CONTRATTO DI LOCAZIONE PER SEDE DIPLOMATICA

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CONTRATTO DI LOCAZIONE PER SEDE DIPLOMATICA
TRADUZIONE
CONTRATTO DI LOCAZIONE PER SEDE DIPLOMATICA
Il presente contratto di locazione, a seguito di consultazioni fra la Corporazione di Servizio per gli
alloggi delle Missioni Diplomatiche di Pechino e l'Ufficio Culturale dell’Ambasciata della
Repubblica Italiana nella Repubblica Popolare di Cina in conformita’ con le leggi della Repubblica
Popolare di Cina ed i relativi regolamenti della Municipalita' di Pechino, viene stipulato per mutua
osservanza.
Articolo I
Soggetti della locazione
La Corporazione di Servizio per gli alloggi delle Missioni Diplomatiche di Pechino (di seguito il
"Locatore") cede in locazione l'immobile al n. 2, Dong Er Jie, San Li Tun, Distretto di Chaoyang,
Pechino all’Ufficio Culturale dell’Ambasciata della Repubblica Italiana nella Repubblica Popolare di
Cina (di seguito "Locatario"), quale Sede dell’Ambasciata. Il Locatario accetta la locazione degli
immobili summenzionati.
Articolo II
Descrizione della Sede dell’Ambasciata
Superficie della Sede dell’Ambasciata: Area totale: metri quadrati novecentocinquantasette e 77/100.
(957,77 m2)
Articolo III
Durata della locazione
La locazione decorre dal primo gennaio 2011 fino al 31 dicembre 2014, entrambi tali giorni
compresi.
Articolo IV
Canone
l.
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Canone semestrale dal primo gennaio 2011 al 31 dicembre 2011:
Cinquecentocinquantunomilaseicentosettantacinque Renminbi Yuan (551.675,00);
Canone semestrale dal primo gennaio 2012 al 31 dicembre 2012
Seicentotrentasettemilaottocentosettantacinque Renminbi Yuan (637.875,00);
Canone semestrale dal primo gennaio 2013 al 31 dicembre 2013:
Settecentoquarantasettemilasessanta Renminbi Yuan (747.060,00);
Canone semestrale dal primo gennaio 2014 al 31 dicembre 2014:
Ottocentosessantunomilanovecentonovanta Renminbi Yuan (861.990,00).
Il Locatario conferma che il pagamento del canone sara’ in Renminbi Yuan.
Il canone fissato nel presente articolo e' unicamente quello degli immobili in oggetto.
Articolo V
Forma di pagamento
1 Il canone d’affitto dovra’ essere riscosso semestralmente. Il Locatario paghera’ al Locatore per
intero il canone dovuto per ciascun semestre prima del giorno 1°maggio e del giorno 1°
novembre di ogni anno. Il Locatario paghera’ il canone presso l’ufficio cassa della
Corporazione di Servizio per gli Alloggi delle Missioni Diplomatiche di Pechino prima della
suddetta scadenza;
2. Il Locatore inviera’ l’avviso di pagamento del canone 20 giorni prima della suddetta scadenza,
tuttavia tale invio non e’ condizione necessaria per il pagamento del canone da parte del
Locatario.
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Articolo VI
Diritti ed obblighi del Locatore
1. Il Locatore ha il diritto di proprieta’ e di amministrazione degli immobili locati, degli
impianti e delle strutture e dovra’ rispettare il legittimo diritto del Locatario di usare gli
stessi.
2. Il Locatore ha il diritto di riscuotere il canone di locazione cosi’ come stabilito nel presente
contratto.
3. Il Locatore e’ responsabile per i necessari impianti per l’acqua calda e fredda, elettricita’, gas
e riscaldamento per gli immobili di cui sopra.
Il Locatore dovra’ notificare al Locatario per iscritto con due settimane di anticipo in caso di
interruzione dei suddetti servizi di lunga durata dovuti ad interventi di riparazione e
manutenzione predisposti dalle autorita’ erogatrici di acqua, elettricita’, gas e riscaldamento (ad
eccezione di interruzioni dei servizi causate da incidenti).
4. Il Locatore e’ responsabile per ispezioni, interventi di manutenzione e riparazione negli
immobili locati ed i relativi impianti e dovra’ mantenere le strutture degli immobili locati in
stato agibile e gli impianti in buone condizioni. Nel caso di negligenza nelle ispezioni o in
caso di riparazioni non tempestive, il Locatore sara’ responsabile per le perdite sostenute dal
Locatario. Il Locatore notifichera’ al Locatario in anticipo, e dovra’ ottenere il consenso di
quest’ultimo, prima di intraprendere ispezioni, mautenzioni e riparazioni.
5. Nel rispetto dell’uso normale da parte del Locatario, il Locatore dovra’ riparare e mantenere
l’immobile ed i suoi ulteriori impianti gratuitamente, secondo quanto segnalato dal Locatario
e secondo quanto emerso nelle ispezioni. Nel caso di uso non corretto o di danni causati da
negligenza del Locatario, il Locatore sara’ tenuto ad effettuare le riparazioni ma potra’
addebitare al Locatario i costi dei materiali e della manodopera.
6. Nel caso in cui il Locatario fosse costretto ad abbandonare gli immobili locati per ragioni
quali costruzioni metropolitane o per maggiori lavori di riparazione degli edifici, il Locatore
dovra’ darne al Locatario un avviso scritto con sei mesi di preavviso e dovra’ fornire al
Locatario un altro immobile in locazione o una sede temporanea con costi di amministrazione
addizionali. Dettagli e tempistica del trasloco dovranno essere discussi e concordati dalle due
parti.
Articolo VII
Diritti ed obblighi del Locatario
l. Il Locatario ha il diritto di uso degli immobili locati, attrezzature ed annessi, ma non potra'
utilizzarli per scopi diversi da quelli contemplati dall’Articolo I del presente contratto.
2. Il Locatario paghera' il canone d’affitto secondo le modalita’ previste dal presente contratto, e
sosterra' le spese di elettricita', riscaldamento, gas e gli altri oneri in base ai regolamenti stabiliti
dalle relative autorita' di Pechino.
3. Il Locatario manterra' in buone condizioni gli immobili, gli impianti, gli annessi e le zone
verdi del complesso. Il Locatario sara' responsabile per danni agli immobili, impianti, attrezzature
e zone verdi del complesso (escluso il normale decadimento) derivanti da uso anormale o
negligenza e sara' tenuto ai costi di ripristino.
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Il Locatario fornira' gli aiuti e l'assistenza necessari al Locatore in caso di ispezioni e lavori di
riparazione alla sede, attrezzature ed annessi.
Nel caso in cui gli immobili debbano venire evacuati in ragione di nuove costruzioni o
consistenti opere di ristrutturazione, il Locatario liberera' gli immobili nei termini previsti. In
caso di ritardo sara' responsabile per i danni conseguenti.
In ottemperanza ai "Regolamenti antincendio della Repubblica Popolare di Cina" il Locatario
dovra' provvedere all'installazione e manutenzione delle necessarie attrezzature antincendio
ed assumersi la responsabilita' per la prevenzione degli incendi. Il Locatore potra' fornire
gratuitamente le istruzioni per l’uso delle apparecchiature antincendio. Il Locatario
applichera' rigorosamente tali istruzioni assumendosi la responsabilita' per la prevenzione
degli incendi. In caso di incendio dovuto a negligenza del locatario, dovra' compensare le
perdite derivanti al locatore.
Il locatario non utilizzera' apparecchiature elettriche eccedenti la capacita’ di carico elettrico
nell’immobile, non installera' o aggiungera' altre apparecchiature in sovraccarico senza
autorizzazione, ne' effettuera' alterazioni alle installazioni elettriche, circuiti o tubazioni per
riscaldamento, acqua, scarico e gas senza autorizzazione. In caso contrario sara' responsabile
per i danni conseguenti.
Il locatario avvisera' tempestivamente il locatore in caso di malfunzionamenti negli immobili
ed annessi, incendio o eventi imprevisti.
E' vietata la sublocazione, cessione, compartecipazione parziale o totale con terzi degli
immobili ed annessi.
Articolo VIII
Esigenze speciali del Locatario
A seguito di richiesta scritta del Locatario ed approvazione del Locatore e conseguente
accordo firmato da entrambe le parti, una unita' di lavoro scelta dalle due parti potra' effettuare i
sottoelencati interventi. Il Locatario sosterra’ tutte le spese. Nel contempo verranno definiti fra le due
parti i termini dell'accordo circa l'assunzione di responsabilita' per le spese di riparazione a seguito
del completamento dei seguenti progetti:
(l) alterazioni degli interni originali purche' non comportino danni alle strutture degli
immobili;
(2) aggiunta di impianti fissi od attrezzature;
(3) smontaggio o sostituzione di infissi metallici originali, luci, cucine a gas, installazioni per
riscaldamento o sanitarie;
(4) tinteggiatura ed imbiancatura degli immobili;
(5) aumento della capacita' elettrica;
(6) parziale modifica delle zone verdi del complesso, previa autorizzazione del locatore e
delle competenti autorita' della Municipalita' di Pechino.
Articolo IX
Estensioni e modifiche
1
In caso di realizzazione di lavori per aumento di superficie, modifiche degli immobili o
costruzione di nuovi edifici, il Locatario dovra' chiedere previa autorizzazione del Locatore e delle
competenti autorita' della Municipalita' di Pechino. Sara' scelta una unita' di lavoro fra quelle
designate dalle due parti.
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Il Locatario non effettuera' alcun lavoro di abbattimento ed edificazione degli immobili senza
autorizzazione. In caso contrario il Locatore ha diritto a richiedere il ripristino allo stato originale. Il
Locatario sara' tenuto al risarcimento delle perdite da cio’ causate al Locatore.
Articolo X
Prosecuzione e termine del contratto
1
In caso il Locatario intenda rinnovare il presente contratto dopo la scadenza, dovra’
comunicarlo al Locatore per iscritto sessanta giorni prima della data di scadenza. A seguito di
consultazioni tra le due parti sara' firmato un nuovo contratto.
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In caso il Locatario intenda rescindere il presente contratto prima della sua scadenza, il
Locatario’ dovra’ corrispondere un mese di canone di locazione al Locatore quale compensazione.
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In caso il locatario non intenda rinnovare il presente contratto o intenda risolverlo
anticipatamente, ne dara' comunicazione per iscritto al locatore con preavviso di almeno trenta giorni.
A seguito di ispezione ed accertamento delle buone condizioni degli immobili ed annessi da parte del
Locatore, pagati i canoni di locazione e gli oneri relativi, le due parti completeranno le formalita' di
chiusura.
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Completate le formalita' di chiusura del contratto, il Locatario liberera' gli immobili e ne
restituira' tutte le chiavi al Locatore. Se la restituzione delle chiavi e' successiva alla data di scadenza
il locatario paghera' per i giorni di mora.
5
Qualora, a seguito di ispezione degli immobili, attrezzature ed annessi, il Locatore constati la
presenza di danni causati dal Locatario, questi e' tenuto al risarcimento al Locatore.
Articolo XI
Inadempienze
1
In caso di ritardo nel pagamento del canone il Locatario paghera' una mora giornaliera dello
0,2% in aggiunta al canone contrattuale. L'accettazione della mora da parte del Locatore non inficia
l'esercizio da parte di questi dei diritti stabiliti dal contratto e dalla legge.
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In caso di inosservanza del punto 9 dell'articolo VII per sublocazione o cessione a terzi degli
immobili o degli annessi, il Locatore ha il diritto di risolvere il contratto. Il Locatario ed i terzi (da
questi sollecitati) libereranno gli immobili entro il termine assegnato dal Locatore.
Articolo XII
Rinuncia ad azioni legali
L'assenza di intimazioni o azioni volte alla prevenzione delle violazioni, a fronte delle
inadempienze contrattuali di una parte, non implica rinuncia del diritto all'applicazione delle
previsioni in contratto dell'altra parte. Qualora quest'ultima non voglia far carico della violazione
all'altra parte sara' redatto un rapporto scritto della violazione firmato da ambedue le parti.
Articolo XIII
Forza maggiore
Nessuna delle due parti sara' responsabile in caso di distruzione degli immobili che comporti
inadempimento del contratto e perdite alle due parti, a causa di terremoti, uragani, inondazioni od
altro. Comunque il Locatore, a seconda dell'entita' della distruzione, ridurra’ il canone di locazione o
rinuncera' alla sua riscossione per la durata dei lavori di restauro. Nel caso in cui, a seguito di
ispezione, il locatore non ritenga eseguibili o economicamente convenienti i lavori di restauro
comunichera' per iscritto al locatario la propria determinazione entro 14 giorni dalla data
dell'ispezione. Il contratto si intende risolto per tale ragione alla stessa data. Il Locatario liberera' gli
immobili senza richiedere compensazione. Il Locatore provvedera' a concedere in locazione al
Locatario un altro immobile.
Articolo XIV
Legislazione applicabile e risoluzione delle controversie
1
Vigenza, esecuzione, validita' ed interpretazione del presente contratto sono soggetti alle
leggi della Repubblica Popolare di Cina.
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In caso di controversia fra Locatore e Locatario in corso di contratto le parti cercheranno una
previa soluzione a mezzo amichevoli consultazioni.
3
In mancanza di risultato le parti hanno diritto di sottoporre la questione alla Commissione per
gli Arbitrati di Pechino. Il decreto arbitrale della Commissione sara' definitivo e vincolante per le
due parti. Durante l'arbitrato continuano ad essere applicate le disposizioni contrattuali ad eccezione
di quelle oggetto della controversia.
Articolo XV
Comunicazioni
Le comunicazioni per iscritto inerenti il presente contratto verranno trasmesse a mezzo posta
raccomandata o messaggero. Gli indirizzi delle parti sono i seguenti:
Locatore:
Locatario:
n.223 Chaoyang Men Nei Street
Dongcheng District, Pechino codice postale: 100010
Corporazione di Servizio per gli Alloggi delle
Missioni Diplomatiche di Pechino
n. 2, Dong Er Jie, San Li Tun Chaoyang
District, Pechino codice postale: 100600
Ufficio Culturale dell’Ambasciata d’Italia
nella Repubblica Popolare di Cina
Articolo XVI
Varie ed eventuali
1. Accordi aggiuntivi su questioni non coperte da questo contratto dovranno essere stipulati
mediante consultazioni tra le parti. Essi avranno valore pari al presente contratto.
2. Il presente contratto entrera’ in vigore alla data della sua firma.
3. Il presente contratto e’ firmato dai rappresentanti delle due parti in data 23 dicembre 2010.
4. Il presente contratto e’ redatto in lingua inglese e cinese, in duplice copia. Ciascuna parte avra’ un
originale per ciascuna delle due versioni.
IL LOCATARIO:
Ufficio Culturale dell’Ambasciata d’Italia nella Repubblica Popolare Cinese
Il Rappresentante Barbara Alighiero Animali
Timbro e firma
IL LOCATORE
Corporazione di Servizio per gli alloggi Delle Missioni Diplomatiche di Pechino
Timbro Rosso e firma