Normativa circoli - ENDAS Comitato Provinciale Pesaro

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Normativa circoli - ENDAS Comitato Provinciale Pesaro
Normativa circoli
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Mercoledì 11 Ottobre 2006 09:12 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 29 Maggio 2013 18:23
Normativa per i circoli
CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI
Le attività istituzionali di un associazione e/o circolo ricreativo/culturale, sportivo, possono
comprendere anche la gestione di bar con somministrazione di alimenti e bevande riservate
esclusivamente ai soci ed effettuate nei confronti dei medesimi purchè l’associazione sia
affiliata ad un associazione nazionale di Promozione Sociale Se tali requisiti sono rispettati i
proventi derivati da queste operazioni non sono considerate di natura commerciale dal
legislatore fiscale.
E’ un’associazione senza fine di lucro fra persone che vogliono promuovere insieme un attività
culturale, ricreativa, sportiva…. ecc. ecc. L’atto costitutivo è atto di nascita dell’associazione e rappresenta la volontà dei soci promotori a
costituire un circolo senza finalità dio lucro per determinati scopi e finalità. Lo Statuto stabilisce
invece quali sono gli organi direttivi, la composizione, il funzionamento i poteri, la struttura dei
diritti e dei doveri patrimoniali, la gestione patrimoniale etc.
Tutte le attività del circolo devono rivolgersi ai soli soci, i quali avranno la tessera del circolo,
ovvero della associazione di riferimento, nel nostro caso l'ENDAS. L’affiliazione è l’atto di
iscrizione e di adesione del circolo ad un associazione nazionale nel cui statuto il circolo stesso
si riconosce.
L’AssociazioneCircolo può:
-
Promuovere attività di turismo sociale e culturale;
Valorizzare l’ambiente e la conoscenza del territorio;
Organizzare e Incentivare attività di spettacolo quali quelle teatrali, musicali e ludiche;
Organizzare mostre, convegni ed altri eventi culturali;
Organizzare tornei ricreativi e sportivi;
Gestire servizi di ristorazione per la somministrazione de alimenti e bevande
La sua struttura generalmente è così composta:
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- L’Assemblea dei Soci: decide il programma annuale, approva il bilancio, elegge il
consiglio direttivo.
- Il Consiglio Direttivo: predispone e applica il programma delle attività, elegge il presidente,
esegue il mandato progettuale dell’assemblea.
- Il Presidente: è di norma il legale rappresentante del circolo.
- Il Bilancio Annuale: è il documento che riporta i movimenti relativi alla gestione delle
attività, alle spese generali, al tesseramento, alle attività commerciali.
Aspetti Fiscali
Il Circolo Culturale Ricreativo, in quanto affiliato asi CIAO, può usufruire della defiscalizzazione,
non sono considerate attività commerciali quelle iniziative svolte in diretta attuazione degli scopi
istituzionali o complementari a queste, svolte nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti,
anche di altre associazioni che svolgono medesima attività.
Per le agevolazioni IVA valgono per tutte le attività ad esclusione delle organizzazioni di viaggi
e soggiorni turistici per i quali sono considerati in ogni caso attività commerciale.
Il Rispetto dei requisiti su esposti consente al Circolo di percepire le seguenti entrate
fiscalmente agevolate:
quote del tesseramento annuale;
quote o tributi dei soci per partecipare alle attività istituzionali dell’Ente (tornei, campionati,
manifestazioni varie…);
corrispettivi per la somministrazione ai singoli soci del circolo e a tutti i tesserati asi CIAO, di
alimenti e bevande, purché la suddetta attività sia strettamente complementare al
conseguimento dei fini istituzionali;
corrispettivi per la vendita ai tesserati asi CIAO di viaggi e soggiorni turistici sempre che questa
attività sia complementare a quella istituzionale;
corrispettivi per la vendita delle pubblicazioni della società purché effettuata a favore degli
associati;
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le erogazioni liberali effettuate a favore del Circolo da privati, imprese, altre associazioni ed Enti
Pubblici.
Somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci
Organizzazione di viaggi e soggiorni turistici
Aspetti Amministrativi
Criteri d Sorvegliabilità (Decreto Min. Interni n. 564 del 1992)
I locali devono essere all’interno della sede del Circolo, e non possono avere accesso diretto
da strade, piazze ed altri luoghi pubblici; all’esterno della struttura no possono essere esposte
insegne che pubblicizzano le attività di somministrazione effettuate all’interno.
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione sanitaria per i locali dove si svolge la somministrazione gli
stessi devono possedere determinati requisiti sanitari, come qualsiasi esercizio destinato alla
somministrazione di alimenti e bevande.
L’inosservanza di queste prescrizioni comporta:
sanzioni amministrative
cessazione attività di somministrazione
Turno di riposo settimanale (Circolare del Min. degli Interni del 19/10/1971)
L’associazione che ha uno spaccio di bevande alcoliche, riservato ai soci, non deve osservare
il turno di riposo settimanale, quindi decide autonomamente se osservarlo o meno. In ogni caso
può farlo limitatamente al servizio di somministrazione, fermo restando il diritto di svolgere in
tale giornata tutte le altre attività nei rimanenti locali.
Autorizzazione UTIF
L’autorizzazione deve essere richiesta dal circolo che gestendo Bar detiene alcolici di
qualunque gradazione per il consumo sul posto anche se limitato ai soci.
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A tal fine è necessario:
Richiedere l’autorizzazione UTIF indirizzando all’Ufficio Tecnico di Finanza a mezzo
raccomandata la domanda in carta da bollo;
allegare alla domanda una copia dell’autorizzazione di somministrazione di alimenti e bevande,
rilasciata dal comune e una marca da bollo,
allegare una autocertificazione del legale rappresentante che non si sono subite condanne
penali
allegare iscrizione alla camera di commercio e copia documento del legale rappresentante
annualmente entro il 31 dicembre, mediante un versamento sul c.c.p. intestato all’UTIF
provinciale, occorre rinnovare l’autorizzazione. Sul retro del bollettino postale deve essere
riportata la ragione sociale del Circolo ed il numero di licenza UTIF posseduta.
Patentino Tabacchi
Per effettuare la distribuzione dei tabacchi ai propri soci, il Circolo deve munirsi di un apposito
patentino in conformità a quanto previsto dall’art. 23 della Legge n. 1293 del 22/12/1957.
Per ottenere tale patentino occorre inoltrare all’Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di
Stato competente per territorio dal 1 gennaio al 28 febbraio di ogni anno:
domanda in carta da bollo indicante inoltre la richiesta, il numero, il nome e l’ubIcazione della
rivendita di tabacchi più vicina al circolo, presso la quale potranno essere effettuati i prelievi di
tabacchi;
certificato penale del rappresentante Legale del Circolo, (se richiesto)
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Il patentino è valido per un biennio, tale validità può prorogata mediante rinnovo alla scadenza
con apposizione di una marca da bollo valida per un biennio.
Gestione di punti vendita interni (Legge 426/71)
La vendita di merci all’interno dei locali dell’associazione, e riservata ai soli soci è soggetta alle
seguenti disposizioni:
Autorizzazione comunale rilasciata unicamente se l’associazione è iscritta al REC;
l’iscrizione al REC deve avvenire presso un elenco speciale;
se l’associazione è già titolare di pubblica licenza, l’iscrizione al REC avviene d’ufficio senza
esami;
è consentita solo per alcune tabelle merceologiche: I, VI, VII, IX e per gli articoli da casalinghi.
Norme riguardanti l’igiene dei prodotti alimentari
La disciplina riguardante l’igiene dei prodotti alimentari non esonera le associazioni dal suo
rispetto. Questa normativa prevede che il responsabile del Circolo effettui una procedura di
autocontrollo sull’attività di somministrazione di alimenti e bevande attraverso il metodo HACCP
e che predisponga una documentazione scritta a testimonianza delle avvenute verifiche di
autocontrollo. Inoltre è previsto che il responsabile si assicuri che gli addetti alla
somministrazione di alimenti e bevande siano controllati e che abbiano ricevuto un’adeguata
formazione in materia di igiene degli alimenti.
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Sostituzione del Presidente ed altre variazioni
Qualora nel corso dell’anno avvenga il rinnovo della carica di Presidente, si dovrà richiedere il
trasferimento della licenza al nominativo del nuovo Presidente mediante apposita domanda in
carta da bollo indirizzata al Sindaco allegando la dichiarazione d’appartenenza rilasciata dall’asi
CIAO con indicazione del nominativo del nuovo Presidente.
In ogni caso il Legale Rappresentante del circolo è tenuto a dare comunicazione al Comune di
ogni variazione intervenuta successivamente alla denuncia di inizio attività, parimenti nel caso
di cambio di affiliazione ad un Ente Nazionale.
Resta ferma comunque la possibilità di effettuare controlli ed ispezioni.
Attività di spettacolo ed intrattenimento
I Circoli asi CIAO possono organizzare all’interno delle proprie sedi, attività culturali e di
spettacolo che prevedano anche rappresentazioni, proiezioni, feste, intrattenimenti danzanti
senza alcun tipo di autorizzazione o licenza amministrativa. L’unica precauzione prevista,
qualora il numero degli spettatori o delle persone che partecipano all’attività di spettacolo o
intrattenimento superi i 100, è il rilascio del certificato prevenzione incendi (c.p.i.) in base al
D.M. 16/02/82, certificato da richiedere al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco corredato
della documentazione tecnica necessaria. A tal scopo l’affiliazione all’asi CIAO consente al
Circolo di liquidare i suddetti diritti in misura ridotta.
L’attività di proiezione cinematografica nei circoli privati non necessita, inoltre di alcun titolo o
autorizzazione ai fini amministrativi. Essa è tuttavia soggetta alla preventiva comunicazione
SIAE e alla relativa liquidazione dei diritti d’autore. Quando nello svolgimento di attività sociali o
di spettacolo sono utilizzate musiche protette da diritti d’autore, questi ultimi devono essere
preventivamente pagati alla SIAE.
Autorizzazione per i giochi leciti e la detrazione di apparecchiature elettroniche
Per lo svolgimento di giochi leciti di carte e da tavolo, il Circolo, deve dotarsi di autorizzazione
comunale tramite richiesta indirizzata al Sindaco con allegata marca da bollo ed esposizione,
nei locali del Circolo, della tabella dei giochi proibiti. Per la detenzione di biliardi e biliardini
elettronici il Circolo deve dotarsi di autorizzazione comunale tramite richiesta indirizzata al
Sindaco con allegata marca da bollo e denuncia di inizio attività da comunicarsi alla SIAE con
pagamento dei relativi diritti erariali. Si rammenta che l’utilizzo di biliardi e biliardini verso il
pagamento di quote o di corrispettivi specifici, anche da parte dei soci, sconta il pagamento
dell’imposta sugli intrattenimenti.
Enpals e agibilità
L’ENPALS, (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i lavoratori dello Spettacolo) è
l’Ente che dal 1947 ha il compito di “tutelare” ai fini pensionistici i lavoratori dello spettacolo
(attori, ballerini, cantanti, ecc..). L’agibilità è una certificazione obbligatoria che tutti gli operatori
dello spettacolo (fra cui i circoli quando si avvalgono dell’opera di artisti per le attività di
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spettacolo ed intrattenimento) devono richiedere all’ENPALS, indipendentemente dal fatto che
le prestazioni artistiche siano retribuite o meno.
La richiesta può essere presentata anche allo sportello SIAE utilizzando l’apposito modello
032/U che provvederà a trasmetterlo alla Sede Compartimentale dell’ENPALS competente per
territorio. Qualora quest’ultima non si esprima negativamente entro il termine di 30 giorni dal
rilascio della ricevuta da parte dell’operatore SIAE, il modello 032/U, timbrato e sottoscritto dal
responsabile SIAE, assume valore di certificato di agibilità.
Si ribadisce che in ogni caso, il certificato di agibilità deve essere rilasciato esclusivamente in
relazione ad uno specifico evento o una serie di eventi, per il cui svolgimento lo stesso è
richiesto, previa puntuale indicazione dei contenuti prescritto dalla legge.
Non è quindi, in nessun caso consentito il rilascio di certificati di agibilità per periodi di tempo
c.d. “aperti”, a prescindere dalla durata più o meno ampia degli stessi.
Facilitazione per i circoli
L’attività svolta all’interno dei circoli è agevolata da alcune disposizioni che facilitano il rilascio
del certificato. E’ infatti ammesso il rilascio del certificato di agibilità a titolo gratuito, quando
esso sia vincolato ad un singolo evento, a condizione che:
la manifestazione artistica si svolga a scopo benefico, sociale o solidaristico;
gli eventuali ricavi derivanti dallo svolgimento della manifestazione stessa, dedotte le spese di
allestimento e di organizzazione, vengano interamente destinati alle predette finalità.
In queste occasioni i lavoratori dello spettacolo dovranno attestare, sotto propria responsabilità,
di non aver ricevuto alcun compenso per la prestazione svolta, così come l’organizzatore, (il
circolo) dovrà attestare, sotto la propria responsabilità, la natura benefica, sociale o solidaristica
della manifestazione in oggetto, nonché la totale assenza di qualsiasi forma di compenso,
anche a titolo di rimborso spese non a piè di lista, per le prestazioni artistiche svolte dei
lavoratori impegnati.
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Non è richiesto invece, il possesso del certificato di agibilità per lo svolgimento di manifestazioni
con riferimento a:
saggi di danza o saggi di altre arti, effettuati dai frequentanti di corsi didattici;
manifestazioni organizzate a fini socio-educative;
Quando le stesse siano organizzate da associazioni di promozione sociale di cui alla Legge n.
383 del 2000 (esempio: i circoli ASI).
Lotterie, tombole e pesche di beneficenza rivolte al pubblico
L’entrata in vigore (12 aprile 2002) della nuova normativa (DPR 26 ottobre 2001 n. 430) sulla
disciplina “dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali”
rivolte al pubblico, ha stabilito che i circoli e le associazioni (enti senza scopo di lucro e fini
assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi) derogano al divieto generico prescritto dalla stessa
legge per l’organizzazione di lotterie, tombole, riffa, o pesca o banco di beneficenza e ogni altra
manifestazione avente analoghe caratteristiche a patto che le manifestazioni siano finalizzate al
finanziamento dei circoli stessi.
Lotteria (o sottoscrizione a premi)
Il Legale Rappresentante del circolo deve – con almeno trenta giorni di anticipo – inviare
comunicazione scritta (non più, come voleva la precedente disciplina, un autorizzazione) al
Prefetto competente e al Sindaco del Comune in cui si effettua l’estrazione, allegando il
Regolamento della lotteria che deve dettagliare:
quantità e natura dei premi;
quantità e prezzo unitario dei biglietti;
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luogo di esposizione dei premi;
luogo e tempo di estrazione e della consegna dei premi ai vincitori.
Inoltre
deve avere la dimensione locale (vendita entro la Provincia);
deve emettere i biglietti per un importo massimo di 51.645,69 euro indipendentemente dal loro
valore unitario;
i biglietti devono essere numerati progressivamente e staccati dai registri a matrice.
Tombola
Il Legale Rappresentante del circolo deve – con almeno trenta giorni di anticipo – inviare
comunicazione scritta al Prefetto competente e al Sindaco del Comune in cui si effettuerà la
tombola allegando il Regolamento che deve dettagliare:
la specificazione dei premi e l’indicazione del prezzo di ciascuna cartella;
la documentazione comprovante l’avvenuto versamento della cauzione – pari al valore
complessivo dei premi promessi, stabilito in base al prezzo acquisito o al loto valore normale a
favore del Comune ove si svolge la tombola, con scadenza non inferiore a 3 mesi, sia denaro,
che titoli, che fideiussione bancaria/associativa.
Per ottenere la restituzione della cauzione, l’Ente Organizzatore dovrà presentare all’incaricato
del Sindaco l’attestazione dell’avvenuta consegna dei premi ai vincitori entro 30 giorni
dall’estrazione.
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In caso contrario, la cauzione sarà incamerata dal Comune.
Inoltre tale manifestazione:
dovrà avere dimensione locale (comune ove si svolge la tombola e nei comuni limitrofi);
le cartelle devono essere identificabili (serie e numero progressivo), ma senza limite di un
numero;
avrà un tetto massimo di 12.911,42 euro.
Pesche o banchi di beneficenza
Anche in questo caso, il Legale Rappresentante dell’Ente Organizzatore deve – con almeno
trenta giorni di anticipo – inviare comunicazione scritta al Prefetto competente e al Sindaco del
Comune in cui si effettuerà la Pesca o il Banco di beneficenza, allegando il Regolamento della
stessa, che deve specificare:
il numero di biglietti che si intende emettere;
il relativo prezzo;
essi devono avere la dimensione locale (vendita di biglietti nel Comune di svolgimento). Con il
tetto dei premi non superiore a 51.645,69 euro.
Regole o banchi di beneficenza
I premi ottenuti dagli Enti (circoli e associazioni) anche se a titolo gratuito sono soggetti a
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ritenuta a titolo di imposta con aliquota pari al 10% a carico dell’Ente organizzatore.
La vendita dei biglietti/cartella non deve essere effettuata attraverso ruote della fortuna o
sistemi analoghi.
I premi possono essere servizi mobili, escluso denaro, titoli, valori bancari e carte di credito.
La serie e la numerazione dei biglietti/cartella devono essere indicate nella fattura dello
stampatore.
L’estrazione deve essere pubblicizzata in tutti i comuni interessati, indicando gli estremi delle
comunicazioni effettuate, il programma e la finalità della manifestazione, la serie e la
numerazione dei biglietti/cartelle.
Prima dell’Estrazione un Rappresentante dell’Ente Organizzatore deve ritirare tutti i
biglietti/cartelle invenduti e dichiararle nulle.
Dell’estrazione e della chiusura della Pesca deve essere redatto processo verbale inviato in
copia al Prefetto e consegnato in copia al Rappresentante del Sindaco, che deve essere
presente all’estrazione e alla chiusura della pesca.
Estratti delle leggi di utilità per i circoli culturali/ricreativi
Legge 287/91
Permette ai circoli affiliati all’Ente riconosciuto dal Ministero dell’Interno, di somministrare
alimenti e bevande in deroga ai criteri di pianificazione comunale previsti e disciplinati dall’art. 3
comma 4 della normativa citata.
Legge 460/97
Per le associazioni di promozione sociale ricompresse tra gli Enti di cui all’Art. 3 comma 6 della
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Legge n. 287 del 25/891 le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno,
non si considerano commerciali anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la
somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l’attività
istituzionale da bar ed esercizi similari e l’organizzazione di viaggi sempre chè le predette
attività siano strettamente complementari con gli scopi istituzionali e siano effettuate nei
confronti dei soggetti indicati nel comma 3.
NB rimane invariato il principio contenuto nella circolare n 25 del 03/08/79 che distingue
chiaramente le attività di somministrazione di alimenti e bevande, che comprende ad esempio
la preparazione di panini o riscaldamento di cibi precotti, da quelle di ristorazione (vale a dire
trasformazione e manipolazione di prodotti elementari in pietanze) mense e spacci).
Infatti queste ultime continuano ad essere considerate attività commerciali anche se rivolte ai
soli soci ed, inoltre, richiedono requisiti di natura amministrativa e sanitaria diversi da quelli
prima descritti.
D.P.R. 235/2001
Le associazioni e i Circoli aderenti ad Enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali
sono riconosciute dal Ministero dell’Interno, che intendono svolgere direttamente attività di
somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono
svolte le attività istituzionali, presentano al Comune nel cui territorio si esercita l’attività, che la
comunica per conoscenza alla competente ASL per il parere necessario all’eventuale rilascio
dell’autorizzazione di idoneità sanitaria, una denuncia di attività ai sensi dell’art. 19 della Legge
241 del 7/8/90 e successive modificazioni. Detta denuncia può essere presentata anche su un
supporto informatico laddove la Amministrazioni comunali abbiano adottato le necessarie
misure organizzative.
Nella denuncia il Legale Rappresentante dichiara:
l’Ente nazionale con finalità assistenziali al quale aderisce nella quale sui attesti che il circolo è
regolarmente affiliato con un minimo di 100 soci;
il tipo di attività di somministrazione;
l’ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione;
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che l’associazione si trova nella condizioni previste dall’art. 111 comma 3,4 bis, 4 quinquies del
TUIR;
che il locale ove è esercitata la somministrazione è conforme alle norme e prescrizioni in
materia edilizia igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell’Interno ai
sensi dell’art. 3 comma 1 della Legge e in particolare di essere in possesso delle prescritte
autorizzazioni in materia;
allegati alla denuncia:
copia dell’Atto Costitutivo;
planimetria dei locali del circolo;
autocertificazione del Presidente resa ai sensi della Legislazione antimafia;
certificato di prevenzione incendi qualora il circolo svolga attività di spettacolo e nella sede sia
prevista la presenza contemporanea di più di 100 persone;
Non è richiesta l’iscrizione al REC, qualora l’attività sia condotta dallo stesso Presidente o un
suo incaricato in nome e per conto del Circolo, qualora invece la gestione sia affidata a terzi,
questi dovranno essere iscritti al REC. Decorso il termine di 60 giorni dalla presentazione della
denuncia di inizio attività e non avendo notificato un formale provvedimento di diniego, la
Pubblica Amministrazione decade dal potere di inibizione;
il legale Rappresentante dell’Associazione o del Circolo è obbligato a comunicare
immediatamente al Comune le variazioni intervenute successivamente alla dichiarazione di cui
al comma 2 in merito alla sussistenza delle condizioni previste dall’art. 111 comma 4 quinquies
del TUIR e del presente articolo. Resta ferma la possibilità per il comune di effettuare controlli
ed ispezioni.
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N.B.
Annualmente entro il 31/12 di ogni anno occorre procedere al rinnovo dell’autorizzazione di
somministrazione di alimenti e bevande presentando all’Amministrazione comunale il certificato
di adesione all’asi CIAO.
L’attività di somministrazione deve essere diretta esclusivamente a favore dei soci dello stesso
circolo o a quelli di un altro facente parte della stessa organizzazione nazionale.
Il locale destinato a tale attività deve essere ubicato all’interno del circolo e senza accesso
diretto alla via pubblica.
Corte di cassazione n 280 del 13/01/2004 (estratto)
La Cassazione ha escluso che l’attività di gestione diretta di un bar da parte di un circolo
ricreativo possa essere assimilata alla gestione di uno spaccio aziendale o alla
somministrazione dei pasti.
Infatti la considerazione è che l’attività in esame costituisce nella quasi totalità dei circoli o
associazioni anche sportive, un’attività strumentale e collaterale alla realizzazione delle finalità
istituzionali, e come tale, secondo la ratio del legislatore fiscale, beneficiaria di agevolazione in
ordine al regime ordinario della tassazione indiretta. Inoltre, risulta lecita la deliberazione in
sede di assemblea associativa che stabilisce una quota costo aggiuntiva a carico del socio per
la consumazione dei prodotti bar. Ciò non costituendo un surplus economico espressione di un
intento speculativo dello stesso.
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 38 del 15/03/2004 (estratto)
L’Agenzia delle Entrate che gli incassi relativi agli apparecchi da gioco maturati da un circolo
ricreativo mediante il loro impegno all’interno dei locali sociali non scontano l’IVA.
L’attività di intrattenimento offerta esclusivamente ai soci, infatti, rientra tra le attività istituzionali
del circolo e non costituisce attività commerciale. Nel caso in cui invece tale attività sia resa a
terzi (ad esempio in quanto il circolo percepisce un corrispettivo dal gestore degli apparecchi,
titolare degli incassi), il circolo è tenuto al pagamento dell’IVA in quanto l’impiego degli
apparecchi soddisfa il requisito della commercialità.
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