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N E W S:Global Consulting Service by La Guardia Group
Indice:
- FEBBRAIO 2015: Nuova proposta di collaborazione con la formula "Senza Pensieri"
-Anatocismo - Usura Bancaria - Recupero Crediti - Equitalia: Esamina dei ruoli e verifica
della legittimità - Utenze: Verifica delle fatture forniture energia elettrica, telefonia (fissa e
mobile), acqua, gas etc… - Servizi di consulenza per consumatori ed esercenti;
-Querela/Denuncia CONTRO Equitalia/Serit = SANGUISUGA;
- Global Consulting Service by La Guardia Group " Sezione Consumatori”
- Global Consulting Service by La Guardia Group" Sezione Esercenti”
-L’esperto risponde: Che cos'è il danno biologico? - Che cos'è un danno punitivo? Che cos'è il
danno morale? - Che cos'è il danno patrimoniale? - Entro quale periodo posso far valere le
mie pretese risarcitorie?;
-Normative di riferimento;
-Il 4 Novembre nasce l’ivass, la nuova autority che ha sostituito L’isvap;
-La casa madre offre un nuovo servizio chiamato “Consulenza Polizza Assicurativa;
-Liberalizzazioni: le misure riguardanti le assicurazioni nel pacchetto approvato dal Consiglio
dei ministri;
-Sentenze e Massime - Ultime dalla Corte di Cassazione.
FEBBRAIO 2015: Nuova proposta di collaborazione con la formula "Senza Pensieri"
CONVENZIONE PER ATTIVITA’ DI SERVIZI E PROMOZIONE DI CONSULENZA ED
ASSISTENZA.
*Vuoi iniziare la tua attività come collaboratore/segnalatore attestato senza l'obbligo di aprire
la p.iva ?
*Hai un'associazione a difesa del consumatore ex art. 36 e.segg. c.c. ?
Global Consulting Service by La Guardia Group ti offre una soluzione innovativa e
rivoluzionaria per diventare un nostro collaboratore con i seguenti vantaggi:
1) Senza Apertura di P.Iva;
2) Senza Vincoli;
3) Puoi lavorare anche da casa.
Il tuo contributo sarà importantissimo: con il tuo aiuto saremo in grado di acquisire nuovi
clienti, mettendo a loro disposizione tutti i servizi e la professionalità che hanno reso il nostro
franchising la realtà leader nel settore dell'infortunistica. Siamo al servizio di tutti coloro che
hanno subito un sinistro stradale o un infortunio di qualsiasi natura e gravità. E' chiaro che i
danneggiati, specie nei momenti e nei giorni subito successivi all'evento dannoso, non hanno la
tranquillità e, spesso, nemmeno il tempo per attivarsi al fine di cercare di ottenere il giusto
risarcimento. Senza contare che, a livello burocratico, sono necessarie competenze particolari
per adempiere in maniera completa e precisa alle varie procedure richieste. Considerando
queste difficoltà spesso insormontabili per i danneggiati, il servizio di consulenza in
infortunistica è davvero prezioso !!! Ma come possiamo far conoscere sempre di più i nostri
servizi? Come possiamo consigliare direttamente ai danneggiati di contattarci senza impegno
per trovare una soluzione ai loro problemi? E' qui che entra in gioco il
collaboratore/segnalatore attestato
Per ulteriori info: [email protected]
ANATOCISMO
SOSPETTI DI ESSERNE VITTIMA ? CHIEDI UNA VERIFICA !
COME POSSO SAPERLO ?
Global Consulting Service by La Guardia Group opera anche nel campo delle verifiche finanziarie
e offre consulenza a tutti i professionisti e le aziende che sospettano di subire degli illeciti da parte
degli Istituti di credito.
Il nostro lavoro consiste nel verificare la presenza di anomalie nella gestione dei capitali da parte
degli Istituti di credito, offrendo al cliente l’assistenza necessaria per tutelare i propri diritti.
Con il termine ANATOCISMO BANCARIO si vuole indicare IL CALCOLO DEGLI
INTERESSI SUGLI INTERESSI.
Questo fenomeno, che vede protagonisti gli ISTITUTI DI CREDITO, viene chiamato anche
CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI.
IN COSA CONSISTE E IN CHE MODO PUÒ VERIFICARSI ?
Si parla di ANATOCISMO BANCARIO quando gli ISTITUTI DI CREDITO calcolano gli
interessi su interessi già addebitati precedentemente divenendo -illecitamente- capitale.
La CAPITALIZZAZIONE
un PRESTITO.
DEGLI
INTERESSI si
verifica quando
la BANCA concede
Per gli Istituti di credito risulta facile approfittare della situazione, mentre per il cliente rimane
difficile percepire se ci siano degli abusi o meno sulla gestione del proprio denaro.
COSA COMPORTA ?
Il ricorso all’anatocismo da parte degli Istituti di credito, se pur privo di risvolti penali, è
causa di elevato indebitamento per molti clienti.
USURA BANCARIA
SOSPETTI DI ESSERNE VITTIMA ? CHIEDI UNA VERIFICA !
COME POSSO SAPERLO ?
Se hai il sospetto puoi rivolgerti a Global Consulting Service by La Guardia Group per chiedere
una verifica delle pratiche in corso con l’Istituto di credito. Ti sapremo offrire lo strumento
necessario per poter tutelare al meglio i Tuoi diritti.
Global Consulting Service by La Guardia Group fornisce un servizio di consulenza per tutti i
professionisti e le aziende che sono vittime di USURA BANCARIA.
IN CHE MODO SI VERIFICA L’USURA BANCARIA ?
Il reato di USURA commesso dagli Istituti di Credito avviene quando le banche concedono prestiti
a tassi di interesse superiori al limite stabilito per legge.
CHE COSA COMPORTA ?
Nella maggior parte dei casi, se il reato non viene accertato per tempo, ne consegue la perdita del
capitale e un indebitamento anche grave.
-Equitalia: Esamina dei ruoli, verifica della legittimità in funzione delle notifiche, visure
peritali per la verifica di eventuali tassi degli interessi soggetti ad anatocismo e/o ad usura al
fine di determinare il danno ed avviare le opportune iniziative. La Guardia Group anche
attraverso le partnership su tutto il territorio propone azione giudiziaria contro Equitalia
informando in primis la Corte Europea dei diritti dell'uomo che tutelano inequivocabilmente
“IL DIRITTO ALLA VITA” E NON AL SUICIDIO, CONSIDERANDO CHE MOLTI
IMPRENDITORI HANNO DECISO L’ESTREMO GESTO DI TOGLIESI LA VITA.
Questa una notizia di cronaca dal “fatto quotidiano”:
L’avvocato di Equitalia Gennaro De Falco lascia l’incarico “Troppi suicidi, uno lo conoscevo”
Gennaro De Falco ha difeso per anni l'agenzia di riscossione, oggi la abbandona dopo
l'ennesimo gesto di disperazione di un imprenditore napoletano suo conoscente. "Le mie
parcelle vorrei che andassero alla sua famiglia. Non so se servirà a qualcosa ma almeno
alleggerirà la mia coscienza, forse aiuterà a restituire un minimo di dignità agli avvocati".
Seguono parziali informazioni in merito alla Denuncia/Querela CONTRO Equitalia/Serit =
SANGUISUGA, che potranno presentare presso la Corte Europea e Procura della Repubblica
di competenza tutti coloro che ne faranno esplicita richiesta.
Per ulteriori info: [email protected]
Oggetto: alla Denuncia/Querela CONTRO Equitalia/Serit
Corte Europea dei Diritti dell’uomo
Consiglio d’Europa
F-67075 Strasbourg Cedex Francia
&
Alla Procura della Repubblica Competente
Alla Procura Generale della Corte dei Conti
Alla Commissione Europea
Alla Corte Penale Internazionale de l’Aia
Alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
e. p.c. ad Altri
QUERELA/DENUNCIA CONTRO Equitalia S.p.A. ed altri:
1)
2)
3)
4)
Il Presidente della Repubblica;
I Presidenti del consiglio dei ministri sotto precisati;
I Presidenti della Camera sotto precisati
I Presidenti del Senato sotto precisati;
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6)
7)
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9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
Tutti i componenti dei governi sotto precisati ;
Tutti i Parlamentari votanti sotto precisati;
I dirigenti della Banca Centrale Europea;
Tutti i governatori e dirigenti della Banca d’Italia sotto precisati ;
Tutti i responsabili dell’A.B.I. sotto precisati;
Tutti gli appartenenti ai consigli d’amministrazione delle banche private sotto precisati;
Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate Presidente di Equitalia S.p.A sig.r Attilio Befera
Il Vice Presidente Equitalia sig.r Antonio Mastrapasqua;
L’Amministratore Delegato di Equitalia sig.r Benedetto Mineo;
Consigliere di Equitalia sig.ra Giuseppina angela Barbato;
Consigliere di Equitalia sig.r Mario Bertolissi;
ed eventuali altri, secondo il ruolo ed il grado di responsabilità risultante dalle indagini.
Per le ipotesi dei reati p. e p. dagli articoli:
1)
2)
3)
4)
5)
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7)
8)
9)
10)
11)
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20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
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29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
Alto tradimento (art.90 Costituzione);
Concorso formale in reato continuato (art.81 c.p.);
Pene per coloro che concorrono nel reato (art.110 c.p.);
Circostanze aggravanti (art.112 c.p.);
Attentati contro i diritti politici del cittadino (art.294 c.p.);
Peculato (art.314 c.p.);
Malversazione a danno dello Stato (art.316 bis c.p.);
Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art.319 c.p.);
Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art.320 c.p.);
Abuso d’ufficio (art.323 c.p.);
Omissione di atti d’ufficio (art.328 c.p.);
Associazione a delinquere (art.416 bis);
Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.);
Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati (art.477 c.p.);
Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art.479 c.p.);
Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati (art.480 c.p.);
Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art.481 c.p.);
Falsità materiale commessa dal privato (art.482 c.p.);
Falsità ideologica commessa dal privato in atti pubblici (art.483 c.p.);
Falsità in registri e notificazioni (art.484 c.p.);
Uso di atto falso (art.489 c.p.);
Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena (art.491 c.p.);
Documenti informatici (art.491 bis c.p.);
Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art. 493 c.p.);
Manovre speculative su merci (art.501 bis c.p.);
Istigazione o aiuto al suicidio (art.580 c.p.);
Riduzione in schiavitù (art.600 c.p.);
Furto (art.624 c.p.);
Rapina (art.628 c.p.);
Estorsione (art.629 c.p.);
Truffa (art.640 c.p.);
Usura (art.644 c.p.);
Appropriazione indebita (art.646 c.p.);
Abuso della credulità popolare (art.661 c.p.);
Ed eventuali altre fattispecie di reato che venissero rilevate nel corso delle indagini.
LUOGO DI COMMISSIONE : Tutto territorio nazionale
TEMPO DI COMMISSIONE : Reati in corso di esecuzione.
Arresto obbligatorio in flagranza
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque colto in flagranza
di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo
o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.
2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi,
consumati o tentati:
d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'articolo 600 del codice penale;
e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge
8 agosto 1977 n. 533 o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 comma 1
numeri 1, 2 prima ipotesi e 4 seconda ipotesi del codice penale (1);
f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto
dall'articolo 629 del codice penale;
l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di
tipo mafioso prevista dall'articolo 416 bis del codice penale (4);
m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per
delinquere prevista dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale, se l'associazione è diretta
alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g),
i) del presente comma.
Persone offese: la Repubblica italiana, tutti i Cittadini italiani, tutti i Contribuenti italiani
Querela/Denuncia
Io sottoscritto …............,nato a ........., il …................ e
via........................................ n°
residente in ............. alla
PREMESSO CHE:
- Se lo Stato Italiano non avesse rinunciato alla sovranità monetaria e dato seguito al
cosiddetto divorzio Banca d'Italia/Ministero del Tesoro ( anno 1981 ) il debito pubblico
sarebbe oggi inesistente ovvero come deficit statale avrebbe semplicemente rappresentato
la ricchezza finanziaria nelle tasche dei cittadini, i contribuenti non sarebbero stati costretti
a pagare un mare di tasse tramite una tassazione esagerata, i cittadini non sarebbero stati
sottoposti ad un sistema medioevale di recupero coattivo, lo Stato non si sarebbe
trasformato nell'aguzzino sanguisuga quale è diventato, i principi costituzionali non
sarebbero stati così palesemente violati ( Art, 1 ,2 , 36,41,47,53, della Costituzione Italiana,
articolo 2 Carta europea dei Diritti dell'Uomo, art,. 580 C.P., art. 644 C.P. ).
- i nostri governanti non contenti di rinunciare alla sovranità monetaria in favore di un
sistema finanziario privato ( ormai organizzato per creare moneta dal nulla con una serie di
leggi di favore in spregio all'art. 1 della Costituzione si veda riserva frazionaria tramite la
quale le banche creano moneta dal nulla e si fanno pagare lauti interessi sia dai privati che
dallo Stato) e di chiedere prestiti esosi per organizzare i servizi come sanità, istruzione, difesa,
giustizia, ecc.ecc., decisero all'insaputa dei cittadini, di rinunciare alla propria moneta la Lira
in favore dell'Euro (MONETA PRIVATA e PER NOI STRANIERA, onde l'impossibilità materiale di
pagare tale presunto debito) e di cedere definitivamente la sovranità monetaria alla BCE
(BANCA PRIVATA e NON BANCA DEGLI STATI EUROPEI- si ricordi che Bankitalia, banca privata
anch'essa perchè le quote sono possedute da tutte le banche private italiane, è socia della
BCE per una quota di circa il 15% );
- ceduta la sovranità monetaria in favore di una banca privata BCE e impossibilitato a
intervenire direttamente (battendo propria moneta) per sostenere le spese statali, intanto
accresciute a dismisura per l'enorme quantità di interessi passivi pagati e da pagare sul
presunto debito pubblico, allo Stato Italiano è rimasta la sola leva fiscale ( aumentare la
quantità dei tributi e i livelli di tassazione e colpire la morosità organizzando un sistema di
recupero coatto che riporta i nostri livelli di civiltà a quelli medioevali di un tempo : - un solo
ordine " Equitalia spa, società pubblica, recupera il mio e aggiungi un'aggio anche per te, ANZI
L'AGGIO TI E' RICONOSCIUTO COME TASSA AGGIUNTIVA da sommare alla sorta, agli interessi,
alle spese, tutte NELLA CARTELLA ESATTORIALE, PRIMA ANCORA CHE VENGA RECUPERATO IL
DOVUTO, E A PRESCINDERE SE IL DOVUTO VIENE RECUPERATO ? ).
- La legge 108 del 1996 è chiara e individua il tasso d'usura non solo nella rilevazione delle
cifre iscritte come interessi ma sommando tutte le voci che si aggiungono al debito originario:
sanzioni, interessi, aggio di Equitalia danno il TASSO EFFETTIVO BEN AL DI SOPRA DEL TASSO
USURAIO.
- Moltissimi imprenditori, lavoratori autonomi , cittadini, a causa della crisi a questo punto
irreversibile perché lo Stato è completamente assente, per le reiterate procedure esecutive
anche da parte di Equitalia, in questi anni trascorsi e 82 in questo scorcio di 2014, hanno
deciso l'estremo gesto di togliersi la vita, e tutto ciò in dispregio ai dettati della nostra
Costituzione e della Carta Europea dei diritti dell'uomo che tutelano inequivocabilmente " IL
DIRITTO ALLA VITA " Etc…Etc…
La sopraindicata Querela/Denuncia contro equitalia (Tot.8 pagine) rappresenta solo una parte
per ulteriori info: [email protected] Oggetto: Querela/Denuncia equitalia.
-Utenze: Verifica delle fatture forniture energia elettrica, telefonia (fissa e mobile), acqua,
gas etc…
-RICORSI: possibilità di ricorrere avverso multe per la circolazione stradale in particolare
autovelox, photored, ZTL, ZSR, etc...
Global Consulting Service by La Guardia Group " Sezione Consumatori”
- Avvio procedure per penali pagate per recesso anticipato da contratti vari.
- Avvio procedure per cancellazione protesti o iscrizione al CRIF come cattivo pagatore.
- Salute, educazione alimentare, reclami su prodotti alimentari.
- Recesso e/o risarcimento danni per acquisti effettuati fuori dai locali commerciali , internet e
vendite a distanza.
- Tutela famiglie, minori, minori incapaci, scuola e ricerca.
- Controversie immobiliari , condominiali e multiproprietà.
- Vacanza sicura e turismo.
- Amianto (richiesta per risarcimento per mesotelioma, elettrosmog, etc..).
- Recupero arretrati INPS , pensioni civili, etc..
- Successioni ereditarie.
- Trasporti e sicurezza stradale.
- Servizio CAF- PATRONATO.
Global Consulting Service by La Guardia Group" Sezione Esercenti”
- Analisi ricorsi e rateizzazioni cartelle Soget, Equitalia.
- Credito, assicurazioni, banche, rinegoziazione o sospensione del mutuo, anatocismo bancario
e sovra indebitamento.
-Assistenza legale, fiscale, tributaria.
- Avvio procedure per penali legate per recesso anticipato da contratti vari.
- Piattaforma di commercializzazione "on line" nazionale e internazionale.
Assistenza globale della gestione dei mercati online.
- Verifica conformità urbanistica e certificazione energetica.
- Class Action.
- Certificazione e revisione periodiche di Legge.
L’ESPERTO RISPONDE
Che cos'è il danno biologico?
Il danno biologico è una lesione dell'integrità fisica e/o psichica del soggetto, medicalmente
accertabile e risarcibile a prescindere dalla capacità di produzione di reddito del danneggiato.
Trattasi cioè di fattispecie totalmente indipendente dalla capacità produttiva del danneggiato.
Nell'ambito del danno biologico rentrano tutte le fattispecie di danno non reddituale, cioè il
danno estetico, il danno alla vita di relazione, consistente nel sacrificio delle distinte
manifestazioni della vita di relazione dovute all'evento dannoso, nonché il danno alla sfera
sessuale e la riduzione della capacità lavorativa generica.
Che cos'è un danno punitivo?
Il danno punitivo è il danno che le assicurazioni sono tenute a risarcire per non essersi adoperate
ai fini di una definizione stragiudiziale della controversia, costringendo il danneggiato ad agire in
via giudiziale con conseguente perdita di tempo e di denaro (cd. malagestio assicurativa).
Che cos'è il danno morale?
Il danno morale è rappresentato dalle sofferenze psichiche, dalle ansie e dal patema d'animo
conseguenti alle lesioni subiti. Tale danno è individuabile anche nelle ipotesi di ingiusto
turbamento dello stato d'animo del danneggiato in conseguenza dell'illecito altrui.
Si ha infatti diritto al danno morale solo se le lesioni subite siano la conseguenza di un fatto
illecito di rilevanza penale e la responsabilità dell'autore materiale del fatto sia provata.
Che cos'è il danno patrimoniale?
Fattispecie provocata dalla lesione alla sfera patrimoniale del danneggiato. Essa si configura
quando la lesione alla persona oltre che menomarne l'integrità psico-fisica, cioè a procurarle un
danno biologico, ed a perturbarne lo stato d'animo, incida altresì sulla sfera patrimoniale della
persona danneggiata, provocandole un danno economico (ad esempio il mancato reddito).
Entro quale periodo posso far valere le mie pretese risarcitorie?
Sinistri stradali senza lesioni (solo con danno materiale): 2 anni dall’evento. Sinistri stradali con
lesioni: 2,5,6,10 anni dall’evento a seconda delle lesioni. Infortuni (da polizza contrattuale): 2
anni dall’evento. Sinistri da Responsabilità Civile Terzi o Diversi (RCT o RCD): 5 anni
dall’evento.
Casi di Malasanità: 10 anni dall’evento.
NORMATIVE DI RIFERIMENTO IN ITALIA
Articoli 76 e 87 della Costituzione
Articolo 117, secondo comma, della Costituzione
Come modificato dalla Legge Costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3, con riferimento ai principi
di unità, continuità e completezza dell'ordinamento giuridico.
Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209
Decreto Presidente Repubblica 18 luglio 2006, n. 254
Articoli 14 e 16 della Legge 23 agosto 1988, n. 400
Articolo 20, della Legge 15 marzo 1997, n. 59
Come sostituito dall'articolo 1 della legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi urgenti in
materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e semplificazione - Legge di
semplificazione per il 2001.
Legge 29 LeLegge 29 luglio 2003, n. 229
Recante interventi urgenti in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e
codificazione - Legge di semplificazione per il 2001, ed in particolare l'articolo 4, recante delega
al Governo per il riassetto delle disposizioni in materia di assicurazioni private, così come
modificato dall'articolo 2, comma 7, della Legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione in legge,
con modificazioni, del Decreto Legge 28 maggio 2004, n. 136.
Legge 7 agosto 1990, n. 241
Recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi.
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Recante Codice in materia di protezione di dati personali.
Regio Decreto 4 gennaio 1925, n. 63
Recante regolamento per la esecuzione del Regio Decreto Legge del 29 aprile 1923, n. 966,
concernente l'esercizio delle assicurazioni private.
Testo unico delle Leggi sull'esercizio delle assicurazioni private
Di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449; 1 Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, e modificato dal Decreto Legge 31 gennaio 2007, n.
7, convertito in Legge 2 aprile 2007, n. 40, dal Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 198, dal
Decreto Legislativo 29 febbraio 2008, n. 56, dal Decreto Legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito
in Legge 2 agosto 2008, n. 129, dal Decreto Legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito in Legge
27 febbraio 2009, n. 14 e dal Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito in Legge 3 agosto
2009, n. 102.
Legge 24 dicembre 1969, n. 990
Recante assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti.
Decreto Legge 23 dicembre 1976, n. 857
Convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1977, n. 39, recante modifica della
disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore e dei natanti.
Decreto Legge 26 settembre 1978, n. 576
Convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 1978, n. 738, recante agevolazioni al
trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione
coatta amministrativa.
Legge 7 febbraio 1979, n. 48
Recante istituzione e funzionamento dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione.
Legge 12 agosto 1982, n. 576
Concernente riforma della vigilanza sulle assicurazioni.
Legge 28 novembre 1984, n. 792
Recante istituzione e funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione.
Legge 22 ottobre 1986, n. 742
Recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita.
Legge 11 novembre 1986, n. 772
Recante disciplina della coassicurazione comunitaria.
Legge 7 agosto 1990, n. 242
Recante disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per danni causati
dalla circolazione nel territorio della Repubblica dei veicoli a motore e dei natanti immatricolati o
registrati in Stati esteri.
Legge 9 gennaio 1991, n. 20
Recante integrazioni e modifiche alla Legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle
partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi.
Decreto Legislativo 26 novembre 1991, n. 393
Recante attuazione della Direttiva 84/641/CEE, della Direttiva 87/343/CEE e della Direttiva
87/344/CEE in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela
giudiziaria, a norma degli articoli 25, 26 e 27 della Legge 29 dicembre 1990, n. 428.
Decreto Legislativo 15 gennaio 1992, n. 49 di attuazione della Direttiva 88/357/CEE,
Concernente coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e alla fissazione delle
disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e che
modifica la Direttiva 73/239/CEE.
Legge 17 febbraio 1992, n. 166
recante istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e
la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre
1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi;
Decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1993
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1993, recante minimi di garanzia per
l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti;
Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385
recante regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di
assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato;
Decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, recante misure urgenti per la
ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità
atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994;
Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174
di recepimento della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e che
modifica la direttiva 72/267/CEE e la direttiva 90/619/CEE;
Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175
di recepimento della direttiva 92/49/CEE del 18 giugno 1992 del Consiglio, che coordina le
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta
diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica la direttiva 73/239/CEE e la direttiva
88/357/CEE;
Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173
di attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di
assicurazione;
Decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373
recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo, a norma degli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14 della legge 15
marzo 1997, n. 59;
Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343 di attuazione della Direttiva 95/26/CE
In materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo.
Decreto Legge 28 marzo 2000, n. 70
Convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 maggio 2000, n. 137.
Legge 5 marzo 2001, n. 57
Recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati.
Decreto Legislativo 17 aprile 2001, n. 239 di attuazione della Direttiva 98/78/CE
Relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo
assicurativo.
Legge 12 dicembre 2002, n. 273
Recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza.
Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 93 di attuazione della Direttiva 2001/17/CE
Relativa al risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione.
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 190
Di attuazione della Direttiva 2000/26/CE in materia di assicurazione della responsabilità civile
risultante dalla circolazione di autoveicoli, che modifica anche la Direttiva 73/239/CEE e la
Direttiva 88/357/CEE.
Decreto Legislativo 3 novembre 2003, n. 307
Di attuazione della Direttiva 2002/12/CE e della Direttiva 2002/13/CE concernenti il margine di
solvibilità delle imprese di assicurazione, rispettivamente, sulla vita e nei rami diversi
dall'assicurazione sulla vita.
Decreto Legislativo 28 febbraio 2005, n. 38
Di esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia
di principi contabili internazionali.
Decreto Legislativo 30 maggio 2005, n. 142
Di attuazione della Direttiva 2002/87/CE del 16 dicembre 2002 del Parlamento Europeo e del
Consiglio, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione
e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché all'istituto
della consultazione preliminare in tema di assicurazioni.
Deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 2004
Direttiva 2002/92/CE del 9 dicembre 2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio,
sull'intermediazione assicurativa
Parere della Conferenza unificata in data 25 novembre 2004
Parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi
nell'Adunanza del 14 febbraio 2005
Pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
Segnalazione dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato in data 1° giugno 2005
Deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 settembre 2005
Decreto Ministeriale n. 191, del 29 ottobre 2008
Codice Civile e di Procedura Civile
Vari Regolamenti emanati dall’ISVAP
Nota n. 02.07.000828 in data 03.10.2007 dell’ISVAP, contenente la proposta per l’emanazione
del relativo Regolamento
Codice Penale e di Procedura Penale
Parere espresso in data 30.04.2008, con nota n. 10707/57976 del 05.05.2008 dall'Autorità
Garante per la protezione dei dati personali
Parere espresso in data 24.07.2008 dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi del Consiglio
di Stato
Comunicazione della Presidenza del Consiglio di Ministri n. 16379 del 18 settembre 2008
Ordinanza Ministro Sirchia, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 10 settembre 2004
Regolamento di polizia veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8
febbraio 1954, n. 320
Legge 14 agosto 1991, n. 281
Legge 23 dicembre 1978, n. 833
Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112
Legge 20 luglio 2004, n. 189
Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81
Attuazione dell'articolo 1 della Legge [3 Agosto 2007 n. 123] in materia di Tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236
L’attività di patrocinatore stragiudiziale è riconosciuta da oltre mezzo secolo e legittimata dalla
Cassazione (Sez. Unite 3/12/08 n° 28658).
Corte di cassazione - Sezione III civile - Sentenza 21 gennaio 2010 n. 997
L’automobilista che, in caso di sinistro stradale, si avvale dell’assistenza di uno studio di
infortunistica può ottenere in giudizio il rimborso delle spese sostenute anche se l’attività è stata
svolta da un soggetto che non riveste la qualità di professionista legale.
Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza 997/2010 secondo la quale l’attività di assistenza
legale non può considerarsi riservata agli iscritti negli albi e dà diritto al compenso a favore di colui
che la esercita, sempre che la “spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell’attività di
esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento”.
Cassazione civile , sez. III, sentenza 21.01.2010 n° 997
In caso di sinistro stradale, le spese sostenute dal danneggiato, che chieda assistenza stragiudiziale
ad uno studio d’infortunistica stradale, possono essere conteggiate nella successiva richiesta
giudiziale di risarcimento danni sotto il profilo del danno emergente.
Lo ha stabilito la sentenza di Cassazione 21 gennaio 2010, n. 997 che ha riconosciuto, al
danneggiato da un incidente automobilistico, anche il diritto al rimborso delle spese dell'assistenza
stragiudiziale.
La configurabilità di detta spesa come danno emergente, secondo quanto deciso, neppure può essere
esclusa per il fatto che l’intervento dello studio d’assistenza infortunistica non abbia poi portato alla
definizione della controversia facendo recedere l’assicuratore dalla posizione assunta.
La Cassazione con sentenza 997 – 2010 della terza sezione civile ha sancito che:
“in caso di sinistro stradale, qualora il danneggiato abbia fatto ricorso all’assistenza di uno
studio di assistenza infortunistica stradale ai fini dell’attività stragiudiziale diretta a
richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto al responsabile ed al suo
assicuratore, nel successivo giudizio instaurato per ottenere il riconoscimento del danno, la
configurabilità della spesa sostenuta per avvalersi di detta assistenza come danno emergente
non può essere esclusa per il fatto che l’intervento di detto studio non abbia fatto recedere
l’assicuratore dalla posizione assunta in ordine all’aspetto della vicenda che era stato oggetto
di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale, ma va valutata considerando, in relazione
all’esito della lite su detto aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione
dell’attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento”.
IVASS, la nuova authority che sostituisce l’ISVAP.
Un nuovo Istituto controllato dall'attuale direttore generale della Banca D'Italia. La nascita
dell'IVASS è frutto di una manovra mirata a contenere i costi almeno del 10%, come ha spiegato lo
stesso Palazzo Chigi con un comunicato.
Nell'esercizio delle sue funzioni l’ISVAP - IVASS svolge tutte le funzioni già precedentemente
attribuite all'ISVAP (WWW.ISVAP.IT):
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L'IVASS VIGILA sulle imprese nazionali e estere che esercitano attività di
assicurazione e riassicurazione in qualsiasi ramo e forma
L'IVASS RILASCIA autorizzazioni alle imprese per l'esercizio dell'attività
assicurativa
L'IVASS EMANA i provvedimenti ritenuti utili o necessari a tutela delle imprese e
degli utenti
L'IVASS SVOLGE attività di segnalazione e proposta nei confronti del Parlamento e
del Governo nell'ambito delle proprie competenze
L'IVASS COMPIE ispezioni e indagini di altra natura presso le imprese e gli
intermediari assicurativi
L'IVASS STABILISCE regole finalizzate a garantire la correttezza dei comportamenti
degli operatori e il rispetto delle norme
L'IVASS ADOTTA sanzioni e misure repressive o ne propone l'adozione al Ministro
delle Attività produttive
L'IVASS ESAMINA i reclami presentati dagli utenti e dai consumatori nei confronti
delle imprese vigilate
L'IVASS ELABORA studi e ricerche sul mercato assicurativo nazionale e
internazionale.
L'IVASS è organizzato secondo uno Statuto mediante il quale viene dettato l'assetto
organizzativo, in particolare:
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Lo Statuto IVASS stabilisce tutte le norme di dettaglio concernenti le competenze degli
organi dell’Istituto;
Lo Statuto IVASS prevede la facoltà del Direttorio IVASS integrato di nominare un
Segretario generale avente compiti di ordinaria amministrazione, anche su delega del
Consiglio IVASS;
Lo Statuto IVASS stabilisce i quorum costitutivi e deliberativi degli organi collegiali,
prevedendo che il Direttorio IVASS integrato possa assumere i provvedimenti di sua
competenza anche solo con la presenza di uno dei consiglieri previsti;
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Lo Statuto IVASS definisce principi e criteri per conferire deleghe da parte degli
organi collegiali;
Lo Statuto IVASS definisce le modalità secondo cui esercitare le funzioni istituzionali
in casi di necessità ed urgenza;
Lo Statuto IVASS stabilisce norme in materia di incompatibilità e principi adottando
un codice etico per dipendenti e componenti degli organi;
Lo Statuto IVASS definisce i criteri di adozione di provvedimenti di distacco dei
dipendenti dalla Banca d’Italia all’IVASS o viceversa;
Lo Statuto IVASS definisce norme relative alla consulenza e rappresentanza in
giudizio dell’Istituto.
Lo Statuto IVASS stabilisce i criteri secondo cui ottimizzare le risorse, ridurre le spese
per il funzionamento e per le collaborazioni esterne
Per esercitare le sue funzioni, l'IVASS può anche avvalersi delle tecnologie messe a
disposizione dalla Banca d'Italia.
La casa madre offre
ASSICURATIVA”
un
nuovo
servizio
chiamato
“CONSULENZA
POLIZZA
“CONSULENZA POLIZZA ASSICURATIVA” nasce con lo scopo di offrire una consulenza
qualificata ai consumatori in merito ai vari contratti che stipulano con le assicurazioni.
Le compagnie di Assicurazioni molto spesso:
1) NON PAGANO determinate voci quando l’assicurato si rivolge alla compagnia senza
Assistenza - Per i danni fisici offrono in media il 30-50% in meno;
2) NON adeguano i contratti (in proporzione del valore assicurato);
3) NON applicano Massimali adeguati in base alle condizioni di polizza.
Per portare un classico esempio, secondo l’art. 1914 del codice civile, l’assicurato deve fare quanto
gli è possibile per evitare o diminuire il danno (1227).
Si tratta del cosiddetto obbligo di salvataggio. Le spese sostenute per l’opera di salvataggio sono a
carico dell’assicuratore.
Ti informiamo inoltre che se subisci danni materiali hai diritto ad altre voci di risarcimento.
Per i danni materiali senza nessuna assistenza la compagnia applica un deprezzamento (molto
spesso) non equo, poiché cerca di risparmiare.
Qualora firmi il concordato con il perito incaricato non avrai altri diritti, perché sottoscrivi un
documento dove si evince: “Accetto a tacitazione definitiva di tutti i danni subiti”.
Info e assistenza [email protected] Oggetto: “CONSULENZA POLIZZA
ASSICURATIVA”
Liberalizzazioni: le misure riguardanti le assicurazioni nel pacchetto approvato dal Consiglio
dei ministri
Il Consiglio dei ministri ha approvato il pacchetto liberalizzazioni dopo una riunione fiume di otto
ore venerdì sera. Ecco il testo degli articoli che riguardano direttamente le assicurazioni.
ARTICOLO 29
Assicurazioni connesse all’erogazione di mutui immobiliari
1. Le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari se condizionano l’erogazione del
mutuo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita sono tenuti a sottoporre al cliente
almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi.
ARTICOLO 30
Efficienza produttiva del risarcimento diretto e risarcimento in forma specifica
1. Nell’ambito del sistema di risarcimento diretto disciplinato dall’articolo 150 del Dlgs 7 settembre
2005, n.209, i valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono definite le
compensazioni tra compagnie sono calcolati annualmente secondo un criterio che incentivi
l’efficienza produttiva delle compagnie e in particolare il controllo dei costi dei rimborsi e
l’individuazione delle frodi.
2. In alternativa ai risarcimenti per equivalente, è facoltà delle compagnie offrire, nel caso di danni
a cose, il risarcimento in forma specifica. In questo caso, se il risarcimento è accompagnato da
idonea garanzia sulle riparazioni, di validità non inferiore ai due anni per tutte le parti non soggette
a usura ordinaria, il risarcimento per equivalente è ridotto del 30 per cento.
ARTICOLO 31
Repressione delle frodi. Ciascuna impresa di assicurazione autorizzata a esercitare il ramo
responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui all’articolo 2, comma 3, numero 10, del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è tenuta a trasmettere
all’Isvap, con cadenza annuale, una relazione, predisposta secondo un modello stabilito dall’Isvap
stesso con provvedimento da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. La relazione contiene informazioni dettagliate circa il numero dei
sinistri per il quali si è ritenuto di svolgere approfondimenti in relazione al rischio di frodi, il
numero delle querele o denunce presentate all’autorità giudiziaria, l’esito dei conseguenti
procedimenti penali, nonché in ordine alle misure organizzative interne adottate o promosse per
contrastare le frodi. Anche sulla base dei predetti elementi informativi, l’Isvap esercita i poteri di
vigilanza dì cui al titolo XIV, capo I, del codice delle assicurazioni private, di cui al citato decreto
legislativo n. 209 del 2005, e successive modificazioni, al fine di assicurare l’adeguatezza
dell’organizzazione aziendale e dei sistemi di liquidazione dei sinistri rispetto all’obiettivo di
contrastare le frodi nel settore. Le imprese di assicurazione autorizzate a esercitare il ramo
responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui all’articolo 2, comma 3, numero 10, del codice delle
assicurazioni private, di cui al citato decreto legislativo n. 209 del 2005, sono tenute a indicare nella
relazione o nella nota integrativa allegata al bilancio annuale e a pubblicare sui propri siti internet o
con altra idonea forma di diffusione, una stima circa la riduzione degli oneri per i sinistri derivante
dall’accertamento delle frodi, conseguente all’attività di controllo e repressione delle frodi
autonomamente svolta.
ARTICOLO 32
Contrasto della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la
responsabilità civile verso i terzi per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su
strada.
1. Al fine di contrastare la contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la
responsabilità civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su
strada, il ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro delle Infrastrutture e dei
trasporti, sentito l’Isvap, con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della, legge di conversione del presente decreto legge, definisce le modalità per la progressiva
dematerializzazione dei contrassegni, prevedendo la loro sostituzione o integrazione con sistemi
elettronici o telematici, anche in collegamento con banche dati, e prevedendo l’utilizzo, ai fini dei
relativi controlli, dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo e rilevamento a distanza delle
violazioni delle norme del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il
regolamento di cui al primo periodo definisce le caratteristiche e i requisiti di tali sistemi e fissa il
termine, non superiore a due anni dalla data della sua entrata in vigore, per la conclusione del
relativo processo di dematerializzazione.
Il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi dei dati forniti gratuitamente dalle
compagnie di assicurazione, forma periodicamente un elenco dei veicoli a motore che non risultano
coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’articolo 122 del
codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Il ministero
delle Infrastrutture e dei trasporti comunica ai rispettivi proprietari l’inserimento dei veicoli
nell’elenco di cui al primo periodo, informandoli circa le conseguenze previste a loro carico nel
caso in cui i veicoli stessi siano posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste
equiparate. Il predetto elenco è messo a disposizione delle forze dì polizia e delle prefetture
competenti in ragione del luogo di residenza del proprietario del veicolo.
Agli adempimenti di cui al comma 1 e di cui al primo periodo del presente comma si provvede con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La violazione dell’obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione
dei veicoli può essere rilevata, dandone informazione agli automobilisti interessati, anche attraverso
i dispositivi, le apparecchiature e i mezzi tecnici per il controllo del traffico e per il rilevamento a
distanza delle violazioni delle norme di circolazione, approvati od omologati ai sensi del l’articolo
45, comma 6, del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, attraverso i dispositivi e le apparecchiature per il controllo a distanza
dell’accesso nelle zone a traffico limitato, nonché attraverso altri sistemi per la registrazione del
transito dei veicoli sulle autostrade o sulle strade sottoposte a pedaggio. La violazione deve essere
documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o analoghi che, nel rispetto delle esigenze
correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in momenti
successivi, lo svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di
immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Qualora siano utilizzati i
dispositivi, le apparecchiature o i mezzi tecnici di cui al presente comma, non vi è l’obbligo di
contestazione immediata. Con decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, da emanare di
concerto con il ministro dello Sviluppo economico, sentiti l’Isvap e, per i profili di tutela della
riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche dei
predetti sistemi di rilevamento a distanza, nell’ambito di quelli di cui al primo periodo, e sono
stabilite le modalità di attuazione del presente comma, prevedendo a tal fine anche protocolli
d’intesa con i comuni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
ARTICOLO 33
Ispezione del veicolo, scatola nera, attestato dì rischio, liquidazione dei danni
1. Al comma 1 dell’articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le imprese possono richiedere ai
soggetti che presentano proposte per l’assicurazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il
veicolo a ispezione, prima della stipula del contratto.
Qualora si proceda a ispezione ai. sensi del periodo precedente, le imprese praticano una riduzione
rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo. Nel caso in cui l’assicurato acconsenta
all’istallazione di meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo, denominati scatola
nera o equivalenti, i costi sono a carico delle compagnie che praticano inoltre una riduzione rispetto
alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo.
2. All’articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le indicazioni contenute nell’attestazione sullo stato del
rischio devono comprendere la specificazione della tipologia del danno liquidato»; b) dopo il
comma 1-bis è inserito il seguente: «1.-ter. La consegna dell’attestazione sullo stato del rischio, ai
sensi dei commi 1 e 1-bis, nonché ai sensi del regolamento del l’Isvap di cui al comma 1, è
effettuata anche per via telematica, attraverso l’utilizzo delle banche dati elettroniche. di cui al
.comma 2 del presente articolo o di cui all’articolo 135»; c) al comma 2, le parole: «può prevedere»
sono sostituite dalla seguente: «prevede»; d) il comma .4 è sostituito dal seguente; «4.
L’attestazione sullo stato del rischio, all’atto della stipulazione di un contratto per il medesimo
veicolo al quale si riferisce l’attestato, è acquisita direttamente dall’impresa assicuratrice in via
telematica attraverso le banche dati di cui al comma 2 del presente articolo e di cui all’articolo
135».
3. All’articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di
risarcimento, presentata secondo le modalità indicate nell’articolo 145, deve essere corredata della
denuncia secondo il modulo di cui all’articolo 143 e recare l’indicazione del codice fiscale degli
aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono
disponibili per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno.
Entro sessanta giorni dalla ricezione dì tale documentazione, l’impresa di assicurazione formula al
danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i
motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il
modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro. Alfine di consentire
l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno, le cose danneggiate devono essere messe a
disposizione per l’accertamento per cinque giorni consecutivi non festivi, a far tempo dal giorno di
ricevimento della richiesta di risarcimento da parte del l’assicuratore. Il danneggiato può procedere
alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine indicato al periodo
precedente, entro il quale devono essere comunque completate le operazioni di accertamento del
danno da parte dell’assicuratore, ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni, nel
caso in cui esse si siano concluse prima della scadenza del predetto termine.
Qualora le cose danneggiate non siano state messe a disposizione per l’ispezione nei termini previsti
dal presente articolo, ovvero siano state riparate prima dell’ispezione stessa, l’impresa, ai fini
dell’offerta risarcitoria, effettuerà le proprie valutazioni sull’entità del danno solo previa
presentazione di fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque fermo il diritto
dell’assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di non procedere alla riparazione»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. A fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti qualora l’impresa di
assicurazione abbia provveduto alla consultazione della banca dati sinistri di cui all’articolo 135 e
dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai
veicoli danneggiati, emergano almeno due parametri di significatività, come definiti dall’articolo 4
del provvedimento dell’Isvap n. 2827 del 25 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209
del 7 settembre 2010, l’impresa può decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente
articolo, di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di condurre
ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro.
La relativa comunicazione è trasmessa dall’impresa al danneggiato e all’Isvap, al quale è anche
trasmessa la documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro. Entro trenta giorni dalla
comunicazione della predetta decisione, l’impresa deve comunicare al danneggiato le sue
determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento. All’esito degli approfondimenti
condotti ai sensi del primo periodo, l’impresa può non formulare offerta di risarcimento, qualora,
entro il termine di cui al terzo periodo, presenti querela, nelle ipotesi in cui è prevista, informandone
contestualmente l’assicurato nella comunicazione concernente le determinazioni conclusive in
merito alla richiesta di risarcimento di cui al medesimo terzo periodo; in tal caso i termini di cui ai
commi 1 e 2 sono sospesi e il termine per la presentazione della querela, di cui all’articolo 124,
primo comma, del Codice penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni entro il quale
l’impresa comunica al danneggiato le sue determinazioni conclusive. Restano salvi i diritti del
danneggiato in merito alla proponibilità dell’azione di risarcimento nei termini previsti dall’ articolo
145, nonché il diritto del danneggiato di ottenere l’accesso agli atti nei termini previsti dall’articolo
146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia»;
a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il danneggiato, in pendenza dei termini di cui ai commi
1 e 2 e fatto salvo quanto stabilito dal comma 5, non può rifiutare gli accertamenti strettamente
necessari alla valutazione del danno alle cose, nei termini di cui al comma 1, o del danno alla
persona, da parte dell’impresa. Qualora ciò accada, i termini per l’offerta risarcitoria o per la
comunicazione dei motivi per i quali l’impresa non ritiene di fare offerta sono sospesi».
ARTICOLO 34
Sanzioni per frodi nell’attestazione delle invalidità derivanti da incidenti
1.All’articolo 10-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la parola: «micro-invalidità» è sostituita dalla seguente: «invalidità»;
2) le parole: «di cui al comma 1 sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 3»;
b) dopo il comma 2 e inserito il seguente:
«2-bis. Ai periti assicurativi che accertano e stimano falsamente danni a cose conseguenti a sinistri
stradali da cui derivi il risarcimento a carico della società assicuratrice si applica la disciplina di cui
al comma 1, in quanto applicabile»;
c) nella rubrica, le parole: «micro-invalidità» sono sostituite dalla, seguente: «invalidità».
ARTICOLO 35
Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto
1. Gli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti assicurativi del ramo assicurativo di danni
derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti sono tenuti, prima della sottoscrizione del contratto,
a informare il cliente, in modo corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre condizioni
contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie assicurative non appartenenti a medesimi
gruppi, anche avvalendosi delle informazioni obbligatoriamente pubblicate dalle imprese di
assicurazione sui propri siti internet.
2. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto le informazioni di cui al
comma 1 è affetto da nullità rilevabile solo a favore dell’assicurato. 3. Il mancato adempimento
dell’obbligo di cui al comma 1 comporta l’irrogazione da parte dell’Isvap a carico della compagnia
che ha conferito il mandato all’agente, che risponde in solido con questo, in una misura non
inferiore a euro 50.000 e non superiore a euro 100.000.
Sentenze e Massime - Ultime dalla Corte di Cassazione.
La Corte di Cassazione ribadisce il divieto degli Autovelox
Ragionamento sposato anche dalla Suprema Corte, sentenza n. 23882/2011, secondo cui la legge
demanda "al prefetto l'individuazione delle strade, o di singoli tratti di esse, diverse dalla autostrade
o dalle strade extraurbane principali.
Animali. La Cassazione risarcisce il dolore patito per maltrattamento.
Responsabilità medica: Cassazione, l'omissione diagnostica non è fonte automatica di
responsabilità.
Tornando ad occuparsi di responsabilità medica la Corte di Cassazione (sentenza n. 28287,
depositata il 22 dicembre 2012) ha voluto ricordare che anche in caso di omissione diagnostica la
responsabilità del medico non è automatica e se un paziente che è stato dismesso muore non è detto
che gli eredi abbiano comunque diritto al risarcimento del danno. Ribaltando un doppio verdetto di
condanna che i giudici di primo e di secondo grado avevano fondato solo sulla base di una
omissione diagnostica la Cassazione ha fatto notare che non può esserci alcun tipo di automatismo
nel riconoscere la responsabilità medica. Occorre piuttosto verificare se un determinato esame fosse
effettivamente necessario e se una tempestiva diagnosi avrebbe potuto salvare il paziente.
La vicenda vede come protagonista una donna che, dopo essersi recata al pronto soccorso per un
intenso mal di testa e dopo aver fatto di tutto per farsi dimettere, è morta improvvisamente.
I giudici di merito avevano inizialmente riconosciuto al marito e ai figli della donna il risarcimento
danni in quanto i medici erano stati ritenuti responsabili per non aver effettuato una diagnosi
medianta la tac. Anche i giudici di appello avevano affermato l'esistenza di un nesso causale tra
omessa diagnosi e morte perchè, a loro dire, la responsabilità sussiste anche quanto, sulla base di un
criterio probabilistico, si può ritenere che se fosse stato prestato un soccorso adeguato da parte del
sanitario, si sarebbe potuto impedire l'evento dannoso. Investita della questione, la terza sezione
civile del Palazzaccio ha invece cassato con rinvio la sentenza impugnata spiegando che in sede di
merito non è stato eseguito un adeguato percorso logico-argomentativo. I giudici di merito
avrebbero infatti dovuto accertare da un lato se la TAC fosse effettivamente necessaria e se
l'omissione dell'esame diagnostico costituisse dunque colpa medica. Dall'altro lato sarebbe stato
necessario verificare se il tempestivo esame diagnostico avrebbe evitato, con elevato grado di
probabilità, la morte della paziente. Insomma secondo la Corte perché sussista responsabilità
occorre che "il percorso logico del giudice del merito si sia articolato in due momenti:
il primo teso ad affermare la doverosità dell'esame diagnostico al fine di accertare l'esistenza di una
colpa medica, il secondo (subordinatamente alla risposta positiva al primo quesito) finalizzato
all'accertamento del nesso di causalità, se cioè il tempestivo accertamento diagnostico avrebbe
potuto - con elevato grado di credibilità razionale - impedire l'evento-morte".
TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SCADENZA IN GIORNO FESTIVO PROROGA AL GIORNO SUCCESSIVO - AMBITO DI APPLICAZIONE CONSEGUENZE - TERMINI PER PROPORRE IMPUGNAZIONE
Le Sezioni Unite hanno stabilito i seguenti principi di diritto: a) la regola per cui il termine stabilito
a giorni, il quale scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo,
posta dall’art. 172, comma 3, cod. proc. pen., si applica anche agli atti e ai provvedimenti del
giudice, e si riferisce perciò anche al termine per la redazione della sentenza; b) nei casi in cui,
come nell’art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., è previsto che il termine assegnato per il
compimento di una attività processuale decorra dalla scadenza del termine assegnato per altra
attività processuale, la proroga di diritto del giorno festivo in cui il precedente termine venga a
cadere al primo giorno successivo non festivo, determina lo spostamento altresì della decorrenza del
termine successivo con esso coincidente; c) tale situazione, tuttavia, non si verifica ove ricorrano
cause di sospensione quale quella prevista per il periodo feriale che, diversamente operando per i
due termini, comportino una discontinuità in base al calendario comune tra il giorno in cui il primo
termine scade e il giorno da cui deve invece calcolarsi l’inizio del secondo.
DIFESA E DIFENSORI - RIFIUTO, RINUNCIA O REVOCA - TERMINE E DIFESA REITERATO AVVICENDAMENTO DI DIFENSORI - ABUSO DEL PROCESSO CONFIGURABILITA' - CONDIZIONI - DINIEGO DEL TERMINE O CONCESSIONE DI
TERMINI RIDOTTI - ESCLUSIONE.
Il diniego di termini a difesa o la concessione di termini ridotti rispetto a quelli previsti dall’art. 108,
comma primo, cod. proc. pen., non può dare luogo ad alcuna nullità quando l’esercizio effettivo del
diritto alla difesa tecnica o di altri diritti fondamentali dell’imputato non abbia subito, in assoluto,
alcuna lesione o menomazione. (Fattispecie relativa ad un reiterato avvicendamento di difensori,
realizzato a chiusura del dibattimento secondo uno schema non giustificato da alcuna reale esigenza
difensiva - con il conseguente effetto della declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione - in
cui la S.C. ha ravvisato un abuso delle facoltà processuali, inidoneo in quanto tale a legittimare ex
post la proposizione di eccezioni di nullità).
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