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WORKSHOP “Aggregazioni nel Terzo Settore” DINAMICHE AGGREGATIVE considerazioni legali e fiscali Avv. Pietro Sciumé [email protected] SCIUMÉ – AVVOCATI E COMMERCIALISTI WWW.SCIUME.NET Milano, 12 maggio 2016 Forme Aggregative Contratti di Rete Associazione Temporanea di Scopo (ATS) Consorzio Milano, 12 maggio 2016 Fusione Fondazione di partecipazione pagina 1 ATS CARATTERISTICHE SALIENTI Figura giuridica atipica, nata nella prassi e priva di una disciplina giuridica propria. Riferimenti normativi: associazioni (Libro I c.c.), mandato (1703 segg. c.c.), ATI e Consorzi (l’uso in via analogica della pur scarna disciplina pubblicistica in tema di ATI – appalti pubblici, art. 34 d.lgs. n. 103/2016 – o della normativa in tema di consorzi, pare però problematico stante il fatto che nell’ATS non sono coinvolti soggetti (almeno non tutti) che hanno la qualifica di imprenditori. Si sostanzia nel conferimento, da parte dei partecipanti, ad uno di essi (cosiddetto capofila) di un mandato collettivo speciale con rappresentanza, anche processuale, nei confronti dell’ente finanziatore (ad esempio al fine di partecipare ad un bando). Tale conferimento comporta: mandato di presentazione del progetto; responsabilità e coordinamento generale, amministrativo e di rendicontazione delle attività finanziate; sottoscrizione in nome e per conto dell’ATS degli atti necessari per la realizzazione del progetto; facoltà di incassare le somme erogate dall’ente finanziatore. Non è configurabile, anche a fini fiscali, come autonomo e unitario soggetto. Milano, 12 maggio 2016 pagina 2 ATS Il contenuto letterale del singolo atto di associazione rappresenta l’unico elemento certo cui fare riferimento per la regolamentazione giuridica del rapporto, anche con riferimento alla ripartizione delle responsabilità per l’inadempimento delle obbligazioni a qualsiasi titolo assunte. Per la specifica responsabilità nei confronti dell’ente finanziatore, spesso è previsto il principio della responsabilità solidale di tutti i partecipanti. Non è disponibile uno schema tipo di atto di associazione, in considerazione delle molte variabili. Segnaliamo che sono reperibili modelli anche su internet (tra cui uno predisposto dal MAECI appositamente per ONG). Milano, 12 maggio 2016 pagina 3 ATS L’ATS si differenzia rispetto all’ATI in quanto: le organizzazioni partecipanti non sono o non sono tutte imprese in senso proprio il mandato alla capogruppo può essere conferito non solo per la partecipazione ad una gara di appalto di lavori o di servizi, bensì anche per la realizzazione di un diverso obiettivo comune, come ad esempio un progetto sociale (che può anche essere finanziato da un ente pubblico) Milano, 12 maggio 2016 pagina 4 RETE Con il contratto di rete (art. 3 commi da 4 ter a quinquies, del DL 10-2-2009 n. 5, convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni) più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete a: (i) collaborare in forme e in ambiti predeterminati, attinenti all’esercizio delle proprie imprese, ovvero (ii) scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica, ovvero ancora (iii) esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa. Può costituirsi come rete soggetto se acquista la personalità giuridica. . Questa normativa è applicabile agli enti non profit? è applicabile in toto tra enti non profit aventi tutti la qualifica di imprenditori (es. imprese sociali e cooperative) è un utile riferimento negli altri casi Milano, 12 maggio 2016 pagina 5 CONTRATTO DI RETE - ELEMENTI OBBLIGATORI 1 Parti Il contratto di rete è un contratto plurilaterale. Per ciascun imprenditore la normativa richiede venga indicato il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale. 2 Forma La legge richiede che il contratto di rete venga stipulato per atto pubblico, scrittura privata autenticata, atto sottoscritto con firma elettronica da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese. 3 Obiettivi strategici È necessario che siano perseguiti contrattualmente lo scopo di accrescere la capacità innovativa e la competitività sul mercato delle imprese partecipanti; la rete, infatti, non può costituirsi per intenti di protezione o meri fini organizzativi come accade invece nel consorzio. Milano, 12 maggio 2016 pagina 6 CONTRATTO DI RETE - ELEMENTI OBBLIGATORI 4 Programma comune Esso rappresenta il cuore del contratto di rete con cui si esplicita l’attività svolta dalla rete per perseguire gli obiettivi strategici fissati. Deve necessariamente contenere: (i) diritti ed obblighi di ciascun partecipante e (ii) le modalità specifiche di realizzazione dello scopo comune. 5 Ulteriori elementi obbligatori Il contratto di rete deve altresì contenere le regole per determinare: (i) l’adozione delle decisioni dei partecipanti; (ii) la durata del contratto; (iii) le modalità di adesione di nuovi imprenditori. Milano, 12 maggio 2016 pagina 7 CONTRATTO DI RETE - ELEMENTI FACOLTATIVI 1 Fondo patrimoniale comune di rete Le parti possono imporre contrattualmente ai partecipanti oltre all’apporto iniziale, l’obbligo di contributi ulteriori e successivi. Si applicano in quanto compatibili le regole sul fondo consortile: (i) i partecipanti non possono chiederne la divisione; (ii) i creditori dei partecipanti non potranno rivalersi su di esso; (iii) per le obbligazioni assunte in nome della rete da coloro che ne hanno la rappresentanza, i creditori della rete avranno come garanzia unicamente il fondo patrimoniale; mentre (iv) per le obbligazioni assunte nell’interesse dei singoli partecipanti da coloro che ne hanno la rappresentanza, i creditori dei singoli partecipanti potranno rivalersi sia sul fondo comune sia sul patrimonio della singola impresa. Milano, 12 maggio 2016 pagina 8 CONTRATTO DI RETE - ELEMENTI FACOLTATIVI 2 Organo comune (collegiale o monocratico) Il contratto dovrà indicare la denominazione del soggetto prescelto; i poteri di gestione e di rappresentanza; le regole sull’eventuale sostituzione. 3 Clausole di recesso 4 Modificabilità a maggioranza del programma di rete Insieme con le regole per l’assunzione delle decisioni di modifica Milano, 12 maggio 2016 pagina 9 CONTRATTO DI RETE – ASPETTI LAVORISTICI Distacco di personale: provvedimento organizzativo con il quale il datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa. Nell’ipotesi di distacco nell’ambito di un contratto di rete, come precisato anche dal Ministero del lavoro con la propria Circolare del 29 agosto 2013, n. 35, l’interesse al distacco da parte del distaccante non deve essere accertato ma si presume connesso e pertanto sorge automaticamente, proprio in forza dell’operare della rete. Milano, 12 maggio 2016 pagina 10 CONTRATTO DI RETE – ASPETTI FISCALI Con riferimento ai meri contratti di rete, la Circ. 15 febbraio 2011, n. 4/E ha chiarito che “l’adesione al contratto di rete non comporta l’estinzione, né la modificazione della soggettività tributaria delle imprese che aderiscono all'accordo in questione, né l’attribuzione di soggettività tributaria alla rete risultante dal contratto stesso.”. L’art. 42, comma 2-quater, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, ha introdotto un’agevolazione fiscale per le imprese che sottoscrivono o aderiscono ad un contratto di rete (contratto) ai sensi dell'art. 3, commi 4-ter e seguenti del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5: sospensione di imposta per gli utili d’esercizio accantonati ad apposita riserva e destinati alla realizzazione di investimenti. Milano, 12 maggio 2016 pagina 11 RETE “SOGGETTO” – ASPETTI FISCALI Qualora la rete acquisisca soggettività giuridica, la stessa diventa un autonomo soggetto passivo di imposta con tutti i conseguenti obblighi tributari previsti ex lege in materia di imposte dirette ed indirette. A seconda che le reti-soggetto svolgano o meno attività prevalente o esclusiva di carattere commerciale, ai fini IRES rientreranno tra gli enti commerciali di cui all’art. 73, comma 1, lett. b) del TUIR ovvero tra gli enti non commerciali di cui all’art. 73, comma 1, lett. c) (applicandosi ad esse, in tal caso, le disposizioni di cui agli artt. 143 ss. TUIR). Milano, 12 maggio 2016 pagina 12 RETE FOCUS: ONLUS Attenzione a non confondere per le Onlus il contratto di rete di cui parliamo con la “rete” di cui all’articolo 10, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 460/1997 che impone alle Onlus “il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura”. Milano, 12 maggio 2016 pagina 13 CONSORZIO L’espressione ‘consorzio’ è utilizzata dal nostro legislatore per indicare fenomeni associativi eterogenei. Il codice civile, all’articolo 2602, comma 1, definisce il consorzio come quel contratto (redatto per scritto a pena di nullità) con cui “… più imprenditori istituiscono una organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese “. Si tratta dunque di un mezzo di cooperazione e collaborazione interaziendale, finalizzato al raggiungimento di economie dei costi di gestione delle singole imprese aderenti, disciplinato dagli articoli da 2602 a 26011 c.c. Milano, 12 maggio 2016 pagina 14 CONSORZIO Contenuto del contratto 1) 2) 3) 4) oggetto e durata; sede dell’ufficio eventualmente costituito; obblighi assunti e contributi dovuti dai consorziati; attribuzioni e poteri degli organi consortili anche in ordine alla rappresentanza in giudizio; 5) condizioni di ammissione di nuovi consorziati; 6) casi di recesso e di esclusione; 7) sanzioni per l’inadempimento degli obblighi dei consorziati. Milano, 12 maggio 2016 pagina 15 CONSORZIO Con attività interna Con attività esterna Costituiti per disciplinare i rapporti tra i contraenti che continuano a svolgere individualmente tutte le fasi della loro attività Costituiti per lo svolgimento in comune di determinate fasi dell’attività delle imprese (natura di associazione) Disciplina specifica (in aggiunta alla generale): 2612 segg. C.c. (qualificabili come impresa commerciale con accertamento caso per caso) Milano, 12 maggio 2016 pagina 16 CONSORZIO – ASPETTI FISCALI Prescindendo dal grado di soggettività giuridica degli stessi, il TUIR qualifica espressamente i consorzi tra i soggetti passivi d’imposta, all’art. 73 comma 1, lettere b) e c). Attività commerciale esclusiva/prevalente Attività non commerciale esclusiva/prevalente Il reddito si determina secondo disposizioni per società ed enti commerciali residenti (Sezione I del capo II- Titolo II, TUIR) Il reddito si determina secondo disposizioni per enti non commerciali residenti (redditi delle varie categorie) Milano, 12 maggio 2016 pagina 17 CONSORZIO - IVA E IRAP IVA Per i consorzi “non prevalentemente commerciali”, si considerano effettuate nell’esercizio d’impresa – e dunque assoggettate ad IVA – solo le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite nell’esercizio di attività commerciali. IRAP I consorzi sono soggetti passivi IRAP, ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. N. 446 del 1997. La base imponibile sarà dunque pari al valore delle produzione netta realizzato nel territorio di ciascuna Regione italiana, valore determinato con differenti regole per i vari tipi di attività eventualmente esercitate dall’ente. Milano, 12 maggio 2016 pagina 18 CONSORZIO FOCUS: il Consorzio di cooperative sociali è Onlus di diritto e usufruisce delle agevolazioni fiscali di cui al decreto n. 460/1997. Milano, 12 maggio 2016 pagina 19 FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE Il codice civile prevede e disciplina espressamente solo la fondazione erogatrice, che destina le rendite al perseguimento dello scopo fissato dal fondatore. Tuttavia la dottrina, sulla base dell’art. 1, comma 1, del D.P.R. n. 361/2000 oltre che dell’art. 1332 c.c. relativo ai contratti aperti, ha cominciato a riconoscere rilevanza e legittimità anche alle fondazioni di partecipazione. L’istituto si è diffuso anche grazie al legislatore (es. fondazioni per la gestione di beni culturali, fondazioni in ambito sanitario). Milano, 12 maggio 2016 pagina 20 FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE Fondazioni, che realizzano e gestiscono progetti ed iniziative in svariati settori, dotati di apposita clausola che prevede la possibilità che soggetti sia privati sia pubblici, anche successivamente all’atto costitutivo, aderiscano in qualità di partecipanti (o aderenti o sostenitori o partecipanti ad honorem), con l’apporto di capitali, beni materiali o immateriali, servizi o attività professionali. In ciò sono assimilabili alle associazioni. Milano, 12 maggio 2016 pagina 21 FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE Questa similitudine con le associazioni ha fatto sorgere dubbi rispetto alla natura giuridica (questione rilevante in relazione alla disciplina da applicare in relazione ad alcuni istituti, si pensi al recesso) delle fondazioni di partecipazione. La dottrina sul punto è divisa. Milano, 12 maggio 2016 pagina 22 FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE Consiglio di Stato l’istituzione “con funzione dominante dell’elemento personalistico”, “costituita da varie categorie di soci e da un’assemblea sociale competente ad adottare i principali atti di indirizzo finanziario, con scissione tra base sociale ed amministrazione” ha carattere di associazione e non di fondazione (sez. II, 4/05/1994, n. 759); “la presenza nell’assetto organizzativo di una fondazione di un organo assembleare non qualifica ipso jure tale ente come associazione” (sez. II, 30/10/1996, n. 2452). Milano, 12 maggio 2016 pagina 23 FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE – ASPETTI FISCALI Le fondazioni di partecipazione hanno, al sussistere di specifici requisiti, la possibilità di acquisire la qualifica di ONLUS, fruendo dunque della relativa disciplina fiscale (cfr. Risoluzione Agenzia delle Entrate, n. 164 del 2004). La particolare qualifica soggettiva delle fondazioni di partecipazione, inoltre, consente alle stesse di fruire del regime fiscale delle associazioni, ex art. 148 TUIR. Milano, 12 maggio 2016 pagina 24 FUSIONE Riferimento normativo: codice civile, artt. 2501-2505 (fusione delle società) propria Per unione di due enti che formano un nuovo ente Milano, 12 maggio 2016 per incorporazione Per incorporazione di un ente in un altro: operazione straordinaria modificativa della struttura dell’ente ed alternativa della messa in liquidazione dell’ente aggregato con devoluzione del patrimonio a favore dell’altro pagina 25 FUSIONE La dottrina è prevalentemente uniformata nel ritenere che nessun elemento logico-giuridico possa ostacolare una fusione tra entità omogenee (nello stesso senso Cass. 23 gennaio 2007, n. 1476). Autorevole prassi notarile (Cons. Milano n. 52/2004) ha affermato che la fusione cui partecipano anche soggetti diversi dalle società lucrative deve intendersi pacificamente ammessa alle stesse condizioni e limiti in cui risulta ammessa la trasformazione eterogenea prevista dall’articolo 2500-septies codice civile e seguenti. Per il procedimento si osservano, con il limite della compatibilità, le norme previste dal codice civile per la fusione tra società (2501 e seguenti). Milano, 12 maggio 2016 pagina 26 FOCUS: FUSIONE TRA IMPRESE SOCIALI Art. 13, comma 2, d.lgs. 155/06: le operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione d’azienda, poste in essere da organizzazioni che esercitano l’impresa sociale, sono realizzate in conformità di apposite linee guida adottate con D.M. 24 gennaio 2008 che prevedono, in sintesi: l’autorizzazione del Ministero della solidarietà sociale; l’applicazione della disciplina civilistica, compatibilmente con la “particolare natura dell’organizzazione che esercita l’impresa sociale”. Milano, 12 maggio 2016 pagina 27 FUSIONE – ASPETTI FISCALI Fonti Imposte dirette Artt. 171, comma 1, 172, comma 1, e 174, DPR n. 917/1986 (TUIR) IVA Art. 2m comma 3, lettera f), DPR n. 633/1972 Imposta di Registro Art. 4, comma 1, lettera b) della Tariffa, parte prima, allegata a DPR n. 131/1986 Prassi Risoluzione – Agenzia delle Entrate – 15.04.2008, n. 152/E Milano, 12 maggio 2016 pagina 28 FUSIONE – ASPETTI FISCALI Gli enti non commerciali, ai sensi dell’art. 143 del TUIR, possono svolgere in via non prevalente anche attività commerciale. Per inquadrare la disciplina applicabile alla fusione tra enti non commerciali, occorre distinguere se i beni che confluiranno nell’ente incorporante: siano relativi ad un’attività d’impresa dell’ente; oppure siano relativi solo ad attività istituzionali. La fusione tra due enti non commerciali non è di per sé “realizzativa” ai fini delle imposte dirette: gode di neutralità fiscale ex art. 172, comma 1, TUIR, per i beni dell’ente incorporato relativi alla sua attività d’impresa che, dopo la fusione, confluiscano nell’attività d’impresa dell’ente incorporante. Milano, 12 maggio 2016 pagina 29 FUSIONE – BENI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ D’IMPRESA Ente Incorporato Beni relativi ad attività di impresa Ente incorporante confluiscono in Attività di impresa Neutralità fiscale Milano, 12 maggio 2016 pagina 30 FUSIONE – BENI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ D’IMPRESA Ente Incorporato Beni relativi ad attività di impresa Ente incorporante confluiscono in Attività istituzionale Plusvalenze imponibili Milano, 12 maggio 2016 pagina 31 FUSIONE – BENI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE Ente Incorporato Beni relativi ad attività istituzionale Ente incorporante confluiscono in Attività di impresa Beni realizzati al “valore normale”: possibili plusvalenze imponibili Milano, 12 maggio 2016 pagina 32 FUSIONE – BENI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE Ente Incorporato Ente incorporante Beni relativi ad attività istituzionale confluiscono in Attività istituzionale Operazione fuori regime d’impresa Milano, 12 maggio 2016 pagina 33 FUSIONE IMPOSIZIONE INDIRETTA: IVA e IMPOSTA DI REGISTRO Ai fini dell’imposizione indiretta, i passaggi di beni a seguito di atti di fusione o di trasformazione di società o di analoghe operazioni poste in essere da altri enti non sono soggetti ad IVA (art. 2, comma 3, lettera f), del DPR n. 633/1972). I relativi atti devono essere assoggettati, dunque, all’imposta di registro, che l’Agenzia delle Entrate ritiene si applichi nella misura proporzionale del 3%, ex art. 9 della Tariffa allegata al DPR n. 131/1986. Milano, 12 maggio 2016 pagina 34 QUALI PROSPETTIVE È in corso di esame in Parlamento il disegno di legge avente ad oggetto la delega al Governo per l’emanazione di uno o più decreti legislativi recanti il riordino e la revisione organica della disciplina degli enti privati del Terzo Settore. L’art. 3, comma 1, lett. e) del testo approvato dal Senato enuncia tra i criteri direttivi per l’esercizio della delega il seguente: “disciplinare il procedimento per ottenere la trasformazione diretta e la fusione tra associazioni e fondazioni, nel rispetto del principio generale della trasformabilità tra enti collettivi diversi introdotto dalla riforma del diritto societario di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6”. Il ddl è stato assegnato alla 12ª Commissione permanente (Affari sociali) della Camera. Non sono stati presentati emendamenti entro il termine previsto (9 maggio) e ad oggi è in corso di esame. Aggiornamenti costanti in merito sono disponibili su www.nonprofitonline.it. * * * ** * * ** * * ** * * * Sono parte del network di Milano, 12 maggio 2016 ed hanno contribuito: e pagina 35