D.1: Siamo in possesso di categoria OG3 IV e cat. OG8 III. Possiamo

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D.1: Siamo in possesso di categoria OG3 IV e cat. OG8 III. Possiamo
D.1: Siamo in possesso di categoria OG3 IV e cat. OG8 III. Possiamo partecipare come impresa
singola dichiarando di voler subappaltare la rimanente quota di OG8 oppure dobbiamo partecipare
in A.T.I.?
R.1: Sì, è possibile partecipare come impresa singola dichiarando - a pena di esclusione - la volontà
di subappaltare la quota di OG8 non posseduta in proprio, essendo tale categoria a qualificazione
obbligatoria.
D.2: Avendo un dipendente con contratto di lavoro occasionale, cioè a prestazione d'opera,
possiamo far effettuare la presa visione degli elaborati e dei luoghi a quest'ultimo, munendolo di
apposita delega, rilasciata ai sensi di legge, dal legale rappresentante?
R.2: Sì, è possibile, specificando che si tratta di contratto di lavoro occasionale nella delega.
D.3: L'impresa è in possesso della categoria OG3 classifica V e categoria OG8 classifica II. Vorrei
chiarimenti al riguardo della categoria OG8 a qualificazione obbligatoria e superiore al 15%
dell'importo dell'appalto: si possono subappaltare i lavori rientranti in detta categoria al 100%
oppure bisogna costituire un'A.T.I.?
R.3: L'attestazione di qualificazione SOA in categoria OG3 classifica V abilita l'impresa singola a
partecipare alla gara, permanendo la necessità di dichiarare – a pena di esclusione - il subappalto dei
lavori rientranti nella categoria OG8, per la parte non posseduta in proprio, essendo tale categoria a
qualificazione obbligatoria. E' ininfluente il fatto che la categoria OG8 superi il 15% dell'importo
totale dei lavori a base di gara, in quanto non si tratta di categoria S.I.O.S. (strutture, impianti e
opere speciali).
D.4: Constatando che la categoria OG8 raggiunge una percentuale di incidenza del 42% e, dunque,
di gran lunga superiore al 30% subappaltabile per legge, ed al 20%, limite massimo previsto dalla
legge per la qualificazione obbligatoria, chiedo se per la partecipazione alla gara d'appalto, non
essendo in possesso di detta categoria ma della prevalente che copre l'intero importo a base di gara,
basta tale requisito. Diverso è il caso dell'OS1 che, seppur categoria speciale, non supera il 10%, e,
dunque, subappaltabile solamente se detto subappalto è indicato in sede di gara.
R.4: Si precisa che il limite di subappaltabilità del 30% è riferito, per legge, all'importo della
categoria prevalente e, quindi, in questo bando, alla categoria OG3. Se l'impresa singola è in
possesso di attestazione SOA in categoria OG3 per l'intero importo a base di gara (e pertanto in
classifica almeno pari alla IV-bis) può partecipare alla gara dichiarando – a pena di esclusione – la
volontà di subappaltare la categoria scorporata a qualificazione obbligatoria OG8.
D.5: La scrivente impresa intende partecipare all'appalto in associazione temporanea tra imprese
con questi requisiti in merito all'iscrizione SOA:
• capogruppo attestazione SOA categoria OG3, classifica IV
• mandante: attestazione SOA OG3, classifica III; categoria OG8 classifica III.
L'A.T.I. è ammissibile alla gara, ricoprendo con la categoria prevalente OG3 l'importo a base d'asta
dei lavori?
R.5: L'associazione temporanea di imprese di cui sopra può partecipare alla gara, dichiarando – a
pena di esclusione – la volontà di subappaltare la categoria scorporata a qualificazione obbligatoria
OG8 per la parte non posseduta in proprio dalla ditta mandante.
D.6: Essendo titolari di attestazioni SOA per le seguenti categorie:
• OG3 classifica IV
• OG8 classifica II
• OS1 classifica IV
chiediamo se è possibile partecipare come impresa singola oppure se dobbiamo formare
un'associazione temporanea di impresa.
R.6: Sì, è possibile partecipare come impresa singola dichiarando - a pena di esclusione - la volontà
di subappaltare la quota di OG8 non posseduta in proprio, essendo tale categoria a qualificazione
obbligatoria.
D.7: La nostra società possiede la categoria OG3 classifica IV, è possibile partecipare
singolarmente, dichiarando di subappaltare per intero sia la categoria OG8 che la OS1?
R.7: No, è necessario possedere la categoria prevalente OG3 almeno in classifica IV-bis.
D.8: La nostra ditta possiede la categoria OG3 classifica VI e OG8 classifica III, chiedevo se con la
mia categoria OG3 classifica VI potevo coprire anche la categoria OG8 senza bisogno di costituire
un'associazione temporanea di imprese.
R.8: Può partecipare come impresa singola avendo la categoria prevalente OG3 in classifica VI;
deve però dichiarare in sede di gara - a pena di esclusione - la volontà di subappaltare le lavorazioni
ricomprese nella categoria OG8 per la parte che non possiede in proprio (il bando infatti richiede
una classifica minima III-bis per la categoria OG8), trattandosi di categoria a qualificazione
obbligatoria.
D.9: E' ammissibile l'ATI così composta:
• OG 3 cl. IV° (capogruppo)
• OG 8 cl. III° + OG 3 cl. I° (mandante),
dichiarando entrambe di subappaltare la cat. OG 8 per la residua parte e la OS 1 per intero?
R.9: Sì, è ammissibile l'A.T.I. composta come scrivete, a condizione di dichiarare - a pena di
esclusione - la volontà di subappaltare la categoria OG8 per la parte non posseduta in proprio dalla
mandante, trattandosi di categoria a qualificazione obbligatoria.
D.10: Si pensava anche a questa soluzione come partecipante singolo: OG 3 cl. IV (posseduta) +
OG 8 cl. III° (IN AVVALIMENTO), ovviamente inserendo la dichiarazione di subappaltare la
parte di OG 8 non posseduta. E' ammissibile?
R.10: Non si ritiene ammissibile la soluzione prospettata. Ciò in quanto l’art. 49 del D.Lgs. n.
163/2006, nell'ammettere la possibilità di soddisfare la richiesta relativa al possesso di attestazione
della certificazione SOA avvalendosi dell'attestazione SOA di altro soggetto, specifica, al comma 6,
che resta fermo “il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economicofinanziari e tecnico-organizzativi di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b), che hanno consentito il
rilascio dell'attestazione in quella categoria”.Sulla base di tale disposizione, l'Autorità di Vigilanza
sui contratti pubblici, nella Determinazione n. 2 del 1° agosto 2012, cui si rimanda anche nel
Disciplinare di Gara (paragrafo O, punto f), afferma quanto di seguito riportato: "si ritiene che il
divieto di utilizzo frazionato dei requisiti debba essere interpretato sia come divieto di avvalersi di
più imprese ausiliarie per ciascuna categoria di qualificazione sia come divieto di frazionamento
del singolo requisito fra impresa ausiliata ed ausiliaria. Ne consegue non soltanto che non possono
essere utilizzate più imprese ausiliarie per provare cumulativamente una categoria (salvo
l’eccezione prevista dalla legge), ma anche che il concorrente in possesso dell’attestazione SOA
per una classifica inferiore a quella richiesta dal bando di gara non può sommarla a quella
posseduta da un’altra impresa, in modo da raggiungere la classifica prescritta. Pur consentendo
all’impresa principale di ricorrere per i requisiti mancanti ad un’impresa ausiliaria, l'avvalimento
non permette che quest’ultima sia a sua volta carente, neppure parzialmente, dei suddetti requisiti.
Altrimenti, la stazione appaltante non disporrebbe di alcun soggetto integralmente qualificato per
eseguire la prestazione. Ciò è confermato dal fatto che quando il legislatore ha voluto ammettere il
frazionamento dei requisiti tra più soggetti ha introdotto una specifica disciplina, comprensiva
delle adeguate cautele per la stazione appaltante. Ci si riferisce, in particolare, agli istituti del
raggruppamento temporaneo di imprese e dei consorzi ordinari, in cui la ripartizione dei requisiti è
sottoposta a regole stringenti e in cui, soprattutto, è disciplinato un regime di responsabilità delle
imprese raggruppate o consorziate nei confronti della stazione appaltante che offre a quest’ultima
adeguate cautele rispetto all’adempimento delle prestazioni previste nel contratto. Se ne deve
dedurre che il frazionamento dei requisiti non può essere ammesso quando manchi questa
disciplina specifica, come appunto nel caso dell’avvalimento, anche perché ciò costituirebbe
un’elusione proprio di quelle regole stringenti in tema di raggruppamenti e consorzi che il
legislatore ha dettato quando ha voluto consentire il frazionamento stesso. In sintesi, l’avvalimento
non consente a soggetti singolarmente non in possesso dei requisiti sufficienti all’esecuzione
dell’integrale prestazione di sommare le classifiche possedute in modo da “creare” un soggetto
qualificato." (Si veda Determinazione Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 2/2012,
paragrafo 4).
D.11: Avendo la sottoscritta OG3 classifica IV, può partecipare in avvalimento con altra azienda che
ha OG3 in classifica V?
R.11: L'avvalimento è ammesso alle condizioni previste dall'art. 49 del D.Lgs. n.163/2006, il cui
comma 6, come precisato nella risposta alla domanda precedente, sancisce il divieto di
frazionamento del singolo requisito fra impresa ausiliata ed ausiliaria; ne consegue che il
concorrente in possesso dell’attestazione SOA per una classifica inferiore a quella richiesta dal
bando di gara non può sommarla a quella posseduta da un’altra impresa, in modo da raggiungere la
classifica prescritta.
Pertanto, la ditta concorrente dovrà partecipare avvalendosi della SOA OG3 in classifica V
posseduta dall'impresa ausiliaria; resta ferma la necessità di dichiarare – a pena di esclusione – la
volontà di subappaltare la categoria OG8, qualora non posseduta in proprio, trattandosi di categoria
a qualificazione obbligatoria.
D.12: La ditta partecipa alla gara in associazione temporanea di imprese orizzontale con un'impresa
mandante cooptata che parteciperà con il 20% su tutte le categorie; la mandante cooptata può
effettuare il sopralluogo?
R.12: Non si evince, dalla domanda, se la ditta che dovrebbe effettuare il sopralluogo è mandante di
un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo orizzontale oppure una impresa che partecipa al
raggruppamento in qualità di cooptata, nel qual caso, ai sensi dell'art. 92, comma 5, del D.P.R.
n.207/2010, i requisiti per la partecipazione alla gara devono essere posseduti in proprio
dall'impresa singola e/o dal raggruppamento di imprese che decida di avvalersi della facoltà di
cooptare altra impresa.
La ditta cooptata che assuma il ruolo di mandante partecipante con il 20% su tutte le categorie può
partecipare al sopralluogo nei limiti precisati nel Disciplinare di Gara, paragrafo H), nel quale si
precisa che "in caso di raggruppamento temporaneo, il sopralluogo può essere effettuato a cura di
uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati, fatto salvo il caso in cui l'operatore
economico assuma, all'interno del raggruppamento, esclusivamente lavori scorporabili, caso in cui
la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante è limitata all'esecuzione delle
prestazioni di rispettiva competenza (ai sensi della seconda parte del comma 5 dell'art. 37 del
D.Lgs. n.163/2006: in tal caso è d'obbligo che il sopralluogo sia effettuato almeno dalla ditta
mandataria."
D.13: Essendo titolari delle seguenti categorie SOA: OG3 classifica IV; OG8 classifica V, OS1
classifica II, chiediamo conferma della nostra partecipazione alla gara d'appalto come impresa
singola con la possibilità comunque di subappaltare le categorie OG3 per il 30% e OG8 e OS1 per
intero.
R.13: Sì, è possibile la partecipazione alla gara come impresa singola ed è possibile, a scelta
dell'impresa, dichiarare la volontà di subappaltare la categoria prevalente OG3 per una percentuale
non superiore al 30% e le due categorie scorporate OG8 e OS1 per intero.
D.14: Abbiamo intenzione di partecipare alla gara come impresa singola con i seguenti requisiti:
• OG3 IV
• OG8 IV.
Nella dichiarazione di subappalto, possiamo indicare che si intende subappaltare parte delle
lavorazioni della categoria prevalente OG3 e parte della categoria scorporabile OG8 oltre al 100%
delle lavorazioni in OS1, OS10, OS12-A, OS24 oppure dobbiamo eseguire le lavorazioni della
categoria OG8 per intero?
R.14: Il concorrente può subappaltare la categoria prevalente OG3 per una percentuale non
superiore al 30% e le due categorie scorporate OG8 e OS1 per intero. Come precisato nel paragrafo
D) del Disciplinare di gara e negli artt. 4, comma 4, e 47, comma 1, lettera c) del Capitolato
Speciale d'Appalto – parte amministrativa, le lavorazioni relative alle categorie OS10, OS12-A,
OS24, il cui importo è ricompreso nella categoria prevalente OG3, sono state individuate ai soli fini
dell'eventuale subappaltabilità e possono essere subappaltate per intero.
D.15: Premesso che l'impresa, che possiede la qualificazione nella categoria OG3 in classifica III (€
1.032.913,00), ha intenzione di costituire R.T.I. di tipo orizzontale con altre due ditte al fine di
raggiungere l'importo totale previsto dal bando (nessuna ditta del R.T.I. possiede la qualificazione
nelle categorie scorporabili OG8 ed OS1), si chiede se la ditta può fare la capogruppo (utilizzando
l'incremento previsto per legge) o se, non raggiungendo pienamente il 40%, questo non sia
possibile.
R.15: Si premette anzitutto che l'art. 61, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010 dispone che la classifica
III è stabilita fino ad un livello di importo pari ad € 1.033.000,00#. Si precisa inoltre che l'art. 61,
comma 2, ultimo periodo, del medesimo D.P.R. non ammette, per la capogruppo di un'associazione
temporanea di imprese, la possibilità di incrementare di un quinto la propria classifica. Inoltre, ai
sensi dell'art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, la ditta capogruppo deve essere qualificata in
misura almeno pari al 40%. Non si ritiene pertanto possibile la soluzione prospettata nel quesito.
D.16: Volendo partecipare all'appalto in Associazione temporanea di imprese di tipo misto, con
l'impresa capogruppo in possesso di SOA nella categoria OG3 classifica III e OG8 classifica IV, e
l'impresa mandante in possesso di SOA nella categoria OG3 classifica III, subappaltando per intero
la categoria OS1 e prevedendo di indicare le seguenti quote di partecipazione:
• capogruppo OG3 (compresa OS1) 60% e OG8 100%
• mandante OG3 (compresa OS1) 40%,
chiediamo se con le sopra indicate quote di partecipazione vengono coperti i requisiti richiesti nel
bando di gara.
R.16: Con le quote di partecipazione indicate vengono coperti i requisiti richiesti nel bando di gara,
in quanto l'impresa capogruppo può beneficiare dell'incremento del quinto, raggiungendo, con le
classifiche possedute, l'importo di qualificazione richiesto dagli artt. 61, comma 2, e 92, comma 2,
del D.P.R. n. 207/2010.
D. 17: In riferimento al bando in oggetto, avendo già visionato anche le risposte ai chiarimenti
richiesti, sembra di capire che, per la partecipazione alla gara, se un'impresa non è in possesso di
attestazione per le categorie OG8 ed OS1, per partecipare singolarmente e dichiarare il subappalto
di queste deve essere in possesso di attestazione in OG3 almeno IV bis. Si chiede dunque conferma
sul fatto che la mia impresa, in possesso di OG3 cl. V, può partecipare autononomamente, previa
dichiarazione di subappalto.
R. 17: Codesta Impresa, in possesso di OG3, classifica V, può partecipare alla gara in forma
singola, dichiarando – a pena di esclusione – la volontà di subappaltare la categoria scorporata a
qualificazione obbligatoria OG8, non posseduta in proprio.
D. 18: Siamo in possesso di categoria OG3 class. III BIS, categoria OG8 class. III, categoria OS1
class. II. Possiamo partecipare come impresa singola dichiarando di voler subappaltare la rimanente
quota di OG8, oppure dobbiamo partecipare in A.T.I.?
R. 18: Con le categorie possedute non è possibile per codesta impresa partecipare alla gara in
oggetto come impresa singola.
D.19: Volendo partecipare all'appalto in Associazione Temporanea d'Impresa di tipo misto, con
l'impresa capogruppo in possesso di SOA nella cat. OG3 classifica V e OG8 classifica II, e la
mandante in possesso di SOA nella categoria OG3 classifica III, subappaltando per intero la
categoria OS1 e la restante parte della categoria OG8 e prevedendo di indicare le seguenti quote di
partecipazione:
capogruppo OG3 (compresa OS1) 40% e OG8 35%
mandante OG3 (compresa OS1) 40%
chiediamo se con le sopra indicate quote di partecipazione vengono coperti i requisiti richiesti nel
bando di gara. Infine si chiede se l'impresa mandante può essere cooptata nella categoria OG8 nella
misura del 20% della classifica dell'impresa mandataria.
R. 19: La mandataria possiede requisiti sufficienti per la partecipazione come impresa singola. Per
la costituzione di un raggruppamento composto da due soli concorrenti, la mandataria deve
possedere la percentuale maggioritaria corrispondente almeno al 51%.
La cooptazione di una ditta è possibile alle condizioni previste dall'art. 92, comma 5, del D.P.R.
207/2010.
D.20: Per quale motivo il prezzo della voce n. 9 del codice articolo D.2.5 del computo metrico
estimativo (Fondazione stradale in misto cemento costituito da una miscela (inerti, acqua e
cemento), rispondente alle caratteristiche richieste dalla Direzione Lavori, compresa la fornitura dei
materiali, costipazione dello stato con idonei mezzi meccanici ed ogni fornitura, lavorazione ed
onere per dare il lavoro compiuto misurato in opera a compattazione avvenuta) è molto inferiore al
solo costo del materiale esclusa la messa in opera con adeguate macchine operatrici (vibrofinitrici) e
il calo del volume?, considerando che formazione di sottofondo stradale in misto granulare
stabilizzato con legante naturale, compresa la fornitura dei materiali, è di euro 30,10, contro i 34,55
del misto cementato.
R. 20: Il prezzo unitario applicato alla fondazione stradale in misto cementato (cod. art. D.2.5.) è
quello riportato nell'Elenco Prezzi approvato dalla Provincia di Piacenza relativamente alle opere
eseguibili mediante il vigente contratto di manutenzione stradale denominato “Accordo Quadro”.
Per quanto concerne la posa in opera, sarà facoltà dell'Appaltatore stabilire la metodologia di stesa
ritenuta più consona alla situazione, garantendo comunque le prestazioni attese secondo quanto
riportato nel Capitolato Speciale d'Appalto.
D. 21: Si chiede se un'Associazione Temporanea d'Imprese composta da due ditte con i seguenti
requisiti può partecipare alla gara d'appalto in oggetto:
Capogruppo: cat. OG3 class. IV e OG8 class. II
Mandante (che ha effettuato il sopralluogo): cat. OG3 class. II e OG8 class. II senza certificazione
ISO 9000.
R. 21: L'Associazione Temporanea come sopra composta può partecipare alla gara, dichiarando, a
pena di esclusione, la volontà di subappaltare la categoria a qualificazione obbligatoria OG8 per la
parte non posseduta.