ALLA GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE
Transcript
ALLA GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE
ALLA GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITA’ PARLAMENTARI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA RICORSO ELETTORALE del sig. Augusto Sorriso, nato a Licata (AG) il 25 gennaio 1948 e residente in New Yersey (U.S.A.), domiciliato ai fni del presente giudizio in Trento, Via Malfatti nr. 27, presso e nello Studio dell’avv. Bonifacio Giudiceandrea CONTRO Il sig. Basilio Giordano, nato a Frascineto (CS) il 12 febbraio 1952 , residente a Montreal (Québec, Canada) in 5960 Jean-Talon Est Suite # 209 AVVERSO la proclamazione a Senatore della Repubblica Italiana del sig. BASILIO GIORDANO, per manifesta ineleggibilità, ai sensi dell’articolo 10 del DpR n. 361/57, e successive modifche ed integrazioni. *** FATTO E DIRITTO Il candidato Basilio Giordano è stato eletto Senatore della Repubblica per la Circoscrizione Estero – Nord e Centro America alle ultime elezioni politiche italiane, con circa 13.083 voti di preferenza. Dal curriculum vitae del neo senatore si apprende che egli, di professione giornalista, è: - editore-direttore del settimanale in lingua italiana di Montreal “Il Cittadino Canadese” - editore del giornale in lingua spagnola di Montreal “La Voz”; - editore del mensile in lingua italiana “La Voce di Montreal” Dal sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri si apprende che alle testate giornalistiche delle quali il Giordano è editore sono stati assegnati ai sensi dell’art. 26 della legge 5 agosto 1981 n. 416 i seguenti importi: - anno 2003 Il Cittadino Canadese La voce di Montreal euro 53.198,18 euro 11.223,91 - anno 2004 Il Cittadino Canadese La voce di Montreal euro 62.323,51 euro 8.813,46 Non risultano, ancora, pubblicati i dati dei contributi per gli anni dal 2005 al 2007. I contributi in questione sono elargiti sulla base della legge 5 agosto 1981 n. 416 il cui articolo 26 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 1986 è autorizzata la corresponsione dell'importo complessivo di 2 miliardi di lire, in ragione d'anno, di contributi a favore di giornali e riviste italiani pubblicati all'estero e di pubblicazioni con periodicità almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero. La misura dei contributi per i giornali, le riviste e le pubblicazioni di cui sopra è determinata tenendo conto della loro diffusione presso i lavoratori italiani all'estero, della loro natura e consistenza informativa, nonché del loro apporto alla conoscenza dei fatti italiani e dei problemi del lavoro italiano all'estero. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentite le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che si pronunciano nei termini stabiliti dai rispettivi regolamenti, sono defniti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al primo comma ed è istituita una commissione incaricata di accertare la sussistenza dei requisiti di ammissione ai contributi e di predisporre i relativi piani di ripartizione. Candidandosi per la Circoscrizione Estero – Nord e Centro America alle ultime elezioni politiche italiane, il sig. Basilio Giordano, ha violato palesemente la norma sulla eleggibilità di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 361/57, con le successive modifche introdotte dalla legge 21.12.2005 n. 270. L’articolo in questione, infatti, dispone espressamente che non sono eleggibili inoltre, per quanto qui di interesse, “…. 2) i rappresentanti, amministratori e dirigenti di società e imprese volte al proftto di privati e sussidiate dallo Stato con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato” Le attività del Giordano, quindi, con i contributi che percepisce, lo rendono, di fatto e di diritto, ineleggibile, in quanto titolare di società o imprese “sussidiate dallo Stato con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato” I precedenti giurisprudenziali esaminati hanno prodotto un’interpretazione connotata dai pochi margini di discrezionalità; la Giunta delle elezioni delle Camere, infatti, ha sempre fatto riferimento all’esigenza di “interesse pubblico di impedire che, per le condizioni in cui si trovano, determinate categorie di soggetti esercitino un’indebita infuenza nella libera espressione del voto, in occasione di elezioni politiche”. 1 Sembra prevalere, quindi, una interpretazione fnalistica delle singole fattispecie, al fne di consentirne l’applicazione a situazioni che, pur non rientrando in senso stretto nella causa di ineleggibilità, siano riconducibili alla ratio sottesa alla singola fattispecie. Nelle legislature successive, l’orientamento viene accentuato e le Giunte di Camera e Senato adottano ad una interpretazione restrittiva 2. Nel caso D’Angelo (all’epoca presidente di un consiglio di amministrazione di una società vincolata con lo Stato da contratti di appalto e concessione), l’Assemblea ha convalidato l’elezione rigettando la proposta della Giunta, mediante un’applicazione restrittiva all’art. 10, comma 1, n. 1, T.U. n. 361/57, adducendo motivazioni inerenti alla sostanziale carenza di quei vincoli stringenti tra Stato e società concessionaria presupposti dalla norma. Nel caso di Berlusconi, la Giunta delle elezioni della Camera non ha ritenuto di applicare la fattispecie di ineleggibilità prevista dall’art. 10, comma 1, nn. 1 e 3, del T.U., a chi esercita indirettamente le attività di impresa previste dalla norma; nelle tre occasioni successive alle elezioni politiche del 1994, del 1996 e del 2001, la Giunta ha dichiarato l’infondatezza dei ricorsi proposti avverso l’elezione di Berlusconi, in virtù dell’impossibilità di fare valere la norma in questione, in quanto la dizione «in proprio» per qualifcare la titolarità di una concessione deve intendersi «in nome proprio», anche alla luce del principio che non consente un’interpretazione estensiva o analogica delle norme restrittive dell’elettorato passivo, cosicché la fattispecie di ineleggibilità non risulterebbe applicabile a Berlusconi, la cui posizione è riferibile alla società Atti Sen., V legislatura, Doc. III, n. 1, 6; in senso analogo il caso “La Loggia” (Atti Cam. Dep., IV Verzotto” (Atti Sen., V legislatura, Doc. III, n. 2) Verzotto 2 con particolare riferimento al c.d. “caso D’Angelo” (1989) e al “caso Berlusconi” (1994; 1996; 2002) Cfr. Atti Cam. Dep., X leg., seduta del 19 luglio 1989, discussioni, 35454 1 concessionaria non già «in nome proprio», ma soltanto a mezzo di partecipazioni azionarie indirette. Secondo una parte della dottrina: “Veniva così respinta la tesi di coloro che muovendo dalla ratio fondativa dell’art. 10, comma 1, nn. 1 e 3, T.U. n. 361 del 1957, tesa a scongiurare l’insorgere di confitti di interessi, mirano a ricondurre l’inciso «in proprio» agli aspetti “sostanziali” del nesso con l’attività di impresa, di guisa che, riconoscendo l’ineleggibilità di «rappresentanti, amministratori, dirigenti, consulenti legali e amministrativi» che sono in un rapporto di lavoro permanente con l’imprenditore titolare di concessioni, non si vede come non si debba riconoscere a fortiori la stessa ineleggibilità a chi, nella sostanza, mediante una partecipazione azionaria assolutamente dominante, controlla l’impresa concessionaria.” Voglia la illustrissima Giunta per le elezioni: - preliminarmente accertare e dichiarare l’ineleggibilità il sig. Basilio Giordano; dichiarare eletto il candidato AUGUSTO SORRISO, primo dei non eletti nella Circoscrizione Estero – Nord e Centro America, penalizzato dall’evidente confitto di interessi del sig. Basilio Giordano che, grazie alla sua attività, ha esercitato, di fatto, un’indebita infuenza nella libera espressione del voto. Salvis juris. Augusto Sorriso STUDIO AVVOCATI ASSOCIATI Ordine Avvocati Trento Associati: Avv. Bonifacio Giudiceandrea Avv. Piergiorgio Sandri Avv. Mara Roncoletta Avv. Maurizio Wegher Avv. Severo Cassina Collaboratori: Avv. Lara Pegoretti Avv. Simona Papa Avv. Chiara Sattin Dott. Elisa Garzon Dott. Federica Bressanini Dott. Fabrizio Chini Alla Giunta delle Elezioni e delle immunità parlamentari Senato della Repubblica 00100 - ROMA Trento, – BASILIO GIORDANO Oggetto: Ricorso prot. 267/V.P. di data 22.05.2008 del dott. Augusto Sorriso Intervengo su mandato e nell’interesse del dott. Augusto Sorriso (del quale sono difensore) e mi riferisco al ricorso presentato dal mio assistito in relazione ai risultati elettorali della Ripartizione America Settentrionale e Centrale della Circoscrizione Estero (elezioni politiche de 13 aprile 2008) e alla denunziata ineleggibilità alla carica di Senatore della Repubblica del signor Basilio Giordano. Ad integrazione di quanto già dedotto nel ricorso introduttivo della procedura osservo quanto segue: 1.- La problematica sottoposta alla valutazione della Giunta.I termini della problematica che la Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari deve risolvere sono precisi e circostanziati: ad avviso del ricorrente il signor Basilio Giordano, Studio Avvocati Associati C.F.-P.IVA 01394800229 38122 Trento – Via Malfatti, 27 C.P. 289 – Tel. 0461/917184 – Fax 0461/917442 – e-mail: [email protected] Cassa Rurale di Trento – Filiale nr. 9 – EU IBAN: IT74 T083 0401 8090 00009790228 eletto Senatore per la Circoscrizione Estero-Nord e Centro America alle elezioni politiche italiane del 13 aprile 2008, esercitava la professione di giornalista ma era anche: editore-direttore del settimanale in lingua italiana di Montreal “Il Cittadino Canadese” editore del giornale in lingua spagnola di Montreal “La Voz”; editore del mensile in lingua italiana “La Voce di Montreal” Alle testate giornalistiche delle quali il Giordano era editore sono stati assegnati ai sensi dell’art. 26 della legge 5 agosto 1981 n. 416 vari contributi; quelli attualmente accessibili sono i seguenti1: - anno 2003 Il Cittadino Canadese La voce di Montreal euro 53.198,18 euro 11.223,91 - anno 2004 Il Cittadino Canadese La voce di Montreal euro 62.323,51 euro 8.813,46 Sula base di questi dati il dott. Augusto Sorriso (anch’egli candidato nella stessa Circoscrizione alle medesime elezioni) ha eccepito la violazione dell’art. 10 del D.P.R. n. 361/57, con le successive modifiche introdotte dalla legge 21.12.2005 n. 270 in tema di eleggibilità. Ciò in quanto le attività di editore del Giordano e i contributi percepiti dallo Stato, lo rendevano e lo rendono, di fatto e di diritto, ineleggibile, in quanto titolare di società o imprese “sussidiate dallo Stato con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato” 1 Non risultano, ancora, pubblicati i dati dei contributi per gli anni dal 2005 al 2007. 2 2.- Le argomentazioni del senatore Basilio Giordano.- Il dott. Augusto Sorriso prende atto che il signor Basilio Giordano è conscio e consapevole, come testualmente scrive nella memoria depositata il 25.06.2008 (prot. 453/VP), che la sua “(…) qualità di editore di testate di giornali italiani pubblicati all’estero, ex legge nr. 416/81, poteva creare il presupposto per integrare gli estremi della fattispecie prevista dall’art. 10 del DPR 361/57 e s.m. in tema di ineleggibilità (…)”. La corretta affermazione fa onore al nostro contraddittore. Egli rileva peraltro di non essersi trovato in situazione di ineleggibilità per aver alienato le proprie quote societarie, in particolare dando mandato all’avv. Pasquale Artuso di Montreal di provvedere “nei termini di legge” all’esecuzione di tale sua volontà. Ma la documentazione prodotta dal Giordano non risolve la problematica sottoposta all’attenzione della Giunta; anzi rafforza le fondate richieste del dott. Augusto Sorriso, in quanto le prove che dovrebbero avvalorare la tesi dell’alienazione -in periodo non sospetto- delle quote societarie del giornale “Il cittadino canadese” appaiono labili, contraddittorie e comunque inefficaci2. A parte la genericità di un incarico assegnato ad un legale (e da costui attestato), resta invero insuperabile lo scoglio rappresentato dal difetto del requisito della data certa. Anzi: vi è prova documentale del contrario. Non si fa neppure cenno, nella documentazione prodotta dal Giordano, alla proprietà e alla destinazione delle quote della società o della compagnia proprietaria dell’altra testata sovvenzionata dallo Stato, “La voce di Montreal” (contributi per circa 20.000,00 euro negli anni 2003/20049 2 3 3.- I documenti attestanti la data certa della cessione delle quote societarie.Dalla certificazione rilasciata in originale dall’Ufficio del Registro delle Imprese del Quebec in data 26 giugno 2009 (certificato nr. 1147283395) (all. 1) si rileva che la società denominata “9057-3023 QUEBEC INC.” (ossia la società facente capo al Giordano) è stata modificata con atto depositato in data 14 maggio 2008, ossia a termini che per la legislazione in materia di eleggibilità debbono considerarsi ampiamente scaduti, addirittura successivi non solo alle elezioni ma anche alla nomina alla carica di Senatore. La certificazione identifica i nuovi azionisti (pagina 3, punto 5) nelle persone di Antonina Mormina (consorte del Giordano) e Marco Vittorio Giordano (fratello di Basilio), entrambi domiciliati in rue Jean-Talon est nr. 209 (ossia presso lo stesso indirizzo di Basilio Giordano); le funzioni sociali sono passate -nella stessa data- da Basilio Giordano alla moglie Antonina Mormina (pagina 4, punto 6). Anche nella certificazione rilasciata dal Registro delle Imprese del Québec in data 21.11.2008 (all. 2) si attesta che fra i documenti microfilmati vi è la “Declaration modificative” recante la data del 14.05.2008 Orbene è noto che “(…) nella valutazione dei beni trasferiti con scrittura privata non autenticata deve farsi riferimento al momento in cui la scrittura privata ha acquistato data certa e, quindi, alla data della sua registrazione e non a quella della sottoscrizione” (principio incontestabile, da ultimo richiamato nella sentenza nr. 29451 dd. 17.12.2008 della Suprema Corte di Cassazione)3. La conclusione è semplice: il signor Basilio Giordano si è candidato per le elezioni politiche del 13 aprile 2008 essendo Il principio, a quanto risulta, è operativo e condiviso (e come potrebbe essere altrimenti?) anche in Canada 3 4 editore di ben tre testate giornalistiche, due delle quali hanno percepito e continuano a percepire sussidi e/o sovvenzioni dallo Stato italiano; può anche essere vero che egli abbia incaricato il proprio legale di fiducia, come scrive, di “provvedere nei termini di legge all’esecuzione di tale mia volontà”, ossia di alienare le quote societarie alla moglie e al fratello; ma la registrazione della cessione reca una data successiva sia a quella in cui si sono tenute le elezioni politiche in Italia, sia a quella della proclamazione degli eletti! 4.- La pubblicistica precedente e successiva al’elezione del Giordano.D’altra parte l’ampia pubblicità creata attorno alla persona del Basilio Giordano corrobora -se ancora ve ne fosse bisogno- la fondatezza della tesi del dott. Augusto Sorriso. Si consideri in proposito la seguente documentazione: nella home page de “Il Cittadino Canadese” stampata alla data del 25.04.08 Basilio Giordano appare, con tanto di fotografia, come editore dal 1986 (all. 3); a pagina 255 dell’appendice 7 “I Media” dell’Osserrvatorio sulla formazione e sul lavoro degli italiani all’estero del luglio 2008 Basilio Giordano figura come editore (oltre che direttore) della testata “Cittadino Canadese” (all. 4) ; Basilio Giordano appare ancora una volta come editore de “Il cittadino canadese” nell’articolo a lui dedicato dal sito “La mescolanza”, notizia apparsa lunedì 15 giugno 2009 (all. 5); e anche nell’articolo del quotidiano on line “Articolo 21” a firma Giorgio Santelli (all. 6); persino in una inserzione di offerte di lavoro, in cui si ricercano due giornalisti per il Canada, può leggersi la qualifica di editore di Basilio Giordano (all. 7); il Giordano è definito ancora una volta editore nella pagina a lui dedicata sul sito degli albanesi d’Italia (all. 8); sempre come editore il Giordano è citato fra gli eletti con biografia nel sito “italystl” 5 infine, nell’intervista rilasciata al giornale on line “Italia chiama Italia” del 13.10.2008 lo stesso Giordano si definisce “giornalista ed editore”. E’ solo una piccola raccolta di notizie (ce ne sarebbero numerose altre), tutte indistintamente univoche nell’indicare la qualifica e la veste di editore (percipiente sovvenzioni e contributi statali) anche dopo le elezioni del 13 aprile 2008 e la proclamazione degli eletti. Sulla base della suesposte considerazioni e documenti, il dott. Augusto Sorriso insiste nelle proprie richieste. Con osservanza. RACCOMANDATA A/R Allegati: (all. 1): originale della certificazione rilasciata dall’Ufficio del Registro delle Imprese del Quebec in data 26 giugno 2009 6 (certificato nr. 1147283395) (all. 2): copia della certificazione rilasciata dal Registro delle Imprese del Québec in data 21.11.2008 (all. 3): copia cartacea della home page de “Cittadino Canadese” stampata alla data del 25.04.08 (all. 4): copia pagina 255, appendice 7 “I Media” dell’Osserrvatorio sulla formazione e sul lavoro degli italiani all’estero del luglio 2008; (all. 5): nell’articolo a lui dedicato dal sito “La mescolanza”, notizia apparsa lunedì 15 giugno 2009 (all. 6): copia articolo del quotidiano on line “Articolo 21” a firma Giorgio Santelli; (all. 7): copia delle “offerte di lavoro” dell’Istituto per la formazione al giornalismo; (all. 8): copia pagina dedicata al Giordano sul sito degli albanesi d’Italia; (all. 9): copia prima pagina del sito italystl sui risultati delle elezioni politiche del 13 aprile 208. 7 STUDIO AVVOCATI ASSOCIATI Ordine Avvocati Trento Associati: Avv. Bonifacio Giudiceandrea Avv. Piergiorgio Sandri Avv. Mara Roncoletta Avv. Maurizio Wegher Avv. Severo Cassina Collaboratori: Avv. Lara Pegoretti Avv. Simona Papa Avv. Chiara Sattin Dott. Federica Bressanini Dott. Fabrizio Chini Ill.mo Signor Presidente della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari Senato della Repubblica 00100 - ROMA Trento, 13 aprile 2010 – BASILIO GIORDANO Oggetto: Ricorso prot. 267/V.P. di data 22.05.2008 del dott. Augusto Sorriso Su mandato e nell’interesse del dott. Augusto Sorriso avverto lo scrupolo professionale di chiedere formalmente che il ricorso presentato dal mio assistito in relazione ai risultati elettorali della Ripartizione America Settentrionale e Centrale della Circoscrizione Estero (elezioni politiche de 13 aprile 2008) e alla denunziata ineleggibilità alla carica di Senatore della Repubblica del signor Basilio Giordano venga posto all’ordine del giorno di una delle prossime sedute della Giunta che Lei presiede. Comprendo perfettamente la gravosità degli impegni e la delicatezza delle competenze della Giunta: proprio per questa ragione, a quasi due anni di distanza dalla presentazione del ricorso, ritengo che i tempi della definizione della procedura siano ormai maturi. Nel richiamare le argomentazioni e la documentazione del ricorso introduttivo (pervenuto alla Giunta in data 22.05.08 sub 267/V.P.) e della successiva memoria inviata in data 27.07.09 (e ricevuta dai Suoi Uffici in data 30.07.09), osservo ulteriormente Studio Avvocati Associati C.F.-P.IVA 01394800229 38122 Trento – Via Malfatti, 27 – Tel. 0461/917184 – Fax 0461/917442 – e-mail: [email protected] Cassa Rurale di Trento – Filiale nr. 9 – EU IBAN: IT74 T083 0401 8090 00009790228 quanto segue. 1.- La tesi del ricorrente.Sono noti i termini della problematica che la Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari deve risolvere; si tratta di stabilire se il signor Basilio Giordano, eletto Senatore per la Circoscrizione Estero-Nord e Centro America alle elezioni politiche italiane del 13 aprile 2008, sia eleggibile o meno dal momento che egli risultava (all’epoca della presentazione delle candidature e anche successivamente, come vedremo) editoredirettore del settimanale in lingua italiana di Montreal “Il Cittadino Canadese”; editore del giornale in lingua spagnola di Montreal “La Voz”;editore del mensile in lingua italiana “La Voce di Montreal”. Alle testate giornalistiche delle quali il Giordano era editore sono stati assegnati ai sensi dell’art. 26 della legge 5 agosto 1981 n. 416 vari contributi; quelli attualmente accessibili (ed aggiornati dopo la precedente memoria) sono i seguenti: - anno 2003 Il Cittadino Canadese La voce di Montreal euro 53.198,18 euro 11.223,91 - anno 2004 Il Cittadino Canadese La voce di Montreal euro 62.323,51 euro 8.813,46 - anno 2005 Il Cittadino Canadese La voce di Montreal euro 75.910,01 euro 10.261,64 -anno 2006 Il Cittadino Canadese La voce di Montreal euro 78.931,02 euro 9.245,24 -anno 2007 Il Cittadino Canadese La voce di Montreal euro 115.884,25 euro ? E’ opinione del ricorrente, fondata sulla interpretazione della normativa in materia, che le attività di editore del Giordano e i contributi che in tale veste ha percepito dallo Stato italiano, 2 lo rendevano e lo rendono ineleggibile, in quanto titolare di società o imprese “sussidiate dallo Stato con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato” (così, testualmente, l’art. 10 del T.U. 05.02.1948 nr. 26 e successive modifiche e integrazioni). Tanto è fondata, la tesi del dott. Augusto Sorriso, che il signor Basilio Giordano ha dimostrato consapevolmente di condividerla!1 2.- La tesi del Sen. Basilio Giordano.Il signor Basilio Giordano ha eccepito di non essersi trovato in situazione di ineleggibilità per aver alienato in periodo non sospetto le proprie quote societarie, in particolare dando mandato all’avv. Pasquale Artuso di Montreal di provvedere “nei termini di legge” all’esecuzione di tale sua volontà. Ma, come abbiamo già avuto modo di obiettare, la documentazione prodotta dal Giordano non risolve la problematica sottoposta all’attenzione della Giunta; anzi rafforza le fondate richieste del dott. Augusto Sorriso, in quanto le prove documentali che dovrebbero avvalorare la tesi dell’alienazione delle quote societarie del giornale “Il cittadino canadese” sono all’evidenza labili, contraddittorie e comunque inefficaci2. Tanto che egli così testualmente si esprime nella memoria depositata il 25.06.2008 (prot. 453/VP: la sua “(…) qualità di editore di testate di giornali italiani pubblicati all’estero, ex legge nr. 416/81, poteva creare il presupposto per integrare gli estremi della fattispecie prevista dall’art. 10 del DPR 361/57 e s.m. in tema di ineleggibilità (…)”. 1 A tacere del fatto che non si fa neppure cenno, nella documentazione prodotta dal Giordano, alla proprietà e alla destinazione delle quote della società o della compagnia proprietaria dell’altra testata sovvenzionata dallo Stato, “La voce di Montreal” (destinataria di contributi per circa 40.000,00 euro negli anni 2003/2006) 2 3 A parte la genericità di un incarico assegnato ad un legale (e da costui attestato), resta invero insuperabile lo scoglio rappresentato dal difetto del requisito della data certa. Anzi: vi è prova documentale del contrario. Invero: 2.1.- la certificazione rilasciata in originale dall’Ufficio del Registro delle Imprese del Quebec in data 26 giugno 2009 (certificato nr. 1147283395, prodotto sub all. 1 alla precedente memoria) attesta che la società denominata “9057-3023 QUEBEC INC.” (ossia la società facente capo al Giordano) è stata modificata con atto depositato in data 14 maggio 2008, ossia a termini che per la legislazione in materia di eleggibilità debbono considerarsi ampiamente scaduti, addirittura successivi non solo alle elezioni ma anche alla nomina alla carica di Senatore3. 2.2.- La certificazione rilasciata dal Registro delle Imprese del Québec in data 21.11.2008 attesta che fra i documenti microfilmati vi è la “Declaration modificative” recante la data del 14.05.2008. Orbene è noto che “(…) nella valutazione dei beni trasferiti con scrittura privata non autenticata deve farsi riferimento al momento in cui la scrittura privata ha acquistato data certa e, quindi, alla data della sua registrazione e non a quella della sottoscrizione” (principio incontestabile, da ultimo richiamato nella sentenza nr. 29451 dd. 17.12.2008 della Suprema Corte di Cassazione). Senza considerare che la certificazione identifica i nuovi azionisti nelle persone di Antonina Mormina (consorte del Giordano?) e Marco Vittorio Giordano (fratello di Basilio?), entrambi domiciliati in Rue Jean-Talon est nr. 209 (ossia presso lo stesso indirizzo di Basilio Giordano); le funzioni sociali sono passate -nella stessa data- da Basilio Giordano alla moglie Antonina Mormina 3 4 Il principio è operativo e condiviso (e come potrebbe essere altrimenti?) anche in Canada. Invero l’avv. Pierre Marcel Normandeau, richiesto di un parere in relazione alla regolarità o meno delle procedure seguite dal signor Basilio Giordano alla luce della normativa vigente nella provincia del Quebec, si è così espresso nelle considerazioni finali: “(…) nonostante il fatto che le leggi canadesi e provinciale del Quebec non comportino di per sé l’effetto che la data del deposito della Dichiarazione modificativa è la data effettiva dell’entrata in vigore del ritiro del signor Basilio Giordano come azionista e direttore, ci troviamo di fronte a diversi elementi (ritardo di 15 settimane nel deposito della Dichiarazione modificativa, il suo firmate da un direttore ritirantesi, apparenti legami di familiari e soci che non contrattano regolarmente, probabile simulazione, apparente retrodatazione) che sono indicativi del fatto, tramite presunzioni serie precise e coerenti che Basilio Giordano è rimasto di fatto direttore e azionista dopo il 28 gennaio 2008 e che è stato di fatto almeno direttore fino al 14 maggio 2008 come può essere notevolmente sottinteso dal suo firmare la Dichiarazione modificativa”4 Le conclusioni da trarre sono lineari e obbligate: - il signor Basilio Giordano si è candidato per le elezioni politiche del 13 aprile 2008 essendo editore di ben tre testate giornalistiche; - per due delle tre testate egli ha percepito, e continuato a percepire, sussidi e/o sovvenzioni dallo Stato italiano; - ammesso e non concesso che abbia incaricato il proprio legale di fiducia di “provvedere nei termini di legge all’esecuzione di tale mia volontà” (ossia di alienare le quote societarie ai propri familiari), la registrazione della cessione reca una data successiva sia a quella in cui si sono tenute le elezioni politiche in Italia, sia a quella della proclamazione degli eletti! Cfr. comunicazione di data 07.08.2009 inviata dall’avv. Pierre Marcel Normandeau allo Sytudio Martin Melody, qui allegata in copia 4 5 3.- La pubblicistica precedente al’elezione del Giordano.- e successiva Si è detto (cfr: precedente memoria) che l’ampia pubblicità creata attorno alla persona del Basilio Giordano 5 corrobora -se ancora ve ne fosse bisogno- la fondatezza della tesi del dott. Augusto Sorriso. Ebbene, oltre ad apparire ed a qualificarsi come editore persino dopo la sua elezione al Senato della Repubblica (da ultimo nell’intervista rilasciata al giornale on line “Italia chiama Italia” del 13.10.2008), il signor Basilio Giordano non ha smentito il proprio interessato ruolo neppure nell’attività parlamentare, presentando un disegno di legge “per il raddoppio dei contributi statali alla stampa italiana nel mondo”6 Sulla base della suesposte considerazioni e documenti, il dott. Augusto Sorriso insiste nelle proprie richieste e, in particolare, per la messa al’ordine del giorno della discussione del propri ricorso. Con osservanza. RACCOMANDATA A/R Si veda la documentazione allegata dal nr. 3 al nr. 9 della memoria di data 27.07.09 6 Si legga la dichiarazione a firma Giordano sul sito “Italia chiama Italia”, qui allegato in copia 5 6 Allegati: (all. 1): parere giuridico a firma avv. Pierre Marcel Normandeau; (all. 2): copia dichiarazione a firma Giordano sul sito “Italia chiama Italia” 7 STUDIO AVVOCATI ASSOCIATI Ordine Avvocati Trento Associati: Avv. Bonifacio Giudiceandrea Avv. Piergiorgio Sandri Avv. Mara Roncoletta Avv. Maurizio Wegher Avv. Severo Cassina Collaboratori: Avv. Lara Pegoretti Avv. Simona Papa Avv. Chiara Sattin Dott. Federica Bressanini Dott. Fabrizio Chini Ill.mo Signor Presidente della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari Senato della Repubblica 00100 - ROMA Trento, 4 ottobre 2010 – BASILIO GIORDANO Oggetto: Ricorso prot. 267/V.P. di data 22.05.2008 del dott. Augusto Sorriso Rinnovo, su mandato e nell’interesse del dott. Augusto Sorriso, la richiesta avanzata in data 13 aprile 2010 di porre all’ordine del giorno della Giunta da Lei presieduta la discussione e la decisione del ricorso relativo alla ineleggibilità alla carica di Senatore della Repubblica del signor Basilio Giordano (elezioni politiche del 13 aprile 2008, Ripartizione America Settentrionale e Centrale della Circoscrizione Estero). Nel richiamare le argomentazioni e la documentazione del ricorso introduttivo (pervenuto alla Giunta in data 22.05.08 sub 267/V.P.) e delle successive memorie inviate in data 27.07.09 e 13.04.2010, colgo l’occasione per allegare un nuovo documento, la cui particolare rilevanza è rappresentata dal fatto di risalire ad “epoca non sospetta”. Nel corso della campagna elettorale per le elezioni politiche dell’anno 2008 il signor Basilio Giordano ha dato alle stampe la pubblicazione di un depliand propagandistico nel cui contesto ha Studio Avvocati Associati C.F.-P.IVA 01394800229 38122 Trento – Via Malfatti, 27 – Tel. 0461/917184 – Fax 0461/917442 – e-mail: [email protected] Cassa Rurale di Trento – Filiale nr. 9 – EU IBAN: IT74 T083 0401 8090 00009790228 inserito la propria biografia. Nella pubblicazione in questione il signor Basilio Giordano segnala precisamente quanto segue: “Nel 1986 rileva il settimanale in lingua italiana “il Cittadino canadese”, che a tutt’oggi pubblica e dirige” Una sorta di confessione: esattamente il contrario di quanto lo stesso Basilio Giordano ha sostenuto nella memoria di data 23.06.2008 (atto prot. nr. 453/V.P. dd. 25.06.2008 della Giunta), lì dove ha cercato di retrodatare addirittura al 25.01.2008 l’alienazione delle quote societarie nella sua disponibilità. Insomma: oltre ad apparire ed a qualificarsi come editore dopo la sua elezione al Senato della Repubblica (da ultimo nell’intervista rilasciata al giornale on line “Italia chiama Italia” del 13.10.2008), il signor Basilio Giordano non ha smentito la propria incompatibilità neppure prima delle elezioni. Sulla base della suesposte considerazioni e documenti, il dott. Augusto Sorriso insiste nelle proprie richieste e, in particolare, per la messa al’ordine del giorno della discussione del propri ricorso. Con osservanza. RACCOMANDATA A/R Allegati: (all. 1): depliand elettorale del signor Basilio Giordano 2