La forma di governo nella Costituzione tunisina del 2014
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La forma di governo nella Costituzione tunisina del 2014
La forma di governo nella Costituzione tunisina del 2014 Prof. Marco Olivetti Università LUMSA Roma Siena, 7 novembre 2014 Le scelte di fondo La forma di governo tra diritto (razionalizzazione del potere) e politica (autoregolazione delle forze politiche dominanti) Sovranità popolare: art. 3 Cost. “Triangolo istituzionale”: Presidente della Repubblica, Capo del Governo, Assemblea dei rappresentanti del Popolo Limiti “esterni”: Corte costituzionale, autorità indipendenti, autonomie locali, referendum, etc. L’Assemblea rappresentativa del popolo Ritorno al monocameralismo Periodo di sessioni relativamente lungo (ottobre-luglio) Sistema elettorale proporzionale, su base circoscrizionale Ruolo dell’opposizione parlamentare (poteri specifici: presidenza commissione finanze, relatore in Commissione affari esteri, diritto a ottenere ogni anno una Commissione di inchiesta) Ruolo centrale nella produzione del diritto: leggi ordinarie e leggi organiche Un esecutivo bicefalo Le due “teste” dell’Esecutivo: Presidente della Repubblica e Capo del Governo La reintroduzione dell’elezione popolare del Presidente (soppressa nel 2011) Un Presidente con più poteri rispetto al periodo costituzionale transitorio (20112014), ma con meno poteri rispetto alla Costituzione del 1959 Il presidente: sistema di elezione Requisiti Limite alla rielezione (max. 2 mandati) Condizioni per la presentazione della candidatura Elezione a doppio turno Interruzione della procedura in caso di decesso di uno dei candidati dopo il primo turno I poteri del presidente Poteri connessi alla qualità di capo dello Stato Poteri di nomina e di designazione Poteri di direzione politica politica estera, difesa, sicurezza nazionale; iniziativa legislativa Poteri in casi eccezionali (art. 80) Il Governo e il suo capo Il procedimento di formazione del governo a) all’inizio della legislatura b) In corso di legislatura c) A seguito di mozione di sfiducia Il procedimento previsto per la formazione del governo all’inizio della legislatura contiene regole generali che valgono anche per gli altri casi, salvo eccezioni La formazione del governo all’inizio della legislatura a) b) c) d) e) f) f) Proclamazione dei risultati elettorali Entro 7 giorni: il PdR designa come Capo del Governo un candidato indicato dal partito che ha ottenuto il maggior numero di voti Il Capo del Governo designato ha un mese per formare il governo (prorogabile di un mese) Il Capo del Governo presenta il Governo alle Camere e ne chiede la fiducia (maggioranza assoluta) Il PdR nomina il Capo del Governo e questi nomina i ministri Se il capo del Governo designato non forma il governo o non ottiene la fiducia, il PdR - consulta i partiti - incarica di formare il governo la personalità che ritiene “più adatta” (senza vincoli) si segue la procedura già vista Se nessun governo viene formato entro 4 mesi dal primo incarico, il PdR scioglie l’ARP La formazione del governo in corso di legislatura a) In caso di dimissioni, morte del CdG o mancato rinnovo della fiducia al Governo, il PdR incarica la personalità che ritiene più adatta a formare il Governo b) In caso di sfiducia costruttiva, il candidato indicato nella mozione è incaricato automaticamente di formare il nuovo Governo La nomina dei ministri Sono nominati e revocati dal Capo del Governo Il PdR non partecipa al potere di nomina Il CdG deve concertare la nomina dei ministri degli Esteri e della Difesa con il PdR Il CdG può revocare i ministri degli Esteri e della Difesa solo dopo aver consultato il CdG La presidenza del Consiglio dei ministri Il CdG presiede il Consiglio dei ministri, lo convoca e ne fissa l’odg Il PdR presiede obbligatoriamente il Consiglio quando esso tratta questioni relative a difesa, esteri e sicurezza nazionale Il PdR può assistere alle altre riunioni del Consiglio e in tal caso lo presiede Qual è la regola e quale l’eccezione? La responsabilità politica Mozione di sfiducia individuale Questione di fiducia Questione di fiducia su richiesta del PdR Mozione di sfiducia costruttiva Rapporti Governo-Presidente Il PdR non può revocare il Governo La questione di fiducia su iniziativa del PdR come sostituto funzionale della revoca? Gli atti dell’Esecutivo: netta distinzione fra atti del Governo e atti del PdR ripudio del modello della controfirma ministeriale La sfera di codecisione in materia di politica estera e di difesa Sia il PdR che il CdG hanno iniziativa legislativa La Presidenza del Consiglio dei ministri La competenza della Corte costituzionale a risolvere i conflitti Rapporti Parlamento-Presidente della Repubblica Lo scioglimento delle Camere: solo in specifici casi previsti dalla Costituzione per impossibilità di formare un nuovo governo La destituzione del Presidente della Repubblica: iniziativa della maggioranza assoluta dei deputati, voto dell’ARP a maggioranza dei due terzi, decisione della Corte costituzionale Conclusioni: regime parlamentare o semipresidenzialismo? 3 ipotesi a) Regime parlamentare a razionalizzazione presidenziale (o semi-presidenzialismo temperato): il CdG guida il governo, il PdR è un importante contropotere b) Semi-presidenzialismo conflittuale c) Ritorno alla pratica presidenzialista pre2011, ma in un contesto democratico