Studio EXPRESS Ver. 6.0 (Operat

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Studio EXPRESS Ver. 6.0 (Operat
CATTLOGO.JPG 30 CPIEDINO.JPG 27 ESOCAUTO.JPG 30 01
Cattoli ca Cattoli ca Assicurazioni Soc. Coop. Lungadi ge Cangrande, n°16 - 37126 Verona a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n°966 n°00320160237 Registro delle Imprese di Verona n°00320160237 E' iscri tta all'albo Imprese ISVAP n. 1.00012 www.cattolica.it CAT_AUTO.jpg Telefono: 045/8391622 Fax: 045/8391131 Lungadige Cangrande, n°16 - 37126 Verona (Italia) 800.57.53.53 [email protected] CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP. 800.23.34.12 015.255.95.71 Cattolica Assicurazi oni Soc. Coop. F90C0008.bmp 42 C:\FORM\INTRAFORM\LOGO\ Dott. Mazzucchelli Giovan Battista Dott. Milani Stefano E-mail: [email protected] Fax: 045/8372354 Telefono: 045/8391622 D010 42
Polizza infortuni malattie
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
INF. MAL. – MOD. 200/D 2 – ED. 12/2010
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INDICE
DEFINIZIONI....................................................................................................................................... 5
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.................................................................................. 7
ASSICURAZIONE INFORTUNI......................................................................................................... 10
Estensioni...................................................................................................................................... 14
Garanzie aggiuntive....................................................................................................................... 15
Esclusioni...................................................................................................................................... 18
ASSICURAZIONE MALATTIA........................................................................................................... 19
Estensioni..................................................................................................................................... 20
Garanzie aggiuntive...................................................................................................................... 21
Esclusioni...................................................................................................................................... 21
ASSICURAZIONE ASSISTENZA...................................................................................................... 22
Esclusioni...................................................................................................................................... 26
DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO........................................................................................ 27
TABELLA 1 - INVALIDITA' PERMANENTE PER INFORTUNIO........................................................ 29
TABELLA 2 - INVALIDITA' PERMANENTE PER INFORTUNIO MAGGIORATA............................... 31
TABELLA 3 - INVALIDITA' PERMANENTE PER INFORTUNIO SOPRAVALUTATA......................... 32
TABELLA 4 - INVALIDITA' PERMANENTE PER INFORTUNIO FRANCHIGIA RIASSORBIBILE. .....32
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Indice
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TABELLA 5 - INVALIDITA' PERMANENTE PER INFORTUNIO FRANCHIGIA RIASSORBIBILE
CON SUPERVALUTAZIONI......................................................................................... 33
TABELLA 6 - VALUTAZIONE DELL'INVALIDITA' PERMANENTE DA MALATTIA............................ 34
TABELLA 7 - INVALIDITA' PERMANENTE DA MALATTIA............................................................... 37
CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' PROFESSIONALI................................................................ 38
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Indice
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Distinta
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DEFINIZIONI
Alle seguenti denominazioni le parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito indicato:
Assicurazione
Il contratto di assicurazione.
Assicurato
La persona il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione.
Beneficiario
La persona fisica o giuridica designata dal contraente, alla quale la Società deve liquidare l’indennizzo
in caso di infortunio con decesso dell’assicurato. In assenza di designazione specifica i beneficiari
sono gli eredi legittimi e testamentari in parti uguali tra loro.
Centrale operativa
La struttura di Mapfre Warranty – Strada Trossi, 66 – 13871 Verrone (BI), costituita da: medici,
tecnici, operatori. È in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno e in virtù di specifica convenzione
sottoscritta con la Società provvede, per incarico di quest’ultima, al contatto telefonico con
l’assicurato, organizza ed eroga, con costi a carico della Società stessa, le prestazioni di assistenza
previste nel contratto.
Contraente
La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione e paga il premio.
Convalescenza a domicilio
Il periodo di tempo successivo a un ricovero durante il quale l’assicurato è costretto a domicilio al
riposo assoluto presso il proprio domicilio per non compromettere la guarigione clinica e prescritto dai
medici che hanno curato l’assicurato.
Day hospital
La degenza diurna, in istituto di cura (pubblico o privato) regolarmente autorizzato all’erogazione
dell’assistenza ospedaliera, documentata da cartella clinica e finalizzata all’erogazione di trattamenti
terapeutici o chirurgici.
Durata
Periodo di validità della polizza, determinato concordemente tra le parti al momento della stipula del
contratto stesso ed indicato sulla scheda di polizza.
Franchigia/Scoperto
La parte di danno indennizzabile che rimane a carico dell’assicurato.
Inabilità temporanea
La perdita temporanea a seguito di infortunio, totale o parziale, della capacità dell’assicurato di
attendere alle attività professionali principali e secondarie dichiarate.
Indennizzo
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
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Definizioni
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Distinta
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Infortunio
Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche obiettivamente
constatabili che abbiano per conseguenza diretta ed esclusiva la morte, l’invalidità permanente o
l’inabilità temporanea.
Insorgenza
Epoca in cui si manifestano clinicamente, ossia con sintomi oggettivi, le prime alterazioni dello stato di
salute, indipendentemente dalla diagnosi di malattia.
Invalidità permanente
La perdita definitiva, totale o parziale, della capacità dell’assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro,
indipendentemente dalla sua professione.
Istituto di cura
Gli ospedali pubblici, le cliniche e le case di cura convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale e/o
private, regolarmente autorizzati al ricovero dei malati. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di
cura per la convalescenza e il soggiorno.
Malattia
Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Parti
Il contraente e la Società.
Polizza
Il documento che prova il contratto di assicurazione.
Premio
La prestazione in denaro dovuta dal contraente alla Società per le garanzie prestate.
Prestazioni
Nell’assistenza sono i servizi prestati dalla centrale operativa all’assicurato.
Ricovero/Degenza
La permanenza in un istituto di cura che comporti il pernottamento.
Rischio
La possibilità che si verifichi il sinistro.
Società
L’impresa assicuratrice.
Sforzo
Evento straordinario e improvviso in cui, per vincere una resistenza esterna, è richiesto l’impiego di
una energia muscolare superiore alle possibilità fisiche dell’assicurato.
Sinistro
Evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
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Definizioni
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Distinta
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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
a) Dichiarazioni inesatte o reticenze rese con dolo o colpa grave.
Le dichiarazioni relative al rischio assicurato che si rivelino inesatte o le reticenze rese dal contraente
che abbia agito con dolo o colpa grave possono comportare l’annullamento del contratto, nei casi e
secondo le modalità previste dall’art. 1892 del codice civile, fermo restando il diritto della Società a
percepire i premi relativi al periodo di tempo trascorso sino al momento dell’eventuale richiesta di
annullamento del contratto.
Tuttavia il contratto non può essere impugnato se la Società non dichiara al contraente la sua volontà
di impugnazione entro tre mesi dal momento in cui è venuta a conoscenza dell’inesattezza o della
reticenza delle dichiarazioni.
In ogni caso, qualora si verifichi un sinistro prima della scadenza dei tre mesi suddetti, la Società non
è tenuta a pagare la somma assicurata.
b) Dichiarazioni inesatte o reticenze senza dolo o colpa grave.
Se il contraente, agendo senza dolo o colpa grave, ha reso dichiarazioni inesatte o reticenti in merito
alle circostanze di rischio, la Società può recedere dal contratto comunicando tale sua decisione al
contraente entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della
dichiarazione o della reticenza, nei casi e con le modalità previsti dall’art. 1893 del codice civile.
Tuttavia, ai sensi della norma sopracitata, se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza o la reticenza
sia conosciuta dalla Società, o prima che la stessa abbia dichiarato di recedere dal contratto,
l’indennizzo
dovuto è ridotto in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato
applicato,
se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 2 – Assicurazione per conto altrui
Se la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi che derivano dal contratto devono
essere adempiuti dal contraente, salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti da parte
del solo assicurato.
Art. 3 – Altre assicurazioni
L’assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre
assicurazioni per lo stesso rischio. L’omissione dolosa di tale comunicazione determina la perdita del
diritto all’indennizzo.
In caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome
degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del codice civile.
Se le somme assicurate con altre polizze (escluse quelle in forma collettiva non stipulate
dall’assicurato) superano complessivamente il 50% di quelle garantite con il presente contratto, la
Società, entro 15 giorni dalla comunicazione, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di
almeno 60 giorni. In tal caso la Società restituisce la parte di premio relativa al periodo di garanzia
non goduto.
Art. 4 – Modifiche al contratto
Le eventuali modifiche al contratto devono essere provate per iscritto.
Art. 5 – Pagamento del premio
Il contraente è tenuto a versare il premio o le rate di premio alle scadenze pattuite. Il premio deve
essere pagato all’agenzia cui è assegnata la polizza oppure direttamente alla Società in conformità
alle disposizioni di legge in vigore al momento del pagamento. Se il contraente non paga il premio o la
prima rata stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il
contraente paga quanto è da lui dovuto. Se il contraente non paga i premi successivi,
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Condizioni generali di assicurazione
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Distinta
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l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e
riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto
della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del
codice civile.
Art. 6 – Variazione del premio alla scadenza del contratto
In prossimità della scadenza del contratto, la Società può proporre al contraente un premio
diverso sulla base della tariffa vigente in quel momento.
Se il contraente non accetta il nuovo premio o nel suo silenzio, il contratto si intende risolto. In
ogni caso il pagamento del nuovo premio e il ritiro della relativa quietanza ne comportano
l’accettazione
Art. 7 – Aggravamento del rischio
Il contraente deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio
assicurato dal presente contratto tale per cui, se il diverso stato di cose fosse stato conosciuto al
momento della conclusione del contratto, la Società non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe
stipulato a diverse condizioni di premio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale
o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 1898 del codice civile.
Art. 8 – Diminuzione del rischio
Il contraente è tenuto a comunicare alla Società le eventuali diminuzioni del rischio. In tale evenienza
la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla suddetta comunicazione, ai
sensi dell’art. 1897 del codice civile.
La Società dichiara altresì di rinunciare allo specifico diritto di recesso che il primo comma della
norma sopra citata espressamente riconosce per il caso di diminuzione del rischio.
Art. 9 – Proroga del contratto
In mancanza di disdetta inviata da una delle parti a mezzo di lettera raccomandata a.r. e
pervenuta all’altra parte almeno trenta giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per
la durata di un anno e così successivamente.
Art. 10 – Risoluzione del contratto
La sopravvenienza in corso di contratto di una delle affezioni qui di seguito indicate:
intossicazione cronica alcolica, tossicodipendenza, epilessia e sintomi epilettoidi, sindromi
psico-organiche, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi, immunodeficienza
acquisita (HIV) costituisce causa di risoluzione del contratto.
In questo caso la Società restituisce al contraente la parte di premio versata relativa al periodo
di garanzia non goduto.
Art. 11 – Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni denuncia sinistro, le parti hanno la facoltà di recedere dal contratto entro 60 giorni
dal momento del pagamento o del rifiuto dell’indennizzo.
Il recesso deve essere comunicato all’altra parte con lettera raccomandata a.r. e ha effetto dal
30° giorno successivo alla data di ricevimento dell a comunicazione. In tale momento il
contratto si intende risolto.
In ogni caso di recesso la Società rimborsa al contraente, entro 15 giorni dalla data del
recesso, la parte di premio versata relativa al periodo di garanzia non goduto.
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Condizioni generali di assicurazione
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Distinta
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Art. 12 – Estensione territoriale
L’assicurazione vale per il mondo intero.
Se l’inabilità temporanea si verifica al di fuori dell’Europa, l’indennizzo viene erogato
limitatamente al periodo di ricovero ospedaliero: tale limitazione cessa dalle ore 24 del giorno
di rientro in Europa dell’assicurato.
Art. 13 – Rinuncia al diritto di surrogazione
La Società rinuncia, a favore dell’assicurato e dei suoi aventi causa, al diritto di surrogazione previsto
dall’art. 1916 del codice civile verso i terzi responsabili dell’infortunio.
Art. 14 – Mancato rinnovo a scadenza (R) (valida se espressamente richiamata in polizza)
Il contratto s’intende estinto alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.
Art. 15 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del contraente.
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Condizioni generali di assicurazione
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Distinta
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ASSICURAZIONE INFORTUNI
Art. 16 – Oggetto dell’assicurazione
Il presente contratto
ha per oggetto la prestazione delle seguenti garanzie:
• Morte per infortunio;
• Invalidità permanente per infortunio;
• Diaria da ricovero per infortunio;
• Inabilità temporanea per infortunio;
• Rimborso spese di cura per infortunio.
L’assicurazione è operante per gli infortuni a seconda delle garanzie scelte.
Per quanto riguarda gli infortuni la garanzia è prestata durante lo svolgimento:
• dell’attività professionale indicata sul contratto;
• di ogni altra attività di carattere non professionale.
Art. 17- Decorrenza della garanzia
L’assicurazione
ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sul contratto se il premio o la prima rata di premio sono stati
pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento effettivo.
Art. 18 – Morte
La Società corrisponde in caso di decesso dell’assicurato per infortunio la somma assicurata ai
beneficiari o, in difetto di designazione, agli eredi in parti uguali.
Art. 19 – Morte presunta
Se la salma dell’assicurato
non viene ritrovata, la Società liquida il capitale garantito dopo 6 mesi dalla presentazione e
accettazione dell’istanza di morte presunta come previsto dagli artt. 60 e 62 del codice civile.
Se dopo il pagamento dell’indennizzo, risulta che l’assicurato è vivo o che l’infortunio non è
indennizzabile, la Società ha diritto alla restituzione dell’intera somma pagata.
Art. 20 – Cumulo dell’indennità
L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente per infortunio;
tuttavia, se dopo il pagamento dell’indennizzo per invalidità permanente e in conseguenza di questo,
l’assicurato muore, la Società corrisponde agli eredi la differenza tra l’indennizzo pagato e la somma
assicurata per il caso morte, se questa è maggiore, senza chiedere il rimborso in caso contrario.
Art. 21 – Commorienza del coniuge
Se lo stesso infortunio causa il decesso dell’assicurato e quello del coniuge, il capitale per il caso di
morte spettante ai figli minori o con handicap (intendendosi per tali le persone riconosciute invalide
nella misura del 75% e fiscalmente a carico), verrà aumentato del 100% con il limite massimo di euro
400.000,00.
Qualora la stessa maggiorazione sia prevista da un contratto infortuni della Società, in cui risulti
assicurato anche il coniuge, il cumulo tra le maggiorazioni previste dai contratti non potrà comunque
superare l’importo di euro 400.000,00.
Art. 22 – Invalidità permanente per infortunio
La Società corrisponde un indennizzo in caso di invalidità permanente dell’assicurato per infortunio
totale o parziale.
Art. 23 – Calcolo dell’indennizzo
L’indennizzo è calcolato moltiplicando la somma assicurata per la percentuale accertata di invalidità
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Assicurazione infortuni
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Distinta
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permanente al netto dell’eventuale franchigia, secondo i seguenti criteri:
• se l’infortunio ha come conseguenza l’invalidità permanente definitiva totale, la Società corrisponde
l’intera somma assicurata;
• se l’infortunio ha come conseguenza l’invalidità permanente definitiva parziale, l’indennizzo viene
calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che deve essere
accertata con riferimento alla tabella 1.
Art. 24 – Criteri generali di indennizzabilità
Se al momento dell’infortunio l’assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili
soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una
persona fisicamente integra e sana.
Art. 25 – Criteri specifici di indennizzabilità
In caso di perdita anatomica o di riduzione funzionale di un organo o di un arto minorato, le
percentuali della tabella 1 sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
Art. 26 – Criteri particolari di indennizzabilità
Se l’infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale non
prevista dalla tabella 1 si fa riferimento ai seguenti criteri:
• se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita anatomica o funzionale di un
arto o di un organo, le percentuali vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
• se l’infortunio determina menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un
singolo arto, si procede a singole valutazioni la cui somma non potrà superare il valore
corrispondente alla perdita totale dell’arto stesso;
• nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella 1 e nei criteri sopra elencati,
l’indennizzo è stabilito tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità
dell’assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua
professione;
• per la valutazione delle menomazioni visive e uditive, il grado di invalidità viene quantificato
tenendo conto della possibilità di applicare dei presidi correttivi.
Art. 27 – Massimo indennizzo per lesioni plurime
La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l’applicazione di una
percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna
lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.
Art. 28 – Franchigia sull’invalidità permanente
Le prestazioni per invalidità permanente per infortunio sopra elencate sono soggette
all’applicazione delle seguenti franchigie.
Sulla parte di somma assicurata fino a euro 260.000,00:
• se l’invalidità permanente definitiva è di grado inferiore o pari al 3% della totale non si fa
luogo a indennizzo;
• se l’invalidità permanente definitiva supera il 3% della totale viene corrisposto l’indennizzo
solo per la parte eccedente.
Sulla parte di somma eccedente euro 260.000,00:
• se l’invalidità permanente definitiva è di grado inferiore o pari al 10% della totale non si fa
luogo a indennizzo;
• se l’invalidità permanente definitiva supera il 10% della totale viene corrisposto l’indennizzo
solo per la parte eccedente.
In caso di invalidità permanente definitiva di grado pari o superiore al 50% della totale, non si
applicano le suddette franchigie.
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Assicurazione infortuni
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Art. 29 – Decesso indipendente dall’infortunio
Se l’assicurato muore per cause indipendenti dalle lesioni subite prima che l’indennizzo per invalidità
permanente, già concordato o determinato, sia stato pagato, la Società corrisponde agli eredi
l’importo determinato sulla base delle risultanze mediche acquisite prima dell’avvenuto decesso
dell’assicurato.
Art. 30 – Diaria per inabilità temporanea
Se l’infortunio ha per conseguenza un’inabilità temporanea, la Società liquida una diaria per ogni
giorno in cui l’assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle attività professionali
principali e secondarie dichiarate.
Se l’assicurato ha potuto attendere solo in parte alle sue occupazioni, la diaria è pari al 50% di
quella indicata in polizza.
La diaria è corrisposta per un massimo di 365 giorni per ogni sinistro. Nel caso di ernie
addominali da sforzo e non operabili viene corrisposto un indennizzo per periodo massimo di
15 giorni.
Art. 31 – Franchigia sull’inabilità temporanea
L’indennizzo per inabilità temporanea viene corrisposto a partire dall’8° giorno successivo a quello
dell’infortunio.
Art. 32 – Maggiorazione dell’inabilità temporanea
A decorrere dal 60° giorno successivo a quello in c ui inizia l’erogazione della prestazione, l’indennizzo
per l’inabilità temporanea parziale e totale è aumentato del 50%.
Art. 33 – Diaria da ricovero per infortunio
La Società corrisponde in caso di ricovero per infortunio dell’assicurato in istituto di cura un’indennità
giornaliera per ciascun giorno di degenza. La durata massima è di 90 giorni per evento e di 180
giorni per anno assicurativo.
In caso di degenza conseguente a un ricovero importante, la diaria viene raddoppiata. Gli infortuni
che determinano un “ricovero importante” sono:
• interventi per asportazione di organi;
• trapianti;
• artro-protesi delle grandi articolazioni.
Art. 34 – Rimborso spese di cura
In caso di infortunio indennizzabile la Società assicura fino alla concorrenza della somma assicurata e
per la parte di spese che non risultano a carico del Servizio Sanitario Nazionale il rimborso delle
seguenti spese effettivamente sostenute:
a) se c’è stato ricovero o intervento chirurgico ambulatoriale
• accertamenti diagnostici (compresi gli onorari medici) effettuati nei 90 giorni precedenti al ricovero
o alla data dell’intervento chirurgico ambulatoriale;
• onorari del chirurgo e di ogni altro componente l’équipe operatoria, diritti di sala operatoria e
materiali di intervento compresi gli apparecchi terapeutici, protesici e le endoprotesi applicate
durante l’intervento;
• rette di degenza;
• assistenza medica e infermieristica, cure, trattamenti fisioterapici rieducativi, medicinali ed esami
somministrati o praticati durante il ricovero;
• esami, acquisto di medicinali, prestazioni mediche, chirurgiche e infermieristiche, trattamenti
fisioterapici o rieducativi, cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera)
effettuati nei 120 giorni successivi alla cessazione del ricovero o alla data di intervento chirurgico
ambulatoriale. Per queste spese il rimborso viene riconosciuto fino al massimo del 10% della
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Assicurazione infortuni
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somma assicurata;
• tickets relativi alle prestazioni che precedono.
Se l’assicurato non ha sostenuto alcuna spesa per i ricoveri ospedalieri, a esclusione dei tickets, la
Società corrisponde una diaria sostitutiva di euro 25,00 per ogni giorno di ricovero, con il massimo di
30 giorni per anno assicurativo.
b) se non c’è stato ricovero o intervento chirurgico ambulatoriale
gli accertamenti diagnostici, le radioscopie, le radiografie, gli esami di laboratorio, l’acquisto di
medicinali, le prestazioni mediche, chirurgiche e infermieristiche, i trattamenti fisioterapici o rieducativi,
le cure termali (escluse le spese di natura alberghiera) effettuati nei 120 giorni successivi
all’infortunio.
Per queste spese il rimborso viene riconosciuto con lo scoperto pari al 10% della spesa
documentata e con il minimo di euro 50,00 per ogni sinistro relativo a ciascun assicurato.
Il rimborso non potrà comunque superare il 30% della somma assicurata.
c) cure e protesi dentarie da infortunio
• cure odontoiatriche, odontostomatologiche e ortodontiche;
• protesi dentarie con esclusione delle rotture o dei danneggiamenti di protesi preesistenti
all’infortunio.
Tali spese vengono rimborsate con il limite del 20% della somma assicurata.
Art. 35 – Cambiamento dell’attività professionale
L’assicurato deve comunicare alla Società ogni cambiamento della sua attività professionale.
In caso di mancata comunicazione, se si verifica un infortunio durante lo svolgimento di una diversa
attività l’indennizzo verrà corrisposto:
• integralmente, se la diversa attività non aggrava il rischio;
• in misura ridotta come stabilito nella tabella delle percentuali sotto riportata, se la diversa attività
aggrava il rischio.
Attività svolta al
momento del sinistro
CALCOLO PERCENTUALI DI INDENNIZZO
Classi di rischio
B
CLASSE
A
100
A
100
100
B
70
75
C
55
55
D - RD
40
C
100
100
100
70
D-RD
100
100
100
100
Per determinare il livello di rischio dell’attività dichiarata rispetto a quella effettivamente svolta al
momento del sinistro, si fa riferimento alla classificazione delle attività professionali (ove sono indicati
anche i corrispondenti codici di attività) allegata.
Per la classificazione di attività eventualmente non specificate nell’elenco vengono utilizzati criteri di
equivalenza e/o analogia a una attività elencata.
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Assicurazione infortuni
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Estensioni
Art. 36 – Rischi compresi
Sono inoltre compresi:
a) asfissia di origine non morbosa;
b) avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
c) annegamento;
d) assideramento o congelamento;
e) colpi di sole o di calore;
f) le affezioni conseguenti a morsi di animai e rettili o a punture di insetti o aracnidi, esclusa la
malaria;
g) infortuni derivanti da colpa grave dell’assicurato;
h) infortuni causati da tumulti popolari, a condizione che l’assicurato non vi abbia preso parte
attiva (in deroga agli artt. 1900 e 1912 del codice civile);
i) infortuni derivanti da stati di malore o incoscienza, non provocati da ebbrezza, da abuso di
psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti o sostanze allucinogene;
j) lesioni da sforzo, con esclusione degli infarti e delle ernie.
Sono invece comprese le ernie addominali da sforzo limitatamente ai casi di invalidità permanente e
inabilità temporanea per infortunio se prevista nel contratto.
Se l’ernia addominale risulta operabile, viene corrisposta un’indennità per inabilità
temporanea fino a un massimo di 15 giorni; se l’ernia non risulta operabile, viene corrisposta
un’indennità non superiore al 10% della somma assicurata per invalidità permanente.
Art. 37 – Rischi sportivi (escluso volo)
La garanzia vale altresì durante:
a) la pratica di attività sportive a carattere ricreativo o che prevedono la partecipazione a gare
competitive aziendali e interaziendali compresi i relativi allenamenti;
b) la partecipazione, a livello non professionistico, a gare e relativi allenamenti di: atletica leggera,
bocce, golf, pesca non subacquea, podismo, scherma, surf, tennis, tennistavolo, tiro, windsurf e
vela.
La garanzia non vale per gli infortuni derivanti da:
c) la pratica di sport che prevedono l’uso di veicoli o natanti a motore;
d) la pratica dei seguenti sport: pugilato, atletica pesante, lotta nelle varie forme, arti marziali
in genere, scalata di roccia o di ghiaccio, sci d’alpinismo, guidoslitta, motonautica,
arrampicata libera (free climbing), speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci
acrobatico, sci estremo, slittino, bob, hockey a rotelle e su ghiaccio, rugby, football
americano, immersioni subacquee con autorespiratore, uso di canoa nei tratti montani di
fiumi e torrenti caratterizzati da cascate (rafting);
e) la partecipazione a tornei, gare e relativi allenamenti di qualunque sport che preveda un
preventivo tesseramento alle competenti federazioni sportive, a eccezione degli infortuni
derivanti dagli sport previsti al punto b) del presente articolo;
f) la guida e la pratica di sport che prevedono l’utilizzo di mezzi aerei, compresi quelli definiti
dalla legge “apparecchi per il volo da diporto o sportivo” (ultraleggeri, deltaplani,
paracaduti, parapendii e simili).
Art. 38 – Rischio volo
La garanzia vale per gli infortuni che l’assicurato subisce in qualità di passeggero durante i voli di
linea regolari.
Non vale invece per la guida e la pratica di sport che prevedono l’utilizzo di mezzi aerei, compresi
quelli definiti dalla legge “apparecchi per il volo da diporto o sportivo” (ultraleggeri, deltaplani,
paracaduti,
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Assicurazione infortuni
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parapendii e simili).
Art. 39 – Rischio guerra
A parziale deroga di quanto previsto dall’art. 1912 del codice civile, la garanzia è estesa agli infortuni
derivanti da stato di guerra per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se e in quanto
l’assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici in uno stato estero.
Art. 40 – Day hospital per infortunio
(operante in automatico con la garanzia diaria da ricovero per infortunio).
In caso di day hospital per un periodo non inferiore a 3 giorni, la garanzia è operante per una
indennità pari al 30% dell’indennità prevista in polizza per il ricovero purché risulti che il day
hospital è avvenuto, fatta eccezione per le festività, senza interruzione.
Art. 41 – Diaria da convalescenza post ricovero per infortunio
(operante in automatico con la garanzia diaria da ricovero per infortunio).
In caso di ricovero di durata superiore a 10 giorni, seguito da convalescenza domiciliare prescritta
dai medici che hanno avuto in cura l’assicurato e corredata da certificato medico, la Società
corrisponde un’indennità per un periodo non superiore alla metà di quello del ricovero e per
un numero massimo di 30 giorni per evento.
Garanzie aggiuntive
Sono operanti le seguenti ulteriori garanzie,
solo se espressamente richiamate in polizza e pagati i relativi premi
Art. 42 – Alpinismo fino al 3° grado (scala di Mona co) (A)
L’assicurazione è estesa agli infortuni che derivano dalla pratica dell’alpinismo con scalata di rocce e
accesso ai ghiacciai fino al 3° grado (scala di Mon aco) purché non avvenga in solitaria.
Art. 43 – Alpinismo in genere (B)
L’assicurazione è estesa agli infortuni che derivano dalla pratica dell’alpinismo con scalata di rocce e
accesso ai ghiacciai di qualsiasi grado (scala di Monaco), purché avvenga con accompagnamento di
guida patentata.
Art. 44 – Speleologia (C)
L’assicurazione è estesa agli infortuni che derivano dalla pratica della speleologia, non a carattere
professionale, purché effettuata in gruppo e con impiego di adeguata attrezzatura.
Art. 45 – Immersioni subacquee (D)
L’assicurazione è estesa agli infortuni che derivano da immersioni subacquee con uso di
autorespiratore. Sono comprese le conseguenze derivanti dalla pressione dell’acqua e di embolie
gassose, a condizione che non siano dovute allo svolgimento di attività professionale e che
l’assicurato sia in possesso del brevetto di attività subacquea rilasciato da associazione legalmente
autorizzata.
Art. 46 – Limitazione ai soli infortuni professionali (E)
A deroga dell’art. 16 “Oggetto dell’assicurazione” si conviene che l’assicurazione vale soltanto per gli
infortuni che l’assicurato subisce nell’esercizio dell’attività professionale dichiarata in polizza.
Art. 47 – Limitazione ai soli infortuni extra-professionali (F)
A deroga dell’art. 16 “Oggetto dell’assicurazione” si conviene che la garanzia vale esclusivamente
per gli infortuni che l’assicurato subisce nello svolgimento di ogni attività che non abbia
carattere professionale. La garanzia vale durante l’espletamento di tutte le attività concernenti la
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Assicurazione infortuni
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normale vita domestica, sociale e di relazione compresa l’esecuzione di lavori occasionali svolti per le
normali esigenze familiari.
Sono quindi esclusi tutti gli infortuni che l’assicurato subisce mentre presta opera comunque retribuita
alle dipendenze di terzi o in proprio a titolo professionale.
Per la validità di questa prestazione, l’assicurato dichiara di svolgere attività lavorativa alle dipendenze
di terzi con mansioni interne a orario fisso di lavoro. In caso di polizza dove il contraente è diverso
dall’assicurato detta dichiarazione viene rilasciata dal contraente per conto dei singoli assicurati.
Art. 48 – Utilizzo tabella INAIL (H)
La tabella 1 è sostituita con quella di cui all’allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, denominata
Tabella delle valutazioni del grado percentuale di invalidità permanente – industria, con esclusione
delle modifiche intervenute successivamente all’approvazione della tabella stessa. La Società rinuncia
all’applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge. Restano valide le franchigie previste
nell’art. 28 “Franchigia sull’invalidità permanente”.
Art. 49 – Invalidità permanente sopravvalutata (I)
Si conviene che alcune percentuali di invalidità permanente tra quelle indicate nell’art. 26 “Criteri
particolari di indennizzabilità” vengono modificate come indicato nella tabella 3.
Art. 50 – Franchigia riassorbibile su invalidità permanente (L)
A parziale modifica dell’art. 28 “Franchigia sull’invalidità permanente”, si conviene che solo sulla parte
di somma assicurata fino a euro 260.000,00, se il grado di invalidità permanente è pari o superiore al
15% del totale, non si applica nessuna franchigia.
In caso di invalidità permanente pari o superiore al 60% l’indennizzo viene corrisposto nella misura del
100% della somma assicurata.
L’indennizzo è calcolato quindi applicando all’invalidità permanente accertata le percentuali indicate
nella tabella 4.
Art. 51 – Invalidità permanente maggiorata (M)
A parziale modifica dell’art. 28 “Franchigia sull’invalidità permanente”, si conviene che solo sulla parte
di somma assicurata fino a euro 155.000,00, l’indennizzo è calcolato applicando all’invalidità
permanente accertata le percentuali corrispondenti indicate nella tabella 2.
Art. 52 – Attività sportive svolte non professionalmente (N)
Ferma l’esclusione per gli sport elencati all’art. 37 punti c), d), f) “Rischi sportivi (escluso volo)” e a
deroga del successivo punto e) la garanzia è estesa alla pratica non professionale di sport che
prevedono un preventivo tesseramento alle competenti federazioni sportive. Sono compresi, oltre alle
partecipazioni a tornei e gare, i relativi allenamenti.
A seguito di questa estensione, ed esclusivamente per gli infortuni che accadono durante lo
svolgimento degli sport che essa include, le garanzie previste nel contratto subiscono le seguenti
modifiche:
• l’art. 28 “Franchigia sull’invalidità permanente”, o le eventuali condizioni aggiuntive a esso
deroganti, sono sostituiti come segue:
– sulla parte di somma assicurata fino a euro 260.000,00 non si fa luogo a indennizzo per
invalidità permanente per infortunio quando questa è di grado non superiore al 5% della
totale. Se l’invalidità permanente per infortunio supera il 5% della totale, viene
corrisposto l’indennizzo solo per la parte eccedente;
– sulla parte di somma eccedente euro 260.000,00 non si fa luogo a indennizzo per
invalidità permanente per infortunio quando questa è di grado non superiore al 15% della
totale. Se l’invalidità permanente supera il 15% della totale, viene pagato l’indennizzo
solo per la parte eccedente;
• la garanzia di inabilità temporanea non è operante;
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Assicurazione infortuni
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• la garanzia di diaria da ricovero per infortunio e le condizioni aggiuntive diaria per
gessatura sono operanti con l’applicazione di una franchigia fissa di 7 giorni;
• la garanzia rimborso spese di cura è operante fino alla concorrenza del 30% della somma
assicurata limitatamente alle seguenti prestazioni:
– laserterapia;
– magnetoterapia;
– T.A.C.;
– risonanza magnetica;
– artroscopia.
Art. 53 – Franchigia assoluta su invalidità permanente (O)
Si conviene che il contraente possa scegliere una percentuale di franchigia assoluta diversa da quella
indicata nell’art. 28 “Franchigia sull’invalidità permanente”. In tal caso non si fa luogo a indennizzo per
invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore a quella indicata in polizza. Se
l’invalidità permanente supera tale percentuale, viene corrisposto l’indennizzo solo per la parte
eccedente.
Art. 54 – Franchigia relativa su invalidità permanente (P)
Si conviene che il contraente possa scegliere una percentuale di franchigia relativa diversa da quella
indicata nell’art. 28 “Franchigia sull’invalidità permanente”. In tal caso non si fa luogo a indennizzo per
invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore a quella indicata in polizza. Se
l’invalidità permanente supera tale percentuale, viene corrisposto l’indennizzo integralmente senza
l’applicazione di alcuna franchigia.
Art. 55 – Franchigia particolare su inabilità temporanea (Q)
A modifica dell’art. 31 “Franchigia sull’invalidità temporanea” si conviene che l’indennizzo per inabilità
temporanea viene corrisposto soltanto per i giorni eccedenti il periodo di franchigia indicato in polizza.
Art. 56 – Diaria per gessatura – Forma A (S)
Se l’infortunio comporta immobilizzazione con gesso o altro materiale rigido e rimovibile solo
mediante demolizione comprese le osteosintesi e i fissatori esterni (escluse quindi le fasciature
funzionali, collari, tutori e simili), applicati a titolo curativo per lesioni traumatiche, la Società
corrisponde all’assicurato un’indennità pari a quella prevista per la diaria da ricovero per
infortunio fino alla rimozione della gessatura e comunque per un periodo massimo di 40
giorni. Viene riconosciuta la diaria per gessatura, indipendentemente dal provvedimento terapeutico
adottato, anche per la frattura del bacino, del femore, della colonna vertebrale o per frattura completa
della costola purché radiologicamente accertate. Non verrà invece equiparata alI’immobilizzazione
con gesso o altro materiale, l’applicazione di presidi di contenimento delle fratture nasali.
Per la frattura della costola verrà corrisposta l’indennità prevista in polizza per una durata
forfetaria di 20 giorni, per le altre fratture la durata forfetaria è pari a 40 giorni.
Se l’infortunio comporta sia il ricovero che la gessatura, l’indennità da gessatura verrà corrisposta a
partire dal giorno della dimissione.
Art. 57 – Franchigia riassorbibile con supervalutazioni su invalidità permanente (U)
A parziale modifica dell’art. 28 “Franchigia sull’invalidità permanente”, si conviene che solo sulla parte
di somma assicurata fino a euro 260.000,00 l’indennizzo è calcolato applicando per il grado
dell’invalidità permanente, accertata secondo quanto disposto dall’art. 48 “Utilizzo Tabella Inail”, le
percentuali corrispondenti indicate nella tabella 5. In caso di invalidità permanente superiore al 60%,
l’indennizzo viene corrisposto nella misura del 100% della somma assicurata.
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Assicurazione infortuni
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Art. 58 – Diaria per gessatura – Forma B (V)
Qualora l’infortunio comporti un periodo di inabilità senza ricovero durante il quale sia applicato un
tutore immobilizzante non mobile costituito da fasce o docce e confezionato con gesso da modellare
o con altri materiali radiotrasparenti, purché rigidi, nonché da altri apparecchi non mobili né
autogestibili, la Società corrisponde la somma assicurata per ciascun giorno di
immobilizzazione, fino a un massimo di 40 giorni. AI fine del computo dell’indennità da gessatura
non si terrà conto del giorno di rimozione.
Se l’infortunio comporta sia il ricovero che la gessatura, l’indennità da gessatura verrà corrisposta a
partire dal giorno della dimissione.
Art. 59 – Danno estetico
La Società provvederà al rimborso delle spese sostenute, fino alla concorrenza di euro 2.600,00,
per interventi chirurgici resi necessari per la riparazione di lesioni di natura estetica determinate da
infortunio indennizzabile a termini di polizza.
Esclusioni
Art. 60 – Rischi esclusi
L’assicurazione non comprende gli infortuni causati da:
a) guida di veicoli o natanti se l’assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
b) guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’assicurato è privo della abilitazione
prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a
condizione che l’assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
c) operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche derivanti da infortunio non
indennizzabile ai sensi della polizza;
d) azioni delittuose compiute o tentate dall’assicurato;
e) manovre ed esercitazioni militari durante il servizio militare di leva in tempo di pace;
f) lo stato di ebbrezza, l’abuso di psicofarmaci, l’uso di stupefacenti o sostanze allucinogene;
g) l’intossicazione cronica alcolica, la tossicodipendenza, l’epilessia e le sindromi epilettoidi,
le sindromi psico-organiche, la schizofrenia, le forme maniaco depressive o gli stati
paranoidi;
h) le trasformazioni o gli assestamenti energetici dell’atomo (naturali o provocati) e le
accelerazioni di particelle atomiche (a esempio fissione e fusione nucleare, isotopi
radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X .... );
i) le conseguenze di guerre salvo quanto previsto dall’art. 39 “Rischio guerra”, movimenti
tellurici ed eruzioni vulcaniche.
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Assicurazione infortuni
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ASSICURAZIONE MALATTIA
(valide se espressamente richiamate in polizza)
Art. 61 – Diaria da ricovero per malattia o parto
La Società corrisponde in caso di ricovero per malattia o parto dell’assicurato in istituto di cura
un’indennità giornaliera per ciascun giorno di degenza. La durata massima per la diaria da malattia
è di 90 giorni per evento e di 180 giorni per anno assicurativo.
Per assicurati di età superiore ai 60 anni la durata massima è di 45 giorni per evento e 90
giorni per anno assicurativo.
In caso di degenza conseguente a un ricovero importante, la diaria viene raddoppiata.
Le malattie che determinano un “ricovero importante” sono:
• malattie coronariche e infartuali, rivascolarizzazione cardiaca e by-pass;
• neoplasie maligne;
• interventi per asportazione di organi;
• trapianti;
• artro-protesi delle grandi articolazioni;
• ictus cerebrali.
Per i ricoveri di assicurati con età inferiore a 9 anni, dovuti a interventi su tonsille o su vegetazioni
adenoidi, nonché per quelli dovuti a parto non cesareo o aborto post-traumatico, la diaria viene
corrisposta per la durata massima di 5 giorni.
Art. 62 – Invalidità permanente per malattia
La Società corrisponde un indennizzo in caso di malattia dell’assicurato che ha per conseguenza una
invalidità permanente, purché la malattia sia insorta dopo la data di effetto del contratto e si sia
manifestata entro un anno dalla cessazione del contratto.
Art. 63 – Decorrenza della garanzia
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sul contratto se il premio o la prima
rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento
effettivo.
In particolare la garanzia ha effetto:
• per le malattie:
– dal 30° giorno successivo a quello del pagamento effettivo per le malattie insorte dopo la
sottoscrizione del contratto;
– dal 180° giorno successivo a quello del pagament o effettivo per le malattie insorte prima
della sottoscrizione del contratto. Sono comunque escluse le conseguenze di infortuni,
malattie, malformazioni, difetti fisici e stati patologici che abbiano dato origine a cure,
esami, diagnosi prima della sottoscrizione del contratto.
Per la garanzia invalidità permanente per malattia sono sempre escluse le conseguenze
relative a infortuni, malattie, malformazioni o stati patologici insorti anteriormente
all’effetto del contratto;
• dal 300° giorno successivo a quello di pagamento effettivo per il parto.
Per le malattie dipendenti da gravidanza o puerperio, la garanzia è operante dal 30° giorno dal
pagamento effettivo solo se la gravidanza ha avuto inizio in un momento successivo a quello
di effetto dell’ assicurazione.
Se il contratto viene emesso in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altra polizza con
gli stessi assicurati, i termini sopraindicati decorrono:
• dalla data di decorrenza della polizza sostituita, per le prestazioni e i capitali da quest’ultima
previsti;
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Assicurazione malattia
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• dalla data di decorrenza del presente contratto, limitatamente alle diverse prestazioni e ai
maggiori capitali da essa previsti.
La norma vale anche per le variazioni intervenute nel corso di uno stesso contratto.
Art. 64 – Criteri di indennizzabilità dell’invalidità permanente per malattia
La Società corrisponde l’indennizzo a guarigione clinica avvenuta per le sole conseguenze dirette
causate dalla malattia denunciata. Se la malattia colpisce una persona già affetta da altre
patologie non è pertanto indennizzabile l’aggravamento dello stato di salute causato dalle
patologie preesistenti.
Le invalidità permanenti per malattia già accertate durante la vigenza di questo contratto non saranno
ulteriormente valutate sia in caso di aggravamento che in caso di coesistenza con nuove invalidità per
malattia insorte successivamente che verranno quindi valutate in modo autonomo.
In caso di malattia neoplastica la valutazione dei postumi viene effettuata entro un anno dalla prima
diagnosi indipendentemente dalla guarigione clinica.
Se a giudizio del medico dell’assicurato e del consulente medico della Società un adeguato
trattamento terapeutico può modificare positivamente la prognosi della malattia e l’assicurato
non vuole sottoporvisi, la valutazione dell’invalidità permanente viene calcolata come se
l’assicurato si fosse sottoposto al trattamento.
Art. 65 – Calcolo dell’indennizzo dell’invalidità permanente per malattia
Nei casi non previsti nella tabella 6, l’indennizzo è calcolato sulla somma assicurata per invalidità
permanente totale in proporzione al grado di invalidità accertato.
La determinazione dell’indennizzo viene eseguita secondo le seguenti norme:
• nessun indennizzo spetta all’assicurato quando il grado di invalidità permanente per
malattia è di grado inferiore al 25% dell’invalidità totale;
• se l’invalidità permanente è di grado superiore o uguale al 25% la Società liquida un indennizzo
calcolato sulla somma assicurata secondo le percentuali indicate nella tabella 7;
• la percentuale di invalidità permanente viene accertata in un periodo compreso fra 6 e 12 mesi
dalla data di denuncia della malattia;
• nei casi non previsti nella tabella 6, la percentuale di invalidità viene comunque accertata in base ai
valori e ai criteri indicati in tabella tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa
indipendentemente dalla professione dell’assicurato.
Art. 66 – Decesso anteriore al pagamento
Se l’assicurato decede prima che l’indennizzo per invalidità permanente per malattia, già concordato o
determinato, sia stato pagato, la Società liquida agli eredi l’importo determinato sulla base delle
risultanze mediche acquisite prima dell’avvenuto decesso.
Estensioni
Art. 67 – Day hospital per malattia o parto
(operante in automatico con la garanzia diaria da ricovero per malattia o parto).
In caso di day hospital per un periodo non inferiore a 3 giorni, la garanzia è operante per una
indennità pari al 30% dell’indennità prevista in polizza per il ricovero purché risulti che il day
hospital è avvenuto, fatta eccezione per le festività, senza interruzione.
Art. 68 – Diaria da convalescenza post ricovero per malattia o parto
(operante in automatico con la garanzia diaria da ricovero per malattia o parto).
In caso di ricovero di durata superiore a 10 giorni, seguito da convalescenza domiciliare prescritta
dai medici che hanno avuto in cura l’assicurato e corredata da certificato medico, la Società
corrisponde un’indennità per un periodo non superiore alla metà di quello del ricovero e per
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Assicurazione malattia
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un numero massimo di 30 giorni per evento.
La diaria da convalescenza post ricovero non opera per i casi di interventi a: tonsille, vegetazioni
adenoidi e parto non cesareo.
Garanzie aggiuntive
Sono operanti le seguenti ulteriori garanzie,
solo se espressamente richiamate in polizza e pagati i relativi premi
Art. 69 – Invalidità permanente per malattie gravi (T)
A parziale modifica dell’art. 65 “Calcolo dell’indennizzo dell’invalidità permanente per malattia” si
conviene che la garanzia è operante esclusivamente per le invalidità permanenti derivanti dalle
seguenti malattie:
• infarti;
• pericarditi;
• miocarditi;
• coronaropatie;
• nefropatie;
• disturbi dell’apparato circolatorio a carattere acuto;
per le quali è accertata una invalidità permanente pari o superiore al 60%. In tal caso la Società
liquida il 100% del capitale indicato in polizza.
Esclusioni
Art. 70 – Esclusioni
L’assicurazione non comprende:
a) i ricoveri conseguenti a infortunio, malattia, malformazioni, difetti fisici e stati patologici,
che abbiano dato origine a cure, esami, diagnosi prima della stipula del contratto;
b) le interruzioni volontarie di gravidanza;
c) day hospital con finalità diagnostiche;
d) le invalidità permanenti per malattia conseguenti a infortunio, malattia, malformazioni,
difetti fisici o stati patologici diagnosticati o sottoposti ad accertamenti o curati o insorti
anteriormente alla data di effetto del contratto e manifestati oltre un anno dalla cessazione;
e) le invalidità permanenti da malattie conseguenti a trattamenti estetici, cure dimagranti e
dietetiche;
f) le prestazioni e terapie aventi finalità estetica salvo i casi di interventi di chirurgia plastica o
stomatologica ricostruttiva resi necessari da malattia o infortunio;
g) la paradontite e le cure dentarie in genere;
h) lo stato di ebbrezza, l’abuso di psicofarmaci, l’uso di stupefacenti o sostanze allucinogene;
i) l’intossicazione cronica alcolica, la tossicodipendenza, l’epilessia e le sindromi epilettoidi,
le sindromi psico-organiche, la schizofrenia, le forme maniaco depressive o gli stati
paranoidi;
l) i trattamenti dell’infertilità e della fecondazione artificiale;
m) le trasformazioni o gli assestamenti energetici dell’atomo (naturali o provocati) e le
accelerazioni di particelle atomiche (a esempio fissione e fusione nucleare, isotopi
radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X .... );
n) le conseguenze di guerre, movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche.
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Assicurazione malattia
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ASSICURAZIONE ASSISTENZA
Art. 71 – Oggetto della garanzia
Con la garanzia assistenza, la Società assicura, tramite l’intervento della centrale operativa, le
prestazioni di servizi di assistenza indicate negli articoli seguenti.
Qualora l’assicurato non fruisca di una o più delle prestazioni, la Società non è tenuta a fornire
indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
Art. 72 – Consulenza medica
Qualora a seguito di infortunio l’assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in
contatto, direttamente o tramite il proprio medico curante, con i medici della centrale operativa che
valuteranno quale sia la prestazione da effettuare in suo favore.
Art. 73 – Invio di un medico generico in casi d’urgenza
Qualora a seguito di infortunio l’assicurato, trovandosi in Italia, necessiti di un medico dalle ore 20 alle
ore 8 dei giorni feriali o nei giorni festivi e non riesca a reperirlo, la centrale operativa provvederà a
inviare, a spese della Società, uno dei medici convenzionati.
In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati a intervenire personalmente, la
centrale operativa organizzerà, in via sostitutiva, il trasferimento dell’assicurato nel centro medico
idoneo più vicino mediante autoambulanza.
Art. 74 – Trasporto in autoambulanza in Italia
Qualora a seguito di infortunio l’assicurato necessiti di un trasporto in autoambulanza, dopo il primo
soccorso, la centrale operativa provvederà a inviarla direttamente, tenendo la Società a proprio carico
la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 200 km di
percorso complessivo (andata/ritorno).
Art. 75 – Rientro sanitario
Qualora a seguito di infortunio le condizioni dell’assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con
altri mezzi di telecomunicazione tra i medici della centrale operativa e il medico curante sul posto,
rendano necessario il suo trasporto alla sua residenza o in ospedale attrezzato in Italia,
la centrale operativa provvederà a effettuare il trasporto con quello tra i mezzi qui di seguito elencati
che sia più idoneo alle condizioni del paziente:
• aereo sanitario, limitatamente ai casi di sinistri verificatisi in paesi europei;
• aereo di linea classe economica eventualmente in barella;
• treno prima classe e, occorrendo, vagone letto;
• autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Il trasporto è interamente organizzato dalla centrale operativa ed effettuato a spese della Società,
inclusa l’assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, ove necessaria.
La centrale operativa, qualora abbia provveduto al rientro dell’assicurato a spese della Società, ha il
diritto di richiedere all’assicurato stesso, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc.
non utilizzato.
Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici curanti
possono essere curate sul posto o che non impediscono all’assicurato di proseguire il
viaggio.
La prestazione inoltre non è dovuta qualora l’assicurato o i familiari dello stesso addivengano
a dimissioni volontarie e contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale
l’assicurato è ricoverato. La garanzia è operante quando il sinistro si verifica a oltre 50 km dal
comune di residenza dell’assicurato.
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Assicurazione assistenza
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Art. 76 – Viaggio di un familiare
Qualora a seguito di infortunio l’assicurato necessiti di un ricovero in un istituto di cura per un periodo
superiore a 10 giorni, la centrale operativa metterà a disposizione di un componente della famiglia
residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno,
per consentirgli di raggiungere l’assicurato ricoverato. La Società terrà a proprio carico il relativo
costo.
Art. 77 – Rientro con un familiare
Qualora in caso di rientro sanitario dell’assicurato in base alle condizioni della prestazione rientro
sanitario, i medici della centrale operativa non ritengano necessaria l’assistenza sanitaria durante il
viaggio, la centrale operativa provvederà a far rientrare l’assicurato accompagnato da un familiare,
utilizzando lo stesso mezzo, fino al luogo di ricovero in Italia o alla sua residenza.
I relativi costi sono a carico della Società fino alla concorrenza massima di euro 200,00.
Qualora la centrale operativa abbia provveduto al rientro del familiare assicurato a proprie spese, ha il
diritto di richiedere a quest’ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non
utilizzato.
Non sono previste le spese di soggiorno del familiare.
Art. 78 – Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato
Qualora l’assicurato, a seguito di infortunio, sia affetto da una patologia che, per caratteristiche
obiettive, non risulti curabile nell’ambito dell’organizzazione ospedaliera della regione di residenza, la
centrale operativa, previa analisi del quadro clinico dell’assicurato e d’intesa con il medico curante,
provvederà a:
• individuare e a prenotare, tenuto conto della disponibilità esistente, l’istituto di cura italiano o estero
ritenuto più attrezzato per la patologia dell’assicurato;
• organizzare il trasporto dell’assicurato con il mezzo, tra quelli di seguito elencati, che sia più idoneo
alle sue condizioni:
– aereo sanitario limitatamente ai casi di sinistri verificatisi in paesi europei;
– aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
– treno, prima classe, e occorrendo, il vagone letto;
– autoambulanza, senza limiti di percorso;
• assistere l’assicurato durante il trasporto con personale medico o paramedico necessario.
Art. 79 – Rientro dal centro ospedaliero attrezzato
Quando l’assicurato, in conseguenza della prestazione di cui all’art. 78 “Trasferimento in un centro
ospedaliero attrezzato” che precede, viene dimesso dal centro ospedaliero dopo la degenza, la
centrale operativa provvederà al suo rientro con il mezzo tra quelli qui di seguito elencati, che sia più
idoneo alle condizioni dell’assicurato:
• aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
• treno, prima classe, e, occorrendo, il vagone letto;
• autoambulanza, senza limiti di percorso.
Il trasporto è interamente organizzato dalla centrale operativa ed effettuato a spese della Società,
inclusa l’assistenza medica e infermieristica durante il viaggio, se necessaria.
L’assicurato deve comunicare alla centrale operativa l’ospedale presso cui è ricoverato, unitamente al
nome e recapito telefonico del medico che l’ha in cura, affinché la centrale operativa possa prendere i
necessari contatti.
Art. 80 – Accompagnamento minori
Qualora l’assicurato in viaggio accompagnato da minori di 15 anni, purché assicurati, si trovi
nell’impossibilità di occuparsi di loro in seguito a infortunio, la centrale operativa provvede a fornire un
biglietto ferroviario (prima classe) o aereo (classe economica) di andata e ritorno per permettere a un
familiare convivente, residente in Italia, di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro
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Assicurazione assistenza
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Distinta
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residenza in Italia. La Società terrà a proprio carico il relativo costo. Non sono previste le spese di
soggiorno del familiare.
L’assicurato deve comunicare nome, indirizzo e recapito telefonico del familiare affinché la centrale
operativa possa contattarlo e organizzare il viaggio.
Art. 81 – Prolungamento del soggiorno
Qualora a seguito di infortunio l’assicurato in viaggio, su prescrizione medica scritta, non sia in grado
di intraprendere il viaggio di rientro al domicilio nella data prestabilita, la centrale operativa provvederà
a prenotare un albergo per l’assicurato, tenendo la Società a proprio carico le spese di
pernottamento e prima colazione per un massimo di 3 giorni successivi alla data stabilita per il
rientro fino a un importo massimo complessivo di euro 150,00 per sinistro.
L’assicurato al suo rientro dovrà presentare la documentazione relativa alla causa che ha reso
necessario il prolungamento del soggiorno.
Art. 82 – Invio di medicinali urgenti
Qualora a seguito di infortunio l’assicurato necessiti urgentemente per le cure del caso, secondo
parere del medico curante, di specialità medicinali che sono commercializzate in Italia ma irreperibili
sul posto, la centrale operativa provvederà a inviarle con il mezzo più rapido tenuto conto delle norme
locali che regolano il trasporto dei medicinali.
Restano a carico dell’assicurato i costi dei prodotti medicinali stessi. La garanzia è operante
quando il sinistro si verifica a oltre 50 km dal comune di residenza dell’assicurato.
Art. 83 – Invio di un infermiere al domicilio
Qualora l’assicurato, nella settimana successiva al rientro da un ricovero in ospedale a seguito di
infortunio, abbia bisogno di essere assistito da un infermiere, la centrale operativa procurerà
direttamente all’assicurato un infermiere a tariffa controllata, assumendone la Società l’onorario fino
a un massimo di euro 50,00 al giorno per un massimo di 5 giorni per sinistro.
Art. 84 – Assistenza per cure fisioterapiche con indirizzo riabilitativo
Qualora l’assicurato, a seguito di traumi o fratture semplici derivanti da infortunio necessiti di un
fisioterapista al domicilio, la centrale operativa provvederà a inviare al suo domicilio un fisioterapista.
La Società terrà a proprio carico il costo fino a un massimo di euro 250,00 per sinistro.
Art. 85 – Informazioni sanitarie
(in funzione dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 esclusi i festivi infrasettimanali).
Qualora l’assicurato necessiti di informazioni riguardanti il servizio sanitario pubblico e/o privato potrà
ottenerle telefonando alla centrale operativa e potrà accedere alla banca dati che fornirà informazioni
su:
• diritti dei vari tipi di assistiti (liberi professionisti,dipendenti pubblici e privati, pensionati, ecc.);
• ubicazione dei vari uffici USSL e degli istituti di cura;
• strutture sanitarie nazionali e internazionali ed eventuali specializzazioni;
• consigli sull’espletamento delle pratiche, documenti e uffici competenti;
• assistenza sanitaria all’estero, trattati di reciprocità con paesi CEE ed extra CEE;
• cliniche private, ospedali, centri di pronto soccorso;
• medici specialisti.
Art. 86 – Ricerca e prenotazione di centri specialistici e diagnostici.
Qualora l’assicurato debba sottoporsi, in seguito a infortunio, a visita specialistica e/o accertamento
diagnostico o ad analisi ematochimiche, la centrale operativa, sentito il medico curante, individua e
prenota, tenuto conto delle disponibilità esistenti, il centro diagnostico e la visita presso lo specialista
e/o il centro di analisi ematochimiche in accordo con le esigenze dell’assicurato.
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Assicurazione assistenza
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Distinta
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Art. 87 – Anticipo spese mediche
Qualora l’assicurato debba sostenere delle spese mediche impreviste e non gli sia possibile
provvedere direttamente e immediatamente, la centrale operativa anticiperà, per conto
dell’assicurato, le fatture a esse relative fino a un importo massimo di euro 150,00 per sinistro.
Tuttavia, se l’ammontare delle fatture supera l’importo di euro 150,00, la prestazione verrà erogata
dopo che siano date alla centrale operativa garanzie di restituzione delle somme stesse.
L’importo delle fatture pagate dalla centrale operativa non potrà mai comunque superare la
somma di euro 2.600,00.
La prestazione viene fornita a condizione che l’assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie
per la restituzione della somma anticipata.
La prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all’estero comporta la violazione delle
disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l’assicurato.
L’assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l’ammontare della cifra necessaria, il suo
recapito e le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di
restituzione dell’importo anticipato.
L’assicurato deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell’anticipo
stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire oltre alla somma anticipata l’ammontare degli interessi
al tasso bancario corrente.
La garanzia è operante quando il sinistro si verifica a oltre 50 km dal comune di residenza
dell’assicurato.
Art. 88 – Rimpatrio salma
Qualora a seguito di infortunio l’assicurato sia deceduto, la centrale operativa organizza ed effettua il
trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo la Società a proprio carico le
relative spese fino a un massimo di euro 2.600,00 per sinistro, ancorché siano coinvolti più
assicurati. Se tale prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la prestazione
diventerà operante dal momento nel quale in Italia la centrale operativa avrà ricevuto garanzie
bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate.
Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l’eventuale recupero della salma.
La garanzia è operante quando il sinistro si verifica a oltre 50 km dal comune di residenza
dell’assicurato.
Art. 89 – Prescrizione
I diritti derivanti dal presente contratto sono soggetti a un termine di prescrizione di 2 anni che decorre
dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere ai sensi dell’art. 2952 del codice civile.
Art. 90 – Disciplina delle prestazioni
In ogni caso l’intervento dovrà essere richiesto alla centrale operativa che interverrà direttamente o ne
dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione.
Tutte le prestazioni non possono essere fornite più di tre volte entro ciascuna annualità
assicurativa. Le prestazioni all’estero saranno erogate solo entro i primi 60 giorni di
permanenza continuativa all’estero.
Art. 91 – Obblighi a carico dell’assicurato
L’assicurato s’impegna a collaborare al fine di consentire le indagini necessarie, nonché ad
autorizzare il proprio medico curante a fornire alla centrale operativa tutte le informazioni che
si ritengano indispensabili per l’erogazione delle prestazioni di assistenza.
La centrale operativa potrà richiedere all’assicurato (e lo stesso è tenuto a fornirla
integralmente) ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione
dell’assistenza.
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Assicurazione assistenza
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Distinta
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Salvo quanto espressamente indicato, ogni documento deve sempre essere fornito in originale
(non fotocopie).
Art. 92 – Come si richiede assistenza
Dovunque si trovi e in qualsiasi momento, l’assicurato potrà telefonare alla centrale operativa in
funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde:
800 176 088
oppure dall’estero al numero : 015 255 95 81
cui rispondono gli operatori della centrale operativa di
Mapfre Warranty
Strada Trossi, 66
13871 Verrone (BI)
In ogni caso dovrà comunicare con precisione:
1. il tipo di assistenza di cui necessita;
2. nome e cognome;
3. numero di polizza preceduto dalla sigla DUIN;
4. indirizzo del luogo in cui si trova;
5. il recapito telefonico dove la centrale operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza.
Le spese telefoniche successive alla prima chiamata sono a carico della centrale operativa.
Esclusioni
Art. 93 – Esclusioni
Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:
• guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di
vandalismo, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristica di calamità naturale o fenomeni di
trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle
atomiche;
• le prestazioni non sono fornite negli stati che si trovino in stato di belligeranza dichiarata o di fatto;
• dolo dell’assicurato;
• suicidio o tentato suicidio;
• infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso
a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida e uso di guidoslitte, sport aerei in genere,
atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove e
allenamenti, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo
professionale;
• infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall’uso non
terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
• l’espianto e/o il trapianto di organi.
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Assicurazione assistenza
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Distinta
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DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO
(valide per le garanzie infortuni e malattie)
Art. 94 – Obblighi dell’assicurato o del contraente in caso di sinistro
Entro 3 giorni dalla data del sinistro o dal momento in cui se ne è avuta conoscenza,
l’assicurato o il contraente o se impossibilitato a farlo, i suoi familiari, deve darne
comunicazione per iscritto all’agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società
stessa.
Per la garanzia di invalidità permanente per malattia, la denuncia della malattia deve avvenire
entro 3 giorni da quando, secondo parere medico, ci sia motivo di ritenere che la malattia
stessa per le sue caratteristiche e presumibili conseguenze, possa interessare la garanzia
prestata e comunque entro un anno dalla scadenza del contratto, sempreché la malattia sia
insorta durante la validità della garanzia.
Art. 95 – Denuncia del sinistro
La denuncia del sinistro deve contenere l’indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo
hanno determinato.Deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve
essere documentato da ulteriori certificati medici. L’assicurato si impegna a collaborare per
consentire le indagini necessarie, nonché ad autorizzare il proprio medico curante a fornire
tutte le informazioni che si ritengono indispensabili per l’erogazione delle prestazioni di
polizza. L’assicurato, o in caso di morte, i familiari, devono consentire alla Società le indagini
e gli accertamenti necessari.
Per la garanzia invalidità permanente per malattia alla denuncia deve far seguito la seguente
documentazione:
• certificato medico con dettagliate informazioni sulla natura, il decorso e le conseguenze
della malattia;
• certificato medico attestante l’avvenuta guarigione clinica della malattia (escluse le malattie
neo-plastiche);
• copia della cartella clinica e ogni altro documento utile per la valutazione dei postumi
invalidanti.
Trascorsi 6 mesi dalla data del certificato medico di avvenuta guarigione clinica, deve essere
presentato un ulteriore certificato medico che indica il grado di invalidità permanente
residuato.
L’assicurato deve sottoporsi in Italia agli accertamenti e controlli medici chiesti dalla Società
eventualmente chiedendo la collaborazione dei medici che lo hanno visitato e curato.
Per la garanzia di inabilità temporanea, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive
scadenze. Per la diaria da ricovero per malattia o parto e per la diaria da ricovero per
infortunio, la Società provvede al pagamento di quanto dovuto all’assicurato su presentazione
della seguente documentazione:
• per il ricovero, il documento attestante l’avvenuto ricovero e la copia della cartella clinica;
• per la convalescenza a domicilio, il certificato medico dove risulta la prescrizione da parte
dei sanitari che hanno curato l’assicurato.
Il pagamento avviene a ricovero ultimato o al termine della convalescenza prescritta. Per la
diaria per gessatura la Società provvede al pagamento di quanto dovuto all’assicurato su
presentazione del certificato dell’istituto di cura o del personale medico specializzato che vi ha
provveduto e del certificato rilasciato al momento della rimozione della gessatura.
Se pattuita la forma A), nel caso di frattura del bacino, del femore, della colonna vertebrale, o
di frattura completa della costola è necessario presentare le radiografie e i referti.
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Denuncia e gestione del sinistro
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Distinta
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Il pagamento viene effettuato dopo la rimozione della gessatura. Per la garanzia rimborso
spese di cura per infortunio il rimborso viene effettuato dalla Società a guarigione clinica
ultimata su presentazione dei documenti giustificativi (notule del medico, ricevute del
farmacista, documenti giustificativi dell’istituto di cura nel quale ha avuto luogo il ricovero e
simili).
La domanda per il rimborso di queste spese con i documenti giustificativi deve essere
presentata alla Società, a pena di decadenza, entro il 30° giorno successivo a quello in cui è
terminata la cura medica e/o la degenza.
Art. 96 – Pagamento dell’indennizzo
La Società provvede al pagamento entro 30 giorni dalla sottoscrizione della quietanza di
pagamento.
Art. 97 – Controversie sulla determinazione dell’Indennizzo
Qualora tra la Società e l’assicurato insorgano eventuali controversie di natura medica sulle
conseguenze delle lesioni subite, sulla durata dell’inabilità, sull’operabilità dell’ernia,
sull’entità dei postumi permanenti conseguenti ad infortunio oppure in caso di malattia
insorgano divergenze sulla natura medica, sul grado di invalidità permanente o sui
miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici, la loro determinazione viene
demandata a un collegio di tre medici.
L’incarico deve essere dato per iscritto, indicando i temi controversi e mettendo a
disposizione dei medici legali la documentazione eventualmente acquisita dalle parti e
presentata prima dell’inizio dell’arbitrato. Ogni parte designa un proprio consulente mentre il
terzo medico viene designato di comune accordo e deve essere scelto tra i consulenti medici
legali.
Se non vi è accordo sull’individuazione del terzo medico, questo deve essere scelto dal
presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce
il collegio o di chi ne fa le veci. Tale luogo coincide con il comune ove ha sede l’Istituto di
Medicina Legale più vicino alla residenza dell’assicurato.
Il collegio medico può, se ne ravvisa l’opportunità, rinviare l’accertamento definitivo a un
momento successivo da designarsi dal collegio stesso.
Le decisioni del collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di
legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo
verbale.
Le parti si impegnano ad accettare la soluzione proposta dal collegio medico: questa
decisione deve essere accettata anche dalla parte dissenziente, anche quando questa non
l’abbia sottoscritta.
Ciascuna parte sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato,
contribuendo per la metà delle spese e delle competenze per il terzo medico.
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Denuncia e gestione del sinistro
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Distinta
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TABELLA 1
INVALIDITÀ PERMANENTE PER INFORTUNIO
Percentuali di valutazione per l’accertamento dell’invalidità permanente per infortunio
DESTRO
SINISTRO
Perdita totale, anatomica o funzionale di:
un arto superiore
70%
60%
una mano o un avambraccio
60%
50%
un pollice
18%
16%
l’indice
14%
12%
un medio
8%
6%
un anulare
8%
6%
un mignolo
12%
10%
una falange del pollice
9%
8%
una falange di un altro dito della mano
1/3 del dito
un occhio
25%
ambedue gli occhi
100%
perdita anatomica di un rene
15%
perdita anatomica della milza senza compressioni significative
8%
della crasi ematica
sordità completa di un orecchio
10%
sordità completa di ambedue le orecchie
40%
perdita totale della voce
30%
stenosi nasale assoluta monolaterale
4%
stenosi nasale assoluta bilaterale
10%
esiti di frattura scomposta di una costa
1%
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:
una vertebra cervicale
12%
una vertebra dorsale
5%
dodicesima dorsale
10%
una vertebra lombare
10%
esiti di una frattura di un metamero sacrale
3%
esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme
5%
Anchilosi
della scapola omerale con arto in posizione favorevole ma
25%
20%
immobilità della scapola
del gomito in angolazione compresa fra i 120° e 70° con
20%
15%
pronosupinazione libera
del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera
10%
8%
dell’anca in posizione favorevole
35%
del ginocchio in estensione
25%
della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto
15%
astralgica
Paralisi completa
del nervo radiale
35%
30%
del nervo ulnare
20%
17%
dello sciatico popliteo esterno
15%
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Tabella 1 - Invalidità permanente per infortunio
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Distinta
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Amputazione di un arto inferiore
sopra la metà della coscia
sotto la metà della coscia ma sopra il ginocchio
sotto il ginocchio ma sopra il terzo medio di gamba
Amputazione di
un piede
ambedue i piedi
un alluce
un altro dito del piede
una falange dell’alluce
ernie addominali da sforzo non operabili
70%
60%
50%
40%
100%
5%
1%
2,5%
max 10%
Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per
l’arto destro varranno per quello sinistro e viceversa.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Tabella 1 - Invalidità permanente per infortunio
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Distinta
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TABELLA 2
INVALIDITÀ PERMANENTE PER INFORTUNIO MAGGIORATA
Se l’invalidità permanente definitiva è di grado inferiore al 26% si applicano le modalità previste
dall’art. 28 “Franchigia sull’invalidità permanente”.
Invalidità permanente
accertata
26%
27%
28%
29%
30%
31%
32%
33%
34%
35%
36%
37%
38%
39%
40%
41%
42%
43%
44%
45%
46%
47%
48%
49%
50%
Indennizzo liquidato
per somme assicurate
fino a euro 155.000,00
27%
29%
31%
33%
35%
37%
39%
41%
43%
45%
47%
49%
51%
53%
55%
57%
59%
61%
63%
65%
67%
69%
71%
73%
75%
Invalidità permanente
accertata
51%
52%
53%
54%
55%
56%
57%
58%
59%
60%
61%
62%
63%
64%
65%
66%
67%
68%
69%
70%
71%
72%
73%
74%
75% - 100%
Indennizzo liquidato
per somme assicurate
fino a euro 155.000,00
78%
81%
84%
87%
90%
93%
96%
99%
102%
105%
108%
111%
114%
117%
120%
123%
126%
129%
132%
135%
138%
141%
144%
147%
la percentuale è doppia
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Tabella 2 - Invalidità permanente per infortunio maggiorata
31 / 45
Distinta
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TABELLA 3
INVALIDITÀ PERMANENTE PER INFORTUNIO SOPRAVALUTATA
Perdita totale:
del braccio o della mano
del pollice
della falange del pollice
dell’indice
della falangetta dell’indice
del medio
della falangetta del medio
dell’anulare
del mignolo
Percentuale massima per la perdita totale del pollice, indice, e
medio di una mano o di due delle dita anzidette
della facoltà visiva di un occhio
della facoltà auditiva di ambedue le orecchie
della facoltà auditiva di un orecchio
DESTRO
100%
60%
40%
60%
40%
30%
20%
15%
15%
SINISTRO
100%
50%
35%
50%
35%
25%
15%
10%
10%
80%
80%
50%
75%
20%
TABELLA 4
INVALIDITÀ PERMANENTE PER INFORTUNIO FRANCHIGIA RIASSORBIBILE
Invalidità permanente accertata
1%-3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
11%
12%
13%
14%
15%-59%
60%-100%
Indennizzo liquidato per somme assicurate
fino a euro 260.000,00
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
11%
15%-59%
100%
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Tabella 3 - Invalidità permanente per infortunio sopravalutata
32 / 45
Distinta
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TABELLA 5
INVALIDITÀ PERMANENTE PER INFORTUNIO
FRANCHIGIA RIASSORBIBILE CON SUPERVALUTAZIONI
I.P. accertata ex
tabella Allegato 1
DPR n. 1124
del 30/06/1965
Indennizzo liquidato
fino a euro 260.000,00
I.P. accertata ex
tabella Allegato 1
DPR n. 1124
del 30/06/1965
Indennizzo liquidato
fino a euro 260.000,00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
–
0,25
0,75
1,50
2,50
4
5
6
7
8
9
10
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
25
26
28
29
31
32
34
35
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
oltre 60%
37
38
40
41
43
44
45
47
49
50
53
55
57
59
61
63
65
67
68
70
73
75
77
79
81
83
85
87
89
90
100
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Tabella 5 - Invalidità permanente per infortunio franchigia riassorbibile con
sopravalutazioni
33 / 45
Distinta
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TABELLA 6
VALUTAZIONE DELL’INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA
Percentuali di valutazione per l’accertamento dell’invalidità permanente per malattia.
PATOLOGIE
VALUTAZIONE
Sistema nervoso centrale
Tetraplegia
Paraplegia
Emiplegia completa
Emiparesi
Afasia sensoriale completa
Altre forme di afasia
Epilessia secondaria con necessità di trattamento con crisi convulsive documentate:
– crisi saltuarie (massimo 2-4/anno)
– crisi rare (massimo l/mese)
– crisi frequenti (circa 4/mese in terapia)
Emiparkinsonismo (in relazione al controllo farmacologico della sintomatologia)
Parkinsonismo bilaterale (in relazione al controllo farmacologico della
sintomatologia)
Apparato neurosensoriale
Deficit visivi valutati dopo correzione:
– cecità monolaterale
– cecità bilaterale
– emianopsia omonima
– emianopsia a quadrante
Sordità monolaterale
Sordità bilaterale
Emilaringectomia
Laringectomia
Pneumectomia (perdita di un polmone)
Lobectomia polmonare
100%
80%
80%
dal 30% al 50%
60%
dal 20% al 40%
20%
dal 35% al 40%
dal 50% al 60%
dal 15% al 50%
dal 20% al 60%
35%
100%
30%
inferiore al 25%
15%
60%
30%
60%
45%
25%
Deficit respiratori secondari a patologie bronco-polmonari da valutare in relazione agli indici di
funzionalità respiratoria come segue:
PARAMETRI
FVC*
FEV1*
DLCO*
FVC*
FEV1*
DLCO*
FVC*
FEV1*
DLCO*
FVC*
FEV1*
DLCO*
PERCENTUALE DEL VALORE TEORICO
maggiore di 70%
maggiore di 70%
maggiore di 80%
maggiore di 50% e minore di 70%
maggiore di 40% e minore di 70%
maggiore di 60% e minore di 80%
maggiore di 33% e minore di 50%
maggiore di 33% e minore di 40%
maggiore di 40% e minore di 60%
minore di 33%
minore di 33%
minore di 40%
VALUTAZIONE
fino al 24%
fino al 24%
fino al 24%
dal 25% al 35%
dal 25% al 35%
dal 25% al 35%
dal 36% al 65%
dal 36% al 65%
dal 36% al 65%
oltre il 65%
oltre il 65%
oltre il 65%
(*) LEGENDA
FVC = capacità vitale forzata FEV1 = volume espiratorio forzato in 1 secondo
DLCO = capacità di diffusione polmonare dell’anidride carbonica
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Tabella 6 - Valutazione dell'invalidità permanente da malattia
34 / 45
Distinta
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Apparato digerente
Sindromi funzionali gastroenteriche:
– di media gravità
– di notevole gravità (significativa perdita di peso, disturbi di transito
intestinale e dell’alvo, dolori, astenia, necessità di trattamento dietetico e
farmacologico)
Stenosi esofagea
Esiti di gastrectomia totale con marcati disturbi funzionali
Esiti di gastroresezione per ulcera
Esiti di emicolectomia
Esiti di colectomia totale
Ano iliaco
Incontinenza fecale
Esiti di Iobectomia epatica
Esiti di epatectomia allargata
Epatite cronica attiva
Epatite cronica a evoluzione cirrotica
Cirrosi epatica conclamata
Cirrosi epatica scompensata
Pancreatite cronica senza diabete e senza insufficienza esocrina
Pancreatite cronica con diabete e/o insufficienza esocrina
Esiti di pancreasectomia parziale
Esiti di pancreasectomia totale
Apparato cardiovascolare
Angina da sforzo (documentata con test ergometrico)
Angina spontanea instabile nonostante la terapia
Cardiopatia ischemica e/o post-infartuale a seconda della compromissione
funzionale evidenziata dalle opportune indagini (cicloergometro, holter,
ecocardiogramma, scintigrafia)
Aritmie ribelli
Protesi valvolari cardiache e dell’aorta toracica
Protesi aorta addominale
Esiti angioplastica coronarica
Esiti di intervento di by-pass aorto-coronarico
Applicazione di pace-maker
Aneurisma aorta toracica non operabile
Aneurisma aorta addominale non operabile
Insufficienza cardiaca di riferimento anche per casi diversi da quelli
richiamati:
I° CLASSE NYHA*
Il° CLASSE NYHA*
III° CLASSE NYHA*
IV° CLASSE NYHA*
Apparato urinario
Perdita anatomica o funzionale di un rene
Cistostomia
Urostomia
Incontinenza urinaria parziale
Incontinenza urinaria totale
Insuff. renale cronica senza necessità di dialisi (in rapp. al grado di
funzionalità residua)
Insufficienza renale cronica con necessità di dialisi (in rapporto al quadro
clinico ed eventuali complicanze)
Uremia oltre il
Esiti di trapianto renale (in relazione alle complicanze)
Esiti di cistectomia con deviazione esterna
VALUTAZIONE
20%
dal 30% al 40%
dal 30% al 40%
50%
20%
30%
40%
45%
50%
25%
45%
25%
40%
60%
66%
40%
60%
40%
66%
dal 20% al 40%
60%
dal 20% al 66%
dal 40% al 60%
30%
25%
30%
35%
30%
50%
50%
fino al 20%
40%
60%
oltre il 66%
25%
40%
40%
15%
30%
dal 20% al 50%
dal 51% al 66%
66%
dal 25% al 50%
50%
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Tabella 6 - Valutazione dell'invalidità permanente da malattia
35 / 45
Distinta
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Apparato genitale femminile
Isterectomia in età feconda
35%
Isterectomia in età non feconda
25%
Mastectomia radicale monolaterale
30%
Mastectomia radicale bilaterale
50%
Quadrantectomia allargata
25%
Ovariectomia bilaterale in età feconda
35%
Ovariectomia bilaterale in età non feconda
25%
Apparato emopoietico
Leucemia acuta
50%
Leucemia mieloide cronica
35%
Leucemia linfatica cronica (in relazione alla gravità)
dal 40% al 60%
Mieloma multiplo
60%
Linfoma non Hodgkin
60%
Endocrinopatie
Diabete non insulino dipendente senza complicanze d’organo
10%
Diabete insulino dipendente in buon compenso metabolico
20%
Diabete insulino dipendente instabile
40%
N.B.: le complicanze d’organo di origine diabetica (nefropatie, neuropatie e retinopatie) andranno valutate a
parte come elemento concorrente del danno.
Iposurrenalismo mal controllabile
dal 25% al 50%
Esiti di tiroidectomia totale
25%
Malattie reumatiche autoimmuni
Lupus eritematoso (LES) in relazione alla gravità e all’estensione
dal 20% al 50%
Artrite reumatoide in relazione alla gravità e all’estensione
dal 20% al 50%
Spondilite anchilopoietica gravemente deformante (in relazione alla gravità)
dal 25% al 50%
*LEGENDA
NYHA = New York Heart Association
In caso di isterectomia o ovariectomia o mastectomia totale, anche se la valutazione dei postumi individua una invalidità rientrante nella franchigia, potrà
comunque essere corrisposto un indennizzo in base al seguente prospetto:
– sino 35 anni: 10% della somma assicurata;
– da 36 a 45 anni: 5% della somma assicurata;
– da 46 a 65 anni: 2% della somma assicurata;
– oltre 65 anni: nessun indennizzo.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Tabella 6 - Valutazione dell'invalidità permanente da malattia
36 / 45
Distinta
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TABELLA 7
INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA
Invalidità
permanente
accertata
fino a 24%
25%
26%
27%
28%
29%
30%
31%
32%
33%
34%
35%
36%
37%
Indennizzo
liquidato
0%
5%
7%
9%
11%
13%
15%
17%
19%
21%
23%
25%
27%
29%
Invalidità
permanente
accertata
38%
39%
40%
41%
42%
43%
44%
45%
46%
47%
48%
49%
50%
51%
Indennizzo
liquidato
31%
33%
35%
37%
39%
41%
43%
45%
47%
49%
51%
53%
55%
57%
Invalidità
permanente
accertata
52%
53%
54%
55%
56%
57%
58%
59%
60%
61%
62%
63%
64%
65%
66 - 100%
Indennizzo
liquidato
59%
62%
65%
68%
71%
74%
77%
80%
83%
86%
89%
92%
95%
98%
100%
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Tabella 7 - Invalidità permanente da malattia
37 / 45
Distinta
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI
DESCRIZIONE
–A–
Abbattitore di piante – boscaiolo
Accordatore di pianoforti
Agente di assicurazione e broker
Agente di cambio e di borsa
Agente di commercio che viaggia
Agente di commercio occupato in ufficio
Agente di pubblicità
Agricoltore che lavora manualmente
Agricoltore con non prende parte ai lavori manuali
Agronomo
Albergatore con prestazioni manuali
Albergatore senza prestazioni manuali
Allenatore sportivo
Allevatore di altri animali con lavoro manuale
Allevatore di equini, bovini, suini con lavoro manuale
Allevatore di animali senza lavoro manuale
Ambasciatori, Consoli, Diplomatici in Europa
Ambulante ferroviario
Amministratore di beni o proprietà altrui
Analista chimico
Antennista (installatore di antenne radio - tv)
Antiquario, senza restauro
Archeologo
Architetto (esterno, no cantieri)
Architetto (esterno, si cantieri)
Architetto solo in ufficio
Armaiolo
Armatore e noleggiatori di navi che si recano a bordo
Arrotino
Artigiano proprietario senza lavoro manuale
Artista
Ascensori e montacarichi
Asfaltatore
Assistente di vendita
Assistente di volo (escluso volo professionale)
Assistente sociale
Ausiliario socio sanitario
Autista di autovetture in servizio privato, taxi, autoambulanze,
autofunebri
Autista di autocarri e motocarri compreso carico e scarico
Autista bus, autocarri e motocarri (senza carico e scarico)
Autorimesse, addetto manutenzione, riparazione, lavaggio
Autorimesse: esercente senza lavoro manuale
Autotrasportatore anche di veicoli con carico e scarico
Autotrasportatore (titolare d’impresa) senza lavoro manuale
Avvocato o Procuratore Legale
CLASSE
CODICE
D
B
B
A
B
A
A
D
B
B
B
A
C
D
D
B
A
B
A
C
D
B
C
B
B
A
C
C
C
B
B
D
C
A
B
B
C
B
001
243
004
002
A 48
003
A 02
006
005
162
008
007
009
012
011
010
A 90
A 92
013
014
015
016
A 76
018
019
017
275
Q42
250
163
164
276
Q93
167
166
165
168
020
D
C
D
B
D
B
A
022
021
024
023
026
025
027
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Classificazione delle attività professionali
38 / 45
Distinta
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
–B–
Barbiere, parrucchiere da uomo
Bar – caffè – bottiglierie
Barista
Benestante, senza particolari occupazioni
Berrettaio – cappellaio
Bidello
Bigiotterie
Biologo
Bottaio
Bottoni (fabbricante)
Bronzis. – brunit. – cromat. – nichelat. – otton. – ramiere
Bustaio – camiciaio – cravattaio – pantalon. – calzettaio
B
B
B
A
C
B
B
A
D
C
D
B
028
140
029
030
251
031
252
294
279
253
277
244
–C–
Callista – pedicure – manicure
Calzolaio
Cameriere
Capomastro
Carbonaio
Cardatore di lana e cotone
Carpentiere in legno e ferro
Carrozziere per autoveicoli
Cartaio
Cartotecnico
Casalinga
Casaro con allevamento di animali
Casaro senza allevamento di animali
Cave a giorno (propr. – addetti senza lavoro manuale)
Cave a giorno no mine (propr. – addetti con lavoro manuale)
Cementiere
Ceramista (in laboratorio) – maioliche – porcellane
Cesellatore
Cestaio
Chimico
Cinghiaio
Clero
Coltivatore diretto
Commerciante che partecipa al lavoro di magazzino
Commerciante no bestiame – accesso magazzini – no lavoro manuale
Commercialista (libero professionista)
Commerciante (escluso bestiame) solo ufficio
Commerciante ambulante
Commerciante con occasionale lavoro manuale
Commesso che partecipa al lavoro di magazzino
Commesso in negozio
Concessionario auto/motoveicoli
Conciapelli (con uso di macchine)
Conciapelli (senza uso di macchine)
Consulente in genere
B
D
B
C
D
C
D
D
C
C
B
D
C
B
D
D
C
B
C
C
D
A
D
C
B
A
A
B
B
C
A
B
D
C
A
034
035
036
169
170
278
037
038
171
172
039
040
235
041
042
173
254
245
255
174
256
046
175
240
239
047
176
B92
C92
241
177
050
280
257
A53
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Classificazione delle attività professionali
39 / 45
Distinta
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Consulente tecnico (cantieri)
Cordaiolo
Corniciaio
Cuoco
Custode
B
C
C
C
C
A55
258
051
052
181
–D–
Decoratore (di interni) / mosaicista (solo a terra)
Decoratore su impalcature
Dipendenti senza lavoro manuale
Direttore didattico
Direttore negozio
Dirigente (esterni, si cantieri)
Dirigente (esterni, no cantieri)
Dirigente (in ufficio)
Disegnatore che frequenta ambienti di lavoro
Disegnatore occupato solo ufficio
Disinfestatore
Distillatore
Distributore carburante con lavaggio e/o manutenzione
Distributore carburante no lavaggio e/o manutenzione
Domestico – Domestica – Colf
C
D
B
A
A
B
B
A
B
A
C
C
C
B
C
259
178
206
225
179
055
054
053
057
056
Q92
Q23
059
058
060
Ebanista
Editore
Elettrauto
Elettricista (alta tensione)
Elettricista (bassa tensione)
Elettrotecnico
Enologo, enotecnico
Escavatorista
Estetista
D
A
D
D
C
C
B
D
B
226
227
061
063
062
180
064
A93
065
–F–
Fabbro anche su ponti e impalcature
Fabbro solo a terra
Facchino addetto al carico e scarico di merci in genere
Falegname
Farmacie
Fattorino
Fisico
Floricoltore
Fonditore
Fornaio
Fotoceramista
Fotografo anche all’esterno
Fotografo solo in studio
Frantumatore
Frigorista
D
C
D
D
A
B
B
C
D
C
B
B
B
D
D
067
066
069
070
128
H90
182
072
183
260
D92
074
073
184
261
–E–
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Classificazione delle attività professionali
40 / 45
Distinta
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Frutta e verdura – fiori e piante
Fuochisti
B
D
132
281
Geologo occupato anche all’esterno
Geologo occupato solo in studio
Geometra (esterno, no cantieri)
Geometra (esterno, si cantieri)
Geometra occupato solo in ufficio
Gestore cinema, teatro
Giardiniere, vivaista
Giornalaio
Giornalista occupato solo in ufficio
Giornalista viaggiante
Gommaio
Gommista
Guantaio
Guardia campestre
Guardia notturna/giurata
Guardia caccia
Guardia pesca
Guida turistica
C
A
B
B
A
A
C
A
A
B
D
D
C
D
D
D
D
B
076
075
078
079
077
185
080
081
082
A 82
186
187
262
085
086
083
084
188
–I–
Idraulico – installatore igienico sanitario
Idraulico e lattoniere anche su impalcature e ponti
Imballatore
Imbianchino (di esterni) su impalcature
Imbianchino (di interni)
Impiegato amministrativo con mansioni esterne
Impiegato amministrativo in genere (solo in ufficio)
Impiegato con mansioni ispettive
Impiegato tecnico
Imprenditore (con lavoro manuale)
Imprenditore (senza lavoro manuale)
Imprenditore con occasionale lavoro manuale
Imprenditore edile con lavoro manuale
Incisore
Indossatore
Infermiere diplomato
Ingegnere (esterno, no cantieri)
Ingegnere (esterno, si cantieri)
Ingegnere occupato solo in ufficio
Insegnante di materie sperimentali o professionali anche in laboratori
Insegnante di materie non sperimentali o professionali
Insegnante di equitazione
Insegnante di educazione fisica e sport non esclusi
Installatore di elettrodomestici – mobili – radio – tv
Interprete
C
D
D
D
C
B
A
A
B
D
B
C
D
C
B
B
B
B
A
B
A
D
C
C
A
087
108
189
089
088
190
090
B90
091
094
092
242
093
191
192
095
097
098
096
104
103
100
102
137
193
–G–
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Classificazione delle attività professionali
41 / 45
Distinta
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Investigatore privato
Ispettore di assicurazione
Istruttore di pratica (guida) di scuola guida
Istruttore di teoria di scuola guida
C
B
B
B
229
105
107
106
–L–
Laminatore
Lavanderie (con o senza consegna a domicilio)
Lavoratore forestale
Legatore
Linotipista
Litografo con macchine azionate a motore
Litografo senza macchine azionate a motore
Lucidatore marmi – scalpellino – mattonaio – pavim. strade
Lucidatore di mobili
D
B
D
C
C
D
C
D
D
194
230
195
196
263
236
109
282
264
–M–
Macchinista ferrovie – tramvie
Macellatore
Magistrato
Magliaia
Maniscalco – sellaio
Marmista anche su impalcature e ponti
Marmista – pavimentista – piastrellista posatore solo a terra
Massaggiatore – fisioterapista
Matematico
Materassaio
Meccanico (dipendente)
Meccanico (montatore – riparatore)
Mediatore di bestiame
Mediatore in genere (escluso bestiame)
Medico chirurgo, ostetrico, ginecologo
Medico esercente la solo medicina int. – condotto
Medico Psicanalista
Medico Radiologo
Medico – Dentista
Merlettaio
Mobiliere: fabbricazione mobili
Mobiliere: fabbricazione mobili in legno
Modellista in carta
Modellista in ferro o legno
Modista
Montatore di macchine
Mosaicista (su impalcature)
Muratore
C
D
A
C
D
D
C
B
A
C
D
D
C
B
A
A
A
B
A
B
D
D
A
D
B
D
D
D
197
198
110
111
283
113
112
114
200
115
116
201
118
117
H19
I19
L19
233
119
266
120
121
246
284
247
285
286
122
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Classificazione delle attività professionali
42 / 45
Distinta
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
–N–
Necroforo addetto alle pompe funebri
Necroforo addetto sepoltura e manutenzione tombe
Negozi abiti, confezioni, mercerie, pellicce, tessuti
Negozi cartoleria – libreria
Negozi di articoli in pelle – calzature
Negozi di casalinghi – armi
Negozi elettrodomestici – mobili – igien. – sanit. (no installatore)
Negozi ferramenta – colori e vernici – accessori auto
Negozi fotografia, ottica, dischi, strumenti musicali
Negozi giocattoli – articoli sportivi – animali domestici
Negozi oreficerie – orologerie – gioiellerie
Negozi pane – latte – pasticceria – gelateria (no produzione propria)
Negozi pane – latte – pasticceria – gelateria (anche produzione propria)
Negozi salumi – rosticcerie – macellerie – pescherie
Negozi tabaccherie – profumerie – drogherie – vini e liquori
Notaio
C
C
A
A
A
B
B
B
A
A
A
A
C
C
A
A
E92
R42
123
126
124
133
135
134
127
125
129
130
138
139
131
142
Odontotecnico
Ombrellaio
Operaio dipendente con lavoro manuale leggero
Operaio dipendente con lavoro manuale pesante
Operatore ecologico
Orafo
Orologiaio riparatore
Ortopedico (fabbricante di apparecchi)
Ostetrica
Ottico (fabbricante e riparatore)
B
C
C
D
D
C
B
C
B
C
143
267
292
293
205
207
248
144
145
268
–P–
Parafulmini (fabbricante e posatore)
Parrucchiere da donna
Pastore
Pellettiere – pellicciaio
Pensionato
Perito agrario – industriale
Perito, libero professionista occupato anche all’esterno
Personale amministrativo in ufficio
Personale di bordo con lavoro manuale
Personale di bordo senza lavoro manuale
Pompe funebri con trasporti e addobbi
Pompe funebri no trasporti e addobbi
Portabagagli
Portalettere
Portiere
Poste
Programmatore sistemi elettronici – meccanografici
Psicologo
D
B
D
C
B
C
B
A
D
C
C
B
C
B
B
A
A
A
287
146
208
210
231
209
147
C90
R93
R92
F92
G92
068
232
211
D90
E90
M19
–O–
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Classificazione delle attività professionali
43 / 45
Distinta
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pubblicista
Pulitore (di interni)
Pulitore esterno edifici
B
C
D
A54
269
212
–R–
Radiotecnico (senza posa antenne)
Rammendatrice – ricamatrice – filatrice
Rappresentante (con consegna merce)
Rappresentante (senza consegna merce)
Regista
Restauratore di mobili
Restauratore in genere – escluso mobili
Riparatore di macchine da scrivere
Riparatore radio – tv
Ristoranti – trattorie – pizzerie (con lavoro manuale)
Ristoranti – trattorie – pizzerie (no lavoro manuale)
Ruspista
C
C
C
B
A
D
D
C
C
C
B
D
213
249
049
048
H64
150
149
265
151
237
141
234
Saldatore
Sarto – Sarta
Scrittore
Specchi (fabbricante)
Spedizioniere (solo ufficio)
Spedizioniere anche presso magazzini e scali
Strumenti (fabbricante e riparatore)
Strumenti musicali (fabbricante e riparatore)
Studente
D
B
A
D
A
B
C
C
A
214
152
215
288
217
224
289
270
154
–T–
Tappezziere che lavora anche su impalcature e ponti
Tappezziere che non lavora su impalcature e ponti
Tecnico sanitario
Terracotta (fabbricante)
Tessitore
Timbri (fabbricante)
Tinaio (fabbricante)
Tintore
Tipografo
Tornitore
Traduttore
Trattorista
D
C
B
C
C
C
C
C
C
D
A
D
238
155
219
271
218
272
273
220
156
221
222
290
C
D
B
B
B
157
158
274
159
161
–S–
–V–
Veterinario
Vetraio (che applica vetri)
Vetraio (che si occupa di vendite)
Vetrinista
Vigile urbano
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Classificazione delle attività professionali
44 / 45
Distinta
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vinificatore
Vulcanizzatore
Professioni in classe A
Professioni in classe B
Professioni in classe C
Professioni in classe D
C
D
A
B
C
D
223
291
295
296
297
298
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
299
Q03
043
R03
199
203
202
Q48
148
153
160
***
Ambasciatori/consoli/Pers. Diplomatico in altri continenti
Carabiniere
Cave a giorno con mine (propr./addetti con lav. Manuali)
Guardia di finanza
Marittimo/Uff. di bordo /macchinista/motorista
Militari e corpi dell’esercito in genere
Minatore
Palombaro
Pescatore
Speleologo
Vigile del fuoco
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Classificazione delle attività professionali
45 / 45
SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA
SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE:
LUNGADIGE CANGRANDE, 16 - 37126 VERONA (ITALIA)
TEL. 045 8 391 111 - FAX 045 8 391 112
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