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BOZZA CONTRATTO QUADRO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI CESSIONE DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI TRA Dati dell’Organizzazione di Produttori CEDENTE e del Rappresentante legale L’Organizzazione di Produttori ……………… con sede in ( ) Via CAP P. IVA C.F. Rappresentata da: Cognome Nome In qualità di Presidente e Legale rappresentante, nato a ( ) il Residente in ( ) Via C.F. In seguito chiamata nel presente contratto “OP”, che dichiara: - di essere ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI, riconosciuta ai sensi del Reg. CE n° 1234/07; - di essere associata all’Unione Nazionale UNAPROA. E Dati della Ditta ACQUIRENTE (o CENTRALE D’ACQUISTO) e del Rappresentante legale La Ditta (o Centrale d’acquisto)…………………….. con sede in ( ) Via CAP P. IVA C.F. Rappresentata da: Cognome Nome In qualità di nato a ( ) il Residente in ( ) Via C.F. in seguito chiamata nel presente contratto “Acquirente”. e Legale rappresentante, SI STIPULA Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1470 e ss. c.c., nonché della Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli ed agroalimentari di cui all’art. 62 del D.L. n° 1/2012 – convertito, con modificazioni, dalla Legge n° 27/2012, nonché del relativo decreto di attuazione DM 19 ottobre 2012, il seguente: CONTRATTO QUADRO (ACCORDO QUADRO O CONTRATTO DI BASE) PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI CESSIONE DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI Il presente contratto ha per oggetto la disciplina dei conseguenti contratti di cessione dei prodotti ortofrutticoli tra cui le condizioni di compravendita, le caratteristiche dei prodotti, il listino prezzi, le prestazioni di servizi e le loro eventuali rideterminazioni come previsto all’articolo 2 del DM 19 ottobre 2012 1) CONDIZIONI DI COMPRAVENDITA Il presente contratto quadro (accordo quadro o contratto di base) si articolerà attraverso l’emissione di singoli ordini di acquisto da parte della Ditta acquirente. Gli ordini diventano impegnativi per la OP venditrice solo con l’emissione di conferma d’ordine da parte di quest’ultima, che si intende assolta anche attraverso la sottoscrizione per accettazione dell’ordine di acquisto. Con il presente contratto l’OP si impegna a consegnare alla Ditta acquirente la quantità di prodotti ortofrutticoli descritti nei conseguenti ordini di acquisto per i quali è stata emessa la relativa conferma d’ordine. L’OP venditrice si impegna ad effettuare le consegne nel rispetto dei periodi di consegna indicati nel singolo ordine. La ditta acquirente si impegna a ritirare i quantitativi di prodotti ortofrutticoli indicati negli ordini di acquisto per i quali è stata emessa la relativa conferma d’ordine oggetto del presente contratto presso …… (altro) 2) CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI Le caratteristiche dei prodotti oggetto del presente contratto quadro nonché degli ordini di acquisto sono indicate nel capitolato di qualità allegato al presente contratto. (allegato A) (da definire tra le parti) (altro) 3) LISTINO PREZZI Il listino prezzi sarà definito dall’OP venditrice con cadenza …………..(settimanale, mensile, altro). Il listino prezzi può contenere un prezzo minimo ed un prezzo massimo. In questo caso il prezzo di cessione, indicato nel singolo ordine di acquisto, sarà compreso in questo intervallo, salvo giustificazioni motivate e concordate che dovranno essere riportate nel relativo ordine. Il listino dovrà essere comunicato all’acquirente attraverso le stesse forme di invio o consegna previste all’articolo 5, punto 3, del DM 19 ottobre 2012. (altro) 4) PRESTAZIONI DI SERVIZI (da compilare dalle parti) 5) MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL PREZZO E DI PAGAMENTO Il prezzo del prodotto oggetto del presente contratto verrà determinato all’atto dell’emissione del singolo ordine con riferimento al listino prezzi predisposto dall’OP. I pagamenti dei prodotti consegnati, essendo prodotti alimentari deteriorabili secondo quanto indicato al punto 4 dell’articolo 62 del D.L. n° 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n° 27/2012 per dichiarazione della parte venditrice, dovranno effettuarsi a ………/giorni dal ricevimento della fattura e comunque entro il termine legale di 30 giorni dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura, in favore della OP venditrice a mezzo Bonifico Bancario presso la: BANCA ……. Ag. n° ….. IBAN …… Le modalità di emissione della fattura sono regolamentate dalla vigente normativa fiscale. Resta inteso che l’OP emetterà fattura separata per cessioni di prodotto assoggettate a termini di pagamento differenti. Sono escluse compensazioni per crediti a qualunque titolo vantati tra le parti. (altro) 6) INTERESSI DI MORA In caso di ritardo di pagamento del prodotto consegnato, le parti convengono che gli interessi legali di mora, ai sensi della Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli ed agroalimentari, di cui all’art. 62 del D.L. n° 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n° 27/2012, decorrono a favore dell’Organizzazione di Produttori, automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento. Ai fini della determinazione degli interessi dovuti al creditore in caso di ritardo di pagamento di cui all’art. 62, comma 3 del D.L. n° 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n° 27/2012, la data di ricevimento della fattura è validamente certificata solo nel caso di consegna della fattura a mano, di invio a mezzo di raccomandata a. r., di Posta Elettronica Certificata (PEC) o di impiego del sistema EDI (Electronic Data Interchange) o altro mezzo equivalente come previsto dalla normativa fiscale vigente. In mancanza di certezza circa la data di ricevimento della fattura, si assume che la fattura sia ricevuta nella data di consegna dei prodotti ai fini della decorrenza dei termini di cui all’art. 62, comma 3 del D.L. n° 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n° 27/2012. Le parti concordano e prendono atto che, le disposizioni di cui all’art. 62, comma 3 del D.L. n° 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n° 27/2012, secondo periodo, stabiliscono in favore del fornitore cedente il pagamento di “interessi” a decorrere automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) Il creditore ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge; b) Il creditore non ha ricevuto nei termini l’importo dovuto e il ritardo è imputabile al debitore. Qualora l’OP non adempia agli obblighi contrattuali o di legge, è diritto dell’acquirente invocare la sospensione dei termini di pagamento. Ai fini dell’applicazione di quanto indicato al primo comma, gli interessi si calcolano utilizzando il tasso di riferimento determinato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. E’ in ogni caso vietato negare il pagamento dell’intero importo pattuito per la fornitura a fronte di contestazioni solo parziali relative all’adempimento della medesima. (altro) 7) PRATICHE COMMERCIALI SLEALI Le parti concordano che nella esecuzione del presente contratto si atterranno sempre e comunque a comportamenti trasparenti e leali, prendendo al riguardo atto che, ai fini della applicazione della disciplina delle relazioni commerciali in materia di prodotti agricoli e agroalimentari, rientrano nella definizione di “condotta commerciale sleale”, anche il mancato rispetto dei principi di buone prassi e le pratiche sleali identificate dalla Commissione europea e dai rappresentanti della filiera agro-alimentare a livello comunitario nell’ambito del Forum di Alto livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare (High level Forum for a better functioning of the food supply chain), approvate il 29 novembre 2011 (Allegato B). Le parti altresì stabiliscono che è vietato qualsiasi comportamento del contraente che, abusando della propria maggior forza commerciale, imponga condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, ivi comprese quelle che: a) prevedano a carico di una parte l’inclusione di servizi e/o prestazioni accessorie rispetto all’oggetto principale della fornitura, anche qualora queste siano fornite da soggetti terzi, senza alcuna connessione oggettiva, diretta e logica con la cessione del prodotto oggetto del contratto; b) escludano l’applicazione di interessi di mora a danno del creditore o escludano il risarcimento delle spese di recupero dei crediti; c) determinino, in contrasto con il principio della buona fede e della correttezza, prezzi palesemente al di sotto dei costi di produzione dei prodotti oggetto delle relazioni commerciali e delle cessioni da parte degli imprenditori agricoli. Configura, altresì, una pratica commerciale sleale la previsione nel contratto di una clausola che obbligatoriamente imponga al venditore, successivamente alla consegna dei prodotti, un termine minimo prima di poter emettere fattura, salvo il caso di consegna dei prodotti in più quote nello stesso mese, nel qual caso la fattura potrà essere emessa solo successivamente all’ultima consegna del mese. Infine, si conviene che l’illiceità di una pratica commerciale non può essere esclusa per il solo fatto che un contraente non possa provare che l’altra parte contraente abusi del proprio potere di mercato o negoziale al fine di ottenere un vantaggio economico non giustificato e ingiustificatamente gravoso, risultando una riscontrata diffusione della pratica uno degli elementi di prova della sussistenza della fattispecie. (altro) 2 8) DURATA DEL CONTRATTO Il presente contratto quadro spiegherà i suoi effetti dalla data della sottoscrizione fino al termine del regolare pagamento riferito all’ultima consegna prevista negli ordini di acquisto per i quali è stata emessa la relativa conferma d’ordine. (altro) 9) ELENCO NOMINATIVI (solo in caso di contratti quadro conclusi con le centrali di acquisto) L’elenco dei nominativi degli associati alla centrale di acquisto contraente che hanno conferito il mandato a sottoscrivere il presente atto è allegato al presente contratto quadro (allegato C) 8) DISPOSIZIONI FINALI Per le eventuali controversie di carattere giudiziario, il Foro competente è esclusivamente quello di appartenenza territoriale della OP venditrice. Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto quadro si fa riferimento a quanto stabilito in materia all’art. 62 del D.L. n° 1/2012 – convertito, con modificazioni, dalla Legge n° 27/2012, nonché dalle disposizioni del Codice Civile in materia di vendita. Ai sensi del D. Lgs 196/2003 si autorizza l’acquisizione ed il trattamento dei dati contenuti nel presente Contratto per lo svolgimento delle relative finalità. Letto, confermato e sottoscritto. (Luogo), lì (data) L’ACQUIRENTE L’OP (Il Legale rappresentante) (Il Legale rappresentante) Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano le clausole contenute negli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. (Luogo), lì (data) L’ACQUIRENTE L’OP (Il Legale rappresentante) (Il Legale rappresentante) Allegati: A) Capitolato caratteristiche qualitative prodotto; B) Principi di buone prassi C) Elenco nominativi associati (solo nel caso di contratti conclusi con centrali di acquisto) 3