4 Linee Guida Lavori in Alveo

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4 Linee Guida Lavori in Alveo
ALLEGATO 4
LINEE GUIDA PER LA SALVAGUARDIA DELL’ ITTIOFAUNA
NELL’ ESECUZIONE DEI LAVORI IN ALVEO
MODALITA’ APPLICATIVE DELL’ ART. 14 L.R. 7/2005
ART. 1 FINALITA’
1. Le presenti linee guida, in applicazione della L.R. 7/2005 art. 14, considerato
l’Atto Dirigenziale n.2762 del 27.09.2002 del Direttore dell’Area Politiche al Territorio, Ambiente e Agricoltura ad oggetto “Misure di coordinamento di procedimenti
amministrativi dell’area”, che prevede il rilascio dell’autorizzazione all’esecuzione
dei lavori in alveo da parte della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile dietro parere tecnico dell’Ufficio Risorse ittiche e Pesca, stabiliscono le direttive per
l’adozione degli accorgimenti e delle prescrizioni operative necessarie ai fini della tutela della fauna ittica nella progettazione e nell’esecuzione dei lavori in alveo, nonché
i criteri per la valutazione degli obblighi ittiogenici.
2. Le autorizzazioni all’esecuzione dei lavori in alveo rilasciate dalla Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile riportano la prescrizione per il committente di adeguarsi alle indicazioni di tutela contenute nelle presenti linee guida.
ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE
1. L’ambito di applicazione delle presenti linee guida è limitato alle acque pubbliche
di interesse per la pesca individuate dalla Regione Toscana in attuazione della L.R.
7/2005 con l’elenco allegato al Decreto n. 6304 del 21/12/2006. Sono inoltre inclusi
nell’applicazione delle presenti norme tutti i corsi d’acqua rientranti nella definizione
del suddetto Decreto, caratterizzati da deflusso perenne.
2. Le presenti Linee Guida si applicano a qualsiasi soggetto pubblico o privato che intervenga sugli alvei fluviali modificandone il corso, la morfologia o le sponde, anche
nel caso di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere o stati di fatto
preesistenti e di tagli di vegetazione riparia.
ART. 3 PERIODI DI ESECUZIONE
1. Al fine di tutelare la fauna ittica durante il periodo riproduttivo, fatte salve le necessità dettate dall’urgenza per ragioni di tutela della pubblica incolumità, nei mesi di
dicembre, gennaio e febbraio, periodo in cui avviene la riproduzione della trota, è fatto divieto di operare interventi all’interno dell’alveo bagnato dei corsi d’acqua classificati a salmonidi ai sensi della L.R. 7/2005 art. 10.
2. Nei tratti fluviali su cui insistono Zone di Frega ai sensi della L.R. 7/2005, durante
il periodo di interdizione dell’attività di pesca si applica il divieto di eseguire atti di
sommovimento del fondo alveo previsto dalla Del. Cons. Reg. n. 54/r del 22/08/2005
art.11. Durante tale periodo è da ritenersi interdetto anche l’ingresso dei mezzi meccanici in alveo.
Nei tratti fluviali classificati a ciprinidi, ove non insistano Zone di Frega, è comunque
opportuno effettuare interventi in alveo al di fuori del periodo maggio-giugno.
ART. 4 TIPOLOGIE DI INTERVENTO
1. Attraversamento alveo
Al fine di limitare il deflusso di sedimenti e l’intorbidamento delle acque è opportuno
limitare e possibilmente evitare l’ingresso di mezzi meccanici nell’alveo bagnato. Nel
caso di lavori che prevedano il continuo attraversamento trasversale del corso
d’acqua deve essere realizzato un guado provvisorio su tubi da rimuovere ad intervento concluso.
2. Opere longitudinali
La realizzazione di interventi strutturali lungo le sponde fluviali (es. scarpate, difese
spondali) dovrà prevedere preferibilmente l’impiego di tecniche di ingegneria naturalistica e la successiva risistemazione a verde delle aree d’intervento mediante
l’impiego di essenze vegetali autoctone di cui deve essere garantito l’attecchimento,
se necessario anche con interventi compensativi negli anni seguenti.
Nella realizzazione di tali interventi, o comunque ogni qual volta si possa operare su
una sola sponda, per limitare l’intorbidamento delle acque defluenti si deve operare
all’asciutto isolando il tratto spondale d’intervento realizzando una pista o arginello
provvisorio, garantendo il regolare deflusso idrico nella parte di sezione d’alveo non
interessata dai lavori.
Negli interventi di risagomatura dell’alveo e di smassamento di accumuli ghiaiosi e
sedimenti, compatibilmente con le esigenze di sicurezza idraulica, sono da evitarsi interventi di eccessiva omogeneizzazione dell’ambiente fluviale, favorendo il mantenimento di un letto fluviale diversificato con alternanza di zone a diversa profondità
(buche e raschi) ed anse in grado di ospitare una buona biodiversità ed i diversi stadi
del ciclo biologico della fauna ittica.
3. Opere trasversali
Gli interventi trasversali, coinvolgendo necessariamente tutta la sezione dell’alveo,
vanno eseguiti all’asciutto isolando il tratto di corso d’acqua con due argini provvisori a monte e a valle, mantenendo il deflusso idrico mediante by-pass.
Il prosciugamento del tratto di fiume deve essere eseguito, ove tecnicamente possibile, tramite laminazione lenta e progressiva, da effettuarsi realizzando un piccolo canale scavato movimentando il materiale di fondo alveo in modo da provocare una
laminazione lenta e graduale che consenta alla fauna ittica di defluire verso valle ed
uscire dalla zona interessata dalle opere. In alternativa si dovrà procedere al recupero
della fauna ittica mediante reti o elettrostorditore.
Nel caso di interventi che compromettano la continuità fluviale, quali nuove briglie o
traverse costituenti ostacolo insormontabile agli spostamenti della fauna ittica, devono essere previste in progetto opere di mitigazione dell’impatto quali scale o rampe di
risalita per i pesci. Il committente dei lavori è responsabile della manutenzione di tali
impianti e ne dovrà garantire negli anni il corretto funzionamento.
Qualora la realizzazione di tali strutture sia tecnicamente impraticabile, il committente dei lavori è tenuto a corrispondere annualmente all’Amministrazione Provinciale
un indennizzo, quantificato dall’Ufficio Risorse ittiche e Pesca, pari al costo di ripopolamento del corso d’acqua.
Per interventi di manutenzione straordinaria o consolidamento strutturale di briglie e
traverse esistenti, l’Ufficio Risorse Ittiche e Pesca valuterà l’opportunità di prescrivere la realizzazione di strutture per la risalita dei pesci.
4. Prosciugamenti
Negli interventi che prevedono il prosciugamento anche temporaneo di tratti di corsi
d’acqua, laghi o invasi, nei quali non si possa procedere in modo progressivo allo
spontaneo allontanamento della fauna ittica come previsto al punto precedente,
l’esecutore deve provvedere al recupero dei pesci, che devono essere traslocati con le
dovute precauzioni in tratti a monte della zona di intervento o in altri specchi
d’acqua. In ogni caso tali operazioni vanno programmate e concordate con l’Ufficio
Risorse ittiche e Pesca della Provincia.
La fauna ittica presente all’interno di invasi privati non facenti parte delle acque pubbliche non può essere immessa in quest’ultime, ma deve essere ove necessario traslocata a cura del proprietario e destinata ad altri specchi d’acqua isolati dal reticolo
idrografico pubblico.
5. Interventi di entità rilevante
I progetti che prevedano una sostanziale modifica delle caratteristiche del corpo idrico o che comportino la realizzazione di grandi opere come casse di espansione, canali, ecc…, non ricadenti nella casistica per cui sia prevista l’attivazione della
procedura di V.I.A., devono comunque essere corredati da una relazione tecnica che
valuti gli impatti sull’ambiente acquatico e le eventuali misure di mitigazione degli
stessi.
6. Tagli vegetazionali
I tagli effettuati su vegetazione in alveo e sulle sponde vanno eseguiti conformemente
alle direttive della Del. C. Reg. 155/97 e del ‘Disciplinare attuativo di tagli della vegetazione riparia in corsi d’acqua e canali’ approvato con Atto dirigenziale n.
1898/2008.
In particolare gli interventi devono mirare al mantenimento delle condizioni di naturalità dell’ambiente fluviale, privilegiando l’intervento di operatori con motosega
all’impiego di mezzi meccanici, che comunque vanno utilizzati preferibilmente dalle
sponde. Nel caso si debba necessariamente prevedere l’ingresso di mezzi meccanici
in alveo, si devono rispettare i periodi di tutela di cui all’art. 3.
Devono essere possibilmente preferiti i tagli a rotazione per parcelle rispetto ai tagli a
raso, in particolare intervenendo in periodi e tratti alterni sulle sponde opposte dello
stesso corso d’acqua, laddove la larghezza del corpo idrico sia superiore a 5 metri.
ART. 5 RIPRISTINO
L’esecutore dei lavori è tenuto ad impedire che i materiali di lavorazione dei cantieri
(malte cementizie, acque di lavaggio, idrocarburi, ecc.) entrino in contatto con le acque defluenti ed alla rimessa in pristino dell’area di intervento. Eventuali acque di risulta devono essere trattate al fine di contenere la presenza di solidi in sospensione,
prevedendo se necessario la realizzazione di vasche di sedimentazione prima della loro immissione nel corso d’acqua.
ART. 6 OBBLIGHI ITTIOGENICI
In applicazione delle disposizioni previste dalla L.R. 7/2005 art. 14 si prevedono obblighi ittiogenici a carico del committente per gli interventi che comportino interruzione o asciutta anche parziale del corso idrico o comunque una limitazione anche
temporanea delle condizioni biogeniche.
Tale obbligo si concretizza in un indennizzo pecuniario che il committente deve corrispondere all’Amministrazione Provinciale in funzione della superficie di alveo attivo interessata dai lavori ed in base alla vocazione ittica del corpo idrico interessato,
indipendentemente dalla durata temporale dei lavori.
Il calcolo dell’obbligo ittiogenico viene effettuato dal committente sulla base dei propri elaborati progettuali, in funzione della superficie di alveo demaniale interessata
dai lavori e della vocazione ittica del corpo idrico, secondo la procedura riportata in
seguito.
Il committente deve corredare la documentazione progettuale di una cartografia topografica, necessaria all’individuazione dell’esatta localizzazione dell’intervento, e di
una planimetria di dettaglio (scala 1:2000 o minore) con evidenziata l’area di alveo
demaniale interessata dai lavori su cui si è calcolato l’obbligo ittiogenico, indicandone espressamente l’estensione in m2.
La superficie di alveo su cui prevedere l’indennizzo viene calcolata con le seguenti
procedure a seconda delle diverse tipologie di intervento:
- OPERE TRASVERSALI
Per le opere che interessano trasversalmente la sezione dell’alveo, quali briglie, guadi, ponti, ecc…, la superficie viene calcolata moltiplicando la larghezza dell’alveo
demaniale nell’area d’intervento, così come rappresentato in mappa catastale, per la
larghezza dell’opera maggiorata del 100%.
Nel caso di opere di particolare rilevanza, il calcolo della superficie di alveo impegnata dai lavori può essere effettuato in via analitica quando il progetto preveda in
dettaglio la fase di cantierizzazione.
- OPERE LONGITUDINALI
Per le opere longitudinali, quali difese di sponda, arginature, ecc…, la superficie viene calcolata moltiplicando la lunghezza del tratto di sponda interessato dai lavori per
una larghezza di 4 metri. Nel caso in cui l’alveo demaniale abbia larghezza inferiore a
4 metri nel tratto d’intervento, si considera l’intera larghezza dello stesso. Nel caso di
opere di particolare rilevanza, il calcolo della superficie di alveo impegnata dai lavori
può essere effettuato in via analitica quando il progetto preveda in dettaglio la fase di
cantierizzazione.
- PROSCIUGAMENTI, SMASSAMENTI
In questa categoria si ricomprendono tutti gli interventi di movimentazione di sedimenti presenti in alveo, gli interventi di ripristino dell’ufficiosità idraulica delle sezioni idrauliche, le risagomature e tutto quanto comporta necessariamente l’invasione
dell’alveo con macchine operatrici, nonché la messa in asciutta dei corpi idrici. Il calcolo della superficie viene fatto moltiplicando la lunghezza del tratto fluviale interessato dai lavori per la larghezza dell’alveo demaniale nell’area d’intervento, così come
rappresentato in mappa catastale.
L’importo dell’obbligo ittiogenico viene calcolato, secondo le indicazioni riportate
nel Piano Regionale per la Pesca nelle Acque interne 2007-2012 approvato con Del.
C.R. n. 52 del 16/05/2007, desumendo il valore di densità e di composizione ittica per
unità di superficie (kg/m2) di un determinato corso d’acqua, da studi e pubblicazioni
sui corsi d’acqua della provincia di Firenze.
Al fine di coprire le varie tipologie ambientali presenti sul territorio provinciale, si riportano due valori di densità ittica (kg/m2) per ciascuna tipologia di classificazione, a
cui riferirsi per il calcolo degli obblighi ittiogenici.
ACQUE A SALMONIDI: 0,006 kg/m2
ACQUE A CIPRINIDI: 0,024 kg/m2
La densità media (tutte le specie) ottenuta viene riferita al prezzo della specie di riferimento: trota fario per le acque a salmonidi, tinca per le acque a ciprinidi, facendo riferimento ai prezzi di mercato del materiale ittico di taglia adulta.
Al fine di standardizzare le procedure di calcolo dell’indennizzo, si stabilisce il valore
commerciale delle trote fario da ripopolamento in € 6,00/kg iva inclusa e delle tinche
in € 8,00/kg iva inclusa. Tali importi vengono ritenuti validi per i primi tre anni di valenza del Piano provinciale, al termine dei quali la Provincia approverà con apposito
atto dirigenziale l’aggiornamento dei prezzi di riferimento per il suddetto materiale
ittico per il triennio successivo.
Se nel corpo idrico oggetto di intervento sono presenti specie inserite nell’elenco regionale delle specie ittiche a rischio o meritevoli di tutela, di cui al Decreto n. 3792
del 31/07/2006, il valore dell’obbligo viene aumentato del 50%.
Un’ulteriore maggiorazione del 30%, da calcolare sull’importo iniziale
dell’indennizzo, viene considerata per interventi che ricadono in istituti di tutela quali
le Zone di Protezione, Zone di Frega e Zone a Regolamento Specifico.
In considerazione del fatto che gli interventi di ripopolamento e di salvaguardia degli
ambienti fluviali, realizzati in conseguenza dell’applicazione delle presenti linee guida, comportano alcune spese fisse di carattere logistico indipendenti dall’entità dei
lavori, all’obbligo ittiogenico calcolato con la suddetta procedura va aggiunto un importo di € 50, applicato comunque a tutti gli interventi ricompresi nelle tipologie riportate in precedenza.
L’indennizzo, deve essere versato a cura del committente sul c/c postale
…………….. intestato a ‘Amministrazione Provinciale di Firenze,’ con causale “L.R.
7/2005-obblighi ittiogenici”.
La quietanza di versamento della cifra complessiva, deve essere esibita preliminarmente alla stipula delle concessioni idrauliche ai sensi del R.D. 523/1904 da parte
della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile.
I proventi verranno utilizzati dall’Ufficio Risorse ittiche e Pesca per effettuare operazioni di ripopolamento ittico e per interventi di tutela dell’ittiofauna.
ART. 7 CONTROLLI
Gli uffici provinciali si riservano di effettuare a posteriori controlli a campione sulle
stime degli obblighi ittiogenici effettuate dai committenti dei lavori sulla base degli
elaborati progettuali depositati presso gli uffici della Direzione Difesa del Suolo e
Protezione Civile.