Studio EXPRESS Ver. 6.0 (Operat
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CATTLOGO.JPG 30 CPIEDINO.JPG 27 ESOCAUTO.JPG 30 01 Cattoli ca Cattoli ca Assicurazioni Soc. Coop. Lungadi ge Cangrande, n°16 - 37126 Verona a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n°966 n°00320160237 Registro delle Imprese di Verona n°00320160237 E' iscri tta all'albo Imprese ISVAP n. 1.00012 www.cattolica.it CAT_AUTO.jpg Telefono: 045/8391622 Fax: 045/8391131 Lungadige Cangrande, n°16 - 37126 Verona (Italia) 800.57.53.53 [email protected] CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP. 800.23.34.12 015.255.95.71 Cattolica Assicurazi oni Soc. Coop. F90C0008.bmp 42 C:\FORM\INTRAFORM\LOGO\ Dott. Mazzucchelli Giovan Battista Dott. Milani Stefano E-mail: [email protected] Fax: 045/8372354 Telefono: 045/8391622 D010 42 Polizza infortuni malattie CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE INF. MAL. – MOD. 200/D 2 – ED. 12/2010 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ INDICE DEFINIZIONI....................................................................................................................................... 5 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.................................................................................. 7 ASSICURAZIONE INFORTUNI......................................................................................................... 10 Estensioni...................................................................................................................................... 14 Garanzie aggiuntive....................................................................................................................... 15 Esclusioni...................................................................................................................................... 18 ASSICURAZIONE MALATTIA........................................................................................................... 19 Estensioni..................................................................................................................................... 20 Garanzie aggiuntive...................................................................................................................... 21 Esclusioni...................................................................................................................................... 21 ASSICURAZIONE ASSISTENZA...................................................................................................... 22 Esclusioni...................................................................................................................................... 26 DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO........................................................................................ 27 TABELLA 1 - INVALIDITA' PERMANENTE PER INFORTUNIO........................................................ 29 TABELLA 2 - INVALIDITA' PERMANENTE PER INFORTUNIO MAGGIORATA............................... 31 TABELLA 3 - INVALIDITA' PERMANENTE PER INFORTUNIO SOPRAVALUTATA......................... 32 TABELLA 4 - INVALIDITA' PERMANENTE PER INFORTUNIO FRANCHIGIA RIASSORBIBILE. .....32 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Indice 3 / 45 TABELLA 5 - INVALIDITA' PERMANENTE PER INFORTUNIO FRANCHIGIA RIASSORBIBILE CON SUPERVALUTAZIONI......................................................................................... 33 TABELLA 6 - VALUTAZIONE DELL'INVALIDITA' PERMANENTE DA MALATTIA............................ 34 TABELLA 7 - INVALIDITA' PERMANENTE DA MALATTIA............................................................... 37 CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' PROFESSIONALI................................................................ 38 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Indice 4 / 45 Distinta ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DEFINIZIONI Alle seguenti denominazioni le parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito indicato: Assicurazione Il contratto di assicurazione. Assicurato La persona il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione. Beneficiario La persona fisica o giuridica designata dal contraente, alla quale la Società deve liquidare l’indennizzo in caso di infortunio con decesso dell’assicurato. In assenza di designazione specifica i beneficiari sono gli eredi legittimi e testamentari in parti uguali tra loro. Centrale operativa La struttura di Mapfre Warranty – Strada Trossi, 66 – 13871 Verrone (BI), costituita da: medici, tecnici, operatori. È in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno e in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società provvede, per incarico di quest’ultima, al contatto telefonico con l’assicurato, organizza ed eroga, con costi a carico della Società stessa, le prestazioni di assistenza previste nel contratto. Contraente La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione e paga il premio. Convalescenza a domicilio Il periodo di tempo successivo a un ricovero durante il quale l’assicurato è costretto a domicilio al riposo assoluto presso il proprio domicilio per non compromettere la guarigione clinica e prescritto dai medici che hanno curato l’assicurato. Day hospital La degenza diurna, in istituto di cura (pubblico o privato) regolarmente autorizzato all’erogazione dell’assistenza ospedaliera, documentata da cartella clinica e finalizzata all’erogazione di trattamenti terapeutici o chirurgici. Durata Periodo di validità della polizza, determinato concordemente tra le parti al momento della stipula del contratto stesso ed indicato sulla scheda di polizza. Franchigia/Scoperto La parte di danno indennizzabile che rimane a carico dell’assicurato. Inabilità temporanea La perdita temporanea a seguito di infortunio, totale o parziale, della capacità dell’assicurato di attendere alle attività professionali principali e secondarie dichiarate. Indennizzo La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Definizioni 5 / 45 Distinta ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Infortunio Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili che abbiano per conseguenza diretta ed esclusiva la morte, l’invalidità permanente o l’inabilità temporanea. Insorgenza Epoca in cui si manifestano clinicamente, ossia con sintomi oggettivi, le prime alterazioni dello stato di salute, indipendentemente dalla diagnosi di malattia. Invalidità permanente La perdita definitiva, totale o parziale, della capacità dell’assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. Istituto di cura Gli ospedali pubblici, le cliniche e le case di cura convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale e/o private, regolarmente autorizzati al ricovero dei malati. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di cura per la convalescenza e il soggiorno. Malattia Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. Parti Il contraente e la Società. Polizza Il documento che prova il contratto di assicurazione. Premio La prestazione in denaro dovuta dal contraente alla Società per le garanzie prestate. Prestazioni Nell’assistenza sono i servizi prestati dalla centrale operativa all’assicurato. Ricovero/Degenza La permanenza in un istituto di cura che comporti il pernottamento. Rischio La possibilità che si verifichi il sinistro. Società L’impresa assicuratrice. Sforzo Evento straordinario e improvviso in cui, per vincere una resistenza esterna, è richiesto l’impiego di una energia muscolare superiore alle possibilità fisiche dell’assicurato. Sinistro Evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Definizioni 6 / 45 Distinta ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio a) Dichiarazioni inesatte o reticenze rese con dolo o colpa grave. Le dichiarazioni relative al rischio assicurato che si rivelino inesatte o le reticenze rese dal contraente che abbia agito con dolo o colpa grave possono comportare l’annullamento del contratto, nei casi e secondo le modalità previste dall’art. 1892 del codice civile, fermo restando il diritto della Società a percepire i premi relativi al periodo di tempo trascorso sino al momento dell’eventuale richiesta di annullamento del contratto. Tuttavia il contratto non può essere impugnato se la Società non dichiara al contraente la sua volontà di impugnazione entro tre mesi dal momento in cui è venuta a conoscenza dell’inesattezza o della reticenza delle dichiarazioni. In ogni caso, qualora si verifichi un sinistro prima della scadenza dei tre mesi suddetti, la Società non è tenuta a pagare la somma assicurata. b) Dichiarazioni inesatte o reticenze senza dolo o colpa grave. Se il contraente, agendo senza dolo o colpa grave, ha reso dichiarazioni inesatte o reticenti in merito alle circostanze di rischio, la Società può recedere dal contratto comunicando tale sua decisione al contraente entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o della reticenza, nei casi e con le modalità previsti dall’art. 1893 del codice civile. Tuttavia, ai sensi della norma sopracitata, se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che la stessa abbia dichiarato di recedere dal contratto, l’indennizzo dovuto è ridotto in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato, se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. Art. 2 – Assicurazione per conto altrui Se la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi che derivano dal contratto devono essere adempiuti dal contraente, salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti da parte del solo assicurato. Art. 3 – Altre assicurazioni L’assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. L’omissione dolosa di tale comunicazione determina la perdita del diritto all’indennizzo. In caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del codice civile. Se le somme assicurate con altre polizze (escluse quelle in forma collettiva non stipulate dall’assicurato) superano complessivamente il 50% di quelle garantite con il presente contratto, la Società, entro 15 giorni dalla comunicazione, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di almeno 60 giorni. In tal caso la Società restituisce la parte di premio relativa al periodo di garanzia non goduto. Art. 4 – Modifiche al contratto Le eventuali modifiche al contratto devono essere provate per iscritto. Art. 5 – Pagamento del premio Il contraente è tenuto a versare il premio o le rate di premio alle scadenze pattuite. Il premio deve essere pagato all’agenzia cui è assegnata la polizza oppure direttamente alla Società in conformità alle disposizioni di legge in vigore al momento del pagamento. Se il contraente non paga il premio o la prima rata stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se il contraente non paga i premi successivi, ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Condizioni generali di assicurazione 7 / 45 Distinta ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del codice civile. Art. 6 – Variazione del premio alla scadenza del contratto In prossimità della scadenza del contratto, la Società può proporre al contraente un premio diverso sulla base della tariffa vigente in quel momento. Se il contraente non accetta il nuovo premio o nel suo silenzio, il contratto si intende risolto. In ogni caso il pagamento del nuovo premio e il ritiro della relativa quietanza ne comportano l’accettazione Art. 7 – Aggravamento del rischio Il contraente deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio assicurato dal presente contratto tale per cui, se il diverso stato di cose fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, la Società non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato a diverse condizioni di premio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1898 del codice civile. Art. 8 – Diminuzione del rischio Il contraente è tenuto a comunicare alla Società le eventuali diminuzioni del rischio. In tale evenienza la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla suddetta comunicazione, ai sensi dell’art. 1897 del codice civile. La Società dichiara altresì di rinunciare allo specifico diritto di recesso che il primo comma della norma sopra citata espressamente riconosce per il caso di diminuzione del rischio. Art. 9 – Proroga del contratto In mancanza di disdetta inviata da una delle parti a mezzo di lettera raccomandata a.r. e pervenuta all’altra parte almeno trenta giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per la durata di un anno e così successivamente. Art. 10 – Risoluzione del contratto La sopravvenienza in corso di contratto di una delle affezioni qui di seguito indicate: intossicazione cronica alcolica, tossicodipendenza, epilessia e sintomi epilettoidi, sindromi psico-organiche, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi, immunodeficienza acquisita (HIV) costituisce causa di risoluzione del contratto. In questo caso la Società restituisce al contraente la parte di premio versata relativa al periodo di garanzia non goduto. Art. 11 – Recesso in caso di sinistro Dopo ogni denuncia sinistro, le parti hanno la facoltà di recedere dal contratto entro 60 giorni dal momento del pagamento o del rifiuto dell’indennizzo. Il recesso deve essere comunicato all’altra parte con lettera raccomandata a.r. e ha effetto dal 30° giorno successivo alla data di ricevimento dell a comunicazione. In tale momento il contratto si intende risolto. In ogni caso di recesso la Società rimborsa al contraente, entro 15 giorni dalla data del recesso, la parte di premio versata relativa al periodo di garanzia non goduto. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Condizioni generali di assicurazione 8 / 45 Distinta ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Art. 12 – Estensione territoriale L’assicurazione vale per il mondo intero. Se l’inabilità temporanea si verifica al di fuori dell’Europa, l’indennizzo viene erogato limitatamente al periodo di ricovero ospedaliero: tale limitazione cessa dalle ore 24 del giorno di rientro in Europa dell’assicurato. Art. 13 – Rinuncia al diritto di surrogazione La Società rinuncia, a favore dell’assicurato e dei suoi aventi causa, al diritto di surrogazione previsto dall’art. 1916 del codice civile verso i terzi responsabili dell’infortunio. Art. 14 – Mancato rinnovo a scadenza (R) (valida se espressamente richiamata in polizza) Il contratto s’intende estinto alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. Art. 15 – Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del contraente. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Condizioni generali di assicurazione 9 / 45 Distinta ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ASSICURAZIONE INFORTUNI Art. 16 – Oggetto dell’assicurazione Il presente contratto ha per oggetto la prestazione delle seguenti garanzie: • Morte per infortunio; • Invalidità permanente per infortunio; • Diaria da ricovero per infortunio; • Inabilità temporanea per infortunio; • Rimborso spese di cura per infortunio. L’assicurazione è operante per gli infortuni a seconda delle garanzie scelte. Per quanto riguarda gli infortuni la garanzia è prestata durante lo svolgimento: • dell’attività professionale indicata sul contratto; • di ogni altra attività di carattere non professionale. Art. 17- Decorrenza della garanzia L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sul contratto se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento effettivo. Art. 18 – Morte La Società corrisponde in caso di decesso dell’assicurato per infortunio la somma assicurata ai beneficiari o, in difetto di designazione, agli eredi in parti uguali. Art. 19 – Morte presunta Se la salma dell’assicurato non viene ritrovata, la Società liquida il capitale garantito dopo 6 mesi dalla presentazione e accettazione dell’istanza di morte presunta come previsto dagli artt. 60 e 62 del codice civile. Se dopo il pagamento dell’indennizzo, risulta che l’assicurato è vivo o che l’infortunio non è indennizzabile, la Società ha diritto alla restituzione dell’intera somma pagata. Art. 20 – Cumulo dell’indennità L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente per infortunio; tuttavia, se dopo il pagamento dell’indennizzo per invalidità permanente e in conseguenza di questo, l’assicurato muore, la Società corrisponde agli eredi la differenza tra l’indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso morte, se questa è maggiore, senza chiedere il rimborso in caso contrario. Art. 21 – Commorienza del coniuge Se lo stesso infortunio causa il decesso dell’assicurato e quello del coniuge, il capitale per il caso di morte spettante ai figli minori o con handicap (intendendosi per tali le persone riconosciute invalide nella misura del 75% e fiscalmente a carico), verrà aumentato del 100% con il limite massimo di euro 400.000,00. Qualora la stessa maggiorazione sia prevista da un contratto infortuni della Società, in cui risulti assicurato anche il coniuge, il cumulo tra le maggiorazioni previste dai contratti non potrà comunque superare l’importo di euro 400.000,00. Art. 22 – Invalidità permanente per infortunio La Società corrisponde un indennizzo in caso di invalidità permanente dell’assicurato per infortunio totale o parziale. Art. 23 – Calcolo dell’indennizzo L’indennizzo è calcolato moltiplicando la somma assicurata per la percentuale accertata di invalidità ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Assicurazione infortuni 10 / 45 Distinta ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ permanente al netto dell’eventuale franchigia, secondo i seguenti criteri: • se l’infortunio ha come conseguenza l’invalidità permanente definitiva totale, la Società corrisponde l’intera somma assicurata; • se l’infortunio ha come conseguenza l’invalidità permanente definitiva parziale, l’indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che deve essere accertata con riferimento alla tabella 1. Art. 24 – Criteri generali di indennizzabilità Se al momento dell’infortunio l’assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. Art. 25 – Criteri specifici di indennizzabilità In caso di perdita anatomica o di riduzione funzionale di un organo o di un arto minorato, le percentuali della tabella 1 sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Art. 26 – Criteri particolari di indennizzabilità Se l’infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale non prevista dalla tabella 1 si fa riferimento ai seguenti criteri: • se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita anatomica o funzionale di un arto o di un organo, le percentuali vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta; • se l’infortunio determina menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procede a singole valutazioni la cui somma non potrà superare il valore corrispondente alla perdita totale dell’arto stesso; • nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella 1 e nei criteri sopra elencati, l’indennizzo è stabilito tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell’assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione; • per la valutazione delle menomazioni visive e uditive, il grado di invalidità viene quantificato tenendo conto della possibilità di applicare dei presidi correttivi. Art. 27 – Massimo indennizzo per lesioni plurime La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l’applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%. Art. 28 – Franchigia sull’invalidità permanente Le prestazioni per invalidità permanente per infortunio sopra elencate sono soggette all’applicazione delle seguenti franchigie. Sulla parte di somma assicurata fino a euro 260.000,00: • se l’invalidità permanente definitiva è di grado inferiore o pari al 3% della totale non si fa luogo a indennizzo; • se l’invalidità permanente definitiva supera il 3% della totale viene corrisposto l’indennizzo solo per la parte eccedente. Sulla parte di somma eccedente euro 260.000,00: • se l’invalidità permanente definitiva è di grado inferiore o pari al 10% della totale non si fa luogo a indennizzo; • se l’invalidità permanente definitiva supera il 10% della totale viene corrisposto l’indennizzo solo per la parte eccedente. In caso di invalidità permanente definitiva di grado pari o superiore al 50% della totale, non si applicano le suddette franchigie. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Assicurazione infortuni 11 / 45 Distinta ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Art. 29 – Decesso indipendente dall’infortunio Se l’assicurato muore per cause indipendenti dalle lesioni subite prima che l’indennizzo per invalidità permanente, già concordato o determinato, sia stato pagato, la Società corrisponde agli eredi l’importo determinato sulla base delle risultanze mediche acquisite prima dell’avvenuto decesso dell’assicurato. Art. 30 – Diaria per inabilità temporanea Se l’infortunio ha per conseguenza un’inabilità temporanea, la Società liquida una diaria per ogni giorno in cui l’assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle attività professionali principali e secondarie dichiarate. Se l’assicurato ha potuto attendere solo in parte alle sue occupazioni, la diaria è pari al 50% di quella indicata in polizza. La diaria è corrisposta per un massimo di 365 giorni per ogni sinistro. Nel caso di ernie addominali da sforzo e non operabili viene corrisposto un indennizzo per periodo massimo di 15 giorni. Art. 31 – Franchigia sull’inabilità temporanea L’indennizzo per inabilità temporanea viene corrisposto a partire dall’8° giorno successivo a quello dell’infortunio. Art. 32 – Maggiorazione dell’inabilità temporanea A decorrere dal 60° giorno successivo a quello in c ui inizia l’erogazione della prestazione, l’indennizzo per l’inabilità temporanea parziale e totale è aumentato del 50%. Art. 33 – Diaria da ricovero per infortunio La Società corrisponde in caso di ricovero per infortunio dell’assicurato in istituto di cura un’indennità giornaliera per ciascun giorno di degenza. La durata massima è di 90 giorni per evento e di 180 giorni per anno assicurativo. In caso di degenza conseguente a un ricovero importante, la diaria viene raddoppiata. Gli infortuni che determinano un “ricovero importante” sono: • interventi per asportazione di organi; • trapianti; • artro-protesi delle grandi articolazioni. Art. 34 – Rimborso spese di cura In caso di infortunio indennizzabile la Società assicura fino alla concorrenza della somma assicurata e per la parte di spese che non risultano a carico del Servizio Sanitario Nazionale il rimborso delle seguenti spese effettivamente sostenute: a) se c’è stato ricovero o intervento chirurgico ambulatoriale • accertamenti diagnostici (compresi gli onorari medici) effettuati nei 90 giorni precedenti al ricovero o alla data dell’intervento chirurgico ambulatoriale; • onorari del chirurgo e di ogni altro componente l’équipe operatoria, diritti di sala operatoria e materiali di intervento compresi gli apparecchi terapeutici, protesici e le endoprotesi applicate durante l’intervento; • rette di degenza; • assistenza medica e infermieristica, cure, trattamenti fisioterapici rieducativi, medicinali ed esami somministrati o praticati durante il ricovero; • esami, acquisto di medicinali, prestazioni mediche, chirurgiche e infermieristiche, trattamenti fisioterapici o rieducativi, cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera) effettuati nei 120 giorni successivi alla cessazione del ricovero o alla data di intervento chirurgico ambulatoriale. Per queste spese il rimborso viene riconosciuto fino al massimo del 10% della ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Assicurazione infortuni 12 / 45 Distinta ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ somma assicurata; • tickets relativi alle prestazioni che precedono. Se l’assicurato non ha sostenuto alcuna spesa per i ricoveri ospedalieri, a esclusione dei tickets, la Società corrisponde una diaria sostitutiva di euro 25,00 per ogni giorno di ricovero, con il massimo di 30 giorni per anno assicurativo. b) se non c’è stato ricovero o intervento chirurgico ambulatoriale gli accertamenti diagnostici, le radioscopie, le radiografie, gli esami di laboratorio, l’acquisto di medicinali, le prestazioni mediche, chirurgiche e infermieristiche, i trattamenti fisioterapici o rieducativi, le cure termali (escluse le spese di natura alberghiera) effettuati nei 120 giorni successivi all’infortunio. Per queste spese il rimborso viene riconosciuto con lo scoperto pari al 10% della spesa documentata e con il minimo di euro 50,00 per ogni sinistro relativo a ciascun assicurato. Il rimborso non potrà comunque superare il 30% della somma assicurata. c) cure e protesi dentarie da infortunio • cure odontoiatriche, odontostomatologiche e ortodontiche; • protesi dentarie con esclusione delle rotture o dei danneggiamenti di protesi preesistenti all’infortunio. Tali spese vengono rimborsate con il limite del 20% della somma assicurata. Art. 35 – Cambiamento dell’attività professionale L’assicurato deve comunicare alla Società ogni cambiamento della sua attività professionale. In caso di mancata comunicazione, se si verifica un infortunio durante lo svolgimento di una diversa attività l’indennizzo verrà corrisposto: • integralmente, se la diversa attività non aggrava il rischio; • in misura ridotta come stabilito nella tabella delle percentuali sotto riportata, se la diversa attività aggrava il rischio. Attività svolta al momento del sinistro CALCOLO PERCENTUALI DI INDENNIZZO Classi di rischio B CLASSE A 100 A 100 100 B 70 75 C 55 55 D - RD 40 C 100 100 100 70 D-RD 100 100 100 100 Per determinare il livello di rischio dell’attività dichiarata rispetto a quella effettivamente svolta al momento del sinistro, si fa riferimento alla classificazione delle attività professionali (ove sono indicati anche i corrispondenti codici di attività) allegata. Per la classificazione di attività eventualmente non specificate nell’elenco vengono utilizzati criteri di equivalenza e/o analogia a una attività elencata. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Assicurazione infortuni 13 / 45 Distinta ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Estensioni Art. 36 – Rischi compresi Sono inoltre compresi: a) asfissia di origine non morbosa; b) avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; c) annegamento; d) assideramento o congelamento; e) colpi di sole o di calore; f) le affezioni conseguenti a morsi di animai e rettili o a punture di insetti o aracnidi, esclusa la malaria; g) infortuni derivanti da colpa grave dell’assicurato; h) infortuni causati da tumulti popolari, a condizione che l’assicurato non vi abbia preso parte attiva (in deroga agli artt. 1900 e 1912 del codice civile); i) infortuni derivanti da stati di malore o incoscienza, non provocati da ebbrezza, da abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti o sostanze allucinogene; j) lesioni da sforzo, con esclusione degli infarti e delle ernie. Sono invece comprese le ernie addominali da sforzo limitatamente ai casi di invalidità permanente e inabilità temporanea per infortunio se prevista nel contratto. Se l’ernia addominale risulta operabile, viene corrisposta un’indennità per inabilità temporanea fino a un massimo di 15 giorni; se l’ernia non risulta operabile, viene corrisposta un’indennità non superiore al 10% della somma assicurata per invalidità permanente. Art. 37 – Rischi sportivi (escluso volo) La garanzia vale altresì durante: a) la pratica di attività sportive a carattere ricreativo o che prevedono la partecipazione a gare competitive aziendali e interaziendali compresi i relativi allenamenti; b) la partecipazione, a livello non professionistico, a gare e relativi allenamenti di: atletica leggera, bocce, golf, pesca non subacquea, podismo, scherma, surf, tennis, tennistavolo, tiro, windsurf e vela. La garanzia non vale per gli infortuni derivanti da: c) la pratica di sport che prevedono l’uso di veicoli o natanti a motore; d) la pratica dei seguenti sport: pugilato, atletica pesante, lotta nelle varie forme, arti marziali in genere, scalata di roccia o di ghiaccio, sci d’alpinismo, guidoslitta, motonautica, arrampicata libera (free climbing), speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, sci estremo, slittino, bob, hockey a rotelle e su ghiaccio, rugby, football americano, immersioni subacquee con autorespiratore, uso di canoa nei tratti montani di fiumi e torrenti caratterizzati da cascate (rafting); e) la partecipazione a tornei, gare e relativi allenamenti di qualunque sport che preveda un preventivo tesseramento alle competenti federazioni sportive, a eccezione degli infortuni derivanti dagli sport previsti al punto b) del presente articolo; f) la guida e la pratica di sport che prevedono l’utilizzo di mezzi aerei, compresi quelli definiti dalla legge “apparecchi per il volo da diporto o sportivo” (ultraleggeri, deltaplani, paracaduti, parapendii e simili). Art. 38 – Rischio volo La garanzia vale per gli infortuni che l’assicurato subisce in qualità di passeggero durante i voli di linea regolari. Non vale invece per la guida e la pratica di sport che prevedono l’utilizzo di mezzi aerei, compresi quelli definiti dalla legge “apparecchi per il volo da diporto o sportivo” (ultraleggeri, deltaplani, paracaduti, ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Assicurazione infortuni 14 / 45 Distinta ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ parapendii e simili). Art. 39 – Rischio guerra A parziale deroga di quanto previsto dall’art. 1912 del codice civile, la garanzia è estesa agli infortuni derivanti da stato di guerra per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se e in quanto l’assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici in uno stato estero. Art. 40 – Day hospital per infortunio (operante in automatico con la garanzia diaria da ricovero per infortunio). In caso di day hospital per un periodo non inferiore a 3 giorni, la garanzia è operante per una indennità pari al 30% dell’indennità prevista in polizza per il ricovero purché risulti che il day hospital è avvenuto, fatta eccezione per le festività, senza interruzione. Art. 41 – Diaria da convalescenza post ricovero per infortunio (operante in automatico con la garanzia diaria da ricovero per infortunio). In caso di ricovero di durata superiore a 10 giorni, seguito da convalescenza domiciliare prescritta dai medici che hanno avuto in cura l’assicurato e corredata da certificato medico, la Società corrisponde un’indennità per un periodo non superiore alla metà di quello del ricovero e per un numero massimo di 30 giorni per evento. Garanzie aggiuntive Sono operanti le seguenti ulteriori garanzie, solo se espressamente richiamate in polizza e pagati i relativi premi Art. 42 – Alpinismo fino al 3° grado (scala di Mona co) (A) L’assicurazione è estesa agli infortuni che derivano dalla pratica dell’alpinismo con scalata di rocce e accesso ai ghiacciai fino al 3° grado (scala di Mon aco) purché non avvenga in solitaria. Art. 43 – Alpinismo in genere (B) L’assicurazione è estesa agli infortuni che derivano dalla pratica dell’alpinismo con scalata di rocce e accesso ai ghiacciai di qualsiasi grado (scala di Monaco), purché avvenga con accompagnamento di guida patentata. Art. 44 – Speleologia (C) L’assicurazione è estesa agli infortuni che derivano dalla pratica della speleologia, non a carattere professionale, purché effettuata in gruppo e con impiego di adeguata attrezzatura. Art. 45 – Immersioni subacquee (D) L’assicurazione è estesa agli infortuni che derivano da immersioni subacquee con uso di autorespiratore. Sono comprese le conseguenze derivanti dalla pressione dell’acqua e di embolie gassose, a condizione che non siano dovute allo svolgimento di attività professionale e che l’assicurato sia in possesso del brevetto di attività subacquea rilasciato da associazione legalmente autorizzata. Art. 46 – Limitazione ai soli infortuni professionali (E) A deroga dell’art. 16 “Oggetto dell’assicurazione” si conviene che l’assicurazione vale soltanto per gli infortuni che l’assicurato subisce nell’esercizio dell’attività professionale dichiarata in polizza. Art. 47 – Limitazione ai soli infortuni extra-professionali (F) A deroga dell’art. 16 “Oggetto dell’assicurazione” si conviene che la garanzia vale esclusivamente per gli infortuni che l’assicurato subisce nello svolgimento di ogni attività che non abbia carattere professionale. La garanzia vale durante l’espletamento di tutte le attività concernenti la ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Assicurazione infortuni 15 / 45 Distinta ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ normale vita domestica, sociale e di relazione compresa l’esecuzione di lavori occasionali svolti per le normali esigenze familiari. Sono quindi esclusi tutti gli infortuni che l’assicurato subisce mentre presta opera comunque retribuita alle dipendenze di terzi o in proprio a titolo professionale. Per la validità di questa prestazione, l’assicurato dichiara di svolgere attività lavorativa alle dipendenze di terzi con mansioni interne a orario fisso di lavoro. In caso di polizza dove il contraente è diverso dall’assicurato detta dichiarazione viene rilasciata dal contraente per conto dei singoli assicurati. Art. 48 – Utilizzo tabella INAIL (H) La tabella 1 è sostituita con quella di cui all’allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, denominata Tabella delle valutazioni del grado percentuale di invalidità permanente – industria, con esclusione delle modifiche intervenute successivamente all’approvazione della tabella stessa. La Società rinuncia all’applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge. Restano valide le franchigie previste nell’art. 28 “Franchigia sull’invalidità permanente”. Art. 49 – Invalidità permanente sopravvalutata (I) Si conviene che alcune percentuali di invalidità permanente tra quelle indicate nell’art. 26 “Criteri particolari di indennizzabilità” vengono modificate come indicato nella tabella 3. Art. 50 – Franchigia riassorbibile su invalidità permanente (L) A parziale modifica dell’art. 28 “Franchigia sull’invalidità permanente”, si conviene che solo sulla parte di somma assicurata fino a euro 260.000,00, se il grado di invalidità permanente è pari o superiore al 15% del totale, non si applica nessuna franchigia. In caso di invalidità permanente pari o superiore al 60% l’indennizzo viene corrisposto nella misura del 100% della somma assicurata. L’indennizzo è calcolato quindi applicando all’invalidità permanente accertata le percentuali indicate nella tabella 4. Art. 51 – Invalidità permanente maggiorata (M) A parziale modifica dell’art. 28 “Franchigia sull’invalidità permanente”, si conviene che solo sulla parte di somma assicurata fino a euro 155.000,00, l’indennizzo è calcolato applicando all’invalidità permanente accertata le percentuali corrispondenti indicate nella tabella 2. Art. 52 – Attività sportive svolte non professionalmente (N) Ferma l’esclusione per gli sport elencati all’art. 37 punti c), d), f) “Rischi sportivi (escluso volo)” e a deroga del successivo punto e) la garanzia è estesa alla pratica non professionale di sport che prevedono un preventivo tesseramento alle competenti federazioni sportive. Sono compresi, oltre alle partecipazioni a tornei e gare, i relativi allenamenti. A seguito di questa estensione, ed esclusivamente per gli infortuni che accadono durante lo svolgimento degli sport che essa include, le garanzie previste nel contratto subiscono le seguenti modifiche: • l’art. 28 “Franchigia sull’invalidità permanente”, o le eventuali condizioni aggiuntive a esso deroganti, sono sostituiti come segue: – sulla parte di somma assicurata fino a euro 260.000,00 non si fa luogo a indennizzo per invalidità permanente per infortunio quando questa è di grado non superiore al 5% della totale. Se l’invalidità permanente per infortunio supera il 5% della totale, viene corrisposto l’indennizzo solo per la parte eccedente; – sulla parte di somma eccedente euro 260.000,00 non si fa luogo a indennizzo per invalidità permanente per infortunio quando questa è di grado non superiore al 15% della totale. Se l’invalidità permanente supera il 15% della totale, viene pagato l’indennizzo solo per la parte eccedente; • la garanzia di inabilità temporanea non è operante; ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Assicurazione infortuni 16 / 45 Distinta ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ • la garanzia di diaria da ricovero per infortunio e le condizioni aggiuntive diaria per gessatura sono operanti con l’applicazione di una franchigia fissa di 7 giorni; • la garanzia rimborso spese di cura è operante fino alla concorrenza del 30% della somma assicurata limitatamente alle seguenti prestazioni: – laserterapia; – magnetoterapia; – T.A.C.; – risonanza magnetica; – artroscopia. Art. 53 – Franchigia assoluta su invalidità permanente (O) Si conviene che il contraente possa scegliere una percentuale di franchigia assoluta diversa da quella indicata nell’art. 28 “Franchigia sull’invalidità permanente”. In tal caso non si fa luogo a indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore a quella indicata in polizza. Se l’invalidità permanente supera tale percentuale, viene corrisposto l’indennizzo solo per la parte eccedente. Art. 54 – Franchigia relativa su invalidità permanente (P) Si conviene che il contraente possa scegliere una percentuale di franchigia relativa diversa da quella indicata nell’art. 28 “Franchigia sull’invalidità permanente”. In tal caso non si fa luogo a indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore a quella indicata in polizza. Se l’invalidità permanente supera tale percentuale, viene corrisposto l’indennizzo integralmente senza l’applicazione di alcuna franchigia. Art. 55 – Franchigia particolare su inabilità temporanea (Q) A modifica dell’art. 31 “Franchigia sull’invalidità temporanea” si conviene che l’indennizzo per inabilità temporanea viene corrisposto soltanto per i giorni eccedenti il periodo di franchigia indicato in polizza. Art. 56 – Diaria per gessatura – Forma A (S) Se l’infortunio comporta immobilizzazione con gesso o altro materiale rigido e rimovibile solo mediante demolizione comprese le osteosintesi e i fissatori esterni (escluse quindi le fasciature funzionali, collari, tutori e simili), applicati a titolo curativo per lesioni traumatiche, la Società corrisponde all’assicurato un’indennità pari a quella prevista per la diaria da ricovero per infortunio fino alla rimozione della gessatura e comunque per un periodo massimo di 40 giorni. Viene riconosciuta la diaria per gessatura, indipendentemente dal provvedimento terapeutico adottato, anche per la frattura del bacino, del femore, della colonna vertebrale o per frattura completa della costola purché radiologicamente accertate. Non verrà invece equiparata alI’immobilizzazione con gesso o altro materiale, l’applicazione di presidi di contenimento delle fratture nasali. Per la frattura della costola verrà corrisposta l’indennità prevista in polizza per una durata forfetaria di 20 giorni, per le altre fratture la durata forfetaria è pari a 40 giorni. Se l’infortunio comporta sia il ricovero che la gessatura, l’indennità da gessatura verrà corrisposta a partire dal giorno della dimissione. Art. 57 – Franchigia riassorbibile con supervalutazioni su invalidità permanente (U) A parziale modifica dell’art. 28 “Franchigia sull’invalidità permanente”, si conviene che solo sulla parte di somma assicurata fino a euro 260.000,00 l’indennizzo è calcolato applicando per il grado dell’invalidità permanente, accertata secondo quanto disposto dall’art. 48 “Utilizzo Tabella Inail”, le percentuali corrispondenti indicate nella tabella 5. In caso di invalidità permanente superiore al 60%, l’indennizzo viene corrisposto nella misura del 100% della somma assicurata. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Assicurazione infortuni 17 / 45 Distinta ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Art. 58 – Diaria per gessatura – Forma B (V) Qualora l’infortunio comporti un periodo di inabilità senza ricovero durante il quale sia applicato un tutore immobilizzante non mobile costituito da fasce o docce e confezionato con gesso da modellare o con altri materiali radiotrasparenti, purché rigidi, nonché da altri apparecchi non mobili né autogestibili, la Società corrisponde la somma assicurata per ciascun giorno di immobilizzazione, fino a un massimo di 40 giorni. AI fine del computo dell’indennità da gessatura non si terrà conto del giorno di rimozione. Se l’infortunio comporta sia il ricovero che la gessatura, l’indennità da gessatura verrà corrisposta a partire dal giorno della dimissione. Art. 59 – Danno estetico La Società provvederà al rimborso delle spese sostenute, fino alla concorrenza di euro 2.600,00, per interventi chirurgici resi necessari per la riparazione di lesioni di natura estetica determinate da infortunio indennizzabile a termini di polizza. Esclusioni Art. 60 – Rischi esclusi L’assicurazione non comprende gli infortuni causati da: a) guida di veicoli o natanti se l’assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore; b) guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’assicurato è privo della abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l’assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo; c) operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche derivanti da infortunio non indennizzabile ai sensi della polizza; d) azioni delittuose compiute o tentate dall’assicurato; e) manovre ed esercitazioni militari durante il servizio militare di leva in tempo di pace; f) lo stato di ebbrezza, l’abuso di psicofarmaci, l’uso di stupefacenti o sostanze allucinogene; g) l’intossicazione cronica alcolica, la tossicodipendenza, l’epilessia e le sindromi epilettoidi, le sindromi psico-organiche, la schizofrenia, le forme maniaco depressive o gli stati paranoidi; h) le trasformazioni o gli assestamenti energetici dell’atomo (naturali o provocati) e le accelerazioni di particelle atomiche (a esempio fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X .... ); i) le conseguenze di guerre salvo quanto previsto dall’art. 39 “Rischio guerra”, movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Assicurazione infortuni 18 / 45 Distinta ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ASSICURAZIONE MALATTIA (valide se espressamente richiamate in polizza) Art. 61 – Diaria da ricovero per malattia o parto La Società corrisponde in caso di ricovero per malattia o parto dell’assicurato in istituto di cura un’indennità giornaliera per ciascun giorno di degenza. La durata massima per la diaria da malattia è di 90 giorni per evento e di 180 giorni per anno assicurativo. Per assicurati di età superiore ai 60 anni la durata massima è di 45 giorni per evento e 90 giorni per anno assicurativo. In caso di degenza conseguente a un ricovero importante, la diaria viene raddoppiata. Le malattie che determinano un “ricovero importante” sono: • malattie coronariche e infartuali, rivascolarizzazione cardiaca e by-pass; • neoplasie maligne; • interventi per asportazione di organi; • trapianti; • artro-protesi delle grandi articolazioni; • ictus cerebrali. Per i ricoveri di assicurati con età inferiore a 9 anni, dovuti a interventi su tonsille o su vegetazioni adenoidi, nonché per quelli dovuti a parto non cesareo o aborto post-traumatico, la diaria viene corrisposta per la durata massima di 5 giorni. Art. 62 – Invalidità permanente per malattia La Società corrisponde un indennizzo in caso di malattia dell’assicurato che ha per conseguenza una invalidità permanente, purché la malattia sia insorta dopo la data di effetto del contratto e si sia manifestata entro un anno dalla cessazione del contratto. Art. 63 – Decorrenza della garanzia L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sul contratto se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento effettivo. In particolare la garanzia ha effetto: • per le malattie: – dal 30° giorno successivo a quello del pagamento effettivo per le malattie insorte dopo la sottoscrizione del contratto; – dal 180° giorno successivo a quello del pagament o effettivo per le malattie insorte prima della sottoscrizione del contratto. Sono comunque escluse le conseguenze di infortuni, malattie, malformazioni, difetti fisici e stati patologici che abbiano dato origine a cure, esami, diagnosi prima della sottoscrizione del contratto. Per la garanzia invalidità permanente per malattia sono sempre escluse le conseguenze relative a infortuni, malattie, malformazioni o stati patologici insorti anteriormente all’effetto del contratto; • dal 300° giorno successivo a quello di pagamento effettivo per il parto. Per le malattie dipendenti da gravidanza o puerperio, la garanzia è operante dal 30° giorno dal pagamento effettivo solo se la gravidanza ha avuto inizio in un momento successivo a quello di effetto dell’ assicurazione. Se il contratto viene emesso in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altra polizza con gli stessi assicurati, i termini sopraindicati decorrono: • dalla data di decorrenza della polizza sostituita, per le prestazioni e i capitali da quest’ultima previsti; ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Assicurazione malattia 19 / 45 Distinta ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ • dalla data di decorrenza del presente contratto, limitatamente alle diverse prestazioni e ai maggiori capitali da essa previsti. La norma vale anche per le variazioni intervenute nel corso di uno stesso contratto. Art. 64 – Criteri di indennizzabilità dell’invalidità permanente per malattia La Società corrisponde l’indennizzo a guarigione clinica avvenuta per le sole conseguenze dirette causate dalla malattia denunciata. Se la malattia colpisce una persona già affetta da altre patologie non è pertanto indennizzabile l’aggravamento dello stato di salute causato dalle patologie preesistenti. Le invalidità permanenti per malattia già accertate durante la vigenza di questo contratto non saranno ulteriormente valutate sia in caso di aggravamento che in caso di coesistenza con nuove invalidità per malattia insorte successivamente che verranno quindi valutate in modo autonomo. In caso di malattia neoplastica la valutazione dei postumi viene effettuata entro un anno dalla prima diagnosi indipendentemente dalla guarigione clinica. Se a giudizio del medico dell’assicurato e del consulente medico della Società un adeguato trattamento terapeutico può modificare positivamente la prognosi della malattia e l’assicurato non vuole sottoporvisi, la valutazione dell’invalidità permanente viene calcolata come se l’assicurato si fosse sottoposto al trattamento. Art. 65 – Calcolo dell’indennizzo dell’invalidità permanente per malattia Nei casi non previsti nella tabella 6, l’indennizzo è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale in proporzione al grado di invalidità accertato. La determinazione dell’indennizzo viene eseguita secondo le seguenti norme: • nessun indennizzo spetta all’assicurato quando il grado di invalidità permanente per malattia è di grado inferiore al 25% dell’invalidità totale; • se l’invalidità permanente è di grado superiore o uguale al 25% la Società liquida un indennizzo calcolato sulla somma assicurata secondo le percentuali indicate nella tabella 7; • la percentuale di invalidità permanente viene accertata in un periodo compreso fra 6 e 12 mesi dalla data di denuncia della malattia; • nei casi non previsti nella tabella 6, la percentuale di invalidità viene comunque accertata in base ai valori e ai criteri indicati in tabella tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa indipendentemente dalla professione dell’assicurato. Art. 66 – Decesso anteriore al pagamento Se l’assicurato decede prima che l’indennizzo per invalidità permanente per malattia, già concordato o determinato, sia stato pagato, la Società liquida agli eredi l’importo determinato sulla base delle risultanze mediche acquisite prima dell’avvenuto decesso. Estensioni Art. 67 – Day hospital per malattia o parto (operante in automatico con la garanzia diaria da ricovero per malattia o parto). In caso di day hospital per un periodo non inferiore a 3 giorni, la garanzia è operante per una indennità pari al 30% dell’indennità prevista in polizza per il ricovero purché risulti che il day hospital è avvenuto, fatta eccezione per le festività, senza interruzione. Art. 68 – Diaria da convalescenza post ricovero per malattia o parto (operante in automatico con la garanzia diaria da ricovero per malattia o parto). In caso di ricovero di durata superiore a 10 giorni, seguito da convalescenza domiciliare prescritta dai medici che hanno avuto in cura l’assicurato e corredata da certificato medico, la Società corrisponde un’indennità per un periodo non superiore alla metà di quello del ricovero e per ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Assicurazione malattia 20 / 45 Distinta ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ un numero massimo di 30 giorni per evento. La diaria da convalescenza post ricovero non opera per i casi di interventi a: tonsille, vegetazioni adenoidi e parto non cesareo. Garanzie aggiuntive Sono operanti le seguenti ulteriori garanzie, solo se espressamente richiamate in polizza e pagati i relativi premi Art. 69 – Invalidità permanente per malattie gravi (T) A parziale modifica dell’art. 65 “Calcolo dell’indennizzo dell’invalidità permanente per malattia” si conviene che la garanzia è operante esclusivamente per le invalidità permanenti derivanti dalle seguenti malattie: • infarti; • pericarditi; • miocarditi; • coronaropatie; • nefropatie; • disturbi dell’apparato circolatorio a carattere acuto; per le quali è accertata una invalidità permanente pari o superiore al 60%. In tal caso la Società liquida il 100% del capitale indicato in polizza. Esclusioni Art. 70 – Esclusioni L’assicurazione non comprende: a) i ricoveri conseguenti a infortunio, malattia, malformazioni, difetti fisici e stati patologici, che abbiano dato origine a cure, esami, diagnosi prima della stipula del contratto; b) le interruzioni volontarie di gravidanza; c) day hospital con finalità diagnostiche; d) le invalidità permanenti per malattia conseguenti a infortunio, malattia, malformazioni, difetti fisici o stati patologici diagnosticati o sottoposti ad accertamenti o curati o insorti anteriormente alla data di effetto del contratto e manifestati oltre un anno dalla cessazione; e) le invalidità permanenti da malattie conseguenti a trattamenti estetici, cure dimagranti e dietetiche; f) le prestazioni e terapie aventi finalità estetica salvo i casi di interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi necessari da malattia o infortunio; g) la paradontite e le cure dentarie in genere; h) lo stato di ebbrezza, l’abuso di psicofarmaci, l’uso di stupefacenti o sostanze allucinogene; i) l’intossicazione cronica alcolica, la tossicodipendenza, l’epilessia e le sindromi epilettoidi, le sindromi psico-organiche, la schizofrenia, le forme maniaco depressive o gli stati paranoidi; l) i trattamenti dell’infertilità e della fecondazione artificiale; m) le trasformazioni o gli assestamenti energetici dell’atomo (naturali o provocati) e le accelerazioni di particelle atomiche (a esempio fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X .... ); n) le conseguenze di guerre, movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Assicurazione malattia 21 / 45 Distinta ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ASSICURAZIONE ASSISTENZA Art. 71 – Oggetto della garanzia Con la garanzia assistenza, la Società assicura, tramite l’intervento della centrale operativa, le prestazioni di servizi di assistenza indicate negli articoli seguenti. Qualora l’assicurato non fruisca di una o più delle prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. Art. 72 – Consulenza medica Qualora a seguito di infortunio l’assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto, direttamente o tramite il proprio medico curante, con i medici della centrale operativa che valuteranno quale sia la prestazione da effettuare in suo favore. Art. 73 – Invio di un medico generico in casi d’urgenza Qualora a seguito di infortunio l’assicurato, trovandosi in Italia, necessiti di un medico dalle ore 20 alle ore 8 dei giorni feriali o nei giorni festivi e non riesca a reperirlo, la centrale operativa provvederà a inviare, a spese della Società, uno dei medici convenzionati. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati a intervenire personalmente, la centrale operativa organizzerà, in via sostitutiva, il trasferimento dell’assicurato nel centro medico idoneo più vicino mediante autoambulanza. Art. 74 – Trasporto in autoambulanza in Italia Qualora a seguito di infortunio l’assicurato necessiti di un trasporto in autoambulanza, dopo il primo soccorso, la centrale operativa provvederà a inviarla direttamente, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 200 km di percorso complessivo (andata/ritorno). Art. 75 – Rientro sanitario Qualora a seguito di infortunio le condizioni dell’assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione tra i medici della centrale operativa e il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto alla sua residenza o in ospedale attrezzato in Italia, la centrale operativa provvederà a effettuare il trasporto con quello tra i mezzi qui di seguito elencati che sia più idoneo alle condizioni del paziente: • aereo sanitario, limitatamente ai casi di sinistri verificatisi in paesi europei; • aereo di linea classe economica eventualmente in barella; • treno prima classe e, occorrendo, vagone letto; • autoambulanza (senza limiti di chilometraggio). Il trasporto è interamente organizzato dalla centrale operativa ed effettuato a spese della Società, inclusa l’assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, ove necessaria. La centrale operativa, qualora abbia provveduto al rientro dell’assicurato a spese della Società, ha il diritto di richiedere all’assicurato stesso, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato. Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici curanti possono essere curate sul posto o che non impediscono all’assicurato di proseguire il viaggio. La prestazione inoltre non è dovuta qualora l’assicurato o i familiari dello stesso addivengano a dimissioni volontarie e contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l’assicurato è ricoverato. La garanzia è operante quando il sinistro si verifica a oltre 50 km dal comune di residenza dell’assicurato. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Assicurazione assistenza 22 / 45 Distinta ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Art. 76 – Viaggio di un familiare Qualora a seguito di infortunio l’assicurato necessiti di un ricovero in un istituto di cura per un periodo superiore a 10 giorni, la centrale operativa metterà a disposizione di un componente della famiglia residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere l’assicurato ricoverato. La Società terrà a proprio carico il relativo costo. Art. 77 – Rientro con un familiare Qualora in caso di rientro sanitario dell’assicurato in base alle condizioni della prestazione rientro sanitario, i medici della centrale operativa non ritengano necessaria l’assistenza sanitaria durante il viaggio, la centrale operativa provvederà a far rientrare l’assicurato accompagnato da un familiare, utilizzando lo stesso mezzo, fino al luogo di ricovero in Italia o alla sua residenza. I relativi costi sono a carico della Società fino alla concorrenza massima di euro 200,00. Qualora la centrale operativa abbia provveduto al rientro del familiare assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest’ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato. Non sono previste le spese di soggiorno del familiare. Art. 78 – Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato Qualora l’assicurato, a seguito di infortunio, sia affetto da una patologia che, per caratteristiche obiettive, non risulti curabile nell’ambito dell’organizzazione ospedaliera della regione di residenza, la centrale operativa, previa analisi del quadro clinico dell’assicurato e d’intesa con il medico curante, provvederà a: • individuare e a prenotare, tenuto conto della disponibilità esistente, l’istituto di cura italiano o estero ritenuto più attrezzato per la patologia dell’assicurato; • organizzare il trasporto dell’assicurato con il mezzo, tra quelli di seguito elencati, che sia più idoneo alle sue condizioni: – aereo sanitario limitatamente ai casi di sinistri verificatisi in paesi europei; – aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato; – treno, prima classe, e occorrendo, il vagone letto; – autoambulanza, senza limiti di percorso; • assistere l’assicurato durante il trasporto con personale medico o paramedico necessario. Art. 79 – Rientro dal centro ospedaliero attrezzato Quando l’assicurato, in conseguenza della prestazione di cui all’art. 78 “Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato” che precede, viene dimesso dal centro ospedaliero dopo la degenza, la centrale operativa provvederà al suo rientro con il mezzo tra quelli qui di seguito elencati, che sia più idoneo alle condizioni dell’assicurato: • aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato; • treno, prima classe, e, occorrendo, il vagone letto; • autoambulanza, senza limiti di percorso. Il trasporto è interamente organizzato dalla centrale operativa ed effettuato a spese della Società, inclusa l’assistenza medica e infermieristica durante il viaggio, se necessaria. L’assicurato deve comunicare alla centrale operativa l’ospedale presso cui è ricoverato, unitamente al nome e recapito telefonico del medico che l’ha in cura, affinché la centrale operativa possa prendere i necessari contatti. Art. 80 – Accompagnamento minori Qualora l’assicurato in viaggio accompagnato da minori di 15 anni, purché assicurati, si trovi nell’impossibilità di occuparsi di loro in seguito a infortunio, la centrale operativa provvede a fornire un biglietto ferroviario (prima classe) o aereo (classe economica) di andata e ritorno per permettere a un familiare convivente, residente in Italia, di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Assicurazione assistenza 23 / 45 Distinta ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ residenza in Italia. La Società terrà a proprio carico il relativo costo. Non sono previste le spese di soggiorno del familiare. L’assicurato deve comunicare nome, indirizzo e recapito telefonico del familiare affinché la centrale operativa possa contattarlo e organizzare il viaggio. Art. 81 – Prolungamento del soggiorno Qualora a seguito di infortunio l’assicurato in viaggio, su prescrizione medica scritta, non sia in grado di intraprendere il viaggio di rientro al domicilio nella data prestabilita, la centrale operativa provvederà a prenotare un albergo per l’assicurato, tenendo la Società a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione per un massimo di 3 giorni successivi alla data stabilita per il rientro fino a un importo massimo complessivo di euro 150,00 per sinistro. L’assicurato al suo rientro dovrà presentare la documentazione relativa alla causa che ha reso necessario il prolungamento del soggiorno. Art. 82 – Invio di medicinali urgenti Qualora a seguito di infortunio l’assicurato necessiti urgentemente per le cure del caso, secondo parere del medico curante, di specialità medicinali che sono commercializzate in Italia ma irreperibili sul posto, la centrale operativa provvederà a inviarle con il mezzo più rapido tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto dei medicinali. Restano a carico dell’assicurato i costi dei prodotti medicinali stessi. La garanzia è operante quando il sinistro si verifica a oltre 50 km dal comune di residenza dell’assicurato. Art. 83 – Invio di un infermiere al domicilio Qualora l’assicurato, nella settimana successiva al rientro da un ricovero in ospedale a seguito di infortunio, abbia bisogno di essere assistito da un infermiere, la centrale operativa procurerà direttamente all’assicurato un infermiere a tariffa controllata, assumendone la Società l’onorario fino a un massimo di euro 50,00 al giorno per un massimo di 5 giorni per sinistro. Art. 84 – Assistenza per cure fisioterapiche con indirizzo riabilitativo Qualora l’assicurato, a seguito di traumi o fratture semplici derivanti da infortunio necessiti di un fisioterapista al domicilio, la centrale operativa provvederà a inviare al suo domicilio un fisioterapista. La Società terrà a proprio carico il costo fino a un massimo di euro 250,00 per sinistro. Art. 85 – Informazioni sanitarie (in funzione dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 esclusi i festivi infrasettimanali). Qualora l’assicurato necessiti di informazioni riguardanti il servizio sanitario pubblico e/o privato potrà ottenerle telefonando alla centrale operativa e potrà accedere alla banca dati che fornirà informazioni su: • diritti dei vari tipi di assistiti (liberi professionisti,dipendenti pubblici e privati, pensionati, ecc.); • ubicazione dei vari uffici USSL e degli istituti di cura; • strutture sanitarie nazionali e internazionali ed eventuali specializzazioni; • consigli sull’espletamento delle pratiche, documenti e uffici competenti; • assistenza sanitaria all’estero, trattati di reciprocità con paesi CEE ed extra CEE; • cliniche private, ospedali, centri di pronto soccorso; • medici specialisti. Art. 86 – Ricerca e prenotazione di centri specialistici e diagnostici. Qualora l’assicurato debba sottoporsi, in seguito a infortunio, a visita specialistica e/o accertamento diagnostico o ad analisi ematochimiche, la centrale operativa, sentito il medico curante, individua e prenota, tenuto conto delle disponibilità esistenti, il centro diagnostico e la visita presso lo specialista e/o il centro di analisi ematochimiche in accordo con le esigenze dell’assicurato. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Assicurazione assistenza 24 / 45 Distinta ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Art. 87 – Anticipo spese mediche Qualora l’assicurato debba sostenere delle spese mediche impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la centrale operativa anticiperà, per conto dell’assicurato, le fatture a esse relative fino a un importo massimo di euro 150,00 per sinistro. Tuttavia, se l’ammontare delle fatture supera l’importo di euro 150,00, la prestazione verrà erogata dopo che siano date alla centrale operativa garanzie di restituzione delle somme stesse. L’importo delle fatture pagate dalla centrale operativa non potrà mai comunque superare la somma di euro 2.600,00. La prestazione viene fornita a condizione che l’assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione della somma anticipata. La prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all’estero comporta la violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l’assicurato. L’assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l’ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell’importo anticipato. L’assicurato deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire oltre alla somma anticipata l’ammontare degli interessi al tasso bancario corrente. La garanzia è operante quando il sinistro si verifica a oltre 50 km dal comune di residenza dell’assicurato. Art. 88 – Rimpatrio salma Qualora a seguito di infortunio l’assicurato sia deceduto, la centrale operativa organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo la Società a proprio carico le relative spese fino a un massimo di euro 2.600,00 per sinistro, ancorché siano coinvolti più assicurati. Se tale prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la prestazione diventerà operante dal momento nel quale in Italia la centrale operativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l’eventuale recupero della salma. La garanzia è operante quando il sinistro si verifica a oltre 50 km dal comune di residenza dell’assicurato. Art. 89 – Prescrizione I diritti derivanti dal presente contratto sono soggetti a un termine di prescrizione di 2 anni che decorre dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere ai sensi dell’art. 2952 del codice civile. Art. 90 – Disciplina delle prestazioni In ogni caso l’intervento dovrà essere richiesto alla centrale operativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione. Tutte le prestazioni non possono essere fornite più di tre volte entro ciascuna annualità assicurativa. Le prestazioni all’estero saranno erogate solo entro i primi 60 giorni di permanenza continuativa all’estero. Art. 91 – Obblighi a carico dell’assicurato L’assicurato s’impegna a collaborare al fine di consentire le indagini necessarie, nonché ad autorizzare il proprio medico curante a fornire alla centrale operativa tutte le informazioni che si ritengano indispensabili per l’erogazione delle prestazioni di assistenza. La centrale operativa potrà richiedere all’assicurato (e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente) ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Assicurazione assistenza 25 / 45 Distinta ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Salvo quanto espressamente indicato, ogni documento deve sempre essere fornito in originale (non fotocopie). Art. 92 – Come si richiede assistenza Dovunque si trovi e in qualsiasi momento, l’assicurato potrà telefonare alla centrale operativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde: 800 176 088 oppure dall’estero al numero : 015 255 95 81 cui rispondono gli operatori della centrale operativa di Mapfre Warranty Strada Trossi, 66 13871 Verrone (BI) In ogni caso dovrà comunicare con precisione: 1. il tipo di assistenza di cui necessita; 2. nome e cognome; 3. numero di polizza preceduto dalla sigla DUIN; 4. indirizzo del luogo in cui si trova; 5. il recapito telefonico dove la centrale operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza. Le spese telefoniche successive alla prima chiamata sono a carico della centrale operativa. Esclusioni Art. 93 – Esclusioni Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da: • guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristica di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; • le prestazioni non sono fornite negli stati che si trovino in stato di belligeranza dichiarata o di fatto; • dolo dell’assicurato; • suicidio o tentato suicidio; • infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida e uso di guidoslitte, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove e allenamenti, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale; • infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; • l’espianto e/o il trapianto di organi. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Assicurazione assistenza 26 / 45 Distinta ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO (valide per le garanzie infortuni e malattie) Art. 94 – Obblighi dell’assicurato o del contraente in caso di sinistro Entro 3 giorni dalla data del sinistro o dal momento in cui se ne è avuta conoscenza, l’assicurato o il contraente o se impossibilitato a farlo, i suoi familiari, deve darne comunicazione per iscritto all’agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società stessa. Per la garanzia di invalidità permanente per malattia, la denuncia della malattia deve avvenire entro 3 giorni da quando, secondo parere medico, ci sia motivo di ritenere che la malattia stessa per le sue caratteristiche e presumibili conseguenze, possa interessare la garanzia prestata e comunque entro un anno dalla scadenza del contratto, sempreché la malattia sia insorta durante la validità della garanzia. Art. 95 – Denuncia del sinistro La denuncia del sinistro deve contenere l’indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato.Deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L’assicurato si impegna a collaborare per consentire le indagini necessarie, nonché ad autorizzare il proprio medico curante a fornire tutte le informazioni che si ritengono indispensabili per l’erogazione delle prestazioni di polizza. L’assicurato, o in caso di morte, i familiari, devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari. Per la garanzia invalidità permanente per malattia alla denuncia deve far seguito la seguente documentazione: • certificato medico con dettagliate informazioni sulla natura, il decorso e le conseguenze della malattia; • certificato medico attestante l’avvenuta guarigione clinica della malattia (escluse le malattie neo-plastiche); • copia della cartella clinica e ogni altro documento utile per la valutazione dei postumi invalidanti. Trascorsi 6 mesi dalla data del certificato medico di avvenuta guarigione clinica, deve essere presentato un ulteriore certificato medico che indica il grado di invalidità permanente residuato. L’assicurato deve sottoporsi in Italia agli accertamenti e controlli medici chiesti dalla Società eventualmente chiedendo la collaborazione dei medici che lo hanno visitato e curato. Per la garanzia di inabilità temporanea, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze. Per la diaria da ricovero per malattia o parto e per la diaria da ricovero per infortunio, la Società provvede al pagamento di quanto dovuto all’assicurato su presentazione della seguente documentazione: • per il ricovero, il documento attestante l’avvenuto ricovero e la copia della cartella clinica; • per la convalescenza a domicilio, il certificato medico dove risulta la prescrizione da parte dei sanitari che hanno curato l’assicurato. Il pagamento avviene a ricovero ultimato o al termine della convalescenza prescritta. Per la diaria per gessatura la Società provvede al pagamento di quanto dovuto all’assicurato su presentazione del certificato dell’istituto di cura o del personale medico specializzato che vi ha provveduto e del certificato rilasciato al momento della rimozione della gessatura. Se pattuita la forma A), nel caso di frattura del bacino, del femore, della colonna vertebrale, o di frattura completa della costola è necessario presentare le radiografie e i referti. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Denuncia e gestione del sinistro 27 / 45 Distinta ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Il pagamento viene effettuato dopo la rimozione della gessatura. Per la garanzia rimborso spese di cura per infortunio il rimborso viene effettuato dalla Società a guarigione clinica ultimata su presentazione dei documenti giustificativi (notule del medico, ricevute del farmacista, documenti giustificativi dell’istituto di cura nel quale ha avuto luogo il ricovero e simili). La domanda per il rimborso di queste spese con i documenti giustificativi deve essere presentata alla Società, a pena di decadenza, entro il 30° giorno successivo a quello in cui è terminata la cura medica e/o la degenza. Art. 96 – Pagamento dell’indennizzo La Società provvede al pagamento entro 30 giorni dalla sottoscrizione della quietanza di pagamento. Art. 97 – Controversie sulla determinazione dell’Indennizzo Qualora tra la Società e l’assicurato insorgano eventuali controversie di natura medica sulle conseguenze delle lesioni subite, sulla durata dell’inabilità, sull’operabilità dell’ernia, sull’entità dei postumi permanenti conseguenti ad infortunio oppure in caso di malattia insorgano divergenze sulla natura medica, sul grado di invalidità permanente o sui miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici, la loro determinazione viene demandata a un collegio di tre medici. L’incarico deve essere dato per iscritto, indicando i temi controversi e mettendo a disposizione dei medici legali la documentazione eventualmente acquisita dalle parti e presentata prima dell’inizio dell’arbitrato. Ogni parte designa un proprio consulente mentre il terzo medico viene designato di comune accordo e deve essere scelto tra i consulenti medici legali. Se non vi è accordo sull’individuazione del terzo medico, questo deve essere scelto dal presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il collegio o di chi ne fa le veci. Tale luogo coincide con il comune ove ha sede l’Istituto di Medicina Legale più vicino alla residenza dell’assicurato. Il collegio medico può, se ne ravvisa l’opportunità, rinviare l’accertamento definitivo a un momento successivo da designarsi dal collegio stesso. Le decisioni del collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. Le parti si impegnano ad accettare la soluzione proposta dal collegio medico: questa decisione deve essere accettata anche dalla parte dissenziente, anche quando questa non l’abbia sottoscritta. Ciascuna parte sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze per il terzo medico. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Denuncia e gestione del sinistro 28 / 45 Distinta ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ TABELLA 1 INVALIDITÀ PERMANENTE PER INFORTUNIO Percentuali di valutazione per l’accertamento dell’invalidità permanente per infortunio DESTRO SINISTRO Perdita totale, anatomica o funzionale di: un arto superiore 70% 60% una mano o un avambraccio 60% 50% un pollice 18% 16% l’indice 14% 12% un medio 8% 6% un anulare 8% 6% un mignolo 12% 10% una falange del pollice 9% 8% una falange di un altro dito della mano 1/3 del dito un occhio 25% ambedue gli occhi 100% perdita anatomica di un rene 15% perdita anatomica della milza senza compressioni significative 8% della crasi ematica sordità completa di un orecchio 10% sordità completa di ambedue le orecchie 40% perdita totale della voce 30% stenosi nasale assoluta monolaterale 4% stenosi nasale assoluta bilaterale 10% esiti di frattura scomposta di una costa 1% Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di: una vertebra cervicale 12% una vertebra dorsale 5% dodicesima dorsale 10% una vertebra lombare 10% esiti di una frattura di un metamero sacrale 3% esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme 5% Anchilosi della scapola omerale con arto in posizione favorevole ma 25% 20% immobilità della scapola del gomito in angolazione compresa fra i 120° e 70° con 20% 15% pronosupinazione libera del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera 10% 8% dell’anca in posizione favorevole 35% del ginocchio in estensione 25% della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto 15% astralgica Paralisi completa del nervo radiale 35% 30% del nervo ulnare 20% 17% dello sciatico popliteo esterno 15% ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Tabella 1 - Invalidità permanente per infortunio 29 / 45 Distinta ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Amputazione di un arto inferiore sopra la metà della coscia sotto la metà della coscia ma sopra il ginocchio sotto il ginocchio ma sopra il terzo medio di gamba Amputazione di un piede ambedue i piedi un alluce un altro dito del piede una falange dell’alluce ernie addominali da sforzo non operabili 70% 60% 50% 40% 100% 5% 1% 2,5% max 10% Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l’arto destro varranno per quello sinistro e viceversa. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Tabella 1 - Invalidità permanente per infortunio 30 / 45 Distinta ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ TABELLA 2 INVALIDITÀ PERMANENTE PER INFORTUNIO MAGGIORATA Se l’invalidità permanente definitiva è di grado inferiore al 26% si applicano le modalità previste dall’art. 28 “Franchigia sull’invalidità permanente”. Invalidità permanente accertata 26% 27% 28% 29% 30% 31% 32% 33% 34% 35% 36% 37% 38% 39% 40% 41% 42% 43% 44% 45% 46% 47% 48% 49% 50% Indennizzo liquidato per somme assicurate fino a euro 155.000,00 27% 29% 31% 33% 35% 37% 39% 41% 43% 45% 47% 49% 51% 53% 55% 57% 59% 61% 63% 65% 67% 69% 71% 73% 75% Invalidità permanente accertata 51% 52% 53% 54% 55% 56% 57% 58% 59% 60% 61% 62% 63% 64% 65% 66% 67% 68% 69% 70% 71% 72% 73% 74% 75% - 100% Indennizzo liquidato per somme assicurate fino a euro 155.000,00 78% 81% 84% 87% 90% 93% 96% 99% 102% 105% 108% 111% 114% 117% 120% 123% 126% 129% 132% 135% 138% 141% 144% 147% la percentuale è doppia ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Tabella 2 - Invalidità permanente per infortunio maggiorata 31 / 45 Distinta ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ TABELLA 3 INVALIDITÀ PERMANENTE PER INFORTUNIO SOPRAVALUTATA Perdita totale: del braccio o della mano del pollice della falange del pollice dell’indice della falangetta dell’indice del medio della falangetta del medio dell’anulare del mignolo Percentuale massima per la perdita totale del pollice, indice, e medio di una mano o di due delle dita anzidette della facoltà visiva di un occhio della facoltà auditiva di ambedue le orecchie della facoltà auditiva di un orecchio DESTRO 100% 60% 40% 60% 40% 30% 20% 15% 15% SINISTRO 100% 50% 35% 50% 35% 25% 15% 10% 10% 80% 80% 50% 75% 20% TABELLA 4 INVALIDITÀ PERMANENTE PER INFORTUNIO FRANCHIGIA RIASSORBIBILE Invalidità permanente accertata 1%-3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15%-59% 60%-100% Indennizzo liquidato per somme assicurate fino a euro 260.000,00 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 15%-59% 100% ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Tabella 3 - Invalidità permanente per infortunio sopravalutata 32 / 45 Distinta ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ TABELLA 5 INVALIDITÀ PERMANENTE PER INFORTUNIO FRANCHIGIA RIASSORBIBILE CON SUPERVALUTAZIONI I.P. accertata ex tabella Allegato 1 DPR n. 1124 del 30/06/1965 Indennizzo liquidato fino a euro 260.000,00 I.P. accertata ex tabella Allegato 1 DPR n. 1124 del 30/06/1965 Indennizzo liquidato fino a euro 260.000,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 – 0,25 0,75 1,50 2,50 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 25 26 28 29 31 32 34 35 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 oltre 60% 37 38 40 41 43 44 45 47 49 50 53 55 57 59 61 63 65 67 68 70 73 75 77 79 81 83 85 87 89 90 100 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Tabella 5 - Invalidità permanente per infortunio franchigia riassorbibile con sopravalutazioni 33 / 45 Distinta ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ TABELLA 6 VALUTAZIONE DELL’INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA Percentuali di valutazione per l’accertamento dell’invalidità permanente per malattia. PATOLOGIE VALUTAZIONE Sistema nervoso centrale Tetraplegia Paraplegia Emiplegia completa Emiparesi Afasia sensoriale completa Altre forme di afasia Epilessia secondaria con necessità di trattamento con crisi convulsive documentate: – crisi saltuarie (massimo 2-4/anno) – crisi rare (massimo l/mese) – crisi frequenti (circa 4/mese in terapia) Emiparkinsonismo (in relazione al controllo farmacologico della sintomatologia) Parkinsonismo bilaterale (in relazione al controllo farmacologico della sintomatologia) Apparato neurosensoriale Deficit visivi valutati dopo correzione: – cecità monolaterale – cecità bilaterale – emianopsia omonima – emianopsia a quadrante Sordità monolaterale Sordità bilaterale Emilaringectomia Laringectomia Pneumectomia (perdita di un polmone) Lobectomia polmonare 100% 80% 80% dal 30% al 50% 60% dal 20% al 40% 20% dal 35% al 40% dal 50% al 60% dal 15% al 50% dal 20% al 60% 35% 100% 30% inferiore al 25% 15% 60% 30% 60% 45% 25% Deficit respiratori secondari a patologie bronco-polmonari da valutare in relazione agli indici di funzionalità respiratoria come segue: PARAMETRI FVC* FEV1* DLCO* FVC* FEV1* DLCO* FVC* FEV1* DLCO* FVC* FEV1* DLCO* PERCENTUALE DEL VALORE TEORICO maggiore di 70% maggiore di 70% maggiore di 80% maggiore di 50% e minore di 70% maggiore di 40% e minore di 70% maggiore di 60% e minore di 80% maggiore di 33% e minore di 50% maggiore di 33% e minore di 40% maggiore di 40% e minore di 60% minore di 33% minore di 33% minore di 40% VALUTAZIONE fino al 24% fino al 24% fino al 24% dal 25% al 35% dal 25% al 35% dal 25% al 35% dal 36% al 65% dal 36% al 65% dal 36% al 65% oltre il 65% oltre il 65% oltre il 65% (*) LEGENDA FVC = capacità vitale forzata FEV1 = volume espiratorio forzato in 1 secondo DLCO = capacità di diffusione polmonare dell’anidride carbonica ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Tabella 6 - Valutazione dell'invalidità permanente da malattia 34 / 45 Distinta ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Apparato digerente Sindromi funzionali gastroenteriche: – di media gravità – di notevole gravità (significativa perdita di peso, disturbi di transito intestinale e dell’alvo, dolori, astenia, necessità di trattamento dietetico e farmacologico) Stenosi esofagea Esiti di gastrectomia totale con marcati disturbi funzionali Esiti di gastroresezione per ulcera Esiti di emicolectomia Esiti di colectomia totale Ano iliaco Incontinenza fecale Esiti di Iobectomia epatica Esiti di epatectomia allargata Epatite cronica attiva Epatite cronica a evoluzione cirrotica Cirrosi epatica conclamata Cirrosi epatica scompensata Pancreatite cronica senza diabete e senza insufficienza esocrina Pancreatite cronica con diabete e/o insufficienza esocrina Esiti di pancreasectomia parziale Esiti di pancreasectomia totale Apparato cardiovascolare Angina da sforzo (documentata con test ergometrico) Angina spontanea instabile nonostante la terapia Cardiopatia ischemica e/o post-infartuale a seconda della compromissione funzionale evidenziata dalle opportune indagini (cicloergometro, holter, ecocardiogramma, scintigrafia) Aritmie ribelli Protesi valvolari cardiache e dell’aorta toracica Protesi aorta addominale Esiti angioplastica coronarica Esiti di intervento di by-pass aorto-coronarico Applicazione di pace-maker Aneurisma aorta toracica non operabile Aneurisma aorta addominale non operabile Insufficienza cardiaca di riferimento anche per casi diversi da quelli richiamati: I° CLASSE NYHA* Il° CLASSE NYHA* III° CLASSE NYHA* IV° CLASSE NYHA* Apparato urinario Perdita anatomica o funzionale di un rene Cistostomia Urostomia Incontinenza urinaria parziale Incontinenza urinaria totale Insuff. renale cronica senza necessità di dialisi (in rapp. al grado di funzionalità residua) Insufficienza renale cronica con necessità di dialisi (in rapporto al quadro clinico ed eventuali complicanze) Uremia oltre il Esiti di trapianto renale (in relazione alle complicanze) Esiti di cistectomia con deviazione esterna VALUTAZIONE 20% dal 30% al 40% dal 30% al 40% 50% 20% 30% 40% 45% 50% 25% 45% 25% 40% 60% 66% 40% 60% 40% 66% dal 20% al 40% 60% dal 20% al 66% dal 40% al 60% 30% 25% 30% 35% 30% 50% 50% fino al 20% 40% 60% oltre il 66% 25% 40% 40% 15% 30% dal 20% al 50% dal 51% al 66% 66% dal 25% al 50% 50% ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Tabella 6 - Valutazione dell'invalidità permanente da malattia 35 / 45 Distinta ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Apparato genitale femminile Isterectomia in età feconda 35% Isterectomia in età non feconda 25% Mastectomia radicale monolaterale 30% Mastectomia radicale bilaterale 50% Quadrantectomia allargata 25% Ovariectomia bilaterale in età feconda 35% Ovariectomia bilaterale in età non feconda 25% Apparato emopoietico Leucemia acuta 50% Leucemia mieloide cronica 35% Leucemia linfatica cronica (in relazione alla gravità) dal 40% al 60% Mieloma multiplo 60% Linfoma non Hodgkin 60% Endocrinopatie Diabete non insulino dipendente senza complicanze d’organo 10% Diabete insulino dipendente in buon compenso metabolico 20% Diabete insulino dipendente instabile 40% N.B.: le complicanze d’organo di origine diabetica (nefropatie, neuropatie e retinopatie) andranno valutate a parte come elemento concorrente del danno. Iposurrenalismo mal controllabile dal 25% al 50% Esiti di tiroidectomia totale 25% Malattie reumatiche autoimmuni Lupus eritematoso (LES) in relazione alla gravità e all’estensione dal 20% al 50% Artrite reumatoide in relazione alla gravità e all’estensione dal 20% al 50% Spondilite anchilopoietica gravemente deformante (in relazione alla gravità) dal 25% al 50% *LEGENDA NYHA = New York Heart Association In caso di isterectomia o ovariectomia o mastectomia totale, anche se la valutazione dei postumi individua una invalidità rientrante nella franchigia, potrà comunque essere corrisposto un indennizzo in base al seguente prospetto: – sino 35 anni: 10% della somma assicurata; – da 36 a 45 anni: 5% della somma assicurata; – da 46 a 65 anni: 2% della somma assicurata; – oltre 65 anni: nessun indennizzo. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Tabella 6 - Valutazione dell'invalidità permanente da malattia 36 / 45 Distinta ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ TABELLA 7 INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA Invalidità permanente accertata fino a 24% 25% 26% 27% 28% 29% 30% 31% 32% 33% 34% 35% 36% 37% Indennizzo liquidato 0% 5% 7% 9% 11% 13% 15% 17% 19% 21% 23% 25% 27% 29% Invalidità permanente accertata 38% 39% 40% 41% 42% 43% 44% 45% 46% 47% 48% 49% 50% 51% Indennizzo liquidato 31% 33% 35% 37% 39% 41% 43% 45% 47% 49% 51% 53% 55% 57% Invalidità permanente accertata 52% 53% 54% 55% 56% 57% 58% 59% 60% 61% 62% 63% 64% 65% 66 - 100% Indennizzo liquidato 59% 62% 65% 68% 71% 74% 77% 80% 83% 86% 89% 92% 95% 98% 100% ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Tabella 7 - Invalidità permanente da malattia 37 / 45 Distinta ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI DESCRIZIONE –A– Abbattitore di piante – boscaiolo Accordatore di pianoforti Agente di assicurazione e broker Agente di cambio e di borsa Agente di commercio che viaggia Agente di commercio occupato in ufficio Agente di pubblicità Agricoltore che lavora manualmente Agricoltore con non prende parte ai lavori manuali Agronomo Albergatore con prestazioni manuali Albergatore senza prestazioni manuali Allenatore sportivo Allevatore di altri animali con lavoro manuale Allevatore di equini, bovini, suini con lavoro manuale Allevatore di animali senza lavoro manuale Ambasciatori, Consoli, Diplomatici in Europa Ambulante ferroviario Amministratore di beni o proprietà altrui Analista chimico Antennista (installatore di antenne radio - tv) Antiquario, senza restauro Archeologo Architetto (esterno, no cantieri) Architetto (esterno, si cantieri) Architetto solo in ufficio Armaiolo Armatore e noleggiatori di navi che si recano a bordo Arrotino Artigiano proprietario senza lavoro manuale Artista Ascensori e montacarichi Asfaltatore Assistente di vendita Assistente di volo (escluso volo professionale) Assistente sociale Ausiliario socio sanitario Autista di autovetture in servizio privato, taxi, autoambulanze, autofunebri Autista di autocarri e motocarri compreso carico e scarico Autista bus, autocarri e motocarri (senza carico e scarico) Autorimesse, addetto manutenzione, riparazione, lavaggio Autorimesse: esercente senza lavoro manuale Autotrasportatore anche di veicoli con carico e scarico Autotrasportatore (titolare d’impresa) senza lavoro manuale Avvocato o Procuratore Legale CLASSE CODICE D B B A B A A D B B B A C D D B A B A C D B C B B A C C C B B D C A B B C B 001 243 004 002 A 48 003 A 02 006 005 162 008 007 009 012 011 010 A 90 A 92 013 014 015 016 A 76 018 019 017 275 Q42 250 163 164 276 Q93 167 166 165 168 020 D C D B D B A 022 021 024 023 026 025 027 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Classificazione delle attività professionali 38 / 45 Distinta ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ –B– Barbiere, parrucchiere da uomo Bar – caffè – bottiglierie Barista Benestante, senza particolari occupazioni Berrettaio – cappellaio Bidello Bigiotterie Biologo Bottaio Bottoni (fabbricante) Bronzis. – brunit. – cromat. – nichelat. – otton. – ramiere Bustaio – camiciaio – cravattaio – pantalon. – calzettaio B B B A C B B A D C D B 028 140 029 030 251 031 252 294 279 253 277 244 –C– Callista – pedicure – manicure Calzolaio Cameriere Capomastro Carbonaio Cardatore di lana e cotone Carpentiere in legno e ferro Carrozziere per autoveicoli Cartaio Cartotecnico Casalinga Casaro con allevamento di animali Casaro senza allevamento di animali Cave a giorno (propr. – addetti senza lavoro manuale) Cave a giorno no mine (propr. – addetti con lavoro manuale) Cementiere Ceramista (in laboratorio) – maioliche – porcellane Cesellatore Cestaio Chimico Cinghiaio Clero Coltivatore diretto Commerciante che partecipa al lavoro di magazzino Commerciante no bestiame – accesso magazzini – no lavoro manuale Commercialista (libero professionista) Commerciante (escluso bestiame) solo ufficio Commerciante ambulante Commerciante con occasionale lavoro manuale Commesso che partecipa al lavoro di magazzino Commesso in negozio Concessionario auto/motoveicoli Conciapelli (con uso di macchine) Conciapelli (senza uso di macchine) Consulente in genere B D B C D C D D C C B D C B D D C B C C D A D C B A A B B C A B D C A 034 035 036 169 170 278 037 038 171 172 039 040 235 041 042 173 254 245 255 174 256 046 175 240 239 047 176 B92 C92 241 177 050 280 257 A53 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Classificazione delle attività professionali 39 / 45 Distinta ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Consulente tecnico (cantieri) Cordaiolo Corniciaio Cuoco Custode B C C C C A55 258 051 052 181 –D– Decoratore (di interni) / mosaicista (solo a terra) Decoratore su impalcature Dipendenti senza lavoro manuale Direttore didattico Direttore negozio Dirigente (esterni, si cantieri) Dirigente (esterni, no cantieri) Dirigente (in ufficio) Disegnatore che frequenta ambienti di lavoro Disegnatore occupato solo ufficio Disinfestatore Distillatore Distributore carburante con lavaggio e/o manutenzione Distributore carburante no lavaggio e/o manutenzione Domestico – Domestica – Colf C D B A A B B A B A C C C B C 259 178 206 225 179 055 054 053 057 056 Q92 Q23 059 058 060 Ebanista Editore Elettrauto Elettricista (alta tensione) Elettricista (bassa tensione) Elettrotecnico Enologo, enotecnico Escavatorista Estetista D A D D C C B D B 226 227 061 063 062 180 064 A93 065 –F– Fabbro anche su ponti e impalcature Fabbro solo a terra Facchino addetto al carico e scarico di merci in genere Falegname Farmacie Fattorino Fisico Floricoltore Fonditore Fornaio Fotoceramista Fotografo anche all’esterno Fotografo solo in studio Frantumatore Frigorista D C D D A B B C D C B B B D D 067 066 069 070 128 H90 182 072 183 260 D92 074 073 184 261 –E– ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Classificazione delle attività professionali 40 / 45 Distinta ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Frutta e verdura – fiori e piante Fuochisti B D 132 281 Geologo occupato anche all’esterno Geologo occupato solo in studio Geometra (esterno, no cantieri) Geometra (esterno, si cantieri) Geometra occupato solo in ufficio Gestore cinema, teatro Giardiniere, vivaista Giornalaio Giornalista occupato solo in ufficio Giornalista viaggiante Gommaio Gommista Guantaio Guardia campestre Guardia notturna/giurata Guardia caccia Guardia pesca Guida turistica C A B B A A C A A B D D C D D D D B 076 075 078 079 077 185 080 081 082 A 82 186 187 262 085 086 083 084 188 –I– Idraulico – installatore igienico sanitario Idraulico e lattoniere anche su impalcature e ponti Imballatore Imbianchino (di esterni) su impalcature Imbianchino (di interni) Impiegato amministrativo con mansioni esterne Impiegato amministrativo in genere (solo in ufficio) Impiegato con mansioni ispettive Impiegato tecnico Imprenditore (con lavoro manuale) Imprenditore (senza lavoro manuale) Imprenditore con occasionale lavoro manuale Imprenditore edile con lavoro manuale Incisore Indossatore Infermiere diplomato Ingegnere (esterno, no cantieri) Ingegnere (esterno, si cantieri) Ingegnere occupato solo in ufficio Insegnante di materie sperimentali o professionali anche in laboratori Insegnante di materie non sperimentali o professionali Insegnante di equitazione Insegnante di educazione fisica e sport non esclusi Installatore di elettrodomestici – mobili – radio – tv Interprete C D D D C B A A B D B C D C B B B B A B A D C C A 087 108 189 089 088 190 090 B90 091 094 092 242 093 191 192 095 097 098 096 104 103 100 102 137 193 –G– ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Classificazione delle attività professionali 41 / 45 Distinta ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Investigatore privato Ispettore di assicurazione Istruttore di pratica (guida) di scuola guida Istruttore di teoria di scuola guida C B B B 229 105 107 106 –L– Laminatore Lavanderie (con o senza consegna a domicilio) Lavoratore forestale Legatore Linotipista Litografo con macchine azionate a motore Litografo senza macchine azionate a motore Lucidatore marmi – scalpellino – mattonaio – pavim. strade Lucidatore di mobili D B D C C D C D D 194 230 195 196 263 236 109 282 264 –M– Macchinista ferrovie – tramvie Macellatore Magistrato Magliaia Maniscalco – sellaio Marmista anche su impalcature e ponti Marmista – pavimentista – piastrellista posatore solo a terra Massaggiatore – fisioterapista Matematico Materassaio Meccanico (dipendente) Meccanico (montatore – riparatore) Mediatore di bestiame Mediatore in genere (escluso bestiame) Medico chirurgo, ostetrico, ginecologo Medico esercente la solo medicina int. – condotto Medico Psicanalista Medico Radiologo Medico – Dentista Merlettaio Mobiliere: fabbricazione mobili Mobiliere: fabbricazione mobili in legno Modellista in carta Modellista in ferro o legno Modista Montatore di macchine Mosaicista (su impalcature) Muratore C D A C D D C B A C D D C B A A A B A B D D A D B D D D 197 198 110 111 283 113 112 114 200 115 116 201 118 117 H19 I19 L19 233 119 266 120 121 246 284 247 285 286 122 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Classificazione delle attività professionali 42 / 45 Distinta ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ –N– Necroforo addetto alle pompe funebri Necroforo addetto sepoltura e manutenzione tombe Negozi abiti, confezioni, mercerie, pellicce, tessuti Negozi cartoleria – libreria Negozi di articoli in pelle – calzature Negozi di casalinghi – armi Negozi elettrodomestici – mobili – igien. – sanit. (no installatore) Negozi ferramenta – colori e vernici – accessori auto Negozi fotografia, ottica, dischi, strumenti musicali Negozi giocattoli – articoli sportivi – animali domestici Negozi oreficerie – orologerie – gioiellerie Negozi pane – latte – pasticceria – gelateria (no produzione propria) Negozi pane – latte – pasticceria – gelateria (anche produzione propria) Negozi salumi – rosticcerie – macellerie – pescherie Negozi tabaccherie – profumerie – drogherie – vini e liquori Notaio C C A A A B B B A A A A C C A A E92 R42 123 126 124 133 135 134 127 125 129 130 138 139 131 142 Odontotecnico Ombrellaio Operaio dipendente con lavoro manuale leggero Operaio dipendente con lavoro manuale pesante Operatore ecologico Orafo Orologiaio riparatore Ortopedico (fabbricante di apparecchi) Ostetrica Ottico (fabbricante e riparatore) B C C D D C B C B C 143 267 292 293 205 207 248 144 145 268 –P– Parafulmini (fabbricante e posatore) Parrucchiere da donna Pastore Pellettiere – pellicciaio Pensionato Perito agrario – industriale Perito, libero professionista occupato anche all’esterno Personale amministrativo in ufficio Personale di bordo con lavoro manuale Personale di bordo senza lavoro manuale Pompe funebri con trasporti e addobbi Pompe funebri no trasporti e addobbi Portabagagli Portalettere Portiere Poste Programmatore sistemi elettronici – meccanografici Psicologo D B D C B C B A D C C B C B B A A A 287 146 208 210 231 209 147 C90 R93 R92 F92 G92 068 232 211 D90 E90 M19 –O– ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Classificazione delle attività professionali 43 / 45 Distinta ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Pubblicista Pulitore (di interni) Pulitore esterno edifici B C D A54 269 212 –R– Radiotecnico (senza posa antenne) Rammendatrice – ricamatrice – filatrice Rappresentante (con consegna merce) Rappresentante (senza consegna merce) Regista Restauratore di mobili Restauratore in genere – escluso mobili Riparatore di macchine da scrivere Riparatore radio – tv Ristoranti – trattorie – pizzerie (con lavoro manuale) Ristoranti – trattorie – pizzerie (no lavoro manuale) Ruspista C C C B A D D C C C B D 213 249 049 048 H64 150 149 265 151 237 141 234 Saldatore Sarto – Sarta Scrittore Specchi (fabbricante) Spedizioniere (solo ufficio) Spedizioniere anche presso magazzini e scali Strumenti (fabbricante e riparatore) Strumenti musicali (fabbricante e riparatore) Studente D B A D A B C C A 214 152 215 288 217 224 289 270 154 –T– Tappezziere che lavora anche su impalcature e ponti Tappezziere che non lavora su impalcature e ponti Tecnico sanitario Terracotta (fabbricante) Tessitore Timbri (fabbricante) Tinaio (fabbricante) Tintore Tipografo Tornitore Traduttore Trattorista D C B C C C C C C D A D 238 155 219 271 218 272 273 220 156 221 222 290 C D B B B 157 158 274 159 161 –S– –V– Veterinario Vetraio (che applica vetri) Vetraio (che si occupa di vendite) Vetrinista Vigile urbano ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Classificazione delle attività professionali 44 / 45 Distinta ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Vinificatore Vulcanizzatore Professioni in classe A Professioni in classe B Professioni in classe C Professioni in classe D C D A B C D 223 291 295 296 297 298 RD RD RD RD RD RD RD RD RD RD RD 299 Q03 043 R03 199 203 202 Q48 148 153 160 *** Ambasciatori/consoli/Pers. Diplomatico in altri continenti Carabiniere Cave a giorno con mine (propr./addetti con lav. Manuali) Guardia di finanza Marittimo/Uff. di bordo /macchinista/motorista Militari e corpi dell’esercito in genere Minatore Palombaro Pescatore Speleologo Vigile del fuoco ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Classificazione delle attività professionali 45 / 45 SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE: LUNGADIGE CANGRANDE, 16 - 37126 VERONA (ITALIA) TEL. 045 8 391 111 - FAX 045 8 391 112 www.cattolica.it