investigazioni e sicurezza sussidiaria - federpol

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INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SUSSIDIARIA - FEDERPOL
Febbraio 2017
ESTREMI E PARTI STIPULANTI
CCNL
Campo di applicazione
Data di stipula
Decorrenza
Scadenza
22 dicembre 2014
1° gennaio 2015
31 dicembre 2017
Parti stipulanti
Federpol e Fesica-Confsal
Il c.c.n.l. si applica ai dipendenti da istituti investigativi privati e da agenzie di sicurezza sussidiaria o complementare.
A titolo esemplificativo sono comprese nella sfera di applicazione del c.c.n.l.: - le attività di indagine eseguite da istituti di investigazione,
previste dal D.M. n. 269/2010; - le attività amministrative, contabili e segretariali svolte dai suddetti istituti: servizi di controllo non armati,
controllo accessi, controllo e servizi di cui alla L. n. 41/2007, controllo nei pubblici spettacoli e intrattenimento, monitoraggio aree di
deterrenza e dissuasione, controllo nelle attività fieristiche e/o commerciali, portierato e attività connesse, servizi di indirizzo della clientela
e d’accoglienza in uffici pubblici e privati, gestione banca dati, recupero crediti stragiudiziali; - le attività di sicurezza sussidiaria e
complementare non armata, di tutela e salvaguardia dell’integrità fisica e dei diritti fondamentali della persona.
DATI RETRIBUTIVI
Minimi contrattuali
Liv.
Q
1
2
3
4S
4
5S
5
6
Liv.
dal 1.1.2015
1.795,00
1.596,00
1.407,00
1.291,00
1.268,00
1.175,00
1.149,00
1.103,00
1.037,00
Paga base conglobata
dal 1.1.2016
dal 1.1.2017
1.805,00
1.815,00
1.606,00
1.616,00
1.417,00
1.427,00
1.301,00
1.311,00
1.278,00
1.298,00
1.185,00
1.195,00
1.159,00
1.169,00
1.113,00
1.123,00
1.047,00
1.057,00
Ind.funz.
150,00
Scatti di anzianità *
dal 1.1.2015
dal 1.1.2016
dal 1.1.2017
Q
35,90
36,10
36,30
1
31,92
32,12
32,32
2
28,14
28,34
28,54
3
25,82
26,02
26,22
4S
25,36
25,56
25,96
4
23,50
23,70
23,90
5S
22,98
23,18
23,38
5
22,06
22,26
22,46
6
20,74
20,94
21,14
* Secondo la formulazione contrattuale, gli aumenti periodici sono
ragguagliati “al 2% della retribuzione globale di fatto”. Gli importi indicati
in tabella sono calcolati sulla paga base conglobata.
Maturazione: fino a 10 scatti triennali che decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie l’anzianità di servizio
richiesta.
Elemento di garanzia retributiva: in assenza di contrattazione aziendale e/o territoriale viene riconosciuto ai lavoratori un importo, pari a
Mensilità aggiuntive
Nel settore è prevista l’erogazione nel mese di dicembre di una tredicesima mensilità da calcolare sulla base di 1/12 della retribuzione di
fatto per ciascun mese di servizio prestato nel periodo gennaio-dicembre.
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DATI RETRIBUTIVI
Lavoro straordinario, notturno,
festivo
Il lavoro straordinario può essere richiesto fino al limite massimo previsto dalla legge (250 ore annuali per dipendente). Il lavoro notturno
decorre, ai fini retributivi, dalle ore 22 alle 6 (esclusi turni regolari di lavoro).
La base di computo delle maggiorazioni è costituita: - dalla normale retribuzione per il lavoro straordinario e quello prestato nei giorni di
riposo settimanale; - dalla retribuzione di fatto per il lavoro notturno e quello prestato nelle festività nazionali e infrasettimanali.
Tipo di prestazione
lavoro straordinario *
lavoro notturno
lavoro prestato nei giorni di riposo
settimanale **
lavoro prestato nelle festività nazionali e
infrasettimanali
* con accantonamento in banca ore
** con riposo compensativo
Altre voci
Parametri retributivi
Maggiorazione
15%
15%
15%
30%
Indennità di vacanza contrattuale: dopo la presentazione della piattaforma di rinnovo e successivamente alla scadenza del c.c.n.l. opera
un meccanismo di anticipazione economica da riassorbire all’atto della corresponsione dei nuovi minimi retributivi.
Divisori contrattuali della retribuzione mensile: quota giornaliera 26; quota oraria 168. Numero di mensilità: 13.
Retribuzione normale. E’ costituita dalle seguenti voci: paga base nazionale conglobata, terzi elementi, rateo di tredicesima (se
concordato con il lavoratore), indennità di funzioni direttive, scatti di anzianità, eventuali assegni ad personam e/o superminimi di merito
e/o collettivi, premio aziendale di produttività, altre voci derivanti dalla contrattazione collettiva.
Retribuzione di fatto. Comprende le voci che compongono la retribuzione normale e tutti gli altri elementi retributivi a carattere
continuativo. Restano comunque esclusi dalla retribuzione di fatto: i rimborsi spese, i compensi per lavoro straordinario, le maggiorazioni
per lavoro notturno, le gratificazioni straordinarie ovvero una tantum e ogni elemento espressamente escluso dalle parti dal calcolo di
singoli istituti contrattuali ovvero esclusi dall’imponibile contributivo a norma di legge.
Assorbimenti: non possono essere assorbiti gli aumenti riconosciuti collettivamente e unilateralmente dal datore di lavoro nel corso dei sei
mesi immediatamente precedenti la scadenza del c.c.n.l.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO
Categorie e qualifiche
Inquadramento. Classificazione unica per operai, impiegati e quadri, articolata su 9 livelli. Per i criteri di classificazione del personale si
rinvia al testo del c.c.n.l. (art. 2).
Mansioni promiscue. A fronte di situazioni particolari (difficoltà di mercato, crisi o ristrutturazione aziendale, ecc.) i lavoratori inquadrati nei
livelli 4-5-6 possono essere adibiti a mansioni parzialmente diverse da quelle di assunzione. In caso di mansioni promiscue si fa riferimento
all’attività prevalente prestata con carattere abituale. Al lavoratore compete l’inquadramento al livello superiore, ferme restando le mansioni
espletate.
Svolgimento di mansioni superiori. Il diritto al passaggio al livello superiore matura dopo un periodo di svolgimento delle relative
mansioni (con esclusione dei casi di sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto) pari a 3 mesi consecutivi.
L’acquisizione del livello superiore avviene anche quando le mansioni sono svolte in modo non continuativo per almeno 7 mesi per il
passaggio ai livv. 1-2-3 e per almeno 4 mesi per il passaggio ai livelli inferiori.
Periodo di prova
Livello
Durata *
Q
270 giorni
1
240 giorni
2
210 giorni
3
180 giorni
4
150 giorni
5
120 giorni
6
90 giorni
* Giorni lavorativi
Sospensione: per i lavoratori inquadrati nei livv. 4-5-6, la malattia e/o l’infortunio insorti nel corso del periodo di prova lo sospendono.
ORARIO DI LAVORO
Regimi di orario
Banca ore
Orario normale: 40 ore settimanali, suddivise in 5 giorni o su turnazioni in presenza di particolari esigenze.
Orario multiperiodale: per le attività investigative che comportano lunghi periodi di attesa l’orario può risultare da una media
plurisettimanale nell’arco dell’anno con un massimo di 51 ore settimanali e 11 ore giornaliere.
Flessibilità: a fronte di una sensibile intensificazione dell’attività in determinati periodi l’azienda può aumentare temporaneamente l’orario di
un dipendente con preavviso di 48 ore.
Vengono accantonate in banca ore le prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro e vengono detratte le ore non lavorate in regime di
flessibilità. Le ore accantonate e non fruite entro il periodo concordato per iscritto con il lavoratore - o comunque entro il 31 dicembre vengono liquidate con la maggiorazione del 15% della retribuzione ordinaria.
Festività
Sono considerati giorni festivi quelli previsti dalla legge (1° gennaio - 6 gennaio - Lunedì di Pasqua - 25 aprile - 1° maggio - 2 giugno 15 agosto - 1° novembre - 8 dicembre - 25 dicembre - 26 dicembre) e la ricorrenza del Santo Patrono del luogo in cui è ubicata l'unità
produttiva (29 giugno per i lavoratori operanti nel comune di Roma).
Ferie
Maturazione: 26 giorni per ogni anno di servizio considerando la settimana di 6 giorni lavorativi.
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ORARIO DI LAVORO
Ex festività
Permessi: 32 ore che maturano annualmente. I permessi non fruiti entro il 31 dicembre sono monetizzati con la retribuzione di fatto in
vigore a quella data (salvo prolungamento del termine di utilizzo al 30 giugno dell’anno successivo). Rapporti iniziati/cessati in corso
d’anno: 1/12 per ogni mese intero di servizio prestato. I permessi non maturano per i periodi di assenza del lavoratore senza diritto alla
retribuzione.
VICENDE DEL RAPPORTO
Malattia
Periodo di comporto
Malattia singola: 180 giorni nell’anno
solare *
Pluralità di assenze: 180 giorni
nell’arco dei 17 mesi precedenti
Periodo di assenza
Integrazione fino al
Malattie fino a 3 giorni
dal 1° al 3° giorno
100%
Malattie oltre 3 giorni
dal 1° al 3° giorno
75%
dal 4° al 20° giorno
60%
dal 21° al 180° giorno
50%
* Il periodo di conservazione del posto decorre nuovamente dopo la ripresa dell’attività lavorativa per almeno 30
giorni continuativi.
Maternità
Infortunio sul lavoro
Congedo matrimoniale
Prolungamento del periodo di comporto: per le malattie di particolare gravità (oncologiche, sclerosi multipla, cirrosi epatica) la durata del
periodo di conservazione del posto viene prolungata fino a 24 mesi. Per il raggiungimento dei limiti di conservazione del posto si cumulano
le assenze nell’arco dei 24 mesi antecedenti.
Aspettativa dopo il superamento del periodo di comporto: il lavoratore a tempo indeterminato può usufruire, a richiesta da presentare
tramite raccomandata r.r. almeno 24 ore prima della scadenza del comporto medesimo, di un periodo di aspettativa non retribuita fino a 6
mesi. Qualora l’assenza sia connessa ad una patologia grave e continuativa per la quale si rendano necessarie terapie salvavita, al
lavoratore è riconosciuto un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita fino a 12 mesi. Durante l’aspettativa non decorre anzianità di
servizio per alcun istituto, salvo il caso di rientro in servizio del lavoratore.
Trattamento economico: il datore di lavoro ha facoltà di corrispondere al lavoratore un’integrazione fino al 100% della retribuzione per il
periodo di astensione obbligatoria.
Conservazione del posto: fino a 180 giorni nell’anno solare, raggiungibili anche per sommatoria di più assenze.
Aspettativa dopo il superamento del periodo di comporto: il lavoratore ha diritto ad un periodo di aspettativa non retribuita fino alla
cessazione dell’indennità di inabilità temporanea a carico Inail.
Trattamento economico: integrazione a carico del datore di lavoro fino al 60% della retribuzione per i giorni dal 2° al 4° seguenti quello
dell’infortunio, fino all’80% della retribuzione dal 5° al 20° giorno e fino al 70% della retribuzione dal 21° giorno in poi. Per il periodo
successivo al 180° giorno non decorre retribuzione né anzianità di servizio per alcun istituto salvo, per quest’ultimo aspetto, il caso di
rientro in servizio del lavoratore.
In occasione del matrimonio è concesso un congedo di 15 giorni consecutivi con decorrenza della retribuzione di fatto, comprensiva della
quota a carico Inps.
Servizio militare
Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica
Corsi di studio e attività formative
Corsi di studio e formazione. I lavoratori che intendono frequentare corsi di studio e di formazione aventi i requisiti indicati dal c.c.n.l.,
possono usufruire di permessi retribuiti a carico di un monte ore triennale costituito dal numero delle ore di effettiva prestazione annua (con
esclusione di ferie, permessi ex festività, ecc.) moltiplicato per 3. I permessi retribuiti possono essere richiesti per un massimo di 150 ore
pro-capite per triennio (elevate a 250 ore per la frequenza a corsi di recupero della scuola dell’obbligo o di lingua italiana per i lavoratori
stranieri), utilizzabili anche in un solo anno, sempreché la frequenza al corso comporti un numero di ore almeno doppio di quelle richieste
come permesso (il rapporto si riduce a 2/3 per i corsi con durata minima di 250 ore). Le assenze contemporanee per la partecipazione ai
corsi non possono superare il 3% del totale della forza occupata. In ogni reparto deve essere comunque garantito lo svolgimento della
normale attività produttiva, mediante accordi con la RSA.
Lavoratori studenti. Oltre al monte ore per diritto allo studio: - ai lavoratori studenti universitari sono concessi permessi retribuiti per tutti i
giorni di esame e per i due giorni precedenti ciascun esame; per gli esami di diploma universitario e di laurea i giorni di permesso retribuito
sono elevati a quattro (non vengono retribuiti i permessi per esami ripetuti più di due volte nello stesso anno accademico); sono inoltre
concessi permessi non retribuiti fino a 20 giorni per la preparazione agli esami da sostenere nell’anno; - ai lavoratori studenti di scuole
superiori e di scuole professionali sono concessi permessi retribuiti per tutti i giorni di esame e per i due giorni precedenti ciascun esame;
nell’anno sono inoltre concessi permessi non retribuiti fino ad un massimo di 15 giorni.
Gravi infermità e lutti familiari. Il lavoratore ha diritto a 3 giorni complessivi di permesso retribuito all’anno in caso di decesso o di grave
infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o di un componente della famiglia anagrafica del lavoratore (compreso il
convivente a condizione che il rapporto perduri da almeno due anni). Un congedo straordinario può essere richiesto dal lavoratore in casi di
gravi calamità per una durata strettamente rapportata alla natura dell’evento.
Congedo per motivi familiari. Il lavoratore ha diritto ad un periodo di congedo fino a due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa,
utilizzabile in modo continuativo o frazionato, per i gravi motivi familiari indicati dall’art. 4, c. 2, L. n. 53/2000 e relativo regolamento di
attuazione, concernenti la situazione personale, della propria famiglia anagrafica e dei soggetti di cui all’art. 433 cod. civ. (coniuge, figli e
in mancanza loro discendenti prossimi, genitori e in mancanza loro ascendenti prossimi, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle) anche se
non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi. Il congedo può essere altresì
richiesto per il decesso del coniuge o di un parente entro il secondo grado o di un soggetto componente la famiglia anagrafica del
lavoratore medesimo, per il quale il richiedente non abbia la possibilità di utilizzare i permessi retribuiti per lutto (vedi). Durante il periodo di
congedo il lavoratore non ha diritto alla retribuzione, né alla decorrenza dell’anzianità per nessun istituto.
Congedo per malattia del figlio: - fino a 3 anni di età, entrambi i genitori hanno diritto di astenersi alternativamente dal lavoro per il
periodo corrispondente alla malattia; - di età compresa fra 3 e 8 anni, entrambi i genitori hanno diritto di astenersi alternativamente dal
lavoro, nel limite di 7 giorni all’anno.
Genitori di figli portatori di handicap. Il c.c.n.l. disciplina la materia in conformità al disposto della L. n. 104/1992 e del D.Lgs. n.
151/2001. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità può usufruire delle
seguenti agevolazioni: - fino al compimento del dodicesimo anno di vita del bambino, prolungamento del congedo parentale fruibile per un
periodo massimo di tre anni o, in alternativa, fruizione di due ore giornaliere di permesso fino al compimento del terzo anno di vita del
bambino; - dopo il compimento del terzo anno, tre giorni mensili di permesso. Esclusioni: le agevolazioni non si applicano se la persona da
assistere è ricoverata a tempo pieno in un istituto specializzato. Retribuzione: indennità a carico Inps.
Altri permessi e aspettative
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VICENDE DEL RAPPORTO
Trasferta
Trasferimento
Congedi retribuiti. Possono essere accordati ai lavoratori che ne facciano richiesta; l’azienda ha facoltà di dedurre il periodo di congedo
dall’eventuale esubero accantonato in banca ore o, in mancanza, dalle ferie annuali del lavoratore.
Aspettativa. L’azienda può concedere un periodo di aspettativa, richiesto dal lavoratore per necessità personali o familiari, durante il quale
non decorre la retribuzione né matura l’anzianità di servizio ai fini degli istituti contrattuali.
Trasferte in Italia: il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica.
Trasferte all’estero: viene attribuita una diaria giornaliera non inferiore al 30% della paga base conglobata per ogni giorno di
pernottamento fuori sede.
Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica
DISCIPLINE SPECIALI
Apprendistato professionalizzante
Durata e retribuzione
Livello (1)
Periodo (2) (mesi)
Progressione retr. (3)
3
1-24
5
4
1-20
6
5
1-18
6
6
1-12
6
(1) Livello di destinazione finale dell'apprendista
(2) Durata dell'apprendistato (mesi)
(3) Livello di riferimento per la retribuzione
Altri tipi di apprendistato
Lavoro a tempo determinato
Lavoro a tempo parziale
Lavoro intermittente
Lavoro ripartito
Limiti all’assunzione: il datore di lavoro non può assumere un numero complessivo di apprendisti superiore al 50% del personale
qualificato in servizio (il datore con meno di 3 dipendenti qualificati può assumere comunque fino a 3 apprendisti).
Prolungamento del contratto: in caso di assenza superiore a 30 giorni per eventi che comportano la sospensione del rapporto (malattia,
infortunio, maternità, ecc.), il contratto è prolungato per un periodo equivalente alla durata dell’assenza. Formazione: il c.c.n.l. rinvia ai
contenuti formativi elaborati dalle parti stipulanti (secondo il modello sperimentale sottoscritto presso l’Isfol il 10.1.2002) e alle iniziative
formative promosse congiuntamente attraverso l’ente bilaterale.
Malattia: per i primi 3 giorni di assenza e limitatamente a 4 eventi morbosi all’anno spetta all’apprendista (non in prova) un’indennità pari
al 60% della retribuzione, per il periodo successivo e fino al termine della conservazione del posto previsto dalla disciplina generale spetta
un’integrazione a carico del datore di lavoro fino al 60% della retribuzione. Infortunio sul lavoro: a decorrere dal giorno successivo a
quello dell’infortunio spetta all’apprendista (non in prova) un’integrazione a carico del datore di lavoro fino alle seguenti aliquote della
retribuzione: - 60% per i primi 3 giorni; - 80% dal 4° al 20° giorno; - 90% dal 21° giorno e fino al termine del periodo di conservazione
del posto previsto dalla disciplina generale.
Apprendistato a tempo parziale. E’ ammesso a condizione che l’impegno formativo venga adempiuto nella stessa misura prevista per gli
apprendisti a tempo pieno.
Stabilizzazione degli apprendisti. Secondo il c.c.n.l. il datore di lavoro non può assumere nuovi apprendisti qualora non abbia mantenuto
in servizio almeno il 50% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia venuto a scadere nei 24 mesi precedenti. Dal computo sono
esclusi i rapporti cessati durante il periodo di prova e quelli risolti per dimissioni o licenziamento per giusta causa; la predetta limitazione
non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato.
Pratica professionale per ottenere la licenza di investigazione privata (D.M. n. 269/2010): al praticante può essere applicata la disciplina
contrattuale dell’apprendistato relativamente all’inquadramento ed al conseguente trattamento economico: - primi 24 mesi, 2 livelli
inferiori a quello in cui è inquadrato il profilo da acquisire; - dal 25° al 36° mese, 1 livello inferiore a quello di destinazione.
Con riferimento all’art. 1, c. 1, D.Lgs. n. 368/2001, il c.c.n.l. prevede una deroga alla disposizione che limita entro il 20% dell’organico
aziendale il numero dei dipendenti a tempo determinato.
Limiti minimi di orario. La prestazione individuale viene concordata in misura non inferiore a 10 ore settimanali e 2 ore giornaliere.
Lavoro supplementare. Consentito fino al raggiungimento dell’orario di lavoro a tempo pieno. Compensato con la quota di retribuzione
ordinaria (senza maggiorazioni).
Malattia: nel contratto di tipo verticale, la durata della conservazione del posto è ridotta in proporzione.
Trasformazione temporanea del rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale: può essere richiesta per periodi di 3 o 6 mesi,
rinnovabili fino ad un massimo di 36 mesi (anche non continuativi), dai lavoratori rientranti nella seguente casistica: - malattia oncologica; assistenza a persona anziana non autosufficiente; - genitore o tutore di bambini fino a 3 anni; - genitore o tutore di minori di 14 anni
portatori di handicap. Trascorso il periodo massimo consentito di 36 mesi, i lavoratori che facciano richiesta di passaggio definitivo al parttime hanno un titolo di preferenza ove le esigenze organizzative dell’impresa lo consentano. Altri soggetti interessati: la richiesta di
trasformazione può essere avanzata anche con riferimento al coniuge del lavoratore (anche se legalmente separato), a un parente entro il
secondo grado (anche non convivente), a un componente della famiglia anagrafica del lavoratore (nel caso del convivente la disciplina si
applica qualora il rapporto perduri da almeno due anni).
Limiti. Il c.c.n.l. riconosce al datore di lavoro la facoltà di stipulare contratti di lavoro intermittente, anche a tempo determinato, senza
limitazioni connesse all’età e allo stato occupazionale pregresso del lavoratore.
Indennità di disponibilità. E’ commisurata al 20% delle seguenti voci della retribuzione mensile: minimo tabellare, e.d.r., rateo di
tredicesima. L’indennità è esclusa dal computo di ogni istituto legale o contrattuale. Nel caso di lavoro intermittente per prestazioni da
rendersi il fine settimana, nonché nei periodi delle ferie estive, delle vacanze natalizie/pasquali o negli altri periodi indicati nei contratti
territoriali, l’indennità di disponibilità è corrisposta solo in caso di effettiva chiamata da parte dell’azienda.
Retribuzione: viene corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Lavoro straordinario:
vengono considerate straordinarie le ore effettuate oltre l’orario risultante dalla somma degli orari ordinari dei coobbligati. Maturazione
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DISCIPLINE SPECIALI
Lavoro stagionale
degli istituti: tutti gli istituti maturano in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto.
Durata della prestazione: la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che
ciascun coobbligato si impegna a svolgere sono indicati nel contratto di lavoro, ferma restando la possibilità per i coobbligati di
determinare discrezionalmente la sostituzione o la modificazione dell'orario, previa comunicazione al datore di lavoro.
Sostituzioni: l’assenza di uno dei coobbligati trasferisce l'obbligo della prestazione all'altro lavoratore, che è pertanto tenuto a sostituire
l'assente senza soluzione di continuità. Impedimento di entrambi i coobbligati: è disciplinato ai sensi dell’art. 1256 cod. civ.; la durata
dell’impedimento di entrambi i coobbligati che legittima il datore di lavoro alla risoluzione del rapporto per giusta causa è
convenzionalmente fissata in 45 giorni (salvo diverso accordo delle parti all’atto dell’assunzione).
Risoluzione del rapporto con uno dei coobbligati: salva diversa intesa tra le parti, le dimissioni o il licenziamento di uno dei coobbligati
comportano l’estinzione dell’intero vincolo contrattuale. Tale disposizione non trova applicazione in caso di dimissioni o licenziamento per
giusta causa o per giustificato motivo soggettivo di un coobbligato, qualora l’altro si renda disponibile ad adempiere l’obbligazione
lavorativa, integralmente o parzialmente, nel qual caso il contratto di lavoro ripartito si trasforma in un contratto di lavoro subordinato
ordinario.
Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica
Telelavoro
Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica
Somministrazione di lavoro
Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica
Lavoro a domicilio
Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica
DIRITTI SINDACALI E DI RAPPRESENTANZA
Attività sindacale
Permessi retribuiti
Assemblea: nelle aziende con più di 15 dipendenti possono essere indette assemblee durante l’orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue
retribuite. La durata della singola riunione non può superare le due ore. La convocazione dell’assemblea va comunicata all’azienda con
sufficiente preavviso e con indicazione dell’ordine del giorno.
Componenti RSA: - organico da 30 a 60 dipendenti, 2 delegati aventi diritto a permessi retribuiti; - organico oltre 60 dipendenti, 3
delegati aventi diritto a permessi retribuiti. Ai fini del computo dell’organico, i lavoratori con contratto part-time sono considerati unità
intere.
Rappresentante per la sicurezza: viene eletto dai lavoratori nelle aziende con più di 15 dipendenti. Per le aziende con meno di 15
dipendenti le organizzazioni sindacali stipulanti possono nominare un rappresentante territoriale.
Monte ore aziendale: 2 ore di permesso retribuito al mese per svolgere le attività di delegato sindacale. Il monte ore complessivo viene
ripartito tra le organizzazioni sindacali stipulanti in proporzione al numero degli iscritti al 31 dicembre dell’anno precedente. Il monte ore
copre tutta l’attività sindacale con esclusione delle riunioni convocate dalle aziende.
Dirigenti OSL: i lavoratori che siano membri di consigli o comitati hanno diritto a permessi retribuiti per partecipare alle riunioni dei predetti
organi, nella misura massima di 75 ore annue. Il dirigente che ricopra una pluralità di incarichi ha diritto a permessi fino a 130 ore annue.
Sono altresì concessi permessi non retribuiti fino a 9 giornate annue.
WELFARE CONTRATTUALE
Previdenza complementare
Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica
Assistenza integrativa
Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica
Polizze assicurative
Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare i quadri contro il rischio di responsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento
delle proprie funzioni.
Per il finanziamento dell’ente bilaterale è stabilito un contributo mensile in misura pari all’1% della paga base conglobata, ripartito per lo
0,60% a carico del datore di lavoro e per lo 0,40% a carico del lavoratore.
L’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un importo, a titolo di e.d.r., pari al 1%
della paga base conglobata. Tale importo viene corrisposto per 13 mensilità e non è utile ai fini degli istituti legali e contrattuali, né del tfr.
Contributi contrattuali
ESTINZIONE DEL RAPPORTO
Preavviso
Trattamento di fine rapporto
Livello
Durata
Q–1
2–3
4
5
6
80 giorni
60 giorni
45 giorni
30 giorni
25 giorni
Secondo il c.c.n.l. la base di computo del tfr è composta esclusivamente dai seguenti elementi: retribuzione minima tabellare conglobata,
aumenti periodici di anzianità, superminimi e aumenti di merito corrisposti in modo continuativo, salario integrativo aziendale, indennità di
turno corrisposta in modo continuativo, indennità di maneggio denaro corrisposta in modo continuativo, tredicesima mensilità.
Anticipazioni sul tfr: il c.c.n.l. richiama le previsioni di cui all’art. 2120 cod. civ. e ammette inoltre le richieste di anticipazione per:
significative ristrutturazioni alla prima casa di abitazione del lavoratore, acquisto o costruzione della prima casa mediante partecipazione ad
una cooperativa, spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi per astensione obbligatoria/facoltativa di maternità e per la
formazione.
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