CONTRATTO DI LOCAZIONE PER SEDE DIPLOMATICA
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CONTRATTO DI LOCAZIONE PER SEDE DIPLOMATICA
TRADUZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE PER SEDE DIPLOMATICA Il presente contratto di locazione, a seguito di consultazioni fra la Corporazione di Servizio per gli alloggi delle Missioni Diplomatiche di Pechino e l'Ufficio Culturale dell’Ambasciata della Repubblica Italiana nella Repubblica Popolare di Cina in conformita’ con le leggi della Repubblica Popolare di Cina ed i relativi regolamenti della Municipalita' di Pechino, viene stipulato per mutua osservanza. Articolo I Soggetti della locazione La Corporazione di Servizio per gli alloggi delle Missioni Diplomatiche di Pechino (di seguito il "Locatore") cede in locazione l'immobile al n. 2, Dong Er Jie, San Li Tun, Distretto di Chaoyang, Pechino all’Ufficio Culturale dell’Ambasciata della Repubblica Italiana nella Repubblica Popolare di Cina (di seguito "Locatario"), quale Sede dell’Ambasciata. Il Locatario accetta la locazione degli immobili summenzionati. Articolo II Descrizione della Sede dell’Ambasciata Superficie della Sede dell’Ambasciata: Area totale: metri quadrati novecentocinquantasette e 77/100. (957,77 m2) Articolo III Durata della locazione La locazione decorre dal primo gennaio 2011 fino al 31 dicembre 2014, entrambi tali giorni compresi. Articolo IV Canone l. 2 3 Canone semestrale dal primo gennaio 2011 al 31 dicembre 2011: Cinquecentocinquantunomilaseicentosettantacinque Renminbi Yuan (551.675,00); Canone semestrale dal primo gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 Seicentotrentasettemilaottocentosettantacinque Renminbi Yuan (637.875,00); Canone semestrale dal primo gennaio 2013 al 31 dicembre 2013: Settecentoquarantasettemilasessanta Renminbi Yuan (747.060,00); Canone semestrale dal primo gennaio 2014 al 31 dicembre 2014: Ottocentosessantunomilanovecentonovanta Renminbi Yuan (861.990,00). Il Locatario conferma che il pagamento del canone sara’ in Renminbi Yuan. Il canone fissato nel presente articolo e' unicamente quello degli immobili in oggetto. Articolo V Forma di pagamento 1 Il canone d’affitto dovra’ essere riscosso semestralmente. Il Locatario paghera’ al Locatore per intero il canone dovuto per ciascun semestre prima del giorno 1°maggio e del giorno 1° novembre di ogni anno. Il Locatario paghera’ il canone presso l’ufficio cassa della Corporazione di Servizio per gli Alloggi delle Missioni Diplomatiche di Pechino prima della suddetta scadenza; 2. Il Locatore inviera’ l’avviso di pagamento del canone 20 giorni prima della suddetta scadenza, tuttavia tale invio non e’ condizione necessaria per il pagamento del canone da parte del Locatario. . Articolo VI Diritti ed obblighi del Locatore 1. Il Locatore ha il diritto di proprieta’ e di amministrazione degli immobili locati, degli impianti e delle strutture e dovra’ rispettare il legittimo diritto del Locatario di usare gli stessi. 2. Il Locatore ha il diritto di riscuotere il canone di locazione cosi’ come stabilito nel presente contratto. 3. Il Locatore e’ responsabile per i necessari impianti per l’acqua calda e fredda, elettricita’, gas e riscaldamento per gli immobili di cui sopra. Il Locatore dovra’ notificare al Locatario per iscritto con due settimane di anticipo in caso di interruzione dei suddetti servizi di lunga durata dovuti ad interventi di riparazione e manutenzione predisposti dalle autorita’ erogatrici di acqua, elettricita’, gas e riscaldamento (ad eccezione di interruzioni dei servizi causate da incidenti). 4. Il Locatore e’ responsabile per ispezioni, interventi di manutenzione e riparazione negli immobili locati ed i relativi impianti e dovra’ mantenere le strutture degli immobili locati in stato agibile e gli impianti in buone condizioni. Nel caso di negligenza nelle ispezioni o in caso di riparazioni non tempestive, il Locatore sara’ responsabile per le perdite sostenute dal Locatario. Il Locatore notifichera’ al Locatario in anticipo, e dovra’ ottenere il consenso di quest’ultimo, prima di intraprendere ispezioni, mautenzioni e riparazioni. 5. Nel rispetto dell’uso normale da parte del Locatario, il Locatore dovra’ riparare e mantenere l’immobile ed i suoi ulteriori impianti gratuitamente, secondo quanto segnalato dal Locatario e secondo quanto emerso nelle ispezioni. Nel caso di uso non corretto o di danni causati da negligenza del Locatario, il Locatore sara’ tenuto ad effettuare le riparazioni ma potra’ addebitare al Locatario i costi dei materiali e della manodopera. 6. Nel caso in cui il Locatario fosse costretto ad abbandonare gli immobili locati per ragioni quali costruzioni metropolitane o per maggiori lavori di riparazione degli edifici, il Locatore dovra’ darne al Locatario un avviso scritto con sei mesi di preavviso e dovra’ fornire al Locatario un altro immobile in locazione o una sede temporanea con costi di amministrazione addizionali. Dettagli e tempistica del trasloco dovranno essere discussi e concordati dalle due parti. Articolo VII Diritti ed obblighi del Locatario l. Il Locatario ha il diritto di uso degli immobili locati, attrezzature ed annessi, ma non potra' utilizzarli per scopi diversi da quelli contemplati dall’Articolo I del presente contratto. 2. Il Locatario paghera' il canone d’affitto secondo le modalita’ previste dal presente contratto, e sosterra' le spese di elettricita', riscaldamento, gas e gli altri oneri in base ai regolamenti stabiliti dalle relative autorita' di Pechino. 3. Il Locatario manterra' in buone condizioni gli immobili, gli impianti, gli annessi e le zone verdi del complesso. Il Locatario sara' responsabile per danni agli immobili, impianti, attrezzature e zone verdi del complesso (escluso il normale decadimento) derivanti da uso anormale o negligenza e sara' tenuto ai costi di ripristino. 4 5 6 7 8 9 Il Locatario fornira' gli aiuti e l'assistenza necessari al Locatore in caso di ispezioni e lavori di riparazione alla sede, attrezzature ed annessi. Nel caso in cui gli immobili debbano venire evacuati in ragione di nuove costruzioni o consistenti opere di ristrutturazione, il Locatario liberera' gli immobili nei termini previsti. In caso di ritardo sara' responsabile per i danni conseguenti. In ottemperanza ai "Regolamenti antincendio della Repubblica Popolare di Cina" il Locatario dovra' provvedere all'installazione e manutenzione delle necessarie attrezzature antincendio ed assumersi la responsabilita' per la prevenzione degli incendi. Il Locatore potra' fornire gratuitamente le istruzioni per l’uso delle apparecchiature antincendio. Il Locatario applichera' rigorosamente tali istruzioni assumendosi la responsabilita' per la prevenzione degli incendi. In caso di incendio dovuto a negligenza del locatario, dovra' compensare le perdite derivanti al locatore. Il locatario non utilizzera' apparecchiature elettriche eccedenti la capacita’ di carico elettrico nell’immobile, non installera' o aggiungera' altre apparecchiature in sovraccarico senza autorizzazione, ne' effettuera' alterazioni alle installazioni elettriche, circuiti o tubazioni per riscaldamento, acqua, scarico e gas senza autorizzazione. In caso contrario sara' responsabile per i danni conseguenti. Il locatario avvisera' tempestivamente il locatore in caso di malfunzionamenti negli immobili ed annessi, incendio o eventi imprevisti. E' vietata la sublocazione, cessione, compartecipazione parziale o totale con terzi degli immobili ed annessi. Articolo VIII Esigenze speciali del Locatario A seguito di richiesta scritta del Locatario ed approvazione del Locatore e conseguente accordo firmato da entrambe le parti, una unita' di lavoro scelta dalle due parti potra' effettuare i sottoelencati interventi. Il Locatario sosterra’ tutte le spese. Nel contempo verranno definiti fra le due parti i termini dell'accordo circa l'assunzione di responsabilita' per le spese di riparazione a seguito del completamento dei seguenti progetti: (l) alterazioni degli interni originali purche' non comportino danni alle strutture degli immobili; (2) aggiunta di impianti fissi od attrezzature; (3) smontaggio o sostituzione di infissi metallici originali, luci, cucine a gas, installazioni per riscaldamento o sanitarie; (4) tinteggiatura ed imbiancatura degli immobili; (5) aumento della capacita' elettrica; (6) parziale modifica delle zone verdi del complesso, previa autorizzazione del locatore e delle competenti autorita' della Municipalita' di Pechino. Articolo IX Estensioni e modifiche 1 In caso di realizzazione di lavori per aumento di superficie, modifiche degli immobili o costruzione di nuovi edifici, il Locatario dovra' chiedere previa autorizzazione del Locatore e delle competenti autorita' della Municipalita' di Pechino. Sara' scelta una unita' di lavoro fra quelle designate dalle due parti. 2 Il Locatario non effettuera' alcun lavoro di abbattimento ed edificazione degli immobili senza autorizzazione. In caso contrario il Locatore ha diritto a richiedere il ripristino allo stato originale. Il Locatario sara' tenuto al risarcimento delle perdite da cio’ causate al Locatore. Articolo X Prosecuzione e termine del contratto 1 In caso il Locatario intenda rinnovare il presente contratto dopo la scadenza, dovra’ comunicarlo al Locatore per iscritto sessanta giorni prima della data di scadenza. A seguito di consultazioni tra le due parti sara' firmato un nuovo contratto. 2 In caso il Locatario intenda rescindere il presente contratto prima della sua scadenza, il Locatario’ dovra’ corrispondere un mese di canone di locazione al Locatore quale compensazione. 3 In caso il locatario non intenda rinnovare il presente contratto o intenda risolverlo anticipatamente, ne dara' comunicazione per iscritto al locatore con preavviso di almeno trenta giorni. A seguito di ispezione ed accertamento delle buone condizioni degli immobili ed annessi da parte del Locatore, pagati i canoni di locazione e gli oneri relativi, le due parti completeranno le formalita' di chiusura. 4 Completate le formalita' di chiusura del contratto, il Locatario liberera' gli immobili e ne restituira' tutte le chiavi al Locatore. Se la restituzione delle chiavi e' successiva alla data di scadenza il locatario paghera' per i giorni di mora. 5 Qualora, a seguito di ispezione degli immobili, attrezzature ed annessi, il Locatore constati la presenza di danni causati dal Locatario, questi e' tenuto al risarcimento al Locatore. Articolo XI Inadempienze 1 In caso di ritardo nel pagamento del canone il Locatario paghera' una mora giornaliera dello 0,2% in aggiunta al canone contrattuale. L'accettazione della mora da parte del Locatore non inficia l'esercizio da parte di questi dei diritti stabiliti dal contratto e dalla legge. 2 In caso di inosservanza del punto 9 dell'articolo VII per sublocazione o cessione a terzi degli immobili o degli annessi, il Locatore ha il diritto di risolvere il contratto. Il Locatario ed i terzi (da questi sollecitati) libereranno gli immobili entro il termine assegnato dal Locatore. Articolo XII Rinuncia ad azioni legali L'assenza di intimazioni o azioni volte alla prevenzione delle violazioni, a fronte delle inadempienze contrattuali di una parte, non implica rinuncia del diritto all'applicazione delle previsioni in contratto dell'altra parte. Qualora quest'ultima non voglia far carico della violazione all'altra parte sara' redatto un rapporto scritto della violazione firmato da ambedue le parti. Articolo XIII Forza maggiore Nessuna delle due parti sara' responsabile in caso di distruzione degli immobili che comporti inadempimento del contratto e perdite alle due parti, a causa di terremoti, uragani, inondazioni od altro. Comunque il Locatore, a seconda dell'entita' della distruzione, ridurra’ il canone di locazione o rinuncera' alla sua riscossione per la durata dei lavori di restauro. Nel caso in cui, a seguito di ispezione, il locatore non ritenga eseguibili o economicamente convenienti i lavori di restauro comunichera' per iscritto al locatario la propria determinazione entro 14 giorni dalla data dell'ispezione. Il contratto si intende risolto per tale ragione alla stessa data. Il Locatario liberera' gli immobili senza richiedere compensazione. Il Locatore provvedera' a concedere in locazione al Locatario un altro immobile. Articolo XIV Legislazione applicabile e risoluzione delle controversie 1 Vigenza, esecuzione, validita' ed interpretazione del presente contratto sono soggetti alle leggi della Repubblica Popolare di Cina. 2 In caso di controversia fra Locatore e Locatario in corso di contratto le parti cercheranno una previa soluzione a mezzo amichevoli consultazioni. 3 In mancanza di risultato le parti hanno diritto di sottoporre la questione alla Commissione per gli Arbitrati di Pechino. Il decreto arbitrale della Commissione sara' definitivo e vincolante per le due parti. Durante l'arbitrato continuano ad essere applicate le disposizioni contrattuali ad eccezione di quelle oggetto della controversia. Articolo XV Comunicazioni Le comunicazioni per iscritto inerenti il presente contratto verranno trasmesse a mezzo posta raccomandata o messaggero. Gli indirizzi delle parti sono i seguenti: Locatore: Locatario: n.223 Chaoyang Men Nei Street Dongcheng District, Pechino codice postale: 100010 Corporazione di Servizio per gli Alloggi delle Missioni Diplomatiche di Pechino n. 2, Dong Er Jie, San Li Tun Chaoyang District, Pechino codice postale: 100600 Ufficio Culturale dell’Ambasciata d’Italia nella Repubblica Popolare di Cina Articolo XVI Varie ed eventuali 1. Accordi aggiuntivi su questioni non coperte da questo contratto dovranno essere stipulati mediante consultazioni tra le parti. Essi avranno valore pari al presente contratto. 2. Il presente contratto entrera’ in vigore alla data della sua firma. 3. Il presente contratto e’ firmato dai rappresentanti delle due parti in data 23 dicembre 2010. 4. Il presente contratto e’ redatto in lingua inglese e cinese, in duplice copia. Ciascuna parte avra’ un originale per ciascuna delle due versioni. IL LOCATARIO: Ufficio Culturale dell’Ambasciata d’Italia nella Repubblica Popolare Cinese Il Rappresentante Barbara Alighiero Animali Timbro e firma IL LOCATORE Corporazione di Servizio per gli alloggi Delle Missioni Diplomatiche di Pechino Timbro Rosso e firma