ord. anticicche - Comune di Alba

Transcript

ord. anticicche - Comune di Alba
COMUNE DI ALBA
(PROVINCIA DI CUNEO)
Ordinanza n. 59
Prot. n.
OGGETTO:
ORDINANZA IN MATERIA DI ATTIVITA’ E COMPORTAMENTI CHE GENERANO
INCURIA, DEGRADO ED ALTERANO IL DECORO URBANO.
IL SINDACO
PREMESSO che:
la Città di Alba si è caratterizzata negli anni per un programma di recupero del Centro storico e di valorizzazione
storica, artistica e turistica del proprio patrimonio monumentale;
la stessa è considerata meta turistica nazionale e internazionale con un flusso ormai costante di turisti e visitatori in ogni
periodo dell’anno che, oltre a costituire rilevanti risorse per l’economia locale, risultano essere importanti
“ambasciatori” del grado di eco sostenibilità e di civiltà del nostro territorio;
la Città è centro economico ed amministrativo di un vasto territorio che si riversa giornalmente per usufruire dei servizi
presenti, nonché per svolgere le proprie attività lavorative che l’amministrazione comunale è da tempo impegnata nelle
campagne a favore dell’ambiente nelle sue più svariate forme, ivi compresa la tutela dell’immagine e del decorso della
città;
la stessa intende far fronte al fenomeno delle strade sporche di mozziconi di sigaretta che, oltre a dare ai numerosi
cittadini virtuosi e ai visitatori un senso di trascuratezza e sporcizia, nondimeno provoca danni alla salute in quanto,
come dimostrato da recenti studi, dette cicche contengono numerose sostanze tossiche quali, ad esempio, la nicotina, il
polonio 2010, composti organici volatili, gas tossici, catrame e condensato e acetato di cellulosa, ecc.
CONSIDERATO, inoltre, che l’amministrazione comunale ha già provveduto a posizionare, a proprie spese, nelle aree
centrali appositi contenitori per il recupero di carte, bottiglie, mozziconi di sigarette, etc.
ATTESO che il vigente Regolamento di Polizia Urbana, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 in
data 01/03/2004 pur prevedendo specifiche disposizioni in materia di nettezza del suolo e dell’abitato, non fa cenno
specificatamente all’abbandono di mozziconi di sigarette su suolo pubblico, prevedendo la facoltà per il Sindaco di
emanare specifiche ordinanze in materia di igiene e sanità, pubblico decoro.
RITENUTO di adottare i provvedimenti necessari per ridurre ed eliminare il fenomeno.
VISTI gli artt. 7-bis, 50, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
VISTA la Legge n. 689 del 24.11.1981 norme in materia di depenalizzazione.
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 95 del 30/03/2012 con la quale è stato fissato il pagamento in
misura ridotta in Euro 25,00 relativo al divieto di abbandono o getto di mozziconi di sigarette (cicche) su suolo pubblico
o aperto al pubblico, in deroga a quanto stabilito dall’art. 16, Legge 689/1981
VISTI gli articoli 46 e 49, commi 7 e 8, del Regolamento di Polizia Urbana
ORDINA
1.
E’ vietato, in tutto il territorio comunale, negli spazi pubblici od aperti al pubblico, gettare mozziconi di sigarette
(cicche) per terra.
2.
A tutti i titolari delle attività per la somministrazione di alimenti e bevande (bar , ristoranti, ecc), attività artigianali
del settore alimentare (a titolo esemplificativo gelaterie, pizzerie al taglio, pataterie, ecc.), pubblici esercizi,
tabaccherie, che operano nel territorio comunale, entro trenta giorni dalla data della presente ordinanza, di dotarsi
durante l’orario di apertura di adeguati posacenere, da collocare esternamente all’ingresso del proprio esercizio.
INVITA
Altresì, i titolari delle attività commerciali non coinvolti direttamente dal presente provvedimento a dotarsi di appositi
posacenere da collocare all’esterno dell’esercizio e di provvedere costantemente e prima della chiusura notturna alla
rimozione di ogni forma di rifiuto (carta, tovaglioli, bottiglie, pacchetti e mozziconi di sigarette, etc.) lasciato a terra
dagli avventori nell’area antistante e prossima il proprio esercizio commerciale.
AVVERTE
Che in caso di inosservanza di quanto prescritto con la presente ordinanza, ai sensi dell'art. 7 bis, D. Lgs. 18/08//2000,
n. 267 e dell’art. 16, Legge 24/11/1981, n. 689, si procederà ad applicare:
1.
la sanzione amministrativa pecuniaria di 25,00 Euro per la violazione di cui al punto n. 1;
2.
la sanzione da sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 Euro a 500,00 Euro, con il pagamento in misura ridotta
pari ad Euro 50,00 per la violazione di cui al punto n. 2
Al fine di consentire alla cittadinanza, compresi gli esercenti interessati, di adeguarsi a quanto previsto, la presente
ordinanza produrrà efficacia, in ordine al sistema sanzionatorio, a decorrere dal 30° giorno successivo alla data di
pubblicazione, periodo durante il quale i trasgressori saranno informati sul contenuto del provvedimento con l’obbligo
di cessare immediatamente i comportamenti vietati.
La sospensione dell’efficacia sanzionatoria dell’ordinanza per i primi 30 giorni dall’entrata in vigore della stessa non
troverà applicazione nel caso in cui il trasgressore non ottemperi immediatamente all’ordine dell’organo di vigilanza di
cessare il comportamento vietato.
DISPONE
Che la presente ordinanza venga comunicata ai seguenti uffici ed Enti:
Organizzazioni di categoria (commercianti, artigiani, pubblici esercizi)
Loro Sedi
Ufficio Stampa
Sede
Ufficio Messi Comunali
Sede
Ufficio Segreteria Giunta
Sede
Ufficio Ambiente – Rip. Assetto del Territorio
Sede
Settore Gestione suolo - Rip. Opere Pubbliche
Sede
Ufficio Servizi Legali
Sede -
Corpo di Polizia Municipale
Sede -
Corpo Forestale dello Stato Piazzale Robaldo
Alba
Compagnia Carabinieri
Alba
Gli organi di vigilanza sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.
Ai sensi dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il
termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.
Dalla Residenza Municipale, 3 aprile 2012
IL SINDACO
(Avv. Maurizio Marello)