COMUNE DI CAMPOBASSO

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COMUNE DI CAMPOBASSO
COMUNE DI CAMPOBASSO
Area 2 Servizi Tributari
Guida per il contribuente
CHI DEVE PAGARE L’ICI - Devono pagare l’ICI i proprietari degli immobili (fabbricati, compresi gli ex rurali, aree fabbricabili e
terreni agricoli non ricadenti in aree montane o di collina) anche se non residenti in Italia.
In caso di nuda proprietà devono pagare l’ICI i titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie. La titolarità di
tali diritti deve risultare da idoneo titolo giuridico.
Si ricorda che il diritto di abitazione che fa scattare l’obbligo di pagamento è un diritto reale di godimento che non va confuso con
il diritto di servirsi dell’immobile per effetto di un contratto di locazione, di affitto o di comodato; pertanto in caso di locazione,
affitto o comodato l’ICI è dovuta dal proprietario dell’immobile.
Per gli immobili concessi in locazione finanziaria (leasing) l’ICI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula del
contratto di locazione finanziaria ovvero, nel caso di fabbricati il cui valore deve essere calcolato sulla base delle scritture contabili
(art. 5 comma 3 del D.L.vo 504/92), dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta la consegna del bene da parte del
locatore.
Nel caso di concessione su aree demaniali l’imposta è dovuta dal concessionario.
Per gli immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale (c.d. multiproprietà) il versamento dell’ICI è effettuato
dall’amministratore del condominio o della comunione. L’amministratore è autorizzato a prelevare l’importo necessario dalle
disponibilità finanziarie del condominio attribuendo le quote al singolo titolare del diritto di godimento, con addebito al rendiconto
annuale.
Ai sensi dell’art. 2 del D.L. 25.9.01 convertito in L. 23.11.01 n. 410 sono tenuti al pagamento dell’imposta le società per la
cartolarizzazione dei beni immobili pubblici, dal momento in cui vengono immesse nel possesso dei beni immobili oggetto del
trasferimento. Per questi beni immobili l’ICI deve essere assolta nei limiti in cui l’imposta era dovuta prima del trasferimento,
Agli effetti dell’obbligo del versamento si considerano regolarmente eseguiti:
•I versamenti effettuati da ciascuno dei contitolari, proporzionalmente alla quota ed al periodo di possesso;
•I versamenti effettuati da uno solo dei contitolari anche per conto di tutti gli altri soggetti obbligati, a condizione che il versamento
effettuato corrisponda all’imposta complessivamente dovuta.
Devono essere effettuati versamenti distinti nel caso di immobili posseduti in comuni diversi; si deve effettuare un unico versamento
per tutti gli immobili posseduti nello stesso comune.
COME SI CALCOLA L’ICI - FABBRICATI
Ai fini dell’imposta si intende per fabbricato l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano.
L’imposta si calcola applicando l’aliquota stabilita dal comune al valore ottenuto moltiplicando la rendita catastale:
• per 100 per i fabbricati appartenenti alle categorie catastali A (esclusa A/10) e C (esclusa C/1)
• per 140 per i fabbricati appartenenti alla categoria catastale B
• per 50 per i fabbricati appartenenti alle categorie catastali D e A/10;
• per 34 per i fabbricati appartenenti alla categoria catastale C/1
Le rendite risultanti in catasto, sulle quali si effettua il calcolo dell’imposta, devono essere sempre rivalutate nella misura del 5%.
Si ricorda che ai fini della determinazione dell'imponibile ICI deve essere presa in considerazione la rendita catastale e non il
reddito dell'immobile, per cui non hanno alcuna rilevanza gli aumenti o le diminuzioni di rendita né il reddito effettivo
previsti agli effetti dell'applicazione dell'imposizione sul reddito (IRE o IRES).
AREE FABBRICABILI
Ai fini dell’imposta si intende per area fabbricabile l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o
attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di
espropriazione per pubblica utilità.
Ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.L. 223/2006 convertito in L. 248/2006 “un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a
scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della
regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo”
L’imposta si calcola applicando l’aliquota stabilita dal comune al valore venale in comune commercio; il valore venale è determinato
avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per
eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi
analoghe caratteristiche.
TERRENI AGRICOLI
Ai fini dell’imposta si intende per terreno agricolo quello adibito all’esercizio delle attività indicate nell’art. 2135 del codice civile.
I terreni agricoli situati nel comune di Campobasso sono esenti dall’imposta trattandosi di terreni ricadenti in area montana (L.
27.12.97 n. 984)
ABITAZIONE PRINCIPALE – PERTINENZE - Il versamento dell’imposta inerente all’abitazione principale, calcolato con
l’aliquota ridotta e al netto della detrazione, è dovuto esclusivamente per le unità immobiliari di categoria A1, A8 e A9 e per le unità
immobiliari possedute dai cittadini italiani residenti all’estero.
Agli effetti dell’esenzione e dell’applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione, si considera abitazione principale
quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, di usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente
con i suoi familiari e vi ha residenza anagrafica, salvo prova contraria.
Per i cittadini italiani residenti all’estero si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare
posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
L’esenzione, l’aliquota ridotta e la detrazione si applicano alle abitazioni principali possedute a titolo di proprietà, usufrutto, uso o
abitazione da persone fisiche aventi residenza anagrafica nel Comune e alle abitazioni principali utilizzate da soci assegnatari di
cooperative edilizie a proprietà indivisa, purché residenti nel Comune.
È considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente.
È considerata abitazione principale quella concessa in uso gratuito a parenti e/o affini entro il 1° grado, a condizione che il
soggetto che utilizza l’immobile vi abbia la propria dimora abituale e la propria residenza anagrafica. Per usufruire dell’esenzione
o dell’agevolazione il proprietario deve produrre, entro il 31 dicembre dell’anno antecedente quello cui l’imposta si riferisce,
apposita dichiarazione nella quale sia individuata l’unità immobiliare per la quale si chiede l’applicazione del beneficio, nonché
la sussistenza delle condizioni per la sua applicazione.
I predetti benefici saranno applicabili a decorrere dall’anno d’imposta successivo a quello nel quale viene presentata la
dichiarazione di cui al comma precedente.
I benefici non si estendono alle eventuali pertinenze dell’abitazione concessa in uso gratuito.
Si ricorda che tra i coniugi non vi è rapporto di parentela o affinità e che tra fratelli e sorelle non vi è parentela in primo
grado.
E’ considerata abitazione principale la casa coniugale che, a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento degli effetti civili del matrimonio, non venga assegnata al contribuente, a condizione che lo
stesso non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello
stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
È considerata abitazione principale anche quella costituita da due o più unità immobiliari contigue, utilizzate ad uso abitativo dal
contribuente e dai suoi familiari, a condizione che nel corso dell’anno d’imposta sia prodotta richiesta di variazione per la fusione
catastale delle unità immobiliari. Agli effetti dell’equiparazione il contribuente è tenuto a presentare, entro il termine di scadenza
del versamento dell’acconto ICI, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale risulti la destinazione unitaria.
Si considerano parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, anche se autonomamente iscritte in catasto, a
condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente a servizio dell’abitazione principale.
Agli effetti dell’applicazione dei benefici si considerano pertinenze il garage, il box o il posto auto (categoria catastale C/6), la
soffitta e la cantina (categoria catastale C/2) che siano ubicati nello stesso immobile o complesso immobiliare nel quale è situata
l’abitazione principale, o che siano pertinenziali ai sensi della legge 122/89 e successive modificazioni.
Qualora le pertinenze, così come individuate, non siano ubicate nello stesso immobile o complesso immobiliare dell’abitazione
principale, il vincolo pertinenziale deve risultare dalla legge (L. 122/89), dalla concessione edilizia ovvero dalla dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata dal contribuente.
I benefici previsti si applicano ad una sola unità immobiliare per ciascuna delle tipologie indicate quali pertinenze. La
considerazione giuridica unitaria di abitazione principale e pertinenza comporta che il possesso della sola unità immobiliare
adibita a pertinenza, non legata al possesso di unità immobiliare adibita ad abitazione principale (anche se di proprietà del
coniuge), non consente l’applicazione delle agevolazioni dell’aliquota ridotta e della detrazione.
DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE - Per le unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, qualora
vengano adibite ad abitazione principale, nonché per le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani residenti
all’estero e assimilabili alle abitazioni principali, continua ad applicarsi la detrazione di 120,00 euro.
La detrazione è fissata in € 130,00 in favore dei contribuenti che al 1° gennaio abbiano compiuto il settantesimo anno di
età.
Le detrazioni vengono rapportate al periodo dell’anno in cui l’immobile viene utilizzato come abitazione principale.
Quando l’unità immobiliare viene utilizzata come abitazione principale da più soggetti, contitolari di diritti sull’immobile, la
detrazione viene ripartita in parti uguali tra loro (indipendentemente dalle quote di possesso).
Nel caso in cui solo alcuni dei comproprietari abbiano compiuto il settantesimo anno di età, l’importo che ognuno utilizzerà sarà
rapportato al totale della detrazione spettante
L’ammontare della detrazione, che non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere
computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze dell'abitazione principale medesima,
appartenenti al titolare di questa.
IMMOBILI INAGIBILI/INABITABILI - Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati l’imposta è
ridotta del 50%. La riduzione opera limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni di inagibilità o
inabitabilità
L’inagibilità o l’inabitabilità sono determinate da uno stato fisico dell’immobile di forte degrado sopravvenuto, superabile con
interventi di manutenzione straordinaria o con interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia ai
sensi dell’art. 31 comma 1 lett. b), c), d) ed e) della L. 5.8.78 n. 457.
L’inagibilità o inabitabilità devono essere accertate dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega
idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva dalla quale
risulti lo stato di inagibilità o inabitabilità.
Le autocertificazioni prodotte per provare la sussistenza dei requisiti per usufruire di trattamenti agevolati non devono essere
ripetute per gli anni successivi qualora la situazione sia rimasta invariata.
QUANTO SI PAGA - L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è
protratto il possesso; a tal fine si computa per intero il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni.
L’imposta si calcola applicando al valore del fabbricato o dell’area fabbricabile l’aliquota fissata dal Comune per l’anno di
riferimento.
Per l’anno 2011 si applicano le seguenti aliquote:
•aliquota ordinaria: 6,9 per mille;
•aliquota ridotta: 4,9 per mille, da applicare sul valore dell’abitazione principale e delle pertinenze, esclusivamente per le unità
immobiliari di categoria A1, A8 e A9 e per le unità immobiliari possedute da cittadini italiani residenti all’estero assimilabili alle
abitazioni principali;
•aliquota del 2 per mille per l’imposta dovuta dai proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari
inagibili o inabitabili ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali ovvero finalizzati al recupero
di immobili d’interesse storico o architettonico siti nel centro storico della città (zona omogenea “A” del P.R.G.);
•aliquota del 5,5 per mille per le abitazioni che siano state concesse in locazione con contratto-tipo concordato ai sensi dell'art. 2,
comma 3, della L. n. 431/1998, limitatamente al periodo dell'anno in cui si verifichi detta condizione;
•aliquota del 5,5 per mille per le abitazioni che siano state concesse in locazione di natura transitoria sulla base dell’accordo
stipulato dalle organizzazioni di categoria per soddisfare le esigenze abitative degli studenti universitari, ai sensi dell’art. 5 comma 2
della L. 431/98, limitatamente al periodo dell'anno in cui si verifichi detta condizione.
La sussistenza dei requisiti richiesti per l’applicazione delle aliquote del 5,5 per mille deve risultare da apposita dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà da produrre prima del versamento dell’imposta.
QUANDO SI PAGA - L’imposta complessivamente dovuta per l’anno 2011 si paga in due rate:
- la prima rata entro il 16 giugno 2011, pari al 50% dell’imposta dovuta, calcolata sulla base dell’aliquota e della detrazione dei
dodici mesi dell’anno precedente;
- la seconda rata, dal 1° al 16 dicembre 2011, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, calcolata sulla base dell'aliquota e
della detrazione deliberate per l'anno in corso, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
Qualora il possesso dell’immobile nel corso dell’anno precedente non si sia protratto per dodici mesi, l’acconto dell’imposta dovuta
per l’anno 2011 dovrà essere calcolato comunque sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dell’anno precedente.
Qualora il possesso dell’immobile non si protragga per l’intero anno 2011, per evitare l’anticipazione di una somma superiore a
quella effettivamente dovuta, l’imposta potrà essere commisurata ai mesi di effettivo possesso.
Il versamento può avvenire anche in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata (16 giugno).
I residenti all’estero possono pagare in unica soluzione a dicembre; in tal caso l’imposta dovuta deve essere maggiorata degli
interessi nella misura del 3% sulla quota che si sarebbe dovuta pagare a giugno.
COME SI PAGA – IL PAGAMENTO DELL’ICI DEVE ESSERE EFFETTUATO ESCLUSIVAMENTE CON IL
MODELLO F24
A decorrere dal 2011 l’ICI viene riscossa direttamente dal Comune. Pertanto non possono essere più utilizzati i bollettini di conto
corrente postale intestati a Esattorie S.p.A.,
Il pagamento con il Modello F24 può avvenire presso tutti gli uffici postali, gli sportelli bancari e attraverso gli intermediari Entratel
abilitati.
Il Modello F24 è disponibile presso gli sportelli bancari, gli uffici postali, sul sito dell’Agenzia delle Entrate e sul sito del Comune.
Per la compilazione del modello F24, si rimanda alle relative istruzioni. Si ricorda in particolare che:
−l’importo indicato per “abitazione principale” è quello al netto della detrazione;
−l’arrotondamento deve riguardare ciascuno dei codici tributo e deve essere effettuato per difetto se la frazione è inferiore a 49
centesimi e in eccesso se superiore a tale importo.
Dati necessari per la compilazione del modello F24
Codice Comune: B519
codici tributo:
٠
3901 per l’abitazione principale,
٠
3903 per le aree fabbricabili
٠
3904 per gli altri fabbricati
٠
3906 per gli interessi
٠
3907 per le sanzioni
Con il Mod. F24 il contribuente ha la possibilità di versare con un unico modello oltre alle imposte erariali (Irpef, Iva, etc.) e ai
contributi previdenziali e assicurativi, anche l' ICI ed inoltre di compensare l’ICI dovuta con eventuali crediti erariali, previdenziali
e assicurativi. Al contrario non è consentito compensare eventuali crediti ICI con debiti erariali, previdenziali e assicurativi.
In caso di crediti ICI per i quali il Comune di Campobasso abbia già riconosciuto il diritto al rimborso, è possibile la compensazione
con l’ICI dovuta per l’anno in corso, fino a concorrenza dell’importo a debito.
Non si fa luogo a versamento se l’imposta complessivamente dovuta è uguale o inferiore a 2,07 euro. Se l’importo da versare è
superiore a 2,07 euro, ma le singole rate risultano inferiori, il versamento deve essere effettuato per l'intero importo.
DICHIARAZIONE - L’art. 37 comma 53 del D.L. 4.6.2006 n. 223, convertito in L. 4.8.2006 n. 248, ha soppresso l’obbligo di
presentazione della dichiarazione ICI a decorrere dalla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati
catastali, che è stata accertata con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio del 18 dicembre 2007.
Pertanto non vi è più obbligo di dichiarazione quando le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa
determinazione dell’imposta derivano da atti per i quali sono applicabili le procedure relative al Modello Unico Informatico (MUI),
utilizzato dai notai per effettuare, con procedure telematiche, la registrazione, la trascrizione, l’iscrizione e l’annotazione nei registri
immobiliari e la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili.
Ai sensi dell'art. 15 comma 2 della legge 18 ottobre 2001 n. 383, per le successioni aperte a partire dal 25 ottobre 2001 (data di
entrata in vigore della legge 383) gli eredi e i legatari che abbiano presentato la dichiarazione di successione contenente beni
immobili non sono obbligati a presentare la dichiarazione di variazione ai fini ICI.
Rimane invece l’obbligo di dichiarazione in tutti i casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive, che danno luogo ad una
diversa determinazione dell’imposta, attengono a riduzioni d’imposta ovvero non sono direttamente fruibili da parte dei comuni
attraverso la consultazione della banca dati catastale o comunque nei casi in cui il comune non è in possesso delle informazioni
necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria.
La dichiarazione, ove dovuta, deve essere presentata anche se le variazioni sono intervenute dopo il 15 dicembre 2010 e non incidono
quindi sull'ICI dovuta per l'anno 2010 ma solo su quella dovuta per l'anno 2011.
La dichiarazione, ove dovuta, deve essere presentata anche dai residenti all’estero che posseggono immobili in Italia.
Per la verifica dei casi in cui permane l’obbligo di presentazione della dichiarazione, si fa rinvio alle istruzioni allegate al
modello, approvato con D.M. del 12.5.2009, disponibile presso lo sportello dell’Ufficio Tributi in Piazza Cuoco, 22 nonché
presso l’U.R.P. del Comune in Piazza Vittorio Emanuele, 29.
La dichiarazione, ove dovuta, deve essere presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per
l’anno 2010.
SANZIONI - Per l’omesso o tardivo versamento si applica la sanzione pari al 30% dell’imposta non versata o tardivamente versata.
Per l’omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione dal 100 al 200% dell’imposta dovuta, con un minimo di €
51,00.
Per la dichiarazione infedele con omissioni o errori che incidono sull’ammontare dell’imposta dovuta si applica la sanzione dal
50 al 100% della maggiore imposta dovuta.
Se l’omissione o l’errore non incidono sull’ammontare dell’imposta si applica la sanzione da € 51,00 a € 258,00; la stessa
sanzione si applica per mancata trasmissione o esibizione di atti o documenti richiesti o per la mancata restituzione di questionari
entro sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi di mora pari al 5% annuo, fino al 30 giugno 2003, al 2,75% annuo dal
1° luglio 2003, al 2,5% annuo dal 1° gennaio 2007, al 3% annuo dal 1° gennaio 2008, all’1% dal 1° gennaio 2010 e all’1,5% dal
1° gennaio 2011.
Gli interessi sono calcolati con maturazione giornaliera.
RAVVEDIMENTO OPEROSO - L’art. 13 del D.Lgs 18.12.1998 n. 472, come modificato dall’art. 1 comma 20 lett. a) della L.
220/2010 consente di regolarizzare, attraverso il c.d. ravvedimento operoso, la posizione del contribuente nel caso di mancato
pagamento o mancata presentazione della dichiarazione o della denuncia di variazione o di presentazione di dichiarazione o
denuncia infedele, purché la violazione non sia stata già constatata o comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o
altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
Il ravvedimento operoso determina la riduzione automatica delle misure minime delle sanzioni applicabili.
Per perfezionare il ravvedimento operoso è necessario che vi sia il contestuale pagamento dell’imposta, se dovuta, della sanzione
ridotta e degli interessi moratori, calcolati in base al tasso legale con maturazione giornaliera e computati dal giorno in cui
l’adempimento avrebbe dovuto essere effettuato fino al giorno in cui il pagamento viene eseguito.
Il tasso legale è fissato nella misura del 3% annuo (pari allo 0,0082191% per ogni giornata di ritardo) a partire dal 1° gennaio
2008, dell’1% annuo (pari allo 0.0027397% per ogni giornata di ritardo ) a partire dal 1° gennaio 2010 e dell’ 1,5% (pari allo
0,0041095 per ogni giornata di ritardo) a partire dal 1° gennaio 2011.
Le sanzioni si applicano nelle seguenti misure:
A) OMESSO VERSAMENTO
Sanzione del 3% (30% ridotto ad 1/10) se il pagamento dell’imposta dovuta viene effettuato entro 30 giorni dalla scadenza del
termine stabilito per il pagamento;
Sanzione del 3,75% (30% ridotto ad 1/8) se il pagamento dell’imposta dovuta viene effettuato con ritardo superiore ai 30 giorni,
ma entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione ICI relativa all'anno in cui la violazione è stata commessa,
ovvero entro un anno dalla scadenza del termine stabilito per il versamento nel caso in cui non sia prevista la dichiarazione
periodica;
B) OMESSA DICHIARAZIONE O DENUNCIA
Sanzione del 10% (100% ridotto ad 1/10) con un minimo di € 5,00 da versare anche se non sono dovute imposte, se la
dichiarazione viene presentata entro 90 giorni dalla scadenza;
Sanzione del 12,5% (100% ridotto ad 1/8) con un minimo di € 6,00 da versare anche se non sono dovute imposte, se la
dichiarazione viene presentata entro un anno dalla scadenza;
C) INFEDELE DICHIARAZIONE O DENUNCIA
Sanzione del 6,25% (50% ridotto ad 1/8) se la regolarizzazione dell’infedeltà, incidente sulla determinazione o sul pagamento
del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata
commessa la violazione.
In tutti i casi di ravvedimento operoso il pagamento va effettuato utilizzando lo stesso modello F24 previsto per il pagamento
dell’ICI in autotassazione. Nella compilazione del modello va barrata la casella “ravvedimento” e vanno utilizzati distinti codici
tributo per imposta, sanzioni ed interessi.
Comune di Campobasso – Ufficio ICI – Piazza Cuoco 22 Campobasso – Tel. 0874405449 – 0874405515 - 0874405556 –
0874405567 –Fax 0874317238 – e-mail [email protected]
Sportello aperto al pubblico nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30; martedì e giovedì dalle ore
16,30 alle ore 18,00.
I modelli per la dichiarazione di variazione e per le autocertificazioni sono disponibili presso lo sportello dell'’Ufficio Tributi
Sul sito del Comune www.comune.campobasso.it sono disponibili tutte le informazioni sull’ICI; è inoltre possibile scaricare il
modello F24, il modello di dichiarazione con le istruzioni per la compilazione e i modelli per l’autocertificazione.
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DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF - Il cinque per mille dell’IRPEF, oltre che al sostegno del
volontariato, delle ONLUS, della ricerca scientifica e sanitaria, dell’università, delle associazioni sportive dilettantistiche,
può essere destinato anche al sostegno delle attività sociali svolte dal proprio comune di residenza.
La destinazione del cinque per mille dell’IRPEF non rappresenta un onere economico in più a carico dei contribuenti, ma
consente di destinare una quota dell’imposta versata allo Stato ad iniziative di carattere sociale svolte dal Comune.
La destinazione del cinque per mille al Comune può essere effettuata attraverso il CUD, il Modello 730 e il Modello Unico
persone fisiche, firmando il riquadro “Sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza”.