Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti
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Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti
CAMERA DEI DEPUTATI Commissioni riunite VI e X (Finanze e Attività produttive) DDL Conversione in legge del decretolegge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti (AC 2844) 16 febbraio 2015 Audizione del Vice Direttore generale dell’ABI Gianfranco Torriero AUDIZIONI ABI 2015 AUDIZIONI ABI - 2015 INDICE 1. Contesto economico in cui si inscrive il DL 3/2015 2. Andamento del credito 3. DL 3/2015:valutazione generale e osservazioni su misure specifiche 3.1 Portabilità dei conti correnti (art. 2) 3.2 SACE (art. 3) 3.3 Società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese (Art. 7) 3.4 Ricorso facoltativo alla provvista CDP per banche e intermediari finanziari che erogano finanziamenti alle PMI (art. 8) 3.5 PMI innovative (art. 10) 3.6 Misure a contenuto fiscale (artt. 4, 5 e 6) 4. Conclusioni DL 3/2015 - Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti Pagina 2 di 16 AUDIZIONI ABI – 2015 Illustri Presidenti, Onorevoli deputati, in primo luogo, ringrazio vivamente a nome dell’ABI, del suo Presidente Antonio Patuelli e del Direttore Generale Giovanni Sabatini, per essere stati chiamati ad esprimere le nostre valutazioni sul disegno di legge di conversione del dl 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti. Il nostro testo è sostanzialmente suddiviso in due sezioni: nella prima si ricordano gli elementi essenziali del contesto economico e della congiuntura creditizia nel quale il DL si colloca; nella seconda si offrono, da un lato, una valutazione generale delle nuove norme e, dall’altro, osservazioni più puntuali sui diversi profili su cui il Decreto Legge interviene. E’ importante sottolineare preliminarmente che dal 4 novembre scorso ha preso avvio il Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU), primo pilastro del più ampio progetto di Unione Bancaria che si completa con il Meccanismo Unico di Risoluzione delle Crisi e il Sistema di Garanzia dei Depositi. Questo è l’inizio di un nuovo e più avanzato percorso che vede impegnato l’intero mercato bancario europeo e che richiede riflessioni importanti circa la necessità di “ragionare” d’ora in poi, a tutti i livelli – legislatori, imprese, banche – in termini europei. Con la piena operatività dell’Unione Bancaria verranno meno le residue barriere nazionali, e il campo di concorrenza sarà unico, così come sarà unica l’autorità di vigilanza. Questi e i prossimi mesi saranno, quindi, decisivi perché la vigilanza unica sviluppi con efficacia le sue iniziative. Ma la vigilanza unica ha compiti ancor più difficili da affrontare in presenza di normative molto diverse per le banche nei vari Paesi membri. C'è, infatti, necessità ed urgenza di avere normative bancarie identiche in tutti i Paesi soggetti alla vigilanza unica: ciò è indispensabile innanzitutto per avere piena e identica certezza del diritto su materie così complesse che riguardano non solo le banche, ma anche i rapporti con le DL 3/2015 - Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti Pagina 3 di 16 AUDIZIONI ABI – 2015 imprese e le famiglie. Quindi, per far svolgere pienamente alle banche il loro ruolo a supporto dell’economia reale occorre una certezza e stabilità delle regole. E' negativo il continuo terremoto regolatorio con attinenza agli indici patrimoniali come le recenti interpretazioni dell’Autorità Bancaria Europea che non rendono più computabili ai fini del patrimonio di vigilanza strumenti finanziari, quali gli strumenti finanziari subordinati che prevedono un ammortamento graduale. Anche queste interpretazioni creano ulteriori difficoltà nel sostenere la crescita dei finanziamenti a famiglie e imprese, creano altresì difficoltà alle banche nelle loro politiche di definizione e gestione delle risorse patrimoniali; in sintesi, sono in contraddizione con gli stessi principi di sana e prudente gestione che deve caratterizzare l’attività bancaria. Occorre dunque che si inizino al più presto i lavori per la realizzazione di un Testo Unico Bancario europeo e di un Testo Unico della finanza ugualmente europeo senza i quali l'Unione Bancaria non può essere coerentemente completata. Si tratta di riforme che non costano, mentre occorre anche considerare che sullo sfondo vi è la necessità di avere sempre presente che in un mercato così integrato i capitali si dirigono con grande rapidità verso i Paesi che hanno regole e tassazioni più convenienti nel medesimo mercato unico bancario e societario in genere. 1. Contesto economico in cui si inscrive il DL 3/2015 Dopo una fase lunga e difficile, il quadro macroeconomico comincia ad evidenziare segni di promettente ripresa con il trimestre in corso che dovrebbe tornare a segnare una variazione positiva del prodotto interno lordo. Sono molti i fattori che spingono a ritenere che la ripresa, pur se ora tenue, dovrebbe consolidarsi nei prossimi mesi. Le attese di un nuovo programma di stimolo monetario, confermate dall’annuncio del Quantitative Easing nella riunione di gennaio della BCE, hanno provocato un sensibile indebolimento dell’euro, che aiuterà le nostre esportazioni. DL 3/2015 - Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti Pagina 4 di 16 AUDIZIONI ABI – 2015 La brusca riduzione del prezzo del petrolio, inoltre, ridurrà i costi di produzione delle imprese e aumenterà il potere di acquisto delle famiglie, con effetti positivi sull’attività economica. Il piano Juncker, oltre ad avere effetti sull’economia reale, ha richiamato l’attenzione sull’importanza degli investimenti per sostenere la ripresa europea, nel breve ma soprattutto nel lungo periodo. L’abbondante liquidità presente sui mercati agevolerà la trasformazione di questi effetti in crescita economica. In questo scenario, che finalmente sembra essere caratterizzato da più luci che ombre, di recente la Banca d’Italia e la Commissione europea hanno stimato che la nostra economia potrebbe crescere di mezzo punto percentuale o poco più quest’anno e di oltre un punto il prossimo. Nelle valutazioni dell’ABI questo scenario è pienamente condivisibile. Nel nostro esercizio di previsione, svolto a dicembre scorso, avevamo delineato un profilo di crescita positivo per il prossimo biennio (+0,6% nel 2015 e +1,1% nel 2016), ponendoci già allora sopra a quelle che erano le stime di consenso in quel momento. Pur non mancando elementi di criticità che continuano a ridurre il potenziale di crescita della nostra economia, tale ottimismo è stato confermato dagli sviluppi congiunturali dei primi mesi di quest’anno: si è mossa la produzione industriale; è tornata a salire la fiducia delle famiglie e delle imprese; gli indicatori anticipatori lanciano segnali di inversione del ciclo. Si intravvedono segni di inversione di tendenza sul mercato del lavoro. Certo, parliamo soprattutto in molti casi di un cambiamento di segno piuttosto che di una vera e propria svolta; ma questo è importante e spinge a continuare a tutti i livelli a lavorare per consolidare le tendenze in atto. Se la spinta che trova ora forte innesco in fattori esterni come politica monetaria, cambio e prezzi energetici sarà corroborata, cosa che è possibile e probabile, dai primi effetti delle riforme strutturali avviate, si potrà cominciare a ridurre il gap che la lunga fase di arretramento ha creato tra noi e le maggiori economie europee. DL 3/2015 - Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti Pagina 5 di 16 AUDIZIONI ABI – 2015 2. Andamento del credito I miglioramenti del quadro macroeconomico si riflettono anche sul mercato bancario come testimoniato sia dai dati più strettamente quantitativi e sia dagli indicatori di natura più qualitativa. Per quanto riguarda i primi, registriamo da qualche mese in termini generali una decisa decelerazione della caduta degli stock di credito e buone indicazioni circa le nuove erogazioni di prestiti, il tutto con alcune differenze tra famiglie e imprese. Per quanto riguarda l’attività creditizia verso le imprese, segnaliamo una decelerazione sempre più accentuata del tasso di caduta dello stock degli impieghi, con primi segni favorevoli per quel che concerne l’attività di nuove erogazioni soprattutto nel comparto a più breve termine. Per quel che concerne l’attività creditizia nei confronti delle famiglie e considerata nel suo assieme, notiamo una sostanziale stabilizzazione della dinamica con tassi di caduta, molto inferiori a quelli del credito verso le società non finanziarie. Per quanto riguarda infine la specifica attività di erogazione di prestiti per l’acquisto di abitazioni, registriamo una ripresa piuttosto significativa e promettente, con un erogato che nell’intero 2014 mostra un incremento su base annua nell’ordine del 32,5% (rilevazione su un campione di 84 banche che rappresenta circa l’80% della totalità del mercato bancario italiano). Incoraggianti sono le indicazioni di natura qualitativa. Gli ultimi dati della Bank Lending Survey della BCE mostrano che è in atto una ripresa della domanda, in particolare da parte delle famiglie, a cui si associa un allentamento delle condizioni di offerta delle banche che si è tradotto principalmente in una riduzione dei margini sul costo medio dei prestiti. In alcuni casi sembrerebbe in corso una ripresa superiore alle aspettative, non solo in termini di quantità ma anche di qualità della domanda. DL 3/2015 - Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti Pagina 6 di 16 AUDIZIONI ABI – 2015 Su questi fronti le banche stanno facendo di tutto per soddisfare le esigenze di finanziamento, fabbisogni che vengono soddisfatti anche grazie ai fondi raccolti tramite le TLTROs della BCE, che vengono quindi erogati ben in anticipo rispetto alle aspettative che le banche prefiguravano fino a qualche settimana fa e ai quali le banche italiane hanno attinto proporzionalmente più di quelle di altri Paesi europei. 3. DL 3/2015: valutazione d’assieme e osservazioni su misure specifiche Se sotto il profilo generale pare all’ABI che il DL contenga misure positive aventi le potenzialità di essere da stimolo alla ripresa incipiente, da un punto di vista più specifico ci paiono cinque i fronti di più diretto interesse del settore bancario: innanzitutto quello dei mutamenti strutturali richiesti al comparto delle banche popolari sul quale tuttavia questa Associazione, come d’uso, non ha competenza essendo materia riguardante esclusivamente l’associazione delle banche popolari; quello che riguarda la portabilità dei conti correnti bancari; quello che riguarda la SACE ed il suo ruolo nel finanziamento dei crediti all’esportazione; quello del Plafond Beni strumentali legati alla cosiddetta Nuova Sabatini e quello infine che può essere racchiuso in un insieme di misure a contenuto fiscale. 3.1 Portabilità conti correnti (art. 2) Prima di commentare le norme all’art. 2 del decreto, rubricato “portabilità dei conti correnti”, desidero evidenziare due elementi cruciali per un corretto inquadramento del tema. Innanzitutto, come già ricordato in premessa, dal 4 novembre dello scorso anno ha preso avvio in Europa il mercato unico bancario. Questo determina che qualsiasi nuova normativa che impatta sul settore bancario debba tener conto di questo fatto nuovo. In tale contesto anche le norme che disciplinano i servizi di pagamento non possono sfuggire ad una logica totalmente europea, poiché anche in questo segmento di servizi finanziari il permanere di regole nazionali si porrebbe in netta contraddizione con i principi fondanti dell’Unione Bancaria e dell’integrazione del mercato finanziario dei paesi dell’Area dell’Euro. DL 3/2015 - Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti Pagina 7 di 16 AUDIZIONI ABI – 2015 Ciò è tanto più vero nel caso in cui già esistano normative emanate a livello europeo che regolamentano il tema. In questo caso specifico mi riferisco alla Direttiva europea n. 92/2014, sulla comparabilità delle spese dei conti di pagamento, il trasferimento di tali conti e l’accesso ai conti di base (“Comparability of fees related to payment accounts, payment account switching and access to payment accounts with basic features” - Payment Accounts Directive – PAD). Si tratta di Direttiva emanata a valle di un ampio processo consultivo cui l’Associazione Bancaria Italiana ha partecipato fattivamente fornendo uno specifico contributo alla luce della propria esperienza in ambito nazionale. La Direttiva infatti affronta temi, quali quello del trasferimento dei servizi di pagamento da un conto ad un altro, sui quali a livello nazionale il settore era già attivo da diversi anni avendo promosso – anche su impulso delle Istituzioni – specifiche iniziative volte a favorire la mobilità bancaria. Queste esperienze maturate a livello nazionale hanno preceduto il nascere di quelle iniziative di autoregolamentazione definite a livello europeo attraverso i cosiddetti “EBIC Common Principles on bank accounts switching”. L’analisi svolta in quell’occasione in sede EBIC ha subito evidenziato come nel nostro Paese i servizi di trasferibilità sviluppati dalle banche nazionali siano risultati più evoluti e rispondenti alle esigenze della clientela rispetto a quelli offerti in altri Paesi europei. In questo quadro va inoltre tenuto presente che la sostituzione definitiva nel 2014 dei servizi di pagamento nazionali coi nuovi Schemi di Pagamento paneuropei (SEPA) ha comportato un tale impatto sotto il profilo tecnico da rendere necessario – anche con riferimento ai servizi di trasferibilità – un “riadattamento” dell’offerta delle banche. Proprio in relazione ai servizi di trasferibilità – ed ancor prima dell’introduzione del Decreto di cui ci occupiamo oggi - l’Associazione ha avviato approfondimenti a livello interbancario per garantire una funzionalità via via in linea con le recenti nuove disposizioni definite con la citata Direttiva UE n. 92/2014 sui conti di pagamento. In proposito, la Direttiva, che dovrà essere recepita in Italia entro il 18 settembre 2016, definisce responsabilità e termini (13 giorni lavorativi) entro i quali le banche (la vecchia e la nuova) dovranno svolgere le attività utili all’attivazione dei servizi di pagamento su un nuovo conto e alla chiusura del vecchio conto (laddove richiesto dal cliente). DL 3/2015 - Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti Pagina 8 di 16 AUDIZIONI ABI – 2015 Il Decreto si pone correttamente nell’ottica della Direttiva: in particolare il primo comma nei fatti ne anticipa le disposizioni, seppure limitatamente alla procedura di cui all’art. 10, paragrafi da 2 a 6. Al riguardo si osserva che sarebbe quanto mai opportuno procedere con speditezza al recepimento organico dell’intera Direttiva, senza quindi introdurre norme nazionali ad hoc, per assicurare che l’obiettivo del trasferimento dei servizi bancari sia realizzato in modo omogeneo in tutti i Paesi UE. Ciò in quanto, al fine di assicurare un level playing field in tutti i Paesi soggetti alla vigilanza unica, è necessario ed urgente avere normative bancarie armonizzate ed in linea con le previsioni stabilite dal legislatore europeo. Al minimo, la norma in questione dovrebbe precisare che il servizio di trasferimento è effettuato in conformità all’intero Capo III della Direttiva e non solo a specifici paragrafi di un singolo articolo. Al comma 2 è previsto che il cliente (o, per meglio dire, il consumatore) sia risarcito qualora la procedura di trasferimento sia eseguita con ritardo rispetto al termine previsto al comma 1. In merito si evidenzia che la citata Direttiva, all’art. 13, contiene delle previsioni analoghe ma meglio articolate e puntuali (che specificano i casi di esonero da responsabilità) cui sarebbe opportuno far riferimento per evitare confusione e disallineamenti rispetto ai prestatori di servizi di pagamento (PSP) europei ed ai soggetti a vantaggio dei quali tale normativa si applica (consumatore e non genericamente cliente). Inoltre, il comma 3 non dovrebbe far riferimento agli “ordini di pagamento” in quanto già ricompresi nell’ambito del comma 1 dell’art. 2 di questo DL e del Capo III della Direttiva. Si segnala peraltro che le disposizioni del comma 3 si riferiscono esclusivamente alle banche e non anche ad altri soggetti che offrono il servizio di custodia e amministrazione titoli, determinando così una disparità di trattamento. Infine, anche l’allineamento della rubrica a quello del Capo III della Direttiva migliorerebbe significativamente la comprensibilità delle norme, sgombrando anche il campo da possibili confusioni terminologiche, tali da ingenerare dubbi interpretativi che vanno esclusi in radice. In sostanza i termini corretti sono quelli di “trasferimento”, di “conto di pagamento”, di DL 3/2015 - Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti Pagina 9 di 16 AUDIZIONI ABI – 2015 “prestatori di servizi di pagamento” e non quelli di “portabilità”, corrente” e “istituti bancari”. “conto In generale, e con riferimento a tutti i servizi di trasferibilità, si sottolineano i seguenti aspetti essenziali: Tempi di implementazione: dal punto di vista operativo i servizi di trasferibilità sono molto complessi e richiedono interventi non solo sui PSP: è pertanto opportuno che tutte le attività attuative siano adeguatamente coordinate e realizzate entro tempi congrui per evitare che si sviluppino soluzioni non funzionanti e non rispondenti alle esigenze degli utenti dei servizi di pagamento. Al momento, tali tempi di implementazione non sono indicati nella norma: si sta quindi facendo fronte a obblighi già vigenti non potendo adottare soluzioni operative automatizzate, efficienti ed efficaci. Di conseguenza sarebbe opportuno, in sede di conversione, integrare l’attuale versione della norma prevedendo un periodo di tempo per rendere effettivamente implementabili le previsioni normative mediante apposite procedure automatizzate. Trasferimento versus chiusura: il trasferimento di alcuni servizi attivati sul conto (siano essi i servizi di pagamento cui si riferisce l’art. 10 della menzionata Direttiva europea o anche gli strumenti finanziari di cui al comma 3 del Decreto in discussione) non comporta necessariamente la chiusura del conto e anche la tempistica entro la quale si realizza il trasferimento e quella con la quale si dispone l’eventuale chiusura del conto potrebbero non coincidere. I consumatori hanno infatti talvolta esigenza di trasferire i servizi senza chiudere il vecchio conto (ad es. nell’ambito di conti cointestati, per diversificare accrediti o addebiti su più conti in caso di separazione di coniugi), altre volte sul vecchio conto insistono servizi di altro tipo di cui il consumatore non dispone la sospensione (es. carte di credito, cassette di sicurezza) o, infine, possono sussistere impedimenti (es. il conto ha un saldo negativo) laddove la chiusura è disposta presso il nuovo PSP. Sarebbe dunque opportuno adeguare a tale logica il disposto normativo. Spese: è previsto sia al comma 1 che al comma 3 che le procedure si concludano senza oneri o spese a carico del consumatore. Una tale indicazione non è espressamente prevista dalla Direttiva 2014/92/UE che stabilisce che le informazioni utili ad effettuare la procedura di trasferimento siano fornite e accessibili al consumatore gratuitamente lasciando tuttavia ferma la possibilità di applicare eventuali altre spese al consumatore purché “ragionevoli e in linea con i costi effettivamente sostenuti dai prestatori di servizi di pagamento”” . Qualora si ritenesse di agevolare ulteriormente il DL 3/2015 - Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti Pagina 10 di 16 AUDIZIONI ABI – 2015 consumatore, andrebbe comunque quantomeno assicurato il rimborso delle spese vive sostenute. Ad esempio, per quanto riguarda il trasferimento degli strumenti finanziari va segnalato che in alcuni casi la banca sostiene delle spese per il trasferimento dei titoli, come nel caso di strumenti finanziari nominativi accentrati presso alcuni depositari centrali esteri o di titoli non dematerializzati il cui trasferimento richiedere l'utilizzo di un portavalori. Veniamo infine al comma 4 che, inserendo il comma 1bis all’art. 116 TUB, sancisce che le banche e gli intermediari finanziari rendano noti l’ISC ed il profilo del cliente anche attraverso gli ATM e gli strumenti di accesso remoto ai servizi bancari. Al riguardo, molte sono le perplessità interpretative che la norma solleva. Una prima considerazione ha riguardo a quale ISC il legislatore abbia inteso fare riferimento, tenuto conto del fatto che tale indice è associato ad una pluralità di rapporti bancari. In proposito si ritiene di poter ragionevolmente circoscrivere le riflessioni alla sola ipotesi di ISC dei conti correnti. Infatti, ancorché non vi sia alcuna specificazione all’interno del nuovo comma 1-bis, tale modifica viene introdotta all’interno dell’articolo 2 rubricato “Portabilità conti correnti”. Tale lettura andrebbe tuttavia esplicitata in sede di conversione. Un secondo punto di attenzione è l’ottica nella quale occorre porsi per poter attuare la norma. La prima ipotesi è quella che discende direttamente dall’inserimento della modifica nell’articolo del TUB rubricato “pubblicità” l’art. 116 appunto – la seconda, si riferisce alla volontà di ampliare i canali di accesso dell’informazione. Al riguardo si sottolinea che date le caratteristiche e la funzione precipua degli ATM appare difficilmente praticabile la prima ipotesi la quale implicherebbe l’obbligo per le banche a dover pubblicizzare tramite la propria rete di sportelli automatici tutti i loro prodotti di conto corrente offerti ai consumatori e, per ciascuno di essi, mostrare tutti gli ISC associati ai “profili utente” ai quali tali prodotti sono offerti1. Si immagini la quantità di informazioni che una banca dovrebbe fornire mediante lo schermo dell’ATM, il tempo che un cliente dovrebbe passare di fronte allo sportello automatico per leggere tutte le informazioni, effettuare confronti etc., l’ostacolo che una simile funzione recherebbe alla normale operatività della clientela che troverebbe incrementato significativamente il tempo medio di attesa per effettuare operazioni tradizionali (es: ritiro contanti o Non è immaginabile, per la tipologia e la quantità di dati di cui trattasi, che tale funzione possa essere resa in circolarità. 1 DL 3/2015 - Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti Pagina 11 di 16 AUDIZIONI ABI – 2015 pagamenti). Tutto ciò per dare la facoltà di acquisire informazioni che il cliente ottiene già oggi per obblighi di trasparenza, il cui rispetto è già demandato al controllo della Banca d’Italia, mediante i fogli informativi disponibili sui siti delle banche o nelle loro filiali. Riguardo alla seconda ipotesi (possibilità per il titolare di carta del circuito Bancomat® che opera presso uno sportello automatico della propria banca di conoscere anche il dato relativo all’ISC del proprio conto, in analogia a una funzione di “interrogazione del conto corrente” già disponibile ancorché con modalità variabile da banca a banca,) essa appare realizzabile come integrazione di informazioni (es. estratto conto) già rese da ciascuna banca alla propria clientela che ne faccia richiesta (non in circolarità). Si segnala che anche tale informazione è già disponibile al consumatore mediante altri canali (fogli informativi e documento di sintesi periodico) e comunque significativa solo su base annuale. In entrambe le ipotesi si osserva pertanto che l’incremento informativo che si potrebbe conseguire grazie all’inserimento di una funzione nel pannello di scelta del consumatore presso l’ATM della propria banca appare non giustificare gli elevati costi per la predisposizione di una procedura automatizzata che consenta tale interrogazione e il conseguente adeguamento dell’intero parco ATM sul territorio nazionale nonché – come accennato – l’incremento del tempo di durata delle operazioni tradizionalmente finalizzate ad acquisire con rapidità denaro o informazioni sintetiche sulle movimentazioni del rapporto. Sarebbe comunque necessario prevedere, in sede di conversione del decreto legge, un periodo di tempo per l’adeguamento dei complessi sistemi informativi per tutte le norme previste dall’art. 2. 3.2 SACE (art. 3) Al fine di rafforzare l’attività di SACE a supporto dell’export e dell’internazionalizzazione dell’economia italiana, l’art. 3 del disegno di legge in esame dispone che SACE possa svolgere il suo intervento anche attraverso l’esercizio del credito diretto, previa autorizzazione della Banca d’Italia. L’ABI è da sempre a favore di un mercato bancario concorrenziale, ricco della presenza di tanti e diversificati protagonisti e perciò non può che essere a favore, in linea di principio, all’ingresso di nuovi attori nel mercato del credito. E’ tuttavia necessario che tali nuovi soggetti siano sottoposti alle DL 3/2015 - Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti Pagina 12 di 16 AUDIZIONI ABI – 2015 medesime regole e obblighi di vigilanza previsti per le banche, al fine di non creare distorsioni concorrenziali. Su questo punto, si rileva peraltro che la SACE, nello svolgere la propria attività di finanziamento all’export, potrà avvalersi della garanzia di ultima istanza dello Stato Italiano; le banche, sulle proprie operazioni di credito export dovranno invece ricorrere necessariamente alla garanzia della SACE, che è l’unico operatore che in Italia offre questo servizi. Possibili riflessi da valutare attentamente potranno peraltro verificarsi anche per quanto riguarda il comparto dei finanziamenti domestici; negli ultimi anni, il concetto di sostegno all’internazionalizzazione è stato esteso in maniera così ampia da ricomprendervi anche il rilascio di garanzie (e, in futuro, con la disposizione in discorso, la concessione diretta di finanziamenti) su operazioni creditizie realizzate sul mercato interno nei confronti di imprese con attività export, anche non prevalente. 3.3 Società di servizio per la ristrutturazione delle imprese (Art. 7) patrimonializzazione e la Viene istituita una società per azioni avente come oggetto sociale l’attività di patrimonializzazione e ristrutturazione finanziaria di imprese o gruppi di imprese in crisi, ma caratterizzate da adeguate prospettive industriali e di mercato, prevedendo che la sottoscrizione del capitale sociale possa venire effettuata da investitori istituzionali e professionali, che possono avvalersi di apposita garanzia dello Stato. Si ritiene che tale strumento possa efficacemente rappresentare una modalità di intervento a favore delle imprese sane ma in condizioni di squilibrio finanziario. 3.4 Provvista CDP per finanziamenti di beni strumentali (art. 8) L’art. 8 del disegno di legge in esame introduce il ricorso facoltativo alla provvista della Cassa Depositi e Prestiti (CDP) per le banche e gli intermediari finanziari che intendono concedere finanziamenti bancari alle imprese per l’acquisto di beni strumentali sui quali il Ministero dello Sviluppo Economico può riconoscere un contributo agli interessi, ai sensi della c.d. “Nuova Sabatini”. DL 3/2015 - Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti Pagina 13 di 16 AUDIZIONI ABI – 2015 L’ABI accoglie positivamente tale apertura che comporterà degli indubbi vantaggi per le imprese beneficiarie delle agevolazioni in quanto a) aumenterà il livello di concorrenza tra banche/intermediari finanziari, grazie alla competizione sulle condizioni di raccolta della provvista sul mercato; b) assicurerà condizioni economiche più vantaggiose grazie agli eventuali minori costi di provvista della banca finanziatrice; c) comporterà una semplificazione nel processo di concessione dei finanziamenti agevolati. 3.5 PMI innovative (art. 10) L’art. 10 introduce la categoria di piccola e media impresa innovativa estendendo a tali imprese le agevolazioni previste per le start-up innovative. In particolare il comma 10 interviene sulla disciplina che regolamenta la raccolta di capitali di rischio mediante portali online (c.d. equity crowdfunding) ampliando tale possibilità alle start-up innovative, nonché ai veicoli di investimento, siano essi OICR o società di partecipazioni che investono prevalentemente in start-up innovative. Tale misura appare positiva in quanto allarga la platea delle imprese che possono accedere a tale forma di patrimonializzazione. Tuttavia si segnala che ad oggi l’equity crowdfunding non è riuscito a catalizzare attorno a se un numero rilevante di operazioni di raccolta di capitale. Ciò in quanto la normativa e la regolamentare di attuazione impone vincoli che determinano difficoltà operative, anche alla luce delle interrelazioni tra tale disciplina e quella relativa alla tutela degli investitori, recata dal TUF. 3.6 Misure a contenuto fiscale (artt.4,5 e 6) Nell’ambito delle misure previste dal decreto, un commento positivo va dato alle norme di contenuto fiscale. Ci si riferisce in particolare all’introduzione ad opera dell’ art. 4 della nuova figura delle “PMI innovative”, con iscrizione in apposita sezione del registro imprese. Nell’ambito della varie disposizioni previste nei confronti di tali imprese, è, in particolare, prevista l’estensione di specifiche agevolazioni fiscali già istituite a favore delle start up innovative con il DL n. 179 del 2012, quali la disapplicazione della normativa sulle società di comodo, l’esenzione da tassazione per i redditi delle “stock options” assegnate a dipendenti e collaboratori e l’esclusione parziale da imposizione delle somme investite in tali imprese. Altro intervento da valutarsi positivamente è quello di cui all’ art. 5 che interviene nel nuovo regime di tassazione opzionale del “patent box” (che DL 3/2015 - Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti Pagina 14 di 16 AUDIZIONI ABI – 2015 consente alle imprese di escludere per 5 anni dalla tassazione il 50% del reddito derivante dallo sfruttamento commerciale dei beni immateriali), introdotto dalla Legge di stabilità 2015, posto che viene prevista l’estensione dell’agevolazione già prevista per marchi, brevetti e opere dell’ingegno anche a modelli e disegni. Viene, inoltre, ridefinito il rapporto fra i costi per attività di ricerca e sviluppo e costi complessivi rilevante ai fini della determinazione della quota di reddito e del valore della produzione che possono essere oggetto dell’agevolazione. La disposizione estende altresì il perimetro dei costi agevolati includendo anche quelli sostenuti per l’attività di ricerca e sviluppo affidata in outsourcing. Infine, un contributo alla riduzione degli oneri nel processo di approvvigionamento delle fonti finanziarie per le imprese, è dato da quanto disposto dall’ art. 6, laddove è prevista una ulteriore ridefinizione dei soggetti per i quali viene disapplicata la ritenuta sugli interessi su finanziamenti a medio lungo termine pagati da imprese italiane a finanziatori esteri, di cui al comma 5 bis dell’art. 26 del DPR n. 600 del 1973. La norma, introdotta dall’articolo 22 del decreto-legge n. 91 del 2014, aveva già formato oggetto di una prima correzione per effetto del successivo DL n. 133 del 2014, con il quale all’elenco dei soggetti finanziatori che beneficiano dell’esenzione sono stati aggiunti gli istituti di promozione allo sviluppo comunitari. Con la nuova modifica l’esclusione da prelievo a favore degli OICR che non fanno ricorso alla leva finanziaria, ancorché privi di soggettività tributaria, viene sostituita dal più ampio riferimento agli investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, e sempreché appartenenti a Paesi fiscalmente trasparenti. In pratica, cade quindi la condizione del mancato ricorso alla leva finanziaria. 4 Conclusioni Il DL 3/2015 si inserisce in un quadro economico in ripresa e può per molti aspetti contribuire ad un rafforzamento che troverà certamente importanti sostegni nell’indebolimento dell’euro, nella riduzione molto significativa del prezzo del petrolio ed in una politica monetaria che con l’annuncio del quantitative easing ha fortemente incrementato il suo grado di non convenzionalità. Alcune misure specifiche del DL richiedono, ad avviso dell’ABI, una attenta valutazione è una più chiara specificazione in presenza di una già emanata normativa europea. DL 3/2015 - Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti Pagina 15 di 16 AUDIZIONI ABI – 2015 Le banche stanno facendo e sono pronte a fare ancora di più la propria parte nel finanziamento di famiglie e imprese non appena il vuoto di domanda di consumo e soprattutto di investimenti andrà a colmarsi a ritmi apprezzabili. L’erogazione del credito e le dinamiche del settore bancario più in generale continuano ad esprimersi in un contesto regolamentare che anche all’indomani dell’avvio della Vigilanza unica europea non ha dissipato alcuni elementi di incertezza che sarebbe opportuno rimuovere, soprattutto con riguardo ai requisiti di capitale futuri, in un quadro di attenzione alla stabilità, alla trasparenza e al contrasto ad ogni regolamentazione dal carattere prociclico. DL 3/2015 - Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti Pagina 16 di 16