La forma di governo nella Costituzione tunisina del 2014

Transcript

La forma di governo nella Costituzione tunisina del 2014
La forma di governo nella
Costituzione tunisina del 2014
Prof. Marco Olivetti
Università LUMSA Roma
Siena, 7 novembre 2014
Le scelte di fondo
 La forma di governo tra diritto
(razionalizzazione del potere) e politica
(autoregolazione delle forze politiche
dominanti)
 Sovranità popolare: art. 3 Cost.
 “Triangolo istituzionale”: Presidente della
Repubblica, Capo del Governo, Assemblea
dei rappresentanti del Popolo
 Limiti “esterni”: Corte costituzionale,
autorità indipendenti, autonomie locali,
referendum, etc.
L’Assemblea rappresentativa del
popolo
 Ritorno al monocameralismo
 Periodo di sessioni relativamente lungo
(ottobre-luglio)
 Sistema elettorale proporzionale, su base
circoscrizionale
 Ruolo dell’opposizione parlamentare (poteri
specifici: presidenza commissione finanze,
relatore in Commissione affari esteri, diritto
a ottenere ogni anno una Commissione di
inchiesta)
 Ruolo centrale nella produzione del diritto:
leggi ordinarie e leggi organiche
Un esecutivo bicefalo
 Le due “teste” dell’Esecutivo: Presidente
della Repubblica e Capo del Governo
 La reintroduzione dell’elezione popolare del
Presidente (soppressa nel 2011)
 Un Presidente con più poteri rispetto al
periodo costituzionale transitorio (20112014), ma con meno poteri rispetto alla
Costituzione del 1959
Il presidente: sistema di elezione
 Requisiti
 Limite alla rielezione (max. 2
mandati)
 Condizioni per la presentazione della
candidatura
 Elezione a doppio turno
 Interruzione della procedura in caso
di decesso di uno dei candidati dopo il
primo turno
I poteri del presidente
 Poteri connessi alla qualità di capo
dello Stato
 Poteri di nomina e di designazione
 Poteri di direzione politica  politica
estera, difesa, sicurezza nazionale;
iniziativa legislativa
 Poteri in casi eccezionali (art. 80)
Il Governo e il suo capo
 Il procedimento di formazione del governo
a) all’inizio della legislatura
b) In corso di legislatura
c) A seguito di mozione di sfiducia
Il procedimento previsto per la formazione del
governo all’inizio della legislatura contiene
regole generali che valgono anche per gli
altri casi, salvo eccezioni
La formazione del governo all’inizio
della legislatura
a)
b)
c)
d)
e)
f)
f)
Proclamazione dei risultati elettorali
Entro 7 giorni: il PdR designa come Capo del Governo un
candidato indicato dal partito che ha ottenuto il maggior numero
di voti
Il Capo del Governo designato ha un mese per formare il governo
(prorogabile di un mese)
Il Capo del Governo presenta il Governo alle Camere e ne chiede
la fiducia (maggioranza assoluta)
Il PdR nomina il Capo del Governo e questi nomina i ministri
Se il capo del Governo designato non forma il governo o non
ottiene la fiducia, il PdR
- consulta i partiti
- incarica di formare il governo la personalità che ritiene “più
adatta” (senza vincoli)  si segue la procedura già vista
Se nessun governo viene formato entro 4 mesi dal primo incarico,
il PdR scioglie l’ARP
La formazione del governo in corso
di legislatura
a) In caso di dimissioni, morte del CdG
o mancato rinnovo della fiducia al
Governo, il PdR incarica la
personalità che ritiene più adatta a
formare il Governo
b) In caso di sfiducia costruttiva, il
candidato indicato nella mozione è
incaricato automaticamente di
formare il nuovo Governo
La nomina dei ministri
 Sono nominati e revocati dal Capo del
Governo
 Il PdR non partecipa al potere di nomina
 Il CdG deve concertare la nomina dei
ministri degli Esteri e della Difesa con il PdR
 Il CdG può revocare i ministri degli Esteri e
della Difesa solo dopo aver consultato il
CdG
La presidenza del Consiglio dei
ministri
 Il CdG presiede il Consiglio dei
ministri, lo convoca e ne fissa l’odg
 Il PdR presiede obbligatoriamente il
Consiglio quando esso tratta questioni
relative a difesa, esteri e sicurezza
nazionale
 Il PdR può assistere alle altre riunioni
del Consiglio e in tal caso lo presiede
 Qual è la regola e quale l’eccezione?
La responsabilità politica
 Mozione di sfiducia individuale
 Questione di fiducia
 Questione di fiducia su richiesta del
PdR
 Mozione di sfiducia costruttiva
Rapporti Governo-Presidente
 Il PdR non può revocare il Governo
 La questione di fiducia su iniziativa del PdR come
sostituto funzionale della revoca?
 Gli atti dell’Esecutivo: netta distinzione fra atti del
Governo e atti del PdR  ripudio del modello della
controfirma ministeriale
 La sfera di codecisione in materia di politica estera e
di difesa
 Sia il PdR che il CdG hanno iniziativa legislativa
 La Presidenza del Consiglio dei ministri
 La competenza della Corte costituzionale a risolvere i
conflitti
Rapporti Parlamento-Presidente
della Repubblica
 Lo scioglimento delle Camere: solo in
specifici casi previsti dalla Costituzione 
per impossibilità di formare un nuovo
governo
 La destituzione del Presidente della
Repubblica: iniziativa della maggioranza
assoluta dei deputati, voto dell’ARP a
maggioranza dei due terzi, decisione della
Corte costituzionale
Conclusioni: regime parlamentare o
semipresidenzialismo?
3 ipotesi
a) Regime parlamentare a razionalizzazione
presidenziale (o semi-presidenzialismo
temperato): il CdG guida il governo, il PdR
è un importante contropotere
b) Semi-presidenzialismo conflittuale
c) Ritorno alla pratica presidenzialista pre2011, ma in un contesto democratico