IL MARCHIO EU SOSTITUISCE IL MARCHIO COMUNITARIO

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IL MARCHIO EU SOSTITUISCE IL MARCHIO COMUNITARIO
IL MARCHIO EU SOSTITUISCE IL MARCHIO COMUNITARIO
Loredana Mansi
Dopo un lungo dibattito politico, con la Direttiva 2015/2436/UE e con il Regolamento
2015/2424/UE, la Commissione UE, il Parlamento UE e il Consiglio UE hanno approvato il
pacchetto di riforme del sistema di registrazione dei marchi d’impresa.
La Direttiva 2015/2436/UE che sostituisce la precedente 2008/95/CE, è entrata in vigore il
12 Gennaio 2016 e contiene una serie di misure volte ad armonizzare e riavvicinare le
procedure di registrazione dei marchi a livello nazionale con quelle previste dal sistema del
marchio comunitario. Con tale Direttiva che dovrà essere recepita dagli Stati Membri entro
il 14 Gennaio 2019, sono previsti strumenti per facilitare e semplificare le procedure di
registrazione dei marchi, nonchè misure per rafforzare la lotta alla contraffazione.
Il Regolamento 2015/2424/UE entra in vigore il 23.03.2016 e da tale data, l’Ufficio per
l’Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI) sarà denominato Ufficio dell’Unione Europea
per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) e il marchio comunitario si chiamerà marchio
dell’Unione Europea (UE). I marchi comunitari esistenti in tale data diventeranno
automaticamente marchi dell’Unione Europea.
Le principali modifiche apportate dal Regolamento comunitario No. 2015/2424/UE sono le
seguenti:
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Riduzione delle tasse di deposito e di rinnovo: è stato introdotto il sistema “una
tassa per ogni classe”.
Deposito della domanda di marchio UE (cartaceo e/o con e-filing) solo presso
EUIPO.
Relazioni di ricerca del un marchio UE solo su richiesta del richiedente e senza
pagamento di alcuna tassa.
Viene meno il requisito della “rappresentazione grafica” quale requisito per
definire l’idoneità di un segno a costituire un marchio UE.
Possibilità di proporre opposizioni sulla base di DOP e IGP.
Sulla scorta della prassi sviluppatasi dopo la sentenza nella causa C-307/10 ‘‘IP
Translator”, è necessario che i prodotti e servizio oggetto di registrazione di
marchio siano identificati con chiarezza e precisione. I titolari di marchi registrati
prima del 22 giugno 2012 che contengono l’intera classe della Classificazione di
Nizza, potranno, sino al 24 settembre 2016, depositare una dichiarazione nella
quale esprimere la volontà di rivendicare i prodotti e servizi che dovevano
intendersi protetti al momento del deposito della domanda, al di là di quelli
espressamente coperti dal significato letterale dell’indicazione contenuta nel titolo
titolo della classe. Qualora non venisse depositata la Dichiarazione, l’EUIPO
considererà che il marchio protegge i prodotti e servizi coperti dal significato
letterale delle indicazioni che figurano nel titolo della classe merceologica.
Viene introdotto il marchio di certificazione
Possibilità di impedire l’introduzione di merce nel territorio Doganale UE, anche
se non immesse in libera pratica.
I contenuti della Direttiva 2015/2436/UE e del Regolamento 2015/2424/UE impattano vuoi
su profili amministrativi/procedurali, vuoi su aspetti sostanziali del sistema di registrazione
dei marchi, nonché sulla successiva tutela degli stessi.
Con riferimento ai marchi depositati prima del 12 giugno 2012, il nostro studio è a
disposizione per eseguire la verifica dei prodotti rivendicati in quelle registrazione e per
valutare, se procedere o meno, al deposito della dichiarazione di integrazione dei prodotti e
servizi, nei termini previsti dal Regolamento comunitario.
Per domande sul nuovo regolamento del marchio EU, contattaci a: [email protected]
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