UNA COMPARAZIONE TRA
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UNA COMPARAZIONE TRA
Daniele Modesti n' 1010858 Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in GIURISPRUDENZA. IL PROCESSO PENALE: UNA COMPARAZIONE TRA I MODELI ORDINAMENTALI DI CIVIL LAW E COMMON LAW. Oggi per processo penale intendiamo la gestione di due situazioni in contrasto fra di loro: la pretesa punitiva dello Stato e quella del cittadino. In ampia parte, la storia del processo penale risulta essere un susseguirsi di esempi di sistemi inquisitori. La nascita della procedura penale viene inquadrata nell'antica Grecia con la legge di Draconte del 621-620 a.C. volta a vietare l'uso della vendetta privata. Il processo penale dell'antica Roma è considerato come il precursore del rito accusatorio e si fonda inizialmente sulle quaestiones perpetuae e sulla cognitio extra ordinem in seguito. Dalla caduta dell'Impero romano, assistiamo ad un'affievolimento del modello accusatorio (che presenta tra le sue caratteristiche principali l'oralità, l'iniziativa di parte, il contraddittorio) in favore del rito inquisitorio, che trova il suo consolidamento nell'epoca medievale abbracciando i principi della territorialità del diritto e di autorità. Tale modello prevede l'abuso di pratiche quali ordalie, duelli giudiziari e la compurgatio, al fine di ottenere la verità indipendentemente dai modi, si può definire pacificamente come un processo finalizzato ad accertare la verità di Stato. Intorno ai secoli XI e XII si cominciano a sviluppare le macro-tradizioni di civil law e common law: la prima trova il suo maggiore sviluppo nell'Europa continentale e trae il suo sviluppo sulla base del diritto romano, sull'identificazione di principi legali generali e su un'ampia elaborazione dottrinale.Il common law, invece, trova il suo centro nei Paesi anglosassoni e si caratterizza per il ricorso alle consuetudini formate dai giudici. L'assenza di codificazioni non è ciò che rende indissolubilmente differenti le due tradizioni, bensì sono le differenze ideologiche in termini di contenuti degli istituti e di approccio metodologico, la differenza principale risiede nella dottrina del binding precedent che caratterizza il mondo anglosassone. Tra i Paesi di common law spiccano per importanza l'Inghilterra e gli Stati Uniti d'America. La procedura penale inglese differisce dalla nostra fin dall'origine, in quanto è prevista una discrezionalità dell'azione penale, in totale opposizione al nostro ordinamento che prevede l'obbligo protetto dall'art. 13 della Costituzione. Tale discrezionalità viene ripartita tra la polizia e l'ufficio titolare dell'azione penale. Un aspetto caratteristico del sistema inglese è il potere riconosciuto alla polizia di utilizzare l'istituto dell'ammonimento e della diffida alla 1 reiterazione del reato, senza trasmettere gli atti all'autorità di procura. Gli Stati Uniti sono caratterizzati da una giustizia penale uniformata al modello adversarial, vale a dire un modello processuale che assume la forma di una contesa tra due avversari di fronte ad un arbitro passivo. L'inizio del processo statunitense avviene con l'arresto che è subordinato al requisito della probable cause, cioè quando le circostanze siano tali da giustificare che il soggetto abbia commesso o stia per commettere un reato. L'esercizio dell'azione penale è affidata al prosecutor, cui è affidato un potere discrezionale che incontra come unico limite quello dell'equal protection of the laws (principio di uguaglianza). La tradizione italiana di civil law differisce da questi sistemi sopracitati in quanto la fase preliminare scopre la funzione investigativa del pubblico ministero che non può omettere di esperire le indagini, inoltre non gli sono affidati poteri coercitivi nei confronti del soggetto indagato al di fuori delle perquisizioni e del fermo nei casi in cui ci siano gravi indizi di reato. Infine, il pubblico ministero non può decidere di archiviare il caso di propria iniziativa ma deve rivolgere al giudice una richiesta. Tra i sistemi anglosassoni sopracitati e la tradizione di civil law, ci sono notevoli differenze oltre alla già citata discrezionalità dell'azione penale. La sentenza nel mondo di common law è un momento processuale indipendente dal processo, che interviene solo nell'ipotesi in cui l'imputato si dichiari colpevole, l'assoluzione o il proscioglimento non vengono mai decisi con sentenza, ma con un particolare provvedimento, cioè il verdetto emesso dalla giuria. La netta separazione fra le funzioni di investigazione e di accusa costituisce un carattere paradigmatico del modello rituale accusatorio applicato nei sistemi di common law. Anche in materia di collaboratori di giustizia, il giurista civilian potrebbe prendere spunto dalle garanzie dell'absolute immunity statunitensi che comporta all'imputato che collabora la completa esenzione dal processo e dalla pena. Ciò che insegna il processo angloamericano è la garanzia dell'oralità della prova, ed è proprio in questo che il nostro sistema soffre delle inquietudini che derivano dalla formazione del verbale in una vicenda istruttoria cui rimane estraneo il chiamato in correità. In conclusione, civil law e common law rappresentano due tradizioni sviluppatesi in contesti differenti ed è proprio per questo motivo che presentano aspetti divergenti in riferimento a tali istituti. Nonostante le evidenti differenze emerse nell'analisi del procedimento penale dei Paesi di civil law e common law, nella realtà dei fatti i due modelli non appaiono a sé stanti, ma pronti ad “imparare” dall'altro in modo da garantire una sempre e maggiore garanzia dei propri istituti. 2