depositi a risparmio

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depositi a risparmio
Decorrenza
03/12/2008.
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Foglio Informativo
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Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi
bancari
(D.LGS. 385 del 1/9/93 – Delibera C .I.C.R. del 4/3/2003)
2.2.01 Prodotti della Banca - Investimenti - Depositi a Risparmio
DEPOSITI A RISPARMIO
CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO
DESCRIZIONE
RISCHI TIPICI
Si tratta di deposito a risparmio rappresentato dal Libretto di Deposito a Risparmio. Il
depositante consegna una somma di denaro alla Banca la quale rilascia un libretto sul quale
vengono annotate tutte le operazioni. Le annotazioni sul libretto, firmate da un operatore della
Banca, fanno piena prova tra banca e depositante. La restituzione delle somme depositate può
avvenire a richiesta del depositante (depositi liberi), o al termine di periodi di tempo prefissati
(depositi vincolati).
I libretti di deposito a risparmio possono essere nominativi o al portatore. Il saldo massimo dei
libretti al Portatore non può essere pari o superiore a € 12.500,00 D.Lgs.21 novembre 2007
n.231 e successive modifiche (D.L. 25 giugno 2008 n.112).
La movimentazione delle somme (versamenti e prelevamenti) avvengono esclusivamente
mediante la presentazione del libretto.
Per quanto concerne il rischio dell’operazione è quello connesso a tasso d’interesse
corrisposto al cliente, in relazione all’ammontare del deposito; tale tasso è soggetto alle
variazioni di mercato.
Altro aspetto di rischio è l’utilizzo fraudolento da parte di terzi del libretto al portatore, nel caso
di smarrimento o sottrazione, con conseguente possibilità di prelievo del saldo da persona che
appare legittimo titolare del libretto. Pertanto va osservata la massima attenzione alla custodia
del libretto..
CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO
N.B.: le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima (se a favore del cliente) e massima (se a carico del cliente), sono valide
fino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive, sostenute e/o reclamate da terzi o previste da specifici accordi in deroga,
imposte o quant'altro dovuto per legge, che non sia immediatamente quantificabile; tali eventuali oneri aggiuntivi saranno oggetto di recupero integrale a
parte.
TASSO D’INTERESSE CREDITORE
minimo nominale annuo lordo effettivo
minimo nominale annuo netto effettivo
0,050%
0,037%
PERIODICITA’ E MODALITA’ DI CALCOLO DEGLI INTERESSI:
Capitalizzazione
Modalità di calcolo
Divisore 365 nel caso di anno civile, di durata gg. 365
Divisore 366 nel caso di anno bisestile, di durata gg. 366
RITENUTA ALLA FONTE:
Aliquota fiscale vigente per legge, alla data di liquidazione, oggi fissata al
annuale
ANNO CIVILE
27%
PREZZI PER OGNI ALTRO ONERE, COMMISSIONE O SPESA (ivi incluse le spese postali, di scritturazione contabile,
di istruttoria, e quelle per le comunicazioni ai clienti), IN OGNI MODO DENOMINATI:
- Costo operazioni:
spese per singola scrittura
con un minimo per chiusura annuale di
con un massimo per chiusura annuale di
- Spese per liquidazione annuale :
al 31/12 di ogni anno
- Spese produzione estratto conto (solo per i depositi nominativi):
Costo percepito ad ogni invio annuale
- Spese postali:
Euro
Euro
Euro
0,75
8,50
150,00
Euro
10,33
Euro
2,00
Banca Toscana SpA - Sede Sociale in Firenze, Corso 6 - Direzione Generale in Firenze, Via L. Pancaldo 4 Capitale Sociale Euro
1.010.000.000,00 Riserve Euro 150.300.367,99 Numero REA FI 536302 - Codice Fiscale/ Partita IVA e n. iscriz. Uff. Reg. Impr.
05272250480
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'unico azionista Monte dei Paschi di Siena. tutela dei depositi - Gruppo
Bancario Monte dei Paschi di Siena Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi - Codice Banca ABI 3400.9 - Codice Gruppo
1030.6 Iscrizione all’Albo delle Banche presso la Banca d’Italia n. 5551 www.bancatoscana.it
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Recupero dei costi sostenuti dalla Banca per l’invio e la consegna del rendiconto annuale in base alle tariffe postali al
tempo
Il totale delle spese percepite in occasione della liquidazione annuale (al 31/12)
non può superare il
75% degli interessi netti
- Spese per duplicazione libretto:
Commissione percepito all’emissione di un titolo in duplicato
2% del saldo con un minimo di Euro
0,60ed un massimo di Euro 3,20
- Spese per stampa del libretto:
Costo del libretto percepito al momento dell’estinzione
Euro
5,16
- Imposta di bollo:
Bollo sul contratto recuperato al momento dell’accensione,
Euro
14,62
PENALITA’:
I prelevamenti superiori all’importo di Euro 516,46 potranno essere effettuati con un preavviso scritto di 10 giorni; la
banca si riserva la facoltà di pagare a vista anche somme superiori al disponibile giornaliero sopra indicato, applicando
una commissione di 0,3 punti percentuali, all’atto della liquidazione degli interessi annuali a detrazione degli interessi
stessi.
VALUTE SUI VERSAMENTI E PRELEVAMENTI
data dell'operazione
CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO IL SERVIZIO
- Il libretto può essere, a scelta del depositante, al portatore oppure nominativo.
E’ vietata l'apertura di libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia. Il saldo del libretto al portatore non può essere pari o superiore a euro 12.500,00
o al diverso limite che dovesse risultare vigente. La Banca dovrà legittimamente respingere qualsiasi richiesta di operazioni sul medesimo da parte del depositante
che comportino il superamento dei suddetti limiti di saldo creditore. In caso di trasferimento di libretti al portatore, il cedente è tenuto, entro trenta giorni, a darne
comunicazione alla Banca, specificando i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento medesimo.
- I versamenti ed i prelevamenti sono da effettuarsi in contanti su presentazione del libretto presso la filiale emittente., la quale provvede alle relative annotazioni.
Tuttavia i versamenti possono essere effettuati anche presso sportelli diversi, i quali, in tal caso provvederanno ad annotarli sul libretto.
- Se il libretto è al portatore, la Banca, considera il presentatore come legittimo possessore del libretto stesso ai sensi dell'art. 1836 del Codice Civile.
- Se il libretto è nominativo, i rimborsi vengono fatti all'intestatario del libretto o al suo rappresentante debitamente legittimato.
E' ammessa l'intestazione del libretto nominativo a più persone, anche con facoltà per ciascuna di compiere operazioni separatamente.
In questo caso, per il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale, la riscossione dei predetti importi potrà essere effettuata da ciascun intestatario, o dal suo
rappresentante debitamente legittimato, separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. Nel caso di morte o
sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del libretto ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di esigere separatamente il pagamento degli
interessi ed il rimborso del capitale fatti salvi gli adempimenti previsti dalle disposizioni fiscali in materia. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che
saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell’interdetto o inabilitato. Nei casi di cui al precedente capoverso la Banca deve però
pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell’incapace, quando da uno di essi gli sia notificata opposizione
anche solo con lettera raccomandata.
- Qualora la Banca lo consenta, il libretto nominativo può essere sottoposto a particolari condizioni di vincolo a richiesta del depositante. Il vincolo deve essere
annotato sul libretto a cura della Banca.
- Gli interessi sono capitalizzati annualmente ed annotati in occasione della prima presentazione del libretto dopo la capitalizzazione; sono altresì liquidati in
occasione dell'estinzione del libretto.
La Banca invierà annualmente la comunicazione periodica nel rispetto degli artt.119 e 161, secondo comma, del D. Lgs. 1.9.93, n. 385 e delle relative disposizioni di
attuazione.
Per i libretti al portatore, la comunicazione periodica annuale relativa all'anno di riferimento, è messa a disposizione degli esibitori che debbono ritirarla, presso la
filiale emittente, entro il 30 gennaio dell'anno successivo. Qualora il deposito non abbia avuto movimento da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore
a euro 258,23 la Banca cessa di corrispondere interessi, di addebitare le spese di gestione del deposito e di inviare la comunicazione periodica annuale.
- Il presente rapporto rientra nell'ambito di applicazione del D.P.R. 116/07, che disciplina i c.d. "rapporti dormienti". Pertanto, ai sensi della richiamata normativa per i
rapporti con saldo di importo superiore ad euro 100,00, trascorsi dieci anni dalla data di libera disponibilità delle somme, e senza che vi siano state movimentazioni, la
Banca sarà tenuta ad inviare al depositante la comunicazione o a fare le pubblicazioni prescritte; trascorsi 180 giorni dalla ricezione della comunicazione o dalla data
delle pubblicazioni, in mancanza di disposizioni, il rapporto sarà estinto e le somme e valori ad esso relativi devoluti al fondo di cui alla L. 266/05 art. 1, comma 343.
- In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del libretto, il possessore per i libretti al portatore, l'intestatario o chiunque dimostri di avervi diritto per i libretti
nominativi, devono farne denuncia scritta alla filiale emittente, conformandosi alle disposizioni delle vigenti leggi per l’espletamento della procedura di ammortamento.
Se la somma risultante dal libretto non supera € 516,46, si applica anche per il libretto al portatore la procedura semplificata disposta per i libretti nominativi dalla
legge 30.7.1951, n° 948 e successive modificazioni.
- Il libretto presentato per l'estinzione o per il rinnovo è ritirato dalla Banca.
- La Banca, qualora sussista un giustificato motivo, si riserva la facoltà di modificare le condizioni contrattuali relative al presente rapporto ai sensi dell'art. 118 del
T.U.B..
Qualsiasi modifica unilaterale delle condizioni contrattuali verrà resa nota al cliente mediante comunicazione scritta nella quale verrà evidenziata la formula "Proposta
di modifica unilaterale del contratto" con preavviso minimo di 30 giorni. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda dal contratto entro 60 giorni, senza
penalità e senza spese di chiusura e con l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate.
La Banca procede al recupero delle spese postali sostenute per invio al domicilio del Cliente di lettere contabili, estratti conto, rendiconti periodici ed ogni altra
comunicazione inerente i rapporti in essere; l’importo del recupero è pari alle spese effettivamente sostenute dalla Banca per ogni invio in base alle tariffe vigenti
tempo per tempo.
- Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il cliente può rivolgersi all’Ufficio Reclami e ove ne ricorrano i presupposti, all’Ombusman
Giurì Bancario, seguendo le modalità indicate nell’apposito regolamento il cui testo è esposto in filiale.
- Per ogni controversia che potesse insorgere tra le parti in relazione al presente contratto, il Foro Competente è quello previsto dalla legge italiana.
Banca Toscana SpA - Sede Sociale in Firenze, Corso 6 - Direzione Generale in Firenze, Via L. Pancaldo 4 Capitale Sociale Euro
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PROCEDURE DI RECLAMO E DI COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE 1)
Questa banca aderisce all’Accordo per la costituzione dell’Ufficio reclami della clientela e dell’ Ombudsman - Giurì Bancario che
prevede una procedura di risoluzione delle controversie alternativa rispetto al ricorso al giudice.
La procedura è gratuita per il Cliente, salve le spese relative alla corrispondenza inviata all’Ufficio reclami o all’Ombudsman - Giurì
Bancario.
Ogni Cliente può rivolgersi all’Uf ficio reclami della banca, entro due anni da quando l’operazione contestata è stata eseguita.
Il reclamo va presentato per iscritto, mediante lettera raccomandata A/R o in via informatica, ovvero consegnato allo sportello dove è
intrattenuto il rapporto, previo rilascio di ricevuta. L’Ufficio reclami evade la richiesta entro il termine di 60 giorni dalla data di
presentazione del reclamo stesso. Per i reclami aventi ad oggetto i servizi di investimento il predetto termine è, invece, di 90 giorni. Se
la banca dà ragione al Cliente, la stessa deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere.
Il Cliente - qualora sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all’Ufficio reclami (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in
tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla banca) - può presentare un ricorso
all’Ombudsman - Giurì Bancario, Organo collegiale composto di 5 membri, con sede in Via IV Novembre, 114 - 00187 Roma.
Il ricorso all’Ombudsman - Giurì Bancario va presentato entro un anno dall’invio della contestazione all’Ufficio reclami della banca,
mediante una richiesta scritta, con indicazione specifica del contenuto della controversia, inviata preferibilmente con lettera
raccomandata A/R oppure utilizzando strumenti informatici, allegando ogni altra notizia e documento utili. L’Ombudsman può richiedere
ulteriore documentazione, ritenuta necessaria per la decisione, sia alla banca sia al Cliente.
Le controversie per cui è competente l’Ombudsman - Giurì Bancario sono quelle di valore fino a Euro 50.000. La decisione, motivata,
viene adottata entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di intervento o dall’ultima comunicazione fatta dal richiedente ed è
vincolante per la banca. I termini possono essere prolungati fino a 120 giorni, in caso di richiesta di integrazione della documentazione
al ricorrente.
Una procedura analoga è prevista per i reclami in merito ai bonifici transfrontalieri 2) : In questo caso però l’Ufficio reclami ha 30 giorni
per evadere la richiesta del Cliente, e per quanto concerne i tempi non devono essere trascorsi 180 giorni dall’esecuzione o dalla
messa a disposizione del bonifico..
Qualora il Cliente (consumatore e non) sia rimasto insoddisfatto del ricorso all’Ufficio reclami, può rivolgersi alla Sezione speciale
dell’Ombudsman - Giurì Bancario, al medesimo indirizzo e con le stesse modalità, per controversie relative ai predetti bonifici, che
abbiano un importo fino a Euro 50.000, maggiorato delle spese sostenute dal Cliente e degli eventuali interessi legali calcolati secondo i
criteri indicati dal d.lgs. n. 253/2000. La Sezione deve decidere entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta.
Il ricorso all’Ufficio reclami o all’Ombudsman - Giurì Bancario non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque
momento, l'Autorità giudiziaria ovvero, un organismo conciliativo, ovvero, ove previsto, il collegio arbitrale.
1)
Le procedure di reclamo riguardano sia le operazioni e servizi bancari che i servizi di investimento.
2)
Per “bonifico transfrontaliero” si intende un’operazione effettuata da una banca di uno Stato membro dell’Unione europea, che su
incarico di un Cliente mette una somma di denaro a disposizione di un soggetto beneficiario (indicato dallo stesso Cliente) presso una
banca di un altro Stato membro; il Cliente che dà l’ordine ed il beneficiario (cioè colui che riceve la somma di denaro) possono
coincidere.
LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI CONTENUTE
Spese di liquidazione
sono le spese collegate alla liquidazione periodica delle
competenze e spese
Spese per singola operazione
commissione a carico del cliente per ogni operazione
effettuata.
Costo del libretto
commissione per il rinnovo, estinzione, duplicazione del
libretto a risparmio.
Maggiorazione su estinzioni richieste tramite altra commissione relativa alla richiesta di estinzione del
banca
deposito pervenuta per il tramite di altre banche.
Spese per ammortamento
Tasso
Valuta su versamenti
spese previste per pratica da istruire in caso di furto o
smarrimento.
tasso nominale annuo (al netto/lordo della ritenuta fiscale)
con capitalizzazione annuale; gli interessi sono altresi’
liquidati in occasione dell’estinzione del libretto
Per i vincolati alla scadenza del vincolo o all’estinzione. I
libretti vincolati non estinti alla scadenza si intendono
rinnovati per la stessa durata al tasso minimo del
momento.
indica la decorrenza dei giorni utili per il calcolo degli
interessi. Gli interessi sono conteggiati con la valuta del
giorno in cui è effettuato il versamento (solo contante) sino
alla data del prelevamento.
Banca Toscana SpA - Sede Sociale in Firenze, Corso 6 - Direzione Generale in Firenze, Via L. Pancaldo 4 Capitale Sociale Euro
1.010.000.000,00 Riserve Euro 150.300.367,99 Numero REA FI 536302 - Codice Fiscale/ Partita IVA e n. iscriz. Uff. Reg. Impr. 05272250480
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'unico azionista Monte dei Paschi di Siena. tutela dei depositi - Gruppo Bancario
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all’Albo delle Banche presso la Banca d’Italia n. 5551 www.bancatoscana.it
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Da compilare per l’offerta fuori sede
NOME E COGNOME DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL MODULO AL CLIENTE
NOME E COGNOME DEL CLIENTE CUI IL MODULO È STATO CONSEGNATO
QUALIFICA DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL MODULO AL CLIENTE
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVERE RICEVUTO COPIA DEL PRESENTE MODULO DAL SOGGETTO SOPRA INDICATO:
Data: ……………………………..
Firma ……………………………………………………………………………………………….…
LA CONSEGNA AL CLIENTE, SU SUA RICHIESTA, DELLA DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE, AVVIENE DIETRO
CORRESPONSIONE DI € 1,50 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE
Banca Toscana SpA - Sede Sociale in Firenze, Corso 6 - Direzione Generale in Firenze, Via L. Pancaldo 4 Capitale Sociale Euro
1.010.000.000,00 Riserve Euro 150.300.367,99 Numero REA FI 536302 - Codice Fiscale/ Partita IVA e n. iscriz. Uff. Reg. Impr. 05272250480
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'unico azionista Monte dei Paschi di Siena. tutela dei depositi - Gruppo Bancario
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