. Le prestazioni della Società sono garantite a condizione che il Contraente sia in regola con il pagamento del premio pattuito (comprensivo del premio relativo alla garanzia complementare, se prevista) che costituisce il corrispettivo della garanzia assicurativa. 4. Premi L'entità del premio, che rimane costante per tutta la durata contrattuale, dipende da una serie di elementi: il capitale assicurato, la durata del contratto, l'età ed il sesso dell'Assicurato, nonché il suo stato di salute e le sue abitudini di vita. Il premio annuo deve essere versato dal Contraente alla Società in via anticipata alle scadenze pattuite, per tutta la durata contrattuale, ma comunque non oltre il decesso dell'Assicurato. Frazionamento Può essere stabilito, a scelta del Contraente, che il premio annuo venga versato in forma frazionata secondo una rateazione semestrale, trimestrale o mensile. La rateazione del premio comporta la corresponsione da parte del Contraente di un interesse di frazionamento indicato nella tabella di seguito riportata: Interessi di frazionamento Semestrale 1,2 % Trimestrale 1,8 % Mensile 2,3 % Il premio relativo al primo anno di durata del contratto è dovuto per intero. I mezzi di pagamento ammessi dalla Società sono i seguenti: assegno bancario o circolare non trasferibile; bonifico bancario; carta di debito/credito, se accettata dall'intermediario assicurativo. fermo restando che le spese relative ai mezzi di pagamento gravano direttamente sul Contraente. Il pagamento del premio potrà avvenire anche tramite finanziamento erogato da Santander Consumer Bank secondo le condizioni e le norme che regolano tale finanziamento. La Società non si assume alcuna responsabilità in caso di utilizzo di mezzi di pagamento diversi da quelli previsti. Pagina 5 di 26 LOVIA – Nota Informativa TABELLE ILLUSTRATIVE DEI PREMI I premi riportati nelle seguenti tabelle sono da intendersi corrisposti con periodicità annuale. Assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale e premio annuo costante Capitale assicurato: 50.000,00 euro Età 30 35 40 45 50 5 74,57 85,48 107,77 151,25 228,43 10 79,48 95,51 127,30 185,83 287,54 Sesso: M Importi di premio Durata (anni) 15 87,09 110,47 154,32 232,26 360,80 Capitale assicurato: 100.000,00 euro Importi di premio Durata (anni) Età 5 10 15 119,13 128,96 144,18 30 140,96 161,02 190,94 35 185,54 224,60 278,65 40 272,50 341,66 434,52 45 426,86 545,09 691,59 50 Capitale assicurato: 200.000,00 euro Importi di premio Durata (anni) Età 5 10 15 208,26 227,92 258,36 30 251,92 292,03 351,87 35 341,09 419,20 527,29 40 515,00 653,32 839,04 45 823,72 1060,18 1353,19 50 Capitale assicurato: 50.000,00 euro Età 30 35 40 45 50 5 48,04 57,61 72,43 98,84 139,84 10 52,35 64,29 84,32 117,27 168,49 20 98,63 131,57 190,91 290,58 454,29 25 115,17 160,45 237,34 364,84 574,22 Sesso: M 20 167,27 233,14 351,82 551,16 878,57 25 200,35 290,90 444,68 699,68 1118,45 Sesso: M 20 304,53 436,28 673,64 1072,32 1727,15 Sesso: F Importi di premio Durata (anni) 15 20 57,77 65,20 73,59 85,53 99,23 117,96 140,40 165,83 199,07 243,09 Pagina 6 di 26 25 370,69 551,80 859,37 1369,35 2206,90 25 74,80 100,63 138,90 201,21 304,53 LOVIA – Nota Informativa Capitale assicurato: 100.000,00 euro Importi di premio Durata (anni) Età 5 10 15 66,08 74,70 85,54 30 85,22 98,57 117,19 35 114,86 138,64 168,47 40 167,69 204,53 250,80 45 249,68 306,97 368,13 50 Capitale assicurato: 200.000,00 euro Importi di premio Durata (anni) Età 5 10 15 102,15 119,41 141,07 30 140,44 167,14 204,38 35 199,73 247,28 306,94 40 305,38 379,07 471,60 45 469,35 583,94 706,26 50 Sesso: F 20 100,39 141,06 205,92 301,66 456,18 25 119,59 171,27 247,79 372,43 579,06 Sesso: F 20 170,79 252,13 381,84 573,32 882,35 25 209,19 312,53 465,59 714,85 1128,12 Si segnala che gli importi sopra indicati non tengono conto delle valutazioni del rischio attinenti ad esempio alla professione ed allo stato di salute dell’Assicurato, che possono essere effettuate dalla Società solo dopo che l’assicurando abbia reso le necessarie informazioni e compilato il questionario sanitario (o, nei casi previsti, si sia sottoposto a visita medica). C 5. Informazioni sul regime fiscale Regime fiscale applicabile al contratto Imposta sui premi I premi pagati per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta. Diversamente i premi pagati per le assicurazioni complementari infortuni - abbinate alle assicurazioni sulla vita - sono soggetti ad imposta nella misura del 2,5%. Detraibilità fiscale dei premi Sui premi pagati per le assicurazioni sulla vita di “puro rischio”, intendendosi per tali le assicurazioni aventi ad oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente (in misura non inferiore al 5%) o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, fino ad un massimo di 1.291,14 euro, viene riconosciuta annualmente al Contraente una detrazione d’imposta ai fini IRPEF nella misura del 19% dei premi stessi. Tale detrazione fiscale spetta al soggetto che sopporta l’onere economico del pagamento del premio. Nel caso in cui tale soggetto sia: il Contraente, la detrazione spetta sempreché l’Assicurato - se persona diversa - sia fiscalmente a carico del Contraente stesso; persona diversa dal Contraente, la detrazione spetta a condizione che il Contraente e l’Assicurato risultino fiscalmente a carico della persona che sopporta il suddetto onere. Ai fini della detrazione d’imposta devono essere considerati, oltre ai premi pagati per le assicurazioni sopra indicate, anche eventuali premi pagati dal Contraente per le assicurazioni sulla vita o per le assicurazioni Pagina 7 di 26 LOVIA – Nota Informativa infortuni stipulate anteriormente al 1 gennaio 2001 (che conservano il diritto alla detrazione d’imposta), fermo restando il sopraindicato limite massimo di 1.291,14 euro. Tassazione delle somme assicurate Le somme dovute dalla Società in dipendenza del contratto sono esenti da imposizione fiscale. D Altre informazioni sul contratto 6. Modalità di perfezionamento del contratto Il contratto si intende concluso all'atto del perfezionamento della polizza, vale a dire nel momento in cui vengono apposte sul documento di polizza le firme della Società e del Contraente (nonché dell'Assicurato se persona diversa dal Contraente) e quest'ultimo provvede contestualmente al pagamento del premio di perfezionamento. A condizione che sia intervenuta la conclusione del contratto, le garanzie assicurative hanno effetto dalle ore 24 del giorno indicato sulla polizza quale data di decorrenza, fatti salvi gli eventuali periodi di carenza previsti dalle Condizioni Contrattuali. 7. Risoluzione del contratto e sospensione del pagamento premi Il Contraente ha facoltà di risolvere il contratto sospendendo il pagamento dei premi. Questo ha l'effetto di determinare lo scioglimento del contratto, con perdita dei premi già versati, trascorsi trenta giorni dalla data pattuita per il pagamento del premio o della rata di premio dovuta. L’interruzione del pagamento premi determina altresì la sospensione delle garanzie complementari previste dal contratto. Il contratto può tuttavia essere riattivato nel termine di sei mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, mediante il versamento degli importi arretrati, aumentati degli interessi legali. Trascorsi sei mesi, la riattivazione è subordinata alla verifica, da parte della Società, dello stato di salute dell'Assicurato. La riattivazione del contratto – effettuata nei termini e secondo le modalità di cui sopra – ripristina le prestazioni assicurate. La riattivazione del contratto ripristina inoltre l’operatività delle garanzie complementari previste dal contratto. Trascorsi ventiquattro mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, il contratto non può più essere riattivato ed i premi già versati sono acquisiti dalla Società. 8. Liquidazione anticipata del valore residuo delle rate Nel corso del periodo di corresponsione della prestazione in forma rateizzata, i Beneficiari possono chiedere alla Società la liquidazione anticipata in un'unica soluzione del valore residuo delle rate non ancora corrisposte. In tal caso l'importo liquidabile si determina attualizzando al tasso annuo composto del 2,5% l'ammontare delle rate non ancora corrisposte per il periodo di tempo intercorrente fra la data della richiesta e la data prevista per la corresponsione di ogni rata. La liquidazione di tale importo interrompe la corresponsione delle rate e determina l'immediato scioglimento del contratto. 9. Diritto di recesso Entro il termine di 30 giorni dalla conclusione del contratto (60 giorni per la Divisione Commerciale Allianz Lloyd Adriatico), il Contraente può esercitare il diritto di recesso. Per l'esercizio del diritto di recesso, il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società Allianz S.p.A. - con lettera raccomandata A.R. indirizzata alla propria Divisione Commerciale di riferimento: Pagina 8 di 26 LOVIA – Nota Informativa Allianz Ras: Ufficio Vita - Corso Italia, 23 - 20122 Milano; Allianz Subalpina: Ufficio Vita - Via Alfieri, 22 - 10121 Torino; Allianz Lloyd Adriatico: Ufficio Vita - Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste; contenente gli elementi identificativi del contratto. Il recesso ha l'effetto di liberare il Contraente e la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società rimborsa al Contraente il premio versato al netto delle imposte relative alla eventuale garanzia complementare. Con riferimento alla Divisione Commerciale Allianz Lloyd Adriatico, la Società si riserva il diritto di recedere dal contratto entro 60 giorni dalla sua conclusione, mediante invio al Contraente di lettera raccomandata e rimborso allo stesso, entro 30 giorni dall’invio della lettera, del premio versato diminuito delle imposte relative alle garanzie complementari. In caso di recesso la Società si riserva peraltro il diritto di recuperare la parte di premio relativa al rischio assunto per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto nonché le spese di polizza per i contratti assunti con visita medica, quantificate in 50 euro. 10. Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni Qualora, prima della scadenza contrattuale si verifichi l'evento previsto dal contratto, la Società liquiderà la prestazione assicurata, entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione necessaria, quale specificata nell'art. 12 delle Condizioni Contrattuali. I pagamenti dovuti vengono effettuati dalla Società entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine, e dal medesimo, sono dovuti gli interessi legali a favore dell’avente diritto. Si ricorda che il Codice Civile (art.2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si estinguono dopo un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (prescrizione). 11. Legge applicabile al contratto Al contratto si applica la legge italiana. 12. Lingua in cui è redatto il contratto Il contratto e ogni documento ad esso allegato vengono redatti in lingua italiana. 13. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società: Allianz S.p.A. Servizio Clienti - Pronto Allianz Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia) Numero Verde: 800. 68.68.68 Numero di telefax: 02.7216.9145 Per le Divisioni Commerciali Allianz Ras e Allianz Subalpina Indirizzo di posta elettronica: [email protected] Per la Divisione Commerciale Allianz Lloyd Adriatico Accesso al sito internet www.allianzlloydadriatico.it ed utilizzo della funzione “Contattaci/Reclami” Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi a: Pagina 9 di 26 LOVIA – Nota Informativa ISVAP Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo Servizio Tutela degli Utenti Via del Quirinale, 21 00187 Roma (Italia) Numero di telefono 06.42.133.1 corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. 14. Informativa in corso di contratto La Società si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute in Nota Informativa intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto. 15. Comunicazioni del Contraente alla Società Si richiama l’attenzione del Contraente sulle disposizioni di cui all’art.1926 del Codice Civile in merito alle comunicazioni da rendere all’impresa in caso di modifiche di professione dell’Assicurato eventualmente intervenute in corso di contratto. ****** Allianz S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. I rappresentanti legali Klaus Peter Röhler – Elisabetta Petrucci Pagina 10 di 26 LOVIA – Condizioni Contrattuali LOVIA Condizioni Contrattuali tariffa 16_01-02 Art.1 - Prestazioni assicurate In base al presente contratto la Società garantisce, in caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale, il pagamento ai Beneficiari designati di un importo liquidabile: in un'unica soluzione ed in misura pari al capitale assicurato; oppure, in alternativa, a scelta dei Beneficiari: in rate semestrali costanti anticipate per un periodo di cinque o dieci anni, il cui ammontare si determina moltiplicando il capitale assicurato per i coefficienti qui di seguito riportati: Periodo di corresponsione delle rate 5 anni 10 anni Numero di rate semestrali 10 20 Coefficiente 0,104514 0,054842 La liquidazione della prestazione in forma rateizzata viene concessa a condizione che l'ammontare di ogni rata non sia inferiore a Euro 1.500. Il capitale assicurato - quale indicato in polizza - non potrà essere in ogni caso inferiore a 25.000 euro. In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza contrattuale, non è prevista alcuna prestazione a carico della Società ed i premi pagati restano acquisiti da quest'ultima. Art.2 - Premi Le prestazioni assicurate di cui all'articolo1 sono garantite previo pagamento alla Società, da parte del Contraente, di un piano di premi annui di importo costante da versarsi in via anticipata ed alle scadenze pattuite. Il versamento del primo premio (premio di perfezionamento) viene effettuato all'atto della conclusione del contratto. I premi successivi devono essere versati, nel corso della durata contrattuale, ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza. In alternativa al pagamento dei premi con periodicità annuale, il Contraente può scegliere una periodicità di pagamento semestrale, trimestrale o mensile. In tal caso, fermo restando che il premio relativo al primo anno è dovuto per intero, il pagamento dei premi è gravato da interessi di frazionamento e viene effettuato rispettivamente ad ogni ricorrenza semestrale, trimestrale o mensile della data di decorrenza. I premi potranno essere pagati con le seguenti modalità: assegno bancario o circolare NON TRASFERIBILE intestato esclusivamente a “Allianz S.p.A.” o “<Ragione Sociale/Ditta Individuale> Agente Allianz S.p.A.”; carta di credito e bancomat se accettati dall'Agenzia; bonifico bancario su conto corrente intestato esclusivamente all'Agenzia; fermo restando che le spese relative ai mezzi di pagamento gravano direttamente sul Contraente. Il pagamento del premio potrà avvenire anche tramite finanziamento erogato da Santander Consumer Bank secondo le condizioni e le norme che regolano tale finanziamento. La Società non si assume alcuna responsabilità in caso di utilizzo di mezzi di pagamento diversi da quelli previsti. Resta inteso che un versamento di somme parziali non costituisce pagamento del premio Nel caso in cui, prima della scadenza contrattuale, si verifichi il decesso dell'Assicurato, non è più dovuto alcun premio da parte del Contraente. Pagina 11 di 26 LOVIA – Condizioni Contrattuali Art.3 - Limitazioni della prestazione in caso di decesso 3.1 Esclusioni Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali. E’ escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da: a. dolo del Contraente o dei Beneficiari; b. partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi; c. partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, dichiarata o non dichiarata,guerra civile, atti di terrorismo, tumulto popolare o operazioni militari; l'arrivo dell'Assicurato in un paese in situazione di guerra o similari o l'insorgenza di detta situazione comporta dopo 14 giorni l'esclusione totale della copertura per qualsiasi causa. La copertura non opererà tuttavia per il rischio volo; d. incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio; e. suicidio, se avviene nei primi due anni dall’entrata in vigore dell’assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi 12 mesi dall’eventuale riattivazione del contratto; f. eventi causati da armi nucleari, dalla trasmutazione del nucleo dell’atomo e dalle radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche, o esposizione a radiazioni ionizzanti; g. guida di veicoli e natanti a motore per i quali l’Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore; è tuttavia inclusa la copertura in caso di possesso di patente scaduta da non più di sei mesi. In questi casi, ad eccezione di quello indicato alla lettera a), per il quale non è prevista alcuna prestazione la Società si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati dal Contraente il solo importo della riserva matematica calcolato al momento del decesso. 3.2 Carenza L’immediata copertura assicurativa è subordinata alla circostanza che l’Assicurato si sia sottoposto alla visita medica e agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti dalla Società, accettando le modalità e gli eventuali oneri che ne dovessero derivare. Nel caso in cui l'Assicurato decida di non sottoporsi alla visita medica (e sempreché la Società non ritenga indispensabile la sottoposizione dello stesso agli accertamenti sanitari), viene applicato un periodo di carenza di 6 mesi dalla data di perfezionamento del contratto, durante il quale la Società non garantisce la prestazione assicurata, ma si limita - al verificarsi dell’evento assicurato - a restituire i premi versati al netto delle imposte relative alla eventuale garanzia complementare. La Società corrisponde integralmente la prestazione assicurata solo nel caso in cui, durante il periodo di carenza, il decesso avvenga per conseguenza diretta: a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro - spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica; b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto; c) di infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto, intendendo per infortunio (fermo quanto disposto al punto 3.1 Esclusioni) l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte. Nel caso in cui l'Assicurato non si sia sottoposto a visita medica (ed agli esami clinici richiesti dalla Società e necessari ad accertare l'eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività) rimane inoltre convenuto che qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi cinque anni dal perfezionamento del contratto e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato. In suo luogo, qualora il contratto risulti al corrente con il pagamento dei premi, sarà corrisposta una somma pari all’ammontare dei premi versati al netto delle imposte relative alla eventuale garanzia complementare. Per contratti con capitale assicurato superiore a 200.000 euro è previsto che l'Assicurato si sia sottoposto alla visita medica e agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti dalla Società, pertanto la copertura assicurativa è immediatamente operante. Pagina 12 di 26 LOVIA – Condizioni Contrattuali Art.4 - Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato devono essere esatte e complete. Trascorsi sei mesi dall’entrata in vigore dell’assicurazione o dalla sua riattivazione, il contratto non è contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente o dell’Assicurato, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede. L’inesatta indicazione della data di nascita dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica delle prestazioni assicurate in base alla data corretta. Art.5 - Conclusione del contratto - Entrata in vigore dell’assicurazione Il contratto si intende concluso all'atto del perfezionamento della polizza, vale a dire nel momento in cui vengono apposte sul documento di polizza le firme della Società e del Contraente (nonché dell'Assicurato se persona diversa dal Contraente) e quest'ultimo provvede contestualmente al pagamento del premio di perfezionamento. A condizione che sia intervenuta la conclusione del contratto, le garanzie assicurative hanno effetto dalle ore 24 del giorno indicato sulla polizza quale data di decorrenza. Art.6 - Diritto di recesso Il Contraente ed Allianz S.p.A. hanno il diritto di recedere dal contratto, mediante lettera raccomandata, entro 60 giorni dal momento in cui il Contraente è informato che il contratto stesso è stato concluso. A tal fine, il Contraente deve inviare alla Società una lettera raccomandata con l’indicazione di tale volontà, indirizzata a Allianz S.p.A. - Ufficio Vita - Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste, contenente gli elementi identificativi del contratto e indicando preferibilmente le coordinate bancarie ove effettuare il rimborso. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso Allianz S.p.A., dietro consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici di variazione contrattuale, rimborsa al Contraente il premio da questi versato al netto delle imposte relative alla eventuale garanzia complementare. Il recesso ha l’effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa. In caso di recesso la Società si riserva peraltro il diritto di recuperare la parte di premio relativa al rischio assunto per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto nonché le spese di polizza per i contratti assunti con visita medica quantificate in 50 euro. Allianz S.p.A. può sospendere l’efficacia del contratto entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione sanitaria (questionario per assicurazioni vita senza visita medica oppure rapporto di visita medica) qualora questa risulti incompleta o carente, previa comunicazione mediante lettera raccomandata. Tale sospensione può avere una durata massima di 60 giorni, allo scadere dei quali Allianz S.p.A. eserciterà il diritto di recesso. Art.7 - Mancato pagamento del premio: risoluzione Il mancato pagamento anche di una sola rata di premio, trascorsi 30 giorni dalla data in cui lo stesso avrebbe dovuto essere effettuato, determina la risoluzione del contratto. In tal caso i premi versati restano definitivamente acquisiti dalla Società. A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente non può, in nessun caso, opporre che la Società non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all’incasso a domicilio. Art.8 - Ripresa del pagamento del premio: riattivazione Entro sei mesi dalla data di sospensione del pagamento premi, il Contraente ha comunque facoltà di riattivare il contratto. La riattivazione è possibile previa corresponsione di tutti i premi arretrati aumentati degli interessi legali. Qualora siano trascorsi sei mesi dalla data di sospensione del pagamento premi, la riattivazione può avvenire solo dietro espressa richiesta scritta del Contraente ed accettazione scritta della Società, che si riserva di richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione La riattivazione del contratto – effettuata nei termini e secondo le modalità di cui sopra, ripristina - con effetto dalle ore 24 del giorno del versamento dell'importo dovuto - le prestazioni assicurate di cui all'art.1. Pagina 13 di 26 LOVIA – Condizioni Contrattuali Trascorsi 24 mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, il contratto non può più essere riattivato. Art.9 - Liquidazione anticipata del valore residuo delle rate Nel corso del periodo di corresponsione della prestazione in forma rateizzata, i Beneficiari possono chiedere alla Società la liquidazione anticipata in un'unica soluzione del valore residuo delle rate non ancora corrisposte. In tal caso l'importo liquidabile si determina attualizzando al tasso annuo composto del 2,5% l'ammontare delle rate non ancora corrisposte per il periodo di tempo intercorrente fra la data della richiesta e la data prevista per la corresponsione di ogni rata. La liquidazione di tale importo interrompe la corresponsione delle rate e determina l'immediato scioglimento del contratto. Art.10 - Cessione Previa accettazione da parte di Allianz S.p.A., il Contraente può cedere ad altri il contratto. Tale atto diventa efficace solo quando la Società registri la variazione con emissione di apposita appendice. Art.11 - Beneficiari Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare e modificare tale designazione. La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Società o disposte per testamento. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi: dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio; dopo la morte del Contraente (se persona fisica); dopo che, verificatosi l'evento previsto per la liquidazione delle prestazioni, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio. In tali casi le operazioni di pegno o vincolo del contratto richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari. Art.12 - Pagamenti della Società Per tutti i pagamenti effettuati da Allianz S.p.A. dovranno essere preventivamente consegnati tutti i documenti necessari a verificare l’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. La documentazione da consegnare è la seguente: • richiesta di liquidazione firmata dai Beneficiari con una copia di un valido documento di identificazione di ciascuno di essi (formulata preferibilmente presso la rete di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie); • certificato di morte dell’Assicurato; • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (il cui testo è disponibile presso la rete di vendita della Società) che indichi, nel caso in cui non siano specificate le generalità complete dei Beneficiari ma vi sia solo una designazione generica: – le generalità complete di tutti gli eredi (per diritto proprio o in base all'art.1412 Codice Civile nell'ipotesi di eredi legittimi premorti all'Assicurato), ancorché rinunciatari; – se esistono eredi incapaci (minori, interdetti, ecc.), le generalità complete dei tutori degli stessi nominati dal Giudice Tutelare; e che in ogni caso, attesti – in caso di successione testamentaria, che il testamento esibito è l'ultimo, che è ritenuto valido ed efficace e che non vi sono opposizioni; – in caso di successione legittima, la mancanza di qualsiasi disposizione testamentaria; • copia dell'eventuale testamento, valido ed efficace, cioè pubblicato ai sensi dell'art. 620 Codice Civile e senza opposizioni, per verificare che i Beneficiari della polizza vita non siano stati modificati (artt. 1920 e 1921 Codice Civile) • in caso di eredi incapaci (minori, interdetti, ecc.), copia dell'autorizzazione all'incasso del Giudice Tutelare; Pagina 14 di 26 LOVIA – Condizioni Contrattuali • in caso di decesso di un beneficiario designato, la liquidazione, in base all'art. 1412 Codice Civile, verrà fatta secondo le norme sul diritto successorio. In tale evenienza, dopo la segnalazione, verrà precisata l’ulteriore documentazione da produrre. Tutti i pagamenti vengono effettuati tramite bonifico sul conto corrente bancario del Beneficiario (nel qual caso dovranno essere forniti i necessari dati bancari: numero di conto corrente, denominazione della banca, indirizzo, codice IBAN, intestatario del conto e suo indirizzo), oppure invio a domicilio di assegno bancario non trasferibile. In ogni caso, verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi legali a favore dell’avente diritto. Il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Art.13 - Tasse e imposte Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente, dei Beneficiari o degli aventi diritto. Art.14 - Foro competente Per le controversie relative al presente contratto, è competente l’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, dell’Assicurato o del Beneficiario parte in causa. Pagina 15 di 26 LOVIA – Condizioni Contrattuali Pagina lasciata intenzionalmente bianca Pagina 16 di 26 LOVIA – Condizioni Contrattuali della garanzia complementare Infortuni LOVIA Condizioni Contrattuali della garanzia complementare Infortuni (valida solo se espressamente richiamata in polizza) Art.1 - Definizione di infortunio Agli effetti dell’assicurazione complementare, s’intende per infortunio un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca all’Assicurato lesioni corporali obiettivamente constatabili e tali che abbiano come conseguenza la sua morte e purché questa, quando non sia immediata,avvenga entro dodici mesi dall’infortunio e la causa del decesso sia provata anatomopatologicamente; infortunio conseguente ad incidente stradale quell’infortunio cagionato da veicoli o mezzi meccanici in circolazione - esclusi quelli ferroviari – che avvenga su strade d’uso pubblico o su aree a queste equiparate nonché su aree private in cui l’Assicurato rimane vittima, che produca all’Assicurato lesioni corporali obiettivamente constatabili e tali che abbiano come conseguenza diretta la sua morte purché questa, quando non sia immediata, avvenga entro dodici mesi dall’infortunio e la causa del decesso sia provata anatomopatologicamente. Sono compresi in garanzia: l’asfissia non di origine morbosa; gli avvelenamenti acuti da inalazione, ingestione e assorbimento, per errore, di sostanze venefiche; le affezioni conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti o aracnidi; l’annegamento, l’assideramento, la folgorazione, i colpi di sole o di calore; le infezioni che siano diretta conseguenza di un infortunio; gli infortuni conseguenti a stati di malore o di incoscienza; gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi; gli infortuni conseguenti ad atti compiuti dall’Assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa nonché quelli sofferti dallo stesso – sempreché involontariamente coinvolto – in occasione di tumulti popolari, di aggressioni o di atti violenti, anche se dovuti a movente politico, sociale o sindacale. Art.2 - Esclusioni e delimitazioni del rischio La garanzia non è operante quando l’infortunio dipenda, direttamente o indirettamente, da: stati di ubriachezza, uso di allucinogeni, uso non terapeutico di stupefacenti o di psicofarmaci; atti illeciti commessi dolosamente dall’Assicurato; movimenti tellurici od eruzioni vulcaniche; partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, tumulto popolare o operazioni militari; l’arrivo dell’Assicurato in un paese in situazione di guerra o similari o l’insorgenza di detta situazione comporta dopo 14 giorni l’esclusione totale della copertura per qualsiasi causa. La copertura non opererà tuttavia per il rischio volo; esposizione a forme di radioattività artificiale; operazioni chirurgiche, accertamenti e trattamenti medici non resi necessari da infortunio; imprese inusuali o temerarie; pratica dei seguenti sport: alpinismo e scalate oltre il 3° grado, speleologia, salto dal trampolino con sci o idroscì, sci alpinismo, sci o snowboard acrobatico e/o estremo, bob, skeleton, immersione subacquee non in apnea, paracadutismo e sport aerei in genere, pugilato, kickboxing, vela d’altura, sport estremi (base jumping, bungee jumping, rafting, canyoning/torrentismo, hydrospeed, kitesurf, downhill); guida o uso di veicoli o natanti a motore in competizioni sportive e relative prove, salvo si tratti di gare automobilistiche di regolarità pura; incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio; insurrezioni o risse (salvo i casi di legittima difesa). Art.3 - Prestazioni assicurate In caso di decesso dell'Assicurato per infortunio prima della scadenza contrattuale, la Società garantisce, ai Beneficiari designati, il pagamento di un capitale pari al capitale assicurato in caso di decesso relativo alla Pagina 17 di 26 LOVIA – Condizioni Contrattuali della garanzia complementare Infortuni garanzia principale, che viene raddoppiato qualora l'infortunio mortale dell'Assicurato sia conseguente ad incidente stradale. Se è prevista la rivalutazione del capitale relativo alla garanzia principale, anche il capitale assicurato dalla presente garanzia complementare si rivaluta nella stessa misura, salvo il caso di rinuncia alla rivalutazione del premio se previsto dalle Condizioni Contrattuali. In tal caso il capitale assicurato dalla presente garanzia complementare è pari al capitale assicurato dalla garanzia principale alla data di effetto della rinuncia. In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla data di scadenza, non è prevista alcuna prestazione a carico della Società ed i premi pagati restano acquisiti da quest'ultima. Art.4 - Premio Le prestazioni assicurate di cui all'articolo 3 sono garantite previo pagamento alla Società, da parte del Contraente, di un premio, comprensivo delle imposte, da versarsi in via anticipata ed alle scadenze pattuite. Il pagamento del premio viene effettuato congiuntamente al pagamento del premio relativo alla garanzia principale, all'atto della conclusione del contratto e per tutta la durata dello stesso, con le medesime norme stabilite per la garanzia principale. Se è prevista la rivalutazione del premio relativo alla garanzia principale, anche il premio dovuto per la presente garanzia si rivaluta annualmente nella stessa misura, salvo il caso di rinuncia alla rivalutazione del premio se previsto dalle Condizioni Contrattuali. In tal caso il premio rimane costante a partire dalla prima ricorrenza annua successiva alla rinuncia. Il mancato pagamento del premio, trascorsi trenta giorni dalla data in cui lo stesso avrebbe dovuto essere effettuato, determina la sospensione della presente garanzia complementare. La ripresa del versamento del premio, effettuata nei termini e secondo le modalità delle Condizioni Contrattuali della garanzia principale, ripristina la presente garanzia complementare, con effetto dalle ore 24 del giorno del versamento dell'importo dovuto. Nel caso in cui prima della scadenza contrattuale si verifichi il decesso dell'Assicurato, non è più dovuto alcun premio da parte del Contraente. Art.5 - Entrata in vigore A condizione che sia intervenuta la conclusione del contratto, le prestazioni assicurate di cui all'articolo 3 sono operanti dalle ore 24 del giorno indicato sulla polizza quale data di decorrenza. Art.6 - Estinzione della garanzia La garanzia complementare si estingue: in caso di mancato versamento del premio, per qualsiasi motivo; in caso di risoluzione anticipata del contratto per riscatto; alla scadenza contrattuale; alla scadenza dell’annualità di premio più vicina al compimento del 75° anno di età dell’Assicurato. Art.7 - Denuncia dell'infortunio e obblighi conseguenti Al verificarsi del decesso dell'Assicurato a seguito di infortunio, gli aventi diritto devono darne avviso alla Società mediante richiesta scritta (raccomandata) indirizzata alla propria Divisione Commerciale di riferimento: Allianz Ras: Ufficio Vita - Corso Italia, 23 - 20122 Milano; Allianz Subalpina: Ufficio Vita - Via Alfieri, 22 - 10121 Torino; Allianz Lloyd Adriatico: Ufficio Vita - Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste; entro 15 giorni dall'evento o dal momento in cui i medesimi ne abbiano avuto la possibilità. La denuncia deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora dell'evento, le cause che lo hanno determinato, le circostanze e gli eventuali testimoni dell'infortunio e comprovare che il decesso è conseguenza dell'infortunio stesso. Se è intervenuto un medico, un suo certificato deve essere aggiunto alla denuncia. Gli aventi diritto dovranno inoltre consentire alla Società lo svolgimento delle indagini ed autorizzare i medici, intervenuti dopo l'infortunio, a fornire le ulteriori informazioni che fossero richieste. Art.8 - Norme sussidiarie – Pagamento del capitale assicurato Per quanto riguarda le tasse ed imposte presenti e future, per il foro competente e per quanto non risulti espressamente stabilito dalle presenti condizioni, le parti si richiamano alle Condizioni di assicurazione della garanzia principale ed alle norme di legge in materia. Pagina 18 di 26 LOVIA - Glossario GLOSSARIO Appendice: documento che viene emesso per modificare la disciplina del contratto e che costituisce parte integrante dello stesso. Assicurato: persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto. Beneficiari: soggetti a cui spettano le prestazioni previste dal contratto. Carenza: periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Qualora l’evento assicurato avvenga in tale periodo la Società non corrisponde la prestazione assicurata. Condizioni Contrattuali: insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione. Contraente: soggetto che stipula il contratto di assicurazione e si impegna a pagarne il premio. Costi: oneri economici posti a carico del Contraente. Decorrenza: data in cui diventano efficaci le garanzie previste dal contratto. Durata contrattuale: periodo durante il quale il contratto è efficace. Durata del pagamento dei premi: periodo che intercorre fra la data di decorrenza del contratto e la scadenza del piano di versamento dei premi previsto dal contratto stesso. Esclusioni: rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Società. Età computabile: età in anni interi determinata trascurando le frazioni d'anno fino a sei mesi ed arrotondando ad un anno intero le frazioni d'anno superiori a sei mesi. Interessi di frazionamento: maggiorazione del premio prevista a fronte della rateizzazione dello stesso. ISVAP: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo. Polizza: documento cartaceo attestante l'esistenza del contratto di assicurazione. Premio: importo che il Contraente si impegna a corrispondere alla Società alle scadenze pattuite secondo la periodicità prescelta, a fronte delle prestazioni assicurate. Recesso: diritto del Contraente di recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione. Riattivazione: facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle condizioni di polizza, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi. Avviene mediante il versamento dei premi arretrati maggiorati degli interessi di ritardato pagamento. Scadenza: data in cui cessano gli effetti del contratto. Pagina 19 di 26 LOVIA Pagina lasciata intenzionalmente bianca Pagina 20 di 26 LOVIA Contratto Vita n. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| La forma documentale del contratto n.ro e' composta da: 1) polizza n.ro (e' il presente documento) 2) quietanza n.ro , comprovante il versamento del premio, rilasciata in unico originale prenumerato, protetto dalle contraffazioni. I diritti derivanti dal Contratto potranno essere esercitati solo a fronte della presentazione della presente polizza e di tutte le quietanze comprovanti i versamenti effettuati. LOVIA TEMPORANEA PER IL CASO DI MORTE A CAPITALE E PREMIO ANNUO COSTANTE (Tariffa 16_01-02) DURATA ASSICURAZIONE: anni DURATA PAGAMENTO PREMI: anni ASSICURATO SIG. nato il a , in VIA C.F. CONTRAENTE SIG. nato il a , in VIA C.F. DATA DECORRENZA: / / / / , di cittadinanza , residente , Prov. , C.A.P. , , comune o stato estero di nascita / / , di cittadinanza , Prov. , C.A.P , residente . , BENEFICIARI Per il caso di decesso dell'Assicurato: gli eredi legittimi e/o testamentari dell'Assicurato PRESTAZIONI ASSICURATIVE CAPITALE da pagare in caso di decesso nel periodo dal / / al / / : Euro # # [ paragrafo che compare solo se il Contraente richiede la Complementare Infortuni Il capitale assicurato verrà raddoppiato in caso di decesso per infortunio, o triplicato in caso di decesso per infortunio conseguente ad incidente stradale (Complementare Infortuni). ] Vale la CARENZA iniziale per assunzione del rischio senza visita medica. PREMIO Il premio annuo di Euro #__.____,__# viene pagato in rate ____________, ciascuna di Euro #__.____,__# (di cui diritti Euro 0,00) da versare ogni ______________, la prima volta il __/__/____, l'ultima volta il __/__/____. Il premio annuo si scompone come segue: - Garanzia principale: Euro # # - Complementare Infortuni: Euro # - Interessi di frazionamento: Euro # # di cui imposte Euro # # # L’intero premio annuo è rilevante ai fini della detraibilita' fiscale IRPEF, fermo restando l'importo massimo di detrazione su base annua fissato dalla normativa in vigore. AGENZIA Pagina 21 di 26 LOVIA Contratto Vita n. MEZZI DI PAGAMENTO VINCOLANTI PER LA VALIDITA' DEL CONTRATTO Il contratto non sara' concluso, e la Compagnia sara' sollevata da ogni responsabilita' che ne deriva, nel caso di utilizzo di un mezzo di pagamento che non rientri tra quelli di seguito previsti: - assegno bancario o circolare NON TRASFERIBILE intestato a "Allianz S.p.A." o a "<Ragione Sociale/Ditta Individuale> Agente Allianz S.p.A."; - carta di credito e bancomat se accettati dall'Agenzia; - bonifico bancario su conto corrente intestato esclusivamente all'Agenzia; - reinvestimento del capitale che deriva da un contratto Vita preesistente. "Attenzione: nel caso di pagamento del premio con mezzi non direttamente indirizzati all'impresa, ovvero all'agente nella sua qualita' di intermediario dell'impresa, la prova dell'avvenuto pagamento del premio alla Compagnia e' rappresentata dalla indicazione dell'importo pagato e dalla apposizione della firma del soggetto che provvede materialmente alla riscossione delle somme e alla raccolta della presente polizza". Il sottoscritto Contraente DICHIARA: * di essere a conoscenza (ai sensi del D. Lgs. 7 dicembre 2005, n.209) del suo diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla conclusione dello stesso, mediante lettera raccomandata indirizzata a Allianz S.p.A., Ufficio Vita, largo Ugo Irneri 1, 34123 Trieste; * di essere responsabile della veridicita' e correttezza dei dati e delle informazioni indicate nella presente polizza e di impegnarsi a fornire alla Societa' tutte le informazioni che si rendessero necessarie (in particolare ai sensi della legge n. 197/91); ACCETTA fin d'ora che il contratto sia regolato dalle norme riportate nel presente documento e dalle Condizioni contrattuali contenute nel Fascicolo informativo citato in calce; PRENDE ATTO: * che i diritti derivanti dal Contratto potranno essere esercitati solo a fronte della presentazione della presente polizza e di tutte le quietanze comprovanti i versamenti effettuati; * che i mezzi di pagamento consentiti e vincolanti per la validita' del contratto sono quelli esposti nella specifica sezione sopra riportata e che Allianz S.p.A. declina ogni responsabilita' per rimesse effettuate in maniera difforme. * che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione; * che prima della sottoscrizione del questionario sanitario, il soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario stesso; * che anche nei casi non espressamente previsti dall'impresa, l'assicurato puo' chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico. Luogo e data di sottoscrizione Firma del Contraente* ___________________________ ___________________ Pagina 22 di 26 Firma dell'Assicurato* (se diverso dal Contraente) _______________________ LOVIA Contratto Vita n. Il sottoscritto Contraente dichiara inoltre di approvare specificamente ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile: 1. l'articolo delle Condizioni Contrattuali intitolato "Diritto di recesso" relativamente al recesso di Allianz S.p.A. e alla sospensione del contratto; 2. l'articolo delle Condizioni Contrattuali intitolato "Limitazioni della prestazione in caso di decesso" relativamente al periodo di carenza. FIRMA DEL CONTRAENTE* ______________________________Il sottoscritto Contraente/Assicurato dichiara infine: DI AVER PREVISTO RICEVUTO COPIA DEL FASCICOLO INFORMATIVO DALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI. CITATO IN CALCE FIRMA DEL CONTRAENTE* ______________________________ *In caso di minorenni o incapaci va specificato che la firma e' apposta in qualita di esercente la potesta' o di tutore Il premio lordo di perfezionamento pari a Euro # riscosso il / / # e' stato Firma dell'Agente di Data di emissione documento // ______________________ Firma dell'incaricato alla riscossione _________________________ Fascicolo informativo su allegato mod. VI071 Pagina 23 di 26 LOVIA Contratto Vita n. SCHEDA IDENTIFICAZIONE CLIENTELA (Legge 05.07.1991 n. 197) Non cointestata DATI CONTRAENTE Cognome: .. Nome: Sesso: . nato il Comune (o stato estero) di nascita: Comune di residenza: , Prov.: , C.A.P.: Indirizzo completo: Codice Fiscale: , Cittadinanza (stato): Nazionalita' (stato): Documento identificativo: Numero del documento: , Data del rilascio: / / Autorita' e localita' del rilascio: Attivita' economica: Gruppo/Ramo: / / , AGENZIA Cognome e nome del rilevatore : Data inoltro : / / FIRMA DEL RILEVATORE ____________________ FIRMA DELL'AGENTE Pagina 24 di 26 ____________________ LOVIA – Privacy INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito Codice Trattamento dei dati personali per finalita' assicurative (1) Per fornire i nostri servizi e/o i prodotti assicurativi, Allianz S.p.A., di seguito denominata Societa', titolare del trattamento, deve trattare i Suoi dati personali per finalita' assicurative. Le chiediamo quindi di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati comuni, sensibili (2) e giudiziari (3) necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi. Per le finalita' sopra indicate ed in relazione al rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Societa', i dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano, in Italia o all'estero, anche come autonomi titolari, soggetti tutti cosi' costituenti la c.d. catena assicurativa (4). Il consenso riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche i trattamenti, le comunicazioni e i trasferimenti all'interno della catena assicurativa effettuati dai predetti soggetti. Senza i Suoi dati, non potremmo fornire, in tutto o in parte, i servizi e/o prodotti assicurativi citati. Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalita' promozionali Il consenso per i trattamenti di seguito descritti e' facoltativo ed il Suo eventuale rifiuto non produrra' alcun effetto circa la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi. Le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati effettuato da noi o, per nostro conto, da societa' specializzate, per rilevare la qualita' dei servizi o i bisogni della clientela, per effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, e per svolgere attivita' promozionali di servizi e/o prodotti di Allianz S.p.A. – Divisione Allianz Lloyd Adriatico. Per le medesime finalita', i dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano, in Italia o all'estero, anche come autonomi titolari. Il consenso riguarda pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche i trattamenti, le comunicazioni ed i trasferimenti effettuati da tali soggetti. I dati possono essere comunicati a: societa' del gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi di legge); societa' specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato, per indagini sulla qualita' dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, societa' di gestione del risparmio, SIM. Modalita' di uso dei dati personali I dati sono trattati (5) con modalita', anche informatiche e telematiche, necessarie per fornire i predetti servizi e/o prodotti assicurativi, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attivita' promozionali; sono utilizzate le medesime modalita' anche quando i dati vengono comunicati, in Italia o all'estero, per i suddetti fini ai soggetti gia' indicati nella presente informativa, i quali sono impegnati a trattarli usando solo modalita' e procedure necessarie per le finalita' indicate nella presente informativa e conformi alla normativa. Nella nostra Societa', i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformita' delle istruzioni ricevute, soltanto per il conseguimento delle finalita' indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti gia' indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Per talune attivita' utilizziamo soggetti di nostra fiducia, operanti anche all'estero, che svolgono per noi compiti di natura tecnica od organizzativa (6); lo stesso fanno anche i soggetti a cui i dati vengono comunicati. Il consenso sopra richiesto comprende anche le modalita', procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati. Diritti dell'interessato (artt. 7 e 10 del Codice) Lei ha il diritto di conoscere, quali sono i Suoi dati presso la nostra Societa' o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (7). Per l'esercizio dei Suoi diritti Lei puo' rivolgersi ad Allianz S.p.A. – Divisione Allianz Lloyd Adriatico, Largo Ugo Irneri 1, 34123 Trieste (e-mail: [email protected]). L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati, inclusi i soggetti che operano quali titolari di un proprio trattamento, l'elenco dei responsabili del Pagina 25 di 26 LOVIA – Privacy trattamento e l'elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualita' di incaricati del trattamento, possono essere chiesti alla stessa struttura aziendale. CONSENSO Preso atto dell'informativa di cui sopra, acconsento ai trattamenti dei miei dati personali, compresi i trasferimenti e le comunicazioni, effettuati da Allianz S.p.A. ed ai trattamenti effettuati dagli altri soggetti menzionati nella stessa informativa, compresi i trasferimenti e le comunicazioni. Luogo e data ________________________ Firma ________________________. NOTE 1) La finalita' assicurativa richiede che i dati siano trattati per: stipulazione di polizze; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione delle frodi e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attivita' statistiche. 2) Art. 4, comma 1, lett. d) del Codice, ad esempio dati sanitari. 3) Ad esempio dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini. 4) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati, ad esempio, ai seguenti soggetti: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, e collaboratori dei medesimi, altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (ad es. contraenti e assicurati); mediatori di assicurazione e di riassicurazione, altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; centri di demolizione di autoveicoli; societa' di servizi per il quietanzamento; societa' di servizi a cui siano affidati la gestione e la liquidazione dei sinistri, tra cui: centrale operativa di assistenza, clinica convenzionata; societa' di servizi informatici e telematici o di archiviazione; di servizi postali; di revisione e di consulenza; di informazione commerciale per rischi finanziari; banche dati per il controllo delle frodi; societa' di recupero crediti; societa' del gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici; organismi consortili propri del settore assicurativo, quali, ad esempio, a seconda dei rami assicurativi interessati: Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto - CID; Ufficio Centrale Italiano - UCI, ecc.; altri soggetti pubblici, nei cui confronti la comunicazione dei dati e' obbligatoria per legge. 5) Il trattamento puo' comportare le operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a) del Codice; e' esclusa la diffusione di dati. 6) Questi soggetti svolgono per noi le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti titolari di trattamento rientrano nella c.d. catena assicurativa con funzione organizzativa. Fatto in data . Pagina 26 di 26