Delibera Regione Toscana "Approvazione del Piano di

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Delibera Regione Toscana "Approvazione del Piano di
REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE
ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 07-06-2016 (punto N 12 )
Delibera
N 546
del 07-06-2016
Proponente
MARCO REMASCHI
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE
Pubblicita’/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)
Dirigente Responsabile Paolo BANTI
Estensore Vito MAZZARONE
Oggetto
L.R. 10/2016. Approvazione del Piano di gestione e calendario venatorio sulla specie cinghiale
nelle aree non vocate della Regione Toscana ai sensi dell'art. 4 della L.R. 10/2016
Presenti
ENRICO ROSSI
FEDERICA FRATONI
MONICA BARNI
Assenti
VITTORIO BUGLI
VINCENZO
CECCARELLI
MARCO REMASCHI
STEFANO CIUOFFO
STEFANIA SACCARDI
CRISTINA GRIECO
ALLEGATI N°2
ALLEGATI
Denominazion
1
2
Pubblicazione
Tipo di trasmissione
Riferimento
Si
Si
Cartaceo+Digitale
Cartaceo+Digitale
ALLEGATO 1
ALLEGATO 2
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma
e per il prelievo venatorio”;
Visto l’articolo 11-quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 “Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto
all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria” che recita:
“Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale
per la fauna selvatica o, se istituti, degli istituiti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di
abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli
ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge
11 febbraio 1992, n. 157.”
Vista la legge regionale Toscana 10 giugno 2002, n. 20 “Calendario venatorio e modifiche alla legge
12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ed in particolare l’articolo 7, comma 6
che recita.” Nel rispetto delle indicazioni contenute, nel piano faunistico venatorio, la Giunta
regionale approva, previo parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(ISPRA), piani di abbattimento in forma selettiva di ungulati distinti per sesso e classi di età ed
indicanti il periodo di prelievo nel rispetto della normativa vigente..”;
Visto il D.p.g.r. 33/r del 26 luglio 2011 “Regolamento di attuazione della l.r. n. 3 del 12 gennaio
1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” ed in particolare gli articoli 86 e seguenti;
Vista la pubblicazione dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)
“Linee guida per la gestione degli ungulati cervidi e bovidi” n. 91/2013;
Visto l'articolo 4 della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10 (Legge obiettivo per la gestione degli
ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994), che disciplina la gestione venatoria nelle aree non
vocate agli ungulati, ed in particolar modo indica che:
- per consentire il prelievo selettivo la Giunta regionale, previo parere dell’ISPRA, approva
annualmente, con riferimento alle aree non vocate e non soggette a divieto di caccia, un piano di
prelievo “a scalare” (art. 4 comma 1 e comma 3);
- la Giunta inoltre, previo parere dell’ISPRA, approva il periodo di prelievo con riferimento alle
aree non vocate (art. 4 comma 4);
- definisce i compiti degli ATC nella attuazione del piano (art. 4 comma 9);
Visto il piano di gestione e calendario di caccia nelle aree non vocate al cinghiale della Regione
Toscana per il periodo di efficacia della Legge Obiettivo (art. 19 della l.r 10/2016) 2016-2018
redatto dalla Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale - Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca
dilettantistica, Pesca in mare, contenente le proposte di prelievo annuale del cinghiale (numero di
animali suddivisi per classe di sesso e di età) e i tempi di prelievo, redatto ai sensi dell'art. 4 della
l.r. 10/2016, inviato ad ISPRA con nota del 18 febbraio 2016 di cui prot. 47870, ai fini di ottenere il
parere previsto all'art. 4 della l.r. 10/2016 e all'art. 7 della L.R. 20/2002 ;
Visto il parere dell'ISPRA sul suddetto documento contenuto nella nota di cui prot. 19994/T-A23-TA29B del 29 marzo 2016, integrato con nota di risposta alla nostra nota del 28.04.2016 di cui prot..
n. 165777, favorevole al piano e ai tempi di prelievo proposti, con l'unica eccezione di alcune
prescrizioni indicate per modificare la struttura del prelievo annuale proposto (classi di sesso e di
età);
Visto il documento “Piano di gestione e calendario venatorio sulla specie cinghiale nelle aree non
vocate della Regione Toscana per il periodo 2016-2018” di cui all'allegato 1, facente parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Visto il documento “Piano annuale di prelievo per il cinghiale nelle aree non vocate, per
Comprensorio, per l'anno 2016” nel quale sono riportate le integrazioni richieste dall'ISPRA per la
struttura del prelievo annuale (classi di sesso e di età) di cui all'allegato 2, facente parte integrante e
sostanziale del presente atto;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1) di approvare il documento “Piano di gestione e calendario venatorio sulla specie cinghiale nelle
aree non vocate della Regione Toscana per il periodo di efficacia della Legge Obiettivo (art. 19
della l.r 10/2016) 2016-2018” redatto ai sensi della L.R. 9 febbraio 2016, n. 10, di cui all'allegato 1,
facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di approvare in attuazione del Piano di cui al punto 1, il “Piano annuale di prelievo per il
cinghiale nelle aree non vocate, per Comprensorio, e calendario per l'anno 2016” , di cui all'allegato
2, facente parte integrante e sostanziale del presente atto. Tale piano potrà essere variato negli anni
successivi al primo in funzione dei criteri di cui al comma 3 dell'art. 4 della L.R. 10/2016;
3) di rinviare a successivi atti l’approvazione del piano annuale di prelievo per il cinghiale per le
annualità 2017 e 2018.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della
l.r. 23/2007.
Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
ANTONIO DAVIDE BARRETTA
Il Dirigente Responsabile
PAOLO BANTI
Il Direttore
ROBERTO SCALACCI
CINGHIALE
PIANO DI GESTIONE E CALENDARIO
VENATORIO
NELLE AREE NON VOCATE
DELLA REGIONE TOSCANA
PERIODO 2016-2018
1) Introduzione
La Legge Obiettivo Ungulati della Regione Toscana, oltre a porre le basi per una
pianificazione specifica indirizzata ad una riduzione delle consistenze di tali specie e di
razionalizzazione della gestione venatoria, si prefigge di attuare per un triennio, una
gestione di tipo non conservativo degli Ungulati presenti nelle aree non vocate individuate
dalla Regione per ciascuna specie.
Il presente Piano, coerentemente con quanto in proposito definito dall'art. 2 della Legge
Regionale, è riferito alle “aree non vocate” per la specie cinghiale, individuate nel territorio
della Toscana ai sensi degli strumenti di pianificazione vigenti. Per tali aree viene posto
l'obiettivo di raggiungere e mantenere le popolazioni di cinghiale ad una densità
estremamente contenuta (densità obiettivo tendente a zero), in considerazione della
elevata diffusione di coltivazioni agricole sensibili ed infrastrutture antropiche.
Coerentemente a quanto previsto nella Legge Obiettivo, il Piano si propone di realizzare
e mantenere la riduzione di densità delle popolazioni presenti nelle aree non vocate,
principalmente attraverso il prelievo venatorio, nei tempi e con le modalità previste dal
Calendario annuale, riducendo ai soli ambiti posti in divieto di caccia ed a situazioni
eccezionali l'attuazione degli interventi di controllo effettuati in applicazione dell'art. 37
della L.R. 3/94 e dell'art. 5 della L.R. 10/2016.
Requisito indispensabile per l'efficace attuazione del prelievo venatorio in tali aree e per
contenere al contempo le problematiche di danno è quello di applicare in modo estensivo
le possibilità di prelievo selettivo offerte dall'art. 11-quaterdecies, comma 5, della Legge 2
dicembre 2005, n. 248, attraverso la approvazione di piani di prelievo selettivi
commisurati alla consistenza delle popolazioni e su periodi più ampi rispetto a quelli
previsti dalla 157/92.
2) Piano di prelievo selettivo per la specie CINGHIALE nelle aree non vocate
Coerentemente con le indicazioni ISPRA relative alla gestione delle aree non vocate per
le altre specie di Ungulati, ferma restando l'organizzazione territoriale regionale (ovvero la
attuale suddivisione in Comprensori, ATC, e Unità di Gestione di livello inferiore: distretti
di caccia e istituti faunistici), l'obiettivo di riduzione e mantenimento della densità di
popolazione a valori minimi deve essere perseguito attuando una gestione non
conservativa delle popolazioni su scala regionale e comprensoriale (ex province). Ciò,
con lo scopo generale sia di ridurre la densità nelle aree non vocate, sia di limitare la
dispersione dei soggetti nelle aree vocate contigue.
Il Comprensorio, ovvero l’area sinora oggetto della pianificazione faunistico venatoria
provinciale, è stato utilizzato come base di riferimento per il reperimento dei dati di
consistenza e densità, per i calcoli relativi alla consistenza presunta nella porzione non
vocata definita dal Piano Faunistico Venatorio Provinciale (PFVP) vigente e per la
definizione delle aree di prelievo.
In attesa della definizione delle aree non vocate per la specie cinghiale di cui all'art. 3
primo comma della L.R. 10/2016 sono state considerate le superfici con tale
classificazione previste nei Piani Faunistici Provinciali 2012-2015. Ad esse si riferisce la
prima applicazione del presente Piano, ai sensi dell'art. 3, 4° comma della L.R. 10/2016.
La consistenza minima relativa alla specie entro il Comprensorio, coincidente con il
contingente prelevabile annualmente, è stata stimata secondo i criteri previsti nella stessa
Legge all'art. 4, comma 2° lett. b). Nel calcolo delle consistenze stimate, le superfici, in
ogni caso, sono intese come SAF, al lordo degli Istituti Faunistici in esse presenti.
Il Piano di Prelievo iniziale di ciascun Comprensorio è riassunto nell’allegato 2. Il Piano è
composto per ciascun comprensorio da:
- colonna a) superficie SAF di riferimento;
- colonna b) superficie delle aree non vocate desunte dai Piani Faunistici provinciali;
- colonna c) piano di prelievo complessivo;
- colonna d) densità media di prelievo;
- colonna e) piano di prelievo iniziale pari al 70% del piano complessivo;
- colonna f) piano di prelievo finale di completamento, pari al restante 30% del piano
complessivo, da assegnare in funzione delle densità successivamente al
completamento del 70%;
- struttura del prelievo obiettivo.
Tale Piano è soggetto a possibile aumento di capi prelevabili, al raggiungimento dei
contingenti abbattuti, previa contestuale richiesta all'ISPRA da parte della Regione.
Per la strutturazione del prelievo in classi di sesso e età, è stata utilizzata una
suddivisione necessariamente semplificata, tenendo conto delle finalità venatorie del
prelievo e dell’ampio periodo annuale di applicazione. La struttura di prelievo proposta nel
Piano inviato ad ISPRA, è stata variata recependo le indicazioni del suddetto istituto
inviate con parere del 29 marzo 2016, aumentando la percentuale della componente
femminile adulta nel prelievo. Coerentemente alle indicazioni del suddetto Istituto, nel
caso di femmine accompagnate dai giovani il prelievo dovrà iniziare da questi ultimi.
Adeguati correttivi alla distribuzione del Piano, connessi con la nuova definizione delle
aree non vocate, saranno eventualmente oggetto di successiva determinazione dei
quantitativi abbattibili.
Successivamente al primo anno, oltre ai criteri precedenti e tenendo conto delle
variazioni relative alla superficie non vocata per la specie in ciascun Comprensorio, i piani
di prelievo saranno redatti:
- sulla base dei dati raccolti nella stagione precedente, ed in particolare: numero di capi
abbattuti e loro ripartizione per classi di sesso ed età; numero di uscite effettuate per
capo abbattuto; capi osservati per ciascuna uscita. Tali informazioni deriveranno dalla
raccolta ed analisi delle uscite e delle schede di prelievo (e dai dati di tele-prenotazione,
quando disponibile). La raccolta e prima analisi dei dati verrà effettuata dagli ATC e
successivamente dalla Regione;
- valutando il trend dei danni accertati per ciascun Comprensorio, ed in particolare nella
porzione definita come non vocata;
- valutando il rapporto tra prelievi effettuati e danni accertati;
- considerando le esigenze di conservazione delle singole specie/popolazioni nelle aree
vocate adiacenti.
Relativamente alla validità del Piano annuale si considera l'anno solare.
Concorrono alla realizzazione del Piano tutti i prelievi effettuati nelle aree non vocate nel
periodo di validità dello stesso (inclusi i prelievi non effettuati in caccia di selezione) .
3) Attuazione del prelievo selettivo nelle aree non vocate
Il prelievo nelle aree non vocate per il cinghiale è organizzato in Unità di gestione non
conservativa (Aziende Faunistiche e Agrituristico Venatorie o loro porzioni; Distretti di
gestione non conservativa gestiti dagli ATC, che includono le eventuali ZRV).
Gli ATC provvedono ad individuare i distretti di cui sopra, coordinando la loro gestione
per il prelievo selettivo sul cinghiale con quella relativa alla caccia di selezione delle altre
specie ungulate. In tali distretti, gli ATC provvedono a organizzare la gestione e l'accesso
dei cacciatori aventi diritto nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 10/2016 art. 4 comma
9 lett. e).
Ai sensi dell'art. 4 comma 6 lett a) e b) della L.R. 10/2016, sono ammessi alla caccia di
selezione sul cinghiale nei distretti di gestione non conservativa:
- i cacciatori iscritti all'ATC in possesso di abilitazione al prelievo selettivo sul cinghiale;
- i proprietari e conduttori di fondi agricoli in possesso di abilitazione al prelievo selettivo
sul cinghiale, iscritti all'ATC.
I titolari delle Aziende Faunistico Venatorie ed Agrituristico Venatorie, per le porzioni
incluse in area non vocata alla specie cinghiale, provvedono a organizzare le attività di
prelievo selettivo sulla specie.
Ai sensi dell'art. 4 comma 6 lett. c) della L.R. 10/2016, sono ammessi alla caccia di
selezione sul cinghiale negli Istituti privati o loro porzioni ricadenti nelle aree non vocate
alla specie:
- i titolari ed ospiti delle aziende faunistico e agrituristico venatorie, in possesso di
abilitazione al prelievo selettivo sul cinghiale, o accompagnati da personale abilitato, nel
territorio di propria competenza.
In prima istanza e sino al raggiungimento del 70% del Piano di prelievo, ai sensi dell'art. 4
comma 1 della L.R. 10/2016, il prelievo avviene senza assegnazione su base territoriale.
Raggiunto il 70% del Piano, i capi rimanenti sono distribuiti tra ATC e gli Istituti privati
sulla base del rapporto tra capi prelevabili e loro struttura e la superficie dell'area
cacciabile non vocata. L'ATC provvede ad effettuare la distribuzione dei capi rimanenti tra
i Distretti di propria competenza e gli Istituti privati, dandone loro comunicazione.
Il prelievo del cinghiale in selezione nelle aree non vocate di cui al presente piano e nei
tempi previsti per tale fattispecie nel successivo punto 4) avvengono nel rispetto di quanto
previsto dalla L.R. 10/2016 ed in particolare con le modalità e mezzi previsti all'art. 4
comma 5 e con le disposizioni di sicurezza previste al comma 8 dello stesso articolo.
L'ATC provvede a organizzare la distribuzione delle schede di prelievo (o a dotare i
cacciatori e i titolari delle Aziende Faunistiche e Agrituristico Venatorie di sostitutivi mezzi
di teleprenotazione delle uscite) e fornisce a titolo gratuito i contrassegni inamovibili da
apporre sui capi abbattuti, nei modi indicati all'art. 4 comma 9, lett. a) della L.R. 10/2016.
L'ATC provvede a fornire schede e contrassegni ai Titolari degli Istituti Faunistici privati
senza limiti sino al raggiungimento del 70% di prelievi nel Comprensorio.
L'ATC ai sensi dell'art. 4 comma 9 provvede a rendicontare alla Regione con cadenza
almeno mensile l'esito delle attività di prelievo effettuate con particolare riferimento al
numero di uscite effettuate, al numero di capi prelevati ed alla loro suddivisione in classi
di sesso ed età. I titolari degli Istituti privati comunicano all'ATC entro il 2° giorno del
mese, gli esiti dei prelievi effettuati nel mese precedente. Gli ATC comunicano il prelievo
complessivo effettuato nel mese precedente nel Comprensorio, con i dati degli Istituti
privati, alla Regione, entro il 5° giorno del mese successivo. Per ragioni di riservatezza, i
dati di prelievo e i soggetti esecutori degli stessi devono essere inviati solo alla Regione;
a tal fine l'ATC individua il responsabile del trattamento dei suddetti dati.
4) Calendario venatorio per il prelievo nelle aree non vocate
La caccia di selezione sul cinghiale, condotta esclusivamente nei periodi indicati dall’art.
18 della L. 157/92, non riesce a risolvere le problematiche di danneggiamento riscontrate
nelle aree non vocate.
Viceversa, i metodi selettivi applicati per un ampio arco temporale nelle aree e nei periodi
nei quali avvengono di norma i danni maggiori alle coltivazioni, possono esercitare una
efficace funzioni di contenimento numerico, anche alleggerendo la consistenza delle
popolazioni nelle aree vocate limitrofe.
Il Piano di prelievo sarà quindi applicato, in sintonia con il parere dell'ISPRA sulle
proposte presentate attraverso il prelievo selettivo, in periodi di caccia anche diversi da
quelli indicati dall’art. 18 della L. 157/92 attraverso le procedure offerte dall'art. 11quaterdecies, comma 5, della Legge 2 dicembre 2005, n. 248, che nel caso in questione
consentono di armonizzare le esigenze biologiche, pratiche e di salvaguardia delle
coltivazioni, nel prelievo della specie.
Il periodo di prelievo selettivo consentito nelle aree non vocate è compreso tra il 1°
gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.
Gli ATC possono sospendere tale attività nelle aree non vocate incluse nel territorio a
caccia programmata, o in parti di esse, durante il periodo della caccia in braccata
effettuata nelle aree vocate di ciascun Comprensorio, definito nel calendario venatorio
annuale per tale specie. Nell'eventuale periodo di sospensione del prelievo selettivo,
nelle aree non vocate gestite dagli ATC, è comunque consentita la caccia al cinghiale in
forma singola alla cerca o con la tecnica della girata, da tutti i cacciatori iscritti all'ATC o
dai cacciatori autorizzati negli istituti privati.
Tutti i cacciatori che effettuano il prelievo del cinghiale in area non vocata (Distretti e
Aziende Faunistiche e Agrituristiche) debbono essere in possesso di contrassegni e
schede di prelievo rilasciate dall'ATC. Tutti i capi abbattuti sono conteggiati entro il piano
di prelievo per le aree non vocate di ciascun Comprensorio.
L'orario di caccia per il prelievo selettivo del cinghiale, nel periodo consentito e fatto salvo
il divieto di caccia nei giorni di silenzio venatorio, è compreso tra un'ora prima del sorgere
del sole e un'ora dopo il tramonto.
Durante il periodo di sospensione della caccia di selezione nel territorio non vocato
gestito dagli ATC, è consentito da parte delle squadre di caccia al cinghiale autorizzate,
porre le poste di caccia entro le aree non vocate, sino a metri 100 dai confini delle aree
vocate.
5) Rendicontazione
I dati di prelievo sono raccolti dagli ATC e inviati alla competente struttura della Giunta
Regionale con le modalità stabilite all'art. 4 comma 9 lett. c).
La Regione Toscana provvederà attraverso i dati forniti dagli ATC e dagli altri soggetti
responsabili delle unità di gestione a comunicare all’ISPRA annualmente, entro il 1° di
agosto, relativamente a ciascun Comprensorio di gestione, con riferimento all’annata
precedente, in forma schematica:
 i capi osservati durante le uscite divisi nelle 2 classi di età;
 i capi prelevati per ciascuna classe di sesso e età;
 il numero di uscite di caccia effettuate;
 i danni accertati riferiti a ciascuna specie e al periodo di accertamento.
Allegato 2: Piano annuale di prelievo per il CINGHIALE nelle aree non vocate, per Comprensorio, e
calendario per l'anno 2016
Tempi di prelievo: il periodo di prelievo selettivo consentito nelle aree non vocate è compreso tra il 1° gennaio ed il 31
dicembre. Gli ATC possono sospendere tale attività nelle aree non vocate incluse nel territorio a caccia programmata, o in parti
di esse, durante il periodo della caccia in braccata effettuata nelle aree vocate di ciascun Comprensorio, definito nel calendario
venatorio annuale per tale specie. Nell'eventuale periodo di sospensione del prelievo selettivo, nelle aree non vocate gestite
dagli ATC, è comunque consentita la caccia al cinghiale in forma singola alla cerca o con la tecnica della girata, da tutti i
cacciatori iscritti all'ATC o dai cacciatori autorizzati negli istituti privati.