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N E W S:Global Consulting Service by La Guardia Group Indice: - FEBBRAIO 2015: Nuova proposta di collaborazione con la formula "Senza Pensieri" -Anatocismo - Usura Bancaria - Recupero Crediti - Equitalia: Esamina dei ruoli e verifica della legittimità - Utenze: Verifica delle fatture forniture energia elettrica, telefonia (fissa e mobile), acqua, gas etc… - Servizi di consulenza per consumatori ed esercenti; -Querela/Denuncia CONTRO Equitalia/Serit = SANGUISUGA; - Global Consulting Service by La Guardia Group " Sezione Consumatori” - Global Consulting Service by La Guardia Group" Sezione Esercenti” -L’esperto risponde: Che cos'è il danno biologico? - Che cos'è un danno punitivo? Che cos'è il danno morale? - Che cos'è il danno patrimoniale? - Entro quale periodo posso far valere le mie pretese risarcitorie?; -Normative di riferimento; -Il 4 Novembre nasce l’ivass, la nuova autority che ha sostituito L’isvap; -La casa madre offre un nuovo servizio chiamato “Consulenza Polizza Assicurativa; -Liberalizzazioni: le misure riguardanti le assicurazioni nel pacchetto approvato dal Consiglio dei ministri; -Sentenze e Massime - Ultime dalla Corte di Cassazione. FEBBRAIO 2015: Nuova proposta di collaborazione con la formula "Senza Pensieri" CONVENZIONE PER ATTIVITA’ DI SERVIZI E PROMOZIONE DI CONSULENZA ED ASSISTENZA. *Vuoi iniziare la tua attività come collaboratore/segnalatore attestato senza l'obbligo di aprire la p.iva ? *Hai un'associazione a difesa del consumatore ex art. 36 e.segg. c.c. ? Global Consulting Service by La Guardia Group ti offre una soluzione innovativa e rivoluzionaria per diventare un nostro collaboratore con i seguenti vantaggi: 1) Senza Apertura di P.Iva; 2) Senza Vincoli; 3) Puoi lavorare anche da casa. Il tuo contributo sarà importantissimo: con il tuo aiuto saremo in grado di acquisire nuovi clienti, mettendo a loro disposizione tutti i servizi e la professionalità che hanno reso il nostro franchising la realtà leader nel settore dell'infortunistica. Siamo al servizio di tutti coloro che hanno subito un sinistro stradale o un infortunio di qualsiasi natura e gravità. E' chiaro che i danneggiati, specie nei momenti e nei giorni subito successivi all'evento dannoso, non hanno la tranquillità e, spesso, nemmeno il tempo per attivarsi al fine di cercare di ottenere il giusto risarcimento. Senza contare che, a livello burocratico, sono necessarie competenze particolari per adempiere in maniera completa e precisa alle varie procedure richieste. Considerando queste difficoltà spesso insormontabili per i danneggiati, il servizio di consulenza in infortunistica è davvero prezioso !!! Ma come possiamo far conoscere sempre di più i nostri servizi? Come possiamo consigliare direttamente ai danneggiati di contattarci senza impegno per trovare una soluzione ai loro problemi? E' qui che entra in gioco il collaboratore/segnalatore attestato Per ulteriori info: [email protected] ANATOCISMO SOSPETTI DI ESSERNE VITTIMA ? CHIEDI UNA VERIFICA ! COME POSSO SAPERLO ? Global Consulting Service by La Guardia Group opera anche nel campo delle verifiche finanziarie e offre consulenza a tutti i professionisti e le aziende che sospettano di subire degli illeciti da parte degli Istituti di credito. Il nostro lavoro consiste nel verificare la presenza di anomalie nella gestione dei capitali da parte degli Istituti di credito, offrendo al cliente l’assistenza necessaria per tutelare i propri diritti. Con il termine ANATOCISMO BANCARIO si vuole indicare IL CALCOLO DEGLI INTERESSI SUGLI INTERESSI. Questo fenomeno, che vede protagonisti gli ISTITUTI DI CREDITO, viene chiamato anche CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI. IN COSA CONSISTE E IN CHE MODO PUÒ VERIFICARSI ? Si parla di ANATOCISMO BANCARIO quando gli ISTITUTI DI CREDITO calcolano gli interessi su interessi già addebitati precedentemente divenendo -illecitamente- capitale. La CAPITALIZZAZIONE un PRESTITO. DEGLI INTERESSI si verifica quando la BANCA concede Per gli Istituti di credito risulta facile approfittare della situazione, mentre per il cliente rimane difficile percepire se ci siano degli abusi o meno sulla gestione del proprio denaro. COSA COMPORTA ? Il ricorso all’anatocismo da parte degli Istituti di credito, se pur privo di risvolti penali, è causa di elevato indebitamento per molti clienti. USURA BANCARIA SOSPETTI DI ESSERNE VITTIMA ? CHIEDI UNA VERIFICA ! COME POSSO SAPERLO ? Se hai il sospetto puoi rivolgerti a Global Consulting Service by La Guardia Group per chiedere una verifica delle pratiche in corso con l’Istituto di credito. Ti sapremo offrire lo strumento necessario per poter tutelare al meglio i Tuoi diritti. Global Consulting Service by La Guardia Group fornisce un servizio di consulenza per tutti i professionisti e le aziende che sono vittime di USURA BANCARIA. IN CHE MODO SI VERIFICA L’USURA BANCARIA ? Il reato di USURA commesso dagli Istituti di Credito avviene quando le banche concedono prestiti a tassi di interesse superiori al limite stabilito per legge. CHE COSA COMPORTA ? Nella maggior parte dei casi, se il reato non viene accertato per tempo, ne consegue la perdita del capitale e un indebitamento anche grave. -Equitalia: Esamina dei ruoli, verifica della legittimità in funzione delle notifiche, visure peritali per la verifica di eventuali tassi degli interessi soggetti ad anatocismo e/o ad usura al fine di determinare il danno ed avviare le opportune iniziative. La Guardia Group anche attraverso le partnership su tutto il territorio propone azione giudiziaria contro Equitalia informando in primis la Corte Europea dei diritti dell'uomo che tutelano inequivocabilmente “IL DIRITTO ALLA VITA” E NON AL SUICIDIO, CONSIDERANDO CHE MOLTI IMPRENDITORI HANNO DECISO L’ESTREMO GESTO DI TOGLIESI LA VITA. Questa una notizia di cronaca dal “fatto quotidiano”: L’avvocato di Equitalia Gennaro De Falco lascia l’incarico “Troppi suicidi, uno lo conoscevo” Gennaro De Falco ha difeso per anni l'agenzia di riscossione, oggi la abbandona dopo l'ennesimo gesto di disperazione di un imprenditore napoletano suo conoscente. "Le mie parcelle vorrei che andassero alla sua famiglia. Non so se servirà a qualcosa ma almeno alleggerirà la mia coscienza, forse aiuterà a restituire un minimo di dignità agli avvocati". Seguono parziali informazioni in merito alla Denuncia/Querela CONTRO Equitalia/Serit = SANGUISUGA, che potranno presentare presso la Corte Europea e Procura della Repubblica di competenza tutti coloro che ne faranno esplicita richiesta. Per ulteriori info: [email protected] Oggetto: alla Denuncia/Querela CONTRO Equitalia/Serit Corte Europea dei Diritti dell’uomo Consiglio d’Europa F-67075 Strasbourg Cedex Francia & Alla Procura della Repubblica Competente Alla Procura Generale della Corte dei Conti Alla Commissione Europea Alla Corte Penale Internazionale de l’Aia Alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e. p.c. ad Altri QUERELA/DENUNCIA CONTRO Equitalia S.p.A. ed altri: 1) 2) 3) 4) Il Presidente della Repubblica; I Presidenti del consiglio dei ministri sotto precisati; I Presidenti della Camera sotto precisati I Presidenti del Senato sotto precisati; 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) Tutti i componenti dei governi sotto precisati ; Tutti i Parlamentari votanti sotto precisati; I dirigenti della Banca Centrale Europea; Tutti i governatori e dirigenti della Banca d’Italia sotto precisati ; Tutti i responsabili dell’A.B.I. sotto precisati; Tutti gli appartenenti ai consigli d’amministrazione delle banche private sotto precisati; Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate Presidente di Equitalia S.p.A sig.r Attilio Befera Il Vice Presidente Equitalia sig.r Antonio Mastrapasqua; L’Amministratore Delegato di Equitalia sig.r Benedetto Mineo; Consigliere di Equitalia sig.ra Giuseppina angela Barbato; Consigliere di Equitalia sig.r Mario Bertolissi; ed eventuali altri, secondo il ruolo ed il grado di responsabilità risultante dalle indagini. Per le ipotesi dei reati p. e p. dagli articoli: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) Alto tradimento (art.90 Costituzione); Concorso formale in reato continuato (art.81 c.p.); Pene per coloro che concorrono nel reato (art.110 c.p.); Circostanze aggravanti (art.112 c.p.); Attentati contro i diritti politici del cittadino (art.294 c.p.); Peculato (art.314 c.p.); Malversazione a danno dello Stato (art.316 bis c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art.319 c.p.); Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art.320 c.p.); Abuso d’ufficio (art.323 c.p.); Omissione di atti d’ufficio (art.328 c.p.); Associazione a delinquere (art.416 bis); Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.); Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati (art.477 c.p.); Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art.479 c.p.); Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati (art.480 c.p.); Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art.481 c.p.); Falsità materiale commessa dal privato (art.482 c.p.); Falsità ideologica commessa dal privato in atti pubblici (art.483 c.p.); Falsità in registri e notificazioni (art.484 c.p.); Uso di atto falso (art.489 c.p.); Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena (art.491 c.p.); Documenti informatici (art.491 bis c.p.); Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art. 493 c.p.); Manovre speculative su merci (art.501 bis c.p.); Istigazione o aiuto al suicidio (art.580 c.p.); Riduzione in schiavitù (art.600 c.p.); Furto (art.624 c.p.); Rapina (art.628 c.p.); Estorsione (art.629 c.p.); Truffa (art.640 c.p.); Usura (art.644 c.p.); Appropriazione indebita (art.646 c.p.); Abuso della credulità popolare (art.661 c.p.); Ed eventuali altre fattispecie di reato che venissero rilevate nel corso delle indagini. LUOGO DI COMMISSIONE : Tutto territorio nazionale TEMPO DI COMMISSIONE : Reati in corso di esecuzione. Arresto obbligatorio in flagranza 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni. 2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati: d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'articolo 600 del codice penale; e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977 n. 533 o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 comma 1 numeri 1, 2 prima ipotesi e 4 seconda ipotesi del codice penale (1); f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629 del codice penale; l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416 bis del codice penale (4); m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale, se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) del presente comma. Persone offese: la Repubblica italiana, tutti i Cittadini italiani, tutti i Contribuenti italiani Querela/Denuncia Io sottoscritto …............,nato a ........., il …................ e via........................................ n° residente in ............. alla PREMESSO CHE: - Se lo Stato Italiano non avesse rinunciato alla sovranità monetaria e dato seguito al cosiddetto divorzio Banca d'Italia/Ministero del Tesoro ( anno 1981 ) il debito pubblico sarebbe oggi inesistente ovvero come deficit statale avrebbe semplicemente rappresentato la ricchezza finanziaria nelle tasche dei cittadini, i contribuenti non sarebbero stati costretti a pagare un mare di tasse tramite una tassazione esagerata, i cittadini non sarebbero stati sottoposti ad un sistema medioevale di recupero coattivo, lo Stato non si sarebbe trasformato nell'aguzzino sanguisuga quale è diventato, i principi costituzionali non sarebbero stati così palesemente violati ( Art, 1 ,2 , 36,41,47,53, della Costituzione Italiana, articolo 2 Carta europea dei Diritti dell'Uomo, art,. 580 C.P., art. 644 C.P. ). - i nostri governanti non contenti di rinunciare alla sovranità monetaria in favore di un sistema finanziario privato ( ormai organizzato per creare moneta dal nulla con una serie di leggi di favore in spregio all'art. 1 della Costituzione si veda riserva frazionaria tramite la quale le banche creano moneta dal nulla e si fanno pagare lauti interessi sia dai privati che dallo Stato) e di chiedere prestiti esosi per organizzare i servizi come sanità, istruzione, difesa, giustizia, ecc.ecc., decisero all'insaputa dei cittadini, di rinunciare alla propria moneta la Lira in favore dell'Euro (MONETA PRIVATA e PER NOI STRANIERA, onde l'impossibilità materiale di pagare tale presunto debito) e di cedere definitivamente la sovranità monetaria alla BCE (BANCA PRIVATA e NON BANCA DEGLI STATI EUROPEI- si ricordi che Bankitalia, banca privata anch'essa perchè le quote sono possedute da tutte le banche private italiane, è socia della BCE per una quota di circa il 15% ); - ceduta la sovranità monetaria in favore di una banca privata BCE e impossibilitato a intervenire direttamente (battendo propria moneta) per sostenere le spese statali, intanto accresciute a dismisura per l'enorme quantità di interessi passivi pagati e da pagare sul presunto debito pubblico, allo Stato Italiano è rimasta la sola leva fiscale ( aumentare la quantità dei tributi e i livelli di tassazione e colpire la morosità organizzando un sistema di recupero coatto che riporta i nostri livelli di civiltà a quelli medioevali di un tempo : - un solo ordine " Equitalia spa, società pubblica, recupera il mio e aggiungi un'aggio anche per te, ANZI L'AGGIO TI E' RICONOSCIUTO COME TASSA AGGIUNTIVA da sommare alla sorta, agli interessi, alle spese, tutte NELLA CARTELLA ESATTORIALE, PRIMA ANCORA CHE VENGA RECUPERATO IL DOVUTO, E A PRESCINDERE SE IL DOVUTO VIENE RECUPERATO ? ). - La legge 108 del 1996 è chiara e individua il tasso d'usura non solo nella rilevazione delle cifre iscritte come interessi ma sommando tutte le voci che si aggiungono al debito originario: sanzioni, interessi, aggio di Equitalia danno il TASSO EFFETTIVO BEN AL DI SOPRA DEL TASSO USURAIO. - Moltissimi imprenditori, lavoratori autonomi , cittadini, a causa della crisi a questo punto irreversibile perché lo Stato è completamente assente, per le reiterate procedure esecutive anche da parte di Equitalia, in questi anni trascorsi e 82 in questo scorcio di 2014, hanno deciso l'estremo gesto di togliersi la vita, e tutto ciò in dispregio ai dettati della nostra Costituzione e della Carta Europea dei diritti dell'uomo che tutelano inequivocabilmente " IL DIRITTO ALLA VITA " Etc…Etc… La sopraindicata Querela/Denuncia contro equitalia (Tot.8 pagine) rappresenta solo una parte per ulteriori info: [email protected] Oggetto: Querela/Denuncia equitalia. -Utenze: Verifica delle fatture forniture energia elettrica, telefonia (fissa e mobile), acqua, gas etc… -RICORSI: possibilità di ricorrere avverso multe per la circolazione stradale in particolare autovelox, photored, ZTL, ZSR, etc... Global Consulting Service by La Guardia Group " Sezione Consumatori” - Avvio procedure per penali pagate per recesso anticipato da contratti vari. - Avvio procedure per cancellazione protesti o iscrizione al CRIF come cattivo pagatore. - Salute, educazione alimentare, reclami su prodotti alimentari. - Recesso e/o risarcimento danni per acquisti effettuati fuori dai locali commerciali , internet e vendite a distanza. - Tutela famiglie, minori, minori incapaci, scuola e ricerca. - Controversie immobiliari , condominiali e multiproprietà. - Vacanza sicura e turismo. - Amianto (richiesta per risarcimento per mesotelioma, elettrosmog, etc..). - Recupero arretrati INPS , pensioni civili, etc.. - Successioni ereditarie. - Trasporti e sicurezza stradale. - Servizio CAF- PATRONATO. Global Consulting Service by La Guardia Group" Sezione Esercenti” - Analisi ricorsi e rateizzazioni cartelle Soget, Equitalia. - Credito, assicurazioni, banche, rinegoziazione o sospensione del mutuo, anatocismo bancario e sovra indebitamento. -Assistenza legale, fiscale, tributaria. - Avvio procedure per penali legate per recesso anticipato da contratti vari. - Piattaforma di commercializzazione "on line" nazionale e internazionale. Assistenza globale della gestione dei mercati online. - Verifica conformità urbanistica e certificazione energetica. - Class Action. - Certificazione e revisione periodiche di Legge. L’ESPERTO RISPONDE Che cos'è il danno biologico? Il danno biologico è una lesione dell'integrità fisica e/o psichica del soggetto, medicalmente accertabile e risarcibile a prescindere dalla capacità di produzione di reddito del danneggiato. Trattasi cioè di fattispecie totalmente indipendente dalla capacità produttiva del danneggiato. Nell'ambito del danno biologico rentrano tutte le fattispecie di danno non reddituale, cioè il danno estetico, il danno alla vita di relazione, consistente nel sacrificio delle distinte manifestazioni della vita di relazione dovute all'evento dannoso, nonché il danno alla sfera sessuale e la riduzione della capacità lavorativa generica. Che cos'è un danno punitivo? Il danno punitivo è il danno che le assicurazioni sono tenute a risarcire per non essersi adoperate ai fini di una definizione stragiudiziale della controversia, costringendo il danneggiato ad agire in via giudiziale con conseguente perdita di tempo e di denaro (cd. malagestio assicurativa). Che cos'è il danno morale? Il danno morale è rappresentato dalle sofferenze psichiche, dalle ansie e dal patema d'animo conseguenti alle lesioni subiti. Tale danno è individuabile anche nelle ipotesi di ingiusto turbamento dello stato d'animo del danneggiato in conseguenza dell'illecito altrui. Si ha infatti diritto al danno morale solo se le lesioni subite siano la conseguenza di un fatto illecito di rilevanza penale e la responsabilità dell'autore materiale del fatto sia provata. Che cos'è il danno patrimoniale? Fattispecie provocata dalla lesione alla sfera patrimoniale del danneggiato. Essa si configura quando la lesione alla persona oltre che menomarne l'integrità psico-fisica, cioè a procurarle un danno biologico, ed a perturbarne lo stato d'animo, incida altresì sulla sfera patrimoniale della persona danneggiata, provocandole un danno economico (ad esempio il mancato reddito). Entro quale periodo posso far valere le mie pretese risarcitorie? Sinistri stradali senza lesioni (solo con danno materiale): 2 anni dall’evento. Sinistri stradali con lesioni: 2,5,6,10 anni dall’evento a seconda delle lesioni. Infortuni (da polizza contrattuale): 2 anni dall’evento. Sinistri da Responsabilità Civile Terzi o Diversi (RCT o RCD): 5 anni dall’evento. Casi di Malasanità: 10 anni dall’evento. NORMATIVE DI RIFERIMENTO IN ITALIA Articoli 76 e 87 della Costituzione Articolo 117, secondo comma, della Costituzione Come modificato dalla Legge Costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3, con riferimento ai principi di unità, continuità e completezza dell'ordinamento giuridico. Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 Decreto Presidente Repubblica 18 luglio 2006, n. 254 Articoli 14 e 16 della Legge 23 agosto 1988, n. 400 Articolo 20, della Legge 15 marzo 1997, n. 59 Come sostituito dall'articolo 1 della legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi urgenti in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e semplificazione - Legge di semplificazione per il 2001. Legge 29 LeLegge 29 luglio 2003, n. 229 Recante interventi urgenti in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione per il 2001, ed in particolare l'articolo 4, recante delega al Governo per il riassetto delle disposizioni in materia di assicurazioni private, così come modificato dall'articolo 2, comma 7, della Legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 28 maggio 2004, n. 136. Legge 7 agosto 1990, n. 241 Recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Recante Codice in materia di protezione di dati personali. Regio Decreto 4 gennaio 1925, n. 63 Recante regolamento per la esecuzione del Regio Decreto Legge del 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private. Testo unico delle Leggi sull'esercizio delle assicurazioni private Di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449; 1 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, e modificato dal Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in Legge 2 aprile 2007, n. 40, dal Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 198, dal Decreto Legislativo 29 febbraio 2008, n. 56, dal Decreto Legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito in Legge 2 agosto 2008, n. 129, dal Decreto Legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito in Legge 27 febbraio 2009, n. 14 e dal Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito in Legge 3 agosto 2009, n. 102. Legge 24 dicembre 1969, n. 990 Recante assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. Decreto Legge 23 dicembre 1976, n. 857 Convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1977, n. 39, recante modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. Decreto Legge 26 settembre 1978, n. 576 Convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 1978, n. 738, recante agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa. Legge 7 febbraio 1979, n. 48 Recante istituzione e funzionamento dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione. Legge 12 agosto 1982, n. 576 Concernente riforma della vigilanza sulle assicurazioni. Legge 28 novembre 1984, n. 792 Recante istituzione e funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione. Legge 22 ottobre 1986, n. 742 Recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita. Legge 11 novembre 1986, n. 772 Recante disciplina della coassicurazione comunitaria. Legge 7 agosto 1990, n. 242 Recante disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per danni causati dalla circolazione nel territorio della Repubblica dei veicoli a motore e dei natanti immatricolati o registrati in Stati esteri. Legge 9 gennaio 1991, n. 20 Recante integrazioni e modifiche alla Legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi. Decreto Legislativo 26 novembre 1991, n. 393 Recante attuazione della Direttiva 84/641/CEE, della Direttiva 87/343/CEE e della Direttiva 87/344/CEE in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria, a norma degli articoli 25, 26 e 27 della Legge 29 dicembre 1990, n. 428. Decreto Legislativo 15 gennaio 1992, n. 49 di attuazione della Direttiva 88/357/CEE, Concernente coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e alla fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e che modifica la Direttiva 73/239/CEE. Legge 17 febbraio 1992, n. 166 recante istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi; Decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1993 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1993, recante minimi di garanzia per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti; Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385 recante regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, recante misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994; Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 di recepimento della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e che modifica la direttiva 72/267/CEE e la direttiva 90/619/CEE; Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 di recepimento della direttiva 92/49/CEE del 18 giugno 1992 del Consiglio, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica la direttiva 73/239/CEE e la direttiva 88/357/CEE; Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 di attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione; Decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373 recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, a norma degli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343 di attuazione della Direttiva 95/26/CE In materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo. Decreto Legge 28 marzo 2000, n. 70 Convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 maggio 2000, n. 137. Legge 5 marzo 2001, n. 57 Recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati. Decreto Legislativo 17 aprile 2001, n. 239 di attuazione della Direttiva 98/78/CE Relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo. Legge 12 dicembre 2002, n. 273 Recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza. Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 93 di attuazione della Direttiva 2001/17/CE Relativa al risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione. Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 190 Di attuazione della Direttiva 2000/26/CE in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, che modifica anche la Direttiva 73/239/CEE e la Direttiva 88/357/CEE. Decreto Legislativo 3 novembre 2003, n. 307 Di attuazione della Direttiva 2002/12/CE e della Direttiva 2002/13/CE concernenti il margine di solvibilità delle imprese di assicurazione, rispettivamente, sulla vita e nei rami diversi dall'assicurazione sulla vita. Decreto Legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 Di esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali. Decreto Legislativo 30 maggio 2005, n. 142 Di attuazione della Direttiva 2002/87/CE del 16 dicembre 2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni. Deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 2004 Direttiva 2002/92/CE del 9 dicembre 2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sull'intermediazione assicurativa Parere della Conferenza unificata in data 25 novembre 2004 Parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 14 febbraio 2005 Pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica Segnalazione dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato in data 1° giugno 2005 Deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 settembre 2005 Decreto Ministeriale n. 191, del 29 ottobre 2008 Codice Civile e di Procedura Civile Vari Regolamenti emanati dall’ISVAP Nota n. 02.07.000828 in data 03.10.2007 dell’ISVAP, contenente la proposta per l’emanazione del relativo Regolamento Codice Penale e di Procedura Penale Parere espresso in data 30.04.2008, con nota n. 10707/57976 del 05.05.2008 dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali Parere espresso in data 24.07.2008 dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato Comunicazione della Presidenza del Consiglio di Ministri n. 16379 del 18 settembre 2008 Ordinanza Ministro Sirchia, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 10 settembre 2004 Regolamento di polizia veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 Legge 14 agosto 1991, n. 281 Legge 23 dicembre 1978, n. 833 Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Legge 20 luglio 2004, n. 189 Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della Legge [3 Agosto 2007 n. 123] in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236 L’attività di patrocinatore stragiudiziale è riconosciuta da oltre mezzo secolo e legittimata dalla Cassazione (Sez. Unite 3/12/08 n° 28658). Corte di cassazione - Sezione III civile - Sentenza 21 gennaio 2010 n. 997 L’automobilista che, in caso di sinistro stradale, si avvale dell’assistenza di uno studio di infortunistica può ottenere in giudizio il rimborso delle spese sostenute anche se l’attività è stata svolta da un soggetto che non riveste la qualità di professionista legale. Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza 997/2010 secondo la quale l’attività di assistenza legale non può considerarsi riservata agli iscritti negli albi e dà diritto al compenso a favore di colui che la esercita, sempre che la “spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell’attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento”. Cassazione civile , sez. III, sentenza 21.01.2010 n° 997 In caso di sinistro stradale, le spese sostenute dal danneggiato, che chieda assistenza stragiudiziale ad uno studio d’infortunistica stradale, possono essere conteggiate nella successiva richiesta giudiziale di risarcimento danni sotto il profilo del danno emergente. Lo ha stabilito la sentenza di Cassazione 21 gennaio 2010, n. 997 che ha riconosciuto, al danneggiato da un incidente automobilistico, anche il diritto al rimborso delle spese dell'assistenza stragiudiziale. La configurabilità di detta spesa come danno emergente, secondo quanto deciso, neppure può essere esclusa per il fatto che l’intervento dello studio d’assistenza infortunistica non abbia poi portato alla definizione della controversia facendo recedere l’assicuratore dalla posizione assunta. La Cassazione con sentenza 997 – 2010 della terza sezione civile ha sancito che: “in caso di sinistro stradale, qualora il danneggiato abbia fatto ricorso all’assistenza di uno studio di assistenza infortunistica stradale ai fini dell’attività stragiudiziale diretta a richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto al responsabile ed al suo assicuratore, nel successivo giudizio instaurato per ottenere il riconoscimento del danno, la configurabilità della spesa sostenuta per avvalersi di detta assistenza come danno emergente non può essere esclusa per il fatto che l’intervento di detto studio non abbia fatto recedere l’assicuratore dalla posizione assunta in ordine all’aspetto della vicenda che era stato oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale, ma va valutata considerando, in relazione all’esito della lite su detto aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell’attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento”. IVASS, la nuova authority che sostituisce l’ISVAP. Un nuovo Istituto controllato dall'attuale direttore generale della Banca D'Italia. La nascita dell'IVASS è frutto di una manovra mirata a contenere i costi almeno del 10%, come ha spiegato lo stesso Palazzo Chigi con un comunicato. Nell'esercizio delle sue funzioni l’ISVAP - IVASS svolge tutte le funzioni già precedentemente attribuite all'ISVAP (WWW.ISVAP.IT): L'IVASS VIGILA sulle imprese nazionali e estere che esercitano attività di assicurazione e riassicurazione in qualsiasi ramo e forma L'IVASS RILASCIA autorizzazioni alle imprese per l'esercizio dell'attività assicurativa L'IVASS EMANA i provvedimenti ritenuti utili o necessari a tutela delle imprese e degli utenti L'IVASS SVOLGE attività di segnalazione e proposta nei confronti del Parlamento e del Governo nell'ambito delle proprie competenze L'IVASS COMPIE ispezioni e indagini di altra natura presso le imprese e gli intermediari assicurativi L'IVASS STABILISCE regole finalizzate a garantire la correttezza dei comportamenti degli operatori e il rispetto delle norme L'IVASS ADOTTA sanzioni e misure repressive o ne propone l'adozione al Ministro delle Attività produttive L'IVASS ESAMINA i reclami presentati dagli utenti e dai consumatori nei confronti delle imprese vigilate L'IVASS ELABORA studi e ricerche sul mercato assicurativo nazionale e internazionale. L'IVASS è organizzato secondo uno Statuto mediante il quale viene dettato l'assetto organizzativo, in particolare: Lo Statuto IVASS stabilisce tutte le norme di dettaglio concernenti le competenze degli organi dell’Istituto; Lo Statuto IVASS prevede la facoltà del Direttorio IVASS integrato di nominare un Segretario generale avente compiti di ordinaria amministrazione, anche su delega del Consiglio IVASS; Lo Statuto IVASS stabilisce i quorum costitutivi e deliberativi degli organi collegiali, prevedendo che il Direttorio IVASS integrato possa assumere i provvedimenti di sua competenza anche solo con la presenza di uno dei consiglieri previsti; Lo Statuto IVASS definisce principi e criteri per conferire deleghe da parte degli organi collegiali; Lo Statuto IVASS definisce le modalità secondo cui esercitare le funzioni istituzionali in casi di necessità ed urgenza; Lo Statuto IVASS stabilisce norme in materia di incompatibilità e principi adottando un codice etico per dipendenti e componenti degli organi; Lo Statuto IVASS definisce i criteri di adozione di provvedimenti di distacco dei dipendenti dalla Banca d’Italia all’IVASS o viceversa; Lo Statuto IVASS definisce norme relative alla consulenza e rappresentanza in giudizio dell’Istituto. Lo Statuto IVASS stabilisce i criteri secondo cui ottimizzare le risorse, ridurre le spese per il funzionamento e per le collaborazioni esterne Per esercitare le sue funzioni, l'IVASS può anche avvalersi delle tecnologie messe a disposizione dalla Banca d'Italia. La casa madre offre ASSICURATIVA” un nuovo servizio chiamato “CONSULENZA POLIZZA “CONSULENZA POLIZZA ASSICURATIVA” nasce con lo scopo di offrire una consulenza qualificata ai consumatori in merito ai vari contratti che stipulano con le assicurazioni. Le compagnie di Assicurazioni molto spesso: 1) NON PAGANO determinate voci quando l’assicurato si rivolge alla compagnia senza Assistenza - Per i danni fisici offrono in media il 30-50% in meno; 2) NON adeguano i contratti (in proporzione del valore assicurato); 3) NON applicano Massimali adeguati in base alle condizioni di polizza. Per portare un classico esempio, secondo l’art. 1914 del codice civile, l’assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno (1227). Si tratta del cosiddetto obbligo di salvataggio. Le spese sostenute per l’opera di salvataggio sono a carico dell’assicuratore. Ti informiamo inoltre che se subisci danni materiali hai diritto ad altre voci di risarcimento. Per i danni materiali senza nessuna assistenza la compagnia applica un deprezzamento (molto spesso) non equo, poiché cerca di risparmiare. Qualora firmi il concordato con il perito incaricato non avrai altri diritti, perché sottoscrivi un documento dove si evince: “Accetto a tacitazione definitiva di tutti i danni subiti”. Info e assistenza [email protected] Oggetto: “CONSULENZA POLIZZA ASSICURATIVA” Liberalizzazioni: le misure riguardanti le assicurazioni nel pacchetto approvato dal Consiglio dei ministri Il Consiglio dei ministri ha approvato il pacchetto liberalizzazioni dopo una riunione fiume di otto ore venerdì sera. Ecco il testo degli articoli che riguardano direttamente le assicurazioni. ARTICOLO 29 Assicurazioni connesse all’erogazione di mutui immobiliari 1. Le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari se condizionano l’erogazione del mutuo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita sono tenuti a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi. ARTICOLO 30 Efficienza produttiva del risarcimento diretto e risarcimento in forma specifica 1. Nell’ambito del sistema di risarcimento diretto disciplinato dall’articolo 150 del Dlgs 7 settembre 2005, n.209, i valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra compagnie sono calcolati annualmente secondo un criterio che incentivi l’efficienza produttiva delle compagnie e in particolare il controllo dei costi dei rimborsi e l’individuazione delle frodi. 2. In alternativa ai risarcimenti per equivalente, è facoltà delle compagnie offrire, nel caso di danni a cose, il risarcimento in forma specifica. In questo caso, se il risarcimento è accompagnato da idonea garanzia sulle riparazioni, di validità non inferiore ai due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria, il risarcimento per equivalente è ridotto del 30 per cento. ARTICOLO 31 Repressione delle frodi. Ciascuna impresa di assicurazione autorizzata a esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui all’articolo 2, comma 3, numero 10, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è tenuta a trasmettere all’Isvap, con cadenza annuale, una relazione, predisposta secondo un modello stabilito dall’Isvap stesso con provvedimento da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La relazione contiene informazioni dettagliate circa il numero dei sinistri per il quali si è ritenuto di svolgere approfondimenti in relazione al rischio di frodi, il numero delle querele o denunce presentate all’autorità giudiziaria, l’esito dei conseguenti procedimenti penali, nonché in ordine alle misure organizzative interne adottate o promosse per contrastare le frodi. Anche sulla base dei predetti elementi informativi, l’Isvap esercita i poteri di vigilanza dì cui al titolo XIV, capo I, del codice delle assicurazioni private, di cui al citato decreto legislativo n. 209 del 2005, e successive modificazioni, al fine di assicurare l’adeguatezza dell’organizzazione aziendale e dei sistemi di liquidazione dei sinistri rispetto all’obiettivo di contrastare le frodi nel settore. Le imprese di assicurazione autorizzate a esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui all’articolo 2, comma 3, numero 10, del codice delle assicurazioni private, di cui al citato decreto legislativo n. 209 del 2005, sono tenute a indicare nella relazione o nella nota integrativa allegata al bilancio annuale e a pubblicare sui propri siti internet o con altra idonea forma di diffusione, una stima circa la riduzione degli oneri per i sinistri derivante dall’accertamento delle frodi, conseguente all’attività di controllo e repressione delle frodi autonomamente svolta. ARTICOLO 32 Contrasto della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada. 1. Al fine di contrastare la contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, il ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, sentito l’Isvap, con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della, legge di conversione del presente decreto legge, definisce le modalità per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni, prevedendo la loro sostituzione o integrazione con sistemi elettronici o telematici, anche in collegamento con banche dati, e prevedendo l’utilizzo, ai fini dei relativi controlli, dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo e rilevamento a distanza delle violazioni delle norme del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il regolamento di cui al primo periodo definisce le caratteristiche e i requisiti di tali sistemi e fissa il termine, non superiore a due anni dalla data della sua entrata in vigore, per la conclusione del relativo processo di dematerializzazione. Il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi dei dati forniti gratuitamente dalle compagnie di assicurazione, forma periodicamente un elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’articolo 122 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti comunica ai rispettivi proprietari l’inserimento dei veicoli nell’elenco di cui al primo periodo, informandoli circa le conseguenze previste a loro carico nel caso in cui i veicoli stessi siano posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate. Il predetto elenco è messo a disposizione delle forze dì polizia e delle prefetture competenti in ragione del luogo di residenza del proprietario del veicolo. Agli adempimenti di cui al comma 1 e di cui al primo periodo del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La violazione dell’obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli può essere rilevata, dandone informazione agli automobilisti interessati, anche attraverso i dispositivi, le apparecchiature e i mezzi tecnici per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di circolazione, approvati od omologati ai sensi del l’articolo 45, comma 6, del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, attraverso i dispositivi e le apparecchiature per il controllo a distanza dell’accesso nelle zone a traffico limitato, nonché attraverso altri sistemi per la registrazione del transito dei veicoli sulle autostrade o sulle strade sottoposte a pedaggio. La violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o analoghi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in momenti successivi, lo svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Qualora siano utilizzati i dispositivi, le apparecchiature o i mezzi tecnici di cui al presente comma, non vi è l’obbligo di contestazione immediata. Con decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, da emanare di concerto con il ministro dello Sviluppo economico, sentiti l’Isvap e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche dei predetti sistemi di rilevamento a distanza, nell’ambito di quelli di cui al primo periodo, e sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, prevedendo a tal fine anche protocolli d’intesa con i comuni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ARTICOLO 33 Ispezione del veicolo, scatola nera, attestato dì rischio, liquidazione dei danni 1. Al comma 1 dell’articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le imprese possono richiedere ai soggetti che presentano proposte per l’assicurazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo a ispezione, prima della stipula del contratto. Qualora si proceda a ispezione ai. sensi del periodo precedente, le imprese praticano una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo. Nel caso in cui l’assicurato acconsenta all’istallazione di meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, i costi sono a carico delle compagnie che praticano inoltre una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo. 2. All’articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le indicazioni contenute nell’attestazione sullo stato del rischio devono comprendere la specificazione della tipologia del danno liquidato»; b) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: «1.-ter. La consegna dell’attestazione sullo stato del rischio, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, nonché ai sensi del regolamento del l’Isvap di cui al comma 1, è effettuata anche per via telematica, attraverso l’utilizzo delle banche dati elettroniche. di cui al .comma 2 del presente articolo o di cui all’articolo 135»; c) al comma 2, le parole: «può prevedere» sono sostituite dalla seguente: «prevede»; d) il comma .4 è sostituito dal seguente; «4. L’attestazione sullo stato del rischio, all’atto della stipulazione di un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l’attestato, è acquisita direttamente dall’impresa assicuratrice in via telematica attraverso le banche dati di cui al comma 2 del presente articolo e di cui all’articolo 135». 3. All’articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalità indicate nell’articolo 145, deve essere corredata della denuncia secondo il modulo di cui all’articolo 143 e recare l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione dì tale documentazione, l’impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro. Alfine di consentire l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno, le cose danneggiate devono essere messe a disposizione per l’accertamento per cinque giorni consecutivi non festivi, a far tempo dal giorno di ricevimento della richiesta di risarcimento da parte del l’assicuratore. Il danneggiato può procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine indicato al periodo precedente, entro il quale devono essere comunque completate le operazioni di accertamento del danno da parte dell’assicuratore, ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni, nel caso in cui esse si siano concluse prima della scadenza del predetto termine. Qualora le cose danneggiate non siano state messe a disposizione per l’ispezione nei termini previsti dal presente articolo, ovvero siano state riparate prima dell’ispezione stessa, l’impresa, ai fini dell’offerta risarcitoria, effettuerà le proprie valutazioni sull’entità del danno solo previa presentazione di fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque fermo il diritto dell’assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di non procedere alla riparazione»; b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. A fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti qualora l’impresa di assicurazione abbia provveduto alla consultazione della banca dati sinistri di cui all’articolo 135 e dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano almeno due parametri di significatività, come definiti dall’articolo 4 del provvedimento dell’Isvap n. 2827 del 25 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2010, l’impresa può decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro. La relativa comunicazione è trasmessa dall’impresa al danneggiato e all’Isvap, al quale è anche trasmessa la documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro. Entro trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l’impresa deve comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento. All’esito degli approfondimenti condotti ai sensi del primo periodo, l’impresa può non formulare offerta di risarcimento, qualora, entro il termine di cui al terzo periodo, presenti querela, nelle ipotesi in cui è prevista, informandone contestualmente l’assicurato nella comunicazione concernente le determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento di cui al medesimo terzo periodo; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e il termine per la presentazione della querela, di cui all’articolo 124, primo comma, del Codice penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni entro il quale l’impresa comunica al danneggiato le sue determinazioni conclusive. Restano salvi i diritti del danneggiato in merito alla proponibilità dell’azione di risarcimento nei termini previsti dall’ articolo 145, nonché il diritto del danneggiato di ottenere l’accesso agli atti nei termini previsti dall’articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia»; a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il danneggiato, in pendenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 e fatto salvo quanto stabilito dal comma 5, non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alle cose, nei termini di cui al comma 1, o del danno alla persona, da parte dell’impresa. Qualora ciò accada, i termini per l’offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l’impresa non ritiene di fare offerta sono sospesi». ARTICOLO 34 Sanzioni per frodi nell’attestazione delle invalidità derivanti da incidenti 1.All’articolo 10-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) la parola: «micro-invalidità» è sostituita dalla seguente: «invalidità»; 2) le parole: «di cui al comma 1 sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 3»; b) dopo il comma 2 e inserito il seguente: «2-bis. Ai periti assicurativi che accertano e stimano falsamente danni a cose conseguenti a sinistri stradali da cui derivi il risarcimento a carico della società assicuratrice si applica la disciplina di cui al comma 1, in quanto applicabile»; c) nella rubrica, le parole: «micro-invalidità» sono sostituite dalla, seguente: «invalidità». ARTICOLO 35 Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto 1. Gli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti assicurativi del ramo assicurativo di danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti sono tenuti, prima della sottoscrizione del contratto, a informare il cliente, in modo corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie assicurative non appartenenti a medesimi gruppi, anche avvalendosi delle informazioni obbligatoriamente pubblicate dalle imprese di assicurazione sui propri siti internet. 2. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto le informazioni di cui al comma 1 è affetto da nullità rilevabile solo a favore dell’assicurato. 3. Il mancato adempimento dell’obbligo di cui al comma 1 comporta l’irrogazione da parte dell’Isvap a carico della compagnia che ha conferito il mandato all’agente, che risponde in solido con questo, in una misura non inferiore a euro 50.000 e non superiore a euro 100.000. Sentenze e Massime - Ultime dalla Corte di Cassazione. La Corte di Cassazione ribadisce il divieto degli Autovelox Ragionamento sposato anche dalla Suprema Corte, sentenza n. 23882/2011, secondo cui la legge demanda "al prefetto l'individuazione delle strade, o di singoli tratti di esse, diverse dalla autostrade o dalle strade extraurbane principali. Animali. La Cassazione risarcisce il dolore patito per maltrattamento. Responsabilità medica: Cassazione, l'omissione diagnostica non è fonte automatica di responsabilità. Tornando ad occuparsi di responsabilità medica la Corte di Cassazione (sentenza n. 28287, depositata il 22 dicembre 2012) ha voluto ricordare che anche in caso di omissione diagnostica la responsabilità del medico non è automatica e se un paziente che è stato dismesso muore non è detto che gli eredi abbiano comunque diritto al risarcimento del danno. Ribaltando un doppio verdetto di condanna che i giudici di primo e di secondo grado avevano fondato solo sulla base di una omissione diagnostica la Cassazione ha fatto notare che non può esserci alcun tipo di automatismo nel riconoscere la responsabilità medica. Occorre piuttosto verificare se un determinato esame fosse effettivamente necessario e se una tempestiva diagnosi avrebbe potuto salvare il paziente. La vicenda vede come protagonista una donna che, dopo essersi recata al pronto soccorso per un intenso mal di testa e dopo aver fatto di tutto per farsi dimettere, è morta improvvisamente. I giudici di merito avevano inizialmente riconosciuto al marito e ai figli della donna il risarcimento danni in quanto i medici erano stati ritenuti responsabili per non aver effettuato una diagnosi medianta la tac. Anche i giudici di appello avevano affermato l'esistenza di un nesso causale tra omessa diagnosi e morte perchè, a loro dire, la responsabilità sussiste anche quanto, sulla base di un criterio probabilistico, si può ritenere che se fosse stato prestato un soccorso adeguato da parte del sanitario, si sarebbe potuto impedire l'evento dannoso. Investita della questione, la terza sezione civile del Palazzaccio ha invece cassato con rinvio la sentenza impugnata spiegando che in sede di merito non è stato eseguito un adeguato percorso logico-argomentativo. I giudici di merito avrebbero infatti dovuto accertare da un lato se la TAC fosse effettivamente necessaria e se l'omissione dell'esame diagnostico costituisse dunque colpa medica. Dall'altro lato sarebbe stato necessario verificare se il tempestivo esame diagnostico avrebbe evitato, con elevato grado di probabilità, la morte della paziente. Insomma secondo la Corte perché sussista responsabilità occorre che "il percorso logico del giudice del merito si sia articolato in due momenti: il primo teso ad affermare la doverosità dell'esame diagnostico al fine di accertare l'esistenza di una colpa medica, il secondo (subordinatamente alla risposta positiva al primo quesito) finalizzato all'accertamento del nesso di causalità, se cioè il tempestivo accertamento diagnostico avrebbe potuto - con elevato grado di credibilità razionale - impedire l'evento-morte". TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SCADENZA IN GIORNO FESTIVO PROROGA AL GIORNO SUCCESSIVO - AMBITO DI APPLICAZIONE CONSEGUENZE - TERMINI PER PROPORRE IMPUGNAZIONE Le Sezioni Unite hanno stabilito i seguenti principi di diritto: a) la regola per cui il termine stabilito a giorni, il quale scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo, posta dall’art. 172, comma 3, cod. proc. pen., si applica anche agli atti e ai provvedimenti del giudice, e si riferisce perciò anche al termine per la redazione della sentenza; b) nei casi in cui, come nell’art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., è previsto che il termine assegnato per il compimento di una attività processuale decorra dalla scadenza del termine assegnato per altra attività processuale, la proroga di diritto del giorno festivo in cui il precedente termine venga a cadere al primo giorno successivo non festivo, determina lo spostamento altresì della decorrenza del termine successivo con esso coincidente; c) tale situazione, tuttavia, non si verifica ove ricorrano cause di sospensione quale quella prevista per il periodo feriale che, diversamente operando per i due termini, comportino una discontinuità in base al calendario comune tra il giorno in cui il primo termine scade e il giorno da cui deve invece calcolarsi l’inizio del secondo. DIFESA E DIFENSORI - RIFIUTO, RINUNCIA O REVOCA - TERMINE E DIFESA REITERATO AVVICENDAMENTO DI DIFENSORI - ABUSO DEL PROCESSO CONFIGURABILITA' - CONDIZIONI - DINIEGO DEL TERMINE O CONCESSIONE DI TERMINI RIDOTTI - ESCLUSIONE. Il diniego di termini a difesa o la concessione di termini ridotti rispetto a quelli previsti dall’art. 108, comma primo, cod. proc. pen., non può dare luogo ad alcuna nullità quando l’esercizio effettivo del diritto alla difesa tecnica o di altri diritti fondamentali dell’imputato non abbia subito, in assoluto, alcuna lesione o menomazione. (Fattispecie relativa ad un reiterato avvicendamento di difensori, realizzato a chiusura del dibattimento secondo uno schema non giustificato da alcuna reale esigenza difensiva - con il conseguente effetto della declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione - in cui la S.C. ha ravvisato un abuso delle facoltà processuali, inidoneo in quanto tale a legittimare ex post la proposizione di eccezioni di nullità). Per eventuali info [email protected]