Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti

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Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti
CAMERA DEI DEPUTATI
Commissioni riunite VI e X
(Finanze e Attività produttive)
DDL Conversione in legge del decretolegge 24 gennaio 2015, n. 3,
recante misure urgenti per il sistema
bancario e gli investimenti (AC 2844)
16 febbraio 2015
Audizione del Vice Direttore generale dell’ABI
Gianfranco Torriero
AUDIZIONI ABI
2015
AUDIZIONI ABI - 2015
INDICE
1. Contesto economico in cui si inscrive il DL 3/2015
2. Andamento del credito
3. DL 3/2015:valutazione generale e osservazioni su
misure specifiche
3.1
Portabilità dei conti correnti (art. 2)
3.2
SACE (art. 3)
3.3
Società di servizio per la patrimonializzazione e la
ristrutturazione delle imprese (Art. 7)
3.4
Ricorso facoltativo alla provvista CDP per banche e
intermediari finanziari che erogano finanziamenti alle
PMI (art. 8)
3.5
PMI innovative (art. 10)
3.6
Misure a contenuto fiscale (artt. 4, 5 e 6)
4. Conclusioni
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Illustri Presidenti, Onorevoli deputati,
in primo luogo, ringrazio vivamente a nome dell’ABI, del suo
Presidente Antonio Patuelli e del Direttore Generale Giovanni Sabatini, per
essere stati chiamati ad esprimere le nostre valutazioni sul disegno di legge
di conversione del dl 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti
per il sistema bancario e gli investimenti.
Il nostro testo è sostanzialmente suddiviso in due sezioni: nella
prima si ricordano gli elementi essenziali del contesto economico e della
congiuntura creditizia nel quale il DL si colloca; nella seconda si offrono, da
un lato, una valutazione generale delle nuove norme e, dall’altro,
osservazioni più puntuali sui diversi profili su cui il Decreto Legge interviene.
E’ importante sottolineare preliminarmente che dal 4 novembre
scorso ha
preso avvio il Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU), primo
pilastro del più ampio progetto di Unione Bancaria che si completa con il
Meccanismo Unico di Risoluzione delle Crisi e il Sistema di Garanzia dei
Depositi.
Questo è l’inizio di un nuovo e più avanzato percorso che vede
impegnato l’intero mercato bancario europeo e che richiede riflessioni
importanti circa la necessità di “ragionare” d’ora in poi, a tutti i livelli –
legislatori, imprese, banche – in termini europei.
Con la piena operatività dell’Unione Bancaria verranno meno le
residue barriere nazionali, e il campo di concorrenza sarà unico, così come
sarà unica l’autorità di vigilanza.
Questi e i prossimi mesi saranno, quindi, decisivi perché la vigilanza
unica sviluppi con efficacia le sue iniziative. Ma la vigilanza unica ha compiti
ancor più difficili da affrontare in presenza di normative molto diverse per le
banche nei vari Paesi membri.
C'è, infatti, necessità ed urgenza di avere normative bancarie
identiche in tutti i Paesi soggetti alla vigilanza unica: ciò è indispensabile
innanzitutto per avere piena e identica certezza del diritto su materie così
complesse che riguardano non solo le banche, ma anche i rapporti con le
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imprese e le famiglie. Quindi, per far svolgere pienamente alle banche il loro
ruolo a supporto dell’economia reale occorre una certezza e stabilità delle
regole.
E' negativo il continuo terremoto regolatorio con attinenza agli indici
patrimoniali come le recenti interpretazioni dell’Autorità Bancaria Europea
che non rendono più computabili ai fini del patrimonio di vigilanza strumenti
finanziari, quali gli strumenti finanziari subordinati che prevedono un
ammortamento graduale.
Anche queste interpretazioni creano ulteriori difficoltà nel sostenere la
crescita dei finanziamenti a famiglie e imprese, creano altresì difficoltà alle
banche
nelle
loro
politiche
di
definizione
e
gestione
delle
risorse
patrimoniali; in sintesi, sono in contraddizione con gli stessi principi di sana
e prudente gestione che deve caratterizzare l’attività bancaria.
Occorre dunque che si inizino al più presto i lavori per la
realizzazione di un Testo Unico Bancario europeo e di un Testo Unico della
finanza ugualmente europeo senza i quali l'Unione Bancaria non può essere
coerentemente completata.
Si tratta
di riforme che
non costano, mentre occorre anche
considerare che sullo sfondo vi è la necessità di avere sempre presente che
in un mercato così integrato i capitali si dirigono con grande rapidità verso i
Paesi che hanno regole e tassazioni più convenienti nel medesimo mercato
unico bancario e societario in genere.
1. Contesto economico in cui si inscrive il DL 3/2015
Dopo una fase lunga e difficile, il quadro macroeconomico comincia
ad evidenziare segni di promettente ripresa con il trimestre in corso che
dovrebbe tornare a segnare una variazione positiva del prodotto interno
lordo. Sono molti i fattori che spingono a ritenere che la ripresa, pur se ora
tenue, dovrebbe consolidarsi nei prossimi mesi.
Le attese di un nuovo programma di stimolo monetario, confermate
dall’annuncio del Quantitative Easing nella riunione di gennaio della BCE,
hanno provocato un sensibile indebolimento dell’euro, che aiuterà le nostre
esportazioni.
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La brusca riduzione del prezzo del petrolio, inoltre, ridurrà i costi di
produzione delle imprese e aumenterà il potere di acquisto delle famiglie,
con effetti positivi sull’attività economica.
Il piano Juncker, oltre ad avere effetti sull’economia reale, ha
richiamato l’attenzione sull’importanza degli investimenti per sostenere la
ripresa europea, nel breve ma soprattutto nel lungo periodo. L’abbondante
liquidità presente sui mercati agevolerà la trasformazione di questi effetti in
crescita economica.
In questo scenario, che finalmente sembra essere caratterizzato da
più luci che ombre, di recente la Banca d’Italia e la Commissione europea
hanno stimato che la nostra economia potrebbe crescere di mezzo punto
percentuale o poco più quest’anno e di oltre un punto il prossimo.
Nelle valutazioni dell’ABI questo scenario è pienamente condivisibile.
Nel nostro esercizio di previsione, svolto a dicembre scorso, avevamo
delineato un profilo di crescita positivo per il prossimo biennio (+0,6% nel
2015 e +1,1% nel 2016), ponendoci già allora sopra a quelle che erano le
stime di consenso in quel momento.
Pur non mancando elementi di criticità che continuano a ridurre il
potenziale di crescita della nostra economia, tale ottimismo è stato
confermato dagli sviluppi congiunturali dei primi mesi di quest’anno: si è
mossa la produzione industriale; è tornata a salire la fiducia delle famiglie e
delle imprese; gli indicatori anticipatori lanciano segnali di inversione del
ciclo. Si intravvedono segni di inversione di tendenza sul mercato del
lavoro.
Certo, parliamo soprattutto in molti casi di un cambiamento di segno
piuttosto che di una vera e propria svolta; ma questo è importante e spinge
a continuare a tutti i livelli a lavorare per consolidare le tendenze in atto. Se
la spinta che trova ora forte innesco in fattori esterni come politica
monetaria, cambio e prezzi energetici sarà corroborata, cosa che è possibile
e probabile, dai primi effetti delle riforme strutturali avviate, si potrà
cominciare a ridurre il gap che la lunga fase di arretramento ha creato tra
noi e le maggiori economie europee.
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2.
Andamento del credito
I miglioramenti del quadro macroeconomico si riflettono anche sul
mercato bancario come testimoniato sia dai dati più strettamente
quantitativi e sia dagli indicatori di natura più qualitativa.
Per quanto riguarda i primi, registriamo da qualche mese in termini
generali una decisa decelerazione della caduta degli stock di credito e buone
indicazioni circa le nuove erogazioni di prestiti, il tutto con alcune differenze
tra famiglie e imprese.
Per quanto riguarda l’attività creditizia verso le imprese, segnaliamo
una decelerazione sempre più accentuata del tasso di caduta dello stock
degli impieghi, con primi segni favorevoli per quel che concerne l’attività di
nuove erogazioni soprattutto nel comparto a più breve termine.
Per quel che concerne l’attività creditizia nei confronti delle famiglie e
considerata nel suo assieme, notiamo una sostanziale stabilizzazione della
dinamica con tassi di caduta, molto inferiori a quelli del credito verso le
società non finanziarie.
Per quanto riguarda infine la specifica attività di erogazione di prestiti
per l’acquisto di abitazioni, registriamo una ripresa piuttosto significativa e
promettente, con un erogato che nell’intero 2014 mostra un incremento su
base annua nell’ordine del 32,5% (rilevazione su un campione di 84 banche
che rappresenta circa l’80% della totalità del mercato bancario italiano).
Incoraggianti sono le indicazioni di natura qualitativa.
Gli ultimi dati della Bank Lending Survey della BCE mostrano che è in
atto una ripresa della domanda, in particolare da parte delle famiglie, a cui
si associa un allentamento delle condizioni di offerta delle banche che si è
tradotto principalmente in una riduzione dei margini sul costo medio dei
prestiti.
In alcuni casi sembrerebbe in corso una ripresa superiore alle
aspettative, non solo in termini di quantità ma anche di qualità della
domanda.
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Su questi fronti le banche stanno facendo di tutto per soddisfare le
esigenze di finanziamento, fabbisogni che vengono soddisfatti anche grazie
ai fondi raccolti tramite le TLTROs della BCE, che vengono quindi erogati
ben in anticipo rispetto alle aspettative che le banche prefiguravano fino a
qualche settimana fa e ai quali le banche italiane hanno attinto
proporzionalmente più di quelle di altri Paesi europei.
3. DL 3/2015: valutazione d’assieme e osservazioni
su misure specifiche
Se sotto il profilo generale pare all’ABI che il DL contenga misure
positive aventi le potenzialità di essere da stimolo alla ripresa incipiente, da
un punto di vista più specifico ci paiono cinque i fronti di più diretto
interesse del settore bancario: innanzitutto quello dei mutamenti
strutturali richiesti al comparto delle banche popolari sul quale tuttavia
questa Associazione, come d’uso, non ha competenza essendo materia
riguardante esclusivamente l’associazione delle banche popolari; quello che
riguarda la portabilità dei conti correnti bancari; quello che riguarda la SACE
ed il suo ruolo nel finanziamento dei crediti all’esportazione; quello del
Plafond Beni strumentali legati alla cosiddetta Nuova Sabatini e quello infine
che può essere racchiuso in un insieme di misure a contenuto fiscale.
3.1
Portabilità conti correnti (art. 2)
Prima di commentare le norme all’art. 2 del decreto, rubricato
“portabilità dei conti correnti”, desidero evidenziare due elementi cruciali
per un corretto inquadramento del tema.
Innanzitutto, come già ricordato in premessa, dal 4 novembre dello
scorso anno ha preso avvio in Europa il mercato unico bancario. Questo
determina che qualsiasi nuova normativa che impatta sul settore bancario
debba tener conto di questo fatto nuovo. In tale contesto anche le norme
che disciplinano i servizi di pagamento non possono sfuggire ad una logica
totalmente europea, poiché anche in questo segmento di servizi finanziari il
permanere di regole nazionali si porrebbe in netta contraddizione con i
principi fondanti dell’Unione Bancaria e dell’integrazione del mercato
finanziario dei paesi dell’Area dell’Euro.
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Ciò è tanto più vero nel caso in cui già esistano normative emanate a
livello europeo che regolamentano il tema. In questo caso specifico mi
riferisco alla Direttiva europea n. 92/2014, sulla comparabilità delle spese
dei conti di pagamento, il trasferimento di tali conti e l’accesso ai conti di
base (“Comparability of fees related to payment accounts, payment account
switching and access to payment accounts with basic features” - Payment
Accounts Directive – PAD).
Si tratta di Direttiva emanata a valle di un ampio processo consultivo
cui l’Associazione Bancaria Italiana ha partecipato fattivamente fornendo
uno specifico contributo alla luce della propria esperienza in ambito
nazionale.
La Direttiva infatti affronta temi, quali quello del trasferimento dei
servizi di pagamento da un conto ad un altro, sui quali a livello nazionale il
settore era già attivo da diversi anni avendo promosso – anche su impulso
delle Istituzioni – specifiche iniziative volte a favorire la mobilità bancaria.
Queste esperienze maturate a livello nazionale hanno preceduto il
nascere di quelle iniziative di autoregolamentazione definite a livello
europeo attraverso i cosiddetti “EBIC Common Principles on bank accounts
switching”. L’analisi svolta in quell’occasione in sede EBIC ha subito
evidenziato come nel nostro Paese i servizi di trasferibilità sviluppati dalle
banche nazionali siano risultati più evoluti e rispondenti alle esigenze della
clientela rispetto a quelli offerti in altri Paesi europei.
In questo quadro va inoltre tenuto presente che la sostituzione
definitiva nel 2014 dei servizi di pagamento nazionali coi nuovi Schemi di
Pagamento paneuropei (SEPA) ha comportato un tale impatto sotto il profilo
tecnico da rendere necessario – anche con riferimento ai servizi di
trasferibilità – un “riadattamento” dell’offerta delle banche.
Proprio in relazione ai servizi di trasferibilità – ed ancor prima
dell’introduzione del Decreto di cui ci occupiamo oggi - l’Associazione ha
avviato approfondimenti a livello interbancario per garantire una
funzionalità via via in linea con le recenti nuove disposizioni definite con la
citata Direttiva UE n. 92/2014 sui conti di pagamento. In proposito, la
Direttiva, che dovrà essere recepita in Italia entro il 18 settembre 2016,
definisce responsabilità e termini (13 giorni lavorativi) entro i quali le
banche (la vecchia e la nuova) dovranno svolgere le attività utili
all’attivazione dei servizi di pagamento su un nuovo conto e alla chiusura
del vecchio conto (laddove richiesto dal cliente).
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Il Decreto si pone correttamente nell’ottica della Direttiva: in
particolare il primo comma nei fatti ne anticipa le disposizioni, seppure
limitatamente alla procedura di cui all’art. 10, paragrafi da 2 a 6.
Al riguardo si osserva che sarebbe quanto mai opportuno procedere
con speditezza al recepimento organico dell’intera Direttiva, senza quindi
introdurre norme nazionali ad hoc, per assicurare che l’obiettivo del
trasferimento dei servizi bancari sia realizzato in modo omogeneo in tutti i
Paesi UE.
Ciò in quanto, al fine di assicurare un level playing field in tutti i Paesi
soggetti alla vigilanza unica, è necessario ed urgente avere normative
bancarie armonizzate ed in linea con le previsioni stabilite dal legislatore
europeo.
Al minimo, la norma in questione dovrebbe precisare che il servizio
di trasferimento è effettuato in conformità all’intero Capo III della Direttiva
e non solo a specifici paragrafi di un singolo articolo.
Al comma 2 è previsto che il cliente (o, per meglio dire, il
consumatore) sia risarcito qualora la procedura di trasferimento sia eseguita
con ritardo rispetto al termine previsto al comma 1. In merito si evidenzia
che la citata Direttiva, all’art. 13, contiene delle previsioni analoghe ma
meglio articolate e puntuali (che specificano i casi di esonero da
responsabilità) cui sarebbe opportuno far riferimento per evitare confusione
e disallineamenti rispetto ai prestatori di servizi di pagamento (PSP) europei
ed ai soggetti a vantaggio dei quali tale normativa si applica (consumatore e
non genericamente cliente).
Inoltre, il comma 3 non dovrebbe far riferimento agli “ordini di
pagamento” in quanto già ricompresi nell’ambito del comma 1 dell’art. 2 di
questo DL e del Capo III della Direttiva.
Si segnala peraltro che le disposizioni del comma 3 si riferiscono
esclusivamente alle banche e non anche ad altri soggetti che offrono il
servizio di custodia e amministrazione titoli, determinando così una disparità
di trattamento.
Infine, anche l’allineamento della rubrica a quello del Capo III della
Direttiva migliorerebbe significativamente la comprensibilità delle norme,
sgombrando anche il campo da possibili confusioni terminologiche, tali da
ingenerare dubbi interpretativi che vanno esclusi in radice. In sostanza i
termini corretti sono quelli di “trasferimento”, di “conto di pagamento”, di
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“prestatori di servizi di pagamento” e non quelli di “portabilità”,
corrente” e “istituti bancari”.
“conto
In generale, e con riferimento a tutti i servizi di trasferibilità, si
sottolineano i seguenti aspetti essenziali:
Tempi di implementazione: dal punto di vista operativo i servizi di
trasferibilità sono molto complessi e richiedono interventi non solo sui PSP:
è pertanto opportuno che tutte le attività attuative siano adeguatamente
coordinate e realizzate entro tempi congrui per evitare che si sviluppino
soluzioni non funzionanti e non rispondenti alle esigenze degli utenti dei
servizi di pagamento. Al momento, tali tempi di implementazione non sono
indicati nella norma: si sta quindi facendo fronte a obblighi già vigenti non
potendo adottare soluzioni operative automatizzate, efficienti ed efficaci. Di
conseguenza sarebbe opportuno, in sede di conversione, integrare l’attuale
versione della norma prevedendo un periodo di tempo per rendere
effettivamente implementabili le previsioni normative mediante apposite
procedure automatizzate.
Trasferimento versus chiusura: il trasferimento di alcuni servizi
attivati sul conto (siano essi i servizi di pagamento cui si riferisce l’art. 10
della menzionata Direttiva europea o anche gli strumenti finanziari di cui al
comma 3 del Decreto in discussione) non comporta necessariamente la
chiusura del conto e anche la tempistica entro la quale si realizza il
trasferimento e quella con la quale si dispone l’eventuale chiusura del conto
potrebbero non coincidere. I consumatori hanno infatti talvolta esigenza di
trasferire i servizi senza chiudere il vecchio conto (ad es. nell’ambito di conti
cointestati, per diversificare accrediti o addebiti su più conti in caso di
separazione di coniugi), altre volte sul vecchio conto insistono servizi di
altro tipo di cui il consumatore non dispone la sospensione (es. carte di
credito, cassette di sicurezza) o, infine, possono sussistere impedimenti
(es. il conto ha un saldo negativo) laddove la chiusura è disposta presso il
nuovo PSP. Sarebbe dunque opportuno adeguare a tale logica il disposto
normativo.
Spese: è previsto sia al comma 1 che al comma 3 che le procedure si
concludano senza oneri o spese a carico del consumatore. Una tale
indicazione non è espressamente prevista dalla Direttiva 2014/92/UE che
stabilisce che le informazioni utili ad effettuare la procedura di trasferimento
siano fornite e accessibili al consumatore gratuitamente lasciando tuttavia
ferma la possibilità di applicare eventuali altre spese al consumatore purché
“ragionevoli e in linea con i costi effettivamente sostenuti dai prestatori di
servizi di pagamento”” . Qualora si ritenesse di agevolare ulteriormente il
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consumatore, andrebbe comunque quantomeno assicurato il rimborso delle
spese vive sostenute. Ad esempio, per quanto riguarda il trasferimento degli
strumenti finanziari va segnalato che in alcuni casi la banca sostiene delle
spese per il trasferimento dei titoli, come nel caso di strumenti finanziari
nominativi accentrati presso alcuni depositari centrali esteri o di titoli non
dematerializzati il cui trasferimento richiedere l'utilizzo di un portavalori.
Veniamo infine al comma 4 che, inserendo il comma 1bis all’art. 116
TUB, sancisce che le banche e gli intermediari finanziari rendano noti l’ISC
ed il profilo del cliente anche attraverso gli ATM e gli strumenti di accesso
remoto ai servizi bancari. Al riguardo, molte sono le perplessità
interpretative che la norma solleva.
Una prima considerazione ha riguardo a quale ISC il legislatore abbia
inteso fare riferimento, tenuto conto del fatto che tale indice è associato ad
una pluralità di rapporti bancari. In proposito si ritiene di poter
ragionevolmente circoscrivere le riflessioni alla sola ipotesi di ISC dei conti
correnti. Infatti, ancorché non vi sia alcuna specificazione all’interno del
nuovo comma 1-bis, tale modifica viene introdotta all’interno dell’articolo 2
rubricato “Portabilità conti correnti”. Tale lettura andrebbe tuttavia
esplicitata in sede di conversione.
Un secondo punto di attenzione è l’ottica nella quale occorre porsi per
poter attuare la norma. La prima ipotesi è quella che discende direttamente
dall’inserimento della modifica nell’articolo del TUB rubricato “pubblicità” l’art. 116 appunto – la seconda, si riferisce alla volontà di ampliare i canali
di accesso dell’informazione.
Al riguardo si sottolinea che date le caratteristiche e la funzione
precipua degli ATM appare difficilmente praticabile la prima ipotesi la quale
implicherebbe l’obbligo per le banche a dover pubblicizzare tramite la
propria rete di sportelli automatici tutti i loro prodotti di conto corrente
offerti ai consumatori e, per ciascuno di essi, mostrare tutti gli ISC associati
ai “profili utente” ai quali tali prodotti sono offerti1. Si immagini la quantità
di informazioni che una banca dovrebbe fornire mediante lo schermo
dell’ATM, il tempo che un cliente dovrebbe passare di fronte allo sportello
automatico per leggere tutte le informazioni, effettuare confronti etc.,
l’ostacolo che una simile funzione recherebbe alla normale operatività della
clientela che troverebbe incrementato significativamente il tempo medio di
attesa per effettuare operazioni tradizionali (es: ritiro contanti o
Non è immaginabile, per la tipologia e la quantità di dati di cui trattasi, che tale funzione
possa essere resa in circolarità.
1
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pagamenti). Tutto ciò per dare la facoltà di acquisire informazioni che il
cliente ottiene già oggi per obblighi di trasparenza, il cui rispetto è già
demandato al controllo della Banca d’Italia, mediante i fogli informativi
disponibili sui siti delle banche o nelle loro filiali.
Riguardo alla seconda ipotesi (possibilità per il titolare di carta del
circuito Bancomat® che opera presso uno sportello automatico della propria
banca di conoscere anche il dato relativo all’ISC del proprio conto, in
analogia a una funzione di “interrogazione del conto corrente” già
disponibile ancorché con modalità variabile da banca a banca,) essa appare
realizzabile come integrazione di informazioni (es. estratto conto) già rese
da ciascuna banca alla propria clientela che ne faccia richiesta (non in
circolarità). Si segnala che anche tale informazione è già disponibile al
consumatore mediante altri canali (fogli informativi e documento di sintesi
periodico) e comunque significativa solo su base annuale.
In entrambe le ipotesi si osserva pertanto che l’incremento
informativo che si potrebbe conseguire grazie all’inserimento di una
funzione nel pannello di scelta del consumatore presso l’ATM della propria
banca appare non giustificare gli elevati costi per la predisposizione di una
procedura automatizzata che consenta tale interrogazione e il conseguente
adeguamento dell’intero parco ATM sul territorio nazionale nonché – come
accennato – l’incremento del tempo di durata delle operazioni
tradizionalmente finalizzate ad acquisire con rapidità denaro o informazioni
sintetiche sulle movimentazioni del rapporto.
Sarebbe comunque necessario prevedere, in sede di conversione del
decreto legge, un periodo di tempo per l’adeguamento dei complessi sistemi
informativi per tutte le norme previste dall’art. 2.
3.2
SACE (art. 3)
Al fine di rafforzare l’attività di SACE a supporto dell’export e
dell’internazionalizzazione dell’economia italiana, l’art. 3 del disegno di
legge in esame dispone che SACE possa svolgere il suo intervento anche
attraverso l’esercizio del credito diretto, previa autorizzazione della Banca
d’Italia.
L’ABI è da sempre a favore di un mercato bancario concorrenziale,
ricco della presenza di tanti e diversificati protagonisti e perciò non può che
essere a favore, in linea di principio, all’ingresso di nuovi attori nel mercato
del credito. E’ tuttavia necessario che tali nuovi soggetti siano sottoposti alle
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medesime regole e obblighi di vigilanza previsti per le banche, al fine di non
creare distorsioni concorrenziali.
Su questo punto, si rileva peraltro che la SACE, nello svolgere la propria
attività di finanziamento all’export, potrà avvalersi della garanzia di ultima
istanza dello Stato Italiano; le banche, sulle proprie operazioni di credito
export dovranno invece ricorrere necessariamente alla garanzia della SACE,
che è l’unico operatore che in Italia offre questo servizi.
Possibili riflessi da valutare attentamente potranno peraltro verificarsi anche
per quanto riguarda il comparto dei finanziamenti domestici; negli ultimi
anni, il concetto di sostegno all’internazionalizzazione è stato esteso in
maniera così ampia da ricomprendervi anche il rilascio di garanzie (e, in
futuro, con la disposizione in discorso, la concessione diretta di
finanziamenti) su operazioni creditizie realizzate sul mercato interno nei
confronti di imprese con attività export, anche non prevalente.
3.3 Società di servizio per la
ristrutturazione delle imprese (Art. 7)
patrimonializzazione
e
la
Viene istituita una società per azioni avente come oggetto sociale
l’attività di patrimonializzazione e ristrutturazione finanziaria di imprese o
gruppi di imprese in crisi, ma caratterizzate da adeguate prospettive
industriali e di mercato, prevedendo che la sottoscrizione del capitale sociale
possa venire effettuata da investitori istituzionali e professionali, che
possono avvalersi di apposita garanzia dello Stato. Si ritiene che tale
strumento possa efficacemente rappresentare una modalità di intervento a
favore delle imprese sane ma in condizioni di squilibrio finanziario.
3.4
Provvista CDP per finanziamenti di beni strumentali (art. 8)
L’art. 8 del disegno di legge in esame introduce il ricorso facoltativo alla
provvista della Cassa Depositi e Prestiti (CDP) per le banche e gli
intermediari finanziari che intendono concedere finanziamenti bancari alle
imprese per l’acquisto di beni strumentali sui quali il Ministero dello Sviluppo
Economico può riconoscere un contributo agli interessi, ai sensi della c.d.
“Nuova Sabatini”.
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L’ABI accoglie positivamente tale apertura che comporterà degli indubbi
vantaggi per le imprese beneficiarie delle agevolazioni in quanto a)
aumenterà il livello di concorrenza tra banche/intermediari finanziari, grazie
alla competizione sulle condizioni di raccolta della provvista sul mercato; b)
assicurerà condizioni economiche più vantaggiose grazie agli eventuali
minori costi di provvista della banca finanziatrice; c) comporterà una
semplificazione nel processo di concessione dei finanziamenti agevolati.
3.5
PMI innovative (art. 10)
L’art. 10 introduce la categoria di piccola e media impresa innovativa
estendendo a tali imprese le agevolazioni previste per le start-up
innovative. In particolare il comma 10 interviene sulla disciplina che
regolamenta la raccolta di capitali di rischio mediante portali online (c.d.
equity crowdfunding) ampliando tale possibilità alle start-up innovative,
nonché ai veicoli di investimento, siano essi OICR o società di partecipazioni
che investono prevalentemente in start-up innovative. Tale misura appare
positiva in quanto allarga la platea delle imprese che possono accedere a
tale forma di patrimonializzazione. Tuttavia si segnala che ad oggi l’equity
crowdfunding non è riuscito a catalizzare attorno a se un numero rilevante
di operazioni di raccolta di capitale. Ciò in quanto la normativa e la
regolamentare di attuazione impone vincoli che determinano difficoltà
operative, anche alla luce delle interrelazioni tra tale disciplina e quella
relativa alla tutela degli investitori, recata dal TUF.
3.6
Misure a contenuto fiscale (artt.4,5 e 6)
Nell’ambito delle misure previste dal decreto, un commento positivo va dato
alle norme di contenuto fiscale. Ci si riferisce in particolare all’introduzione
ad opera dell’ art. 4 della nuova figura delle “PMI innovative”, con iscrizione
in apposita sezione del registro imprese. Nell’ambito della varie disposizioni
previste nei confronti di tali imprese, è, in particolare, prevista l’estensione
di specifiche agevolazioni fiscali già istituite a favore delle start up
innovative con il DL n. 179 del 2012, quali la disapplicazione della
normativa sulle società di comodo, l’esenzione da tassazione per i redditi
delle “stock options” assegnate a dipendenti e collaboratori e l’esclusione
parziale da imposizione delle somme investite in tali imprese.
Altro intervento da valutarsi positivamente è quello di cui all’ art. 5 che
interviene nel nuovo regime di tassazione opzionale del “patent box” (che
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consente alle imprese di escludere per 5 anni dalla tassazione il 50% del
reddito derivante dallo sfruttamento commerciale dei beni immateriali),
introdotto dalla Legge di stabilità 2015, posto che viene prevista
l’estensione dell’agevolazione già prevista per marchi, brevetti e opere
dell’ingegno anche a modelli e disegni. Viene, inoltre, ridefinito il rapporto
fra i costi per attività di ricerca e sviluppo e costi complessivi rilevante ai fini
della determinazione della quota di reddito e del valore della produzione che
possono essere oggetto dell’agevolazione. La disposizione estende altresì il
perimetro dei costi agevolati includendo anche quelli sostenuti per l’attività
di ricerca e sviluppo affidata in outsourcing.
Infine, un contributo alla riduzione degli oneri nel processo di
approvvigionamento delle fonti finanziarie per le imprese, è dato da quanto
disposto dall’ art. 6, laddove è prevista una ulteriore ridefinizione dei
soggetti per i quali viene disapplicata la ritenuta sugli interessi su
finanziamenti a medio lungo termine pagati da imprese italiane a
finanziatori esteri, di cui al comma 5 bis dell’art. 26 del DPR n. 600 del
1973. La norma, introdotta dall’articolo 22 del decreto-legge n. 91 del 2014,
aveva già formato oggetto di una prima correzione per effetto del
successivo DL n. 133 del 2014, con il quale all’elenco dei soggetti
finanziatori che beneficiano dell’esenzione sono stati aggiunti gli istituti di
promozione allo sviluppo comunitari. Con la nuova modifica l’esclusione da
prelievo a favore degli OICR che non fanno ricorso alla leva finanziaria,
ancorché privi di soggettività tributaria, viene sostituita dal più ampio
riferimento agli investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività
tributaria, e sempreché appartenenti a Paesi fiscalmente trasparenti. In
pratica, cade quindi la condizione del mancato ricorso alla leva finanziaria.
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Conclusioni
Il DL 3/2015 si inserisce in un quadro economico in ripresa e può per molti
aspetti contribuire ad un rafforzamento che troverà certamente importanti
sostegni nell’indebolimento dell’euro, nella riduzione molto significativa del
prezzo del petrolio ed in una politica monetaria che con l’annuncio del
quantitative easing ha fortemente incrementato il suo grado di non
convenzionalità.
Alcune misure specifiche del DL richiedono, ad avviso dell’ABI, una attenta
valutazione è una più chiara specificazione in presenza di una già emanata
normativa europea.
DL 3/2015 - Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti
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AUDIZIONI ABI – 2015
Le banche stanno facendo e sono pronte a fare ancora di più la propria
parte nel finanziamento di famiglie e imprese non appena il vuoto di
domanda di consumo e soprattutto di investimenti andrà a colmarsi a ritmi
apprezzabili.
L’erogazione del credito e le dinamiche del settore bancario più in generale
continuano ad esprimersi in un contesto regolamentare che anche
all’indomani dell’avvio della Vigilanza unica europea non ha dissipato alcuni
elementi di incertezza che sarebbe opportuno rimuovere, soprattutto con
riguardo ai requisiti di capitale futuri, in un quadro di attenzione alla
stabilità, alla trasparenza e al contrasto ad ogni regolamentazione dal
carattere prociclico.
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