regolamento speciale per l`affidamento delle mansioni di custodia
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regolamento speciale per l`affidamento delle mansioni di custodia
REGOLAMENTO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO DELLE MANSIONI DI CUSTODIA PRESSO STRUTTURE COMUNALI REGOLAMENTO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DELLE MANSIONI DI CUSTODIA PRESSO STRUTTURE COMUNALI Art.1 – Mansioni relative alla custodia. La custodia degli stabili comunali di interesse pubblico, comporta: a) l’obbligo della dimora e della presenza, nei momenti in cui non viene esplicato il servizio, presso l’alloggio situato nello stabile di cui si deve assicurare la custodia; b) la conservazione e la vigilanza dei beni mobili e immobili assegnati in custodia; c) la conservazione e la pulizia delle aree cortilive di pertinenza dell’edificio. Per la custodia di ogni particolare edificio, verranno richiesti altri compiti che saranno specificati, di volta in volta con apposito contratto individuale, al momento dell’affidamento della custodia stessa. Art.2 – Immobili comunali da custodire. E’ di competenza della Giunta Comunale definire quali strutture comunali abbisognino di prestazioni di custodia. Art. 3 – Attribuzione degli incarichi di custodia. Le mansioni di custodia degli stabili comunali vengono assegnate, con le modalità di cui al successivo articolo 4, a dipendenti di ruolo di categoria A (ex 3a q.f.) o di categoria B (ex 4a q.f.), in possesso dei requisiti che verranno richiesti, di volta in volta, a seconda del tipo di custodia da assegnare. Requisito indispensabile è comunque l’avere all’interno del nucleo familiare almeno un componente maggiorenne che, in caso di indisponibilità del dipendente, possa garantire l’indispensabile continuità delle prestazioni di cui all’ art. 1. Nel caso in cui non vi siano dipendenti disponibili alla custodia di un immobile, si provvederà all’attribuzione della stessa a personale non dipendente, con le forme e le modalità consentite dalle disposizioni vigenti. Art.4 – Modalità di attribuzione della custodia. Qualora si renda necessario affidare le mansioni di custodia presso uno stabile comunale, il Settore Personale e Organizzazione, con proprio avviso in cui dovranno essere specificati i requisiti richiesti e le mansioni da svolgere, dichiara aperti i termini per la presentazione delle domande da parte dei dipendenti interessati. L‘attribuzione delle mansioni di custodia è fatta con apposito atto deliberativo adottato dalla Giunta Comunale, su proposta di una Commissione presieduta dal Dirigente del Settore Personale ed Organizzazione, dal Dirigente del Settore o Servizio che gestisce la struttura o l’impianto oggetto di custodia, nonché dal Dirigente del Servizio Abitazioni. Art.5 – Concessione in comodato dell’alloggio. 1 Al dipendente cui vengono conferite le mansioni di custodia è concesso, per l’espletamento della prestazione, in comodato l’alloggio del servizio. L’uso dell’alloggio non costituisce in alcun caso diritto acquisito e cessa automaticamente nel momento in cui il dipendente venga assegnato ad altro servizio o venga a risolversi il rapporto di lavoro fra il dipendente e l’Amministrazione o quando la Giunta Comunale deliberi che non è più necessario mantenere la custodia o ritenga doversi diversamente utilizzare i locali costituenti l’alloggio di servizio ovvero venga revocato l’incarico di custodia ai sensi del successivo art. 12 del presente regolamento. L’effettiva riconsegna dell’alloggio deve avvenire previo avviso, notificato a cura del dirigente del Settore o Servizio che gestisce l’immobile, almeno 60 giorni prima della data indicata. Art.6 – Obblighi relativi all’alloggio Il dipendente assegnatario dell’alloggio di servizio non può concedere ad altri l’uso dell’abitazione, nemmeno in parte e per nessun motivo, né dare ospitalità a carattere permanente a persone che siano estranee all’originario nucleo familiare. Art.7 – Conservazione dell’alloggio. Il dipendente fruitore dell’alloggio è tenuto a conservarlo con ogni cura provvedendo direttamente alle piccole riparazioni di cui all’ art. 1609 del codice civile. Qualora il dipendente non provveda direttamente alle necessarie riparazioni, queste saranno effettuate dall’Amministrazione e la relativa spesa sarà posta a carico del custode. Art.8 – Spese relative all’alloggio. Le spese per l’energia elettrica, gas, acqua, riscaldamento, telefono, tassa rifiuti solidi, relative ai consumi della famiglia dell’assegnatario, sono a carico di quest’ultimo. Art.9 – Selezione per il conferimento degli incarichi di custodia. L’avviso di cui all’ art. 4, dovrà contenere la specificazione dei compiti da assegnare (determinati dal tipo di stabile da custodire), nonché la descrizione del tipo di alloggio di servizio. In caso di più domande, si farà luogo a selezione dei richiedenti attribuendo a ciascuno dei punteggi, sulla base dei criteri di seguito indicati: a) anzianità di servizio: per ogni anno di servizio di ruolo b) nucleo familiare: per ogni componente c) reddito pro capite imponibile (riferito all’anno precedente) : da lire 0 a lire 10.000.000 da lire 10.000.000 a lire 20.000.000 d) situazione abitativa del dipendente: sfratto già convalidato alloggio improprio incidenza canone di affitto sul reddito = 30% = 40% = 50% 2 punti 0.5 punti 1 punti 5 punti 2 punti 6 punti 6 punti 3 punti 4 punti 5 I punteggi relativi alla situazione abitativa non sono cumulabili fra loro. Art.10 –Prestazioni straordinarie Al dipendente cui vengono assegnate mansioni di custodia, non verrà riconosciuta né liquidata alcuna prestazione di lavoro straordinario relativa allo svolgimento delle mansioni oggetto dell’incarico di custodia. Art.11 – Sostituzione del custode. In caso di assenza del custode per ferie, malattie, permessi, previsti da disposizioni di legge o contrattuali (ad esclusione del riposo settimanale), la custodia dell’immobile può essere affidata ad un sostituto, individuato dallo stesso custode, previa autorizzazione da parte del responsabile della struttura da custodire, tra i familiari o persone di sua fiducia, purché maggiorenne. L’Amministrazione comunale rimane estranea al rapporto fra il custode ed il sostituto. Al sostituto verrà corrisposto, per la prestazione di custodia, un compenso forfetario nella misura stabilita con apposito atto della Giunta Comunale. Art.12 –Violazione dei doveri - Inadempienze. Il dipendente che, nell’espletamento delle mansioni di custodia, contravvenga ai doveri assunti o provochi disagio o danno all’Amministrazione o a privati cittadini o commetta reati di natura dolosa o colposa, verrà assoggettato, salvo eventuale azione penale, ai provvedimenti disciplinari previsti dal CCNL vigente. In caso di inadempienza grave, comportante pregiudizio al servizio pubblico che ha sede nello stabile da custodire, la Giunta Comunale può disporre, ancor prima dell’adozione dei provvedimenti disciplinari, la sospensione immediata dell’incarico di custodia. 3