apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
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Accoglimento parziale del 13/03/2016 RG n. 7986/2016 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B VERBALE DEL PROCEDIMENTO CAUTELARE n. r.g. 7986/2016 tra SONIA FELE RICORRENTE e ANDREA DESIDERIO RESISTENTE Oggi 07/03/2016, alle ore 12.55, innanzi al g.i., sono comparsi: o personalmente la ricorrente SONIA FELE, con l’avv. CAPIZZI; o personalmente il resistente MANDARADONI. ANDREA DESIDERIO con l’avv FRANCESCO Le difese riferiscono che non si è raggiunto alcun accordo tra le parti. Il signor DESIDERIO dichiara di essere disponibile a versare mensilmente euro 500,00 alla signora FELE, fino alla copertura dell’itera somma dovutale per la cessione delle quote. Ribadisce che, data la situazione complessiva, è indispensabile che venga venduta la casa in comproprietà in modo che si possa utilizzare il ricavato per ripianare il debito nei confronti della banca. La signora FELE dichiara che dati i ripetuti inadempimenti di controparte non ritiene accettabile tale proposta. L’avv. CAPIZZI insiste nel ricorso per sequestro conservativo sui beni del resistente in particolare sull’azienda individuale NAPOLI CAFFE’ DI DESIDERIO ANDREA, quanto al fumus, richiamando l’inadempimento del resistente al pagamento delle rate di euro 1.800,00 mensili relative al corrispettivo per la cessione delle quote della snc, la conseguente decadenza dal beneficio del termine, e, inoltre, il mancato pagamento delle rate del mutuo concesso all’azienda, passività accollata nell’atto di cessione delle quote, il tutto quindi fino alla concorrenza di euro 118.581,35, oltre accessori; quanto al periculum, ribadendo che il mancato pagamento delle rate verso la banca è indicativo di una mala gestio dell’azienda e quindi anche del pericolo di dispersione del patrimonio. L’avv. MANDARADONI chiede il rigetto del ricorso in particolare per quanto riguarda la concessione del sequestro anche in riferimento all’importo di euro 65.831,35, pari a quanto dovuto alla banca per la restituzione del finanziamento, trattandosi in realtà di un credito della banca; quanto al periculum, sottolinea che il patrimonio del resistente oltre che dall’azienda individuale è pagina1 http://bit.ly/29KLZPZ di 4 Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c N. R.G. 7986/2016 Accoglimento parziale del 13/03/2016 RG n. 7986/2016 Il signor DESIDERIO dichiara che l’immobile in comproprietà ha un’ampiezza di circa 100 metri ed è sito in Cassina de Pecchi in una zona residenziale periferica. Dichiara di non essere in possesso di perizie sul valore attuale del bene e che sette anni fa una perizia sul valore dell’immobile indicava l’importo di euro 325.000.000. La signora FELE dichiara che la grandezza dell’immobile è di circa 90 metri e che il valore di sette anni fa si è grandemente affievolito a seguito della crisi del mercato immobiliare; precisa che l’immobile è stato assegnato a sé in sede di provvedimento presidenziale nell’ambito del procedimento di divorzio tra i coniugi. Il Giudice si riserva di provvedere. Il Giudice Elena Riva Crugnola Successivamente, il g.d. a scioglimento della riserva di cui al verbale che precede; rilevato che: con ricorso depositato il 15.2.2016 SONIA FELE ha chiesto autorizzazione al sequestro conservativo fino alla concorrenza di euro 118.581,35 nei confronti del coniuge separato ANDREA DESIDERIO, in particolare con riferimento alla azienda individuale di pertinenza del DESIDERIO, illustrando: o quanto al fumus, la ricorrenza di proprio credito per complessivi euro 52.570,00 quale corrispettivo della cessione al DESIDERIO del 50% della sua partecipazione nella snc NAPOLI CAFFE’ DI FELE SONIA E DESIDERIO ANDREA, cessione avvenuta l’1.8.2013 con previsione di pagamento rateale del corrispettivo rimasta del tutto inadempiuta, nonché l’accollo in capo al DESIDERIO -sempre in sede di cessione della quota della snc- delle passività sociali, tra i quali debito verso la banca INTESA SANPAOLO per la restituzione di finanziamento chirografario rispetto al quale la stessa banca il 9.3.2015 ha intimato il pagamento di euro 65.831,35 a titolo di restituzione del capitale residuo e di rate scadute non pagate; o quanto al periculum, il timore di dispersione del patrimonio del debitore, data in particolare la mala gestio dell’azienda individuale NAPOLI CAFFE’ DI DESIDERIO ANDREA (divenuta esercente la medesima impresa della snc a seguito della cessione della quota), mala gestio in particolare ricavabile dal mancato pagamento delle rate relative al finanziamento chirografario; il ricorso è stata contrastato dal resistente DESIDERIO, il quale ha contestato il fumus della pretesa relativa all’importo di euro 65.831,35, “in quanto il titolare del diritto di credito è la Banca e non la FELE”, e, quanto al periculum, ha rilevato di possedere, oltre all’azienda individuale, metà di immobile in comproprietà con la FELE, la cui vendita pagina2 http://bit.ly/29KLZPZ di 4 Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c composto anche da metà dell’immobile in comproprietà con la ricorrente, cosicché vi è garanzia quanto alla soddisfazione dei crediti di controparte. Accoglimento parziale del 13/03/2016 RG n. 7986/2016 permetterebbe la soddisfazione dei debiti verso le banche, ritenuto che il ricorso possa essere accolto solo in riferimento all’importo di euro 52.570,00 e in riferimento ai beni mobili e immobili presenti nel patrimonio del resistente, dovendosi al riguardo considerare che: per l’importo di euro 52.570,00 è pacifica tra le parti e, del resto, documentata, la ragione di credito della ricorrente verso il resistente, non essendovi quindi alcuna discussione in termini di fumus, in particolare la decadenza dal beneficio del termine -quanto alle rate relative al corrispettivo della cessione di quote non ancora scadute- essendo giustificata dal plateale inadempimento del resistente, il quale non ha versato alcuna delle rate mensili di euro 1.800,00 previste nell’atto di cessione di quote 1.8.2013 e all’udienza del 26.2.2016 ha dichiarato che “le entrate del bar non sono sufficienti a permettergli di pagare le rate dovute per la cessione delle quote nonché i debiti pregressi dell’azienda contratti all’epoca in cui la sig.ra FELE era socia della snc”; il periculum idoneo a fondare la autorizzazione al sequestro conservativo essendo poi senz’altro ricavabile dall’attuale andamento negativo dell’azienda sociale, come illustrato dallo stesso resistente, andamento ben giustificante un fondato timore della ricorrente di possibile dispersione di tale bene facente parte del patrimonio del resistente, o senza che poi ad elidere tale indice di periculum possa valere la comproprietà in capo al resistente di metà dell’immobile già destinato a casa coniugale ed oggi assegnato alla FELE, trattandosi di immobile che -come enunciato dalla difesa della ricorrente alla udienza del 26.2.2016 senza alcuna smentita avversaria- è a sua volta gravato da mutuo ipotecario rispetto alla cui restituzione la banca mutuante ha intimato la decadenza dal beneficio del termine per il mancato pagamento di un numero rilevante di rate, e non avendo poi il resistente fornito alcun preciso elemento quanto al valore attuale di tale immobile; quanto all’ulteriore importo di euro 65.831,35, la pretesa a cautela della quale è chiesta autorizzazione al sequestro risulta priva del carattere di attualità e, a ben vedere, anche di probabilità di venire ad esistenza, trattandosi di: o pretesa di regresso della ricorrente -quale condebitrice solidale verso la banca mutuante in favore della cessata snc- verso il resistente, accollatosi le pregresse passività della snc all’atto della cessione, o e, dunque, di pretesa, non solo condizionata alla escussione dei due condebitori da parte della banca, ma, inoltre, configurabile solo ove la ricorrente effettivamente provveda al pagamento della creditrice, vicenda questa di per sé del tutto dubbia data la precaria situazione patrimoniale della FELE, come illustrata dalla stessa, sicché, in definitiva, rispetto a tale ragione di credito pare carente il requisito del fumus; quanto all’oggetto del sequestro, l’autorizzazione al sequestro ex art.671 cpc va pronunciata in riferimento non già ad un singolo bene del debitore ma ai beni mobili e immobili pignorabili costituenti il patrimonio del debitore, tra i quali, secondo la condivisibile opinione dominante, non è ricompresa l’azienda, non menzionata pagina3 http://bit.ly/29KLZPZ di 4 Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c o deduzione quest’ultima contrastata dalla ricorrente all’udienza del 26.2.2016, sul presupposto che l’immobile in comproprietà è gravato da mutuo rispetto al quale la banca mutuante ha intimato la decadenza dal beneficio del termine per mancato pagamento di 31 rate scadute; Accoglimento parziale del 13/03/2016 RG n. 7986/2016 o cosicché il ricorso, comunque formulato ex art.671 cpc e quindi rinviante a tale disciplina, può essere accolto in riferimento ai beni assoggettabili a sequestro in tale ambito, essendo poi affidata alla iniziativa del sequestrante la scelta dei singoli beni sui quali eseguire la misura cautelare; ritenuto quindi, conclusivamente, che il sequestro richiesto possa essere autorizzato fino alla concorrenza di euro 55.000,00, importo da considerarsi idoneo a cautela della ragione di credito assistita da fumus e dei relativi accessori; considerato infine che ogni pronuncia sulle spese va riservata al giudizio di merito; P.Q.M. Visti gli art.671 669ter e ss cpc; in parziale accoglimento del ricorso; AUTORIZZA il sequestro conservativo di beni mobili e immobili nonché crediti di pertinenza di ANDREA DESIDERIO fino alla concorrenza dell’importo di euro 55.000,00, fissando il termine di sessanta giorni per l’inizio del giudizio di merito; Milano, 12 marzo 2016. il G.D. Elena Riva Crugnola pagina4 http://bit.ly/29KLZPZ di 4 Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c espressamente dall’art.671 cpc quale possibile oggetto di sequestro conservativo, a differenza di quanto previsto dall’art.670 cpc in tema di sequestro giudiziario, e la cui pignorabilità non può essere ricavata dall’art.2912 cc,