ALLA GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE

Transcript

ALLA GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE
ALLA GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITA’ PARLAMENTARI
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
RICORSO ELETTORALE
del sig. Augusto Sorriso, nato a Licata (AG) il 25 gennaio 1948 e residente in
New Yersey (U.S.A.), domiciliato ai fni del presente giudizio in Trento, Via
Malfatti nr. 27, presso e nello Studio dell’avv. Bonifacio Giudiceandrea
CONTRO
Il sig. Basilio Giordano, nato a Frascineto (CS) il 12 febbraio 1952 , residente a
Montreal (Québec, Canada) in 5960 Jean-Talon Est Suite # 209
AVVERSO
la proclamazione a Senatore della Repubblica Italiana del sig. BASILIO
GIORDANO, per manifesta ineleggibilità, ai sensi dell’articolo 10 del DpR n.
361/57, e successive modifche ed integrazioni.
***
FATTO E DIRITTO
Il candidato Basilio Giordano è stato eletto Senatore della Repubblica per la
Circoscrizione Estero – Nord e Centro America alle ultime elezioni politiche
italiane, con circa 13.083 voti di preferenza.
Dal curriculum vitae del neo senatore si apprende che egli, di professione
giornalista, è:
- editore-direttore del settimanale in lingua italiana di Montreal “Il
Cittadino Canadese”
- editore del giornale in lingua spagnola di Montreal “La Voz”;
- editore del mensile in lingua italiana “La Voce di Montreal”
Dal sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri si apprende che
alle testate giornalistiche delle quali il Giordano è editore sono stati assegnati ai
sensi dell’art. 26 della legge 5 agosto 1981 n. 416 i seguenti importi:
- anno 2003 Il Cittadino Canadese
La voce di Montreal
euro 53.198,18
euro 11.223,91
- anno 2004 Il Cittadino Canadese
La voce di Montreal
euro 62.323,51
euro 8.813,46
Non risultano, ancora, pubblicati i dati dei contributi per gli anni dal 2005 al
2007.
I contributi in questione sono elargiti sulla base della legge 5 agosto 1981 n. 416 il
cui articolo 26 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 1986 è autorizzata la
corresponsione dell'importo complessivo di 2 miliardi di lire, in ragione
d'anno, di contributi a favore di giornali e riviste italiani pubblicati all'estero e
di pubblicazioni con periodicità almeno trimestrale edite in Italia e diffuse
prevalentemente all'estero.
La misura dei contributi per i giornali, le riviste e le pubblicazioni di cui sopra
è determinata tenendo conto della loro diffusione presso i lavoratori italiani
all'estero, della loro natura e consistenza informativa, nonché del loro apporto
alla conoscenza dei fatti italiani e dei problemi del lavoro italiano all'estero.
Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto
con il Ministro degli affari esteri, sentite le competenti commissioni
permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che si
pronunciano nei termini stabiliti dai rispettivi regolamenti, sono defniti i
criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al primo comma ed
è istituita una commissione incaricata di accertare la sussistenza dei requisiti
di ammissione ai contributi e di predisporre i relativi piani di ripartizione.
Candidandosi per la Circoscrizione Estero – Nord e Centro America alle ultime
elezioni politiche italiane, il sig. Basilio Giordano, ha violato palesemente la
norma sulla eleggibilità di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 361/57, con le successive
modifche introdotte dalla legge 21.12.2005 n. 270.
L’articolo in questione, infatti, dispone espressamente che non sono eleggibili
inoltre, per quanto qui di interesse, “…. 2) i rappresentanti, amministratori e
dirigenti di società e imprese volte al proftto di privati e sussidiate dallo Stato con
sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di interessi, quando questi
sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato”
Le attività del Giordano, quindi, con i contributi che percepisce, lo rendono, di
fatto e di diritto, ineleggibile, in quanto titolare di società o imprese “sussidiate
dallo Stato con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di
interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge
generale dello Stato”
I precedenti giurisprudenziali esaminati hanno prodotto un’interpretazione
connotata dai pochi margini di discrezionalità; la Giunta delle elezioni delle
Camere, infatti, ha sempre fatto riferimento all’esigenza di “interesse pubblico di
impedire che, per le condizioni in cui si trovano, determinate categorie di soggetti
esercitino un’indebita infuenza nella libera espressione del voto, in occasione di
elezioni politiche”. 1
Sembra prevalere, quindi, una interpretazione fnalistica delle singole
fattispecie, al fne di consentirne l’applicazione a situazioni che, pur non
rientrando in senso stretto nella causa di ineleggibilità, siano riconducibili alla
ratio sottesa alla singola fattispecie.
Nelle legislature successive, l’orientamento viene accentuato e le Giunte di
Camera e Senato adottano ad una interpretazione restrittiva 2.
Nel caso D’Angelo (all’epoca presidente di un consiglio di amministrazione di
una società vincolata con lo Stato da contratti di appalto e concessione),
l’Assemblea ha convalidato l’elezione rigettando la proposta della Giunta,
mediante un’applicazione restrittiva all’art. 10, comma 1, n. 1, T.U. n. 361/57,
adducendo motivazioni inerenti alla sostanziale carenza di quei vincoli
stringenti tra Stato e società concessionaria presupposti dalla norma.
Nel caso di Berlusconi, la Giunta delle elezioni della Camera non ha ritenuto
di applicare la fattispecie di ineleggibilità prevista dall’art. 10, comma 1, nn. 1 e
3, del T.U., a chi esercita indirettamente le attività di impresa previste dalla
norma; nelle tre occasioni successive alle elezioni politiche del 1994, del 1996 e
del 2001, la Giunta ha dichiarato l’infondatezza dei ricorsi proposti avverso
l’elezione di Berlusconi, in virtù dell’impossibilità di fare valere la norma in
questione, in quanto la dizione «in proprio» per qualifcare la titolarità di una
concessione deve intendersi «in nome proprio», anche alla luce del principio
che non consente un’interpretazione estensiva o analogica delle norme
restrittive dell’elettorato passivo, cosicché la fattispecie di ineleggibilità non
risulterebbe applicabile a Berlusconi, la cui posizione è riferibile alla società
Atti Sen., V legislatura, Doc. III, n. 1, 6; in senso analogo il caso “La Loggia” (Atti Cam. Dep., IV
Verzotto” (Atti Sen., V legislatura, Doc. III, n. 2) Verzotto
2
con particolare riferimento al c.d. “caso D’Angelo” (1989) e al “caso Berlusconi” (1994; 1996;
2002) Cfr. Atti Cam. Dep., X leg., seduta del 19 luglio 1989, discussioni, 35454
1
concessionaria non già «in nome proprio», ma soltanto a mezzo di
partecipazioni azionarie indirette.
Secondo una parte della dottrina: “Veniva così respinta la tesi di coloro che
muovendo dalla ratio fondativa dell’art. 10, comma 1, nn. 1 e 3, T.U. n. 361 del 1957,
tesa a scongiurare l’insorgere di confitti di interessi, mirano a ricondurre l’inciso «in
proprio» agli aspetti “sostanziali” del nesso con l’attività di impresa, di guisa che,
riconoscendo l’ineleggibilità di «rappresentanti, amministratori, dirigenti, consulenti
legali e amministrativi» che sono in un rapporto di lavoro permanente con
l’imprenditore titolare di concessioni, non si vede come non si debba riconoscere a
fortiori la stessa ineleggibilità a chi, nella sostanza, mediante una partecipazione
azionaria assolutamente dominante, controlla l’impresa concessionaria.”
Voglia la illustrissima Giunta per le elezioni:
-
preliminarmente accertare e dichiarare l’ineleggibilità il sig. Basilio
Giordano;
dichiarare eletto il candidato AUGUSTO SORRISO, primo dei non
eletti nella Circoscrizione Estero – Nord e Centro America, penalizzato
dall’evidente confitto di interessi del sig. Basilio Giordano che, grazie
alla sua attività, ha esercitato, di fatto, un’indebita infuenza nella
libera espressione del voto.
Salvis juris.
Augusto Sorriso
STUDIO AVVOCATI ASSOCIATI
Ordine Avvocati Trento
Associati:
Avv. Bonifacio Giudiceandrea
Avv. Piergiorgio Sandri
Avv. Mara Roncoletta
Avv. Maurizio Wegher
Avv. Severo Cassina
Collaboratori:
Avv. Lara Pegoretti
Avv. Simona Papa
Avv. Chiara Sattin
Dott. Elisa Garzon
Dott. Federica Bressanini
Dott. Fabrizio Chini
Alla Giunta delle
Elezioni e delle
immunità parlamentari
Senato della Repubblica
00100 - ROMA
Trento,
– BASILIO GIORDANO
Oggetto: Ricorso prot. 267/V.P. di data 22.05.2008 del
dott. Augusto Sorriso
Intervengo su mandato e nell’interesse del dott. Augusto
Sorriso (del quale sono difensore) e mi riferisco al ricorso
presentato dal mio assistito in relazione ai risultati elettorali
della Ripartizione America Settentrionale e Centrale della
Circoscrizione Estero (elezioni politiche de 13 aprile 2008) e alla
denunziata ineleggibilità alla carica di Senatore della Repubblica
del signor Basilio Giordano.
Ad integrazione di quanto già dedotto nel ricorso introduttivo
della procedura osservo quanto segue:
1.- La problematica sottoposta alla valutazione della
Giunta.I termini della problematica che la Giunta delle Elezioni e
delle Immunità Parlamentari deve risolvere sono precisi e
circostanziati: ad avviso del ricorrente il signor Basilio Giordano,
Studio Avvocati Associati
C.F.-P.IVA 01394800229
38122 Trento – Via Malfatti, 27 C.P. 289 – Tel. 0461/917184 – Fax 0461/917442 – e-mail: [email protected]
Cassa Rurale di Trento – Filiale nr. 9 – EU IBAN: IT74 T083 0401 8090 00009790228
eletto Senatore per la Circoscrizione Estero-Nord e Centro
America alle elezioni politiche italiane del 13 aprile 2008,
esercitava la professione di giornalista ma era anche:
editore-direttore del settimanale in lingua italiana di
Montreal “Il Cittadino Canadese”
editore del giornale in lingua spagnola di Montreal “La
Voz”;
editore del mensile in lingua italiana “La Voce di
Montreal”
Alle testate giornalistiche delle quali il Giordano era
editore sono stati assegnati ai sensi dell’art. 26 della legge 5
agosto 1981 n. 416 vari contributi; quelli attualmente accessibili
sono i seguenti1:
- anno 2003
Il Cittadino Canadese
La voce di Montreal
euro 53.198,18
euro 11.223,91
- anno 2004
Il Cittadino Canadese
La voce di Montreal
euro 62.323,51
euro 8.813,46
Sula base di questi dati il dott. Augusto Sorriso (anch’egli
candidato nella stessa Circoscrizione alle medesime elezioni) ha
eccepito la violazione dell’art. 10 del D.P.R. n. 361/57, con le
successive modifiche introdotte dalla legge 21.12.2005 n. 270 in
tema di eleggibilità.
Ciò in quanto le attività di editore del Giordano e i
contributi percepiti dallo Stato, lo rendevano e lo rendono, di
fatto e di diritto, ineleggibile, in quanto titolare di società o
imprese
“sussidiate dallo Stato con sovvenzioni
continuative o con garanzia di assegnazioni o di
interessi, quando questi sussidi non siano concessi in
forza di una legge generale dello Stato”
1
Non risultano, ancora, pubblicati i dati dei contributi per gli anni dal 2005 al 2007.
2
2.- Le argomentazioni del senatore Basilio Giordano.-
Il dott. Augusto Sorriso prende atto che il signor Basilio
Giordano è conscio e consapevole, come testualmente scrive
nella memoria depositata il 25.06.2008 (prot. 453/VP), che la
sua “(…) qualità di editore di testate di giornali italiani pubblicati
all’estero, ex legge nr. 416/81, poteva creare il presupposto per
integrare gli estremi della fattispecie prevista dall’art. 10 del
DPR 361/57 e s.m. in tema di ineleggibilità (…)”.
La corretta affermazione fa onore al nostro contraddittore.
Egli rileva peraltro di non essersi trovato in situazione di
ineleggibilità per aver alienato le proprie quote societarie, in
particolare dando mandato all’avv. Pasquale Artuso di Montreal
di provvedere “nei termini di legge” all’esecuzione di tale sua
volontà.
Ma la documentazione prodotta dal Giordano non risolve la
problematica sottoposta all’attenzione della Giunta; anzi rafforza
le fondate richieste del dott. Augusto Sorriso, in quanto le prove
che dovrebbero avvalorare la tesi dell’alienazione -in periodo
non sospetto- delle quote societarie del giornale “Il cittadino
canadese” appaiono labili, contraddittorie e comunque
inefficaci2.
A parte la genericità di un incarico assegnato ad un legale (e
da costui attestato), resta invero insuperabile lo scoglio
rappresentato dal difetto del requisito della data certa.
Anzi: vi è prova documentale del contrario.
Non si fa neppure cenno, nella documentazione prodotta dal Giordano, alla proprietà e
alla destinazione delle quote della società o della compagnia proprietaria dell’altra testata
sovvenzionata dallo Stato, “La voce di Montreal” (contributi per circa 20.000,00 euro
negli anni 2003/20049
2
3
3.- I documenti attestanti la data certa della cessione
delle quote societarie.Dalla certificazione rilasciata in originale dall’Ufficio del
Registro delle Imprese del Quebec in data 26 giugno 2009
(certificato nr. 1147283395) (all. 1) si rileva che la società
denominata “9057-3023 QUEBEC INC.” (ossia la società facente
capo al Giordano) è stata modificata con atto depositato in
data 14 maggio 2008, ossia a termini che per la legislazione
in materia di eleggibilità debbono considerarsi ampiamente
scaduti, addirittura successivi non solo alle elezioni ma anche
alla nomina alla carica di Senatore.
La certificazione identifica i nuovi azionisti (pagina 3, punto
5) nelle persone di Antonina Mormina (consorte del Giordano) e
Marco Vittorio Giordano (fratello di Basilio), entrambi domiciliati
in rue Jean-Talon est nr. 209 (ossia presso lo stesso indirizzo di
Basilio Giordano); le funzioni sociali sono passate -nella stessa
data- da Basilio Giordano alla moglie Antonina Mormina (pagina
4, punto 6).
Anche nella certificazione rilasciata dal Registro delle
Imprese del Québec in data 21.11.2008 (all. 2) si attesta che fra
i documenti microfilmati vi è la “Declaration modificative”
recante la data del 14.05.2008
Orbene è noto che “(…) nella valutazione dei beni trasferiti
con scrittura privata non autenticata deve farsi riferimento al
momento in cui la scrittura privata ha acquistato data certa e,
quindi, alla data della sua registrazione e non a quella della
sottoscrizione” (principio incontestabile, da ultimo richiamato
nella sentenza nr. 29451 dd. 17.12.2008 della Suprema Corte
di Cassazione)3.
La conclusione è semplice: il signor Basilio Giordano si è
candidato per le elezioni politiche del 13 aprile 2008 essendo
Il principio, a quanto risulta, è operativo e condiviso (e come potrebbe essere altrimenti?)
anche in Canada
3
4
editore di ben tre testate giornalistiche, due delle quali hanno
percepito e continuano a percepire sussidi e/o sovvenzioni dallo
Stato italiano; può anche essere vero che egli abbia incaricato il
proprio legale di fiducia, come scrive, di “provvedere nei termini
di legge all’esecuzione di tale mia volontà”, ossia di alienare le
quote societarie alla moglie e al fratello; ma la registrazione
della cessione reca una data successiva sia a quella in cui si
sono tenute le elezioni politiche in Italia, sia a quella della
proclamazione degli eletti!
4.- La pubblicistica precedente e successiva al’elezione
del Giordano.D’altra parte l’ampia pubblicità creata attorno alla persona
del Basilio Giordano corrobora -se ancora ve ne fosse bisogno- la
fondatezza della tesi del dott. Augusto Sorriso.
Si consideri in proposito la seguente documentazione:
nella home page de “Il Cittadino Canadese” stampata alla
data del 25.04.08 Basilio Giordano appare, con tanto di
fotografia, come editore dal 1986 (all. 3);
a pagina 255 dell’appendice 7 “I Media” dell’Osserrvatorio
sulla formazione e sul lavoro degli italiani all’estero del luglio
2008 Basilio Giordano figura come editore (oltre che direttore)
della testata “Cittadino Canadese” (all. 4) ;
Basilio Giordano appare ancora una volta come editore de
“Il cittadino canadese” nell’articolo a lui dedicato dal sito “La
mescolanza”, notizia apparsa lunedì 15 giugno 2009 (all. 5); e
anche nell’articolo del quotidiano on line “Articolo 21” a firma
Giorgio Santelli (all. 6);
persino in una inserzione di offerte di lavoro, in cui si
ricercano due giornalisti per il Canada, può leggersi la qualifica
di editore di Basilio Giordano (all. 7);
il Giordano è definito ancora una volta editore nella pagina
a lui dedicata sul sito degli albanesi d’Italia (all. 8);
sempre come editore il Giordano è citato fra gli eletti con
biografia nel sito “italystl”
5
infine, nell’intervista rilasciata al giornale on line “Italia
chiama Italia” del 13.10.2008 lo stesso Giordano si definisce
“giornalista ed editore”.
E’ solo una piccola raccolta di notizie (ce ne sarebbero
numerose altre), tutte indistintamente univoche nell’indicare la
qualifica e la veste di editore (percipiente sovvenzioni e
contributi statali) anche dopo le elezioni del 13 aprile 2008 e la
proclamazione degli eletti.
Sulla base della suesposte considerazioni e documenti, il
dott. Augusto Sorriso insiste nelle proprie richieste.
Con osservanza.
RACCOMANDATA A/R
Allegati:
(all. 1): originale della certificazione rilasciata dall’Ufficio del
Registro delle Imprese del Quebec in data 26 giugno 2009
6
(certificato nr. 1147283395)
(all. 2): copia della certificazione rilasciata dal Registro delle
Imprese del Québec in data 21.11.2008
(all. 3): copia cartacea della home page de “Cittadino Canadese”
stampata alla data del 25.04.08
(all. 4): copia pagina 255, appendice 7 “I Media”
dell’Osserrvatorio sulla formazione e sul lavoro degli italiani
all’estero del luglio 2008;
(all. 5): nell’articolo a lui dedicato dal sito “La mescolanza”,
notizia apparsa lunedì 15 giugno 2009
(all. 6): copia articolo del quotidiano on line “Articolo 21” a firma
Giorgio Santelli;
(all. 7): copia delle “offerte di lavoro” dell’Istituto per la
formazione al giornalismo;
(all. 8): copia pagina dedicata al Giordano sul sito degli
albanesi d’Italia;
(all. 9): copia prima pagina del sito italystl sui risultati delle
elezioni politiche del 13 aprile 208.
7
STUDIO AVVOCATI ASSOCIATI
Ordine Avvocati Trento
Associati:
Avv. Bonifacio Giudiceandrea
Avv. Piergiorgio Sandri
Avv. Mara Roncoletta
Avv. Maurizio Wegher
Avv. Severo Cassina
Collaboratori:
Avv. Lara Pegoretti
Avv. Simona Papa
Avv. Chiara Sattin
Dott. Federica Bressanini
Dott. Fabrizio Chini
Ill.mo Signor
Presidente della Giunta
delle Elezioni e delle
Immunità Parlamentari
Senato della Repubblica
00100 - ROMA
Trento, 13 aprile 2010
– BASILIO GIORDANO
Oggetto: Ricorso prot. 267/V.P. di data 22.05.2008 del
dott. Augusto Sorriso
Su mandato e nell’interesse del dott. Augusto Sorriso
avverto lo scrupolo professionale di chiedere formalmente che il
ricorso presentato dal mio assistito in relazione ai risultati
elettorali della Ripartizione America Settentrionale e Centrale
della Circoscrizione Estero (elezioni politiche de 13 aprile 2008)
e alla denunziata ineleggibilità alla carica di Senatore della
Repubblica del signor Basilio Giordano venga posto all’ordine del
giorno di una delle prossime sedute della Giunta che Lei
presiede.
Comprendo perfettamente la gravosità degli impegni e la
delicatezza delle competenze della Giunta: proprio per questa
ragione, a quasi due anni di distanza dalla presentazione del
ricorso, ritengo che i tempi della definizione della procedura
siano ormai maturi.
Nel richiamare le argomentazioni e la documentazione del
ricorso introduttivo (pervenuto alla Giunta in data 22.05.08 sub
267/V.P.) e della successiva memoria inviata in data 27.07.09 (e
ricevuta dai Suoi Uffici in data 30.07.09), osservo ulteriormente
Studio Avvocati Associati
C.F.-P.IVA 01394800229
38122 Trento – Via Malfatti, 27 – Tel. 0461/917184 – Fax 0461/917442 – e-mail: [email protected]
Cassa Rurale di Trento – Filiale nr. 9 – EU IBAN: IT74 T083 0401 8090 00009790228
quanto segue.
1.- La tesi del ricorrente.Sono noti i termini della problematica che la Giunta delle
Elezioni e delle Immunità Parlamentari deve risolvere; si tratta
di stabilire se il signor Basilio Giordano, eletto Senatore per la
Circoscrizione Estero-Nord e Centro America alle elezioni
politiche italiane del 13 aprile 2008, sia eleggibile o meno dal
momento che egli risultava (all’epoca della presentazione delle
candidature e anche successivamente, come vedremo) editoredirettore del settimanale in lingua italiana di Montreal “Il
Cittadino Canadese”; editore del giornale in lingua spagnola di
Montreal “La Voz”;editore del mensile in lingua italiana “La
Voce di Montreal”.
Alle testate giornalistiche delle quali il Giordano era
editore sono stati assegnati ai sensi dell’art. 26 della legge 5
agosto 1981 n. 416 vari contributi; quelli attualmente accessibili
(ed aggiornati dopo la precedente memoria) sono i seguenti:
- anno 2003
Il Cittadino Canadese
La voce di Montreal
euro 53.198,18
euro 11.223,91
- anno 2004
Il Cittadino Canadese
La voce di Montreal
euro 62.323,51
euro 8.813,46
- anno 2005
Il Cittadino Canadese
La voce di Montreal
euro 75.910,01
euro 10.261,64
-anno 2006
Il Cittadino Canadese
La voce di Montreal
euro 78.931,02
euro 9.245,24
-anno 2007
Il Cittadino Canadese
La voce di Montreal
euro 115.884,25
euro ?
E’ opinione del ricorrente, fondata sulla interpretazione
della normativa in materia, che le attività di editore del Giordano
e i contributi che in tale veste ha percepito dallo Stato italiano,
2
lo rendevano e lo rendono ineleggibile, in quanto titolare di
società o imprese “sussidiate dallo Stato con sovvenzioni
continuative o con garanzia di assegnazioni o di
interessi, quando questi sussidi non siano concessi in
forza di una legge generale dello Stato” (così,
testualmente, l’art. 10 del T.U. 05.02.1948 nr. 26 e successive
modifiche e integrazioni).
Tanto è fondata, la tesi del dott. Augusto Sorriso, che il
signor Basilio Giordano ha dimostrato consapevolmente di
condividerla!1
2.- La tesi del Sen. Basilio Giordano.Il signor Basilio Giordano ha eccepito di non essersi trovato
in situazione di ineleggibilità per aver alienato in periodo non
sospetto le proprie quote societarie, in particolare dando
mandato all’avv. Pasquale Artuso di Montreal di provvedere “nei
termini di legge” all’esecuzione di tale sua volontà.
Ma, come abbiamo già avuto modo di obiettare, la
documentazione prodotta dal Giordano non risolve la
problematica sottoposta all’attenzione della Giunta; anzi rafforza
le fondate richieste del dott. Augusto Sorriso, in quanto le prove
documentali che dovrebbero avvalorare la tesi dell’alienazione
delle quote societarie del giornale “Il cittadino canadese” sono
all’evidenza labili, contraddittorie e comunque inefficaci2.
Tanto che egli così testualmente si esprime nella memoria depositata il
25.06.2008 (prot. 453/VP: la sua “(…) qualità di editore di testate di
giornali italiani pubblicati all’estero, ex legge nr. 416/81, poteva creare il
presupposto per integrare gli estremi della fattispecie prevista dall’art. 10
del DPR 361/57 e s.m. in tema di ineleggibilità (…)”.
1
A tacere del fatto che non si fa neppure cenno, nella documentazione
prodotta dal Giordano, alla proprietà e alla destinazione delle quote
della società o della compagnia proprietaria dell’altra testata
sovvenzionata dallo Stato, “La voce di Montreal” (destinataria di
contributi per circa 40.000,00 euro negli anni 2003/2006)
2
3
A parte la genericità di un incarico assegnato ad un legale (e
da costui attestato), resta invero insuperabile lo scoglio
rappresentato dal difetto del requisito della data certa.
Anzi: vi è prova documentale del contrario.
Invero:
2.1.- la certificazione rilasciata in originale dall’Ufficio del
Registro delle Imprese del Quebec in data 26 giugno 2009
(certificato nr. 1147283395, prodotto sub all. 1 alla precedente
memoria) attesta che la società denominata “9057-3023
QUEBEC INC.” (ossia la società facente capo al Giordano) è stata
modificata con atto depositato in data 14 maggio 2008,
ossia a termini che per la legislazione in materia di eleggibilità
debbono considerarsi ampiamente scaduti, addirittura
successivi non solo alle elezioni ma anche alla nomina
alla carica di Senatore3.
2.2.- La certificazione rilasciata dal Registro delle Imprese
del Québec in data 21.11.2008 attesta che fra i documenti
microfilmati vi è la “Declaration modificative” recante la data
del 14.05.2008.
Orbene è noto che “(…) nella valutazione dei beni trasferiti
con scrittura privata non autenticata deve farsi riferimento al
momento in cui la scrittura privata ha acquistato data certa e,
quindi, alla data della sua registrazione e non a quella della
sottoscrizione” (principio incontestabile, da ultimo richiamato
nella sentenza nr. 29451 dd. 17.12.2008 della Suprema Corte
di Cassazione).
Senza considerare che la certificazione identifica i nuovi azionisti nelle
persone di Antonina Mormina (consorte del Giordano?) e Marco Vittorio
Giordano (fratello di Basilio?), entrambi domiciliati in Rue Jean-Talon est
nr. 209 (ossia presso lo stesso indirizzo di Basilio Giordano); le funzioni
sociali sono passate -nella stessa data- da Basilio Giordano alla moglie
Antonina Mormina
3
4
Il principio è operativo e condiviso (e come potrebbe
essere altrimenti?) anche in Canada.
Invero l’avv. Pierre Marcel Normandeau, richiesto di un
parere in relazione alla regolarità o meno delle procedure
seguite dal signor Basilio Giordano alla luce della normativa
vigente nella provincia del Quebec, si è così espresso nelle
considerazioni finali:
“(…) nonostante il fatto che le leggi canadesi e provinciale
del Quebec non comportino di per sé l’effetto che la data del
deposito della Dichiarazione modificativa è la data effettiva
dell’entrata in vigore del ritiro del signor Basilio Giordano
come azionista e direttore, ci troviamo di fronte a diversi
elementi (ritardo di 15 settimane nel deposito della
Dichiarazione modificativa, il suo firmate da un direttore
ritirantesi, apparenti legami di familiari e soci che non
contrattano regolarmente, probabile simulazione, apparente
retrodatazione) che sono indicativi del fatto, tramite
presunzioni serie precise e coerenti che Basilio Giordano è
rimasto di fatto direttore e azionista dopo il 28 gennaio 2008
e che è stato di fatto almeno direttore fino al 14 maggio
2008 come può essere notevolmente sottinteso dal suo
firmare la Dichiarazione modificativa”4
Le conclusioni da trarre sono lineari e obbligate:
- il signor Basilio Giordano si è candidato per le elezioni
politiche del 13 aprile 2008 essendo editore di ben tre testate
giornalistiche;
- per due delle tre testate egli ha percepito, e continuato a
percepire, sussidi e/o sovvenzioni dallo Stato italiano;
- ammesso e non concesso che abbia incaricato il proprio
legale di fiducia di “provvedere nei termini di legge
all’esecuzione di tale mia volontà” (ossia di alienare le quote
societarie ai propri familiari), la registrazione della cessione reca
una data successiva sia a quella in cui si sono tenute le
elezioni politiche in Italia, sia a quella della proclamazione degli
eletti!
Cfr. comunicazione di data 07.08.2009 inviata dall’avv. Pierre Marcel
Normandeau allo Sytudio Martin Melody, qui allegata in copia
4
5
3.- La pubblicistica precedente
al’elezione del Giordano.-
e
successiva
Si è detto (cfr: precedente memoria) che l’ampia pubblicità
creata attorno alla persona del Basilio Giordano 5 corrobora -se
ancora ve ne fosse bisogno- la fondatezza della tesi del dott.
Augusto Sorriso.
Ebbene, oltre ad apparire ed a qualificarsi come editore
persino dopo la sua elezione al Senato della Repubblica (da
ultimo nell’intervista rilasciata al giornale on line “Italia chiama
Italia” del 13.10.2008), il signor Basilio Giordano non ha
smentito il proprio interessato ruolo neppure nell’attività
parlamentare, presentando un disegno di legge “per il raddoppio
dei contributi statali alla stampa italiana nel mondo”6
Sulla base della suesposte considerazioni e documenti, il
dott. Augusto Sorriso insiste nelle proprie richieste e, in
particolare, per la messa al’ordine del giorno della discussione
del propri ricorso.
Con osservanza.
RACCOMANDATA A/R
Si veda la documentazione allegata dal nr. 3 al nr. 9 della memoria di
data 27.07.09
6
Si legga la dichiarazione a firma Giordano sul sito “Italia chiama
Italia”, qui allegato in copia
5
6
Allegati:
(all. 1): parere giuridico a firma avv. Pierre Marcel
Normandeau;
(all. 2): copia dichiarazione a firma Giordano sul sito “Italia
chiama Italia”
7
STUDIO AVVOCATI ASSOCIATI
Ordine Avvocati Trento
Associati:
Avv. Bonifacio Giudiceandrea
Avv. Piergiorgio Sandri
Avv. Mara Roncoletta
Avv. Maurizio Wegher
Avv. Severo Cassina
Collaboratori:
Avv. Lara Pegoretti
Avv. Simona Papa
Avv. Chiara Sattin
Dott. Federica Bressanini
Dott. Fabrizio Chini
Ill.mo Signor
Presidente della Giunta
delle Elezioni e delle
Immunità Parlamentari
Senato della Repubblica
00100 - ROMA
Trento, 4 ottobre 2010
– BASILIO GIORDANO
Oggetto: Ricorso prot. 267/V.P. di data 22.05.2008 del
dott. Augusto Sorriso
Rinnovo, su mandato e nell’interesse del dott. Augusto
Sorriso, la richiesta avanzata in data 13 aprile 2010 di porre
all’ordine del giorno della Giunta da Lei presieduta la discussione
e la decisione del ricorso relativo alla ineleggibilità alla carica di
Senatore della Repubblica del signor Basilio Giordano (elezioni
politiche del 13 aprile 2008, Ripartizione America Settentrionale
e Centrale della Circoscrizione Estero).
Nel richiamare le argomentazioni e la documentazione del
ricorso introduttivo (pervenuto alla Giunta in data 22.05.08 sub
267/V.P.) e delle successive memorie inviate in data 27.07.09 e
13.04.2010, colgo l’occasione per allegare un nuovo documento,
la cui particolare rilevanza è rappresentata dal fatto di risalire
ad “epoca non sospetta”.
Nel corso della campagna elettorale per le elezioni politiche
dell’anno 2008 il signor Basilio Giordano ha dato alle stampe la
pubblicazione di un depliand propagandistico nel cui contesto ha
Studio Avvocati Associati
C.F.-P.IVA 01394800229
38122 Trento – Via Malfatti, 27 – Tel. 0461/917184 – Fax 0461/917442 – e-mail: [email protected]
Cassa Rurale di Trento – Filiale nr. 9 – EU IBAN: IT74 T083 0401 8090 00009790228
inserito la propria biografia.
Nella pubblicazione in questione il signor Basilio Giordano
segnala precisamente quanto segue:
“Nel 1986 rileva il settimanale in lingua italiana “il
Cittadino canadese”, che a tutt’oggi pubblica e dirige”
Una sorta di confessione: esattamente il contrario di quanto
lo stesso Basilio Giordano ha sostenuto nella memoria di data
23.06.2008 (atto prot. nr. 453/V.P. dd. 25.06.2008 della Giunta),
lì dove ha cercato di retrodatare addirittura al 25.01.2008
l’alienazione delle quote societarie nella sua disponibilità.
Insomma: oltre ad apparire ed a qualificarsi come editore
dopo la sua elezione al Senato della Repubblica (da ultimo
nell’intervista rilasciata al giornale on line “Italia chiama Italia”
del 13.10.2008), il signor Basilio Giordano non ha smentito la
propria incompatibilità neppure prima delle elezioni.
Sulla base della suesposte considerazioni e documenti, il
dott. Augusto Sorriso insiste nelle proprie richieste e, in
particolare, per la messa al’ordine del giorno della discussione
del propri ricorso.
Con osservanza.
RACCOMANDATA A/R
Allegati:
(all. 1): depliand elettorale del signor Basilio Giordano
2