Prestazioni assistenziali - Contributi

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Prestazioni assistenziali - Contributi
GESTIONE SEPARATA ENPAPI – RISPOSTE AI DUBBI PIÙ FREQUENTI
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
SOMMARIO
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE .......................................... 2
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - INDENNITÀ DI MATERNITÀ E PATERNITÀ .................................. 6
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - CONGEDO PARENTALE .................................................................. 10
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - INDENNITÀ DI MALATTIA ............................................................. 12
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - INDENNITÀ DI DEGENZA OSPEDALIERA ................................... 15
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PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
ASSISTENZIALI - ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
Quando posso presentare domanda per l’erogazione degli Assegni per il nucleo familiare?
La domanda per l’erogazione degli assegni per il nucleo familiare può essere presentata a
decorrere dal 1 febbraio dell’anno successivo a quello in cui si è prodotto il reddito che dà diritto
agli assegni. La domanda deve essere presentata direttamente all’ENPAPI entro cinque anni dalla
maturazione del diritto.
Quali requisiti devo avere per presentare domanda per l’erogazione degli
degli assegni per il nucleo
familiare?
Hanno diritto all’Assegno per il nucleo familiare i titolari di rapporto di collaborazione (e categorie
assimilate) non titolari di altra posizione previdenziale o di trattamento pensionistico:
-
nei casi in cui almeno il 70% del reddito familiare complessivo, percepito nell’anno solare
precedente il 1° luglio, sia costituito da redditi derivanti da attività di collaborazione
coordinata e continuativa;
-
nei casi di reddito a composizione mista che raggiunga il requisito del 70% del reddito
familiare complessivo sommando i redditi derivanti da lavoro dipendente con i redditi
derivanti da lavoro svolto nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.
Cosa si intende per reddito a composizione mista e come si calcola
calcola il 70% reddito complessivo?
Laddove il reddito familiare sia composto da redditi derivanti da attività di collaborazione
coordinata e continuativa (e categorie assimilate) e da attività di lavoro dipendente, il requisito del
70% del reddito familiare complessivo si verifica sommando le due tipologie di reddito.
ESEMPIO DI NUCLEO A COMPOSIZIONE REDDITUALE MISTA:
Reddito da lavoro dipendente
€ 30.000,00
Reddito da lavoro parasubordinato
€ 20.000,00
Altri redditi
€ 5.000,00
Reddito complessivo
€ 55.000,00
Requisito del 70% del reddito complessivo: € 55.000,00 x 70% = € 38.500,00
2
Sommando i redditi da lavoro dipendente e parasubordinato (€ 30.000,00 + € 20.000,00) si
ottiene un totale di € 50.000,00, che raggiunge il requisito del 70% del reddito complessivo (€
38.500,00). Il requisito del 70% è raggiunto anche se i due redditi (di lavoro dipendente e di lavoro
parasubordinato) autonomamente non raggiungono il requisito del 70%.
Come vengono determinati gli importi dell’assegno per il nucleo familiare?
L’assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti del nucleo
familiare ed al reddito del nucleo familiare. Gli importi sono determinati dalle tabelle allegate alla
Legge 296 del 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria 2007) ed annualmente rivalutate dall’INPS in
base alla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo.
La prestazione viene corrisposta solo per
per i mesi coperti da contribuzione effettivamente
accreditata (vedi minimale di reddito), maggiorata dello 0,72.
Come è composto il nucleo familiare di riferimento per il calcolo dell’assegno per il nucleo
familiare?
Il nucleo familiare deve essere individuato in relazione al soggetto che richiede l’assegno. Ne
fanno parte:
-
il richiedente;
-
il coniuge non legalmente ed effettivamente separato o divorziato;
-
i figli ed equiparati minorenni non coniugati. Ai figli legittimi e legittimati sono equiparati: i
figli adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da
precedente matrimonio dell’altro coniuge, i minori affidati a norma di legge ed i nipoti
minori viventi a carico di ascendente diretto (nonno/a);
-
i figli o equiparati di età compresa tra i 18 ed i 21 anni, purché studenti o apprendisti, se il
nucleo familiare è composto da più di tre figli (o equiparati) di età inferiore a 26 anni;
-
i figli ed equiparati maggiorenni inabili non coniugati che si trovano, per difetto fisico o
mentale, nella assoluta impossibilità di lavorare;
-
i nipoti minori a carico del nonno/a richiedente;
-
i fratelli, sorelle, nipoti del richiedente minori di età o maggiorenni inabili, non coniugati
(solo se orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto alla pensione ai superstiti).
3
Le variazioni nella composizione del nucleo familiare devono essere comunicate?
Si, ogni volta che si verifica una variazione, sia dal punto di vista numerico che dei livelli reddituali,
del nucleo familiare, colui che percepisce l’assegno deve darne notizia per iscritto entro 30 giorni
dal verificarsi dell’evento, utilizzando l’allegato al modulo MOD. ANF/GSE e trasmettendo la
documentazione comprovante la variazione avvenuta.
A quale anno fanno riferimento i redditi
redditi da dichiarare?
dichiarare?
Se la decorrenza dell’assegno è compresa tra luglio e dicembre (2° semestre) è necessario indicare
il reddito conseguito nell’anno immediatamente precedente l’anno specificato nella domanda
MOD. ANF/GSE. Se, invece, la decorrenza dell’assegno è compresa tra gennaio e giugno (1°
semestre), occorre specificare i redditi conseguiti nei due anni precedenti la domanda.
Per gli Assegni relativi all’annualità 2016, la domanda può essere presentata a partire dal 01
febbraio 2017; i redditi da dichiarare si riferiscono:
-
all’anno 2014 per il calcolo degli assegni spettanti nel primo semestre dell’anno 2016;
-
all’anno 2015 per il calcolo degli assegni spettanti nel secondo semestre dell’anno 2016.
Quale tipologia di redditi devo dichiarare?
Per l’erogazione degli assegni per il nucleo familiare è necessario dichiarare le seguenti tipologie
di reddito prodotte da ciascun membro del nucleo familiare:
-
i redditi derivanti da collaborazione coordinata e continuativa;
-
i redditi da lavoro dipendente e assimilati (tutti i redditi da lavoro, da pensione, da
prestazioni temporanee – disoccupazione/mobilità, malattia, ecc.. – percepiti in Italia o
all’Estero, compresi gli arretrati);
-
i redditi provenienti dalle pensioni da assegni ed indennità per i non vedenti sordomuti ed
invalidi civili, da pensioni sociali, ecc., se superiori ad € 1.032,91;
-
i redditi derivanti da libera professione, da lavoro autonomo, da fabbricati, ecc., vale a dire
tutti i redditi risultanti dai modelli UNICO, 730, 740, ecc., al lordo dell’eventuale deduzione
dell’abitazione principale;
-
i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva, quali
interessi bancari e postali, rendite da BOT, ecc., se superiori a € 1.032,91.
4
Quale tipologia di redditi NON devo
devo dichiarare?
Non fanno parte del reddito del nucleo familiare e pertanto non devono essere dichiarate le
seguenti tipologie di reddito:
-
trattamenti di famiglia comunque denominati dovuti per legge;
-
arretrati di prestazioni d'integrazione salariale riferiti ad anni precedenti a quello di
erogazione;
-
indennità di trasferta per la parte non assoggettabile ad imposizione fiscale;
-
trattamento di fine rapporto (TFR) ed anticipazioni su TFR;
-
pensioni di guerra;
-
rendite vitalizie INAIL;
-
pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
-
indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi
non deambulanti, ai pensionati di inabilità;
-
indennità di frequenza ai minori mutilati ed invalidi civili; indennità per i ciechi parziali ecc.
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PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - INDENNITÀ DI MATERNITÀ E PATERNITÀ
Quali sono gli eventi tutelati?
Nella tabella seguente sono riassunti gli eventi tutelati in base al richiedente, i requisiti di accesso
e la durata della prestazione
EVENTI
A CHI SPETTA
CONDIZIONI
DURATA
-
Parto
Madre
-
Iscrizione alla gestione Separata
2 mesi prima del parto e 3
-
Interruzione
collaboratrice
-
Accreditamento di almeno 3 mensilità di
dopo ovvero, previo invio di
contribuzione nelle ultime 12
certificazione
della
gravidanza
medica,
1
mese prima del parto e 4
dopo il 180°
dopo
giorno
-
Parto
Padre
-
Iscrizione alla Gestione Separata
-
Adozione
collaboratore
-
Accreditamento di almeno 3 mensilità di
data del parto o per il
-
Affidamento
contribuzione nelle ultime 12
periodo
residuo
che
Morte, grave infermità o abbandono
sarebbe
spettato
alla
della madre
madre;
-
-
3 mesi successivi alla
-
Affidamento esclusivo al padre
-
In caso di adozione e affidamento:
all’effettivo
quando la madre non ne faccia richiesta
nella famiglia
-
l’età
del
bambino
al
-
per i 3 mesi successivi
ingresso
momento
dell’adozione o affidamento:
fino a 6 anni;
o
o
fino
al
compimento
della
maggiore età in caso di adozione
o
affidamento
preadottivo
internazionale
-
Adozione
Madre
-
Iscrizione alla Gestione Separata
-
Affidamento
collaboratrice
-
Accreditamento di almeno 3 mensilità di
all’effettivo
contribuzione nelle ultime 12
nella famiglia
-
l’età
del
bambino
al
-
per i 3 mesi successivi
ingresso
momento
dell’adozione o affidamento:
o
fino a 6 anni;
o
fino
al
compimento
maggiore
età
adozione
o
in
caso
della
di
affidamento
preadottivo internazionale;
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L’indennità viene corrisposta anche per i periodi di interdizione anticipata (art. 17 T.U.).
Alle lavoratrici/lavoratori iscritti alla Gestione separata che adottino o abbiano in affidamento
preadottivo un minore, deve essere riconosciuta l’indennità di maternità/paternità per un periodo
di cinque mesi, fermo restando i limiti di età del minore, di cui all’art. 2 del DM n. 23484 del 4
aprile 2002, sia in caso di adozione nazionale che internazionale.
Quali requisiti devo avere per presentare la domanda di indennità di maternità/paternità?
Si elencano i requisiti per presentare domanda di indennità di maternità/paternità:
-
l’Iscritta/o non deve essere pensionata/o o iscritta/o presso altra forma di previdenza
obbligatoria (versamento dell’aliquota piena maggiorata dello 0,72%);
-
accreditamento di almeno 3 mensilità nelle ultime 12 precedenti l’evento (nel caso di
flessibilità di cui all’art. 20 T.U. ovvero di interdizione anticipata di cui all’art. 17 T.U.
devono essere presi in considerazione i 12 mesi interi precedenti l’inizio del diverso
periodo di congedo richiesto);
-
effettiva astensione dall’attività lavorativa;
Come avviene il calcolo della prestazione?
L’importo spettante è pari all’80% di 1/365 del reddito prodotto nei 12 mesi immediatamente
precedenti l’insorgenza del diritto (7°/8° mese) moltiplicato per il periodo indennizzabile.
L’importo è frazionato nel caso di anzianità inferiore a 12 mesi.
Quale documentazione devo
devo presentare?
La domanda di indennità di maternità e paternità deve essere redatta sull’apposito modulo ed
inviata a mezzo posta, ovvero consegnata a mano presso la sede dell’Ente. Al modulo di domanda,
debitamente compilato e firmato, deve essere allegata la seguente documentazione:
-
certificato medico comprovante la data delle ultime mestruazioni e quella presunta del
parto;
-
dichiarazione del committente attestante l'effettiva astensione del lavoratore dall'attività
lavorativa;
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-
certificato di nascita del bambino, ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art.46 del
DPR 28 dicembre 2000, n. 445 da produrre entro 30 giorni dalla data dell'evento (art. 21,
comma 2, D.Lgs. 151/2001).
gravidanza
ravidanza dopo il 180° giorno
Quale documentazione devo presentare nel caso di interruzione di g
di gestazione:
La domanda di indennità di maternità e paternità deve essere redatta sull’apposito modulo ed
inviata a mezzo posta, ovvero consegnata a mano presso la sede dell’Ente. Al modulo di domanda,
debitamente compilato e firmato, deve essere allegata la seguente documentazione:
-
certificato medico comprovante la data delle ultime mestruazioni e quella presunta del
parto;
-
dichiarazione del committente attestante l'effettiva astensione del lavoratore dall'attività
lavorativa;
-
certificato medico comprovante l’avvenuta interruzione di gravidanza, spontanea o
volontaria, dopo il 180° giorno di gestazione.
Quale documentazione devo presentare in caso di interdizione anticipata dal lavoro?
La domanda di indennità di maternità e paternità deve essere redatta sull’apposito modulo ed
inviata a mezzo posta, ovvero consegnata a mano presso la sede dell’Ente. Al modulo di domanda,
debitamente compilato e firmato, deve essere allegata la seguente documentazione:
-
certificato medico comprovante la data delle ultime mestruazioni e quella presunta del
parto;
-
dichiarazione del committente attestante l'effettiva astensione del lavoratore dall'attività
lavorativa;
-
certificato di nascita del bambino, ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art.46 del
DPR 28 dicembre 2000, n. 445 da produrre entro 30 giorni dalla data dell'evento (art. 21,
comma 2, D.Lgs. 151/2001);
-
presentazione del provvedimento rilasciato dal Servizio Ispettivo della Direzione Provinciale
del Lavoro.
Quale documentazione
documentazione bisogna presentare nel
nel caso in cui la richiesta sia presentata dal padre ?
Oltre al modulo di domanda, redatto su apposito modulo, è necessario trasmettere:
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-
la dichiarazione del committente attestante l'effettiva astensione del lavoratore dall'attività
lavorativa;
-
certificato di nascita del bambino da produrre entro 60 giorni dalla data dell'evento;
-
in caso di morte della madre - certificato di morte o autocertificazione;
-
in caso di grave infermità della madre - certificazione medica rilasciata dal medico dell'ASL
(Servizio Sanitario Nazionale) da allegare in busta chiusa;
-
in caso di affidamento esclusivo - copia provvedimento del giudice da cui risulti
l'affidamento esclusivo del figlio al padre;
-
in caso di abbandono del figlio - autocertificazione;
-
rinuncia espressa della madre lavoratrice che ha diritto al congedo di maternità (rinuncia
possibile solo in caso di adozione o affidamento) – autocertificazione.
Quale documentazione bisogna presentare in caso di adozione/affidamento?
In aggiunta al modulo di domanda, è necessario trasmettere copia autentica del provvedimento di
adozione/affidamento da cui risulti la data di effettivo ingresso in famiglia.
Quale documentazione bisogna presentare in caso di adozione internazionale/affidamento
preadottivo internazionale?
internazionale?
In aggiunta al modulo di domanda, è necessario trasmettere copia dell’autorizzazione all’ingresso
in
Italia
del
minore
rilasciata
dalla
Commissione
adozioni
internazionali. Nel caso
di
provvedimento straniero di adozione, copia del decreto di trascrizione nel registro di Stato civile
emesso dal Tribunale dei minori o autocertificazione.
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PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - CONGEDO PARENTALE
Quali requisiti devo avere per presentare la domanda di congedo parentale?
Si elencano i requisiti per presentare domanda di congedo parentale:
-
l’Iscritta/o non deve essere pensionata/o o iscritta/o presso altra forma di previdenza
obbligatoria (versamento dell’aliquota piena maggiorata dello 0,72%);
-
sussistenza di un rapporto di lavoro ancora in corso
-
effettiva astensione dall’attività lavorativa;
-
accreditamento di almeno 3 mensilità nelle ultime 12 che precedono l’inizio del periodo
indennizzabile per maternità o, nel caso di adozione o affidamento, nelle 12 mensilità che
precedono la data di effettivo ingresso del minore nella famiglia (in caso di adozione o
affidamento nazionale) ovvero dalla data di ingresso del minore in Italia (in caso di
adozione o affidamento internazionale); nel caso in cui il richiedente sia il padre, le 12
mensilità di riferimento sono quelle precedenti l’insorgenza degli eventi previsti per il
riconoscimento della indennità di paternità (morte o grave infermità della madre,
abbandono del figlio, affidamento esclusivo al padre, adozione o affidamento non esclusivi
qualora la madre non ne faccia richiesta). In caso di adozione o affidamento al padre, le 12
mensilità sono conteggiate dalla data di ingresso del minore in famiglia o in Italia, sempre
che la madre non ne faccia richiesta.
Qual è l’importo spettante?
L’indennità è pari al 30% di 1/365 del reddito preso a riferimento per la corresponsione
dell’indennità di maternità e paternità. L’indennità è erogata per tre mesi, anche non continuativi,
entro il primo anno del figlio; in caso di parto plurimo, si ha diritto alla corresponsione per tre
mesi per ciascun figlio entro il primo anno di vita.
Quale documentazione devo presentare?
La domanda di congedo parentale deve essere redatta sull’apposito modulo ed inviata a mezzo
posta, ovvero consegnata a mano presso la sede dell’Ente. La domanda deve contenere
l’indicazione dei dati relativi al minore per il quale si richiede l’indennità ed i dati dell’altro
genitore nonché l’autocertificazione relativa all’effettiva astensione dall’attività lavorativa.
È necessario allegare, inoltre, la seguente documentazione:
•
per le adozioni/affidamenti nazionali:
→
copia del provvedimento di adozione o di affidamento e copia del documento rilasciato
all’Autorità competente da cui risulti la data di effettivo ingresso del bambino in famiglia
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•
per le adozioni/affidamenti preadottivi internazionali:
→
copia del certificato dell’Ente autorizzato da cui risulti la data di effettivo ingresso del
minore in famiglia;
→
copia dell’autorizzazione all’ingresso in Italia del minore rilasciata dalla Commissione
Adozioni Internazionali;
→
nel caso di provvedimento straniero di adozione: copia del decreto di trascrizione nel
registro di stato civile emesso dal tribunale dei minori
•
per il padre lavoratore iscritto alla gestione separata in caso di:
→
morte della madre: certificato di morte della madre (o autocertificazione)
→
grave infermità della madre: specifica certificazione medica (da allegare in busta chiusa)
→
abbandono del figlio da parte della madre: autocertificazione
→
affidamento esclusivo del figlio al padre (articolo 155 bis, codice civile): copia del
provvedimento del giudice da cui risulti
→
l’affidamento esclusivo del figlio al padre richiedente
→
rinuncia della madre che ha diritto al congedo parentale (in caso di adozione/affidamento)
Quando posso presentare la domanda?
La domanda deve essere presentata in data anteriore all’inizio del congedo (in caso contrario sarà
indennizzabile solo il periodo di astensione successivo alla presentazione dell’istanza).
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PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - INDENNITÀ DI MALATTIA
Quali eventi tutela l’indennità di malattia?
L’indennità può essere erogata quando si manifestano eventi morbosi di malattia.
Non sono indennizzabili gli eventi di durata inferiore a quattro giorni, salvo che vi sia una
continuazione o ricaduta.
L'art. 1, comma 788, della legge n. 296 del 2006 dispone che “l’evento di malattia è indennizzato,
ai sensi della normativa citata, per un numero massimo di giornate, pari ad un sesto della durata
complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a venti giorni nell’arco dell’anno
solare”. Per la durata complessiva del rapporto di lavoro deve essere preso a riferimento il
medesimo periodo considerato ai fini contributivi e cioè i 12 mesi precedenti l’inizio dell’evento di
malattia.
Il numero di giorni indennizzabili in uno stesso anno solare non può pertanto superare il limite
massimo di 61 giorni; la tutela è comunque riconosciuta per un minimo annuo di 20 giorni.
Quali sono i requisiti per la presentazione della domanda di indennità di malattia?
Per presentare domanda di indennità di malattia è necessario possedere i seguenti requisiti:
-
l’Iscritta/o non deve essere pensionata/o o iscritta/o presso altra forma di previdenza
obbligatoria (versamento dell’aliquota piena maggiorata dello 0,72%);
-
accreditamento di almeno 3 mensilità nelle ultime 12 precedenti l’evento;
-
il reddito individuale assoggettato alla Gestione Separata nell’anno solare che precede
quello in cui è iniziato l’evento di malattia non deve essere superiore al 70% del massimale
contributivo di cui all’art. 2, comma 18, Legge 335/95 valido per lo stesso anno (il limite di
reddito previsto ai fini dell’erogazione è pari, per gli anni dal 2015 al 2017 ad €
70.086,10);
70.086,10
-
sussistenza di un rapporto di lavoro ancora in corso;
-
effettiva astensione dall’attività lavorativa.
Qual è l’importo spettante?
L’indennità è pari ad una frazione del massimale contributivo dell'anno dell'evento diviso 365
giorni secondo le seguenti percentuali:
-
4% se risultano accreditate da 3 a 4 mensilità di contributi, anche non continuative, nei
dodici mesi precedenti la data dell'evento;
12
-
6% se risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contributi, anche non continuative, nei
dodici mesi precedenti la data dell'evento;
-
8% se risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contributi, anche non continuative, nei
dodici mesi precedenti la data dell'evento.
Per le malattie iniziate nell’anno 2017, gli importi giornalieri spettanti sono i seguenti:
-
euro 10,99 (4%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 3 a 4 mensilità
di contribuzione;
-
euro 16,49 (6%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità
di contribuzione;
-
euro 21,99 (8%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12
mensilità di contribuzione.
Quale documentazione è necessario trasmettere?
La domanda di indennità di malattia deve essere redatta sull’apposito modulo ed inviata a mezzo
posta, ovvero consegnata a mano presso la sede dell’Ente, unitamente:
-
alla copia del/i contratto/i di lavoro stipulati nei 12 mesi precedenti l’inizio della malattia;
-
al certificato medico* rilasciato in duplice copia dal medico curante (una copia deve essere
inviata al committente, una all’ENPAPI) da presentare entro 2 giorni dal rilascio;
rilascio
-
all’autocertificazione
riguardante
il
reddito
individuale
prodotto
nell’anno
solare
precedente l’evento.
* N.B. Il medico deve trasmettere il certificato, in modalità telematica, all’INPS e deve rilasciarne
una copia (anche a mezzo e-mail) al collaboratore che provvede, entro le successive 48 ore, ad
inviarlo ad ENPAPI a mezzo posta elettronica certificata, fax o raccomandata A/R. Si ricorda che la
copia da inoltrare ad ENPAPI è quella rilasciata al lavoratore ed in cui è indicata la diagnosi.
Quando posso presentare la domanda di indennità di malattia?
La domanda deve essere presentata entro il termine di un anno, calcolato dal giorno successivo
alla fine della malattia.
Il certificato medico deve essere trasmesso entro il termine perentorio di 2 giorni dal rilascio (art.
2 del D.L. n.663/1979, convertito nella legge n.33/1980 e successive modificazioni).
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In caso di presentazione o invio oltre il termine di legge, dovrà trovare pertanto applicazione la
sanzione della perdita dell’intera indennità relativamente alle giornate di ritardo, salvo serio ed
apprezzabile motivo giustificativo del ritardo addotto e adeguatamente comprovato dal lavoratore.
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PRESTAZIONI
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - INDENNITÀ DI DEGENZA OSPEDALIERA
Quali eventi tutela l’indennità di degenza ospedaliera?
Sono indennizzate tutte le giornate di ricovero presso strutture ospedaliere pubbliche o private
convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale.
Sono indennizzabili anche i periodi di ricovero presso strutture ospedaliere estere, purché le
relative degenze siano autorizzate o riconosciute a proprio carico dal S.S.N.
Le prestazioni in regime di day hospital sono equiparabili a giornate di ricovero.
Sono equiparabili al day hospital e quindi riconducibili a giornate di ricovero anche le ospitalità
notturne nei Centri di Igiene Mentale.
L'indennità è erogata per ogni giornata di ricovero, comprese quella di dimissione e le festività e
per un periodo massimo di 180 giorni nell'anno solare, su domanda dell'interessato.
Quali sono i requisiti per la presentazione della domanda di indennità di degenza ospedaliera?
Per presentare domanda di indennità di degenza ospedaliera è necessario possedere i seguenti
requisiti:
-
l’Iscritta/o non deve essere pensionata/o o iscritta/o presso altra forma di previdenza
obbligatoria (versamento dell’aliquota piena maggiorata dello 0,72%);
-
accreditamento di almeno 3 mensilità nelle ultime 12 precedenti l’evento;
-
il reddito individuale assoggettato alla Gestione Separata nell’anno solare che precede
quello in cui è iniziato l’evento di malattia non deve essere superiore al 70% del massimale
contributivo di cui all’art. 2, comma 18, Legge 335/95 valido per lo stesso anno (il limite di
reddito previsto ai fini dell’erogazione è pari, per gli anni dal 2015 al 2017, ad €
70.086,10);
70.086,10
-
sussistenza di un rapporto di lavoro ancora in corso;
-
effettiva astensione dall’attività lavorativa.
Qual è l’importo spettante?
L’indennità è pari ad una frazione del massimale contributivo dell'anno dell'evento diviso 365
giorni secondo le seguenti percentuali:
-
8% se risultano accreditate da 3 a 4 mensilità di contributi, anche non continuative, nei
dodici mesi precedenti la data dell'evento;
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-
12% se risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contributi, anche non continuative, nei
dodici mesi precedenti la data dell'evento;
-
16% se risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contributi, anche non continuative, nei
dodici mesi precedenti la data dell'evento.
Per le degenze ospedaliere iniziate nell’anno 2017, gli importi giornalieri spettanti sono i seguenti:
-
euro 21,99 (8%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 3 a 4 mensilità
di contribuzione;
-
euro 32,98 (12%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8
mensilità di contribuzione;
-
euro 43,98 (16%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12
mensilità di contribuzione.
Quale documentazione è necessario trasmettere?
La domanda di indennità di degenza ospedaliera deve essere redatta sull’apposito modulo ed
inviata a mezzo posta, ovvero consegnata a mano presso la sede dell’Ente, unitamente:
-
al certificato di degenza ospedaliera e, in caso di ricovero all’estero, copia della preventiva
autorizzazione o del rimborso effettuato da parte del Servizio sanitario nazionale;
-
all’autocertificazione
riguardante
il
reddito
individuale
prodotto
nell’anno
solare
precedente l’evento.
Quando posso presentare la domanda di indennità di degenza ospedaliera?
ospedaliera?
La domanda deve essere presentata entro il termine di un anno, calcolato dal giorno successivo
alla fine della degenza.
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