Chiarimenti interpretativi

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Chiarimenti interpretativi
Oggetto: Chiarimenti interpretativi DPR 84/2003
Il DPR 17.02.2003, n. 84 “Regolamento di attuazione della direttiva 1999/94/CE concernente la
disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per
quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove” stabilisce, a carico dei responsabili dei punti
vendita, obblighi la cui mancata osservanza o osservanza incompleta od erronea, comporta una sanzione
amministrativa pecuniaria di importo variabile da 250,00 a 1.000,00 Euro.
Il DPR 84/2003 disciplina anche la disponibilità al consumatore delle informazioni trattate dal materiale
promozionale intendendo con tale termine tutto il materiale a stampa utilizzato per la commercializzazione,
pubblicizzazione e promozione al grande pubblico dei veicoli; rientrano in questa definizione i manuali tecnici, gli
opuscoli, gli annunci pubblicitari su giornali e riviste, la stampa specializzata e i manifesti pubblicitari.
La vigilanza sugli adempimenti previsti a carico della persona fisica o giuridica che gestisce la struttura
dove sono esposte o offerte in vendita o in leasing le autovetture è affidata, dal DPR 84/2003, alle Camere di
commercio competenti per territorio che, oltre a procedere ai necessari accertamenti in relazione a specifiche
segnalazioni, possono compiere, nei limiti delle risorse presenti, sopralluoghi ispettivi e controlli delle inserzioni
presenti sui principali giornali pubblicati nel territorio di competenza onde verificare, e se del caso sanzionare,
eventuali violazioni.
Al fine di rendere trasparente l’attività di vigilanza e uniformarla all’obiettivo strategico dichiarato nel
programma pluriennale di attività, si esplicita di seguito l’orientamento di questa Camera sull’applicabilità del
decreto in questione alle cosiddette vetture “a km zero”
Le auto a km zero che, di norma, sono acquistate dai concessionari per raggiungere la quota annua di
venduto pretesa dalla casa automobilistica allo scopo di mantenere il rapporto di concessione, rientrano a pieno
titolo nella definizione espressa dal DPR 84/2003 sopra citato “autovettura nuova - l’autovettura che non sia stata
precedentemente venduta se non a fini di rivendita al dettaglio o di distribuzione" : dalla finalità di rivendita
scaturisce infatti l’opportuna transazione commerciale tra il concessionario e la casa automobilistica.
L’interpretazione adottata fonda peraltro le proprie ragioni sulle finalità enunciate nella premessa della
direttiva comunitaria 1999/94/CE, recepita in Italia con il DPR 84/2003. Tale direttiva pone il potenziale cliente al
centro dell’attenzione della comunità europea quale soggetto titolato ad avere informazioni complete e precise al
fine di orientare la scelta verso autovetture con minori emissioni, scelta produttiva dell’effetto di incoraggiare i
costruttori a realizzare autovetture con particolari caratteristiche tese a ridurre l'inquinamento ambientale.
Tale riduzione è l’obiettivo della comunità europea che, concordando con le decisioni del protocollo di
Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici espresse nella conferenza di Kyoto
del dicembre 1997, ha emanato la direttiva attribuendo all’informazione un ruolo fondamentale nel gioco delle
forze di mercato.
L’interpretazione adottata da questa Camera è altresì sorretta dall’autorevole parere del Ministero dello
Sviluppo Economico che si è espresso ”Con riferimento al quesito con cui si è richiesto se le auto c.d. “a km zero”
siano da considerare usate e quindi escluse dall’applicazione del DPR 84/2003, si ritiene opportuno rifarsi alla
definizione di autovettura nuova presente nell’art.1, comma 1, lettera b) del decreto stesso. Ai sensi di tale
definizione, è nuova l’autovettura “che non sia stata precedentemente venduta se non a fini di rivendita al dettaglio
o di distribuzione” . Se per auto “a km zero” si intende una autovettura che rientri in tale definizione, a prescindere
dall’effettivo chilometraggio percorso prima della rivendita, va applicato il DPR in questione. Resta salva la
possibilità teorica, per il rivenditore, di dimostrare in sede di procedimento sanzionatorio che la singola
autovettura, pur se pubblicizzata in tal modo, è in realtà una autovettura usata in quanto non rientrante nella
precedente definizione”
IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
Cristina D’Ercole
Novara, 11.03.2010